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- quesiti e risposte VARIE - anno 2011

 

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Quesiti e risposte

Modulistica

 

 

 

 

Elenco Domande:

  1. Acquiescenza

  2. tasso legale 2011

  3. Saggio tributi erariali dal 2005

  4. Addizionale IRPEF: aliquota unica

  5. Appalto a raggruppamento temporaneo: requisiti

  6. Inutile notifica sentenza Cassazione favorevole al Comune

  7. Nuove sanzioni e favor rei

  8. Competenza del CC per aliquote addizionale comunale IRPEF

  9. Il consigliere comunale può accedere agli elenchi dei contribuenti

  10. Rilevanza fiscale cessione energia da parte del Comune

  11. Aumento di classe del Comune: aumento delle tariffe

  12. Riscuotibili le contravvenzioni vigili con l’ingiunzione fiscale

  13. Le determinazioni non debbono essere pubblicate all’albo pretorio

  14. Efficacia delle nuove sanzioni

  15. Il Comune non può sospendere il termine per ricorrere

  16. GIG e GUP

  17. GIG

  18. Termine approvazione tariffe buoni pasto

  19. Termine regolarizzazione bollo

  20. Applicazione bollo su ricorsi ed istante

  21. Sanzioni contributo costruzione

  22. Ricorso collettivo-cumulativo

  23. Ricorso non depositato: improcedibile

  24. Notifica a vicino di casa

  25. Notifica mediante PEC

  26. Scaletta applicativa addizionale comunale IRPEF 2011

  27.  Interessi rimborso INVIM

  28.  Termine adozione regolamenti

  29.  Le domande di condono sono esenti dal bollo

  30.  Invio tariffe tributarie al Ministero delle Finanze

  31.  Competenza rateizzazione somme iscritte a ruolo

  32. Rimborso spese di notifica

  33. Sanzioni applicabili ed importo minimo iscrivibile a ruolo

  34. Termine approvazione regolamenti

  35. Adempimenti comuni per la costituzione in primo grado

  36. Adempimenti del Comune alla  Anagrafe tributaria

  37. Possibilità di spesa personale 2011

  38.  CTP competente nel caso di atti impositivi emessi dal concessionario TOSAP

  39.  Notifica a carcerato

  40.  Notifica dalla data di spedizione o di ricezione dell’atto?

  41.  Calcolo importo affrancazione livello

  42.  Eredi: sanzioni no, interessi si

  43. Sanzioni non tributarie: riscossione coattiva solo mediante ruolo

  44. Compiuta giacenza: condizioni per la validità della notifica

  45. IVA ed opere di urbanizzazione

  46. Assunzione a tempo determinato per Comuni con meno di 5000 abitanti

  47. Pubblicazione delibera addizionale comunale IRPEF

  48. Operazione permutativi del Comune (ricezione gratuita di merci quale transazione)

  49. Avviso bonario: è atto impugnabile

  50. Domicilio Fiscale

  51. Cedolare secca assorbe anche l’obbligo PS

  52. Calcolo giorno scadenza ricorso avanti il TAR per diniego notificato il 13 giugno 2011

  53. Computo dei termini (articolo 155 c.p.c.)

  54. Esempio calcolo 150 gg nel caso di richiesta accertamento con adesione

  55. Niente DURC senza dipendenti

  56. Indennità di missione: è ridotta la spesa e non l’indennità

  57. Termine riscossione coattiva atto notificato il 20.12.07 e non impugnato

  58. Saggio interessi rimborso INVIM

  59.  L’aumento sanzionarlo sconta il principio del favor rei

  60.  Mancata esecuzione decreto ingiuntivo: conseguenze

  61. Insinuazione fallimento per recupero tributo e sanzioni

  62.  Riscossione coattiva entrate patrimoniali (canoni fognatura)

  63.  Riscossione diretta ed appalto di alcune funzioni coattive

  64.  Riduzione sanzione per ritardato versamento entro 14 giorni

  65.  Come il Comune può chiedere la trattazione in pubblica udienza

  66.  La notizia di fallito non è coperta da privacy

  67.  Risoluzione contratto con Equitalia al 31.12.2011

  68.  DURC per contributo?

  69.  Contributo unificato: comune esente

  70. Case per vacanze: adempimenti

  71. Criteri di determinazione sanzione

  72. Notifica formale sentenza

  73. Senza bollo le controdeduzioni firmate dal professionista che difende Comune

  74. Notifica con dati incompleti: sanatoria

  75. Richiesta trattazione in PU da parte del Comune

  76. Novità in tema di riscossione coattiva

  77. Ruolo solo fino al 31.12.11

  78. Riscossione coattiva; dal 2012 solo con l’ingiunzione fiscale

  79. Non pubblicabili i ruoli TIA

  80. Il Comune è esente dal contributo unificato

  81. Modi di notifica della ingiunzione fiscale

  82. Rimborso spese notifiche in base DM 8.1.01 e non quelle effettive

  83. Termine prescrizione entrate diverse del Comune

  84. Sospensione pagamento cartella nel periodo estivo

  85. Notifica a società incorporata

  86. Efficacia retroattiva minor sanzione ritardato versamento entro 14 giorni

  87. Calcolo canone fognatura pozzo senza contatore

  88. E’ legittima la clausola di rinnovo automatico dello affidamento inserito nel prece4dente bando?

  89. Accise comunale energia elettrica come si calcola, ma dal 2012 va interamente allo Stato

  90. Funzionario responsabile del Servizio e dei Tributi: diversità e competenze

  91. Al contribuente moroso non può essere addebitata l’ulteriore sanzione del 30 per cento in sede di riscossione coattiva

  92. Il contribuente sostiene che la firma apposta sullo accertamento notificato non sia la  sua

  93. Sanzioni riducibili d’ufficio per ritardato versamento fino a 14 giorni

  94. Non si sospendono nel periodo feriale i pagamenti del condono

  95. Riduzione sanzioni per adesione anche se il pagamento è  a rate

  96. Notifica a società trasformata

  97. Azioni cautelari ed esecutive per crediti non superiori a 2000 euro

  98. termini per l’appello

  99. Comuni con più di 3 mila abitanti: esercizio funzioni in forma associata

  100. La concentrazione della riscossione coattiva nello accertamento non vale per i comuni

  101. I crediti vantati dal Comune nei confronti di Tributi Italia sono privilegiati

  102. L’annullamento dello atto preclude alla CT l’esame del merito del ricorso

  103. Addizionale comunale IRPEF 2012

  104. Consiglio Tributario non vietato ai dipendenti del Comune

  105. SRL unipersonale

  106. Concordato preventivo

  107. Pignoramento conto corrente bancario

  108. Notifica a società in liquidazione

  109. Riduzione d’ufficio sanzione per ritardato versamento fino 14 giorni

  110. Strutture ricettive assoggettabili alla imposta di soggiorno

  111. Accesso dati anagrafe tributaria per l’esercizio dell’azione di riscossione coattiva

  112. Non valide le notifiche fatta da Agenzie postali private

  113. Richiesta di rimborso infondata se l’atto non è stato impugnato

  114. Nuovi adempimenti per il contenzioso tributario (contributo, ruolo, Pec)

  115. Nulle le notifiche fatte da Agenzie private

  116. Controdeduzioni senza motivi non precludono la presentazione dello appello motivato

  117. Competenza regolamento affissioni non commerciali

  118. Sanzioni nel caso di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

  119. Notifica a società incorporata

  120. Interessi: libertà regolamentare del Comune non influenzata da interssi tributi erariali

  121. Compenso membri consiglio Tributario

  122. Compenso incentivante ICI e fondo salario accessorio 2010

  123. Consiglio Tributario: normativa

  124. Aliquota addizionale IRPEF già alo 0,8 %. Inopportuna novella normativa per scaglioni

  125. Tempo concesso per inoltrare documenti

  126. Consiglio Tributario in Comuni con meno di 5000 abitanti

  127. Autonomia annuale del giudicato

  128. DURC non va chiesto alla Provincia

  129. Modalità e termine per chiedere  rimborso addizionale c. IRPEF

  130. Interruzione processo per morte ricorrente

  131. Consiglio Tributario per comuni con meno di 5000 abitanti

  132. Il cumulo giuridico non si applica mai allo omesso versamento

  133. Interessi tributi: DL 70/11 non più tasso legale più un punto

  134. Efficacia della notifica nel caso di giacenza presso l’ufficio postale

  135. Interesse  alla riassunzione nel caso di Cassazione con sentenza di rinvio

  136. Redditi rilevanti e non per il calcolo degli assegni familiari

  137. Rateizzazione sanzione amministrativa

  138. Niente cumulo giuridico per le violazione dei versamenti

  139. Soppressione dei Consigli Tributari ma i comuni mantengono il 100%

  140. Comunicazione Cessione fabbricato alla PS

  141. Quadro riassuntivo sanzioni

  142. Termine decadenza riscossione coattiva nel caso di rateizzazione

  143. Efficacia notifica nel caso di compiuta giacenza

 

 

 

Quesiti completi:

 

1. Evidenziati i valori di ogni area ed è stata calcolata l’imposta per ogni area. Il ricorrente, per la seconda volta,   ha fatto il versamento per l’intero importo dell’atto (beneficiando della riduzione delle sanzioni) entro i 60 gg. dalla notifica  ed ha fatto ricorso solo per un mappale. Nel ricorso scrive:”lo scrivente fa presente di aver sottoscritto la definizione agevolata ai soli fini di ottenere la riduzione delle sanzioni sulla parte corretta dell’avviso ma non di aver data acquiescenza integrale alla richiesta dell’ufficio qui contestata”. Siccome la stessa cosa è successa per il ricorso relativo all’annualità precedente e nonostante nelle controdeduzioni io abbia chiesto l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza la CTP  (accogliendo il ricorso e stimando zero il valore dell’area! Presenterò appello)  sentenzia:” preliminarmente deve essere respinta la richiesta di dichiarazione di inammissibilità formulata dal comune: il ricorrente ha proceduto al pagamento per adesione per l’intero provvedimento impugnato; infatti, l’avviso di accertamento si riferisce a tre mappali e, giocoforza, l’adesione non poteva che avvenire per intero; tuttavia ciò non impedisce di contestare l’avviso solo per ciò che concerne il mappale 446; pertanto, in tal modo il contribuente ha potuto fruire della definizione agevolata delle sanzioni sulla parte corretta e non contestata dell’avviso, ma ciò non comporta l’acquiescenza integrale alle richieste del comune”. Visto che la CTP mi ha dato torto cosa posso scrivere di incisivo anche in vista dell’appello? La ringrazio MC

 

Risposta: In materia tributaria l'acquiescenza è definita come l'accettazione da parte del contribuente di un atto dell'Amministrazione finanziaria, al fine di ottenere la riduzione a 1/4  delle sanzioni amministrative indicate nell'avviso di accertamento.

Questo istituto è stato incentivato dal legislatore allo scopo di ridurre il numero di ricorsi alle Commissioni tributarie, e incassare più celermente gli introiti delle sanzioni, facendo sorgere in capo al contribuente stesso l'interesse a evitare il rischio connesso all'apertura di una causa.

È possibile avvalersi dell'acquiescenza alle seguenti condizioni:

  • Rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento.

  • Rinuncia alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.

  • Pagamento dell'importo della sanzione opportunamente ridotto grazie all'acquiescenza.

L'acquiescenza e la rinuncia hanno effetti preclusivi perché negano la possibilità di ricorrere al giudice e comportano una pronuncia di inammissibilità analoga a quella che deve essere emanata in caso di assenza di una delle condizioni dell'azione.
L'acquiescenza è l'accettazione spontanea e volontaria da parte di chi potrebbe impugnare l'atto, delle conseguenze dell'atto stesso e, quindi, della situazione (favorevole o sfavorevole che sia) da esso determinata.

 

Il ricorrente avrebbe dovuto versare le sanzioni ridotte ad 1/4 solo per l'importo corrispondente al non contestato, mentre non avrebbe dovuto versare le sanzioni per la parte contestata, posto che ai sensi dello articolo 68 del D.Lgs.n.472/97 le sanzioni sono dovute nel caso di ricorso solo dopo la decisione di primo grado, peraltro sfavorevole per il contribuente.

 

 

2. Quale è il tasso legale vigente?

 

Risposta: Il tasso legale di interesse, da gennaio, aumenterà di mezzo punto passando così all’1,5% rispetto al precedente 1%; il ritocco a salire è causato dall’aumento del rendimento medio lordo dei titoli di Stato a durata annuale (DM 7-12-10-GU 292 DEL 15-12-10).

 

3. Questo comune, con l'art. 5 del Regolamento comunale delle entrate ha stabilito quanto segue: Omissis "1. Si applicano gli interessi per la riscossione e i rimborsi delle entrate tributarie dell’Ente nella misura prevista per le imposte erariali." Omissis.

Onde evitare l'errata applicazione si chiede di conoscere le varie misure dei tassi di interesse previsti per le imposte erariali dall'2005 fino all'anno 2011.

 

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che non è facile fornire un quadro sintetico degli interessi moratori  dovuti per i tributi erariali, posto che talvolta questi variano sia con riferimento al singolo tributo che alla tipologia del tipo di ritardo o di dilazione.

 

Si cerca, quindi, di fornire un quadro generale riassuntivo:

 

Con l’articolo 17 della legge 146/08 si è stabilito che il tasso di interesse previsto per i tributi comunali fosse il medesimo di quello previsto per i tributi erariali:

 

 

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 14 maggio, n. 110). - Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DICONTRASTO ALL'EVASIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

     Articolo 17     

Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi locali.

 

1. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei comuni e delle province.

2. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi è calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura degli interessi, ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

In sintesi, gli interessi erano applicabili nella misura del 5 per cento annuo (2,5 per cento semestrale):

141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli artt. 9, 20, 21, 39 e 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento.

 

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 27 giugno 2003 (in Gazz. Uff., 30 giugno, n.149). - Riduzione degli interessi relativi alla riscossione e ai rimborsi.

     Articolo 3     

1.      Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento a decorrere dal 1° luglio 2003, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data.

 

L’articolo 2 del DM 21.05.2009 ha aumentato tali interessi al 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 

In conclusione, il quadro di riferimento per gli interessi moratori da applicarsi per gli atti di recupero, nel caso in cui trovino applicazione il saggio previsto per i tributi erariali è il seguente:

 

  • fino al 30 giugno 2003 il 5 per cento annuo;

  • dal 1° luglio 2003 il 2,75 annuo;

  • dall’1.1.09 il 4 per cento annuo.

 

4. I Consiglieri comunali e sindacati mi stanno chiedendo, nell'eventualità di un aumento della addizionale Irpef, di prevedere aliquote differenziate: per scaglioni di reddito, per età del contribuente e così via.

Avrei bisogno di un parere tecnico relativamente alle possibilità ed ai limiti di queste differenziazioni.

Mi dicono che vi sono diversi Comuni che lo hanno già fatto....

 

 

Risposta:  Con il DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 1998, n. 360 (in Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 242).  è stata  Istituita l' addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 .  Ora, nel quadro attuale dello ordinamento tributario, il Comune esercita la propria potestà impositiva nei limiti indicati nella norma stessa. In sintesi, la legge statale indica i confini entro i quali può essere applicata la norma statale. Ne consegue che, non prevedendo la legge istitutiva della addizionale la possibilità di differenziare le aliquote in ragione della età e del reddito dei soggetti passivi, una disposizione regolamentare così redatta risulterebbe arbitraria e quindi illegittima. Peraltro, una differenziazione del trattamento in ragione della età dei soggetti passivi risulterebbe contraria ai principi di uguaglianza e di capacità contributiva previsti dalla Costituzione Italiana.

Una lettura puntuale della norma porta a limitare la facoltà del comune :

a) nel  determinare l'aliquota, (unica) fra il minimo ed il massimo;

b) di determinare la  soglia di esenzione.

 

Per le ragioni, anzidette, si ritiene di esprimere parere negativo al quesito posto.

 

5. Uno dei requisiti di partecipazione al bando di gara per la riscossione e l'assistenza all'attività di accertamento è l'iscrizione all'albo nazionale dei riscossori. Tale requisito lo si sta richiedendo anche per tutti i componenti del raggruppamento temporaneo.

Appare corretta questa impostazione, nel senso che l'amministrazione può adottare tale criterio per una maggiore garanzia, oppure e da ritenersi un'impostazione troppo rigida per cui sarebbe opportuno chiedere tale qualificazione solo alla mandataria?

 

Risposta: L’articolo 53 del D.Lgs.n.446/97, così dispone:

 

 Articolo 53      Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

 

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto (1).

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

(1) Comma modificato dall'articolo 15 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137. Per l'applicazione del presente comma vedi D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

 

 

Ora, dando luogo il raggruppamento temporaneo di impresa ad un soggetto giuridico distinto dalle singole imprese aderenti, se il raggruppamento temporaneo fosse iscritto come tale all’albo di cui allo articolo 53 del predetto decreto legislativo, non risulterebbe necessario che le altre imprese partecipanti documentassero il possesso dei requisiti di legge. Di contro, qualora il raggruppamento non sia iscritto in tale albo, ogni partecipante dovrà dimostrare di essere iscritto ed essere in possesso dei requisiti stabiliti dal bando per la partecipazione alla gara.

 

Infatti, la giurisprudenza più recente  sostiene che le singole imprese mandanti possano far valere in giudizio un proprio interesse, senza che ciò debba essere approvato dalla capogruppo.

A rafforzare questo indirizzo giurisprudenziale, sia il TAR del Veneto 1 febbraio 1988, n. 52, sia il TAR del Lazio 18 marzo 1994, n. 302 hanno decretato che la riunione temporanea di imprese, non è che un mezzo tecnico attraverso il quale ciascuna delle imprese raggruppate persegue un interesse proprio e distinto da quello delle sue consorti, che non può non essere tutelabile, occorrendo, anche attraverso le opportune operazioni giudiziarie. 

Più specificatamente, secondo il TAR del Lazio, ciascuna delle imprese appartenenti ad un raggruppamento temporaneo di imprese è legittimata a proporre, singolarmente ricorso giurisdizionale a tutela del proprio interesse, atteso che il raggruppamento costituisce esclusivamente il mezzo tecnico attraverso il quale ciascuna delle imprese associate persegue un interesse proprio e distinto da quello delle sue consorti, interesse che deve necessariamente essere tutelato anche in via giudiziaria.

 

In conclusione,  se il raggruppamento temporaneo, come probabile, non è iscritto nell’albo in argomento, non basterebbe l’iscrizione del capogruppo, necessitando che ogni impresa partecipante sia in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara.

 

6. Abbiamo vinto un ricorso in Cassazione dobbiamo notificare la sentenza alla controparte? E se sì solo tramite Ufficiale Giudiziario o è sufficiente il messo comunale?

 

Risposta: La notifica della sentenza non è dovuta ed è anche un adempimento inutile, posto che contro le sentenze della Cassazione (se senza rinvio alla CTR) non è più possibile ricorrere. Deve, invece, procedere alla riscossione della pretesa, limitatamente alla parte non riscossa e da riscuotere, motivando l'atto di recupero, citando gli estremi della sentenza.

 

7. La riduzione delle sanzioni in vigore dal 01.02.2011 per il ravvedimento operoso si opera dalla data di variazione delle sanzioni o dalla data della violazione stesa.

Nel senso che le nuove sanzioni vanno applicate anche per l'omesso versamento a saldo 2010 o si devono applicare dall'acconto 2011?

Le chiedo gentilmente conferma per le sanzioni per l'accertamento con adesione se vanno applicate dal 01.02.2011 .

 

 

Risposta: Non condivido la Circolare IFEL. Ritengo sulla base del favor rei che l'aumento sanzionatorio non possa che riguardare le infrazioni compiute a decorrere dall'1.2.2011, ne consegue che anche il ravvedimento operoso le maggiori sanzioni riguarderanno le infrazioni 2011.

 

Infine, si ritiene che il recepimento di tali disposizioni non richieda un recepimento regolamentare.

 

8. Mi chiedo quale sia l'organo competente a deliberare l'aliquota dell'addizionale Irpef.

Avendo stabilito l'aliquota con regolamento, direi il Consiglio, ma sento diversi comuni che fanno una conferma con delibera di Giunta. Cosa ne dice ?

 

 

 

Risposta: La competenza, in questa materia, come per l'ICI e diversamente dalle altre tariffe,  è del CC, essendo l'aliquota, una potestà regolamentare.

 

9. L'art.43 d.lgs.267/2000 consente ai consiglieri comunali un ampio accesso agli atti amministrativi. Come vanno lette le limitazioni stabilite dall'art. 24 della legge 241/1990 con i gli ampi poteri concessi? In particolare nel nostro comune un consigliere chiede di accedere (visionare ed estrarre copie) agli accertamenti e atti di adesione I.C.I. di un particolare contribuente. Visionando la giurisprudenza e la dottrina di merito esse si sono espresse nei confronti delle richieste presentate dal contribuente interessato dai provvedimenti tributari e non nei confronti di un terzo.

 

Risposta: Secondo la più recente interpretazione della legge 241/90 sussiste in capo al consigliere comunale il diritto di accedere ai docenti richiesti. Al riguardo si segnalano:

 

TAR Campania – Napoli, sentenza n. 26573/2010: consiglieri diritto di accesso alla lista dei contribuenti.

I consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di accedere agli atti e di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni utili allo svolgimento del loro mandato.

 

Chiarimenti della commissione istituita dalla legge 241. Consultabili cartelle e verbali di sinistri. Il consigliere può visionare elenchi anti evasori e tabulati

Il consigliere può acquisire i tabulati delle telefonate fatte in comune e l'elenco dei cittadini non in regola con i tributi locali; e può anche avere deliberazioni e atti preparatori via mail. Per il privato porte aperte alle richieste di avere la copia delle cartelle esattoriali e i verbali dei sinistri stradali. La commissione, attribuisce ai consiglieri comunali non il semplice diritto d'accesso a «documenti», ma il più ampio diritto di ottenere «tutte le notizie e le informazioni in loro possesso» utili al mandato. Quindi anche il tabulato telefonico può essere una fonte di informazioni utile al mandato e ciò basta a legittimare il diritto di accesso del politico (parere 14 dicembre 2010.)

Ovviamente il consigliere risponderà direttamente nel caso di violazione della privacy e del dovere di segretezza.

 

10. Il Comune ha realizzato nell'anno 2010 un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 99,60 kw. Si riteneva che in base alle disposizioni della legge finanziaria 2009 il Comune, essendo inferiore a 20.000 abitanti, potesse effettuare lo scambio sul posto. Da una verifica con il GSE risulta che non è possibile effettuare tale scelta, pertanto il Comune dovrà fatturare al GSE tutta l'energia prodotta e riceverà dall'ente gestore le fatture relative all'energia consumata. Si richiede di sapere quale sia il comportamento da tenersi da parte del Comune per quanto attiene: IVA:

- E’ necessario aprire una specifica posizione IVA?

- L'attività diventa di tipo commerciale?

- L'IVA sulle fatture emesse dal gestore è deducibile?

- L'IVA sulla costruzione dell'impianto è deducibile? IMPOSTE DIRETTE

- Il Comune è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi?

- A quali imposte è soggetto?

- Quali sono gli oneri deducibili?

Vista la difficoltà riscontrata con l'Ente gestore si prega di indicare tutte le soluzioni alla problematica e se esistono altri adempimenti a carico di questo Comune.  

 

Risposta: La  questione prospettata va risolta alla luce di quanto previsto dallo articolo 36 del DPR 633/72 e allo articolo 74 del DPR 917/86.

 

Ciò premesso, si  precisa:

 

      a)    che la partita IVA è unica, pur in presenza di una pluralità di attività  commerciali svolte  dal medesimo soggetto passivo. Per il  caso descritto, si suggerisce a codesto Comune, perché più vantaggioso, di procedere ad una variazione IVA iscrivendo tale nuova attività, optando per separazione di tale attività dalle altre, come consentito dallo articolo 36 del DPR 633/72, al quale si fa rinvio, e ciò al fine di recuperare l’IVA assolta sugli acquisti per tale attività interamente, poiché altrimenti l’IVA corrisposta sarebbe dedotta solo pro quota.;

      b)    l’attività è da considerarsi commerciale;

      c)    l’IVA corrisposta al gestore è deducibile;

      d)    l’IVA corrisposta per la costruzione dell’impianto è deducibile;

      e)    il Comune non deve presentare la dichiarazione dei redditi, ma la sola dichiarazione IVA, essendo esonerato alla relativa presentazione ai sensi dello articolo 74 del DPR 917/86, che così dispone:

 

Articolo 74     

Stato ed enti pubblici (1).

 

Art. 74.[88]

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta (2).

 

11. Stante che il Comune ha superato i 10.000 abitanti e che ai sensi dell’articolo 43 Dlgs 507/93 è entrata in fascia IV:

 

·         se l’adeguamento delle tariffe ( tosap e Pubblicità) almeno al minimo della nuova classe IV sia dovuto per legge o sia una scelta dell’amministrazione, potendo restera nelle tariffe precedenti

·         se a supporto dell’adeguamento per legge almeno alle tariffe minime della nuova classe, oltre al parere della corte dei conti del 2009 Emilia Romagna ci siano altri riferimenti

 

 

Risposta: L'obbligazione tributaria ha carattere obbligatorio, così che tale adeguamento riveste atto dovuto, determinandosi di contro, responsabilità di danno erariale. Il parere della Sezione indicata della Corte dei Conti, pur rimanendo il solo, è la logica conseguenza della irrinunciabilità, anche se parziale, della obbligazione tributaria.

 

12. E’ ammissibile la riscossione delle contravvenzioni del codice della strada mediante ingiunzione fiscale?

 

Risposta: Certamente, si, come chiarito dalla Cassazione:

 

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Art. 52, comma 6, del d.lg. n. 446 del 1997 - Riscossione coattiva delle entrate di spettanza delle province e dei comuni - Rinvio al r.d. n. 639 del 1910 - Somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada - Applicabilità - Fondamento

 

Le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada rientrano tra le « altre entrate di spettanza delle province e dei comuni » per le quali l'art. 52, comma 6, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore all'abrogazione da parte dell'art. 1, comma 224, l. 24 dicembre 2007 n. 244), prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura indicata dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639, atteso che il riferimento alle « altre entrate » è compiuto in modo ampio, senza alcuna distinzione, e che l'art. 15, comma 8 quinquiesdecies, d.l. 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, nella l. 3 agosto 2009 n. 102, nel dettare disposizioni finalizzate ad incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni, fa espresso riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al d.lg. 30 aprile 1992 n. 285.


Cassazione civile, sez. II, 09/04/2010, n. 8460

 

13. Il  vigente regolamento comunale di organizzazione dispone che gli elenchi delle determinazioni adottate durante il mese precedente sono pubblicati all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, per garantire la conoscibilità e la trasparenza.

Poiché sino al 31 12 2010 le determinazione del Servizio Tributi venivano pubblicate integralmente, non in elenco, all’albo pretorio, volevo chiederle se esiste una normativa che impone la pubblicazione del testo dei provvedimenti tributari (determinazione) all’albo pretorio ovvero se è legittimo pubblicare solo l’elenco dei provvedimenti/determinazioni tributari.

 

 

Risposta: Per quanto riguarda i comuni l'articolo 124 del testo unico enti locali dispone che "tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge".
A ciò si aggiunga quanto previsto dall'articolo 10 del medesimo testo unico, che statuisce che tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco conformemente a quanto previsto nel regolamento in quanto la loro diffusione possa pregiudicare la riservatezza delle persone...".
Questo è dunque il quadro normativo piuttosto scarno previsto dal testo uncio; occorre, peraltro, dire che la normativa in tema di privacy fa salve le disposizioni in tema di pubblicià e trasparenza disponendo espressamente il solo divieto di diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute. 

 

Fatta questa premessa, una interpretazione letterale delle disposizione di legge citate non comporterebbe l'obbligo di pubblicare il testo integrale delle determine tributarie, specie se si considerare  che secondo taluni esse potrebbero avere carattere di riservatezza e quindi essere rilevanti per la privacy . Il Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare potrebbe dettare le regole desiderate. Al momento, quindi, ritengo che la pubblicazione del solo elenco sia più che sufficiente a rendere note le decisioni degli Organi burocratici del Comune, potendo caso mai i consigliere richiedere il relativo testo integrale.

 

14. Le nuove sanzioni tributarie si applicano per le infrazioni commesse a partire dal 1 febbraio 2011 come il ravvedimento operoso, oppure sono immediate? Abbiamo una divergenza di opinioni con altri colleghi

 

Risposta: In base al principio del favor rei, l'incremento sanzionatorio non può che operare che per le sole infrazioni compiute dal primo febbraio c.a. Ne consegue che per i tributi comunali, avendo i medesimi carattere annuale, le maggior sanzioni troveranno applicazione per le infrazioni compiute dopo tale data, come ad esempio per il ravvedimento operoso dello acconto ICI 2011.

 

Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con:

a) l'articolo 3 del D.Lgs.n.472/97;

b) l'articolo 3 dello statuto del contribuente (legge 212/00);

c) con la Costituzione Italiana.

 

15. Il Comune di XXX ha emesso accertamenti ICI, anno di imposta 2005, nel mese di dicembre 2010, consegnati all’Ufficio postale entro il mese di dicembre 2010, ma notificati ai contribuenti nei primi giorni del mese di gennaio 2011.

A seguito di numerose richieste di annullamento per prescrizione dei termini, richieste di rettifiche ed annullamenti, la giunta ha approvato un atto di indirizzo di sospensione per rinvio scadenza dei termini per effettuare i versamenti e per proporre i ricorsi. Per emettere  tale provvedimento è necessario sapere se c’è una norma che preveda, all’interno dell’istituto dell’autotutela, tale possibilità.

 

Risposta: Tale deliberazione è illegittima nella parte in cui sospende il termine  per ricorrere, posto che alcuna disposizione di legge lo acconsente.

 

Infatti, il comma 1bis dello articolo 2-quater del DL 564/94, convertito dalla legge 656/94, prevede la facoltà del Comune di disporre la sospensione degli effetti dell’atto  che appaia illegittimo o infondato e non anche la sospensione dei termini per ricorrere.

 

Altresì, si fa rilevare che l’articolo 21 del D.Lgs.n.546/92 non prevede alcuna deroga al termine per ricorrere.

 

16. Devo procedere ad affidare alla società che gestisce il software dei tributi il servizio relativo alla riscossione diretta ICI anno 2011(la ditta effettua la bonifica dei dati della mia banca dati incrociando i dati del catasto, elabora la nota informativa da inviare ai contribuenti ICI e stampa i bollettini di pagamento ICI senza indicare l'importo)si chiede se per questo tipo di affidamento è necessario richiedere al CIPE il CUP (codice identificativo di progetto), e se è necessario richiedere anche il CIG. Questo tipo di affidamento è da intendere come un investimento pubblico? Non conosciamo, purtroppo molto bene la normativa né tantomeno siamo riusciti a reperire adeguato materiale normativo

 

Risposta: La questione va valutata alla luce di quanto previsto dal comma 5 dello articolo 3 della legge 136/2010 che così dispone:

 

5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento (9).

 

A sua volta l’articolo 11 della legge 3 del 2003 così dispone:

 

Articolo 11      (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)

 

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

 

 

Ne consegue che nel caso descritto è necessaria l’attribuzione del  GIG, ma non anche del CUP, non potendosi considerare l’intervento descritto un investimento  pubblico.

 

17. In merito agli obblighi di cui alla legge 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) si chiede se occorre o meno indicare il codice CIG per i seguenti casi di pagamenti:

-          a favore di amministratori condominiali per spese riferite ad alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica) posti in condomini privati ma di proprietà del Comune;

-          a favore delle Poste Italiane per l’affrancatura della corrispondenza (lettere, raccomandate) o per la postalizzazione (stampa, imbustamento, recapito) di comunicazioni/atti del Comune.

-          a favore di Associazioni Nazionali riconosciute o di categoria quali ad es. ANUTEL – ANCI – IFEL ecc.;

Risposta: Le disposizioni di cui alla deliberazione del 15 febbraio 2010 della Autorità di vigilanza dei contratti pubblici si riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. 163/2006, d'ora innanzi "Codice", ed aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, nei settori "ordinari" e nei settori "speciali", indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato.
Sono esclusi dall'obbligo del versamento del contributo le seguenti fattispecie:

  • le gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del Codice;

  • i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice.

 

Ne consegue che tale codice deve essere indicato per tutti i soggetti sopra indicati.

18. Il  nostro direttore generale sostiene che il costo del buono pasto per il prossimo anno scolastico 2011/2012 deve essere approvato entro il termine di approvazione del Bilancio (31/03/2011) come si evince dalla nota allegata che mi è stata inviata proprio dal nostro direttore generale.

Nel nostro comune il costo del buono pasto viene determinato successivamente all’aggiudicazione della gara del servizio mensa. L’attuale servizio mensa, che prevede un costo del pasto di €  3,63,    scadrà il prossimo 31/08/2011. Non avendo ancora espletato la gara per il prossimo anno scolastico 01/09/2011-31/08/2012 come si fa a determinare il costo del servizio in anticipo?

 

Risposta: In assenza di certezze in ordine alla quantificazione del costo in argomento, si consiglia di non approvare le nuove tariffe e ciò sulla base del principio dettato dal comma 169  dello articolo 1 della legge 296/06 per il quale silenzio equivale a conferma. Nel caso in cui dalla gara dovesse emergere un costo maggiore il Comune potrà intervenire modificando le tariffe in corso d'anno ai sensi del comma 1 bis dello articolo 54 del D.Lgs.n.446/97. Si riportano qui di seguito le disposizioni sopra richiamate.

 

 

 

COMMA 169

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

 

Articolo 54     

Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici.

 

1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione (1).

1- bis . Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo (2).

 

 

19. In caso il contribuente non avesse adempiuto va segnalato all'Ufficio del registro entro il termine di 30 giorni?

 

Risposta: Si conferma tale termine, così come previsto dallo articolo 19 del DPR 642/72 che sotto si riporta.

 

 

Articolo 19     

Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.

 

Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo (1).

 

 20. Al fine di poter verificare il corretto adempimento in ordine all'imposta di bollo, sui ricorsi avverso gli avvisi di accertamento ICI presso le Commissione Tributarie, chiediamo:

 

- ogni quante pagine deve essere apposta la marca da bollo ?

- se oltre al ricorso vanno conteggiati anche gli allegati ?

- se si devono conteggiare anche le facciate bianche?

 

 

Risposta: La marca di bollo deve essere apposta ogni 4 pagine. Gli allegati non debbono essere in bollo. Le pagine in bianco facenti parte del solo ricorso vanno conteggiate.

 

21. Nei casi di ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione previsto nel permesso di costruire si applicano le sanzioni nella misura indicata dall'art.42 del T.U. D.P.R. n. 380/2001 e s.m. (dal 10% al 40% a seconda dei giorni di ritardo nei versamenti). Si chiede di conoscere se ci sono delle possibilità per l'ente di modificare in diminuzione le predette misure sanzionatorie , quali sono i riferimenti normativi ed i provvedimenti da adottare.

Risposta: Le sanzioni, al pari delle obbligazioni in genere, sono coperte da riserva di legge, così che nel silenzio della norma non è consentito al Comune di regolamentare in modo diverso la relativa disciplina.

 

Infatti, l’articolo 23 della Costituzione Italiana così dispone:

 

Articolo 23     

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

 

In conclusione, stante la previsione tassativa della norma sanzionatoria citata, il Comune non potrà intervenire nel senso indicato e dovrà procedere alla applicazione delle sanzioni avendo riguardo a quanto previsto dallo articolo 42 del DPR 380/01.

 

22. Due coniugi hanno comprato nel 2005 un terreno agricolo, non hanno fatto alcuna dichiarazione nè  effettuato versamenti ICI, quindi  ho emesso avvisi di accertamento per il
recupero dell'imposta non versata per le diverse annualità d'imposta. I due contribuenti hanno presentato un unico ricorso, sottoscritto da entrambi i coniugi  per le diverse
annualità d'imposta 2005, 2006, 2007, 2008. A parte il merito ( si tratta di evasione totale di
versamento!) vorrei eccepire  in sede di costituzione in giudizio  l'inammisibilità  del ricorso   collettivo e cumulativo nel processo tributario. Cosa ne pensa?...
 


Risposta: La tesi da Lei espressa non è condivisa dalla giurisprudenza della cassazione. Infatti, per giurisprudenza costante è ammissibile il ricorso cumulativo, ossia, come nel caso in esame con un unico ricorso  il ricorrente si oppone a più accertamenti (Cassazione n. 7359/02). Di contro, non sarebbe ammesso se fra i vari atti non vi fosse un rapporto di connessione
oggettiva (Cassazione 197/1991). La dottrina ammette anche il ricorso collettivo-cumulativo ossia di più ricorrenti contro più atti, a condizione che esistano elementi di connessione oggettiva e soggettiva (vedasi il Nuovo processo tributario - Giuffré editore - 2^ edizione 2004, pag. 223).

Ne consegue che nel caso descritto il ricorso proposto, essendo collettivo-cumulativo, non potrebbe essere considerato inammissibile.

 

23. il 19.01.2011 un contribuente ci ha presentato ricorso su avvisi di accertamento ICI però non l'ha depositato entro 30 giorni alla Commissione Tributaria Provinciale.

Abbiamo interpellato la CTP ed effettivamente non risulta presentato però ci dicono di presentare ugualmente le controdeduzioni che sarà la Commissione a prenderne atto.

Chiediamo se questa è la procedura corretta.

 

Risposta: Un ricorso non depositato è come un uomo senza testa ossia inesistente (improcedibile). Contrariamente a quanto prospettato dalla Segreteria della CTP, ritengo che non dobbiate presentare le controdeduzioni, ma vigilare tramite SIATEL affinché, in caso il ricorso sia andato perso e poi ritrovato, possiate presentare controdeduzioni tardive in sede di trattazione della controversia.

24. la disturbo perchè stamattina è tornato il messo comunale del nostro comune, con la relata  di notifica di un atto di  accertamento TARSU per l'anno 2010, che ha notificato al vicino di casa del contribuente interessato, il quale ha ritirato lui l'atto dicendo che l'avrebbe consegnato lui al contribuente nel pomeriggio.

Ma secondo lei , è corretta la notifica al vicino di casa ? Il messo ha detto che in base all'art. 139 della legge per le notifiche, la notifica al vicino di casa è valida....

Lei cosa ne pensa ?

 

24. E’ valida la notifica al vicino di casa?

 

 

Risposta: La notifica al vicino di casa è valida se il medesimo accetti di riceverla, come preteso dal numero III dello articolo 139 cpc.

 

Articolo 139     

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.

 

[I]. Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario [432 c.c.], ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

[II]. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

[III]. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

[IV]. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata (1).

[V]. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

[VI]. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio [431 c.c.], osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

 

25. dott. Battagliola, a dicembre abbiamo notificato un avviso di accertamento ICI 2005 a una società tramite PEC. Abbiamo la ricevuta di consegna del 13/12/2010 pertanto l'atto scadeva l'11/2/2010. Il versamento non è stato effettuato e non è stato presentato ricorso, devo perciò procedere al sollecito ed eventualmente alla riscossione coattiva con ingiunzione fiscale. La PEC è una novità, le procedure che scaturiscono dalla notifica tramite questo nuovo canale sono uguali a quelle utilizzate finora con la tradizionale notifica?

 


 

La notifica con la domiciliazione mediante posta elettronica produce i medesimi effetti della notifica. Infatti,  al fine di razionalizzare le modalita` di notifica in materia fiscale, l’art. 38, comma 4 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha apportato delle considerevoli

modifiche a quelli che sono i pilastri della disciplina sulle notificazioni in materia tributaria, ovverosia: l’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l’art.26 del 29 settembre 1973, n. 602. Conseguentemente, quindi, per effetto delle suddette modifiche, l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973  riconosce al contribuente la facolta` di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio del comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano.

In tal caso, tuttavia, l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo, poi, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’Ufficio della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.

Ora, se un contribuente, persona fisica, per effetto della nuova disciplina di cui all’art. 60 D.P.R. n. 600/ 1973, elegge domicilio presso una persona del comune

dove risiede e ne da comunicazione all’Ufficio per via telematica, questo ultimo potrà notificare un avviso al contribuente presso questo domicilio solo a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione.

Naturalmente, nel caso della comunicazione per via telematica, la ricezione sarà più rapida rispetto all’invio per posta e, conseguentemente, gli effetti di tale comunicazione si realizzeranno prima.

 Nel caso in cui, invece, un contribuente, persona giuridica, vari semplicemente il proprio indirizzo, tale variazione produrrà i suoi effetti, ai fini delle notificazioni ex art. 60 cit., dal  trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter D.P.R. n. 633/1972, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.

Conseguentemente, quindi, solo decorso tale termine la notifica potrà essere effettuata presso il nuovo indirizzo del contribuente. Entro, quindi, tali limiti, l'atto impositivo va considerato regolarmente notificato.

 26. Il nostro comune aveva istituito l’addizionale in percentuale dello 0.2%, mi chiedevo se posso già prevederne l’incremento fino allo 0.4% approvando il bilancio 2011 entro una decina di giorni non essendo ancora pubblicato il decreto sul federalismo municipale e non essendo trascorsi i 60 gg. Di tempo per l’emanazione del regolamento.

Se invece applicassi l’incremento dopo l’approvazione del bilancio, per la norma che sancisce che gli incrementi tariffari devono precedere la deliberazione di approvazione del bilancio per avere efficacia nell’esercizio non potrei averne i benefici.

Devo per forza aspettare che i decreto sia pubblicato e che trascorrano i 60 gg. Per muovermi?

 

 

Risposta: E' una domanda  ricorrente, alla quale deve essere data risposta sulla base del principio "tempus regit actum". Ora, l'articolo 5 dello schema del decreto legislativo subordina l'aumento di detta aliquota, entro il limite massimo dello 0,4 per cento alla emanazione di un regolamento ministeriale che dovrebbe essere emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo che approva il federalismo municipale o in caso di non approvazione di tale regolamento entro tale termine può provvedervi il Comune.

 

Si ritiene, quindi, che il Comune debba procedere alla approvazione del bilancio preventivo dopo che almeno sia pubblicato tale decreto legislativo. Solo successivamente il Comune con delibera del CC approverà la nuova aliquota della addizionale, dopo la pubblicazione di detto regolamento ministeriale  o comunque trascorsi 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto sul federalismo municipale.

 

La scaletta dovrebbe essere la seguente:

 

1. pubblicazione del decreto sul federalismo fiscale;

2. approvazione (o variazione) del bilancio preventivo con previsione di tale maggiore entrata;

3. approvazione del regolamento ministeriale o superamento del termine di 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo sul federalismo fiscale;

4. delibera del CC di approvazione della nuova aliquota.

 

Si rammenta che il termine di approvazione del bilancio preventivo 2011 è stata appositamente spostato al prossimo 30 giugno e che quindi il Comune avrà tutto il tempo disponibile per approvare tale aumento in tempo utile, anche se tale aumento, pur avendo efficacia sin dal primo gennaio non sarà rilevante per il versamento dello acconto.

 

Si allega fac simile di delibera da me redatta.

27. l'Agenzia delle Entrate ci chiede di effettuare un rimborso  IN.V.IM. ad un contribuente che nel maggio 1988 ha versato un'imposta  ritenuta non dovuta dalla Ctr di Genova. La sentenza della ctr prevede anche la liquidazione degli interessi maturati dal maggio 1988, quale tasso di
interesse dobbiamo utilizzare per il conteggio, il tasso semestrale oppure
quello legale?

 
Risposta: Trova applicazione l'articolo 44 del DPR 602/1973  che sotto  riporto:

Articolo 44 - Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 1 DM 27 giugno 2003 gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dal presente articolo sono dovuti, a decorrere dal 1 luglio 2003,
annualmente nella misura del 2,75 per cento e semestralmente nella misura
dell'1,375 per cento.)

In vigore dal 1 luglio 2003 - con effetto dal 1 gennaio 1988

Modificato da: Decreto del 27/06/2003 Articolo 1 - emesso da: Min. Economia
e Finanze


  Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto  a ruolo  per  un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo  stesso  periodo  ha  diritto,  per  la  maggior  somma
effettivamente  pagata, all'interesse  del 1,375 per  cento  per  ognuno  dei semestri interi,
 escluso il  primo,  compresi  tra  la  data  del  versamento  o della scadenza  dell'ultima rata  del  ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la  data dell'ordinativo  emesso  dall'intendente  di  finanza  o  dell'elenco  di  rimborso.
   L'interesse di cui al  primo  comma  e'  dovuto,  con decorrenza dal  secondo
 semestre successivo   alla  presentazione  della  dichiarazione,  anche  nelle
 ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.
   L'interesse e' colcolato dall'ufficio  delle  imposte,  che  lo indica  nello
 stesso elenco  di  sgravio,  o  dall'intendente  di  finanza  ed  e'  a
carico  dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.


Se, dunque, il soggetto ha pagato nel maggio 1988, non conteggiando il primo
semestre e le frazioni di anno, l'interesse compete per 22 annualità intere
ossia nella misura complessiva del 54 per cento.

28. Dato che il bilancio è già stato approvato, se la modifica al numero di rate con apposito regolamento la faccio ora, si applica il disposto del comma 2 dell’art 52 Dlgs 446/97, ovvero le disposizioni si applicano dal 01.01.2012 ( anno successivo).

 

Risposta: Tale regolamento, in quanto approvato entro il 30 giugno, termine legale approvazione vilancio preventivo per il 2011, ha efficacia dal primo gennaio 2011, sulla base delle seguenti disposizioni di legge.

 

 

                      TERMINE APPROVAZIONE REGOLAMENTI

 

Articolo 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

 

29. La domanda di condono va in bollo?

 

Risposta: La domanda di condono è esente da bollo, ai sensi della tabella 5 - allegato B del DPR 642/72 che sotto riporto.

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo.


Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 292  del 11 novembre 1972

 

Tabella Articolo 5 - Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo Atti dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso e libri contabili.

In vigore dal 10 dicembre 2000

Modificato da: Legge del 21/11/2000 n. 342 Articolo 55

Nota: Il comma 2 ha effetto dal 1.1.73 (ved. art. 29 DPR n. 955/82). Il comma 2 ha effetto dal 1.1.73 (ved. art. 29 DPR n. 955/82).



 

Atti e   copie   del   procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi

 tributo, dichiarazioni,   denunzie,   atti,   documenti  e copie presentati ai

 competenti uffici   ai   fini   dell'applicazione  delle leggi tributarie, con

 esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

 Verbali, decisioni e relative copie delle Commissioni tributarie nonche' copie

 dei ricorsi,  delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento

 depositati presso di esse.

 Repertori, libri,   registri   ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad

 esclusione dei repertori tenuti dai notai.

 Atti e   copie relativi al procedimento anche esecutivo per la riscossione dei

 tributi, dei   contributi  e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle

 regioni, delle    province,    dei    comuni  e delle istituzioni pubbliche di

 beneficenza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente

 autorizzato per   legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio

 sanitario nazionale di riscossione.

 Istanze di   rimborso   e   di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo,

 nonche' documenti allegati alle istanze medesime.

 Delegazioni di   pagamento   e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21

 dicembre 1978, n. 843.

 

30. Per quanto riguarda la pubblicazione dei provvedimenti tariffari vanno pubblicate solo quelli relativi

 all’ici ed all’IRPEF?

 

Risposta: Tale adempimento deve essere eseguito anche per quanto concerne:

a) le tariffe sulla imposta pubblicità (articolo 35  del D.Lgs.n.507/93);

b) le tariffe TOSAP (articolo 57  del D.Lgs.n.507/93);

c) le tariffe TARSU (articolo 78  del D.Lgs.n.507/93).

 

Tuttavia, le tariffe, anche se non sottoposte al controllo ministeriale, sono esecutive, come indirettamente si evince dalla lettura dello articolo 52 del D:lgs. 446/97.

 

31. Un esercente del comune attualmente in difficoltà economiche dopo essergli stata notificata una cartella esattoriale di vari tributi erariali e tia ha chiesto al concessionario Equitalia la rateizzazione della cartella. Equitalia ha concesso la rateizzazione dei tributi erariali e non della tia per la quale lo ha indirizzato presso questi uffici comunali. Le chiedo quindi se è facoltà di questa Amministrazione accogliere  domande di rateizzazione di tributi comunali iscritti a ruolo e con quale provvedimento , di Giunta o determina, ed in caso quali sono gli interessi per la dilazione.

 

Risposta: Secondo l'interpretazione degli esattori, che io non condivido, per i tributi comunali iscritti a ruolo la competenza di concedere la rateizzazione, di cui allo articolo 19 del DPR 602/72,  non sarebbe di loro spettanza ma del Comune. Sulla base di tale indicazione, quindi, la competenza ad accordare la rateizzazione è del Comune, sempre ché il medesimo lo abbia previsto nei propri regolamenti. La competenza applicativa, in questo caso, sarebbe del funzionario responsabile che vi provvederebbe mediante determina. Gli interessi da applicarsi sono quelli che il Comune ha determinato in virtù di quanto previsto dallo articolo 1 della legge 296/06 ed in caso di non deliberazione troverebbe applicazione il saggio legale.

32. L'art. 2 comma 1 del DECRETO Ministeriale 8 gennaio 2001 relativo alla  ripetibilità  delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto  di recupero  cita: "L'ammontare delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1,  ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, e' fissato nella misura unitaria di lire 6.000, pari a 3,10 euro per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e  nella  misura unitaria di lire 10.000, pari a 5,16 euro, per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 20 della legge dell'8 maggio 1998, n. 146." Considerato gli aumenti apportati dalle Poste Italiane SPA a partire dall'anno 2011 alle spese per raccomandate con avviso di ricevimento e per notifiche degli atti giudiziari, dobbiamo continuare a far riferimento a quanto stabilito dal  Decreto sopra riportato oppure ad nuove circolari  che ci permettano di recuperare il costo di spedizione?


Risposta: Non mi risulta che tale decreto sia stato modificato. Ritengo, dunque, che gli importi descritti in tale decreto siano tuttora vigenti e non derogabili. Peraltro, dubito della legittimità di tale decreto, posto che non vi è una legge che preveda tali addebiti, così come sarebbe invece,
necessario in virtù di quanto previsto dallo articolo 23 della Costituzione italiana che così dispone:


Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in
base alla legge.

In conclusione, meglio poco che niente!

33.Vorremmo sapere se le recenti modifiche normative introdotte con la legge di stabilità (n. 220/2010), che hanno portato le sanzioni da un quanto a un terzo nei casi di adesione all’accertamento con pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica, si applicano anche per l’ICI e quale è la corretta base normativa di riferimento da indicare.

Ci servirebbe anche sapere che differenza c’è tra “importo” e “imposta”; quale delle due deve essere considerata ai fini dell’iscrizione a ruolo e quale è la somma minima iscrivibile a ruolo, con relativa indicazione delle fonti normative di riferimento.

 

Risposta: Il comma 20 dello articolo 1 della legge 220/10 ha implicitamente modificato la lettera c) l'articolo 14 del D.Lgs.n.504/92 e ciò per il fatto che tale articolo trova indiretta fonte nel D.Lgs.n.472/97, definita legge quadro in tema di sanzioni tributarie.

 

 

COMMA 20

20. A decorrere dal 1º febbraio 2011, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;

b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;

c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo.

 

Tuttavia, sulla base del principio del favor rei, previsto dallo articolo 3 di detto decreto e dall'articolo 3 della legge 212/00 (statuto del contribuente) tale incremento sanzionatorio deve trovare applicazione solo per le infrazioni compiute da tale data e non per gli atti impositivi relativi a precedenti periodi. Se, dunque, ad esempio il comune procede al recupero per l'anno 2010, le sanzioni continueranno ad essere ridotte ad 1/4.

 

Il  comma 168 dello articolo 1 della legge 296/06 stabilisce, nella sostanza, che salvo diversa disposizione regolamentare, l'importo minimo riscuotibile e rimborsabile è stabilito in 12 euro.

COMMA 168

168. Gli enti locali, nel rispetto dei princì pi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

 

Tale importo trova conferma anche per l'iscrizione a ruolo. Infatti, l'articolo 12 bis del DPR 602/73 così dispone:

 

Articolo 12 bis   

Importo minimo iscrivibile a ruolo.

 

1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (1).

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

Con il termine importo si  intende l'importo complessivo, che può essere composto non della sola imposta, ma anche della sanzione ed anche degli interessi.

 

34. Le modifiche (che non vanno ad incidere sull’imposta!) introdotte nel mese di Aprile 2011 del Regolamento Ici, decorrono dal 01/01/2011 oppure dal 01/01/2012?

Il bilancio comunale anno 2011 è stato approvato dal CC. nel dicembre 2010.

 

In altre parole, a bilancio approvato, è possibile deliberare variazioni al Regolamento comunale con decorrenza 01/01/2011, stante la proroga al 30/06/2011 dell’adempimento?

 

Risposta: L'equivoco nasce da una cattiva lettura delle disposizioni di legge in materia, fatta, mi pare, dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti della Lombardia. Infatti, il termine previsto dalle norme sotto riportate fanno riferimento al termine legale di approvazione del bilancio preventivo e non alla data in cui il Comune ha approvato il bilancio preventivo. Ovviamente, nel caso in cui le variazioni regolamentari introdotte risultino incompatibili con il bilancio già approvato risulta necessario procedere ad una variazione di bilancio. In conclusione, se tale modifiche saranno adottate con delibera assunto entro il 30 giugno 2011 avranno efficacia sin dal primo gennaio 2011.

 

 

TERMINE APPROVAZIONE REGOLAMENTI

 

Articolo 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

 

35. L’ufficio scrivente vorrebbe poter conoscere qual è il percorso più corretto da compiere al fine della corretta costituzione in giudizio nel processo tributario. A tal fine si precisa che il ns. statuto non ha alcuna previsione specifica in materia. Allo stato attuale la costituzione viene fatta col seguente iter: Delega del Sindaco a costituirsi in giudizio tramite il Funzionario responsabile del Servizio Tributi.

 

Risposta: La costituzione in giudizio del Comune in primo grado è regolata dallo articolo 23 del D.Lgs.n. 546/92.  La costituzione del Comune è fatta mediante deposito, presso la segreteria della CTP, delle controdeduzioni al ricorso. Con le controdeduzioni il Comune espone le sue difese, prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi nel giudizio. Le controdeduzioni non debbono essere notificate al ricorrente, ma depositate direttamente alla Segreteria della CTP in almeno due copie, entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso. Tale termine, tuttavia, non è perentorio ma ordinatorio. Le controdeduzioni debbono essere sottoscritte dal soggetto che ha la rappresentanza del Comune e quindi dal Sindaco, salvo che lo Statuto non abbia previsto l’affidamento della rappresentanza in giudizio ad un dirigente del Comune ove è collocato l’Ufficio Tributi.

Il Sindaco potrà affidare l’assistenza tecnica, ossia la difesa del Comune, ad un dipendente del Comune, indipendentemente dal grado rivestito, oppure ad un professionista esterno.

 

Nel caso in cui il  Sindaco intenda affidare la difesa ad un dipendente del Comune, si consiglia che tale delega sia rilasciata solo in sede di ricezione dell’avviso di trattazione della controversia.

 

36. In riferimento al nuovo adempimento in materia di rendiconto patrimoniale dello Stato (circolare 17 Dicembre 2010 Ministero delle Economie e delle finanze) ai sensi del quale, entro il 31/03/2011, tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere al Dipartimento del Tesoro del MEF, le informazioni relative a concessioni e partecipazioni ,si chiede se vi sia stata una proroga ufficiale di tale termine.

Per quanto concerne la comunicazione delle concessioni di beni e, nello specifico, di passi carrabili si chiede, altresì, una precisazione: la concessione vera e propria dell’accesso carraio è rilasciata dall’Ufficio Urbanistica in fase di rilascio di permesso a costruire, mentre il nostro Servizio Entrate, concede l’autorizzazione all’installazione del cartello di passo carrabile. Tale concessione (il cartello) è da intendersi come concessione di bene quindi da comunicare come tale al Dipartimento del Tesoro? Oppure, essendo conseguente alla concessione dell’accesso carrabile, la comunicazione di tale concessione è di competenza solo del nostro Ufficio Urbanistica ed è sufficiente?

 

Risposta: Non si è a conoscenza di tale proroga e si riportano qui di seguito gli adempimenti concernenti le comunicazioni che i comuni debbono effettuare alla Anagrafe Tributaria:

 

 

 

ADEMPIMENTI PER I COMUNI:

I Comuni sono tenuti ad effettuare comunicazioni all’Anagrafe Tributaria relative a:

Contratti d’appalto

Con D. M. del 18/03/1999 è stato stabilito che i Comuni trasmettano all’Anagrafe

Tributaria, entro il 31 marzo di ogni anno, tutti i contratti d’appalto di importo

superiore a € 10.329,14 e non registrati.

Concessioni, Autorizzazioni e Licenze

Il D. M. del 17/09/1999 e il D. M. del 23/03/2000 stabiliscono che i Comuni devono

comunicare all’Anagrafe Tributaria, entro il 30 giugno di ogni anno, le notizie

concernenti concessioni, autorizzazioni e licenze. Tutta la normativa di riferimento è

scaricabile dal nostro sito http://www.agenziaentrate.gov.it/index.htm alla voce

Documentazione tributaria.

I dati, come stabilito dalla normativa, possono essere inviati all’Anagrafe Tributaria su

supporto magnetico o per via telematica. Non è più consentita la trasmissione su

supporto cartaceo.

 

Ora, il  DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 23 marzo 2000 (in Gazz. Uff., 4 aprile, n. 79) . - Modificazioni al decreto ministeriale 17 settembre 1999 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari., così dispone:

 

 

e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presìdi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facoltà di indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (8) (9);

 

Ciò premesso, si ritiene che nel caso descritto la concessione del passo carraio sia quella effettuata dallo Ufficio Urbanistica, mentre la mera autorizzazione del cartello non essendo connessa alla concessione di area pubblica non è rilevante ai presenti fini.

 

37. Con riferimento all'art.14, c.9 del DL. 78/2010(divieto per gli enti di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, con rapporto tra spese per il personale e spesa corrente superiore al 40%) si chiede, tenuto conto che la norma si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011, se l'Ente, in caso di assunzioni nel corso dello stesso anno, debba riferirsi al rapporto vigente al 31/12/2010, ovvero Spese P.

- Entrate C. pari al 50%, in considerazione che detto rapporto, in sede ufficiale, dopo il 1 gennaio 2011, potrà essere certificato a consuntivo, solo nell'anno 2012.

Nel caso in cui l'Ente si trovi nelle condizioni di poter procedere a nuove assunzioni si chiede inoltre, di saper se il vincolo del 20% è da applicarsi solo nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, e pertanto se in questo blocco non rientrino i contratti a tempo determinato ed altre forme di lavoro flessibile.

 

Risposta: L’articolo 14, comma 9, del DL 78/2010, così dispone:

 

9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e' sostituito dal seguente:

"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

 

Dalla interpretazione della norma si evince chiaramente che il limite di spesa del 40 per cento deve essere individuato alla data del 31.12.2010. Ora, poiché nel caso prospettato la percentuale di spesa supera detto limite, codesto Comune nel 2011 non potrà procedere ad assunzione di personale né a tempo determinato che a tempo indeterminato.

 

38. Nel caso di ricorso da proporsi contro un avviso di accertamento TOSAP emesso dal concessionario, quale è la CTP competente ossia della Provincia del Comune oppure quella del concessionario?

 

Risposta: La Cassazione con sentenza n. 15864/04 ha ritenuto, in virtù di quanto previsto dallo articolo 4 del D.Lgs.n.546/92, che nel caso di atto impositivo emesso da un concessionario TOSAP, per conto del Comune, la CTP competente sia quella della Provincia ove ha sede il concessionario e non quella ove ha sede il Comune. Tale norma, in quanto così interpretata, è ad avviso dello scrivente di dubbia legittimità costituzionale, posto che renderebbe maggiormente difficoltoso l’esercizio di difesa del contribuente, costituzionalmente garantito,  di regola residente nella Provincia del soggetto attivo.

 

39. Devo notificare un avviso di accertamento ici ad un cittadino residente a ….. che di fatto si trova in carcere. E’ considerata valida la notifica se sarà la moglie a ritirare e firmare la raccomandata a.r.?

 

Risposta: L'atto deve essere inviato a mezzo posta alla Casa Circondariale per la notifica,sarà il direttore della struttura a far notificare l'atto a mezzo di Agente di Polizia Penitenziaria.

 

40. Tempestività dell’accertamento, Sentenza Corte di Cassazione n. 315 del 12 gennaio 2010 – Per verificare la tempestività della notifica per posta di un avviso di accertamento in scadenza si deve fare riferimento, per tutti i tributi compresa l’ICI, alla data di spedizione da parte del Comune (e non a quella di ricezione da parte del contribuente). C i si può avvalere della sentenza suddetta nel caso in cui il  ricorrente impugni l'avviso di accertamento eccependo nel ricorso la tardiva notifica e quindi la decadenza dei termini dell'avviso di accertamento stesso? Esiste anche ulteriore giurisprudenza in tal senso?

Risposta: Tale sentenza della Cassazione non è per nulla condivisibile, ponendosi in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010:

 

Notificazioni e comunicazioni in materia civile - Notificazioni - A persona irreperibile - Perfezionamento della notifica per il destinatario, secondo il diritto vivente, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - Irragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante e quelli del destinatario, con conseguente violazione delle garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie normativamente assimilabile - Illegittimità costituzionalein parte qua.


 

È costituzionalmente illegittimo l'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Nel sistema normativo si è verificata una discrasia, ai fini dell'individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dall'art. 8 l. n. 890 del 1982 (come modificato dall'art. 2 d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., in l. n. 80 del 2005) - nella quale le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore - e la disciplina dell'art. 140 c.p.c., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando ex post la ricezione della raccomandata, da allegare all'atto notificato, o in vista del consolidamento definitivo degli effetti provvisori o anticipati medio tempore verificatisi, o in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, sicché la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 l. n. 890 del 1982 (sentt. nn. 213 del 1975, 250 del 1986, 346 del 1998, 477 del 2002, 28 del 2004; ordd. nn. 76, 148 del 1976, 57 del 1978, 192 del 1980, 904 del 1988, 97 del 2004).


Corte costituzionale, 14/01/2010, n. 3

 

Tale sentenza si pone in contrasto anche con il comma 163 dello articolo 1 della legge 296/06 che così dispone:

 

COMMA 163

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (1).

 

Ciò premesso, si ritiene che tale sentenza della Cassazione, che ne richiama altre, sia illegittima, anche se vantaggiosa per il Comune.

 

41. Un cittadino chiede al comune di affrancare il terreno di sua proprietà dal diritto di livello ancora iscritto in catasto. Ho esplorato tante situazioni, ho letto le sentenze della corte costituzionale in merito alla rivalutazione necessaria ma ognuno calcola il valore a modo suo. Tra l’altro il livello non è richiesto da oltre 20 anni, e per questo motivo ho suggerito di fare un atto unilaterale senza coinvolgere il comune, ma non è andato a buon fine.Devo per forza quantificare l’affrancazione del livello. Quindi prendo il reddito dominicale del terreno, lo rivaluto del 25% e moltiplico il tutto per 15 volte. E’ sufficiente o devo fare altre operazioni (ad esempio aggiornamenti ISTAT dalla data della proprietà ad oggi ?)  Mi sa suggerire qualcosa ?

 

Risposta: L'affrancazione è l'acquisto della proprietà da parte dell'enfiteuta mediante il pagamento di una somma di denaro.

Il diritto di affrancazione è un diritto potestativo dell'enfiteuta: il concedente non può rifiutarsi di prestare il proprio consenso. Ove il concedente non consenta a liberare il suo fondo e quindi a statuirgli la pienezza della proprietà, l'enfiteuta si rivolge al Giudice ordinario per ottenere una sentenza costitutiva di affrancazione di fondo.

La legge 18 dicembre 1970 n.1138, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1971, prevede all'art. 9, che l'affrancazione si possa realizzare mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte l'ammontare del canone, modificando quindi la precedente disciplina codicistica, che prevedeva che la somma fosse pari a venti volte il canone. Tale canone deve essere rivalutato esclusivamente ai sensi dell'ultimo comma dello articolo 971 cc che così dispone:

 

III]. L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale (2) [1284]. Le modalità sono stabilite da leggi speciali [9572] (3).

 Di contro, non si applicherebbe altro aggiornamento del Canone, come chiarito dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza sotto riportata.

 

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 971 ultimo comma c.c., sollevata in riferimento all'art. 42 cost., nella parte in cui, nel disporre che l'affrancazione dell'enfiteusi si operi mediante il pagamento di una somma di denaro frutto della capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale, non prevede l'aggiornamento periodico del canone enfiteutico e quindi del capitale di affranco, mediante l'applicazione di adeguati coefficienti di maggiorazione, in quanto tale norma si deve intendere abrogata dall'art. 1 l. 14 giugno 1974 n. 270 (aggiuntivo di un terzo comma all'art. 2 l. 18 dicembre 1970 n. 1138), disposizione, quest'ultima, che la sent. 7 aprile 1988 n. 406 ha dichiarato incostituzionale non per ciò che dispone in ordine al modo di calcolare il canone minimo dell'enfiteusi, ma solo per quello che ha omesso di disporre in tema di aggiornamento di detto canone, sulla cui base computare il predetto capitale di affranco ai sensi dell'art. 9 cit. l. n. 1138 del 1970, non bastando a far rivivere una norma abrogata la circostanza che il legislatore non abbia poi attuato la sentenza della Corte costituzionale con il necessario meccanismo integrativo. (Corte costituzionale, 15/03/1996, n. 74)

 

42. Mi si presenta il seguente caso: il contribuente è deceduto nel 2009, vado  ad emettere avvisi per importi ancora da versare per gli anni 2006 e  2007, intestati all'erede senza sanzioni, ma gli interessi sono dovuti?
 
Risposta: La normativa reibutaria ha carattere speciale, così che prevedendo l'articolo 8  del D.Lgs.n.472/97 la non trasmissione agli eredi delle sole sanzioni gli interessi moratori debbono essere normalmente applicati.

 Articolo 8
Intrasmissibilità della sanzione agli eredi.


1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

 

43. Il Comune di ….. ha emesso ordinanza-ingiunzione di pagamento per illecito amministrativo (violazione delle norme di cui all'art. 22 del D.Lgvo n. 114/98) notificata secondo le procedure di cui alla Legge 689/81.

La ditta oggetto dell'ingiunzione, non ha provveduto al pagamento nè ha fatto ricorso al Giudice di Pace nei termini previsti dalla legge. Si chiede di sapere quale procedura o quale modalità deve seguire il Comune  per riscuotere coattivamente la sanzione di che trattasi?

 

Risposta: La tesi prevalente in materia porta a ritenere che la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie debba avvenire unicamente  tramite ruolo esattoriale e non anche mediante ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910. Tale orientamento, seppure riferito alle violazioni del codice della strada,   ha trovato pieno accoglimento nelle sentenze n. 203/2005 e 451/2005 del Giudice di Pace Francavilla Fontana (BR), secondo cui “la riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, regolata dall’art. 206 C.d.Strada, che richiama l’art. 27 della L. 24/11/1981, n. 689, tale norma stabilisce che l’esecuzione forzata è intrapresa dall’esattore incaricato sulla base dei ruoli e per i titoli esecutivi predisposti dall’amministrazione per i proventi spettanti, come nella fattispecie, ad Enti diversi dallo Stato e tale norma, essendo speciale, prevale anche su norme successive, data la sua natura. Il RD 14/04/1910 in forza del quale è stata emessa l’ingiunzione di pagamento, è tutt’ora in vigore, ma la legge non consente di utilizzare tale strumento per la riscossione delle sanzioni amministrative. […] si adotta il metodo della iscrizione a ruolo, che viene richiamato espressamente dall’art. 27 L. 689/1981”.

Tracce di un tale orientamento si ritrovano peraltro nella Ris. 30 luglio 2002 n. 8 dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale il principio della potestà regolamentare dei comuni e delle province di cui all’art. 52 Dlgs 446/1997 “trova un limite nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge”, fra cui, l’amministrazione rammenta expressis verbis, fra le altre, proprio le sanzioni.

 

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

 

In ordine al termine di prescrizione l'articolo 28 della legge 689/81 così dispone:

 

Articolo 28     

Prescrizione.

 

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

 

In conclusione, la somma dovuta dovrà essere iscritta a ruolo, indicando gli estremi dell'atto di ingiunzione e la data della relativa notifica. Il ruolo dovrà essere approvato dal funzionario responsabile dell'Ufficio individuato dal Comune come competente per detto procedimento. Il termine di prescrizione  è quinquennale.

 

44. Per gli avvisi di accertamento di tributi, notificati tramite raccomandata A.R. (bianca e non verde), se restituiti al mittente (Comune) con la dicitura "Al mittente per compiuta giacenza non curato il ritiro" (la giacenza è di 1 mese dalla data di spedizione), gli stessi si possono ritenere notificati ai sensi dell'art. 4, c. 8, L. 890/82 e si può quindi procedere all'iscrizione a ruolo, una volta decorsi i termini per l'eventuale impugnazione? Come deve comportarsi il Comune, nel caso suddetto?

 

 

Risposta:  La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre 1998, n. 346, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del  comma2 dello articolo 8 della legge 890/82  nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. Ora il comma 5 del predetto articolo così dispone:

"La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore" .

 

Ne consegue che la legittimità della notifica è subordinata:

a) al fatto che il destinatario abbia ivi mantenuto la propria residenza i la propria sede legale;

b) che sia stata inviata la  data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.

 

Se manca la prova di detto invio la notifica si intende non eseguita. Di regola, nel caso di raccomandata AR, diversamente dallo invio della raccomandata mediante cartolina verde, tale adempimento non è eseguito, così che la notifica deve essere rifatta (meglio con cartolina verde).

 

45. Il Comune di XXX ha stipulato una convenzione con la società ….. S.p.A., della quale riportiamo alcuni stralci significativi al fine del quesito proposto.

“Il comune concede a R.F.I. il diritto di superficie su appezzamenti di terreno non agricoli, in attesa della prevista permuta, per la realizzazione della nuova sottostazione elettrica a servizio della linea ferroviaria CC-DD”. “Il corrispettivo del diritto di superficie, relativo alle aree che vengono messe a disposizione, in attesa di permuta, è determinato in euro 35.251,23 e sarà compensato tramite la realizzazione di opere di urbanizzazione effettuate da R.F.I. (opere architettoniche finalizzate al prolungamento di una strada ed alla realizzazione di un collettore di acque miste)”.

Si chiede se l’accordo debba considerarsi operazione a prestazioni corrispettive e permutativa, oppure se l’operazione debba intendersi irrilevante ai fini IVA, considerato che il corrispettivo del diritto di superficie è totalmente compensato dal valore delle opere di urbanizzazione effettuate da ….. Qualora l’operazione sia da considerare rilevante ai fini IVA, si chiede di esporre un esempio riguardo agli importi da fatturare dalle parti (imponibile ed IVA) e, in particolare, di chiarire quali siano le percentuali dell’aliquota IVA che, sia il comune che ….., dovranno applicare nelle rispettive fatture.

 

Risposta: In sede IVA le compensazioni danno luogo alla reciproca  emissione di fatture o di altri documenti contabili, intendendosi, appunto, operazioni a prestazioni corrispettiva.  In ordine alla aliquota da applicarsi alle opere di urbanizzazione ha dato recente delucidazione l’Agenzia delle Entrate, con la recente Risoluzione n. 41/E del 20.3.2006, fornisce chiarimenti in merito a quali siano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che possono usufruire del regime Iva agevolato (10%), ai sensi del n. 127-quinquies e del n. 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.

L'agenzia precisa in particolare che sono soggette al regime agevolato solo la cessione o la costruzione in appalto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente elencate nell’art. 4 della L. 847/1964, successivamente integrato dall’art.44 della L. 865/1971. Le categorie di beni che costituiscono opere di urbanizzazione ai sensi della citata legge sono le seguenti:

Opere di urbanizzazione primaria

  • strade residenziali;

  • spazi di sosta o di parcheggio;

  • fognature;

  • rete idrica;

  • rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

  • pubblica illuminazione;

  • spazi di verde attrezzato.

Opere di urbanizzazione secondaria

  • asili nido e scuole materne;

  • scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore dell'obbligo;

  • mercati di quartiere;

  • delegazioni comunali;

  • chiese ed altri edifici religiosi;

  • impianti sportivi di quartiere;

  • centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

  • aree verdi di quartiere.

La conclusione dell’Agenzia è pertanto che, in assenza di una espressa previsione legislativa che preveda l'integrazione dell'elenco di cui sopra, sono solo gli interventi ricompresi in detto elenco a poter usufruire dell'aliquota iva al 10% .

 

Stante tale precisazione la ditta in argomento dovrà emettere fattura applicando l’aliquota del 10 per cento.

 

Se il Comune agisce in regime di impresa dovrà emettere fattura applicando l’IVA con l’aliquota ordinaria in sede di costituzione del diritto di superficie o di contro dovrà essere applicata l’imposta di registro.

 

46. Il comune che ha un numero di abitanti inferiore a 5000 e pertanto non sottoposto al patto di stabilità, nel 2011 assumendo a tempo determinato o ricorrendo ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa viola quanto disposto dall'art. 14 del comma 9 legge 122/2010 se per l'anno 2010 l'incidenza delle spese del personale supera il 40% delle spese correnti?

 

Risposta: Il comma 9 dello articolo 14 del D.L. 78/10 così dispone:

 

E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

 

Tuttavia,  tale disposizione, si rivolge ai comuni sottoposti al patto di stabilità, come risulta dal titolo di detto articolo:

 

Articolo 14      Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

 

 

 Ora, la regola, fissata dall'articolo 14, comma 9 del Dl 78/2010, impedisce le «assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto» negli enti che dedicano alle buste paga più del 40% delle spese correnti, e consente alle altre amministrazioni dì effettuare «assunzioni» nel limite del 20% dei risparmi ottenuti con le cessazioni intervenute nell'anno precedente.

Tuttavia, i limiti al turn over nel personale degli enti locali introdotti dalla manovra estiva del 2010 non riguardano il personale a tempo determinato, come precisato dalla sezione regionale della Corte dei conti della Campania, nella delibera 246/2011. Di opinione opposta la magistratura contabile della Lombardia, che in una delibera (la 167/2011) aveva affermato l'esatto contrario.

Alla luce delle difformi interpretazioni in materia, ritengo che una interpretazione letterale della norma in esame porti ad affermare che tale limite non riguardi i comuni non soggetti al patto di stabilità, indipendentemente dalla percentuale del tasso di incidenza  del personale.

 

47. delibera di approvazione del regolamento comunale addizionale com. IRPEF e conferma aliquota 2011.
Quali sono tutti gli adempimenti di pubblicazione da effettuare?
La ringrazio e cordialmente La saluto.

 

Risposta: La delibera istitutiva, modificativa o confermativa dell'addizionale deve essere trasmessa in una delle seguenti forme:

·       invio di copia conforme all'originale della delibera mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali "Ufficio Federalismo Fiscale" - Viale dell’Aeronautica 122 - 00144 Roma;

·       invio della stessa delibera tramite fax al numero 0647604745 oppure 0647604755;

·       invio per estratto della deliberazione mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: entrate_dc_fiscalitalocale_udc@finanze.it

L'estratto deve contenere i seguenti dati: codice ISTAT, codice catastale e nome del Comune, la Provincia di appartenenza del medesimo, l'anno di riferimento, data e numero della delibera, l'aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento, l'attestazione della conformità degli elementi in esso contenuti all'originale.

 

48. La società A ha contestato al Comune la pretesa del pagamento di oneri di urbanizzazione, per un totale di euro 101.254,52, proponendo ricorso giurisdizionale amministrativo. Le parti, onde evitare la prosecuzione del contenzioso, hanno stipulato un accordo transattivo del quale riportiamo alcuni stralci. “La società A si impegna alla fornitura gratuita di materiale ghiaioso per un totale di mc. y.” “Il Comune, al mero scopo di porre fine ad un contenzioso dall’esito incerto, a fronte della fornitura gratuita del citato materiale, si impegna a non esigere il pagamento degli oneri di urbanizzazione, dando atto che la società non realizzerà alcuna opera di urbanizzazione a scomputo.” “Le parti convengono sin d’ora che il contratto di fornitura non prevedrà, a carico della società X, qualsivoglia onere e/o attività ulteriore e/o diversa della mera fornitura, franco cantiere entro il territorio comunale, del materiale citato.” “Le parti convengono che il ricorso formerà oggetto di rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, a spese compensate, e convengono di non avere più nulla a pretendere e/o avere, reciprocamente e nei confronti di eventuali aventi causa”. La società A ha richiesto al Comune, con una recente lettera, “una comunicazione scritta, nella quale dovrà essere indicata la possibilità di emettere fattura esente IVA sulla citata fornitura”. Si chiede se sia corretta la richiesta avanzata della società A, come debba configurarsi l’operazione ai fini fiscali e quale sia il corretto trattamento IVA.

 

Risposta: Nel caso descritto si è in presenza di un accordo per prestazioni di servizi (il Comune rinuncia a richiedere gli oneri di urbanizzazione) con cessione di beni. Ora, ai sensi dello articolo 11, comma 1, del DPR 633/72 le due operazioni vanno considerate separatamente. Ne consegue che il Comune, non agendo in regime di impresa, non deve emettere alcuna fattura, posto che tale rinuncia è esclusa dallo assoggettamento dell’IVA,  mentre la società A è tenuta ad emettere regolare fattura, applicando l’IVA sul valore normale delle merci cedute gratuitamente al Comune.

 

49. Nel corso di una riunione tra colleghi è emerso che avverso un avviso bonario TIA è stato presentato ricorso. Mi chiedo se questo sia possibile, considerato che l'avviso manca del requisito fondamentale della data certa di notifica per poter dare l'avvio alla procedura di cui al D. Lgs. n. 546/92.
 

Risposta: Pur mancando di tali requisiti la Cassazione ritiene tale atto un avviso di liquidazione. La mancata notifica impedisce unicamente alla parte resistente di eccepire l'inammissibilità del ricorso per tardività della sua produzione:

 

Processo tributario - Atti impugnabili - Comunicazione di pagamento - Tarsu - Impugnabilità - Sussiste.

 

Sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19, tutti quegli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente.


Cassazione civile, sez. trib., 15/06/2010, n. 14373

 

 

50. abbiamo un problema con la tassazione ai fini TIA delle ditte individuali che hanno il domicilio fiscale presso l’abitazione. Possiamo fargli pagare un minimo di metratura dell’abitazione come ufficio legato all’attività? E’ vero che le ditte individuali sono obbligate ad avere il domicilio fiscale presso la residenza?

 

Risposta: Il concetto di domicilio fiscale, viene chiarito dagli articoli 58 e 59 del DPR 600/1973. Il primo, in particolare, stabilisce che le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in cui risiedono, mentre le persone non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all’estero, invece, per il fisco italiano hanno il domicilio fiscale nel comune italiano di ultima residenza.

Per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, il domicilio fiscale è nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa, la sede secondaria o una stabile organizzazione, oppure nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

L’art.59, invece, stabilisce che l’amministrazione finanziaria, tramite provvedimento motivato e notificato alla persona interessata, ha il potere di stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell’articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività oppure, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa. La stessa amministrazione finanziaria, inoltre, può consentire al contribuente che presenta una richiesta motivata di eleggere il suo domicilio fiscale in un comune diverso da quello previsto dall’articolo precedente.

51. Mi conferma che non esiste più l’obbligo di consegna al comune della cessione di fabbricato entro le 48 ore dal fatto? Se così fosse come possiamo reperire gli affitti o le cessioni gratuite degli immobili che per noi erano importantissime per il controllo incrociato degli evasori?

 

Risposta: Tale obbligo, già previsto dallo articolo 12 del DL 59/78, convertito dalla legge 191/78, che sotto si riporta,  non deve essere più assolto nei casi di contratti di locazione (abitativi) per i quali trova applicazione per scelta operata dal locatore la cedolare secca, così come previsto dal comma 3 dello articolo 3 del decreto municipale recentemente approvato.

 

 

Articolo 12     

Art. 12.

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonchè le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonchè dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (1) (2).


 52. devo dare un diniego (ho già fatto l’avvio del procedimento e il preavviso e loro non hanno prodotto nulla di utile). Se lo notifico il 17 giugno e i 60 giorni per il ricorso scadono in agosto, cosa succede?

.

 

Risposta: In considerazione della sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre il ricorso deve essere proposto per essere tempestivo il 3 ottobre 2006, poiché scadrebbe l'1 ottobre ma essendo sabato si sposta il termine al lunedì 3. Infatti, i giorni vanno così conteggiati:

 

13 per giugno;

31 per luglio;

15 per settembre;

 1 ottobre.

 

53. I 60 giorni di tempo validi per presentare ricorso al Comune avverso gli avvisi ICI decorrono dalla data di ricevimento della raccomandata o dal giorno dopo.

 

Risposta: Dal giorno dopo, così come previsto dallo articolo 155 cpc:

 

Articolo 155     

Computo dei termini.

 

[I]. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

[II]. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune [2963 c.c.].

[III]. I giorni festivi si computano nel termine.

[IV]. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

[V]. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato (1).

[VI]. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa (1).

 

54. Si richiede una conferma sul termine per concludere l’atto di adesione a seguito istanza del contribuente a seguito ricezione avvisi di accertamento, nella pratica è successo questo,  accertamenti notificati il 28/12/2010 per cui con 150 giorni ( 60 per ricorso e 90 per adesione) andrebbe teoricamente in scadenza il 27/05/2011, il contribuente al contrario ha presentato istanza di adesione in data 24/02/2011, scadendo il periodo di 90 giorni dall’istanza in data 23/05/2011.

 

Le questione è come calcolare esattamente i termini:

 

ovvero è possibile in ogni caso chiudere i verbali di adesione in data successiva  alla scadenza dei 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente di adesione, ma sempre nel termine teorico dei 150 dalla notifica dell’avviso di accertamento ( ovvero 60  giorni dalla notifica + 90 giorni di adesione ) ?

 

Risposta: Il procedimento deve essere chiuso o il ricorso proposto entro il 27 maggio:

 

3 giorni a dicembre;

31 a gennaio;

28 a febbraio;

31 a marzo;

30 aprile;

27 a maggio.

 

_________

 

150 gg

 

 

 

55. Le nuove disposizione di legge in materia di appalti o di affidamenti diretti e procedure in economia, impongono alla pubblica amministrazione una serie di obblighi tra cui la verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico (imprenditore, fornitore, prestatore di servizi).

 

Si ritiene che anche il legale incaricato della difesa dell’Ente (nel caso in esame: incarico presso le commissione tributarie controversie ICI/Tarsu)  sia tenuto a presentare il DURC, ma se l’Avvocato non ha dipendenti, necessità sapere se è tenuto ugualmente a presentare la certificazione della regolarità contributiva e previdenziale rilasciata dalla Cassa Forense.

 

Risposta: Con nota del 22 dicembre 2005 prot. 3144, in risposta ad un interpello inoltrato da CNA di Pistoia,in tema di lavori edili privati, il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori precisazioni con riguardo ai lavoratori autonomi e alle società senza dipendenti, alle imprese non edili operanti nei cantieri nonché al periodo di validità del Durc., precisando  “che nel novero dei destinatari dell’obbligo di richiesta del Durc non rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti”.

 

Ne consegue che tale obbligo non sussiste né per i lavoratori autonomi né per le società sprovviste di personale dipendente.

 

56. Il sottoscritto XXX responsabile di ari tributi del Comune di YYY  è venuto a conoscenza attraverso il Segretario comunale che dal 2011 l'indennità oraria di missione  è stata soppressa con il D.L. 78/2010 art. 6 c.12 .

Considerato che il sottoscritto si reca  due o tre volte al mese a NNN c/o vari Uffici o  nelle commissioni  Tributarie o per seminari. E' vero, come afferma il Segretario,  che

Non si può più richiedere  nella missione l'indennità oraria  precedentemente ammontante a € 0.62 x le ore di missione.

 

Risposta: Tale comma così  dispone:

 

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonche' con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per Io svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive (8).

 

Ora, a decorrere dall’anno 2011, è ridotta al 50 per cento la spesa che i comuni possono sostenere a tale titolo.

 

L’indennità non è quindi soppressa, né ridotta, ma la spesa deve essere nel presente esercizio ridotta al 50 per cento rispetto a quella sostenuta dal Comune nell’anno 2009.

 

In sintesi, se la missione richiesta è autorizzata l’indennità troverebbe normale applicazione, anche se il superamento di tale limite di spesa, nel suo complesso, costituirebbe danno erariale.

 

57. Avviso di accertamento notificato al contribuente il 20.12.2007 – il contribuente non presente ricorso e non paga, presente solo una istanza non seguita da null’altro, dunque l’atto diventa definitivo dopo 60 giorni, ovvero 20.02.2008.

 

Per riscossione coattiva dell’avviso siamo ancora a tempo fino a fine anno 2011, l’importante che la notifica dell’atto di esecuzione coattiva pervenga entro 31.12.2011

 

Sono corrette le tempistiche?

 

 

Risposta:   Il COMMA 163 dello articolo 1 della legge 296/06 così dispone:

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (1).

 

Ne consegue che la cartella esattoriale od il decreto ingiuntivo dovranno essere notificati al contribuente entro il 31.12.2011. Meglio, quindi, affrettarsi.

 

58. l'ufficio ha liquidato un rimborso per INVIM versata nel 1988 e successivamente dichiarata non dovuta da sentenza. Sull'importo versato dal contribuente abbiamo calcolato gli interessi ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 602 del 1973 male interpretando forse il comma 1 che ci indica il tasso nella misura del 1,375% semestrale.
Leggendo le annotazioni a tale comma però si evince che il tasso è in vigore dal 1° luglio 2003 come previsto dal DM del 27/06/2003 mentre noi l'abbiamo usato già dal 1989. Ora il contribuente ci contesta il rimborso affermando che il tasso da utilizzare è quello previsto dalla Legge 29 del 1961 allegando una tabella rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che riepiloga i tassi dal 1978 ad oggi come di seguito indicato PROSPETTO PERCENTUALI CALCOLI SEMESTRALI data ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2009 - Decreto Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009





Dal
Al
% annua
% per semestre

-------------
27.04.1978
6
3

28.04.1978
31.12.1987
12
6

01.01.1988
31.12.1993
9
4,5

01.01.1994
31.12.1996
6
3

01.01.1997
30.06.2003
5
2,5

01.07.2003
31.12.2009
2,75
1,375

01.01.2010
oggi
2
1


Effettivamente i tassi indicati potrebbero essere quelli previsti dal DPR 602 prima del luglio 2003?

 
Risposta: Ai rimborsi INVIM va applicato il tasso di interesse previsto per l'imposta di registro. Ne consegue che la tesi espressa dal contribuente è corretta, dovendosi applicare sullo importo a credito i vari saggi di interessi vigenti a decorrere dal  1998 alla data del rimborso. calcolandoli con la consueta formula:

Cxrxt ove C è l'importo da rimborsare; r il saggio del periodo e t i giorni
ove deve trovare applicazione r.

59. Sto predisponendo i nuovi avvisi di accertamento ICI TARSU E TOSAP alla luce delle modifiche delle sanzioni introdotte dalla legge finanziaria 2011 e come meglio chiarite con nota IFEL del 31/01/2011. Ha già predisposto la nuova modulistiche che cita entrambe le casistiche: definizione agevolata  ad 1/3 della sanzione  e definizione agevolata ad 1/4 della sanzione, mi piacerebbe sapere come le indicherebbe lei nell’avviso, per non creare confusione nella lettura da parte dei contribuenti, e per dare corrette indicazioni alla società di software che ci segue. La ringrazio anticipatamente ed invio i miei più cordiali saluti a Lei ed alla sua famiglia.

 

Risposta: Tale incremento sanzionatorio trova applicazione soo per le infrazioni compiute da tale data e non per gli accertamenti emessi da tale data e ciò in base al principio del favor rei che trova riscontro nelle seguenti disposizioni di legge:

 

Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472

      Articolo 3     

Principio di legalità.


 

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

 

Legge 27/07/2000, n. 212

    Articolo 3     

Efficacia temporale delle norme tributarie.

 

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

 

COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 27/12/1947

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

Rapporti civili.

      Articolo 25     

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

 

60. seguito del mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento il nostro ufficio si rivolge  all'ufficiale giudiziario per il pignoramento mobiliare. Quasi sempre l'esito dello stesso è "trovato chiuso - pignoramento mancato". A questo punto proviamo a verificare se c'è un datore di lavoro etc. e spesso i tempi per continuare la coattiva si allungano. A quale norma ci dobbiamo affidare per la prescrizione del nostro credito che è arrivato alla fase della richiesta di pignoramento, seppure con esito negativo?

Abbiamo anche provato a riemettere una nuova ingiunzione (aggiungendo annualità che nel frattempo non sono state pagate e tutte le spese di riscossione sostenute) ma, ci chiediamo, stiamo esagerando nel perseguire il nostro scopo?

 

Risposta: Secondo opinione prevalente se dopo la notifica della ingiunzione non si da' luogo a pignoramento, l'ingiunzione perde la sua efficacia, così come previsto dallo articolo 481 cpc.

 

Articolo 481     

Cessazione dell'efficacia del precetto.

 

[I]. Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione [4804] non è iniziata l'esecuzione [491, 5022, 606, 6081, 6121].

[II]. Se contro il precetto è proposta opposizione [6151, 617], il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.

 

 

La notifica di una nuova ingiunzione fa ripartire il termine di prescrizione triennale previsto dallo articolo 1 della legge 296/06.

 

61. Gradirei se possibile un fac simile  e indicazione per un recupero di credito di una ditta in fallimento. (Utilizzando il credito privilegiato come comune).

 

Risposta: Le allego lo stampato. Ovviamente prima dovrà essere notificato l'atto di recupero. Secondo la giurisprudenza il privilegio riguarda il tributo e gli interessi, ma non le sanzioni che saranno indicate come credito chirografario.

62. Ho intimato, con 2 ingiunzioni di pagamento, il riversamento del canone fognatura e depurazione alla ditta concessionaria del servizio idrico della città, regolarmente fatturato e non versato nei termini previsti dalla legge 152/2006, sul presupposto del nostro Regolamento Comunale delle Entrate.

La ditta mi rileva che in detto Regolamento è prevista, qualora anche detta ingiunzione fosse inevasa, la riscossione coattiva del credito con iscrizione a ruolo in un’unica soluzione; secondo loro, l’abrogazione del comma 6 dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97 da parte dell’art. 1, comma 224, lett. b), della L. 244/2007, il quale prevedeva che la riscossione coattiva potesse avvenire tramite i concessionari del servizio di riscossione o con l’ingiunzione di cui al RD n. 639/2010, impone una revisione del Regolamento che, non essendo stata fatta, renderebbe nulli gli atti emessi.

Tenga presente che il cronico ritardo nei riversamenti da parte della ditta mi ha costretto ad emettere negli anni decine di tali ingiunzioni che non sono mai state contestate ed alcune, successivamente trasformate in cartelle esattoriali, anche se non del tutto pagate.

Poiché ad oggi il Comune di …. riscuote coattivamente con Equitalia tramite ruolo e la natura giuridica del canone di fognatura non è tributaria ma patrimoniale, come posso rispondere a detta istanza? Se necessario, quali ulteriori atti è necessario porre in essere?

 

Risposta: Tale contestazione è pretestuosa. Infatti, in base alla gerarchia delle fonti di diritto la norma statale prevale sulle disposizioni regolamentari, con la conseguenza che detta disposizione regolamentare, in quanto incompatibile con le disposizioni vigenti va disapplicata dal Comune e la riscossione coattiva effettuata mediante decreto ingiuntivo di cui al RD 639/1910. In sintesi, secondo la dottrina in tale ipotesi si realizza l'abrogazione implicita della norma regolamentare e la sua automatica sostituzione con la norma statale e ciò senza che sia necessario sostituire la norma regolamentare.

 

Proceda, dunque, ad espletare atti esecutivi sul patrimonio di detta Ditta, i quali vanno intrapresi entro 90 giorni, così come preteso dallo articolo 481 cpc, che a tal fine così dispone:

 

Articolo 481     

Cessazione dell'efficacia del precetto.


 

[I]. Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione [4804] non è iniziata l'esecuzione [491, 5022, 606, 6081, 6121].

[II]. Se contro il precetto è proposta opposizione [6151, 617], il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.

 

Peraltro, l'eventuale proposizione di ricorso non sospende l'obbligo di pagamento da parte del debitore, salvo che sia pronunciata sospensione dal giudice competente.

 

63. Il nostro dirigente ha intenzione di passare a  riscossione diretta, tramite tesoreria, dei ns. tributi. Penso, con l'aiuto di un buon programma di gestione, di arrivare a fare anche le ingiunzioni. La fase esecutiva (fermo amministrativo, pignoramenti ed altro che non riusciamo a fare noi in ufficio) vorrei affidarla ad un ufficiale della riscossione esterno all'ente da pagare ad aggio. Le pare una buona soluzione?   

Risposta: Tali funzioni, riconducibili al Titolo II del DPR 602 del 1973, possono essere espletate solo se svolte in proprio dal Comune o se affidate a società a capitale interamente pubblico, di cui alla lettera b) del comma 5 dello articolo 52 del D.Lgs.n.446/97. Solo alcune funzioni sono
espressamente riservate allo ufficiale della riscossione, nominato dal Sindaco, quale il pignoramento di cose mobili del contribuente, mentre le altre funzioni debbono essere espletate direttamente dal Comune. Credo, dunque, che l'affidamento di tutte dette funzioni a soggetto esterno non sia possibile e l'apporto di detto funzionario insufficiente a risolvere tutte
le problematiche connesse alla riscossione coattiva.

64. Le vorrei sottoporre i miei  dubbi in merito al Ravvedimento Sprint - sanzione ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo entro 15 giorno. Ho interpretato in questo modo:

 

Se il contribuente paga in ritardo o non paga e si ravvede entro il 15 giorno paga imposta, sanzione nella misura dello 0,2 per ogni giorno + interessi

 

Se il Comune accerta d'ufficio o per mancato versamento o per tardivo versamento applica comunque il 30% di sanzione o applica il 2% giornaliero?

 

 

esempio a) 

 il Contribuente Rossi Mario paga 1000 euro di ICI in data 20.06. Può fare ravvedimento pagando 8 euro di sanzione ridotta.

Se il comune emette provvedimento applica sanzione di euro 300,00 o sanzione di euro 80,00?

 

esempio b)

Il contribuente Rossi Mario non paga 1000 euro al momento dell'acconto e se ne accorge in data 20.06 Può fare ravvedimento pagando 1000,00 euro di imposta + 8 di sanzione ed interessi oppure ravvedimento breve o lungo. Se il comune emette provvedimento in quanto il contribuente "non si è ravveduto" (ammesso e non concesso che ne venga a conoscenza in termini cosi brevi) recupera i 1000,00 euro + 300 di sanzioni ed interessi.  

 

Il ravvedimento sprint il contribuente se lo può applicare sia per la tardività che per l'omesso versamento? Il Comune le sanzioni ridotte al 2% le deve applicare obbligatoriamente se la tardività rientra nel 15 giorno?

 

Risposta: Il secondo capoverso del comma 1 dello articolo 13 del  D.Lgs.n.471/97, così dispone: Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1).

 

Ne consegue che tale riduzione trova applicazione sia se direttamente eseguita dal contribuente sia essa contestata dal Comune in sede di liquidazione. In sintesi, il contribuente che ritardi il versamento può rimediare al ritardo, oltre che attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui allo articolo 13 del D.Lgs.n.472/97, versando non contestualmente al tributo la sanzione nella stessa misura. In carenza, applicando tale riduzione interverrà l'Ufficio in sede di liquidazione.

 

 65. Qualora il ricorrente non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, ritiene opportuno che lo chieda l'Ente? In tal caso può essere indicata in calce alle controdeduzioni con cui l'Ente si costituisce in giudizio oppure è meglio con una nota a parte allegata alle controdeduzioni (come con le spese di giudizio).

 

 

Risposta: Nel caso di Comune resistente la pubblica udienza non può essere chiesta con le controdeduzioni, salvo che queste non siano notificate al ricorrente. Notifichi dunque tale istanza al ricorrente almeno 10 giorni prima della data di trattazione, così come previsto dallo articolo 33 del D.Lgs.n.546/92 ed indi depositi tale istanza alla segreteria della CTP.

 

 66. Dovendo inviare la notifica di una ingiunzione ad un curatore fallimentare, presumo che per la "privacy" sulla busta in indirizzo io debba mettere solamente il nominativo del curatore tralasciando ulteriori annotazioni che invece riporterò per integrale all'interno:
Dott.... curatore fallimentare del ....

Risposta: Deve indicare anche le generalità del fallito. Infatti, tale notizia ha natura pubblica.

67. Con la conversione in Legge del D.L. 70/2011 (Legge 106/2011), a decorrere dal 01 gennaio 2012, Equitalia spa non potrà partecipare a gare per l’affidamento dell’accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali e non potrà effettuare la riscossione coattiva.

Lo scorso mese di maggio, il Comune di ….. - a seguito procedura ad evidenza pubblica - ha affidato il servizio di riscossione coattiva della tassa rifiuti ad Equitalia spa, preso atto delle risultanze dell’asta pubblica, per il periodo 01.04.2011 – 31.12.2013.

Alla luce delle disposizioni sopra citate si chiede se Equitalia spa, a decorrere dal 01.01.2012, potrà continuare l’attività di riscossione coattiva della tassa rifiuti ovvero se dovrà cessare detta attività.

 

 

Risposta: Stante la lettera della norma l'Equitalia cesserà di agire per conto del Comune dal 1° gennaio 2012. Quale conseguenza di tali disposizioni il rapporto contrattuale in essere cessa di diritto a tale data. Poiché la riscossione costituisce un procedimento unitario costituito da una serie di atti collegati fra loro per il conseguimento di un unico fine, si ritiene che il divieto non riguardi i ruoli consegnati allo esattore entro il 31.12.2011, a nulla rilevando che non sia stata realizzata la riscossione a tale data.

 

68. L'amministrazione comunale ha aderito all'iniziativa promossa dalla regione Friuli-Venezia Giulia autorizzando l'attivazione, in qualità di soggetto proponente, di Progetti di lavoro di "Pubblica Utilità"; la Regione, a fronte della realizzazione dei progetti, eroga un contributo in denaro, pari al 95% della spesa complessiva; il Comune si accolla il restante 5%; per la realizzazone del progetto è stata individuata una società cooperativa di servizi (scelta a seguito di presentazione di domanda di contributo) in qualità di soggetto attuatore del suddetto progetto.

Ora, in fase di liquidazione del contributo, secondo lei vai richiesto il DURC?

 

Risposta: Con circolare 30 gennaio 2008, n. 5, il Ministero  del lavoro, oltre ad affrontare gli aspetti di maggior rilievo del Dm 24 ottobre 2007, fornisce alcuni importanti chiarimenti interpretativi in ordine alla nozione di «benefici normativi e contributivi », elaborando un elenco meramente esemplificativo delle agevolazioni maggiormente richieste dai datori di lavoro; agevolazioni che, oltre al rispetto degli «altri obblighi di legge» e degli «accordi e contratti collettivi», sono altresì condizionate al possesso del Durc. Soggetti obbligati Dopo gli ultimi «allargamenti» introdotti dalla legge finanziaria 2007  allo stato la platea dei soggetti obbligati al possesso del Durc è la seguente:

1) appaltatori pubblici;

2) appaltatori privati nel settore edile(2);

3) soggetti beneficianti di sovvenzioni comunitarie;

4) soggetti beneficianti di agevolazioni contributive e normative.

 

Si ritiene, dunque, che codesto Comune debba richiedere nel caso descritto tale documento. In senso conforme vedasi Bando Regione Sardegna, che sotto si riporta.

69. Con il D.L. n. 98 del 06.07.2011 all’art. 37  è previsto il versamento del contributo unificato anche per i ricorsi tributari negli importi ivi indicati a seconda del valore della causa, come riportati anche nel Suo giornalino n. 24/2011. Le chiedo questo contributo deve versarlo anche il Comune per i ricorsi proposti in appello tramite professionista esterno munito di procura?

 

Risposta: Da tale diritto è escluso il Comune in quanto soggetto attivo. Trattandosi di esclusione soggettiva essa è applicabile sia se il Comune agisce direttamente che tramite un professionista esterno. E' evidente che nel caso di soccombenza il Comune sarebbe indirettamente tenuto al rimborso al ricorrente trovando tale onere collocazione fra le spese di giudizio. Infatti, ai sensi del DPR 115/2002, articolo 10, è esente dal diritto il soggetto esente dalla imposta di bollo, così come previsto dallo allegato B della tabella allegata al DPR 642/72 che a tal fine così prevede:

 

Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione

 

"6-quater. Per i ricorsi  principale  ed  incidentale  proposti

avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il

contributo unificato nei seguenti importi:

        a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

        b) euro 60  per  controversie  di  valore  superiore  a  euro

2.582,28 e fino a euro 5.000;

        c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000

e fino a euro 25.000;

        d) euro 250 per  controversie  di  valore  superiore  a  euro

25.000 e fino a euro 75.000;

        e) euro 500 per  controversie  di  valore  superiore  a  euro

75.000 e fino a euro 200.000;

        f) euro 1.500 per controversie di  valore  superiore  a  euro

200.000.

 

70. Le "case ed appartamenti per vacanze" sono definite dalla L.R. come strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità di minimo 3 appartamenti.

Quando il soggetto è un privato che possiede 3 o più appartamenti e li affitta liberamente senza contratto, può essere obbligato dall'Amministrazione Comunale a regolarizzare l'attività?

Può il privato privo di partita iva ed "autorizzazione" comunale, creare volantini, brochure e farsi pubblicità in internet? Al contrario è sanzionabile?

 

 

Risposta: Le case e appartamenti per vacanze sono strutture ricettive con le caratteristiche della civile abitazione gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità.

Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.

Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze vengono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti: pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana; fornitura di biancheria pulita ad ogni cambio cliente, cambio di biancheria a richiesta, di stoviglie e corredi della cucina; fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento; manutenzione delle unità abitative, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate; recapito e ricevimento ospiti.

 

Per quanto concerne l'aspetto fiscale se ad affittare l'immobile (in genere ammobiliato), è una persona fisica, non è necessario aprire la partita Iva, in quanto si rientra nel contratto di locazione turistica.
Se, oltre l'immobile, vengono anche forniti dei servizi (pulizie, cambio biancheria, pasti ecc.), la situazione cambia radicalmente, poiché ci troviamo di fronte a prestazioni tipiche di un'attività alberghiera, con i consequenziali obblighi ai fini Iva.

Le locazioni di alloggi effettuate per soddisfare finalità turistiche sono sottratte alla disciplina della legge n. 431 del 1998, e quindi, sono regolate dalle sole norme del codice civile, che lascia ampia discrezionalità alla volontà delle parti.
Del resto, risulta di tutta evidenza che la locazione per finalità turistiche non risponde a un'esigenza abitativa primaria (una locazione con finalità turistiche presuppone, infatti, che il conduttore abbia a sua disposizione un altro immobile da adibire a propria abitazione principale), e, pertanto, è rimessa alla libera volontà delle parti contraenti la ricerca dell'accordo più conveniente.

I redditi conseguiti vanno dichiarati nel quadro RL (redditi occasionali) del modello Unico, se sono relativi a contratti di locazione stipulati per una durata non superiore ai trenta giorni con lo stesso inquilino. Per questo tipo di contratti non sussiste alcun obbligo di registrazione.
Pertanto, redditi relativi a più contratti di locazione, inferiori ai trenta giorni con locatari diversi, andranno sommati e indicati nel rigo RL 10. Le spese inerenti la produzione del reddito (ad esempio l'intermediazione pagata all'agenzia immobiliare che ha procurato il cliente) potranno essere portate in deduzione, nel rigo RL 19.
Per i contratti superiori ai trenta giorni, per i quali, invece, sussiste l'obbligo di registrazione, oltre al 2 per cento dell'imposta di registro sul canone pattuito, il relativo reddito andrà dichiarato tra i redditi di fabbricati, quadro (RB), con le regole tipiche che lo determinano.

Se per una parte dell'anno l'immobile è stato, comunque, tenuto a disposizione, occorrerà compilare due righi: nel primo andrà indicata la rendita catastale rivalutata del 5 per cento (col. 1), la modalità di utilizzo (col. 2) per la parte dell'anno che non risulta locato (presumibilmente quella rappresentata del codice di utilizzo 2), i giorni in cui l'immobile è stato tenuto a disposizione (col. 3), la quota di possesso (col. 4).
Al rigo successivo, per indicare, dello stesso immobile un diverso utilizzo, andranno compilati la colonna 1 ( rendita catastale), la colonna 2 ove si indicherà il codice 3 per evidenziare che si tratta di immobile locato a canone libero, la colonna 3 per l'indicazione dei giorni in cui l'immobile risulta locato, la colonna 4 in cui va riportata la quota di possesso e la colonna 5 con esposizione dell'85 per cento del reddito percepito, risultante dal contratto di locazione.
Quest'importo non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, eventualmente incluse nel canone.
Si dovrà barrare la colonna 7, per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente e nella colonna dell'imponibile andrà riportato un solo imponibile, quello che dallo sviluppo dei calcoli risulta di importo più elevato.

Un'ultima incombenza di natura fiscale, è l'apposizione di una marca da 1, 29 euro sulle ricevute da rilasciare per l'affitto, se queste superano l'importo di 77, 49 euro.

Per quanto concerne gli aspetti contrattuali, è il caso di ricordare che l'articolo 1, comma 4 della legge n. 431 del 1998 ha introdotto l'obbligo di usare la forma scritta del contratto, senza alcuna specifica esclusione.
Nel contratto, che, ricordiamo, andrà registrato solo se di durata superiore ai 30 giorni, è opportuno specificare le finalità turistiche dell'accordo, anche al fine di evitare l'insorgere di contrasti in presenza di accordi poco chiari.

Le associazioni di categoria, spesso, mettono a disposizione modelli di contratto anche in riferimento a questo tipo di locazione, nei quali vengono regolamentati la durata della locazione, la disdetta del contratto e l'entità del canone, delle spese accessorie e del deposito cauzionale.
Sarà anche conveniente ricordare nell'accordo che l'immobile è sprovvisto di quei servizi accessori (tipo fornitura di biancheria, riassetto quotidiano dell'abitazione), per evitare che si ricada nella fattispecie dell'attività vera e propria di affittacamere.

Altro obbligo gravante sul proprietario è quello di fare denuncia entro 48 ore dalla consegna dell'immobile all'autorità di Pubblica sicurezza o, in mancanza, al sindaco, così come previsto dalla legge n. 191 del 1978, utilizzando i moduli di "cessione del fabbricato", reperibili anche nel sito web della Polizia di Stato.
Detti moduli possono essere consegnati di persona o anche inviati tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Questo è il solo obbligo a livello legislativo nazionale imposto a chi affitta a scopo turistico.
A volte, però, alcuni adempimenti sono regolamentati anche da norme regionali.
E', pertanto, consigliabile, per non incorrere in sanzioni, di vistare il sito web delle singole regioni o rivolgersi alle Aziende di promozione turistica. 
 

La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende, ad eccezione delle "Case per ferie", la somministrazione di cibi e bevande e l’offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

E' considerata gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico.

In conclusione, sulla base delle indicazioni fornite ossia semplice locazione oppure fornitura di servizi aggiuntivi che comportano l'iscrizione all'IVA, controlli tramite anagrafe il comportamento fiscale del soggetto in argomento e se non conforme a tali direttive lo segnali all'Agenzia delle Entrate, tramite il Consiglio Tributario, se istituito, anche al fine di conseguire la compartecipazione al gettito dei tributi erariali.

 

 71. Negli avvisi di accertamento applichiamo la sanzione media (75% per infedele, 150% per omessa denuncia). A volte nei ricorsi mi è stata contestata la carenza di motivazione della sanzione. Posso, nella parte dell'avviso di accertamento che riguarda la sanzione, scrivere: "non essendo stati rilevati elementi attenuanti o aggravanti la sanzione applicata è pari al 75% (150%) del tributo dovuto"? 

 

Risposta: Tale motivazione non può giustificare l'applicazione in via generale della sanzione nella misura media, ma caso mai della sanzione nella misura minima. L'incremento sanzionatorio rispetto al minimo va motivato caso per caso sulla base dei criteri di quantificazione previsti dallo articolo 7 del D.Lgs.n.472797 che così dispone:

Articolo 7     

Criteri di determinazione della sanzione.

 

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di accertamento con adesione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità (1).

4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

 

Le rammento che ai sensi dello articolo 16 del predetto decreto la competenza sanzionatoria è dell'Ufficio e quindi del funzionario responsabile del tributo e non degli Organi Istituzionali. In conclusioni, se non vi sono motivi di gravità va applicata la sanzione nella misura minima.

 

72.Quando si deve notificare una sentenza della commissione tributaria provinciale si può notificare solo il dispositivo oppure occorre notificare la sentenza intera? E' sufficiente la cartolina verde?

 

 

 

Risposta: Bisogna farsi rilasciare la sentenza completa dalla Segreteria della CT appositamente per le notifiche. Notificarla e poi depositare la notifica in Segreteria ai sensi dello articolo 38 del D.Lgs.n.546/92.

 

73.. Il Comune, quale soggetto attivo, che affida la stesura delle controdeduzioni ad un professionista esterno è comunque esente da imposta di bollo?

 

Risposta: L’esenzione in argomento riveste carattere soggettivo, così da trovare applicazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze, sia che il comune si difenda da solo, sia che affidi la difesa ad un avvocato esterno, sia quando l’attività sia svolta da un concessionario:

Risoluzione del 25/02/2005 n. 28 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

mandato al difensore esterno da parte del concessionario del servizio riscossione tributi - imposta di bollo

Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in ordine al trattamento ai fini dell'imposta di bollo, del mandato difensivo apposto, a margine degli atti depositati in Commissione Tributaria, dal difensore di fiducia esterno di una Concessionaria del servizio di riscossione. L'Agenzia ritiene che la procura rilasciata dal Concessionario al difensore esterno, in relazione ad un atto difensivo relativo alla riscossione dei tributi, non e' soggetta all'imposta di bollo rientrando, tale fattispecie, nelle ipotesi di esenzione elencate nell'art. 5 comma 3 della tabella allegata al DPR n.642/72 (Disciplina dell'imposta di bollo). Tale esenzione non opera quando il Concessionario e' presente in giudizio in qualita' di contribuente (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate del 1 febbraio 2002 n.34).

Risoluzione del 19/02/2002 n. 49 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Imposta di bollo su atti difensivi e di costituzione innanzi alle Commissioni Tributarie- Richiesta parere.

Sintesi: La risoluzione precisa che gli atti difensivi e di costituzione in giudizio redatti dagli enti impositori,nonché dai concessionari, sono esenti dall'imposta di bollo in base a quanto disposto dall'articolo 5 della Tabella allegato B al DPR 26/10/1972, n. 642.

 

74. in merito all’avviso di accertamento di cui Le abbiamo chiesto parere, la collega nel predisporre l’avviso ha indicato il nominativo e la residenza dell’accertato e non il luogo, data di nascita e codice fiscale… L’omessa indicazione potrebbe darci problemi in caso di ricorso? Se si, cosa posso fare.

 

 

Risposta: La notifica, se correttamente effettuata, sana le carenza dell'atto.

 

75.La notifica al ricorrente della richiesta di trattazione in pubblica udienza (richiesta del Comune, già costituitosi con proprie controdeduzioni), in quanto il ricorrente non l'aveva richiesta del suo ricorso deve essere fatta presso il domicilio del difensore nominato  nel ricorso, oppure va fatta anche al ricorrente presso la sua residenza? Inoltre può essere fatta con semplice Raccomandata AR, oppure è meglio che sia notificata dal messo comunale mediante relata di notifica apposta in calce alla nota e spedita quindi per Raccomandata AR (notifica del messo tramite posta raccomandata per le notifiche fuori Comune)? Oppure è meglio notificarla con busta verde prevista per gli atti giudiziari, mettendo sempre la relata di notifica del messo comunale in calce all'atto?

 

 

Risposta: La questione è regolata dallo articolo 33 del D.Lgs.n.546/92. Tale istanza deve essere depositata alla Segreteria della CT almeno dieci giorni liberi  prima della data di trattazione della controversia, previa notifica della stessa al domicilio eletto del ricorrente, con il procedimento di notifica prevista per la notifica dei ricorsi. Ne consegue che tale istanza dovrà essere notificata allo studio del  difensore (all'avv........, in qualità di difensore di ____________), se il ricorrente ha ivi eletto domicilio, in una delle forme previste per il processo tributario:

a) mediante ufficiale giudiziario;

b) raccomandata AR;

c) raccomandata prevista per gli atti giudiziari.

 

Si consiglia di procedere dapprima alla notifica della istanza al difensore e poi di depositare la stessa, unitamente alla prova di trasmissione (e non di ricezione), alla Segreteria della CT.

 

76. Non ho chiara la nuova normativa - e soprattutto se è già in vigore - che ha modificato anche per i tributi locali l'iter per procedere alla riscossione coattiva e nello specifico che devono trascorrere 6 mesi tra la notifica di un sollecito ed il successivo atto.

Mi può aiutare?

 

Risposta: Tale disciplina è già in vigore. Le riporto in anticipo il riassunto che avrebbe trovato sul prossimo giornalino:

 

Novità sulla riscossione coattiva introdotte dal DL 70 convertito dalla legge 106/11 dal 13 luglio.

 

Tali disposizioni riguardano anche i comuni che procedono  alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale e ciò in forza allo articolo 36 del DL 248/2007.

 

      a)     riscossione di crediti non superiori a 2000 euro: la riscossione coattiva deve essere preceduta dall’invio per posta ordinaria (non raccomandata) di due preavvisi di pagamento, di cui il secondo non prima di sei mesi dalla spedizione del primo;

      b)     L’iscrizione di ipoteca per debiti maggiori di 20000 se abitazione principale e 8000 per gli altri immobili.

 

Se la notifica del titolo esecutivo è oltre l’anno dalla notifica della cartella o del decreto ingiuntivo è necessario notificare un atto di messa in mora con l’intimazione a pagare entro 5 giorni

 

Se il credito è superiore a 2000 euro é' possibile procedere in via esecutiva ma solo se non è stato proposto ricorso con la richiesta di sospensiva, che deve essere decisa dalla CTP entro 180 giorni.

 

Ciò è solo possibile in via teorica, poiché i poteri del Comune sono condizionati a seconda se il Comune gestisca o meno direttamente le proprie entrate. Nel primo caso la legge prevede che il Comune possa avvalersi dei poteri di cui RD 639 del 1910 e del DPR 602/73, in quanto compatibili, mentre se affida tali funzioni ai concessionari può avvalersi solo dei minori poteri previsti dal RD 639 del 1910. Secondo la dottrina nel primo caso il Comune può avvalersi del fermo amministrativo e della iscrizione di ipoteca (ma solo per questa se il credito è maggiore di 8000 euro o 20000 se abitazione principale). Questi istituti, tuttavia, debbono essere preceduti da un preavviso. In conclusione, per crediti maggiori dio 2000 euro è possibile agire mediante pignoramento dei beni mobili. A tal fine non avendo il Comune il funzionario addetto alla riscossione deve avvalersi dello ufficiale giudiziario.

 

      77. Alla luce delle più recenti normative, è ancora possibile emettere un ruolo coattivo con Equitalia per gli avvisi ICI non evasi?

 

      Risposta: Si, ma solo fino al 31.12.2011;

 

      78.  Mi potrebbe indicare in assenza di ruolo coattivo come si deve procedere? (solleciti e ingiunzione)

 

      Risposta: L'unico strumento alternativo al ruolo è l'ingiunzione fiscale di cui al RD 639 del 2010. Sul mio sito può trovare nella modulistica fac simile.

 

79. Un consigliere comunale ha chiesto all’ufficio TIA di pubblicare tutti i dati riguardanti le utenze non domestiche, ovvero il nome dell’azienda, il legale rappresentante, il numero del contratto, il totale della superficie tassabile e l’importo della bolletta. Vorrei sapere se è possibile fare ciò.

 

Risposta: Allo stato attuale della norma, mentre il consigliere comunale ha diritto di avere notizia dei dati richiesti, non può invece pretendere ch’essi siano resi noti al pubblico, non sussistendo alcuna norma che disponga in tal senso. Una pubblicazione generalizzata di dette informazioni, in assenza di una legge che in tal senso disponga potrebbe, almeno in alcuni casi, violare il diritto di privacy. Ricordo, peraltro, che l’articolo 286 del TUFL che prevedeva tali pubblicazioni dei ruoli TARSU,  per otto giorni consecutivi, è stato recentemente abrogato.

 

80. Alla luce della normativa recentemente emanata dal Governo in materia di deposizione dei ricorsi, si chiede di conoscere se sia obbligatorio anche per i Comuni versare il contributo unificato, istituito dal D.L. 98/2011, comma 7, art. 37, per i ricorsi presentati alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Nel caso sia da considerarsi obbligatorio anche per i suddetti Enti, si chiede di conoscere quale sia la data di decorrenza di tale obbligo.

 

Risposta: Da tale diritto è escluso il Comune in quanto soggetto attivo. Trattandosi di esclusione soggettiva essa è applicabile sia se il Comune agisce direttamente che tramite un professionista esterno. E' evidente che nel caso di soccombenza il Comune sarebbe indirettamente tenuto al rimborso al ricorrente, trovando tale onere collocazione fra le spese di giudizio. Infatti, ai sensi del DPR 115/2002, articolo 10, è esente dal diritto il soggetto esente dalla imposta di bollo, così come previsto dallo allegato B della tabella allegata al DPR 642/72 che a tal fine così prevede:

 

Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione

 

Peraltro, si fa rilevare che tale onere è posto a carico della sola parte ricorente o appellante e non alla parte  resistente, posizione questa che caratterizza la posizione del Comune avanti la CTP.

 

81. L’ingiunzione fiscale “può ora essere effettuata non solo tramite Uff. giudiziario”, significa  che c’e’ stata una qualche modifica normativa o chiarimento della giurisprudenza per il quale può essere notificata anche in altri modi.? Mi da i riferimenti?

 

Risposta: E' la legge 296/06 che ha allargato la possibilità di notifica estendendo tale ampliamento anche all'ingiunzione fiscale. Infatti, il comma 158 dello articolo 1 della legge 296/06 così dispone:

 

 

COMMA 158

158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

 

Trattandosi di atto amministrativo esso può essere notificato anche per posta ai sensi della legge 890/82.

 

82. abbiamo un dubbio in merito alle spese che possono essere recuperate con gli avvisi di liquidazione/accertamento. Finora abbiamo indicato “spese di notifica Decreto Ministero delle Finanze del 8/1/2001” anche se erano quantificate solo ed esclusivamente i costi vivi della spedizione postale (raccomandata con avviso di ricevimento). Ci chiediamo invece se il Comune ha il diritto di recuperare nel costo di notifica anche altri costi (per esempio busta, fogli, costi di stampa ecc) che in realtà non vengono recuperati in nessuna altra maniera, e in caso affermativo, con quale formalità devono essere quantificate e definite prima di poterle esporre nell’avviso di accertamento/liquidazione?

 

RIsposta: A tale quesito ha dato risposto negativamente il Ministero deffe Finanze con la circolare n. 11/E del 2001 con il quale il predetto Ministero precisa: "L'addebito in capo ai destinatari delle spese di notifica non può essere perfettamente corrispondente all'effettivo costo del servizio". In conclusione vanno confermate  le somme indicate in predetto decreto.

 

83. Un entrata patrimoniale( trasporto alunni, mensa, oneri di urbanizzazione, loculi cimiteriali ecc.....) ha una prescrizione di quanti anni? E quanto tempo ho per fare l'ingiunzione per il recupero di quanto non versato?

Risposta: Diversamente dai tributi le entrate descritte hanno un termine di prescrizione stabilito dal c.c.. In sintesi, il termine di prescrizione ordinaria è di 10 anni. Cinque per quanto concerne le entrate periodiche. L'ingiunzione fiscale deve essere emessa entro tale termine.

 

Le allego stampato, che dovrà essere firmato dal Funzionario responsabile e notificato nei modi ghenerali. Trattandosi non di tributi il giudice non è quello tributario ,ma quello ordinario (fino a 5000 il giudice di Pace ed oltre il Tribunale del Comune). Modifichi in tal senso l'ingiunzione.

 

 

84. Comune di …… ha ricevuto una cartella di pagamento da parte di Equitalia.

Le chiedo se anche per il pagamento delle cartelle esattoriali vige la sospensione dei termini per il periodo feriale (dal 1° Agosto al 15 settembre).

Grazie, Simonetta

 

Risposta: Ritengo che la sospensione dei termini feriali operi per la cartella anche nel periodo feriale, come indirettamente si evince dalla lettura degli articoli 16 e 17 del D.Lgs.n.472/97:

 

Articolo 16     

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

 

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (1).

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati [ai sensi dell'articolo 11, comma 1] in solido, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie (2).

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18 (2).

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla conte stazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata (3).

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

 

(1) Comma così modificato dall'articolo 2 del D.LGS. 5 giugno 1998, n. 203, e successivamente, dall'articolo 7 del D.LGS. 26 gennaio 2001, n. 32.

(2) Comma così modificato dall'articolo 2 del D.LGS. 5 giugno 1998, n. 203, e successivamente, dall'articolo 2 del D.LGS. 30 marzo 2000, n. 99.

(3) Comma così modificato dall'articolo 2 del D.LGS. 30 marzo 2000, n. 99.

 

 

 

Articolo 17     

Irrogazione immediata.

 

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (1).

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36- bis e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54- bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3 (2).

 

85. Premesso che una ditta (concessionario demaniale) è stata incorporata per fusione ad un'altra società a partire dal 01.01.2011, dovendo notificare alla prima ditta provvedimenti di liquidazione ICI per le annualità 2006/2007, a quale dei due soggetti devo indirizzare gli atti da notificare?  

 

Risposta: Secondo la tesi prevalente la notifica è da farsi a nome della incorporata, notificando l'atto presso la sede legale della società incorporante.

 

86. L'art.23 comma 31 del d.l.98/11  prevede la riduzione della sanzione per ritardato versamento. Si applica anche agli atti di accertamento per tardivo versamento di periodi pregressi o vale per le violazioni commesse dall'entrata in vigore del D.L.?
 

 

Risposta: Certamente si, come precisato dalla Circolare ministeriale sotto riportata:

Circolare 41/11: sanzione ridotta per ritardi fino a 14 giorni con efficacia retroattiva.

La sanzione lieve per i mini-ritardi nel versamento dei tributi si applica anche alle violazioni commesse prima del 6 luglio 2011, a meno che non siano già state accertate con provvedimento definitivo. È possibile conseguire l'ulteriore riduzione da ravvedimento operoso, versando spontaneamente anche gli interessi e la sanzione entro trenta giorni dalla data di commissione della violazione.

 

In base al principio del favor rei previsto dallo articolo 3 del D.Lgs.n.472/97 ritengo che tale riduzione operi anche quando pur essendo scaduto il termine per ricorrere la sanzione non sia stata pagata.

 

87. Dovendo tariffare lo scarico fognario e la depurazione delle acque prelevate da pozzo privato per uso domestico chiediamo se è ancora in vigore l’art. 4 comma 6 del Regolamento regionale pubblicato sul BURL

13/ 28.3.2006 SO n.1 che esonera l’utente dall’installazione di misuratori di portata. In tal caso il Comune come può applicare il canone depurazione e fognatura sui consumi da pozzo effettivi? Alcuni Comuni avevano a suo tempo, sulla scorta di un’ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 7    legge 319-1976 (abrogata),  imposto l’applicazione di misuratore su ogni pozzo per quantificare esattamente il canone suddetto.

 

Risposta: In tale ipotesi risulta necessario, in base alla portata del pozzo, determinare il presumibile consumo, sulla base del principi civilistico che in tale ipotesi si può far riferimento a presunzioni.

 

 

88. Nel nostro capitolato d’oneri per la riscossione coattiva delle entrate l’art. 3 recita: “la decorrenza del presente appalto e’ fissata per il periodo 1° luglio 2010- 31 dicembre 2011. in caso di espletamento positivo del servizio, lo stesso potrà essere prorogato alle stesse condizioni e prezzi per la stessa durata.”.  E’ legittima una simile clausola? Possiamo procedere con una delibera di Giunta a rinnovare l’appalto alla stessa ditta, dando atto che il servizio è stato espletato positivamente?

 

Risposta: A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 23 della l. n. 62 del 2005 (Legge Comunitaria per il 2004), infine, anche tale ultimo periodo è stato soppresso (in quanto ritenuto non coerente con i principi comunitari concorrenziali) cosicché lo stato normativo attuale prevede l’esclusione di qualsiasi possibilità di rinnovo dei contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi. Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 163 del 2006 si è aperto, infine, il problema della effettiva compatibilità tra l’assetto normativo sopra descritto e quelle previsioni del Codice dei contratti pubblici che, in sostanza, hanno l’effetto di consentire il rinnovo espresso dei contratti pubblici.

In effetti, parte della giurisprudenza ha sostenuto che la novella introdotta dalla legge comunitaria 2004 non avrebbe espressamente sancito un divieto di ricorrere all’istituto del rinnovo negoziale tout court. In questa prospettiva veniva in particolare rilevato che, successivamente all’entrata in vigore della l. n. 62 del 2005, non sarebbe stata preclusa la legittima applicabilità del rinnovo espresso, laddove si fossero ravvisati i presupposti stabiliti dalla normativa di settore per il ricorso alla trattativa privata, in ragione di una sostanziale identità tra le due figure (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 12 dicembre 2005 n. 13404). Proprio il T.A.R. capitolino ha ritenuto ad esempio che il rinnovo contrattuale (il quale consiste in una nuova negoziazione tra le medesime parti per l’instaurazione di un nuovo rapporto giuridico) si «atteggia quale trattativa privata, ovvero quale rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale tra gli originari contraenti e, dunque, la stessa trova piena praticabilità, sia pure nei limiti di un’eccezionale deroga all’esperimento di procedure selettive ad evidenza pubblica, come indicati dalla normativa di matrice comunitaria (direttiva 92/ 50/CE in materia di appalti pubblici di servizi)». Ad avviso di parte della dottrina e di taluna giurisprudenza (T.A.R. Campania, Napoli, n. 3379/2008; T.A.R. Veneto, n. 3637/2008; C. Ct., sez. contr., Sardegna, parere n. 4/2008), inoltre, il ricorso al rinnovo potrebbe non porsi in contrasto con i principi di concorrenza e di trasparenza, tutte le volte in cui detta facoltà sia stata considerata in sede di indizione della prima gara e recepita nella conclusiva stipula contrattuale. Tale orientamento poggia sull’esegesi dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006.

In conclusione, la soluzione migliore sarebbe quella di disapplicare tale clausola contrattuale e procedere a  nuovo affidamento mediante gara ad evidenza pubblica. Veda comunque codesta Amministrazione comunale la soluzione da adottare.

 

 89. Mi può cortesemente spiegare, magari anche con un esempio, come si calcola la maggiorazione dell'addizionale comunale sull'accisa dell'energia elettrica?

 

 

Risposta: Le modalità di quantificazione di detta addizionale sono specificate nello articolo 6 del DL 511/88 che così dispone:

     

Art. 6.

1. E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di:

a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi (1);

b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case (2);

c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.

2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.

3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.

4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stessi.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico delle accise non si applicano alle addizionali di cui al comma 1; sono tuttavia esenti dalle addizionali i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo (3).


 

 

Ora, il MF con la nota PG 11925 del 16.6.11 ha affermato la possibilità di tutti i comuni di avvalersi per finanziare i costi del servizio rifiouti della facoltà prevista dal comma 2bis dello articolo 2 del DL 225/10, convertito dalla legge 10/11 che così dispone:

 

 

2-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti puo' essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalita':

a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-quater del presente articolo, con limite di incremento dell'imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;

b) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale

 

Si rammenta che tale aumento poteva essere effettuato solo per la corrente annualità, posto che tale addizionale a decorrere dal prossimo anno non è più spettante ai comuni., così come previsto dal comma dello articolo 2 del decreto sul federalismo fiscale (D. Lgs. n.23/11):

 

6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralita' finanziaria...

 

90. Nell’anno 2004 la G.C. mi ha nominato funzionario responsabile dei Tributi Locali indicando come tributi L’ICI, la COSAP e la TARSU. Ogni anno, poi, con decreto sindacale sono stata confermata quale posizione Organizzativa del Settore Tributi Economato. Il mio dubbio riguarda l’imposta di pubblicità e pubbliche affissione che non viene richiamata nella delibera del 2004.

Ritiene che sia il caso di far approvare dalla giunta una delibera aggiornata?

La delibera vale per anche per gli anni successivi oppure con il cambio di giunta deve essere riconfermata?

Esiste ancora l’obbligo di inviarla al ministero delle finanze dipartimento delle entrate?

 

 

 

Risposta: Dovrebbe chiedere l'integrazione della delibera di funzionario responsabile di Tributi. Questa vale a tempo indeterminato, mentre quelle di responsabile di Servizio Economato vale solo per la tornata amministrativa e la rinomina va fatta dal nuovo Sindaco. Per la delibera di funzionario responsabile dei tributi permane tuttora detto obbligo.

 

91. Entro fine anno dovremmo provvedere a notificare alcune ingiunzione fiscale per recupero avvisi di accertamento ICI non impugnati dai contribuenti nei termini, ne versati e che dunque sono definitivi.

Per la notifica e tutto l’iter ci siamo affidati ad un concessionario della riscossione, il quale vorrebbe recuperare oltre gli importi dell’avviso di accertamento ( già comprensivi di sanzioni ) maggiorati degli interessi maturati, un ulteriore sanzioni del 30% per omesso versamento, da calcolarsi sul totale avviso.

 

Nella sostanza vorrebbe maggiorare tutti gli importi da portare a coattiva di una sanzione al 30%, è corretto tale comportamento secondo Lei, mi può dare qualche riferimento?

 

 

Risposta: Tale comportamento è palesemente illegittimo e  persino rilevante in sede penale (reato di abuso d'Ufficio). Si possono aumentare gli interessi, ma non applicare ulteriori sanzioni.

 

92. Lo scorso mese di novembre abbiamo notificato degli avvisi di accertamento ICI con raccomandata A/R.  Essendo gli accertamenti emessi ormai definitivi stiamo procedendo alla formazione del ruolo coattivo. Ciò premesso, un contribuente che non ha effettuato il versamento dell’imposta ICI, sostiene di non aver mai ricevuto alcuna notifica di detto accertamento ICI. Verificato l’avviso di ricevimento della raccomandata A/R, lo stesso risulta firmato dal “ricevente” , ma il contribuente sostiene che la firma non è la sua. Effettivamente la firma non assomiglia a quella della carta d’identità, piuttosto a quella dell’agente postale. L’anno oggetto di accertamento era il 2005, pertanto è prescritto. Come devo comportarmi?

 

 

Risposta: Le affermazioni fatte dallo agente postale, avendo egli la qualifica di pubblico ufficiale oppure di incaricato di un pubblico servizio, fanno fede salvo che sia provata la relativa falsità, attraverso querela di falso. Lei quindi consideri l'atto come regolarmente notificato. Proceda alla riscossione coattiva. Contro tale atto il contribuente, oltre presentare ricorso alla CTP, dovrà chiedere alla predetta CTP la sospensione del procedimento tributario, fino a quando non sarà giudicata dal Tribunale la falsità della firma.

 

93. Parlando con il responsabile della nostra software house in merito all'aggiornamento delle sanzioni per tardivo versamento entro 14 giorni, mi dicono che il loro consulente abbia inteso che la variazione debba essere applicata esclusivamente ai ravvedimenti operosi.
Leggendo invece il decreto, la circolare dell'Agenzia delle Entrate ed il suo giornalino, mi parrebbe di capire che la predetta riduzione debba essere applicata anche negli avvisi di accertamento d'ufficio. E' corretto?

 


Risposta:  Ha ragione Lei e ciò in base al principio del favor rei. Vedasi a conferma:

 

 

Circolare 41/11: sanzione ridotta per ritardi fino a 14 giorni con efficacia retroattiva.

La sanzione lieve per i mini-ritardi nel versamento dei tributi si applica anche alle violazioni commesse prima del 6 luglio 2011, a meno che non siano già state accertate con provvedimento definitivo. È possibile conseguire l'ulteriore riduzione da ravvedimento operoso, versando spontaneamente anche gli interessi e la sanzione entro trenta giorni dalla data di commissione della violazione.

94. Anche per le scadenze dei pagamenti a seguito di un condono occorre rispettare la
sospensione del periodo feriale?

 Risposta: No. La sospensione concerne il pagamento di atti di accertamento, ma non il pagamento slegato da atti impositivi, quale il provvedimento di condono. Come si ricorderà, ad esempio, il versamento con F24 si effettua anche in detto periodo, salvo un piccolo spostamento di giorni per il solo mese di agosto. E' il Comune quindi che può liberamente stabilire le scadenze di pagamento. 

 

95.Nel caso di avviso di accertamento che prevede la riduzione a 1/4 delle sanzioni se il pagamento avviene entro 60 giorni, se il contribuente entro tale termini richiede una rateazione dell'importo dovuto, che va oltre i 60 giorni, ha sempre diritto alla riduzione della sanzione?

Ringrazio, cordiali saluti.

 

Risposta: Ad avviso dello scrivente, anche nel caso di rateizzazione concordata del debito tributario, tale riduzione compete.

 

96. Una ditta ha cambiato recentemente denominazione con atto pubblico mantenendo lo stesso numero di partita IVA.

 

Dovendo notificare degli accertamenti ICI per le annualità pregresse Le chiedo a quale denominazione debba avvenire la notifica.

 

Inoltre, si chiede se possa essere considerata una rendita catastale rettificata dall’Agenzia del Territorio ma oggetto di contenzioso da parte della ditta di cui sopra.

 

Il contenzioso non si è ancora concluso malgrado sia in corso dal 2008.

 

Risposta: Sarebbe di per sé indifferente il nome usato, tenuto conto che siamo in presenza della stessa persona giuridica, che ha variato unicamente denominazione. Tuttavia, consiglio di utilizzare la precedente denominazione. Le rammento, comunque, che la società trasformata si rende responsabile del mancato pagamento della precedente denominazione societaria, così come previsto dallo articolo 15 del D.Lgs.n.472/97.

 

97. Per i crediti insoluti, come gli accertamenti ICI, con importi inferiori a € 2.000,00 dobbiamo inviare ai contribuenti almeno due solleciti a distanza di 6 mesi l'uno dall'altro.
Questi solleciti devono obbligatoriamente essere inviati per raccomandata? Mi può eventualmente dare il riferimento normativo?
Inoltre, se il Comune avesse già provveduto ad un primo invio di un sollecito in posta ordinaria, questo non può essere considerato valido?
E se il Comune non avesse il tempo materiale per effettuare i solleciti e le annualità andassero in prescrizione non può recuperare in nessun modo?


 

Risposta: La lettera gg-quinquies)del comma 2 del  DL 70/11 così dispone: in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;

 

Ora, tale disposizione riguarda unicamente la riscossione coattiva da farsi mediante ingiunzione fiscale, poiché nel caso di ruolo esattoriale tale competenza è esplicata dalo esattore. Ne consegue che tale sollecito è da farsi in forma ordinaria dopo che il Comune abbia notificato l'ingiunzione fiscale al contribuente che non abbia ottemperato allo ordine di pagamento emesso dal Comune in sede di liquidazione o di accertamento. In sintesi, la scaletta del procedimento divieene la seguente:

 

1. notifica dell'atto di recupero entro cinque anni dall'anno di competenza;

2, notifica della ingiunzione fiscale (nel caso di mancato pagamento della azione di recupero) entro tre anni in cui la pretesa diviene definitiva (articolo 1 legge 296/96);

3. notificata l'ingiunzione fiscale, se il contribuente non vi adempie:

a) se il debito non è inferiore a 2000 euro, il Comune procede con le azioni esecutive o cautelari;

b)se il debito è inferiore a 2000 euro, il Comune le azioni suindicate, precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.

 

In sintesi, notificata l'ingiunzione il Comune non perde alcuna annualità.

 

Pur parlando la norma di posta ordinaria ritengo che tali solleciti siano da farsi mediante raccomandata AR, al fine di avere la prova della notifica.

 

Vi allego alla presente il programma del corso che terrò a Bg il 27 ottobre su tale importante tema. Sarebbe bene che alcuno vi partecipi. Al momento ho già più di 50 adesioni.

98. dovendo ricorrere in appello avverso sentenza di I° grado si chiede di sapere qual è il termine entro cui proporre ricorso tenuto conto che nulla ci è stato notificato dal contribuente e l'esito della sentenza ci è stato notificato dalla Commissione Tributaria.

 

Risposta: Per le sentenze di primo grado non formalmente notificate, il termine per l'appello è di 6 mesi, se il ricorso è stato depositato in CTP dal 4 luglio 2009 in poi, mentre tale termine è di un anno per i ricorsi depositati prima di tale data. Si rammenta che i termini processuali sono sospesi nel periodo 1 agosto-15 settembre.

 

99. Mi può confermare che i comuni (siamo n. 3170 abitanti e siamo nella comunita’ montana), non devono unirsi con altri comuni e non devono Unire in forma associata  almeno due funzioni entro il 31.12 2011 con altri comuni?

 

Risposta: Tale interpretazione è corretta. Infatti, l'articolo 14 comma 28 del DL 78 del 2010, convertito in legge 122/10, che recita:
" Le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dall'articolo 21 comma 3 della citata legge n° 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni, appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. “

 

Ricordo che le funzioni da gestire in forma associata sono le seguenti:

 

3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

 

100. In relazione alla normativa che prevede che a far data dal 1° Ottobre 2011 l'atto di accertamento diviene titolo esecutivo, si chiede di specificare dettagliatamente le conseguenze di tale innovazione, nonché le modalità di attuazione dell'esecutività con riferimento ai tributi locali, e se occorra da questo momento inserire un'esplicita apposita previsione nella premessa dei provvedimenti di accertamento.

 

Risposta: L’articolo 29, primo comma lettera a), del D.L. 78/2010, dispone che gli avvisi di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA ed il contestuale provvedimento sanzionatorio, emessi da parte dell’Agenzia delle Entrate, successivamente al primo ottobre 2011, e per i periodi d’imposta in corso e successivi al 31 dicembre 2007, dovranno contenere anche l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli stessi, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni).

Ne consegue che tali atti divengono, in questo modo, esecutivi a tutti gli effetti, come affermato dal legislatore alla lettera b) del primo comma dell’articolo in esame.
Pertanto, non sarà più necessaria l’iscrizione provvisoria a ruolo delle somme dovute dal contribuente in pendenza di giudizio, nè l’emissione e la successiva notifica della cartella di pagamento.

Ora, tale concentrazione della riscossione nell'atto di accertamento riguarda unicamente gli accertamenti emessi dalla Agenzia delle entrate e non quelli emessi dai comuni.

Ne consegue che i comuni per procedere alla riscossione coattiva dovranno  notificare l’ingiunzione fiscale o procedere alla riscossione mediante ruolo esattoriale, almeno fino a quando il Comune potrà avvalersi di questo ultimo strumento (salvo proroghe fino al 31.12.2011).

 

In conclusione, il problema sollevato non sussiste.

 

101. Secondo lei è giusto che il tribunale di Roma per la causa di INSINUAZIONE AL PASSIVO TRIBUTI ITALIA – abbia considerato il credito del comune (Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni)  di tipo non privilegiato  , ma solo chirografo come le allego alla presente??

 

Risposta: Secondo l'articolo 2752 cc:

Articolo 2752     

Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali (1).


 

[I]. Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive (2) e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771 iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente (3) (4).

[II]. Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto [2776, 2778n. 19].

[III]. Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni [2778n. 20].

 

La ragione del mancato riconoscimento del privilegio sta probabilmente nel fatto che il debitore è in questo caso non del contribuente ma del concessionario. Io invece ritengo che il privilegio permanga comunque. Per analogia riporto questa sentenza della Cassazione:

 

Il credito dell'amministrazione finanziaria per ritenuta d'acconto non versata è assistito dal privilegio, di cui agli art. 2752 c.c. e 56 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sui beni del sostituto d'imposta, giacché trattasi di credito strumentalmente connesso alla realizzazione dell'obbligazione d'imposta.


Cassazione civile, sez. I, 23/11/1982, n. 6329

Fall. Soc. Sille c. Esattoria comunale italiana

Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 10-11

 

Ritengo che dobbiate fare opposizione, chiedendo che sia riconosciuto comunque il privilegio di cui a detto articolo.

 

102. Un atto per cui pende ricorso avanti la CTP è stato annullato ed è stato chiesta l’estinzione del giudizio. Può la CTP discutere il merito, anche se è cessata la materia del contendere?

Risposta: La cessazione della materia del contendere preclude al giudice tributario la discussione nel merito della controversia, pur potendo la CTP addebitare le spese di giudizio:

Cassazione, ordinanza 10984/11: se il Comune annulla l’atto va dichiarata cessata la materia del contendere.

 

Se il Comune emette un nuovo avviso di accertamento Ici che sostituisce il precedente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere nella causa relativa al primo atto impositivo impugnato. Infatti, in tema di imposta comunale sugli immobili l'emissione di un nuovo avviso di accertamento, con il quale l'ente locale modifichi il suo precedente atto, integrando una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria, sostituisce quello precedente e ne provoca la caducazione d'ufficio, con la conseguenza che va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente a oggetto il relativo rapporto sostanziale, venendo meno l'interesse a una decisione relativa a un atto - il primo avviso - sulla cui base non possono essere più avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente al nuovo avviso che lo ha sostituito integralmente.

103.  Questo Comune dal 2010 sta applicando l'aliquota fissa dello 0,2%. La nuova manovra prevede la possibilità di aumentare tale aliquota entro il valore massimo dello 0,8%.

Possiamo applicare già dal 2012 il valore massimo dello 0,8% o dobbiamo attendere il 2013  (anno dello "sblocco") e  quindi limitarci per il 2012 all'aliquota massima dello 0,4%?

In caso affermativo è possibile applicare l'aliquota a scaglioni dal 2012? Come?

 

Risposta: il comma 11 dello articolo 1 del DL 138/11 così dispone:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

 

In sintesi, le novità sono le seguenti

L’addizionale comunale all’Irpef è tornata al centro della discussione sui bilanci di previsione 2012 dei comuni, dopo lo sblocco totale arrivato con la manovra bis (D.L. n. 138/2011).

Dal 2012, infatti,  i Comuni possono tornare a gestire l’imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all’incremento annuale, grazie all’eliminazione del blocco del potere di istituire o di aumentare l’addizionale comunale all’Irpef (D.Lgs. n. 360/1998). Restano invece impediti gli aumenti degli altri tributi, come l’Imposta comunale sugli immobili.

Anzitutto, la manovra ha abrogato lo sblocco parziale concesso nell’anno 2011, con il decreto sul fisco municipale, all’articolo 5 del D.Lgs. n. 23/2011 (a partire dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del d.l. 138/2011).

L’articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 introduce poi i seguenti ulteriori elementi innovativi nella gestione dell’imposta.

1) “Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività” i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, che sono i seguenti:

-       da 0 a 15.000 euro;

-       da 15.000,01 a 28.000 euro;

-       da 28.000,01 a 55.000 euro;

-       da 55.000,01 a 75.000 euro;

-       oltre 75.000 euro.

2) E’ confermata la possibilità di istituire una soglia di esenzione (comma 3-bis dell’articolo 1 del D. Lgs. n. 360/1998), con le seguenti precisazioni:

- può essere stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Ciò vuol dire che occorre far riferimento esclusivamente al reddito complessivo e non possono quindi essere esentate singole tipologie di redditi (come quello da lavoro dipendente o da pensione). Inoltre non è possibile introdurre requisiti diversi da quello reddituale, come il numero dei componenti del nucleo familiare;

- deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’Irpef non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. In altri termini se un comune ha istituito un’aliquota dello 0,4%, con una soglia di esenzione fino a 8.000 euro, il contribuente con un reddito di 8.400 euro calcola l’addizionale comunale sull’intero importo di 8.400 euro, pari a 33,6 euro (e non 1,6). Nei comuni che avevano inteso l’esenzione come una no tax area si viene a determinare un aggravio per i contribuenti e un maggior gettito per le casse dell’ente.

I Comuni possono procedere all’aumento o all’istituzione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (attualmente 31 dicembre 2011 per il preventivo 2012). Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, nei casi di proroga del termine per l’approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento (articolo 1, comma 169, della legge n. 296/ 2006).

L’acconto del 30% dell’addizionale è determinato prendendo la misura dell’addizionale (e della soglia di esenzione) dell’anno precedente, salvo che le misure per l’anno di riferimento siano già pubblicate sul sito del Mef entro il 31 dicembre precedente (articolo 1, comma 4 del D.Lgs. n. 360/1998). Pertanto i comuni che vogliono beneficiare dell’acconto del 30% già nel 2012 devono deliberare gli aumenti con un certo anticipo rispetto al 31 dicembre, affinché il Ministero possa procedere alla pubblicazione della delibera prima della fine dell’esercizio.

 In conclusione, per il 2012 potete stabilire una aliquota, anche diversificata per classi di reddito, fino ad un massimo dello 0,8 per mille.

104. in riferimento all'adozione dei Consigli Tributari nei Comuni inferiori ai 5000 abitanti si richiede cortesemente un parere. Consultando su internet i regolamenti approvati da vari Comuni (in svariate regioni) è emerso che in tutti i regolamenti è citata l'esclusione dalla nomina dei dipendenti comunali senza però far riferimento ad alcuna legge che la stabilisce.

Si richiede cortesemente di conoscere gli estremi di legge relativi a tale incompatibilità anche perché l'ufficio tributi fornisce già i pareri sugli atti in quanto vengono istruite le pratiche dal medesimo personale e non sembra, a nostro avviso, molto corretto.

 

Risposta:  Non risulta alcuna norma che vieti che i dipendenti comunali di farvi parte. Anzi, a mio avviso la loro presenza diverrebbe importante. Le allego il regolamento del  CT di Bologna che inserisce due dipendenti del Comune.

 

105. Una srl a seguito cessione di partecipazione è divenuta srl con socio unico. Uno dei soci che ha ceduto le quote era amministratore unico della società e tale compare ancora nella visura camerale. A seguito ingiunzione di pagamento a lui notificata ha chiesto rateazione ed ha presentato denuncia di cessazione dell'attività. E' corretto considerarlo titolato a firmare quale legale rappresentante della società quale amministratore unico (come da visura camerale) fino a nomina del nuovo legale rappresentante  che potrebbe non essere l'unico socio?

 

Risposta: Secondo la dottrina l'amministrazione delle società di capitali può essere affidata anche a non soci. Ne consegue che fino alla nomina di altro amministratore costui è legittimato a chiedere la rateizzazione del debito in rappresentanza della società. La società così trasformata si rende peraltro responsabile in via sussidiaria delle obbligazioni sociali, così come previsto dallo articolo 15 del D.Lgs.n.472/97.

 

106. Ho un dubbio, per una societa' in concordato preventivo: a chi notifico gli accertamenti tarsu ed ici , ho tre figure dalla visura della cciaa :

 

- il liquidatore (che corrisponde al vecchio amministratore)

 

- il commissario giudiziale

 

- commissario liquidatore

 

A chi di questi tre ? o a tutti e tre ?   ed al tribunale devo inviare qualcosa ?? Se non ricordo male, i crediti derivanti dai tributi comunali non erano privilegiati ?

 

 

Risposta:  Il Concordato preventivo è una procedura concorsuale attraverso la quale l'imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito o comunque per cercare di superare la crisi in cui versa l'impresa. Esso è regolato dal regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 ( c.d legge fallimentare ), ed è stato più volte rivisitato negli ultimi anni da parte del legislatore con interventi mirati a favorire il superamento della crisi d'impresa. Il Concordato Preventivo è un istituto giuridico che, nell'ordinamento italiano, trae origine dalla moratoria disciplinata dall'abrogato Codice del commercio del 1885.________________________________________

Il rappresentante è il Il commissario giudiziale [modifica]. . Egli ha funzioni di coordinamento e controllo su tutta l'attività svolta dal debitore, collaborando con quest'ultimo nella gestione dell'attività di impresa e nell'esecuzione degli obblighi concordatari. Il commissario inoltre riferisce al giudice delegato le omissioni, le mancanze e le violazioni eventualmente riscontrate. Può essere nominato commissario chi ha i requisiti per essere curatore fallimentare (art. 163 c. 2 n. 3 che richiama gli articoli 28 e 29 L.F.). Nell'esercizio delle sue funzioni il commissario agisce quale pubblico ufficiale (art. 165 L.F.). : - Sulla base delle scritture contabili e dell'elenco dei creditori depositato dal debitore, inviare lettera a tutti i creditori mediante raccomandata in cui si comunica l'avvenuta ammissione alla procedura della società, si indica la data di adunanza innanzi al Giudice Delegato, si richiede l'espressione di voto e l'entità del credito vantato; - In presenza di immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri eseguire la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti; - Vigilare sull'amministrazione dei beni verificando che l'imprenditore non effettui alcun pagamento, intraprenda nuove azioni o sottoscriva nuovi contratti senza l'autorizzazione scritta del Giudice Delegato; - Redigere l'inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. Tale relazione deve essere depositata in cancelleria almeno 3 giorni prima della adunanza dei creditori. - Verificare l'iscrizione della causa a ruolo. - Predisporre parere motivato da depositarsi almeno dieci giorni prima dell'udienza. Gli atti, sia commissivi che omissivi, del commissario sono impugnabili mediante reclamo ai sensi dell'art. 36 legge fallimentare.

 

Ritengo, dunque, che gli accertamenti, intestati alla impresa siano da notificarsi al commissario giudiziale. Il credito dei tributi comunali, per consolidata giurisprudenza della Cassazione, sono assistiti del privilegio di cui alo articolo 2752 c.c.:

 

L'unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell'art. 2752 c.c. per essere stato negato il rango privilegiato al credito per i.c.i. è manifestamente fondato, avendo la Corte affermato il principio secondo cui "Le norme dei codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di individuare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e soprattutto della causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c, rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. Con al conseguenza che il privilegio generale suo mobili istituito dall'art. 2745, c.c. sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti dei comuni relativi all'imposta comunale sugli immobili introdotta dal d.lg. n. 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal r.d. n. 1175 del 1931".

 

Cassazione civile, sez. VI, 05/04/2011, n. 7826

 

 

107. Siccome dobbiamo procedere alla riscossione coattiva di ingiunzioni fiscali non pagate, vorremmo sapere se esiste qualche comunicazione che possiamo inoltrare alle Banche e alla Posta, che obbliga a fornire notizia relative ad eventuali depositi che il contribuente moroso ha presso i suddetti istituti. Se esiste ci potere fornire un fac simile di richiesta?

 

Risposta: La questione può essere risolta procedendo ai sensi dei commi VII ed VIII dello articolo 482 c.p.c., che sotto si riportano.  Sulla base di tali commi l’Ufficiale giudiziario, allorché i beni mobili detenuti dal debitore siano insufficienti per soddisfare il credito, su richiesta del Comune procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche al fine di conoscere l’esistenza di crediti del debitore presso terzi. Nel caso in cui il debitore sia un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del Comune procedente, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice di procedura civile per il loro esame, al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili.

 

Dopo aver verificato la sussistenza di un saldo positivo su un conto corrente bancario o postale, il Comune, a mezzo di un legale, citerà in giudizio il debitore e l’istituto bancario per il pignoramento  nel limite del saldo delle somme depositate.

 

108. Una Ditta contribuente è nello stato di scioglimento e liquidazione dal 10/12/2004, il liquidatore è lo stesso soggetto che prima vestiva il ruolo di Presidente del Consiglio di Amm.ne.  Dovendo notificare ora un accertamento ICI intestato alla Ditta, va notificato solo al liquidatore oppure va eseguita doppia notifica notificando anche alla sede legale? (Perchè presso la sede legale non c'è più nessuno, e dalla visura camerale risulta solo il nome del liquidatore).
 

Risposta: Si deve seguire il procedimento descritto dallo articolo 145 c.p.c che così dispone:

 

Articolo 145      Notificazione alle persone giuridiche.


[I]. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [46, 23282 n. 2, 24632 n. 2, 25213 n. 2 c.c.], mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (1).
[II]. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica [22951 n. 4, 2315, 2316 c.c.], alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (2).
[III]. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 (3).

 

In sintesi, la notifica va fatta di regola alla sede legale della società,nelle mani del liquidatore. Se non può essere così eseguita va fatta sempre a nome della società ma allo indirizzo del liquidatore.

Si proceda, dunque, alla notifica allo indirizzo del liquidatore.

109. La riduzione della sanzione ad un quindicesimo al giorno prevista per i  versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni si applica  solo in sede di ravvedimento ( riducendo pertanto la sanzione del 30%  prima ad un decimo e poi ad un quindicesimo ed applicando pertanto lo  0,2%) o anche in sede di accertamento per omesso pagamento (riducendo  quindi la sanzione del 30% al 2%)?


Risposta: Tale riduzione si applica anche d'ufficio e quindi anche in sede di liquidazione o di accertamento, come chiarito dalla Circolare 41/11: sanzione ridotta per ritardi fino a 14 giorni con efficacia retroattiva, per la quale la sanzione lieve per i mini-ritardi nel versamento dei tributi si
applica anche alle violazioni commesse prima del 6 luglio 2011, a meno che non siano già state accertate con provvedimento definitivo. È possibile conseguire l'ulteriore riduzione da ravvedimento operoso, versando spontaneamente anche gli interessi e la sanzione entro trenta giorni dalla data di commissione della violazione. È quanto chiarisce la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41 del 5 agosto 2011, in relazione alla disposizione del comma 31 dell'art. 23 del dl 98/2011, che ha modificato l'art. 13 del dlgs n. 471/97, estendendo il regime sanzionatorio

110. Un villaggio costituito da 160 bungalows accatastati come A/3 + corpo centrale con negozio,ristorante e piscina, tutto  di proprietà di una cooperativa olandese che ha ceduto ai vari soci (olandesi e tedeschi) il diritto di superficie. Tutte le utenze sono intestate alla cooperativa che ha 2 dipendenti che lavorano in loco seguendo le pratiche amministrative.

Per cui per alcuni periodi dell'anno alcuni soci utilizzano i bungalows e per altri periodi li affittano ad altre persone. Secondo lei dovrà essere versata l'imposta di soggiorno e da chi?

 

Risposta: Ritengo che siano da assoggettare a tale imposta tutti coloro che alloggiano presso strutture ricettive di cui allo articolo 109 del TULPS, a nulla rilevando che l'attività sia esercitata anche in assenza di formale autorizzazione:

 

ART. 109 - TULPS

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno



E' quindi sulla base di tale obbligo che ritengo che sia da interpretarsi l'articolo 1 del mio regolamento che ho redatto tenendo conto di quello di Roma.

 

 

 

                                                  Articolo 1

                                         Presupposto della imposta di soggiorno

      1.    Presupposto della imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive, anche all’aria aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel Comune.

 

111. Si chiede se è possibile fare richiesta ed ottenere risposte da parte degli istituti bancari e/o poste direttamente dal Comune creditore, senza interessare l’ufficiale giudiziario, quindi in un momento precedente all’instaurazione della procedura esecutiva, al fine di  evitare eventuali pignoramenti negativi. Se è possibile ci servirebbero i riferimenti normativi o comunque un fac simile da inoltrare agli istituti di credito.

 

 

Risposta: La risposta in argomento deve tener conto del seguente quadro normativo:

 

art. 4 del DL 209 convertito dalla legge 265/02:

 

2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali] (9)

 

Tale comma è stato recentemente  abrogato dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

 

Alla luce di tale abrogazione trova applicazione l’articolo 18 del D.Lgs.112 del 1999

 

Articolo 18    

Accesso dei concessionari agli uffici pubblici.

 

 

1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonchè di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni (1).

2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresì autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori (1).

3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (2).

 

 

Ne consegue che l’accesso ai dati  previsti dallo articolo 18 citato è consentito al Comune quando agisce direttamente e non quando agisce tramite i concessionari di cui allo articolo 53 del D.Lgs.n.445/97.

 

Come si rileva dalla denominazione dello articolo 18 l’accesso è consentito presso gli Uffici pubblici e non anche presso Enti privati, quali sono gli istituti bancari. La conoscenza di tali notizie può essere acquisita dal Comune attraverso il procedimento descritto dallo articolo 482 c.p.c.,per cui si fa rinvio alla  risposta già data.

 

Non si è in possesso di modelli di richiesta, anche se l’accesso ai dati della Anagrafe tributaria e l’accesso al domicilio del debitore potranno fornire elementi utili per esercitare appieno l’azione di recupero e ciò anche senza accedere direttamente ai rapporti intrattenuti dal debitore con gli istituti di credito.

 

112. Il nostro Comune ha affidato a una società privata il servizio postale. Le notifiche degli atti tributari possono essere fatte con questo servizio? Abbiamo letto sulla Guida agli enti locali de Il sole 24 ore che nella sentenza n. 3932/2011 (che non trovo)  la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica non è valida se eseguita da un'agenzia privata.

 

Risposta: Conosco tale sentenza. In sintesi a dette società private non è riconosciuto tale potere perché gli agenti non sono pubblici ufficiali. Di regola, quindi, tali società provvedono alla notifica di atti riguardanti i privati (ad esempio convocazioni assemblee condominali).

 

113. Un contribuente che non ha impugnato un atto ed ha pagato ci chiede il rimborso. Gli è dovuto?

Risposta: la Cassazione ha più volte affermato che il mancato ricorso contro un atto rende inammissibile il ricorso contro il rigetto fatto dal Comune ad una istanza di rimborso:

 

In tema di contenzioso tributario, l'omessa impugnazione di un avviso di liquidazione nel termine di legge rende l'atto inoppugnabile e il pagamento della somma liquidata non è idoneo a riaprire, attraverso l'istituto del rimborso, un termine scaduto, al fine di contestare un rapporto tributario ormai esaurito. Pertanto, il successivo silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso della somma pagata in adempimento dell'avviso di liquidazione non è autonomamente impugnabile, atteso che tale comportamento amministrativo è, sia pure implicitamente, meramente confermativo del precedente provvedimento costituito dall'avviso di liquidazione e, come tale, in ragione di tale rapporto di conseguenzialità, si sottrae ad autonoma impugnazione.

Cassazione civile , sez. trib., 14 febbraio 2003, n. 2249

 

Risponda dunque al contribuente che la mancata tempestiva impugnazione dell'atto che ha dato origina al pagamento renderebbe l'eventuale ricorso inammissibile.

 114. nuovo contributo unificato previsto per i ricorsi tributari comporta qualche cambiamento nella procedura dei ricorsi al Comune? In particolare le chiedo se negli avvisi di accertamento ICI va ancora bene inserite questa dicitura sottostante indicata per la presentazione del ricorso, oppure qualche punto non è più valido e va quindi cambiato. Avrebbe una nuova dicitura da propormi? Questo contributo unificato va pagato prima di presentare ricorso e quindi allegato al ricorso stesso, oppure prima di depositarlo in Commissione Tributaria e quindi allegato al fascicolo depositato in CTP?

 

 

Risposta: Le riporto qui sotto le novità concernenti il ricorso. Il ricorrente dovrà versare il contributo unificato, la nota di iscrizione a ruolo, il numero di PEG. Tali inadempimenti sono verificati dalla segreteria (e non dal Comune):

 

Altre novità riguardanti il contenzioso tributario sono rappresentate dallo obbligo del ricorrente di  indicare l’indirizzo PEC, a pena di versare il  contributo unificato maggiorato e nota di iscrizione alla lite.

Infatti, la mancata indicazione dell'indirizzo Pec, tuttavia, non comporterà la nullità del ricorso. In tale ipotesi si applicherà «solo» la maggiorazione del contributo unificato introdotta dal dl n. 98/2011. È quanto prevede la  legge di conversione della manovra-bis (dl n. 138/2011). Come detto in precedenza l'ultima novità procedimentale in tema di contenzioso tributario riguarda la determinazione del quantum della lite. La manovra-bis, aggiungendo un periodo in coda all'articolo 22, comma 1, del dlgs n. 546/1992, stabilisce infatti che all'atto della costituzione in giudizio il ricorrente dovrà depositare la nota di iscrizione al ruolo. Quest'ultima dovrà contenere l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

 

La manovra-bis, aggiungendo un periodo in coda all'articolo 22, comma 1, del dlgs n. 546/1992, stabilisce infatti che all'atto della costituzione in giudizio il ricorrente dovrà depositare la nota di iscrizione al ruolo. Questa ultima, scaricabile sul sito ministeriali, a seconda per ricorso avanti la CTP oppure se appello avanti la CTR, dovrà contenere l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

      ·       gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale - pdf (il bollettino di c/c postale è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002);

      ·       le banche utilizzando il modello F23 - pdf

      ·       le tabaccherie e gli agenti della riscossione.

Se il contribuente decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare il modello per la comunicazione di versamento - pdf e su questo mettere un apposito contrassegno, rilasciato dai tabaccai a conferma dell’avvenuto pagamento. Queste istruzioni valgono sia nei procedimenti in cui le parti devono depositare la nota di iscrizione a ruolo, sia nei casi in cui non sono tenute a farlo. Nel modello, disponibile in formato elettronico, vanno indicate le generalità del ricorrente (cioè del soggetto che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento) e quelle del resistente o del convenuto. Il modello è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002.

GENERALITÀ DELL’ATTORE O DEL RICORRENTE (3)

Tale intervento ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge e, pertanto, merita particolare attenzione in quanto incide immediatamente sull’operatività del processo tributario.

In particolare l’art. 37 della manovra correttiva introduce all’art. 13 del DPR n. 115/2002 il nuovo comma 6-quater che prevede il versamento del contributo unificato per i ricorsi principali ed incidentali proposti avanti le Commissione tributarie provinciali e regionali nelle seguenti misure:

VALORE CONTROVERSIA

AMMONTARE CONTRIBUTO UNIFICATO

Fino € 2.582,28

€ 30

oltre € 2.582,28 fino a € 5.000

€ 60

oltre € 5.000 fino a € 25.000

€ 120

oltre € 25.000 fino a € 75.000

€ 250

oltre € 75.000 fino a € 200.000

€ 500

oltre € 200.000

€ 1.500

 

Tale contributo è sostitutivo della marca da bollo. Esso va versato con il modello F23. Del contributo unificato è escluso il Comune quando agisce come soggetto attivo tributario, sia che il Comune agisca direttamente che tramite professionisti esterni, essendo il Comune esente da bollo ed essendo il presente contributo unificato sostitutivo della imposta di bollo.

 

Infatti, l ’esenzione in argomento riveste carattere soggettivo, così da trovare applicazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze, sia che il comune si difenda da solo, sia che affidi la difesa ad un avvocato esterno, sia quando l’attività sia svolta da un concessionario:

Risoluzione del 25/02/2005 n. 28 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

mandato al difensore esterno da parte del concessionario del servizio riscossione tributi - imposta di bollo

Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in ordine al trattamento ai fini dell'imposta di bollo, del mandato difensivo apposto, a margine degli atti depositati in Commissione Tributaria, dal difensore di fiducia esterno di una Concessionaria del servizio di riscossione. L'Agenzia ritiene che la procura rilasciata dal Concessionario al difensore esterno, in relazione ad un atto difensivo relativo alla riscossione dei tributi, non e' soggetta all'imposta di bollo rientrando, tale fattispecie, nelle ipotesi di esenzione elencate nell'art. 5 comma 3 della tabella allegata al DPR n.642/72 (Disciplina dell'imposta di bollo). Tale esenzione non opera quando il Concessionario e' presente in giudizio in qualita' di contribuente (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate del 1 febbraio 2002 n.34).

Risoluzione del 19/02/2002 n. 49 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Imposta di bollo su atti difensivi e di costituzione innanzi alle Commissioni Tributarie- Richiesta parere.

Sintesi: La risoluzione precisa che gli atti difensivi e di costituzione in giudizio redatti dagli enti impositori,nonché dai concessionari, sono esenti dall'imposta di bollo in base a quanto disposto dall'articolo 5 della Tabella allegato B al DPR 26/10/1972, n. 642.

In modo sorprendente e discutibile il Ministero delle Finanze-Direzione Giustizia Tributaria, con circolare del 21 settembre 2011 n. 1/DF: contributo Unificato sarebbe dovuto dal Comune appellante.

 

Per quanto tale disposizione sembri giustificare la non applicabilità del contributo nei processi promossi dagli enti locali (in tal caso non però dai concessionari) in qualità di soggetti attivi d'imposta, il MF ha specificato che, ai fini della prenotazione a debito del contributo, sono amministrazioni dello Stato soltanto i Ministeri centrali e i loro Uffici periferici, cui sono equiparate le Agenzie fiscali che gestiscono tributi erariali, escludendo quindi gli Enti locali.

Si ritiene che la specificazione fornita dal ministero delle Finanze non sia corretta, in quanto nel concetto di amministrazione pubblica rientrano necessariamente anche gli enti locali, in relazione ai quali dovrà quindi essere chiarito in base a quale disposizione potranno essere esentati dal contributo unificato

 

115. la notifica degli avvisi di accertamento ICI è valida anche se fatta a mezzo raccomandata recapitata tramite un servizio di poste private oppure solo se fatta utilizzando Poste Italiane S.p.A. o atti giudiziari?

 

Risposta: secondo le indicazioni più recenti le notifiche fatte da tali agenzie non hanno valore giuridico e ciò per il fatto che costoro non hanno la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

 

116. Nel caso di tempestiva costituzione in giudizio entro (60 giorni dalla notifica del ricorso) che si limita ad affermare l’infondatezza della domanda attorea e di svolgimento, 20 giorni liberi prima della trattazione, di specifica attività difensiva e deposito documenti di cui all’art. 23, comma 3 D.Lgs.546/92, si può incorrere nell’inammissibilità o decadenza di tale facoltà con conseguente esclusione di valutazione da parte del giudice adito di quanto depositato dall’Ente dopo la costituzione in giudizio? In caso affermativo, con il ricorso in appello da parte dell’Ente avverso la relativa sentenza, detta specifica attività difensiva riproposta nello stesso appello può essere assunta dal giudice di secondo grado nel proprio giudizio?

 

Risposta: Nell’ipotesi descritta l’assenza di motivazioni in origine nelle controdeduzioni non poteva essere integrata ai sensi del comma 2 dello articolo 24 del D.Lgs.n.546/92, determinando  di fatto la fuoriuscita dal procedimento di primo grado dell’Ente resistente.

 

Ora, poiché la presenza in primo grado del soggetto attivo non è necessaria per la conclusione del procedimento, la CTP deciderà nel merito del ricorso, ma contro la probabile sentenza sfavorevole l’Ente potrà riproporre in appello i motivi proposti tardivamente ed esclusi dalla valutazione dal giudice di primo grado.

 

117. Due partiti politici hanno chiesto di mettere una bacheca (con spese a loro carico) su uno spazio pubblico per poter affiggere manifesti che li riguardano direttamente e a loro spese, senza però nulla pagare al Comune (né a titolo di pubblicità/affissioni né a titolo di occupazione di suolo pubblico). Nel nostro Comune non è stato approvato un regolamento  che disciplini le affissioni dirette  (o meglio è stato approvato un regolamento ai sensi dell’art. 20 bis del D.Lgs. 507/93 ma è poi stato abrogato l’anno successivo con delibera di C.C. in seguito all’abrogazione dell’art. citato, pertanto oggi non vi è alcun regolamento vigente in merito). La giunta ha stabilito di consentire l’apposizioni di una sola  bacheca per ogni partito politico  un uno spazio comunale individuato dalla giunta stessa. Ora però un altro partito contesta che non è la giunta l’organo competente  a decidere sull’argomento e, in assenza di un regolamento approvato dal consiglio comunale che disciplini l’argomento ed in assenza di un piano degli impianti  nessuna bacheca può essere autorizzata.  La Giunta insiste nel ritenersi organo competente e ritiene che in assenza di regolamento è la giunta stessa a disciplinare quanto sopra; io devo esprimere un parere in merito e ritengo di dover esprimere un parere negativo perché anche io ritengo che l’organo competente a deliberare sia il Consiglio mediante l’approvazione di un regolamento e in assenza di questo regolamento non sia possibile autorizzare alcuna bacheca per affissioni dirette su spazi pubblici. Posso avere un supporto in tal senso?

 

Risposta: Si conviene che l'Organo competente sia il Consiglio Comunale, in virtù di quanto previsto dallo articolo 42 del D.Lgs.n.267/00. In assenza di tale regolamento, si ritiene che il Comune non possa rigettare analoghe proposte da altri partiti politici, potendo rappresentare tale negazione un abuso.

 

118. Per il regolamento applicativo accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale per cortesia le sanzioni irrogate per la violazione dei tributi  comunali sono ridotte a UN TERZO? Ho visto che alcuni regolamenti riportano UN QUARTO.

 

Risposta: L'entità della sanzione è aumentata ai sensi dell'articolo 1, comma 18 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 , a decorrere dal 1° febbraio 2011. Per l'accertamento con adesione le sanzioni sono aumentate da tale data da 1/4 ad 1/3 (comma 3 art. 3 del D.Lgs.n. 218/97), mentre nella conciliazione giudiziale le sanzioni sono aumentate da tale data da 1/3 al 40 per cento (comma 6 articolo 48 del D.Lgs.n.546/92. Si riportano detti articoli.

 

 

Articolo 3      Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette.


1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all'articolo 1, comma 2, dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.
2. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.
3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge (1).
4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 18 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 , a decorrere dal 1° febbraio 2011.

 

Articolo 48     Conciliazione giudiziale.


1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro [, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385]. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata [e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno]. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro (1).
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo (2).
4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 5.
5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (3),


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 419 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 1, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40e successivamente dall'articolo 23, comma 19, lettere a) e b), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 419 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivamente sostituito dall'articolo 23, comma 19, lettera c), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(3) Comma sostituito dall'art. 3, d.lg. 5 giugno 1998, n. 203 e modificato dall' articolo 1, comma 19 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 , a decorrere dal 1º febbraio 2011

 

 

119. La società NEW MARK DUE possedeva degli immobili.

Per gli anni 2006, 2007, 2008 i versamenti non sono corretti.

 

Nell'anno 2008 la società NEW MARK DUE è stata cessata (fusione per incorporazione) nella società NEW MARK DI MARTINELLI.

 

Se ieri non ho capito male, io devo fare l'accertamento a nome NEW MARK DUE e la notifica la devo fare alla società NEW MARK DI MARTINELLI. presso la sede di questa società?

 

E' corretto?

 

In attesa di riscontro, e ringraziando per la collaborazione, porgo Cordiali saluti.

 

 

 

Risposta: L'atto di recupero deve essere fatto a nome della società incorporata (NEW MARK DUE )presso la sede della società incorporante NEW MARK DI MARTINELLI:

 

In ipotesi di incorporazione di società, l'estinzione della società incorporata comporta l'invalidità delle notificazioni eseguite non presso la sede della società incorporante, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., bensì nel luogo che era stato sede della società incorporata e che non è divenuto sede di quella incorporante.

 

Cassazione civile, sez. I, 14/01/1997, n. 290
Com. Roma c. Bavaria

120. Questo Ente ai sensi dell’art. 1, comma 165, della legge 296/2006, nel proprio regolamento generale delle entrate tributarie ha previsto la misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso di ogni tributo di competenza nella misura del tasso di interesse legale annuale maggiorato di due punti percentuali. Si chiede se la disposizione di cui all’art. 7, comma 2-octie del D.L. 70/2011, che innalza da tre punti ad un punto percentuale il tasso di interesse legale di cui all’art. 1, comma 150, della legge n. 244/2007, possa essere riferita ai tributi comunali e se, quindi, possa incidere sulla suddetta norma regolamentare. Inoltre, si chiede se il tasso maggiorato rispetto al tasso legale possa essere applicato anche nelle rateizzazioni dei pagamenti accordate in sede di accertamento con adesione ed, in generale, in tutte le situazioni ad eccezione del ravvedimento.

 

Risposta: Tale comma dello articolo 1 della legge 296/06 così dispone:

 

COMMA 165

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

 

Ora, il comma 2-octies dello articolo 7 del DL 70/11 convertito dalla legge 106/11 così dispone:

 

2-octies. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "tre punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "un punto percentuale”.

 

Tale comma non può che essere riferito che al tasso di interesse previsto per i tributi erariali, così che il comma 165 sopra riportato risulta tuttora vigente, non essendo stato abrogato, come invece sarebbe stato necessario.

 

In conclusione, il tasso cos’ determinato da codesto comune continua a trovare applicazione ed in assenza di difforme determinazione esso va applicato anche alle rateizzazioni dei pagamenti accordate in sede di accertamento con adesione ed, in generale, in tutte le dilazioni di pagamento ad eccezione del ravvedimento operoso, proprio per il fatto che in questo caso è la legge che regola la relativa quantificazione degli interessi, i quali vanno calcolati al tasso legale, senza alcun ulteriore aumento (articolo 13 D.Lgs.n.472/97).

 

 

 

121. L’art. 18 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 prevede che “ Gli adempimenti organizzativi di cui al comma 2 ( cioè quelli concernenti l’istituzione dei Consigli tributari) sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

 Ebbene , posto che la legge parla di adempimenti organizzati per l’istituzione, non è chiaro se il divieto si riferisca solo al momento della “istituzione” del Consiglio o anche al successivo funzionamento, per cui deve ritenersi vietato anche ogni eventuale compenso ai componenti esterni (compresi i gettoni di presenza, rimborsi spese ecc.) In quest’ultima ipotesi il divieto potrebbe causare la mancata istituzione del Consiglio Tributario stesso, per l’impossibilità di trovare candidati alla nomina disposti a prestare servizio gratuitamente (senza neppure il rimborso delle spese vive sostenute)

Si chiede parere in merito alla legittimità di prevedere, nel regolamento d’istituzione del Consiglio Tributario, almeno l’erogazione ai consiglieri del gettone di presenza o il rimborso chilometrico.

 

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che la stragrande maggioranza dei comuni si è orientata nel chiamare a far parte del Consiglio Tributario tecnici e non politici, anzi sta prevalendo l’inserimento di funzionari dello stesso Comune.

 

Ora, la disposizione in esame non esclude, ad avviso dello scrivente, l’erogazione ai partecipanti il gettone di presenza spettante ai consiglieri, mentre si esclude l’erogazione del rimborso chilometrico del proprio automezzo, posto che l’attività è esercitata nella sede del Comune.

 

Si ritiene che comunque il gettone di presenza non possa competere ai dipendenti del Comune che ne fanno parte e ciò in virtù  trattamento onnicomprensivo che caratterizza il rapporto di pubblico impiego.

 

122. Ai fini dell’erogazione dell’incentivo ICI con gli stipendi nel mese di novembre p.v. al personale dipendente partecipante a progetto di recupero di evasione ICI realizzato nel 2010 e primo semestre 2011, autofinanziato ai sensi del Regolamento vigente per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (art. 59 del D. Lgs. 446/1997) e ricompresa nella quantificazione del Fondo per il salario accessorio 2010, si chiede se sussistono delle limitazioni alla luce della deliberazione della Corte dei Conti n. 51/CONTR/2011. Si precisa che il progetto obiettivo di recupero ICI (fabbricati e aree edificabili) per le annualità 2004, 2005, 2006 e 2007, è stato approvato con delibera di G.C. nel mese di aprile 2009 ed il relativo impegno di spesa è stato assunto nel mese di maggio 2009, a valere sul relativo capitolo di spesa dei bilanci di previsione 2009 per € 15.000,00 e 2010 per € 20.000,00, essendo previsto nel progetto la liquidazione dell’incentivo dell’importo complessivo di € 35.000,00 in due tranche di € 15.000,00 ed € 20.000,00, in base alla progressione dell’attività accertativa ed al raggiungimento degli obiettivi fissati in termini di gettito riscosso di € 150.000,00 ed € 200.000,00. Nel 2010 si è proceduto alla liquidazione dell’incentivo di € 15.000,00 al personale impegnato nel 2009 nel progetto in parola. Il progetto è proseguito nell’anno 2010 e primo semestre 2011, come da delibera di G.C. adottata nel mese di dicembre 2010 di specificazione del termine al 30/06/2011, considerata la complessità dell’attività di accertamento in parola (aree edificabili) e l’opportunità di diluire nel tempo l’invio dei provvedimenti sanzionatori riferiti a più annualità d’imposta ai contribuenti, nel rispetto dei termini di prescrizione. Si ribadisce che l’incentivo (art. 15, comma 1, lett. K C.C.N.L. 01/04/1999) di € 20.000,00 è stato ricompreso nella quantificazione del Fondo per il salario accessorio 2010 e nel bilancio di previsione 2011 è stato riportato a residuo passivo. Il progetto in parola è quindi terminato al 30/06/2011 ed è stato rendicontato un gettito effettivamente riscosso per l’attività accertativa svolta nell’anno 2010 e primo semestre 2011 di oltre € 400.000,00. Si chiede, perciò, se alla luce della deliberazione della Corte dei Conti di cui in premessa: 1) sussistono limitazioni all’erogazione dell’incentivo al personale dell’Ufficio Tributi ed al tecnico incaricato dell’Ufficio Assetto del Territorio in misura superiore a quello percepito nel 2010 per l’attività svolta nel 2009, ovvero se al singolo dipendente a titolo di incentivo Ici non possa essere erogato nel 2011 un importo superiore a quello erogato nel 2010, anche se detto incentivo complessivo di € 20.000,00 è stato impegnato nel bilancio 2010 e ricompreso nel Fondo salario accessorio dello stesso anno; 2) sussistono impedimenti all’erogazione dell’incentivo al responsabile anno 2010 (diverso da quello dell’anno 2009) in base all’effettiva partecipazione al progetto.

 

 

Risposta: Con la deliberazione della Corte dei Conti n. 51/CONTR/2011 è stato precisato che i compensi erogati ai fini del recupero della evasione ICI e quelli relativi alle sponsorizzazioni vanno considerati, diversamente da quelli erogati ai  progettisti interni ed alla civica avvocatura, ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall’art. 9, comma 2-bis che vanno quindi considerati.

 

Ora tale comma così dispone:

 

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (3).

 

Ciò premesso, si ritiene che la disposizione in esame faccia riferimento al momento di competenza e non a quello di cassa, così che vada considerato per l’anno 2010 l’ammontare impegnato dal Comune per detta annualità (20000 euro) e ciò indipendente dal momento della  effettiva erogazione del medesimo, così che non potrà essere impegnato per il 2011 una somma maggiore di 20000 euro, a nulla rilevando il momento materiale di erogazione del beneficio al personale interessato.

 

 

123. Questo comune non ha ancora approvato il consiglio tributario. Mi sembrava di ricordare che non fosse obbligatorio? Se si, mi può segnalare la normativa di riferimento.

 

Risposta: Le riporto qui sotto la norma:

 

Decreto Legge 31/05/2010, n. 78
TITOLO II

TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Articolo 18      (Partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario e contributivo)


1. I Comuni partecipano all'attivita' di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:
a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano gia' provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario e' adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (1);
b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano gia' costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, e' adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (2).
2-bis. Gli adempimenti organizzativi di cui al comma 2 sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (3).
3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente:
"L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.";
b) al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 44, le parole da "Il comune" a "segnalare" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala", e il periodo: "A tal fine il comune puo' prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni gia' trasmessegli in copia dall'ufficio stesso." e' abrogato;
c) il quarto comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente:
"Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.";
d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 44;
e) l'articolo 45 e' abrogato.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicita', efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalita' tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonche' quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1 (4).
Per le attivita' di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle societa' e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo;
in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.";
c) e' abrogato il comma 2-ter.
6. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "33 per cento";.
7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonche' le relative modalita' di attribuzione.
8. Resta fermo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalita' tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonche' alle modalita' di partecipazione degli stessi all'accertamento fiscale e contributivo.
9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento.


(1) Lettera modificata dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(2) Lettera modificata dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(3) Comma inserito dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(4) Lettera modificata dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.

 

124. Premesso che il ns. Comune già applica dal 2007 l'addizionale IRPEF con l'aliquota massima dello 0,8% ed esenzione in caso di reddito complessivo fino ad Euro 15.000,00, mi pare di capire (in base alla lettura dell'art.1 comma 11 DL 138/2011) che le molteplici aliquote differenziate per scaglioni IRPEF sia una facoltà e non un obbligo, per cui il ns. Comune ben può mantenere l'addizionale esistente come sopraindicato ed adottata in base alle precedenti norme, mentre se il Comune la variasse ora (difficile visto che abbiamo già adottato il massimo consentito e riduzioni non credo proprio che andremo ad adottarle) dovrebbe essere rispettata quella differenziazione per scaglioni IRPEF per rispettare il principio della progressività dell'imposta. E' corretto o no?

Risposta: La nuova disciplina della nuova addizionale non fa venir meno il diritto a determinare l'assoggettamento non in modo progressivo. Essendo voi già al massimo l'esercizio della nuova facoltà diverrebbe inopportuna.

 

125. Sto richiedendo ad una società dei documenti per un possibile accertamento  ICI in base all'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 504 del 1992. La normativa non cita un termine entro il quale tali documenti devono essere consegnati al Comune e mi chiedevo se posso determinarlo io o attenermi a qualche altra nota.  Ho notato che su vari modelli già predisposti viene sempre indicato il termine di 60gg. E' obbligatorio questo termine oppure posso chiedere che tutta la documentazione mi venga restituita entro 30 gg. o addirittura  10gg.?

Risposta: Il comma  5 dello articolo  6 dello Statuto del Contribuente (legge 212/00)così dispone:

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma (1).

Tale termine dunque è di 30 giorni, ma in casi eccezionali può essere ridotto anche a 10.

 

126. Mi può inviare il parere dell'Anci dove viene esplicitata la possibilità di costituire il consiglio tributario individualmente anche per i comuni al di sotto di 5000 abitanti (quindi eludendo all'obbligo di consorziarsi o unirsi ad altri).

 

 

 

Risposta: Non era un documento ufficiale. Era un invito che ho letto a suo tempo sul sito dell'ANCI. Non mi risultano comunque consorzi adottati nel senso indicato dalla norma.

 

 

Nota ANCI del 18.5.2011 ove si legge:

 

Non è stata purtroppo colta l'occasione per rivedere la disciplina sui Consigli tributari

introdotta dall'articolo 18 del d.l. 78, che stabilisce l'obbligatorietà dei Consigli tributari - e dei consorzi per la loro costituzione, per ciò che riguarda i comuni minori. Questo dispositivo,concepito con la condivisibile intenzione di promuovere il generalizzato esercizio della partecipazione all'accertamento da parte di tutti i Comuni, finisce per costituire invece un'inutile complicazione burocratica – per di più necessariamente condizionata dall'unica norma primaria riguardante i Consigli tributari, risalente al marzo del 1945 – non dà impulso alle attività operative e rischia di produrre sovrapposizioni di funzioni rispetto al ruolo spettante agli organi politici ed amministrativi dei Comuni.

 

Osservazioni ANCI-IFEL apparse sul sole 24 ore dell'1.09.2010

L’obbligo di riunirsi in consorzio appare, peraltro, singolare e di ben difficile applicazione, in quanto si riferisce in maniera espressa ad una forma di associazione tra Enti di cui è stata recentemente prevista l’abolizione, a decorrere dal 2011, con efficacia dal rinnovo dei consigli comunali. I Comuni si trovano nella incongrua condizione di dover attivare una nuova struttura associativa per poi scioglierla al primo rinnovo del Consiglio comunale;

127. Non ha qualche sentenza o commento di qualche suo volume dove spiega bene il concetto dell’autonomia finanziaria di ogni anno, ovvero non è detto che se uno ha fatto ricorso per un annualità e lo ha vinto non debba più essere accertato o pagare per gli anni successivi.

 

 Risposta:  Le riporto qui sotto una massima della Cassazione:

Nel sistema tributario, ogni anno fiscale mantiene la propria autonomia rispetto agli altri e comporta la costituzione, tra contribuente e fisco, di un rapporto giuridico distinto rispetto a quelli relativi agli anni precedenti e successivi. Ne consegue che, qualora le controversie relative a diverse annualità d'imposta del medesimo tributo, ancorché concernenti questioni in tutto o in parte analoghe, siano separatamente decise con più sentenze (anziché con una sola, previa riunione dei relativi giudizi), ciascun giudizio mantiene la sua autonomia e la decisione ad esso relativa non è suscettibile di costituire cosa giudicata rispetto ai giudizi relativi alle altre annualità.

Cassazione civile, sez. trib., 30 maggio 2003, n. 8709

Soc. coop. Pescatori Uria c. Min. fin.

 

128. Le chiedo se per effettuare il pagamento del tributo provinciale TIA  -  TEFA alla provincia di Gorizia è necessario richiedere il DURC. Al riguardo ho letto un pò di tutto...ma non sono riuscita a trovare una risposta certa e univoca né in un senso né nell'altro. Mi sa dire qualcosa di preciso?

 

Risposta: L'articolo 2 del DL 210/02 così dispone:

 

 

Articolo 2      Norme in materia di appalti pubblici (1)

 


1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento. (2)
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa. (3)
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva. (2)
3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". (4)

 

Sulla base di tale disposizione si evince quanto segue.

Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

Il DURC serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA.

 

Ne consegue che la Provincia non è tenuta al rilascio di tale certificato non essendo detto pagamento connesso ad un rapporto d'appalto e non avendo la Provincia la veste di imprenditore commerciale.

 

129. La gestione della addizionale comunale all’IRPEF è riservata alla  Agenzia delle Entrate

 

L'istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta  e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso.

Il termine di decadenza delle istanze di rimborso è di 48 mesi.

 

130. Il prossimo  dicembre abbiamo l'udienza in Commissione tributaria. la parte ricorrente è deceduta in novembre 2011. Cosa succede? dobbiamo fare qualcosa?

 

Risposta: Il processo è interrotto ai sensi dello articolo 40 del D.Lgs.n.546/92. Nel caso tale evento non sia stato comunicato alla CT, in via preliminare nell'udienza di discussione fate presente tale fatto e sia da voi richiesta l'interruzione del processo.

 

 

131. Ho da richiederLe delucidazioni in merito al Consiglio Tributario: in primo luogo visto che il ns. Comune ha meno di 5000 abitanti  è obbligato all' istituzione dello stesso a mezzo di convenzioni con altri comuni/enti pena il mancato introito del 100% dell'accertamento ma solo del 50%?.E nel caso di accertamenti d'ufficio da parte dell'Agenzia delle entrate per cittadini del ns. Comune senza che ci sia stata una nostra segnalazione gli accertamenti stessi vanno allo Stato o devono comunque essere girati ai Comuni?

 

Le chiedevo inoltre se riusciva a trasmetterci fac simile della seguente documentazione riferita sempre ai Comuni con meno di 5000 abitanti:

1)regolamento sul funzionamento del consiglio tributario

2) Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni del consiglio tributario

3)Bozza di deliberazione di consiglio comunale di approvazione del regolamento stesso.

 

Risposta: Già con la circolare 4E del 15 febbraio 2011 il Ministero delle Finanze sottolineava che la partecipazione dei comuni al procedimento di accertamento dei tributi erariali fosse obbligatoria. Tale circolare evidenziava come i comuni, qualora fossero a conoscenza di dati, fatti o elementi rilevanti ai fini dello accertamento fossero obbligati a trasmetterli al competente ufficio delle Entrate. La circolare ricordava, poi, come a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 18 del DL 78/2010 gli enti locali ed i loro consorzi disponessero di una serie di informazioni desumibili dalla consultazione delle dichiarazioni dei redditi presentate dai loro cittadini.  Tale partecipazione dei comuni al procedimento di accertamento, che si esprime sia come attività consultiva alle proposte di rettifica delle dichiarazioni avanzate dalla Amministrazione Finanziaria che tramite segnalazioni qualificate del Comune agli Uffici delle Entrate, transita attraverso il Consiglio Tributario. Le modifiche alla disciplina della partecipazione comunale all’accertamento recate dall’articolo 1 commi 12-bis, 12-ter e 12-quater del decreto 138/11 hanno ulteriormente rafforzato l’obbligatorietà dell’istituzione dei consigli tributari, che dovranno essere istituiti entro il 31 dicembre 2011, salvo una penalizzazione di natura economica per i comuni inadempienti, i quali non potranno godere dell’incremento dal 50 al 100% della quota di incentivazione per la partecipazione al recupero dell’evasione dei tributi erariali per il triennio 2012-2014.

L'istituzione del Consiglio Tributario, valutata alla luce della ratio di tali disposizioni, si ritiene che debba essere realizzata attraverso un procedimento amministrativo complesso che deve essere ultimato entro la fine del corrente esercizio. La prima fase del procedimento è senza dubbio l'approvazione del regolamento del Consiglio Tributario da parte del Consiglio Comunale, a cui deve seguire la nomina dei componenti, così che siano poste le basi concrete perché possa operare almeno a decorrere dal primo gennaio 2012.

In ordine alla composizione del Consiglio Tributario la discussione in atto è se i membri siano politici o tecnici. L'ANCI ha suggerito che siano chiamati a farne parte tecnici e non politici. Anzi,molti comuni a cominciare da Bologna hanno inserito nel regolamento dipendenti del Comune. La valutazione di tale scelta deve essere effettuata in base al compito assegnato a tale Organo dalla legge. Le funzioni concernenti tale partecipazione si riassumono nella esposizione di dati e di fatti mostranti una discordanza fra la capacità di spesa del soggetto passivo e la dichiarazione dei redditi presentata. Significativo al riguardo è il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007.

Le allego la documentazione recuperata da una gestione associata fra comuni con meno di 5000 abitanti.

 132. Vorrei sapere se è possibile applicare il cumulo giuridico per le violazioni per parziale versamento, o se è previsto solo in caso di omessa denuncia o omesso versamento.

 

 

Risposta: Il cumulo giuridico, peraltro raramente applicabile ai tributi comunali, salmeno per giurisprudenza prevalente della Cassazione, non può mai trovare applicazione nel caso di versamenti, posto che diversamente dalla denuncia, che esplica rilevanza giuridica a tempo indeterminato, il versamento deve essere effettuato per ogni periodo di imposta.

 

133. Il comma 2-octies dello articolo 7 del  DL  70/11 convertito nella legge 106/11, così dispone : All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "tre punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "un punto percentuale" (46). Si chiede se anche per i tributi comunale si deve intendere implicitamente modificato il comma 165 dello articolo 1 della legge 296/06 che tuttora prevede uno scarto di tre punto percentuali rispetto al tasso legale.

 

Risposta: Il comma 150 dello articolo 1 della legge 244/07 ha portata generale, così che anche per i tributi comunali il saggio di interesse non può superare di un punto il saggio legale.

 

COMMA 150

Decreto per la fissazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi.

150. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di un punto percentuale di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (1).

 

 

134. Se gli avvisi d'accertamento li spediamo con busta e cartolina verde =atto giudiziario, e il contribuente non ritira la busta, la notifica si da per eseguita e quando? da che data, per far decorrere i 60 gg?


 Risposta: Dopo 10 giorni decorrenti dalla data in cui è spedita la raccomandata con la quale si avvisa  il destinatario della giacenza. Infatti, il comma 5 dello articolo 8 della legge 890/82 così dispone:"
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. "

 

135. Le giro l'allegata documentazione onde sottoporLe la richiesta di un parere nel merito.
Trattasi di una sentenza di Cassazione in materia di I.C.I.  del 09/06/2011 depositata il 07/10/2011 che rinvia  ad altra sezione  della C.T.R. L'Avv……, che ha seguito la pratica in Cassazione,  ritiene che il contenzioso ora vada riassunto dal Comune entro 3 mesi e cioè entro il 05/01/2012 mentre è discordante il parere che abbiamo chiesto all'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario del Comune di …... (che assiste il nostro contenzioso nel grado di loro competenza) che invece ritiene che il Comune non debba attivarsi.
C'è stato un successivo confronto tra l'Ufficio del Contenzioso e l'Avv…… confermando però i rispettivi pareri discordanti.

Le allego:
- la sentenza n. 20565 del 09/06/2011;
- lettera del 20/10/2011 dell'……;
- parere del 07/11/2011 dell'Uff. del Contenzioso Tributario.

 

Risposta:In via prelinare, la presente risposta sostituisce quella precedentemente data e ciò alla luce degli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza concerenti il quesito se a  seguito delle sentenze della Cassazione che dispongono il rinvio alle Commissioni Tributarie, sussiste o meno la necessità (o l’opportunità) per l’Ufficio di procedere alla tempestiva riassunzione in giudizio? Secondo la dottrina bisogna distinguere i vari casi ed aver presente le problematiche sottese.

L’interesse dello Uffiicio a procedere alla riassunzione è raro. Potrebbe per esempio sussistere nel caso di contenzioso relativo al silenzio-rifiuto sulle istanze di rimborso.

In base all’art. 2945, comma 3, del codice civile, l’estinzione del processo elimina infatti l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione prodotto dalla proposizione del ricorso, ma non incide sull’effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda.

L’Ufficio potrebbe allora avere interesse alla riassunzione del giudizio quando, non essendo decorso il termine di prescrizione decennale ed avendo pertanto il contribuente la possibilità di riproporre ancora la domanda, lo stesso contribuente, grazie alla mancata riassunzione, potrebbe dunque riproporre un nuovo ricorso privo dei vizi o delle carenze difensive eventualmente riscontrate nel primo giudizio.
Un altro profilo da valutare attiene poi alla eventuale prescrizione del diritto di riscossione. La riattivazione del giudizio potrebbe consentire di procurarsi una sentenza che costituisca titolo per la riscossione, in particolare laddove l’atto impugnato, pur divenendo definitivo a seguito dell’estinzione del giudizio, potrebbe non essere più eseguibile per intervenuta prescrizione.

Secondo la CTR della Toscana (sentenza 108/17/10, “l’estinzione del processo travolge le sentenze di merito, ma non l’atto amministrativo, che come noto non è un atto processuale, bensì l’oggetto dell’impugnazione”. Con la  Circolare n. 8 del 20 giugno 2007 dell’Agenzia del Territorio, la quale evidenza come l’eventuale interesse alla riassunzione del giudizio sia riferibile “di norma” in capo al contribuente/ricorrente e non agli uffici, i quali possono giovarsi, piuttosto, della mancata riassunzione e, quindi, del consolidamento dell’atto originariamente impugnato che consegue all’estinzione del processo, evitando altresì gli incerti esiti di un nuovo giudizio.

Conclusioni che hanno trovato anche conferma nel pensiero della Suprema Corte, la quale, con sentenza n. 3040 dell'8 febbraio 2008, ha chiarito che l’Amministrazione Finanziaria è priva dell’interesse a riassumere, con conseguente inammissibilità del ricorso eventualmente proposto dall’Ufficio.

La citata Circolare n. 8/T del 2007, comunque, pur avendo osservato che "può dunque desumersi, in linea generale, che l'interesse a riassumere è ravvisabile in capo alla parte nei cui confronti l'atto stesso produce effetti, vale a dire il contribuente-ricorrente, tendendo conto, tra l'altro, che lo stesso, nel giudizio tributario, è sempre parte attrice del primo grado (cosiddetto 'attore necessario')”, ha poi sottolineato che ciò vale di norma.

La stessa Circolare fa del resto più volte intendere che la carenza di ragioni per la riassunzione della parte pubblica è una regola, cui possono però opporsi delle eccezioni ed afferma il normale disinteresse dell'Amministrazione "pur non potendosi escludere, in assoluto, che … possa avere l'interesse ad assumere tale iniziativa, in presenza di una utilità concreta ed attuale, comunque connessa all'accoglimento del gravame da parte del giudice di rinvio o di una pronuncia conclusiva sulla controversia".

Se, quindi, in linea generale, per quanto detto, è pacifico che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio estingua l’intero processo e che ciò determini il consolidamento dell’atto originariamente impugnato (con conseguente disinteresse dell’Amministrazione alla riassunzione), il problema è stabilire poi la data in cui l’atto impugnato si considera effettivamente definito, ovvero da quando decorre il termine per l’iscrizione a ruolo da parte dell’Ufficio.

Alla luce del caso trattato ritengo, quindi, corretta l'interpretazione data dallo Ufficio Contenzioso.

136. Essendo responsabile dell’ufficio Personale ma anche dei Tributi, ho effettuato una verifica in merito ad una richiesta di liquidazione assegni nucleo familiare arretrati dove il dipendente mi dichiara il coniuge a reddito 0. Ho effettuato una verifica delle dichiarazioni dei redditi in SIATEL ed ho scoperto dell’esistenza di redditi non dichiarati nella certificazione, dichiarazione pertanto mendace. Parliamo di circa 12.000 di arretrati. Le domande:

-          è corretto che abbia proceduto alla verifica  dei redditi, era un mio diritto farlo?

-          Ora ricalcolo gli assegni in base hai redditi che ho recuperato oppure respingo la richiesta dicendole di ripresentarla corretta?

 

 

 

Risposta: Gli arretrati non sono rilevanti per la dichiarazione dei redditi, posto che questa fa riferimento al reddito imponibile dell'anno di competenza. Infatti,

Sono rilevanti tutti i redditi percepiti dal nucleo familiare nell’anno precedente la competenza, quali:

• Redditi imponibili Irpef al netto della sola contribuzione previdenziale
• Redditi a tassazione separata
• Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato
• Redditi conseguiti all’estero

Sono rilevanti solo se complessivamente superiori a 1032,91 Euro

• Borse di studio
• Pensioni sociali o assegno sociale
• Pensioni erogate ad invalidi civili
• Interessi di conti correnti, depositi, BOT, CCT etc.
• Proventi da quote di investimento

Sono invece da escludere dal calcolo i seguenti redditi:

• Arretrati di integrazione salariale
• Tfr
• L’assegno al nucleo familiare stesso
• Pensioni di guerra
• Pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte in servizio di leva
• Indennità di accompagnamento
• Rendite vitalizie Inail
• Assegni di superinvalidità su pensioni privilegiate dello stato
• Indennità di frequenza

 

 137. Mi chiede la collega dell'Ufficio Tecnico, che ha ricevuto una richiesta di rateizzazione della sanzione applicata su un omesso versamento del contributo di costruzione, se si può concedere la rateizzazione su tale sanzione? Sia in caso affermativo che negativo in base a quale norma?

 

Risposta: Ciò è previsto dallo articolo 26 della legge 689/81

 

 

Legge 24/11/1981, n. 689
CAPO I

 

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE II

 

APPLICAZIONE 
    Articolo 26      Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

 


L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

 

138. ho visto la  sua risposta in merito alla non possibilità di applicare il cumulo ( art. 12 ,5° comma D.Lgs 472/1997) per le violazioni dei i ritardati/parziali/omessi versamenti che si ripetono in più anni. Ed in effetti a sostegno di questa tesi ho trovato anche una vecchia circolare del Ministero delle Finanze ( n. 23 del 25/1/1999). Mi resta però un dubbio: tutte le sentenze di Cassazione ( Cass. 8849/2010; Cass. 932/2009) che ribadiscono la non applicabilità del cumulo  fanno però riferimento a casi nei quali è stata omessa anche la dichiarazione/ denuncia e per tale motivo concludono negando il cumulo delle sanzioni proprio perché a quella violazione( omessa dichiarazione/ denuncia) si può porre rimedio solo presentando la dichiarazione o denuncia. Quando si tratta di violazioni relative  ai ritardati/parziali/omessi versamenti che si ripetono  in più anni, invece non si trova questa stessa opinione della Cassazione che anzi al contrario, ammette esplicitamente l’applicabilità del cumulo delle sanzioni, come avviene nella sentenza Cass. 15554 del 2/7/2009. Non vorrei  che in effetti per la liquidazione l’orientamento fosse invece quello di ammettere il cumulo. Lei che ne pensa?

 

Risposta: Il cumulo giuridico non trova applicazione per la sanzione di omesso versamento, posto che ogni versamento riveste una propria specifica autonomia. Di contro, il cumulo giuridico potrebbe trovare applicazione oltre che nei casi di violazioni di carattere formale reiterate, nel caso di omessa o infedele denuncia, nei casi in cui  la denuncia i ha valore a tempo indeterminato, a valere per più periodi di imposta, mentre il versamento vale solo per un determinato periodo (acconto 99, saldo 99, ecc).

 

139. Mi scuso del disturbo, ma a fronte del D.L. 6/12/2011 e dei numerosi commenti in proposito, che sembrano dare per scontata l'abrogazione dell'obbligo di istituire il Consiglio Tributario da parte del Comune, mi viene un dubbio su cui gradirei un confronto:

è davvero abrogato l'obbligo?

leggendo le diverse norme in materia, a me pare di dedurne che sia abrogata la disposizione che condizionava all'istituzione del Consiglio Tributario la compartecipazione al recupero evasione nella maggior misura del 100%, ma la norma che aveva introdotto l'obbligo come può ritenersi abrogata?
Mi riferisco al

Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 -
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

Articolo 18 -
Art. 18 (Partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario e contributivo) In vigore dal 31 luglio 2010

1. I Comuni partecipano all'attivita' di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del presente
articolo, in revisione del disposto dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle
entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate
dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:
a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano gia'
provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario e' adottato dal
Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;



queste disposizioni non mi sembrano abrogate in modo nè tacito, nè esplicito, o sbaglio?

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici. (11G0247)

pubblicato in G.U. 6/12/2011 e in vigore da 6/12/2011,

Art. 11
Emersione di base imponibile ....

comma 10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e' abrogato.

 e l'art. 1, comma 12-quater è quello che stabilisce
12-quater - Le disposizioni di cui al comma12-bis (Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento.) non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari.



 

 

Risposta: L'interpretazione data non è corretta.

Infatti, la soppressione dei consigli tributari che dovevano essere istituiti ai fini della partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo. non comporta la la diminuzione del 100 per cento del gettito di tributi erariali fissato dalla  manovra estiva

L'obbligo istitutivo dei predetti Organi  è stata rafforzata dall'art. 1, comma 12-quater del dl 13 agosto 2011, n. 138, che escludeva l'applicazione della quota della partecipazione al 100% in caso di mancata istituzione, da parte dei comuni, dei consigli tributari. entro il 31 dicembre 2011.

Il quadro di tali disposizioni porta a ritenere che la SOPPRESSIONE dei CT non determina la diminuzione del 100 per cento spettante ai Comuni . In senso conforme vedasi ItaliaOggi del 6 dicembre 2011.

140. Alla luce del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e del D.L. 13.05.2011 n. 70, in quali casi è ancora necessario presentare la cessione fabbricato prevista dall'art. 12 del D.L. 21.03.1978 n. 59, convertito dalla L. 18.05.1978 n. 191?

 

Risposta: Articolo 12    del D.L. 21.03.1978 n. 59, convertito dalla L. 18.05.1978 n. 191 così dispone:

  .

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonchè le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonchè dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (1) (2).

 

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della legge 18 maggio 1978, n. 191, in sede di conversione.

(2) Vedi l'articolo 1, commi 344 e 345 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

(3) Vedi l'articolo 5, comma 3, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

 

 

A sua volta il comma 3 dello articolo 3 del D.Lgs.23/11 così dispone:

 

3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

 

Alla luce di tali disposizioni l’adempimento in argomento è ancora dovuto per le locazioni di immobili in genere di durata superiore ad un mese, fatta eccezione per i contratti di locazione abitativa, debitamente registrati, per i quali il locatore abbia scelto l’applicabilità della cedolare secca di cui allo articolo 3 del D.Lgs.n.23/11.

 

141. sto facendo confusione con la normativa relativa alle sanzioni su avviso di accertamento.

Mi può rinfrescare la memoria relativamente alle modifiche intervenute in questi anni soprattutto alle riduzioni che si possono applicare.

 

Risposta: Il quadro attuale delle sanzioni è il seguente:

 

a) omessa denuncia dal 100 al 200 per cento, riducibile ad 1/3 nel caso di adesione;

b) infedele denuncia dal 50 al 100 per cento, riducibile ad un terzo per adesione;

c) omesso, ritardato versamento, sanzione del 30 per cento, non riducibile;

d) omesso o ritardato versamento fino a 14 giorni (ravvedimento sprint): 2 per cento al giorno;

e) conciliazione giudiziale: 40 per cento del minimo: 2 per cento al 2 per cento ogni;

f) ravvedimento operoso: ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (2);  ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

g) accertamento con adesione: nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge:

h) adesione ai verbali nel caso di accertamento con adesione: 1/6 del minimo.

 

142. La legge 296/2006 prescrive che "nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo". Questo Comune prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute a titolo di accertamento (fino a 42 rate mensili). Ipotizzando che il contribuente non ottemperi al pagamento di tutte le rate (per esempio le ultime) qual è il margine di manovra dell'Ente se nel frattempo sono spirati i termini di cui all'art. 1 comma 163 della legge 296/2006?

 

Risposta: Con il provvedimento di rateizzazione ogni rata non pagata, successiva alla prima, assume propria separata autonomia, così che, per analogia a quanto previsto dal comma 3bis dello articolo 8 del D.Lgs.n.218/97 in tema di accertamento con adesione che sotto si riporta, il termine triennale in argomento,  decorre dal 31.12 del terzo anno successivo al mancato pagamento della prima rata non pagata successiva alla prima.

 

143. In questo periodo devo predisporre un ruolo coattivo per ICI accertata e ahimè non pagata, ma mi è sorto un dubbio circa la notifica effettuata mezzo posta con AR, ho diversi casi di buste ritornate con la dicitura di compiuta giacenza, la data di notifica da indicare sul ruolo è quindi la data di compiuta giacenza o no?

 

Risposta: Ai sensi dello articolo 8 della legge 890/1982:" La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore ". In sintesi, per la regolarità della notifica non basta la giacenza ma è necessario che sia inviata una raccomandata da parte dello Ufficio postale che avvisi il destinatario della giacenza.

 

 

 

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