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- quesiti e risposte inerenti alla TOSAP-COSAP - anno 2011

 

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Quesiti e risposte

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Elenco Domande:

 

  1. Non aumentabili le tariffe COSAP

  2. Recesso anticipato concessione biennale

  3. Occupazione maggiore di quella stabilita nel regolamento: rimedi

  4. Intestazione autorizzazione passo carraio

  5. Domande e concessioni in bollo

  6. Passi carraio a raso

  7. Variazioni regolamentari illegittime se non previste dalla legge

  8. Affitto posteggio mercato: assolvimento canone

  9. Agevolazioni: quelle COSAP non maggiori TOSAP

  10. Tariffe aziende di erogazione 2011

  11. Istituzione canone di concessione 8aggiuntivo9

  12. Occupazione per allaccio rete idrica

  13. Aumentabili le tariffe COSAP?

  14. Deposito materiali edili: riduzioni attività edilizia?

  15. Cessione Gazebo nel corso d’anno

  16. Occupazione piazza con giocolieri

  17. Occupazione per lavori oratorio: esenzione

  18. Revoca concessione in via di autotutela per attività cessata

  19. Contributo costruzione gallerie

  20. Allaccio alla fognatura comunale

  21. Tariffe aziende erogazione 2011

  22. Concessione di posteggio su area non utilizzata temporaneamente dal dehor

  23. Occupazione mediante poggiolo: esclusione

  24. Portico

  25. La proroga equivale a nuova concessione

  26. Cessione di posteggio mercatale annuale

  27. Il patrocinio del Comune non legittima l’esenzione

  28.  Richiesta di concessione su strada non ancora presa in carico dal Comune

  29.  Calcolo canone azienda di erogazione per l’anno 2011

  30.  Tariffe aziende erogazione dal 2006 al 2011

  31. Veicolo dello ambulante

  32.  Associazione ambientalista non esente per trattenimento musicale

  33.  Fornitura energia elettrica. Emissione di fattura aggiuntiva

  34.  Giudice competente canone ricognitorio

  35.  Concessione parte piazza per sosta invitati a matrimonio

  36.  Gli Eni non commerciali non sono esenti

  37.  Applicazione di un canone in luogo della TOSAP

  38.  Impianto pubblicitario

  39.  Installazione di bancarelle nel parco dato in gestione a terzi

  40.  Occupazione area privata di Centro commerciale

  41.  COSAP: Occupazione su strada provinciale

  42. Esenzioni solo per legge

  43. Concessione ritirata ma non utilizzata

  44. Area privata

  45. Occupazione su demanio marittimo in concessione al Comune

  46. Utilizzo del campo sportivo

  47. Il giostraio che occupa per sostare non ha diritto alle riduzioni spettacolo viaggiante

  48. Occupazione conseguente ad ordinanza sindacale

  49. Cabina del concessionario comunale gas

  50. Nessuna riduzione compete alle occupazioni temporanee abusive

  51. Installazione antenne telefoniche campo sportivo

  52. Revoca appalto parcometri: TOSAP non più dovuta

  53. Legittimo esentare i passi carrai delle sole abitazioni?

  54.  Impianto fotovoltaico installato su parcheggio pubblico

  55. Mercato su area privata concessa in comodato al Comune: assoggettamento TOSAP?

  56. Occupazioni realizzate da società di distribuzione energia elettrica

  57. Richiesta del bar di mettere tavolini e sedie avanti la panetteria

  58. Spuntisti del mercato

  59. Roulette

  60. Pro Loco che organizza mercatini

  61. Autorizzazione ritirata ma impedita da frana

  62. Passi carrai a raso: quando vanno assoggettati

  63. Recupero per mancato pagamento per più annualità

 

 

Quesiti completi:

 

1. In merito alla comunicazione telefonica di mercoledì 12 gennaio, nella quale chiedevamo se era possibile l'aumento delle tariffe C.O.S.A.P. per l'anno 2011, e Lei indicava che ciò non era possibile secondo il Decreto Legge 93/2008 ART.1 comma 7, convertito in legge n° 126/2008; Le chiediamo se può trasmetterci una comunicazione scritta per confermarci e motivarci quanto già anticipato, in quanto ad un corso di formazione per la ragioneria sostenevano la possibilità dell'aumento.

 

Tutto ciò per confermare e quindi documentare l'impossibilità dell'eventuale aumento C.O.S.A.P. per l'anno 2011 da parte dell'ufficio Tributi del Comune.

 

 

Risposta: Con il comma 7 dello articolo 1 del DL 93/08, convertito nella legge 126/08 si è stabilito quanto segue:

 

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.

 

Tale principio, può essere tradotto, in senso sostanziale, come divieto di aumentare la pressione fiscale dei cittadini, tanto che varie Sezioni della Corte dei Conti hanno confermato che tale divieto si estende a tutte le variazioni dei regolamenti che comportano un aumento del prelievo. Eccezione al divieto concerne unicamente le entrate patrimoniali e tributarie dei comuni aventi carattere corrispettivo, ma a condizione che l'aumento sia motivato con l'aumento dei costi del servizio (tassa rifiuti, servizio idrico, ecc). Il divieto di aumento riguarda, a mio avviso, anche le entrate patrimoniali, quali il COSAP, il canone di pubblicità, applicabili in via alternativa alle entrate tributarie (articoli 62 e 63 del D.Lgs.n.446/97).

 

2. Un contribuente ha richiesto una concessione per occupazione permanente di suolo pubblico dal 1/4/2010 al 30/03/2011. L'ufficio ha applicato la tosap per le due annualità 2010 e 2011(ruolo già formato a dicembre). Lo stesso contribuente ha comunicato il 22 dicembre  che avrebbe eliminato il ponteggio e ritiene di non dover pagare l'annualità 2011.  L'ufficio sostiene che la seconda annualità sia comunque dovuta in quanto altrimenti si ricadrebbe nell'ipotesi di occupazione temporanea  della durata di 9 mesi riferita al solo anno 2010 con costi maggiori.
Chiedo se sia corretto il ns comportamento o se invece sia possibile escludere dal versamenti l'annualità 2011 come richiesto dal contribuente. Esistono sentenze in merito?

 

Risposta: Non condivido la tesi espressa dall'Ufficio. Infatti, la distinzione fra le occupazioni permanenti e quelle temporanee, ricavata dalla lettura dello articolo 42 del D.Lgs.n.507/93, è fatta sulla base della concessione. Tale articolo ritiene che quelle permanenti sia quelle concernenti:

a) il carattere stabile, ossia utilizzo della concessione per l'intera giornata;

b) la durata maggiore all'anno.

Poi, il rinnovo della concessione presuppone il versamento per l'annualità successiva nel mese di gennaio  (articolo 50, comma 2). L'articolo 44, comma 1, poi dice che la TOSAP permanente è dovuta per anni solari.

 

In conclusione, la TOSAP, nel caso prospettato, è dovuta solo per il 2010.

 

3.E’ possibile attribuire più mq. di quelli previsti nella planimetria approvata dal consiglio comunale come posteggio fisso?

 

Risposta: Si consiglia di proporre al CC la modifica del regolamento, nel senso reso possibile dalla superficie disponibile e solo successivamente aumentare la superficie, rettificando in modo corrispondente la concessione.

 

4. Abbiamo messo a ruolo dei passi carrai esistenti  e abbiamo rilasciato le relative autorizzazioni.

Ora, un contribuente messo a ruolo  mi dichiara di non essere il proprietario del passo, ma che ha diritto di passaggio.

Il passo è unico e quindi non frazionabile, usufruito da due persone come risulta da rogito: il proprietario e quello che ha diritto di passaggio.

Questo ultimo intende pagare la sua parte, ma vuole che l'intestazione del bollettino di versamento e la relativa autorizzazione vengano intestati al proprietario.

L'autorizzazione andava fatta al proprietario o va bene ugualmente fatta a colui che ha diritto di passaggio?

 

Risposta: La concessione va fatta a nome del richiedente, anche se non proprietario. L'obbligazione è solidale e non è frazionabile. Intesti, dunque, l'autorizzazione a chi l'ha richiesta ed invii a costui la richiesta di pagamento.

 

5. La domanda per occupazione di suolo pubblico  va presentata in bollo? E  l'autorizzazione va rilasciata in bollo?

Risposta: tutte le domande presentate alla P.A. debbono essere presentate in bollo, come pure le
autorizzazioni, salvo che la norma espressamente non preveda l'esenzione .


6. Posso dire che pagano tutti gli accessi? (quindi anche quelli a raso)

Risposta: Gli accessi a raso non pagano, salvo che:
a) sia esposto il cartello segnaletico;
b) che oltre il cartello il Comune non conceda anche lo spazio antistante
(che io materializzo con le strisce gialle).

7. Posso dire che fino alla misurazione di mt. 5 per convenzione li  considero e li tasso gli accessi carrabili  per 3 mt e che  dalla  misurazione da 6 mt ed oltre li considero e li tasso tutti  a 6 metri?
Risposta: Tale disposizione sarebbe arbitraria e quindi illegittima. Vanno tassati con gli stessi criteri TOSAP. La Tariffa base sulla quale applicare i coefficienti:deve essere una per  tutte le categorie? (Attività commerciale, edilizia, di servizio e non  commerciale) o posso dire ad esempio che l'attività non commerciale ha una  tariffa base diversa?

Risposta: In assenza di una disposizione di legge, ed avendo il corrispettivo carattere oggettivo, il passo carraio va assoggettato a prescindere dall'uso a cui è destinato.

 

8. Attualmente facciamo pagare il COSAP all'affittuario, in caso di cessione d'azienda per affitto dei posteggi  (fatto con regolare atto notarile). Siccome l'affitto dei banchi è frequente durante l'anno e spesso dobbiamo emettere le ingiunzioni per mancato pagamento, vorrei sapere se è legittimo inserire nel regolamento l'obbligo al pagamento del canone per il proprietario del posteggio. (rilascerei una concessione di pari durata di quella rilasciata dall'uff. commercio -10 anni- al proprietario del posteggio ed un'autorizzazione all'eventuale affittuario: si può fare o sono due titoli giuridicamente uguali -concessione/autorizzazione?)

 

Risposta: Tenuto al pagamento per l'occupazione del posteggio ambulante  è il titolare della autorizzazione alla data del primo gennaio di ciascun anno. Nel caso di cessione d'azienda tenuto al pagamento è il cedente, con diritto di rivalsa,in sede di cessione, nei confronti del cessionario.

 

9. Il vigente regolamento comunale per l’applicazione del COSAP prevede che “per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazione politiche, culturali, sportive, di beneficenza o di assistenza, al canone si applica una riduzione pari all'85% dell'ammontare.”

La locale Pro Loco chiede la variazione regolamentare in modo che possa prevedere la TOTALE esenzione dal pagamento del COSAP per manifestazioni che promuovono il territorio comunale e patrocinate dal comune stesso.

Si chiede di conoscere se è possibile introdurre la suddetta esenzione dal pagamento del COSAP per attività

Risposta: Allo stato attuale della norma, il Comune che applica il COSAP non può andare oltre alle agevolazioni previste per la TOSAP.  In senso conforme vedasi Risoluzione n. 195/00. Alla luce del presente principio, non solo tale istanza non può essere accolta, e che anzi che la riduzione accordabile alle fattispecie descritte la riduzione non avrebbe potuto superare l'80 per cento.

 10. Quali sono le tariffe 2011 per le aziende di erogazione di servizi pubblici?

Risposta: Tenuto conto che gli importi previsti dall’articolo 63 del D.Lgs. n. 446/97 debbono essere rivalutati nella misura del 1,9 per cento, per l’anno 2011, gli importi risultano pari:

a)     ad euro 0,971 per i  comuni fino a 20000 abitanti;

b)     ad euro 0,809 per i comuni con popolazione maggiore.

Si ritiene che tale rivalutazione, in quanto già prevista dalla legge, non sia oggetto del blocco tariffario.

11. L'amministrazione intende istituire il canone occupazione spazi ed aree  pubbliche in sostituzione della TOSAP. Per quanto attiene alle occupazioni realizzate con cavi, condutture,
 impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei  pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, che per quanto riguarda la cosap vanno tassate a n. di utenze, l'amministrazione intende altresì istituire mediante approvazione di apposito regolamento anche il canone patrimoniale non ricognitorio. La pia perplessità è la seguente: dall'art. 63 del 446/97 comma 3,  leggo: Dalla misura del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi. Chiedo: E' possibile tassare la medesima occupazione con la cosap e con il,canone non ricognitorio? Se la risposta è no cioè se una esclude l'altra, posso scegliere l'applicazione di uno o dell'altro canone?

Risposta: La dottrina e la giurisprudenza hanno da sempre ammesso l'applicabilità contestuale della TOSAP (e quindi del COSAP) e di una canone di concessione, come previsto dal codice della Strada  (comma 7 dello articolo 27 del D.Lgs.n.285/1992). Anzi, in origine era obbligatoria,
secondo l'interpretazione ministeriale, la applicazione di entrambi i corrispettivi, poi diventata discrezione del Comune. Solo con tale disposizione, che conferma l'applicabilità di entrambi i canoni, si prevede che dalla TOSAP o dal COSAP siano dedotti altri canoni dovuti per la
medesima occupazione, fatti  salvi quelli connessi a prestazione di servizi ossia quelli assoggettabili
ad IVA (come l'allaccio dell'acqua ed alla energia elettrica, la sorveglianza, ecc.). In sintesi, in tale ipotesi va applicato il canone di importo maggiore. Molti Comuni, quali Brescia, applicano il canone di concessione solo su grosse occupazioni (chioschi, impianti telefonici, ecc). In conclusione, dal punto di vista teorico ciò sarebbe fattibile e si risponde positivamente alla domanda. L'unico ostacolo da superare è quello descritto al comma 7 dello articolo 1 del D.L. 93/08 convertito dalla legge 123/08. Infatti, pur non essendo questi canoni tributari, potrebbe essere
ritenuta la relativa istituzione un raggiro all divieto di aumento della pressione fiscale voluta dal predetto comma. Credo che sia solo questo ultimo l'aspetto da considerare.

12.Vorremmo cortesemente sapere se, secondo Lei, una richiesta di occupazione di strada per effettuare un allacciamento alla rete idrica, che implica comunque il rilascio, da parte dell’Ufficio Tecnico, di una autorizzazione per il lavoro e per il ripristino del manto stradale, necessita anche del rilascio di autorizzazione per occupazione suolo pubblico e conseguente applicazione di Tosap per la medesima superficie del taglio.

 

 

Risposta: Nel caso descritto è dovuta la TOSAP temporanea, in relazione dei mq e del tempo necessario alla esecuzione dei lavori, mentre quella permanente non è più dovuta, in relazione a quanto previsto dal comma 2bis dello articolo 42 del D.Lgs.n.507/93. Di contro, è dovuta la concessione per l'occupazione del suolo pubblico, necessaria per l'esecuzione dei lavori.

 

13. Non potendo aumentare la tosap e modificare il regolamento relativo, si sta pensando di passare alla COSAP. Mi può dare qualche ragguaglio?

E’ fattibile? Cosa comporta? Sarebbe utile per un comune di 1700 abitanti , dove  la tosap è praticamente pagata solo da chi occupa lo spazio per motivi edili e dagli ambulanti sul mercato settimanale?

Il motivo di questo cambiamento è che  il mercato settimanale paga pochissimo per via della riduzione al 50% con la convenzione e del regolamento comunale che prevede un pagamento rapportato alle ore; inoltre pagano sullo spazio realmente occupato e non sull’area che viene loro assegnata nel regolamento del commercio.

 

Risposta: La Sezione Regionale della Lombardia, con il parere che sotto riporto, ritiene di si, mentre io ritengo di no, per i motivi riportati in neretto:

 

Corte dei conti per la regione Lombardia, nel testo del parere n. 73/2011:aumentabili le Tariffe COSAP.

 

Da questo, è possibile affermare che la Tosap è un'entrata tributaria, mentre il Cosap rappresenta un'entrata di carattere patrimoniale. Senza dimenticare, ha aggiunto il collegio contabile, che la Tosap ha una sua disciplina legislativa (dlgs n. 507/1993), mentre il Cosap è disciplinato, per legge, dal relativo regolamento comunale. In conclusione, si legge nel parere in esame, poiché il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (previsto dall'art. 63 dlgs 15 dicembre 1997, n. 446) non ha natura tributaria, le norme dell'articolo 1, comma 7 del dl n. 93/2008 sulla sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali a essi attribuiti con legge dello stato, non possono trovare applicazione con riferimento al potere di determinazione dell'entità del canone. (n.d.r. parere non condivisibile trattandosi di una elusione al divieto che si ritiene applicabile anche alle tariffe patrimoniali alternative a quelle tributarie).

 

14. Per un’occupazione di suolo pubblico di un cumulo di materiale edile che categoria è meglio applicare? Quella ordinaria o quella edile?

 

Risposta: Da una lettura del comma 6-bis dello articolo 45 del D.Lgs.n.507/93 si evince la natura oggettiva della agevolazione in argomento, con la conseguenza che si ritiene che nel caso descritto debba essere applicata la tariffa agevolata prevista per l'esercizio della attività edilizia.

 

15. Abbiamo un ristoratore che è titolare di una occupazione permanente  (gazebo), per la quale paga la TOSAP da anni in modo rateizzato.  In data 30/09/2010 ha cessato l'attività e dal giorno successivo  01/10/2010 è subentrato il nuovo ristoratore.  Siccome per l'anno 2010 il primo ristoratore risulta moroso, le chiedo a  chi effettivamente attribuire il pagamento della TOSAP.... il primo ristoratore deve pagare comunque per tutto l'anno oppure deve  pagare soltanto fino al 30/09/2010 ? Siccome il gazebo non è stato tolto ed il secondo ristoratore continua ad  utilizzarlo senza aver dichiarato nulla in merito, si può configurare  un'occupazione abusiva, oppure egli subentrando nella gestione del  ristorante, subentra automaticamente anche nell'occupazione ?


Risposta: La TOSAP permanente ha carattere annuale(articolo 44 comma 1 del D.Lgs.n.507/93), così che la TOSAP doveva essere pagata dal cedente entro il mese di gennaio 2010, così come previsto dallo articolo 50 comma 2 del predetto decreto. Ovviamente, il pagamento della TOSAP da parte del cedente avrebbe liberato dal pagamento il cessionario, il quale deve chiedere al
Comune il subentro nella concessione, presentando contratto di cessione di azienda.  Questo ultimo in sede di subentro dovrà corrispondere la TOSAP per l'intero 2010 e per il 2011 e ciò in virtù di quanto previsto dallo articolo 14 del D.Lgs.n.472/92 che sotto si riporta.

Articolo 14      Cessione di azienda.


1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione
e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

 

16. Vorremmo sapere se per l’occupazione di una piazza /spazio pubblico per  uno spettacolo viaggiante di giocolieri – trampolieri – mangiafuoco (artisti di strada), senza strutture fisse, debba essere rilasciata autorizzazione per occupazione di spazio e conseguentemente emesso pagamento Tosap.

 

Risposta: Il presupposto impositivo della TOSAP è la  sottrazione all'uso della collettività di una area pubblica. Ne consegue che tale occupazione deve essere assoggettata alla TOSAP temporanea avendo riguardo alla superficie sottratta all'uso pubblico, di regola delimitata da transenne. Gli elementi di quantificazione della TOSAP, come più volte ribadito dal Ministero delle Finanze, sono quelli che sono riportati sulla concessione (mq e tempo di sottrazione dell'area all'uso pubblico e quindi non solo il tempo di esecuzione della attività).

 

Si ricordo, che nei confronti degli organizzatori va rilasciata licenza di pubblico spettacolo.

 

17. L'occupazione di suolo pubblico effettuata per l'effettuazione di lavori di manutenzione dell'oratorio da parte della Chiesa Cattolica rientrano nell'esenzione dal pagamento della tassa di cui all'art. 49, 1° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 507/1993 e cosa si intende per " attività di culto ".

Risposta: La attività di culto va intesa in senso ampio, includendosi anche la catechesi e l'educazione cristiana, così come previsto dalla lettera a) dello articolo 16 della legge 222/85, ritenendo che anche l'oratorio vi rientri a pieno titolo:

 

 Articolo 16     

Art. 16.

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

 

18. Cosa succede ad un’occupazione di suolo pubblico di un bar se il bar chiude senza che venga rilevato da nessuno? La dobbiamo far decadere noi “automaticamente” o deve rinunciare lui? E se qualcun altro chiede di occupare l’area dopo che è stato chiuso ma prima che abbia rinunciato?

Possiamo regolamentare qualcosa?

 

Risposta: Il Comune può revocare d'ufficio la concessione, senza che sia necessario a tal fine una denuncia del concessionario, notificando l'atto di revoca al concessionario che potrà eventualmente proporre ricorso al TAR. Solo previa tale revoca il Comune potrà valutare se permangono le condizioni per concedere ad altri soggetti di occupare l'area e ciò sulla base delle regole vigenti al momento della presentazione della domanda di nuova concessione.

 

Tali principi, essendo connessi al potere di autotutela del Comune, non debbono essere inseriti in disposizioni regolamentari.

 

19. con la presente sono a richiederle spiegazioni sul tipo di gallerie che menziona l’art 47 (comma 4) d.lgs. 15-11-1993 n. 507:

 

 

4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

 

Intendono le gallerie realizzate dagli erogatori di pubblici servizi (ENEL, TELECOM….) per la creazioni di nuove reti, per far poter poi allacciare i cittadini?

Che corrispondono poi a quelle su cui ogni anno versano La TOSAP al Comune secondo il numero di utenze che anno allacciate? Qual è il criterio per cui una volta tanto il Comune deve erogare il contributo (nel massimo del 50%) delle spese sostenute per la costruzione delle gallerie?

 

 

Risposta: Tale contributo può essere richiesto dal Comune (o dalla Provincia) qualora imponga che la collocazione di condutture, impianti, cavi debba essere effettuata in gallerie sotterranee appositamente costruite dal Comune.  Le modalità di quantificazione del contributo non solo chiare, specie nel caso frequentissimo che l'utilizzo sia effettuato contestualmente da più aziende (luce, gas, ecc).

 

 

Ai sensi dell'art. 93 del codice delle Comunicazioni Elettroniche, le p.a., le regioni, le province ed i comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Il comma 2 precisa, altresì, che nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'art. 4 l. 31 luglio 1997 n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II, del d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2 lett. e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'art. 47 comma 4 del citato d.lg. 15 novembre 1993 n. 507.


T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 08/04/2005, n. 3559

 

 

20. Un utente ha chiesto di allacciarsi alla fognatura comunale : le tubazioni passeranno su suolo pubblico perché il punto e’ abbastanza lontano dall’abitazione :

           

Le chiedo : il canone sottosuolo e’ dovuto?

 

Risposta: In armonia a quanto previsto per la TOSAP dal comma 2 bis dello articolo 47 del D.lgs.n.507/93, il canone non è dovuto per l'occupazione permanente, ma è dovuto il COSAP temporaneo per l'occupazione necessaria alla esecuzione dei valori di allaccio.

 

21. Per quanto riguarda il pagamento del canone per le linee (scadenza 30 aprile) c'e' stato qualche aumento?

 

 

Risposta: Certamente si, come riportato sul mio giornalino 5.:

 

Tariffe occupazioni permanenti aziende di erogazione anno 2011.

 

Tenuto conto che gli importi previsti dall’articolo 63 del D.Lgs. n. 446/97 debbono essere rivalutati nella misura del 1,9 per cento, per l’anno 2011, gli importi risultano pari:

a)     ad euro 0,971 per i  comuni fino a 20000 abitanti;

b)     ad euro 0,809 per i comuni con popolazione maggiore.

 

22.Ho un paio di occupazioni permanenti per dehor con soli tavolini e sedie che hanno acconsentito a far mettere al condominio i ponteggi per la tinteggiatura per un paio di mesi. Poiché per quello spazio pubblico pagano già i ponteggi, devo restituire una quota ai concessionari dei dehor? Io preferirei di no perché secondo me potevano fare i ponteggi in modo da non partire da terra in corrispondenza del dehor e poi avrebbero dovuto chiederlo prima così mi facevo mettere nell’istanza dei ponteggi il calcolo esatto della superficie sottratta ai dehor. Cosa ne pensa?

 

Risposta: In analogia a quanto previsto per la TOSAP dallo articolo 41 del D.Lgs.n.507/93, la restituzione parziale della tassa (o del canone) corrisposta in via anticipata è condizionato alla revoca del provvedimento autorizzativo. Ora, non essendo tale atto revocato alcune rimborso compete a detti concessionari.

 

23. Un contribuente ha presentato una denuncia tosap tardiva di occupazione di soprasuolo pubblico con poggiolo. Questa occupazione oltre che non essere denunciata come tosap non ha neanche la preventiva autorizzazione di occupazione. Avendo presentato denuncia tardiva posso mettere a ruolo direttamente o devo emettere avviso di accertamento? Inoltre, visto che il poggiolo è già esistente bisogna comunque rilasciare autorizzazione ad occupare il soprasuolo?  Il poggiolo è stato costruito nel 1997 con regolare concessione  Edilizia la quale riporta una  prescrizione speciale  dove  si indica che per realizzare il poggiolo deve essere ottenuta prima autorizzazione alla occupazione permanente.

 

 Risposta: Le occupazioni realizzate su aree pubblica mediante parti di edifici non possono essere assoggettate a TOSAP, come del resto risulta chiaramente descritto nel comma 2 dello articolo 38 del D.Lgs. n. 507/93. Per sanare la questione il comune potrebbe accordare il diritto di superficie sopraelevata, a carattere precario, determinando una somma una tantum quale corrispettivo e ciò mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

 

24. Un titolare di Pubblico Esercizio (Bar) occupa regolarmente con tavoli e sedie il portico adiacente il proprio bar e sostiene di non dover essere assoggettato a concessione né tantomeno a canone di occupazione (noi abbiamo optato per il canone) adducendo i seguenti motivi:

 

-          nell’atto notarile di acquisto immobile,  il porticato in questione risulta facente parte del mappale n. 60 fg. 19 di sua proprietà;

-          negli atti in suo possesso non vi sono cenni di servitù di passaggio. (a dire il vero nell’atto viene citata la seguente frase: “Lo stabile sud descritto viene venduto ed acquistato nel suo attuale stato di fatto e di diritto con tutte le relative azioni, ragioni, accessioni, pertinenze, diritti, servitù, fissi ed infissi, nulla eccettuato, immettendovi l’acquirente in posto e luogo della Società venditrice per ogni conseguente effetto di ragione e di legge).

 

Di fatto sotto il portico vi è da tempo immemore il passaggio indiscriminato, pacifico ed ininterrotto della collettività e lo conferma lo stesso barista quando dichiara che il passaggio è sempre stato dovuto ad un suo atto di “mera tolleranza”…

 

Da controlli eseguiti dalla sottoscritta risulta:

 

-          presso il Comune non vi sono atti o scritture private da cui risulti la proprietà del suolo in questione o la servitù di pubblico passaggio che, però, come già detto si è consolidata nel corso degli anni e riguarda tutto il porticato che si estende per diversi metri anche dinanzi ad altri immobili di altri proprietari che, a loro volta, pagano il canone…

-          i’impianto elettrico ed i corpi illuminanti sotto lo stesso portico sono stati eseguiti a spese dei commercianti ma l’illuminazione dello stesso l’ha sempre pagato il Comune (il contatore della luce è intestato al Comune).

 

Il nostro regolamento prevede che siano soggetti al Canone di occupazione anche le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi e termini di legge la servitù di pubblico passaggio (sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva , o per decorso del tempo; usucapione: passaggio indiscriminato, pacifico ed ininterrotto della collettività per 20 anni, per dicatio ad patriam, ossia per destinazione d’uso pubblico effettuate dal proprietario ponendo volontariamente l’area a disposizione della collettività).

 

Risposta: Da quanto da Lei esposto sembra pacifica la sussistenza di una servitù di pubblico passaggio. Infatti, tale servitù si costituisce in una delle seguenti forme:

 

a) per usucapione, ossia uso generale della collettività per almeno 20 anni (Cassazione n. 3506/89);

b) per convenzione, ossia accordo tra Comune e privato di riservare all'uso pubblico l'area di sua proprietà;

c) dicatio ad patriam, ossia implicita volontà del proprietario dell'area ricavabile dalla natura dell'opera su di essa realizzata, quale marciapiede, strada, portico, ecc). Secondo il MF (Risoluzione n. 64 del 2000) perché non si verifichi detta servitù è necessaria la delimitazione di catenelle e la scritta area provata.

 

 

Ora, a me sembra pacifica la sussistenza di detta servitù, sussistendo le condizioni sia indicate alla lettera a) che c).

 

Consiglio di far verbalizzare dai vigili tale situazione nel senso da me indicati e sulla base di tale verbale procedere allo accertamento.

 

25. Devo riuscire a trovare la definizione giuridica del termine "proroga" per un problema di suolo pubblico; ho guardato il codice civile ma non sono riuscita ad individuarla. Può aiutarmi

 

Risposta: Con il termine proroga o rinnovo si intende riferirsi ad un nuovo rapporto giuridico, basato sugli elementi di quello precedente, ma avente una differente scadenza. Ne consegue che la mancata o la ritardata richiesta da parte del concessionario del rinnovo della concessione realizza la fattispecie di occupazione abusiva. La proroga della concessione, dando luogo ad un nuovo atto amministrativo, necessita della apposizione di marca da bollo.

 

26. Un contribuente del mercato settimanale è subentrato ad un altro a partire dal 01.04.2011; la TOSAP si ritiene assolta dal precedente contribuente, poiché quest'ultimo nel mese di gennaio 2011 ha già provveduto al pagamento della tassa? o il contribuente subentrante deve pagare la TOSAP per i mesi di competenza?

 Risposta: Nel caso di subentro per cessione di azienda  (o di ramo) avente concessione di carattere  annuale tenuto al pagamento per l'intera annualità è il cedente, il quale potrà rivalersi solo con rapporto interno con il cessionario. Ne consegue che il cedente è tenuto al pagamento della intera annualità, ma in carenza il Comune potrà rivalersi sul cessionario ai sensi di quanto previsto dallo articolo 14 del D.Lgs.n.472797 (che sotto riporto).

 
Articolo 14
Cessione di azienda.


1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. 5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

 

27.Una organizzazione di eventi sportivi motoristici chiede il permesso a questa Amministrazione di poter svolgere una manifestazione sportiva utilizzando un parcheggio comunale per effettuare una gara di minimoto. Il parcheggio verrebbe chiuso al transito con divieto di sosta. Chiede inoltre il patrocinio del Comune e l’utilizzo gratuito del parcheggio. Nell’ipotesi che questa Amministrazione  decida di patrocinare la manifestazione si può esentare l’ente organizzatore dal pagamento osap?

 

 

Risposta: Le esenzioni, allo stato attuale del nostro ordinamento, possono essere stabilite solo dalla legge statale. Ne consegue che il Comune non può escludere dal pagamento della TOSAP lo spazio sottratto all'uso della collettività, a nulla rilevando che il Comune abbia concesso il patrocinio alla iniziativa (il patrocinio è invece rilevante per la riduzione del 50 per cento della imposta sulla pubblicità, in applicazione di quanto previsto dalla lettera b) dello articolo 16 del D.Lgs.n.507/93). In senso conforme si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 17495/03. Compete, invece, la riduzione della tariffa dello 80 per cento, così come previsto dal comma 5 dello articolo 45 del predetto decreto.

 

28. Un nostro utente ha fatto richiesta per occupazione temporanea di suolo pubblico per il posizionamento di gru auto montante in una via del  Comune di ….

 

La responsabile dell’area Lavori pubblici ha espresso parere informando che:

- “la via in questione non è ancora stata acquisita come opera al patrimonio comunale, la stessa rientra tra le aree oggetto di convenzione tra il Comune di …… e la ditta ….. (in fallimento) e ai sensi della stessa è in uso alla società per l’attuazione del PLU denominato Via …..;

 

- il collaudo relativo alla strada non è ancora stato eseguito così come la presa in carico delle opere.

 

Ad oggi il referente per il Comune di ….. relativamente alla lottizzazione in oggetto risulta il Dott. ….. dello studio….. (curatore fallimentare).

 

Con la presente si chiede se è corretto il rilascio di  autorizzazione di occupazione temporanea e, soprattutto, se è il canone è dovuto.

 

 

Risposta: Per costante giurisprudenza le occupazioni sorte prima che l'area divenga pubblica non possono essere assoggettate alla TOSAP e quindi al COSAP (Cassazione n. 5753/90). Nello stesso modo  si è espresso il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 449/91. Ne consegue che il Comune non è titolato a rilasciare concessione o autorizzazione, né a pretendere il pagamento del canone. Legittimato al rilascio della concessione è quindi il proprietario dell'area.

 

29. il regolamento COSAP per le aziende erogatrici dei pubblici servizi prevede quanto segue:

 

Art. 22  Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1.     Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata in Euro 0,77, a metro lineare o quadrato, canone da versare entro il 30 aprile.

2.     Le aziende erogatrici di pubblici servizi devono comunicare al Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, il numero degli utenti di propria pertinenza al 31 dicembre.

3.     In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a euro 516,45. La medesima misura di euro 516,45 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

 

L’Enel mi scrive che ha 5044 utenze. Quanto deve pagare?

Grazie, Laura

 

Risposta: Le tariffe per l'esercizio 2011 sono le seguenti:

 

 

Tariffe occupazioni permanenti aziende di erogazione anno 2011.

 

Tenuto conto che gli importi previsti dall’articolo 63 del D.Lgs. n. 446/97 debbono essere rivalutati nella misura del 1,9 per cento, per l’anno 2011, gli importi risultano pari:

a)     ad euro 0,971 per i  comuni fino a 20000 abitanti;

b)     ad euro 0,809 per i comuni con popolazione maggiore.

Ne consegue che l'ENEL deve versare entro oggi 4897, 72 euro.

30. Controllando i versamenti delle aziende erogatrici ne ho trovato 2 che hanno pagato fino al 2004 e poi basta (non hanno neanche più comunicato le utenze).

Io gli farei pagare dal 2006. Che sanzione applico?

Mi può fare la cortesia di dirmi gli importi per ciascuna utenza correttamente rivalutati per gli anni 2006 2007 2008 2009 e 2010?

 

Risposta: Deve essere certa che dovessero pagare e  se non hanno versato. Comunque le tariffe per i comuni fino a 20.000 sono le  seguenti:

2006: 0,887

2007: 0, 902;

2008: 0,925;

2009: 0,944;

2010: 0,953;

2011: 0,971.

 

Le ricordo che il minimo annuo è paro ad euro 516,00 (non rivalutabile). La sanzione è del 30 per cento da calcolarsi sul minor versamento, oltre gli interessi al saggio legale.

 

 

31. Premesso:

- che in questo Comune si applica il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- che alcune zone del paese sono soggette al pagamento di una tariffa oraria per il parcheggio:

Un ambulante ha pagato la tariffa per il parcheggio ed il COSAP. Ora chiede il rimborso del COSAP.

E' dovuto il rimborso oppure è soggetto al pagamento sia della tariffa del parcheggio che della tariffa del COSAP?

 

 

Risposta: Di regola il veicolo nel commercio ambulante diviene parte della struttura di vendita, fungendo da banco di vendita. Ora, in tale ipotesi uno solo è il corrispettivo applicabile (COSAP)  che considererà l'intera superficie occupata. Se quindi le cose stanno nel senso indicato ossia se il veicolo è stato collocato all'interno del posteggio non era dovuta la tariffa del parcheggio.

 

Di contro, nel caso in cui il veicolo sia stato collocato in luogo diverso dal posteggio mercatale anche la tariffa del parcheggio sarebbe dovuta in aggiunta al COSAP.

 

32. Una associazione ambientale ha chiesto di occupare il campo sportivo con un palco per un trattenimento musicale. E’ esente?

 

Risposta: L'occupazione in argomento, essendo solo indirettamente rivolta a soddisfare fini  istituzionali dell'ente non commerciale, limitatamente alla occupazione del campo sportivo per la realizzazione di spettacolo musicale, gode della riduzione dello 80 per cento della tariffa ordinaria, la quale comunque non può scendere al di sotto di euro 0,008 al mq al giorno, ma non della esenzione. Si allega la sentenza della Cassazione  n. 17495/03.

 

33. Questo comune sta istituendo una mostra mercato da effettuarsi una volta all'anno. Nel regolamento che si andrà ad approvare in fase di istituzione della mostra, si è intenzionati ad inserire un articolo che recita: "Gli assegnatari dei posteggi dovranno inoltre corrispondere una somma stabilita con delibera di Giunta Comunale a titolo di rimborso spese amministrative, organizzative e di energia elettrica. E' corretto secondo lei richiedere il pagamento della suddetta somma ai posteggiatori? La stessa procedura è applicata da alcuni anni ai posteggiatori della Sagra di paese che si svolge ogni anno il 5 agosto.

 

Risposta: E' corretto tale addebito il quale dovrà essere adempiuto mediante rileascio di fattura, con conseguente applicazione dell'IVA.

 

34. Questo ente ha inviato i solleciti di pagamento per il canone ricognitorio su passi carrai non versato entro i termini per l'anno 2010. La lettera di sollecito in AR richiama la precedente lettera inviata con bollettino  per posta ordinaria lo scorso dicembre. Con il sollecito l'ente richiede il versamento dello stesso  importo chiesto a dicembre.
Il gruppo di minoranza sta facendo aspra opposizione all'istituzione del canone. In questi giorni questo ufficio si è visto recapitare copie di ricorsi (in allegato) presentati al giudice di pace relativamente ai suddetti solleciti.
Aggiungo che nessuno ha fatto ricorso alla delibera di approvazione del regolamento del canone ricognitorio e neppure alla delibera che quantifica la tariffa per l'anno 2010. Qual'è la sua opinione al rigurado?

 
 Risposta: Il giudice competente non è il giudice di pace ma il Tribunale, concernendo la controversia una area. Infatti, la competenza del giudice di pace, come si evince dalla lettura dello articolo 7 del c.p.c. concerne le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. L'articolo 9 cpc  affida al tribunale  tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. In sintesi, le controversie concernenti detto canone hanno per le stesse ragioni il medesimo giudice stabilito per il COSAP:

 

Secondo quanto deciso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 64 del 2008, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 2 secondo periodo, d.lg. n. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione del g.o. le controversie sul canone per l'occupazione di spazi pubblici (c.o.s.a.p.).


Cassazione civile, sez. un., 10/12/2009, n. 25794

 

L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui la p.a. richieda il pagamento di canoni relativi ad occupazione di spazi pubblici (c.d. Cosap), emanata sulla base del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, è disciplinata dall'art. 3 del medesimo r.d. n. 639 del 1910, il quale rinvia alle norme del codice di procedura civile, ed esula dalla competenza del giudice di pace, ancorché la somma portata dal provvedimento impugnato sia contenuta nei limiti di valore di cui all'art. 7 c.p.c., poiché - trattandosi di materia (beni immobili) estranea alla competenza di detto giudice - sussiste comunque la competenza per materia del tribunale. L'appello a sentenza in tema di opposizione ai sensi dell'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639 va proposto nella forma ordinaria della citazione ad udienza fissa, ovvero mediante atto recettizio di impugnazione notificato alla controparte entro il termine perentorio stabilito dagli art. 325 - 327 c.p.c. È inammissibile l'appello a sentenza in tema di opposizione ai sensi dell'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, proposto con ricorso, anziché mediante citazione, allorché il ricorso, dopo il suo deposito, sia stato comunque notificato oltre il termine di decadenza ex art. 327 c.p.c. entro il quale deve avvenire la ricezione dell'atto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza.


Tribunale Salerno, sez. I, 11/06/2010

 

 35. il nostro regolamento in materia di occupazione suolo pubblico non prevede pagamenti in caso di chiusura strada comunale , per alcune ore, per effettuare lavori di edilizia.

Lo stesso problema si pone avendo avuto richiesta di  n 3 piazze con sosta consentita ai partecipanti a cerimonia  di matrimonio. Non so bene se eventuale pagamento si deve ricondurre alla TOSAP.

Nel primo caso, trattandosi di via pubblica, l’unica tariffa temporanea a km lineare è per l’occupazione temporanea del sottosuolo o soprassuolo comunale. Oppure , se non dovuta per l’intera via, si può far pagare per il veicolo provvisto di cestello che, sostando sulla strada, impedisce la circolazione?

Nel secondo caso, trattandosi di sosta riservata, non credo si debba ricondurre a TOSAP.

Volendo far pagare  il lavoro per ordinanze,  transenne da installare e  disagio arrecato al comune ed ai suoi cittadini, in quale regolamento o tariffa si può configurare?

 

Risposta: I fatti descritti comportano, oltre il rilascio di apposita concessione, il pagamento della TOSAP temporanea che sarà quantificata in base ai mq sottratti all'uso pubblico:

 

a) per la via ove si effettuano lavori, in base alla superficie occupata materialmente per l'esecuzione dei lavori;

b) per la piazza, in base alla superficie della superficie geometrica sottratta all'uso pubblico.

 

Le ricordo che i vigili dovranno emettere ordinanze inerenti il traffico, di loro competenza.

 

36. Può il Comune, che intende patrocinare iniziative private di gruppi di sportivi (interclub/tropicana club), che chiedono l’utilizzo della piazza del Comune o altri spazi di uso pubblico, esonerare gli stessi dal pagamento della Tosap.

 

Per sostenere tali attività fino ad oggi il Comune con il patrocinio aveva esonerato tali gruppi sportivi e non  dal pagamento del canone d’utilizzo di immobili.

 

 

Risposta: Tale esclusione è illegittima, poiché non prevista da alcuna norma statale. Si allega sentenza della Cassazione n. 17495/03. Si dia caso mai un contributo figurativo. In ogni caso va rilasciata concessione in regola con l'imposta di bollo.

 

37. L'amministrazione intende concedere, per il periodo 11/31 luglio l'utilizzo di un piazzale di circa 5.000 metri, all'interno dell'ex quartiere fieristico, ad una associazione culturale per la programmazione di concerti serali con gruppi musicali, a fronte di un canone forfettario di € 1.500,00 per tutto il periodo, che viene fissato nella deliberazione della Giunta che delibera la concessione. La Tosap ammonterebbe ad € 14.000 (0,16 tariffa al mq x 5500 mt. x 20 giorni meno 20% per occupazione superiore ai 15 giorni) E' legittimo???????

 

Risposta: L'obbligazione tributaria ha carattere obbligatorio, così che anche la parziale rinuncia comporta responsabilità di danno erariale. Sulla base dei principi stabiliti dalla legge ed in particolare l'articolo 63 del D.Lgs.n.446/97, tale associazione avrebbe dovuto corrispondere oltre il canone di euro 1500, la TOSAP di euro 12.500 (14.000 - 1500), così come previsto  dal comma 3 ultimo capoverso di detto articolo, che così recita. "Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ".

 

38.. Un impianto pubblicitario installato su un terreno di proprietà del Comune (precisamente in Piano di insediamento produttivo) deve pagare l'occupazione del suolo pubblico?

 

Risposta: Di regola tali impianti non sono assoggettati a COSAP o a TOSAP, posto che la figura geometrica della proiezione a terra risulta inferiore al minimo assoggettabile di mezzo mq (comma 4 dello articolo 42 del D.Lgs.n.507/93).

 

39.Il Comune ha dato in gestione  un parco pubblico e dell’annesso esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande. Il parco pubblico e’ costituito da: struttura prefabbricata in legno, parco di mq. 18.550 con relative attrezzature costituite da panchine e cestini porta rifiuti, impianto di illuminazione, idrico, elettrico, fognario e del gas metano, area di mq. 1.500 di fondo al quarzo. su questa area la ditta  (concessionario) “ospita”  nel periodo estivo    bancarelle, scivoli gonfiabili , e sull’area con fondo al quarzo allestisce un campetto di sabbia per beach volley.  può fare tutto cio’? Devono pagare l’occupazione suolo pubblico al comune?

 

 

Risposta: Il canone di concessione acconsente al soggetto di gestire tale parco con le strutture ricevute in uso dal Comune, mentre si ritiene che le concessioni richieste da terzi, specie bancarelle, debbano essere autorizzate dal Comune ed assoggettate al corrispettivo derivante dalla occupazione a favore del Comune.

 

40. Il Centro Commerciale …..ha iniziato dei lavori di ristrutturazione e ha  installato un ponteggio all'esterno dell'edificio, su area privata.  Considerando che tale area è utilizzata dai clienti per accedere ai negozi  del centro commerciale, devo considerare tale occupazione come tassabile  in quanto di uso pubblico?
 

Risposta: Come è noto il comma 3 dello articolo 38 del D.Lgs.n.507/93 assoggetta alla TOSAP anche le occupazioni realizzate su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, se formalmente costituita. Secondo costante giurisprudenza della Cassazione (3506/1989) la servitù si realizza per usucapione mediante l'uso generalizzato della Collettività. Di contro, tale servitù non si realizza nel caso in cui l'utilizzo dell'area privata, come nel caso descritto, sia esercitato da una parte della collettività, individuata in coloro che vogliono accedere ai negozi del centro commerciale, essendo solo costoro e non l'intera collettività a subire una restrizione dello loro potere di transito.

Infatti, la Cassazione, proprio in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (t.o.s.a.p.), ha affermato che il presupposto impositivo va individuato, ai sensi dell'art. 38 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, in una occupazione che comporti la sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all'uso generalizzato, con la conseguenza che - al pari della previgente normativa di cui all'art. 192 del r.d. n. 1175 del 1931 - le occupazioni effettuate all'interno di fabbricati restano escluse dal pagamento della tassa. senza che assuma rilievo, in contrario, l'art. 17, comma 63, l. 15 maggio 1997 n. 127, che si limita a stabilire la compatibilità tra il tributo in esame e il pagamento di un canone concessorio. (Fattispecie relativa ad un magazzino gestito, dietro pagamento di un canone concessorio, all'interno di un fabbricato comunale adibito a mercato ortofrutticolo) (Cassazione civile, sez. trib., 05/11/2004, n. 21215).

 

41.Per un'occupazione di suolo pubblico sulla strada provinciale in una zona periferica l'ufficio provinciale competente ha rilasciato il nulla osta scrivendo che "l'atto di autorizzazione è di competenza del comune". Visto che il COSAP è incassato dalla provincia  anche le concessioni e le autorizzazioni non dovrebbero essere rilasciate dall'ufficio provinciale?

 

 

Risposta: E' conforme a quanto previsto dal codice della Strada, così come previsto dal  comma 3 dello articolo 26 del codice della Strada:

Articolo 26     

Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.

 

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale (1).

2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.

3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (2).

4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada [ e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa] (3) (4).

 

42. Il comune di … vorrebbe organizzare una giornata con il touring club e invitare delle bancarelle di artigiani e hobbisti. E’possibile esentarli dal pagamento della cosap? magari facendo una delibera?

 

 

Risposta: Tale esenzione risulterebbe illegittima anche se deliberata, poiché alcuna norma statale prevede l'esenzione. Il Comune potrebbe caso mai concedere un contributo ma non l'esenzione. Guardi che ove esistono tali iniziative la TOSAP o il COSAP sono comunque dovuti.

 

43. il gestore di un bar ha chiesto nel 2008 l'occupazione per un plateatico comunicando altresì che avrebbe provveduto attraverso l'installazione di una pedana per posizionare dei tavolini esterni. Ha presentato la richiesta nel mese di luglio 2008, nel mese di febbraio del 2009 il gestore comunicava all'ente di non aver occupato l'area in questione, nonostante fosse stata formalmente autorizzata dell'ente, asserendo che i lavori per il posizionamento della suddetta pedana sono stati effettuati nel corso del 2009, come da DIA presentata all'ufficio tecnico. Si chiede cortesemente di valutare se il contenuto della risposta allegata può andare bene. Si fa presente che tempo fa ci eravamo già sentiti su questo caso e mi aveva detto che il canone era dovuto per l'intero periodo autorizzato anche se non utilizzato.

 

Risposta: In conformità a quanto per analogia previsto dallo articolo 41 del D.Lgs.n.507/93 per la TOSAP il presupposto della obbligazione è il rilascio della concessione, così che la pretesa ivi descritta non è riducibile neppure per rinuncia ma solo a seguito di revoca della autorizzazione da parte del Comune. Si suggerisce quindi di modificare in tal senso la lettera, posto che anche se il Comune fosse stato in  grado di conoscere la rinuncia alla concessione non avrebbe potuto escludere la relativa applicazione.

 

44. Una occupazione di area privata aperta al pubblico deve avere una autorizzazione, ma è soggetta al pagamento tosap temporanea?
 

Risposta: Se tale area privata è gravata da servitù di pubblico passaggio la concessione ad un soggetto privato necessità di rilascio di una concessione e del pagamento della tassa. Tale servitù si costituisce quando il passaggio è consentito alla collettività indeterminata. Non basterebbe a tal fine il passaggio di alcuno per accedere a dei negozi. Oggetto ove spesso si realizza sono i marciapiedi e le strade. In sintesi, si ha detta servitù quando ad esempio il vigile può intervenire per sanzionare il divieto di sosta.

 

45. Il ns. Ente ha in concessione dal demanio marittimo una porzione di terreno sul lungomare. A spese del comune sono stati realizzati i marciapiedi e la strada. In caso di mercatini o sagre gastronomiche posso far pagare il COSAP alle bancarelle che vanno ad occupare i marciapiedi anche se il terreno è di proprietà del demanio ?

 

Risposta: Con tale concessione il Comune vanta una sorta di servitù su questa area divenendo la medesima, seppure per un tempo determinato dalla concessione stessa, patrimonio indisponibile del Comune. Ne consegue che il corrispettivo in argomento dovrà trovare applicazione.

 

46. Il concessionario del campo sportivo ha ospitato una squadra di rugby che fa allenamento

sul campo sportivo ( che fa parte del parco pubblico ), senza nulla chiedere al comune.

Devo fargli pagare il COSAP? Chiedo conferma.

 

 

Risposta: Se è stato utilizzato solamente il campo sportivo e non sono state installate strutture stabili manca l'oggetto della occupazione ed il COSAP non deve essere applicato, trovando il medesimo applicazione quando il bene è utilizzato per fini diversi da quelli istituzionali. In sintesi, se uso la strada come strada ed il campo sportivo per esercitare tale attività non dovrò pagare nulla.

 

Caso mai l'evento va valutato in ordine al contenuto della convenzione con la Ditta concessionaria, verificando se rientra nel suo potere autorizzare utilizzo del campo a favore di terzi o meno ed in questo ultimo caso stabilire quali siano  le penalità conseguenti.

 

47. Un giostraio occupa un'area pubblica con una roulotte ma senza attrazione o giostra.

E' possibile, in questo caso, applicare le riduzioni di superficie previste per lo spettacolo viaggiante?

E' possibile applicare la tariffa per le occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante?

Faccio presente che sono in corso i festeggiamenti per la festa patronale che si concluderanno il giorno 29 agosto, ma questo giostraio vorrebbe fermarsi a ……. fino al 20.9.2011.

 

 

Risposta: Le agevolazioni tributarie sono interpretate in modo letterale, così che nel caso in esame non essendo l'utilizzazione dell'area destinata allo esercizio dello spettacolo viaggiante dette riduzioni non possono trovare applicazione. In senso conforme si è espressa la Cassazione con la sentenza la cui massima è sotto riportata:

 

Non sussiste alcun vincolo pertinenziale tra una superficie privata, sulla quale insiste un parco divertimenti di carattere stabile e permanente, ed un'area contigua assoggettata a servitù di uso pubblico comunale adibita a parcheggio a seguito di concessione del Comune al gestore del parco divertimenti, poiché, in assenza di una specifica manifestazione di volontà dell'ente locale in ordine al vincolo pertinenziale, il suolo a servitù di uso pubblico non viene affatto interessato dagli impianti e dai servizi indispensabili del parco compresi all'interno del perimetro di questo. Mancano, pertanto, le condizioni che legittimano l'applicazione del beneficio della riduzione dell'80 per cento della tariffa della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, prevista dall'art. 45, comma 5, d.lg. n. 507 del 1993 relativamente all'occupazione in regime di concessione dell'area adiacente adibita a parcheggio.


Cassazione civile, sez. trib., 04/12/2003, n. 18544

 

48.  Alcuni mesi fa uno stabile del centro storico ha subito un danno per uno scoppio di una bombola del gas.   Lo stabile, in attesa della ristrutturazione, è stato transennato con dei ponteggi per la messa in sicurezza dell'area, il ponteggio occupa una parte del marciapiede (circa 10 mq.).   Si chiede se è dovuto o meno il pagamento del Cosap.

 

 

Risposta: In assenza di una norma che diversamente disponga anche tale occupazione va normalmente assoggettata al canone in argomento. In senso conforme si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 6058 del 1992:

 

 

 

  La tassa occupazione di suolo pubblico, prevista dall'art. 192 t.u. sulla finanza locale 14 settembre 1931 n. 1175, riveste natura tributaria e forma oggetto di un'obbligazione, che trova la sua fonte, non già nell'atto amministrativo di autorizzazione o di concessione, ma direttamente nella legge, che ne determina rigidamente il contenuto sulla base di criteri oggettivi e prestabiliti, senza lasciare alcun margine di discrezionalità all'ente impositore. Poiché il fatto generatore dell'obbligazione anzidetta è dato dalla materiale occupazione del suolo pubblico, la tassa in parola è sempre dovuta quando si abbia l'accennata occupazione, qualunque ne sia la causa o la natura, sia che essa sia effettuata per atto volontario del privato interessato od in esecuzione di un provvedimento della p.a. (nella specie, ordinanza del sindaco che, per ragioni di pubblica incolumità, impone al privato di transennare e, quindi, occupare parte di una strada pubblica a causa dello stato pericolante di un fabbricato di proprietà del privato medesimo, prospiciente sulla strada stessa).

 

  Cassazione civile, sez. I, 20/05/1992, n. 6058

 

49. la Linea ….srl (già …. srl... - tipo la OB2 di Bs), è proprietaria di una cabina metano per la quale versa l'ici e con la quale l'Amm.ne Com.le ha una convenzione di 25/30 anni per la fornitura di metano: E’ soggetta al pagamento della Tosap per le cabine stesse oppure per l'occupazione del sottosuolo con condutture per la fornitura del metano.Se così fosse cosa devono versare? 

L'importo di 516,00 annui per ogni cabina; in base al n. dei contribuenti come per l'Enel e la Telecom; in base alla lunghezza della rete metano, oppure.....Non so’e il quesito è esposto in modo sufficientemente chiaro.

 

Risposta: E' esente se al termine della concessione sarà devoluta gratuitamente al Comune. Se invece il Comune è tenuto a pagare il prezzo la cabina sarà assoggettata al canone minimo.

 

 

50. Nell’ipotesi di accertamento omessa denuncia e versamento Tosap temporanea per un periodo di 32 gg. nell’accertamento, bisogna tenere conto delle riduzione previste da regolamento del 50% + 50% per i 15 e 30 gg di occupazione? grazie .

 

Risposta: Ritengo che tali riduzioni non si applichino, non sussistendo nel caso di omessa denuncia la convenzione né la concessione da parte del Comune. In sintesi, l'inapplicabilità di tali agevolazioni costituisce una penalità aggiuntiva.

 

51. Il comune deve stipulare un contratto di locazione con la Ditta Ericsson Telecomunicazioni per l'installazione di un impianto per telecomunicazioni su un'area di proprieta' comunale ( campo sportivo) dietro pagamento all'Ente di un canone di locazione annuale.

 

Nel nostro regolamento ,che allego alla presente , all'art. 2  terzo capoverso ,ultima riga , prescrive :" sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disoponibile del comune", mentre nell'art. 12  Esenzioni non cita nulla . Volevo sapere se la Ditta e' tenuta anche al versamento della Cosap .

 

 

 

Risposta: Il campo sportivo è area destinata al patrimonio indisponibile del Comune, così che un uso diverso da quello sportivo comporta l'assoggettamento al canone di cui trattasi. Peraltro, tale impianto dovrà essere accatastato ed assoggettato ad ICI in capo a detta società.

 

 52. In data 20 luglio 2011 è stata revocata la concessione del servizio di gestione e manutenzione delle aree di sosta a pagamento e dei parcheggi coperti affidati a seguito procedura di gara , contratto sottoscritto in data 12/05/2011. Per il periodo intercorrente tra la data di aggiudicazione e quella di annullamento procederò ad emettere un avviso di accertamento per omesso versamento TOSAP permanente, visto l’art. 41 del D. Lgs 507/93.

Per quanto concerne il  periodo successivo volevo chiedere un suo parere professionale  in merito alla sussistenza o meno di occupazione abusiva, visti gli artt. 38 e 39 d lgs 507/93, considerato che l’accesso alle aree di sosta non è interdetto  e, per quanto a conoscenza della scrivente,  i parcometri installati da detta società non vengono svuotati dalla stessa.

In conclusione secondo lei è legittimo ed opportuno procedere all’emissione di un avviso di accertamento per occupazione abusiva? Sussistono i presupposti per l’applicazione della TOSAP?

 

 

Risposta: Con la revoca della concessione la TOSAP non è più dovuta, come si evince chiaramente dalla lettura dello articolo 41 del D.Lgs.n.507/93. Ritengo, invece, che codesto comune debba ordinare a detta Ditta la restituzione delle chiavi, onde sia possibile alla Amministrazione comunale di estrarre le monete dai parcometri e quindi la continuazione del servizio, avvertendo la medesima che in caso di inottemperanza il Comune procederà con la forza a detta apertura, a spese della Ditta stessa, informando di conseguenza l'autorità giudiziaria.

 

Mi permetto di evidenziare che il protrarsi della situazione descritta potrebbe comportare              l'assunzione della responsabilità di danno erariale.

53. stiamo procedendo all’approvazione del regolamento per l’applicazione dei canoni patrimoniali.

E’ intenzione dell’Amministratore di favorire i cittadini esentando dal pagamento della Tosap i passi parrai in particolari dei soli passi carrai a servizio delle civili abitazioni.

Esiste una norma che giustifica l’esenzione parziale come vorrebbe fare l’Amministrazione??

 

Risposta: Il comma 63 dello articolo 3 della legge 549/95 così dispone: "63. I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni:
a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;"

 

Dubbi sussistono sulla legittimità di esentare i passi carrai a servizio delle civili abitazioni, posto che la norma in argomento si riferisce ai passi carrai in genere, senza distinzione riferita al tipo di utilizzo.

 

Una limitazione della esenzione ai soli passi carrai a servizio delle civili abitazioni. sarebbe ad avviso dello scrivente illegittima, per disparità di trattamento, posto che la TOSAP è un tributo di carattere oggettivo, anche se un regolamento così fatto ben difficilmente sarebbe oggetto di ricorso, essendo il costo del contenzioso notevolmente superiore al canone.

 

54. La società …… holding spa che si occupa della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha proposto un contratto per la concessione in uso di un parcheggio pubblico per l’installazione di pensiline fotovoltaiche per un periodo di trenta anni.

A fronte di detta concessione propone il corrispettivo di un canone, comprensivo di oneri accessori e spese generali, pari alla tariffa di …….. €/kwh assoggettato ad IVA (la tariffa di remunerazione sarà indicizzata al valore della tariffa del ritiro dedicato dell’energia elettrica, stabilito dal Gestore dei Servizi Elettrici GSE).

Il contratto prevede che in caso di occupazione di suolo pubblico detta società corrisponderà al comune una quota annua pari a  5,00 €/mq, comprensiva dell’eventuale tosap se inferiore a 5,00 €/mq, ovvero pari alla tosap quando questa fosse superiore a 5,00 €/mq.

 

Volevo un suo parere in merito al quanto sopra. Le chiedo inoltre se l’occupazione del soprasuolo pubblico per l’erogazione di servizi pubblici è applicabile  

l’art. 63 D.Lgs 446/97, vista la circolare del MF n. 32/2000 punto 13), che prevede la tariffa per utenza ovvero l’articolo 47 d. lgs 507/93

 

 

Risposta: Ritengo che l'insieme di dette pensiline costituisca un fabbricato, così che la TOSAP non può trovare applicazione, essendo escluse dallo assoggettamento del predetto corrispettivo le occupazioni inglobate in edifici (Cassazione n. 6666/98), come del resto previsto dal comma 2 dello articolo 38 del D.Lgs.n.507/93. Ciò non esxclude ovviamente l'applicabilità di un canone di concessione liberamente pattuito tra le parti del rapporto. Al riguardo, considerando la durata trentennale si ritiene che debba essere costituito diritto di superficie, anche in considerazione della non precarietà della concessione.

 

E' invece da evidenziare che l'insieme di dette pensiline costituisce un impianto fotovoltaico che va accatastato ed assoggettato ad ici, come chiarito più volte il Ministero delle Finanze, circolare 4 del 2006 ed altre ancora. Non sembra nel caso descritto l'impianto possa essere accatastato nel Gruppo E,  in quanto la natura di pubblica utilità dell’impianto deve essere prevalente rispetto alla vocazione commerciale:

 

1.Circolare n. 14/2007: ICI ed impianti eolici da assoggettare ad ICI.

 

La circolare basa la soluzione prospettata al concetto di “stretta complementarietà” con l’unità immobiliare terreno (Cassazione 13319/06).

 

2.Risoluzione n. 3/08: ICI pannello fotovoltaico assoggettabile ad ICI

 

La risoluzione basa la soluzione prospettata al concetto di “stretta complementarietà” con l’unità immobiliare terreno (Cassazione 16824/06).

 

 

3.Circolare 4 del 2007: collocazione nel gruppo catastale E

 

Affinché una unità immobiliare sia collocabile nel gruppo E, la natura di pubblica utilità dell’impianto deve essere prevalente rispetto alla vocazione commerciale.

 

55. Area privata concessa in comodato al Comune attrezzata per essere adibita a mercato settimanale. Si chiede se è soggetta al pagamento del COSAP.

 

Risposta: Con l'acquisizione in comodato dell'area e con la relativa destinazione a mercato da parte del Comune, essa diviene a far parte, seppure in via transitoria, del patrimonio indisponibile del Comune, così i concessionari del mercato debbono sottostare al pagamento della TOSAP.

 

56. Da una verifica e’ risultato che Edison rete spa non ha versato il canone forfettario di € 516,46= per l’anno 2006=. dobbiamo emettere accertamento, ma edison rete e’ stata incorporata (attraverso diverse fusioni) da Terna spa. L’accertamento lo posso emettere a terna spa, quale societa’ finale?

 

-           EDISON RETE SPA E PER ESSA TERNA SPA

E’ CORRETTO COME INTESTAZIONE DELL’ACCERTAMENTO? DEVO INDICARLO ANCHE NELLA MOTIVAZIONE DELL’ACCERTAMENTO?

 

Resto in attesa di un suo cortese riscontro e con l’occasione Le porgo i più cordiali saluti.

 

Risposta: Con la circolare n. 1 DPF del 2009, in ordine allo assoggettamento delle occupazioni realizzate con tubi e cavi da parte delle aziende di erogazione di energia elettrica, il MF ha così specificato: “con il D.L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 con il quale sono state disposte “misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”, il cui art. 1 ha imposto la separazione dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica da quella di vendita della stessa.

In tali ipotesi, il pagamento delle entrate in discorso deve essere effettuato dalla società titolare della rete di distribuzione, tenendo conto del numero delle utenze attivate dalle società che svolgono l’attività di vendita entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente. La società titolare della rete di distribuzione deve, quindi, comunicare all’ente locale il numero complessivo delle utenze attivate dalle varie società che svolgono l’attività di vendita e versare i relativi importi dovuti a titolo di TOSAP o di COSAP. “

Si conclude, quindi, nel specificare che l'atto di recupero va intestato alla società proprietaria nel periodo della rete di distribuzione, notificandolo presso la società che allo stato attuale ha incorporato i rapporti giuridici di questa.

 

57. Il titolare di un bar nel centro storico, titolare altresì di una panetteria situata a pochi metri di fronte allo stesso, ci chiede occupazione di suolo pubblico con tavolini e sedie nello spazio antistante a questa ultima (presumo nelle ore di chiusura della panetteria, considerato lo spazio esiguo a disposizione); il dubbio che ho e che si possa rilasciare concessione di suolo davanti alla panetteria per l’attività di bar che si svolge nel locale frontistante, anche se il titolare risulta essere il medesimo.


Risposta: Non vi sono ostacoli giuridici al relativo rilascio, posto che l’area è ad uso pubblico. Tuttavia, si consiglia di indicare nella concessione che l'occupazione può essere utilizzata dopo l'orario di chiusura della panetteria, onde non sia creato disturbo ai clienti che vi accedono.

58. Il ns. regolamento COSAP prevede l’ESENZIONE per le occupazioni effettuate dai cosiddetti “spuntisti” (mercato e fiera) in quanto l’obbligo del pagamento è già assolto dai titolari del posteggio. Mi è venuto il dubbio che non sia corretto esentarli, lei cosa ne dice ?

 

Risposta: anche se molti comuni assoggettano alla TOSAP ed alla TIA giornaliera gli spuntisti, questi vanno invece esclusi, poiché l'assolvimento di detti obblighi è effettuato dal titolare del posteggio, che in caso di assenza non ha diritto ad alcun rimborso (tale interpretazione mi è stata fornita solo verbalmente dal MF).

 

59. Un gruppo di burattinai che hanno chiesto di posizionare una roulotte nel parcheggio pubblico (non a pagamento), adiacente la palestra, in quanto vorrebbero fare uno spettacolo di burattini presso la piazza antistante le scuole.

secondo lei, il fatto che posizionino la roulotte per una settimana in questo parcheggio pubblico, ha rilevanza ai fini dell'applicazione della Cosap?

il sindaco sostiene che essendo area già adibita a parcheggio non devono pagare niente.

lei cosa ne pensa in merito?

 

Risposta: Tale occupazione va assoggettata al canone in argomento proprio per il fatto che con tale concessione l'area è sottratta all'uso di parcheggio a cui è destinata (Pretura di Forlì, 11 luglio 1978).

 

 

60. Nel mese di dicembre dovremo effettuare due mercatini natalizi. Precedentemente il nostro Comune non ci faceva pagare la TOSAP. Noi riscuotevamo una cifra (€ 25) da ogni singola bancarella e la somma ci veniva lasciata dal nostro Comune quale contributo alla Pro Loco.

Ora il Comune è commissariato ed il Commissario chiede delucidazioni sulla possibilità di non farci pagare, come Pro Loco, la TOSAP.

Esiste qualche disciplina in materia? Per noi l’introito dei mercatini è importante per avere dei fondi da reinvestire in altre manifestazioni.

 

 

Risposta: Come è noto le esenzioni tributarie sono stabilite dalla legge statale ed al Comune non è concesso di introdurle, in assenza di una legge, con il proprio regolamento. Ora, astrattamente le Pro Loco potrebbero rientrare nella esenzione prevista per gli enti non commerciali dalla lettera a) del comma 1 dello articolo 49 del D.Lgs.n, 507/93. Tuttavia, tale lettera condiziona l'esenzione allorché l'occupazione sia diretta a "finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione cultura e ricerca scientifica”, fra le quali non rientra l'organizzazione di mercati. Sullo assoggettamento degli Enti non commerciali alla TOSAP si è espressa la suprema Corte di Cassazione con la sentenza sotto riportata:

 

Corte di Cassazione

SENTENZA CIVILE

Sentenza del 19/11/2003 n. 17495

Intitolazione:

Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche - Tributo proprio del Comune - Fondamento - Convenzione stipulata tra Comune e

Associazione per realizzazione di "Eventi" - Presupposto impositivo - Tassabilit\ - Condizioni.

 

 

Il problema potrebbe essere risolto in modo regolare dal Comune nel concedervi un contributo figurativo pari alla TOSAP che è dovuta. Tuttavia, ciò comporterebbe per il bilancio comunale l'aumento delle entrate ma anche della  spesa corrente.

 

61. Nell'anno 2009 una ditta edile aveva richiesto autorizzazione per occupazione spazi ed aree pubbliche a carattere temporaneo per diciamo l'installazione del cantiere. I nostri simpatici vigili l'hanno autorizzata... senza però come al solito non farsi pagare preventivamente al rilascio dell'autorizzazione.

 

Fatto sta che questi non hanno pagato e che nel frattempo malauguratamente causa le forti piogge l'area di cantiere è stata oggetto di smottamenti....

 

E a questo punto come al solito quando ci sono rogne vengono affidate a noi come ufficio tributi.

 

Noi abbiamo fatto una nota di sollecito di pagamento e dopo di che l'avviso di accertamento per omesso pagamento avverso il quale la ditta ci ha proposto ricorso in Commissione tributaria adducendo che:

".... se è pur vero che la ditta XXXX ha richiesto la possibilità di occupare il suolo pubblico al fine delle predisposizione del cantiere è altrettanto vero che la stessa non ha mai utilizzato area de qua.

Infatti subito dopo l'ottenimento del permesso, l'area più volte citata è stata transennata al fine di evitare pregiudizio all'incolumità dei passanti in seguito al verificarsi di episodi franosi a margine dello scavo aperto per l'esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione di box interrati: eventi franosi causati dalla insistenza ed intensività delle piogge avvenute nel periodo in cui sono accaduti i fatti per cui è causa. Di tali episodi sono stati informati immediatamente gli Uffici competenti del Comune di Borghetto S. Spirito: l'Ufficio Tecnico fece un sopralluogo e relazionò l'Amministrazione sull'accaduto.

In definitiva, pertanto, nessuna occupazione ai finei del cantiere fu messa in atto dalla ricorrente; l'area più volte citata è stata transennata, tornasi a ripetere, esclusivamente per motivi di sicurezza!!".

 

Premetto che prima di emettere avviso di accertamento avevo fatto verifiche presso gli Uffici Tecnici e Comando di P.M. per verificare se effettivamente l'imposta fosse comunque dovuta e loro mi avevano risposto con le tre note che le trasmetto in allegato.

 

 

 

Risposta: La difesa del Comune deve basarsi sui seguenti punti:

 

1. Il presupposto della tassa occupazione è la materiale occupazione dell'area pubblica, a nulla rilevando persino che l'occupazione sia stata fatta a seguito di ordinanza sindacale (Cassazione n. 6058/92):

 

La tassa occupazione di suolo pubblico, prevista dall'art. 192 t.u. sulla finanza locale 14 settembre 1931 n. 1175, riveste natura tributaria e forma oggetto di un'obbligazione, che trova la sua fonte, non già nell'atto amministrativo di autorizzazione o di concessione, ma direttamente nella legge, che ne determina rigidamente il contenuto sulla base di criteri oggettivi e prestabiliti, senza lasciare alcun margine di discrezionalità all'ente impositore. Poiché il fatto generatore dell'obbligazione anzidetta è dato dalla materiale occupazione del suolo pubblico, la tassa in parola è sempre dovuta quando si abbia l'accennata occupazione, qualunque ne sia la causa o la natura, sia che essa sia effettuata per atto volontario del privato interessato od in esecuzione di un provvedimento della p.a. (nella specie, ordinanza del sindaco che, per ragioni di pubblica incolumità, impone al privato di transennare e, quindi, occupare parte di una strada pubblica a causa dello stato pericolante di un fabbricato di proprietà del privato medesimo, prospiciente sulla strada stessa).

Cassazione civile, sez. I, 20/05/1992, n. 6058
Maggi c. Soc. Apac e altro

 

2. Peraltro l'occupazione dell'area è stata certificata dalle certificazioni rilasciate da dipendenti del Comune che hanno la qualifica di pubblico Ufficiale. Tali dichiarazioni hanno valore di veridicità, le quali possono essere vinte solo con querela di falso.

 

62. Un utente ci ha chiesto chiarimenti in merito all’articolo di legge per il quale richiediamo il pagamento dei passi carrai a raso in quanto, citando la sentenza della Corte di Cassazione 8106 del 28/04/2004, i passi a raso hanno solo la funzione di consentire l’accesso alla proprietà privata e quindi non soggetti a TOSAP.

L’utente in parola ha richiesto in data 03/07/1997 ai vigili il cartello di divieto di  sosta. Il comune, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione 18857 del 16/06/2003 che faceva chiarezza in merito all’art. 44 – c. 8 del d.lgs 507/93, ha assoggettato il passo carraio in questione alla Tosap.

L’utente che non aveva avuto risposta alla nota di chiarimento, con successiva istanza riteneva illegittima la ns. pretesa e chiedeva il rimborso della Tosap pagata.

Ci sono ulteriori sentenze che possono chiarire  e avvallare la nostra pretesa tributaria?

Per opportuna conoscenza le allego i testi delle istanze pervenute.

 

Risposta: Il comma 7 dello 44 del D.Lgs.n.507/93, abrogato dalla legge 549/95 prevedeva espressamente l'esclusione dal pagamento della TOSAP dei passi carrai a raso:

 

7. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

 

Il comma 8 del predetto decreto così dispone:

 

8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.

 

 

L'interpretazione del comma 8 porta a ritenere che per l'assoggettamento dei passi carraio a raso, intendendosi tali quelli ove sono assenti opere visibili (interruzione di marciapiede, od altre dirette a eliminare il dislivello fra l'area pubblica e quella privata) sia necessario:

 

a) la presenza di un cartello segnaletico;

b) il divieto di sosta antistante l'accesso fino a 10 mq.

 

Tali condizioni si realizzano ad avviso dello scrivente per i passi carraio a raso la cui area antistante è tracciata da strisce gialle che impediscono la sosta.

 

In conclusione, se non sono presenti le condizioni di cui alla lettere a) e b) la tassa non è dovuta.

 

 

63. Nel caso di mancato pagamento di TOSAP permanente per gli anni 2007-2008-2009-2010-2011 entro il 31.12.2011 si deve emettere avviso di accertamento solo per il mancato pagamento riferito all'anno 2007 o si può emettere per più anni? In un unico atto o con più atti separati per annualità? Lo stesso principio vale per l'atto di contestazione per ritardato pagamento?

 

Risposta: Gli avvisi di accertamento TOSAP, così come previsto dal comma 4 dello articolo 51 del D.Lgs.n.507/93 vanno notificati separatamente per ciascun anno e non in modo cumulativo.

 

Lo stesso principio vale per gli omessi o ritardati pagamenti, posto che gli avvisi di liquidazione debbono essere notificati al contribuente, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, nei sei mesi successivi dalla data di presentazione della dichiarazione contenente errori materiali o di calcolo.

 

Si rammenta, infine, che il termine di decadenza, già stabilito in anni tre dal comma 6 del predetto articolo, è stato aumentato ad anni cinque dal comma161  dello articolo 1  della legge 296/06 che così dispone:

 

COMMA 161

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni (1).

 

 

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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