corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

 

Area riservata Home

Giornalini

Quesiti e risposte

Modulistica

 

 

 

ICI

TARSU

PUBBLICITA'

TOSAP-COSAP

VARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

22 quesiti e risposte inerenti alla PUBBLICITA'

   

Elenco Quesiti:

 

1.       competenza proroga versamenti pubblicità annuale

2.       cartello cantiere che pubblicizza non l’impresa ma la casa costruttrice gru

3.       Quali possibilità normative per l’aumento delle tariffe?

4.       scritta ferramenta su cancellata

5.       Insegna luminosa del veterinario

6.       Freccia direzionale

7.       Scritte su autoveicoli: niente autorizzazione del Comune

8.       Scadenza pagamento rate trimestrali

9.       Agevolazioni circo

10.   Pubblicità luminosa: tariffe articolo 12 o 14?

11.   Anche le figure sono mezzi pubblicitari

12.   Striscioni posti nei cantieri

13.   Mezzo pubblicitario solo parzialmente illuminato

14.   31 adesivi posti in 31 vetrine di superficie inferiore ciascuno a 300 cmq

15.   Verifica tariffa  cartello mq 12,5

16.   Revoca concessione impianto affissioni dirette

17.   Bacheca di partito: esclusa

18.   Scritta “pane”

19.   Cartello pubblicitario usato come esposizione di manifesti

20.   Maggiorazione per affissioni minori di 50 fogli a causa di mancanza di spazi disponibili

21.   Ricorso contro ruolo del concessionario notificato al Comune. Competenza sgravio

22.   Cartello sconti con superficie maggiore di ½ mq: quantificazione imposta

 

Elenco Risposte:

 

 

1.Questo comune intende prorogare la scadenza per il pagamento dell'imposta  pubblicità.
 Le chiedo:
 1) con quale atto deve essere effettuata la proroga ?
 2) a quale termine massimo può essere prorogata tale scadenza ?

 


Risposta: Salvo che il regolamento già preveda lo spostamento, questo  dovrebbe essere deliberato dal Consiglio comunale. L'ANCI aveva a suo tempo ritenuto (sbagliando) competente la Giunta. Per il termine non vi è limite. Suggerisco di stabilire la fine del mese successivo di quello consentito per
approvare le tariffe. A conferma vedasi circolare 13 del 19 gennaio 2000.

 

 

2. Un'impresa edile che sta costruendo nel nostro comune, ha installato una gru di sua proprietà, sulla quale però vi è un cartello che pubblicizza non l'impresa ma bensì la casa costruttrice della gru. In questo caso è tenuto l'imprenditore edile al pagamento della tassa di pubblicità? Ha ricevuto dalla ditta alla quale abbiamo appaltato il servizio l'avviso di pagamento compreso di questo importo in base al periodo di installazione della gru.

 

Risposta: A mio avviso tale cartello è assoggettabile alla imposta non potendo essere considerato una insegna, tenuto conto che reclamizza non la Ditta edile ma la casa costruttrice della gru. Tale risposta tiene conto del principio per il quale le esenzioni sono concedibili solo nei casi tassativamente previsti, così che se vi fosse anche un dubbio il tributo va applicato.

 

3. Possibile aumentare le tariffe delle affissioni e della pubblicità

 

Risposta: Per le affissioni e la pubblicità le tariffe ordinarie, anche queste stabilite puntualmente dal D.Lgs.n.507/93, possono invece essere aumentate attraverso tre canali:

 

a) creando una zona speciale di cui allo articolo 4 del D.Lgs.n.507/93, prima consentita solo ai comuni maggiori (si può maggiorare la tariffa fino al 150 per cento);

 

b) aumentando le tariffe del 20 per cento indipendentemente dalla loro misura; ai sensi del comma 10 dello articolo 11 della legge 449/97;

 

c) aumentando le tariffe di cui al punto b) dal 20 al cinquanta per cento, ma sole per i mezzi e le affissioni di superficie maggiore di un mq (articolo 30, comma 17, legge 489/99).

 

4. Una ditta ha apposto sulla cancellata esterna un cartello in pvc dim. mt 1 x 8,33 che rimarrà esposto per sei mesi con la scritta "FERRAMENTA APERTO AL PUBBLICO" senza marchi pubblicitari deve pagare l'imposta sulla pubblicità?

 

Risposta: Qui la questione è risolvibile solo stabilendo se è una insegna (esente) o una preinsegna (soggetta). L'insegna si distingue dalla preinsegna per il fatto di essere esposta presso la sede.  L'insegna è di regola posta alla entrata. La cancellata esterna non è quindi la sede, pur mancando giurisprudenza sul punto,. In sintesi, una interpretazione restrittiva porta a ritenere tale mezzo una preinsegna e non una insegna.

 

5.Un ambulatorio di veterinaria ha esposto sopra l'ingresso una insegna luminosa a cassonetto dim. 1x1,50 con scritta

"AMBULATORIO VETERINARIO DOTT......    Aut. ASL n. .... del ... ISCRIZIONE ALBO N. ..."

deve pagare l'imposta di pubblicità?

 

Risposta: No, se la superficie non è superiore a 5 mq, sempre che sia posta sullo ingresso e non nelle immediate vicinanze.

 

 

6. Lo stesso ambulatorio inoltre ha esposto una freccia indicativa dim 1.25x25 con la stessa scritta di cui sopra aggiungendo "IN FONDO A SINISTRA" deve pagare l'imposta sulla pubblicità?

 

Risposta: Secondo tesi prevalente le frecce direzionali sono assoggettabili, se espongono il nome e l'attività svolta dal soggetto economico. In sintesi, sono delle pre insegne.

 

7. Abbiamo predisposto i nuovi modelli da mettere in rete per quanto riguarda il canone pubblicità la domanda per l'installazione è indirizzata allo sportello unico e comprende la pubblicità sui veicoli è sorto il dubbio se sia di competenza dello sportello unico autorizzare la pubblicità anche sui veicoli oltre che per le insegne.

 

Risposta: Tale competenza non è del Comune. Credo che il proprietario del veicolo dovrà unicamente attenersi alle prescrizioni dettate al riguardo dal codice e dal regolamento della strada.

 

8. Con modifica del regolamento abbiamo prorogato il pagamento della pubblicità al 30 aprile una ditta deve versare €. 3.022 ratealmente quando sono le altre scadenze  sempre trimestrali dal 30 aprile?

 

Risposta: Ogni rata trimestrale  è pari a 1007,33 euro- Ora, ai sensi del comma 4 dello articolo 9 del D:lgs.n.50793, il contribuente dovrà versare entro il 30 aprile le prime due rate (gennaio ed aprile) e la terza entro il mese di luglio.

 

9. Un circo viaggiante ha chiesto l'esposizione di alcuni manifesti (formato 70/100) oltre la riduzione del 50% (art.16 del D.Lgs 507/93) ci sono altre riduzioni o esenzioni.

 

Risposta: E' necessario distinguere fra affissioni dalla pubblicità.

 

Ora, mentre per le affissioni è prevista la riduzione al 50 per cento del diritto (lettera d) dello articolo 20 del D.lgs,n,507/93), per la pubblicità è prevista l'esenzione per quella effettuata all'interno e sulle facciate esterne o di recinzione ove è in programma lo spettacolo (lettera c) dello articolo 17.

Nel caso non si applichi l'esenzione della imposta, l'imposta è ridotta al 50 per cento (articolo 16 lettera c).

 

Ricordo che l'affissione è effettuata dal Comune in luoghi di propria pertinenza, mentre la pubblicità è quella effettuata direttamente dal soggetto economico.

 

10. Un legale ha scritto al Comune per conto di un suo assistito sostenendo che nel caso di pubblicità luminosa debba essere applicato in luogo dello articolo 12 l’articolo 14 del D.Lgs.n.507/93. che ne pensa?

 

Risposta: La tesi espressa dallo studio legale non è corretta, mentre lo è quella swl concessionario, come si evince dalla circolare n. 10 del 1994. Infatti, nel caso in esame trova applicazione l'articolo 12 del D.Lgs.n.507/93 e non l'articolo 14, essendo tale articolo applicabile  per la pubblicità rralizzata con pannelli o lavagne luminose,

Si riporta la parte di circolare ministeriale sopra citata.

 

 

“Sostanzialmente     innovative     sono     le    disposizioni  contenute nell'art.14  che,   a  parte   la  pubblicita'   realizzata   con   proiezioni cinematografiche  o  diapositive,  sono  finalizzate   a  disciplinare   forme di  pubblicita'  che  non  erano  regolamentate dalla  precedente  disciplina, quelle cioe' effettuate con pannelli o lavagne luminose. “  

 

 

 11. Una ditta ora hanno esposto solo la scritta rossi pubblicità vorrebbero integrarlo con ulteriore scritta superando i 5 mq la foto con i papaveri che non contiene scritte deve essere conteggiata ?

 

Risposta: Mezzi pubblicitari possono essere anche senza scritte. Se quindi la finalità è quella di attrarre l'attenzione sulla azienda va riconosciuto anche per questa il carattere di insegna e quindi va  assommata alla restante superficie.

 

12. Gli striscioni che mettono  le ditte sui cantieri per pubblicità di vendita io prodotti edilizia devono pagare come pubbliche affissioni?

 

  

Risposta: Tali striscioni sono da assoggettare come normali mezzi pubblicitari, non potendo  avere valore di insegna, essendo questa per definizione il mezzo atto ad identificare la Ditta posto sulla sede della Ditta. La Ditta che esegue i lavori edilizi è invece esente se mette solo insegna nel senso sopra indicato, essendo per tale Ditta il cantiere una sede secondaria (vedasi circolare 3 DPF del 3 maggio 2002).

 

 

13. Un utente ha installato una nuova insegna pubblicitaria di mq 8,92 che riporta la scritta "….. SR ……".La scritta ……. essere opaca, mentre il simbolo SR centrale è luminoso. Si precisa che la sera è visibile soltanto il simbolo SR. Essendo un'unica insegna, va considerata nella categoria opaca o luminosa?

Restando in attesa di una Sua cortese risposta, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. 

 

Risposta: Stante l'unitarietà del mezzo pubblicitario, non è possibile  ripartire la superficie in relazione a seconda se la forma sia luminosa o non luminosa, con la conseguenza che la maggiorazione prevista dal comma 7 dello articolo 7 del D.Lgs.n.507/93 dovrà riguardare l'intera superficie del mezzo pubblicitario.

 

14. Un utente dichiara di aver posizionato x ogni vetrina del suo negozio n.1 adesivo avente dimensione cm 0,60 x cm 0,04 (totale di n. 31 vetrine).

 

Gli adesivi in questione, avendo ciascuno una dimensione che non supera i 300 cmq, ma che però sommando la metratura totale dei 31 adesivi oltrepassa il limite, sono soggetti alla tariffa ordinaria per i mezzi aventi superficie inferiore a mq 5,50?

 

Risposta: Tenuto conto anche della sua telefonata, con la quale  evidenziava la natura di insegna di tali mezzi pubblicitari posti nelle vetrine, ritengo di risponderLe quanto segue.

 

In via preliminare, tali mezzi pubblicitari, seppure individualmente inferiori a mezzo metro quadrato, non possono godere della esenzione di cui alla lettera a) del comma 1 dello articolo 17 del D.Lgs.n.507/93, posto che espressamente tale norma esclude esplicitamente dalla esenzione le insegne.

 

Neppure può essere ritenuta applicabile l'esclusione di cui al comma 2 dello articolo 7 del predetto decreto, posto che la sommatoria dei singoli mezzi supera ampiamente la superficie  minima ivi prevista  di 300 cmq e dovendosi per principio generale del nostro ordinamento tributario interpretare in senso restrittivo la legge di esonero.

 

Ne  consegue l'applicazione del criterio generale stabilito dal comma 2 dello articolo 7, così che ogni mezzo dovrà essere considerato 1 mq.

 

 

15. Le chiedo cortesemente di confortarmi nel calcolo che devo inviare ad una ditta per  l’imposta di pubblicità . La ditta ha dichiarato due insegne ordinarie di 12.50 mq le allego copia della risposta:

Oggetto: Imposta Comunale sulla Pubblicità 2008.

                       

Con riferimento all’Imposta in oggetto si precisa quanto segue:

-        Con Delib. GC. 12/2001 sono state rideterminate le tariffe base stabilite dal D. Lgs 507/93 con l’aumento del 20% per le insegne fino a 1 mq. e del 50%  per le insegne superiori al mq.

Le tariffe applicate sono pertanto le seguenti:

-        Tariffa base €.11,36  aumentata del 20% fino a 1 mq.

-        Tariffa base €.11,36  aumentata del 50% superiori a 1 mq.

Alle tariffe sopraindicate deve essere applicato l’ulteriore aumento stabilito dal D.Lgs. n. 507/93 Art. 12 comma 4.

Pertanto, in base a quanto da voi dichiarato, si comunica l’importo annuale dell’Imposta in oggetto:

-        n. 2 insegne ordinarie dimensioni mq. 12,50 ciascuna

-        Tariffa base insegna ordinaria maggiorata del 50% €.17.04

-         aumento previsto art. 12 c.4 DLgs. 507/93  (100% imposta base)  €. 34.08 al mq.

-        Imposta Anno 2008 dovuta per ogni insegna calcolata sulla base della Dichiarazione da voi presentata:

€. 34.08 x 12,50= €. 426,00-

Si ricorda che la scadenza per l’anno 2008 è il 30 aprile e il versamento deve essere effettuato utilizzando l’allegato Bollettino di c.c. postale .

 

Risposta: Il calcolo è corretto. Infatti, la tariffa base al mq è 11,36. Il comma 4 dello articolo 12 prevede in questo caso  il raddoppio della tariffa base, così che viene 22,72. Tale importo va poi aumentato del 50 per cento (aumento facoltativo per  i mezzi con superficie maggiore di 1 mq). Diviene proprio 34,08 (22,72+11,36) per 12,50 x2=852 euro.

 

16. Il Comune di …….ha approvato nel 1994 e successivamente modificato con delibera consiliare del 2001 il Regolamento sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Nel 2002 fù approvato il Piano Generale degli Impianti pubblicitari. Detto piano stabilisce una superficie complessiva da destinare alle affissioni, pari a mq. 208,20, ripartita come per legge di cui mq. 83,30 per le affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da privati. Si fa presente che la superficie complessiva suddetta è superiore alla superficie minima stabilita dal D.Lgs.507/1993, e cioè nel nostro Comune che ha circa 6400 abitanti in mq.12 per ogni a1000 abitanti. Nel 2002 a seguito di bando pubblico, 80 metri quadrati della superficie destinata ai privati, venne assegnata ad una ditta la quale ha attualmente in gestione detti spazi.

Recentemente l’Ufficio Tecnico Comunale, ha rilasciato ad un privato, l’autorizzazione per l’installazione di un pannello di circa 18 metri quadri, per le pubbliche affissioni, senza tenere conto del Piano Vigente. Fra l’altro proprio nel punto dove detto pannello nel frattempo è stato collocato, il Piano prevede per tali tipi di affissioni, uno spazio di mq.2,5, già assegnato alla precedente ditta.

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico, accorgendosi dell’errore, ha convocato il soggetto al quale ha rilasciato l’autorizzazione, invitandolo a rimuovere il pannello, ma questo ultimo  pare si voglia rifiutare asserendo la legittimità dell’atto di concessione.

Si fa presente infine che nessuna dichiarazione di inizio pubblicità è stata comunicata dallo stesso, all’Ufficio Tributi.

Si chiede se il rifiuto del soggetto di cui sopra abbia fondamento.

 

Risposta: Le concessioni hanno carattere precario e quindi possono essere revocate o modificate in ogni momento, purché sussistano, come nel caso descritto,  valide argomentazioni, da porre nell’atto di revoca. In tale provvedimento dovrà, quindi, essere ammesso l’errore compiuto dallo Ufficio ed ordinata la rimozione dell’impianto in argomento, tenuto conto la non possibile coesistenza del medesimo con gli impianti comunali a ciò destinati E’ evidente, tuttavia, che l’errore compiuto dallo Ufficio potrebbe determinare da parte di questo ultimo concessionario  richiesta di risarcimento dei danni subiti.

L’inconveniente potrebbe essere risolto attraverso una modifica dello apposito regolamento. Si disponga che oltre agli impianti diretti alle affissioni dirette di proprietà comunale il Comune può autorizzare l’installazione di impianti di proprietà privata nel limite di superficie complessiva non superiore a mq________ .

 

17. L'esposizione di una bacheca dimensioni 100x70= mq. 0,07 presso la sezione di partito per esporre un quotidiano politico, deve:

 

- pagare la tassa imposta pubblicità?

 

- l'art. 17 comma c) parla di esenzioni: edicola .... ma la sezione di partito? 

 

 

 

Risposta: Tale messaggio è da intendersi escluso dal pagamento della imposta di pubblicità, in assenza del presupposto stabilito dallo articolo 5 del D.Lgs.n.507/93. Costante è la giurisprudenza persino della Corte Costituzionale che esclude (non si parla di esenzione ma di esclusione) la pubblicità ideologica (Corte Costituzionale sentenza 19 luglio 2000, n. 301).

 

Non è fondata, con riferimento agli art. 21 e 53 comma 1 cost., la q.l.c. degli art. 5, 8, 15, 20 e 21 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni, nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 l. 23 ottobre 1992 n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), in quanto l'art. 5 dello stesso decreto, che considera rilevanti, ai fini dell'imposizione, solo "i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato", è formulato in modo tale da escludere dalla soggezione al tributo i messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro.

Corte costituzionale, 19 luglio 2000, n. 301

18. Un cittadino si è rivolto allo scrivente ufficio chiedendo informazioni circa l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità data in concessione a …..

Il contribuente che conduce un negozio di gastronomia si è visto recapitare un avviso di accertamento per mancata dichiarazione e versamento imposta relativa ad una cartello cm 50 x 70 scritto a mano con la parola "Pane" e posto all'esterno del negozio attaccato ad una cordicella.

 

Il contribuente lamenta l'applicazione dell'imposta in quanto:

1) è scritto a mano

2) non è fisso perchè non agganciato ma semplicemente "legato con una corda".

 

L'applicazione dell'imposta potrebbe essere influenzata dalla facile mancanza di continuità dell'affissione essendo il cartello così facilmente movibile?

 

Inoltre Le chiedo: il fatto che sia scritto a mano può influire in qualche modo sull'imposta?

 

(anche se credo di no. Come un contribuente intenda offrire il proprio messaggio all'esterno non credo valga ai fini dell'imposta)

 

Risposta: Il mezzo descritto, in quanto ubicato presso la sede della azienda, è da considerarsi insegna esente, come del resto chiarito dagli esempi forniti dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 3/DPF del 2002, al punto 3. Del resto se non fosse insegna ma pubblicità dei prodotti venduti troverebbe applicazione l'esenzione prevista alla lettera b) del comma 1 dello articolo 17 del D.Lgs.n.507/93. Tenuto conto, almeno, della incertezza applicativa della imposta, trovo veramente aberrante non solo l'applicazione della sanzione, ma persino la mancata riduzione ad 1/4 perché il pagamento effettuato il 61° giorno (ricordo peraltro, se cadeva di sabato o domenica, lo spostamento del termine che scade il sabato al primo giorno feriale successivo).

Credo, nel caso in cui il concessionario, insista su tale interpretazione, che il fatto debba essere trasmesso alla Direzione Regionale delle Entrate, perché valuti la correttezza di tale comportamento.

 

19. Il Comune è dotato del Piano Generale degli impianti Pubblicitari. La superficie destinata alle affissioni dirette, è stata assegnata tutta ad una  ditta privata che provvede a pagare annualmente al Comune l'Imposta sulla pubblicità. Recentemente una ditta privata è stata autorizzata dal Comune ad  installare una tabella pubblicitaria di 18 mq. Orbene, se trattasi di insegna o tabellone pubblicitario che espone un messaggio o una immagine stabile, l'installazione di detto mezzo pubblicitario è consentita; fatto sta che detto spazio viene invece utilizzato per affiggere delle gigantografie pubblicitarie che vengono cambiate frequentemente, pertanto a nostro avviso sono da considerarsi vere e proprie affissioni di manifesti e di conseguenza in contrasto con il piano poiché gli spazi per le affissioni dirette sono attualmente tutti impegnati. Cosa ne pensa Lei? Come dovremmo comportarci con la Ditta?
 
Risposta: Prendo atto che il Comune aveva già regolamentato gli impianti da destinare alle affissioni dirette e che la superficie individuata è stata assegnata tutta ad una ditta privata che corrisponde, appunto, l'imposta sulla pubblicità.

Ora, chiedo se tale assegnazione sia avvenuta mediante gara ad evidenza pubblica, ossia se tutte le Ditte private abbiano o meno potuto partecipare a tale affidamento, anche se io avrei suggerito che la superficie
disponibile fosse assegnata per lotti, onde evitare una sorta di monopolio di diritto a favore della ditta aggiudicataria.

Mi chiedo pure a quale titolo sia stata fatta la concessione per  l'installazione del tabellone in argomento  ossia se con tale concessione si intendesse autorizzare l'installazione di un impianto diretto ad integrare la superficie destinata alle affissioni oppure se un normale mezzo pubblicitario. Nel primo caso è del tutto corretta la vs interpretazione,
mentre nel caso in cui la concessione riguardasse l'autorizzazione per l'installazione di un mezzo pubblicitario, così come sembra ora dalla
presente nota, si possono presentare alcune questioni che debbono essere valutate.

A prescindere dalla legittimità della procedura dello affidamento di tutti  tali impianti ad una sola Ditta, si fa rilevare che il Ministero delle  Finanze con la risoluzione prot. 1682 del 22.02.1983 ha al riguardo affermato che La  sostituzione di  mezzi pubblicitari che comporti modifiche di impostazione grafica  ma lasci  invariato il tipo di pubblicità e le sue  dimensioni non e' soggetta  ad una  nuova tassazione.  Questo ultima si verifica invece in altre
ipotesi richiamate dalla risoluzione.    Tale risoluzione concerneva Una  Societa' che chiedeva  di conoscere,  in sostanza,  se la sostituzione di mezzi pubblicitari  che,  pur  in  presenza  di  talune  modifiche  di  impostazione
grafica,   non comporti  modificazioni della superficie esposta e del prodotto pubblicizzato,   determini o  meno una nuova tassazione  ai  sensi  del terzo comma dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. In  proposito, il Ministero delle Finanze  richiamando  la risoluzione 3/2343 dell'11  gennaio  1974,  si rilevava   "che  cambiamenti  di prodotti o ditte pubblicizzate non rappresentano una  variazione di  pubblicità ma una nuova fattispecie impositiva del
tutto diversa  dalla precedente  che,  dando luogo ad una nuova tassazione, non può comportare  conguaglio fra  quanto dovuto per questa e quanto  pagato  per lo stesso periodo per la vecchia tassazione.
Laddove   venga  modificato   solo  il  tipo  di  pubblicità  esposta e cioè rimanendo  invariato l'oggetto  pubblicizzato, si abbia modifica di dimensioni ovvero  trasformazione da  pubblicità   ordinaria  in  luminosa,  si realizza
quanto   previsto  dal   disposto  del  terzo  comma  dell'art.  21  con  nuova tassazione  e diritto  al conguaglio con quanto  precedentemente  già  pagato per lo stesso periodo. Qualora   viceversa si  realizzi una modifica del contesto grafico,  senza che cio'  ovviamente incida  sul tipo di pubblicità come precedentemente chiarito e  sulla dimensione,   si ritiene di poter concludere per la non  tassabilità delle   modifiche in  questione,  che realizzano una semplice sostituzione  del mezzo  pubblicitario,  posto  che non può ravvisarsi in tale sostituzione una modifica   del  presupposto  oggettivo e quindi una nuova manifestazione della relativa capacità contributiva."In conclusione, questa è  anche la mia convinzione, che alla fattispecie descritta non debbano essere applicati i diritti sulle affissioni ma l’imposta sulla pubblicità, avvertendo che il messaggio pubblicitario se sostituito nel senso indicato nella risoluzione
ministeriale darà luogo  una modifica   del  presupposto  oggettivo e quindi una nuova manifestazione della relativa capacità contributiva."   Almeno io la penso così!

 

20.Il  Comune di ……, per un problema di spazi, pone il limite di 25 manifesti per commissione ed applica la maggiorazione del 50% come previsto dall'art. 19. Questo limite fino ad oggi è stato comunicato verbalmente al committente (non è scritto nel regolamento e non ci sono indirizzi in tal senso) con la motivazione che così facendo riusciamo ad esaudire le richieste che pervengono cosa che altrimenti non sarebbe possibile.

 

Un contribuente contesta l'applicazione della maggiorazione sostenendo che siccome è il Comune a porre il limite di 25 fogli, mentre la sua richiesta è di 50, è illegittimo applicare la maggiorazione.

 

Quindi premesso che è intenzione del Comune continuare ad applicare la maggiorazione del 50% la domanda è la seguente:

 

1) E' possibile, con disposizione regolamentare, limitare a 25 il numero dei manifesti che il comune può accettare, visto il numero degli limitato degli spazi, e continuare ad applicare la maggiore del 50% del diritto pubbliche affissioni?

2) Oppure diventa illegittima la maggiorazione?

3) Se faccio una norma regolamentare adesso posso applicarla una volta divenuto esecutivo il regolamento?

4) Potrebbe essere sufficiente un indirizzo della Giunta o del Consiglio Comunale che indica il massimo numero di manifesti per ogni commissione (25) con applicazione della maggiorazione?

5) oppure devo rinunciare alla maggiorazione se limito il numero di fogli per ogni commissione?

 

Risposta: una norma così formulata risulterebbe illegittima, perché uno degli elementi degli atti amministrativi è la motivazione. Nel regolamento il Comune potrebbe invece inserire una clausola di questo tipo: "Il  Comune., qualora le richieste di affissione, in rapporto agli spazi disponibili, non consentano il loro completo accoglimento, può limitare l'accoglimento al 50 per cento degli spazi richiesti e comunque fino a 25 manifesti della misura di mq 0,7 cadauno. In tale ipotesi trova comunque applicazione la maggiorazione del 50 per cento prevista dal comma 3 dello articolo 19 del D.Lgs.n.507/93".

 

In conclusione, ritengo che si debba procedere mediante inserimento di apposita clausola regolamentare, motivata nel senso sopra indicato. Ritengo che il Comune non possa, neppure se lo volesse, accordare la non applicazione della maggiorazione, lasciando caso mai la facoltà al contribuente di rinunciare o a procrastinare l'affissione. Infatti, tale maggiorazione sembra palesemente diretta a meglio distribuire i costi fissi, amministrativi e non, connessi a tali concessioni.

21. Il Comune ha dato in concessione il servizio di riscossione e accertamento dell'imposta di pubblicità alla ditta SSS fino al 31.12.2007. In seguito a gara l'affidamento del servizio è stato vinto dalla ditta XXX . In data 04 aprile è stato notificato ricorso avverso cartelle di pagamento relative all'imposta di pubblicità emesse dalla concessionaria Equitalia S.p.A . L'ufficio,   che  per mancanza di tempo non si è ancora  costituito,  deve preparare le memorie, ma non ha elementi   in quanto il ruolo non è stato fatto dal comune ma dalla ditta concessionaria SSS, la quale non ha ricevuto nulla, solo una telefonata da parte del comune e non si è costituita. Abbiamo contattato la commissione tributaria ma ci ha avvisato che in caso di mancata costituzione rischiamo che ci addebitino le spese.

Si chiede se è sufficiente scrivere nelle memorie che il Comune ha affidato il servizio alla ditta SSS e che è la stessa competente per quanto riguarda la riscossione e l'accertamento e che il ricorso doveva essere inviato alla ditta competente e non al comune il quale non avendo emesso l'atto non ne può disporre l'eventuale annullamento. Qualora la commissione decidesse di annullare l'atto cosa deve fare il Comune? la ditta Equitalia ci sostiene che i ruoli devono essere sgravati da chi li ha emessi e non dal comune. Quale potere ha il comune nei confronti della vecchia concessionaria per fare discaricare il ruolo coattivo emesso?

 

Risposta: Secondo la giurisprudenza fra il Comune ed il concessionario si realizza una sorta di litisconsorzio necessario che legittima la Costituzione in giudizio anche del Comune, in aggiunta,caso mai, a quella del concessionario stesso. Ne consegue che sotto tale profilo il Comune non può esimersi dal costituirsi in giudizio. In senso conforme si è espressa per ultimo la Commissione Tributaria della Toscana, Sezione VI, con sentenza 79 del 209, che ha al riguardo espresso la seguente massima:

 

 

Massima:
E' riconosciuta  per  legge  (art.  25,  comma  3,  DLG 15.11.1993, n. 507) la
possibilita' per    il   concessionario   dell'esazione   dell'imposta   sulla
pubblicita' di  essere  parte  nel  giudizio tributario ne', a fortiori, vi e'
litisconsorzio necessario   tra   ente   impositore  (Comune)  e  gestore  del
servizio di   pubblicita'   ove   al   secondo  sia  attribuita  delega  anche

all'accertamento.               

 

Ora, stabilita la sussistenza della legittimità passiva del Comune, in aggiunta a quella della Ditta appaltatrice, il Comune dovrà esercitare la difesa che il concessionario avrebbe dovuto meglio esercitare. In carenza della collaborazione della Ditta appaltatrice, dal fascicolo della parte ricorrente, depositato in Segreteria della CTP adita, il Comune potrà valutare la legittimità o meno della pretesa iscritta a ruolo e conseguentemente esercitare la difesa oppure chiedere, previo annullamento della iscrizione a ruolo, l’estinzione del giudizio, ai sensi dello articolo 46 del D.Lgs.n.546/92, pur subendo il rischio dello addebito delle spese di giudizio, dopo che la Corte Costituzionale ha riconosciuto la illegittimità di tale articolo nella parte  in cui prevede la relativa compensazione.

E’ infine da controbattere la tesi assunta dallo esattore. Infatti,   il Comune è unico soggetto competente alla approvazione del ruolo, così come previsto dallo articolo 52 del D.Lgs.n.446/97 e come confermato dalla giurisprudenza che sotto si riporta.  Il Funzionario responsabile dunque potrà procedere allo sgravio di quanto iscritto, sempre che ritenga l’iscrizione non dovuta o comunque illegittima.

TR Abruzzo (Pescara) Sezione sentenza 109 del 2008 I: I concessionari non possono riscuotere mediante ruolo

 

Quanto fin qui evidenziato viene confermato dallo stesso Comune di Alba Adriatica che, nel proprio regolamento delle entrate adottato ex art. 52, comma 6, D.Lgs. 446/1997, ha espressamente richiamato la distinzione tra riscossione mediante ruolo e riscossione mediante ingiunzione fiscale. Infatti, all'art. 15 del regolamento in questione si precisa che la riscossione "coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione (oggi Agenti contabili), ovvero con quella indicata dal R.D. 144/1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti". In sostanza lo stesso regolamento comunale delle entrate non prevede la possibilità, conformemente a legge, che la ricorrente possa procedere a riscuotere mediante ruolo le somme in questione. In altri termini, il ruolo resta una forma di riscossione attribuita agli agenti contabili che esercitano come concessionari funzioni dello Stato, l’ingiunzione fiscale è invece lo strumento utilizzabile dagli altri gestori.
Ne discende che la ditta ricorrente non potrebbe esercitare la riscossione tramite ruoli, cioè l’oggetto della delibera gravata: da qui l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

 

22. Quanto deve pagare un negozio all’interno di un centro commerciale che affigge all’interno della vetrina a fianco dell’entrata del negozio il seguente cartello:

 

“ SCONTO FINO AL 50%”  MISURA DEL CARTELLO : 67 x 95 cm.

Risposta: La superficie è di 6365 cmq e quindi è assoggettabile, poiché supera il minimo di 300 cmq. Neppure può considerarsi esente posto che la supeficie è maggiore di mezzo mq, così come previsto dallo articolo 17 del D.Lgs.n. 507/93. La superficie assoggettabile è arrotondata ad un mq, così come previsto dal comma 2 dello articolo 7 del predetto decreto. L'imposta ordinaria prevista per la classe V  è  pari ad euro 11,36, salvo gli eventuali aumenti esercitati specificamente dal suo comune, in base alle opportunità previste dalla legge.

 

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.