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2008

 

276 quesiti e risposte inerenti all' ICI

   

Elenco Quesiti:

 

1.       Atti non contestati iscritti a ruolo: richiesta prova notifica

2.       Iscrizione a ruolo de cuius

3.       Consorzio comunale SPA: gli immobili vanno nel D

4.       Firma del Segretario in luogo del ragioniere

5.       Nuovi termini rimborso ed interessi

6.       Area pertinenziale edificabile

7.       Ingiunzione in presenza di ricorso

8.       Edicola erroneamente accatastata come E: efficacia variazione in D

9.       Immobili ereditati dalla Diocesi: assoggettabilità

10.   Diritti d’uso area per uso posto auto: ordine di accatastamento

11.   Pensionati agricoli iscritti solo IVA con immobili strumentali: rurali?

12.   Area pertinenziale capannone: area no, revisione r.c. si

13.   Ruolo firmato da funzionario sbagliato: rimedi

14.   Pagamento a comune errato: compensazione fra comuni no

15.   Area divenuta in edificabile: rimborso solo se il regolamento lo prevede

16.   Agevolazioni locazioni: niente agevolazione se il contratto non è registrato

17.   Variazione catastale tardiva: retroattività della nuova r.c.

18.   Cumulabilità detrazione statale con quella comunale

19.   Necessaria delibera CC anche in caso di conferma aliquota ma aumenta la detrazione

20.   Su quali voci calcolare la detrazione statale

21.   Affidamento in concessione costruzione piscina comunale

22.   Detrazione suddivisa per quote di destinazione e non di possesso 8salvo coniuge separato)

23.   Controllo fabbricati E: moltissime irregolarità

24.   Diritto di abitazione: è necessaria la rinuncia con atto pubblico o scrittura privata autenticata

25.   Casa-Albergo: cessione di millesimi da destinare ad abitazioni: competono le agevolazioni a.p.?

26.   Efficacia retroattiva fabbricati ex rurali

27.   Fabbricati B: il moltiplicatore 140 dall’1.1.07

28.   Revoca strumenti urbanistici

29.   Detrazioni abitazione principale anche sulle pertinenze (articolo 817 cc)

30.   Accertamento da intestarsi solo al genitore per l’immobile del minore

31.   Firma atti se non è stato nominato il funzionario responsabile

32.   Pagamento ICI su quale rendita se è oggetto di ricorso pendente?

33.   Il fabbricato del partito non può stare nel gruppo E

34.   Termine notifica cartella

35.   Sentenze riconoscimento passaggio proprietà nel caso di promessa di vendita

36.   cumulo giuridico per violazioni per più anni

37.   Non esente l’agricoltore dal momento di edificazione

38.   Fabbricato in corso di costruzione su terreno del coltivatore diretto

39.   Riduzione di classe catastale per autotutela: efficacia successiva

40.   Variazione r.c.

41.   Edificio rurale strumentale: non basta l’iscrizione all’IVA

42.   Fascia di rispetto stradale: edificabile

43.   domanda rimborso immobile dichiarato D che è catastalmente C

44.   Le coop non sono mai esenti

45.   Fabbricato in ristrutturazione ma abitato

46.   Dove ricercare la perizia giurata

47.   Detrazione pari all’imposta dovuta: condizioni da rispettare

48.   Separazione: prima e dopo il 31.12.07

49.   Fabbricati in corso di ristrutturazione

50.   Area edificabile pertinenza distributore

51.   Termine decadenza riscossione coattiva

52.   Verifica costi area venduta durante la costruzione

53.   Esenzione per soggetti in difficoltà economica: illegittima

54.   Ordine di accatastamento

55.   L’abitazione rurale non deve essere principale

56.   R.C. messa in atti: fattispecie difformi di efficacia

57.   Come distinguere le coop a proprietà indivisa da quelle a proprietà divisa?

58.   Cabina Enel su suolo altrui: Chi paga?

59.   Eredità al minore: paga il genitore a titolo proprio

60.   Area a standard: perché edificabili

61.   Casa di Riposo di proprietà di Ente non commerciale e gestita da ONLUS: non è mai esente

62.   Pertinenze abitazione principale e detrazioni

63.   Interpretazione della efficacia retroattiva di cui al comma 337 dello articolo unico L 311/04

64.   Interdetto

65.   Piscina ad uso pubblico: quale è la categoria?

66.   Determinazione valore aree: differente valore  a seconda dello organo deliberativo (CC o Giunta)

67.   Competente al differimento versamento per situazioni particolari

68.   Revisione categoria catastale: il rimborso non compete

69.   Fabbricato collabente ma accatastato di Ente non commerciale: non è esente

70.   Area adeficabile in comunione: le agevolazioni solo al contitolare imprenditore agricolo

71.   Pagamento su valore maggiore di quello minimo stabilito dal comune: niente rimborso

72.   Distribuzione detrazioni fra contitolari abitazione principale: esempio

73.   Oneri previdenziali e Fondo incentivante

74.   Edificabilità: contrasto esplicito fra norma regione Lombardia e norma statale

75.   DOCFA rettifica

76.   Fabbricato abusivo con ordine di demolizione

77.   Coniuge assegnante alloggio coniugale e nuova detrazione statale

78.   Efficacia variazione da E3 a B4

79.   Detrazione statale e pertinenze

80.   La Casa di Riposo della Curua non è esente

81.   Fabbricato di altri comune pervenuto per donazione e destinato a vacanzr anziani. Non è esente

82.   Rettifica DOCFA: giurisprudenza

83.   Gli esenti non tenuti alla presentazione dichiarazione

84.   Associazione antidroga

85.   Ex Casa parrocchiale data in comodato

86.   Detrazione statale e pertinenze

87.   Immobili strumentali rurali: esenzione solo ai contitolari imprenditori

88.   Rettifica r.c. efficacia retroattiva

89.   Pensionati agricoli ed edifici rurali: obbligatoria l’iscrizione all’IVA

90.   Detrazione statale: no al comodato

91.   Somme iscrivibili a ruolo dopo sentenza primo grado

92.   Rimborso dopo verifica duplicazione

93.   Decorrenza interessi sui rimborsi

94.   Fabbricati D: la r.c. prevale sul valore contabile

95.   Rettifica del Catasto r.c. centrale

96.   Assenza r.c.: a chi ordinare l’attribuzione della rendita?

97.   Richiesta compensazione credito ICI con l’ICI dovuta per i prossimi versamenti

98.   Pensionato agricolo ed edificio rurale abitativo dopo il collegato fiscale

99.   Richiesta di rimborso area divenuta in edificabile

100.   Area edificabile denunciata in successione ma non ai fini ICI

101.   Parco vincolato

102.   Efficacia asta

103.   Fabbricato inagibile: come riconoscerlo?

104.   Esenzione Enti non commerciali

105.   Richiesta di rimborso per minor  rendita rispetto a quella presunta auto attribuita mediante DOCFA

106.   Casi residuali di permanenza obbligo dichiarazione

107.   Fallimento: solo dichiarazione iniziale e versamento finale

108.   Area a standard: decadenza vincolo

109.   Casi permanenza obbligo di dichiarazione

110.    Pensionati agricoli e abitazioni rurali: perché è dovuta l’iscrizione all’IVA

111.    Cooperativa agricola: costruzione di impianto produzione energia pulita da erogare a non agricoltori

112.    Rimborso: diversa decorrenza degli interessi

113.    Comodato: agevolazioni operate senza produzione documentazione: giurisprudenza divisa

114.     Terreni agricoli in più comuni: ripartizione proporzionale agevolazioni

115.     Mancato trasferimento proprietà  prevista in contratto di cosa futura

116.     Centrali elettriche: come conoscere  la correttezza della rendita catastale

117.     Certificazione zero se i fabbricati sono esenti

118.     Contributo IFEL

119.     Già nello acconto 08 la detrazione statale

120.     Le abitazione delle società utilizzate dai soci non godono delle agevolazioni a.b.

121.     Non è rurale il fabbricato ubicato nel centro urbano

122.      L’assenza dello scopo di lucro non esclude l’uso commerciale

123.     Tre ravvedimenti: acconto, saldo, dichiarazione

124.      La soggettività passiva non può essere anticipata rispetto alla data dell’atto

125.      Contributo IFEL dovuto dal concessionario

126.      Il maneggio non è esente

127.      Efficacia retroattiva r.c. rettificata dal catasto su sollecito del comune

128.      Rendita catastale in atti dal 2000: nuova giurisprudenza

129.      Fabbricato abusivo: paga l’ICI anche se è stata emessa ordinanza di demolizione

130.      Pagamento acconto e saldo il 2 luglio: sanzione

131.      Incremento indice edificabilità di mappali pertinenziali

132.      Esenzione articolo 7 lettera i): ente non commerciale utilizzatore ed anche possessore?

133.      Fondo incentivanti: voci entrata da considerare e da escludere

134.      Fabbricati ex rurali; differente efficacia retroattiva

135.      Caserme dimesse

136.      Cabina elettrica pertinenziale opificio

137.      Funzionario responsabile del tributo e del servizio

138.      Detrazione statale  e portatori di handicap

139.      Fabbricato pignorato: efficacia passaggio proprietà

140.      Credito ICI non compensabile con debiti erariali

141.       Le categorie A5 e A6 non sono state abrogate

142.       Le SPA pubbliche pagano l’ICI

143.       Alloggi Aler  e detrazione statale

144.       Certificazione maggior gettito ex D.L- 262/06 ed edifici rurali

145.       Fondo incentivante ed oneri riflessi

146.       Diritto abitazione: rinuncia con atto notarile

147.       Autodenuncia minor versamento: possibile definizione con adesione semplice

148.       Richiesta rimborso per terreni agricoli esenti

149.       Comunicazione ritardata edificabilità: niente sanzioni ed interessi

150.       Impianto trattamento rifiuti erroneamente accatastato in E

151.       Registrazione comodato verbale?

152.       Termine presentazione dichiarazioni 08 per 07

153.       Militare non residente: non è abitazione principale

154.       Rinuncia alla eredità del coniuge superstite e diritto di abitazione

155.       Cabina elettrica posseduta da privato

156.       De cuius solo usufruttuario: non si applica istituto alloggio coniugale

157.       Fabbricati accatastati ma non ultimati: la riduzione per inagibilità non compete

158.       Azienda agricola cessata ed edifici rurali

159.       Cinema parrocchiale: perché esente

160.       Due coniugi: una sola abitazione principale

161.       Alloggio coniuge superstite diviso in due

162.       rendita catastale attribuita dal 2000

163.       Socio assegnatario cooperativa proprietà divisa

164.       Edificio strumentale posseduto da pensionato agricolo

165.       Possesso a mesi interi e non a giorni

166.       Iscrizione a ruolo in pendenza ricorso

167.       Aree fabbricati possedute da pensionato agricolo con qualifica IAP, iscritto ex SCAU

168.       Dichiarazione nel caso di variazione di residenza?

169.       Non legittimo modificare ora il regolamento per limitare numero pertinenze abitazione p.

170.       Comodato solo aliquota: non è esente

171.       Certificato maggior gettito DL 262/06

172.       Pertinenze a.p.: è il regolamento che decide

173.        Coniuge assegnante: è esente

174.        Regolamento che limita il numero di pertinenze

175.        Fabbricato D: efficacia retroattiva rendita nel bene o nel male

176.        Abitazioni locate a residenti: continua ad applicarsi aliquota agevolata

177.        Non è pertinenza se posseduta solo per il 33 per cento

178.        Espropriazione non formalizzata: permane l’obbligo ICI

179.        Assimilazione parziale: niente esenzione

180.        A1, A8 e A9

181.        Motivazione per relationem: non riguarda le delibere aliquote e nomina funzionario responsabile

182.        Distributori: nel D e non nell’E

183.        iscritti AIRE: esenti

184.        Possibile spostamento data acconto 08

185.        Iscrizione a ruolo con sanzioni piene se non pagato accertamento con adesione

186.        A1, A8, A9: permane  diritto sia dell’aliquota che della detrazione

187.        Pertinenza anche in via diversa abitazione principale

188.        Pertinenze: limiti solo se previsti nel regolamento

189.        Delega firma atti

190.        Locazione parziale abitazione principale

191.        Accoglimento osservazioni PGT: efficacia

192.        Acquisto mediante asta giudiziale ed obbligo dichiarazione

193.        Cabina elettrica usata dall’ENEL

194.        Posto auto scoperto disturbato da servitù

195.       Area Urbana

196.       Quote contitolare abitazione principale

197.       coniugi contitolari ma solo uno residente

198.       Comodato di quote

199.        Fabbricato non ultimato ma accatastato per mutuo

200.       Comodato abitazione principale: esente solo se in regolamento

201.       Divisione giudiziale di due unità già contestate

202.       Il box intestato al padre non è pertinenza della abitazione del figlio

203.       Le cappelle dei privati non sono esenti

204.       Esenzione abitazione rapportata a mesi residenza

205.       Palazzina con 6 appartamenti solo tre con rendita

206.       A1, A8, A9: quale aliquota?

207.       la matrigna non è parente

208.       Coniugi separati

209.       Abitazione marito; box moglie: non è pertinenza

210.       La zia è di 3° grado e la suocera è un affine

211.       Comodato iscritto AIRE

212.       Figli di iscritti AIRE

213.       A1 soggetta a vincolo belle arti

214.       Comodato: esente ma entro il grado del regolamento

215.       Diritto abitazione del coniuge superstite prevale sulla eredità

216.       Pertinenza: illegittimo il regolamento che fissa distanza massima

217.       Successione prima casa e abitazione principale

218.       Acconto aree in base al valore dell’anno di competenza

219.       Coniugi separati: l’agevolazione richiede l’ordinanza di assegnazione

220.       Comodato al suocero: non è esente

221.       Il patrigno non è parente

222.       Comodato moglie al marito di immobile strumentale rurale

223.       Cooperativa agricola

224.       Comodato agevolato dalla sola delibera tariffaria

225.       Lastrico solare

226.       Come verificare il diritto abitazione 540 cc

227.       Abitazione principale nel Comune di residenza e non quello di lavoro

228.       Rimborso richiesto con perizia minor valore

229.       Il C3 può essere pertinenza?

230.       Religiosa con abitazione di proprietà ma residente in convento

231.       Cooperativa sociale

232.       Piano integrato di intervento

233.       Pertinenze di superficie esagerata: non sono da esentare

234.      Abitazione intestata alla Ditta

235.       Minimi di versamento mediante F24

236.       D10: verifica se rurali

237.       Assegnazione alloggio coniugale minore e non residente

238.       Abitazione della madre: i box del figlio non sono esenti

239.       Contributo per fabbricato D

240.       Iscrizione all’AIRE nel comune soggetto attivo?

241.       Rimborso per credito de cuius agli eredi e non al coniuge superstite

242.       Residenza fittizia in locali locati

243.       Accatastamento fabbricato non ultimato: conseguenze

244.       Nomina di Funzionario responsabile

245.       D senza rendita catastale

246.       Pertinenze?

247.       Locazione di 1/3 della abitazione principale

248.       Esenzione ASL: si fa riferimento alla lettera a) e non alla lettera i) dello articolo 7

249.       Variazione da A7 a A8 sollecitata dal catasto

250.       Asilo infantile

251.       Discarica

252.       Ritorno in bonis del fallito

253.       Cappelle ed oratori privati

254.       Aree edificabili possedute da contitolari non IAP

255.       Abitazione principale? No se locata

256.       Assimilazione abitazione principale non basta la delibera

257.       Incentivo ICI. cumulabilità e criteri di distribuzione

258.       Asilo ex IPAB

259.       Soggetto passivo leasing

260.       Parrocchia che da’ in comodato a bisognosi non è esente

261.       Disconoscimento abitazione fittizia tramite l’Ufficiale di Anagrafe

262.       Variazione RD terreni agricoli: valgono le regole della rendita catastale

263.       Non è rurale l’edificio in zona residenziale

264.       B7 posseduto da privato non è esente

265.       Attribuzione RC post 99: efficacia retroattiva anche se non notificata

266.       Le cooperative non sono esenti

267.       Immobile posseduto da minore non residente

268.       Alloggio acquisito in comunioni da coniugi dopo separazione

269.       Edificio rurali dopo sentenza Cassazione n. 15321 del 2008

270.       Comodato non esente se il Comune non ha regolamentato l’assimilazione

271.       Valutazione fabbricato  F3, in fase di cessione

272.       Iscritti AIRE esenti?

273.       Anni recuperabili dopo abrogazione dichiarazione

274.       Leasing fabbricato in corso di costruzione

275.       Calcolo interessi per rimborso

276.       Se due sono le rendite catastali solo una è abitazione principale esente

 

Elenco Risposte:

 

1.Tra il 2000 ed il 2003 abbiamo emesso avvisi di liquidazione ICI nei confronto di una ditta. Gli avvisi non sono stati pagati ma nemmeno contestati. Quindi in seguito sono stati emessi i ruoli coattivi (l'ultimo nel 2005). Adesso, forse perché l'esattore sta battendo cassa, la ditta ci richiede copia degli avvisi notificati. Siamo tenuti a fornirli? E se si loro possono ancora richiedere eventuali rettifiche o annullamenti?

 

Risposta: Unica condizione che va dimostrata è la notifica corretta degli atti che hanno originato l'iscrizione e non il loro contenuto. Rilasciate comunque tali atti, in modo che essi possano controllare  a chi sono stati notificati

 

2. Ho emesso nel 2007 un avviso di accertamento ICI nei confronti di un contribuente deceduto notificandolo in solido agli eredi presso l'ultima residenza del contribuente. L'erede propone il ricorso nei termini e il Comune si costituisce entro 60 gg. Ora intendo emettere il ruolo coattivo per il tributo e gli interessi e Le chiedo come è corretto intestarlo.

 

 

Risposta: Deve intestarlo sempre a nome eredi........., all'ultimo indirizzo del de cuius. Può iscrivere solo il tributo e gli interessi, ma non le sanzioni.

 

3. Il Comune ha emesso avvisi di accertamento ad una Società….Infrastrutture SPA relativamente all'omissione di denuncia e versamento terreni con autonoma identificazione catastale rispetto ad edifici classificati con la categoria E.

La  società attesta che trattasi di terreni che costituiscono aree di tutela assoluta di rispetto e salvaguardia delle opere di captazione idrica del servizio pubblico di acquedotto e che non sono coltivati sono esenti. La Società ha altresì la natura del tutto pubblica essendo composta dai Comuni. Chiedo prima domanda i terreni non dovevano essere accertati? Seconda domanda essendo una Società di natura pubblica può essere considerata società esente?

Prima della costituzione di tale Società vigeva un Consorzio di Comuni che non è mai stato tassato.

Grazie Simonetta

 

Risposta: In via preliminare, si precisa che di per sé la società, seppure composta da comuni, non può essere considerata esente, tenuto conto che le società esercitano una attività di natura commerciale,  anche nella ipotesi che non abbiano per scopo il conseguimento di utili.

 

Invece, il problema maggiore è che tali fabbricati, in quanto idonei a produrre reddito, debbono essere accatastati nel Gruppo D. Ordini, a tal fine la variazione catastale ai sensi del comma 336 dello articolo unico della legge 311 del 2004, così che la r.c. possa avere efficacia sin dal 2003, come previsto dal comma 337 della predetta legge (vedasi a conferma circolare n.4/ del 2006).

 

Di contro, i terreni se ed in quanto agricoli vanno esclusi, tenuto conto che non sono adibiti allo esercizio di una attività agricola. Se invece potenzialmente edificabili e non pertinenziali dei fabbricati, andrebbero assoggettati come tali.

 

4. Può un segretario comunale firmare accertamenti ici anni pregressi anche se nell'ente esiste un ragioniere comunale cat.ec.d6'? Si fa presente inoltre che il segretario comunale non e' mai stato designato funzionario responsabile d'imposta ici  ai sensi del decreto legislativo 30.12.1992 art.11 comma  4. ?

 

Risposta: Il comma 4 dello articolo 11 del D. Lgs.n.504/92, così dispone:

 

4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

 

Ora, il Ministero dell’Interno  con la  circolare n. 3/1993 del 21 giugno 1993, ha ritenuto che tale funzioni debbano essere affidate alla figura massima apicale dell’area economica-finanziaria presente nel Comune, anche se di qualifica funzionale inferiore all’ottava.

 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, in assenza di una delibera di nomina che designi il Segretario allo svolgimento di tali funzioni, si ritiene non corretto il relativo esercizio.

 

 

Sulla conseguenza di tale irregolarità sugli  atti non correttamente sottoscritti la giurisprudenza si è divisa. Inizialmente la CTP di Siracusa (sentenza 227 del 2001) aveva ritenuto tali atti giuridicamente inesistenti, mentre la Cassazione ha ritenuto tali atti non nulli, ma solamente annullabili:

 

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'art. 11, comma 4, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, a tenore del quale "con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi", detta - al pari dell'art. 6, comma 1 - disposizioni in materia tributaria aventi natura di norma speciale rispetto alla previgente disciplina degli enti locali di cui alla l. 8 giugno 1990 n. 142, sicché, con riguardo al successivo testo unico sull'ordinamento degli enti locali reso col d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, che all'art. 109 prevede in via generale che, nei comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, le funzioni siano attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi dal sindaco, il principio dell'applicazione della legge successiva deve necessariamente coniugarsi con quello secondo cui "lex posterior generalis" non derogat priori speciali, confortato, nella specie, dal fatto che l'art. 274 del testo unico del 2000, che pure ha disposto - alle lettere x) e y) - l'abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lg. n. 504 del 1992, non ne ha abrogato l'art. 11, comma 4.

Cassazione civile , sez. trib., 15 aprile 2005, n. 7905

Soc. Mobiliare Immob. Fiorentina c. Com. Corciano

Giust. civ. Mass. 2005, 6

 

 

Si consiglia, comunque, di invitare la Giunta comunale ad adempiere nel senso da essa voluto, provvedendo a formale designazione del soggetto competete allo esercizio di tali funzioni, onde evitare ogni equivoco che potrebbe incidere negativamente anche sugli esiti del contenzioso.

 

5. Dovendo provvedere ad effettuare dei rimborsi ici per annualità pregresse si chiede:

- da quale annualità spetta il rimborso secondo la nuova normativa

- il criterio di calcolo degli interessi per gli anni di imposta pregressi (modalità e decorrenza).

 

 

Risposta: Le dico che sul tema esistono due tesi difformi. Quella della Assiciazione dei comuni, che ritiene che il termine quinquennale stabilito dal comma 164 della legge 296/06 abbia efficacia solo dal 2007, così che il rimborso decorrerebbe dal 2004.

 

La mia tesi, della quale sono convinto, che è minoritaria, tiene conto del principio del favor rei stabilito dallo articolo 3 della legge 212 del 2000, per la quale il rimborso è dovuto se per errore del contribuente dall'anno di presentazione della domanda - 5 (n-5), mentre nel caso di minor rendita catastale permane nel periodo transitorio il termine decennale in precedenza stabilito, fino a ricongiungersi con il primo a decorrere dal 2010. In sintesi, i termini di rimborso sono i seguenti:

 

1. domande presentate nel 2007:

a) per errore dal 2002;

b) per minor r.c. attribuita: dal 1997.

 

 

2 domande presentate nel 2008

a) per errore dal 2003

b) per minor r.c. attribuita: dal 1998.

 

Differente è anche il calcolo degli interessi. A mio avviso per la fattispecie a) si calcolano dalla data della domanda, mentre per la fattispecie b) da quella del pagamento.

 

6. In questi anni abbiamo sempre considerato edificabili le aree che, pur essendo attigue ad altra area su cui insiste un fabbricato, adibito ad abitazione principale di proprietà del medesimo contribuente,  fossero distintamente iscritte in catasto. Per considerarle pertinenze abbiamo sempre richiesto che tali aree risultassero tali in forza di un atto catastale (atto di fusione), questo confortato anche da Sue interpretazioni

Ora vedo che alla luce di diverse sentenze (n. 19375 del 17.12.2003, 17035 del 16.4.2004; 15739 del 13.7.2007) il carattere di pertinenzialità (che secondo me era stato inserito solo per i fabbricati accessori all’abitazione principale,  viene esteso anche alle aree fabbricabili, a nulla rilevando (o meglio rilevando solo formalmente) l’eventuale frazionamento.

Al fine di individuare il carattere di pertinenzialità devono configurarsi due elementi:

-          elemento oggettivo: nella possibilità che chiunque in qualsiasi momento possa verificare l’esistenza del rapporto funzionale corrente tra la cosa principale e quella accessoria

-          elemento soggettivo: consistente nella volontà effettiva del soggetto che ne abbia titolo, di destinare durevolmente la cosa accessoria alle finalità anzidette.

 

 

Pertanto Le chiedo (considerato che abbiamo un caso che andremo a discutere proprio domani mattina):

- quali sono gli elementi oggettivi che possiamo richiedere ad un contribuente che è proprietario di più aree distintamente iscritte in catasto, attigue ad un’area su cui insiste la sua abitazione principale, che risultano edificabili nel PRG??????

- come vanno considerate queste aree?

In secondo luogo lo stesso contribuente ha costruito su un’area un campo da tennis, il campo deve essere accatastato??

 

 

Risposta: La più recente giurisprudenza della Cassazione, smentendo l'interpretazione ministeriale riguardante la prima casa, ritiene, come da Lei evidenziato, che il carattere pertinenziale di una area al fabbricato prescinda la sua graffatura in catasto urbano. In sintesi, la giurisprudenza ultima della Cassazione per riscontrare il carattere pertinenziale pretende che il possessore dell'area (e del fabbricato) dimostri che di fatto essa sia posta a servizio del fabbricato, come voluto dallo articolo 817 del codice civile che così dispone:

Codice Civile (1942)

         Art. 817                  

Pertinenze.

[I]. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa [ 1640, 1641].
[II]. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima [
246 ss., 862 ss. c.nav.].

 

Alla luce del quadro giurisprudenziale sopra descritto, ho consigliato i comuni, prima di emettere gli avvisi di accertamento, di verificare la presenza anche di fatto degli elementi pertinenziali sopra descritti, ed in tal caso ordinare la graffatura dell'area in catasto, così che sia rivista la r.c. del fabbricato, così come preteso dallo articolo 51 del regolamento catastale di cui al DPR 1142 del 1949, mentre in assenza di tali elementi di darne atto nello avviso di accertamento, onde evitare pretestuosi ricorsi da parte del possessore.

Ora, nel caso della esistenza del campo di tennis, non si può che ordinarne la graffatura onde sia rivista la r.c. del fabbricato, che in alcuni casi non solo potrebbe divenire di categoria A1 od A8 ma persino di lusso.

 Per l'ordine di graffatura consiglio di utilizzare lo stampato allegato, da me redatto ai sensi dei commi 336 e 337 dello articolo unico della legge 311 del 2004.

 7. Le scrivo per chiederLe un parere in merito alla richiesta di annullamento di un’ingiunzione di pagamento: In data 05 novembre 2007 il nostro concessionario della riscossione ha notificato ad un contribuente, per il tramite del servizio postale, un’ingiunzione di pagamento per I.C.I., rinveniente da due avvisi di liquidazione notificati al ricorrente nel mese di dicembre 2005, tuttora sub judice con ricorsi pendenti presso la Commissione Tributaria Provinciale.

 

Il contribuente ha proposto ricorso in data 04 dicembre 2007 alla C.T.P. avverso detta ingiunzione, tra l’altro, per i seguenti motivi:

-inesistenza della notificazione, per avere il concessionario notificato l’ingiunzione tramite raccomandata A/R , mentre doveva essere eseguita a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi del R.D. 639/1910;

 

-nullità dell’ingiunzione per non essere l’I.C.I. riscuotibile in pendenza di giudizio, disponendo il comma 163 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 che “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.”,

 

 Faccio presente che la lista di carico per la riscossione coattiva dell’I.C.I. è stata formata ed inviata al concessionario della riscossione in data 08 agosto 2007 e che gli avvisi di liquidazione di che trattasi sono stati notificati al contribuente nel mese di dicembre 2005.  

 

 

Risposta: Il ricorso è infondato. Infatti, il ricorso, salvo non sia ordinata la sospensiva da parte della CTP, non obbliga il Comune a sospendere la riscossione, se non per le sole sanzioni. Infatti, per il tributo e gli interessi moratori non trova applicazione l'articolo 68 del D.Lgs.n.546/92 ma l'articolo 69 del predetto decreto. La Corte Costituzionale, intervenuta pià volte sul tema, ha ritenuto non illegittime le disposizioni relative ai tributi comunali che non prevedono la sospensione nel caso di pendenza di ricorso. E se così non fosse, in presenza di ricorsi collettivi come potrebbe il Comune soddisfare servizi pubblici?

 

Pure l'interpretazione data dal ricorrente al comma 163 della LF 07 è errata. Egli, volutamente, confonde la facoltà che ha il Comune con un obbligo. Nel caso descritto si sposta il termine di decadenza, ma nulla impedisce il Comune ad attivare la riscossione anche in pendenza del ricorso.

 

In conclusione, il vs operato, salvo l'eventuale iscrizione di sanzioni, è legittimo, avendo mantenuto le disposizioni che riguardano i tributi comunali il principio "solve et repete", come del resto risultava chiaro dal confronto del contenuto dello articolo 12 e 13 del D.Lgs.n.504/92, prima della abrogazione di questo ultimo articolo da parte della LF 07.

 

8. Una edicola, esistente dal 2004, è stata accatastata a luglio 2007 con  DOCFA in cat. E/3. In data 12/12/2007 il catasto notifica al contribuente la variazione del classamento in cat. C/1. La suddetta variazione è stata messa in atti dal catasto in data  26/11/2007 con la seguente dicitura: BONIFICA BANCA DATI - VARIAZ. DI CATEG. - VARIAZIONE D'UFFICIO PER ERRONEO CLASSAMENTO - EFFICACIA DALLA DATA DI
 REGISTRAZIONE Il contribuente non ha mai pagato ICI e mi chiede come deve comportarsi:
 se deve pagare dal 2004 o dal 2007.

Risposta: Questa r.c. ha efficacia retroattiva. Infatti, le edicole debbono essere accatastate nella categoria C, come del rsto chiarito dal MF  con la circolare n. 4T del 2006.

Il recupero deve essere fatto dal comune con avviso di accertamento così motivato. Si consiglia di richiamare anche i commi 336 e 337 dello articolo unico della legge 311 del 2004. A mio modesto avviso è talmente banale l'errore da trovare applicazione sanzione ed interessi.

9. La Diocesi di ….. è proprietaria dal 2006 di un immobile di categoria A/7 e un immobile di categoria C/6 ricevuti per testamento olografo. Detti immobili erano utilizzati quali abitazione principale dal proprietario deceduto ed ora sono inutilizzati. E' tenuta la Diocesi al versamento ICI? Visto che trattasi di successione, quindi senza obbligo di dichiarazione ICI, e' corretto emettere avviso di accertamento con sanzione del 30% non riducibile?

 

 

Risposta: Tali immobili non sono esenti e vanno assoggettati normalmente ad ICI. Consiglio, prima di emettere gli avvisi di verificare se non siano stati ceduti ad altri e se la Curia abbia accettato il legato.

 

La sanzione, in quanto dovuta, convengo sia del 30 per cento, sempre che sia stata presentata denuncia di successione.

 

10. Un contribuente ha presentato atto di rogito da cui risulta essere titolare di diritto di uso esclusivo perpetuo di posto macchina. tale posto macchina non risulta accatastato. si chiede se deve pagare l'ici e in questo caso  chi deve provvedere all'inserimento in catasto.

Risposta: Il caso descritto andrebbe risolto ai sensi del comma 336 dello articolo unico della legge 311/04 ossia ordinando ai proprietari l'accatastamento. Poiché con ogni probabilità i proprietari sono deceduti o comunque non interessati alla risoluzione del problema, risulterebbe efficace un procedimento di usucapione da parte di costoro e il successiva frazionamento in catasto del portico, creando delle nuove u.i. per i posti  auto.
In conclusione, i soggetti passivi sono costoro che hanno il diritto d'uso ma è necessario obbligare i proprietari ad iscrivere in catasto i posti auto.

Potrebbe inviare agli utilizzatori l'ordine di variazione catastale, in modo che una volta definita la pratica le r.c. abbiano efficacia retroattiva.

 

11. Due soggetti con pensione da attività non agricola sono titolari di  partita IVA e siccome fatturano i prodotti che vendono vorrebbero  l'esenzione ICI per il fabbricato strumentale all'attività.  Non ritengo che l'agevolazione debba essere concessa perchè il soggetto  passivo deve essere comunque iscritto alla Camera di Commercio quale  imprenditore agricolo e risultare in attività anche per quanto riguarda  gli immobili strumentali.  E' corretta la mia interpretazione?

 


Risposta: Concordo pienamente, risponda semplicemente che non sussistono le condizioni
di legge.

 

12. Disturbo  per un ulteriore  parere a seguito richieste d'inserimento aree fabbricabili quale pertinenza di abitazione o capannone, adibito ad attività produttive. Trattandosi di mappale distinto, all'interno di recinzione, coltivato  in parte a prato, orto e/o giardino, di superficie oltre i mq 1.000, con capacità edificatoria, a destinazione residenziale o ad attività produttive;l'ufficio tecnico propone di accogliere le richieste previo ACCORPAMENTO CATASTALE  di tutti i mappali all'interno della recinzione ove insiste l'immobile già esistente, al fine di evitare che per il mappale, oggetto di richiesta, si possa in futuro distintamente costruire. Richiedo se  la pertinenza può essere condizionata all'accorpamento catastale, senza  incorrere in ricorsi.

 

Risposta: In considerazione del carattere di pertinenza dell'area al fabbricato, essendo essa recintata con il fabbricato, e tenuto conto della  costante e consolidata giurisprudenza della Cassazione, consiglio di desistere dalla azione autonoma di recupero dell'area, ordinando invece la sua graffatura così che sia rivista la r.c. del fabbricato ai sensi dello articolo 51 del DPR 1142 del 1949 che sotto si riporta, Si consiglia di ordinare la graffatura utilizzando lo stampato che si allega.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 (in Gazz. Uff., 4 marzo, n. 53). -- Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

        Articolo 51         

 

 

 

 

Computo delle dipendenze.

é aumentata di una percentuale non maggiore del 10% la consistenza delle unità immobiliari alle quali siano annesse aree formanti parti integranti di esse, ovvero sia congiunto l'uso, in comune con altri, di locali per deposito, per bucato e simili, quando tali circostanze non siano state tenute presenti nell'attribuzione della classe.

 

13. L’ufficio tributi ha riscontrato, in fase di spedizione, che i frontespizi e il relativo Elenco riepilogativo di un ruolo ICI è stato per errore reso esecutivo (firmato con apposizione del relativo timbro) da un funzionario che non è il Responsabile d’imposta preposto. Poiché lo stesso ruolo è già stato apposto all’albo si chiede se sia sufficiente apporre il corretto timbro del Responsabile d’imposta (con relativa firma) oppure cosa sia necessario fare.

Risposta: Trattasi di un vizio di nullità relativa, poiché si realizza allo interno dell’Ente. Tale errore può essere sanato se il funzionario competente fa proprio tale atto. A tal fine basterebbe allegare al ruolo così firmato copia di tale determina con la quale, appunto, il predetto funzionario, spiegando i motivi dell'errore compiuto dal firmatario, ne faccia propri i relativi contenuti.

Non si ritiene necessario, invece, per non ritardare l'emissione delle cartelle, una nuova approvazione del ruolo da parte del funzionario competente.

14. Una società che non risulta mai essere stata contribuente ICI nel comune di ….ha effettuato nel giugno 2004 un versamento su conto corrente intestato a ….. ma nella riga del bollettino di indicazione del Comune di ubicazione dell’immobile ha messo un altro comune.

Il contribuente mi ha contattato per avere il rimborso. Avendo infatti ricevuto dall’altro comune avviso di liquidazione 2004 (entro il 31.12.2007) ha riscontrato che il bollettino era stato compilato con il conto corrente del comune di …… e quindi accreditato dalle Poste a …...

E’ preferibile rimborsare il contribuente oppure girare il versamento al comune realmente beneficiario?

 

Risposta: Unica soluzione prevista dalla legge è il rimborso (senza  interessi a mio avviso) al contribuente.

 

Verifichi tuttavia prima di rimborsare che effettivamente il pagamento sia pervenuto al comune. Ricordo infatti che molti di questi errori non andati a buon fine  hanno determinato trasferimenti a favore dell'IFEL.

 

15. Se i contribuenti che vengono accertati in quanto interessati dal piano di lottizzazione provvedono al pagamento dell’avviso di accertamento si vedono stralciata la loro area dal PGT, hanno diritto al rimborso dell’ici versata? Il comune di ……. non ha alcun articolo di regolamento in tal senso.

Ho mandato la scheda di iscrizione al suo sito ma non mi e’ ancora pervenuta la password. Ho sbagliato qualcosa?

 

Risposta: Mentre in origine l'articolo 13 del D.lgs.n.504/92 prevedeva il diritto di rimborso nel caso di aree già edificabili, divenute inedificabili, con la modifica di tale articolo il rimborso è possibile, così come previsto dallo articolo 59 del D.Lgs.n.446/9, solo se il Comune l'ha previsto nel proprio regolamento.  Se tale comune non ha introdotto ciò nel regolamento il rimborso non può essere effettuato.

 

16. Nel nostro regolamento ICI è prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta per le abitazioni concesse il locazione con contratto d'affitto regolarmente registrato. La domanda è questa un contribuente che ha stipulato contratto ma non l'ha registrato ha comunque diritto all'aliquota agevolata??? La mancata registrazione è "sanabile" o la mancanza della stessa è elemento necessario per poter godere dell'agevolazione, e in caso di eventuale ricorso il contribuente potrebbe avere ragione???

 

 

Risposta:  Nel caso descritto l'agevolazione non compete, poiché il contratto è irregolare (troppo comodo fare la registrazione poi).

 

17. una abitazione ristrutturata che non è piu' coerente con il classamento catastale,  in data 12/07/2007 ha avuto il nuovo classamento su nostra sollecitazione (non scritta) e gli è stata data rendita €  852,15 , prima era rendita  € 593.93:

casa acquistata nel 2001
DIA per ristrutturazioen 14/01/2002
residente dal 16/11/2002

posso procedere ai sensi del comma 336: perchè gli interventi edilizi hanno determinato incremento del 15 per cento della rendita  se la proprietaria, ha  la residenza anagrafica l 2002  si presume (io ho la certezza) che la casa fosse, a partire dal 1/01/2003 , come è oggi, cioè con rendita più alta    se si come credo procedo alle sanzioni o per evitare problemi chiedo solo la differenza di imposta?

 

Risposta: Più che il comma 336 qui si deve far riferimento al comma 337. Lei proceda con avvisi di accertamento, racconti ivi il fatto, richiami tali comma e dia efficacia retroattiva alla nuova r.c.. A mio avviso risulta applicabile anche la sanzione di omessa denuncia (di variazione), dovendo il medesimo al momento della ultimazione dei lavori procedere alla variazione catastale.

 

18. Nel 2007 il comune ha previsto un’ulteriore detrazione ICI per particolari categorie disagiate fino ad un massimo di  € 51,64 da aggiungersi a quella di € 103,29 normalmente prevista. E’ possibile mantenere anche per il 2008 questa ulteriore detrazione a cui verrà aggiunta quella pari all’1,33 prevista dallo stato?

 

Risposta: Certamente si, avvertendo che comunque tale incremento della ulteriore detrazione rimane a carico del Comune e non dello Stato.

 

19. Anche se le aliquote vengono mantenute uguali all’anno scorso (e quindi non risarebbe bisogno di alcuna delibera perché vengono prorogate) è comunque opportuno passare dal consiglio per confermare aliquote insieme con la maggiore detrazione per categorie disagiate?

 

Risposta: Non sarebbe necessaria la delibera se sia l'aliquota che la detrazione rimangono rispetto all'anno precedente immutate. Nel caso descritto è necessaria la delibera del CC per l'incremento della detrazione per cui vale la pena con lo stesso provvedimento confermare anche l'aliquota.

 

20. La Finanziaria 2008 (L. 244/24.12.2007) prevede per le abitazioni principali “la nuova detrazione ICI a carico dello Stato (1,33 x mille base imponibile fino a 200 euro). Qualora, in sede di calcolo dell’I.C.I. da versare per detto immobile, all’imposta dovuta per l’abitazione principale si detraggono €.=103,29.- (caso di un unico proprietario, possesso 100% x 12 mesi) e l’ulteriore “nuova detrazione”, ottenendo l’azzeramento dell’imposta dovuta senza però aver utilizzato tutto l’ammontare della “nuova detrazione spettante”, detta “rimanenza della nuova detrazione” può essere portata in detrazione all’eventuale pertinenza (garage,tettoia, ecc.)?

 

Risposta: A mio avviso si ed in tal senso sto facendo un programma di calcolo.

 

E’ opportuno chiarire e regolamentare che “la nuova detrazione” si riferisce solo all’abitazione principale, come espressamente cita la norma?

 

Risposta: Si, ma anche alle pertinenze.

 

In caso contrario, se detta “nuova detrazione”, come da esempio sopra riportato, risultasse estensibile anche alle pertinenze, lo Stato provvederà anche al rimborso delle quote che ricadono “in parte pertinenza”?

 

Risposta: Certamente si.

Va regolamentato, per i Comuni che applicano l’agevolazione dell’uso gratuito a familiari sia per l’aliquota che per la detrazione  (€.=103,29.-), che la “nuova detrazione - 1,33” nella presente fattispecie non è applicabile?

 

Risposta: Non è necessario, poiché tale fattispecie non è abitazione principale, intendendosi tale quella ove il soggetto passivo risiede.

La sottoscritta ritiene che in questo caso “detta nuova detrazione” non sia applicabile in quanto la suindicata agevolazione è una facoltà per il Comune e pertanto, qualora intendesse estendere anche l’utilizzo della “nuova detrazione”, lo Stato non sarebbe tenuto al rimborso della stessa e pertanto il Comune dovrebbe eventualmente farsi carico del minor gettito, ovviamente limitatamente alla presente fattispecie.

 

Risposta: Concordo pienamente.

 

21. Questo Comune ha deliberato la costruzione di una piscina e ha scelto, per la sua realizzazione, il sistema della concessione mediante licitazione privata per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e della gestione dell'impianto.

Il diritto di superficie dell'area sulla quale sorgerà l'impianto, che rientra in zona "F 83 art. 27 aree a spazi pubblici pedonalizzati aree a parco e sport", è stato concesso con apposita convenzione alla società concessionaria, esclusivamente per finalità di carattere sportivo e sociale ai fini della costruzione del centro natatorio completo di attrezzature e annessi servizi accessori, per la durata di 25 anni dalla data della convenzione.

L'art. 9 della convenzione stabilisce che le imposte relative al terreno restino in carico del Comune concedente, mentre le eventuali imposte sui fabbricati impianti e strutture sono a carico del Concessionario.

Si chiede:

è corretto considerare l'area esente da ICI e applicare invece l'imposta sul fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione ponendola a carico del Concessionario?

 

Risposta: Ai sensi dello articolo 3 del D:lgs.n.504/92 soggetto passivo ICI è il superficiario. Ulteriore principio che regola la risposta è che l'obbligazione tributaria riveste carattere obbligatorio per il Comune. Ne consegue che tale impegno contrattuale, in quanto illegittimo, deve essere disapplicato dal funzionario responsabile ed applicata l'ICI dapprima sul terreno ed alla fine dei lavori sulla r.c. della piscina.

 

22. Qualora due contribuenti possiedano uno il 66,66% e l'altro il 33,33% di un immobile destinato da entrambi ad abitazione principale con base imponibile di 50.000 euro, la detrazione spettante è pari ad Euro 66,50 suddivisa in 44,33 per il primo e 22,17 per il secondo?

 

Risposta: No. E' la metà per ciascuno (la norma paqrla di destinazione e non di possesso).

 

23. Abbiamo fatto una verifica dei fabbricati iscritti in catasto nel gruppo  E. Abbiamo riscontrato i seguenti casi: 1. fabbricati iscritti nella categoria E9 privi, da sempre, di rendita. 2. stazione di servizio (comprendente cassa, bar, edicola, stazione di > lavaggio auto) 3. fabbricati iscritti nelle categorie E3 ed E9 con rendita; 4. locali di alcuni condomini, accatastati nel gruppo E9 (trattasi di  locali con altezza media di 185 cm, con porta di accesso privata ad uso  esclusivo del proprietario della uiu? - E' corretto richiedere alla stazione di servizio di cui al punto 2.  l'accatastamento dei locali bar/tabaccheria? - Quali sono i locali ad uso esclusivo dell'inquilino accatastabili nel  gruppo E9? Non è invece corretto accatastare tale locale come pertinenza  del fabbricato A? Come si deve comportare il comune in questa situazione? Essendo trascorso il 3 luglio 2007 - ultimo giorno per fare accatastare i  fabbricati E, occorre aspettare che l'UTE accatasti direttamente con oneri a carico dei cittadini oppure il cittadino può ancora provvedervi  autonomamente? E il Comune cosa può fare?


Risposta: la guida per la soluzione dei casi indicati è la circolare n. 4 T del 2006. In base a tale circolare non possono essere inquadrati nella E i fabbricati destinati a industria, commercio, servizi. In sintesi, non possono essere inquadrati nel Gruppo E tutto ciò che è utilizzabile da privati e/o
destinati a produrre reddito.
Per la variazione catastale non è necessario che Lei indichi quale sia la categoria nella quale debbono essere inquadrati, ma è necessario che ordini la variazione catastale utilizzando lo stampato che allego, dopo avere la certezza della destinazione di tali unità immobiliari.

Ora, è certo che il distributore debba essere inquadrato nel D, che le parti condominiali vadano nell'A, che i chioschi vadano nel C, come pure i negozi. Ai casi descritti, una attenta lettura della norma, porta a ritenere non applicabile il DL 262/06 convertito dalla legge 286/06 (che invece riguarda quegli E per i quali una sola parte va scorporata come le stazioni, i porti,gli aeroporti), ma i commi 336 e 337 della legge 311 del 2004
.

 

24. Le chiedo una conferma in merito ad un caso specifico ICI. A seguito di un decesso, la madre e i  figli diventano eredi. l'ICI viene attribuita totalmente al coniuge superstite (ossia 100% alla madre). In seguito però viene redatto un nuovo atto di compravendita tra vivi, dove la madre e uno dei figli decidono di vendere totalmente le loro quote all'altro figlio. Ora l'ICI, con questo ultimo atto, passa di competenza dalla madre al nuovo proprietario (figlio)?  Oppure l'ici continua a pagarla la madre in q1ualità di coniuge superstite?

 

Risposta: Secondo giurisprudenza il diritto di abitazione del coniuge superstite deve essere formalmente rinunciato per atto scritto. Ora, dal punto formale potremmo avere due casi:

 

a) se la madre vendendo la casa rinuncia formalmente a tale diritto, il compratore diviene soggetto passivo;

 

b) in assenza di quanto sopra il compratore rimane nudo proprietario e la madre deve continuare a pagare l'ICI.

 

25. Nel Comune di ….è stato costruita una Casa-Albergo accatastata come D2. La società costruttrice ora sta vendendo in millesimi quote del fabbricato. Il problema sorge nel fatto che gli acquirenti hanno richiesto la residenza anagrafica in questo fabbricato e mi chiedono le agevolazioni ICI come abitazione principale. Verificato che gli stessi possedevano millesimi di un fabbricato D2 ho detto agli acquirenti che non essendo accatastata come abitazione non potevo applicare l'aliquota agevolata e la detrazione spettante alle abitazioni principali, ma il calcolo doveva essere effettuato considerando l'aliquota ordinaria del 7 per mille. Sottolineo che gli acquirenti mi hanno presentato atti notarili dove gli veniva anche riconosciuta l'aliquota IVA agevolata per l'acquisto prima casa.

In data odierna il difensore Civico scrive una lettera indirizzata al Sindaco e al Responsabile Ufficio Tributi di riconsiderare la situazione e di applicare l'aliquota agevolata in quanto il Comune stesso ha accettato la residenza in questo fabbricato. L'ufficio Tecnico mi comunica al riguardo che la concessione edilizia è stata rilasciato come "Casa Albergo" quindi non residenziale e precisa di non aver ancora rilasciato l'agibilità dei locali.

 

 

Risposta: Pur essendo obbligatoria la variazione catastale (dopo la variazione urbanistica della unità immobiliare), la giurisprudenza che al momento ho raccolto ritiene che le agevolazioni previste per l'abitazione principale competano anche quando la residenza anagrafica è collocata in una unità immobiliare che non rientra nella corrispondente categoria catastale. La r.c. nuova che sarà attribuita avrà efficacia retroattiva al momento del cambio di destinazione, ma ciò non farebbe venir meno l'obligo del Comune di accordare tali agevolazioni.

 

In sintesi, se ho capito bene il problema, il comune pretenda la variazione urbanistica e catastale da casa albergo a insediamento civile, ma le agevolazioni richieste debbono esere accordate sin dal momento della acquisizione della residenza anagrafica.

 

26. L'agenzia del territorio ha pubblicato nel nostro comune il primo elenco di immobili iscritti al catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti di ruralità ai fini fiscali, omettendo però le date delle mancate dichiarazioni (comma 36 d.l.262/2006).

 

Nel momento in cui toccherà al comune liquidare l'ici, la rendita attribuita a quale data si farà retroagire?

Dalla data di pubblicazione dell'elenco in gazzetta ufficiale? Se così fosse sarebbe una grossa perdita per il comune, e ciò dovuto solamente al fatto che il catasto non ha indicato la data.

 

Risposta: La questione deve essere risolta alla luce dei commi 336 e 337 dello articolo unico di cui alla legge 311 del 2004. In sintesi, se il Comune è in grado di risalire al momento in cui si sono persi i requisiti, le r.c. hanno efficacia da tale momento, che sarà indicato negli accertamenti. In caso diverso, le r.c. avrebbero efficacia dal 2007.

 

Credo che non sarà difficile a codesto Comune risalire al momento della perdita dei requisiti.

 

27. per quanto riguarda la rivalutazione del 40% delle rendite  dei fabbricati del gruppo catastale B  deve essere applicata dal 1° gennaio 2007 o dalla  data di entrata in vigore della norma ossia dal 3/10/2006?  Abbiamo solo la casa di riposo in questa categoria ed ha applicato la  rivalutazione a decorrere da 1° gennaio 2007. E' corretto?


Risposta: Diversamente dai tributi erariali, quali l'imposta di registro che colpisce il bene con il valore della stipula dell'atto, per l'ICI vige il principio generale stabilito dal comma 2 dello articolo 5 del  D.Lgs.n.504/92, così che tale incremento non può che valere per il predetto
tributo dal 1° gennaio 2007.

 

28. Efficacia revoca strumenti urbanistici.  

 

                                                                                                                                                                           Risposta: Dopo aver esaminato i provvedimenti  di revoca effettuata da codesto comune con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 e 25 del 7 aprile 2003, della deliberazione n. 35, assunta dal cc in data 2 agosto 2001, nonché la successiva deliberazione del CC n. 39 del 16.11.05 e n. 8 del 9.3.2006, preciso quanto segue.

 

I provvedimenti di revoca, diversamente da quelli di annullamento, non hanno efficacia retroattiva ma solo successiva ossia dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo. Tenuto conto che le deliberazioni n. 24 e 25 del 2003 non hanno modificato la natura edificabile delle aree oggetto di ricorso, mentre la modifica è intervenuta con i successivi provvedimenti n. 39 del 16.11.05 e n. 8 del 9.3.2006. Ora, poiché le norme urbanistiche che riducono i diritti hanno efficacia immediata, l'area edificabili si riduce a mq 49282 dall'1.11.05.

 

Alla luce di tale principio è da considerarsi corretto l'operato di codesto Ufficio nel ritenere edificabile l'area per mq 73639 sin dal 2.8.2001 e mq 49282 dall'1.11.05 ed ulteriormente ridotta dall'1.3.06.

 

In ordine agli altri quesiti posti, si precisa che:

a) il ricorso deve essere depositato nella segreteria della CTP entro 30 giorni dalla sua spedizione a codesto comune;

b) condivido nella sostanza anche il restante comportamento assunto da codesto comune e descritto a pagina due del fax.

c) la controversia sarà decisa in pubblica udienza.

 

Il Comune entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso dovrà costituirsi in giudizio, depositando la delibera di costituzione in giudizio (si allega fac simile) e le controdeduzioni firmate dal Sindaco oppure dal professionista da lui incaricato. Le controdeduzioni si dividono in tre parti:

 

1.Esposizione del fatto;

2. I motivi di diritto  con i quali giustificate il vs operato;

3. le conclusioni ove chiederete il rigetto del ricorso e le spese del giudizio.

 

29. il nostro comune nel caso in cui la detrazione ici  azzeri l'imposta dovuta per la casa non l'ha mai estesa alle pertinenze dell'abitazione principale. Oggi a seguito dell'introduzione della detrazione pari all'1,33 per mille  come dobbiamo comportarci, è corretto applicarla solo alla casa oppure in  caso ne avanzasse una parte dobbiamo estenderla anche alle pertinenze?


Risposta: Il vostro comportamento è irregolare. Vi consiglio con l'occasione di applicare le detrazioni tutte, comprese le vs e quella statale, anche sulle pertinenze, come definite dallo articolo 817 del cc.

 

30. Tre figli hanno ereditato alla morte della mamma una casa e un box. Di questi tre figli uno è minorenne perciò i versamenti sono stati fatti a nome del papà.

Dovendo emettere avviso di accertamento per parziale versamento a causa dell’utilizzo di rendite errate, a chi devo intestare l’avviso di accertamento relativo alla quota di possesso del figlio minorenne: a lui oppure al papà?

.

 

Ai sensi dello articolo 324 cc il genitore è il soggetto passivo in luogo del minore e non per rappresentanza. Ne consegue che l'atto deve essere intestato al padre e a lui notificato. Citi nell'atto tale articolo ed i motivi quindi dell'atto.

 

31. All'entrata in vigore del D.Lgs.504/92 (ICI) doveva essere designato il funzionario responsabile ICI con delibera GC (art. 11 comma 4), inviata successivamente entro 60 gg dall'approvazione del D.Lgs. 504/92 al MinFinanze (art. 18 bis). Tali disposizioni si possono considerare oggi completamente superate, anche in base al D.Lgs. 267/2000, per cui le funzioni del responsabile ICI spettano automaticamente, senza bisogno di nessun ulteriore atto di nomina, al Responsabile del Settore di cui fa parte l'Ufficio ICI (nel nostro caso il Segretario Comunale, essendo in pensione dal 01/01/2008 il precedente Capo Settore rag. ….), nominato per tutte le funzioni di Responsabile del Settore con apposito decreto del Sindaco?

 

Risposta: Tale disposizioni non possono essere considerate superate, in assenza di una abrogazione esplicita di tale norma (articolo 11)

 

4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi .

 

Certamente ritengo  che in assenza di delibera, il predetto sia da individuarsi nel Capo area nominato dal Sindaco.

 

Sarebbe bene, quindi, una nomina della Giunta, onde evitare qualsiasi malinteso.

 

Ricordo che il Funzionario responsabile nominato dal Sindaco ha una funzione gerarchica mentre il f.r. tributo è competente solo per le funzioni ivi specificate e per tali funzioni questi non è subordinato al primo.

 

32. A seguito di variazione del classamento di un fabbricato A/2 proposto con rendita di € 526,79 avvenuto in data 10/5/2001, il Ministero delle Finanze, Ufficio del Territorio di XXX, mutava, con rettifica classamento DOCFA notificata il 29/5/2002, sia la categoria sia la rendita (cat. A/7 rendita € 768,23).

Poichè gli interessati hanno proposto ricorso avverso la rettifica operata dall'ufficio del Territorio presso la Commissione Provinciale Tributaria di XXX, si chiede se questo Ente, in attesa di decisione della Commissione Tributaria, debba operare tenendo conto della rendita già proposta dai titolari o sia legittimato ad emettere avvisi di accertamenti anni 2003 e successivi tenendo conto della rettifica dell'Agenzia del Territorio.

 

Risposta: Ai sensi del comma 2 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 la base imponibile dei fabbricati è costituita dalla rendita catastale che risulta in catasto al primo gennaio di ciascun anno. Tuttavia, la Cassazione ha più volte affermato che nel caso di rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente mediante DOCFA questa abbia efficacia retroattiva, ponendosi nella medesima posizione temporale di quella rettificata. Si riportano a conferma alcune massime.

 

Cassazione, sezione 5^ civile, nella sentenza n. 16824 del 21/7/06: Rettifica Docfa  r.c. centrali per turbine:

 

a)      il termine di rettifica del DOCFA è ordinatorio e la rendita catastale rettificata ha efficacia retroattiva;

b)      la conoscenza del classamento da parte dell’Ente sana l’eventuale carenza di motivazione della rettifica;

c)       il comma 540 della legge 311 del 2004 (poi abrogato e riferito alle parti mobili delle centrali), avendo valore di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva

 

Cassazione, sentenza n. 17818 del 21 agosto 2007:  termine rettifica r.c. proposta mediante DOCFA

La Cassazione, nella sentenza n. 17818 del 21 agosto 2007, chiarisce che il termine di un anno, entro il quale l'Agenzia del territorio può rettificare le dichiarazioni presentate con la procedura Docfa, non è perentorio. Infatti, la natura del termine indicato all'articolo 3 del dem 19 aprile 1994, n. 701. non è assolutamente perentorio per un duplice motivo. Da un lato, tale carattere non è attribuito dalla norma del decreto ministeriale in osservazione, dall'altro lo stesso non può nemmeno ricavarsi dalla disciplina della materia «con la quale è assolutamente incompatibile attribuire un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali»

 

Ulteriore principio che riguarda i tributi comunali è il solve et repete ossia che il contribuente è tenuto al pagamento degli atti, salvo poi richiedere il rimborso quando la controversia riveste carattere definitivo.

 

Si ritingono, invece,  non applicabili le sanzioni e gli interessi, in analogia a quanto previsto dallo articolo 74 della legge 342 del 2000, tenuto conto della abrogazione della maggiorazione prevista dal comma 1 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504/92, dopo la sua riformulazione da parte della legge finanziaria 07.

33. Partito …… è il proprietario di un fabbricato  (probabilmente utilizzato come sede di zona/ufficio) accatastato nella  categoria catastale E/9.  E' corretta la categoria catastale E/9?
 

Risposta; Assolutamente no.  (magari in passato era un casello ferroviario o costruzione simillare). Ordini codesto comune la variazione catastale. Allego fac simile.

34. Avvisi di accertamento ICI divenuti definitivi nel 2005. Quale è il termine per la  formazione del ruolo coattivo? Ad oggi sono ancora entro i termini di decadenza previsti dall'art. 1, comma 163, della Legge 27-12-2006, n° 296?

 

Risposta: Il 31.12.1998. Rimane valida la norma sopra citata.

 

35. Nel caso di sentenza che riconoscono la proprietà a favore di un determinato soggetto, da quando questi è chiamato a corrispondere l’ICI in luogo del precedente proprietario?

 

Risposta: Ai sensi dello articolo 282 del cpc le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive, così che già da tale momento il ricorrente deve considerarsi  proprietario e quindi soggetto passivo.  In senso conforme si è espressa la Cassazione con sentenza n. 18512 del 3 settembre 2007 che così dispone:

 

Nel caso di pronuncia della sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., le statuizioni di condanna consequenziali, dispositive dell'adempimento delle prestazioni a carico delle parti tra le quali la sentenza determina la conclusione del contratto sono da ritenere immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 282 c.p.c., di modo che, qualora l'azione ai sensi dell'art. 2932 c.c. sia stata proposta dal promittente venditore, la statuizione di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo è da considerare immediatamente esecutiva.

Cassazione civile , sez. III, 03 settembre 2007, n. 18512

Langher c. Soc. Idrogross ceramiche e altro

36. Un contribuente essendo stato sanzionato per l'omessa denuncia ai fini CI per due anni d'imposta consecutivi, citando una sentenza della Commissione tributaria Regionale secondo la quale il Comune "ha il potere di accertare l'imposta ed ottenere il relativo versamento, ma l'omessa denuncia dell'ICI può essere sanzionata una sola volta"  chiede l'applicazione della sanzione per omessa dichiarazione per un solo anno.

Tale richiesta può essere accolta? Si può applicare l'istituto del cumulo giuridico con una sanzione unica ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs n., 472/ 92?

 

Risposta: Secondo giurisprudenza prevalente l’istituto del cumulo giuridico trova applicazione nel caso di reiterate violazioni di omessa od infedele denuncia, sempre che tale sistema di quantificazione della sanzione risulti più conveniente del cumulo materiale ossia la applicazione per ciascun anno di tale violazione:

 

Quando l'omessa presentazione annuale della dichiarazione dell'i.c.i. per le aree fabbricabili si riferisce a più periodi di imposta, risultano compiute dal contribuente violazioni della norma della legge tributaria della stessa indole, e, pertanto, è da applicare ex art. 12, comma 5, d.lg. n. 472 del 1997, il cumulo giuridico delle sanzioni, mediante l'irrogazione di una sola sanzione complessiva aumentata dalla metà al triplo.

Comm.trib. prov.le Roma, sez. XXXII, 15 marzo 2004, n. 54

 

Il contribuente deve denunciare le variazioni degli elementi relativi ai locali e alle aree, intervenute in una annualità successiva a quella in cui è stata presentata la denuncia originaria, ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani. Pertanto, la mancata presentazione della denuncia delle variazioni intervenute ha il significato di un rinnovo implicito della denuncia originaria da parte dell'obbligato, che potrebbe comportare o infedeltà della denuncia oppure omessa denuncia di variazione o il concorso di entrambe le violazioni, con l'applicazione della relativa sanzione, ai sensi dell'art. 72 d.lg. n. 507 del 15 novembre 1993. Spetta al giudice di merito verificare, sulla base di un accertamento di fatto, l'esistenza di eventuali violazioni, oltre che verificare la corrispondenza della sanzione applicata ai parametri di calcolo della stessa, stabilendone l'importo, secondo l'esito della valutazione, compiuta nel giudizio, dell'atto di accertamento oggetto dell'impugnativa del contribuente.

Cassazione civile , sez. trib., 11 febbraio 2005, n. 2823

Com. Piombino c. Soc. L.

 

La sanzione unica, se applicata al minimo, potrà essere determinata nella misura del 150 per cento, riducibile ad ¼ per adesione. Si allega fac simile di verbale di adesione.

 

37. Abbiamo il caso di un terreno edificabile del quale sono comproprietari, in regime di comunione dei beni, due coniugi. Uno di essi è coltivatore diretto e possiede tutti i requisiti richiesti per essere esente dal relativo pagamento dell’imposta. La questione è però complicata dal fatto che su tale terreno è stata autorizzata la costruzione di un edificio, oggi ancora non ultimato né utilizzato. Ricorrendo tale situazione, per un contribuente che non sia coltivatore diretto, il pagamento dell’imposta va commisurato al valore del terreno fabbricabile fino all’ultimazione dei lavori o all’utilizzo dell’immobile. L’imprenditore agricolo con i requisiti richiesti è invece di norma esente dal pagamento o più logicamente, nel caso prospettato, considerato il fatto che l’area non viene più coltivata dall’inizio lavori, l’imposta va normalmente corrisposta da parte di entrambi i coniugi?

           

Risposta: l'esenzione non compete né al marito né alla moglie. Infatti, la seconda parte della lettera b) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 fra le condizioni poste per l'esenzione degli agricoltori è che l'area sia destinata alo esercizio di attività agricola, mentre in tale stato l'area è già utilizzata per differenti fini edificatori.

 

In conclusione, la moglie non è esente per due motivi ed il marito non è esente perché l'area non è più adibita allo esercizio della attività agricola.

 

38. Se il PGT prevede la possibilità di realizzazione di nuovi insediamenti rurali o di effettuare interventi su quelli esistenti in zona agricola E, mi conferma che dal momento del rilascio della concessione edilizia l'ici sull'area fabbricabile non deve essere assolta?

Ritengo che sia così in quanto gli interventi sono possibili solamente da parte di imprenditori agricoli e coltivatori diretti che godono dell'esenzione soggettiva.

 

.

 

Risposta: La  tesi che io sostengo è che se il fabbricato è costruito sul fondo da un imprenditore agricolo ed il fabbricato potrà essere considerato rurale l'area edificabile è esente. Se invece è costruito da un altro soggetto e comunque non potrà essere considerato rurale, l'area è normalmente assoggettata.

 

C'è chi invece sostiene che durante la costruzione anche di un fabbricato che avrà i requisiti di ruralità  l'area sia da assoggettabile perché edificabile di fatto.

 

39. un contribuente ha inoltrato domanda di autotutela all’Agenzia del Territorio per un immobile  censito in cat A/2 classe 6 con rendita pari ad € 539,70 e con variazione del 25.01.2008 in atti dal 25.01.2008 il Catasto ha accolto tale domanda passando l’immobile nella classe 2 con rendita pari ad € 278,37.

Su tale variazione di rendita è dovuto il rimborso ICI?

In caso affermativo da quale data e con gli interessi?

 

  

Risposta: A mio avviso il rimborso non compete. Infatti, la revisione della classe determina la revoca del precedente provvedimento e non la sua nullità. Ne consegue che la nuova r.c. ha efficacia solo dall'1.2.08. Vedasia conferma circolare n. 11T del 2005 dove si distingue gra nullità per errore materiale e di calcolo con la revisione della rendita catastale.

 

40.L'agenzia del territorio ha accettato un'istanza di autotutela da parte di una società che chiedeva il riesame del classamento attribuito al fabbricato di proprietà di CATEGORIA D notificato nel corso del 1999 in quanto lo stesso si presenta viziato da un'incongruenza derivante da errore nella determinazione della consistenza-volumetria.

Il Catasto ha appunto accettato l'autotutela variando la rendita e dichiarandola con efficacia retroattiva dal provvedimento annullato (1999). Il contribuente ha presentato richiesta di rimborso per la maggiore imposta versata dal 1999 al 2007.

-* Il Comune deve provvedere al rimborso da quale annualità? Dal 2000, perchè per il 1999 dovevano pagare ancora con i valori contabili?

-* Ma per i rimborsi non si retrocede solo di 5 anni e quindi dal 2003? E vanno calcolati anche gli interessi?

 

 

Risposta: La rettifica della r.c. effettuata a seguito di istanza di autotutela, solo in quanto sia riconosciuto un errore di calcolo o materiale compiuto dalla Agenzia al momento della attribuzione, ha efficacia retroaattiva, così come previsto dalla circolare n. 11 del 2005. Quindi se l'Agenzia ammette l'errore compiuto, il rimborso è dovuto. In ordine al termine, si ritiene che il termine sia quello quinquennale (n-5) e che gli interessi decorrano dalla data di presentazione della domanda di rimborso, tenuto conto dei principi civilistici che in tal senso dispomgono per il creditore in buona fede.

 

41. L'art. 42 -bis, punto b) del D.L. 159/2007 introduce delle modifiche ai parametri di individuazione dei requisiti che devono avere i fabbricati rurali per esser definiti tali integrando l'articolo 9 del D.L. 557/93.

Nello specifico per i fabbricati strumentali si chiede se l'imprenditore agricolo deve avere solamente la partita IVA o se è necessaria l'iscrizione alla c.c.i.a.a..

 

Risposta: Nel nostro ordinamento può riconoscersi come  imprenditore solo colui che è iscritto nel registro delle imprese tenuto presso la CCIIAA. Ne consegue che a tal fine non basta l'iscrizione all'IVA, come del resto confermato dalla Cassazione con sentenza n. 24152 del 2004 con la quale ha affermato: "Nè maggior fondamento presenta il vizio di violazione di legge pure dedotto dalla contribuente con il secondo motivo, fondandosi in tal caso la censura su una affermazione del tutto ingiustificata e priva di sostegno normativo, e cioè la idoneità della semplice titolarità della partita IVA al fine di integrare il requisito soggettivo previsto dal cit. art. 39, ...."

 

42. Mi sono accorta che nella comunicazione effettuata ai contribuenti circa consistenza in mq  delle nuove aree edificabili in base al nuovo PRG  non sono state incluse le fasce di rispetto stradale e autostradale (quindi non assolvono alcun tributo ICI) . Abbiamo agito correttamente o bisogna comunque tassarle?  Se si con la stessa valutazione al mq della zona o con un valore inferiore?  E’ possibile stabilire con il bilancio 2008  il valore “ridotto” delle fasce stradali  inserendolo nella delibera di determinazione del valore delle aree fabbricabili ?  Bisognerà fare una comunicazione scritta ai contribuenti interessati?

 

 

Secondo costante giurisprudenza le fasce di rispetto in quanto siano computate dal comune ai fini del calcolo della volumetria realizzabile sono da considerarsi edificabili:

 

Ai sensi dell'art. 21 lett. a) piano regolatore generale del comune di Velletri, il calcolo di volumi edificabili deve essere compiuto comprendendo le eventuali zone di rispetto o vincolate a verde privato.

Consiglio Stato , sez. V, 14 gennaio 1991, n. 44

Società Edilnova c. Comune Velletri e altro

 

Ora, in quanto computabile e necessaria per l'edificazione l'area deve essere valutata al medesimo valore della restante area (ad esempio se una fa il giardino e fa anche la casa, mica l'area per fare il girdino gli è venduta a meno).

Annulli tali comunicazioni per autotutela e le sostituisca con altre corrette.

 43. Una società ha presentato richiesta di rimborso ICI annualità 2003/2007 per un immobile accatastato dal 2001 categoria C3, allegando alla richiesta copia dell’atto di acquisto con indicati i dati catastale completi anche di rendita.

La predetta società fin dal 2001 ha presentato dichiarazione ICI indicando il fabbricato con categoria catastale D e calcolando il valore ICI sul valore di bilancio, ovviamente ben maggiore di quello catastale.

Non capisco come mai la società stessa non abbia preso in considerazione ai fini ICI il valori catastale indicato nel rogito.

E’ possibile negare il rimborso motivando il fatto che la società non poteva non sapere che il fabbricato non era accatastato, in quanto gli estremi sono indicati nell’atto di acquisto e conseguentemente ha presentato un dichiarazione ICI infedele, pur avendo pagato un’imposta maggiore dell’effettivo dovuto?

 

Risposta: L'errore compiuto da tale società non la esclude dal diritto al rimborso, ma sulla sua decadenza e sul calcolo degli interessi.

Si ritiene, infatti, che il rimborso competa per i maggiori versamenti effettuati dal 2003 e gli interessi da calcolarsi dalla data della presentazione della domanda. Acquisisca codesto comune visura catastale storica e se il fabbricato ha sempre avuto la categoria C3 provveda al rimborso nel senso da me indicato. Di contro, se l'immobile avesse subito variazioni catastali di categoria tale diritto non sussisterebbe se non dalla data dell'ultima variazione catastale.

 

44. Abbiamo una coop. proprietaria di più immobili in ……, adibiti a casa famiglia per persone seguite dal centro igiene mentale, la denominazione è" Il faggio società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus" ho scoperto che ha pagato l'ici fino all' acconto  2005 poi ha smesso, noi  nel ns. regolamento non abbiamo messo niente  perciò penso che debbano pagare, penso bene?

 Risposta: Tale coop è da assoggettare. Anzi, vi sono ben due motivi che impediscono l'applicabilità della esenzione:

a) le coop anche sociali, seppure ONLUS, non rientrano nella esenzione di cui alla lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92, che esclude di fatto le società di ogni tipo;

b) tale attività è da ritenersi commerciale, in quanto l'erogazione dei servizi è subordinata al pagamento di rette, a nulla rilevando che una parte o totalmente siano poste a carico di enti pubblici.

 

 

45. Un fabbricato accatastato con una unità immobiliare, sottoposto a intervento di ristrutturazione e ampliamento (sia orizzontale che verticale), con inizio lavori Marzo 2007. All'interno dell'alloggio esistente la famiglia continua ad abitarci.

In settembre 2007 a seguito di donaziona a favore dei figli, viene accatastato l'immobile, come da progetto edilizio. Dal nuovo accatastamento risultano 2 unità immobiliari (una esistente e 1 di nuova costruzione).

Considerato che ad oggi i lavori edilizi sono ancora in corso (manca la fine lavori e l'effettivo utilizzo), si chiede:

- per il calcolo corretto dell'ICI la base imponibile da considerare e l'art. 5 c. 6 del D,Lgs 507/92? oppure avendo già un accatastamento la rendita attribuita?

 

 

 

Risposta: L'ordinaria modalità di assoggettamento dei fabbricati, così come previsto dal comma 2 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92, è la rendita catastale, così che il comma 6 del predetto articolo trova applicazione nei casi in cui l'immobile è totalmente sottoposto ad interventi edilizi ivi descritti per i quali non sia possibile la relativa utilizzazione durante l'espletamento di tale opere. Per tale ragione ritengo che nel caso descritto l'assoggettamento debba avvenire sulla base della r.c. del fabbricato e non sulla area di sedime, senza alcuna sua riduzione per inagibilità, tenuto conto dell'uso esercitato, ed anzi evidenziando che dalla data di ultimazione dei lavori dovrà essere pretesa la variazione catastale, onde assoggettare il fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori in base alla nuova rendita catastale.

 

46. Abbiamo accertato un'area edificabile a contribuenti che nell'anno 2004 hanno venduto tale area.
Avendo contattato l'Agenzia delle Entrate di R.E. riscontriamo che per l'anno di imposta 2002 detti proprietari hanno rivalutato terreni per un'importo equivalente all'importo citato nel rogito (si presume siano i medesimi). E' per noi ora importante entrare in possesso della relativa perizia di
stima giurata che, onde evitare di chiederla ai contribuenti stessi, a quale Ufficio competente potremmo richiederla? (dal momento che non è stata allegata al rogito ed il rogito non ne fa riferimento) Ho contattato sia il Tribunale che l'Agenzia delle Entrate ma mi rispondono
che non conservano agli atti tali documenti.

 
Risposta: La perizia deve essere conservata dal Tribunale competente. In sintesi, tale perizia riveste carattere pubblico. Chiedetela al possessore formalmente; se non vi sarà data potrà desumersi che i valori rogitati sono  i medesimi di quelli periziati.

 

47. Per l'anno 2008 vogliamo deliberare le aliquote ici come l'anno precedente e cioè:

- 6 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale

- 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale

- 7 per mille per alloggi non locati

- 6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni

- 4 per mille per enti senza scopo di lucro

e di stabilire ai sensi dell'art. 3° comma dell'art. 58 del D. Lgs. n 446/97 che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2008 azzeri l'imposta comunale sugli immobili dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, concorrendo all'imposta medesima.

 

Rileggendo l'art. 58 comma 3 del D. Lgs. 446/97  e più precisamente "....In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente...." possiamo stabilire una detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale avendo stabilito per le seconde case un'aliquota al 7 per mille ?

 

Risposta: Se le seconde case avevano nel 2007 tale aliquota, è legittima tale soluzione alla sola condizione che la deliberazione attesti il mantenimento dello equilibrio di bilancio con il recupero della evasione ICI e/o con l'acquisizione di altre entrate di natura patrimoniale o tributaria.

 

In sintesi, deve comunque mantenuto l'equilibrio di bilancio e non deve essere aumentata l'aliquota 2008 per le seconde case rispetto a quella da loro corrisposta nel 2007.

 

48. Un contribuente, comproprietario dell’appartamento al 50% con la moglie, si separa e cambia residenza in data 5.10.2006. E’ stato fatta separazione consensuale ma pare che la casa non sia stata assegnata in quanto è in vendita. Come deve pagare l’ICI?

 

Risposta: E' necessario dividere la questione in due periodi:

 

a) fino a tutto il 31.12.07 costui è tenuto al pagamento senza alcuna riduzione, mentre la mg paga per la propria quota con l'intera detrazione;

 

b) dal 2008 invece costui ha diritto ad ottenere le agevolazioni previste per l'abitazione principale dividendole al 50 per cento con la moglie.

 

Consiglio per il periodo a), di procedere al recupero con l'aliquota agevolata per non penalizzare oltremodo costui, anche sulla base del suggerimento ministeriale.

Ovviamente finchè non sarò emesso decreto di trasferimento costoro dovranno provvedee al pagamento nel senso indicato alla lettera b).

 

49. Il commercialista di un contribuente chiede la riduzione del 50% per un  appartamento inagibile per ristrutturazione.  Ho intenzione di negare l'agevolazione, esiste qualche sentenza o qualche  circolare che rafforzino il mio diniego?


Risposta: La forza del diniego dovrebbe derivare da eventuali limitazioni poste dal suo comune nel regolamento ICI, così come consentito dallo articolo 59 del D.Lgs.n.446/97. Ad esempio nel regolamento che propongo tale riduzione non compete quando l'intervento non è connesso a situazioni di pericolo. Se invece non ha nulla diviene impossibile dire di no.

 

50. Un contribuente è proprietario di un’area edificabile, quantificata da PRG in mq. 4650, su cui sorge un distributore di benzina che occupa mq. 1250. Le chiedo se l’area da assoggettare all’imposta comunale sugli immobili è il totale di mq. 4650 oppure la differenza tra il totale dell’area e l’area occupata dal distributore di benzina, quindi mq. 3400?

 

 

Risposta: Secondo la Cassazione l'area in argomento non risulta assoggettabile in quanto risulti anche di fatto di pertinenza del fabbricato (distributore ricordo che deve essere accatastato nel gruppo D. Controlli se per errore fosse inquadrato nel gruppo E tale ipotesi ordini la variazione catastale).

 

In conclusione, se le cose stanno come sembra essendo l'area pertinenziale non deve essere assoggettata, almeno fino a quando non saranno iniziati lavori di edificazione. Al massimo, se tale area non risultasse graffata catastalmente al fabbricato potrebbe ordinarne la graffatura così che sia rivista la r.c. del fabbricato, così come previsto dallo articolo 51 del regolamento catastale.

 

51. Chiediamo il suo parere riguardo l'emissione di  ruolo coattivo ICI su accertamenti anni 2001/2002 notificati  nel mese di  dicembre 2004 e non pagati.

Risposta: Poiché con ogni probabilità tali atti sono divenuti definitivi nel febbraio 2005, ai sensi del comma 163 dello articolo unico della legge 296/07 vanno iscritti tempestivamente a ruolo affinché la cartella pervenga ai contribuenti entro il 31.12.2008, ossia entro 3 anni da quando l'atto
diviene definitivo.

52. un utente paga per un area edificabile 50.000 euro poi la vende a 140.000  chiedo come mai questa differenza, risposta nel frattempo sono stati fatti dei lavori e nel conto c'è il rimborso dei lavori, l'area edificabile vale sempre 50.000 euro?

 

Risposta: Ai sensi del comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 nel calcolo del valore dell'area non sono considerati i costi di costruzione. Lei legga prima l'atto notarile e veda se sono indicati; si faccia poi portare i documenti attestanti i costi. Se notificato tale invito questi non li porta Lei nell'atto di recupero lo dica e non ne tenga conto. Veda anche se abbia rivalutato tali terreni tramite l'anagrafe tributaria.

 

In conclusione, vuole fare solo il furbo, ma l'ordinamento le concede i mezzi per evitare.

 

53. Gli amministratori del Comune vogliono introdurre nel regolamento una agevolazione ICI così descritta:

 

esenzione dal pagamento ici per i cittadini di eta’ superiore a 75 anni con un reddito basso (?) con l’obbligo di presentare ogni anno la dichiarazione dei redditi o cud a dimostrazione del reddito

 

Ho anticipato agli amministratori che il minor gettito derivante da tale esenzione (ammesso che sia legittimo) deve essere coperto con una entrata analoga.

 

Gli amministratori mi hanno chiesto se possono eventualmente giustificarlo un una riduzione di spesa (non so quale e mi chiedo come riusciranno ha dimostrarla)

 

 

Risposta: Non sarebbe legittima tale soluzione perché le esenzioni possono essere stabilite solo dalla legge. Bisognerebbe, invece, deliberare che per tali soggetti la detrazione è pari alla imposta dovuta e dare atto nel provvedimento che il minor gettito è recuperato con il recupero di evasione e con la riduzione di spese.  

In conclusione, il fine è uguale, ma non si deve parlare di esenzione ma di detrazione pari alla imposta dovuta.

 

54. Durante la consueta attività di accertamento abbiamo individuato un immobile non ancora accatastato. Abbiamo invitato il proprietario a provvedere, ma questi non ha adempiuto alla ns. richiesta. Ora vorremmo richiedere al catasto di provvedere d'ufficio. A tale proposito, vorremmo sapere se Lei dispone di un modello di lettera; ho provato a cercare sul Suo sito ma non ho trovato nulla.

 

Risposta: Deve inviare il mio modello compilato, indicando la data presunta della irregolarità, così che la r.c. abbia efficacia retroattiva.

 

55. Abbiamo il caso di un coltivatore che non ha la residenza nell'abitazione,  il resto delle condizioni per l'esenzione sono totalmente rispettato. Se lo stesso ci dichiara che l'abitazione è a disposizione del fondo, senza però prendere la residenza, può ritenersi esente??

 

 

Risposta: Certamente si. La legge non condiziona l'esenzione al fatto che l'abitazione sia quella principale, pretendendo unicamente che tale alloggio sia sul fondo e che sussitano tutte le condizioni previste dallo articolo 9 del DL 557/93 convertito dalla legge 133/04, recentemente modificato. Ricordo le questioni più importanti:

a) l0utilizzatore deve essere un imprenditore agricolo;

b) il fondo deve essere 10000 mq 83 mila per le culture specializzate);

c) il fabbricato non deve essere A1, A8, o di lusso;

d) il volume di affari IVA agricola deve essere almeno il 50 per cento del reddito complessivo.

 

56. Abbiamo necessità di conoscere la casistica della "messa in atti" da parte del catasto. In pratica per determinare la decorrenza di una rendita catastale, quando si prende in considerazione la data della messa in atti e quando no.

 

Risposta: L’efficacia della rendita catastale è dalla data di messa in atti quando la rendita catastale è autoattribuita dal possessore mediante il procedimento DOCFA (DM 701 del 1994). L’efficacia è invece anteriore, ossia dal momento della variazione catastale, quando è attribuita dal Catasto, anche in rettifica di quella proposta dallo stesso possessore mediante il procedimento DOCFA sopra richiamato.

 

La più recente giurisprudenza della Cassazione ritiene che anche nel caso di fabbricati del gruppo D, assoggettabili al criterio contabile, la r.c. catastale comunque attribuita abbia efficacia dal momento della  variazione catastale, in contrasto con la risoluzione ministeriale n. 27 del 1998, che deve ritenersi ormai superata.

 

57. Come verifico se una coop edilizia è a proprietà indivisa o divisa e determinare così se l'ici è dovuta dalla coop o dagli assegnatari che rogiteranno però tra un mese?

 

Risposta: Lo dovrebbe verificare dallo statuto. Guardi che al 99,99 per cento le coop sono a proprietà divisa, così che il pagamento deve essere eseguito dalla coop fino alla stipula dell'atto notarile.

 

58. Un contribuente risulta intestatario di un fabbricato gruppo D 1 rendita catastale € 61,97. Di fatto è una cabina ENEL. L’imposta è dovuta dal contribuente, vero? Quello che conta è l’iscrizione catastale….

  

Risposta: Si. Nel caso descritto usualmente L’ENEL ha la servitù sul terreno, ma la servitù non è diritto che determina la soggettività passiva, la quale rimane a carico del proprietario del terreno.

 

59. Se un minorenne eredita con i fratelli e la madre una quota dei beni del padre deceduto, è soggetto passivo? Oppure la soggettività passiva, per tale quota, è in capo alla madre?

 

Risposta: Tale soggettività passiva passa alla madre (usufrutto legale) che diviene soggetto passivo in modo diretto e non per rappresentanza. In sintesi, la madre dovrà versare a proprio nome per la quota complessiva.

 

60. Premesso che il Comune di …… è dotato di PRG adottato con Delibera di Consiglio n. 8 del 03/06/2002 e che ai sensi della L.R. n. 12 del 11/03/2005 art. 9 comma 12 i vincoli decadono dopo i 5 anni dall’entrata in vigore del piano stesso, si chiede se il proprietario dell’area vincolata a Standard decorsi i 5 anni deve pagare l’ICI in base ai valori minimi deliberati per tali aree oppure pagare come terreno agricolo.

 

 

Risposta: Il primo capoverso della lettera b) dello articolo 2 del D.lgs.n.504792 così dispone:

 

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

 

Come si evince dalla lettera della norma unico requisito per l'assoggettabilità è che nel caso di esproprio l'area sia espropriata calcolando l'indennità sulla base del valore venale.

In assenza di una disposizione contraria di carattere tributario, ritengo che l'area in argomento debba essere considerata edificabile e l'ICI corrisposta in base ai valori minimi stabiliti dal Comune per le aree edificabili.

 

61. Questo comune ha nel suo territorio una casa di riposo di proprietà di un ente non commerciale che la concede in comodato gratuito ad una Fondazione – Onlus.

 

Il regolamento comunale attualmente in vigore prevede quanto segue: “sono esenti d’imposta gli immobili posseduti ed utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lettera a) della Legge 20/05/1985, n. 222”.

 

L’amministrazione comunale è intenzionata a cancellare detta previsione regolamentare e ripristinare quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D.lgs.504/92 e che quindi, ai fini dell’esenzione, sia sufficiente l’utilizzo dell’immobile da parte dei soggetti di cui all’art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, naturalmente per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.

 

Visto che a fine 2006 è intervenuta l’ordinanza n. 429/2006 della Corte Costituzionale che dichiara infondata la questione di legittimità dell’art. 59, comma 1, lettera c) del D.lgs. 446/97 e stabilisce, tra l’altro, che il citato art. 59, comma 1, lettera c) ha il solo scopo di attribuire ai Comuni, in deroga a quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92, la facoltà di escludere gli enti non commerciali che possiedono terreni agricoli ed aree fabbricabili dal novero dei soggetti esenti – e, perciò, di applicare l’I.C.I. anche nei loro confronti -, ferma restando l’esenzione per i fabbricati posseduti dai medesimi enti non commerciali e da essi direttamente utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 7.

 

Si chiede:l’effettiva portata di questa ordinanza, nel contenuto e negli  effetti anche per gli anni pregressi. Se in buona sostanza sia stato definitivamente chiarito che, al di là del fatto che il comune possa aver o meno regolamentato in merito all’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs 504/92,  sia possibile procedere all’esenzione d’imposta solo qualora l’immobile sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto. Che comunque, per quanto ci riguarda, non sia rilevante ai fini dell’esenzione il fatto che possessore ed utilizzatore siano due diversi enti non commerciali e non ci sia la corresponsione di un canone di affitto.

se pertanto sia fuori luogo procedere alla cancellazione della previsione regolamentare sopra evidenziata e che quindi, vista la volontà dell’amministrazione di agevolare tali enti non commerciali, non resti che prevedere in sede di deliberazione delle aliquote ICI 2008 l’aliquota ridotta (fino a 4 per mille) per enti non commerciali e l’eventuale esenzione per le Onlus.

se sia a conoscenza di eventuali contenziosi generatisi a seguito della citata ordinanza della Corte Costituzionale.

Se sia obbligatorio per il dirigente del comune, responsabile del tributo, procedere agli accertamenti ICI per le annualità pregresse,  anno 2003 e successivi riguardo alla situazione in esordio richiamata.

 

 

Risposta. La lettera c) del comma 1 dello articolo 59 del D:Lgs.n.446/97 così dispone:

c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

 

Ora, la Corte Costituzionale con le ordinanze sotto riportate ha in sintesi chiarito:

a)      che nel caso in cui il Comune non specifichi nulla nel regolamento l’esenzione in argomento debba essere accordata solo in quanto l’Ente non commerciale di cui allo articolo 87 lettera c) del DPR 917/83 (ora 73) sia possessore ed utilizzatore, per l’utilizzo non commerciale degli immobili per le finalità ivi descritte;

b)      che non è illegittima la norma che da’ la facoltà al Comune di esentare il soggetto passivo, anche se commerciale, quando concede in locazione ad un Ente non commerciale di questo tipo l’utilizzo dello immobile, per finalità ivi descritte non esclusivamente commerciali.

 

 

Sono manifestamente infondate le q.l.c. dell’art. 59, comma 1, lettera c), d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, in relazione all’art. 7, comma 1, lettera i), d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, sollevate in riferimento agli art. 3, 23, 53, 76 e 77 cost., in quanto identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 429 del 2006, per erroneità del duplice presupposto interpretativo dal quale muoveva il giudice rimettente, e cioè che l’art. 59, comma 1, lettera c), d.lg. n. 446 del 1997 avrebbe introdotto una norma di interpretazione autentica e che detta norma avrebbe imposto, per il passato, una interpretazione dell’art. 7, comma 1, lettera i), d.lg. n. 504 del 1992 diversa da quella adottata dalla Corte di cassazione e costituente diritto vivente, poiché l’art. 59, comma 1, lettera c), d.lg. n. 446 del 1997, prevedendo che l’esenzione dall’i.c.i. spetta per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore, attribuisce all’art. 7, comma 1, lettera i), d.lg. n. 504 del 1992 lo stesso significato riconosciutogli dalla giurisprudenza di legittimità e, quindi, non innova la disciplina dei requisiti soggettivi dell’esenzione; né risultano prospettate censure ulteriori rispetto a quelle già esaminate.

Corte costituzionale, 26 gennaio 2007, n. 19

Com. Sassuolo c. Soc. Immob. Sport. Sassuolese

Giur. Cost. 2007, 1
Finanza locale 2007, 5 55

 

Tributi locali – Imposta comunale immobili (Ici) – Esenzioni – Proprietario non utilizzatore dell’immobile purché destinato da terzi a finalità assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione e di culto – Successiva modificazione introdotta dall’art. 59, comma 1, lett. C, d. lgs. n. 446 del 1997 – Norma di interpretazione autentica – Limitazione dell’applicabilità dell’esenzione soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore – Questione di legittimità costituzionale – Esclusione del carattere di norma di interpretazione autentica – Mera attribuzione ai comuni della facoltà di escludere gli enti non commerciali che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili dal novero dei soggetti esenti – Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 23, 53, 76 e 77 cost., la q.l.c. dell’art. 59 comma 1 lett. C) d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, sollevata sul presupposto che si tratterebbe di una norma di interpretazione autentica e che imporrebbe per il passato – in difformità al diritto vivente – di applicare l’esenzione di cui all’art. 7 comma 1 lett. I) d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, concernente gli immobili utilizzati (per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione e di culto) da enti non commerciali, soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. Tale disposizione, infatti, non è norma di interpretazione autentica ed ha il solo scopo di attribuire ai comuni, in deroga a quanto previsto all’art. 7 comma 1 lett. I) cit., la facoltà di escludere gli enti non commerciali che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili dal novero dei soggetti esenti – e, perciò, di applicare l’i.c.i. anche nei loro confronti -, ferma restando l’esenzione per i fabbricati posseduti dai medesimi enti non commerciali e da essi direttamente utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 7.

Corte costituzionale, 19 dicembre 2006, n. 429

Soc. Immobiliare Sportiva Sassolese c. Pres. Cons.

 

E’ tuttavia da evidenziare che una attenta lettura delle disposizioni in esame porti a ritenere che l’esenzione di cui trattasi richieda il soddisfacimento non solo della condizione soggettiva (di ente non commerciale di cui allo articolo 87 lettera c) del DPR 917/86), ma anche quella oggettiva, ossia l’utilizzo non commerciale della struttura. Ora, la Cassazione ha più volte affermato, come si riporta in calce al presente parere, che l’esercizio di Casa di Riposo, seppure esercitato da ONLUS, come pure di scuole private, sia da considerarsi  attività commerciale. In genere, è commerciale secondo la giurisprudenza persino l’attività assistenziale svolta mediante il pagamento di rette, a nulla rilevando che le rette siano integrate da Enti pubblici.

 

Nel caso descritto non manca quindi per la concessione della esenzione solo la condizione soggettiva,  stante la non contestuale coincidenza fra Ente non commerciale possessore e quello utilizzatore, ma anche quella oggettiva, essendo l’utilizzo della unità imprenditoriale, quale è la Casa di Riposo e quindi commerciale.

 

Caso mai l’esenzione potrebbe concedersi non attraverso l’applicazione dello articolo 59 citato, ma attraverso l’applicazione dello articolo 21 del D.Lgs.n.460/97, aggiungendo alla disposizione descritta una nuova previsione regolamentare che esenti le ONLUS, esenzione ovviamente applicabile nel solo caso in cui la ONLUS sia proprietaria della struttura. Fissato questo principio l’esenzione si estenderebbe ai fabbricati posseduti dalle IPAB, volendo anche alle ex IPAB, alle Associazioni di volontariato iscritte nello apposito registro, agli Enti pubblici, agli Enti Ecclesiastici. Si sottolinea, tuttavia, che tale allargamento delle disposizioni regolamentari potrebbe incidere fortemente sul gettito, posto che ora vi possono essere ONLUS SPA e che vi sono ONLUS con notevoli patrimoni immobiliari.

 

In conclusione, la Cassa di Riposo di cui si discute non può essere esentata né applicando l’articolo 59 citato (perché la Casa di Riposo è attività commerciale), né l’articolo 21 del D.lgs.n.460/97, posto che l’esenzione è concessa ai fabbricati posseduti dalle ONLUS, mentre nel caso descritto l’ONLUS è solo il soggetto utilizzatore. Va da sé l’obbligo passato e futuro della azione di recupero. Un caso analogo (Casa di Riposo di Bellagio) è stato da me risolto convincendo le parti a corrispondere l’ICI, concedendo una riduzione delle sanzioni e rateizzando le somme dovute.

 

 

Corte di  Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 8 marzo 2004 n. 4645 (ICI su immobili di ente ecclesiastico  destinati a pensionati con pagamento di rette).

L’esenzione non compete agli immobili posseduti da enti ecclesiastici, come pure di istruzione e beneficenza, equiparatolo ai fini tributari ex articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121, che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali (nella fattispecie, gestione di pensionati con pagamento di rette).

Corte di Cassazione, sentenza n. 18549 del 4 dicembre 2003 (condizioni per l’applicazione dell’esenzione ICI di cui all’articolo 7, lettera i) del D.Lgs.n.504/92).

 

L’esenzione di cui alla lettera i) dell’articolo 7 del D.Lgs.n.504/92 è subordinata al soddisfacimento di due condizioni:

il possesso dell’immobile da parte di un Ente non commerciale di cui all’articolo 87 lettera c) del DPR 917/86; la destinazione dell’immobile ad attività non produttive di reddito.

Ne consegue che non possono ritenersi esenti gli immobili posseduti dagli ex IACP posto che detti immobili sono assegnati in locazioni con canoni seppur calmierati.

 

 

 

CTP di Cagliari, Sezione I, sentenza n. 227 del 4 gennaio 2007: Ici-   -  
immobili   appartenenti  ad   onlus-  attivita'  oggettivamente commerciale- 
esenzione dall'imposta- non compete.
 
Massima:
per l'esenzione dall'ici sono necessari due requisiti: uno soggettivo  
costituito dall'appartenenza degli immobili ad uno dei soggetti di cui   
all'art.  87 co. 1 let. C) del TUIR, l'altro oggettivo, rappresentato dalla   
natura non esclusivamente commerciale delle attivita' indicate nell'art 7 co. 1 let. I) D.lgs 504/92. 
E' indubbio che debba qualificarsi oggettivamente   commerciale, l'attivita' di gestione 
organizzata da una onlus per prestare assistenza e ricovero alle persone che ne abbisognano, 
dietro pagamento di una retta, pur senza fine di lucro con la conseguenza che non sono esenti da  
imposta gli immobili in cui tale attivita' si svolge.   
 
                      

Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 15 gennaio 2007, n. 6812: bar dietro corrispettivo di Club sportivo culturale ricreativo è attività commerciale.

 

L’attività di  bar, caffè ai propri associati verso il pagamento di corrispettivi specifici costituisce esercizio di attività commerciale.

 

 

62. Premesso che il nostro regolamento ici limita le pertinenze a due unità  immobiliari per ciascun categoria,   ai fini del calcolo dell'ulteriore  detrazione ici pari all'1,33 per mille da calcolarsi anche sulle  pertinenze dell'abitazione principale,  devo applicare la norma del  regolamento oppure no? Dalla lettura della risoluzione n.1 del 31/01/2008 pare che dobbiamo  applicare il regolamento  ( ... è opportuno chiarire che le pertinenze da  tenere in considerazione sono quelle che il regolamento comunale considera  come tali ai fini ICI).  Come ci dobbiamo comportare?


Risposta: La risoluzione ministeriale n. 1 del 2008, che non mi trova completamente d'accordo, dice in sintesi:

a) per le detrazioni comunali è legittima tale restrizione;

b) per la detrazione statale, invece, si applica su tutte le pertinenze della abitazione principale.

Personalmente, ritengo invece, che sia per le detrazioni comunali che per quella statale si debba tener conto di tutte le pertinenze
.

 

63. Il  comma 337 prevede che le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dl 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale: la deroga espressa alle vigenti disposizioni , renderebbe possibile il recupero d'imposta (sola imposta) oltre i termini prescrizionali (cinque anni) previsti dall'attuale normativa in materia di I.C.I.?   Si potrebbe ipotizzare un atto di recupero d'imposta ai sensi dell'art.1 c.337 della Legge  n.311 del 30/12/2004 (Legge Finanziaria 2005)?

 
Risposta: Sul tema esistono tre tesi:

a) il recupero è possibile sin dal momento della variazione catastale;
b) il recupero è possibile nel termine di prescrizione decennale;
c) il recupero è possibile entro il termine di decadenza previsto dalla  legge.

Io ritengo applicabile la tesi c), così che il recupero è possibile nel termine quinquennale da calcolarsi al momento della emissione dell'ordine di  accatastamento, sempre che il Comune documenti l'inizio della irregolarità
.

 

64.Nel caso di un soggetto dichiarato interdetto con nomina di un tutore chi e' soggetto passivo  ici?

 

Risposta: Diversamente dai minori, che non sono mai soggetti passivi, gli interdetti sono soggetti passivi, ma  sono rappresentati dal tutore che adempie a nome dello interdetto e non a nome proprio.

 

65.Nelle categorie approvate con il regolamento attualmente in vigore non ho la classificazione per la piscina, dato che recentemente ne è stata aperta una sul territorio comunale mi può indicare a quale altro tipo di categoria potrei equipararla?

 

Risposta: La piscina di regola è posta nella  categoria  D6.

 

66. La determinazione del  valore della aree fabbricabili, ai fini ici, è di competenza sempre di GIUNTA COMUNALE?

 

Risposta: E' del CC se il comune vuoile non superare i valori, mentre è di giunta se vuole fissare solo i minimi.

 

67. I differimenti dei termini di pagamento , per situazioni particolari, sono di competenza della Giunta comunale?

 

Risposta: E' di competenza del funzionario responsabile, essendo un atto do gestione.

 

68. Soggetto proprietario 100% di unità immobiliare accatastata il 31/05/1989- (rendita non notificata) – cat. A07 – 9 vani – R.C.  € 1.162,03. Fino all’anno 2000 versa regolarmente l’ I.C.I. su tale rendita. In data 19/01/2001 inoltra richiesta alla Agenzia del Territorio al fine di ottenere la modifica della rendita attribuita nel 1989 perche’ ritenuta troppo elevata. L’Agenzia del Territorio accoglie  la richiesta del soggetto e modifica la rendita dalla Cat. A07 alla Cat. A02. La situazione iscritta al Catasto risulta pertanto la seguente:

Validità U.I. dal 31/05/1989 al 19/01/2001 Cat. A07 – Cons. 9 vani R.C. 1.162,03 (Dati derivanti da: Variazione immobile n. 00c795. /1989 in atti dal 1/10/1991)

Validità U.I. dal 19/01/2001 – Notif. 200133850 – Cat. A02/02 Cons. 8 vani – R.C. 867,65 (variazione immobile n. 000450.001/2001 in atti dal 19/02/2001).

Dall’anno di imposta 2001 il soggetto ha versato l’ICI con la nuova rendita.

A seguito di tale modifica il soggetto ha richiesto al Comune il rimborso dell’imposta versata in piu’ per gli anni pregressi. Domanda: Alla luce di quanto esposto il contribuente ha diritto al rimborso richiesto? In caso di risposta affermativa per quanti anni?

 

Risposta: Sulla base dei principi stabiliti dallo articolo 5 comma 2 del D.Lgs.n.504/92 le variazioni catastali hanno efficacia successiva e non retroattiva, così che il rimborso non compete. In senso conforme si è espresso anche ul Ministero delle Finanze con la circolare 11T del 2005. In sintesi, la ragione sta nel fatto che nel caso descritto si tratta di atto di revisione della rendita catastale preesistente e non del suo annullamento per errore materiale.

 

             

69.Enti privati di diritto privato (Regole Comunione Familiari) proprietari per la quota del 50% ciascuno di  vecchio fabbricato a destinazione scolastica Cat. B05 Cons. 8650 mq. R.C. 13.402,05. Tale fabbricato è stato utilizzato e gestito dal Comune quale edificio scolastico fino a circa 20 anni fa quando, a seguito della necessità di eseguire importanti e costosi interventi di adeguamento a cui gli Enti proprietari non potevano far fronte,  è stato chiuso e non più utilizzato nel tempo. Per la situazione di pericolo che presentava il fabbricato era stata a suo tempo emessa una ordinanza di inagibilità.

Domanda: gli enti proprietari sono tenuti ugualmente al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili stante la destinazione ad uso scolastico del fabbricato anche se di fatto non utilizzato per tale destinazione?

 

Risposta: Tale Ente nella situazione descritta non può godere della esenzione, anche tenuto conto, tralasciando peraltro la verifica delle altre condizioni, che il non utilizzo mai soddisfa una delle condizioni previste dalla lettera i) dello articolo 7, ossia l'utilizzazione del fabbricato per le finalità ivi previste. Tale soggetto potrà invece godere della riduzione per inagibilità prevista dal comma 1 dello articolo 8 del D.Lgs.n.504/92 e ciò fino a quando attraverso una variazione catastale procederà alla modificazione catastale iscrivendo il fabbricato nel gruppo F (fabbricato collabente), pagando dalla data di variazione in base della area di sedime e ciò in quanto il Comune ne ammetta la relativa ricostruzione.

              

70.Soggetto titolare di azienda agricola con regolare partita I.V.A., proprietario di area edificabile per la quota di 1/3 che viene utilizzata per l’attività. Il contribuente ha versato l’imposta comunale sugli immobili per gli anni 2004, 2005 e 2006 per la quale ha richiesto il rimborso in quanto non dovuta essendo l’area utilizzata per l’attività agricola.

Domanda: Ha diritto il contribuente al rimborso richiesto?

Per i restanti 2/3 del terreno edificabile di proprietà dei fratelli del coltivatore diretto che lo utilizza, deve essere versata l’imposta ?

 

Risposta: Per l'applicazione della agevolazione in argomento non è sufficiente essere imprenditore agricolo, ma è necessario essere iscritto nei ruoli degli imprenditori agricoli professionali, producendo un reddito derivante dalla attività agricola pari almeno al 50 per cento del reddito complessivo da lavoro; tale soggetto dovrà poi essere iscritto nei ruoli ex SCAU e condurre direttamente l'attività agricola. L'area poi deve essere destinata allo esercizio di una attività agricola. Solo in presenza di tutte tali condizioni (che il contribuente deve dimostrare di possedere) e fino alla loro permanenza gode della agevolazione. Mai potranno godere della esenzione gli altri contitolari avendo  la presente esenzione carattere soggettivo (per scongiurare ogni errata e diversa aspettativa da sempre consiglio i comuni a precisare ciò nel regolamento ICI anche se la norma deve essere presentata in tale senso):

 

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), le agevolazioni previste dall'art. 9 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, in favore dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli in relazione ai terreni agricoli posseduti, purché dai medesimi condotti, hanno natura soggettiva e, pertanto, nel caso di comproprietà, deve ritenersi che i benefici stessi competono per intero (e non in misura pari alla quota di proprietà), mentre l'imponibile va determinato con riferimento non all'intero valore del terreno, ma limitatamente alla porzione di proprietà del contribuente.

Cassazione civile , sez. trib., 13 settembre 2004, n. 18384

 

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'art. 58 d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, agli effetti dell'agevolazione prevista dall'art. 9 d. lg. 30 dicembre 1992 n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, ha condizionato tale agevolazione, a favore dei coltiva tori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale, alla loro iscrizione negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 l. 9 gennaio 1963 n. 9, e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, condizione questa che, non prevista dall'art. 9 del citato d.lg. n. 504 del 1992, non può essere richiesta per periodi di imposta precedenti alla entrata in vigore del medesimo d.lg. n. 446 del 1997, attesa la portata innovativa e non interpretativa della norma in esso contenuta, e quindi priva di efficacia retroattiva, e come tale non applicabile a situazioni precedenti alla sua entrata in vigore, posto che la iscrizione negli elenchi dello SCAU non era, in precedenza, obbligatoria.

Cassazione civile , sez. trib., 17 dicembre 2003, n. 19375

            

71.Il Comune nell’anno 2004 ha adottato, con deliberazione di Consiglio Comunale, i valori minimi delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’ICI, valori ai quali i proprietari di area edificabili fanno riferimento per il calcolo dell’imposta da versare.

Nel caso in cui un contribuente versi l’imposta calcolata utilizzando erroneamente il valore minimo determinato dalla predetta deliberazione, maggiore rispetto a quello riferito alla zona di PRG nella quale risulta inserita la propria area, ha diritto al rimborso di quanto versato in piu’?

 

Risposta: In tale ipotesi il rimborso non compete, proprio che con tale provvedimento il Comune considera i valori determinati non massimi ma minimi.  Peraltro, con ogni probabilità il contribuente ha fatto riferimento a valore maggiore che troverà riscontro in atti pubblici o privati o a rivaltazioni operate ai fini fiscali della imposizione diretta.

 

72. L'ulteriore detrazione statale ICI sull'abitazione principale va suddivisa in parti uguali tra gli eventi diritto oppure va  rapportata alla percentuale di possesso? Mi conferma che l'ulteriore detrazione statale si applica solo dopo aver detratto dall'imposta tutte  le detrazioni comunali previste? .

Risposta: Tale detrazione, come precisato dal MF con la risoluzione n. 1 del 2008, è dedotta dopo che sono portate in detrazione le detrazioni comunali  tutte; è applicata solo per i proprietari della abitazione principale vera e propria e non ai casi di comodato ecc ed è distribuita non per quote di
possesso (salvo per i contitolari di alloggio coniugale in caso di separazione che la legge prevede sia calcolata per quota di possesso) ma di destinazione ossia si dividono le detrazione per il numero dei contitolari utilizzatore. Ad esempio le detrazioni complessive ammettiamo siano:

a) comunali 130;
b) quella statale esempio 200.

Detrazioni complessive 330

Ammettiamo che i contitolari siano 4 con le seguenti percentuali:

12,5; 12,5; 50; 25=100

Che i primi due utilizzino come a.p:  la detrazione a loro spettante, nel limite della imposta da loro dovura
risulterà pari a 165 euro ( per due), mentre gli altri 2 non avranno nulla.

In sintesi,:

a) si determina l'imposta lorda;
b) su detraggono dapprima le detrazioni comunali;
c) si detrae quella statale nel limite della imposta residuale da pagare e non più di euro 200. Questa è calcolata in misura di 1,33 per mille della r.c. capitalizzata della a.p. e delle pertinenze.

 

74. PREMESSO:

che in base a disposizione del nostro Regolamento Comunale Generale delle Entrate è stato istituito, ai sensi dell'art.3, comma 57, della legge n. 662/96, un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributi, detto fondo è alimentato annualmente con l'accantonamento del 10% delle riscossioni dei tributi a seguito dell'attività di accertamento e liquidazione finalizzata al recupero dell'evasione tributaria, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Il fondo viene ripartito ogni anno dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo le seguenti percentuali: 70% al personale addetto all'Ufficio Tributi che partecipa direttamente all'attività di recupero dell'evasione; per il miglioramento delle attrezzature il 20%; per l'arredamento dell'Ufficio il 10%. Detta disposizione regolamentare non prevede alcunché circa  il compenso incentivante se deve essere considerato al lordo o al netto degli oneri previdenziali a carico dell'Ente.  Questo Ufficio Tributi nel corso dell'anno 2007 ha posto in essere una attività di accertamento sui seguenti tributi:ICI, TARSU, I.P., che ha permesso di accertare una evasione di somme pari ad euro 400.000,00 comprensive di sanzioni e interessi, mentre le somme incassate sono state pari ad euro 137.500,00 di cui euro 100.000,00 per imposta, euro 25.000,00 per sanzioni, euro 12.500,00 per interessi. 

Il responsabile dell'Area Finanziaria nel capitolo destinato al fondo in argomento ha computato la somma di euro 40.000,00, pari al 10% delle superiori  somme accertate a titolo di imposta,sanzioni ed interessi, anziché il 10% delle somme incassate a titolo di imposta pari ad euro 10.000,00. Sulle somme dovute al personale dell'ufficio tributi, come compenso incentivante  pari ad euro 7.000,00(computate sulla misura percentuale solo dell'imposta incassata) i responsabili dell' Area Finanziaria e del Personale vogliono altresì portare in detrazione gli oneri previdenziali a carico dell'Ente (oneri riflessi) quindi secondo detti responsabili il compenso incentivante da erogare al personale dell'ufficio tributi deve considerasi al lordo degli oneri previdenziali a carico dell' Ente, supportando tale tesi con pareri dell'Aran n. 499-17G1, dell'ANCITEL del 19.11.2003 e del 19.2.2004, paragonando, altresì, il compenso incentivante per gli uffici tributi, ai compensi per incentivare la progettazione interna per le opere pubbliche. A parere dello scrivente la diversità dei suddetti due compensi(e dei relativi finanziamenti) non consente estensioni per via analogica dei criteri di quantificazione delle singole risorse, ed inoltre mentre per i compensi incentivanti ICI  non esiste una specifica disposizione di legge  sulla questione lordo/netto degli oneri riflessi, come invece c'è per i lavori pubblici e per i compensi professionali degli avvocati(art.92 comma 5 del D.Lgs n.163/2006; Finanziaria 2006, art.1 comma 207), tanto è vero che diversi Comuni nei propri Regolamenti che prevedono l'erogazione del compenso incentivante ai loro uffici tributari, specificano che il compenso deve essere considerato al netto degli oneri previdenziali a carico dell'Ente. Altresì si ritiene che nel nostro caso essendo stato previsto un fondo maggiore di quello necessario, in quanto è stato computato sull'accertato comprensivo di sanzioni ed interessi e non solo sull'importo dell'imposta realmente incassato, ci sia la capienza anche per gli oneri riflessi a carico dell'Ente, senza che sia necessario intaccare il giusto compenso incentivante riservato al personale. 

Per quanto sopra premesso e considerato si chiede  parere relativa all'erogazione dei compensi incentivanti agli uffici tributi al lordo/netto delle trattenute previdenziali a carico dell'Ente. 

Risposta: La lettera p) del comma 1 dello articolo 59 del D:lgs.n.446/97 così dispone:

 

p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

 

A sua volta il comma 57 dello articolo 3 della legge 662/1996 così dispone:

 

57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.

 

Come si evince dalle disposizioni di leggi citate il fondo in argomento deve essere idoneo a coprire ogni costo sostenuto dalla amministrazione comunale per il potenziamento dello Ufficio Tributi. Ne consegue che anche gli oneri riflessi posti a carico della Amministrazione comunale debbano essere imputati a tale fondo, non potendo tali oneri aggiuntivi né rientrare nelle altre due voci di spesa. In conclusione, salvo future modificazioni del provvedimento in esame, pare corretta l’interpretazione data al riguardo dal responsabile dell’area finanziaria, il quale diversamente potrebbe rispondere di danno erariale, nel caso utilizzasse  altre risorse per il pagamento di detti oneri aggiuntivi.

 

74. Richiamando l'art. 8, comma 2, lett. e) della legge regionale Lombardia n. 12/2005, si chiede un vs. parere sulla assoggettabilita' o meno di dette aree all'ici nei seguenti casi:

1) dopo l'adozione del piano di governo del territorio;   

2) dopo l'approvazione del suddetto piano;

3) dopo l'approvazione dei relativi piani attuativi.

inoltre si chiede un vs. parere in merito all'art. 8, comma 3, della stessa legge regionale che recita testualmente "il documento di piano non contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli", relativamente all'assoggettabilita' all'ici.

 

Risposta: La questione prospettata non può essere risolta in base alla citata disposizione e ciò dovendosi considerare due principi giuridici di cui alla gerarchia della fonti (la legge statale prevale su quella regionale) ed in base a quello della successione delle leggi nel tempo, così che la legge successiva risulta applicabile, in luogo di quella preesistente.

 

Ne consegue che ai fini l’area risulta edificabile, a prescindere da tale norma, dal momento della adozione di tale piano urbanistico, così come previsto dal comma 2 dello articolo 36 del DL 223/06 convertito dalla legge 248/06 che così dispone:

 

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

 

Si badi bene che la norma ha voluto introdurre una fattispecie di edificabilità fiscale che prescinde dalla edificabilità urbanistica, la quale dovrà essere rimossa attraverso il completamento dello intero procedimento urbanistico. Peraltro, si fa rilevare che al momento la Cassazione con alcune sentenze ha ritenuto la norma legittima. Ovviamente, codesto Comune dovrà invece valutare diversamente le aree a secondo del momento urbanistico di riferimento:

 

In tema di i.c.i., a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies comma 16 d.l. n. 203 del 2005, conv. con modificazioni dalla l. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006, conv. con modificazioni con l. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b) d.lg. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), d.lg. n. 446 del 1997. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio.

Cassazione civile , sez. un., 30 novembre 2006, n. 25506

Com. Noventa di Piave c. Crico

75. Una palazzina di recente costruzione era stata accatastata dal costruttore  tramite DOCFA il 15.12.2006. In data 30.11.2007 quindi entro l'anno, il catasto ha provveduto a rettificare il DOCFA attribuendo sia categoria che classe differenti con aumento della rendita catastale.

Considerato che ai sensi di legge il DOCFA rettificato dal catasto entro l'anno ha efficacia retroattiva, nel mio caso ha efficacia dal 15.12.2006, si chiede quale possibilità di recupero ha questo Ente considerato che gli utenti hanno pagato sino ad oggi sulla vecchia rendita e che il catasto ha notificato le nuove rendite ai proprietari in data 24.01.2008. E' possibile recuperare solo la maggiore imposta dovuta o anche sanzioni ed interessi? Il contribuente può presentare accertamento con adesione?



Risposta: Secondo consolidata giurisprudenza la r.c. rettificata ha efficacia retroattiva ossia nel caso indicato dall'1.12.06 (non inferiore a 15 giorni), ma il recupero deve avvenire senza sanzioni né interessi, così come stabilito dallo articolo 74 della legge 342 del 2000. In conclusione il recupero deve riguardare solo il maggior tributo (dall'1.12.06). Le ricordo poi che secondo giurisprudenza il termine di rettifica di un anno è stato ritenuto non perentorio ma solo ordinatorio, per cui la rettifica può ritenersi con efficacia retroattiva anche quando interviene dopo 12 mesi. Infine, si precisa che l’istituto dello accertamento con adesione non può trovare applicazione nei rapporti concernenti la rendita catastale, tenuto conto del suo carattere oggettivo non suscettibile di transazione.

 

76. un contribuente ha costruito abusivamente un piccolo immobile su una porzione di terreno agricolo ed ha accatastato l’immobile in catasto fabbricati così identificato, FOGLIO 7 – PARTICELLA 466 – CATEGORIA C/7 – CLASSE U – RENDITA EURO 149,20 – CLASSAMENTO IN ATTI DAL 27.01.2000 ART.14, COMMA 13, LEGGE 449/1997.

 

Il Sindaco, con propria ordinanza notificata al contribuente in data 20.12.2000, ha emesso Ingiunzione di demolizione del fabbricato in questione.

IL contribuente ha fatto ricorso al TAR senza però in fase di ricorso fare espressa richiesta di sospensione dell’Ingiunzione di demolizione. Alla data odierna, non è ancora stata fissata udienza ed il TAR non si è ancora pronunciato in merito. Sulla base della situazione descritta sopra, sono stati emessi Avvisi di Accertamento, considerando come imponibile la porzione di area ora edificabile ( il terreno agricolo a …. è esente da imposta).

 

IL contribuente, però, appellandosi alla incerta situazione del fabbricato C/7, chiede una riduzione forfettaria  del 25% sulla quota complessivamente dovuta, in tale caso, è possibile poi, quando la situazione sarà definita, recuperare l’imposta ancora dovuta?

 

 

Risposta: I fabbricati anche abusivi debbono essere  assoggettati, senza tuttavia che ciò comporti la relativa regolarizzazione. La soluzione scelta da codesto Comune non è corretta.  Infatti, anche i fabbricati abusivi vanno assoggettati sulla base delle regole generale e quindi in base alla loro r.c.. Consiglio di ordinarne l'accatastamento ai sensi del comma 336 dello articolo unico della legge 311 del 20004, così che la r.c. abbia efficacia retroattiva sin dal momento della nascita della irregolarità. Se il fabbricato non sarà accatastato vi dovrebbe provvedere il possessore e se questi non intervenga o non possa provvedervi sarà il catasto a quantificare la r.c.. Poi eseguita l'ordinanza di demolizione sarà cancellato e non pagherà più l'ICI. Ogni altra soluzione, come la proposta indecente del possessore, non è corretta e comporterebbe il relativo accoglimento responsabilità di danno erariale. Consiglio di annullare gli atti e di ordinare l'accatastamento nel senso sopra i

 

77. L'ulteriore detrazione prevista dall'art. 8 comma 2 bis della D.Lgs.504/1992, nel caso di coniuge separato è applicabile anche alle pertinenze?

 

 

Risposta: La detrazione statale in ogni caso ed anche nei confronti degli assegnatari si applica anche sulle pertinenze, come definite dallo articolo 817 cc, senza alcuna limitazione numerica, la quale potrà caso mai riguardare le detrazioni del Comune, sempre che il regolamento ICI le preveda. In senso conforme vedasi la risoluzione n. 1 del 2008. Ovviamente tale risoluzione non parla di tali soggetti, ma della detrazione in genere. Ora, dicendo la legge che tale detrazione è concessa anche ai coniugi assegnatari, ne consegue che anche a loro competono le stesse agevolazioni degli altri possessori della a.p.

 

78. Una ditta ha provveduto all'accatastamento di un immobile che era di categoria E3 e gli è stata attribuita una rendita in nuova categoria B4 a fara data 03/07/2007. Il contribuente ha versato l'ici per l'anno 2007 solo per 6 mesi a saldo (partendo quindi dalla data di accatastamento). Per gli immobili che facevano parte della categoria E si può applicare la regola della retroattività della rendita facendola quindi decorrere dal 01/01/2007?

 

Risposta: Proceda ad emettere avvisi di accertamenti così motivati a decorrere dalla data di accatastamento erroneo nel gruppo E, poiché il fabbricato sin dallo origine avrebbe dovuto essere accatastato in tale categoria B. Richiami a suffragio della efficacia retroattiva il comma 337 dello articolo unico della legge 311 del 2004.

 

79. Mi sorge il dubbio su quale sia la corretta base imponibile per il calcolo dell'ulteriore detrazione ici dell'1,33 per mille introdotto dalla finanziaria 2008: solo l'imponibile dell'abitazione o anche delle pertinenze?

 

Risposta: Anche per tutte le pertinenze come definite dallo articolo 817 cc.(vedasi RM 01/08)

 

80. Volevo chiederle un parere in merito alla normativa per l’esenzione dall’Imposta  Comunale sugli Immobili a favore di un soggetto gestore di una casa per riposo per anziani. L’immobile è di proprietà della Curia di ….. ed il soggetto gestore è un Ente che persegue essenzialmente, come stabilito nel proprio Statuto “ … finalità educative religiose ed assistenziali prevalentemente private senza fini di lucro” e specificatamente, si occupa dell’ospitalità di anziani autosufficienti, dietro corresponsione di una retta di degenza.

L’importo delle rette è stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, che può accordare riduzioni sulla retta medesima o provvedere al ricovero gratuito, solo quando ciò si renda opportuno in relazione alla situazione finanziaria del richiedente e dei suoi congiunti.

Inoltre l’art. 6 stabilisce che la Casa di Riposo “provvede al suo scopo con rendite patrimoniali, con proventi della Pubblica Beneficenza, con le rette dei ricoverati e con ogni altro provento destinato ad aumentarne la consistenza”.

Attualmente non pagano l’I.C.I. è giusto? Sono esenti? Per l'esenzione devo far riferimento alla sentenza della corte di cassazione n. 23703 del 15/11/2007.

                                                                                                                     

 

Risposta: vi sono ben due motivi e non solo uno per i quali la Casa di Riposo deve pagare l'ICI:

 

a) per il fatto che vi è discordanza fra soggetto passivo ed Ente utilizzatore;

b) perchè la Casa di Riposo rappresenta un uso commerciale della struttura, così come affermato dalla Cassazione:

 

In tema di i.c.i., l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, spetta a condizione che gli immobili - appartenenti ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività contemplate nella norma medesima, tra le quali, nel caso degli enti ecclesiastici, anche quelle indicate nel richiamato art. 16, lett. a, l. 20 maggio 1985 n. 222 (attività di religione o di culto, cioè dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana). Ne consegue che il beneficio dell'esenzione dall'imposta non spetta in relazione agli immobili, appartenenti ad un ente ecclesiastico - come pure agli enti di istruzione e beneficenza, ai quali quelli ecclesiastici aventi fine di religione o di culto sono, ai fini tributari, equiparati ex art. 7 l. 25 marzo 1985 n. 121 - che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali (nella fattispecie, gestione di pensionati con pagamento di rette).

Cassazione civile , sez. trib., 08 marzo 2004, n. 4645

Ist. Suore Zelatrici Sacro Cuore Ferrari c. Com. L'Aquila

 81. Le trasmetto una istanza di annullamento pervenutami per avvisi di accertamenti emessi al Comune di …..,da parte  del comune di ….  Pervenuto in donazione e in fase di cambio di destinazione a casa vacanze anziani  i cui lavori sono stati sospesi.

 

 

Risposta: Tali atti non debbono essere annullati, tenuto conto che non sono al momento destinati ad  attività istituzionale (i lavori sono sospesi si dice nella nota). Ulteriore motivo di diniego, questa volta non certo, è che tale destinazione potrebbe non considerarsi istituzionale. Infatti, secondo costante giurisprudenza l'attività è istituzionale quando può essere effettuata solo da Ente pubblico, mentre gli anziani possono soggiornare anche in altri immobili.

 

Un caso analogo ha riguardare le colonie di proprietà del Comune di Brescia a Loano, per le quali il Comune di BS aveva proposto ricorso che è stato rigettato. In conclusione, ben due sono i motivi del diniego.

82.  Società a responsabilità limitata proprietaria di fabbricato adibito ad attività commerciale per il quale in data 01/07/2004 viene proposto il relativo classamento. Nel 2005 l’Agenzia del Territorio provvede a notificare alla medesima società le rendite definitive rettificate rispetto al valore proposto inizialmente(Annotazioni: classamento proposto e rettificato D.M. 701/94) Il valore rettificato delle rendite risulta superiore rispetto a quelle proposte .

Questo Ufficio durante la verifica della posizione della suddetta società ha applicato la retroattività al valore delle rendite dichiarate, così come notificate dal Catasto,  applicando interessi e sanzioni. A seguito degli avvisi di accertamento la Società ha presentato richiesta di annullamento degli atti notificati relativi agli anni 2004 e 2005 in quanto l’imposta era stata calcolata correttamente in base al valore delle  rendite provvisorie di cui alla ricevuta di avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano in data 01/07/2004.

La situazione catastale risulta la seguente:

Validità UI dal 01/07/2004 al 24/05/2005 Cat. C1 01 – R.C. 3.202,34 – cons. sup. 262 Dati derivanti da accatastamento n. 002252.001/2004 in atti dal 01/07/2004.

Validità UI dal 24/05/2005 Notif. 2005BL0047128 – Ct. C01 03 – R.C. 4.340,72 – cons. sup. 262 - Dati derivanti da variazione immobile n. 013816.001/2005 in atti dal 24/05/2005 – Annotazioni  CLASSAMENTO PROPOSTO E RETTIFICATO (D.M. 701/94)

Come deve comportarsi l’ufficio a seguito della richiesta di annullamento inoltrato dalla società?

 

Risposta: Secondo la giurisprudenza più recente della Cassazione la rendita catastale proposta mediante il procedimento DOCFA può essere rettificata dal Catasto anche oltre 12 mesi e la rendita catastale così determinata ha efficacia retroattiva. Tuttavia, secondo sempre giurisprudenza il recupero deve avvenire senza il pagamento di sanzioni né di interessi, dando così pratica attuazione allo articolo 74 della legge 342 del 2000, specie dopo l'abrogazione del comma 1 dello articolo 11 del D.Lgs con il quale si stabiliva la maggiorazione del 20 per cento quando la diversità tra rendita catastale proposta e attribuita superava il 30 per cento (si tenga conto a tal fine del favor rei sostanziale e formale).

 

 

 

La procedura introdotta con il regolamento adottato con il d.m. 19 aprile 1994 n. 701 (atto normativo secondario), ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate dagli interessati, ai sensi dell'art. 56 d.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva. Infatti, il termine massimo di 12 mesi previsto dal comma 3, dell'art. 1 del citato d.m., ha natura meramente ordinatoria dell'esercizio di un potere amministrativo, non potendosi ammettere un regime decadenziale dell'esercizio del potere medesimo del tutto privo di una base legislativa. Ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita dell'immobile oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dal contribuente a valere come "rendita proposta", fino a quando l'ufficio (ora, Agenzia del territorio) non provveda alla determinazione della rendita definitiva. L'esito del procedimento di classamento è di tipo accertativo, mirando a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione, secondo le varie e diverse leggi di imposta. Tale procedimento, infatti, si ferma alla proposta del privato, quando l'amministrazione non è in grado di correggerla oppure si corregge in quella oggetto della valutazione dell'amministrazione medesima, sempre che non accada che il contribuente la sottoponga all'esame delle commissioni tributarie, previa contestazione.

Cassazione civile , sez. trib., 21 luglio 2006, n. 16824

Min.. economia e fin. c. Soc. E. produzione

 

In tema di liquidazione e accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), anche per i fabbricati compresi nella categoria D, per i quali il proprietario si sia avvalso della facoltà di "proporne" la rendita ai sensi del d.m. 19 aprile 1994 n. 701 (seguendo la procedura di documentazione catasto fabbricati - Docfa), trova applicazione il procedimento regolato dall'art. 11, comma 1, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, secondo il quale se la rendita attribuita dall'Ute supera quella proposta dal contribuente, il Comune deve emettere avviso di liquidazione, e non avviso di accertamento, onde procedere ai conseguenti recuperi, "senza applicazione di sanzioni", maggiorati del 20% solo qualora lo scarto ecceda la misura del 30%. La "maggiorazione" prevista dall'art. 11, comma 1, del d.lg. n. 504 del 1992 ha pertanto natura di sanzione, sicché anche al caso di riscossione della differenza fra l'i.c.i. dovuta in base alla rendita successivamente determinata dall'ufficio e quella pagata sulla base della rendita proposta dal contribuente all'interno della procedura Docfa trova applicazione il principio, fissato in materia di attribuzione e modificazione delle rendite catastali dall'art. 74, comma 2, l. 21 novembre 2000 n. 342 - e inquadrabile nell'ambito del nuovo sistema sanzionatorio tributario introdotto dal d.lg. 18 dicembre 1997 n. 472, ispirato a generali principi di legalità - secondo il quale l'applicazione delle sanzioni presuppone quanto meno la colpa del contribuente.

Cassazione civile , sez. trib., 07 luglio 2006, n. 15558

83. il proprietario di un immobile esente ICI è tenuto alla presentazione della dichiarazione ICI?

 

Risposta: No, come del resto risultava dalle informazioni allegate al modello di dichiarazione.

 

84. Nella fattispecie si tratta di un immobile categoria B1 posseduto e utilizzato da un’associazione antidroga, per il quale il commercialista sostiene di non essere tenuto alla dichiarazione in quanto immobile esente ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera i).

 

In effetti le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riportano che non vanno dichiarati gli immobili esenti, e allora si chiede: in assenza di dichiarazione come può il Comune conoscere la presenza del fabbricato e la sua esenzione?

Il Comune solo tramite la dichiarazione potrebbe disconoscere eventualmente l’esenzione, ma in assenza di dichiarazione come lo può fare?

 

Risposta: Controlli tramite l'anagrafe tributaria l'eventuale iscrizione all'IVA, il volume di affari ecc, poiché spesso l'attività è finanziata con rette corrisposte da genitori o da Enti pubblici.

 

85. In una nostra piccola frazione di campagna, la casa annessa alla chiesa  (c.d casa parrocchiale), da quando non è più abitata dal parroco, viene data in  comodato ad una persona che vi ha la residenza.  Le chiedo: tale unità immobiliare deve pagare ICI ?

Risposta: Senza dubbio si. Infatti, il comodato è una locazione a titolo gratuito ma
di carattere commerciale.

 86. un dubbio, se la detrazione dell’1,33 per mille va calcolata sul valore catastale dell’abitazione principale, mi viene un tipo di detrazione, se la calcolo sul valore catastale della detrazione + il valore catastale di 3 box e due c/2 (pertinenze) ovviamente, avendo la base imponibile maggiore, la detrazione che viene calcolata è maggiore.

Rileggendo la finanziaria, non è molto corretta la cosa. Lei che dice? Noi non abbiamo ancora osato spedire i calcoli a casa, visto anche che probabilmente bisognerà inserire la voce della detrazione statale nel bollettino di pagamento. Mi fa sapere qualcosa. Grazie.

Stefania

 

Risposta: La detrazione va calcolata anche sulle pertinenze e quindi anche sulla r.c. dei tre box (come del resto è previsto nel programma di calcolo che io ho fatto e che anche Lei ha nella versione vecchia). In senso conforme si è già espresso il MF con la risoluzione ministeriale n. 1 del 2008.

 

87.Nel comune di ……….un immobile D10 e’ posseduto da tre fratelli (1/3 cadauno), viene  dichiarato da tutti e non pagato; sono state fatti i relativi atti di liquidazione; un fratello, senza presentarsi a sportello, ha provveduto al pagamento dell’avviso; gli altri due hanno presentato documentazione relativa al loro stato di imprenditori agricoli (uno pensionato e uno in attivita’) chiedendo l’esenzione dall’imposta e l’annullamento dell’avviso; e’ corretto procedere all’annullamento dell’avviso per questi proprietari? come dobbiamo comportarci con il terzo proprietario posto che anche la sua quota di proprieta’ viene utilizzata per l’attivita’, e lo stesso non ha avanzato richieste ne’ presentato documentazione in merito?

 

Risposta: Per sua definizione l'immobile strumentare rurale è quello utilizzato da un imprenditore agricolo, ossia colui che risulta iscritto come tale nel registro delle imprese. Ne consegue e ciò diversamente dalle abitazioni rurali, che le quote possedute da soggetti diversi dello imprenditore agricolo sono da assoggettare normalmente al tributo. In sintesi, se l'imprenditore detenesse l'1 per 100 sarebbe ingiusto esonerare dal pagamento chi svolge una attività differente, mentre il rischio di impresa grava solo sul primo.

 

88.Il comune di ……ha chiesto ai proprietari di una centrale elettrica l’aggiornamento degli atti catastali ai sensi del comma 336; gli stessi hanno provveduto e l’agenzia del territorio in data 28.02.2008 ha assegnato loro una rendita; ai fini ici gli stessi hanno sempre dichiarato la centrale utilizzando i valori contabili;l’ici risultante utilizzando  la rendita risulta essere maggiore; chiedo pertanto se possiamo procedere al recupero dell’ici per le annualita’ pregresse e da che anno e inoltre se l’atto che dobbiamo fare e’ un avviso di liquidazione (con sanzioni o senza) o un avviso di accertamento in rettifica (sanzioni normali?);

 

Risposta: La cassazione con sentenze che le allego ha dichiarato che anche nella ipotesi descritta la r.c. ha efficacia retroattiva. Tali sentenze seppur riferite ai casi di richieste di rimborso (perché la r.c. è risultata minore)  debbono valere anche nel caso inverso. Non ha importanza la denominazione dell'atto, comunque suggerisco di emettere accertamenti, che richiamino magari tali sentenze.

 

89. agricoltori in pensione, che non esercitano piu' l'attivita' sono esonerati dal pagamento di tutto cioe' :

abitazioni - magazzini- magazzini messi al catasto urbano solo per motivi urbanistici ect.?

 

Risposta: Non basta essere pensionati agricoli per essere esenti. Per l'abitazione e le sue pertinenze, nonostante sentenza non condivisibile della CTR del Lazio, è necessario che il pensionato sia iscritto all'IVA e che il rapporto fra volume di affari IVA e reddito complessivo del quadro N della dichiarazione, non computando la pensione, sia almeno 0,5. Nel caso in cui il pensionato agricolo abbia affittato il fondo, l'esenzione è accordata allorché l'affittuario soddisfi tale condizione.

 

90. Stabilito che l'ulteriore detrazione dell'1,33% fino al massimo di € 200,00 spetta solo per l'abitazione e le pertinenze utilizzate dal proprietario, escludendo dal rimborso statale le abitazioni date in uso ai familiari, previste nei regolamenti comunali, con i benefici della prima abitazione.

Si richiede se è legittimo nel Comune  estendere la detrazione anche a queste ultime, se è da deliberare o da regolamentare ed in quale modo. In ogni caso la nuova ulteriore detrazione, rimborsata dallo stato, è da inserire nel regolamento comunale o nel verbale del Consiglio   che delibera le aliquote e le detrazioni?" 

 

Risposta: La detrazione statale non si applica al comodato ma solo a quella di residenza del soggetto passivo. Il Comune può concedere al comodato le sue detrazioni ma non quella statale (è troppo comodo essere generosi con i soldi dello Stato). Non è necessario modificare il regolamento, essendo ciò previsto dalla legge. Le "regalo" comunque il mio regola,mento aggiornato, anche per tale novità. Se non deve modificare il regolamento per altri motivi non faccia alcun provvedimento. Le unisco anche un fac simile di deliberazione ove io indico, ma solo ai fini della conoscenza, di tale detrazione.

 

91. Un contribuente ha presentato ricorso per avvisi accertamento ICI e nel frattempo non ha effettuato il pagamento né dell’imposta né delle sanzioni ed interessi. La Commissione ha rigettato il ricorso.

Ora qual è l’eventuale importo da iscrivere a ruolo: l’imposta con le sanzioni ridotte ad ¼ oppure con le sanzioni per intero? Prima di emettere il ruolo vorremmo invitare il contribuente a corrispondere la cifra.

Mi dia per favore anche la normativa di riferimento.

 

 

 

Risposta: Le sanzioni non possono essere ridotte e vanno ora iscritte a ruolo nella misura dei 2/3 così come previsto dallo articolo 68 del D.Lgs.n.546/92. Consiglio di procedere a ruolo del tributo e degli interessi per intero e le sanzioni nella misura dei 2/3 (l'altro terzo sarà recuperato dopo la decisione di secondo grado o quando sono scaduti i termini dello appello). Indichi nel ruolo gli estremi della sentenza di primo grado. Sconsiglio di invitare il contribuente perché crede che l'avviso sia un atto impugnabile e così ripresenta un altro ricorso  (lo dico per esperienza).

 

92. Un contribuente ha pagato un avviso di accertamento ICI (emesso il 4/6/2007) inevasa per l’anno 2006, accertata in quanto all’atto dell’emissione negli archivi comunali non risultavano congrui versamenti per quello anno in rapporto agli oggetti di imposta. Successivamente, oggi 21/3/2008, si è presentato al Comune con ricevuta di versamento effettuato il 20/4/2007 (quindi precedente all’emissione dell’avviso di accertamento datato 4/6/2007, e non contabilizzata all’atto dell’emissione dell’avviso di accertamento che non è stato contestato entro i termini!!!) con la quale ha versato su bollettino ordinario una quota parte (€ 77,05) di ICI riferita appunto all’anno accertato (il 2006) il giorno 20/4/2007 (quasi un anno di ritardo). Le chiedo, è dovuto il rimborso dei 77,05 € versati su ordinario il 20/4/2007 per l’anno 2006 e chiesti a rimborso oggi 21/3/2008, essendo il 2006 stato accertato e pagato su avviso del 4/6/2007 (avviso pagato il 1/8/2007, entro il termine dei 60 gg per l’adesione con riduzione sanzioni)??? Le chiedo tutto ciò, sebbene possa essere lecita la pretesa, in quanto risulta sempre impossibile lavorare con tempi di reazione così latenti nel produrre versamenti a favore un anno dopo l’emissione di accertamenti che sono comunque già stati contabilizzati e chiusi!!!

 

 Risposta: Nel caso descritto si è realizzata una duplicazione nel versamento del tributo afferente tale annualità. Quindi dopo aver verificato che tale importo è pervenuto effettivamente al Comune (controlli a tal fine le reversali), il rimborso è dovuto, ma gli interessi sono dovuti solamente dalla data della domanda. Come detto sopra, controlli prima del rimborso, che tali somme siano entrate, poiché per errore potrebbero essere finiti altrove!

93. Le chiediamo un parere esponendo i dati di fatto e le nostre considerazioni circa la seguente fattispecie, pregandoLa di voler esaminare le condizioni generali e l'accettabilità delle nostre considerazioni in proposito, aggiungendone ovviamente di Sue se lo ritiene opportuno:

·       Un contribuente ha pagato l'ICI sulla base di una rendita presunta dal 1994 al 2004;

·       La rendita definitiva attribuita dal catasto è risultata inferiore a quella utilizzata per il calcolo dell'imposta (rendita catastale con efficacia 29.08.95, in atti dal 22.04.98);

·       Il contribuente ha presentato la richiesta di rimborso (in data 12.09.05) per la maggiore ICI versata, ritenendo il pagamento effettuato indebito e pertanto applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dal Codice Civile (per gli anni dal 1995 al 2004).

Secondo noi la richiesta presentata dal contribuente risulta accoglibile, stando anche alla Cassazione (n.2554/2003), e Commissioni Tributarie (Regionale del Lazio 85/7/05).

Permangono dubbi per quanto riguarda l'applicazione degli interessi, se risultano applicabili  dal momento del pagamento o dal momento della richiesta di rimborso.

 

 

Risposta: A mio avviso in tale ipotesi gli interessi decorrono dalla data del pagamento, descrivendo l'abrogato comma 1 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504/92 una sorta di diritto soggettivo (in sintesi il pensiero è questo"Il Comune procede al recupero o al rimborso della maggiore imposta dovuta"). In senso conforme vedasi il Decreto 367/99, che disciplina i rimborsi ICI anno 1993.

 

94. -La ditta A) ha un immobile cat. D accatastato nel 1991 per il quale dichiara una rendita presunta. Non paga e noi facciamo accertamenti fino al 2005 sulla base della rendita dichiarata. Nel 2006 è stata attribuita la rendita, naturalmente con un valore di meno della metà della rendita dichiarata. Ora mi chiedono il rimborso dell'ici pagata per anni precedenti basandosi sulle ultime sentenze della cassazione che ritiene che poichè gli immobili erano già accatastati hanno acquisito il diritto al rimborso;

2- La ditta B) ha un immobile cat. D accatastato nel 1987 per il quale dichiara un valore. Paga regolarmente sui valori contabili adeguati ogni anno. Nel 2006 è stata attribuita la rendita, naturalmente con un valore di meno della metà del valore contabile. Ora mi chiedono il rimborso dell'ici pagata negli anni precedenti, anche questa basandosi sulle ultime sentenze della cassazione come sopra. Sono casi dove devo rimborsare effettivamente il contribuente ?

 

 

Risposta: Purtroppo il rimborso compete, sulla base di una serie di sentenze della Cassazione  che allego.

Io ovviamente vado a recuperare quando la r.c. è maggiore del valore contabile.

 

In sintesi, tale giurisprudenza si scontra nettamente con la risoluzione ministeriale n. 27 del 1998. Io sollecito i comuni a segnalare alle associazioni dei comuni tale stato tenuto conto che mentre il Comune prende il contributo dallo Stato per l'ultima annualità, deve rimborsare più annualità, Ora, o lo Stato da' il contributo anche per gli anni precedenti o si emetta una interpretazione autentica conforme a tale risoluzione.

 

95. In data odierna, anche a seguito di nostro sollecito, l'agenzia del territorio ci ha inviato la seguente nota:

"con riferimento all'oggetto, si comunica che questo ufficio, previo sopraluogo, ha provveduto alla rettifica della rendita ai sensi della legge 662/1996, attribuendo una rendita pari a 15.785 euro comprensiva del valore degli impianti fissi di cui la centrale è dotata." La precedente rendita della centrale era pari ad Euro 4.286,59 e la nuova è in atti dal 11/03/2008. E' possibile recuperare gli anni arretrati per la minor imposta versata? Quali annualità? Con sanzioni ed interessi?

 

Risposta: certamente si. Allego sentenza riferita alla centrale di ….., ecc. In sintesi, trova nel comma 337 dello articolo unico della legge 311/04 la fonte della efficacia retroattiva. Citi tale disposizione negli accertamenti. Gli anni recuperabili sono cinque ed il recupero è possibile quindi a partire dal 2003. Ritengo che il recupero debba avvenire senza sanzioni né interessi, rendendosi applicabile l'articolo 74 della legge 342 del 2000.

 

In conclusione:

1. recupero si;

2. dal 2003;

3. senza sanzioni né interessi.

 

96. Sono in possesso di un atto notarile del 2007 con il quale viene trasformato il diritto di superficie in diritto di proprietà, relativamente a un gruppo di 11 villette realizzate negli anni ’80 da una cooperativa. Rilevo che per ciascuna delle 11 villette non risulta attribuita la R.C. , infatti vi è indicato:

Area sulla quale insiste proprietà superficiaria villetta composta da…… , identificata in catasto urbano con la scheda n. …. del ……

 

I proprietari hanno pagato sempre l’ICI sulla base di R.C. presunte, differenti tra loro.

 

Ora, i soggetti passivi credo non siano in difetto, almeno fino al 2006, essendo stata abolita la R.C. presunta dal 2007.

 

Cosa posso fare? Ho pensato di inviare una comunicazione a tutti i proprietari e per conoscenza al catasto, affinché si provveda all’attribuzione della R.C. allegando copia delle schede catastali che per alcuni trovo allegate alle denuncie TARSU.

 

Quale fac-simile posso utilizzare? Quello che mi ha inviato ieri è relativo alle discordanze catastali rispetto alla situazione reale….

 

 

Risposta: Con l'abolizione della r.c. presunta si prospettano due vie alternative:

 

a) ordina ai possessori l'attribuzione della r.c. mediante DOCFA seguendo il comma 336 citato;

b) invita formalmente il catasto a tale attribuzione, dopo aver acquisito dai possessori il numero e la data di protocollo della scheda catastale.

 

Di regola, è preferita la soluzione b), essendo la a) costosa e dovendo in questo caso procedere alla attribuzione il catasto ai sensi del comma 1 dello articolo 74 della legge 342 del 2000.

 

97. È possibile chiedere ancora la compensazione d’ un credito di anno con l’altro per l’ICI ?

 

Risposta: Con l'abrogazione dello articolo 13 del D.Lgs.n.504/92  da parte della LF 07 non esiste più tale diritto né per l'ICI né per gli altri tributi. Il Comune ha la facoltà di regolamentare la compensazione. Di contro, valgono le regole generali stabilite dal codice civile. Io  problema può essere risolto inserendo nel regolamento generale il seguente articolo

Art. 17
Rimborsi e compensazioni

1.. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza;

2. Il contribuente entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso di rimborso da parte del Comune può chiedere che il credito vantato sia portato in tutto od in parte  in deduzione di successi pagamenti concernenti tributi gestiti  dal Comune, anche diversi da quello a credito. Il funzionario responsabile del tributo comunica formale adesione alla proposta ed annota contabilmente la compensazione;

3. Il  Comune. in presenza di debiti e crediti tributari  in capo al medesimo contribuente, anche d’ufficio.  procede alla relativa compensazione ai sensi e per gli effetti dello articolo 23 del D.Lgs.n.472/97.

 

98. Un coltivatore diretto in pensione abita in paese e ha una abitazione in campagna su un fondo agricolo, l'abitazione in campagna può essere considerata rurale e quindi esente ICI?

e se invece è ancora in attività?

 

Risposta:Il pensionato agricolo beneficia della esenzione in argomento, indipendentemente se la casa posta sul fondo non è abitazione principale. se sussistono una delle seguenti condizioni:

1. è iscritto all'IVA;

2. non è iscritto all'IVA ma affitta il fondo ad un imprenditore agricolo iscritto nel registro imprese della CCIIAA;

3. è iscritto nel registro delle imprese tenuto presso la CCIIAA.

 

Debbono poi sussistere le altre condizioni previste dallo articolo 9 del D.L. n.557/93 convertito dalla legge 133/94.

 

99. Mi è stato chiesto il rimborso di 3/12 di un'imposta Ici versata nel 2006 e relativa ad un'area edificabile divenuta tale con una variante al PRG. L'esecutività della deliberazione consiliare è del 29/03/2006. Ritengo che sia dovuto il rimborso. Concorda?


Risposta: Con l'abrogazione del diritto automatico al rimborso. già previsto nella vecchia formulazione dello articolo 13 del D.Lgs.n.504/92, da parte dello articolo 58 del D.Lgs.n.446797, ora il rimborso può trovare applicazione solo in quanto il Comune abbia recepito nel proprio regolamento quanto reso facoltativo dalla lettera f) del comma 1 dello articolo 59 del D.Lgs.n.446/97 che così dispone:

f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;  In carenza di tale disposizione regolamentare il rimborso non deve essere eseguito.

 

100.Nella fase di controllo di alcuni contribuenti ho provveduto ad incrociare i vari dati con le dichiarazioni di successione. Un contribuente dichiara nella dichiarazione di successione un'area edificabile, con relativo valore. (Né lui nei il dante causa non hanno mai dichiarato tale area ai fini Ici, considerandola una pertinenza). La superficie dell'area consente un'autonoma edificazione. Il tutto è avvenuto nel 2003, quando già le norme prevedevano la non presentazione delle dichiarazioni Ici per i deceduti che presentavano la dichiarazione di successione.

Ora, il mio ragionamento, in sintesi,  è un po' questo: la dichiarazione di successione tiene luogo alla dichiarazione Ici, quindi provvedo ad accertare l'area edificabile, salvo che il contribuente non dimostri incontrovertibilmente la natura di pertinenza di tale superficie (ma non vedo come possa farlo, considerato che essa è a disposizione ed utilizzata a giardino; può essere edificata in qualsiasi momento).  Assumo come valore venale quello dichiarato. Contesto l'omessa denuncia e l'omesso versamento. E' d'accordo?

 

Risposta: Concordo perfettamente con la sua interpretazione ed a tal fine propongo di procedere al recupero mediante avviso di liquidazione, così proprio puntualmente motivato. Si vedranno eventualmente in fase successiva gli sviluppi di tale atto, stante che una serie di sentenze della Cassazione, da me mai condivise, che ritengono che le aree di pertinenza, anche di fatto, non siano da assoggettare ad ICI. In sintesi, il suo ragionamento è vincente nel ritenere che avendo la denuncia di successione valore di dichiarazione ICI ed avendo il medesimo dichiarato l'area in modo autonomo essa non può valere come pertinenza del fabbricato. Consiglio di fare un sopralluogo poiché se dal medesimo risultano assenti gli elementi di pertinenza di cui allo articolo 817 cc sarebbe ulteriormente rafforzata la validità della pretesa. Di contro, se risultassero presenti si procederà comunque nel senso indicato, senza tuttavia citare il verbale del sopralluogo.

 

 

101. Questo comune esiste una parco vincolato ai sensi della legge 1497/1939. come devo considerarlo ai fini del pagamento ici?

 

Risposta: Tale parco non può essere assoggettato come area, tenuto conto che tale vincolo determina l'assoluta inedificabilità. Neppure può essere assoggettato come terreno agricolo, salvo sia destinato per l'esercizio di una attività agricola. Solo nel caso fosse costruito un edificio, chiosco od altro, diverrebbe assoggettabile il fabbricato realizzato.

 

102. Abbiamo emesso un avviso di liquidazione ad un contribuente per un immobile, di cui era in precedenza proprietario, e che poi successivamente è andato a all'asta. Noi come data di cessazione del possesso abbiamo presa quella dell'atto giudiziario (decreto di trasferimento dell'immobile) che sarebbe stato stipulato in data 18 gennaio 2007. Lui invece adesso ce lo contesta dicendo che è stato venduto il 16 di ottobre 2006, senza per altro specificare a cosa faccia riferimento questa data. E' corretto come abbiamo proceduto?

 

Risposta: Per costante giurisprudenza avete ragione e ciò per il fatto che la proprietà si trasferisce con il decreto del giudice della esecuzione (fa pari con l'atto notarile). In sintesi, il pagamento del prezzo non è trasferimento di tale diritto, ma condizione per l'emanazione del decreto (vedasi CTC 2583 del 1979 riportata sui miei manuali ICI ed anche per analogia il nuovo testo del comma 6 dello articolo

 

103. Il fabbricato oggetto del quesito può essere considerato inagibile come previsto dall'art. 8 del D.Lgs 504/1992, visto che al comma 1 recita: /"L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e _di fatto non utilizzati . . ."/?


Risposta: Le condizioni di inagibilità o di  inabitabilità possono essere integrate dal regolamento comunale, così come reso possibile dallo articolo 59 del D.Lgs.n.446/97. In assenza di tale esercizio da parte del Comune la giurisprudenza si è limitata ad affermare che tale riduzione opera dal momento in cui è adempiuta l'autocertificazione prevista dal comma 1 dello articolo 8 sopra menzionato. Nei miei regolamenti propongo che tale riconoscimento sia limitato ai casi in cui sussista una causa oggettiva di pericolo che interdisca l'uso, come del resto è da far risalire la filosofia originaria di tale formulazione, ove tale inutilizzo derivava da un ordine impartito dalla pubblica amministrazione. In carenza di tale soluzione regolamentare, credo debba essere l'Ufficio Tecnico del Comune tenuto ad esprimere un giudizio in ordine alla carenza sopravvenuta di elementi ritenuti necessari per la concessione della agibilità o della
inabitabilità. Se il Tecnico comunale non si esprime dovrà codesto ufficio tenere per buona l'autocertificazione richiesta dalla citata norma e dalla data della sua produzione concedere di diritto la riduzione richiesta.

Per la non applIcazione della tassa rifiuti, vale la stessa regola ossia l'immobile deve soddisfare due condizioni:

a) non essere utilizzato;
b) non risultare utilizzabile (condizione questa riconducibile secondo la cassazione al fatto che l'intero immobile sia chiuso e vuoto e non allacciato alle utenze di energia elettrica).

 

104. Le chiederei la cortesia di precisarmi in base a quale norma dello Stato lei abbia introdotto, già ad inizio 2007, se non erro, il comma 2 dell’art. 7 del Regolamento ICI 2008 che le riporto sotto:

L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del   decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  si  intende applicabile  alle  attivita'  indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la  qualifica di ente non commerciale, non avente per  oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86;

                                                                                                

 

Risposta: la prima parte è stata introdotta dal  Comma inserito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in sede di conversione, modificato dall'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successivamente sostituito dall'articolo 39 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223:

 

2-bis. L'esenzione disposta dall' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale .

 

La seconda parte ossia gli articoli citati sono quelli del TU imposte dirette con i quali si stabiliscono i requisiti per i quali un Ente può essere considerato non commerciale.

105. Un contribuente dichiara nel 1993 una rendita catastale presunta per  un'abitazione, la quale viene accatastata tramite DOCFA in data 28/11/2007  (quindi è ancora rendita presunta finchè il catasto non comunica la  conferma o la rettifica - d.m. 701/94!). Lo stesso contribuente presenta richiesta di rimborso in data 29/02/08 per  gli anni d'imposta dal 2003 al 2006, dicendo che la rendita attuale è più  bassa rispetto a quella presunta dichiarata inizialmente. Ma negli anni di cui fa istanza di rimborso non c'era altra rendita che  quella presunta dichiarata da loro, e poi, non è meglio aspettare che il  catasto comunichi la rendita definitiva prima di procedere all'eventuale rimborso? Per un eventuale rimborso, è meglio che verifichi se negli anni dal 1993  al 2007, lo stesso contribuente abbia presentato D.I.A. o comunque  concessioni edilizie che provino se tale fabbricato abbia subito o meno,  nel tempo, modifiche sostanziali tali da variare la rendita?
 

Risposta: La rendita catastale, seppure effettuata mediante il procedimento DOCFA, esplica efficacia retroattiva sin dal momento della variazione catastale  (e quindi nel caso descritto dal 1993), ma alla condizione che la situazione non sia mutata e quindi Lei fa bene a ricercare eventuali concessioni o autorizzazioni edilizie dirette alla esecuzione di opere su tale unità immobiliare, tenuto conto che in presenza di tale documentazione la r.c. avrebbe efficacia solo dal momento della variazione catastale DOCA (29.02.08). Bene farebbe, altresì, a controllare se la situazione descritta
nella scheda catastale sia conforme alla situazione reale o in sintesi se la r.c. è corretta oppure se è viziata. Un vizio generalizzato ad esempio è la tendenza a dichiarare la taverna come cantina, ma per scoprire ciò occorre effettuare un sopralluogo. In carenza di tale contestazione, è necessario riconoscere il rimborso, sulla base del principio che nel nostro ordinamento la buona fede è presunta e la malafede deve essere provata (dal Comune). Il rimborso comunque non impedisce l'azione di recupero, potendo in ogni caso il Catasto con efficacia retroattiva rettificare la r.c. auto attribuita dal contribuente. In conclusione, se non è possibile al comune procedere al controllo del DOCFA, si proceda al rimborso richiesto, avvertendo che ciò non impedirà al Comune di procedere al recupero nel caso in cui il Catasto rettificherà la rendita catastale proposta.

106. in riferimento alla fruizione dei dati catastali per l'ICI di cui al provvedimento dell'Agenzia del Territorio del 18/12/2007, resta confermato l'obbligo dei contribuenti di presentare la dichiarazione ICI per tutte le variazioni del 2007 o potrebbe verificarsi un'apertura interpretativa di abolizione della stessa anche per il 2007?

,

 

Risposto: ritengo che la dichiarazione non vi sia più ossia anche per le variazioni catastali anche anteriori al 2007. Rimane tale obbligo solo per gli eventi che incidono sull'ICI che non danno luogo a  tale variazione, quali:

 

a) comodato;

b) alloggio coniugale (articolo 540cc);

c) immobili che divengono esenti e viceversa;

d) valore delle aree edificabili;

e) coniuge assegnante e contitolare assegnatario;

f) variazione della ragione o della sede legale delle p.g.;

g) inizio della procedura fallimentare;

h) altre modifiche non connesse a variazioni catastali.

 

107. Per le variazioni della situazione di  immobili inseriti in una procedura  fallimentare, che si è conclusa nel 2008, deve essere presentata una  dichiarazione ici riassuntiva  di tutta  l'evoluzione  (inizio  procedura  e  fine), oppure una  per ogni anno d'imposta in cui varia la situazione?


Risposta: Il comma 6 dello articolo 10 del D.Lgs . n.504/92 così dispone:

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili


Ne consegue che tale dichiarazione è necessaria per tutti i fabbricati solo in fase iniziale, mentre il versamento non richiede la dichiarazione. Solo per trasparenza del rapporto, consiglio il Comune di invitare il curatore a consegnare al comune un prospetto concernente i diversi immobili e le varie
annualità ricomprese nel periodo fallimentare, per verificare la correttezza del versamento complessivo, rimanendo comunque fermo anche in tale ipotesi il carattere annuale della obbligazione ICI sia per quanto concerne la base imponibile che l'aliquota. Peraltro, se l'aggiudicazione avviene per lotti o in momenti diversi potremmo avere più versamenti, aventi ognuno una distinta autonomia.

108. Premesso che il Comune di ……..è dotato di PRG adottato con Delibera di Consiglio n. 8 del 03/06/2002 e che ai sensi della L.R. n. 12 del 11/03/2005 art. 9 comma 12 i vincoli decadono dopo i 5 anni dall’entrata in vigore del piano stesso, si chiede se il proprietario dell’area vincolata a Standard decorsi i 5 anni deve pagare l’ICI in base ai valori minimi deliberati per tali aree oppure pagare come terreno agricolo.

 

Risposta: Il concetto di edificabilità fiscale è ben diverso rispetto alla edificabilità riconosciuta dallo ordinamento urbanistico, come del resto riconosciuto dal comma 2 dello articolo 36 del dl 223/06  convertito dalla legge 248/06 che testualmente recita:

 

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).

 

La giurisprudenza della Cassazione, poi, prevede che tutte le aree, in quanto inserite in uno strumento urbanistico, siano da considerarsi edificabili ai fini della indennità di esproprio e quindi anche per l'ICI (Cassazione sentenza 15073 del 2000). Peraltro, tale vincolo può essere rinnovato.

 

In conclusione, tenuto conto che nel conflitto apparente fra norme (tributarie ed urbanistiche) prevalgono le prime sulle seconde, in quanto ritenute speciali, ne consegue che la situazione descritta non esclude l'assoggettamento di dette aree dal pagamento dell'ICI, incidendo la medesima caso mai sul valore delle medesime e quindi sulla loro base imponibile.

 

Si segnala, tuttavia, il pericolo di assolvimento dello obbligo di pagamento del tributo in argomento con valori esigui, tenuto conto del principio previsto dal comma 7 dello articolo 37 del,DPR 327/01, per il quale l'indennità di esproprio si riduce al minor valore dichiarato agli effetti ICI.

 

109. l’art. 37 – comma 53  - del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 come convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248, disponeva che "a decorrere dal 1 gennaio 2007 è soppresso l’obbligo della presentazione della dichiarazione ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), di cui all’ex articolo 10 – 4 comma – del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico".

 

La domanda è questa ora con l'effettiva circolazione e fruizione dei dati messi a disposizione dall'Agenzia del Territorio per quali casi possiamo ancora chiedere la dichiarazione ICI??? Immobili dati in locazione??? Immobili dati in comodato??? Immobili asserviti a pertinenza dell'abitazione principale???? e soprattutto possiamo ancora chiederla questa benedetta dichiarazione???

 

Risposta: La dichiarazione è dovuta solo per quegli eventi con non danno luogo a variazioni catastali. Io al momento ho individuato i seguenti casi:

 

a) comodato a parenti;

b) variazione abitazione principale;

c) inizio di procedura fallimentare;

d) variazione valore aree edificabili;

e) immobili che diventano esenti o viceversa;

f) diritto di abitazione (articolo 540 cc);

g) coniuge assegnante nel caso di separazione o divorzio e coniuge assegnatario contitolare;

h) pertinenze della abitazione principale.

 

110. Il problema degli edifici rurali non riesco a risolverlo, ho letto l'art. 42 /bis del collegato, ma non risco ad individuare dove si legge che il pensionato deve avere almeno la Partita IVA e una percentuali di reddito derivante dall'attività. Inoltre nel documento che abbiamo visto con Lei a ….,  a pagina 4 punto 3 Ai fini del riconoscimento della ruralità:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

punto 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

 

A questo punto Lei mi dice non si deve fermare lì, domanda dove devo andare per capire che devono almento essere iscritti all'Iva e avere un reddito da attività agricola.

 

 

Risposta: Lei si ferma alla prima osteria. Infatti, è la lettera d) del comma 3 del DL 557/93 convertito dalla legge 133 del 1994 che tuttora prevede:

 

d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che

conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo reddito

complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti

pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

 

Come vede per tutti è prevista l'iscrizione compresa, tanto che tale lettera dice:

 

"senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura."

 

In sintesi, il pensionato è esonerato dalla iscrizione nel registro delle imprese ma non è prevista l'esclusione dalla iscrizione all'IVA. Ricordo che le esenzioni trovano applicazione solo quando la norma espressamente le prevede. Ora, mi sa dire quale la norma per la quale il pensionato agricolo non deve soddisfare tale condizione?

 

111. La Società Cooperativa Agricola XY (costituita da 3 aziende agricole)  sta costruendo un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: l’impianto rientra nella tipologia prevista dall’art. 2 lett. C) del D. Lgs. 387/03 della potenza di circa 1,2 MW (2,9MWt) alimentato da biogas ottenuto da biomasse non costituite da rifiuti, nella fattispecie colture vegetali e liquami zootecnici provenienti dalle aziende agricole socie nell’impresa. L’energia elettrica viene ceduta alla rete di distribuzione mentre quella termica utilizzata per il teleriscaldamento della Fondazione, una casa di riposo presente nelle vicinanze.

Si chiede secondo Lei, come si dovrà trattare ai fini I.C.I.

 

Risposta: Implicitamente il quesito sembra volersi riferire al comma 2bis dello articolo 6 del D.L.gs. n. 504/92, introdotto dal comma 6 dello articolo 2 della legge finanziaria 2008 che così dispone:

 

2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall’anno di imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni (4).

 

(4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Ora, in via preliminare si fa rilevare che tale agevolazione è concedibile dal Comune solo a decorrere dallo esercizio 2009. Ulteriore considerazione  è connessa alla lettera della norma che sembra restringere l'agevolazione agli interventi effettuati per  uso domestico e quindi da soggetti da considerarsi comunque consumatori finali. Ne consegue che ad avviso dello scrivente, considerando i principi dello ordinamento tributario, che pretendono che le agevolazioni trovino applicazione solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, ritengo che tale fabbricato non possa godere di tali agevolazioni e neppure di quelle previste a favore delle cooperative agricole di cui al nuovo testo del comma 3bis dello articolo 9 del DL 557/93 convertito dalla legge 133/94 posto che l'erogazione non è effettuata nei confronti di imprenditori agricoli, almeno in forma prevalente.

 

Di contro, se spettassero particolari agevolazioni, queste dovrebbero essere riconosciute a tutte le centrali elettriche.

 

112. Un contribuente ha presentato richiesta di rimborso ICI in data 01/04/2008 per gli anni dal 2003 al 2007,  gli interessi decorrono dalla data di presentazione della richiesta?

 

Risposta: Secondo interpretazione prevalente è necessario distinguere a seconda del motivo del ricorso:

 

a) se perché la r.c. attribuita è minore della r.c. presunta, gli interessi decorrono dalla data di pagamento;

 

b) se per errore materiale del contribuente, dal momento della presentazione della domanda.

 

L'ANCI aveva proposto un emendamento alla LF 08, che non è stato accolto, con il quale si voleva stabilire che sempre gli interessi decorressero dalla data della domanda. Per ora, quindi, vale la regola sopra da me esposta.

 

 113. Nell'attività di controllo ICI ho emesso degli avvisi di accertamento che sicuramente mi verranno contestati in commissione (anche perché l'importo elevato degli stessi rende appetibile il ricorso).

 

In sostanza si tratta di questo:

- il regolamento comunale recita:

" 1... Sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione.......ecc....

2...Sono altresì equiparate all'abitazione principale, purché utilizzata come tale, l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica....da familiari...sino al terzo grado...ecc....

...Tale agevolazione risulta, in sede di prima applicazione, attribuita mediante presentazione di apposita dichiarazione attestante il grado di parentela dell'occupante  nonché la concessione in comodato dell'alloggio, purché lo stesso risulti da contratto scritto e registrato."

 

Un contribuente, peraltro nemmeno residente nel comune, ha applicato l'aliquota agevolata per l'abitazione principale ed ha detratto (per n. 3 abitazioni, in uso ai tre figli) la detrazione stabilita per l'abitazione principale senza presentare  istanza corredata da contratto registrato (e senza avere alcun contratto scritto).

 

A mio parere gli avvisi di accertamento sono dovuti per questi motivi:

 

a) il regolamento prevede la presentazione di un'istanza corredata da contratto scritto e  registrato; in assenza del contratto scritto e registrato non è possibile l'equiparazione all'abitazione principale, sia per quanto riguarda l'aliquota che la detrazione. Inoltre, ad un'attenta lettura del regolamento, la detrazione sembra ammessa solo nel caso del punto 1 in quanto al punto 2 non si fa alcun esplicito riferimento ad essa. (purtroppo il comune stesso ha dato verbalmente indicazione di applicare anche la detrazione!)

 

b) il regolamento recita "... in sede di prima applicazione...": essendo un regolamento adottato nel marzo 2003, con decorrenza 1.1.2003, io intendo che da tale anno deve essere presentata apposita istanza (obbligatoriamente -condizione "sine qua non" se si vuol beneficiare di tale agevolazione),  non potendosi  in alcun  caso considerare valida a tale fine l'originaria dichiarazione Ici presentata nel 1992, sia pure con l'annotazione che i tre immobili erano in uso ai figli.

 

c) in precedenza, il comune non aveva adottato alcun regolamento, quindi ai sensi del dlgs. 504 l'abitazione principale è una sola senza alcuna equiparazione.

 

Ritiene ragionevolmente, così come  sinteticamente sopra espresso,  supportata le controdeduzioni ad un quasi certo ricorso?

 

 

Inoltre, (ma so che lei non condivide la seguenti tesi) io sarei tentato di aggiungervi una certa dissertazione, sostenendo questo:

- il contribuente non risiede nel comune quindi non può equiparare le abitazioni possedute all'abitazione principale. L'equiparazione (grammaticalmente significa: paragonare due cose tra loro considerandole uguali, mettere alla pari...) è un'estensione di qualcosa che già ha tale caratteristica; il contribuente potrebbe vivere in casa non di proprietà nel comune ove risiede.

In sostanza mi sembra di poter leggere in questo modo la norma comunale: chi ha già una casa-abitazione principale e ne possiede altre date in uso gratuito a familiari entro un certo grado, con contratto registrato, può trattare le stesse ai fini Ici come l'abitazione principale. (e secondo me, solo per l'aliquota e non anche per la detrazione, ameno che non venga espressamente detto), altrimenti no. In caso contrario il regolamento non avrebbe parlato di equiparazione ma avrebbe riportato una norma autonoma, del tipo "Per le abitazioni, non condotte direttamente, date in uso gratuito a...ecc... ed da essi direttamente condotte.... si applica l'aliquota...... e, eventualmente, la detrazione.....".

Questo ultimo punto può essere inteso in modo opposto, e da qui la mia incertezza: lo scrivo o non lo scrivo nelle controdeduzioni?

 

 

Risposta: E’ una questione che ho seguito e quindi sono in grado  di darLe le indicazioni fornite al riguardo dalla giurisprudenza, che purtroppo si è divisa in due linee giurisprudenziali contrapposte:

 

a) tesi favorevole alla concessione delle agevolazioni, pur in carenza della presentazione della prescritta documentazione: le agevolazioni spettano perché con tale disposizione il Comune accorda un diritto soggettivo pieno ed anche per il fatto che i regolamenti comunali, diversamente dalla legge statale non hanno presunzione di conoscenza (tesi di accoglimento espressa dalla CTP di Gorizia);

 

b) tesi sfavorevole alle agevolazioni, condizionate alla presentazione della documentazione (CTP e Regionale di Varese).

 

Di contro, non concordo sulla interpretazione per la quale il soggetto passivo dovrebbe essere residente nel Comune, interpretazione che necessiterebbe di una specifica previsione regolamentare, peraltro illegittima.

 

In conclusione, la tesi da Lei espressa è fondata. L'unico elemento che vacilla è il fatto che i regolamenti comunali, diversamente dalla legge, non si presumono conosciuti, anche se il fatto che un soggetto vi abbia dato applicazione dimostrerebbe che di fatto ne fosse a conoscenza, impedendo al Comune di esercitare il dovuto controllo.

 

 

 114. Poiché non ci è ben chiaro il meccanismo di calcolo dei terreni condotti direttamente (in merito al comma 2 dell’articolo 9 della legge 504/92), siamo a chiederLe se per effettuare il calcolo si debbano prendere a base tutti i valori dei terreni eventualmente posseduti dal contribuente sul territorio nazionale e calcolare la proporzione spettante a ciascun comune. Se fosse così, potrebbe inviarci un esempio di calcolo?

 Risposta: E' così. Per risolvere la questione si deve procedere al calcolo della percentuale di reddito dominicale prodotta nel vs comune rispetto a quella prodotta a livello nazionale ed applicare tale percentuale sulle detrazioni e sulle fasce di agevolazione. Esempio:reddito dominacale capitalizzato  prodotto nel vs comune 20,000 euro, redito dominicale capitalizzato nazionale 60000. La quota comunale vs è pari ad 1/3. Per cui l'esclusione è pari ad 1/3 di euro 25822,84 ossia 8607, 61.   Ne consegue che il rdc da assoggettare è pari a 20000-8607,61 ossia 11392,39 che saranno abbattuti del 70 per cento rientrando la parte residuale assoggettabile nel primo livello agevolato così da diventare assoggettabile per euro 3417,72.

115. La ditta   caio ha un capannone  già a catasto del 2006 e non ha mai pagato ici,  convocato in ufficio    mi ha portato atto notarile  del 2002 sul quale  testualemte c'è scritto:

il capannone è completamente da edificarsi, per cui, si tratta di cessione di cosa futura, anche agli effetti  dell'art. 1472 cc PERTANTO LA PROPRIETA' DI DETTO IMMOBILE SI TRASFERIRA' ALLA DITTA  TIZIO  NEL MOMENTO IN CUI VERRANNO AD ESISTERE E PRECISAMENTE QUANDO TALI IMMOBILI SARANNO COMPLETATI  ...............NEI RELATIVI ATTI RICOGNITIVIE CHE PRECISERANNO L'ESATTA consistenza degli stessi, gli estremi catastali e quanto altri, detti atti dovranno essere stipulati ad avvenuta ultimazione lavori, ad immobili integralmente ultimati in ogni sua parte, entro e non oltre 60 gionri dal regolare accatastamento degli immobili stessi "

In pratica caio era proprietario del terreno e con l'atto notarile hanno fatto una permuta di immobili

Adesso mi trovo  un  Immobile D7 accatastato a nome della ditta caio dal 2006 (capannone ultimato e già occupato ) caio dice che la proprietà è di tizio visto quello che c'è sull'atto, tizio non ne vuole sapere perchè dice che non sapeva neanche che è stato accatastato. tra le due ditte ci sono già i legali perchè ci sono dei problemi tra le ditte

le domande sono:

l'ici chi la deve pagare? e visto che questi non hanno rispettato i termini dati dall'atto (entro 60 giorni fare l'atto ricognitivo) che deve intervenire, se questi non lo fanno mai noi cosa facciamo?

Risposta: L’articolo 2643 del codice civile così dispone:

 

Art. 2643            

Atti soggetti a trascrizione.

[I]. Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [
812, 1197, 1470,1543 comma 2, 1552, 2247,2556];
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto [
978 ss.] su beni immobili, il diritto di superficie [ 952 ss.], i diritti del concedente e dell'enfiteuta [ 957 ss.];
3) i contratti che costituiscono la comunione [
1100 ss.] dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali [
1027 ss.], il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione [ 1021 ss.];
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti [
1070, 1104, 1350 n. 5];
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari [
574, 586, 590 c.p.c.], eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente [ 2889, 2896];
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico [
971];
8) i contratti di locazione [
1571 ss., 2923] di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di società [
2247 ss.] e di associazione [ 14 ss., 2549 ss.] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata [ 231 trans.];
11) gli atti di costituzione dei consorzi [
862 ss.; 2602 ss.] che hanno l'effetto indicato dal numero precedente [ 231 trans.];
12) i contratti di anticresi [
1960 ss.; 231 trans.];
13) le transazioni [
1965 ss.] che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti [
938, 1032, 1706 comma 2,2932].

Ne consegue che fino a quando non sarà trascritto in Conservatoria dei registri immobiliari il trasferimento della proprietà CAIO dovrà corrispondere l'ICI. Anche nel caso ipotetico che il fabbricato non fosse iscritto in Conservatoria, CAIO in quanto proprietario del terreno su cui è costruito è da presumersi proprietario in base al diritto di accessione previsto idallo articolo 934 del codice civile:

 

Art. 934                 

Opere fatte sopra o sotto il suolo.

[I]. Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo [ 952 ss.] o dalla legge [ 975 comma 3, 986 comma 2,1150 comma 5, 1593].

Caio dovrà contestare in sede giudiziale l'inadempimento eventuale di Tizio e richiedere al Tribunale anche il rimborso dell'ICI corrisposta.

 116. Nel comune di ….ci sono due centrali  idroelettriche, una di proprietà dell’ENEL e una di proprietà delle industrie riunite …... Su quale basi deve essere calcolata l'imposta ici? devono essere prese in riferimento anche le tubazioni e i canali che attraversano il territorio comunale  oppure basta prendere come riferimento la rendita catastale delle centrali? in questo caso come facciamo a sapere  da cosa e' stata determinata la rendita?


Risposta: Anche per le centrali vale il principio stabilito dal comma 2 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 per il quale la base imponibile dei fabbricati è costituito dalla r.c. che risulta in Catasto alla data del primo gennaio di ciascun anno. La più recente giurisprudenza della Cassazione concernente i fabbricati D ritiene che la rendita catastale abbia efficacia retroattiva al pari degli altri fabbricati, in luogo del valore contabile. Per verificare che la rendita catastale sia corretta è necessario prendere contatti con il Catasto, onde riscontrare se anche le parti mobili (turbine) siano state considerate oppure se non lo fossero la r.c. deve essere rivista. In conclusione, è sempre necessario far riferimento alla rendita catastale risultante in Catasto. Se sia adeguata o meno alla situazione di fatto, è compito del Catasto che ha la documentazione che ha dato luogo alla attribuzione della r.c., documentazione che dovrà essere confrontata con la situazione di fatto ossia se  questa ha subito rispetto alla prima delle variazioni che non hanno dato luogo a variazioni catastali.

 117. Dovendo procedere alla redazione della certificazione entro il 31 maggio  attestante le maggiori entrate in materia di imposta comunale sugli immobili (ici) con la presente si chiede. Viste le comunicazioni del ministero dell’interno il comune come può procedere  a verificare i dati relativi ai fabbricati rurali  e i fabbricati non dichiarati in catasto da loro accertati? Per gli immobili di categoria b a seguito della visura in catasto si e’ rilevato che vengono inclusi anche i fabbricati esenti ( chiese e oratori). Inoltre vi sono inserite anche le scuole materne paritarie di proprietà di enti di cui non si e’ ancora stabilito se debbano pagare o meno l’ici. Questo ente svolge l’attività  di scuola materna e i genitori versano una retta in parte per la frequenza e in parte per il servizio mensa.

il comune per gli immobili di categoria b cosa deve certificare come importo?

 

Risposta: Zero. E' la crescita di gettito effettivo e non quella teorica.

 

118. La vigente convenzione per la riscossione dell'ICI stipulata da questo Ente con Equitalia Nomos Spa prevede che l'Agente della riscossione effettui per conto dell'Ente il versamento del contributo a favore dell'IFEL.

Questo Comune, per quanto riguarda i versamenti dell'ICI a mezzo modello F24, ha autorizzato l'Agenzia dell'Entrate a riversare sul c/cc del concssionario, non del Comune, gli importi pervenuti da modello F24.

A chi compete l'adempimento inerenti il  versamento  del contributo all'IFEL con riferimento all'importo dell'ICI versata a mezzo modello F24 e riversata al Concessionario. Il Concessionario ritiene che competa al Comune, mentre allo stesso compete l'adempimento per i versamenti ad Equitalia

 

Risposta: Compete a chi riscuote. Per cui se avete indicato il c/c del concessionario è lui che deve farsi carico del contributo. Ovviamente è l'aggio che lui ha preteso indicativo di ciò, tenuto conto che la percentuale era dello 0,6. Se il compenso voluto fosse maggiore è lui che deve procedervi.

 

119. L'acconto di giugno deve tenere conto dell'ulteriore detrazione, o deve essere se non e' cambiato nulla come l'acconto 2007 e l'' 1,33  si scala con il saldo?

 

Risposta: Si deve tener conto del 50 per cento in sede di acconto e del 50 per cento a saldo. Vedasi risoluzione n. 1 del 2008.

 

120. Una snc possiede oltre a possedere alcuni immobili adibiti alla propria attività, possiede alcune unità immobiliare di cat. A02 adibite ad abitazione principale del titolare della società e dei figli. Si chiede se è applicabile la detrazione per abitazione principale per le dette unità immobiliari pur essendo le stesse accatastate a nome della predetta snc.

 

Risposta: Tale alloggio non può beneficiare di tale agevolazione. Infatti, l'abitazione principale è il luogo ove il soggetto passivo ha la residenza. La residenza è legata alle persone fisiche, mentre per le persone giuridiche si parla di sede legale. Altresì, secondo costante indicazioni ministeriali, l'abitazione principale è il luogo ove risiede il soggetto passivo. Nel caso descritto non risiede la società ma i soci o chi per essi.

 

121. Un contribuente ha chiesto il rimborso ICI considerando che i suoi fabbricati nel 2004 2005 e 2006 fossero rurali. Io ho qualche dubbio e le chiedo il suo parere in merito a questa situazione. Il contribuente possiede nel comune 2 abitazioni. Il contribuente cede a titolo di comodato gratuito al fratello queste abitazioni che vendono date in uso a due dipendenti dell'azienda agricola intestata al fratello del contribuente. Il contribuente non è socio dell'azienda agricola e anzi lavora per una società metalmeccanica. I due fabbricati abitati dai dipendenti a tempo indeterminato dell'azienda agricola non insistono su alcun fondo agricolo (sono nel centro abitato) ed il contribuente non possiede alcun terreno. Il terreno coltivato è posseduto (in proprietà e in affitto) dal fratello che è imprenditore agricolo ed è situato in parte nel Comune di …… e in parte nei comuni limitrofi. Il contratto di comodato stipulato in forma scritta prevede che il contribuente cede al fratello che utilizza le abitazioni per i propri dipendenti specificando esplicitamente i nominativi dei dipendenti che le abitano.
Il terreno condotto dall'imprenditore agricolo è superiore a 10.000 mq e il requisito dei redditi/volume d'affari dell'imprenditore agricolo è soddisfatto.
Devo considerare la ruralità in questo caso per gli anni 2004 2005 2006 e da questo anno come deve considerare questi immobili?


Risposta: Nel caso descritto non può essere accordata l'esenzione, posto che il fabbricato non è posto su un fondo agricolo. Se così fosse non pagherebbe più nessuno, solo per avere dato in uso la proprietà ad un soggetto che svolge l'attività agricola. Rigettate, dunque, tale istanza, motivandola con l'assenza dei requìsiti stabiliti dallo articolo 9 del D.L. 557/93 convertito dalla legge 133/94 che allego nel suo testo vigente. Non dialogate poiché le categorie danno interpretazioni scandalose, per cui anche il miglior ragionamento risulterebbe insufficiente a convincere colui che rimane sordo perchè non vuole sentire. Nel caso descritto in sintesi in fabbricato non asservito a quel fondo ove si svolge l'attività agricola.

 

 

 

4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile e' asservito, purche' entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

 

122. Fra i fabbricati di categoria B vi sono scuole materne  che sono gestite e di proprietà di Enti con personalità giuridica. L’ente non ha finalità di lucro e i bilanci degli ultimi anni evidenziano o il pareggio o dei deficit che vengono poi coperti da contributi di privati. Si chiede se alla luce delle diverse disposizioni questi Enti siano soggetti all’ici oppure siano esenti.

 

 

Risposta: Nel caso descritto l'ICi andrebbe applicata poiché le rette di frequenza rappresentano l'esercizio di una attività commerciale. Non si confonda l'assenza di lucro con l'utilizzo commerciale dello immobile. Molti non comprendono tale differenza e concedono ingiustamente l'esenzione, magari poggiando la loro convinzione su sentenze di CT non condivisibili in base alla giurisprudenza costante della Cassazione.

 

123. Il mio dubbio riguarda il persistere o meno della dichiarazione ICI per le variazioni del 2007. Essa infatti va prodotta ancora in certi casi, che sono una minoranza, ma allora il termine per ravvedersi coincide con la scadenza di presentazione della dichiarazione nel 2008 in tutti i casi o e corretto il termine di un anno dal mancato pagamento, come avrei sotto indicato?

 

Risposta: la sua confusione sta nel fatto di ricondurre tutto alla dichiarazione. Invece, i ravvedimenti ICI riguardano in modo separato:

1. l'acconto;

2. il saldo; 

3. la dichiarazione .

 

Ora, il ravvedimento riguarda il versamento per cui se eseguito entro 30 giorni la sanzione del 30 per cento si riduce ad 1/8 se entro un anno ad 1/5. Ovviamente il termine è del 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo. Se invece si è in presenza di una ritardata presentazione della dichiarazione nel casi in cui sussiste ancora l'obbligo tale termine decorre dalla data di scadenza fissata dal Comune o in assenza al termine della dichiarazione dei redditi e la sanzione di carattere formale è ridotta nelle misure sopra indicate.

124.  In data 20/10/2003 la ditta ALFA (costruttore) ha venduto alla ditta BETA (immobiliare) nr. 7 unità immobiliari nuove appena ultimate (2 negozi + 4 garages + 1 posto auto scoperto). La ditta BETA ha regolarmente presentato in data 8/7/2004 denuncia ICI per l'anno 2003 dichiarando detti immobili  in
 possesso per 2 mesi. Non ha tuttavia effettuato nessun pagamento per  l'anno 2003.  Lo scrivente ufficio ha pertanto emesso in data 31/08/2006 atto di liquidazione per il recupero delle somme non pagate per l'anno 2003. Tale atto è stato notificato in data 18/09/2006. La ditta BETA non ha mai effettuato il pagamento ne ha mai presentato istanza alcuna ne ricorso.  La somma è stata conseguentemente iscritta a ruolo coattivo. La ditta BETA ci richiede ora l'annullamento della cartella esattoriale sostenendo che nell'atto di compravendita era convenuto fra le parti che  il possesso giuridico era trasferito per ogni effetto civile e fiscale a partire dal 01/01/2004. Allega alla richiesta copia del rogito dal quale  si  evince tale patto. Dichiara che l'ICI per detti immobili è stata assolta dalla ditta ALFA. Dai nostri controlli risulta invece  che la ditta ALFA non ha presentato alcuna dichiarazione ICI per l'anno 2003 e non ha effettuato nessun pagamento per gli immobili in questione. Si richiede se sia giusto o meno accettare la richiesta di sgravio della  cartella della ditta BETA con conseguente emissione di accertamento a  carico
 della ditta ALFA oppure, in considerazione del fatto che la ditta BETA ha, essa stessa, presentato denuncia ICI chiarendo gli immobili per 2 mesi e  l 'atto emesso è ormai definitivo, si debba rigettare l'istanza.

Risposta: La richiesta della società in argomento non deve essere accolta, non solo perché l'avviso di liquidazione è divenuto, in assenza di ricorso, definitivo, ma anche per il fatto che tale clausola contrattuale è caso mai valida fra le parti ma non nei confronti del comune e ciò per il fatto che la proprietà e quindi la soggettività passiva ICI si trasmette con la stipula dell'atto notarile e non può avere efficacia retroattiva, in virtù
delle disposizioni del codice civile. Come detto sopra l'eventuale ricorso proposto dalla società in argomento
risulterebbe inammissibile per violazione dello articolo 19 del D.Lgs.n.546/92. A tale società non resta caso mai di chiamare in giudizio la società Alfa, ma davanti al giudice ordinario, per far valere tale patto contrattuale e farsi rimborsare l'ICI corrisposta.

125. Vorremmo avere la conferma relativa al fatto che la percentuale in oggetto debba essere versata unicamente sugli importi incassati relativi a  sanzioni ICI il cui incasso avviene direttamente tramite Tesoriere e non debba  invece essere riferita agli incassi di partite ICI già oggetto di riscossione coattiva il cui incasso sia avvenuto per il tramite delle ex  Concessionarie  …….

Risposta: Tutti gli incassi sarebbero oggetto di tale versamento (anche se molti sostengono sia illegittimo e non lo eseguono). Ora, la norma impone il versamento al soggetto che effettua la riscossione. Certamente obbligato al versamento è il Comune per i versamenti effettuati tramite il Tesoriere (F24
compreso), mentre è l'esattore è tenuto al versamento per le riscossioni effettuate mediante ruolo. Le riporto qui sotto la parte del comma 5 dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/92 che documenta tale obbligo in capo a colui che effettua la riscossione. Se fosse sempre il Comune la norma dirette Comune e non chi ....

 
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalita' per l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione;

126. Un immobile classificato nella categoria catastale D10 è posseduto da 2 soggetti individuali e all'interno si svolge l'attività sportiva di maneggio. L'associazione utilizzatrice è classificata come ente no profit, gli iscritti pagano una quota associativa. Deve versare l'ICI?

 

Risposta: Certamente si. Infatti, nel caso di specie non è soddisfatta la condizione oggettiva, considerandosi soddisfatta quando l'attività è svolta nei confronti di persone svantaggiate, che non partecipano in alcun modo al pagamento delle spese.

 

Peraltro, quasi sempre tali quote associative non sono esenti perché rappresentano una forma di abbonamento oppure danno diritto a prestazioni particolari.

 

127. Il Comune X ha chiesto all’Agenzia del Territorio una revisione catastale di alcuni immobili.

L’Agenzia del Territorio a seguito di sopralluogo ha rettificato in aumento le rendite degli immobili in autotutela. Per alcuni di essi il Funzionario del Catasto ha dichiarato di non assoggettarli al recupero retroattivo ai fini ICI.

Si chiede se il funzionario responsabile ICI in questo caso debba per legge tornare indietro al recupero ICI dei cinque anni nonostante la dichiarazione del Funzionario dell’Agenzia del Territorio ovvero come di deve comportare nel caso delle revisioni catastali, si parte dell’anno di accertamento o si torna indietro 5 anni.

 

Risposta: Non dia retta al Catasto. Il comma 337 dello articolo unico della legge 311 del 2004 dice nella sostanza che la r.c. così attribuita ha efficacia retroattiva al momento in cui si è manifestata la non conformità. Il problema è caso mai la non applicazione delle sanzioni. Proceda dunque a dare efficacia retroattiva, ddescrivendo negli atti di accertamento tale fatto e per dare forza alla efficacia retroattiva il comma 337 dello articolo unico della legge 311 del 2004.

 

128. Abbiamo sempre provveduto al recupero della maggiore imposta dovuta (per gli anni consentiti) a seguito attribuzione di rendita e relativa notifica da parte del Catasto all’interessato dopo l’anno 2000, quando eravamo a conoscenza che le stesse erano state notificate agli interessati.

Oggi a fronte delle varie modifiche al D.Lgs. 504/92 ed alle recenti sentenze cosa ne pensa?

 

 

Risposta: Ora ne sono convinto anche io, in base alla giurisprudenza più recente della Cassazione e tenuto conto del principio dettato dal comma 337 dello articolo unico della legge 311/04. Ovviamente il recupero deve essere fatto senza sanzioni, nè interessi, trovando applicazione nella sostanza l'articolo 74 della legge 342 del 2000.

 

Cassazione civile, sez. trib., 26 ottobre 2005, n. 20775 ( ICI efficacia retroattiva anche per r.c. in atti dal 2000, purché formalmente notificate).

 

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 l. 21 novembre 2000 n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

 

129. Nel nostro Comune è stato rilevata la costruzione abusiva di una costruzione all’interno del Parco Oglio Sud. Il proprietario  ha acquistato l’area dove insiste  il fabbricato nel  1974 come terreno agricolo e non ha mai accatastato il fabbrico già esistente.  Dalla  visura  catastale  risultano ancora i vecchi proprietari. Il fabbricato è utilizzato dal  proprietario per  “esigenze  aziendali” ( ha una ditta di movimento terra)

 

A seguito di Ordinanza Sindacale  del 2003  che ordinava la demolizione  dell’immobile  e vari ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato,  di fatto l’immobile non è ancora stato demolito .

 

Vorrei sapere  come  dobbiamo procedere  per  il recupero dell’I.C.I.  sul detto immobili.

 

Risposta: L'obbligazione tributaria trova applicazione avendo riguardo alla situazione di fatto. L'assoggettamento all'ICI del fabbricato in argomento è atto dovuto, tenuto conto che anche il Ministero delle Finanze con la risoluzione ministeriale n. 138 del 1994 ha affermato che il presente tributo è applicabile anche ai fabbricati abusivi, sia stata fatta o meno domanda di condono. Il soggetto obbligato al pagamento è da riconoscersi nel proprietario del terreno, tenuto conto del corrispondente diritto di accessione delle costruzioni al suolo  previsto dal codice civile.

 

Per la quantificazione  del tributo  codesto Comune dovrà inviare l'atto di contestazione allegato, avvertendo che in caso di inottemperanza dovrà intervenire il catasto ai sensi del comma 336 dello articolo unico della legge 311 del 2004. L'obbligazione tributaria in argomento cesserà solo dopo l'effettiva demolizione del fabbricato.

 

130. domanda se un utente paga in unica soluzione a giugno ma con due giorni di ritardo cioe' il 02/07/2008 (guardi che i giorni di ritardo sono 16) la sanzione deve essere applicata su tutta la somma?

 

Risposta: No. Deve essere applicata solo sullo acconto, poiché è solo su tale importo che il versamento non è tempestivo.

 

131. Una serie di mappali sono stati asserviti con regolare atto ad un  fabbricato. In seguito è stato aumentato l'indice dei suddetti terreni.  E' corretto chiedere l'imposta per il maggior indice ?


Risposta: Se tali mappali sono asserviti ad un fabbricato non possono essere assoggettati ad ICI, come più volte stabilito dalla Cassazione. Tali mappali  dovranno essere assoggettati solo nel caso in cui intervengano  su di essi lavori di edificazione.

 

132. IL vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI prevede che l'esenzione prevista al punto i), dell'art. 7 del D.Lgs 504/1992 sia applicabile soltanto qualora i fabbricati oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

 

La proprietaria di un immobile messo a disposizione gratuitamente  di un'associazione di volontariato senza fini di lucro, chiede l'esenzione dall'ICI per detto  immobile destinato a sede della stessa associazione con un museo permanente a disposizione del pubblico.

 

Si chiede:

il riferimento normativo che oltre alla destinazione del bene richiede, per l'esenzione dall'ICI , anche il possesso del bene stesso al fine di giustificare il diniego della richiesta di esenzione con riferimento oltre che al ns. regolamento anche alla fonte normativa.

 

Risposta: Anche se voi non avreste scritto tale condizione, l'interpretazione corretta della norma è così come da voi sostenuto. Di contro, il Comune avrebbe dovuto dire esplicitamente che l'esenzione aveva riguardi non al possessore ma all'Ente non commerciale utilizzatore.

 

Riporto qui sotto la massima tratta dalla ordinanza della Corte Costituzionale, la quale va letta attentamente per capirne il significato.

 

 

E’ manifestamente infondata - in riferimento agli art. 3, 23, 53, 76 e 77 cost. - la q.l.c. della disposizione dell'art. 59, comma 1, lett. e) d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'i.r.pe.f. e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in relazione all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 l. 23 ottobre 1991 n. 421), secondo cui tale disposizione, nel prevedere la facoltà per i comuni di stabilire che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lg. n. 504 del 1992, spetta soltanto per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, introdurrebbe una norma di interpretazione autentica ed imporrebbe, per il passato, un' interpretazione del citato art. 7, comma 1, lett. i) diversa da quella affermata dalle pronunce della Corte di cassazione. Mentre la citata disposizione dell'art. 59, comma 1, lett. e), che non si autoqualifica come norma di interpretazione autentica, non appare finalizzata né a risolvere un obiettivo dubbio di ermeneutica, né ad introdurre retroattivamente una nuova disciplina dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lg. n. 504 del 1992, ma ha il solo scopo di conferire ai comuni, in deroga a quanto previsto all'art. 7, comma 1, lett. i), citato, la facoltà di escludere gli enti non commerciali che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili al novero dei soggetti esenti -, e perciò, di applicare l’i.c.i. anche nei loro confronti -, ferma restando l'esenzione per i fabbricati posseduti dai medesimi enti non commerciali e da essi direttamente utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 7; e, pertanto, l'art. 59, comma 1, lett. e), del ricordato d.lg. n. 446 del 1997, attribuisce all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lg. n. 504 del 1992, lo stesso significato riconosciutogli dalle pronunce della Corte di cassazione e quindi, sotto questo aspetto, non innova la disciplina dei requisiti soggetti dell'esenzione.

Corte costituzionale, 19 dicembre 2006, n. 429

Soc. Immobiliare Sportiva Sassolese c. Pres. Cons.

Finanza locale 2007, 5 59

133. Questo comune a stabilito di destinare il 6% delle maggiori entrate effettive derivanti da attività di accertamento e di controllo quale compenso incentivante al personale dell’ufficio entrata. Le chiedo se per maggiori entrate si intendono gli incassi derivanti dall’emissione di avvisi di liquidazione e accertamento ICI oppure solo quelli di accertamento. L’importo da considerare per il calcolo della percentuale è comprensivo di interessi + sanzioni+ spese di notifica, oppure qualcuna di queste voci deve essere eliminata?

 

Risposta: La norma non pone paletti. Dal punto di vista razionale ritengo:

 

a) che si debba tenere conto anche delle liquidazioni;

b) che si debba tener conto anche delle sanzioni e degli interessi, ma non del rimborso delle spese di notifica.

 

134. Alcuni fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità sono stati accatastati tra ottobre-dicembre 2007:

-    la loro rendita definitiva da quando assume efficacia ai fini ICI?

-    dovevano pagare l'ICI già con il saldo 2007?

-    Si possono emettere avvisi di accertamento per gli anni pregressi? Se si, di quanti anni si può retrocedere e quale provvedimento è più corretto emettere? Si possono applicare sanzioni, quali?

 

 

Risposta: La normativa attuale è confusa. Una attenta lettura porta a ritenere che il recupero minimale della essere dal 2007, mentre per i casi palesi di assenza dei requisiti il recupero debba essere fatto entro i normali termini di decadenza ossia dal 2002 nei casi di omessa denuncia e dal 2003 nel caso di infedele denuncia e ciò in base a quanto previsto dal comma 337 dello articolo unico della legge 311/04.

 

Nel primo caso io faccio ricadere coloro che pur avendo tutte le condizioni, compresa l'iscrizione all'iVA, non erano iscritti nel registro delle imprese, mentre per tutti gli altri casi il recupero deve essere retroattivo.

 

In conclusione, tutti dal 2007. Per coloro a cui mancavano i requisiti dal 2002 o dal 2003.

 

135. sono state dismesse due caserme militari. Non risultano accatastate ed ora  mi pare appartengano al demanio, devono versarci l'ICI? In caso  affermativo come possiamo recuperare l'imposta?


Risposta: Le caserme dismesse rimangono esenti dall'ICI ai sensi della lettera a) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92, così come chiarito dalla circolare 14 del 1993 che nella parte di interesse così precisa:


Sulla base degli enunciati principi e con  riferimento  a  specifici quesiti  proposti,  la  Scrivente  ritiene  quanto   segue:   A) L'esenzione dall'imposta, ai sensi della piu' volte menzionata    lettera a) dell'articolo 7, si rende applicabile:
   1)  per  gli  alloggi   di   proprieta'   dello   Stato   cosiddetti "di servizio" e cioe' messi  a disposizione  dei  titolari  di       certi uffici per facilitare la continuita' del servizio da        parte  di  tali persone; infatti,  il godimento di  detti       alloggi trova il suo  titolo esclusivo nella titolarita' di       un   ufficio   e   nelle   esigenze organizzative ricollegate       all'ufficio medesimo;
   2)  per  le  caserme  e  prigioni,   di   proprieta'   dello   Stato, non utilizzate in  quanto  inagibili,  atteso  che  l'immobile  e' comunque preordinato per  l'assolvimento  diretto  di  un       compito istituzionale.

136. Un contribuente è proprietario di 1 C/3 ( laboratorio artigianale ) e di  una cabina enel iscritta in catasto nella categoria D/1 con rendita  309,87> Non ha mai pagato l'I.C.I. per a cabina enel. Mi chiedo se la cabina enel  in quanto iscritta nella categoria D è da assoggettare  all'I.C.I. oppure no. Inoltre risulta accatastata nella categoria  D/1 ( OPIFICI).

Risposta: Sussistono tutti gli elementi per assoggettare anche tale fabbricato al tributo in argomento:
a) il proprietario;
b) un fabbricato;
c) la rendita catastale di esso.

Proceda dunque al recupero della imposta dovuta emettendo accertamenti a decorrere dal 2003, con sanzioni ed interessi.

137, L'Ente è obbligato alla nomina del Funzionario Responsabile del tributo (ICI, PUBBLICITA', TOSAP) di cui all'art. 11 comma 4 del D.LGS 504/92 per l'ICI o la figura di Responsabile del tributo si può identificare automaticamente nel Responsabile di Posizione Organizzativa del settore finanziario incaricato dal Sindaco con proprio decreto ove dice: ..di conferire al dipendente... l'incarico di responsabile di posizione organizzativa del settore finanziario dal quale dipendono i servizi di ... servizio tributi ...?

 

Risposta: Per l'ICI appare chiara l'intenzione del legislatore di permettere la nomina di un funzionario responsabile anche diverso rispetto al funzionario responsabile del servizio (area). Anzi, io dico che il primo non è subordinato gerarchicamente al secondo per le funzioni di gestione elencate nella norma. In molti comuni il funzionario responsabile del tributo è soggetto diverso del funzionario responsabile del servizio nominato dal Sindaco. In carenza di tale nomina ritengo che le due figure debbano coincidere in quella del funzionario responsabile del Servizio. Tuttavia, in caso che da tale equivoco si producano conseguenze dannose per il Comune, gli amministratori potrebbero rispondere di danno erariale.

 

In conclusione.

a) le due figure possono essere diverse;

b) in carenza di nomina tutte le funzioni competono al FR nominato dal Sindaco.

 

138. La detrazione "statale" - stabilita dall'articolo 1 comma 5 della Legge 244/'07  - per prima casa del 1,33% sulla base imponibile, includendo anche il valore delle pertinenze, è usufruibile dopo aver detratto dall'imposta dovuta la detrazione comunale. La risoluzione n. 1 del 31 gennaio 2008, del Ministero delle Finanze Dipartimento Politiche Fiscali ufficio per il federalismo fiscale, ha chiarito che non rileva per le unità immobiliari assimilate dal regolamento comunale alla prima case, come le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti o le abitazioni degli anziani che hanno acquisito la residenza in casa di riposo.

La delibera di determinazione dell'ICI del comune di ….. concede la detrazione di Euro 208,00 ( la detrazione per prima casa è fissata in Euro 104,00 ) alle unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà, usufrutto ed abitazione che costituiscono l'abitazione delle persone nel cui nucleo familiare vi sia un portatore di handicap. Le chiedo se  in aggiunta alla  detrazione prevista per queste categorie in situazione di disagio sociale è applicabile anche la detrazione statale.

 

Risposta: Certamente si (vedasi la precisazione sotto), rappresentando la detrazione statale una ulteriore detrazione rispetto a quelle attribuite dal Comune. In sintesi, nel caso descritto determinata l'imposta lorda, si sottraggono da essa euro 208, 00 ed indi la detrazione statale, entro il limite della imposta residuale dovuta e nel limite di 200 euro (si potrebbe arrivare sino a 408 euro).

 

E' da chiarire tuttavia che la detrazione statale non potrà trovare applicazione nei casi in cui il soggetto passivo non abbia la residenza nella unità immobiliare. In conclusione, solo se il soggetto handicappato ha ivi la residenza è possibile assommare tali detrazioni; di contro solo la detrazione comunale risulterebbe applicabile.

 

139. In caso di immobile che era stato pignorato e con procedura esecutiva è stato poi venduto all'asta (senza che ci sia procedura fallimentare), premesso che il decreto di trasferimento immobili è stato firmato in data 07/06/2004 dal Giudice dell'Esecuzione, è stato registrato all'Ufficio del Registro il 14/06/2004, sull'atto stesso c'è un timbro senza nessuna firma con scritto "Provvedimento definitivo. Data 18/06/2004" e poi è stato notificato all'acquirente in data 06/07/2004, a richiesta del notaio delegato XXXX,

 

Si chiede se il trasferimento di proprietà di tale immobile avviene nella data di sottoscrizione del decreto di trasferimento oppure in altra data.  Si fa presente che il Comune ha accertato l'imposta a partire da tale data di sottoscrizione del decreto di trasferimento, in quanto compare anche nelle visure catastali di tale fabbricato con scritto "voltura automatica da Conservatoria", mentre l'acquirente sostiene di aver fatto il versamento solo a partire dal mese di luglio perchè in buona fede ha considerato l'atto definitivo il 18/06/2004, ed inoltre lui ha ricevuto le chiavi del fabbricato solo dopo la notifica del decreto stesso avvenuta il 06/07/2004.

 

 

 

Risposta: Per costante e consolidata giurisprudenza nel caso di vendita a seguito di procedimento esecutivo il trasferimento della proprietà si perfeziona alla data della firma del decreto da parte del giudice della esecuzione (Commissione Tributaria Centrale, sentenza n. 2583 del 1979 e CTR di Milano sentenza 142 del 23 giugno 2003). Lo stesso principio trova conferma nella nuova formulazione del comma 6 dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/92 per le procedure fallimentari (si fa rilevare che tali procedure sono le medesime di quella descritta con l'unica differenza che qui non vi è un imprenditore commerciale). Se vi fosse stato ad esempio la distruzione del fabbricato dopo la data di tale firma il rischio sarebbe stato posto a carico del contribuente sin dal 7.6.2004. Ne consegue l'assoggettamento sin dall'1.6.2004.

 

140. Nel caso di pagamento mediante F24, il contribuente può compensare l'eventuale credito ICI con altri tributi erariali a debito?

 

Risposta: No. E' ammesso solo il contrario ossia la compensazione del debito ICI con crediti per i tributi erariali (IRPEF).

 

141. La Circolare 2/E Agenzia Entrate del 27/01/2006 ha ribaltato la propria precedente n. 9/E del 14/03/2005, a seguito delle sentenze della Cassazione nn. 10860 e 10862 del 23/05/2005, ammettendo le agevolazioni per gli immobili storici non destinati ad abitazione. Condivide tale nuova  circolare?

L’Agenzia del Territorio di Teramo ha sostenuto genericamente che nel calcolo delle agevolazioni sugli immobili storici occorre prendere in esame i valori previsti per gli immobili accatastati come A/4, ancorché ancora prevista  nella zona censuaria la categoria A/5. Per detti immobili si é proceduto ad emettere questionario ed attivare le procedure di cui al comma 336, per il riaccatastamento.

Per gli immobili storici ove i proprietari pagano sulla scorta dei valori previsti per la categoria A/5 devo  invitare semplicemente i contribuenti ad adeguare i valori alla categoria A/4, non ritenendo opportuno procedere direttamente ad accertamento, o perseguire altra strada?

 

 

Risposta: Tale circolare è in parte condivisibile. Infatti, è conforme alla giurisprudenza consolidata della Cassazione, tanto che l'ANCI per rimuovere tali disposizioni ha proposto un emendamento alla legge finanziaria 08, non accolto, di limitare le agevolazioni in argomento alle sole abitazioni.

 

Non condivido, invece, l'interpretazione data dalla Agenzia delle Entrate di Teramo poiché non è vero che non esista più la categoria A/5 e quindi è a tale categoria che bisogna far riferimento. Essa vuole riferirsi al fatto che non vi possono stare in tali categorie A5 e A6 i fabbricati che hanno costruito i servizi interni, ma non che tali categorie sono abrogate.

 

142. Nei controlli ici mi sono imbattuto in diversi immobili ( precisamente un fabbricato D7, un fabbricato A3 ed un C6) di cui risulta proprietario un "Consorzio Acquedotto ……".

Ora tale Consorzio è stato trasformato in una spa, precisamente nella società "…… spa", - società che distribuisce l'acqua potabile- e che utilizza detti immobili. E' di tutta evidenza che l'attività svolta (distribuzione acquedotto) ha natura commerciale.

Nessun soggetto ha mai effettuato dichiarazioni Ici ed effettuato versamenti.

Suppongo si ritengano esenti ex art. 7 del 504/1992.

Le sembra corretto?

Essendo una spa trascende il compito istituzionale, quindi riterrei che siano soggetti all'imposta.

 

Risposta: Le società per azioni (come pure i consorzi industriali) non possono mai ritenersi esenti dal pagamento dell'ICI. Si pensi che persino i comuni che avevano aziende comunale (che ora hanno acquisito personalità giuridica distinta) sono stati condannati a pagare l'ICI (vedasi recente sentenza Cassazione a favore del Comune di cassano contro il Comune di Milano per la centrale elettrica).

 

143. La maggiore detrazione statale spetta anche per gli alloggi ALER (case popolari)?

 

Risposta: Certamente si.

 

 

144. Comune ha avviato nel giugno dello scorso anno la procedura prevista dal comma 336 L. 311/2004. Specifico che si tratta solo ed esclusivamente di fabbricati ex rurali.

Ora, il catasto ci comunica che per quei contribuenti che non hanno provveduto entro i termini ad effettuare gli accatastamenti, provvederanno d'ufficio, citando però non più il comma 336 della L.311/2004 bensì il comma 36 del D.L.262/2006.

La giustificazione che l'Agenzia del Territorio ci ha dato è perché  per gli ex-rurali la norma del comma 336 è superata dal D.L.262/2006, mentre se si fosse trattato di variazioni richieste per altre motivazioni (es. ristrutturazioni), il comma 336 sarebbe ancora in vigore.

Così facendo però, gli introiti ICI che deriveranno da questi accatastamenti andranno a sommarsi a quelli da certificare come maggior gettito ICI D.M.17/03/2008, con conseguente minor trasferimenti erariali.  Il Comune, proprio per non vedersi decurtare l'ICI, aveva appunto avviato il comma 336.

E' corretto quello che ci ha detto l'Agenzia?

 

Risposta: La disposizione in esame è di dubbia legittimità costituzionale. Ritengo che tali introiti non rientrino comunque nella certificazione, posto che la circolare applicativa di tale comma prevede l'applicazione della disposizione di legge agli edifici ex rurali. Consiglio di non tener conto di tale maggiore introito ai fini della certificazione e di emettere avvisi di recupero non appena l'Agenzia del Territorio attribuirà in via sostitutiva la r.c. a tali fabbricati.

 

145. L'incentivo ICI, relativo alle attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI, deve essere considerato al lordo o al netto di ogni onere a carico dell'Ente? Nello specifico gli oneri riflessi sono a carico del dipendente o dell'Ente? In base a quale normativa?

 

Risposta: La soluzione del caso prospettato deve tener conto di due principi:

 

a)      il compenso di cui trattasi è parte di un fondo destinato al potenziamento dello Ufficio Tributi, così che il medesimo deve finanziare sia il compenso netto che gli oneri previdenziali, sia quelli posti a carico del dipendente che quelli posti a carico del Comune. Infatti, la lettera p) del comma 1 dello articolo 59 del D.Lgs.n.446/97 così dispone:

 

p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

 

 

b)      in assenza di una specifica disposizione di legge che disciplina la materia, è necessario che l’accordo risolva puntualmente il quesito posto ossia  disponga esplicitamente  se il compenso pattuito sia da considerarsi netto o al lordo dei contributi previdenziali.

 

 

 

In conclusione, gli oneri riflessi debbono essere finanziati con il fondo di cui trattasi. Qualora si dovesse decidere che il compenso è da considerarsi al lordo di essi, la percentuale pattuita dovrà tenerne conto, così che il netto percepito risulti conforme alle aspettative dei singoli partecipanti al progetto.

 

146. Il coniuge superstite può mantenere il diritto di abitazione spettante sull'immobile ereditato dal marito deceduto anche se la propria quota e quella dei figli (33,33% cad.) vengono cedute alla nipote o ad altro soggetto che ne acquisti al 100% la piena proprietà?

 

Risposta: Se non vi è formale rinuncia nell'atto notarile i nipoti assumono di fatto la nuda proprietà e ciò per il fatto che il numero 5 dello articolo 1350 cc richiede la rinuncia con atto scritto, avanti un notaio.

 

147. Un contribuente si è reso conto che la sua situazione catastale è cambiata dal 2005. Tale cambiamento ha comportato un aumento della rendita e un conseguente incremento ICI.  Il contribuente ha però continuato a pagare con la rendita vecchia. Sappiamo che la strada maestra per il caso di specie è: per il 2007 il  contribuente farà il ravvedimento operoso mentre per il 2006 emetteremo  l'accertamento. La domanda è se Vi sono strade alternative all'emissione dell'accertamento da parte del  Comune  ovvero  Il cittadino ha a disposizione qualche alternativa per provvedere  autonomamente al pieno pagamento (sanzioni+interessi) di quanto dovuto  senza attendere l'accertamento comunale ?  Se sì, si otterrebbe un vantaggio sia per il contribuente che per il  comune:  Consentire al cittadino che ha fretta di pagare immediatamente anche il  2006 (compreso di sanzioni e interessi) senza attendere l'emissione  dell'accertamento che richiede tempi di elaborazione e costi di notifica. Risparmiare (sulla base del principio di economia degli  atti) i costi di  elaborazione connaturati nella produzione di atti pubblici, che nel caso  specifico risulterebbe essere pleonastico.


Risposta: Si fa rilevare che il ravvedimento operoso non deve trovare applicazione, posto che l'infrazione è iniziata oltre il termine di massimo. Di contro, la soluzione attraverso l'istituto dello accertamento con adesione. Trattandosi, tuttavia,  di procedimento di liquidazione la sanzione del 30 per cento, da calcolarsi sul minor versamento, deve essere applicata ogni anno. Allego stampato che dovrà essere adattato al caso descritto.

 

148. Un contribuente ha sempre pagato ICI su dei terreni esenti (zona  collinare).  Da quale annualità posso procedere al rimborso (istanza presentata nel 2008).


Risposta. Il rimborso deve essere eseguito  dal 2003, ma con interessi solo a decorrere dalla data della domanda.

 

149. Se un comune  comunica . nel mese di aprile 2008, al contribuente,( ai sensi dell'art.31, c. 20, legge finanziaria n. 289/2002 con posta raccomandata),  che ha attribuito ad un suo  terreno la natura di area edificabile, con l'approvazione di un Piano Regolatore  generale dell'anno precedente.  e richiede al contribuente, oltre a pagare l'ici per area edificabile per l'anno 2008, di effettuare un ravvedimento operoso (senza sanzioni nè interessi) per parte dell'anno 2007 ( ossia da quando ha approvato  il PGT). E' corretta la pretesa per l'anno 2007.?

 

Risposta: La normativa che obbliga il Comune alla notifica del divenire edificabile delle aree è evidentemente ispirata al procedimento di notifica delle rendite catastali per i fabbricati. Ora. poiché la r.c. dei catastali ha efficacia retroattiva, ma non si applicano né sanzioni né interessi, ritengo che il tributo sia dovuto ma non lo siano né le sanzioni né gli interessi moratori, ritenendo applicabile per analogia il comma 3 dello articolo 74 della legge 342 del 2000 o comunque il comma 2 dello articolo 10 della legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente) che così dispone:

 

2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

150. Un impianto di trattamento rifiuti è stato dapprima accatastato in E. Il Comune contestava l’accatastamento e sollecitava il Catasto ha rettificare il DOCFA. Il catasto si è adeguato alla richiesta del Comune. Contro tale rettifica del Catasto il contribuente ha proposto ricorso ed il ricorso è stato accolto per carenza di motivazione dell’atto di rettifica. Il catasto successivamente e,metteva nuovo atto di accatastamento e questa volta il ricorso proposto è stati rigettato. Il Comune aveva emesso accertamento in base al nuovo gruppo catastale e la CTP accoglieva il ricorso tenuto conto del precedente annullamento della r.c.. Ora, il Comune deve proporre appello? La rendita catastale ha efficacia retroattiva sin dalla violazione catastale o solo dall’1.1.07 come previsto dal D.Lgs.n.262/06?

Risposta: La sentenza in oggetto risulta illegittima, perché si pone in contrasto con la sentenza della stessa Commissione Tributaria n. 95/10/07, che ha ritenuto legittimo l’operato del Catasto nel considerare tale fabbricato appartenente alla categoria D e non al gruppo catastale E, come invece ritenuto dalla società ricorrente in sede di accatastamento del fabbricato. Il fatto che la predetta Commissione Tributaria abbia accolto il ricorso in precedenza presentato dalla predetta società contro la variazione catastale operata dal Catasto, ma solo per mancanza di motivazione, non inficia il principio riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione secondo il quale il Catasto può procedere alla rettifica degli accatastamenti effettuati dal possessore mediante il procedimento DOCFA anche oltre i 12 mesi stabiliti in via ordinatoria dal DM 701 del 1994, così che la rendita catastale così rettificata assume efficacia retroattiva sin dal momento della variazione catastale.  Ora, la Cassazione con la sentenza n. 18582 del 2006, riguardante un identico caso (ENEL contro Catasto per cent6rale di Cedegolo, Paspardo e Sellero), ha affermato II fondamentale them decidendum riguarda la decadenza del potere di rettifica ex art. 1 comma 3°, D.M. 19.4.1994, n. 701. In particolare, viene dedotto che la rettifica delle dichiarazioni presentate per l'accertamento delle unità immobiliari secondo la procedura Docfa, di cui al citato D.M., non è stata effettuata nel termine annuale dalla presentazione della dichiarazione, previsto dall'art. 1, comma 3°, la cui decadenza avrebbe comportato la decadenza dell'Ufficio dal potere di rettifica della dichiarazione contenente l'attribuzione di rendita; che, inoltre, l'inutile decorso di tale termine avrebbe comportato la formazione del silenzio-assenso della proposta di attribuzione di rendita, rendendo quindi inutiliter data la successiva rettifica.

3.1. La tesi non può trovare accoglimento.

Sotto il primo profilo deve considerarsi che la procedura Docfa è stata istituita e disciplinata mediante atto normativo secondario, emanato in forza di regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3°, L. 23.8.1998, n. 400, secondo il quale possono essere adottati regolamenti con decreto ministeriale "nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate, quando la legge espressamente conferisca tale potere".

Il preambolo del provvedimento contiene un riferimento alle norme che disciplinano la formazione del catasto edilizio.

L'esercizio del potere regolamentare in questione è, pertanto, soggetto ai principi dì riserva di legge e di legalità, non potendo introdurre disposizioni modificative o contrarie alla legge o che contengano principi in contrasto a quelli che si traggono dalla disciplina legislativa.

Per quanto riguarda il caso di specie, la previsione di una natura perentoria del termine, di cui all'art. 1 comma 3°, D.M. n. 701/1994, con conseguente decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dall'esercizio del potere di rettifica (costituente una modalità di esercizio dei poteri di formazione ed aggiornamento del catasto), oltre a non essere contenuta nella norma regolamentare, non può ricavarsi dalla disciplina normativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali.

La procedura introdotta dal regolamento ha il solo compito di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 D.P.R. 1.12.1949, n. 1142, la funzione di "rendita proposta", fino a t quando l'Ufficio non provvede alla determinazione della rendita definitiva.

Il termine massimo di dodici mesi posto dalla norma regolamentare per la determinazione ha, pertanto, 11 natura meramente ordinatoria, non potendosi ammettere un regime dell'esercizio di un potere amministrativo del tutto privo dì base legislativa.”

Del resto la stessa società ricorrente si è adeguata al giudicato provvedendo a regolare versamento, ma solo a decorrere dal 2007.

 

Unico contrasto apparente è caso mai l’efficacia retroattiva prevista nei casi di irregolarità catastale dal comma 337 dello articolo unico della legge 311 del 2004, con il comma 43 dello articolo 2 del D.L. 262, convertito dalla legge 286/86, poiché il primo ammette l’efficacia retroattiva della nuova rendita catastale sin dal momento della irregolarità, mentre il secondo limita il recupero solo a decorrere dal 2007.

 

I commi 336 e 337 dello articolo unico della legge 311/04 così dispongono:

 

336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni (103).

337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

 

Ora, i commi da 40 a 43 dello articolo 2 del D.L.n.262/06 convertito dalla legge 286/06 così dispongono:

 

40. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall’articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

42. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41.

43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1º gennaio 2007.

 

 

 

In sintesi, una attenta lettura dei commi sopra richiamati porta a ritenere che tale efficacia limitata al 2007 sia relativa a quei fabbricati, quali le stazioni, i porti, gli aeroporti, già regolarmente accatastati nel gruppo E, ove si deve scorporare per essere trasferite nei gruppi assoggettabili quelle parti destinate ad attività industriali, commerciali e di servizi, quali i  locali commerciali. Di contro, devono trovare applicazione i commi 336 e 337 della legge 311 del 2004 nei casi in cui i fabbricati totalmente avrebbero dovuti essere accatastati in gruppi catastali del gruppo E. Una differente interpretazione delle disposizioni di leggi citate porterebbe per assurdo a due conclusioni diverse e quindi alla palese illegittimità costituzionale della norma. Si prenda ad esempio  un fabbricato, quale un chiosco Se non fosse per nulla accatastato la variazione catastale avrebbe efficacia retroattiva sin dal momento della violazione catastale, mentre se per errore il chiosco fosse  stato accatastato nel gruppo E la rendita catastale avrebbe efficacia solo dal 2007.

 

Per le ragioni anzidette, si ritiene la sentenza in oggetto illegittima, perché in contrasto con quanto previsto dal comma 337 dello articolo unico della legge 311 del 2004, secondo il quale la rendita catastale  assume efficacia retroattiva sin dal momento della violazione catastale e ciò in deroga ad ogni disposizione di legge.

 

151. intervenuta qualche novità legislativa che prevede l’obbligo di registrazione dell’uso gratuito per esempio tra padre e figlio?

 

Risposta: La legge prevede in via generale l'obbligo di registrazione dei contratti di comodato. Solo con la risoluzione n. 14 del 2001 è stato chiarito che tale registrazione non è obbligatoria per i contratti di verbali fra parenti in linea stretta. In conclusione, il comune potrebbe pretendere la registrazione, ma potrebbe anche prescindere da essa. Allego tale risoluzione.

 

152. Chiedo cortesemente la scadenza della dichiarazione Ici anno 2007.

 

 

 

Risposta: Come risulta dalla disposizione di legge sotto riportata, i termini sono i seguenti:

 

a) 30 giugno per i soggetti passivi che consegnano manualmente la dichiarazione alle banche od alle Poste;

 

b) al 31 luglio per coloro che spediscono la dichiarazione in forma telematica.

 

  Vi è poi il caso particolare delle persone giuridiche che hanno l'esercizio a scavalco (ad esmpio 1 luglio 2007 -30 giugno 2008) per le quali il termine è:

 

a) settimo mese dalla chiusura dello esercizio, se consegnato a poste o Banche (nello esempio 31 gennaio 2009)

b) decimo mese se spedito in via telematica.(nello esempio 30 aprile 2009).

 

Suggerisco per una serie di motivi di fissare tale data per i soggetti in regime ordinario al 31 luglio, tenuto conto anche del fatto che il Comune è legittimato a farlo; vedasi modello di dichiarazione ICI).

 

 

 

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1998, n. 322 (in Gazz. Uff., 7 settembre, n. 208). - Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della l. 23 dicembre 1996, n. 662.


 

        Articolo 2         

 

 

 

 

Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (1).

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all' articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta :

a) per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

b) in via telematica, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (1).

 

153. Le giro una comunicazione inviatami dal sig. ………Giovanni che possiede un immobile a ……… cosa rispondo?.

 

 

 Il sottoscritto …….  residente a …….. ha acquistato l'unica abitazione di sua proprietà in tutto il territorio nazionale e comunale, pertanto risultante come  "principale", nel Comune di ……….in data 16/02/2005 usufruendo delle agevolazioni fiscali spettanti al personale appartenente alle Forze Armate Italiane  per l'acquisto della prima casa senza avere l'obbligo di trasferire la propria residenza in base alla Legge n. 342 del 21 novembre 2000, art. 66, comma 1.  Quanto sopra enunciato è noto a codesto Ufficio in quanto riportato nella dichiarazione ICI presentata nell'anno 2006; inoltre coerentemente, il sottoscritto, a modifica di precedente istanza assunta da voi a protocollo in data 23 maggio 2005, ha altresì presentato a codesto Ufficio successiva e definitiva richiesta, da voi assunta a protocollo in data 22 giugno 2005 e negli effetti recepita, di essere per il futuro equiparato nel versamento della tassa rifiuti e dell'imposta comunale sugli immobili ai cittadini anagraficamente residenti nel Comune di Zelo Buon Persico.

Stante quanto sopra, chiedo conferma della possibilità che il sottoscritto possa comunque usufruire della ulteriore detrazione dell'1,33 per mille della base imponibile (art.1, comma 5, Legge 24/12/2007 - Finanziaria) per l'abitazione principale pur non essendo anagraficamente residente nel Comune di ,,,,,

 

 

Risposta: Risponderei così:

 

Oggetto: istanza di equiparazione della abitazione principale di alloggio posto in Comune diverso da quello di residenza anagrafica.

 

 

                                                                             Egr. Sig.

 

 

Il comma 173 dello articolo unico della legge 296/06 ha chiarito che per abitazione principale si presume, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Ne consegue che non essendo la SS.VV. residente in questo Comune l'alloggio abitativo di Sua proprietà posto in questo Comune non può godere né delle agevolazioni né comunali né di quella statale accordabile alla abitazione principale vera e propria, come del resto chiarito da costanti indicazioni al riguardo fornite dal Ministero delle Finanze.

 

In modo particolare, la Risoluzione ministeriale  n. 4/Dpf del 18 ottobre 2007 proprio in tema di  ICi  relativo abitazione principale forze di polizia  ha confermato che la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile è richiesta anche al personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia per l'applicazione della detrazione e dell'aliquota ridotta ai fini Ici. Non valgono per il tributo comunale le disposizioni di favore fissate, invece, per l'imposta di registro, Iva ed Irpef.

 

 154. Il coniuge superstite ha rinunciato all'eredità del marito (che era unico proprietario della casa) a favore dei figli. In questo caso la moglie acquisisce ugualmente il diritto di abitazione e l'onere del pagamento dell'ICI?

 

 

 

Risposta. La rinuncia alla eredità, salvo esplicita rinuncia avanti il notaio del diritto di abitazione, non fa venir meno tale diritto e quindi l'onere del pagamento dell'ICI a carico del coniuge superstite. In senso conforme si è espressa la Pretura di Campi Salentina, con sentenza 25 novembre 1980, che qui sotto si riporta. In senso conforme nel caso di fallimento si è espressa la Corte di Appello di Roma in data 24 febbraio 2000.

 

 

I  diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540 comma 2 c.c. spettano sia nelle successioni testamentarie che in quelle legittime. Essi hanno natura di legato "ex lege" e, pertanto, essendo diverso il carattere e la disciplina dell'attribuzione patrimoniale a titolo di eredità da quella a titolo di legato e dovendo quest'ultima essere tenuta distinta dalla prima, ne consegue che la rinuncia all'eredità, da parte del coniuge superstite, non implica rinuncia ai diritti di abitazione e di uso, per la dismissione dei quali, invece, occorre compiere un atto autonomo indicativo della volontà dismissiva di quei diritti, i quali, formando oggetto di un legato, sono già stati acquistati "ipso iure", al momento di apertura della successione, senza bisogno di accettazione. Tanto più ove si consideri che, per quanto concerne la rinuncia al diritto di abitazione di un immobile, essa va rivestita, a pena di nullità, della forma solenne ex art. 1350 n. 5 c.c.

Pretura Campi Salentina, 25 novembre 1980

 

Il diritto di abitazione nella casa coniugale, spettante al coniuge superstite (erede) in forza dell'art. 540 c.c., senza obbligo di pagamento dei debiti, deve essere riconosciuto anche quando l'altro coniuge, rimasto in vita, sia sottoposto a fallimento.

Corte appello Roma, 24 febbraio 2000

 

 155. Un  contribuente : persona fisica, proprietario di immobile:  casa + box e a catasto risulta anche proprietario di una cabina Enel categoria d1 con rendita catastale di 118 euro. Chi deve pagare?

 

Risposta: Tale contribuente è tenuto al pagamento, in quanto proprietario, poiché l'ENEL ha solo la servitù di  utilizzo, ossia un diritto che non determina soggettività passiva.

 

156. Due coniugi sono usufruttuari di un appartamento che alcuni anni fa hanno  donato ai figli. Il marito muore per la moglie, oltre alla sua parte di usufrutto, resta il  diritto di uso visto che la casa era la loro dimora abituale?

Risposta: Il diritto di abitazione non si applica nel caso in cui il de cuius è solo usufruttuario, poiché  con tale evento tale diritto passo automaticamente a favore del proprietario. In conclusione, la vedeva è soggetto passivo solo al 50 per cento, mentre i
figli per la restante parte.

 

157.ICI: nel ns. regolamento è prevista la riduzione del 50% d'imposta per  i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati a condizione che, oltre alla  presentazione di una perizia o dichiarazione del proprietario, siano  oggettivamente ed assolutamente inidonei all''uso a cui sono destinati. Un contribuente vorrebbe usufruire di tale riduzione d'imposta per un> immobile che non ha ancora il certificato di agibilità dell'ufficio  urbanistica. Ritengo di dovergli negare il beneficio, è corretta la mia  interpretazione?

Risposta: La Sua interpretazione non solo è corretta, ma anche avvalorata dalla tesi
espressa dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 288 del 18.7.05;

 

158. Nel nostro Comune  un allevamento avicolo ha cessato dal 1 gennaio 2008 l'attività (non sono  i contribuenti con i quali è aperto il contenzioso che Lei i conosce). Ai fini dell'ICI del  capannone vuoto e inutilizzato che non viene almeno per il momento affittato, come ci dobbiamo comportare???

 

 

Risposta: L'ICI prescinde dallo affitto e quindi anche i fabbricati non utilizzati pagano l'ICI. Ora, il medesimo non può essere neppure  considerato esente perché rurale, poichè non più destinato ad una attività agricola, così come previsto dal comma 3bis dello articolo 9 del DL  557/96 convertito dalla legge 133/94.

 

159.    Un cinema di proprieta’ della Parrocchia in cui si svolgono proiezioni anche aperte al pubblico e a pagamento puo’ essere considerato esente siccome si sostiene che faccia parte delle attivita’ oratoriali ? Non viene utilizzato per tutto l’anno ma solo per parte di esso (inverno).

 

Risposta: Il cinema parrocchiale è a mio avviso esente, rientrando nella ipotesi di esenzione, di cui alla lettera a) della legge 222 del 1985, richiamata nella seconda parte della lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504792:

 

Articolo 16         

 

 

 

 

 

 

Art. 16.

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

 

 

160. Due coniugi, appartenenti ad un unico nucleo famigliare, sono proprietari ognuno al 100% rispettivamente di una unità immobiliare nello stesso fabbricato, entrambe adibite ad abitazione principale.  Ai fini ICI hanno applicato per entrambe le unità immobiliari l’aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali e la detrazione è stata suddivisa al 50% ciascuno.

Abbiamo fatto presente al commercialista che tale soluzione non corretta in quanto la risoluzione ministeriale n. 6 del 07.05.2002 stabilisce che una sola può essere l’abitazione principale, ma lui sostiene che il suo caso è diverso in quanto si è in presenza di 2 distinti contribuenti proprietari ognuno di una unità utilizzata come abitazione principale.

A breve saranno emessi gli avvisi ICI: per il marito sarà emesso un provvedimento di rimborso in quanto alla sua unità immobiliare viene riconosciuta l’aliquota e la detrazione per abitazione principale; per la moglie sarà emesso un avviso di accertamento in quanto la sua unità immobiliare non può essere considerata come abitazione principale. Il commercialista ha già annunciato che farà ricorso contro gli avvisi di accertamento. Si chiede se, così facendo, si è agito correttamente.

 

Risposta: Avete agito correttamente. Infatti, se unica è la famiglia e lo stato di famiglia unico deve essere il focolare domestico e quindi l'abitazione principale. Il comportamento assunto dai coniugi è elusivo e quindi  è come se non fosse avvenuto. Questa sarà la vs tesi difensiva vincente

 

161. Una signora gode del diritto d'uso su un appartamento quale coniuge superstite e questo viene, successivamente, suddiviso in due Unità locali  (una per Lei ed una per una figlia). Sulla unità immobiliare che la signora continua ad utilizzare come propria abitazione principale continua ad esistere in diritto d'uso ?

  

Risposta: soggetto passivo è sempre la vedova, ma se le unità sono due una sola gode delle agevolazioni previste per l'abitazione principale.

 

162. Ho emesso un avviso di accertamento ICI per il recupero dell’imposta 2005, a seguito dell’attribuzione della rendita catastale definitiva superiore alla presunta, in atti in data successiva al 01.01.2000. Il contribuente chiede l’annullamento in autotutela. L’annullo o meno?

 

Risposta: Non annulli nulla. La giurisprudenza più recente ritiene che il recupero debba essere effettuato, senza sanzioni né interessi, anche quando la r.c.. è attribuita dopo l'1.1.2000, a condizione che essa sia stata formalmente notificata, Verifichi caso mai se è stata notificata formalmente dal Catasto o in assenza ordini che il Catasto vi provveda.

 

Anzi, interpretazioni più restrittive della mia ritengono che il recupero possa avvenire per 10 anni e persino dalla data della variazione catastale.

 

163. Un socio assegnatario di una cooperativa a proprietà divisa, avendo pagato l’ICI senza agevolazioni previste per l’abitazione principale ha chiesto il rimborso della maggiore imposta versata. Il comune ha fatto presente che il rimborso non spettava, stante che secondo le nuove indicazioni ministeriali, è la cooperativa che deve corrispondere l’ICI, senza alcuna agevolazione. Egli insiste per il rimborso, portando a giustificazione una serie di argomentazioni fra le quali l’obbligo di dichiarazione della assegnazione al socio indicato nel modello di dichiarazione ICI.

Risposta: Il contribuente in argomento fa  riferimento ad una serie di informazioni ormai superate (non solo per l’assegnatario ma anche ad esempio per il coniuge assegnatario dello alloggio coniugale), che non meritano accoglimento, verofocabili indirettamente con il confronto fra la dichiarazione ICI 07 ed i precedenti modelli, a nulla rilevando l’obbligo di dichiarazione, contando invece la soggettività passiva).  In ordine alla natura del diritto del socio assegnatario di cooperativa a proprietà divisa  Il CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO,  Studio n. 85-2006/I ha così precisato:

 

10. Assegnazione

L’art. 98 del testo unico del 1938 stabilisce che l’assegnazione dell’alloggio

avviene mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal socio e da un

rappresentante della cooperativa, contenente la precisa specificazione, ubicazione e

consistenza dell’alloggio assegnato. La norma conclude con l’espressione che “la

consegna perfezionata nel modo suddetto conferisce al socio tutti gli obblighi e i

diritti di legge” (66).

La dottrina (67) ha chiarito che l’assegnazione consta di due elementi: la

consegna e l’occupazione dell’alloggio. Infatti l’art. 98 continua affermando che è

fatto obbligo al socio di occupare l’alloggio assegnatogli entro trenta giorni dalla

data del verbale di consegna, pena la decadenza dall’assegnazione.

L’assegnazione è stata ritenuta uno strumento che dà luogo ad un diritto

personale di godimento nel proprio interesse e pertanto si è affermato che essa

costituisce una detenzione qualificata (68). Non si tratta né di un diritto reale di

abitazione, né di un diritto di proprietà, ma soltanto di un rapporto giuridico sui

generis, il cui contenuto consiste nel diritto di occupare l’appartamento e nella

legittima aspettativa di acquistarne in futuro la proprietà.

La qualità di assegnatario di alloggio si radica in capo al beneficiario soltanto

con la sottoscrizione del verbale di consegna (69).

La redazione del verbale non appare, secondo l’opinione della giurisprudenza

amministrativa (70), richiesta ad substantiam, ma ad probationem tantum, onde la

sua mancanza può essere supplita da altri idonei mezzi di prova.

L’occupazione del bene abitativo, poi, deve essere effettiva e permanente,

non già simulata; e non deve essere soltanto iniziale, ma protrarsi nel tempo,

secondo i dettami che ha avuto occasione di enunciare la giurisprudenza del

Consiglio di Stato (71).

66) Sull’assegnazione v. VIGNERI, Le cooperative di abitazione come strumento di edilizia

residenziale pubblica, cit., pag. 261.

67) Rassegna di giurisprudenza sull’edilizia economica e popolare, a cura di ROEHRSSEN e

BUCCELLATO, Milano, 1957, pag. 93.

68) Cfr. VIGNERI, Le cooperative di abitazione come strumento di edilizia residenziale pubblica, cit.,

pag. 262. Nello stesso senso v. Cass. 28 aprile 1976, n. 1494, in Dir. fall., 1977, II, 226, per la

quale il socio assegnatario di un alloggio di una società cooperativa edilizia a contributo erariale è

titolare, prima del perfezionamento del contratto di mutuo individuale, di un diritto personale di

godimento dell'alloggio stesso. Analogamente v. Cass. 22 febbraio 1975, n. 671, in Giust. civ.,

1975, I, 1175.

69) Cons. Stato 27 giugno 1984, n. 482.

70) Vedila citata in Rassegna di giurisprudenza sull’edilizia economica e popolare, a cura di

ROEHRSSEN e BUCCELLATO, Milano, 1957, pag. 95.

71) Cfr. Rassegna di giurisprudenza sull’edilizia economica e popolare, a cura di ROEHRSSEN e

BUCCELLATO, Milano, 1957, pagg. 95-97.

 

Non diversamente lo scrivente, rispondendo al quesito sul tema (vedasi guida ai Tributi comunali 2008 edizione EDK) ho così risposto:

 

Domanda 273. Nel caso di immobili acquistati da cooperative  e non da privati volevamo sapere il riferimento di legge che stabilisce che il socio di cooperativa e' obbligato al pagamento dell' ici dal verbale di consegna delle chiavi e non dalla data del rogito.

 

Risposta: Tale interpretazione era stata fatta dal Ministero delle Finanze per tutti i tributi. Anzi, essa è ora ritenuta illegittima dallo stesso ufficio del  Ministero che controlla i regolamenti dei comuni, tenuto conto che il soggetto passivo è da considerarsi la cooperativa e ciò sino alla data della stipula dell'atto notarile di assegnazione in proprietà dello alloggio. In conclusione, è proprio perché manca una legge che disponga nel senso indicato la ragione di tale errata e diffusa interpretazione.

 

Mi auguro che il Ministero delle Finanze che ha sollevato tale problema si faccia ora promotore di una norma che estenda le agevolazioni previste per le cooperative a proprietà indivisa a quelle con proprietà divisa.

 

164. Fabbricati strumentali (es. stalle- deposito attrezzi agricoli,..), di proprietà di un pensionato che percepisce la pensione derivante dall'attività svolta in agricoltura, non è titolare di partita iva ma coltiva il fondo. Il pensionato di cui sopra ha diritto all'esenzione ICI per i fabbricati strumentali quali stalle depositi attrezzi agricoli ecc.. pur non avendo la partita iva? 

 

Risposta: Per definizione l'immobile può essere definito strumentale quando è utilizzato per lo svolgimento di una attività di impresa o professionale. Ora, nel caso descritto non solo il possessore non è iscritto nel registro degli imprenditori agricoli, ma neppure all'IVA. Ne consegue che l'immobile non può essere considerato rurale perché non destinato allo esercizio di una delle attività di cui allo articolo 2135 del codice civile che così dispone:

Art. 2135                  

(1) Imprenditore agricolo.

[I]. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (2).
[II]. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
[III]. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

 Una difforme interpretazione risulterebbe non conforme ai principi costituzionale di uguaglianza e di capacità contributiva, manifestandosi una disparità di trattamento con i pensionati degli altri settori previdenziali.

165. Abbiamo il caso di un contribuente che ha rogitato il 17.07.2007, gli è stato da noi fatto il conteggio dell'ici a partire del mese di agosto non considerando i 14 giorni del mese di luglio;

gli addetti alla compilazione del 730, hanno rifatto il conteggio basandosi sui giorni effettivi di possesso (considerando quindi i 14 giorni del mese di luglio). Quale e' la procedura corretta da seguire? c'e' una normativa che specifica il tutto?

 

 

Risposta: L' ICi ha carattere mensili, come si evince dal comma 1 dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/92 che così dispone:

Articolo 10         

 

 

 

 

 

 

Versamenti e dichiarazioni.

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

 

Ora poiché nel mese di luglio il possesso è stato di soli 14 giorni (non si conta il giorno di partenza), ne consegue che l'ICI avrebbe dovuta essere conteggiata per mesi 5.

 

166. Emetto un avviso di accertamento ICI con sanzioni ed interessi, il contribuente presenta ricorso alla Commissione tributaria provinciale; in attesa dell'udienza, iscrivo a ruolo coattivo l'intero importo del tributo e degli interessi escludendo le sanzioni.

 

il consulente del contribuente mi chiede chiarimenti a fronte di quale normativa ho messo a ruolo l'intero importo del tributo poichè ritiene corretto iscrivere a ruolo solo il 10% del tributo come previsto dal DPR n.602/73.

 

Le chiedo se è corretta l'iscrizione a ruolo che ho fatto e qual è la normativa di riferimento per poter giustificare l'operato al contribuente.

 

 

Risposta: La normativa tributaria ha carattere speciale. Ora, il riferimento al DPR 602/73 non è pertinente. Il diritto alla riscossione pur in presenza del ricorso trova riferimento per l'ICI nello articolo 12 del D.Lgs.n.504/92. Dalla lettura del testo di tale articolo non è prevista la sospensione della riscossione nel caso di ricorso, salvo provvedimento di sospensione. Anzi, se non fosse stato modificato l'articolo 68 del D.Lgs.n.546/92 anche le sanzioni sarebbero riscuotibili pur in pendenza. Consolidata è la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale non ha messo in dubbio che le cose siano così, ma è stata chiamata a valutare se tale sistema sia legittimo, giudicandolo non contrario ai principi costituzionali.

La ragione a mio avviso sta nei bisogni primari che le entrate comunali debbono soddisfare. Se fosse così come ritenuto dal contribuente mi dica come sarebbe possibile garantire i servizi comunali se tutti i contribuenti fanno ricorso collettivo contro l'ICI o meglio ancora la tassa rifiuti.

 

 é inammissibile la q.l.c. degli art. 5 comma 7, 12, 17 comma 1 e 18 comma 3 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, sollevata in riferimento agli art. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 cost.

Corte costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111

Assoc. proprietà edil. Chieti e altro c. Min. fin.

Rass. trib. 1998, 492 nota SALVATI

 167. Si chiede se al coltivatore diretto in pensione è possibile applicare le agevolazioni di cui all’art. 2 c. 1 lett. b) dlgs 504/92 (non si considerano aree fabbricabili quei terreni posseduti e condotti da coltiv, diretti o imprneditori agricoli…) nonché quelle del successivo art. 9 (che riguarda le riduzioni d’imposta)

a tal proposito ho trovato  su un libro sui tributi locali scritto da due funzionare del ministero …….l’interpretazione secondo la quale  i pensionati sono esclusi  agevolazioni che per questo motivo non sono anch’essi compresi negli elenchi comunali previsti dall’art.11 legge 9 del 1963 in quanto non sono più soggetti al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. e a supporto di questa tesi sono menzionate  2 ordinanze della corte costituzionale la n. 336 del 2003 e la n. 87 del marzo 2005 dove la consulta ha dichiarato infondata la questione relativa alla presunta illegittimità dell’art. 58 c. 2 dlgs 446/1997 che esclude dalle agevolazioni coloro i quali già usufruiscono di un trattamento pensionistico e che per questo motivo non sono anch’essi compresi negli elenchi comunali previsti dall’art.11 legge 9 del 1963 in quanto non sono più soggetti al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia . Io ho scritto anche all’ Inps di Cremona chiedendo un parere e mi hanno risposto testualmente che :” lo status di pensionato non costituisce motivo di cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti o iap, qualora permangano in capo agli interessati i requisiti che ne hanno determinato l’iscrizione”  da questo parere sembrerebbe di capire che i pensionati se continuano ad esercitare rimangono iscritti all’elenco e quindi rientrerebbero nelle suddette agevolazioni . ma non saranno contributi volontari quelli che versano e non obbligatori?

 

Chiedo un suo parere in merito ed in particolare quale motivazione mettere negli avvisi visto che la prima cosa che mi produrranno e’ l’iscrizione all’elenco coltivatori inps?  

 

Risposta: i pensionati agricoli, anche se pensionati, in quanto in possesso della qualifica di iap ed iscritti negli appositi elenchi della assicurazione obbligatoria ex scau, finche' l'area e' destinata ad attivita' agricola godono di tale agevolazione. Le ordinanze della corte costituzionale citate riguardano pensionati non  iscritti o che non possono essere iscritti svolgendo attivita' per meno di 104 giorni, ma non sembrano negare il diritto del pensionato agricolo, in quanto iscritto.

 

168. Può esonerare il Comune dallo obbligo di dichiarazione nel caso di variazione di residenza, potendo acquisire tali dati dalla anagrafe del Comune?

 

Risposta: Giustamente come da Lei rilevato, se il Comune è im grado di acquisire tali  informazioni dalla anagrafe del comune, può prescindere da tale obbligo.

 

169. Avrei bisogno di una consulenza, se noi variamo il regolamento ICI per definire le pertinenze da dedurre alla prima abitazione, possiamo renderlo vigente dal 01.01.2008?

  

 

Risposta: Ai sensi dello articolo 1 del recente decreto legge 93/08 non è ammesso al Comune variare le tariffe e quindi anche i regolamenti, in quanto incidenti sulle obbligazioni ICI 2008, nello intento del legislatore di vietare l’aggiramento del blocco delle tariffe vigenti.

 

170. Il ns. regolamento ICI così definisce le abitazioni date in comodato:  "Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota  ridotta gli immobili concessi in uso gratuito a parente in linea retta o  collaterale entro il 2° grado". Ritiene che debbano anch'esse essere  escluse dal pagamento dell'imposta?

Risposta: No, perché l'agevolazione non è esenzione.

 


171. Il catasto ci aveva fornito un elenco di immobili che dovrebbero aver  perso il requisito di ruralità. Per stimare il maggior gettito ICI stiamo  confrontando particella per particella sul catasto terreni aggiornato ad  oggi per controllare se sono ancora iscritte o se risultano soppresse. Le  sembra la procedura giusta o dobbiamo attivare qualche altro tipo di  ricerca? (Tra l'altro a noi pare che quasi nessuno abbia provveduto all'accatastamento)

Risposta: Dovrebbe controllare anche se stanno già pagando anche sotto altro nome oppure se permane l'esenzione, pur essendo cambiato l'imprenditore agricolo. Suggerisco di fare un certificato che tenda a zero poiché la norma è palesemente contraria ai principi costituzionali connessi ai principi di  autonomia  del Comune Nello elenco è considerato maggior gettito il caso in cui il proprietario non è imprenditore agricolo.
Ora. con il collegato fiscale è da considerarsi rurale anche se l'utilizzatore è imprenditore agricolo, così che il Comune sarebbe privato di una entrata che non percepirà più.

 

172. Come dobbiamo comportarci con le pertinenze? Alleghiamo estratto del Nostro regolamento.

           

Risposta: Il vostro regolamento non pone limiti per le pertinenze. Ne consegue che in quanto riconducibili ai criteri stabiliti dallo articolo 817 del cc tutte siano da considerarsi esenti.



173. Il
collega del Comune di …… mi ha fatto venire un atroce dubbio per le case non assegnate agli ex coniugi.  La normativa parla che “l’imposta si calcola” non che “assimila” (anche se di fatto è ciò che succede). Mi conferma che comunque questa casistica non paga l’ICI in quanto è da intendersi ASSIMILATA all’abitazione principale. ?

 

Risposta: Non paga. Infatti, il decreto fa rinvio anche allo articolo 6 comma 3:

 

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6, e i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

 

174. Visto che il nostro regolamento non pone limiti alle pertinenze, se per le pertinenze relative alla prima abitazione, si riferiscono ad un solo immobile limitatamente alle categorie  C/2 C/6 C/7.

 

   Risposta: A tutte le pertinenze. In sintesi, anche a più C2, C6, C7, ecc.

 

175. Un contribuente  ha presentato un DOCFA nel 2007 per una  variazione di destinazione in D8 proponendo una certa rendita. Il catasto  nel 2008 gli  ha comunicato una rendita superiore.  Il commercialista non è d'accordo con la nostra interpretazione (recupero  dell'imposta di data della presentazione della variazione), ritiene che la  nuova rendita abbia efficacia solo dal 2009. Visto che minaccia di fare  ricorso contro la nostra, eventuale, richiesta di conguaglio. Può darci qualche riferimento (sentenze) che ci possa agevolare nel  sostenere la nostra tesi?
 

Risposta: Le allego l'ultima sentenza della Cassazione (6324 del 2008). Vi consiglio di non discutere con i contribuenti. Infatti, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.

176.
Questo comune ha previsto con proprio regolamento l'applicazione di un'aliquota ridotta per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, ai sensi di quanto previsto dall'art 4 della legge 556/96. Considerato che con il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21/05/2008 il succitato art. 4 è stato abrogato, come ci si deve comportare con tale tipologia di immobili? E' ancora applicabile l'aliquota ridotta prevista dal regolamento comunale o tali fabbricati devono essere versati con aliquota ordinaria?

Risposta: Tale disposizione vorrebbe evitare una duplicazione di norme di esonero, ma permane la facoltà del Comune di mantenere la sola aliquota agevolata, tanto più che l'articolo 4 del DL vieta la modifica delle tariffe in vigore. In conclusione, esenzione no; aliquota agevolata si.

 177. Se un contribuente  e' proprietario al 100% dell'appartamento e al 33% del box, il box può essere pertinenza? 

 Risposta: A  mio avviso no poiché non vi è esatta coincidenza della intestazione delle due unità immobiliari. Come posso adibire la pertinenza all'uso della cosa principale se ho solo il 33 per cento.

 178. Il  Comune di Zelo Buon Persico ha di fatto sottratto all’utilizzo di un privato un pezzo di area che è stata già adibita a pista ciclabile. Non è ancora stato fatto nessun atto notarile di esproprio e nessun pagamento. Il Privato mi chiede cosa deve fare  per il pagamento dell’ICI di quel pezzo di terreno che di fatto non utilizza più.

 

 

Risposta: Fino che non è stato fatto l'atto notarile il soggetto è tenuto al pagamento dell'ICI. Il valore da considerare è esattamente l'indennità di esproprio, come indirettamente si evince dallo articolo 37 del TU sulla edilizia. Poiché la LF 08 dice che l'indennità di esproprio è pari al valore venale, farebbe bene il proprietario dell'area a considerare le conseguenze negative derivante dalla indicazione di un valore ICI inferiore a quello che egli ritenga equo per la commisurazione della indennità.

 

179. nel proprio regolamento quanto segue:

"è equiparata all'abitazione principale, ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota, l'abitazione concessa in uso gratuito al coniuge, a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza e dimorino abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito.

E' equiparata all'abitazione principale. ai fini dell'applicazione dell'aliquota, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata".

Ringrazio e porgo cordiali saluti.

 

Risposta: Nella ipotesi ivi descritta non si può parlare di completa assimilazione, con conseguente limitazione delle agevolazioni alla sola aliquota.

 180. Alla luce di quelle che sono le disposizioni dell'ultimo decreto sull'I.C.I., si chiede se gli A1, A8 ed A9, seppure utilizzati come abitazione principale, debbano scontare l'aliquota ordinaria (e non l'aliquota agevolata per l'abitazione principale) essendo che con il decreto suindicato è stato abrogato il comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 504/'92, che prevedeva per i Comuni la possibilità di deliberare un'aliquota ridotta per le abitazioni principali?

 

 

Non ho dubbi nel ritenere che le abitazioni principali di cui alle categorie A1, A8 e A9 mantengano il diritto alla applicazione della aliquota già stabilita dal Comune per l'abitazione principale in genere, nonchè le detrazioni determinate. Ricordo che le disposizioni tributarie (se negative) non possono avere efficacia retroattiva.  Recita, infatti, il comma 1 dello articolo 1 dello statuto del contribuente 8legge 212 del 2000):

 

 

Efficacia temporale delle norme tributarie.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 

 

Ulteriore principio a conforto della mia interpretazione è il divieto d'uso del decreto legge (articolo 4 dello Statuto)

 

181. Premesso, che la ctp territorialmente competente ha ritenuto fondata l'eccezione di un contribuente in ordine alla mancata allegazione, all'avviso di accertamento ici, degli atti richiamati per  relationem (Delibera di approvazione delle aliquote ICI ed altre Delibere della Giunta Municipale, Decreto Sindacale di Nomina del Funzionario Responsabile ecc); Nel giudizio di primo grado l'ufficio ha sostenuto l'infondatezza di tali eccezioni controdeducendo quanto appresso"Il comma 2 Bis dell’art.11 del D.Lgs 504/92 (introdotto dall’art.6 del D.Lgs 32/2001, disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell’art.16 della Legge 27.07.2000 n.212, concernente lo statuto del contribuente, indica in modo analitico gli elementi essenziali dell’avviso di accertamento. La deliberazione di fissazione delle aliquote, non rientra tra gli elementi espressamente richiesti dalla citata disposizione. Analogamente anche il provvedimento di nomina del Responsabile dei Tributi non è elemento essenziale ai fini della validità dell’avviso di accertamento. Gli stessi hanno contenuto di carattere generale ed astratto e non hanno nessun collegamento con la fattispecie concreta. Si ha solo l’obbligo di allegazione di atti relativi ad uno specifico rapporto, privi di portata generale al fine di porre il contribuente nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a fondamento degli atti impostivi e consentire allo stesso di predisporre adeguata difesa nella eventuale controversia. D’altronde il comma 2 bis dell’art.11 peraltro consente, in alternativa all’allegazione degli atti richiamati, la riproduzione, nell’atto impositivo, del contenuto essenziale dell’atto richiamato, cosa che è puntualmente ricompresa nell’atto impugnato(Sentenze n.12 del 28.02.02 Sez.29 e 21/37/03 del 05.11.03 Sez.37 della CTP di Torino);

Orbene, dovendo proporre appello davanti alla CTR Si chiede vostro parere in ordine alla problematica evidenziata.  

 

 Risposta: Non posso che condividere la tesi espressa da codesto Comune, perché  comprovata da ampia e consolidata giurisprudenza. La sentenza in argomento, dunque, dovrà essere appellata, per falsa o inesatta applicazione dello articolo 7 dello Statuto del contribuente (legge 212 del 2000):

 

L'obbligo di allegazione agli accertamenti tributari, previsto dall'art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto dei diritti del contribuente) riguarda necessariamente atti non conosciuti e non altrimenli conoscibili dal contribuente; pertanto, in materia di imposta comunnale sugli immobili, l'obbligo motivazionale del Comune deve ritenersi adempiuto ogni qualvolta il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali per potersi adeguatamente difendere, essendo a tale fine irrilevante la mancata allegazione all'accertamento di delibera consiliare a carattere regolamentare, la cui conoscenza, realizzabile la sua pubblicazione all'albo pretorio, deve ritenersi presunta.

Cassazione civile , sez. trib., 16 marzo 2005, n. 5755

T. e altro c. Com. Nogaredo

Bollettino trib. 2006, 4 352 (NOTA)nota RIGHI

Tributi locali - Imposta comunale immobili (Ici) - Avviso di liquidazione - Motivazione - Indicazione dell'aliquota - Rinvio alle delibere comunali - Legittimità - Mancata allegazione degli atti richiamati - Irrilevanza - Indicazione dati identificativi e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Sufficienza.

In tema di i.c.i., l'obbligo dell'allegazione del provvedimento al quale fa riferimento l'avviso di liquidazione, si configura solo nell'ipotesi in cui l'atto richiamato sia un atto amministrativo, non conosciuto, nè conoscibile dall'interessato; pertanto, è legittimo l'avviso di liquidazione che nella motivazione - specificandone tutti gli elementi identificativi - rinvii alla delibera comunale con la quale vengono fissate le aliquote per tutta la generalità dei contribuenti soggetti all'imposta in un determinato comune, trattandosi di rinvio ad un atto normativo a contenuto generale, portato a conoscenza della collettività con la forma - prevista per gli atti normativi regolamentari - della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Comm.trib. prov.le Genova, sez. X, 04 maggio 2004, n. 48

 

182. La Soc. ….  spa  paga con Ravvedimento. Operoso l’Ici (saldo 1 mese del 2007) L’immobile era accatastato come E/3 con una rendita di € 6.735,00. Ora  l’immobile  E/3 viene diviso il 18.12.2007 in due unità:  E/3  con rendita catastale  di 5.217,00   e un C/1  con rendita 1.466,27.

Ora come mi devo comportare?

 

 

 

Risposta: Tale fattispecie era irregolare. Tali fabbricati vanno considerati nelle nuove categorie sin dal momento in cui risultano accatastati, così come previsto dal comma 337 dello articolo unico della legge 311 del 2004.

 

Emetta dunque avvisi di accertamento, così motivati, richiamando anche la circolare 4T del 2006, che conferma la preesistente irregolarità catastale ed applichi le sanzioni.

 

Loro sosterranno l'efficacia solo dal 2007, poiché c'é una norma (DL 262/06 convertito dalla legge 286/06) che è in conflitto apparente con i commi citati, ma che a mio avviso riguarda le stazioni e non gli immobili totalmente commerciali.

 

Emetta gli avvisi e poi nel caso di ricorso ci sentiamo.

 

183. A Suo avviso tra i soggetti beneficiari dell'esenzione rientrano anche i residenti all'estero per l'abitazione non locata, intendendosi un'assimilazione "a maglie larghe", seppure non espressamente richiamata nella bozza del decreto?

 

Risposta: Tale estendimento è previsto dal comma 4 ter dello articolo sotto riportato

 

Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (in Gazz. Uff., 23 gennaio, n. 18). - Decreto convertito in l. 24 marzo 1993, n. 75 (in Gazz. Uff., 24 marzo 1993, n. 69). -- Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (1).



 

(1) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.

 

   Articolo 1        

 

 

 

 

 

 

Art. 1.

 

 

4- ter . Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

 

L'assimilazione  poi confermata dalla Risoluzione n. 168 del 1995, nonchè dalla recente risoluzione n.5 del 2008. Non vi sono dubbi quindi che debba essere riconosciuta l'esenzione.

 

184. l ns. Statuto prevede che i regolamenti devono essere notificati a tutti i Consiglieri 15 giorni prima della relativa seduta di adozione. anche volendo disporre una proroga per il versamento dell'ICI e convocare un Consiglio d'urgenza, la disposizione suddetta osta l'adozione del relativo atto.

E' vero che, trattandosi di norma regolamentare la soluzione ottimale sarebbe quella del passaggio in Consiglio Comunale. Ovviamente i problemi sono dati dalla notevole vicinanza del provvedimento (decreto) alle scadenze di legge, noi abbiamo operato predisponendo un'informativa che verrà distribuita in questi giorni "a tappeto" a tutti gli utenti (invii senza indirizzo). Ciò è stato deciso per poter attendere il decreto ed al fine di poter provvedere all'emmissione di una bollettazione corretta.

Qualora ci sia un forte ritardo nel recapito dei suddetti bollettini, vista la situazione, potrebbe ritenersi legittima (se necessario) l'adozione di una delibera di Giunta per la proroga dei suddetti termini; potrebbe infatti trattarsi di un provvedimento meramente esecutivo delle gestione dell'imposta? Cosa ne pensa in proposito?

 

Risposta: L'urgenza giustifica ampiamente il superamento di tali termini del procedimento. Chi potrebbe protestare perché si concede una agevolazione ai cittadini contribuenti? Per un problema analogo concernente la TOSAP e l'imposta sulla pubblicità,  l'ANCI (sbagliando) aveva ritenuto competente la Giunta. Anche se io ritengo competente il CC, Le suggerisco di far deliberare lo spostamento al 16 luglio del versamento dello acconto (così da permettere l'utilizzo dello F24) e poi fare approvare lo spostamento dal CC, su proposta della Giunta.

 

185. Dovrei iscrivere a ruolo un contribuente per recupero contenzioso ici, relativamente ad una definizione agevolata con adesione (applicando sanzioni ridotte ad 1/4), in quanto il contribuente non ha più effettuato il versamento di quanto dovuto, nonostante i vari solleciti.

Le chiedo se è corretto comportarsi in questo modo:

1) iscrizione a ruolo dell'importo definito a suo tempo (con interessi e sanzioni ridotte);

2) calcolo degli interessi dovuti per ritardato pagamento dalla data della definizione alla data di iscrizione a ruolo, nella misura del 2.5% annuo fino a tutto il 2007 e del 3% dal 2008.

Se è corretto, gli interessi fanno riferimento  solo sull'imposta dovuta per differenza oppure anche sugli interessi e sanzioni a suo tempo calcolati? 

 

Risposta: il contribuente non ha garantito il pagamento (come avrebbe dovuto) mediante la presentazione di polizza fidejussoria,l'iscrizione a ruolo dovrà essere effettuata senza ridurre le sanzioni, posto che l'efficacia dello accordo è subordinata al pagamento. Gli interessi andranno aumentati in relazione al maggior tempo di differimento del pagamento, applicando i tassi su indicati, ma solo sul tributo e non sulle sanzioni, per esplicito divieto di cui al D.Lgs.n.472/97.

Come motivazione indicate Non ottemperanza pagamento accertamento con adesione n. ______del _________"

 

186. Il decreto Tremonti esclude esplicitamente dall'azzeramento dell'Ici i fabbricati delle categorie catastali A1, A8 e A9 ancorché utilizzati come abitazione principale. Altrettanto espressamente riconosce la spettanza delle detrazioni o delle riduzioni «comunali» (art. 8, commi 2 e 3, dlgs. n. 504/1992) qualora il possessore dimori abitualmente in tali fabbricati. Visto però che il decreto legge ha abolito il comma 4 dell'art. 6 del dlgs. n. 504/1992, in virtù del quale si riconosceva ai comuni la possibilità di deliberare un'aliquota ridotta per le abitazioni principali, è da ritenersi che ai predetti fabbricati debba essere applicata l'aliquota ordinaria fissata dal comune?

 Risposta: Non ho alcun dubbio nel ritiene comunque applicabile l'aliquota agevolata e la detrazione, ai sensi del comma 2 dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92, che così dispone:

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

 

La permanenza del diritto alla detrazione ed il divieto poi di aumentare le tariffe posto da tale decreto sono ulteriori elementi per eliminare ogni dubbio circa la permanenza delle agevolazioni (aliquota e detrazione) a favore delle abitazioni principali non esenti.

 

187. Un garage ubicato in una via diversa da quella dell’abitazione principale deve considerarsi pertinenza????

 Risposta: Poiché l'articolo 817 del cc non pone tali limitazioni, ne consegue che anche in tale ipotesi l'unità immobiliare è da considerarsi pertinenza, se effettivamente posta al servizio della abitazione principale.

 188. Per l’esenzione dall’ICI 2008 per la prima pertinenza dell’abitazione principale  ( così prevede il regolamento adottato da questo Ente ) il decreto approvato non cita esplicitamente l’esclusione di tale immobile.  Secondo il Suo parere come ci si deve comportare?

 

Risposta: Il comma 1 dell'articolo 818 del codice civile così dispone:

 

Art. 818                 

Regime delle pertinenze.

[I]. Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze [ 667, 1477, 1617,2811, 2912], se non è diversamente disposto [ 515 c.p.c.].

 

Ne consegue che le pertineneze della abitazione principale tutte, salvo limitazioni espresse nel regolamento comunale, dovranno essere esentate.

 189. A breve sarà rinominata responsabile di settore - dell’ufficio Tributi   la Ragioniera ( già responsabile di settore dell’ufficio finanziario e del personale) ;  - non più il Segretario Comunale; quindi responsabile di settore sarà la Ragioniera, responsabile del tributo  e del procedimento la sottoscritta,       “La rag. chiede: gli atti da chi devono essere firmati? Per correttezza (sino ad oggi li ha firmati sempre il Segretario, perchè l’apicale era lui);

b)      cambiando responsabile deve essere fatta ancora una nuova nomina come responsabile di procedimento?

c)       Potrebbe chiedermi di firmare gli atti , al posto del responsabile di posizione?

d)      Lei, la ragioniera,  vorrebbe che gli atti fossero firmati da entrambe, io come responsabile di procedimento e lei come resp. Di settore; che ne dice?  

 

 

Risposta: Gli atti debbono essere firmati dal soggetto nominato con delibera della Giunta comunale. In assenza di tale nomina, secondo la Cassazione dovrà provvedervi il funzionario del servizio nominato dal Sindaco. Costui potrà delegare la firma degli atti ad altro funzionario con il procedimento previsto dai commi 179 e seguenti dello articolo unico della lege 296/06 che sotto si riportano. E' illegittima invece la doppia firma, la quale caso mai potrà essere messa sullo atto interno. essendo unica e non divisibile la competenza.

 

 

179.

. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell’ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all’efficacia del verbale di accertamento.

180.

. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

181.

   . Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

 

190. Una signora proprietaria della casa di abitazione principale e garage al 100%, a luglio 2007 fa un contratto d’affitto “registrato” per questa casa e pertinenza, ma lei continua ad abitare in questa casa. Come di devo comportare  per l’ici 2008?

  

Risposta: Se la locazione è solo parziale (ad esempio una stanza) non verrebbe meno il diritto alla esenzione (vedasi risoluzione n. 723 del 1993). Di contro, non può considerarsi abitazione principale.

 

191. Il Consiglio Comunale in data 12.12.2007 ha approvato definitivamente, con le osservazioni accolte, il nuovo P.G.T. del Comune. La delibera è stata pubblicata il 11.01.2008 ed è diventata esecutiva in data 21.01.2008. Se un contribuente si è visto accogliere la propria osservazione e quindi ha visto il proprio terreno diventare edificabile, posso far decorrere l’imposizione a partire da dicembre 2007 o è da febbraio 2008?

 

Risposta: Il nuovo PGT ha efficacia contestuale per tutti i possessori. Ne consegue che con l'accoglimento delle osservazioni avanzate da parte del Comune l'area diviene edificabile con efficacia retreoattiva, al pari degli altri possessori per i quali l'edificabilità delle aree possedute era già affermata nelle disposizioni comunali. Ricordo, poi, che le aree divengono edificabili sin dalla adozione degli strumenti urbanistici, così che l'edificabilità è probabilmente anteriore al mese di dicembre 07, dovendosi ricercare la data di adozione di tale strumento urbanistico generale.

 

192. Un contribuente ha acquistato nel 2007 un immobile tramite atto giudiziario - decreto di trasferimento immobili - pubblico ufficiale tribunale. Deve presentare la dichiarazione ici?

 

 

Risposta: Se tale decreto è stato annotato nei libri della Conservatoria e del catasto, la dichiarazione non deve essere presentata. Consiglio dunque codesto comune a verificare tramite il portale l'avvenuta registrazione del decreto in Catasto ed in assenza pretendere non tanto la dichiarazione ma la annotazione del decreto in Catasto. In conclusione, consiglio di pretendere non la dichiarazione ICI, ma la prova della registrazione del decreto.

 

193. Un  contribuente sostiene che non deve pagare il d1 perche' nell'atto di acquisto c'e' scritto che e' di uso pubblico, infatti lo usa solo l'Enel che ci fa la manutenzione?

 

   

Risposta: Poiché le servitù prediali non sono fonte di soggettività passiva, non essendo previste dallo articolo 3 del D.Lgs.n.504/92, costui dovrà pagare per tale fabbricato.

 

194. Un contribuente che ha un posto auto scoperto, pertinenziale della abitazione secondaria, ci ha posto la seguente domanda: E’ stata dichiarata (da sentenza) servitù di posteggio a favore di terzi,  sul proprio posto auto scoperto. Chi paga l’Ici?

 

 

Risposta: La servitù non è rilevante ai fini ICI, non essendo annoverata fra i diritti di cui allo articolo 3 del D.Lgs.n.504/92. Costui dunque dovrà pagare l'ICI e non colui che ha la servitù.

 

195. Quesito: un contribuente ha censito le sue proprieta' nel seguente modo

 

A/7                      con rendita         prima casa

C/6                      con rendita         pertinenza

area urbana         senza rendita

 

questo contribuente deve pagare ICI sull'area urbana? Considerato che l'area urbana non ha rendita su che valore deve pagare? Area fabbricabile?

 

 

 

Risposta: Se l'area urbana è pertinenza della abitazione principale (non si usi il termine prima casa anche se l'ultimo decreto usa tale termine) ossia recintata con essa va esentata. Se invece non è pertinenza va assoggettata come area edificabile, sulla base dei criteri stabiliti dallo articolo 5 comma 5 del D.Lgs.n.504/92. In conclusione, se pertinenza anche di fatto della abitazione principale va esclusa; di contro va accertata sulla base dei valori di mercato.

 

196. Un immobile era posseduto per 1/3 dal padre, 1/3 dalla madre e 1/3 dal figlio.Il padre è deceduto, il diritto di abitazione per il coniuge superstite, porta la quota di possesso della madre a 2/3, mentre il figlio rimane soggetto passivo per la quota di 1/3?

 

 

Risposta: La sua interpretazione è corretta. Per lil Ministero delle Finanze (Risoluzione 12 del 2008) il figlio non è esente e deve pagare normalmente. Io non la condivido e ritengo che anche il figlio sia esente.

 

 

197. La moglie contitolare abitazione in …… ivi residente; Il marito contitolare abitazione in …..ed ivi residente.

A mio parere il marito paga il 50% al nostro Comune e la moglie il 50 % di……...

 

 

Risposta: La sua interpretazione è conforme a quella del Ministero delle Finanze. Io la ritengo non corretta, pensando che l'esenzione abbia carattere oggettivo. Segua, comunque, l’interpretazione ministeriale .

 

198. Ho letto il suo giornalino n. 25 che contiene l’interpretazione IFEL Relativamente ai casi di assimilazione solo per quota, se ho ben capito, non sarebbero esenti. In sostanza tutti i casi in cui fratelli, madri o padri pur essendo proprietari in qualità di eredi di una quota della casa nella quale risiedono i fratelli, le madri o i padri non sarebbe più esente? Se è così, cosa mi consiglia di  fare con le persone alle quali ho già comunicato che non devono pagare e che hanno già presentato l’autocertificazione di comodato gratuito?

 

 

Risposta: Non condivido l'interpretazione dell'ANCI. Nel caso il Comune intendesse aderirvi andrà a recuperare successivamente senza sanzioni né interessi.

 

199. Se un fabbricato é già stato accatastato per motivi di mutuo regionale, ma di fatto l'immobile non é ultimato, come peraltro confermato dall'ufficio tecnico di questo Ente, il soggetto passivo deve pagare sull'area edificabile o viene trattato come abitazione principale? Preciso che il contribuente ha già preso la residenza per l'immobile  oggetto di ristrutturazione, ma non c'è la fine lavori. Inoltre, desideravo anche sapere se il medesimo fabbricato fosse semplicemente accatastato, ma non ultimato e il contribuente non vi avesse preso la residenza, dovrei trattarlo come seconda casa o pagherebbe sull'area?

Risposta: Il fabbricato è oggettivamente rilevante sin dal momento dello accatastamento, a nulla rilevando che non sia ultimato e ciò per il fatto che l'iscrizione catastale costituisce presunzione assoluta. Del resto come potrebbe essere fabbricato per il mutuo e per i tributi erariali e terreno per l'ICI? In senso conforme vedasi :Corte Costituzionale ordinanza 288 del 2005 e Cassazione n. 22808/06. Se quindi la residenza è effettiva non vi sono motivi per non concedere l'esenzione. Di contro, l'immobile va normalmente assoggettato come altro fabbricato

200. Sono proprietario di un immobile, acquistato come abitazione principale con la relativa pertinenza. Dopo un anno di possesso, ho dato questo immobile in uso gratuito a mio fratello che lo abita stabilmente con trasferimento di fatto della sua residenza. Sono esente dal pagamento dell'ici?
 
Risposta: Secondo l'interpretazione ministeriale (Risoluzione n. 12), è esente solo se il Comune soggetto attivo ha assimilato il comodato fra parenti di secondo grado concedendo l'aliquota e/o la detrazione previste per l'abitazione

201. Due contribuenti intestati al 50% su due appartamenti ed un box si fanno causa il tribunale assegna un appartamento al 100% ad un contribuente ed un appartamento ed un box al 100 all'altro contribuente, tale sentenza non è ancora stata registrata in catasto, ed i due contribuenti abitano in tali case devono pagare l'ICI o sono esclusi dal pagamento? Vale la sentenza del tribunale anche se non registrata?

 

 

Risposta: Tale sentenza, se pone fine alla controversia, ha efficacia retroattiva. Tuttavia, salvo siano d'accordo le parti, è necessaria la registrazione nei libri della Conservatoria per dare esecuzione, così che in assenza di accordo e di registrazione ognuno dovrà pagare sulla  quota del 50 per cento utilizzato dall'altro, almeno secondo le indicazioni ANCI, che io non condivido.

 

202. Una famiglia abita in immobile che è intestato ai 2 figli: essendo abitazione principale a partire dal 2008 sono esentati dal pagamento. Gli stessi possiedono un box che è a servizio dell'abitazione principale, ma che risulta intestato al padre: in questo caso, si può dire che manca il requisito soggettivo pertanto il box non può essere riconosciuto come pertinenza? Avrebbero dovuto pagare come "altri immobili" negli anni passati? E continuare dunque a pagare il box anche nel 2008?

 Risposta: Come indirettamente si evince dalla lettura dello articolo 817 cc, pertinenza ed abitazione debbono appartenere al medesimo soggetto giuridico. Ne consegue che tale box non è esente, e deve essere assoggettato come altro fabbricato, Se la cosa potrebbe pensarsi iniqua, si pensi invece ai casi di fallimento di una delle due parti.

 

203. Privati  sono proprietari di una chiesina/cappella censita B1. Questa cappella, su richiesta, è aperta al pubblico anche per le celebrazioni. (Prima che venisse costruita la nuova chiesa del quartiere, questa fungeva da chiesa per la popolazione, ma da quasi 10 anni non è più usata con continuità).

Ora è stata censita (prima non risultava in catasto). I proprietari devono pagare l'ICI ??.

A mio parere si (ormai è una struttura privata anche se consacrata).

 

Risposta: Si perché il culto esente è quello pubblico e non quello privato, come indirettamente si evince dalla descrizione del B7 (non B1) cappelle ed oratori non destinati allo esercizio pubblico del culto.

 

204. Nel caso in cui un cittadino abbia preso la residenza ad anno iniziato (ad esempio nel mese di aprile) come si calcola l'esenzione? Rimane esente per tutto l'anno o i tre mesi prima vanno pagati? e se si in che modo?

 

Risposta: Rimane esente solo a decorrere della acquisizione della residenza anagrafico. Per il periodo antecedente l'immobile va regolarmente assoggettato ad ICI. Molti confondono tale problema per la diversa disciplina della prima casa di cui ai tributi erariali, ove si hanno 18 mesi per acquisire la residenza.

 

205. Una immobiliare ha realizzato una palazzina con 6 appartamenti, 3 sono stati accatastati come a

A2 mentre gli altri 3 come F3 perché non ancora ultimati. come devo considerare questi ultimi? come area fabbricabile considerato che non hanno rendita?

 

Risposta: Se come penso sono utilizzabili, utilizzati,o comunque ultimati deve ordinare l'accatastamento, ai sensi del comma 336 dello articolo unico della legge 311/04. Allego stampato. Ne dia informazione anche al tecnico comunale, poiché tale situazione ha riflessi anche di violazione edilizia.

 

206. Con riferimento alla nuova esenzione ICI si chiede come si devono trattare le abitazioni di cat. A1 A8 e A9 per quel che riguarda l'aliquota da applicare; si deve applicare l'aliquota ordinaria con la detrazione comunale o l'aliquota agevolata per le abitazioni principali e detrazione comunale?

 

Risposta: Non ho dubbi nel ritenere applicabile l'aliquota già deliberata per l'abitazione principale. In tal senso sembra ispirarsi la norma, essendo illogico concedere le detrazioni e non anche l'aliquote. Si attendono conferme dal MF.

 

207. Il nostro comune prevede l'uso gratuito per parenti di primo grado (genitori-figli). Se un contribuente (figlia) riceve in uso gratuito dalla matrigna un immobile, tale rapporto di parentela è considerato di primo grado?

  

Risposta: La matrigna non è parente.

 

208. Per i coniugi separati non residenti nello stesso Comune come si applica l'ici?

 

 

Risposta: Se trattasi di alloggio coniugale assegnato con ordinanza del Tribunale è da considerarsi esente, posto che il coniuge assegnante non ha altra abitazione di proprietà nel Comune del coniuge assegnatario.

 

209. Se l'abitazione principale è intestata al marito e la pertinenza alla moglie come ci dobbiamo comportare?

  

Risposta: Non può essere considerata pertinenza e la medesima non dovrà essere considerata esente per carenza dello elemento soggettivo, voluto al pari di quello oggettivo dallo articolo 817cc.

 

210. Appurata l'esenzione per comodato gratuito se previsto dal regolamento, vale anche, eventualmente per una zia (sorella della mamma) se il regolamento prevede l'esenzione fino al secondo grado di parentela? E per la suocera?. -

 

-

Risposta: No perché la zia è di 3° grado e la suocera? No, perché la suocera non è un parente ma un affine di primo

grado.

 

211. A seguito all'emanazione del D.L. 27.5.2008, n. 93, la prima casa del soggetto passivo di imposta è stata esentata dall'ICI, come pure la casa assimilata da regolamento all'abitazione principale. Un contribuente, cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro ed iscritto all'Aire, richiede l'esenzione in qualità di usufruttuario per due unità immobiliari   concesse in uso gratuito ai figli, che ne conservano la nuda proprietà.

Il regolamento comunale ha stabilito l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità concessa in uso gratuito al familiare a condizione che lo stesso via abbia stabilito la  propria residenza. Un dei due  figli è residente nella casa adibita a propria abitazione principale,  mentre l'altro figlio è iscritto all'Aire e ne dispone solo quando rientra in Italia.

Le chiedo se è possibile concedere l'agevolazione in questo ultimo caso.

 

Risposta: Per il comodato al secondo figlio non è possibile concedere l'esenzione, posto che la norma di esonero deve essere interpretata in modo tassativo e l'iscrizione all'AIRE non è residenza anagrafica in Italia, ma all'estero.

 

212. L'agevolazione dell'assimilazione è applicabile anche ai cittadini non italiani residenti (ad esempio anche i figli di italiani emigrati) all'estero, che abbiano una casa di proprietà in Italia che non sia locata e che la destinano al rientro in Italia  a propria abitazione?

 

Risposta: No. I figli di italiani residenti allo estero, in quanto non risultino iscritti all'AIRE, non possono beneficiare di alcuna agevolazione, sempre il principio sopra esposto, per il quale la norma tributaria deve essere interpretata in senso restrittivo.

 

 

213. Un contribuente in immobile adibito aa abitazione principale, accatastato in A/1 e vincolato L.1089/1939, può usufruire dell’ulteriore detrazione sino alla concorrenza dei 200 €???

 

Risposta: Certamente si, come del resto risulta dal testo di legge, che conferma l'applicazione delle detrazioni previste dallo articolo 8 del D.Lgs.n.504/92. In sintesi, per tali fabbricati non vi è esenzione, ma continuano ad applicarsi le detrazioni già previste nel regolamento per le altre abitazioni principali.

 214. L'esenzione dall'ici per gli immobili concessi in uso gratuito vale solo se il Comune ha previsto tale assimilazione. Quindi vale la previsione regolamentare anche per quanto riguarda il grado di parentela? Per esempio il nostro Regolamento prevede solo per parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli).

Due contribuenti hanno contestato l'invio del bollettino per il pagamento, ma secondo noi l'ICI è dovuta perchè:

1) abitazione concessa in uso gratuito alla suocera

2) abitazione concessa in uso gratuito all'ex marito (che tra l'altro è il proprietario al 100% della casa coniugale assegnata alla moglie. La moglie è proprietaria della casa nella quale abita l'ex marito (sempre a,,,,, contesta la nostra posizione: la moglie non può considerare l'uso gratuito all'ex coniuge.

 

Risposta: La risoluzione ministeriale n. 12 fa rinvio alle disposizioni del regolamento comunale in vigore, così che è necessario far riferimento, per quanto concerne il comodato, al grado di parentela disciplinato dal singolo comune. La norma tributaria di esenzione deve essere applicata in modo restrittivo o letterale. Ora, l'abitazione concessa in uso gratuito alla suocera non è esente, poichè la suocera non è parente, ma affine di primo grado. Neppure per altro motivo può considerarsi esente l'abitazione concessa in uso gratuito all'ex marito,  se possiede la disponibilità di abitazione principale nello stesso Comune di …..

 

215, Abitazione occupata dal coniuge superstite come abitazione principale la cui proprietà risulta , a seguito di successione, così suddivisa:

-          moglie  superstite 33,33% di proprietà con diritto di abitazione

-          figlio 22,22% proprietà non residente

-          figlio 22,22% proprietà non residente

-          figlio 22,22% proprietà non residente

 

i figli devono versare per il 2008 l’imposta comunale sugli immobili o essendo l’abitazione occupata dalla madre nulla devono ?

 

Risposta: Il diritto di abitazione del coniuge superstite fa diventare la successione nuda proprietà. Unico soggetto passivo è quindi la madre che dal presente esercizio risulterà completamente esente.

 

216. in un mio precedente quesito le avevo chiesto se una particella può considerarsi pertinenza se il mappale non è lo stesso dell'abitazione principale. La sua risposta era stata si purchè sia destinata a servizio dell'abitazione principale. Ad esempio un garage a qualche centinaia di mt dall'abitazione è pertinenza. Se il mio regolamento prevede però un limite massimo di 50 mt di distanza? Devo tenere conto del regolamento o delle disposizioni di legge? Inoltre vorrei mi indicasse se è previsto un numero massimo di pertinenze.

 

Risposta: La legge statale prevale sulle disposizioni regolamentari, le quali se in contrasto risultano illegittime e vanno disapplicate. Ora, tale disposizione è illegittima, trovando così applicazione l'articolo 817 cc, che prescinde dalla distanza e tiene conto del solo asservimento della pertinenza alla abitazione principale. Se il regolamento non prevede una limitazione numerica, tutte le pertinenze saranno esenti.

 

217. A seguito del decesso di uno dei due genitore, avvenuto il 19/11/2006, sulla dichiarazione di successione pervenuta all'Ufficio Tributi da parte dell'Agenzia delle Entrate a fine anno 2007,  la figlia erede richiedere le "agevolazioni di prima casa" sull'abitazione che occupa il genitore superstite e mantiene la residenza anagrafica in un'abitazione per la  quale risulta proprietaria in quota del 33,33%.A tutto oggi la residenza anagrafica della figlia erede non è stata  variata, cioè non corrisponde all'ubicazione dell'abitazione per la quale sono state richieste le agevolazioni per prima casa. E' corretto riconoscere ai fini I.C.I. la riduzione per abitazione principale sull'immobile nel quale risulta la residenza anagrafica o si deve considerare abitazione principale quella avuta in eredità e per la quale sono state richieste le agevolazioni per abitazione principale?


Risposta: Nonostante confusione, la prima casa è istituto agevolativo per i tributi erariali del tutto diverso rispetto a quello della abitazione principale. Ne consegue che l'esenzione sarà limitata alla unità immobiliare ove ha la residenza anagrafica e ciò fino a quando non sarà eventualmente modificata, rapportando l'esenzione alle mensilità di riferimento.

218. Abbiamo sanzionato per parziale pagamento dell'acconto un contribuente che possiede un'area edificabile, il parziale versamento era dovuto al fatto che il consulente ha calcolato l'ici sull'esatto valore dell'area solo nel saldo, calcolando l'acconto al 50% del totale versato l'anno precedente, in questo modo non essendo cambiate le aliquote del comune si trovava ad avere un imposta inferiore in acconto e un maggior versamento nel saldo.
Lo studio sostiene che il loro operato è corretto ovvero per le aree si versa in acconto il 50% dell'ici sul valore dell'area dell'anno precedente e utilizzando le aliquote dell'anno precedente. Sostiene che questa modalità di calcolo è desunta dalla circolare del Ministero delle Finanze 3/FL del 7/3/01. In effetti la circolare si lancia a fare un esempio che non mi sembra per niente chiaro: il contribuente che l'anno precedente ha terreno agricolo e l'anno in corso il terreno è diventato area chiarisce che va versato come area e con le detrazioni e aliquote dell'anno precedente, purtroppo sembra potersi interpretare di considerare il valore dell'area dell'anno precedente. Certo è che la circolare non fa in nessun punto specifica menzione di considerare per l'acconto il valore dell'area dell'anno precedente quindi secondo noi lo studio interpreta male. Che ne dice?

Risposta: Il comma 3 dello  articolo 10 del D.Lgs.n.504/92 così dispone: "3. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente"

Come vede è l'aliquota e la detrazione dell'anno precedente e non la base imponibile che è nel caso descritto regolata non dallo articolo 10, ma dal comma 5 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92, il quale, come si vede, fa riferimento al primo gennaio di ciascun anno. Ho pure velocemente letto tale circolare e non ho trovato per nulla quanto affermato da tale studio, anche se la circolare non può essere in disaccordo con la norma. Non sussistono quindi ragioni di incertezza idonei ad abbonare le sanzioni per il minor versamento effettuato in acconto.

 

219. Coniugi separati (separazione giudiziale) non definitiva senza l'assegnazione dell'abitazione al coniuge, ma solo con lettera depositata nella pratica di separazione della moglie concede  al marito l'abitazione (l'ex moglie ha chiesto la residenza presso i genitori in altro comune). Può avere l'esenzione dall'ICI?

 

Risposta: Dal dire al fare c'é di mezzi il mare! Ne consegue che fino a quando non vi sarà l'ordinanza di assegnazione del Tribunale l'esenzione non deve trovare applicazione.

 

 

 

220. Il figlio con la propria moglie acquistano l'immobile per il padre. Il figlio ha l'assimilazione all'abitazione  pertanto è esente, la moglie?  

 

Risposta: Secondo l'interpretazione ricorrente, la moglie è normalmente assoggettata.

 

221. La madre lascia in eredità alla figlia, sia l'abitazione in cui abita la figlia sia quella in cui abita il marito (non genitore). L'immobile del patrigno - non ha legami di parentela con la figlia - può essere considerato equiparato all'abitazione principale? Nel regolamento ICI  è indicato "Parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado"

 

Risposta: Si risponde negativamente. Infatti, il patrigno non è un parente.

 

222. Gli immobili strumentali all'attività agricola insistono sul fondo agricolo e la proprietà del fondo e degli immobili è di entrambi i coniugi al 50%. La moglie allora deve pagare la sua quota?

 

Risposta: In via preliminare, il marito è iscritto nel registro delle imprese agricole come imprenditore agricolo? In tale ipotesi è certa l'esenzione della quota detenuta dal marito, mentre dubbi sussistono per la quota detenuta dalla moglie. Certamente sarebbe esente anch'essa se l'attività agricola è svolta tramite impresa familiare, da documentare al Comune tramite l'atto notarile. In carenza di tale atto, è da ritenersi assoggettata la quota della moglie.

In conclusione, verifichiamo dapprima se il marito è non semplicemente iscritto all'IVA, ma iscritto nel registro delle imprese agricole. Poi verifichiamo o meno la sussistenza di una impresa familiare per stabilire l'esenzione della quota posseduta dalla moglie.

 

223. Dal 2008 le cooperative agricole per i fabbricati posseduti e utilizzati per l'attività sono esenti dal pagamento ICI?

 

Risposta: Dal 2008 è chiara l'applicazione della esenzione nel caso in cui la cooperativa agricola dimostri di essere iscritta nel registro delle impresa agricole e quindi di ricevere o fornire prodotti o servizi ai soci nella misura del 50 per cento.

 

224. Leggendo la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12/DF del 05.06.2008 trovo quanto segue: "Occorre sottolineare che il comma  2 dell'art. 1 della disposizione in esame fissa un preciso limite al fine del riconoscimento dell'esenzione, costituito dal fatto che l'assimilazione deve essere contenuta nel regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge e cioè il 29 maggio 2008".

 

Nel nostro caso l'applicazione della detrazione agli immobili concessi in uso gratuito a parenti non è prevista nel regolamento ICI ma nella delibera di determinazione delle aliquote ICI per l'anno, la quale cita: "La detrazione di euro 103,29 riferita alle abitazioni principali è applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ........., rimanendo applicabile l'aliquota ordinaria. Per poter usufruire di tale agevolazione è necessario presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del Comune."

 

Ritengo correttamente di non rientrare nel caso stabilito dalla risoluzione e quindi continuare ad assoggettare le abitazioni concesse in uso gratuito?

 

Risposta: La risoluzione 12/08 pone quale condizione per l'esenzione che l'assimilazione sia prevista nel regolamento. Ora, salvo che il regolamento non preveda la possibilità del Comune di determinare aliquote e detrazioni della abitazione principale per il comodato, si deve concludere che nel caso vs il comodato non sia esente e continui ad essere assoggettato con le agevolazioni previste nel provvedimento tariffario. Infatti, secondo il MF, dottrina, e giurisprudenza  le esenzioni debbono essere applicate interpretando la norma in modo letterale.

 

225. Con  la presente si chiede se i lastrici solari devono pagare l’ICi e se si su quale valore non essendo indicato in catasto nessun valore.

 

 

Risposta: I lastrici solari non debbono pagare l'ICI, non essendo locali e l'area di sedime già assorbita dalla costruzione (Cassazione n. 23347 del 2004).

 

226. Il diritto di abitazione deve essere registrato?   Dove giuridicamente noi possiamo riscontrare l'esistenza di questo diritto in capo al soggetto interessato? 

 

Risposta: Tale diritto nasce per legge, per cui sussiste anche se non annotato nei registri immobiliari od anche non denunciato in successione. Si può verificare dallo stato di famiglia del de cuius al momento della sua morte e dalla sussistenza della proprietà dell'immobile del de cuius alla data della sua morte,

 

227. Un contribuente residente a Trento in affitto titolare di diritto di abitazione su un immobile nel nostro Comune, senza nessuna altra proprietà, commerciante con sede legale dell'attività a Trento ma esercitando effettivamente l'attività nell'Alto Garda Bresciano con fatture che dimostrano l'esclusivo svolgimento in zona.  Tale abitazione può essere considerata abitazione principale con l'esclusione dal versamento?

 

Risposta: La legge fa presumere, salvo prova contraria, posta a carico del possessore, l'abitazione principale nel Comune di residenza anagrafica. L'abitazione principale, poi, è luogo di dimora abituale della famiglia ossia di normale ritrovo dei componenti  nei momenti di riunione..

 

Ne consegue che il luogo di espletamento della attività lavorativa non è elemento idoneo a vincere la presunzione di legge.

 

In conclusione, i fatti come descritti non possono giustificare il riconoscimento della abitazione principale nei confronti di tale possessore, non avendo il medesimo superato il vincolo di tale presunzione normativa, legato alla residenza anagrafica.

 

Per analogia vedasi la risoluzione n. 4 del 2007 per gli appartenenti le forze di polizia, per i quali si è ritenuto non applicabile tale riconoscimento, proprio a dimostrazione che il luogo di svolgimento della attività lavorativa non può equivalere ad abitazione principale.

 

228. Un contribuente mi chiede rimborso dell’imposta Ici versata per area edificabile presentando  perizia giurata da cui risulta valore commerciale inferiore rispetto a quello precedentemente dichiarato.

Pensiamo di liquidare il rimborso.

 

Risposta: Il diritto al rimborso sussiste quando è certo il relativo diritto. Ora, una perizia riveste carattere di valutazione soggettiva e non oggettiva, così che risulta inidonea a determinare la sussistenza del diritto.

 

229. Un immobile di categoria C3  (Laboratori e locali di deposito) puo' essere ritenuto pertinenza all'abitazione principale?

 

  

Risposta: Secondo giurisprudenza per l'abitazione principale non ha rilevanza la categoria catastale. In base a tale principio anche il C3 può essere pertinenza, sempre che sia a servizio della abitazione. Si potrebbe caso mai chiedere al catasto se tale categoria sia corretta o se si debba ordinare la variazione catastale.

 

230. Una religiosa è proprietaria di un appartamento a …..risiede anagraficamente e di fatto presso il proprio Istituto in un altro comune. Deve pagare come seconda casa?

 

Riposta: Poiché l'abitazione principale si presume  nel luogo di residenza anagrafica del soggetto passivo e la presunzione può essere vinta dimostrando che la dimora della famiglia è rimasta nel Comune soggetto attivo, nel caso descritto l'immobile non può considerarsi esente,  dimorando stabilmente la religiosa presso l'istituto religioso, da potersi assimilare questi alla famiglia, intesa come focolare domestico.

 

231. Le cooperative sociali, essendo ONLUS, sono esenti ICI?

 

Risposta: Le cooperative sociali, pur essendo ONLUS, non sono esenti dal pagamento dell'ICI e ciò per il fatto che la lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92 esclude dalla esenzione le società di ogni tipo, fra le quali sono da comprendersi le cooperative:

 

Il riconoscimento dell'esenzione i.c.i. di cui all'art. 7, comma 1. lett. i), d.lg. n. 504 del 1992 spetta al coesistere di due condizioni: qualora gli immobili siano utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), t.u.i.r. (cioè enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) e che l'utilizzazione sia effettuata direttamente dall'ente possessore.

Cassazione civile , sez. trib., 20 giugno 2005, n. 13232

232. Questo ente con atto di Consiglio Comunale nr.22 del 18.06.2007 ha approvato in via definitiva il Piano Integrato di Intervento. Si chiede, alla luce di quanto disposto dall'art.4 e dall'art.93 della legge regionale nr.12 del 11.03.2005, se le aree oggetto del piano integrato si considerano edificabili ai fini dell'ICI con l'approvazione definitiva dal P.I.I. oppure dalla data di stipula delle convenzioni. Un contribuente infatti ritiene, poichè sino alla data di stipula delle convenzioni non è possibile rilasciare concessione edilizia e quindi non è possibile edificare, che l'ICI è dovuta dalla data di stipula della convenzione e non dall'approvazione definitiva del piano integrato d'intervento.

 
Risposta: Le disposizioni normative citate hanno introdotto il concetto di edificabilità fiscale, così che l'assoggettamento ai fini tributari è anticipato rispetto alla concreta possibilità di edificazione, con la quale si accresce il valore dell'area, la quale va considerata fiscalmente edificabile fin dalla adozione dello strumento urbanistico generale. Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto tali disposizioni legittime.

 

233. Un nostro contribuente possiede la sua abitazione principale e due pertinenze classificate c/2 con metrature molto elevate(mq. 225 e mq. 295, probabilmente ex fienile e stalle).

Le chiedo se è possibile considerarle entrambe pertinenze dell’abitazione principale, in quanto effettivamente utilizzate come ricovero legna, attrezzi etc.

Il contribuente non è agricoltore, ma tiene puliti i suoi campi e tali fabbricati sono anche utilizzati come garage e ricovero attrezzi agricoli.

E’ necessario fare compilare una autocertificazione che sono pertinenze?

La dimensione esagerata di una pertinenza può indurre il Comune a non ritenerla come tale?

 

 

Risposta: A mio avviso queste, anche e soprattutto  per dimensioni, non possono essere considerate pertinenze e vanno assoggettate in forma autonoma, come immobili diversi.

 

234. Non è possibile applicare l'esenzione per un A3 adibita ad abitazione principale del titolare di un attività se tale A3 risulta intestata alla ditta invece che alla persona fisica, vero?

 

Si, per il fatto che l'abitazione principale è quella ove il soggetto passivo ha la residenza. Quindi ben due sono i motivi:

a) perchè il soggetto passivo è diverso dallo utlilizzatore;

b) perchè le persone giuridiche non hanno la residenza, ma la sede legale.

 

235. Una ns. contribuente deve versare l’ICI di 12 euro. Il suo commercialista ha predisposto il tutto affinché versi con il modello F24. Ad dunque la contribuente si è accorta che il versamento fino a € 12,00 non è dovuto con il modello F24. se non paga, per noi è o non è sanzionabile.

Nel mio regolamento stabilisco che non accerto e non rimborso sotto i 12,00 euro, ma se aggiungo sanzione ed interessi li supero. In + parliamo solo di versamento in C/C postale dove viene fissato un minimo di € 3.00 per i versamenti. Non avendo regolamentato il versamento minimo con l’F24, devo tenere buono quello del ministero ? Nulla posso pretendere dalla contribuente ?

 

Risposta: In versamento minimo per il versamento mediante F24 è stabilito in uro 10,33, ma ogni singolo versamento per codice tributo è fissato in euro 1,03, salvo che previsioni diverse stabilite da ogni singolo tributo. A me pare che voi abbiate differenziato la questione fra accertamenti e versamento spontaneo, stabilendo per questo 3 euro. Ne consegue la permanenza di tale limite indipendentemente dal sistema di versamento utilizzato.

 

236. Un contribuente possiede in questo comune tre immobili accatastati nella categoria D/10, per i quali non risultavano ne la denuncia ne i versamenti I.C.I.

A seguito questionario trasmesso da questo comune il contribuente ha comunicato di esercitare un'attività di coltivazione in serra di frutti di bosco ed altri piccoli frutti e che gli immobili in questione sono per l'appunto serre, magazzini per i prodotti agricoli, depositi per attrezzi e fienili, collegati all'attività esercitata e pertanto da considerarsi rurali, esenti da I.C.I.

A supporto di tale tesi, il contribuente ha dichiarato che gli immobili in questione sono utilizzati esclusivamente per funzioni strumentali all'attività agricola ed ha presentato documentazioni attestanti la superficie dei terreni (superiore ai mq. 3.000) e le denunce dei redditi ed IVA a dimostrazione che il volume d'affari IVA derivante dall'attività agricola è superiore al 50% del proprio reddito complessivo, nonché modelli F24 relativi al versamento di contributi INPS quale lavoratore autonomo agricolo (codice tributo LAA).

E' sufficiente tale documentazione per considerare rurali tali fabbricati oppure è necessario chiedere al contribuente ulteriore documentazione?

Risposta: Con l'articolo 42 bis del Collegato fiscale gli immobili strumentali per l'esercizio della attività agricola sono da considerarsi esenti in quanto siano in sintesi utilizzati da un imprenditore agricolo, iscritto come tale negli appositi registri. Tale innovazione normativa si discute se abbia valore di interpretazione autentica e quindi avente efficacia retroattiva oppure se abbia valore innovativo ossia a valere solo dal primo dicembre 2007. La Corte Costituzionale dovrebbe pronunciarsi al riguardo. In conclusione, pur dubitando della legittimità della norma, pare pacifico il diritto alla esenzione a decorrere dal 1° dicembre 2007, mentre per il periodo antecedente è mia convinzione che l'imprenditore agricolo debba dimostrare che i prodotti venduti siano prevalentemente ottenuti dal fondo del soggetto passivo, così come è preteso dallo articolo 32 del DPR 917/86.

 

237. Premesso che questo comune ha previsto l'equiparazione ad abitazione  principale per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti di 1° in linea retta.  Oggi mi hanno posto il seguente quesito: - fabbricato di proprietà al 100% del padre, ma che risiede in altro luogo; - il fabbricato viene dato in uso gratuito al figlio di pochi mesi (il  quale vi risiede ovviamente con la madre). In questo caso l'ICI deve essere pagata?


Risposta: A mio avviso la questione deve essere valutata , per evitare elusioni, nell'ambito della fattispecie di cui al comma 3-bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92. In sintesi, potrà riconoscersi l'esenzione solo in quanto l'assegnazione sia stata imposta con ordinanza del Tribunale a favore della moglie o del soggetto che esercita la patria potestà sul figlio ed alla ulteriore che il soggetto passivo non abbia nel Vs comune la proprietà di altra abitazione principale. Una difforme interpretazione del caso costituirebbe ad avviso dello scrivente un raggiro e quindi una elusione della norma sopra riportata.

 

238. Madre usufruttuaria di appartamento dove vive con il figlio (nudo proprietario) ha esenzione perché abitazione principale. Il figlio ha inoltre la piena proprietà dei due box accessori dell’appartamento sulla quale però la madre non ha l’usufrutto. Può il figlio considerare i due box pertinenze dell’appartamento in cui vive  (di cui è nudo proprietario) e quindi godere dell’esenzione?

 

Risposta: L'articolo 817 cc subordina la pertinenza alla presenza della condizione oggettiva di asservimento, ma anche a quella soggettiva, intesa come appartenenza della pertinenza allo stesso proprietario della cosa principale. Questa ultima condizione non è presente nel caso descritto così che i box andranno normalmente assoggettati. Se fallisse il figlio o viceversa potrebbero attrarre nel fallimento l'abitazione principale?

 

239. Abbiamo il caso di un immobile rientrante nella categoria catastale “D” che ha avuto l’attribuzione di rendita nel corso del 2006, e quindi efficace dal 2007; tale rendita è notevolmente inferiore al valore contabile utilizzato per il calcolo dell’imposta fino all’anno 2006.

Dato che l’art. 2 comma 4 del D.M. 197 del 01/07/2002, prevede la certificazione attestante il minor gettito  nel caso di minori imponibili derivanti dall’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati D eseguita dai contribuenti, (da trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno), si richiede se è possibile trasmettere la  certificazione sopra indicata nel caso di attribuzione di rendita da parte dell’Agenzia del Territorio (e non quindi di autodeterminazione).

 

 

Risposta: L'articolo 64 della legge 388 del 2000, così dispone:

A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.

 

Ora, se tale rendita catastale è stata attribuita direttamente dal catasto e non autoattribuita dal possessore in base al procedimento DOCFA descritto dal DM 701/94 tale perdita non può essere recuperata mediante domanda di contributo. Anzi, sulla base della giurisprudenza più recente della Cassazione il contribuente ha pure diritto al rimborso per i maggiori pagamenti effettuati in base al valore contabile.

 

240. Per il riconoscimento dell'abitazione principale ad un contribuente residente all'estero e' obbligatoria l'iscrizione all'A.I.R.E. (nel Comune dove si trova l'immobile o in un  qualsiasi Comune italiano?).

Nel caso l'iscrizione non sia obbligatoria, quali sono le procedure per verificare il possesso della cittadinanza italiana?

E' previsto che una persona possa mantenere la cittadinanza italiana senza essere iscritto nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (e con cio' rinunciando ai diritti/doveri previsti per i cittadini residenti?)

 

Risposta: Il comma 4 ter dello articolo 1 del Dl 16/93 così dispone:

 

4- ter . Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

 

Pur non essendo previsto espressamente dalla legge, si ritiene indispensabile per il riconoscimento della presente agevolazione l’iscrizione nel registro AIRE da parte del cittadino italiano residente allo estero, specie dopo la presunzione dettata dalla legge finanziaria 2007, che per i restanti contribuenti considera abitazione principale quella in cui il soggetto passivo ha la propria residenza anagrafica.

 

In ordine in quale Comune il possessore debba avere tale iscrizione, si fa rilevare che  il Ministero delle Finanze   ritiene che tale iscrizione possa essere anche in un Comune diverso rispetto a quello ove l’abitazione è disponibile, tanto da aver impugnato avanti il TAR il regolamento del Comune di Parre (Bg) che aveva previsto il riconoscimento delle agevolazioni per l’abitazione principale alla condizione della iscrizione AIRE  nel registro del proprio Comune. In sintesi, il predetto ministero faceva rilevare che la potestà regolamentare non può restringere la posizione giuridica rispetto a quella della norma statale.

 

In conclusione, tale agevolazione è subordinata alla iscrizione del soggetto passivo all’AIRE, anche se l’alloggio è reso disponibile in un Comune diverso.

 

241. Mi scusi, avevo dimenticato un pezzo di quesito sul rimborso ICI.  Sempre in merito ai due coniugi contitolari del precedente quesito sul  rimborso ICI. Viene fatta l'istanza il 28.01.2008, nell'aprile 2008 muore uno dei due  coniugi. L'ICI va rimborsata interamente al coniuge superstite (il quale ha il  diritto di abitazione nella casa coniugale), o devo rimborsare anche gli altri eredi nudi proprietari?  Secondo me devo rimborsare tutto al coniuge superstite, ma mi viene lo  scrupolo se devo avvertire anche gli altri eredi (nudi proprietari).

Risposta: No, il rimborso va agli eredi. La pratica è talmente complessa che converrebbe rinunciarvi. Allego la norma.

 

242 Un contribuente è proprietario e residente nella propria casa di abitazione e nel contempo ha affittato la propria casa di abitazione ed il box di pertinenza  l'ici la deve pagare?

 

 

 Risposta: Se ha locato la casa, non solo va assoggettato ad ICI (pertinenza compresa), ma va anche segnalato il fatto allo Ufficiale Anagrafico perché ne sia revocata la residenza.

 

243. Un'immobiliare ha edificato su un'area fabbricabile posseduta in questo comune un complesso condominiale, procedendo in data 13/03/2006 all'accatastamento delle nuove unità immobiliari e presentando il fine lavori dello stesso il 16/09/2006.

Tale società ha effettuato i versamenti I.C.I. sul valore dell'area edificabile per nove mesi nell'anno in questione, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 504/92, il quale prevede che il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

Il comune ha invece proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento per l'anno 2006 sulla base della data di accatastamento delle unità immobiliari realizzate sull'area posseduta dalla contribuente.

E' corretto il comportamento tenuto dal comune o è sostenibile l'ipotesi presentata dall'immobiliare?

Risposta: il comportamento del Comune è corretto. Infatti, l'accatastamento costituisce presunzione assoluta di rilevanza oggettiva del fabbricato. Di fatti, se il fabbricato non ultimato avrebbe dovuto essere accatastato come F e solo in tale ipotesi sarebbe stata accertata l'area. Io spiego tale ragione sui miei formulari ICI. In senso conforme si è espressa la Corte C.le con ordinanza 288/05 e la Cassazione con sentenza n. 22808 del 2006. Peraltro, si precisa che la Corte C.le con l'ordinanza sopra riportata ha affermato che non è possibile riconoscere in tale ipotesi la riduzione per inagibilità.

 244. Potrebbe un dipendente inquadrato in categoria D , posizione organizzativa, di un servizio che non è il Servizio Tributi effettuare  l'accertamento ICI all'interno dell'Ente?

 

 

Risposta: Come Lei sa, il comma 4 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504/92 si limita a dire:

 

4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi .

 

Per il  Ministero di regola deve essere nominato colui che  occupa nell'area finanziaria la posizione apicale, appartenente almeno alla categoria di concetto ed in  possesso almeno del diploma di ragioniere.

 

Ora, nel caso in cui il Comune non nomini colui che occupa tale posizione, ma un dipendente di rango inferiore, la giurisprudenza prevalente è orientata nel ritenere che gli atti firmati da costui sono comunque legittimi.

La Cassazione ha ritenuto che nel caso di mancata nomina da parte della Giunta sia da considerarsi competente il funzionario responsabile dell'Area finanziaria nominato dal Sindaco.

Ovviamente, nel caso in cui la nomina del funzionario responsabile non riguardi la posizione apicale, potrebbero presentarsi problemi di natura contrattuale, posto che sembra che tali funzioni sia riconducibili alla categoria D.

Se, invece, la domanda è diretta a valutare la nomina di un D di altro Settore, pur non avendo esperienza della materia, si ritiene ciò legittimo. Ovviamente dei risultati eventualmente negativi né risponderà anche la Giunta.

 

245. Un quesito: nel caso di immobile d1 di cui non vi è rendita ... un contribuente ci ha detto che il notaio gli ha comunicato di venire in comune per avere il dato catastale. cosa deve fare per avere l'importo della rendita,

si deve basare sul valore tratto dai dati contabili moltiplicato per i coefficenti stabiliti per legge?

 

Risposta: Il comma 3 dello articolo 5 del D.Lgs.n. 504/92 così dispone:

 

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, .....................................

 

In sintesi, se il possessore è un imprenditore ed utilizza il bene per l'esercizio della propria attività deve determinare la base imponibile con il criterio contabile, moltiplicando il valore storico per i coefficienti stabiliti ogni anno dal MF in relazione all'anno di prima utilizzazione dello immobile, e fino allo anno in cui il Catasto non attribuirà la rendita catastale.

 

Se invece il possessore non è imprenditore, egli, se ha a suo tempo presentato in catasto la scheda, dovrà o attendere che il catasto gliela attribuisca ed in attesa utilizzare una rendita presunta oppure darsi la rendita catastale tramite un tecnico con la procedura DOCFA di cui al DM 701 del 1994.

 

 Suggerisco codesto Comune in tale ipotesi di acquisire dal contribuente il PG e la data di presentazione della scheda catastale e sollecitare il  Catasto alla relativa attribuzione. Se invece la scheda non fosse stata presentata il Comune dovrà ordinare al contribuente la relativa presentazione attraverso la citata procedura DOCFA.

 

In conclusione, non è il comune che deve attribuire la R.C. Essa è attribuita dal catasto se la scheda è stata presentata prima del 1997 (circa) od auto attribuita dal possessore mediante tale procedimento,  se l'ultimazione dei lavori è successiva a tale data.

 

246. 1. Il regolamento ICI vigente non disciplina la casistica delle pertinenze, si chiede conoscere, se l'esonero ICI previsto per l'abitazione principale è estendibile a tutte le pertinenze di cui all'art. 817 del codice civile.

2. Nel caso in cui un contribuente è proprietario di due immobili (A2 - C2)abitazione principale e pertinenza, ma la pertinenza è stata ceduta in fitto con regolare contratto registrato, l'imposta sull'immobile C2 và versata?

 

Risposte: 1. Il regolamento ICI vigente non disciplina la casistica delle pertinenze, si chiede conoscere, se l'esonero ICI previsto per l'abitazione principale è estendibile a tutte le pertinenze di cui all'art. 817 del codice civile.

2. Nel caso in cui un contribuente è proprietario di due immobili (A2 - C2)abitazione principale e pertinenza, ma la pertinenza è stata ceduta in fitto con regolare contratto registrato, l'imposta sull'immobile C2 và versata?

 

247. Un contribuente risulta proprietario di immobile accatastato in A/2 e consistente in 13,5 vani come da formale scheda di accatastamento. In realtà, tale immobile consta di n. 3 unità abitative a sé stanti (una piccola palazzina) delle quali una è in locazione (è stata inoltrata all’Autorità di PS comunicazione di cessione fabbricato ed il locatario è addirittura residente in tale immobile) mentre le altre due sono occupate dal contribuente e dalla madre. Il contribuente sostiene di non dover pagare l’ICI sull’unità in quanto ivi residente. Io vorrei riuscire a fargliela pagare in quanto da’ in  locazione da una parte della stessa. Come posso fare? Premetto che ho già inviato segnalazione c. 336 L. 311/2004 all’Agenzia del Territorio per una revisione dell’accatastamento…

 

 Risposta: Il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 723 del 1993 ebbe al riguardo a precisare: "  Con istanza del 24.9.93, la nominata in  oggetto,  nel  far  presente  di essere usufruttuaria dell'appartamento in  cui  dimora  e  del  quale  da'  in affitto una camera,  chiede  di  conoscere  se  ha  ugualmente   diritto  alla detrazione di lire 180.000 dall'ICI da essa dovuta per detto appartamento.   
     Al riguardo, si premette che, per effetto del disposto di cui all'art. 8, comma 2, del D.L.vo 30.12.92, n. 504,  tale  detrazione  spetta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. 
     Nel caso di specie, poiche' sussistono i  requisiti  di  cui  alla  norma sopraindicata, la detrazione compete, a nulla  rilevando  la  circostanza  che parte dell'appartamento sia dato in affitto. "

Ora, nel caso che Lei mi segnala, non si tratta di locazione fi una sola camera, ma di una parte consistente della unità immobiliare. Ritengo di condividere la Sua tesi, nel senso di negare il diritto alla esenzione della intera unità immobiliare e ciò sino a scissione della unità in due o più unità immobiliari, separando almeno quella oggetto del contratto di locazione.

Del resto trattandosi di una esenzione di carattere prevalentemente oggettivo sarebbe irrazionale concedere l'esenzione in forma proporzionale.

 

248. Nell'anno 2003 la ASL di nostra competenza ci comunica che il presidio ospedaliero (suddiviso in diversi corpi di fabbrica e uniti fisicamente e catastalmente)  viene trasferito in altro comune dando quindi disdetta per le aree soggette a tarsu. Con una lettera ricevuta alcuni mesi dopo (finalizzata alla gestione ICI), la ASL ci comunica che il  presidio ospedaliero è al momento utilizzato esclusivamente per compiti istituzionali della azienda sanitaria avendo mantenuto al suo interno alcune attività strumentali. Successivamente viene fatta denuncia TIA per trasferimento di attività distrettuali. Nel 2007 il fabbricato catastalmente viene frazionato e vengono creati alcuni sub una parte dei quali vengono successivamente alienati. Riepilogando la Asl chiude tutta la posizione ai fini TARSU, poi ci indica con lettera senza altri elementi, che ai fini ici l’immobile è da considerare esente in quanto destinata a fini istituzionali, poi ci invia una iscrizione TARSU per alcune attività distrettuali (inezia rispetto alla superficie complessiva) poi arriva una nuova lettera (ancora inezia rispetto alla superficie complessiva) per iscrizione TARSU per ulteriori attività distrettuali e nel contempo ci comunica che sono ancora in corso attività di ristrutturazione dei locali. infine nel 2007 abbiamo la scissione del fabbricato catastalmente con la creazione di diversi sub e con la vendita di due sub.

Alla luce del parere (Q34) del 2006, con la presente siamo a chiedere in che modo dobbiamo comportarci in questa situazione.

In particolare deve applicarsi la lettera a del comma 1) dell’articolo 7 o eventualmente la lettera i se esistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi?

In ogni caso se la ASL è in grado di dimostrarci che per fini sanitari, eventualmente istituzionali,  occupava solo una parte del fabbricato è possibile fare un rapporto tra la superficie reale e la superficie occupata e in base a questa applicare la quota della rendita spettante?

La Sua risposta è rilevante anche per la predisposizione dell’apposito certificato riguardante i fabbricati di categoria B da inviare al Ministero entro il 3 giugno prossimo.

 

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che per le aziende sanitarie non può trovare applicazione l’esenzione di cui alla lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92, bensì quella della lettera a) del predetto decreto.

 

Infatti, la lettera i) del predetto articolo è riferita agli Enti pubblici assoggettati all’IRES, mentre l’azienda sanitaria è esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dello articolo 74el DPR 917/86:

 

Stato ed enti pubblici (1).

Art. 74.[88]

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta (2).

2. Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali.

 

Per analogia si riporta la massima sotto indicata:

 

 

L'Arma dei carabinieri, esente dall’Irpeg quale amministrazione militare dello Stato, ai sensi dell'art. 88 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non è compresa tra i soggetti indicati dall'art. 87, comma 1, lett. c) dello stesso testo unico ai quali fa riferimento l'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504 del 1992 nell'indicare gli utilizzatori di alcune categorie di immobili esenti dall'lci. Deve affermarsi, pertanto, che un immobile di proprietà della Provincia, concesso in uso ai Carabinieri come caserma non è esente da Ici ai sensi dell'art. 7, comma I , lett. i) art. 7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Cassazione civile , sez. trib., 16 ottobre 2006, n. 22154

Com. Teramo c. Prov. Teramo

Vita not. 2006, 3 1492

 

Ne consegue che i fabbricati destinati a tali attività, poiché per legge le stesse non possono essere considerate commerciali, ma istituzionali,  saranno da considerarsi esenti dal pagamento dell’ICI e quindi da escludersi dal computo di tale certificazione, proprio ai sensi della lettera a) del predetto articolo 7.

 

Infatti, la lettera b) del comma 2 dello articolo 74 del DPR 917/86, così si esprime:

 

2. Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:

 

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali.

 

Si conclude affermando che, diversamente dalla TARSU, tali immobili sono da considerarsi esenti dal pagamento dell’ICI, essendo destinati a finalità che la legge considera istituzionali.

 

249. Il catasto sollecita la richiesta da parte nostra ritenendo che alcuni fabbricati debbano essere sostati dalla categoria A7 a quella A8. Come provvedervi?

 

Risposta: Il comma 58 della legge 662/96, al secondo capoverso,  così dispone:

 

Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.

 

In alternativa alla disciplina di cui ai commi 336 e 337 dello articolo unico della legge 311/04, consiglio  codesto Comune di richiedere al catasto di Brescia la revisione della rendita catastale e quindi della categoria e classe catastale e ciò in considerazione della area pertinenziale così descritta.

 

250. Mi trovo in questa situazione:

- dall'esame dei dati catastali sono emersi due immobili di categoria B1 intestati alla parrocchia che non sono mai stati dichiarati;

- ho mandato una lettera alla parrocchia di richiesta informazioni circa l'esatta destinazione d'uso di tali immobili;

- la parrocchia mi ha risposto quanto segue: "l'unità immobiliare 1 è destinata ad uso istituzionale della parrocchia, per scopi inerenti l'attività oratoriale, l'unità immobiliare 2 è destinata ad attività didattiche (scuola materna) direttamente esercitate dalla parrocchia. Chiedo che questo spettabile ufficio voglia cortesemente tenere in considerazione che, vista la destinazione esclusiva, nonchè l'esercizio diretto della scrivente delle attività ivi previste, per entrambe le unità immobiliari la parrocchia possa usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 7 del D. Lgs. 504/92."

 

Come mi consiglia di comportarmi?

 

Risposta: In via preliminare, era preferibile un controllo sul posto. Comunque, è certa l'esenzione per l'unità immobiliare 1, se effettivamente utilizzata a fini istituzionali, mentre, nonostante la generale esenzione di fatto, ritengo assoggettabile la n. 2 posto che  questa è destinata esclusivamente a finalità commerciali. In senso conforme si è espressa la Corte di Cassazione, evidenziando nel caso di specie che è presente la condizione soggettiva ma non quella oggettiva, avendo le rette di frequenza natura commerciale, come del resto si evince dallo articolo 10 del DPR 633/72:

 

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino "a priori" il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale. (Fattispecie in tema di ritenuta debenza dell'imposta da parte di un ente privato gestore di un asilo infantile, a fronte dell'accertata carenza di prova della destinazione dell'attività scolastica a soggetti non abbienti o della destinazione dei ricavi eccedenti i costi a fini assistenziali).

Cassazione civile , sez. trib., 26 ottobre 2005, n. 20776

Asilo Infantile Maria Adelaide c. Com. La Spezia

251. La ditta …………………., ha acquistato nel dicembre 2007 un’area sul territorio di …..identificata catastalmente al Foglio 35 mappali 36 e 40. Tale area risulta nell’Ambito Territoriale Estrattivo del vigente Piano Cave della Provincia di Brescia. La cava, ora esaurita, è autorizzata a discarica ed attualmente utilizzata come tale. La ditta ci chiede se su tale area l’ici è dovuta.

 

Risposta: Le discariche, in quanto impianti di trattamento dei rifiuti, vanno accatastate nel gruppo catastale D e normalmente assoggettate ad ICI. In senso conforme vedasi la risoluzione ministeriale n. 4 T del 2006. Il Comune dovrà ordinare l'accatastamento avvalendosi di quanto disposto dal comma 336 dello articolo unico della legge 311/04, così che la rendita catastale esplichi i suoi effetti sin dal momento in cui il Comune è in grado di comprovare l'irregolarità, così come previsto dal successivo comma 337. Allego stampato.

 

252. Durante il periodo di fallimento della società Rossi avevo sospeso la mia attività di accertamento. In data 08.08.2006 con decreto del tribunale di Bergamo viene effettato il trasferimento dei beni dalla massa dei creditori del fallimento alla società Rossi, la quale in data 28.12.2006 vende questi beni e in data 27.12.2007 cessa la sua attività.

 

1. Da chi devo recuperare l'imposta non versata durante il fallimento?

2. E quella dal 08.08.2006 al 28.12.2006 visto che la società è cessata?

 

Risposta: Tecnicamente è il caso descritto è definito il ritorno in bonis dello imprenditore fallito. Ora, secondo la giurisprudenza

 

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, d.lg. n. 504 del 1992, per gli immobili compresi nel fallimento l'i.c.i. è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento. Se il fallimento viene chiuso per estinzione del passivo, senza la necessità di alienare gli immobili stessi, le società cui vengono restituiti detti beni deve provvedere a versare l'imposta ed a presentare la dichiarazione entro tre mesi dalla chiusura del fallimento.

Comm.trib. prov.le Bergamo, sez. III, 09 novembre 2002, n. 149

Proceda dunque al recupero dell'ICI del periodo fallimentare nei confronti della società, applicando la sanzione del 30 per cento.

253. Per l’esenzione ICI dei fabbricati di categoria B/7 quali Oratori e cappelle non destinate all’esercizio pubblico del culto. Per quanto riguarda  le cappelle inserite nell’abitazione o anche fabbricati completamente autonomi di proprietà di privati accatastati B/7 sono soggette all’ICI?

 

 

Risposta:  Si, perché tale culto è privato, mentre l'esenzione della< lettera d) è il culto pubblico.

 

254. La commissione tributaria di Ravenna sezione V con sentenza 30 del 20 ottobre 2003 ha sancito che un area edificabile utilizzata a fini agricoli  da uno solo dei contestatari gode di esenzione anche per gli altri  contitolari e a questo si appella ovviamente la coldiretti.  Noi ci stiamo comportando in senso opposto assoggettando l’area per i  contitolari non coltivatori. E’ corretto?


Risposta: Una rondine non fa primavera ed il vs comportamento è corretto. Si riporta qui sotto una sentenza di Cassazione che seppur riferita alle agevolazioni di cui allo articolo 9 del D.Lgs.n.504/92 conferma che dette agevolazioni sono soggettive e competono dunque per intero ai contitolari che hanno tale qualifica. Per rafforzare tale interpretazione io da sempre lo prevedo espressamente nel regolamento ICI, posto che l'articolo 59 del D.Lgs.n.446/97 lo acconsente.

 In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), ai fini dell'applicazione delle riduzioni e detrazioni previste dall'art. 9 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, in favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli, l'imponibile va determinato con riferimento al valore complessivo dei terreni agricoli condotti dal soggetto passivo d'imposta, considerando esclusivamente i terreni sui quali egli vanti uno dei diritti reali indicati nell'art. 3 del medesimo d.lg., e non l'intero ma la sola quota di sua spettanza in caso di contitolarità dei diritti stessi.

Cassazione civile , sez. trib., 17 dicembre 2004, n. 23473

Com. Bordighera c. Biancheri

Giust. civ. Mass. 2005, 1

255. I sigg. P.C. e moglie sono proprietari di un fabbricato A/3 e relativo C/6 regolarmente locato a un cittadino residente. Il sig. P.C. è custode del Castello di …… è tenuto ad abitare  nell'alloggio del suddetto castello, così come previsto per le Forze  Armate. Il Contribuente ha fatto un esposto all'Agenzia delle Entrate per sapere  se può comunque godere dei benefici prima casa per i fabbricati di  proprietà, nonostante che questi ultimi siano locati e lo stesso risieda in  un altro alloggio. L'agenzia ha risposto dicendo che i benefici sono da  riconoscere visto lo status di Forza dell'Ordine anche se i fabbricati  sono locati.  E relativamente all'ICI?  La moglie può godere degli eventuali benefici riconoscibili al sig. P.C.?
 

Risposta: La prima casa è fattispecie ben diversa dalla abitazione principale. La prima, infatti, da' agevolazioni per i tributi erariali ed è condizionata allo alloggio che sia ubicato:
a) nel comune di residenza;
b) nel comune di lavoro.

Peraltro, il possessore ha 18 mesi per acquisire l'alloggio.

Per l'abitazione principale invece è necessario la coincidenza fra soggetto passivo ed utilizzatore e l'esenzione decorrere solo dal momento di acquisizione della residenza anagrafica.

Per gli appartenenti alle forze di polizia il Ministero delle Finanze ha confermato tale differenza negando il diritto a considerare tali alloggi come abitazione principale. Si riporta qui sotto a conferma la sintesi della risoluzione n. 4 del 2007 :

Oggetto:
Imposta  comunale  sugli  immobili,  ICI. Applicazione dell'art. 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Quesito.
Sintesi:
L'art. 66  della  legge  n.342  del 2000 che solleva dall'obbligo di  residenza il personale   appartenente   alle   forze   armate   e  di  polizia  ai  fini dell'applicazione delle  agevolazioni  previste per l'imposta di registro, per l'Iva e  per  l'Irpef,  non e' estensibile anche all'ICI. Pertanto, i soggetti in questione  possono  ottenere l'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione ICI   per   la  prima  casa  soltanto  se  dimostrano  di diimorare abitualmente nell'immobile. Ulteriore motivo di rigetto della istanza è la concessione a terzi dell'uso del bene mediante contratto di locazione.

256. Questo Comune ha provveduto con deliberazione consiliare in data 05.12.2007 all’approvazione delle aliquote ICI applicando l’aliquota agevolata sia alle abitazioni principali che agli immobili dati in uso gratuito ai familiari che la utilizzano come abitazione principale.

Tale assimilazione non è stata prevista nel regolamento comunale.

Analizzando la questione sotto un profilo sostanziale, esistono i presupposti legittimi per ritenere assimilati all’abitazione principale gli immobili dati in uso gratuito ai familiari ed escluderli dal pagamento dell’imposta come previsto dal D.L. n. 93/2008?

 

Risposta ANCI

Concordando con una valutazione di tipo sostanziale riteniamo che la modifica apportata sostanzialmente al regolamento con delibera consiliare possa rilevare ai fini delle nuove disposizioni in materia di ICI.

Pertanto se la delibera ha assimilato alle abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti, allora queste godranno della agevolazione.

 

 

Risposta: Si legge nella risoluzione n. 12 del 2008 al punto 4:

"Occorre sottolineare che il comma 2 dell’art. 1 della disposizione in esame fissa un preciso limite ai fini del riconoscimento dell’esenzione, costituito dal fatto che l’assimilazione deve essere contenuta nel regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge e cioè il 29 maggio 2008. "

Ora, poiché le norme agevolative debbono essere interpretate in modo tassativo, valendo l'interpretazione restrittiva o letterale, si ritiene che nel caso descritto non sia applicabile l'esenzione. Peraltro, si fa rilevare che a differenza delle deliberazioni i regolamenti hanno efficacia a tempo indeterminato, mentre le deliberazioni  hanno valore solo per la specifica annualità.

 

Si ritiene, quindi, di non condividere la risposta data da tale associazione (troppo comodo essere generosi con i soldi dello Stato!).

 

257. Premesso:

- che con delibera di Giunta Municipale è stato approvato un programma operativo finalizzato al recupero dell'evasione ICI ed a tale scopo è stata istituita una Unità di Progetto costituita da un gruppo di dipendenti comunali di cui uno di questi il Sig. "X" responsabile;

- che con lo stesso provvedimento, è stato previsto un compenso incentivante ICI, spettante ai componenti di cui sopra, sui maggiori proventi accertati e riscossi, così come previsto dal vigente regolamento comunale sull'ICI;

- che con determina sindacale il Sig. "X" è stato nominato responsabile di detta Unità, attribuendogli allo stesso le funzioni di cui all'art. 51, comma 3 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

- che con la determina di cui sopra al Sig. "X" spetta il trattamento accessorio (indennità di posizione) previsto per legge;

- che il Sig. "X" oltre a firmare tutti i provvedimenti, partecipa attivamente all'attività di accertamento del tributo ICI; Tutto ciò premesso, si chiede di sapere se al Sig. "X"

spetta sia l'indennità di posizione che l'incentivo ICI, dato che partecipa attivamente all'attività di accertamento del tributo o se l'una esclude l'altra?

Si chiede inoltre di sapere quale criterio adottare per la ripartizione dell'incentivo ICI, dato che alcuni dipendenti dell'Unità di cui sopra si occupano di tutta l'attività di accertamento, un dipendente è addetto alle notifiche e un'altro dipendente è addetto al protocollo degli atti.  

 

Risposta: Secondo tesi prevalente, sulla quale io concordo pienamente, e che è seguita dalla stragrande maggioranza dei comuni, come a suo tempo era stato condiviso dalla CISL, l’incentivo di cui trattasi è cumulabile con l’indennità posizione, così che anche il funzionario responsabile può beneficiare di tale incentivo.

 

Ora, in ordine alla distribuzione del fondo fra i vari partecipanti al progetto, non esistono vincoli particolari, ma è razionale che l’attribuzione debba essere fatta non in sede preventiva, ma consuntiva, non in relazione al grado rivestito da ciascuno, ma in base allo apporto fornito da ciascun partecipante ai risultati del recupero della evasione.

 

Anche in ordine al possibile differente peso da attribuire alle varie fasi del procedimento (accertamento, protocollo  degli atti, notifica), non esistono indicazioni di sorta, avendo le varie fasi del procedimento un solo ed unico obiettivo, consistente nel recupero della evasione.  Ovviamente la fase di accertamento assume importanza primaria, ma anche le altre fasi ivi descritte meritano considerazione, così che non sarebbe criticabile una distribuzione egualitaria delle risorse a tal fine indicate e ciò per il fatto che l’obiettivo conseguito è da attribuirsi al gruppo unitariamente considerato, così che  parrebbe persino secondario lo stretto apporto fornito dal singolo partecipante al progetto.

 

258. L'asilo infantile …….ex IPAB) possiede un fabbricato di categoria A4  e uno di categoria B1 utilizzati come scuola materna e asilo nido. E' tenuto al pagamento dell'ICI?

 
Risposta: Nonostante la generale debolezza dei comuni nei confronti delle categorie "sensibili", tali fabbricati debbono essere assoggettati ad ICI, stante che nel caso descritto risulta non soddisfatta sia la condizione soggettiva, essendo le ex IPAB a differenza delle IPAP, soggetti di diritto privato, che
quella oggettiva, posto che l'accesso ai servizi forniti dalla scuole materne e dagli asili nido è reso possibile solo con il pagamento di rette di frequenza, a nulla rilevando che una parte della retta sia posta a carico di altri soggetti. Ad ulteriore prova, si riporta qui sotto il comma 5 dello articolo 4 del
D.Lgs.n.207/01 che così dispone:

5. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro
pertinenza.

In conclusione, in assenza di disposizione regolamentare applicativa di tale facoltà, tali immobili debbono essere assoggettati a tutti i tributi del Comune, ICI compresa.

 

 

259. Per le unità immobiliari in leasing l'Imposta Comunale sugli Immobili viene pagata dal Locatore o dal Locatario
 

Risposta: Dal locatario, dopo le modifiche apportate dallo articolo 3 del D.Lgs.n.504/92 dallo articolo 58 del D.Lgs.n.446797, a valere dall'1.1.98. Se trattasi di fabbricato D senza rendita catastale la soggettività decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula del contratto. Se invece il fabbricato ha già la r.c. il passaggio avviene sin dalla stipula del contratto. Attenzione che talvolta si è in presenza del contratto di cosa futura ossia quando si stipula il contratto ma il fabbricato deve essere costruito. In tale ipotesi il locatario diviene soggetto passivo solo dal momento della consegna, mentre durante la costruzione soggetto passivo è la società di leasing sul terreno. 

260. La parrocchia e' titolare del diritto di proprietà su appartamenti che  vengono assegnati a persone bisognose - chiedo se e in quale modo possa  fatta valere una qualche forma di esenzione dall'ici.


Risposta: In tale ipotesi la parrocchia non può essere esentata e ciò per il fatto che:
1. l'uso non è diretto;
2. il comodato è comunque un contratto commerciale. Pensi che per solo tale motivo i comuni di Padova e Bari che avevano acquisito alloggi in altri comuni sono stati condannati a pagare l'ICI.

261. In occasione dell'aggiornamento della posizione ici alla presenza del contribuente che chiedeva il calcolo dell'imposta da pagare a seguito dell'acquisto di una "seconda casa", sono venuta a conoscenza del fatto che l'immobile che risulta abitazione principale (dove la contribuente ha la residenza e paga la tarsu) in realtà è occupato dal suocero che non è residente perchè trattandosi di case in edilizia convenzionata può abitarci solo il proprietario che aveva come condizione per l'acquisto l'essere residente lì. Se dovessi emettere un atto di accertamento per recuperare la differenza di ici pagata con l'aliquota agevolata e la detrazione, come posso "provare" con dati oggettivi la situazione di fatto emersa per caso e che non può essere rilevata dall'incrocio dei dati ufficiali? (anche le utenze sono intestate alla signora).

P.S. Ovviamente la signora vive col marito e i figli nell'abitazione di proprietà del marito.

 

Risposta: Con il comma 173, lettera b) dello articolo unico della legge 296/06 è stato chiarito in via definitiva che

 

 

        b) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» sono inserite le seguenti: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,»;

        

 

 

Ora, l'azione di recupero è subordinata alla revoca della residenza anagrafica da parte dello Ufficiale di Anagrafe, al quale Lei è tenuta a darne comunicazione. Una volta revocata Lei emetterà gli avvisi di accertamento, citando il provvedimento di revoca del collega sopra individuato. Se, invece, il suo collega, rispondendo anche penalmente per l'eventuale omissione, non provvederà nel senso indicato, alcuna possibilità di recupero sussiste, essendo chiaramente il rapporto tributario subordinato in questo caso a quello anagrafico.

 

 

262. Ho notificato in data 24/08/2007 un avviso di accertamento ad un contribuente perchè pagava l'ici di un terreno su un reddito dominicale non più aggiornato.

 

Dalla visura catastale si legge:

Reddito dominicale fino al 04/04/1995 €. 620,32

Reddito dominicale Efficacia dal 04/04/1995 €. 2.192,28 Registrazione 11/11/2003

nelle annotazioni: v.q. su dichiarazione di parte.

 

Il contribuente ha pagato l'importo contestato con l'atto di accertamento e successivamente presenta richiesta di rimborso adducendo quale motivazione la mancata notifica del nuovo valore e che secondo l'art. 74, comma 1, L. 342/2000 gli atti attributivi o modificativi di rendita acquisicono rilevanza giuridica solo dal momento della notifica.

Nelle premesse della domanda di rimborso scrive che il maggior valore è stato attribuito dall'Agenzia del Territorio in data 11/11/2003 per effetto di denuncia di variazione colturale, mod. 26A. del 0404/1995.

 

Chiedo il suo parere per

1) validità della nostra pretesa e quindi la corretta applicazione della decorrenza della rendita.

2) un atto pagato non è definitivo o può essere rimborsato l'importo pagato se si riscontra un errore nell'atto?

 

 

Risposta: Anche per il reddito dominicale dei terreni trova applicazione l'articolo 74 della legge 342 del 2000. Ora, essendo stato attribuito il nuovo reddito dominicale dopo il 31.12.1999, trovava applicazione il comma 1 di tale articolo che così dispone:

 

Articolo 74         

 

 

 

 

 

 

Attribuzione o modificazione delle rendite catastali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

 

Ora, la giurisprudenza più recente della Cassazione ritiene che anche in tale ipotesi il reddito dominicale, al pari della rendita catastale, abbia efficacia retroattiva, ma a condizione che sia formalmente notificato al contribuente:

Tributi locali - Imposta comunale immobili (Ici) - Base imponibile - Rendita catastale - Atti di attribuzione o di modifica della rendita successivi al primo gennaio 2000 - Notificazione - Condizione di efficacia - Art. 74 della legge n. 342 del 2000 - Portata - Applicabilità a periodi d'imposta anteriori - Legittimità - Fondamento.

In tema di imposta comunale sugli immobili (Ici), per gli "atti comunque attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati" la necessità della notificazione, ai sensi dell'art. 74 l. 21 novembre 2000 n. 342, costituisce condizione di efficacia degli stessi solo a decorrere dal 1° gennaio 2000, mentre per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 il Comune può legittimamente richiedere l'imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione. L'i.c.i. dovuta è, pertanto, correttamente commisurata alla rendita catastale attribuita "tempo per tempo" dal competente ufficio erariale quando l'imposta sia dovuta per anni precedenti il 1° gennaio 2000, atteso che, stabilendo che dalla detta data gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell'atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

Cassazione civile , sez. trib., 18 aprile 2007, n. 9203

Civerchia c. Com. Castelplanio

Giust. civ. Mass. 2007, 4

L'azione di recupero effettuata da codesto Comune, se come sembra non è stata propvata la relativa notifica da parte del catasto, risulterebbe solo formalmente illegittimo. Tuttavia, avendo il contribuente effettuato il pagamento dell'atto senza proporre ricorso, l'atto è divenuto definitivo, così che un eventuale ricorso da esso prodotto contro il silenzio tacito o espresso al rimborso risulterebbe inammissibile. Infatti, la Cassazione ritiene che di contro sarebbe come ammettere che il termine di ricorso non sia di soli 60 giorni ma di anni.

Consiglio di neppure rispondere a tale istanza, tenuto conto che il silenzio protratto per oltre 90 giorni equivale a rigetto, così come previsto dallo articolo 21 del D.Lgs.n.546/92 che così dispone al comma 2:

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

 

In materia di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 21, comma 1, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546 per la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento impositivo è, per sua natura, di carattere perentorio, sicché, venuto esso a scadenza, risulta irrilevante il successivo contegno del convenuto, stante l'imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza. A tale stregua, la costituzione della parte convenuta, se ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. può sanare vizi inerenti la notificazione dell'atto introduttivo, in quanto prova l'uguale raggiungimento dello scopo perseguito dalle norme che regolano tale notificazione, comunque non vale ad inficiare a posteriori la definitività del provvedimento impositivo, stante l'avvenuta perdita del diritto d'impugnarlo, venendo altrimenti detta costituzione sostanzialmente a tradursi in un'inammissibile ipotesi di rimessione in termini.

Cassazione civile , sez. trib., 30 luglio 2002, n. 11222

Caliumi e altro c. Min. fin.

Giust. civ. Mass. 2002, 1394
Fisco (Il) 2002, 7541

263. Un contribuente avente la qualifica di coltivatore diretto, presenta domanda di rimborso motivando che ha pagato, erroneamente secondo il suo parere,  per un fabbricato adibito ad abitazione principale dello stesso, e che l'imposta non è dovuta in quanto il fabbricato presenta i requisiti di ruralità.

 

Il fatto è che in realtà detto fabbricato si trova in zona residenziale (e lo è sempre stato ed è nato come fabbricato civile) ed è regolarmente accatastato, quindi secondo il mio parere devo dare risposta negativa alla domanda di rimborso in quanto  il fabbricato rurale non è  di per sè esente da ICI ma il suo valore è compreso nel reddito del terreno agricolo mentre in questo caso no,  ed inoltre la categoria in questione,  non è una categoria compresa nell'elenco di cui all'art. 7 del 504.

 

Le chiedo supporto  nella motivazione della risposta, cioè come è meglio formularla, e se devo aggiungere qualcosa.

 

 

Risposta: Condivido la sua interpretazione, tenuto conto che nel caso descritto è palesemente carente la condizione oggettiva ossia lo stretto collegamento funzionale del fabbricato per l'esercizio della attività agricola, posto che esso è ubicato in zona non agricola, determinandosi di contro una doppia esenzione ossia quella del fabbricato che quella del terreno agricolo sul quale insiste il fabbricato (area di sedime).

 

Ad ulteriore motivazione che segnalo a Lei, è l'ultima sentenza della Cassazione, che rivoluziona la questione degli edifici rurali, ritenendo che una volta accatastato il fabbricato, seppur rurale, non è esente, poiché l'ICI non prevede l'esenzione di essi allo articolo 7 e nel contempo allo articolo 1 assoggetta gli immobili anche se strumentali, senza alcuna esclusione. Le allego tale sentenza.

 

264. Si chiede cortesemente di conoscere se un contribuente privato che è  proprietario di un B/7 è tenuto al pagamento ICI.

Risposta: Certamente si. Infatti, il privato non soddisfa mai la condizione oggettiva di destinarlo ad attività di culto, intendendosi per culto la pratica religiosa fatta in pubblico

265. Stiamo provvedendo all’emissione degli avvisi di accertamento ad una contribuente la quale ha utilizzato la rendita catastale presunta fino all’anno 2006 (anno nel quale le è stata notificata la rendita catastale definitiva, infatti ha presentato anche dichiarazione ICI) . Con l’emissione degli avvisi di accertamento: oltre alla differenza di imposta calcolata sulla rendita presunta , possiamo recuperare anche la differenza di imposta tra rendita catastale presunta e rendita catastale definitiva considerando che la rendita catastale definitiva ha la data della messa in atti 20/10/2002?

E da quale anno possiamo recuperare? dal 2002 o dal 2003 (primo gennaio dell’anno successivo alla data della messa in atti) ? logicamente senza l’applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Inoltre è possibile l'emissione di uno avviso di accertamento solo per la differenza di rendita (tra presunta e definitiva)?

Risposta: Con la sentenza che sotto si riporta la Cassazione ha affermato che avendo il soggetto passivo dichiarato la rendita presunta la rendita catastale attribuita dal Catasto, persino se non notificata, assume efficacia retroattiva, così come era previsto dal comma 1 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504/92. Ora, se è certo il diritto di recupero, dubbi sussistono in ordine le annualità  recuperabili, stante che sul punto non esiste adeguata giurisprudenza. Personalmente ritengo che il recupero debba essere effettuato entro il termine di decadenza in via generale stabilito dal comma 161 dello articolo unico della legge 296/06, che peraltro ha abrogato il comma 1 sopra richiamato. Recuperate dunque dal 2003, senza sanzioni né interessi.

Cassazione, sentenza 14883/08: ICI rendita in atti ante o post 2000 efficacia retroattiva anche se non notificata

 

I ricorrenti censurano, con unico motivo, la sentenza della commissione regionale deducendo che, a norma della Legge 21 novembre 2000, n. 342, articolo 74, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali "sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione"; che pertanto, avendo essi ricevuto notifica in data 26.10.1999 dell'atto attributivo di rendita a due unità immobiliari di loro proprieta', conseguente a richiesta da loro presentata il 2.4.1985, essi non sarebbero tenuti, diversamente da quanto opina il giudicante a quo, al pagamento delle annualita' pregresse (1995-1998).

In conclusione, nel caso di specie, trattandosi d'immobili non dichiarati affatto ai fini dell'ICI, ma dei quali era stata soltanto chiesta all'UTE l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita, il potere di accertamento del comune si esercita, anche a prescindere dall'avvenuta attribuzione della rendita, ai sensi della norma da ultimo citata, e l'imposta relativa alle annualita' pregresse e' recuperata nei limiti consentiti dalla medesima disposizione e successive modifiche.
La sopravvenuta notifica del provvedimento attributivo della rendita non ha, in tal caso, alcuna efficacia interdittiva del potere del comune di recuperare le annualita' d'imposta pregresse, a prescindere dalla circostanza che detta notifica sia effettuata in epoca successiva o precedente al 1.1.2000 (articolo 74, cit., comma 1, 2 e 3), dal momento che queste disposizioni - non interpretabili come garanzia d'impunita' in caso di totale evasione dell'imposta - regolano la possibilita' di ricalcolo del tributo, di applicazione di sanzioni ed interessi e di liquidazione della maggiore imposta derivante dalla rendita attribuita, rispetto a quella pagata in base al valore presunto dell'immobile (Decreto Legislativo n. 504 del 1992 articolo 11 comma 1) : ipotesi evidentemente diversa da quella, ricorrente nella presente controversia, in cui sia stato del tutto omesso il pagamento dell'ICI.

266. La società cooperativa C.S.L. (CENTRO SOCIALE LAVORATIVO) sita nel comune di …….ha presentato una richiesta di esenzione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera i del D. Lgs. 504/92 nonché sulla scorta della sentenza della Commissione tributaria regionale Piemonte n. 18 del 18.06.2004 specificando:

- la propria finalità mutualistica decretata dallo Statuto;

- il proprio oggetto sociale quale conduzione e gestione di centri sociali di cultura e ricreazione.

 

Si precisa che tale società utilizza ed è proprietaria di 2 unità immobiliari ossia: un C1 (bar) ed un A10 (sale riunioni, uffici CAF, ecc.).

 

Stante quanto illustrato ci si domanda se 

la richiesta di esenzione è legittima e potrebbe riguardare entrambi i fabbricati oppure soltanto l'A10 quale immobile di "esclusivo utilizzo non commerciale", come sostiene il contribuente in esame?

 

 

 

Risposta: Le società cooperative, neppure quelle sociali le quali sono riconosciute ONLUS, non possono essere esentate dal pagamento dell'ICI. Infatti, la lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92, nel far rinvio ai soggetti di cui alla lettera c) dello articolo 87 del DPR 91//86 (ora articolo 73), esclude di fatto tutte le società, cooperative comprese. Infatti, le predette società sono annoverate nella lettera a) del predetto articolo e non come preteso dalla norma dalla lettera c):

 

Soggetti passivi (1).

Art. 73. [87]

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione , nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (2) (3);

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (4);

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (5);

In senso conforme vedasi la seguente sentenza della Cassazione:

 

Il riconoscimento dell'esenzione i.c.i. di cui all'art. 7, comma 1. lett. i), d.lg. n. 504 del 1992 spetta al coesistere di due condizioni: qualora gli immobili siano utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), t.u.i.r. (cioè enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) e che l'utilizzazione sia effettuata direttamente dall'ente possessore.

Cassazione civile , sez. trib., 20 giugno 2005, n. 13232

 La sentenza citata, quindi, o è palesemente illegittima oppure è riferita ad un Comune che abbia previsto nel regolamento l'esenzione per le ONLUS, fra le quali vi sono le cooperative sociali.

 267. La tutrice di una minorenne, chiede se la minorenne proprietaria di un immobile sito nel nostro Comune di …….., che ha residenza nel Comune di Corte Franca (quello della tutrice), orfana di entrambi i genitori dal 25.12.2007, rimanendo unica erede dell’abitazione sopra indicata , ma non possibilitata a risiedere in quanto minore. (prima e unica casa). In questo caso la minore deve pagare l’Ici? Data la delicatezza del caso chiedevamo gentilmente riferimenti normativi adeguati in modo da rispondere in modo completo al cittadino.

 

Risposta: Ai sensi dello articolo 324 del codice civile chi esercita la patria potestà ha l'usufrutto legale dei beni immobili dei minori, Soggetto passivo ICI, dunque, è in modo diretto e non per rappresentanza colui che esercita la patria potestà:

 

Codice Civile (1942)

         Art. 324                  

(1) Usufrutto legale.

[I]. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio [ 261].
[II]. I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli [
143, 147, 148].

 

Costante è la giurisprudenza che conferma tale principio anche per l'IRPEF

 

L'imputazione dei redditi dei figli minori è disposta "ex lege" senza condizioni di sorta e trova fondamento nel nuovo testo dell'art. 324 comma 1 c.c., che sulla base della riconosciuta parità dei coniugi nell'ambito familiare, attribuisce ad entrambi l'usufrutto sui beni dei figli minori, per cui l'imputazione al genitore privo di redditi propri puntualmente si adegua al generale principio in tema di IRPEF, secondo cui costituiscono base imponibile anche i redditi altrui dei quali il contribuente abbia la disponibilità o l'amministrazione senza obbligo di rendiconto.

Comm. trib. centr., sez. XII, 07 gennaio 1983, n. 6848

Cadau

 

Ora, stante che nel vostro comune il minore non ha la residenza anagrafica, tale fabbricato dovrà essere normalmente assoggettato ad ICI, ponendo l'onere nei confronti di chi esercita la patria potestà.

 268. Coniugi separati: sentenza del 29/02/2000 che cita “ la casa coniugale sarà messa in vendita, previo accordo tra i coniugi sul prezzo ed il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di una nuova residenza per la famiglia, che sarà scelta dalla signora ………………. ed intestata ad entrambi i coniugi”.

 

L’acquisto del nuovo immobile è del 09/12/2003, il signor ……….. prende la residenza dal 30/05/2003 fino al 30/06/2003 (prima del rogito) e la trasferisce in altro comune dove abita in affitto: paga l’ICI con aliquota ordinaria senza detr. fino al 2007.

 

Dal 2008 chiede di essere esentato dal pagamento ICI quale coniuge non assegnatario della casa coniugale non proprietario di immobili nel comune di ………..: è possibile tale assimilazione?

 

 

Risposta: La normativa tributaria di esonero deve essere applicata in modo tassativo, non valendo l'interpretazione analogica. Ora, il comma 3-bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92 così dispone:

 

 

3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (5).

 

Ora, il nuovo alloggio, diversamente dal primo, non può considerarsi casa coniugale non essendo mai utilizzato congiuntamente dai coniugi. Ne consegue che l'alloggio in argomento non può essere considerato esente e va assoggettato normalmente ad ICI, secondo i principi generali.

 

269. Ho ricevuto dalla fondazione ospedale maggiore la lettera che le allego dove mi spiega che non pagherà l'ICI per i fabbricati destinati ad abitazione dei conduttori dei terreni. La normativa è effettivamente così? Cosa devo verificare per assicurarmi che sia corretta l'esenzione?

 

 

Risposta: In primo luogo la loro richiesta è  fondata solo se la fondazione ha la qualifica di impresa agricola, iscritta nello apposito registro, data di entrata in vigore dello articolo oppure se la stessa abbia affittato il fondo ad imprenditori agricoli iscritti nello apposito registro tenuto presso la Camera di Commercio.

 

E' tuttavia da evidenziare l'ultima sentenza della Cassazione, con sentenza n. 15321/08, che allego, in base alla quale i fabbricati, anche se rurali, dal momento dello accatastamento sono normalmente da assoggettare ad ICI, poichè l'ICI assoggetta tutti i fabbricati anche se strumentali, come indirettamente si evince dalla lettura degli articoli 1 e 7 del D.Lgs.n.504/92. La ragione di tale sentenza è che tutti i soggetti fanno riferimento alla disciplina dello accatastamento, mentre secondo la Cassazione quando il fabbricato rurale è accatastato segue la specifica disciplina di ciascun tributo. Infatti, la Fondazione fa riferimento non al decreto legislativo n. 504/92, ma allo articolo 9 del Dl 557/93 convertito dalla legge 133/94 che riguarda appunto l'accatastamento dei fabbricati rurali.

 

Si profila una battaglia. Decidi Tu dove vuoi stare, Se aderire alla nuova tesi della Cassazione oppure se aderire alla richiesta di esenzione. Io consiglio di seguire la prima. Parlane anche con i Tuoi amministratori.

 

270. Allego alla presente l'istanza presentata da contribuenti che chiedono il rimborso di versamento dell'ICI in quanto il secondo immobile di loro proprietà è dato in comodato a parenti in linea retta che lo destinano ad abitazione principale. Poichè il ns. regolamento non prevede questo caso avevo risposto verbalmente dicendo che il rimborso non era dovuto. Ora a fronte della richiesta scritta e penso supportati da qualche Associazione sono a richiederLe un parere in merito.

 

 

Risposta: Il comma 2 dello articolo 1 del DL 93/08 così dispone::2.  Per  unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del   sogggetto  passivo  si  intende  quella  considerata tale ai sensi del      
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  504,  e  successive        
modificazioni,  nonche'  quelle  ad  esse  assimilate  dal comune con        
regolamento  vigente  alla  data  di  entrata  in vigore del presente        
decreto,  ad  eccezione  di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9        
per   le   quali   continua  ad  applicarsi  la  detrazione  prevista        
dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. 

 

Ora, particolare attenzione va posta allo estendimento della  esenzione: "nonche'  quelle  ad  esse  assimilate  dal comune con regolamento  vigente  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto". Il che sta a significare che l'esenzione del comodato trova applicazione solo nei comuni nei quali sia stata recepita nel regolamento tale facoltà.

 

A prescindere, dunque, dalla legittimità della norma che crea disparità di trattamento a seconda del Comune ove è ubicato l'immobile concesso in comodato, non vi resta che rigettare tale istanza.

 

La risposta potrebbe essere la seguente:

 

 

Oggetto: istanza di esenzione di alloggio concesso in comodato.

 

 

Con riferimento alla istanza di cui allo oggetto, si comunica quanto segue.

 

Il comma 2 dello articolo 1 del DL 93/08, estende l'esenzione agli alloggi concessi in comodato nei comuni che abbiano previsto nel regolamento l'assimilazione del comodato alla abitazione principale. Infatti, è inserita la seguente frase: "nonche'  quelle  ad  esse  assimilate  dal comune con regolamento  vigente  alla  data  di  entrata  in vigore del presente   decreto".

 

Ora, poichè il ns. regolamento non prevede tale assimilazione l'immobile in argomento non può essere considerato esente ed  il rimborso non è dovuto.

 

271. Una immobiliare ha accatastato  alcuni immobili in corso di costruzione come F3. Per il periodo di possesso ha versato imposta ICI solo su altri immobili già finiti facenti parte dello stesso complesso residenziale.

Negli atti di vendita degli immobili F3 è indicato il valore dell’immobile in corso di costruzione.  Il contribuente non ha risposto al nostro invito ad accertamento con adesione per definire il valore degli F3  (il prezzo di vendita ci sembra eccessivo rispetto al valore delle aree edificabili) ed è difficile valutare il valore dell’area edificabile essendo l’intero complesso composto da diverse unità immobiliare diverse fra loro sia per destinazione d’uso che per dimensioni.

Possiamo calcolare l’imposta sul valore indicato negli atti di vendita e poi sarà il contribuente a dimostrare una base imponibile diversa?

 

Risposta: Gli F3 sono fabbricati non ultimati. Quindi se realmente si trovano in tale condizione è assoggettabile l'area utilizzata per la costruzione, senza computare le spese incrementative, così come previsto dal comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 che così dispone:

 

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

 

Ne consegue che Lei non potrà far riferimento al prezzo di vendita del fabbricato e dovrà scomputare i costi cosiddetti incrementativi. Emetta dunque avvisi di accertamento, motivando il perché del ricorso al metodo induttivo. Parta dal prezzo dichiarato in tali atti e deduca, facendosi aiutare dal tecnico, i costi di costruzione realizzati sino al momento della vendita. Così operando, poi, sarà il contribuente a dover dimostrare i costi reali.

In sintesi, si dica negli accertamenti: Il Comune ha invitato il contribuente a quantificare il valore del fabbricato, scomputando i costi incrementativi, così come previsto dal comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92. Posto che costui non si è neppure presentato, il Comune ha ritenuto sulla base della perizia effettuata che i costi incrementativi risultassero pari a..........., stante che al momento risultano effettuati i seguenti lavori.....

 

 272. Come mi devo comportare con gli italiani residenti all'estero (iscritti all'A.I.R.E.) che hanno abitazione sul territorio comunale non affittata e a loro disposizione?


Risposta: Tali immobili godono della aliquota già prevista per l'abitazione principale e della detrazione, ma non sono esenti, salvo che il Comune non abbia regolamentato l’assimilazione con l’abitazione principale.  In senso conforme vedasi la Risoluzione n. 12 del 2008. Nella sostanza vanno trattati come i fabbricati A1, A8 e A9. Godono, quindi,  della esenzione, solo nel  caso in cui il regolamento comunale abbia esplicitamente disposto l'assimilazione alla abitazione principale.

Si riporta qui sotto la parte della Risoluzione 12 che parla della presente fattispecie.

 B) I CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO.
La norma ha espressamente individuato gli immobili a cui deve essere riconosciuta l'esenzione in discorso e tra questi non sono ricomprese le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, per cui si deve ritenere che detti immobili siano esclusi dal beneficio in questione. Le norme sulle esenzioni, infatti, hanno natura speciale e derogatoria della norma generale, e perciò - in base alle disposizioni dell'art. 12 delle preleggi - sono di stretta interpretazione e non possono, per questo motivo, essere applicate al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate,
stante il divieto, da sempre ribadito dalla Corte di Cassazione (ex pluribus: sentenza n. 10646 del 20 maggio 2005), "non solo di applicazione analogica, ma anche d'interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile" in base al quale le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole
generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati. E' necessario, però, precisare che, a norma dell'art. 1, comma 4-bis del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75, alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, continua ad essere riconosciuta la detrazione di base di cui all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992, a condizione che non risultino locate, come si evince anche dalla relazione illustrativa
al provvedimento in oggetto. Tuttavia, tali unità immobiliari possono godere dell'esenzione dall'ICI nel caso in cui i regolamenti comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, ne abbiano espressamente previsto l'assimilazione
all'abitazione principale.

 

273. Considerando che il D.L 4/7/2006 n. 223 convertito in  L. 4/8/2006 n. 248 ha stabilito la soppressione  dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI , di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92, pertanto per i casi di omessa denuncia connessa a omesso/parziale versamento, per gli anni precedenti (2003/2004/2005/2006/2007) è possibile procedere all'accertamento o oppure no?

o altrimenti è possibile l'accertamento solo per i casi che prevedono ad oggi l'obbligo di presentazione della dichiarazione ici?(..deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta  o in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale).

 

Risposta: L'abrogazione della dichiarazione incide sulle sanzioni eventualmente dovute e ciò  in base al principio del favor rei stabilito dallo articolo 3 del D.Lgs.n.472/97, mentre sui termini di decadenza incide il comma 161 dello articolo unico che ha stabilito il termine di accertamento e di liquidazione in 5 anni, da calcolarsi dalla data di versamento o di dichiarazione. Tuttavia, l'articolo 3 della legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente) vieta la proroga dei termini scaduti, così che per la liquidazione, essendo scaduto il 2004 il 31.12.2006, il recupero è possibile solo dal 2005. In conclusione, per questo anno i termini sono i seguenti:

a) accertamento per omessa denuncia dal 2002, dovendo essere presentata la dichiarazione nel 2003 per il 2002;

b) accertamenti in rettifica dal 2003;

c) liquidazioni dal 2005.

 

A mio avviso nei casi in cui ora la dichiarazione non sia più dovuta, rimane fermo tale termine aggiuntivo di 1 anno, sulla base del principio che la regolarità del comportamento va valutata con riferimento alla legge del tempo (tempus regit actum).

 

274. Nel caso in cui oggetto del leasing è un fabbricato in corso di costruzione, la soggettività passiva rimane comunque in capo alla medesima società di leasing fino alla fine lavori oppure è la società utilizzatrice obbligata al pagamento dell'imposta de quo?

 

 

Risposta: Nel caso descritto si parla di contratto di cosa futura, così che la società di leasing è soggetto passivo per l'area sino alla fine dei lavori ed i locatario diviene soggetto passivo dalla conclusione dei lavori, in base alla rendita catastale del fabbricato, conseguente al procedimento DOCFA che dovrebbe essere effettuato dalla società di leasing in quanto proprietaria del fabbricato.

 

275. Abbiamo un dubbio in merito alla corresponsione degli interessi in sede di restituzione dell'imposta a quegli utenti che ai sensi della nuova normativa ICI sono esenti dal pagamento ma che per errore hanno pagato l'ICI. Visto che la risoluzione n. 12/DF prevede rimborsi sistematici da parte dei Comuni, riteniamo che la data da considerare per il calcolo degli interessi sia il versamento e non la presentazione della domanda di rimborso, anche qualora il contribuente si sia premurato di presentarla.

Secondariamente nell'eventualità in cui il Comune riesca a procedere con il rimborso entro 6 mesi dalla data del versamento, riteniamo di non dover corrispondere alcun interesse, applicando il principio generale che prevede l'applicazione degli interessi per semestre compiuto.

E' corretta la nostra interpretazione? 

 

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che con l'approvazione della legge finanziaria 2007 (296/06) gli interessi sono computati a giorno, anziché a semestri. Tuttavia, gli interessi non possono che decorrere dalla data della domanda, non potendosi tradure l'errore del contribuene in un suo vantaggio e in un danno per il Comune. La soluzione che prospetto, seppure incerta tanto che l'ANCI aveva chiesto una disposizione in tal senso tramite un emendamento alla LF 08, trova riscontro nella fattispecie del creditore in buona fede di cui allo articolo 2036 del cc

Codice Civile (1942)

         Art. 2036                  

Indebito soggettivo.

[I]. Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede [ 1147] del titolo o delle garanzie del credito [ 1237].
[II]. Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti [
820 ss.] e gli interessi [ 1284] dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede [ 1147].
[III]. Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del
creditore [ 1203 ss.].

 

276. Si è presentato un tecnico con una variazione catastale fatta per un suo cliente. Si tratta di un immobile precedentemente accatastato con più rendite (immobile vecchio e rendite costituite da più A4). Oltretutto un parta dell'immobile è in comproprietà tra moglie e marito, mentre l'altra parte è di proprietà esclusiva del marito.

Il nuovo accatastamento si compone di due rendite, relative alle diverse proprietà, collegate l'una all'altra nelle note. Pare che ai fini fiscali debbano essere sommate le due rendite per determinare il valore dell'immobile, mentre si debba tener conto delle due singole rendite per eventuali calcoli di imposte in relazione alla proprietà.

Visto che di fatto queste due rendite rappresentano un unico alloggio destinato dai due proprietari ad abitazione principale, è corretto considerarle entrambe esenti dall'ICI? Inoltre le risulta che questa particolare procedura di accatastamento abbia valenza ai fini fiscali?

Per facilitare la comprensione del quesito inviamo via fax copie dei due docfa.

 

Risposta: Tale soluzione non è corretta. Ogni unità autonomamente accatastata gode di propria autonomia, come si evince chiaramente dalla lettera a) del comma 1 dello articolo 2 del D;Lgs.n.504/92, che così dispone:

Definizione di fabbricati e aree.

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano..

 

Altresì, il soggetto passivo non può che avere che una sola abitazione principale, così che se ne ha due che utilizza come fosse una sola, solo una delle due potrà considerarsi esente, così come precisato dal MF con la risoluzione n. 6 del 2002 , il cui testo sotto si riporta. Ne consegue che la A3 classe 3 consistenza 2 con rendita 91,93 dovrà essere normalmente assoggettata come altro fabbricato. Dalla risoluzione si comprende anche il perché. Se unisco due unità la nuova r.c. è ben maggiore della somma delle due. 

 

Oggetto:
Imposta   comunale   sugli    immobili   (ICI)  -  Abitazione  principale
costituita da due unita' immobiliari.
Sintesi:
Si forniscono   chiarimenti   in   ordine   all'assoggettamento   all'ICI   di
un'abitazione costituita  da  due unita' immobiliari accatastate separatamente
con l'attribuzione di due distinte rendite catastali.                         
 
Testo:
           Con la  nota  qui  pervenuta  per  il  tramite  dell'Agenzia  delle
entrate -  Direzione  Centrale  normativa e contenzioso, e' stato formulato il
quesito inteso   a   conoscere  se  un'abitazione  costituita  da  due  unita'
immobiliari accatastate  separatamente  con  l'attribuzione  di  due  distinte
rendite catastali,   possa  essere  considerata  "abitazione  principale"  con
conseguente applicazione  dell'aliquota  ridotta e della detrazione per questa
previste.                                                                     
                                                                              
           Al riguardo,   si   ritiene  che  in  tal  caso  non  sia  corretto
utilizzare come  base  imponibile  la somma algebrica delle rendite risultanti
in catasto  e  quindi applicare al risultato cosi' ottenuto l'aliquota ridotta
eventualmente deliberata   dal   comune   e   la   detrazione   spettante  per
l'abitazione principale.  Del  resto l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n.  504,  riconosce  una  detrazione  dall'imposta dovuta pari a  103,29
euro (lire  200.000)  per  l'unita' immobiliare  adibita a dimora abituale del
contribuente che  la  possieda  a  titolo  di proprieta' o che sia titolare di
diritto reale  di  usufrutto,  uso  o  abitazione  sulla  stessa.  Per  unita'
immobiliare si  intende  la piu' piccola entita' da iscrivere in catasto, alla
quale possa  essere  attribuita  un'autonoma  rendita catastale. Pertanto, non
e' corretto   affermare   che  il  contribuente  "dimora  in  un'unica  unita'
immobiliare che  si  presenta  divisa  catastalmente con l'attribuzione di due
rendite catastali"  perche'  in  tal caso ci si trova, in realta', in presenza
di due  unita'  immobiliari  che come tali vanno singolarmente e separatamente
soggette ad  imposizione,  ciascuna  per  la  propria rendita: una unita' puo'
essere assoggettata  ad  ICI come abitazione principale con applicazione delle
agevolazioni e   delle  riduzioni  per  questa  previste,  l'altra  invece  va
considerata come   seconda   abitazione,   con   l'applicazione  dell'aliquota
deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.                       
                                                                              
           Quindi, per   poter   usufruire   per   intero  degli  effetti  sia
dell'aliquota ridotta   sia   della   detrazione   sarebbe  opportuno  che  il
contribuente richieda l'accatastamento unitario dei due distinti cespiti. 

 

 

 

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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