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- quesiti e risposte inerenti all' ICI - anno 2011

 

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Quesiti e risposte

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Elenco Domande:

 

  1. Notifica

  2. Area edificabile del contitolare IAP

  3. Coniuge non separato con residenza diversa altro coniuge

  4. Abitazione principale posseduta al 50 % da società

  5. Due abitazioni indivise possedute al 50 per cento

  6. Area edificabile: quando il carattere pertinenziale non produce l’esclusione

  7. Tennis club

  8. Fabbricato ex rurale: ritardato accatastamento: efficacia R.C.

  9. Richiesta di Rimborso in presenza di r.c. non trascritta in Catasto

  10. Contributo D: mancato adeguamento da parte Ministero: ragione

  11. Morte usufruttuario e diritto di abitazione coniuge superstite

  12. Non esente il fabbricato rurale A2

  13. La riduzione per inagibilità prescinde dalla variazione catastale

  14. Società in liquidazione: le sanzioni sono dovute

  15. Edifici rurali A6: controllare i servizi igienici

  16. Rettifica DOCFA: efficacia retroattiva alla data di variazione

  17. Il diritto abitazione ed eredi

  18. Immobili interesse storico: solo se vi è il vincolo in Conservatoria

  19. Calcolo r.c. immobili interesse storico

  20. Frazionamento casa vedovile in due unità: permane diritto per entrambe

  21. Locazione caserma ai carabinieri: non è esente

  22. Il diritto di abitazione si estende alle pertinenze

  23. Caserma dimessa

  24. Aliquota campeggio

  25. Coniugi non separati con residenze diverse

  26. Azienda municipalizzata del Comune

  27. Tenda bar: accatastamento?

  28. Diritto di abitazione o comodato?

  29. D10 pensionato agricolo iscritto solo all’IVA

  30. Mancata trascrizione sentenza costitutiva proprietà

  31. Ravvedimento operoso: da quando le maggiori sanzioni?

  32. Coniugi non separati residenti in comuni diversi

  33. Pagamento accertamento con compensazione (F24)

  34. Agevolazioni terreni agricoli: condizioni

  35. Domanda rimborso per frazionamento fabbricato

  36. L’accertamento preventivo impedisce il ravvedimento operoso

  37. Accertamento e contestazione della r.c.

  38. Impianti fotovoltaici

  39. Abitazioni principale locata con mantenimento residenza fittizia

  40. Rimborso a seguito ammissione errore del Catasto

  41. Aree edificabili detenute da contitolari non coltivatori diretti

  42. Aumentabile l’aliquota solo per i D?

  43. Immobili Curia: esenti e non

  44. Coniugi non separati con differente residenza

  45. Aliquote impianti fotovoltaici

  46. Costituzioni usufrutto subordinato a condizione sospensiva costitutiva

  47. Compensazione ICI con crediti erariali non possibile con cartelle insolute di oltre 1500 euro

  48. Area edificata coltivata dalla moglie del soggetto passivo

  49. Cessione con unico atto di edifici e di aree edificabili: è necessario distinguere gli oggetti

  50. immobili: la r.c. ha sempre efficacia retroattiva

  51. Notifica: vale la data di ricezione e non quella di spedizione

  52. Quale funzionario per l’imposta di scopo?

  53. Come si determina la r.c.  del D1?

  54. Il D7 non è esente anche se rurale

  55. Tre abitazioni principali contestate

  56. Agriturismo non esente se accatastato in A

  57. Area edificabile posseduta da SRL

  58. D7 di pensionato agricolo

  59. Agevolazioni illegittime introdotte da molti comuni per determinate categorie di utilizzo

  60. Aree edificabili ad insaputa del contribuente: irrilevante

  61. Diritto di abitazione e rinuncia eredità

  62. Fabbricati rurali esenti se non accatastati allo urbano

  63. Omessa comunicazione edificabilità: irrilevanza

  64. Cessione di cubatura

  65. edifici in corso di costruzione in zona agricola

  66. omessa impugnazione a seguito non adesione accertamento

  67. Due unità, diversamente intestate, usate come unica abitazione

  68. Contributo immobili D: non si ripresenta la domanda se l’importo non varia

  69. Permanenza obbligo dichiarazione acquirente area edificabile

  70. Piano integrato di intervento zona C

  71. Abitazione rurale A1

  72. Centro Ippico

  73. Costituzione Fondo patrimoniale

  74. Comodatario che mantiene residenza presso il comodante

  75. Aree pertinenziali edificabili: assoggettabilità: giurisprudenza

  76. Attribuzione r.c. fabbricati D: efficacia retroattiva in luogo valore contabile

  77. Abitazione principale è il focolare domestico della famiglia: verifica

  78. Richiesta sgravio cartella a seguito accoglimento ricorso CTP

  79. Funzionario responsabile del Servizio e funzionario responsabile del tributo: possibile coesistenza

  80. rettifica r.c. proposta per impianti fotovoltaici: efficacia

  81. Terreni agricoli incolti: esclusione

  82.  Numero rate sanzioni ICI?

  83. Riduzione per comodato applicata ma non richiesta correttamente al Comune

  84. Morte dello usufruttuario e diritto di abitazione

  85. L’inagibilità e l’inutilizzabilità debbono essere totali e non parziali

  86. Revoca giudiziale dell’atto di acquisto

  87.  Due abitazioni rurali non contigue

  88.  Più unità una sola abitazione principale? Verifica

  89.  Rettifica di r.c. da parte del Catasto dietro segnalazione del Comune: efficacia retroattiva

  90. Accertamento con adesione: sanzione di omessa o infedele denuncia e non il 30 per cento

  91. L’autodenuncia tardiva non esime dall’obbligo sanzionatorio

  92. Istanza rimborso per valore aree dichiarato in misura maggiore di quella stabilita dal Comune

  93.  Contitolari edifici rurali non A6 o D10

  94. Coniugi non separati con residenze diverse

  95. Garage della moglie ed abitazione marito: non è esente

  96.  Compiuta giacenza

  97. Quando la liquidazione e quando l’accertamento

  98. Variazioni culturali DL 262/06 : efficacia nuovo reddito dominicale

  99. Area edificabile in zona di rispetto stradale

  100. Edifici rurali abitativi: quando si considera la superficie massima

  101. Edifici rurali ed interrogazione parlamentare

  102. Fabbricato rurale esente?

  103. Istanza di sospensione cartella esattoriale

  104. Il contitolare comodante della propria quota non è esente

  105. Accertamento con adesione definito per errore con valore minore: non è ammessa la rettifica

  106. Lo scambio in uso di due appartamenti non è comodato

  107. Comodato richiesto solo in sede di liquidazione

  108. Aree destinate ad opere pubbliche: edificabili?

  109. Valutazione retroattiva aree edificabili

  110. Abolizione dichiarazione e favor rei sostanziale

  111. L’aumento delle sanzioni solo per le infrazioni compiute nel 2011

  112. Ritorno in bonis e cumulo giuridico

  113. Diminuzione valori aree in presenza bilancio già approvato

  114. Versamento volutamente inferiore di 10 euro rispetto al dovuto

  115. Perché esenti solo i rurali A6 oppure D10

  116. Istanza di rimborso fuori termine

  117. Giardino edificabile

  118. Fabbricato D utilizzato ma senza r.c.

  119. L’edificabilità fiscale è data dalla legge statale e non da quella regionale

  120. Immobile di società sportiva non utilizzato: assoggettamento

  121. Consorzio Agrario

  122. Iscritti AIRE: aliquota ordinaria

  123. Casa bifamiliare: una sola è abitazione principale

  124. Durante la ristrutturazione l’abitazione è assoggettata sull’area di sedime

  125. La riduzione per inagibilità non si applica per le ristrutturazioni

  126. Indisponibilità del Comune alla conciliazione giudiziale

  127. D10 utilizzato da società commerciale: non è esente

  128. Recupero con sanzioni nel caso di ritardato accatastamento fabbricato

  129. Demolizione fabbricato D già oggetto di contributo statale: irrilevanza

  130. Cessione di area edificabile con mantenimento volumetria in capo al cedente

  131. Spostamento transitorio della dimora abituale in altro immobile di proprietà  durante lavori di ristrutturazione della abitazione principale

  132. Terreni agricoli divenuti edificabili nel corso d’anno

  133. Comodato di quota a figlia minore: irrilevante

  134. Diritto di abitazione coniuge superstite fa divenire nuda proprietà successione

  135. In assenza di ricorso il rimborso dello indebito è una facoltà del Comune

  136. L’abitazione principale non richiede la dichiarazione

  137. Terreno incolto escluso dall’ICI

  138. Acquisto della abitazione con cabina elettrica con servitù a favore società somministrazione energia elettrica

  139. In quali casi il Comune deve comunicare l’edificabilità delle aree

  140. Niente dichiarazione per l’abitazione divenuta principale

  141. L’area edificabile pertinenziale quando va esclusa

  142. Diritto di abitazione o comodato?

  143. Per l’ICI alla Amministrazione straordinaria non si applicano le regole del fallimento

  144. Area edificabile pertinenziale non graffata

  145. Azienda ospedaliera

  146. Coltivatore diretto competono le stesse agevolazioni IAP

  147. Omessa denuncia di variazione equivale a sanzione omessa denuncia

  148. Le agevolazioni vanno rapportate a mesi

  149. Interessi per versamento unitario residenti allo estero

  150. Due unità una sola abitazione esente?

  151. Il diritto di abitazione si  estende anche alle pertinenze

  152. Durante la costruzione l’edificio rurale va assoggettato come Area edificabile

  153. Immobile donato con r.c. irregolare

  154. Contitolari terreni agricoli: per intero le agevolazioni sulla singola quota

  155. Richiesta del proprietario al comune di rendere in edificabile l’area: efficacia ICI

  156. Separazione: ex alloggio coniugale esente o da assoggettare?

  157. condomini con intestazione in comune di 25 box per millesimi

  158. Acquisto di appartamento non disponibile

  159. Accertamento con adesione: polizza fidejussoria non più dovuta sino 50000 euro

  160. Il minore non può essere soggetto passivo, ma i genitori

  161. La destinazione agricola permane fino inizio lavori edilizi

  162. Comodato del figlio residente con l’ex coniuge: elusione

  163. Diritto abitazione: permane anche se il vedova rinuncia alla eredità

  164. pertinenze solo quelle poste nello stesso stabile

  165. Pagamento con F24 a Comune sbagliato

  166. Ravvedimento operoso 2010: valgono le vecchie sanzioni più favorevoli

  167. Ex alloggio coniugale assegnato all’altro coniuge

  168. Domanda rimborso dal 2004 al 2009 con interessi  presentata nel 2010 per terreno espropriato dichiarato s rischio geomorfologico

  169. Domanda rimborso 2005 presentata nel 2011

  170. Ex marito in attesa di formale assegnazione alloggio ex moglie (che si è trasferito)

  171. Il C2 usato da imprenditore agricolo non è esente

  172. Ordine di accatastamento di un box

  173. Società agricole: agevolazioni limitate

  174. fabbricati accatastati ma non finiti: niente riduzione per inagibilità

  175. Le cooperative sociali non sono esenti

  176. Area pertinenziale edificabile: quando non va assoggettata

  177. Non congelato l’incentivo ICI

  178. La sanzione di infedele denuncia assorbe anche quella di insufficiente versamento

  179. Terreni affittati a cooperativa agricola

  180. Carabiniere non residente

  181. Immobile all’asta

  182. Edificio rurale del pensionato agricolo

  183. Studio medico in A2

  184. Non concedibile il comodato a figli minori

  185. Il Comune che da’ in comodato un alloggio posto in altro Comune paga l’ICI

  186. Immobili fantasma: tutto il gettito IRPEF ai comuni

  187. Valore delle aree: è necessario far riferimento allo strumento urbanistico vigente il primo gennaio di ciascun anno

  188. Sopralzo ed ampliamento di edificio

  189. R.C. applicata quella precedente dalla CTP: rimedi

  190. Area edificabile pertinenziale: assoggettabilità

  191. L’abitazione principale concessa in comodato da una società non è esente

  192. Cave

  193. Iscritto AIRE: la detrazione compete anche se l’abitazione è in comune diverso da quello di iscrizione

  194. L’annullamento dell’atto è consentito anche se pende il ricorso

  195. Riunificazione di due unità abitative: ICI no; sanatoria edilizia si

  196. Una sola abitazione con due stati di famiglia

  197. Edificio di nuova costruzione con due unità accatastate e 2 F3

  198. Edifici rurali A10 e C2

  199. Acquisto di fabbricato in corso di costruzione

  200. Quando si ripresenta domanda contributo immobili D

  201. Casa Famiglia è attività economica

  202. Comodato al figlio minore

  203. Impianto biogas accatasto in D10?

  204. Iscritto AIRE

  205. Morte di un comodante

  206. Iscritto all’AIRE che concede ospitalità

  207. Due unità entrambe esenti se contigue e non utilizzabili in forma autonoma

  208. Separazione fra coniugi

  209. Adozione PGT

  210. Anche per i D la r.c. ha efficacia retroattiva in luogo del valore contabile

  211. Come valutare le aree in corso di costruzione

  212. La casa del parroco

  213. Immobile accatastato ma non finito: paga con r.c.

  214. Comodato a figlio iscritto AIRE: esenzione non spetta

  215. Contributi immobili D: se non vi sono variazioni non si ripresenta domanda

  216. Separazione fra coniugi

  217. Alloggio antigienico

  218. Magazzino condominiale

  219. Categoria catastale Impianti fotovoltaici posseduti da imprenditori agricoli

  220. Infedele considerazione della abitazione principale e versamento non dovuto su abitazione principale reale

  221. Pertinenze iscritti AIRE

  222. Le società in house non possono essere esentate

  223. Impianto fotovoltaico D1 usato da agricoltore

  224. Morte del ex coniuge comodante ex alloggio coniugale

  225. Due unità una sola abitazione principale?

  226. Termine assoggettamento aree standard

  227. Comodato a figlio minore

  228. Fabbricato distrutto da incendio

  229. Immobile D accatastati nel 1996 ma non compreso domanda contributo

  230. Terreni agricoli posseduti dalla moglie del coltivatore diretto

  231. Morte dello erede: debito trasferito allo erede dello erede

  232. Locazione parziale di fabbricato D10 a commerciante

  233. Acquisto prima casa nel Comune di lavoro

  234. Vincolo quinquennale di espropriazione scaduto

  235. Fabbricati non utilizzati degli Enti non commerciali

  236. Area espropriata per costruzione piazzola ecologica

  237. Giardino edificabile di 1000 mq

  238. Accatastamento errata: rimedi

  239. Abolizione dichiarazione e riorganizzazione dello Ufficio Tributi

  240. Morte Usufruttuario con diritto accrescimento altro coniuge

  241. Rettifica DOFA Catasto della seconda variazione catastale

  242. Rinuncia volontaria edificabilità recepita dal Comune: efficacia

  243. Omesso versamento per abitazione ritenuta ingiustamente principale

  244. Non richiedibili al contribuente notizie conosciute o conoscibili dal Comune

  245. Per i fabbricati accatastati solo sanzione omesso versamento

  246. Comodato a parenti: obbligo di denuncia?

  247. D10 utilizzato a fini commerciali

  248. Area edificabile di discrete dimensioni graffata al fabbricato

  249. Fondo patrimoniale

  250. Sanzione di omessa denuncia o quella di omesso versamento?

  251. Uso contestuale della abitazione principale anche come  laboratorio artigianale

  252. Diritto di abitazione: divieto cessione in uso a terzi

  253. Comodato alla moglie prima della formale separazione

  254. La pertinenza in ristrutturazione non è esente e paga come area

  255. Terreni agricoli posseduti e condotti da società semplice: agevolazioni?

  256. Antenna telefonia mobile

  257. Diritto superficie ALER

  258. Posti auto scoperti non accatastati

  259. Fabbricato ristrutturato con variazione catastale tardiva

  260. Versamento ad esattore non più competente

  261. Pertinenza A8

  262. Annullamento ingiunzione

  263. Sullo avviso solo la firma del funzionario responsabile

  264. Diritto abitazione anche per l’iscritto all’AIRE?

  265. Aliquota ordinaria anche per l’immobile destinazione turistica

  266. Ritardo comunicazione edificabilità terreno

  267. Irrilevanza controllo valore contabile D

  268. Edifici rurali

  269. Dimora abituale e residenza nel medesimo comune

  270. Variazione catastale edifici rurali

  271. Quando il Comune è esente dai diritti catastali

  272. Agente di Polizia non residente

  273. Contitolari abitazione principale non residente

  274. Sentenza trasferimento proprietà: efficacia

  275. Box trasformato in abitazione

  276. Attività di affittacamere nella abitazione principale

  277. Rilascio di concessioni edilizie che non dichiarano la fine lavori

  278. Versamenti non congrui: recupero anche sotto il minimo

  279. Annullamento e riammissione PGT

  280. Richiesta rimborso aree edificabili solo per errore materiale

  281. Come prevedere nel regolamento l’esenzione per le cooperative sociali

  282. L’insinuazione nel fallimento preclude il ruolo

  283. Comunione indivisa di 3 abitazioni principali

  284. Impianto fotovoltaico costruito dal superficiario

  285. Affitto di azienda agricola: niente agevolazioni

  286. F24 a comune errato: rimedi

  287. Ravvedimento operoso versamento: entro un anno omissione e non termine denuncia

  288. Iscritti AIRE: detrazione si, esenzione solo se regolamentata espressamente

  289. Approvazione PGT

  290. La tardiva pubblicazione del testamento non giustifica l’azione di recupero oltre il termine di decadenza

  291. Insinuazione nel passivo fallimentare, previa notifica avviso liquidazione

  292. Le sanzioni per omesso versamento non possono essere cumulate

  293. Immobili che non debbono essere accatastati ed altri con accatastamento facoltativo (DM 28/1998)

  294. Motivazione atti recupero residenze fittizie

  295. Agevolazione per comodato solo se regolamentato dal Comune

  296. Pagamento accertamento con F24?

  297. Concessione in uso area Comunale per la costruzione campo di Golf

  298. Versamento ritardato del curatore fallimentare

  299. Area espropriata dal Comune per la realizzazione della piazzola ecologica

  300. Trattamento immobili di interesse storico

  301. Ex alloggio coniugale dopo sentenza divorzio

  302. Sanzioni nel caso accettazione proposta accertamento con adesione

  303. Cessione area e volumetria da parte di imprenditore agricolo

  304. Efficacia retroattiva r.c. D (Cassazione 3160/11)

  305. Assoggettabile l’area durante la costruzione dello edificio rurale

  306. Coop a proprietà indivisa

  307. Trattamento ex alloggio coniugale

  308. Pompa di benzina

  309. Immobili della Guardia di Finanza locati a militari: assoggettamento

  310. Validità a tempo indeterminato delibere fissazione valori aree

  311. Area edificabili senza volumetria

  312. Contitolare area edificabile (pensionato) ceduta in affitto ad agricoltore

  313. D10 destinato ad attività ingrassamento polli

  314. Area edificabile pertinenziale

  315. Rettifica d’ufficio r.c. da A3 a A2

  316. La palestra non è pertinenza esente della abitazione principale

  317. Morte del coniuge separato di fatto ed alloggio coniugale

  318. Valore di interpretazione autentica edificabilità di fatto (art. 36, c. 2, dL 223/06)

  319. Coerede abitazione principale che non vi abita

  320. cumulo materiale delle sanzioni

  321. Il fabbricato D8 della cava paga l’ICI

  322. Impianto fotovoltaico pertinenziale

  323. Rogito fabbricato in corso di costruzione

  324. Adozione PGT e variazioni urbanistiche: efficacia fiscale

  325. Illegittimo ridurre il numero di pertinenze abitazione principale

  326. PGT: rilevanza fiscale aree da urbanizzare

  327. A7!0 e C3 utilizzati come abitazione principale

  328. Abitazione A1: permangono le agevolazioni per handicap

  329. Impianto fotovoltaico installato su parcheggio pubblico

  330. Immobile concesso in garanzia mutuo ipotecario

  331. Invio al Ministero delibera nomina funzionario responsabile (legge)

  332. Pertinenza abitazione principale: non deve essere necessariamente adiacente

  333. Aree edificabili possedute da coltivatrice diretta in regime di esonero IVA

  334. Rendita proposta con DOCFA rettificata dal Catasto: efficacia della nuova r.c.

  335. Agevolazioni anziani ricoverati solo se prevista nel regolamento ICI

  336. Accollo

  337. Ritardato versamento fino a 14 giorni (Circolare 41/11)

  338. Esclusione aree edificabili da urbanizzare in base al PGT

  339. Due appartamenti da costruire. Il secondo edificato dopo alcuni anni dal primo

  340. Fabbricato posseduto da società non agricola locato ad impresa agricola

  341. Fabbricato D10 posseduto da impresa agricola ma non utilizzato

  342. Fondo patrimoniale

  343. Richiesta al catasto di variazione categoria catastale da parte del Comune

  344. Edicole su suolo pubblico (C1)

  345. Dichiarazione non dovuta per abitazione che diviene principale e quindi esente

  346. Rettifica del DOCFA: efficacia r.c. rettificata

  347. Fabbricato di nuova costruzione: efficacia immediata della r.c.

  348. Separazione fra coniugi: assegnazione ex moglie alloggio suocera

  349. COOP sociali ONLUS non esenti perché società commerciali

  350. Azienda provinciale Trasporti e beni del demanio

  351. Pagamento con F24 a Comune errato

  352. Aree espropriabili: l’indennità non può superare il valore ICI

  353. Agevolazione comodato non preventivamente documentata: perdita beneficio

  354. Servitù uso pubblico non sposta la soggettività passiva del proprietario

  355. Terreno agricolo incolto: esclusione

  356. Due unità immobiliari: una sola abitazione principale?

  357. Trattazione abitazione principale costituita da due unità contigue prima del 2008

  358. Gli immobili D sono assoggettati sulla base della r.c. 

  359. Area edificabile posseduta da società coop. agricola: efficacia data adozione PRG

  360. Coniugi non separati con stati di famiglia in due unità adiacenti: elusione?

  361. Superficie area edificabile  risultante dal progetto o dalle risultanze catastali?

  362. Soggetto passivo nel caso di aree edificabili concesse in leasing

  363. Rettifica infrannuale r.c. proposte mediante DOCFA

  364. Abitazione appartenente alle forze armate

  365. Notifica ad iscritto AIRE irreperibile allo estero

  366. Trust

  367. Appartamento usato come Ufficio

  368. Competenza sanzionatoria edifici ex rurali

  369. Domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica fabbricato

  370. Eredità giacente

  371. Notifica a società incorporata

  372. Una sentenza relativa ad un anno non pregiudica le sentenze relative a diverse annualità

  373. Morte del marito usufruttuario: la vedova non ha il diritto di abitazione

  374. Agevolazione appartamenti locati come abitazione principale

  375. Sanzione per minor valore dichiarato per aree edificabili (omessa denuncia)

  376. Il prossimo 16 giugno scade il sabato: pagamento il lunedì successivo

  377. Aree edificabili: valore determinato dal CTU

  378. PGT: aree edificabili ed inedificabili da quando?

  379. Sanzioni nel caso di accertamento con adesione

  380. Cooperativa agricola che possiede D1 e D8

  381. Area pertinenziale edificabile: assoggettabile ad ICI: giurisprudenza

  382. F24

  383. Aumento valore per approvazione piano lottizzazione: delibera o firma convenzione?

  384. Riduzione per inagibilità: necessario dimostrare anche la non utilizzabilità

  385. Fabbricato dichiarato in successione come collabente

  386. Fabbricato D10 posseduto da non imprenditore agricolo ma dato in locazione a coltivatore diretto

  387. Occupazione d’urgenza di terreno agricolo per costruzione autostrada

  388. Abitazione principale in albergo

  389. Obbligo di denuncia in caso di leasing in capo al locatario

  390. Assoggettamento area edificabile durante costruzione edificio rurale

  391. Sopraelevazione di fabbricato

  392. Rettifica DOCFA in corso d’anno: adeguamento in sede di saldo

  393. Rinuncia alla eredità del coniuge superstite

  394. Quota IMU spettante allo Stato

  395. Notifica a società fallita

  396. Calcolo base imponibile nelle ristrutturazioni

  397. Fabbricati non ultimati ma accatastati

  398. Ravvedimento operoso impedito dallo inizio attività ispettiva

  399. Sopraelevazione del C2

  400. Pagamento a Comune errato: dovute anche le sanzioni

  401. Variazione valori aree: efficacia successiva

  402. Fabbricato D10 non esente se utilizzato da non imprenditore agricolo

  403. Agevolazione terreni agricoli: non basta l’iscrizione all’IVA

  404. Area edificabile pertinenziale assoggettabile: giurisprudenza

  405. Coniuge assegnatario: viene meno l’esenzione se è trasferita la residenza

  406. Centro Tennis

  407. Annullamento e rettifica

  408. Unico atto di acquisto di aree edificabili e non

  409. Valore aree edificabili con delibera di CC e di giunta: diverso valore

  410. Rimborso per attribuzione di r.c. minore di quella presunta

  411. Richiesta di rimborso per importo minore del minimo

  412. Comodato della Parrocchia

  413. Pagamento con F24 anche per gli accertamenti?

  414. Aziende in Amministrazione Straordinaria

  415. Accatastato il D8 senza r.c. solo successivamente attribuita

  416. Non più fideiussione nel caso di rateizzazione accertamento con adesione

  417. L’impianto di Golf è un fabbricato e non un terreno agricolo

  418. Comportamento dopo ricezione comunicazione fallimento

  419. Vincoli relativi edificabilità

  420. Differente trattamento abitazione principale fra ICI ed IMU

  421. Collocazione impianto fotovoltaico su capannone altrui

 

 

 

Quesiti completi:

 

1. Abbiamo spedito in questi giorni per RR avvisi ici annualità 2005- il contribuente non ritira la RR la notifica si intende comunque valida con la data di spedizione oppure l'atto diventa inesigibile se decorrono i 10 gg e si va al nuovo anno.

cordialmente Emanuela

 

Risposta: Si ritiene che la notifica sia effettuata decorsi 10 giorni da quando è spedita la raccomandata che lo avvisa della giacenza (articolo 8 legge 890 del 1982).

E quindi si va all'anno nuovo.

 

2. Una  cittadina, non imprenditrice agricola, possiede al 50% con il fratello - imprenditore agricolo - alcuni terreni individuati come edificabili dal pgt. I terreni vengono utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola dal fratello imprenditore agricolo. La cittadina ha sempre versato la sua quota considerando i terreni come edificabili, ora mi chiede il rimborso per gli anni 2009 e 2010 sulla base della sentenza della corte di cassazione(sez. tributaria) n. 15566 del 14.05.2010 depositata il 30.06.2010 secondo la quale un terreno edificabile appartenga a più soggetti, di cui uno solo, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, lo utilizza per l'esercizio dell'attività agricolo, entrambi i proprietari possono considerare l'immobile  "terreno agricolo" e quindi con l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 2 comma 1 lett.b) secondo periodo del d.lgs. 504/92.

 

E’ dovuto il rimborso?  che tipo di controlli debbo fare?

 

Risposta: Non condivido tale sentenza, in considerazione del carattere personale e non oggettivo dell'ICI. Una sentenza della Cassazione, seppure importante, vale solo per il caso trattato. Se Lei la pensa come me non rimborsi e nel caso probabile di ricorso resista in giudizio con dette argomentazioni.

 

3. Un contribuente, residente in una casa di proprietà al 100% in altro comune, è anche proprietario al 50% con la moglie dell'abitazione sita nel territorio del nostro Comune dove la moglie ha la residenza. Da solo lui, da sola lei.

Detto contribuente non paga l'ICI nel Comune di residenza mentre paga l'Ici sul 50% dell'abitazione nel nostro Comune.

Ora il Comune di residenza del contribuente in parola invia un avviso di accertamento ICI contestando il fatto che non vi risiede con  la famiglia !!!!!!!Citando la Cassazione !!!

Lui dice ma io se pago il 50% della casa tenuta a disposizione nel comune di …… e risiedo a …… dove godo dell'esenzione ICI abitazione principale in quanto residente, devo separarmi ufficialmente dalla moglie?????????Da qualche parte avrò diritto all'esenzione abitazione principale e dove se non nel Comune di residenza?????

Il citato Comune si è così attivato anche nei confronti di altre famiglie dove la moglie e i figli sono loro residenti, ma non il marito, contestando per questo fatto che la famiglia  del contribuente non risiede!

La mia collega dell'anagrafe mi dice che i coniugi non hanno più l'obbligo di legge della convivenza!!!!

Come devo io comportarmi in casi analoghi di famiglie di fatto divise?????????

 

Risposta: L'abitazione principale è riferita alla famiglia. Se i coniugi non sono separati legalmente, il soggetto passivo che risiede nel suo comune, ma la famiglia del quale risiede in altro comune, non deve essere esentato. Lei deve guardare alla posizione del Comune suo. Nel caso descritto toccherà a costui dimostrare che poiché la dimora abituale sua e della sua famiglia è nel suo comune deve essere esentato, ma prima deve accettare le indicazioni del Comune di residenza (fittizia) e non ricorrere contro tale interpretazione.

 

4. Può essere considerato abitazione principale, quindi con le relative agevolazioni, un immobile censito nella categoria catastale A07 ma intestato, in parti uguali, ad una persona fisica ed a una Società? Il contribuente applica le agevolazioni prima casa con aliquota agevolata e detrazione al 100% fino al 2007.

 

Risposta: Le società non possono godere della esenzione, non avendo né famiglia né residenza anagrafica. La persona fisica se residente, è esente dal 2008, mentre è completamente da assoggettare la società con aliquota ordinaria.

 

5. sigg. Bonati Giovanni e …… (fratelli) sono proprietari di due A07 e di un C06 ciascuno per il 50%. Si tratta di una villa monopiano suddivisa in due unità abitative accatastate separatamente (allego visura). Giovanni risiede in uno dei due A07 con la sua famiglia, …. nell'altro con la sua famiglia. Dal 2008 non versano più l'ici. Per entrambi abbiamo emesso avviso di accertamento per l'anno 2008 esentando l'a07 e il c06 presso il quale risiedono, ma procedendo al recupero dell'imposta per il secondo a07 (in ragione del loro 50% di possesso). Ci contatta il loro studio di commercialisti dicendo che assolutamente l'imposta non è dovuta perchè entrambe le unità immobiliari sono adibite ad abitazione principale. Come ci comportiamo?

 

 

Risposta: Il comportamento al riguardo assunto da codesto Comune è corretto. Infatti, il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 12 del 2008, punto 2, penultimo capoverso precisa."Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è proprietario dell’immobile per il 50%; B per il 30% e C per il 20%, ma esso è stato adibito ad abitazione principale soltanto da B e C, solo questi ultimi hanno diritto all’esenzione disposta dalla norma in esame, mentre A deve versare l’ICI calcolata sulla base della propria quota di possesso. ".

In sintesi, secondo il Ministero delle Finanze l'abitazione principale è il luogo ove il soggetto passivo risiede, così che il contitolare che usa l'abitazione principale utilizzata da un altro contitolare non può essere esentato.

 

In conclusione, fino a quando non sarà formalmente fatta una divisione con atto pubblico delle contitolarità, i due contitolari dovranno continuare a pagare l'ICI per la quota di proprietà riferita alla abitazione principale utlizzata dall'altro contitolare.

 

6. Un contribuente abitante nel centro di ……. (Casa singola anzi  palazzo) ha un lotto di mq. 2460 vicino a casa sua (naturalmente terreno  edificabile residenziale in area già urbanizzata). Fino al 21/11/2002 nessun problema;  ha sempre pagato l'ICI come terreno edificabile anche se abbiamo dovuto accertarlo per via della valorizzazione da lui fatta (troppo bassa  rispetto  al vero valore). In data 21/11/2002 ha fatto accatastare il terreno  all'urbano facendolo diventare il cortile o il giardino di casa (è tuttora una A/2) e smettendo di pagare l'ICI (mi sono sempre chiesto se una A/2  possa avere un giardino tanto grande senza diventare una A/1 o una A/8).  L'abbiamo accertato e lui ha chiesto l'accertamento con adesione (atti relativi agli anni 2002, 2003 e 2004). Il contribuente, assistito dal suo Commercialista, ha fatto le sue valutazioni, noi abbiamo fatto le nostre e  in data 07/02/2007 abbiamo raggiunto l'accordo e firmato il verbale di accertamento con adesione riconoscendo a lui una minor valorizzazione rispetto ai valori della tabella deliberata dalla Giunta. Tutto ok,  pensavamo di aver sistemato la questione ma ora ci arriva una richiesta nella quale ci chiede di rivedere la nostra posizione in quanto c'è una  recente sentenza della Cassazione (n. 22129 dep. 29/10/2010) che  stabilisce, a suo dire, un principio in base al quale il suo terreno non paga ICI  come terreno edificabile e ci chiede la restituzione dell'ICI pagata dal 2002  al 2010. Io sarei tentato di dare una risposta di diniego secca su tutta la linea  ma volevo prima il conforto del suo parere in quanto è quasi certo che tale diniego venga ricorso. Quali sono inoltre, secondo lei, gli  argomenti/motivazioni sui quali dovrei battere maggiormente nella  risposta?

Risposta:  Il rimborso non deve essere fatto e tale area deve continuare ad essere assoggettata ad ICI. Infatti, come si evince dal comma 3 dello articolo 2 del D.Lgs.n.218/97 l'adesione non è impugnabile:

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non
è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,  limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento; la definizione non esclude comunque la punibilità per i reati di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 del  medesimo decreto-legge.

La sentenza citata è stata interpretata in malo modo dalla stampa, tanto che è stato accolto il ricorso proposto in Cassazione dal Comune di Bolzano. In sintesi, le aree edificabili, anche se pertinenziali, pagano l'ICI se, come nel caso descritto, il carattere pertinenziale non è giustificato da esigenze economiche. In sintesi, se la casa è di 300 metri l'esenzione non può riguardare una area edificabile di 1000 mq:

Cassazione n. 22129/010: ICIA area edificabile pertinenziale esente solo se giustificata da esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.

Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite" :
"la simulazione intesa non in senso tecnico negoziale ma come rappresentazione di una apparenza di fatto) di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell'art. 817 c.c. alfine di ottenere un risparmio fiscale va ... inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di diritto (v. Cass. SS. UU.  30055/2008)".
Nella medesima decisione, quindi, si è statuito: "perchè un'area fabbricabile perda il (plus)valore costituito ... dalla edificabilità, occorre che intervenga una aggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolva quindi in  un mero collegamento materiale rimovibile ad libitum".

 

7. Lunedì  mattina, abbiamo la prima udienza di trattazione del ricorso in   commissione tributaria provinciale del circolo President Tennis Club (non  so se si ricorda, ma si tratta di un ricorso presentato dal contribuente  nel 2007 e per il quale la mia collega Caterina Sassi le aveva già chiesto  consulenza). In sintesi, trattasi di una associazione sportiva dilettantistica, la  quale possiede due fabbricati; un A/3 adibito ad abitazione del custode e  un D/6 adibito in parte a palestra ed in parte a ristorante.  Gli accertamenti che il comune ha emesso per mancata dichiarazione e  mancato versamento dell'imposta,  vertono specialmente sul fatto che una  parte del D/6 è adibito a bar/ristorante concesso in comodato a terzi,  all'interno del quale, "sembra" peraltro possano accedere anche soggetti  non soci.....comunque il comune sostiene che, stante questo fatto, viene a  decadere la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività  assistenziali, previdenziali, sanitarie, ecc. ai sensi dell'articolo 7  lettera i) del D.Lgs. 504/92. Le chiedo pertanto se ha da trasmetterci qualche recente sentenza o parere  a favore del Comune da poter utilizzare lunedì mattina in Commissione > Tributaria.

Risposta: Come è noto l'esenzione di cui allo articolo 7 lettera i) del  D.Lgs.n.504/92 richiede il soddisfacimento di due condizioni, la prima di carattere soggettivo. Deve essere un Ente non commerciale, così che sono da assoggettare le società di ogni tipo (la società ricorrente è una
associazione oppure una società, perché se lo fosse sarebbe già da  assoggettare). La seconda condizione concerne l'utilizzo che deve essere fatto dallo stesso soggetto passivo, per finalità non commerciali. Ad esempio se il ristorante non è condotto dal soggetto passivo già si determinerebbe l'assoggettamento di detto immobile. Peraltro, ai sensi della legge 460/97 le società sportive, se non svolgono attività nei confronti dei soggetti svantaggiati, quali handicappati, ecc ossia soggetti che accedono gratuitamente ai servizi non sono considerati esenti dal pagamento dei
tributi. Le riporto qui una massima significativa della Cassazione:

Ai fini del trattamento agevolato in materia di imposte sui redditi e regime i.v.a. in favore di associazioni sportive dilettantistiche ed altri enti associativi, non è sufficiente la sussistenza dei meri requisiti formali: non rilevano, di per sé, l'appartenenza dell'ente alle categorie ritenute di
rilevanza sociale - e dunque agevolate - né la conformità dello statuto alle disposizioni ex d.lg. n. 460/97, ma è necessario che le prestazioni offerte ai soci siano realmente erogate nelle modalità prescritte.

Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2010, n. 11456

8. Un contribuente ha fatto accatastare all'urbano nell'anno 2009 un ex f.r.. Dall'anno 2009 ha versato correttamente l'imposta dovuta. Considerando che nel DOC.FA è stato indicato dal suo Geometra che i requisiti di ruralità sono stati persi nell'anno 2000, il comune può recuperare gli anni precedenti ha decorrere dall'anno 2005 o dall'anno 2006?

 

 

Risposta: Ritengo recuperabile il tributo almeno dal 2005, in virtù di quanto previsto nel caso di irregolarità catastali, dal comma 337 dello articolo 1 della legge 311/04.

 

9. In data 15/12/2010 una contribuente ha presentato richiesta di rimborso per gli anni 2005/2009 motivata dal fatto che l'abitazione principale di cui è proprietaria è stata erroneamente dichiarata fin dal 1992 (ai fini I.S.I.) come categoria A/8 mentre in realtà apparterrebbe alla categoria A/7.
Dalla visura effettuata d'ufficio tramite SISTER (che si allega alla presente mail), per tale fabbricato non risulta tuttora alcun dato di classamento (né categoria, né classe né rendita), ma solo i dati
identificativi relativi al foglio, particella e subalterno. Ad integrazione della richiesta di rimborso la
contribuente ha presentato l'istanza per l'attribuzione della rendita catastale ai sensi dell'art.
12 della Legge 13/5/88 n. 154 presentata all'U.T.E. di Bergamo in data 30/06/1988 (che si allega alla presente mail), dalla quale risulta il classamento dell'immobile nella categoria A/7 da parte dell'U.T.E.e la notifica dello stesso alla contribuente in data 31/01/1989. Nonostante ciò, la contribuente ha continuato a pagare ai fini I.C.I. l'immobile come categoria A/8:
come dobbiamo comportarci in merito alla richiesta di rimborso, tenuto conto che dalla visura catastale non risulta alcun classamento?
 
Risposta: Il diritto al rimborso è dato dalla certezza della relativa sussistenza. Ora, poiché, forse per probabile errore materiale, non risulta  iscritta per detto fabbricato la R.C., il rimborso non è dovuto, in virtù di quanto indicato dal comma 2 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 ,che fa riferimento alla rendita iscritta in catasto. Risponda, dunque, che allo stato attuale degli atti il rimborso non può essere concesso, invitando il contribuente a richiedere al Catasto l'iscrizione della r.c.

Una volta iscritta la r.c. il contribuente avrà diritto al rimborso della  maggiore imposta corrisposta per gli ultimi cinque anni antecedenti la data di  presentazione di detta istanza.

 

10. Nel 2009 abbiamo inviato alla Prefettura competente la dichiarazione attestante le minori entrate derivanti Immobili D per un totale di €.83.528,10 relative all'anno 2008;

nel 2010 abbiamo ripresentato la sopra citata dichiarazione per un importo aumentato a €.88.872,98 ma il Ministero ci ha rimborsato lo stesso importo di €.83.528,10 erogato l'anno precedente.

 

Forse perchè dopo l'erogazione del primo importo è da considerarsi consolidato e non dobbiamo più mandare nè dichiarazioni nè aspettarci un importo maggiore a €.83.528,10?

 

Risposta: Probabilmente l'incremento risulta inferiore allo 0,5 della spesa corrente, così come previsto dal comma 1 del presente decreto ed interpretato dai ministeri competenti

 

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2002, n. 197 (in Gazz. Uff., 12 settembre, n. 214). - Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni.

Articolo 2

Contributo statale

1. A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato.

 

11. Due coniugi sono usufruttuari vitalizi dell'abitazione dove hanno la residenza mentre la nuda proprietà è del figlio. Dopo la morte di uno dei due coniugi, il coniuge superstite ha il diritto di abitazione sull'intero immobile?

 

 

Risposta: Nel caso di morte dello usufruttuario non si realizza il diritto di abitazione del coniuge superstite (consolidamento della proprietà piena). Ne consegue che nel caso descritto il figlio diviene soggetto passivo per il 50 per cento.

 

 

12. Si chiede alla S.V. se un immobile censito nella categoria catastale A2 è considerato rurale se posseduto da un coltivatore diretto, agricoltore.

 

Risposta: Con costante e consolidata giurisprudenza la Suprema Corte di Cassazione, a cominciare dalla sentenza 18565/09, considera esenti solo i fabbricati, che pur essendo rurali, siano accatastati nelle categorie A6 oppure D10. Ne consegue che tale fabbricato, seppure rurale, non può essere esentato dal pagamento dell'ICI.

 

 

13. Abbiamo ricevuto dal nostro Ufficio Tecnico nuova relazione con allegate fotografie e la dichiarazione del nostro Tecnico che dice che “l’immobile non è in condizioni tali da essere dichiarato agibile”, cosa possiamo fare a questo punto noi? Come ci comportiamo? Possiamo, o, dobbiamo obbligarlo ad accatastare gli immobili in altro modo?

 

Risposta: La riduzione di cui al comma 1 dello articolo 8 del D.Lgs.n.504/92, compete dal momento dalla proposizione della domanda, a prescindere dalla categoria catastale ed è subordinata unicamente alla dichiarazione di inagibilità ed al non uso.

 

14. Una Ditta è in liquidazione e non ha pagato l’ICI su un area fabbricabile dal 2005 al 2010 il Comune ha provveduto ad accertare l’imposta evasa più sanzioni ed interessi ora il liquidatore si dichiara disponibile a pagare il debito ICI dal 2005 al 2010 ma solo per la pura imposta ICI evasa ciò è possibile? Il Comune può sgravare sanzioni ed interessi? Deve emettere degli atti in rettifica a quelli precedentemente notificati?

 

Risposta: Le sanzioni, al pari del tributo e degli interessi hanno carattere accessorio e trovano automatica applicazione salvo che non sussista una causa di giustificazione, di cui allo articolo 6 del D.Lgs.n.472/97. Non è causa di giustificazione la mancanza di risorse finanziarie idonee per soddisfare il debito tributario. Per tali motivi non possono essere annullati o rettificati gli atti emessi. Anzi, la situazione descritta suggerisce di procedere tempestivamente alla notifica della cartella o del decreto ingiuntivo e nel caso di mancato pagamento, se la somma supera 8000 euro, procedere alla iscrizione di ipoteca dell'area, avvalendosi a tal fine di un legale.

 

15. Un Coltivatore proprietario di 2  A/06,  residente in altro Comune (conduce il fondo) per n. 1 A/06 ha pagato ici per il secondo abbiamo emesso accertamento è corretto?

 

RISPOSTA: L'esenzione per gli edifici rurali prescinde dalla residenza del soggetto passivo e necessita unicamente l'utilizzo del fabbricato da parte di un imprenditore agricolo. Secondo giurisprudenza costante della Cassazione, a decorrere dalla sentenza n. 18565/09, l'esenzione dei rurali è subordinata al fatto che essi appartengano alle categorie A6 oppure D10. Ora, poiché secondo il catasto non possono mantenere la categoria A6 i fabbricati che abbiano costruito servizi igienici interni, si consiglia di procedere a corrispondente verifica ed in caso di realizzazione di tali opere interne di ordinare la variazione catastale ai sensi del comma 336 dello articolo 1 della legge 311.04.

 

16. Abbiamo emesso avviso di accertamento per parziale versamento ad una contribuente che aveva versato l'imposta sulla base delle rendite proposte. Noi abbiamo proceduto al recupero dell'imposta applicando la rendita rettificata  retroattivamente fino dalla data di costituzione dell'immobile. La contribuente contesta l'applicazione retroattiva e mi presenta il documento (scaricato da internet) che Le allego (si veda la parte evidenziata in giallo a pag 3 e 4). Mi chiede quale sia il riferimento normativo specifico che prevede l'applicazione retroattiva della rendita definitiva, da sottoporre all'esame del suo commercialista che, invece, sostiene che i provvedimenti di accertamento siano da annullare. Allego altresì la visura catastale.

 

Risposta: Ai sensi del comma 3 dello articolo 1 del DM 701/94 la rendita catastale proposta ha natura provvisoria, così che la rettifica operata dal Catasto ha efficacia retroattiva sin dal momento della sua proposizione. Il contribuente potrà caso mai contestare la congruità della r.c. attribuita, ma non la efficacia retroattiva della r.c. rettificata.

 

3. Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. - facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto. Per il primo biennio di applicazione delle suddette disposizioni, il predetto termine è fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal provvedimento indicato al comma 1.

 

Cassazione civile, sez. trib., 26 ottobre 2005, n. 20775 ( ICI efficacia retroattiva anche per r.c. in atti dal 2000, purché formalmente notificate).

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 l. 21 novembre 2000 n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

 

 

17. Per  l'immobile destinato ad abitazione coniugale, sul quale dopo la morte del de cuius, in base all'art. 540 c. c.  si è costituito diritto reale di abitazione in favore del coniuge superstite, (che vi risiede stabilmente) gli eredi non residenti devono pagare l'ICI?

 

Risposta: No, poiché il diritto di abitazione prevale sui diritti successori facendoli  divenire nuda proprietà.

 

18. Abbiamo emesso avviso di accertamento ad un Immobiliare che era proprietaria di 3 alloggi cat. A4 e situati nella seguente zona nucleo rurale di interesse storico e paesistico e monumentale.

Nell’avviso abbiamo preso come base imponibile la rendita catastale che risultava dalla misura e abbiamo effettuato il calcolo normalmente. La società contesta che per il calcolo ICi non va usata la rendita catastale ma quella da  loro dichiarata della dichiarazione ICI che corrisponde al 50% di quella catastale.

 

E’ vera questa cosa, e se si in base a quale legge si fa la riduzione della rendita catastale?

 

Risposta: La riduzione della r.c. riguarda gli immobili aventi interesse storico artistico, ma a condizione che il vincolo sia trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari. Non basterebbe a tal fine la ubicazione dello immobile zona nucleo rurale di interesse storico e paesistico e monumentale.  Chieda tale visura.

 

19.Come si determina la r.c. agevolata per  i fabbricati di interesse storico, tenendo conto che ilo regolamento comunali limita il’agevolazione a quelli abitativi?

 

Risposta: Una volta verificata l'esistenza del vincolo deve moltiplicare i vani catastali per la classe abitativa più bassa  presente nella zona censuaria ove è ubicato l'immobile. Ritengo peraltro il comma del vs regolamento illegittimo nella parte in cui esclude dal beneficio gli immobili strumentali aventi tali requisiti, posto che la legge statale non pone tali limitazioni.

 

20. Una abitazione che risulti casa vedovile e viene frazionata e trasformata in due abitazioni, una viene intestata   al coniuge superstite e una  al figlio.
mi chiedo il diritto reale del coniuge dove si trasferisce? è necessario un atto del notaio che definisca le nuove proprietà o basta la divisione operata dal catasto? grazie
 

Risposta: Se il coniuge superstite non ha rinunciato espressamente al diritto di abitazione di cui allo articolo 540 cc,  così come previsto dallo articolo 540 cc, il coniuge superstite diviene soggetto passivo di entrambe le unità, ma l'esenzione è limitata ad una sola. Il figlio è da considerarsi in tale ipotesi solo nudo proprietario.

 

21. Il proprietario di un immobile affittato al Ministero ed adibito a caserma dei Carabinieri mi chiede l'esenzione dall'ICI: ne ha diritto?

 

Risposta: Assolutamente no. Vedasi sentenza.

 

Sentenza del 16/03/2005 n. 5747 - Corte di Cassazione

Intitolazione:

ICI - Esenzioni - Caserma locata alla Guardia di Finanza - Spettanza - Esclusione.


Massima:

Un immobile dato in locazione alla Guardia di Finanza ad uso caserma non e' esente da ICI perche' la Guardia di Finanza, non essendo assoggettata ad IRPEG, non rientra fra i soggetti passivi di cui all'art. 87 TUIR e in secondo luogo perche' gli immobili utilizzati come caserme delle Forze armate dello Stato non sono "destinati esclusivamente ad attivita' recettive". *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

 

22. Ai fini ici le pertinenze seguono il diritto di abitazione come l'abitazione del coniuge superstite.

o deve essere scritto sul regolamento?   (noi non le abbiamo mai considerate al 100% del superstite ma abbiamo sempre considerato le percentuali di proprietà di tutti gli eredi)

 Risposta: Le pertinenze, salvo che sia diversamente stabilito nel regolamento comunale, seguono sempre il trattamento della cosa principale, e ciò ai sensi dello articolo 818 del codice civile. Ne consegue che il diritto di abitazione del coniuge superstite si estende anche alle pertinenze, così che queste risulteranno esenti se il Comune non ha posto tale limitazione per quelle della abitazione principale.

 

23. Sul territorio del ns. comune esiste una caserma militare in disuso da alcuni anni.

All’inizio del 2010 è stata sottoscritta l’autorizzazione all’alienazione ed è stata messa in vendita.

Il ns. regolamento ICI, modificato nel 2010, prevede: “sono esentati dal  pagamento dell’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni……..destinati esclusivamente ai compiti istituzionali” (prima della modifica diceva: “ ancorchè non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali), pertanto riteniamo di poterla assoggettare al pagamento dell'ICI.

L’ex caserma è accatastata in categoria B/1 con un’unica rendita anche se è composta da diversi edifici una parte dei quali  attualmente concessi quale poligono di tiro all’Arma dei Carabinieri ed esclusi dall’alienazione. L’immobile è parzialmente soggetto a vincolo storico artistico.

Visto che la possibilità di accertare con rendita presunta è stata abolita  e che i vari corpi che compongono l’ex caserma risultano accatastati ognuno col proprio numero di mappale ma con rendita unica per tutto il compendio immobiliare, come posso stabilire la base imponibile su cui calcolare l’ICI? La ringrazio MC

 

Risposta: Le caserme dimesse non debbono essere assoggettate ad ICI fino a quando non sono adibite ad  una diversa destinazione, come del resto preteso dalla lettera a) dello articolo 7 del D.Lgs. n.504/92. In senso conforme vedasi la circolare ministeriale n. 14/93, che al punto 2) così precisa: “ 2)  per  le  caserme  e  prigioni,   di   proprieta'   dello   Stato,   non
utilizzate in  quanto  inagibili,  atteso  che  l'immobile  e'        comunque
preordinato per  l'assolvimento  diretto  di  un       compito istituzionale.”

 

24. . per l’ICI abbiamo le seguenti aliquote:

· 7 per mille: altri fabbricati, aree fabbricabili, fabbricati realizzati per la vendita e non

venduti (art. 3 comma 55 L. 23.12.1996 n. 662);

· 6 per mille: aliquota per immobili ove viene svolta un’attività commerciale;

· 5 per mille: immobili adibiti a struttura turistico ricettiva a condizione che negli stessi

venga effettivamente svolta detta attività.

L’agevolazione compete anche se l’immobile è locato ad uso turistico ricettivo;

· 4,5 per mille: immobili oggetto di interventi per fonti rinnovabili.

 

Ad un campeggio D/8 posso  applicare · 5 per mille: immobili adibiti a struttura turistico ricettiva a condizione che negli stessi venga effettivamente svolta detta attività.

oppure lascio il · 7 per mille: altri fabbricati, aree fabbricabili, fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3 comma 55 L. 23.12.1996 n. 662) ?

 

Risposta: L'aliquota applicabile al campeggio è del 5 per mille. Tuttavia, tale deliberazione è illegittima, poiché in assenza di una norma di legge non è consentito ai comuni di differenziare l'aliquota (Consiglio di stato, Sezione V, n. 485/04).

 

25. l'Amministrazione Comunale ha intenzione di procedere alla verifica del  corretto riconoscimento dell'esenzione ici nel caso di nuclei familiari  con componenti che dimorano altrove in applicazione della sentenza   n.14389/2010.  Chiederemmo qualche suggerimento sulle procedure di verifica e sul  possibile contenzioso derivante.



Risposta: Tale sentenza è insufficiente per esercitare compiutamente l'azione di recupero, basandosi unicamente sul fatto che due coniugi non separati risiedano in Comuni diversi. Infatti, la lettera b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" ha  inserito le seguenti:", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,";

La normativa anagrafica, peraltro, acconsente che due coniugi, seppur non separati, abbiano residenze anagrafiche diverse. Per risolvere la questione in modo corretto, si ritiene che gli atti di recupero siano precedute da verifiche ripetute dalle quali risulti l'assenza del coniuge residente nel vostro comune e la contestuale segnalazione dei fatti descritti allo Ufficiale d'Anagrafe perché proceda, come previsto dalla legge, alla revoca della residenza anagrafica.

Un comportamento difforme determinerebbe un probabile accettazione del contribuente sprovveduto e contestazione vincente del contribuente preparato.

 

26. gli immobili del centro sportivo comunale sono di proprietà dell’Azienda Municipalizzata dello stello stesso comune.

La gestione del centro è stata affidata in concessione mediante project financing a ditta privata.

 

Vorremmo una conferma: il soggetto passivo è l’azienda municipalizzata ?

 

 

 

Risposta: Il soggetto passivo è il proprietario e quindi l'azienda municipalizzata. Poiché Comune ed azienda hanno personalità giuridica distinta tale azienda va normalmente assoggettata ad ICI: Si riporta qui di seguito una di alcune sentenze che confermano l'assoggettamento.

 

Corte di cassazione , sentenza n. 1411 del 23 marzo 2008: ICI aziende municipalizzate.

 

 

Intitolazione:

Ici  -  Immobili   posseduti  dallo   Stato  e   da  altri  enti pubblici

destinati    esclusivamente   ai       compiti      istituzionali       -

Esenzione        -       Aziende     municipalizzate    -     Esclusione.

Massima:

In tema  di  imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI),  il D.Lgs. 30 dicembre

1992, n.  504,  art.  7,  comma 1, lett. a), ne stabilisce l'esenzione per gli immobili posseduti  dallo  Stato  e  da  altri  enti  pubblici  ivi  elencati, purche' destinati  esclusivamente  ai compiti istituzionali, condizione il cui onere della  prova  incombe,  secondo i principi generali, al contribuente che richieda il   beneficio.  E'  peraltro  errato  identificare  il  concetto  di finalita' istituzionali,   che   sono   proprie   dell'ente   locale   e   che costituiscono la   ragion  d'essere  dello  stesso,  con  quello  di  servizio pubblico, che  puo'  essere  svolto  anche  per  tramite  di altri soggetti di natura privata,  quali  le aziende municipalizzate o altri enti o societa' che (come nel  caso  di specie) forniscono energia elettrica. Dette forniture, sia

pure costituenti  servizi  per  il pubblico, non possono essere ricomprese tra i compiti  istituzionali  che  hanno  una propria differenziata connotazione e le imprese  che  le  assicurano,  quali  esercenti  attivita' commerciali, non hanno ragione di godere esenzioni.                                            

                                                                             

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e

 

 

 

 

27. Una concessione demaniale (tipo quella degli stabilimenti) che è stata data ad un bar sul molo con una struttura per una tenda che copre i tavolini e le sedie.

Penso che l’immobile non ricada sul demanio ma solo la strutture per la tenda.

Devono accatastarsi anche loro e pagare l’ICI?

 

Risposta: Dipende dal tipo di struttura. Se precarie non va accatastata. Se formata da attrezzatura stabili ritengo di si. Chieda al tecnico comunale un parere al riguardo, poiché se si ritenesse struttura stabile si renderebbe necessario il rilascio di un provvedimento amministrativo (edilizio).

 

28. Proprietari immobile Tizio e Caio terza persona Sempronio Tizio e Caio presentano ai fini della esenzione ici abitazione principale  una "costituzione di diritto di abitazione a titolo gratuito " a favore di  sempronio, atto regolarmente registrato.  Nell'atto è scritto:
 Tizio e Caio costituiscono a titolo gratuito e per puro scopo di liberalità e quindi a titolo di  donazione a favore di Sempronio, che accetta il diritto di abitazione vita  sua natural durante, sulla seguente consistenza immobiliare..... Chiedo:
 la costituzione di diritto di abitazione a titolo gratuito con contratto regolarmente registra trasferisce la soggettività passiva dell'ici da  Tizio e Caio a Sempronio?
La dicitura ... a titolo di donazione ... è importante nel contesto di cui  si parla? la domanda che mi nasce è: è possibili donare un diritto?  Oppure ho sbagliato interpretazione.

Risposta: E' necessario distinguere fra comodato e diritto di abitazione. Ora, trattasi di comodato se l'atto non è stato redatto avanti notaio e non è trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari (non basta la trascrizione all'ufficio del registro). Di contro, è diritto di abitazione.
Giustamente come dice Lei non si dona un diritto, ma si costituisce. Per tali motivi ritengo che tale atto debba essere considerato  comodato, con conseguente permanenza della soggettività passiva in capo ai proprietari.

 

29. Un contribuente (ex dipendente pubblico ora in pensione), mi chiede  il rimborso per quanto pagato per un D/10 in quanto mi dichiara di condurre direttamente il fondo e di essere esonerato dall'iscrizione al registro imprese in quanto rientra nei limiti previsti per il regime di esonero  degli adempimenti IVA. Lo stesso è comunque proprietario al 50% ma anche la sorella comproprietaria mi chiede l'esenzione per il solo fatto di avere il  fratello che lo coltiva.  Come devo comportarmi?
 Devo procedere con il rimborso?


Risposta: Tali soggetti non hanno diritto alla esenzione per carenza soggettiva. Infatti, diversamente dagli immobili abitativi, per i quali basta essere pensionati agricoli, per quelli strumentali i soggetti passivi  devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come si evince da una attenta lettura dello articolo 9 del DL 557/93, convertito dalla legge 133/94, alla luce delle modifiche
recentemente apportate.

 

30.  Un contribuente ha ottenuto in data 09 settembre 2002 una sentenza costitutiva dell'atto di proprietà, ai sensi dell'art. 2932 del codice civile. L'effetto traslativo della proprietà dell'immobile è subordinato al pagamento di una certa cifra che l'acquirente ha effettuato in data 01 luglio 2003, come risulta dalla fattura presentata dal venditore.Tale soggetto ha proceduto alla trascrizione della sentenza solo il 20 settembre 2006, successivamente alla sottoscrizione da parte di entrambi di un atto di quietanza con cui veniva dichiarato il versamento della cifra prevista nella sentenza in questione, senza però indicare nello stesso una data precisa in cui tale cifra è stata corrisposta.

Il comune ha proceduto all'emissione a carico dell'acquirente dei relativi avvisi di accertamento I.C.I. a decorrere dalla data del 01 luglio 2003, con l'applicazione delle conseguenti sanzioni per l'omessa denuncia ed omesso versamento, in considerazione del fatto che tale contribuente ha iniziato il versamento dell'imposta solamente dall'annualità 2006. L'acquirente ha chiesto la non applicazione delle sanzioni in quanto impossibilitato alla trascrizione della sentenza, mancando l'atto di quietanza sottoscritto dal venditore, che attestasse il versamento di quanto indicato nella medesima. Può trovare accoglimento l'istanza presentata? Ovvero per la trascrizione della sentenza è indispensabile la presentazione di un atto di quietanza? Non è sufficiente recarsi in Conservatoria e dimostrare l'avvenuto pagamento di quanto previsto dal Tribunale mediante la presentazione della fattura rilasciata dal venditore e dimostrando le modalità della corresponsione? 

Risposta: A me pare che l'errore compiuto dal soggetto passivo non possa considerarsi scusabile e quindi che non possa trovare accoglimento la richiesta del contribuente. Infatti, il passaggio della proprietà avviene con la sentenza, mentre la trascrizione del diritto funge solo da prova nei confronti dei terzi.

 31. La problematica è legata alla nota di approfondimento Ifel che le allego ed all’articolo del Sole 24h del 03.01.2011 in cui la novità sembra contrastare con il principio del favor rei (tra l’altro condivisibile).

 

Risposta: Non condivido per nulla il contenuto di tale nota. Infatti, sulla base del principio del favor rei l'aumento sanzionatorio non può che essere applicato che per le infrazioni compiute dall'1 febbraio 2011. Ogni altra interpretazione si porrebbe in contrasto, oltre che con  l'articolo 3 del D.lgs.n.472/97  e con lo statuto del contribuente, con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva. A tal fine Le faccio un esempio. Due contitolari ICI hanno acquistato un fabbricato in comunione nel 2006. Il Comune emette l'accertamento nei confronti di A nel 2010 e nei confronti di B il 2 febbraio 2011. Le sembra giusto che il primo possa aderire all'atto con la riduzione delle sanzioni ad 1/4 ed il secondo con la riduzione ad 1/3? Andiamo al ravvedimento operoso. Un contitolare si ravvede il 31 gennaio 2011 per il saldo omesso del 2010. L'altro il primo febbraio 2011. E' giusto che le sanzioni siano diverse?

 

32. In merito alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 14389 del 15/06/2010 avrei da sottoporle un caso.n In uno dei comuni per i quali gestiamo l'ICI (Vallio Terme), risultano essere contribuenti due coniugi, proprietari di un'abitazione al 50%.
Il marito è anche residente mentre la moglie ha spostato la residenza in un altro comune (Toscolano Maderno) dove è proprietaria esclusiva di un'altra abitazione.
Nel momento in cui la moglie ha trasferito la residenza a Toscolano Maderno, ha considerato l'abitazione di sua proprietà esclusiva come abitazione principale e quindi esente da ICI mentre l'altro immobile in proprietà al 50% con il marito l'hanno considerato ENTRAMBI seconda casa (anche il marito che formalmente risultava essere residente).

Ora il Comune di …, in base alla citata sentenza, le ha accertato l'ICI sull'abitazione che lei ha considerato abitazione principale sostenendo che non possa essere considerata l'esenzione su nessuna delle due abitazioni.

E' corretto non accettare l'esenzione su nessuna delle abitazioni pur avendo considerato come un fabbricato generico l'abitazione sita a …..?

 

Risposta: Conosco l'operato del Comune di …, che peraltro seguo. Come già discusso con …. tale sentenza è insufficiente per vincere la presunzione di residenza fittizia e deve essere integrata con prove reiterate  attestanti che l'unica residenza della famiglia è nell'altro comune, ma in tale ipotesi deve essere revocata la residenza anagrafica da parte dello ufficiale d'Anagrafe, in virtù di quanto previsto dallo articolo 1 della legge 296/06, che considera l'abitazione principale quella ove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria. In conclusione, nel caso prospettato la moglie pagherà per la sua quota l'ICI al Comune di ……., a nulla rilevando che il Comune di…. abbia negato  ad essa l'esenzione e ciò fino a quando il predetto Comune non abbia formalmente revocato la residenza anagrafica e questa successivamente riacquisita nel Comune di …..

 33. Abbiamo notificato ad una SPA un accertamento Ici per l’anno 2006 ( circa 5000 euro)  e il consulente fiscale di tale spa ci ha contattato perché vorrebbe compensare il debito ICI con un credito che vantano sull’IRPEF, invocando l’art 37 comma 55 del decreto Bersani.

 

La SPA può compensare il debito ICI (+sanzioni+interessi+spese di notifica)  con il suo credito IRPEF per l’annualità 2006?

Se la risposta fosse affermativa quale documentazione mi devo fare recapitare dalla SPA per giustificare l’avvenuta compensazione?

 

 

Risposta: Può essere fatto mediante F24, dando comunicazione al Comune della prova dello avvenuto pagamento dell'avviso di accertamento.

 

34. vorrei informazioni  in merito a un imprenditore agricolo che conduce i terreni direttamente, nel 2006 percepisce la pensione ma continua a pagare i contributi, ha comunque diritto alla riduzione sui terreni ?

 

Risposta: Le condizioni poste dallo articolo 9 del DLgsn. 504/92, vanno ora lette nel seguente modo:

 

a) il soggetto passivo deve avere la qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale);

b) essere iscritto nei ruoli previdenziali ex SCAU;

c) condurre direttamente l'attività agricola (e quindi non concedere l'azienda in affitto);

d) essere iscritto come imprenditore agricolo alla CCIIAA.

 

35. Un contribuente possedeva un fabbricato di categoria D/1. Tale fabbricato in data 29/1/2004 è stato frazionato con DOC-FA in una unità D/1 e una unità C/3. Il contribuente non ha mai presentato denuncia fino all'anno 2010.

La rendita del fabbricato D/1 era ben superiore alla somma delle rendite del D/1 e del C/3.

Ora il contribuente, avendo continuato a pagare fino all'anno 2009 sulla rendita del D/1, chiede rimborso dell'imposta versata in più a decorrere dall'anno 2005.

Verificato che il contribuente ha versato effettivamente di più, nell'atto di rimborso è possibile tenere conto dell'omessa denuncia? Se si in che modo?.

 

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che l'abolizione della dichiarazione per i fabbricati iscritti in catasto ha efficacia retroattiva, così che la mancata dichiarazione non può essere punita. Il ritardo del soggetto passivo ha solo rilevanza sugli interessi, posto che questi vanno calcolati solo dalla data della domanda di rimborso. In considerazione del termine quinquennale di decadenza, il rimborso va eseguito solo dal 2005.

36. Dando una scorsa ai versamenti ICI effettuati a favore del mio comune mi sono accorta che alcune aziende importanti, probabilmente per problemi di liquidità, non hanno versato l'imposta e per il Comune di …. significa un ammanco importante. Ora l'assessore alle finanze mi chiede di procedere subito all'accertamento di imposta. Io ritengo che, considerati i termini utili per il ravvedimento operoso del 2010 e il termine per la presentazione delle denuncie di variazione, al
momento non posso procedere .
 

Risposta: Lei può procedere. Infatti, l'articolo 13 del D.Lgs.n.472/97 così dispone:

Articolo 13
Ravvedimento (1).


1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza...

Ora, poiché codesto Comune ha già iniziato l'attività di verifica tale istituto non potrebbe trovare applicazione. Anzi, la situazione descritta rende opportuno una trmpestiva emanazione degli atti di recupero e nel caso di mancato pagamento alla riscossione coattiva del credito, ricordando che
qualora il credito vantato dal Comune superi 8000 euro il mezzo più efficace è l'iscrizione di ipoteca.

37. Ho emesso 5 avvisi di accertamento in cui recupero l'ICI 2005-6-7-8-9 per un D/8 che nel 2008 è stato trasformato in diversi A/2. Il termine di pagamento degli avvisi è il 12.02.2011
Oggi mi presentano un'istanza in cui mi chiedono di annullare gli avvisi intanto che propongono il ricorso all'Agenzia del Territorio in quanto tale categoria (D/8) non è congrua rispetto a quella che era la destinazione dell'immobile (avrebbe dovuto essere un C/3). Mi chiedo come comportarmi: annullare non credo sia la cosa giusta. Ho chiesto loro di verificare in catasto se la notifica è stata fatta all'albo pretorio comunale (a me non risulta): in tal caso toglierei sanzioni e interessi. Ma che senso ha far ricorso adesso su una rendita di un immobile che dal 1980 è tale? Il contribuente dice che non gli è mai stata notificata. Le chiedo cosa fare in merito alla loro richiesta di annullamento degli avvisi ici.

 
Risposta: In materia tributaria vale il principio sovet e  repete. Ne consegue che costoro dovranno presentare ricorso alla CTP, chiedendo la sospensione dell'atto impugnato. Peraltro, pare pretestuosa la loro contestazione, poiché avrebbero dovuto contestare la categoria D8 al momento
che nel 2008 ne sono venuti a conoscenza.

Inviti, dunque, i contribuenti ha pagare le maggiori imposte dovute o a presentare ricorso, con la richiesta di sospensione degli atti. Di contro, pare del tutto corretto e quindi non suscettibile di annullamento il comportamento di codesto Comune.

38. Una Società privata che realizza su terreni agricoli impianti fotovoltaici….deve pagare l’ICI ?

 

La mia risposta è stata che se trattasi di impianti fissi al suolo con manufatti o quant’altro sono da accatastare e conseguentemente pagare l’ICI…..cosa ne pensa?? Mi è stato detto che c’è anche una circolare dell’Agenzia delle entrate….(inoltre dovranno pagare anche gli oneri?)

 

 Risposta: Con la risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008, l'agenzia del Territorio ha qualificato come «unità immobiliari», ai fini dell'applicazione dell'Ici, gli impianti fotovoltaici, ritenendo che gli stessi vadano accatastati nella categoria D/1 - opifici, e includendo anche i pannelli fotovoltaici nel valore dell'immobile, in considerazione degli elementi di unione dei pannelli stessi alla struttura portante (nello stesso senso, la Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare con nota n. 14223 del 10 marzo 2009).

 

Ne consegue che tali impianti vanno normalmente assoggettati ad ICI, sia che siano installati da imprenditori commerciali che agricoli, posto che secondo la Cassazione gli agricoltori sono esenti solo in quanto utilizizno D10.

 

Per quanto concerne gli oneri ho dei dubbi circa il relativo assoggettamento, trattandosi di impianti e non di edifici, pur essendo l'installazione subordinata alla richiesta di provvedimento autorizzatorio.

 

39. Si stanno verificando parecchi casi in cui soggetti esenti ai fini ICI, in quanto proprietari e residenti nell'immobile identificato come "abitazione principale", stipulino dei contratti d'affitto ad altri soggetti, pur mantenendo la residenza presso il suddetto immobile.

ES: affitto di alcune stanze di una residenza ad una Ditta di trasfertisti, oppure, si sono verificati anche casi dove all'anagrafe, locatario e locatore hanno la stessa residenza.

Come dobbiamo comportarci ai fini ICI, mantengono il beneficio dell'esenzione, volevo conoscere il Suo punto di vista in merito?

 

Risposta: L'abuso di diritto deriva dal fatto che per le agevolazioni sulla prima casa (per i tributi erariali) le agevolazioni non si perdono anche se l'immobile è stato locato, ma il possessore mantiene la residenza nel Comune. Costoro, non essendo bene informato e per la paura di perdere dette agevolazioni mantengono ivi la propria residenza anagrafica. Di contro, per l'ICI l'abitazione principale è il luogo di dimora abituale. Emetta, dunque, l'accertamento comprovando che l'immobile è locato e proceda dunque al recupero di imposta (con sanzioni ed interessi) comprovando la locazione. Segnali anche il fatto allo Ufficiale d'anagrafe per i provvedimenti di sua competenza. Lo stesso suggerimento deve essere seguito anche nei casi in l'immobile è parzialmente locato a terzi.

 

 

In ordine alla proposta del mio incarico, se vi fossero problemi di forma, potrei formularla come prestazione di servizi ossia accesso al sito, ricezione di giornalini di aggiornamento, risoluzione di casi pratici. In tale ipotesi fammelo sapere.

 

40. Mi trovo in presenza (ed è la prima volta!) di una visura catastale, in atti dal 10/01/2011) che recita testualmente “rettifica il classamento per errore commesso dall’ufficio in fase di registrazione”.

(E’ la prima volta che vedo il Catasto riconoscere un proprio errore in forma ufficiale).

In questo caso il rimborso al contribuente è limitato ai precedenti cinque anni (2006) oppure decorre dalla data della prima registrazione (1995) ?

 

Risposta: Il  rimborso è limitato ai cinque anni antecedenti il momento della rettifica e quindi dal 2005, così come previsto dal comma 164 dello articolo 1 della legge 296/06:

 

 

COMMA 164

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

 

In sintesi, nel caso prospettato i cinque anni non decorrono dalla data dello errore (e ciò avrebbe fatto perdere qualsiasi diritto) ma dalla data in cui il catasto ha riconosciuto l'errore.

 

41.  Le  giro questa sentenza perché è quella citata a supporto di  contestazioni da parte di una associazione di categoria.  Le riepilogo il caso: 4 comproprietari di cui solo uno  coltivatore/imprenditore agricolo. Abbiamo accertato l'area ai  comproprietari e  questi sostengono di aver diritto all'applicazione dell'imposta sul  terreno  agricolo anziché sull'area perla natura oggettiva del terreno (che  risultava essere coltivato, anziché sulla natura soggettiva dell'imposizione. Quale è la Sua interpretazione in merito a questo caso.  Questa è una sentenza isolata o identifica invece un nuovo orientamento  sulla  fattispecie?

Risposta: Non condivido il contenuto di tale sentenza, ritenendo dalla lettura della norma (seconda parte lettera b) dello articolo 2 del D.lgs.n.504/92) che l'agevolazione sia soggettiva e non oggettiva. Ritengo che il legislatore abbia voluto circoscrivere il premio al soggetto passivo che svolge l'attività agricola, subendo egli  il rischio e non anche ai contitolari che si procurano i loro mezzi  di sostentamento attraverso lo svolgimento di attività non rischiose (sul tema ricordo che la Corte Costituzione ha ritenuto non meritevoli di agevolazioni i pensionati agricoli, avendo costoro un reddito certo). Vi è poi l'articolo 58 del D.Lgs.n.446797 che definisce l'imprenditore agricolo principale le persone fisiche iscritte nei ruoli ex SCAU. Credo ben difficile che le  CT si vorranno discostare da tale sentenza, mentre è più probabile un ripensamento della Cassazione.

 

42. E’ possibile fare delibera di approvazione aliquote ici dove rimane invariata quella su abitazioni e si varia solo ed esclusivamente l'aliquota per i fabbricati di categoria D? c'è un tetto oltre cui non si può andare?

 

Risposta: L'aumento delle aliquote è vietato dal comma 7 dello articolo 1 del D.L. 93/08 convertito dalla legge 126/08. Tale incremento è ritenuto peraltro illegittimo dal Consiglio di stato che ritiene che debba essere applicata una sola aliquota per tutti i fabbricati (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 485/04).

 

43. Stiamo effettuando delle verifiche relative agli immobili di proprietà della Curia;

in merito all’esenzione dell’imposta ICI sui fabbricati destinati all’esercizio del culto  e loro pertinenze, siamo a chiedere quali sono nello specifico gli immobili oggetto di questa esenzione?

 

 

Risposta: Astrattamente la curia può godere di un duplice canale di esenzione, ossia quella descritta  dalla lettera d) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92 e quello previsto dalla lettera i) del predetto articolo. Rientra nel primo canale (luogo di culto e pertinenze) la chiesa, la sacrestia, la casa del parroco, l'oratorio, il vescovato. Rientrano nel secondo i conventi, la parrocchia, il bar parrochiale, il cinema parrocchiale, l'abitazione delle suore e del clero. Vanno invece assoggettati gli immobili dati in uso a terzi, sia mediante contratto di locazione che di comodato ed anche quando l'immobile è utilizzato direttamente dalla curia ma destinato ad attività commerciali. In tale ottica rientrano i negozi da loro gestiti, le case di riposo, gli ospedali, ecc.

 

44. Ho un dubbio che non riesco a dirimere circa la questione dell’abitazione principale rispetto ai coniugi con residenza diversa. Cerco di spiegarmi meglio: il nostro è un Comune tipicamente turistico dove, con l’acquisto di appartamenti, si verificano vere e proprie scissioni di famiglia con il marito o la moglie che trasferiscono qui la propria residenza al fine di avere le agevolazioni per la 1^ casa, mentre l’altro coniuge, magari con figli minori ecc. rimangono con la residenza nel’altro Comune. Ciò premesso, Le chiedo: per tali casi, la detrazione per l’abitazione principale va applicata oppure vale il discorso che, non essendoci separazione tra i coniugi, ai fini ICI non rileva la residenza di comodo e che in mancanza di indicazione da parte dei contribuenti la residenza familiare è da individuarsi con quella dell’effettivo focolare domestico (moglie/marito e figli che abitano altrove)?

 

Risposta: Nonostante che molti comuni, sulla base della semplice equazione, ritengono non meritevole di esenzione il coniuge residente nel vs Comune, essendo unica la famiglia, io ritengo che ciò non sia sufficiente, in considerazione della presunzione introdotta dallo articolo 1 della legge 296/06 che ritiene, salvo propria contraria, che l'abitazione princiabile sia da considerarsi il luogo ove il soggetto passivo abbia la propria residenza anagrafica. Peraltro, la normativa anagrafica permette, anche per coniugi non separati, che la residenza possa essere in comuni differenti. Per le ragioni anzidette, suggerisco  che tale disconoscimento debba essere suffragato da reiterate verifiche dalla quali risulti assente il coniuge residente nel vostro comune, accompagnato dalla segnalazione allo ufficiale giudiziario per i provvedimenti di propria  competenza. In conclusione, operare solo sulla base della sentenza della Cassazione che sotto riporto mi sembra insufficiente per vincere tale presunzione.

 

Cassazione 14389/2010: ICI trasferimento residenza di un coniuge.

Il coniuge che trasferisce la residenza ma non è separato legalmente non gode delle agevolazioni previste dal comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92.

 45. L'Amministrazione Comunale dal 2011 avrà sul proprio territorio un impianto fotovoltaico a terra realizzato ad esclusivo scopo commerciale. La medesima Amministrazione intende applicare un'aliquota specifica per gli impianti sorti a scopo commerciale differenziando la medesima dagli impianti costruiti ad uso personale (vedi agricoltori x propri usi nello svolgimento del loro lavoro). A fronte di questa premessa è possibile utilizzare un'aliquota sopra il tetto massimo del 7 per 1000 visto che nella legge istitutiva alcune deroghe sono previste?

 

 

Risposta: Le deroghe debbono essere previste sulla base di una legge statale, che invece non esiste per la fattispecie  in esame ed anzi da più parti si sollecita l'applicazione di aliquote agevolate, in considerazione delle finalità ecologiche perseguite con tali impianti. Peraltro, la fissazione di una aliquota maggiore rispetto a quella ordinaria risulterebbe illegittima per disparità di trattamento, oltre che porsi in contrasto con il blocco delle tariffe tributarie previsto dal comma 7 dello articolo 1 del DL 93(08 convertito dalla legge 126/08.

 

Il Comune dovrà accontentarsi di applicare l'aliquota ordinaria.

 

46. Questo Comune ha emesso avviso di accertamento ICI per gli anni d'imposta 2004/2005/2006/2007 alla Società ……..
La suddetta Società era usufruttuaria dal 19/02/02 di un terreno (area fabbricabile) acquisito con atto di compravendita n. 226690, Notaio Rotondo, allegato alla presente. Lo stesso atto stabiliva con "condizione sospensiva"che l'usufrutto era subordinato all'avvenuto rilascio entro e non oltre il 31/12/2008 da parte delle competenti autorità delle autorizzazioni richieste dalla legge per l'attuazione per l'intervento di recupero ambientale e la realizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti sull'area. Essendo sottoposto a "condizione sospensiva" che non si è mai verificata, la Società suddetta sostiene che l'usufrutto non si sia mai costituito e quindi la stessa non si ritiene soggetto passivo I.C.I.. L'area oggetto degli avvisi di accertamento, non è stata dichiarata ne pagata da alcuno.
Alla luce di quanto sopra si chiede, per gli anni oggetto dell'accertamento, chi debba essere considerato soggetto passivo fino alla data di rinunzia al diritto di usufrutto.

 

Risposta: devo, purtroppo, condividere la tesi espressa dalla società in argomento, tenuto conto che l'usufrutto si sarebbe costituito con il realizzarsi della condizione sospensiva ivi descritta, che invece non risulta realizzata. Se, invece, la condizione fosse stata risolutiva la società in argomento avrebbe dovuto pagare l'ICI e poi rivalersi sul proprietario.

 

In considerazione di quanto sopra si consiglia l'annullamento di tutti gli atti e la notifica dei medesimi, ma solo a decorrere dal 2005, in considerazione del termine qionquennale di decadenza decorrente dal 2006, a nome del proprietario dei terreni.

 

 

47.  volevo sapere se è possibile con F24 compensare un debito ICI con un credito diverso (IVA o altro ad esempio). Mi sembra di aver letto che non sia possibile, ma se così è, per quale motivo?

 

Risposta: E' ammissibile la compensazione, salvo che il contribuente abbia cartelle insolute per crediti erariali di importo maggiore di 1500  euro, come previsto nel DL 78/10.

 

 

48. area fabbricabile di proprietà di un coltivatore diretto in pensione coltivata dalla moglie coltivatrice diretta deve pagare l'Ici?

 

 

Risposta: Certamente si, posto che in tale ipotesi l'attività agricola non è condotta direttamente dal soggetto passivo, come invece preteso dalla lettera b) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504792. Con ogni probabilità tale tesi trova "sconforto"


49. Ho trovato la risoluzione 395/E  del 2008 dell'agenzia delle entrate che parla di cessione di fabbricati e terreni rientranti in un piano di recupero. Il parere dell'agenzia è che i fabbricati che ricadono nei piani di recupero in caso di compravendita oggetto della compravendita non può essere considerato il fabbricato ma l'area su cui essi insistono. Si può applicare anche per l'ICI? Calcolare l'imposta sulla base imponibile rappresentata dall'area fabbricabile?

 

Risposta: Tale risoluzione, valevole per l'imposta di registro, non può essere estesa all'ICI, posto che la base imponibile fa riferimento per i fabbricati alla r.c. e per i terreni al valore venale. Probabilmente nel caso a cui la risoluzione si riferisce si era in presenza di un unico atto ove la volontà complessiva era diretta alla  cessione dell'area.

 

50. Una ditta dichiara nel 2006 x il 2005 un fabbricato cat. D07 in base alle scritture contabili per un valore di €.1.560.289,30 senza indicare identificativi catastali; non fa nessun versamento per quell’anno il Comune  emette provvedimento di rettifica per mancato versamento nel dicembre 2010. Tale fabbricato non era mai stato dichiarato prima. Il contribuente si accorge ora che alla data del 29/04/2003 il catasto aveva attribuito una rendita definitiva di €.11.989,00 (risultante dalle visure catastali) che diminuisce il valore imponibile del fabbricato ad €.629.424,50 cioè molto inferiore al valore dichiarato. La ditta ora presenta Istanza di riesame per esercizio di Autotutela del suddetto provvedimento e chiede di correggere il provvedimento stesso considerando la rendita attribuita nel 2003 ma mai dichiarata in ICI al Comune, appellandosi alla recente sentenza della Cassazione a Sezioni Riunite n.3160/2011 che parla di retroattività delle rendite.

 

Il problema mi sembra sia che la ditta ha dichiarato per l’anno 2005 in base al valore delle scritture contabili il fabbricato D07 nonostante avesse già ricevuto attribuzione di rendita definitiva addirittura 2 anni prima. Inoltre il provvedimento emesso a dicembre 2010 non poteva considerare la succitata sentenza n.3160/2011 in quanto successiva.

Ciò premesso è legittima la richiesta della ditta al  Comune presentata il 18/02/2011 di adeguamento del provvedimento ICI sulla base di una visura catastale storica che rileva la presenza di rendita definitiva ma mai dichiarata al Comune? E’ ugualmente da considerare la succitata sentenza per motivare l’eventuale adeguamento del provvedimento?

 

Risposta: Tale sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, sembra por fine alla interpretazione da darsi al comma 3 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92. Ne consegue che la r.c. iscritta in catasto assume efficacia retroattiva in luogo del valore contabile dichiarato, fermo restando l'applicazione integrale della sanzione del 30 per cento da calcolarsi sulla imposta dovuta e non versata. Si rammenta che la r.c. per i fabbricati D va capitalizzata moltiplicando la r.c. per 52,5.

A tal fine si allega uno stampato da adeguare al caso trattato.

51. Un provvedimento anno 2005 di rettifica per mancato versamento, emesso in data 18/12/2010 ma notificato in data 03/01/2011 è da ritirare (in quanto scaduto)  solo se l’utente presenta ricorso o riesame? O è da ritirare comunque?

 

Risposta: Tale provvedimento è illegittimo perché notificato oltre il termine quinquennale di decadenza stabilito dallo articolo 1 della legge 296/06. Tuttavia, poiché la decadenza deve essere formalmente eccepita dal contribuente e tenuto conto che alcuni, anche se non condivido tale tesi, fanno riscontro per la decadenza alla data di spedizione dell'atto, non annullerei d'ufficio l'atto e nel caso di ricorso sosterrei tale tesi.

52. Si chiede parere in merito alla nomina del funzionario responsabile dell’imposta di scopo. Il nostro Comune ha istituito l’imposta, già nell’anno 2007,allo scopo di finanziare la costruzione di una scuola, Si chiede parere in merito alla nomina del funzionario responsabile?

Diventa obbligata la scelta verso il nominativo del funzionario che cura la gestione dell’ICI, considerato che la nuova imposta può essere considerata, secondo le  norme di legge che la istituiscono, un’addizionale dell’ICI?

Diventa necessario un atto di nomina  del funzionario responsabile dell’imposta di scopo?

 

Risposta: Trattandosi di  una addizionale all’ICI, la gestione compete al funzionario responsabile dell’ICI.

 

Una esplicita delibera di conferma in tal senso  da parte della Giunta comunale, si rende, tuttavia, opportuna.

 

53. Mi è stato chiesto di fare un calcolo ma non credo di esserne in grado allora le pongo il quesito:

- vogliono sapere quanto può pagare di ICI un immobile accatastato D1 di 1000 mt.? come posso eseguire questo calcolo?

 

 

Risposta: Non è possibile determinare la r.c. poiché per i D essa è attribuita in base a stima diretta.(individuale e non per categoria). Se il fabbricato è nuovo o posseduto da un  imprenditore, costui è tenuto a provvedere al relativo accatastamento, ai sensi del DM 701/94 (DOCFA), determinandosi in tal modo alla r.c. provvisoria. Una volta auto attribuita in tal modo la r.c. la base imponibile ICI del fabbricato è pari al risultato della moltiplica di essa per 52,5.

 

54. Ci si presenta il seguente caso: un contribuente titolare di attività di "Colture viticole e aziende viti-vinicole" è proprietario tra l'altro, di un fabbricato D7 per il quale non ha mai versato ICI. Può beneficiare di una qualche forma di esenzione o dobbiamo procedere all'emissione dell'accertamento?

 

 

Risposta: Secondo la Suprema Corte di Cassazione, a cominciare dalla sentenza n. 18565709 e confermata con moltissime altre sentenze della STESSA ANCHE NEL 2010 E 2011, l'esenzione degli edifici rurali richiede la contemporanea presenza della condizione oggettiva che quella soggettiva. Sulla base di tale interpretazione l'esenzione non può essere concessa a detto fabbricato, posto che pur essendo l'immobile utilizzato da un imprenditore agricolo, non è accatastato nella categoria D10, come preteso dalla Cassazione.

 

55. Vi sono tre abitazioni cointestate pe 7 mesi fra tre proprietari, che poi fanno la divisione delle tre unità, così che ognuno  è interamente proprietario di ciascuna per 7 mesi. Come calcolo la detrazione e l'imposta di ciascuno?

  

 

Risposta: La detrazione è  intera per tutte e tre i contitolari. A, B e C saranno assoggettati per 5 mesi ad 1/3 della imposta relativa agli immobili utilizzati da gli altri 2 contitolari, mentre toglieranno per intero la detrazione dalla imposta da essi dovuta.

 

56. Se rilascio un autorizzazione per agriturismo ai fini commerciali, per un immobile attualmente a catasto come abitazione, ma la sig.ra ha ottenuto l'iscrizione di coltivatore diretto e l'iscrizione all'albo della regione per agriturismo, mi chiedo ai fini ici continua a pagare e  ha l'obbligo di cambiare in d/10 l'immobile?

 

 

Risposta: Tale attività soddisfa la condizione soggettiva, mentre l'esenzione è applicata se il fabbricato è accatastato come D10. Se ad esempio svolgo tale attività in locali posti non in campagna ma nel centro urbano l'immobile non potrebbe essere accatastato come D10, così che l'esenzione non potrebbe essere accordata. L'errore che  compie Lei sta nel ritenere che i D10 siano tutti gli immobili utilizzati dagli agricoltori. Di contro, i D10 sono i fabbricati posti in campagna utilizzabili solo da imprenditori agricoli. Se l'agriturismo è svolto in un edificio che può essere utilizzato anche per albergo non potrebbe essere accatastato nel D10 ed il com,une deve vigilare e contestare eventualmente l'accatastamento.

 

57. L'"azienda agricola …. srl" il 04/04/2007 ha venduto alla "spa …" un'area edificabile valutata nel rogito 1.243.800,00 euro.  l'srl che ha venduto l'area non ha mai dichiarato ne pagato nulla per la  stessa.  essendo il soggetto passivo una srl, doveva pagare l'imposta?

 

Risposta: Da costante e consolidata giurisprudenza della Cassazione, le società agricole commerciali, diversamente dagli imprenditori agricoli individuali (IAP), non possono godere di alcuna agevolazione. Tale area quindi va assoggettata ad ICI sia in capo alla società cedente che a quella cessionaria. Si riporta, a conforto, la seguente massima:

 

Corte di Cassazione Civile 12/5/2010 n. 11434 ICI - aree fabbricabili coltivate possedute ed utilizzate da società agricole di capitale: normale assoggettamento.

 L'ampia accezione suddetta, accolta in materia di ICI dalla norma citata, è stata, comunque, positivamente ristretta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2, entrato in vigore il 1.1.1998 (art. 66), che ha ridotto l'applicabilità dei suddetti benefici in materia di ICI alle sole persone fisiche (coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale) iscritte negli appositi elenchi comunali e soggette all'obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Pertanto, le annualità d'imposta in contestazione, tutte comprese nel periodo di vigenza della nuova disposizione, sono escluse dall'agevolazione in ragione del fatto che i terreni di cui si tratta sono posseduti e condotti non da persona Fisica, bensì da un imprenditore agricolo

societario.

 

58. Un pensionato è proprietario di un immobile censito come D7 che di fatto è una stalla. Da due anni lo ha affittato ad un IAP insieme al terreno agricolo circostante. Gli ho detto che l'ICI sul D7 è sicuramente dovuta, a meno che non modifichi la categoria (non so come mai una stalla sia stata censita così).

Se tramite un tecnico dovesse modificare l'accatastamento in D10, stalla e terreno affittati a IAP diventerebbero esenti ?

 

Risposta: Il D7 non potrebbe diventare correttamente D10. Infatti, il D7 è utilizzabile dalle industrie mentre il D10 è utilizzabile solo a fine agricoli e non potrebbe essere convertito in altri usi. Se anzi dovesse procedere in tal senso deve chiedere la rettifica al Catasto ed in caso di silenzio-rigetto ricorrere al TAR contro il Catasto.

 

 

59. Con la prossima approvazione del PGT si vuole agevolare l'insediamento produttivo su alcune aree a destinazione artigianale.

Anche su suo consiglio abbiamo scartato l'ipotesi di agevolazione ICI su edifici che istallano impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica (perchè solo per unità abitative e non industriali), anche se leggo che alcuni comuni che poi elenco - articolo del sole 24ore del 14 febbraio - hanno approvato delle aliquote agevolate per alcune categorie di immobili "meritevoli" cioè:

- Roma agevola i C1, C3 e C6 se il soggetto passivo d'imposta è anche il titolare dell'attività esercitata nei locali. 

- Bologna riconosce il 4 per mille ai teatri e cinema non multisala situati nel centro

- Genova riconosce il 2 per mille ai laboratori e negozi situati nel centro e di proprietà di soggetti che li utilizzano per attività commerciali e artigianali.

Riconosco che sono cose diverse da quello che vogliamo fare noi, però le chiedevo comunque cosa ne pensava.

 

Ad ogni modo, vorremmo istituire un contributo per agevolare per qualche anno questi insediamenti.

A suo avviso questo contributo dovrebbe essere previsto dal regolamento ICI (penso proprio di no) oppure nelle norme attuative del PGT (con eventualmente un richiamo nel regolamento ICI ?)

E' possibile parametrare il contributo al valore catastale dell'edificato ? Ci sono altri paramentri ?

 

Risposta: Ho visto anch'io tali articoli e mi meraviglio poiché tali provvedimenti sono da ritenersi illegittimi, perché manca una norma. Se Lei legge la relazione del Governo sul Federalismo vede che ivi si introduce per legge delle facoltà in tal senso, ma limitatamente all'IMU secondaria. Il contributo non dovrebbe essere inserito nel regolamento ICI, ma in una delibera. Potrà essere parametrato alla imposta dovuta, ma si ricordi che non sempre il soggetto passivo è colui che si vuole agevolare ossia colui che svolge l'attività, dando ricchezza e maggiore occupazione al Comune.

 

60. PGT adottato 21.04.2009 approvato 10.02.2010;

- A fine novembre l'Ufficio Tributi ha inviato notifica ai contribuenti proprietari di aree divenute edificabili (vedi allegato);


CASO:

- Proprietario di un area divenuta edificabile a sua insaputa.

- Ufficio Tecnico non ha notificato l'edificabilità in sede di adozione e pertanto il proprietario non sapeva dell'intenzione dell'amministrazione e non ha quindi potuto presentare osservazioni al fine di mantentere a destinazione agricola l'area in questione.

- A seguito della notifica da parte dell'ufficio tributi il proprietario (essendo solo in quel momento venuto a conoscenza della nuova destinazione urbanistica) ha subito presentato una comunicazione volta al mantenimento della destinazione agricola dell'area.

- In questo momento l'amministrazione conferma l'intenzione di riportare ad agricola la destinazione dell'area (con la prima variante al PGT).

Il contribuente non ha ancora pagato e non vorrebbe pagare l'ICI per l'area in questione.

Ci si chiede anzitutto se l'ufficio tecnico era tenuto a notificare in sede di adozione..... e comunque a prescindere da questo visto che la volontà dell'amministrazione è quella di agevolare ed accontentare il contribuente ci si chiede se è possibile ed in quale forma concedergli l'esenzione dal pagamento dell' ICI .

Grazie

 

Risposta: La valutazione del caso prospettato deve tener conto dei principi che disciplinano il rapporto tributario ed in primis il carattere obbligatorio di tale obbligazione, non potendo il comune rinunciare alla relativa applicazione, pena l'assunzione di responsabilità di danno erariale. Ne consegue che la mancata comunicazione del divenire edificabile delle aree possedute non preclude minimamente sulla azione di recupero, come del resto affermato dalla Cassazione con la sentenza di cui si espone la massima:

 

Cassazione ,sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009: ICI valido l’accertamento aree anche se il comune non ha notificato l’edificabilità.

In altre parole la sezione tributaria ha ritenuto «ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del contribuente».

Questo perché, ha motivato il Collegio in fondo alla sentenza, non esistono nel nostro ordinamento disposizioni che sanzionano il mancato avviso ai cittadini proprietari di un fondo dell'approvazione del piano regolatore generale. Dovrà pagare l'Ici nella misura prevista per i terreni edificabili il proprietario di un fondo che da agricolo era diventato edificabile. Il comune di Castelnuovo Cilento non aveva mai notificato, prima dell'avviso di accertamento.

 

 

L'edificabilità fiscale, che peraltro anticipa di gran lunga quella urbanistica, non solo per l'ICI ma anche per i tributi erariali, fa riferimento alle previsioni dettate al riguardo dagli strumenti urbanistici del Comune, con la conseguenza che l'obbligazione sussiste fino a quando non siano variati gli strumenti urbanistici, così che risulta non rilevante la volontà del soggetto passivo di considerare agricola tale area. Infatti, il comma 2 del DL 223/06 convertito dalla legge 248/06, così dispone:

 

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).

 

In ordine alla legittima potestà del Comune di determinare il valore delle aree con efficacia retroattiva si è pronunciata favorevolmente la Cassazione con la sentenza di cui si riporta la massima:

 

In tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dall'art. 59, comma 1, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, adottato a norma del precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l'altro, « determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune » (lett. g), possono essere legittimamente utilizzate dal giudice, anche facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dagli art. 62 bis e 62 sexies d.l. 30 agosto 1993 n. 331, convertito in l. 29 ottobre 1993 n. 427, costituenti una diretta derivazione dei « redditometri » o « coefficienti di reddito e di ricavi » previsti dal d.l. 2 marzo 1989 n. 69, convertito in l. 27 aprile 1989 n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.


Cassazione civile, sez. trib., 07/05/2010, n. 11171

 

Unica eccezione accoglibile, se le cose stanno così, è la rettifica degli atti per la quota di proprietà delle aree detenute dagli altri contitolari. In tale ipotesi, tuttavia, non vanno annullati gli atti, ma rettificati, escludendo per l'istante le quote da esso non detenute e procedendo allo accertamento nei confronti degli altri contitolari.

 

In conclusione, le lamentele espresse dal contribuente in argomento sono, salvo per l'errore materiale sopra evidenziato inaccoglibili e ciò sino a quando il Comune non avrà provveduto a variare gli strumenti urbanistici nel senso voluto dal contribuente. Costui per non far divenire definitivi tali atti dovrà presentare ricorso alla CTP, sempre che sia ancora in termini per ricorrere.

 

61. Il diritto di abitazione del coniuge superstite (contitolare della casa coniugale al 50%) è indipendente dalla rinuncia all'eredità dello stesso in favore dei figli ?

 

Risposta: Il diritto di abitazione del coniuge superstite, di cui allo articolo 540 cc, prevale sui diritti successori, i quali in presenza di tale diritto divengono nuda proprietà. Ora, la rinuncia alla eredità non fa venir meno il diritto di abitazione, salvo che esso sia rinunciato espressamente ai sensi dello articolo 1350  n. 5 del codice civile.  In senso conforme si è espressa la Pretura Campi Salentina con sentenza del 25 novembre 1980, la cui massima sotto si riporta a conferma.

 

 

 

I diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540 comma 2 c.c. spettano sia nelle successioni testamentarie che in quelle legittime. Essi hanno natura di legato "ex lege" e, pertanto, essendo diverso il carattere e la disciplina dell'attribuzione patrimoniale a titolo di eredità da quella a titolo di legato e dovendo quest'ultima essere tenuta distinta dalla prima, ne consegue che la rinuncia all'eredità, da parte del coniuge superstite, non implica rinuncia ai diritti di abitazione e di uso, per la dismissione dei quali, invece, occorre compiere un atto autonomo indicativo della volontà dismissiva di quei diritti, i quali, formando oggetto di un legato, sono già stati acquistati "ipso iure", al momento di apertura della successione, senza bisogno di accettazione. Tanto più ove si consideri che, per quanto concerne la rinuncia al diritto di abitazione di un immobile, essa va rivestita, a pena di nullità, della forma solenne ex art. 1350 n. 5 c.c.


Pretura Campi Salentina, 25/11/1980

 

62. Un agricoltore ci invia un'autocertificazione per l'esenzione ICI per un fabbricato strumentale accatastato in c/6 nel 2010. Siamo d'accordo che secondo la Cassazione  l'immobile debba essere accatastato in D/10 per beneficiare dell'esenzione oltre che ricorrano tutti i requisiti previsti dall'art. 9 del D.lgs 557/93. Il problema si pone per il passato quando il fabbricato risultava a catasto terreni e per i fabbricati che a tutt'oggi sono iscritti al catasto terreni: per questi vale il requisito dell'art.9  del 557 o ci vuole obbligatoriamente anche l'accatastamento in A/6 o D/10? Grazie MC

 

Risposta: La r.c. dei fabbricati ha carattere dichiarativo con la conseguenza che essa asume efficacia retroattiva, nei limiti di decadenza, sin dal momento in cui il Comune è in grado di dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dalla lettera a) dello articolo 2 del D.Lgs. 504/92. Ne consegue che il fabbricato rurale accatastato tardivamente come C6 sarà assoggettato ad ICI con efficacia retroattiva, mentre quello accatastato tardivamente in D10 sarà da considerarsi da sempre esente.

Per i fabbricati provvisti dei requisiti di ruralità, ma non accatastati allo urbano, il comune non potendo ordinare l'accatastamento allo urbano non potrà assoggettarli ad ICI.

 

 In senso conforme vedasi Cassazione, sentenza 18565/09.

 

63. PGT adottato 21.04.2009 approvato 10.02.2010;

- A fine novembre l'Ufficio Tributi ha inviato notifica ai contribuenti proprietari di aree divenute edificabili (vedi allegato);


CASO:

- Proprietario di un area divenuta edificabile a sua insaputa.

- Ufficio Tecnico non ha notificato l'edificabilità in sede di adozione e pertanto il proprietario non sapeva dell'intenzione dell'amministrazione e non ha quindi potuto presentare osservazioni al fine di mantentere a destinazione agricola l'area in questione.

- A seguito della notifica da parte dell'ufficio tributi il proprietario (essendo solo in quel momento venuto a conoscenza della nuova destinazione urbanistica) ha subito presentato una comunicazione volta al mantenimento della destinazione agricola dell'area.

- In questo momento l'amministrazione conferma l'intenzione di riportare ad agricola la destinazione dell'area (con la prima variante al PGT).

Il contribuente non ha ancora pagato e non vorrebbe pagare l'ICI per l'area in questione.

Ci si chiede anzitutto se l'ufficio tecnico era tenuto a notificare in sede di adozione..... e comunque a prescindere da questo visto che la volontà dell'amministrazione è quella di agevolare ed accontentare il contribuente ci si chiede se è possibile ed in quale forma concedergli l'esenzione dal pagamento dell' ICI .

 

Risposta: La valutazione del caso prospettato deve tener conto dei principi che disciplinano il rapporto tributario ed in primis il carattere obbligatorio di tale obbligazione, non potendo il comune rinunciare alla relativa applicazione, pena l'assunzione di responsabilità di danno erariale. Ne consegue che la mancata comunicazione del divenire edificabile delle aree possedute non preclude minimamente sulla azione di recupero, come del resto affermato dalla Cassazione con la sentenza di cui si espone la massima:

 

Cassazione ,sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009: ICI valido l’accertamento aree anche se il comune non ha notificato l’edificabilità.

In altre parole la sezione tributaria ha ritenuto «ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del contribuente».

Questo perché, ha motivato il Collegio in fondo alla sentenza, non esistono nel nostro ordinamento disposizioni che sanzionano il mancato avviso ai cittadini proprietari di un fondo dell'approvazione del piano regolatore generale. Dovrà pagare l'Ici nella misura prevista per i terreni edificabili il proprietario di un fondo che da agricolo era diventato edificabile. Il comune di Castelnuovo Cilento non aveva mai notificato, prima dell'avviso di accertamento.

 

L'edificabilità fiscale, che peraltro anticipa di gran lunga quella urbanistica, non solo per l'ICI ma anche per i tributi erariali, fa riferimento alle previsioni dettate al riguardo dagli strumenti urbanistici del Comune, con la conseguenza che l'obbligazione sussiste fino a quando non siano variati gli strumenti urbanistici, così che risulta non rilevante la volontà del soggetto passivo di considerare agricola tale area. Infatti, il comma 2 del DL 223/06 convertito dalla legge 248/06, così dispone:

 

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).

 

In ordine alla legittima potestà del Comune di determinare il valore delle aree con efficacia retroattiva si è pronunciata favorevolmente la Cassazione con la sentenza di cui si riporta la massima:

 

In tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dall'art. 59, comma 1, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, adottato a norma del precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l'altro, « determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune » (lett. g), possono essere legittimamente utilizzate dal giudice, anche facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dagli art. 62 bis e 62 sexies d.l. 30 agosto 1993 n. 331, convertito in l. 29 ottobre 1993 n. 427, costituenti una diretta derivazione dei « redditometri » o « coefficienti di reddito e di ricavi » previsti dal d.l. 2 marzo 1989 n. 69, convertito in l. 27 aprile 1989 n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.


Cassazione civile, sez. trib., 07/05/2010, n. 11171

 

Unica eccezione accoglibile, se le cose stanno così, è la rettifica degli atti per la quota di proprietà delle aree detenute dagli altri contitolari. In tale ipotesi, tuttavia, non vanno annullati gli atti, ma rettificati, escludendo per l'istante le quote da esso non detenute e procedendo allo accertamento nei confronti degli altri contitolari.

 

In conclusione, le lamentele espresse dal contribuente in argomento sono, salvo per l'errore materiale sopra evidenziato inaccoglibili e ciò sino a quando il Comune non avrà provveduto a variare gli strumenti urbanistici nel senso voluto dal contribuente. Costui per non far divenire definitivi tali atti dovrà presentare ricorso alla CTP, sempre che sia ancora in termini per ricorrere.

 

64. Abbiamo 2 contribuenti: il primo è nudo proprietario e l'altro è  usufruttuario di un'area edificabile.  L' anno successivo viene venduta la capacità edificatoria di questa area a  favore di un'area confinante (proprietà di altri soggetti).  Come devo pertanto considerare questa area ai fini I.C.I. dopo la vendita   della capacità edificatoria ?  Terreno agricolo o ancora area edificabile ? Il soggetto passivo che era l'usufruttuario continua ad essere tale ?


Risposta: L'area rimane ancora edificabile, ma il valore venale subisce una  drastica riduzione (e di contro l'altra area aumenta di valore). Perché tale area sia esclusa totalmente dovrà essere graffata in catasto allo edificio. Il soggetto passivo rimane l'usufruttuario.

 

65. Il dirigente dell'ufficio tecnico motiva in questo modo perchè non è possibile tassare gli immobili in corso di costruzione in zona E almeno tenendo conto dell'area edificabile (a cui è stato dato un valore dalla Giunta Municipale al punto 4 del secondo allegato).

"le zone omogenne E sono riconducibili a quelle "parti del territorio destinate ad usi agricoli, le NTA del prg del comune di ….., art. 25, definiscono, infatti , le zone omogenee E come
"parti del territorio non urbanizzate e che sono destinate all'agricoltura . "gli insediamenti ricadenti in tali zone sono finalizzati o comunque connessi all'uso prevalentemente agricolo delle
stesse".
1)Domanda: se sono destinate all'agricoltura perché insistono in queste zone E immobili di cat. F/3( fabbricati in corso di costruzione) e/o addirittura immobili di categoria A con residenza
(senza uso agricolo)? Quindi non si doveva dare la concessione edilizia?
2) la giunta municipale ha dato dei valori (seppur dicendo di rimandare al consiglio comunale) quindi le considerazione del dirigente possono essere superate. Concorda?
3) quali argomentazioni addurre, per convincere il dirigente ufficio tecnico e politico, per dire che gli f/3 anche se ricandenti in zona E scontano comunque l'ici sull'area Edificabili seppur privi di rendita catastale?


Risposta: Anche nelle zone i fabbricati in corso di costruzione e costruiti  vanno normalmente assoggettati ad ICI. quelli in corso di costruzione come aree edificabili, come previsto dal comma 6 dello articolo 5 del  D.Lgs.n.504/92, mentre quelli costruiti sulla base della r.c., così come
previsto dal comma 2 del predetto articolo. La tesi del dirigente di codesto  Comune è errata. Infatti, le norme di esenzione vanno interpretate in modo tassativo e non vi è alcuna norma che esenti le aree su cui possono essere edificati edifici in zone rurali. Se così non fosse sarebbero esenti tutti i
fabbricati abusivi. Peraltro, anche per i predetti immobili l'assoggettamento all'ICI non sana l'irregolarità edilizia. Si pensi ad esempio agli immobili fantasma, che quasi sempre sono posti in campagna.

 

66.L’ente ha notificato avvisi di accertamento ICI per aree fabbricabili, alcune contribuenti hanno presentato istanza di accertamento con adesione, l’ente verifica le istanza non è pervenuto ad alcun accordo con il contribuente dunque non si è provveduto ad alcuna adesione.

Ora il contribuente sostiene che i 90 giorni di sospensione, avendo presentato richiesta di adesione,  oltre che per presentare ricorso siano presenti anche per provvedere al versamento del dovuto con le riduzione ad ¼ delle sanzioni applicate ( sanzioni per omessa riducibile ad ¼ entro 60 gg), ovvero siccome non ha ottenuto alcuno sconto su base imponibile si vorrebbe tenere le sanzioni comunque ad ¼ ed evitare di versarle piene.

 

Il contribuente indica il disposto dell’articolo 12 secondo comma del Dlgs 218/97 ha supporto di tale tesi, che cosa ne penso, gli spetta comunque tale riduzione?

 

12. Istanza del contribuente.

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 11, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

 

 

Risposta: Concordo con la tesi prospettata dal contribuente, ma in virtù di quanto previsto dallo articolo 15 di tale decreto legislativo, che sotto riporto. L'articolo 12 del predetto decreto sospende il termine per ricorrere di 90 giorni ulteriori. Secondo la giurisprudenza tale prolungamento si mantiene  interamente anche se non si addiviene allo accordo.

 

Articolo 15     

Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione.

 

1.     Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (1).

 

67. Ci è stata chiesta l'esenzione ICI per abitazione principale di due diverse unità (una consiste in 1,5 vani accatastata separatamente,la visura catastale dice "porzione di u.i.u. unita di fatto con quella del fg..map.."). Su Suo suggerimento abbiamo fatto un sopralluogo ed effettivamente l'unità da 1,5 vani non ha nè cucina nè servizi igienici. E' corretto rispondere "ai fini ICI entrambe le unità immbiliari possono essere considerate un'unica abitazione principale" o devo aggiungere "semprechè  il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono"? Nella richiesta di esenzione ICI i proprietari dicono che non possono accatastare insieme le due unità per problemi di proprietà (una è di entrambi i coniugi, l'altra appartiene ad un solo coniuge) devo accettarla per buona o devo comunque invitarli al riaccatastamento?

 

Risposta: Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, sembrano sussistere le condizioni per esentare entrambe le unità. Tuttavia, Lei non deve rilasciare alcuna certificazione, essendo il contribuente tenuto a conformarsi al comportamento che egli ritenga più giusto. Infatti, se dovesse cambiare la tesi della Cassazione Lei sarebbe costretta a recuperare l'imposta dovuta senza sanzioni né interessi. Scriva che al momento, in virtù della giurisprudenza     attuale   della Cassazione, sembrano sussistere le condizioni per concedere l'esenzione ad entrambe le unità, posto che sono utilizzate dal medesimo nucleo familiare come abitazione principale. Si fa rilevare, comunque, che la differente intestazione delle due unità non sarebbe ostacolo insuperabile, posto che con atto notarile potrebbero mettere in comunione la proprietà delle due unità, fondendole catastalmente.

 

68. A giugno dell’anno scorso non ho presentato la certificazione  fabbricati tipo “D” relativa all’anno 2009, in quanto il minor gettito non superava lo 0.5% delle spese correnti. Il  collega del servizio finanziario mi chiedeva se può stanziare nel bilancio 2011 l’importo certificato nell’anno 2009 (relativo al 2008) di € 20.924,05.

 

 Risposta: certamente si. Infatti, in assenza di variazione l'importo del contributo rimane consolidato, così come previsto dal comma 3, 3° capoverso, dello articolo 2 del DM interno 197/02.

"Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati"

 

69. Per l’acquisto di un’area fabbricabile resta l’obbligo di presentare la denuncia ICI?

 

Risposta: certamente si, posto che l’abrogazione dello obbligo di denuncia é limitato ai fabbricati ed ai terreni agricoli e non anche alle aree edificabili.

 

70. I terreni di proprietà privata ricadenti in un piano integrato approvato, sono stati resi edificabili con il predetto piano e ricadono in zona C, devono pagare l’ICI?

 

Risposta: Il Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) è uno strumento che si applica su interventi complessi coinvolgenti vaste aree del territorio oppure interventi di riqualificazione urbana e ambientale mediante nuova edificazione o recupero edilizio dell’esistente. La finalità del P.I.I. consiste nell’integrare gli aspetti progettuali dell’intervento (disegno urbano) con la programmazione finanziaria (tempo e risorse economiche) per la realizzazione dello stesso, mediante la stesura di un piano finanziario che coinvolge risorse sia pubbliche che private.

Se nella zona C è possibile costruire box , anche se sotterranei, l'area va considerata edificabile poiché i box sono fabbricati, anche se il valore venale di essa è da ritenersi modesto.

 

71. Se un coltivatore diretto possiede un a1 utilizzato come abitazione principale, ha diritto ad esclusione dell'ici su 2008 oppure no? ?mi e' venuto il dubbio perché ho emesso accertamento ad un contribuente che prontamente si e' presentato dicendo che essendo abitazione principale e per di più utilizzata da un imprenditore agricolo non deve pagare imposta.

dal mio punto di vista, poiché  a1 ed a8 sono categorie di lusso su cui si deve comunque pagare imposta anche se abitazione principale, non dovrebbero avere diritto ad esclusione.

 

 

Risposta: La tesi da Lei esposta è corretta. Infatti, poiché secondo la Cassazione sono esenti solo i fabbricati rurali appartenenti alle categorie A6 oppure D10, l'immobile in argomento va valutato in ordine alla fattispecie della abitazione principale, se possa o meno considerarsi esente. Ora, in virtù di quanto previsto dallo articolo 1 del DL 93/08, convertito dalla legge 126/08, il soggetto passivo non potrà godere della esenzione in argomento ma della sola detrazione.

 

72. Vorrei sapere per cortesia se un immobile accatastato in D6,  che risulta essere un centro ippico, posseduto da un coltivatore diretto è esente dal pagamento dell’ICI? Per cortesia mi potrebbe dare i riferimenti normativi esatti?

 

Risposta: Certamente non è esente il centro ippico come edificio rurale, posto che non è D10 e neppure il centro ha la veste di imprenditore agricolo. Probabilmente loro si ritengono esenti ai sensi dello articolo 7 lettera i) del D.Lgs.n.504/92. Io ritengo che non possano essere esenti, posto che l'utilizzo non è riservato a persone svantaggiate. Sulla base di quanto indicato dalla circolare n. 2 del 2009, non sembrano sussistere le condizioni per concedere l'esenzione. Si riporta qui sotto la parte della circolare richiamata riguardante le attività sportive.

 

H) LE ATTIVITÀ SPORTIVE

L'esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività sportive

rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni

sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive

nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della legge

n. 289 del 2002.

Per quanto attiene alle modalità di esercizio, è necessario che l'ente svolga

nell'immobile esclusivamente attività sportiva agonistica “organizzata” direttamente (ad esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) e non si limiti a mettere a disposizione

l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi da calcio a singoli o gruppi).

Da quanto esposto consegue che l’esenzione non deve essere riconosciuta ai palazzetti

dello sport, ai campi ed agli impianti sportivi nei quali l'attività svolta dall'ente non è direttamente quella “sportiva”, ma di affitto degli spazi.

73. Due soggetti X e Y hanno costituito un fondo patrimoniale, su una serie di immobili di proprietà, a favore di altri due soggetti Z e J.
I due soggetti X e Y sono residenti nelle abitazioni indicate nell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, mentre i soggetti Z e J sono residenti altrove.
In questo caso chi deve corrispondere l'ICI sugli immobili?

Su una delle due abitazioni pende inoltre ipoteca iscritta da Equitalia......

RISPOSTA: L’articolo 167 del codice civilestabilisce che“Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia…”. Il 170, a sua volta, poi dispone che “La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

 

L'articolo 168 del codice civile così dispone:

 

Articolo 168     

Impiego ed amministrazione del fondo (1).

 

[I]. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

 

Ora, poiché con la costituzione del fondo la proprietà di detti immobili si presume di Z e J che sono residenti altrove, si ritiene che Ze J debbano corrispondere l'ICI dovuta. Si avverte che l'Equitalia potrebbe richiedere la revoca di tale atto nel caso si ritenga danneggiata nel suo diritto di credito.

 

74. Il Comune di …… ha previsto nel proprio regolamento comunale l’agevolazione ICI prima casa alle case date in uso gratuito ai parenti in linea retta.

I contribuenti per ottenere l’agevolazione devono presentare apposita certificazione nella quale il proprietario, che in questo caso è il padre, dichiara di dare in uso gratuito l’immobile al figlio, e l’utilizzatore, che in questo caso è il figlio, dichiara di abitare nella casa data in uso gratuito dal padre.

 

A seguito controlli da parte dell’ufficio abbiamo casi in cui il figlio non ha modificato la residenza ed è ancora nel nucleo con il papà, ma ha presentato lo stesso la certificazione dichiarando che vi abita e quindi l’ICI non è stata versata dal 2008.

Secondo noi questo non è regolare e pretendiamo che il figlio sposti la propria residenza nella casa data in uso dal padre …..anzi per gli anni addietro che non ha versato vorremmo fare avviso di accertamento per infedele denuncia … cosa ne pensa?

 

Risposta: L'agevolazione prevista per il comodato a parenti è condizionata al fatto che il parente utilizzi l'immobile come abitazione principale. Ora, si presume abitazione principale il luogo di residenza anagrafica (in questo caso del comodatario). Ne consegue che tale agevolazione non può essere riconosciuta nel caso in esame, posto che il negozio di comodato è stato artatamente diretto ad ottenere una agevolazione che non compete.

 

Giusta, quindi, l'azione di recupero prospettata, la quale deve essere così motivata.

 

75. Con variante al PRG adottata circa 20 ani fa alcune aree a destinazione urbanistica industriale/artigianlale sono diventate aree a trasferimento e ridisegno urbano con destinazione "Residenziale", previa presentazione di piano urbanistico attuativo. Nel 1996 i proprietari di una di dette aree, di mq. 14.000, ha presentato la proposta di detto P.U.A. che è stata approvata dal Consiglio comunale. Non si è provveduto all'attuazione; la conseguente Convenzione urbanistica verrà firmata nel corso del 2011. 

Su detta area, ancora persistono gli originari n. 2 fabbricati cat. D7, che occupano un'area di sedime di mq. 3954; i proprietari hanno sempre pagato e continuano a pagare l'ICI sugli stessi, considerando pertinenza le aree circostanti. I capannoni non sono più utilizzati da oltre 5 anni, solo ora i proprietari si stanno attivando per dare attuazione al PUA. 

 

Noi vorremmo recuperare l'ICI sull'area fabbricabile dal 2005, escludendo magari il sedime dei capannoni. E’ corretto?

 

Risposta: La più recente giurisprudenza della Cassazione ritiene che anche le aree edificabili, seppur pertinenziali di fabbricati, vanno normalmente assoggettate ad ICI, salvo che non sia cristalizzata in concreto la relativa capacità edificatoria:

 

Cassazione, sentenza 25127/09: ICI area edificabile pertinenziale esclusa solo con modifica permanente dello stato dei luoghi.

 

Perché un’area fabbricabile perda il (plus) valore costituito appunto dalla edificabilità, occorre che intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolve quindi in mero collegamento materiale rimovibile ad libitum.

 

Cassazione sentenza 19638/09: ICI: area pertinenziale : esclusa solo se dichiarata

 

Il giardino di pertinenza di un’abitazione deve essere consi­derato imponibile ai fini ICI nel caso in cui il contribuente non ha denunciato la situazione di pertinenza nella dichiarazione ICI originaria.

     

Corte di cassazione,  sentenza n. 13135 del 28 maggio 2010: ICI: area permane edificabile anche se i vincoli urbanistici lo impediscono.

L'Ici va pagata sui terreni anche se formalmente non sono più fabbricabili perché è decaduto lo strumento urbanistico attuativo e anche se vincoli urbanistici impediscono l'effettiva realizzazione di costruzioni. Per l'imponibilità è infatti sufficiente il piano regolatore generale.

 

Cassazione 16729/10: ICI: assenza piano particolareggiato ed impossibilità di effettiva costruzione: irrilevanza.

 

 

L'art. 11-quattordecies, comma 16, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella L. n. 248/2005, stabilisce che la disposizione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992, deve interpretarsi nel senso che un'area è da considerare comunque edificabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dalla adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il valore interpretativo, e dunque retroattivo, della citata disposizione è stato confermato dalle Sezioni Unite di questa corte con la sentenza n. 25506 del 30 novembre 2006. Non sussiste, pertanto, la violazione di legge denunciata.

 

Cassazione n. 22129/010: ICIA area edificabile pertinenziale esente solo se giustificata da esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.

 

Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite" :

"la simulazione intesa non in senso tecnico negoziale ma come rappresentazione di una apparenza di fatto) di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell'art. 817 c.c. alfine di ottenere un risparmio fiscale va ... inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di diritto (v. Cass. SS. UU. 30055/2008)".

Nella medesima decisione, quindi, si è statuito: "perchè un'area fabbricabile perda il (plus)valore costituito ... dalla edificabilità, occorre che intervenga

una aggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolva quindi in un

mero collegamento materiale rimovibile ad libitum".

 

 

In conclusione, sulla base della giurisprudenza della Cassazione sopra riportata, sussistono le condizioni per assoggettare ad ICI i terreni in considerazione.

 

76. Il catasto di ……..ha attribuito, su propria iniziativa, con notifica al contribuente in data 20 marzo 2010, una rendita ad un immobile (di categoria D/8) che in precedenza era a catastato ma non classato. Il contribuente dichiarava una rendita presunta di circa 3.000 euro mentre il catasto ha attribuito una rendita di 8.000, è possibile recuperare l’imposta ICI?

 

 

 

Risposta: Certamente si. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, in via definitiva, ha emesso la seguente sentenza:

 

Cassazione Sezioni Unite, sentenza 3160/2010, ICI fabbricati D ed articolo 74 della legge 342/00.

a)  anche per i fabbricati del Gruppo D la r.c. ha efficacia retroattiva, con conseguente azione di recupero o diritto rimborso rispetto all’ICI versata con il criterio contabile, svolgendo tale valore significato di rendita presunta di carattere provvisorio.

 

Il recupero può essere fatto, tuttavia, senza sanzioni né interessi moratori, trovando applicazione l'articolo 74 della legge 342/00.

77. Un contribuente non residente ma dimorante nel nostro Comune pretende l’annullamento dello avviso di accertamento, allegando i consumi di energia elettrica maggiori nel ns comune rispetto a quello di residenza anagrafica. Come possiamo riscontrare il suo diritto alla esenzione?

 

Risposta: L'articolo 8 del D.Lgs.n.504792 definisce, nella sostanza, l'abitazione principale quella nella quale il contribuente  e i suoi familiari dimorano abitualmente. Ciò premesso, avendo il contribuente cercato di dimostrare che la sua dimora abituale è presso il vostro comune, è necessario concentrare l'attenzione sulla dimora  della famiglia nel suo complesso, da ricercarsi nel focolare domestico, inteso il luogo ove si riunisce la famiglia nei momenti in cui i membri si ritrovano nelle pause di lavoro e nelle ricorrenze. Si suggerisce, dunque, di effettuare verifiche nelle giornate festive onde riscontrare se effettivamente la famiglia è ivi riunita. Anche la dimensione dello alloggio, in rapporto al numero di componenti, potrebbe essere significativa al fine di tale valutazione.

 

78. Un contribuente impugna un avviso di accertamento ICI dinanzi alla CTP. Chiede ma non ottiene la sospensione dell'atto. Nelle more l'ente iscrive a ruolo l'importo contenuto nell'avviso. La CTP accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento. L'ufficio impugna la sentenza dinanzi alla CTR. Nelle more del giudizio di secondo grado è corretto discaricare interamente la cartella per poi procedere ad una nuova iscrizione a ruolo in caso di esito favorevole per l'ente del giudizio di appello? Oppure la cartella deve essere sospesa non potendo l'ufficio procedere ad una seconda iscrizione a ruolo?

 

Risposta: La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza di cui sotto si riporta la massima, ritiene che nel caso di ricorso in tema di ICI non trovi applicazione la riscossione frazionata prevista in via generale  dal comma 1 dello articolo 68 del D.Lgs.n.546/92, così che il Comune è legittimato a richiedere il pagamento della intera pretesa, fatta eccezione delle sole sanzioni, le quali, invece, sono dovute dopo la sentenza di primo grado nella misura dei 2/3 del deciso e la parte residuale dopo la decisione di secondo grado:

 

Procedimento tributario (nuovo) - Riscossione frazionata dei tributi - Applicabilità all'Ici - Esclusione - Fondamento

 

In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 68 d.lg. n. 546 del 1992, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli "casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo", non si applica alla riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), in quanto per tale tributo non trova applicazione l'istituto della riscossione frazionata, previsto dall'art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973 (poi abrogato dall'art. 37 d.lg. n. 46 del 1999).


Cassazione civile, sez. trib., 30/06/2010, n. 15473

 

Dello stesso parere si è espresso il Ministero delle Finanze con la risoluzione  4 febbraio 1987, n. 8/1308.

 

La Corte Costituzionale, chiamata a giudicare la legittimità della normativa concernente i tributi comunali, nella parte in cui  non prevede la riscossione frazionata nel caso di ricorso,  con varie ordinanze ha ritenuto non illegittime tale disposizioni, tese a confermare il principio classico “solve et repete”, ossia prima paghi e poi chiedi il rimborso, e ciò probabilmente in considerazione della importanza dei bisogni che il Comune è chiamato a soddisfare con le proprie entrate.

 

Venendo, poi, alla valutazione se la sentenza di primo grado sia esecutiva e determini, come avviene nel procedimento civile, l’esecutorietà del relativo dispositivo, la dottrina più qualificata (vedasi il nuovo processo tributario – seconda edizione GIUFFRE EDITORE, pagina 12 lettera m) ritiene che tale principio non trovi applicazione nel processo tributario. Ne consegue che la somma iscritta a ruolo non può essere sgravata, dovendo il contribuente aver già adempiuto al relativo pagamento. Il Comune potrà valutare se procedere al massimo alla relativa sospensione, in virtù di quanto previsto dal comma 1 bis dell’articolo 2 Quater del DL 654/94, convertito dalla legge 656/94, ma a condizione che, come previsto da tale norma, che l’atto impugnato appaia illegittimo o infondato.

 

In conclusione, in considerazione del principio solve et repete, codesto Comune non potrà sgravare le somme iscritte a ruolo, ma solo procedere alla relativa sospensione, ma alla sola condizione che l’atto impugnato, alla luce di un relativo riesame appaia illegittimo o infondato.

 

79. Si chiede se , ai fini della legittimità della firma degli atti con valenza esterna, sia sufficiente la delibera di Giunta di nomina di Funzionario Responsabile Ici ad un dipendente non titolare di posizione organizzativa.

Come è conciliabile tale circostanza con i commi 1 e 2 dell’art 107 del  T.U.E.L. laddove specifica che “ Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno…” .

Si specifica che il dipendente insignito di tale nomina è inquadrato nella medesima categoria e posizione economica del titolare di posizione organizzativa del Servizio(D, pos. eco. D2) e che dal Responsabile di Servizio viene nominato annualmente “Responsabile di procedimento” ai sensi dell’art. 17 c.2 lett. F CCNL 01/04/1999, art. 36 CCNL 22/01/2004.

 

Risposta: Secondo la Cassazione possono coesistere all’interno dello Ufficio tributi sia il funzionario responsabile del Servizio che il funzionario responsabile del Tributo. Il primo nominato dal Sindaco ed il secondo dalla Giunta comunale, così come previsto dallo articolo 11 del D.Lgs.n.504/92:

 

Tributi locali - Imposta comunale immobili (Ici) - Art. 11, comma 4, del d.lg. n. 504 del 1992 - Designazione di un funzionario con poteri organizzativi e gestionali dell'imposta - Qualifica dirigenziale - Necessità - Esclusione - Abrogazione da parte del d.lg. n. 267 del 2000 (T.u.e.l.) - Esclusione - Fondamento

 

In tema di i.c.i., l'art. 11, comma 4, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, nel prevedere la designazione, con delibera della giunta comunale, di un funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, non richiede che lo stesso debba avere una qualifica dirigenziale, in ciò differenziandosi dagli art. 107 e 109 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 (t.u.e.l.) che, invece, richiedono tale qualifica per tutti gli atti a rilevanza esterna e dai quali non può ritenersi abrogato, né in via espressa, non rientrando tra le norme contemplate dall'art. 274 del predetto testo unico, né per incompatibilità, avendo natura di disposizione tributaria speciale, perciò non incisa da norme successive di carattere generale.


Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2010, n. 11445

 

Ne consegue che nel caso prospettato siamo in presenza di due funzionari chiamati dalla Amministrazione comunale  a rappresentare il Comune verso l’esterno, evidenziando che il funzionario responsabile del tributo, per le funzioni derivanti da tale qualifica, non è subordinato gerarchicamente al funzionario responsabile del Servizio.

 

E’ pertanto illegittima e giuridicamente inesistente la determina del Responsabile del Servizio che la nomini “Responsabile di procedimento”, posto che tale competenza è riservata alla Giunta comunale.

 

80. Nel territorio del nostro ente sono stati istallati alcuni parchi  fotovoltaici.  La persona fisica xxx concede in comodato d’uso i terreni alla ditta Yyy  srl la quale ha richiesto ed ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione  e  all’esercizio di un impianto fotovoltaico.  A seguito di un atto di contestazione di difformità catastale inviato dal  nostro ente alla persona fisica xxx e alla ditta yyy srl, alcuni terreni  risultano soppressi ed è stato censito un fabbricato di categoria D1 classe unica con una data rendita nel febbraio 2010, in seguito l’Agenzia del  Territorio ha rettificato il classamento, mantenendo la stessa classe e  categoria, ma attribuendo e notificando una rendita superiore di circa  quattro volte la rendita proposta con procedura Docfa, la rendita rettificata è stata registrata ad ottobre 2010 con efficacia - messa in  atti ottobre 2010.  Posto che il tributo per il fabbricato D1 è stato versato dalla ditta yyy  srl per l’intero anno 2010 con la rendita attribuita a febbraio si pone il  seguente quesito: da quando è possibile applicare la rendita attribuita dall’Agenzia del territorio ad ottobre?


Risposta: La rendita catastale autoattribuita mediante procedimento DOCFA ha  valore di rendita provvisoria, come risulta dalla lettura del comma 3 dello articolo 1  del DM 701 del 1994, che così dispone:

3. Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a  quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. - facoltà dell'amministrazione  finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze
censuarie iscritte in catasto. Per il primo biennio di applicazione delle suddette disposizioni, il predetto termine è fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal provvedimento indicato al comma 1.

Ne consegue che tale r.c. ha efficacia retroattiva sin dal momento della data del DOCFA, senza applicazione né di sanzioni né di interessi moratori, trovando applicazione l'articolo 74 della legge 342/00. Ovviamente, il soggetto passivo potrebbe contestare la r.c. ed in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso gli atti impositivi andrebbero adeguati alla decisione definitiva, con conseguente rimborso dell'ICI pagata in eccedenza.

 

81. Abbiamo fatto degli accertamenti per un terreno agricolo. Il contribuente chiede l’annullamento in autotutela perché terreni incolti. Possiamo annullarli alla luce anche della circolare n. 9 del 14.6.1993 ?

 

Risposta: Se non sono adibiti all'esercizio di una attività agricola, di cui allo articolo 2135 cc, vanno esclusi (non esenti), per mancanza del presupposto impositivo, così come si evince dalla lettura della lettera c) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504792.

 

82. Nel caso di avviso di accertamento ICI il regolamento comunale per sanzioni tributarie ( illegittimo) prevede la possibilità di rateizzare importo in numero 3 rate con indicazioni motivi di disagio economico, al di là del regolamento quale normativa prevede la possibilità di rateizzazione e il  numero massimo di rate in materia di ICI.

 

 

Risposta: La lettera o) del comma 2 dello articiolo 59 del D.Lgs.n.446/97, proprio in tema di potestà regolamentare ICI, così dispone:

o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

 

L'articolo 24 del D.Lgs.n.472/97, proprio in tema di sanzioni, così dispone:

 

Articolo 24     

Riscossione della sanzione.

 

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

 

E' quindi il regolamento comunale che deve stabilire il numero di rate.

 

83. Accertamenti ICI 2007 ho raggiunto un contribuente per parziale versamento ICI, lo stesso mi risponde dicendo che il parziale versamento è dovuto alla casa che lui ha dato in comodato d’uso al fratello. Agli atti del Comune non risulta nessuna comunicazione in questo senso, quindi io ho respinto la richiesta di annullamento dell’accertamento. E’ giusto?Le chiedo però se lui mi dovesse presentare ora la comunicazione vale per l’anno 2011  o è retroattiva?

 

Risposta: Anche confortato dalla giurisprudenza prevalente sul tema, se il Comune ha condizionato la concessione di tale agevolazione allo assolvimento di specifiche procedure (domanda, autocertificazione, ecc) entro un determinato termine, il mancato adempimento fa perdere il diritto alla agevolazione. Solo in via di autotutela il Comune potrebbe, se è certo sussistessero le condizioni per la concessione di tale agevolazione, aderire alla istanza del contribuente, come consentito dallo articolo 2 , lettera  g) del decreto ministeriale n. 37 del 1997.

Articolo 2    

Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento.

 

1. L'Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) errore sul presupposto dell'imposta;

d) doppia imposizione;

e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

 

 

g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.

84. X ha l’ usufrutto per  800/1000 e residente nell'immobile muore. La figlia Sala è nuda proprietà per 12/15 , proprietà per 3/15 residente a Milano. Abbiamo emesso accertamenti alla figlia per la sua quota di possesso. La stessa sostiene che non doveva pagare perché ha ereditato la casa dal padre deceduto nel 1981  e la madre abita ancora l'immobile. A noi non risulta in quanto la visura storica catastale  parte dal 2001  "COSTITUZIONE dal 28/12/2001". Come ci dobbiamo comportare?

 

Risposta: Nel caso di decesso del de cuius usufruttuario non si realizza, come invece preteso dalla figlia, il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite di cui allo articolo 540 c. c, poiché con tale evento il nudo proprietario riacquista la proprietà piena. Esso è intrasmissibile agli eredi ed in caso di cessione il diritto si estingue nel cessionario alla morte del cedente (primo usufruttuario). L'atto da voi emesso è quindi perfettamente legittimo.

 

85. Una contribuente ha ereditato un fabbricato composto da numerosi vani, con una sola identificazione catastale; il fabbricato, vetusto ed in condizioni strutturali precarie, è stato dichiarato parzialmente (50% circa) inagibile dall'ufficio tecnico comunale. La signora ha affittato la parte dell'immobile ancora utilizzabile e chiede, invece, la riduzione ICI sulla parte del fabbricato dichiarata inagibile. Io avrei suggerito, quantomeno, di frazionare l'immobile in due subalterni, in modo da poter gestire al meglio la situazione venutasi a creare. In casi precedenti avevo suggerito la stessa soluzione. E' una forzatura, oppure è corretto così? Ci sono altre strade?

 

 

Risposta: Condivido la tesi da Lei espressa. Infatti, l'inagibilità e la non utilizzabilità deve riguardare l'intera unità immobiliare e non solo una parte di essa. Ne consegue che la riduzione richiesta non deve essere concessa.

 

 

 86. Un immobile per il quale è stato successivamente (11/12/2001) presentato  dal Tribunale di Brescia un atto giudiziario di revoca atti soggetti a  trascrizione, a seguito del fallimento della "…..". Il  contribuente, in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento ci ha dichiarato che non è mai entrato in possesso dell'immobile e che finora è ancora in corso la procedura giudiziaria.  Gli avvisi sono da considerare correttamente emessi?


Risposta: Soggetto passivo ICI è colui che risulta proprietario dello  immobile, mentre non ha tal fine rilevanza che costui non ne abbia la relativa disponibilità. Ne consegue che detto contribuente dovrà essere  assoggettato ad ICI e ciò fino a quando, peraltro con sentenza definitiva,
non sia stata pronunciata la risoluzione di tale contratto di acquisto. Consigli, dunque, a tale proprietario di corrispondere l'ICI e di richiedere in via giudiziale il rimborso delle spese sostenute, nel caso in cui fosse spossessato di tale immobile.

 

87. Due coniugi entrambi coltivatori diretti hanno la residenza in due appartamenti separati della stessa casa ( non si può considerare un'unica abitazione perchè i due alloggi hanno la cunina il bagno...) pretendono l'esenzione dall'ici entrambi.
Siamo in dubbio se dobbiamo concederla visto che l'art. 9 del D.l. 557/93 parla di immobili utilizzati come abitazione senza specificare se principale o meno, oppure dobbiamo negarla rifacendoci alle sentenze di cassazione sui coniugi con residenze separate?

Risposta: A prescindere che in base alle informazione fornitami telefonicamente acquisite l'unica abitazione risultante avrebbe una superficie maggiore di quella stabilita dal comma 5 dello articolo 9 del DL 557/93 convertito dalla legge 133/94, nella parte che sotto riporto, nonché di categoria A1, così da non potersi considerare rurale (senza peraltro tener conto che la Cassazione esenta i fabbricati rurali solo se A6 oppure D10).
Neppure l'esenzione potrebbe accordarsi ad entrambe le unità immobiliari posto che non sono fra loro contigue e sono dotate di servizi idonei per essere utilizzate in forma autonoma. Procedete dunque ad accertare una delle due, limitando la motivazione del diniego nel senso sopra indicato.

 
 Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati

88. Abbiamo dei contribuenti che esentano completamente il pagamento dell'ICI su più unita' immobiliari accatastate separatamente in quanto trattasi di case vecchie ma che effettivamente utilizzano come unica unità abitativa. Alcuni di questi contribuenti ci hanno presentato una autocertificazione attestante quanto sopra. Si chiede se è corretto?

 

 Risposta: La giurisprudenza più recente della Cassazione conferma la permanenza del diritto alla esenzione anche quando l'abitazione principale è composta da più unità immobiliari, ma alla seguenti condizioni:

 

a) le varie unità sono contigue;

b) deve essere presente una sola cucina;

c) deve esservi un unico nucleo familiare;

d) dalla unificazione catastale non deve derivare una unità avente la categoria A1, A8 e A9.

 

Si consiglia, dunque, di procedere ad una verifica della presenza di tali condizioni.

 

89. Ho emesso un avviso di accertamento ICI a carico di un utente, il quale ha poi richiesto l’annullamento perché, a Suo dire, si trattava di un errore di iscrizione a catasto (a seguito ristrutturazione erano rimasti iscritti in UTE due immobili sebbene si trattasse di uno solo…). A questo punto ho ovviamente (glielo allego) inviato una lettera di richiesta formale di rettifica della posizione catastale, inviandolo in copia al Catasto stesso. Ora, il Catasto ha emesso un avviso di accertamento a carico dell’utente, eliminando il cosiddetto “doppione” e contestando l’errata consistenza catastale del reale immobile, riassegnando quindi una maggiore rendita catastale. Ora Le chiedo, questa rendita ha effetto retroattivo?? Posso riemettere gli avvisi, eliminando la doppia imposizione ma riliquidando l’ICI sulla base della maggiore rendita??.

 

Risposta: In considerazione della presenza di errori materiali presenti negli atti già emessi, causati da negligenza del tecnico del contribuente, è necessario annullare tali atti, dandone comunicazione al contribuente ed emettere atti diversi così motivati. Nel caso di errori catastali trova applicazione il comma 337 dello articolo 1  della legge 311/04, con la conseguenza che la r.c. rettificata assume efficacia retroattiva al momento in cui il comune è in grado di comprovare tale irregolarità.

 

90. L’ente ha notificato a fine 2010 avvisi di accertamento anni 2005/2006/2007/2008/2009 per area fabbricabile, l’utente ha presentato istanza di accertamento con adesione, giustificando un minor valore del terreno.

A tal fine procedendo alla stesura vera e propria dell’accordo, il contribuente ha chiesto la possibilità di provvedere a fare ravvedimento per l’anno 2010, annualità per la quale non aveva ricevuto accertamento.

 

Domande:

 

      1)       il contribuente può fare ravvedimento su 2010 dato che l’attività di verifica del comune si è conclusa con atti relativi ad anno 2009, o per attività di verifica si intende una verifica in senso lato per cui non può ravvedersi?

 

      2)      In ogni caso  risulta legittimo, come suggerito dal contribuente, inserire nel verbale di adesione fra gli importi dovuti anche il ravvedimento del 2010, ravvedimento che suppongo andrà calcolato sulla sanzione del parziale versamento,  30%, essendo ampiamente a tempo per presentare dichiarazione 2010 corretta?

 

      3)      Nell’ipotesi nella quale il verbale di adesione non contenga nulla relativamente  all’annualità 2010 ed il contribuente si ravvede di sua spontanea iniziativa, l’ufficio può accettare il ravvedimento o devo provvedere a richiedere la differenza di sanzione pagata, rilevando che l’imposta è  comunque correttamente versata?

 

 

Risposta: L'accertamento con adesione può trovare applicazione in rapporto a situazioni di omessa o infedele denuncia e non anche per le liquidazioni di imposta, così che nel caso il contribuente volesse inserire nello accordo anche il 2010 la sanzione risulterà del 100 per cento riducibile ad 1/4. Nel caso in cui non sia inserito il 2010, costui potrà ravvedersi per il 2010, adeguando il versamento in rapporto all'ICI dovuta sulla base del valore concordato, applicando la riduzione della sanzione sul 30 per cento.

 

91. Il proprietario di un immobile che ha perso da diversi anni i requisiti di ruralità, su propria iniziativa, a dicembre 2010 ha accatastato l'immobile. Ora mi chiede come versare l'ICI. Per il 2010 è in tempo per fare un ravvedimento operoso, per le annualità pregresse (il recupero dell'imposta dovrebbe partire dal 2005 per omessa dichiarazione) è corretto fare un atto di accertamento senza le sanzioni?

 

Risposta: In via preliminare si fa rilevare che le sanzioni, al pari del tributo, se dovute, non possono essere abbonate. Peraltro, nel caso descritto non può trovare applicazione l'istituto del ravvedimento operoso, posto che, contrariamente a quanto previsto dallo articolo 13 del D.Lgs.n.472/97, l'infrazione è iniziata ben oltre il limite massimo di un anno. Ne consegue che sulla imposta dovuta è applicabile la sanzione del 30 per cento non riducibile e ciò a decorrere dalla data di perdita dei requisiti di ruralità. Emani degli avvisi di liquidazione fino al 2010 ed a decorrere non prima del 2006 e se possibile li notifichi al contribuente, unendovi il bollettino di versamento.

 

92. Una ditta  ha presentato un’istanza di rimborso nel 2010 per gli anni dal 2006 al 2009,che riguarda il maggior versamento ICI tra l’imposta versata su un’area fabbricabile ( calcolata sul valore dichiarato ) e quella derivante dal valore ottenuto moltiplicando i mq effettivi per il valore in euro al mq deliberato dalla Giunta .
La ditta asserisce di aver versato l’ ICI in misura maggiore rispetto a quanto dovuto a causa di un
errato calcolo dell’imposta dovuta.
L’ufficio tributi con una lettera chiede la superficie totale dell’area( la ditta ha altre aree ) e il valore al mq considerato ai fini del calcolo dell’imposta
A questo punto la ditta indica la superficie –ha 19.29.53 e il valore da considerare,  come da tabella del comune euro 20,00 al mq.
Inoltre chiede venga ridotto il valore del  50% per la presenza di  vincoli,( elettrodotto, fognatura,scolo consorziale ) esistenti da sempre.
La delibera di giunta che fissa i valori delle aree fa riferimento a possibili vincoli che possono abbattere il valore
fino ad un massimo del 50%.
Si fa presente che la ditta non ha presentato nessuna dichiarazione di variazione ICI per la rettifica del valore, e nessuna istanza di riduzione del valore per la presenza di vincoli.
Si chiese pertanto se il rimborso sia dovuto.  

Risposta: La questione può essere diversamente valutata a seconda se codesto Comune con la delibera dei valori si sia limitato a determinare i valori minimi o se di contro si sia impegnato a non superare i valori determinati. Infatti, nel primo caso il rimborso non compete, specie se il valore dichiarato corrisponda al valore dichiarato nell'atto di acquisto o di vendita. Nel secondo caso, invece, il rimborso dovrebbe astrattamente competere, ricalcolando i valori, deducendo il deprezzamento per la  presenza di vincoli sino al 50 per cento. Personalmente, sono contrario al rimborso se il valore dichiarato è stato utilizzato dal contribuente  per altri fini tributari e ciò indipendentemente dal fatto che il Comune si sia o meno impegnato con la delibera a non superare detti valori. Le allego una delibera dei valori che supererebbe se adottata ogni problema.

 

93. Gli immobili coinvolti sono un'A/3 e un C/6, posseduti da 5 contitolari.

Uno di questi contitolari è un agricoltore, che svolge l'attività di imprenditore agricolo professionale. Possiede questi immobili con una percentuale del 16,67 %. Gli altri contitolari sono le tre sorelle e la mamma (nessuno di loro è agricoltore.).

Nell'anno 2005, sono state accatastate queste due unità immobiliari, e anche un D/10 (utilizzato come stalla.)

Questo agricoltore non abita nella cascina dove sono ubicati questi immobili, ma da un'altra parte del paese.

La mamma e due sorelle, abitano in un'altro immobile all'interno della cascina,  accatastato fino al 2008 come A/6 e poi nel 2008 è diventato un A/4.

Il miei dubbi sono questi: Siccome questi due immobili (A/3 e C/6) (ubicati all'interno della cascina), non sono mai stati nè dichiarati nè pagati da nessuno dei contitolari,... mi chiedo :

1) Se fossero utilizzati dall'agricoltore, come strumentali all'attività agricola, sarebbero esenti da ICI ?

2) Gli altri contitolari, per la loro percentuale di possesso,.... devono pagare ??

Siccome c'è tutta questa diatriba sui fabbricati rurali, ( prima la Cassazione dice che per essere esenti devono essere accatastati in A/6 e D/10, poi invece interiene la Risoluzione parlamentare del 16 marzo che dice invece  che bastano i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del D.L557/93....) cosa mi consiglia di fare ??

Risposta: Al momento debbono considerarsi esenti, secondo la Cassazione, i fabbricati A6 oppure D10. Ne consegue che tipologie catastali diverse, anche se utilizzate da un imprenditore agricolo, sono da assoggettare ad ICI. Come pure, rispondendo al secondo punto, vanno assoggettati gli altri contitolari non utulizzatori di detti fabbricati (anche se agricoltori).

 

94. Abbiamo il caso di due coniugi con residenza separata ognuno nell'immobile di sua piena  proprietà nel territorio del ns. comune. Se verificassimo, a seguito di controllo dei vigili che vivono effettivamente separati senza aver legalizzato la separazione, dobbiamo concedere l'esenzione per abitazione principale a tutti e due o visto che l'art.8 comma 2 dice "abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente...e i suoi familiari dimorano abitualmente" in realtà devono pagare tutti e due?  

 

Risposta: Come disposto dallo articolo 45 del Codice civile due coniugi, seppur non separati, possono avere diverse residenze anagrafiche:

 Articolo 45     

Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto (1).


 

[I]. Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

 

 

Se, quindi, il Comune non è grado attraverso la propria attività di verifica di dimostrare che una delle due residenze è diretta a elidere il pagamento di imposta l'esenzione deve essere concessa ad entrambe le unità.

 

95. Marito e moglie residenti nella villetta a schiera di proprietà del marito al 100% con box di pertinenza.

la moglie possiede al 100% un appartamento e 2 box in un altro condominio. L’appartamento e 1 box sono stati affittati. Il secondo box viene utilizzato dai coniugi come pertinenza della casa in cui risiedono.

 

Le chiedo se il secondo box, di proprietà solo della moglie, può essere considerato pertinenza della villetta dove risiedono i 2 coniugi e quindi usufruire dell’esenzione dal pagamento dell’ICI. Nel nostro regolamento non esiste limite di numero delle pertinenze.

 

Risposta: Una attenta lettura dello articoo 817 del codice civile porta a ritenere necessario per le pertinenze il soddisfacimento della ccondizione soggettiva e di quella oggettiva. Nel caso descritto  questa pertinenza non può essere esentata, posto che mentre è soddisfatta la condizione oggettiva (servizio della cosa principale), non è soddisfatta quella soggettiva, stante la differente intestazione della cosa principake rispetto a quella della pertinenza.

 

96. Lo scorso 26 novembre è stato emesso un accertamento ICI nei confronti di una nostra contribuente (avvocato) contestando l’errato utilizzo dell’aliquota del 5,5 per mille  (vigente per le abitazioni locate) anziché l’aliquota del 7 per mille (vigente per le abitazioni a disposizione), nella fattispecie  oggetto di contenzioso.

Detto avviso è stato consegnato in data 29.11.2010 al servizio postale con raccomandata A/R per la notifica all’indirizzo della contribuente (residente nel nostro comune). In data 03.12.2010 dalla consultazione del portale delle Poste, il numero di raccomandata corrispondente all’avviso ICI oggetto di ricorso risultava CONSEGNATO dal portalettere del ns comune. Abbiamo pertanto aspettato di ricevere la ricevuta di ritorno della raccomandata notificata.

In data 28 gennaio è tornato al mittente l’avviso di accertamento ICI non notificato, con una annotazione illeggibile sulla busta e con l’indirizzo depennato (anche se l’indirizzo è corretto). Sempre dalla busta risulta che l’ufficio postale abbia lasciato un avviso al destinatario a decorrere dal 23.12.2010 (quasi un mese dopo averlo consegnato alle poste!) ma nessuno l’ha ritirato; pertanto compiuta la giacenza di un mese è stato restituito al mittente.

Ora, poiché l’ufficio aveva già verificato sul sito delle poste che tutti gli avvisi ICI anno imposta 2005 fossero stati correttamente notificati (anche questo oggetto di accertamento risultava consegnato in data 03.12.2010!), erroneamente consegnava detto avviso al messo comunale, il quale in data 31.01.2011 notificava alla destinataria l’avviso oggetto di contenzioso.

Tempestivamente viene proposto ricorso sostenendo principalmente la decadenza dei termini di cinque anni previsti dalla normativa vigente per la notifica degli accertamenti tributari   e, in sub ordine si contesta l’aliquota del 7 per mille applicata per l’immobile non locato in quanto, dalla documentazione allegata al ricorso, detto fabbricato risulta essere una cascina, un tempo usata come fienile, priva di infissi e, dalla scheda catastale risultano essere locali accessori all’abitazione principale (locali di sgombero, ripostigli, legnaie e sottotetti), pertanto la ricorrente sostiene siano pertinenze dell’abitazione principale (categoria catastale A3).

 

Tutto ciò premesso si chiede un vostro parere professionale in merito, anticipando che è intenzione della sottoscritta annullare in via di autotutela l’avviso di accertamento ICI anno imposta 2005 per decadenza dei termini di notifica, si chiede inoltre come operare per le annualità successive, non ancora oggetto di accertamento .

 

 

Risposta: La valutazione del caso prospettato deve essere effettuata analizzandolo alla luce di quanto previsto dal comma 4 dello articolo 8 della legge 890 del 1982, che al comma   così dispone:

 “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (4).

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione “ .

 

Ritengo, dunque, che l'atto si intenda  notificato solo  in data del 31 gennaio 2011, con conseguente determinazione della decadenza dell'annualità 2005, tenuto conto del termine decadenziale quinquennale  stabilito dal comma 161 dello articolo 1 della legge 296/06. L'atto deve essere annullato e l'annullamento portato a conoscenza sia del ricorrente che della CTP, alla quale dovrete richiedere l'estinzione del giudizio ai sensi dello articolo 46 del D.Lgs.n. 546/92, chiedendo che non siano attribuite spese di giudizio, tenuto conto che il Comune non procederà alla emissione di un nuovo atto per detta annualità. Per le annualità successive alcuna rilevanza ha l'annullamento dell'atto per il 2005. Si consiglia che la notifica sia fatta mediante messo oppure mediante il procedimento previsto per gli atti giudiziari, motivando adeguatamente gli atti.

 

 

97. Mi é sorto un dubbio sugli avvisi di accertamento ici da emettere : quando posso considerare un avviso di accertamento come omesso e invece come un ex liquidazione per le sanzioni ? Lei penserà che sono un pò in aria dopo tanti anni che faccio questo lavoro, ma dal 2007 la dichiarazione ici non e’ più dovuta nella maggioranza dei casi per cui se uno non era tenuto a dichiarare e non ha neanche versato come lo considero? Accertamento in rettifica oppure accertamento d’ufficio?

 

Risposta: Giustamente come da Lei rilevato, per i fabbricati accatastati non è più dovuta la dichiarazione, così che in tale ipotesi  si deve ora parlare, anche per le annualità antecedenti al 2007, in base del principio del favor rei, di liquidazione. La sanzione è  del 30 per cento, ma applicabile unicamente nei casi di omesso versamento e non nei casi di rettifica o di attribuzione della r.c., posto che in tali situazioni risulta applicabile l'articolo 74 della legge 342/00, che prevede che la r.c. abbia efficacia retroattiva, ma che non trovino applicazione né sanzioni né interessi moratori.

 

La fattispecie di omessa denuncia è limitata in genere alle aree edificabili, sia quando non è presentata la dichiarazione sia quando il valore utilizzato dal contribuente è rettificato dal Comune. In tale ipotesi, la sanzione è del 100 per cento, riducibile ad 1/4 (1/3 per le infrazioni compiute dal primo febbraio 2011).

 

Per l'ICI non trova quasi mai applicazione la sanzione di infedele denuncia, posto che la legge (articolo 10 del D.Lgs.n.504/92)  equipara l'omessa denuncia di variazione alla omessa denuncia.

 

98. Un contribuente ha dichiarato ai fini ici un terreno con una rendita di euro 50,00.  a seguito di variazione colturale la rendita è aumentata a euro 60,00.   facendo una visura storica per immobile si legge " tabella di variazione del 07/03/2007 n. 159 in atti dal 07/03/2007 (protocollo n. mn0033974) trasmissione dati ai sensi del decreto 262 del 3 ottobre 2006".

Da quando facciamo partire l'accertamento con la nuova rendita? dal 01/01/2007 o dal 01/01/2008?

 Risposta: Il comma 34 dello articolo 2 di detto decreto così dispone:

 

34. In sede di prima applicazione del comma 33, l’aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni.In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il 30 novembre 2007; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1º gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (4)

 

Tuttavia, il Ministero delle Finanze con la circolare n. 1 del 2007 ha così precisato: "

Imposta comunale sugli immobili (ICI). Applicabilita' dell'art. 2, commi 33 e 34 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Chiarimenti.

Sintesi: La circolare fornisce chiarimenti in ordine all'esatta portata, ai fini dell'ICI, delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 33, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con le quali sono state individuate le procedure per la determinazione dei nuovi redditi dominicali dei terreni agricoli. La finalità della circolare in questione e' quella di individuare la data di decorrenza degli effetti fiscali ai fini ICI di tali nuovi redditi dominicali, che, per cio' che concerne il tributo comunale, non puo' essere riferita al 1 gennaio 2006 bensi' al 1 gennaio 2007.

 

Dunque tale nuovo reddito dominicale ha efficacia dal primo gennaio 2007, ma il recupero è da farsi senza applicazione di sanzioni.

 

 

99. L' utente  possiede terreni per 1335 mq, di cui 125 mq edificabili e il resto come da certificazione di destinazione urbanistica dell' Ufficio Tecnico cioè circa 1200 mq qualificati come fascia di rispetto  alla strada provinciale che la circonda....terreni con un valore dominicale basso che non determina da nostro regolamento un importo di ICI da versare.

 

Il cittadino ha pagato unicamente per la zona edificabile pari a 125 mq ma solo da anno scorso da quando ha avuto il certificato dallo ufficio tecnico.

 

L' attività di accertamento ICI era stata in passato data in gestione ad una ditta all' esterno, che non ha mai rilevato  detti importi da versare in qualità di area edificabile, ma il cittadino ha versato in virtù di quanto dichiarato da suo geometra e dal nostro ufficio tecnico.

 

Come comportarci ora? il cittadino ha notato che prima non è stato inviato nessun avviso di accertamento ....andiamo a riprendere gli anni pregressi?

 

 

Risposta: Secondo giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 14 gennaio 1991, n. 44, l'area edificabile, sulla quale grava il vincolo dalla fascia di rispetto stradale, va considerata ai fini fiscali come edificabile, se, come di regola avviene, il calcolo dei volumi edificabili deve essere compiuto comprendendo zone di rispetto. Verifichi tale condizione con il tecnico comunale e se le cose stanno così, proceda al recupero dell'ICI dovuta non solo per i 125 mq, ma per tutta la superficie.

 

100. Stavo rileggendo l'art.9 del D.L. 557/93. Il comma 5 dice:"...nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo , da parte di componenti lo stesso nucleo familiare ....... limite massimo ....di 80 mq. per abitante...e di 20 mq. per ogni altro abitante oltre il primo". La stessa regola immagino valga  anche quando il nucleo familiare abita in un unico immobile, cioè 80 mq.+20 mq. ogni componente.  E' corretta la mia interpretazione? Perché in questo caso a parte l'accatastamento in A/6 penso ci saranno ben poche case riconoscibili come rurali per via della superficie.  

 

Risposta: Tale limitazione vale solo quando sono utilizzate più unità immobiliari e non quando ne è usata una sola. Le riporto in neretto la parte del comma 5 dello articolo 9 del D.L.n.557/93 convertito dalla legge 133/94.

 

 

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

 

 

 101. Continuiamo ad avere il seguente dubbio per i fabbricarti rurali:
fabbricati rurali ad uso abitativo intestati a agricoltori e non agricoltori, per esempio fratelli con l'agricoltore che abita il fabbricato e svolge l'attività principale di coltivatore diretto e rispetta i requisiti per avere l'esenzione, e il fratello, dedito ad altra attività, residente altrove. Il fratello residente altrove e' tenuto al pagamento dell'ici anche se il fabbricato e' al servizio di una azienda agricola? anche se fa un comodato gratuito al fratello? Per i fabbricati strumentali vale il comodato? Anche alla luce della seguente interrogazione  Camera dei deputati 17/02/2010, n. 5-02494 - Commissione Finanze in merito a tutti i comproprietari di fabbricati rurali:

Il beneficio fiscale dell’esenzione, ai fini ICI, dei redditi dei fabbricati rurali a destinazione abitativa, può essere riconosciuto anche nel caso in cui vi siano più contitolari del medesimo immobile rurale.

 

Risposta: I casi in argomento vanno trattati alla luce della attuale giurisprudenza della Cassazione che, a decorree dalla sentenza 18565/09, limita l'esenzione ai fabbricati rurali solo se accatastati nelle categorie A6 o D10, purchè utilizzati da imprenditori agricoli. Quindi, seguendo la tesi della Cassazione i contitolari non agricoltori, al pari del contitolare non agricoltore, saranno da esentare se i fabbricati sono accatastati come A6 oppure D10.

 

Le interrogazioni parlamentari non hanno alcun valore giuridico e sono convinto che la Cassazione non cambierà parere tanto facilmente. Credo che  una legge che disponga diversamente potrebbe ritenersi contraria ai principi costituzionali e comunque avente efficacia non retroattiva. Come potrebbe ritenersi legittimo che una cooperativa agricola sia esente ed un piccolo artigiano no?

 

102. Un soggetto che possiede un fabbricato adibito all'attività agricola ed essendo lui stesso imprenditore agricolo a titolo principale ovviamente è esente dall'imposta ICI ma, nel caso in cui un soggetto svolge la stessa attività a titolo principale dichiara i redditi dell'attività agricola, possiede la partita IVA ma non è iscritto all' INPS ! può usufruire dell'esenzione ICI sui fabbricati adibiti all'attività agricola? 

 

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che la Cassazione, a decorrere dalla sentenza 18565/09, ha ritenuto che gli edifici rurali siano da considerarsi esenti se sussistono contemporaneamente le seguenti due condizioni:

 

a) deve trattarsi di fabbricato accatastato nelle sole categorie A6 oppure D10;

b) deve essere utilizzato da un imprenditore agricolo, iscritto nel registro delle imprese agricole, anche se non soggetto passivo.

 

Ora, nel caso descritto sembra che non sia soddisfatta almeno la seconda condizione, che andrebbe verificata tramite la Camera di Commercio. Se poi il fabbricato non è A6 oppure D10 vi sarebbe una ulteriore condizione per non esentare detto fabbricato.

 

103. Le trasmetto l'istanza della Ditta …..di cui Le avevo parlato telefonicamente in mattinata,  al fine di ottenere un Suo parere in merito, intesa ad ottenere la sospensione della cartella esattoriale.

 

.

 

Gli avvisi impugnati dalla …. erano stati emessi perchè la Società aveva pagato l'ICI , per gli immobili del gruppo D di sua proprietà, calcolandola sulle scritture contabili anzichè sulla rendita catastale che risultava essere in atti dal 22.07.1998.

 

 

Risposta: Il comma  1 bis dello articolo 2 Quater del DL 564/94 ,convertito dalla legge 564/94 così dispone:

 

1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

 

Ora, non sussistono le condizioni poste dalla legge, posto che alla diatriba in argomento hanno posto fine le Sezioni Unite della Cassazione:

 

Cassazione Sezioni Unite, sentenza 3160/2010, ICI fabbricati D ed articolo 74 della legge 342/00.

        a)  anche per i fabbricati del Gruppo D la r.c. ha efficacia retroattiva, con conseguente azione di recupero o diritto rimborso rispetto all’ICI versata con il criterio contabile (n.d.r. le sezioni Unite della Cassazione sembrano aver posto fine alla querelle stabilendo, in contrasto con l’interpretazione ministeriale, che anche per i fabbricati D il valore contabile ha valore di r.c. presunta, con la conseguenza che la r.c. assume carattere retroattivo, nel bene o nel male).

  b) l'articolo 74, legge 342/2000, secondo cui le rendite hanno efficacia a partire dalla loro notificazione, ha solo la funzione di stabilire la data a decorrere dalla quale le tariffe catastali possono essere applicate nei procedimenti tributari. Una volta notificata, dunque, la rendita potrà essere utilizzata anche per il passato.

 

Per le ragioni anzidette si ritiene che codesto Comune non possa accordare la sospensione richiesta.

 

104. Una famiglia è composta da padre madre e figlio, conviventi nello stesso immobile. I genitori sono proprietari al 50% dell’abitazione principale.

Nel marzo 2011 la moglie/madre trasferisce la residenza in altro comune e seguito di tale cambio di residenza presenta dichiarazione sostitutiva con  la quale dichiara che la sua quota del 50% di proprietà è data in uso gratuito  al figlio. Il tutto è documentato da scrittura privata registrata.

Ora, il regolamento comunale per l’applicazione ICI prevede che:

Si considerano abitazioni principali, ai fini dell’applicazione dell’eventuale aliquota ridotta in qualsiasi misura stabilita, quelle concesse in uso gratuito,  ai seguenti parenti:
- Di primo grado in linea retta: figli ai genitori e viceversa genitori ai figli;
2. L’uso gratuito è provato dall’assenza di locazione accertata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dalla residenza anagrafica del parente e dall’esistenza di utenze di servizi pubblici intestate al parente.
3. Alle pertinenze delle abitazioni principali di cui al comma 1, si applica la stessa aliquota delle abitazioni.

Pertanto mancherebbero i requisiti previsti dal comma 2 del regolamento comunale: il figlio ci abita da sempre nell’abitazione in quanto membro  della famiglia, e le utenze pubbliche (es. rifiuti) sono intestate al genitore.

Alla luce di quanto detto, il contribuente ha diritto all’esenzione per concessione dell’immobile in uso gratuito, oppure non soddisfacendo tutti i requisiti previsti dal regolamento la dichiarazione di uso gratuito non deve essere presa in considerazione?

Risposta: Il ministero delle finanze con la risoluzione n. 12/E , punto 2, penultimo capoverso, del 2008 ha affermato che i contitolari della abitazione principale che non vi abitano non possono godere della esenzione e vanno, quindi, normalmente assoggettati. Con tale interpretazione, nella
sostanza, il predetto ministero nega il comodato di sole quote. Ne consegue  che la madre è normalmente assoggettata ad ICI.

 

105. Le volevo sottoporre il presente caso, l’ente ha notificato ad un contribuente diverse annualità di avviso di accertamento ICI per un area fabbricabile, il contribuente ha presentato istanza di adesione con accertamento rilevando che il procedimento di adesione non ha trovato motivi per una riduzione e quindi l’importo è stato versato.

 

Ora il tecnico comunale, che ha redatto la perizia di valore venale sull’area del contribuente, mi comunica che nel procedimento di calcolo del valore dell’area per errore nell’inserimento dei parametri ha fatto risultare un valore venale inferiore rispetto a quanto sarebbe dovuto risultare e dunque  richiedere correttamente con accertamento.

 

Quesito : è possibile notificare nuovi avvisi di accertamento ICI per gli anni non decaduti nei quali viene richiesta la differenza di valore al contribuente, ovvero con l’adesione sui precedenti avvisi l’ente si preclude ogni possibilità di tornare sulla questione.

 

 

Risposta: Per gli anni già definiti con tale strumento non è più possibile la rettifica, neppure per le annualità non decadute, così come previsto  dal comma 3 dello articolo 2 del D.lgs.n.218/97 che così dispone: 3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini extratributari..".

 

106. Madre e figlio si sono scambiati l’appartamento di proprietà per motivi di superficie. Ne consegue che avendo nel nostro regolamento l’uso gratuito tra madre e figli , la nuora e la suocera devono pagare il 50% delle rispettive case. Secondo la norma attuale è possibile fare una modifica del regolamento e inserire anche questi casi?

 

Risposta: Tale previsione regolamentare, oltre che essere di dubbia legittimità, sarebbe un clamoroso autogol, posto che sarebbe a completo carico del Comune. Tale rapporto, peraltro, non di comodato, ma una sostanziale compensazione ossia un pagamento in natura dei rispettivi canoni di locazione.

 

107. Un contribuente a cui sono stati notificati avvisi di liquidazione ha chiesto il relativo annullamento, poiché dichiara solo ora che l’appartamento è stato dato in comodato al figlio. Ora, sulla base dei principi della giurisprudenza tale diritto sussiste?

 

Risposta: La giurisprudenza prevalente in materia ritiene che non avendo il  contribuente presentato la documentazione richiesta dal Comune perda il diritto alla esenzione (CTP di Varese, CTR di Milano). Tuttavia, il Comune, ad avviso dello scrivente, potrebbe in via di autotutela accordare il
beneficio ed annullare, quindi, tali avvisi, avvertendo che in tali ipotesi altri potrebbero poi accampare il diritto a tale soluzione. Ne parli con gli amministratori e di conseguenza decida.

 

      108. Le aree classificate in zona F, di interesse pubblico, sono soggette ici?  Alcuni Comuni hanno deliberato dando dei valori minimi alle aree in zona F, ritenendole quindi soggette all’ici, è legittimo?

 

      Risposta: Secondo giurisprudenza prevalente, in virtù di quanto previsto dalla lettera b) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92, tali aree, in quando espropriabili, perché destinate alla edificazione di opere di urbanizzazione, vanno considerate fiscalmente edificabili, seppur con valori minimi.

 

109.L’ufficio tecnico ha valutato dall’anno 2010 le aree edificabili e gli ambiti del PGT su nostra sollecitazione. Nel effettuare le dovute verifiche ICI abbiamo riscontrato un’area edificabile D4 (piano attuativo commerciale in atto) venduta nel 2009 con un valore di euro 350 / mq dichiarato in atto notarile.

Non avendo una valutazione per gli anni antecedenti il 2010 ed avendo la necessità di conoscere un valore, l’ufficio tecnico è tenuto a valorizzare le aree anche per gli anni pregressi? Se non sbaglio, tempo fa avevo visto una sentenza della cassazione che legittimava l’attribuzione di valori ad aree edificabili anche per gli anni passati.

 

Risposta: Come affermato dalla Cassazione il Comune può determinare i valori delle aree anche per periodi antecedenti il momento della valutazione:

 

In tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dall'art. 59, comma 1, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, adottato a norma del precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l'altro, "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune" (lettera g), possono essere legittimamente utilizzate dal giudice al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dagli art. 62 bis e 62 sexies d.l. 30 agosto 1993 n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993 n. 427, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. 2 marzo 1989 n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989 n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni "hominis", vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.


Cassazione civile, sez. trib., 03/05/2005, n. 9135

 

Suggerisco, tuttavia, che il Comune non stabilisca valori massimi, ma minimi, così che i medesimi possano essere superati in sede di accertamento. Le allego fac simile delibera di Giunta.

 

110. A seguito della abolizione dello obbligo di dichiarazione e di comunicazione per i fabbricati e per i terreni agricoli sono ancora dovute le sanzioni di omessa denuncia per gli anni passati?

 

 

Risposta: In tal senso si è espresso anche il MF con la nota 16 luglio 2010, prot. 16506 con il quale il predetto ministero afferma che le sanzioni non sono più dovute, anche per le infrazioni passate, nei casi in cui non è più dovuta la dichiarazione o la comunicazione. La dottrina parla in tale ipotesi di "favor rei sostanziale". Tecnicamente, quindi, per i fabbricati e per i terreni agricoli l'azione di recupero va effettuata tramite avvisi di liquidazione, applicando la sanzione del 30 per cento. Ne consegue che il termine di decadenza acconsente il recupero per dette fattispecie solo a decorrere dal 2006.

 

111. Stavamo rivedendo la sua dispensa e ci siamo imbattute nel seguente paragrafo. Il dubbio è, da febbraio 2011 gli avvisi che emettiamo devono prevedere la riduzione di 1/3 delle sanzioni al posto di ¼ ?

Mi conferma ?

 

 

20. A decorrere dal 1º febbraio 2011, al decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono apportate  le seguenti modificazioni:

      a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) (n.d.r. ravvedimento operoso),  le  parole:  «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;

alla lettera b), le parole:  «un  decimo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un ottavo»;  alla  lettera  c),  le  parole:  «un  dodicesimo»,  ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»(n.d.r adesione semplice);

      b) all'articolo 16, comma 3, le parole:  «un  quarto»,  ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;

      c) all'articolo 17, comma 2, le parole:  «un  quarto»,  ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

21.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  18  si  applicano  con riferimento agli atti definibili  emessi  dagli  uffici  dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º febbraio 2011. (n.d.r.accertamenti emessi dal 1 febbraio 2011)

22. Le disposizioni di cui al comma 19 (conciliazione giudiziale) si  applicano  ai  ricorsi presentati a decorrere dal 1º febbraio 2011. Le disposizioni  di  cui al comma 20, lettera a) (ravvedimento operoso versamento entro 30 giorni), si  applicano  alle  violazioni  commesse  a decorrere dal 1º febbraio 2011; le disposizioni di cui  alle  lettere b) e c) del medesimo comma si applicano  con  riferimento  agli  atti emessi a decorrere dal 1º febbraio 2011

 

 

Risposta: Tali modificazioni sanzionatorie, in quanto penalizzanti per i contribuenti, hanno efficacia solo per le infrazioni compiute dal 1° febbraio 2011 e ciò in virtù del principio del favor rei stabilito dallo articolo 3 del D.Lgs.n.472/97 e della legge 212/00 (statuto del contribuente).

 

In sintesi, a titolo di esempio, per l'ICI tale incremento sanzionatorio troverà applicazione solo quando il Comune controllerà il 2011.

 

112. A seguito della chiusura di  una  procedura fallimenrare, conclusasi con un concordato, la contribuente tornata in bonis non ha provveduto alla dichiarzione ICI, nè  al pagamento dell'imposta dovuta per  tutte le annulaità di durata del fallimento ed esattamente dal 1993 al 2007.
Lo scrivente, pertanto, ha emesso  avvisi di accertamento per tutte le suddette annualità  dal 1993 al 2007, per il recupero dell'imposta non versata  oltre la sanzione ed interessi( questi ultimi con decorrenza   tre mesi dopo  la data  della sentenza  dichiarativa del concordato
fallimentare). La contribuente ( come prevedibile) ha fatto ricorso in C.T.P.,  chiedendo che il pagamento dell'ICI fosse limitato all' ultimo quinquennio e  invocando la disapplicazione della sanzione. La C.T.P. ha respinto il ricorso per quanto riguarda il pagamento dell'ICI, dichiarando che la stessa deve essere corrisposta per tutte le annulaità d'imposta oggetto della procedura fallimentare, e disponendo altresì  che le sanzioni ( che io ho  applicato per ciascun anno)  siano calcolate invece  con il criterio del cumulo giuridico  nel minimo edittale.
Secondo la sua opinione, come dovrei comportarmi?. Se non ricordo male il  cumulo giuridico non è applicabile  alla sanzione per  versamento. In ogni caso, poichè comunque se la contribuente è disponibile vorrei chiudere la partita secondo il disposto  del giudice di primo grado, come dovrei calcolare il criterio del cumulo giuridico nel caso in esame?.
 
Risposta: Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione per i  tributi comunali, peraltro solo nel caso di sanzione per omessa denuncia, non opererebbe il cumulo giuridico ma il cumulo materiale e ciò in considerazione del fatto che ogni annualità di imposta mantiene la propria autonomia giuridica:

Cassazione, sentenza n. 932/09: ICI. omessa dichiarazione di un solo  cespite: sanzione di omessa denuncia, finché la dichiarazione non è stata  presentata (cumulo materiale):
" La fattispecie di omessa denuncia permane finché la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile ai sensi dell'articolo 14, comma 1"

Corte di Cassazione nella sentenza n. 8849 del 14 aprile 2010: ICI: sanzione  omessa denuncia ogni anno (cumulo materiale).
L'assenza di dichiarazione ICI ogni annualità di imposta comporta la reiterazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto.  Tale sentenza risulta perfettamente in linea con la pronuncia della stessa Cassazione n. 932 del 16 gennaio 2009.


Come detto in precedenza, poi, il cumulo giuridico non trova mai applicazione nel caso di omesso versamento. Comunque, salvo che Lei non voglia proporre appello contro tale punto della sentenza, deve fare riferimento a quanto previsto dal comma 5 dello articolo 12 del D.Lgs.n.472/97 che così dispone:

"5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo." Le riporto qui sotto uno stampato da me redatto per applicare il cumulo giuridico:

Modello 25: verbale   adesione con sanzione unica (cumulo giuridico)

......lì......

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tra il Comune di ............., rappresentato dal funzionario responsabile
del tributo......(1)  Sig. .......................
ed il contribuente...........................,
C.F.............., rappresentato da..................................

Ritenuto che sussistano le condizioni per l'applicazione del cumulo
giuridico della sanzione, ai sensi del comma 5 dello articolo 12 del
decreto legislativo 472/97;
Vista la sentenza della Cassazione n. 2823 del 2005;


                                                 Definiscono

Come segue il rapporto tributario:

ANNO TRIBUTO   INTERESSI TOTALI   N° ACC/ANNO
...! .....!....    .!....!.  ..............  ...!..... !.....
!....!................
...!..... !..... !....!................
SANZIONE UNICA  (DA CALCOLARSI SULLA ANNUALITA' DI MAGGIOR IMPORTO)
____________
SANZIONE UNICA RIDOTTA AD ¼___________________


TOTALE DOVUTO ______________________________

MOTIVAZIONE DELLA SANZIONE TRA IL MINIMO ED IL
MASSIMO...............................................................................................

                                                   Per adesione



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE             IL CONTRIBUENTE
 ...............                  ............


Ora, sulla base del procedimento descritto dal comma 5 dello articolo 12 sopra richiamato, dovrebbe togliere le sanzioni quantificate negli atti impugnati ed aggiungere una sola sanzione che andrebbe calcolata sullo importo maggiore delle varie annualità (uno solo) nella misura variabile che Lei concorderà dal 45 al 90 per cento.

Questo lo farà in accordo con il contribuente. Se, invece, questo non accetterà tale soluzione non Le rimane che fare appello contro tale sentenza.

 

113. Con la presente le volevo sottoporre il seguente quesito, l’ente ha approvato a fine 2010 i valori venali delle aree fabbricabili, attraverso propria perizia estimativa, da applicare al bilancio 2011. Nel marzo 2011 ha approvato il bilancio con allegate tutte le delibere delle tariffe, aliquote di tributi e servizi e  valori venali anzitempo approvati. Ora il tecnico vorrebbe rivedere la propria perizia, con la quale vengono stabiliti i valori venali per l’anno 2011, fra l’altro al ribasso, nonostante il bilancio 2011 sia già approvato, quesito: alla luce delle diverse indicazioni ministeriali e delle decisioni della corte dei conti sez. unite nr. 2/2011 ( tarsu ) è possibile variare i valori venali per l’ici una volta adottato il bilancio dell’ente ? Ha qualche riferimento normativo o di prassi a sostegno ?

 

 

 

Risposta: I valori delle aree edificabili non rientrano nel blocco delle aliquote, come precisato dalla Corte dei Conti. Si ritiene che comunque tali provvedimenti sia da adottarsi nel termine legale di approvazione di bilancio. Nell'ambito del potere di  autotutela il Comune può ridure detti valori, ma qualora tale riduzione non risulti compatibile con le previsioni di bilancio già approvato risulterà necessaria la relativa variazione.

 

114. Abbiamo un contribuente che, ogni anno, versa in importo inferiore di circa 10 euro rispetto al dovuto. Possiamo contestare, in un caso di situazione ripetuta per vari anni, in un unico atto di liquidazione tutte le annualità?

 Risposta: La fissazione dello importo minimo riguarda l'intero importo da versare. Ne consegue che il volontario e doloso comportamento del soggetto passivo non può essere tollerato ed il Comune è pertanto tenuto a procedere al recupero applicando la sanzione del 30 per cento, oltre che gli interessi moratori che le spese di notifica.

 

115. Nel 2010 abbiamo emesso avviso di accertamento per omessa denuncia, per gli anni di imposta 2005-2006-2007 verso un'azienda agrituristica, proprietaria di un C2 che non ha mai versato nulla (si veda mia precedente mail del 21/02/2011); i contribuenti, tramite il soggetto che presto loro l'assistenza fiscale, hanno contestato l'accertamento sostenendo che l'immobile oggetto di accertamento è strumentale all'attività agricola e agrituristica e hanno presentato formale richiesta di accertamento con adesione;

 

- nel 2010 abbiamo emesso avviso di accertamento per omessa denuncia, per gli anni di imposta 2005-2006-2007 verso due contribuenti contitolari, tra l'altro, di un C6 per il quale non hanno mai versato nulla. I contribuenti hanno contestato i provvedimenti in quanto il C6 in questione risulta essere un ricovero per animali al pascolo costruito previa autorizzazione dei proprietari del fondo (i contribuenti in oggetto) in forza del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune a nome del conduttore del fondo, un soggetto terzo (coltivatore diretto), con regolare contratto di affitto, il quale ne usufruiva nella strumentalità all'esercizio dell'attività agricola. I due contribuenti hanno pertanto avanzato formalmente una richiesta di riesame in autotutela, richiedendo l'annullamento dei provvedimenti.

 

Alla luce della risoluzione n.7 della commissione parlamentare che si discosta dall'interpretazione della Cassazione e in attesa dell'approvazione di una nuova norma chiarificatrice, come dobbiamo comportarci con i casi sopra esposti?

 

 

Risposta: Le risoluzioni ministeriali o parlamentari non hanno alcun valore giuridico e peraltro la legge deve essere rispettosa dei principi costituzionali di uguaglianza e di capacità agricola. Ne consegue che, in conformità a quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione, a cominciare dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18565/09, gli edifici seppur rurali, perché utilizzati da imprenditori agricoli, non sono esenti se non anche appartenenti alle categorie A6 oppure D10. Del resto, risulterebbe aberrante, ad esempio, che un negozio risultasse esente se locato ad una cooperativa agricola ed invece assoggettato se locato ad un commerciante.

 

116. Un contribuente ha presentato in data 25.08.2009 domanda di rimborso ICI anno 2004 per un pagamento effettuato in data 17.06.2004 (unica soluzione).

L'istanza è stata fuori termine?

 

Risposta: Il comma 164 dello articolo 1 della legge 296/06 così dispone:

 

 

COMMA 164

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

 

 

Ne consegue che tale rimborso non è dovuto perché richiesto oltre il termine di legge.

 

117 Un contribuente è pieno proprietario di una abitazione principale ed è anche comproprietario con la moglie di un mappale confinante all'abitazione ma catastalmente separato dalla stessa. Il mappale, secondo il nostro PGT è edificabile ma è utilizzato come pertinenza in quanto è giardino recintato con l'abitazione ed è piantumato.

Per il marito può essere considerato pertinenza e quindi esente, mentre per la moglie non lo può essere in quanto non è titolare di alcuna quota di possesso per l'abitazione principale.

La moglie deve pagare l'ICI come area edificabile per la Sua quota.

E' corretta tale interpretazione?

 

Risposta: Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione le pertinenze, se edificabili, sono da assoggettarsi ad ICI salvo che non sia interdetta la capacità edificatoria ed anche che sia giustificata la destinazione pertinenziale da ragioni econopmiche. Ad esempio non sarebbe giustificabile un giardino di 1000 mq pertinenziale ad un a casa di 200 mq:

 

Cassazione n. 22129/010: ICIA area edificabile pertinenziale esente solo se giustificata da esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.

 

Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite" :

"la simulazione intesa non in senso tecnico negoziale ma come rappresentazione di una apparenza di fatto) di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell'art. 817 c.c. alfine di ottenere un risparmio fiscale va ... inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di diritto (v. Cass. SS. UU. 30055/2008)".

Nella medesima decisione, quindi, si è statuito: "perchè un'area fabbricabile perda il (plus)valore costituito ... dalla edificabilità, occorre che intervenga una aggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolva quindi in un

mero collegamento materiale rimovibile ad libitum".

 

Nel caso descritto, poi, vi è carenza di identità soggettiva fra     quella della casa e quella dell'area. In conclusione, a me pare che sussistano vari dubbi che portano a ritenere che l'area sia da assoggettare sia per il marito che per la moglie.

 

118. Un'azienda ha un'area edificabile dal 2003 e versa regolarmente, edifica un immobile industriale;

- nell'anno 2006, da visura CCIAA, trasferisce la sede legale, ma non accatasta nessun immobile e continua a versare sull'A.F. fino a tutt'oggi;

- stiamo valutando se avrebbe dovuto dichiarare e pagare sul "valore contabile" dell'immobile D;

- abbiamo richiesto il registro beni ammortizzabili riservandoci una valutazione in merito.

 

Va bene? Come procediamo?

 

 

Risposta: Secondo la più recente giurisprudenza la r.c. ha efficacia retroattiva, in luogo del valore contabile. Ora, se il fabbricato è ultimato o comunque utilizzato ritengo dobbiate ordinare l'accatastamento. La r.c. avrà efficacia sin dal momento in cui il Comune è in grado di comprovare la ultimazione dei lavori o l'uso se antecedente.

 

119. Alla luce della Legge regionale 12/2005 quale è la data di decorrenza di edificabilità delle aree ai fini dell'applicazione dell'ICI?

- Quella  di adozione da parte del Consiglio o

- Quella di approvazione da parte del Consiglio?

La data di decorrenza (adozione o approvazione) ai fini dell'applicabilità dell'ICI, è la medesima sia per le nuove aree edificabili inserite con il PGT , sia per le aree inserite con i  Piani Integrati di Intervento in variante a  PRG vigente?

 

Risposta: Edificabilità fiscale e quella urbanistica sono concetti diversi. L'edificabilità fiscale non è data dalle leggi regionali ma dalla legge  statale. Ora, il comma 2 dello articolo 36 del DL 223/06 convertito dalla  legge 248/06, avente valore di interpretazione autentica,  così dispone:


2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).


Ne consegue che le aree vanno considerate "fiscalmente" edificabili dalla data di adozione  degli strumenti urbanistici generali (PRG  e PGT) che nel caso di adozioni di varianti, pur potendo avere valore differente passando da uno strumento urbanistico generale ad uno particolare o attuativo.

 

120. Stiamo accertando una società sportiva in possesso di un D7 per cui non ha mai pagato ici in quanto inutilizzato, è corretto vero pretendere il pagamento dell'imposta?

 

Risposta: Secondo il MF (circolare 2 del 2009) sono da esentare le società sportive dilettantistiche, affiliate al CONI, che utilizzano esclusivamente gli immobili per attività agonistica (tornei). L'esenzione non trova applicazione nel caso di affitto dei campi. Essendo l’immobile non utilizzato va in ogni caso assoggettato.

 

121. I Consorzi agrari sono esclusi dal pagamento dell'imposta qualsiasi sia la categoria di appartenenza?

 

Risposta: I Consorzi agrari, al pari delle Cooperative agricole, sono esenti in quanto utilizzino immobili della categoria D10. In senso conforme si è espressa la Cassazione a decorrere dalla sentenza 18565/09.

 

122. Abbiamo il dubbio su quale aliquota I.C.I. applicare in caso di unica abitazione in Italia di soggetto iscritto all' A.I.R.E. Noi pensavamo di applicare l'aliquota per abitazione principale senza detrazione. E' corretto?

Risposta: L'iscritto all'AIRE, come chiarito dal MF con la risoluzione n. 12/08,  ha diritto alla sola detrazione, mentre avrebbe diritto alla esenzione se espressamente il Comune ha previsto l'applicazione della aliquota prevista per l'abitazione principale. Ne consegue che nel caso descritto, non avendo il Comune assimilato espressamente l'aliquota di costoro a quella della abitazione principale, deve trovare applicazione l'aliquota ordinaria.

 

123. Quando due unità immobiliari sono accatastate separatamente, ma di fatto utilizzate come unica abitazione, l’ici su una di esse va pagata oppure si considerano abitazione principale e quindi esenti tutte insieme? Mi è capitato, infatti, il caso di una villa bifamiliare composta di due piani più box. I due appartamenti sono accatastati separatamente (uno al piano terra e l’altro al piano primo); al primo piano abita il contribuente, mentre al piano terra attualmente vi è un locale per la lavanderia, ripostigli e una piccola cucina.

 

 

Risposta: Essendo le due unità utilizzabili ciascuna in modo autonomo e completo, essendo entrambe dotate di cucina, una sola può considerarsi l'abitazione esente.

 

124. Le chiedo un parere per poi pianificare gli eventuali miei interventi. Un contribuente ha iniziato e terminato dei lavori di ristrutturazione con oggetto l’abitazione principale: in pratica, ha smembrato l’originaria unità abitativa trasformandola in due unità, riaccatastate a fine lavori. Le chiedo, è lecito intervenire accertando l’ICI sull’oggetto area edificabile per il periodo intercorrente tra l’inizio lavori correlato al permesso di costruire ottenuto e la fine lavori con contestuale riaccatastamento? Oppure è da considerarsi esente quale base imponibile l’area trattandosi di area sulla quale insiste l’abitazione principale? Preciso, ovviamente, che il contribuente dal 2008 non pagava nulla considerando esente la propria abitazione ai sensi L. 126/2008.

 

 

Risposta: Le esenzioni devono essere interpretate in modo letterale, così che l'esenzione prevista per l'abitazione principale non può essere concessa durante la sua ristrutturazione, posto che durante l'esecuzione di tali opere oggetto imponibile è l'area di sedime, così come previsto dal comma 6 dello articolo 5 delò D.Lgs.n.504/92. Peraltro, al termine dei lavori l'esenzione potrà riguardare una sola unità abitativa, essendo diretta la volontà del possessore a creare due distinte e separate unità.

 

125. La riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili può essere concessa anche nel caso di ristrutturazione (nel permesso di costruire rilasciato dall'Ufficio tecnico è indicato "ampliamento fabbricato ad uso residenziale con recupero di sottotetto ad uso abitativo") iniziata su un fabbricato nè inagibile nè inabitabile? Secondo me no perchè non si tratta di immobile diroccato, pericolante o fatiscente.

Secondo la collega dell'Ufficio tecnico potrebbe perchè al momento è "di fatto non utilizzato" e la norna richiamata dal Dlgs 504 -- art. 31 comma 1 lett. c) e d) della L. 5/8/78 n. 457 è quella relativa alle ristrutturazioni.

 

Risposta: Nel caso di ristrutturazione non può trovare applicazione la riduzione richiesta poiché oggetto imponibile, in luogo del fabbricato, diviene l'area di sedime, così come previsto dal comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92. Comunque, anche qualora si trattasse di opere di manutenzione straordinaria ed oggetto imponibile il fabbricato con la sua r.c., non potrebbe trovare applicazione tale riduzione, non essendo presente il requisito della situazione di pericolo che ha costretto il possessore a detto intervento.

 

126. Ho udienza in CTP contro un accertamento ICI per area fabbricabile. Qualche mese fa l'avvocato di controparte mi aveva detto che chiederà la conciliazione. Ad oggi non ne ho più saputo niente. Visto che non ho intenzione nè di ritoccare il valore dell'area (abbiamo accertato anche gli altri soggetti che hanno partecipato alla realizzazione di questo complesso residenziale ed hanno  pagato, quindi penso che il valore sia consolidato) nè di ritoccare la percentuale della sanzione per infedele dichiarazione( ho applicato il 75% a tutti). Se in udienza l'avvocato mi chiedesse di conciliare cosa devo fare?

 

Risposta: La conciliazione giudiziale è un accordo tra le parti del processo tributario. Ora, la perfezione dello accordo richiede l'assenso di tutte le parti, così che se il Comune non intende aderire alla proposta di conciliazione il valore dovrà essere stabilito dalla CTP. Manifesti, dunque, in udienza l'intendimento del Comune di non volersi avvalere di detto istituto ed i motivi per i quali non intende aderirvi.

 

127. Un soggetto imprenditore agricolo, ha un immobile mai accatastato nel ns comune. L'immobile è locato ad una Snc commerciale. Abbiamo invitato da due anni il contribuente ad accatastare con il comma 336, ma lo ha effettivamente fatto solo di recente (gennaio 2011) . Solo che l'accatastamento è secondo me incongruente in quanto non accatastabile nella cat d10 ma in C1 in quanto utilizzato proprio da questa Snc che esercita l'attività di commercio di fiori e piante. Credo di poter chiedere la variazione catastale direttamente all'Agenzia del Territorio. in base a quale articolo di legge ? Poi hanno anche una serra che il catasto , condivide con il contribuente, sostiene che non è necessario l'accatastamento. Lei che cosa pensa.???

 

Risposta: La categoria catastale prescinde dallo uso effettivo. Ora, deve essere accatastato nel D10 il fabbricato destinato per caratteristiche strutturali all'uso agricolo.  Tuttavia, nel caso descritto l'esenzione non trova applicazione e ciò per il fatto che l'utilizzatore non è una impresa agricola, così come preteso dalla Cassazione con numerose sentenze a decorrere da quella delle Sezioni Unite 18565/09.  Infine, si precisa:

 

a) che nel caso descritto risulta obbligatorio l'accatastamento, posto che l'utilizzatore non è una impresa agricola;

b) che gli impianti fotovoltaici vanno accatastati nella categoria D7.

 

128. Un contribuente proprietario dal 1988 non ha mai presentato la dichiarazione e nemmeno effettuato alcun versamento. Quanti anni posso recuperare?

 

Risposta: Se il fabbricato è stato accatastato, essendo stata abolita la dichiarazione con efficacia retroattiva, in base al principio del favor rei sostanziale, il recupero può avvenire a decorrere dal 2006, applicando la sanzione del 30 per cento, nonché gli interessi moratori.

 

 129. Entro fine giugno c’è da produrre la documentazione per il minore gettito proveniente dall’accatastamento dei fabbricati di categoria D.

 

Abbiamo costatato  che un fabbricato inserito nella certificazione dell’anno scorso ora presenta questa situazione anomala:

Quest’anno l’ICI non verrà versato sulla rendita ma bensì sul valore dell’area fabbricabile in quanto nonostante sia ancora accatastato in catasto come D01 in realtà è stato demolito.

Ora visto che l’importo versato sull’area fabbricabile è maggiore rispetto quello che avrebbe versato con la rendita attribuita ma sempre inferiore rispetto ai valori contabili

Quale  minor gettito ICI  dobbiamo certificare con riferimento a detto fabbricato?

 

 

 

 

Risposta: Tale evento, costituendo una variazione oggettiva del cespite da fabbricato ad area, non è rilevante per il calcolo del contributo. Alcuna variazione quindi deve essere proposta, rimanendo il contributo consolidato così come previsto dallo articolo 2, comma 3, del decreto 197/02, che sotto si riporta:

 

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2002, n. 197 (in Gazz. Uff., 12 settembre, n. 214). - Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni.

Articolo 2

Contributo statale

1. A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato.
2. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001.
3. Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito dell'I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il gettito dell'I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore gettito dell'I.C.I. derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito dell'I.C.I. è effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo, come sopra determinato, è riconosciuto al netto degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26.
4. La perdita del gettito dell'I.C.I. è calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.

 

130. Un utente (A)  possessore di un’area fabbricabile,  entro fine maggio a mezzo di atto notarile cederà ad altro persona (B) una porzione di tale area, mantenendo la volumetria. La porzione di area che  (A)  cederà a (B) é intorno ad una casa che e’ già di proprietà  di  (B).

Come si devono comportare per il pagamento dell’ici ?

 

Risposta: Nel caso descritto diminuisce si la superficie dell'area edificabile residuale, ma non la capacità edificatoria, così che l'area edificabile residuale assorbe il valore dell'area ceduta. Ne consegue che la base imponibile del cedente non diminuisce per effetto di tale cessione. Questi dovrà pagare l'ICI per l'anno 2011 nella stessa misura dell'anno precedente.

 

131. Un contribuente possiede due case nel nostro Comune. Una è abitazione principale e l’altra è a disposizione. Paga regolarmente l’ICI sulla casa a disposizione. Questo anno l’abitazione principale è in ristrutturazione e il contribuente è andato ad abitare nella casa a disposizione senza però spostare la residenza in quanto entro fine anno la casa sarà già a posto. Cosa facciamo? Facciamo pagare sia la casa a disposizione sia l’abitazione adibita ad abitazione principale sul valore dell’area di sedime anche se ha sempre mantenuto la residenza?

 

 

Risposta: Anche se sarebbe bene che il contribuente sposti momentaneamente la propria residenza anagrafica, una soluzione corretta del caso prospettato è nel considerare per detto periodo esente la casa che in precedenza era a sua disposizione ed assoggettare l'area di sedime dell'immobile già adibito a residenza anagrafica.  Infatti, durante detto periodo il contribuente ( e magari anche i suoi famigliari) ivi dimorano abitualmente, soddisfacendo in tale ipotesi non il primo ma l'ultimo capoverso del comma 2 dello articolo 8 del .Lgs.n.504/92.

 

132. Nel nostro ente è in corso la procedura di approvazione del nuovo PGT, non è ancora stato adottato dal Consiglio Comunale, si prevede entro il 2011.

Alcuni contribuenti, proprietari di terreni agricoli, hanno provveduto nel 2010 alla rivalutazione dei loro terreni perché con il nuovo PGT diventeranno edificabili.

Per il calcolo dell’ICI 2011 sui terreni agricoli questi contribuenti devono utilizzare il valore rivalutato oppure il reddito domenicale usato negli anni precedenti?

 

Risposta: Finché non sarà adottato il  nuovo PGT e quindi detti terreni diverranno edificabili dovranno essere assoggettati sulla base del reddito dominicale risultante in catasto, moltiplicandolo per 75 e rivalutandolo del 25 per cento. Il 2011 quindi dovrà essere ripartito in due periodi:

 

a) periodo in cui tali terreni vanno assoggettati come terreni agricoli;

b) periodo in cui i terreni vanno, invece, assoggettati come aree edificabili (dal momento della adozione del PGT).

 

133. Abbiamo il caso di un contribuente proprietario al 50% di una abitazione con la compagna (non coniugati), il signore sposta la residenza presso altro comune e nell’abitazione rimangono compagna e figlia (minorenne). Esiste una motivazione che esula il signore dal pagamento dell’ICI? Può il signore dare in uso gratuito il suo 50% di proprietà alla figlia?

 

 

 

Risposta: Costui è tenuto al pagamento  per la propria quota: Sono ben due le ragioni. La prima è che il MF non ammette il comodato di quote (Risoluzione n. 12 del 2008, punto 2 penultimo capoverso). Il secondo è che i minori non hanno capacità giuridica, poiché, ai sensi dello articolo 327 cc, sussiste l'usufrutto legale di chi esercita la patria potestà, così che sarebbe come facesse il comodato a sé stesso.

 

134. L'anno scorso, ho emesso avvisi di accertamento (dal 2005 al 2009) contro 3 contribuenti che non pagavano la propria quota di possesso pari al 22,22 di un'immobile, nel quale ha la residenza (abitazione principale) la madre (proprietaria al 33,34%).

Stamattina il contribuente si presenta in ufficio, dicendo che, siccome deve fare la denuncia dei redditi, e pertanto dichiarare anche la percentuale di possesso di questo immobile, e la relativa ICI pagata, il suo commercialista gli ha detto che non è vero che deve pagare l'ici su questo immobile.

Infatti questo immobile, è abitazione principale della madre, che però ha acquisito il diritto di abitazione come coniuge superstite, al decesso del marito (prima proprietario di 100% dell'immobile) (nel lontano 1989). A seguito della successione, sono state ripartite le percentuali di possesso ai 3 figli (22,22% ciascuno) e alla moglie del de cuius (per la restante quota del 33,34%). (Nella visura catastale , tuttavia, sono indicati i 4 proprietari, con la relativa percentuale di possesso, senza essere indicato il diritto di abitazione a favore della madre. ).

Il contribuente sostiene che siccome la coniuge superstite (madre) ha acquisito il diritto di abitazione, è lei unico soggetto passivo dell'imposta, e pertanto lei deve dichiarare per intero l'immobile adibito ad abitazione principale (abitazione coniugale), è lei che per il passato usufruiva totalmente della detrazione per abitazione principale, ed è lei pertanto in quanto coniuge superstite unico soggetto passivo dell'immobile.

Alla luce di questo, i tre figli non dovrebbero pagare nulla, (sebbene abbiano il 22,22% di proprietà su questo immobile). Lei come la pensa in merito?

 

Risposta: Se la madre aveva il diritto di abitazione, la quota detenuta dai figli diviene nuda proprietà. Se le cose stanno così è corretta l'interpretazione dei figli.

 

135. Avendo emesso avvisi di accertamento per il recupero dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi ai tre figli, per le annualità dal 2005 al 2009 (che il contribuente ha pagato l'anno scorso a dicembre), può ora il contribuente chiedere il rimborso dell'ici pagata? (e le sanzioni e gli interessi che gli ho fatto pagare, rientrano nella richiesta di  rimborso?) .

 

Risposta: Non avendo presentato ricorso non sussiste diritto al rimborso ma sola facoltà.

 

136. Ho un contribuente ICI che da tanti anni ha dichiarato una casa come altra abitazione e ha sempre pagato al 7 per mille ma dal 2008 ha smesso di pagare perché ha preso la residenza a …..

Gli faccio la sanzione per omesso pagamento? Oppure omessa variazione?

 

Risposta: Come si evince dalla lettura dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/92 e dalle istruzioni ministeriali allegate alla dichiarazione ICI la dichiarazione non è dovuta per i cespiti esenti. Ne consegue che alcuna sanzione deve essere erogata, posto che alcun debito di imposta è da porsi in capo al soggetto esente.

 

137. La dichiarazione di "terreno incolto". Ho emesso due atti per omesso versamento ici 2009 e 2010 (terreno dichiarato "agricolo" nel 1993 e sempre pagata l'ici). Il proprietario - titolare di una ditta individuale che opra nell'edilizia - è fallito ed il curatore mi scrive che il terreno è incolto e non è mai stato coltivato, inoltre il proprietario non è e non è mai stato imprenditore agricolo.

Devo chiedere al curatore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e considerare tale dichiarazione valevole solo per gli anni in questione?

 

Risposta: I terreni non destinati allo esercizio di una attività agricola sono esclusi dal pagamento dell'ICI, in virtù dekl fatto che la lettera c) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92, così dispone:  c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.  Trattandosi di un imprenditore edile sembra superflua ogni  dichiarazione.

 

138. Un  contribuente ha acquistato da un'immobiliare un'abitazione e le relative pertinenze. Per problemi con questa immobiliare hanno dovuto intestarsi anche una cabina elettrica gravata da un diritto di servitù. Nell'atto di acquisto hanno riportato la seguente dicitura:

La parte venditrice dichiara e la parte acquirente ne prende atto che: - la cabina per l energia elettrica, mappale 3388 sub. 29, trasferita con il presente atto all'acquirente del mappale 3388 subb. 1, 9, 17 signor…., dovra' essere gravata dal diritto di servitù per l'accesso, il passaggio e la posa degli impianti tecnologici a favore dell'…, oppure ente preposto alla somministrazione dell'energia elettrica, relativamente a tutte le unità immobiliari del complesso immobiliare in oggetto.

L'ICI deve essere corrisposta dal contribuente in quanto proprietario?

 

Risposta: certamente si. In cambio dovrebbe ricevere per detta servitù dalla ASMEA il canone pattuito dal precedente proprietario. E' comunque infelice l'uso da parte di costui di essere stato costretto, essendo i rapporti contrattuali, diversamente da quelli tributari, lasciati alla libertà delle parti.

 

139. Il  Comune di ….. in data 03/12/09 ha adottato il P.G.T. ai sensi della L.R. 12/2005 ed in data 28/05/10 ha provveduto alla sua definitiva approvazione. Ai sensi dell'art. 20,  Legge n. 289 del 27/12/02, i Comuni quando attribuiscono ad un terreno la nature di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale. Dovendo provvedere alla predisposizione delle comunicazioni, si chiede quanto segue:

      1.  le aree che nel PRG erano già fabbricabili e che hanno subito un cambio di destinazione nel nuovo PGT (esempio da industriale-artigianale sono diventate ambiti residenziali;), rimanendo comunque fabbricabili, vanno comunicate?

      2.  le aree che nel PRG erano fabbricabili e nel nuovo PGT sono diventate agricole, vanno comunicate?

      3.  se ci fossero aree fabbricabili inserite in sede di approvazione definitiva e non in sede di adozione del PRG, ai fini fiscali sono soggette all'ICI dalla data di approvazione definitiva?

 

Risposta: La normativa tributaria trova applicazione in senso letterale, così che detta comunicazione, peraltro non sarebbe sanzionabile secondo la Cassazione la eventuale omissione (sentenza n. 15558/09), deve essere fatta unicamente quando l'area diviene edificabile, così che alcuna comunicazione è tenuto a fare il Comune nei casi descritti ai punti 1 e 2. Venendo al punto 3 si ritiene che l'inserimento in sede definitiva nello strumento urbanistico di aree in sede di adozione ritenute non edificabile comporti l'efficacia retroattiva di tale rilevanza sin dal momento della adozione di detto strumento, determinandosi di contro una disparità di trattamento fra possessori.

 

140. Un contribuente ha acquistato un’ abitazione con le agevolazioni prima casa nel 2009 e nel corso del 2010 ha portato la residenza in quella abitazione.

 

L’ufficio ha suggerito (per maggior chiarezza nei controlli) di compilare la dichiarazione ICI relativa all’anno 2010 per comunicare la residenza nell’immobile e di conseguenza l’esenzione come abitazione principale.

 

Il contribuente sostiene di non doverla compilare perché nelle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione viene riportato quanto segue:

 

“2. IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

– l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;

Non si deve comunque presentare la dichiarazione nel caso in cui l’esenzione riguardi l’abitazione principale disposta dall’art. 1 del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.”

 

 

È corretto non presentarla?  

 

 

Risposta: La dichiarazione non deve essere presentata. Vedasi anche il comma 4 dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/92 che esonera dalla presentazione della dichiarazione i cespiti esenti. La richiesta di dichiarazione da parte del Comune potrebbe considerarsi un abuso.

 

141. Quale è il concetto di pertinenza su un area industriale? Nella fattispecie abbiamo un’area appartenente ad un PL industriale sul quale insistono dei fabbricati di categoria D e l’intero comparto ha destinazione urbanistica industriale. Siamo di fronte ad una valutazione ai fini ICI delle aree libere effettuate nel seguente modo: dall’intero comparto (422.000 mq) sono state detratte le superfici occupate dagli immobili (115.000 mq). Sulla restante area libera si è proceduto al pagamento ICI nel seguente modo: si è detratta dall’intera area, un’area di pari metratura a quella occupata dagli edifici esistenti (115.000 mq), considerandola area pertinenziale ai medesimi e quindi non assoggettata ad ICI quale area edificabile.

Si è quindi proceduto a pagare, applicando l’importo stabilito con delibera di G.C., solo sulla restante area che per riassumere è la seguente: area complessiva di comparto (422.000 mq) – area occupata dagli edifici (115.000 mq) – area libera considerata pertinenziale (115.000 mq pari agli edifici esistenti) = restante area libera (190.000 mq) per la quale è stata pagata l’imposta come area edificabile.

In conclusione si chiede se l’area libera pertinenziale, urbanisticamente, area a destinazione industriale, debba essere assoggettata ad ICI quale area edificabile o possa essere ricompresa come pertinenza del fabbricato (come avvenuto) .

 

Risposta: La più recente giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto che le aree edificabili, seppur pertinenziali di fabbricati, debbono essere normalmente assoggettate ad ICI, salvo che non sia in concreto cristalizzata la relativa capacità edificatoria o che non sia giustificata la destinazione pertinenziale da esigenze economiche, estetiche o di altro tipo. In senso conforme si fa rinvio alle sentenze della Cassazione N. 22129/2010 e 22128/2010. Il quadro descritto delinea chiaramente che le aree edificabili in argomento, anche in considerazione della loro estesa superficie, debbono essere assoggettate normalmente ad ICI. Infatti, si legge nella sentenza 22129/10: "in materia fiscale, attesa la indisponibilita’ del rapporto tributario, la prova dell’asservimento pertinenziale" ("che grava sul contribuente") "deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico" - "se la scelta pertinenziale non e’ giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non puo’ avere valenza tributaria, perche’ avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite" : "la simulazione intesa non in senso tecnico negoziale ma come rappresentazione di una apparenza di fatto) di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell’art. 817 c.c. alfine di ottenere un risparmio fiscale va ... inquadrata nella piu’ ampia categoria dell’abuso di diritto (v. Cass. SS. UU. 30055/2008)".

Nella medesima decisione, quindi, si e’ statuito: "perche’ un’area fabbricabile perda il (plus)valore costituito ... dalla edificabilita’, occorre che intervenga una aggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolva quindi in un mero collegamento materiale rimovibile ad libitum".

 

 

142. Le scrivo per chiederLe un parere circa l’individuazione del soggetto passivo ICI riferita ad una unità immobiliare la cui proprietà è stata trasferita in data 15/03/2002, con sentenza di divorzio consensuale del tribunale, ad uno dei coniugi e sulla quale grava il diritto di abitazione, fino al 31/12/2015,  in favore dell’altro coniuge:

 

   Questo ufficio ha emesso separati avvisi di liquidazione per omesso versamento ici,  per gli anni 2006 e 2007, a carico di un contribuente che, da una verifica dei dati catastali, risulta unico proprietario di una unità immobiliare provvista di rendita e per la quale non ha assolto al pagamento dell’ICI.

 

   Il contribuente ha chiesto l’annullamento dei suddetti avvisi, in quanto sostiene di non essere il soggetto passivo ICI, considerato che su detto immobile grava il diritto di abitazione, fino al 31/12/2015, in favore dell’ex coniuge, costituito con sentenza di divorzio consensuale tra i coniugi, emessa dal tribunale in data 15/03/2002. Sostiene quindi, richiamando l’art. 3 del DLgs 504/1992 che indica come soggetti passivi dell’imposta il proprietario dell’immobile, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, che il soggetto passivo ICI non è il proprietario(soggetto al quale sono indirizzati gli avvisi) ma l’ex coniuge titolare del diritto di abitazione.

 

  Questo ufficio sostiene invece la tesi contraria e cioè che il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà sulla casa, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di divorzio, ha solo natura di diritto personale di godimento e non già di diritto reale.       

  La tesi dell’ufficio, a parere dello scrivente, è confortata anche dalla sentenza della Corte di Cassazione 16 marzo 2007, n. 6192, che, in sintesi, obbliga il coniuge separato a pagare l’ICI, anche quando l’immobile è stato affidato all’altro coniuge. Pertanto si ritiene che il soggetto passivo ICI nel caso trattato è il proprietario dell’immobile al quale sono diretti gli avvisi. Si evidenzia inoltre che da una verifica dei dati catastali riguardante il fabbricato non vi è alcuna annotazione riguardante il diritto di abitazione costituito in favore dell’altro soggetto

.    

La ringrazio anticipatamente, e con l’occasione Le porgo distinti saluti.

 

Risposta: La questione deve essere risolta attraverso la visura  dei registri immobiliari onde riscontrare se tale assegnazione è da considerarsi, come presumo, mero comodato, anziché come diritto reale di abitazione. In detta ipotesi il coniuge assegnante, mentre risulta esente a decorrere dal primo gennaio 2008, in virtù del richiamo del comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92, operato dallo articolo 1 del  DL 93/08 convertito dalla legge 126/08, sarebbe normalmente da assoggettare per le annualità in considerazione, senza alcuna agevolazione non potendosi considerare per  detto coniuge l'immobile abitazione principale, non avendo egli ivi la propria residenza anagrafica e non avendo codesto Comune previsto l'applicabilità dello istituto del comodato a favore dell'ex coniuge.

 

 

143. Alla amministrazione straordinaria delle aziende in crisi trova applicazione per l’ICI la procedura prevista dal comma 6 dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/92 per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa?

 

Risposta: La circolare ministeriale  n. 40 del 2008 chiarisce, al punto 4.2.1, che tale procedura non trova applicazione per i tributi comunali

 

 

 

4.2.1    Tipologia dell'imposta
       In primo  luogo,  l'articolo 182-ter individua i crediti suscettibili di transazione fiscale  in  base  alla  tipologia di imposta, includendovi i soli tributi "amministrati dalle agenzie fiscali".
       Ne consegue   che   restano   esclusi   dall'ambito   applicativo  della disposizione in  commento  i  tributi  locali  (ad esempio, ICI, TARSU, TOSAP, imposta sulle pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni).

 

144. Da sopralluogo risulta che un'area fabbricabile risulta essere pertinenziale ad un fabbricato. Non essendo graffata allo stesso si chiede se il comune può obbligare il contribuente a graffare l'area al fabbricato anche al fine di aumentare la rendita del fabbricato.

 

Risposta: Con varie sentenze la Cassazione ha affermato che l'area seppur pertinenziale, in quanto edificabile, è normalmente assoggettata ad ICI, se tale destinazione non è giustificata da esigenze economiche, esteticheo di altro tipo (Cassazione n. 22129/10) od anche per il fatto che non sia interdetta la capacità edificatoria (Cassazione n. 22128/10 riguardante un giardino pertinenziale). Si ritiene che la graffatura dell'area in catasto non precluda nei limiti descritti il relativo accatastamento.

 

145. Tutti gli immobili di proprietà dell'azienda ospedaliera adibiti allo svolgimento dell'attività sanitaria sono da considerarsi esenti ai sensi della lettera a) comma 1 art. 7 del D.Lgs. 504/1992?

 

Risposta: Tali immobili, se destinati esclusivamente a compiti istituzionali sono da considerarsi esenti,  proprio ai sensi della lettera citata. Di contro, vanno normalmente assoggettati gli immobili non destinati a tali attività, quali le farmacie, i terreni agricoli dati in affitto, gli immobili dati in locazione, ecc.

 

Infatti, secondo la Cassazione l'attività è da considerarsi istituzionale quando può  essere fatta solo dall'Ente pubblico.

 

146. Parlando mi aveva chiarito che per l' esenzione ai fini ICI per l’area edificabile, è indispensabile possedere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all’art. 9 comma 1 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, come previsto dall’art. 2 comma 1 lett. B), secondo periodo, che in seguito all’evoluzione della normativa in base alla quale, con l’art. 1 del Decreto Legislativo 29.03.2004 n. 99, la figura dell’imprenditore Agricolo a titolo principale è stata sostituita dall’Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.).

 

Il commercialista del contribuente sostiene che lo stesso non ha la qualifica di IAP ma è iscritto alla CCIAA come coltivatore diretto , la cui qualifica, a detta del consulente, è più restrittiva di quella IAP in quanto richiede una maggiore forza lavoro diretta.

Lei cosa ne pensa? è vero tutto cio' ? secondo lei quindi in presenza della sola qualifica di Coltivatore Diretto ed in mancanza di quella IAP è possibile concedere l'esenzione per l'area edificabile nel momento in cui sull'area il contribuente esercita un'attività florovivaistica ?

 

Risposta: condivido detta interpretazione ma a condizione che il contribuente sia iscritto nei ruoli previdenziali ex scau, così come previsto dallo articolo 58 del D.Lgs.n.504/92 e che dimostri che il reddito da attività lavorativa prevalente sia quello di reddito agrario. A tal fine si faccia presentare la dichiarazione dei redditi.

 

147. Abbiamo emesso un accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione ICI per area fabbricabile. Nel ricorso controparte afferma di aver inserito regolarmente l'area in contestazione, sia pure senza l'indicazione degli estremi di identificazione, nella dichiarazione annuale (non dice di quale anno e non la allega, tra l'altro ai nostri atti non risulta). Posso definire nulla un'eventuale dichiarazione senza indicazione degli estremi catastali?

  

Risposta: L'infrazione compiuta da tale soggetto, se l'imposta dovuta è maggiore di quella versata, è comunque riconducibile alla fattispecie di omessa denuncia di variazione, parificata a quella di omessa denuncia. Quantifichi, dunque, l'imposta dovuta sulla base dei valori stabiliti dal Comune, deduca l'imposta versata, e sulla differenza applichi, appunto, la sanzione di omessa denuncia.

 

148. avrei un quesito riguardo al fatto se l'esenzione per comodato gratuito è per legge annuale o frazionabile a mesi. Un contribuente ha presentato, in data 7 maggio 2011, il comodato d'uso gratuito al figlio per l'abitazione dove questo ultimo risiede da parecchi anni , chiedendo l'esenzione a partire da maggio 2011. Se nel regolamento comunale non vi è una data certa per la presentazione di documentazione attestante l'uso gratuito ,  l'esenzione deve essere interpretata come diritto annuale  oppure frazionabile per i mesi successivi alla presentazione del comodato? E' corretto far valere l'esenzione dal 2012 oppure da maggio 2011?


 Risposta: Le agevolazioni, al pari delle esenzioni, vanno rapportate a mesi, come si evince chiaramente dal combinato disposto del comma 2 dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92 e del comma 1 dello articolo 10 del D.Lgs.n.504792, che sotto si riportano:

 

 

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.


 

Versamenti e dichiarazioni (1).

 

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

 

149. Le chiedo gli estremi normativi per il versamento dell’ICI per i residenti AIRE tutto a dicembre con l’aggiunta dell’interesse.

 

 

 

Risposta: Tale facoltà, peraltro riguardante non solo gli iscritti all'AIRE ma tutti i contribuenti residenti allo estero, è prevista dallo articolo 1, comma 4 bis, del DL 16/93 convertito dalla legge 75/93 che così dispone:

 

4- bis . Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento.

 

150. La disturbo a seguito di una richiesta di un contribuente che, in base a sentenza della Corte di Cassazione sez Tributaria n 12269/2010 (….il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come abitazione principale…non costituisce ostacolo all’applicazione  per tutte dell’aliquota prevista  per l’abitazione principale…)e chiede pertanto l’esclusione per due unità abitative dall’ICI ed il rimborso per gli anni precedenti.

Io intenderei rispondere che prima deve proporre accatastamento delle due unità abitative che sono ubicate in condominio, una vicina all’altra  e collegate da un’apertura di muratura che ne ha creato il collegamento ; successivamente  , dichiarandole come abitazione principale, potrà  avere il beneficio dell’esclusione dall’ICI.

Chiedo se, ad oggi, è giusta la mia posizione, o sono intervenute altre disposizioni.

 

Risposta: La norma è rimasta inalterata, ma con alcune sentenze la Cassazione ritiene che l'esenzione possa riguardare più unità abitative, purché usate come una sola.  Deve aversi, ad esempio, una sola cucina. Consiglio, dunque, un sopralluogo onde riscontrare tale situazione. Ritengo, comunque, che stante l'incertezza della materia non si debba accordare il rimborso per le precedenti annualità, non potendosi ora verificare l'utilizzo in concreto unitario per il passato.

 

151. Il diritto di abitazione del coniuge superstite si estende anche alle pertinenze?

 

Risposta: Certamente si, in virtù del principio fissato dallo articolo 818 c.c. per il quale alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento della cosa principale, se non diversamente stabilito.

 

152. Su un terreno agricolo viene edificato un fabbricato destinato all’attività agricola (per esempio l’abitazione del conduttore o una stalla) da parte di un coltivatore diretto che esercita la sua attività a titolo principale.

 

come deve essere conteggiata la base imponibile ici del terreno?

 

      1)      considerando il R.D. del terreno fino all’accatastamento dell’immobile e poi in base alla R.C. attribuita

oppure

      2)    considerando il terreno come area edificabile dall’inizio della costruzione fino all’accatastamento?

           

Risposta: Il terreno va considerato area edificabile di fatto, così come previsto dal comma 6 dello articolo 5 del D. Lgs. n.504/92.

 

153. Un soggetto acquista il 2/6/1992 un fabbricato di cat. A05 vani 5 rendita € 134,28, e regolarmente lo dichiara ai fini ici e paga l'imposta. Nel genn. 1993 il soggetto richiede al ns Uff. Tecnico l'Autorizzazione per Lavori di Manutenzione straordinaria e dichiara i lavori iniziati nel marzo 1993. Da parte dello stesso soggetto, che è peraltro anche il direttore lavori essendo ingegnere, nel novembre 1992 chiedeva al Comune di "...di effettuare lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento dei solai e della copertura; intonaci esterni/interni; installazione impianti igienici, elettrici e di riscaldamento vani; rifacimento serramenti interni/esterni in legno..."

Dalle foto agli atti ante-lavori e dalla situazione del fabbricato attuale, la casa è migliorata "parecchio"...solo che il soggetto ha continuato a pagare l'ICI come cat. A05 citata.

A mio avviso, ritengo fosse necessario accatastare nuovamente il fabbricato, per cui Le chiedo  se tale caso possa rientrare nella contestazione di cui al comma 336, notificando al soggetto il suo modello compilando il punto g4) uiu con forte incremento di valore e redditività dovuto a ristrutturazione o   g5) uiu con forte incremento di valore e redditività dovuto a manutenzione straordinaria.

 

Inoltre, essendo intervenuta il 30/6/2006 una Donazione dal soggetto al figlio di tale fabbricato, e considerando che i soggetti vi risiedono per cui è abitazione principale, Le chiedo anche se la contestazione sarà da notificare ad entrambi i soggetti o solamente al padre che ha eseguito i lavori e non accatastato a suo tempo il fabbricato a fine lavori.

 

 

Risposta: Poiché il donatario subentra nella posizione giuridica del donante, ritengo che tale contestazione, così motivata, debba essere notificata al solo donatario. Poi, ai sensi del comma 337 di detto articolo la r.c.  rideterminata avrà efficacia almeno dal 2005, con azione di recupero nei confronti del donante sino al 30 giugno 2006 e del donatario per  il periodo successivo.

 

154. Ho raggiunto un coltivatore diretto con l’accertamento ICI Anno 2007. A seguito di successione e dalla sua denuncia ho emesso l’accertamento   per la Sua quota di possesso pari al 41% con la relativa riduzione. Mi  risponde dicendo che lui conduce direttamente i terreni  quindi la conduzione  è al   100 e anche la riduzione è al 100 ma io da dove lo deduco questo?

                                     

Risposta: Secondo costante giurisprudenza della Cassazione i contitolari  di terreni agricoli vanno assoggettati come fossero  soggetti autonomi, nel senso che i contitolari qualificati hanno diritto ad abbattere la loro quota delle intere agevolazioni previste dallo articolo 9 del D.Lgs.n. 504/92 (deduzione di 25.822,84 e gli abbattimenti successivi ), mentre i contitolari non qualificati come IAP oppure coltivatori diretti debbono pagare senza alcuna deduzione:

 

Ai fini i.c.i., la riduzione prevista dall'art. 9 d.lg. n. 504 del 1992 ha natura soggettiva e compete per l'intero al proprietario che coltivi direttamente il fondo, quale che sia la porzione dominicale di spettanza.


Cassazione civile, sez. trib., 13/09/2004, n. 18384

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155. un contribuente ha un'area fabbricabile, su tale area ha costruito un fabbricato e il residuo dell'area edificabile ha deciso di chiedere al Comune di renderlo inedificabile. La domanda è: la decorrenza dell'inedificabilità decorre dalla data della domanda di inedificabilità o dalla data della deliberazione, anche se in Consiglio Comunale andrà anche dopo alcuni mesi.

 

 

Risposta: L'edificabilità è data dagli strumenti urbanistici e non dalla volontà del proprietario delle aree. Ne consegue che il possessore sarà tenuto al pagamento dell'ICI fino alla data della delibera di adozione di tale provvedimento.

 

156. Due coniugi sono  proprietari al 50% dell'abitazione. La moglie che ha cambiato residenza in presenza di  una sentenza di omologa di separazione può cedere in comodato gratuito al marito il suo 50% della casa?.

 


Risposta: Il comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92 così dispone: 3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione  legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Ora, poiché le norme agevolative vanno interpretate in modo letterale l'ex moglie sarà esente se ol trasferimento è connesso alla assegnazione dello alloggio coniugale al marito da parte del Tribunale e sarà invece assoggettata se tale trasferimento è stato fatto in assenza di tale obbligo, posto che non essendo l’ex coniuge un parente non è possibile applicare l’istituto del comodato.

 

157. Negli anni ‘70 è stata costruita, da una cooperativa edilizia, una palazzina con n.25 unità immobiliari destinate ad abitazione e nel piano interrato un unico ricovero per le auto.

 

I 25 appartamenti sono stati venduti/assegnati dalla cooperativa per l’intera quota del 100% a singoli proprietari mentre il piano interrato (destinato a box comune) è stato venduto per quote indivise in base ai millesimi condominiali.

 

Negli anni ‘90 il piano interrato è stato oggetto di concessione edilizia per la sua suddivisione e sono stati ricavati n.25 box chiusi da assegnare ad ogni singolo proprietario, lasciando però la quota di proprietà indivisa in base ai millesimi condominiali.

 

Negli atti di proprietà e di compravendita ci troviamo in questa situazione:

 

25 persone proprietarie di:

- n. 1 abitazione al 100% di possesso

- n. 25 box con quota di possesso in base ai millesimi condominiali

 

Come mi comporto per il controllo dell’ICI?

 

Devo conteggiare ad ogni contribuente n.25 box in base alle quota di possesso oppure devo risalire a quale box gli è stato assegnato (alcuni atti di compravendita recenti hanno tra le note l’uso esclusivo di un determinato box) e conteggiarlo al 100%?

 

Risposta: E' necessario emettere per ciascun proprietario separati atti nei quali dovranno  essere riportati per ciascuno gli estremi della abitazione e  di tutti i 25 box, con la quota millesimale posseduta. Dall'imposta così calcolata dovrà essere dedotto il versamento e sulla differenza applicata la sanzione del 30 per cento e gli interessi. Dal 2008, fermo restano l'esenzione della abitazione, se principale, saranno da assoggettare invece nello stesso modo i 25 condomini per i box, posto che non vi è coincidenza soggettiva nelle intestazioni della abitazione principale e  quella del box, così come si evince da una attenta lettura dello articolo 817 cc.

 

158. Un contribuente acquista un immobile e sull'atto viene scritta la seguente clausola: "la consegna non viene effettuata permanendo gli immobili nella detenzione del venditore che potrà ivi ospitare parenti stretti per anni tre; dopo tale termine gli immobili verranno consegnati liberi".

L'acquirente mi chiede chi è il soggetto passivo ICI in questi tre anni. Ritengo che il diritto reale sia in capo all'acquirente e che questi sia il soggetto passivo. E' corretto?

 

Risposta: Il soggetto passivo è il proprietario anche se non ha la disponibilità. E' quindi corretta la sua interpretazione.

 

159. Un contribuente ha richiesto, contestualmente all’accordo su adesione, la rateizzazione dell’importo. Il nostro regolamento del 1999 cita che senza limiti di importo che in  caso di rate è dovuta la garanzia fidejussoria.  Al contrario la norma prevede un limite di 50.000 per l’obbligo di garanzia , visto che l’importo degli accertamenti è di 10.000 euro e sarebbero due rate secondo lei sono comunque tenuto a richiedere il rilascio di apposita garanzia.

 

ROSPOSTA: Anche il Comune, se applica tale istituto, è soggetto a tale disciplina. Ne consegue che la polizza fidejussoria non è più dovuta fino a 50000 euro, in virtù delle modifiche apportate allo articolo 8 del D.Lgsn.218/97 che sotto riporto.

 

 

Articolo 8      Adempimenti successivi (1).


 

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano euro 51.645,69. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente e' tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno. (2) (3).

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante (4) ;

4. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento di cui ai commi 1 e 2.


 

(1) Per la determinazione dei tassi d'interesse di cui al presente articolo vedi l'articolo 6, comma 2, lettera d), del D.M. 21 maggio 2009.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , dall'articolo 1, comma 125, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, dall'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e dall'articolo 2, comma 1-quater, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125.

(3) In riferimento al presente comma vedi l'articolo 52-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

160. Un minore possiede un fabbricato che di fatto è comunicante con quello della madre, formando con essa una sola convivenza, mentre il padre risiede altrove e chiede al Comune che anche l’appartamento del figlio minore sia esentato.

 

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che i beni immobili posseduti dai minori sono sottoposti allo usufrutto a favore di coloro che esercitano la patria potestà, in  virtù dello usufrutto legale di cui allo articolo 324 cc,così che il 50 per cento dello immobile va imputato al padre ed il restante alla madre. Già da subito si evince che il padre va normalmente assoggettato, non avendo egli ivi la residenza  anagrafica, ma anche la madre non può essere esentata posto che i due appartamenti, seppur comunicanti possono essere utilizzati separatamente, avendo presumibilmente due cucine.

 

161. Nel nostro regolamento ICI  abbiamo previsto che " non sono considerati fabbricabili  ai fini dell'applicazione delle disposizioni  del secondo periodo   della lettera b)  del comma 1 dell'art. 2  del D.Lgs. n. 504 del 1992  i terreni coltivati direttamente dai proprietari...... ".

Ora, mi trovo ad " affrontare"  la tassazione di un piano di lottizzazione, in cui alcuni terreni sono posseduti da coltivatori  diretti ed imprenditori agricoli regolarmente iscritti all'INPS. Mi è stata sollevata l'eccezione che in quanto coltivatori diretti, seppure  hanno proceduto alla lottizzazione dei terreni, devono comunque pagare  l'ICI come terreni agricoli e non come aree edificabili, in virtù della suddetta norma regolamentare. Io, invece, sono del parere che  anche se  posseduti da coltivatori diretti e7o imprenditori agricoli, nel momento in cui  vengono posti in essere degli atti, quali per l'appunto la presentazione di un piano di  lottizzazione, peraltro approvato dal comune,  che  di fatto  manifestano una volontà di utilizzazione diversa da quella agricola , tesa  a sfruttare  la capacità  edificatoria dell'area, questa debba in ogni caso essere tassata ( almeno dalla data di approvazione del piano di lottizzazione ) come area edificabile in base al valore venale in comune commercio.
 
Risposta: Tale capoverso così dispone: "Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla  silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.".

A mio avviso, la presentazione di una piano di lottizzazione e persino la relativa approvazione non fanno venir meno il diritto a detta esclusione, fino a quando non siano concretamente iniziate opere, anche preliminari, di adattamento del terreno per la successiva edificazione, quali operazioni di scavo, ecc, poiché solo in presenza di  tale attività può dirsi  concretamente distolto il terreno dalla destinazione agricola.

162. Marito e moglie proprietari di abitazione principale al 50% ciascuno. Il marito sposta la residenza in altro comune di conseguenza soggetto al pagamento dell’ICI, mentre la moglie con i figli rimane nella casa abitazione principale. Il  Marito fa richiesta di esenzione ici per concessione immobile in uso gratuito al figlio che è sempre stato nello stesso stato di famiglia con la madre. Tale richiesta è da intendersi valida o no?

 

Risposta: Secondo il MF(Risoluzione 12 del 2008, punto 2, penultimo capoverso) il contitolare della abitazione principale che non la utilizzi come residenza deve essere normalmente assoggettato, divenendo irrilevante la concessione in comodato della propria quota. Peraltro, attraverso detto comportamento il marito sembra voler eludere la disciplina prevista dal comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92 che regola la concessione in comodato dello alloggio coniugale all'ex coniuge nel caso di separazione o divorzio.

 

 

163. Un contribuente residente nel Comune di …..e proprietario (al 50% con il coniuge) dell'abitazione principale è altresì proprietario (al 50% per diritto di eredità) nello stesso comune di un alloggio e relativa pertinenza concessi in uso gratuito al padre.

Il nostro Regolamento per la gestione dell'imposta riporta al comma 3 dell'art. 3 il seguente periodo:

"... A tal fine si precisa che il contribuente proprietario di immobile adibito ad abitazione principale dei suoi familiari (per tali si intendono i soggetti di cui all'art. 5 u.c. DPR 917/86 e s.m. ed i.) ha diritto alla relativa detrazione nella misura in cui non ne abbia usufruito per altro immobile e comunque fino all'importo massimo di Euro 103.29 allo stesso spettante (fatte salve eventuali variazioni nella misura della detrazione). 4. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste ai fini del presente articolo, mediante autocertificazione"

Non essendo stato l'art. 3 adeguato nella parte descrittiva all'esenzione ICI disposta dal D.L. 27 maggio 2008 n.93, il quesito è pertanto:

può il contribuente usufruire della detrazione di Euro 103.29 relativamente all'alloggio e alla pertinenza dell'immobile concesso in uso gratuito al padre?

 

Risposta: La rinuncia alla eredità del padre non fa venir meno il diritto di abitazione del coniuge superstite, così che il soggetto passivo deve considerarsi il padre, che sarà interamente considerato esente, e non il figlio:

 

I diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540 comma 2 c.c. spettano sia nelle successioni testamentarie che in quelle legittime. Essi hanno natura di legato "ex lege" e, pertanto, essendo diverso il carattere e la disciplina dell'attribuzione patrimoniale a titolo di eredità da quella a titolo di legato e dovendo quest'ultima essere tenuta distinta dalla prima, ne consegue che la rinuncia all'eredità, da parte del coniuge superstite, non implica rinuncia ai diritti di abitazione e di uso, per la dismissione dei quali, invece, occorre compiere un atto autonomo indicativo della volontà dismissiva di quei diritti, i quali, formando oggetto di un legato, sono già stati acquistati "ipso iure", al momento di apertura della successione, senza bisogno di accettazione. Tanto più ove si consideri che, per quanto concerne la rinuncia al diritto di abitazione di un immobile, essa va rivestita, a pena di nullità, della forma solenne ex art. 1350 n. 5 c.c.


Pretura Campi Salentina, 25/11/1980

 

164. Pertinenze: Il regolamento così cita …

“d) le pertinenze destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, nel limite massimo di tre.

L’assimilazione opera a condizioni che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Si intende per pertinenza il garage o posto auto o box, la cantina, il ripostiglio, la soffitta, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso mobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.”

Quindi, qualsiasi box, anche se ubicato in un complesso adiacente a quello dell’abitazione principale, che asserve la stessa e che è stato dichiarato nella denuncia ICI come pertinenza, non può essere considerato come tale? Come devo procedere?

 

Risposta: La definizione di pertinenza è data dallo articolo 817 del codice civile:

 

Articolo 817     

Pertinenze.


 

[I]. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa [1640, 1641].

[II]. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima [246 ss., 862 ss. c. nav.].

 

Tale disposizione regolamentare si pone in contrasto con tale articolo, poiché restringe e limita il concetto di pertinenza, riservandola solo a quelle unità che sono ubicate nello stesso edificio o complesso mobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.” Ora, il secondo capoverso del punto tre della risoluzione n. 12 del 2008 così precisa:

 

"E’ opportuno chiarire che le pertinenze sono esenti nei limiti eventualmente stabiliti nel regolamento comunale, poiché, come affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1279/98 del 24 novembre 1998, la possibilità per i comuni di introdurre norme integrative o anche eventualmente derogatorie rispetto alle disposizioni generali del codice civile non si pone affatto in contraddizione con le stesse.". Di contro, alcune sentenze di CTP (Bologna e Reggio Emilia:sentenza 15.01.10 del 2010) hanno accolto i ricorsi proposti, ritenendo che i regolamenti non possano derogare dalla legge, così che risulterebbe illegittimo un regolamento che ponga limitazioni, come quello del suo comune. Tuttavia, poiché Lei deve eseguire la volontà del CC espressa nel regolamento dovrà seguire la soluzione ivi proposta.

 

 

165. I pagamenti F24 versati erroneamente dalla banca ad altro Ente, come possono essere recuperati? (in questo specifico caso è stato individuato il Comune a cui sono stati accreditati ed è stato verificato che l’errore è stato commesso dalla banca). Dovrà essere il contribuente a chiedere rimborso all’altro Ente e poi versare a noi? O dobbiamo essere noi a farlo?

 

Risposta: I pagamenti effettuati mediante F24 a Comune errato vanno ripetuti ed il contribuente deve chiedere il rimborso al Comune che indebitamente ha ricevuto il versamento. Se ha sbagliato la Banca questa dovrà risarcire il danno al cliente.

 

166.  Ravvedimento operoso: per le violazioni commesse prima del 1/2/2011  occorre usare la sanzione del 3% (2,5% se entro 30gg) e per quelle commesse dopo 1/2/2011 3,75% (3% entro 30 gg), oppure per tutti i ravvedimenti effettuati dopo il 1/2/2011 la sanzione è del 3,75 (3% entro 30gg), indipendentemente da quando è avvenuta la violazione.

 

Risposta: L'incremento sanzionatorio, sulla base del principio del favor rei, dello Statuto del contribuente, della Costituzione Italiana, ha efficacia solo perb le infrazioni compiute da tale data e non per i pagamenti da tale data effettuati. Ad esempio per l'ICI tale incremento sanzionatorio troverà applicazione solo per le infrazioni 2011.

 

167. un immobile risulta in comproprietà tra due coniugi ormai separati  ed è adibito ad abitazione principale della moglie che vi risiede ed ha pertanto l'esenzione ICI; il coniuge non vi risiede, è proprietario per il 50% e pertanto, secondo me deve pagare. Lui mi contesta il fatto che la sentenza del tribunale ha attribuito la casa alla moglie in quanto affidataria del figlio minore e pertanto ritiene di essere esentato dal pagamento. Cosa mi consiglia?

 

La ringrazio per la consueta cortesia.

 

Caterina Pavia

 

Risposta: Il comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92, con efficacia dal 1° gennaio 2008, così dispone:

 

3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale . Tale fattispecie agevolativa è divenuta esenzione, al pari della abitazione principale, per il richiamo di tale comma operato dallo articolo 1 del D.L. 93/08 convertito dalla legge 126/08.

 

In sintesi, a decorrere dal 2008, il coniuge assegnante è da considerarsi esente se non possiede in codesto comune una abitazione principale. Di contro, sarebbe normalmente assoggettato per le annualità antecedenti.

 

168. Un contribuente ha chiesto il rimborso dell’ICI pagata dal 2004 al 2009 con istanza presentata nel 2010, poiché il terreno successivamente espropriato non era edificabile, poiché area a rischio geomorfologico elevato, attestato dall’Ufficio espropriante del Genio Civile. Si trasmette documentazione:

 

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che la disposizione da considerare non è il comma 173 dello articolo 1 della legge 296/06 ma il comma 164 di detto articolo, che così dispone:

 

 

COMMA 164

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

 

Già da subito emerge che non sussiste comunque diritto al rimborso per l'anno 2004, posto che l'istanza è stata proposta il 21 giugno 2010 e quindi oltre il termine quinquennale stabilito da tale comma (2010-5=2005).

 

Vanno comunque esclusi gli interessi, posto che il Comune è da considerarsi creditore in buona fede, così come previsto dallo articolo 2033 cc che così dispone:

 

Articolo 2033     

Indebito oggettivo.

 

[I]. Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti [820 ss.] e agli interessi [1284] dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede [1147], dal giorno della domanda.

 

Peraltro è da chiedersi se tale vincolo produca l'inedificabilità assoluta dell'area o solo relativa, tenendo conto che l'area è stata poi oggetto di esproprio.

 

Ora, il Consiglio di Stato con sentenza n. 516/95 ha affermato che il vincolo idrologico incide sul valore ma non sulla natura del terreno che rimane fiscalmente edificabile:

 

Il vincolo idrogeologico, secondo la disciplina recata dall'art. 7 r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267, non interdice in assoluto l'attività edificatoria, ma richiede soltanto che l'intervento progettato sia autorizzato dall'autorità competente; peraltro, proprio perché la tutela derivante dal vincolo idrogeologico s'estende a tutti gli interventi edificatori interessanti terreni non boschivi, purché compresi all'interno dell'area vincolata, le norme richiamate consentono alla p.a. di adottare non già mere prescrizioni operative, bensì misure restrittive e anche impeditive di ogni tipo d'intervento che, per le caratteristiche sue proprie e per la natura dei mezzi impiegati, incidano sul territorio in modo non dissimile dalle utilizzazioni per scopi agricoli (nella specie, costruzione di una discarica).


Consiglio Stato, sez. V, 05/05/1999, n. 516

 

La lettera b) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504792, poi, assoggetta le aree oggetto di procedimento di esproprio:

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

 

In conclusione, si ritiene che i contribuenti in argomento non abbiano diritto al rimborso richiesto, in maniera più marcata per l'anno 2004 perché prescritto e per gli interessi essendo il Comune creditore in buona fede e nel merito perché l'area va considerata fiscalmente edificabile.

 

169. Abbiamo un contribuente che ci chiede un rimborso ICI. Posto che abbiamo verificato che effettivamente ha diritto a questo rimborso, in quanto ha versato ici in eccesso per un immobile dichiarato inagibile in seguito al  sisma  del 2004. Può con una domanda protocollata in data 21/03/2011 chiedere  quanto ha versato in eccesso anche per l'anno 2005 (oppure il 2005 è prescritto e  si  rimborsa dal 2006 in poi?)?
.

Risposta:  Il comma 164 dello articolo 1 della legge 296/06 così dispone: " Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione."

Ne consegue che avendo il contribuente presentando domanda di rimborso nel 2011 per l'anno 2005 ha perso tale diritto poiché a tale data è stato superato il termine di decadenza quinquennale stabilito dalla legge (n-5 ove n è l'anno della domanda).

 

170. Un contribuente separato dalla moglie ed è andato ad abitare in un'altro Comune, ha comunque mantenuto il 50% della proprietà dell'immobile dove è rimasta  ovviamente ad abitare la moglie, in più oltre alla casa ha la proprietà  al 50% di una pertinenza e la proprietà al 100% di un'altra pertinenza.  Premesso che la sentenza di separazione non è stata ancora emessa, quindi  non si sa ancora se l'appartamento sarà assegnato alla ex moglie, il  signore in questione ha diritto all'esenzione per quanto riguarda l'ICI su  tutti e tre gli immobili?


Risposta: In considerazione che l'abitazione principale è il luogo di residenza anagrafica ed avendo costui in altro comune la residenza alcuna agevolazione ad esso compete. Sarà esente della quota posseduta dell'ex alloggio coniugale, in virtù di quanto previsto dal comma 3 bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504792, solo dalla data dell'ordinanza di assegnazione di detto alloggio all'ex moglie e non per le altre unità.

 

171. Un contribuente del Comune di …. ha accatastato un fabbricato in categoria C02 perchè, date le dimensioni dell'immobile, l'Agenzia del Territorio non gli accetta l'accatastamento in categoria D10. Il contribuente ha concesso in comodato gratuito, stipulando e registrando il contratto, al figlio l'utilizzo di tale immobile per lo svolgimento dell'attività agricola. Ad oggi, possiamo concedere l'esenzione su tale immobile al contribuente?

 

Risposta: La Cassazione con sentenze reiterate ritiene esenti i fabbricati rurali A6 oppure D10, se utilizzati da imprenditori agricoli. La categoria catastale è data dalla utilizzabilità e dalle caratteristiche dello immobile, utilizzabile appunto solo a fini agricoli. Ne consegue che tale fabbricato, seppur utilizzato da un imprenditore agricolo, non può essere esentato. In senso conforme vedasi sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18565/09.

 172. Nel caso di riscontro da parte dell'ufficio tributi di un mancato accatastamento di un box di pertinenza dell'abitazione principale (che in termini di gettito non incide) è obbligatorio attivare la procedura di cui al comma 336 o è possibile invitare il contribuente a sistemare la posizione con un avviso "bonario"?

 

Risposta: Il comma 336 dello articolo 1 della legge 311/04 così dispone:

 

 

COMMA 336

336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni (1).

 

Ne consegue che tale ordine è obbligatorio e non deve essere preceduto da avviso bonario.

 

Le allega fac simile. Indichi la data presunta della irregolarità, così che la r.c. abbia efficacia retroattiva, così come previsto dal successivo comma 337. Indichi l'immobile alla lettera g1 dello stampato.

 

173. Può una Società a Responsabilità Limitata essere una società agricola e godere delle agevolazioni previste per i coltivatori diretti/imprenditori agricoli?

Nel caso specifico questa società costituitasi come SRL possiede solo dei terreni agricoli (nessun immobile) di cui alcuni ubicati nel ns. comune.

Ha come oggetto sociale la coltivazione del fondo (coltivano e vendono i loro prodotti).

Non tutti i soci sono imprenditori agricoli e nel consiglio d’amministrazione ci sono due soci che hanno i requisiti di imprenditori agricoli e che di fatto provvedono alla coltivazione. (Non sono ancora iscritti all’Inps perché a detta del loro commercialista non hanno ancora nè stabilito nè percepito alcunchè neppure il compenso come c.d.a.)

 

Risposta: Le agevolazioni che in precedenza erano riservate esclusivamente agli imprenditori agricoli individuali, con la riforma del 2004 (D.Lgs.N. 99/04) sono state estese anche a chi opera in forma associata. La nuova qualifica di imprenditore agricolo professionale (iap), che ha sostituito quella di imprenditore agricolo a titolo principale, è stata espressamente riconosciuta anche alle società agricole di ogni tipo, le cui caratteristiche vengono completamente ridefinite dalla riforma.

Le società agricole possono essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) e cooperative, ma devono essere sempre presenti tre requisiti, due di carattere formale, che riguardano il contenuto dell'atto costitutivo o dello statuto, e il terzo di natura sostanziale, che riguarda le persone dei soci o degli amministratori.

Il primo requisito riguarda l’oggetto sociale. La società deve avere come oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse, individuate dall'art. 2135 del codice civile. Ricordiamo che secondo la nuova formulazione di questa norma rientrano tra le attività agricole la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e tutte le attività connesse, cioè:

- le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;

- la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell’azienda agricola;

- l’agriturismo.

Il secondo requisito è relativo alla ragione sociale o denominazione, che deve sempre contenere l'indicazione “società agricola”.

Il terzo requisito, sicuramente il più importante, è diverso secondo il tipo di società prescelto.

Nelle società di persone almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, mentre gli altri soci possono anche non essere agricoltori, indipendentemente dal loro numero. Nelle società in accomandita semplice (s.a.s.) deve essere imprenditore agricolo professionale almeno un socio accomandatario.

Nelle società di capitali deve essere imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto almeno un amministratore. Dato che nelle società di capitali gli amministratori possono anche non essere soci, possiamo avere una società agricola in cui nessuno dei soci è un agricoltore, e magari solo uno dei membri del consiglio di amministrazione, del tutto ininfluente nelle decisioni, è in possesso della qualifica di iap. Potremmo anche ipotizzare una società unipersonale in cui il socio unico non è agricoltore, e solo uno degli amministratori riveste la qualifica prevista dalla legge. Le agevolazioni raggiungono, in questo caso, la loro massima estensione, e rappresenteranno un notevole incentivo alla costituzione di società agricole.

Nelle società cooperative, infine, occorre invece che almeno un amministratore, che sia anche socio, abbia la qualifica di iap o coltivatore diretto.

Ricordiamo però che la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto può essere apportata dall'amministratore a una sola società.

L'amministratore di società agricola di capitali e il socio di società agricola di persone possono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale in virtù dell'attività svolta nell'ambito della società agricola, purché siano in possesso delle competenze professionali in campo agricolo, dedichino all'attività svolta nell'ambito della società agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro e ne ricavino almeno la metà del proprio reddito (escluse le pensioni). Le somme percepite per l'attività svolta nelle società agricole consentono l'iscrizione nella gestione previdenziale agricola.

Le società agricole in possesso dei requisiti sopra elencati possono oggi usufruire di tutte le agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette e creditizie che finora erano riservate ai coltivatori diretti, cioè alle persone fisiche che dedicano la propria attività manuale alla coltivazione del terreno.

 

Per quanto concerne l'ICI, tuttavia, le agevolazioni delle società agricole commerciali hanno limitate agevolazioni, almeno secondo la giurisprudenza della Cassazione più recente. Infatti, possono godere della esenzione prevista per gli edifici rurali, se A6 oppure D10, ma non possono godere delle agevolazioni previste dallo articolo 2 lettera b) del D.Lgs.n.504/92 ,per quanto concerne le aree edificabili e quelle previste dallo articolo 9 del pederetto decreto , agevolazioni che la Cassazione riserva alle persone fisiche IAP.

 

 174. Volevo chiederle una conferma sull'applicazione dell'ICI sui fabbricati di nuova costruzione, che sono stati accatastati anni fa, ma che di fatto sono al rustico e quindi non abitati. Ho sempre seguito la linea che sui nuovi immobili non era possibile concedere la riduzione del 50% per inagibilità / inabitabilità, ma cercando un fondamento giuridico o di giurisprudenza non sono riuscito a trovare nulla.

 

E' ancora valido il criterio utilizzato o è cambiato qualcosa ? Su cosa si basa ?

 

 

Risposta: L'inagibilità deriva dal degrado dovuto all'uso. Ne consegue che tale riduzione non deve essere accordata. In conclusione, nulla è cambiato.

 

175. Sono stata contattata da una cooperativa sociale AR.L. che si è vista recapitare da un comune limitrofo una serie di avvisi di accertamento ICI per omesso versamento dal 2006. Non è stata riconosciuta l'esenzione a nessun immobile, nemmeno a quelli adibiti esclusivamente a finalità assistenziali. Mi può, anche sinteticamente, chiarire i presupposti di esenzione in particolare quello soggettivo?


 Risposta: La lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92:

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.
.

Ora, la qualifica soggettiva è ora prevista alla lettera c) del comma 1 dello articolo 73 del DPR 917/86 che così dispone:
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

Ora, le società cooperative e tutte le società commerciali, come può vedere, sono collocate nella lettera a) e non nella lettera c) di detto articolo, così che dette società cooperative, seppure ONLUS, non possono godere della esenzione ICI, salvo che espressamente il Comune non abbia previsto nel regolamento ICI l'esenzione per le ONLUS.

 
 Articolo 73
Soggetti passivi (1).


Art. 73. [87]
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione , nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n.
1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (2) (3);
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (4);
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (5);
d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato .

 

176. Il nostro comune ha adottato il nuovo PGT e il responsabile dell'ufficio tecnico ha predisposto una tabella di valutazione delle aree edificabili. all'interno di questo documento ha previsto una valutazione per le aree pertinenziali di fabbricati esistenti da assoggettare ad ICI. Ho sollevato perplessità rispetto all'assoggettamento all'ICI di dette aree. Ha un supporto giuridico l'interpretazione del tecnico comunale circa l'assoggettamento ad ICI  delle aree pertinenziali di fabbricati esistenti ?

Qual'è il riferimento normativo ?

 

 

 

Risposta: Come si evince dalla lettura della lettera b) del comma 2 del DE.Lgs.n.504/92, nonché in base a quanto previsto dal comma 2 dello articolo 36 del Dl 223/06 convertito dalla legge 248/06, l'edificabilità è individuata dagi strumenti urbanistici, mentre è irrilevante il non uso in tal senso effettuato dal possessore. Ora, mentre in passato la Cassazione riteneva che le aree edificabili pertinenziali di fabbricati anche se edificabili fossero da escludere la più recente giurisprudenza le ritiene invece assoggettabili, salvo sia cristallizzata in concreto la capacità edificatoria. L'area rimane si pertinenziale ma se ciò non giustificato da esigenze estetiche, economiche o di ornamento deve essere assoggettata. Le riporto qui sotto due massime:

 

 

Cassazione n. 22129/010: ICIA area edificabile pertinenziale esente solo se giustificata da esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.

 

Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite" :

"la simulazione intesa non in senso tecnico negoziale ma come rappresentazione di una apparenza di fatto) di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell'art. 817 c.c. alfine di ottenere un risparmio fiscale va ... inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di diritto (v. Cass. SS. UU. 30055/2008)".

Nella medesima decisione, quindi, si è statuito: "perchè un'area fabbricabile perda il (plus)valore costituito ... dalla edificabilità, occorre che intervenga

una aggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi,in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolva quindi in un

mero collegamento materiale rimovibile ad libitum".

 

Cassazione, sentenza 25127/09: ICI area edificabile pertinenziale esclusa solo con modifica permanente dello stato dei luoghi.

 

Perché un’area fabbricabile perda il (plus) valore costituito appunto dalla edificabilità, occorre che intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolve quindi in mero collegamento materiale rimovibile ad libitum.

 

177. Il congelamento degli stipendi impedisce anche gli aumenti legati agli incentivi relativi al recupero dell'evasione dell'imposta comunale sugli immobili?

 

Risposta: Tali incentivi rimangono erogabili, come chiarito dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti del Veneto, che con delibera n. 250/11: niente tagli agli incentivi ICI:

Gli incentivi per il recupero dell’ICI, i diritti di rogito e i compensi per le progettazioni interne non subiscono i tagli del D.L. 78/10.

 

178. Ho avuto l'incontro con la ditta………….. per definire i miei due avvisi di accertamento della TARSU del 2006 e 2007.

Loro mi avevano detto che, in base alle misurazioni nuove verificate, togliendo la parte di fabbricato inagibile, avrebbero applicato l'infedele dichiarazione, con tanto di sanzioni e interessi. e fin qui ok.

Ma poi mi sono accorta, nel guardare il nuovo avviso di accertamento rettificato, che oltre alle sanzioni per infedele denuncia (50% - abbattute a 1/4 nel caso di pagamento entro 60 gg) hanno applicato anche le sanzioni per omesso pagamento (30%)! Al che mi sono un attimo allertata  e ho chiesto di verificare questa  cosa, perchè a me risulta che se si applica l'infedele denuncia, questa assorbe l'omesso pagamento,  e quindi se ne applica solo una (quella piu' grave che e' l'infedele !!) Lei cosa dice ? secondo lei ho ragione ?

 

 

Risposta: Quanto da Lei sostenuto è da me scritto sin dallo anno 1999 e ciò proprio in base al principio dello assorbimento in base al quale la sanzione maggiore assorbe la minore (Cassazione n. 10568/1994). Se vuole approfondire veda la mia pubblicazione Guida ai tributi Locali 2011, pag. 101-102.

 

179. Un contribuente comunica oggi di affittare dall'anno 2000 un terreno edificabile ad una cooperativa agricola che lo conduce, chiede l'esenzione dall'I.C.I.
L'esenzione spetta nel caso di utilizzo da parte di cooperativa agricola e spetta dall'anno 2000 se il contribuente esibisce il contratto di affitto? Precisiamo che il nostro regolamento comunale prevede l'esenzione solo per il possessore del terreno che lo conduce direttamente e previa presentazione
di dichiarazione sostitutiva.

 Risposta: L'interpretazione da voi data è conforme alla legge. Infatti, le agevolazioni previste dallo articolo 9 e dalla lettera b) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 richiedono che l'attività agricola sia svolta direttamente dal soggetto passivo. Peraltro, le società commerciali, secondo la Cassazione, quando sono  possessori di detti terreni ,non possono godere delle agevolazioni previste a favore delle persone fisiche (Cassazione n. 5931/2010).

180. “Un carabiniere è proprietario di un immobile a ……, sostiene che non deve pagare l’ICI perché essendo un carabinieri  non ha l’obbligo di residenza, quindi sostiene che è la prima casa ma non ha la residenza a ….…..   il mio regolamento non dice niente in nulla per cui per me deve pagare l’ICI.

 

Risposta: Tale tesi va respinta, come peraltro chiarito dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 4 del 2007. Con ogni probabilità il contribuente intende riferirsi alla normativa della prima casa per i tributi erariali per la quale le agevolazioni competono, oltre che nel comune di residenza anche nel Comune di Lavoro. Infatti, detta risoluzione così conclude:

"Nessun rilievo hanno, invece, le disposizioni contenute nell’art. 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in base alle quali per il personale in servizio permanente delle Forze Armate e di Polizia non è richiesta la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile, in quanto le stesse sono applicabili esclusivamente all’imposta di registro, all’Iva e all’Irpef e non possono, pertanto, essere estese all’ICI. "

 181. Un contribuente chiede se deve continuare a pagare l’ICI per una abitazione di proprietà che la prossima settimana andrà in asta immobiliare.

 

Risposta: Si, fino a quando non sarà emesso il decreto di aggiudicazione. Infatti, fino a tale data il contribuente  rimane proprietario, seppur non detentore dello immobile.

 

182. un signore ha accatastato un  immobile che mi dice essere adibito a deposito per la sua attività agricola come cat. C2 e ritiene avere diritto all'esenzione perchè agricolo; ho parlato con il suo geometra e mi ha detto che l'ha accatastato così perchè non annesso all'abitazione ma immobile a parte. Come mi devo comportare?  Ho inoltre dei dubbi che il suddetto signore abbia diritto in ogni caso all'esenzione per attività agricola in quanto lavora la terra che possiede, è pensionato ma la pensione che possiede non è agricola ma derivante da lavoro dipendente in fabbrica. Cosa ne pensa?

 

 

Risposta: Sono ben due i motivi per i quali l'immobile va normalmente assoggettato:

a) perché non è A6 oppure D10 (sentenza Cassazione n. 18565/09);

b) perchè non è utilizzato da soggetto iscritto nelle imprese agricole.

 

183. Qualche settimana fa ho provveduto a notificare ad un nostro contribuente ICI l'atto, come da Suo modello, di sussistenza di incoerenza di classamento catastale ai sensi comma 336 della L.311/2004.

Il contribuente è proprietario di un fabbricato accatastato in cat. A02 classe 2 di vani 5,5 nel quale esercita la propria professione di Medico Generico convenzionato col S.S.N.  . Ai fini Tarsu lo stesso soggetto aveva dichiarato le superfici, precisando più volte di volere l'intestazione delle bollette come "Studio Medico Dr XXXXXX" e con P.Iva. E ciò è quello che è avvenuto.

Secondo Lei non si doveva variare la categoria del fabbricato in A10 Uffici e Studi Privati ?

Le allego le motivazioni che sottopongo alla sua attenzione, che il Medico ci ha fatto avere, secondo le quali a suo dire, per il fatto di essere Medico di base non ha l'obbligo di variare la categoria catastale "dell'appartamento".

 

 

Risposta: Condivido le argomentazioni addotte da detto medico. Notifichi le stesse al Catasto, a cui competerà valutare se è o meno corretta la tesi esposta dal possessore.

 

184. I genitori  (di due minori) conviventi non coniugati  che si "separano" di comune accordo senza l'intervento di alcun giudice. L'abitazione è in comproprietà tra i due genitori e il padre (che si trasferisce in altro alloggio) chiede, per usufruire dell'esenzione ICI, se può dare in comodato d'uso gratuito la sua parte ai figli (minori). Secondo Lei è possibile?
 

Risposta: I minori non hanno la capacità giuridica di possedere beni immobili, in virtù dello usufrutto legale che compete ai genitori ai sensi dello articolo 324 cc. Ne consegue che la quota di proprietà del padre, dal momento del trasferimento della sua residenza, va normalmente assoggettata ad ICI.

 

185. Il funzionario dell’ufficio tributi del Comune di …. ritiene che il Comune non debba pagare l’ICI per un immobile che insiste sul territorio del nostro comune di …. adibito ad abitazione e locato ad una persona disagiata (ritiene che il fine sia istituzionale in quanto l’inquilino corrisponde un rimborso spese al Comune di …. senza pagare l’affitto).

 

Di parere contrario è lo scrivente servizio che ritiene lo stesso assoggettato al pagamento dell’imposta.

 

 

Risposta: La tesi espressa dal Comune proprietario non è condivisibile, in virtù di ampia e consolidata giurisprudenza che limita l'esenzione del Comune, per gli immobili ubicati fuori dal proprio territorio, quando l'utilizzo è effettuato dallo stesso Ente e non concesso a terzi in uso e per esclusive finalità istituzionali. Si riporta una sentenza della Cassazione:

 

Tributi locali - Imposta comunale immobili (Ici) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a, del d.lg. n. 504 del 1992 per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati - Spettanza - Condizioni - Destinazione diretta ed immediata degli immobili allo svolgimento dei compiti istituzionali - Necessità - Conseguenze - Immobili concessi in locazione a terzi - Spettanza del beneficio - Esclusione - Fattispecie


 

In tema di imposta comunale sugli immobili (Ici), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati « destinati esclusivamente ai compiti istituzionali », spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti: ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività di carattere privato, come avviene, in linea di massima, in tutti i casi in cui il godimento del bene stesso sia concesso a terzi verso il pagamento di un canone. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potessero fruire dell'esenzione alcuni immobili, posseduti da un comune fuori del suo territorio, destinati ad edilizia residenziale pubblica.


Cassazione civile, sez. trib., 11/06/2010, n. 14094

 

 

186. Vedo sul sister - portale dei comuni che l'agenzia del territorio ha creato una nuova funzione - immobili mai dichiarati. Mi pare che elenchi dei presunti fabbricati per i quali il catasto chiede informazioni (presenta delle maschere da riempire con informazioni utili all'accatastamento).

 

Se il comune fornisce i dati contribuendo all'emersione, gli viene riconosciuto quel bonus di cui si parlava di 1.500 euro per ogni fabbricato accatastato ?

Come funziona la cosa ? 

 

Risposta: La seconda mossa effettuata dal decreto sul federalismo fiscale riguarda invece le cosiddette «case fantasma». Per spingere gli enti locali nell'operazione di emersione degli immobili non accatastati presenti sul loro territorio e scoperti grazie alla meticolosa attività effettuata dall'agenzia del territorio, il decreto sul federalismo (articolo 2 lettera a del D.Lgs.n.23/011) prevede che il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto sia assicurato al comune ove gli stessi sono ubicati. Ovviamente il riferimento è principalmente all'Irpef dovuta sul reddito prodotto dagli immobili perché l'eventuale imposta comunale sugli immobili eventualmente dovuta sugli stessi è già tributo di pertinenza del comune.

 


 

187. Il cambio del valore di un'area fabbricabile che rientra in un piano di lottizzazione decorre da quando il comune adotta il piano o da quando i lottizzanti fanno la convenzione di lottizzazione ? (Ho sempre tenuto la convenzione di lottizzazione perchè mi dà dei valori certi e definitivi in termini di proprietà e volumi)

 

Risposta: A mio avviso vi è già una crescita del valore con l'adozione del piano di lottizzazione, il quale cresce ulteriormente con la stipula della convenzione. In sintesi, tanto più  ci si avvicina al momento di edificare, tanto più aumenta il valore. Ovviamente, in virtù del quanto previsto dal comma 5 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92  la base imponibile fa riferimento alla situazione urbanistica al primo gennaio di ciascun anno.

 

188. Nel caso di opere  edilizie iniziate dietro presentazione di una DIA  con causale  AMPLIAMENTO E SOPRALZO DI VILLETTA ESISTENTE", con la quale si realizza una nuova unità immobiliare, come si sconta l'ICI? Ovvero i lavori di ampliamento e sopralzo rientrano in una delle categorie previste dall'art. 31 L. 457/78 lettere c) d) ed e) secondo le quali la base imponibile  diventa l'area edificabile?

 
Risposta: Va assoggettata l'area interessata allo ampliamento, mentre la  Cassazione (sentenza 23347 del 2004) non ritiene rilevante la sopraelevazione, in quanto già assorbita dall'area di sedime del fabbricato.

 
L'inizio e svolgimento dei lavori di costruzione di un nuovo fabbricato con totale appoggio sulla struttura di un fabbricato preesistente ed ormai ultimato come autonoma unità immobiliare, nella quale l'area sottostante e le pertinenze sono divenute parti integranti della medesima unità, non realizzano la fattispecie imponibile dell'utilizzazione edificatoria di area, prevista dell'art. 5, comma 5 d.lg. n. 504 del 1992 sulla disciplina dell'i.c.i., che comporta l'assoggettamento all'imposta calcolata sulla base del valore dell'area per l'intera durata dell'utilizzazione edificatoria.
Pertanto, il soggetto che svolge i lavori di costruzione del nuovo fabbricato, in sovrapposizione ad una precedente unità immobiliare, diviene soggetto passivo dell'i.c.i. soltanto dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile o alla data in cui questo è comunque utilizzato.

Cassazione civile, sez. trib., 15/12/2004, n. 23347

189. Abbiamo emesso nel 2008 (notificato il 16.09.2008) avviso di accertamento Ici per l’anno 2005 verso Enel Produzione che ha proposto ricorso.

Dopo varie sospensioni e rinvii, la CTP di Brescia il 13.12.2010 (vedi sentenza allegata e copia lettera ns. avvocato) ha respinto il ricorso proposto da Enel confermando la rendita di € 338.400,00 (in visura agli atti dal 13.05.2010).

Siccome l’avviso Ici 2005 era stato calcolato su una rendita in atti dal 03.06.2000 di € 382.178,11

è da variare con nuova notifica o è valido per iscriverlo a ruolo?

E per gli anni dal 2006 al 2010 compreso che rendita possiamo usare per gli accertamenti?

(allegata visura catastale).

 

Risposta: Poiché l'iscrizione a ruolo deve essere conforme al deciso, codesto Comune dovrà procedere a quantificare la pretesa sulla base della r.c. decisa da detta sentenza (338.400). Codesto Comune dovrà impugnare tale sentenza in appello, posto che la r.c. 382.178,11 ha efficacia retroattiva, senza applicazione di sanzioni né di interessi, così come previsto dallo articolo 74 della legge 342/00.

 

Per le annualità successive codesto Comune dovrà far riferimento a questa r.c. e nel caso di ricorso controdedurre che le r.c. catastali rettificate hanno efficacia retroattiva, così come sostenuto da numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione.

 

190. Con la presente si chiede se l'area fabbricabile accatastata distintamente, ma pertinenza dell'abitazione principale è soggetta ad ici viste le sentenze allegate alla presente.
 

Risposta: La più recente giurisprudenza della Cassazione ritiene, in sintesi, che le aree edificabili, seppur pertinenziali di fabbricati, debbono essere normalmente assoggettate ad ICI, salvo non sia interdetta la capacità di edificare. Si ritiene, quindi, assoggettabile ad ICI tale area.

 

 

Cassazione 22128/10: ICI area edificabile destinata a giardino: assoggettabilità.

 

Un’area edificabile, anche se pertinenziale di un fabbricato, deve essere assoggettata ad ICI  se non è durevolmente e stabilmente asservita ad esso e non è quindi cristallizzata in concreto la sua capacità edificatoria.

 

Cassazione n. 22129/010: ICI area edificabile pertinenziale esente solo se giustificata da esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.

 

Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite" :

"la simulazione intesa non in senso tecnico negoziale ma come rappresentazione di una apparenza di fatto) di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell'art. 817 c.c. alfine di ottenere un risparmio fiscale va ... inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di diritto (v. Cass. SS. UU. 30055/2008)".

Nella medesima decisione, quindi, si è statuito: "perchè un'area fabbricabile perda il (plus)valore costituito ... dalla edificabilità, occorre che intervenga

una aggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi,

 

Cassazione, sentenza 25127/09: ICI area edificabile pertinenziale esclusa solo con modifica permanente dello stato dei luoghi.

 

Perché un’area fabbricabile perda il (plus) valore costituito appunto dalla edificabilità, occorre che intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolve quindi in mero collegamento materiale rimovibile ad libitum.

 

191. E’ corretto concedere l'equiparazione ad  abitazione principale (con conseguente esenzione ICI) di un appartamento concesso in uso gratuito alla figlia, che lo occupa come abitazione  principale, quando proprietario dell'immobile è la società immobiliare del padre che ne è il rappresentante legale. Il nostro regolamento ICI prevede: ..... sono altresì equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito o  in comodato ai parenti e affini in linea retta o collaterale fino al II grado che la occupano quale abitazione principale. ... Cosa ne pensa?
 

Risposta: La società, in quanto persona giuridica, non ha parenti, così che l'esenzione non deve essere accordata.

 

192. Vorrei informazioni in merito a terreni in possesso di una cava. Sono assoggettati ad ici o no ?

 

Risposta: Le cave, salvo siano presenti fabbricati, non sono assoggettate ad ICI, in quanto sono considerate terreni agricoli, ma non destinati allo esercizio di una attività agricola. Non tutto ciò che produce reddito è assoggettabile ad ICI.

 

193. Un contribuente iscritto AIRE in un Comune diverso rispetto a quello nel quale è ubicata  "l'abitazione principale" posseduta, ha comunque diritto all'agevolazione, applicazione dell'aliquota ordinaria e detrazione ab. principale (nella fattispecie, il regolamento comunale alla data del 29.05.2008 non prevedeva l'espressa l'assimilazione della suddetta fattispecie all'abitazione principale). L'iscrizione AIRE deve risultare all'ufficio anagrafe del medesimo comune dov'è ubicato l'immobile posseduto dal contribuente, altrimenti va applicata l'aliquota ordinaria, senza detrazione?

Sentiti anche i Comuni limitrofi al nostro, gli stessi operano secondo il suddetto orientamento (non applicazione della detrazione). Quale è il Suo punto di vista, nel caso prospettato?

 

Risposta: Fermo restando che l'iscritto all'AIRE, in assenza di completa assimilazione alla abitazione principale, goda della sola detrazione (vedasi risoluzione n. 12/08), si deve invece riconoscere che tale detrazione compete anche quando l'abitazione è posta in Comune diverso da quello di iscrizione all'AIRE (Il MF ha proposto ricorso al TAR contro il Comune di Parre (bg) che limitava nel regolamento tale agevolazione alla iscrizione dell'AIRE del Comune di Parre,  ritenendo illegittima tale limitazione). In conclusione, la detrazione compete di diritto.

 

194. Un contribuente ha presentato ricorso al Comune avverso la cartella esattoriale (precedentemente non aveva impugnato gli avvisi di accertamento) richiedendo anche la sospensiva e non presentandosi all'udienza fissata dalla Commissione Tributaria Provinciale;  la Commissione non ha trattato la sospensiva essendo che il contribuente non c'era, per cui la stessa non è stata concessa.

Ora avanza al Comune "istanza di autotutela" per l'annullamento degli avvisi di accertamento e della cartella esattoriale.

Essendosi già instaurato il contenzioso tributario, è possibile che il contribuente possa ancora avanzare richiesta di "autotutela", non andava eventualmente presentato prima di procedere all'impugnazione della cartella esattoriale? Che senso una richiesta di "riesame in autotutela" ora?

 

Risposta: La pendenza del ricorso non farebbe venir meno la facoltà del Comune di procedere allo annullamento dell'atto impugnato, come del resto risulta scritto nello articolo 46 del D.Lgs.n.546/92. Tuttavia, se il Comune ritiene l'atto legittimo e fondato dia comunicazione in tal senso al contribuente.

 

195. A seguito richiesta di considerare due unità immobiliari abitazioni principali ( entrambe in presenza di un’unica cucina e  unico ingresso) e quindi per l’ICI da  considerare entrambe escluse dall’ICI, l’ufficio tecnico mi chiede  di segnalarglielo perché dovrà il proprietario  presentare  domanda di variazione edilizia con successivo riaccatastamento in un’unica unità abitativa .

 

Risposta: L'esenzione considera la situazione di fatto e quindi è concedibile indipendentemente dalla variazione catastale. Bene fa il tecnico comunale a pretendere la regolarizzazione edilizia e di conseguenza quella catastale se l'unificazione ha comportato l'esecuzione di opere edilizie.

 

196. In presenza di un’unica unità abitativa in catasto, uno stato famiglia composto di 2 unità (proprietario il capofamiglia), unico contatore enel e acqua, esclusione dall’ICI perché abitazione principale del capofamiglia:  viene richiesto all’ ufficio anagrafe di dividere lo stato famiglia perché una parte dell’abitazione ha camera con bagno formando un alloggio distinto anche se con porta che le mantiene in comunicazione, ma con accessi distinti. Inoltre viene richiesto l’attivazione  di una nuova utenza tassa rifiuti ma con dati catastali uguali ovviamente alla prima.

 

Risposta: Normativa fiscale ed anagrafica agiscono su piani diversi. Ora, l'unitarietà della abitazione comporta l'esenzione ICI, a nulla rilevando che nell'unità siano presenti due nuclei famigliari distinti, che si avvalgono comunque di una sola cucina.

 

 197. Una impresa edile ha costruito una palazzina composta da 4 unità  abitative. Due sono state regolarmente accatastate e vendute. Le altre due  (di cui una venduta) risultano accatastate nella categoria F3. Trattandosi  di immobili in corso di costruzione inserite in un contesto abitativo  già parzialmente accatastato su quale base deve essere calcolata l' ICI ?

Risposta: Per i fabbricati in corso di costruzione l'oggetto imponibile è l'area di sedime, così come previsto dal comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92, che così dispone:

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

L'area da considerare potrà essere pari al rapporto fra la superficie di questi due F3 rispetto al totale della superficie  totale dello edificio. In conclusione, l'edificio sarà assoggettato  per i 2 fabbricati accatastati e per metà della area edificabile iniziale.

198. I soci di una impresa agricola risultano proprietari, oltre che delle  case di abitazione, di immobili accatastati nelle categorie D10, A10 e C2.  Premesso che il C2 è un locale posto sotto le abitazioni che ritengo debba  essere regolarmente assoggettato a ICI, Le chiedo se l'ufficio viene  esentato come immobile al servizio dell'attività agricola come i D10.

Risposta: Sulla base di costante e consolidata giurisprudenza della Cassazione, a cominciare da quella delle Sezioni UNite 18565/09, gli edifici rurali per essere esenti, oltre che utilizzati da un imprenditore agricolo, debbono appartenere alle categorie A6 oppure D10. Ne consegue che
sia il Fabbricato C2 che A10 debbono essere normalmente assoggettati ad  ICI, almeno fino a quando la Cassazione manterrà detta linea interpretativa, a nulla rilevando al momento le aspettative degli agricoltori.

 

 

199. Come  si paga l'ici per un fabbricato rogitato in corso di costruzione.  Il valore di rogito è di  250.000,00 euro.


Risposta: Se tale fabbricato non ha la r.c. (veda in Catasto) è assoggetto  come area edificabile, come previsto dal comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92. Se invece avesse la r.c., anche se non finito, pagherebbe sulla base della r.c.

 

200. Al di là della possibilità di presentare ogni anno al 30 giugno la certificazione per la perdita di gettito dell'anno precedente, è obbligatorio ripresentare la certificazione del gennaio 2009 oppure è solo una facoltà per chi vuole rettificare quelle precedenti ?

 

Risposta: Il contributo è consolidato e la certificazione non deve essere presentata se non vi sono variazioni o le variazioni si pongono al di sotto di 3 milioni di lire o se inferiori allo 0,5 per cento della spesa corrente:

 

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Articolo 64

(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)

1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all'articolo, 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1998, n. 139, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31 dicembre 2000 è prorogato al 1° luglio 2001.

 

 201. La Parrocchia di questo Comune è proprietaria di una stabile, attualmente in fase di ristrutturazione, che verrà adibito a “Casa di Accoglienza” per famiglie con varie forme di disagio sociale ed economico.

In base allo statuto della casa di accoglienza queste famiglie vengono ospitate per un periodo non superiore a tre mesi.

E’ in fase di sottoscrizione una convenzione in base alla quale , al di là dei requisiti di accesso stabiliti nello statuto della casa di accoglienza, la precedenza nell’assegnazione degli alloggi disponibili è assicurata ai residenti del nostro Comune segnalati dai servizi sociali comunali.

Inoltre solo per i casi segnalati dal Comune la durata massima di soggiorno potrà essere di sei mesi rinnovabili dei altri sei.

 

Si chiede ai fini ICI:

·       Possibilità di esentare dal pagamento dell’Imposta;

·       In caso negativo possibilità da parte del Comune di deliberare un’aliquota inferiore al 4 per mille (ad esempio 2 per mille);

·       Quali altre forme di agevolazione possono essere previste.

 

 

Risposta: Evidentemente, fino a quando tale fabbricato non è utilizzabile, trova applicazione 'esenzione di cui alla lettera i) dello articolo 7 del D.Lggs.n.504/92. Dal momento della destinazione dello alloggio a tale finalità si ritiene che il medesimo debba essere assoggettato ad ICI, posto che l'utilizzo non è diretto e che l'attività in argomento è svolta, almeno lo credo, dietro corrispettivo che è erogato da Enti Pubblici (privato sociale?).

 

Ora, evidenziato che il cespite in argomento dal momento della sua utilizzazione non può essere esentato, è possibile al Comune stabilire per detto immobile l'aliquota nella misura minima del 4 per mille, in virtù di quanto disposto dal comma 2 dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92 che così dispone:

 

 

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

 

 202. Il marito possiede immobile a  in comproprietà con la moglie con le seguenti percentuali:

 

1) marito 95%

2) moglie 5%

 

Però nell' immobile  vi risiede solo la moglie  con i due figli minori , mentre il marito abita altrove .

 

 

Il marito ha presentato la dichiarazione per l'uso gratuito concedendo ai figli minori l'immobile di cui lui e' proprietario al 95% (il nostro regolamento prevede l'uso gratuito  in linea retta di 1° grado -figli/genitori)

 

Posso accettarlo? Ho qualche dubbio?

 

Risposta: I minori non hanno capacità di ricevere l'uso degli immobili, in virtù dello usufrutto legale previsto a favore dei genitori ai sensi dello articolo 324 cc. Ne consegue che il marito, in quanto contitolare non residente, è soggetto al pagamento dell'ICI in forma ordinaria.

 

203. Una impresa agricola ha un impianto di biogas accatastato come D10 e la relativa cabina elettrica come D1. E' corretta l'esenzione ICI per il D10 e la tassabilità per il D1?

 

Risposta: Tale accatastamento è errato, limitatamente all'impianto di biogas, che potendo essere utilizzato anche da altre categorie professionali va accatastato in differente categoria. E' necessario richiedere formalmente al Catasto la rettifica della r.c., ai sensi dello articolo 58 comma 3 della legge 662/96.

 

 

204. Un cittadino iscritto all'AIRE e residente in Svezia ha una casa di proprietà nel nostro Comune (unica casa che possiede in Italia). Deve pagare l'ICI?

 

Risposta: Tale soggetto gode della sola detrazione, salvo che il Comune non abbia espressamente assimilato tale fattispecie anche per quanto riguarda l'aliquota.

 

205. Due soggetti, comproprietari di un alloggio, hanno concesso in comodato d'uso gratuito (regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate) l'immobile alla figlia. Uno dei due contitolari è deceduto in data 15/03/2011, in questo caso il contratto di comodato d'uso è  sempre valido oppure venendo a mancare una delle parti questo decade ed è necessario (al fine di godere dell'esenzione ICI prevista dal nostro regolamento) effettuare nuovo contratto di comodato registrato??
 
 

Risposta: Con la morte cessa la capacità del de cuius di essere titolare di rapporti giuridici. Ne consegue che tale atto non è più valido e deve essere riformulato alla luce della nuova situazione venutasi a creare a seguito di detta successione.

 

206. Un Signore, iscritto all'AIRE del comune di …., usufruisce dell'esenzione per l'alloggio considerato abitazione principale ai sensi del Regolamento.

Recentemente ha trasmesso una "comunicazione di cessione di fabbricato" indicando che quello alloggio è stato dato in "COMODATO GRATUITO" ad un altro soggetto. Di conseguenza abbiamo inviato una nota con cui avvisavamo il contribuente che, per il periodo il cui l'alloggio sarà concesso al soggetto indicato (non residente), non potrà usufruire dell'agevolazione, ma il contribuente ha scritto sostenendo che nel suo alloggio semplicemente "ospita" un'altra persona e che pertanto non perde alcun diritto all'agevolazione. Come possiamo contestare questo concetto di "ospitare" nell'abitazione principale?

 

Risposta: Se questi mantiene la disponibilità dello alloggio, anche se non completa, mantiene il diritto alla agevolazione (vedasi risoluzioni n. 168 del 1995 e n. 723 del 1993).

 

207. L'abitazione principale può essere composta da più unità immobiliari? La sentenza della Corte di Cassazione n. 3397 depositata il 12 febbraio 2010  afferma che le agevolazioni ICI per abitazione principale possono essere applicate anche su più unità immobiliari, distintamente accatastate, se il fabbricato considerato nel suo complesso è effettivamente utilizzato dal contribuente come abitazione principale.

E' un'impostazione corretta? Il contribuente come deve dimostrare l'effettivo utilizzo come abitazione principale?

 

Risposta: Per l'esenzione di entrambe le unità è necessario che siano fra loro contigue ossia che una  sia destinata per l'utilizzo giornaliero e l'altro per quello notturno e che quindi vi sia una sola cucina e non sia consentito l'uso autonomo e completo in ciascuna unità. Una verifica si rende opportuna.

 

208. due coniugi proprietari al 50% di un immobile senza figli .

Uno di loro risulta residente e di conseguenza lo utilizza come abitazione principale perciò esente. Esiste un decreto di separazione consensuale datato settembre 2010 con citate le seguenti condizioni: i sottoscritti vivranno separati e la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi verrà messa in vendita e il ricavato verrà suddiviso al 50%.

L’altro proprietario risiede dal 1-1-2011 in un altro comune e chiede l’esenzione ici.

Come ci dobbiamo comportare visto che nell’atto non viene menzionato niente altro?

 

 

Risposta: Entrambi gli ex coniugi sono esenti, così come previsto dal comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92, richiamato come fattispecie esente dallo articolo 1 del D.L. 93/08, convertito dalla legge 126/08. In sintesi, il coniuge che ivi risiede è esente perché è sua abitazione principale ed il coniuge assegnante è esente perché non è residente in una casa di sua proprietà sita nel Comune del coniuge assegnatario.

 

 

209. il Comune di …. ha adottato il nuovo PGT  in data 30 dicembre 2010-

approvato Consiglio Comunale in data 07 maggio 2011- e non è ancora stato pubblicato BURL. In caso di aree che sono divenute edificabili da quale data deve essere pagata ici come area fabbricabile?

 

Risposta: Le aree vanno considerate edificabili sin dal 1° gennaio 2011, in virtù di quanto previsto dal comma 2 dello articolo 36 del DL 223/06 convertito dalla legge 248/06 che così prevede:

 

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo

 

210. Ho nuovamente bisogno di una sua consulenza in merito al recupero dell'ici  relativa al porto turistico  a carico della sub-concessionaria "…  coop  arl" per le annualita' pregresse in relazione dell'accatastamento dello  stesso in atti dal 9.11.2010. Il presidente mi contesta il recupero delle annualita' pregresse sostenendo che prima dell'accatastamento il valore dei cespiti ammortizzabili era pari a  zero in quanto la cooperativa non ha iscritto a bilancio oneri relativi al  bene.  oltre a cio'  sostiene di poter invocare l'articolo 7 del decreto ici che  gli  consentirebbe di ritenersi esonerati dal vs dell'imposta atteso che la cooperativa non ha finalita' di lucro ma esclusivamente turistiche mi hanno citato qs sentenze:corte cass. 27062 del 13.11.2008-corte cost.  67 del 24.2.2006-cassaz. 10969 del 13.5.2009.

Risposta: La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione. Sulla base di detta sentenza la r.c. retroagisce in luogo del valore contabile sin dal momento dello accatastamento dello immobile. La giurisprudenza citata da tale società è ormai sorpassata. Peraltro, faccio rilevare che le società cooperative non possono essere esentate dal Comune, non avendo la qualifica soggettiva di Ente non commerciale pretesa dalla lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.507/93:

Cassazione Sezioni Unite, sentenza 3160/2010, ICI fabbricati D ed articolo 74 della legge 342/00.
a) anche per i fabbricati del Gruppo D la r.c. ha efficacia retroattiva, con conseguente azione di recupero o diritto rimborso rispetto all'ICI versata con il criterio contabile (n.d.r. le sezioni Unite della Cassazione sembrano aver posto fine alla querelle stabilendo, in contrasto con l'interpretazione ministeriale, che anche per i fabbricati D il valore contabile ha valore di r.c. presunta, con la conseguenza che la r.c. assume carattere retroattivo, nel bene e nel male).   b) l'articolo 74, legge 342/2000, secondo cui le rendite hanno efficacia a partire dalla loro notificazione, ha solo la funzione di stabilire la data a decorrere dalla quale le tariffe catastali possono essere applicate nei procedimenti tributari. Una volta notificata, dunque, la rendita potrà essere utilizzata anche per il passato.

 

211. L'amministrazione comunale ha determinato i valori minimi delle aree fabbricabili attraverso una perizia di stima redatta da un professionista incaricato, ha però tralasciato dall'ambito di applicazione i fabbricati in corso di costruzione. In effetti anche per questi ultimi l'CI andrebbe calcolata sul valore dell'area edificabile.
Come può ora l'amministrazione determinare i valori per detti fabbricati in corso di costruzione?
Potrebbe farlo con una successiva delibera di Giunta Comunale? E sempre in questi casi come vanno determinati i mq sui quali pagare?
 


Risposta: La fattispecie dei fabbricati in corso di costruzione è regolata dal comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92. La valutazione delle aree di sedime non può essere effettuata nello stesso modo previsto per le aree edificabili in genere, ai sensi  del comma 5 dello articolo 5 di detto decreto. Ora, io ritengo che dette aree debbono essere valutate caso per caso avendo riguardo alla crescita di valore che subisce il fabbricato per effetto della costruzione e propongo questo sistema valutativo:

Valore dello edificio finito
- valore iniziale
-costi di costruzione
- margine di profitto del costruttore (15% del valore edificio finito).

In conclusione, nella ipotesi descritta il valore dell'area risente fortemente dalle caratteristiche su cui si effettuano tali interventi edilizi.

 

212. La casa dove alloggia il parroco, di proprietà della parrocchia, è da considerarsi esclusa dal pagamento dell’ICI?

 

Risposta: Se sono presenti, come sembra, gli  elementi oggettivi che caratterizzano le pertinenze la casa va considerata esente.

 

213. In relazione ad un’area edificabile in corso di costruzione la società ha già effettuato l’accatastamento ma non ha ancora presentato l’ultimazione lavori.

 

Mi chiedono se devono pagare ici come fabbricato dalla data di accatastamento oppure come aree edificabili non avendo presentato l’ultimazione lavori.

 

 

 

Risposta: Come fabbricato, in virtù della presunzione assoluta che si ricava dalla lettura della lettera a) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 e confermato dalla giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 24924/08) e della Corte Costituzionale (n. 288/05).

 

214. Un contribuente è usufruttuario di un immobile,  può concederlo in uso gratuito al figlio che risulta iscritto all'AIRE?

Risposta: La normativa tributaria va interpretata in modo letterale e ciò sulla base  di costante e consolidata giurisprudenza. Ora, poiché la lettera e del comma 1 dello articolo 59 del D.Lgs.n.446/97 così dispone: "e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo
il grado di parentela". Ora, avendo l'iscritto all'AIRE residenza all'estero
ed avendo costui ivi l'abitazione principale, il comodante non può godere di
detta esenzione.

 

215. E’ tuttora valida la circolare n. 9 del 18/5/2007 in base alla quale se non ci sono ulteriori perdite di gettito da certificare non deve essere presentata alcuna dichiarazione?

La perdita per l'anno 2010 è inferiore a euro 1.549,37.= pertanto ritengo di non dover presentare alcuna dichiarazione.


 

Risposta: Tale principio è previsto dalla disposizioni sotto riportate::

 

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Articolo 64

(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)

1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all'articolo, 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1998, n. 139, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31 dicembre 2000 è prorogato al 1° luglio 2001.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2002, n. 197 (in Gazz. Uff., 12 settembre, n. 214). - Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni.

Articolo 2

Contributo statale

1. A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato.
2. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001.
3. Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito dell'I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il gettito dell'I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore gettito dell'I.C.I. derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito dell'I.C.I. è effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo, come sopra determinato, è riconosciuto al netto degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26.
4. La perdita del gettito dell'I.C.I. è calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.

216. Un contribuente si è separato dal coniuge ed ha lasciato la casa coniugale  (dove è proprietario al 50%) per trasferirsi in una casa in affitto.  Mi chiede come deve regolarsi ai fini ICI, se deve pagare comunque la sua quota di proprietà.

Risposta: Se trattasi di ex alloggio coniugale e se in sede di separazione l'immobile è stato assegnato in uso alla ex moglie, non avendo detto contribuente la proprietà di altra abitazione principale nel Comune del coniuge assegnatario è esente dal pagamento dell'ICI dal 2008, in virtù della esenzione derivante dal combinato disposto del comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs. n. 504/92 e dello articolo 1 del D.L. 93/08 convertito dalla legge 126/08.

 

217. Dietro richiesta fatta pervenire al ns ufficio tecnico, abbiamo chiesto, su stessa richiesta del cittadino in oggetto, che venisse eseguito un sopraluogo per verificare se un alloggio, non utilizzato, potesse rientrare nelle ipotesi di inagibilita’/inabitabilita’ di cui alla riduzione prevista, ai sensi di legge, nella misura del 50%.

Il ns ufficio tecnico ci risponde che tratta si locale “antigienico”.

E’ da intendersi inagibile o inabitabile secondo lei?

 

Risposta: La situazione così certificata attesta l'inabiltabilità dello alloggio, così che il medesimo, dovrà essere assoggettato nella misura del 50 per cento.

 

218. Ho un quesito da porle in merito all’accatastamento di un C/2 con rendita, definito Bene Comune Censibile ma senza intestatari. Trattasi di cantina di mq. 99 condominiale. E’ oggetto ai fini ICI? Chi sono i soggetti passivi?Abbiamo chiesto in catasto se è un errore e ci hanno risposto che l’accatastamento  è corretto.

 

Risposta: Il soggetto passivo è il condominio. Gli atti di recupero vanno notificati allo amministratore del condominio. Ricordo che l'amministratore ha il solo obbligo di dichiarazione, ma la sola facoltà di versamento, così che in assenza di tale opzione ogni condomino provvede al versamento sulla base della propria quota millesimale.

 

219.I  fondi agricoli "coltivati" con gli impianti fotovoltaici come sono considerati  ai fini del pagamento dell'imposta: sono ritenute attività connesse all'agricoltura, o attività d'impresa o installazioni agricole?.

Risposta: Secondo la tesi prevalente tali impianti vanno accatastati nella categoria D1 e non D10, potendo essere posseduti anche da soggetti non  agricoltori.

 

 

220. Un contribuente ha due immobili: il primo al 100% (A) e l’altro al 50% (B).

 

L’abitazione principale è il B ma per loro errore hanno sbagliato la dichiarazione ICI dichiarando come abitazione principale A e quindi non hanno pagato A ma hanno pagato B che invece era esente.

 

Posso considerare la dichiarazione come infedele, far pagare il 100% di A e considerare come acconto il 50% di B?

 

Risposta: Deve accertare per intero per infedeltà l'ICI dovuta per il fabbricato A ed applicare detta sanzione sulla imposta dovuta e portare in deduzione da tale debito il credito dovuto al versamento non dovuto per il fabbricato B.

 

221. Premesso che il Regolamento comunale equipara l'alloggio del cittadino italiano residente all'estero all'abitazione principale, pertanto esente dall'imposta, vorrei sapere se le pertinenze di quello stesso alloggio, possone essere comprese nell'esenzione.

 

Risposta: Certamente si, in considerazione di quanto previsto in via generale dalo articolo 818 del cc che così dispone:

 

 

Articolo 818     

Regime delle pertinenze.

 

[I]. Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze [667, 1477, 1617, 2811, 2912], se non è diversamente disposto [515 c.p.c.].

 

222. Tenuto conto che il 30 giugno è il termine ultimo per approvare i regolamenti, mi hanno chiesto di conoscere se è possibile inserire l'esenzione ICI per gli immobili di proprietà delle società in house, cioè di tutte le partecipate al 100%.

 

 

Risposta: Le esenzioni tributarie, allo stato attuale del nostro ordinamento tributario, debbono essere previste dalla legge statale. Ora, poiché la lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92 esclude, di fatto,  dalla esenzione  le società di ogni tipo ed avendo le società in house personalità giuridica distinta dal Comune, queste non possono essere esentate dal pagamento dell’ICI.

 

Per un caso analogo si è già espressa la Cassazione con  sentenza n. 25376 del 17 ottobre 2008, affermando che debbono corrispondere l’ ICI le società proprietarie dei campi sportivi delle città.

 

223.    Un agricoltore, ha costruito sul suo terreno un impianto fotovoltaico, che è  stato accatastato in D1 ma è considerato un bene strumentale. Deve  pagare l’ICI? Mi deve comunicare che è un bene strumentale?

 

Risposta: Secondo la giurisprudenza attuale della Cassazione ( nonostante le pressioni delle categorie interessate) sono da considerarsi esenti solo i fabbricati rurali D10. Ne consegue l'ordinario assoggettamento del fabbricato in argomento, a nulla rilevando ch'esso sia un bene strumentale per l'esercizio della attività agricola.

 

224. Un nostro contribuente divorziato con sentenza del 2006 (già separato dal 2000)è deceduto. Egli era comproprietario al 50% cad. con l'ex moglie  dell'ex abitazione famigliare fin dalla separazione assegnata dal giudice  in via esclusiva all'ex moglie. Ora essendo deceduto, la sua percentuale del 50% è stata ereditata per intero (essendo divorziato)dall'unico figlio che non abita con la madre. Premesso che il nostro comune nulla ha previsto in caso di abitazione data in comodato a parenti, il figlio si chiede se  debba pagare l'ICI sulla sua percentuale di possesso oppure no.  Praticamente si chiede se vale anche nel caso della madre (divorziata) l'art. 540 c.c. oppure se valga l'assegnazione in via esclusiva dell'abitazione famigliare stabilita già nella sentenza di separazione del 2000 e ribadita in quella  di divorzio del 2006.


Risposta:  Tale caso non va considerato sulla base di quanto previsto dallo articolo 540 cc, non potendosi considerare tale immobile alloggio coniugale, posto che tale vincolo è stato risolto con il divorzio, ma sulla base dei principi generali stabiliti dal nostro ordinamento giuridico. Ora, l'ex moglie godrà del diritto d'uso per l'intera disponibilità dello alloggio, ma il figlio non potrà godere della esenzione, posto che il comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92, riserva all'ex  coniuge detta agevolazione, a condizione che costui non abbia la proprietà di altra abitazione principale nel Comune del ex coniuge. Neppure potrà beneficiare dello istituto del comodato, posto che il diritto d'uso è già in capo alla madre.

 

225. Un contribuente possiede 2 A3 utilizzati entrambi come abitazione principale, è corretto inserire detrazione su entrambi? quali sono le condizioni perchè possano essere considerate tali?

Va fatta richiesta dal contribuente di variazione?

 

Risposta: Perché possano essere entrambe esentate è necessario che le due unità siano contigue e dotate di una sola cucina, così che in alcuna delle due unità sia possibile una autonoma e completa convivenza. In sostanza deve trattarsi di due mezze mele. A tal fine è opportuna una verifica. 

La dichiarazione non sarebbe necessaria, posto che i cespiti esenti non vanno dichiarati, tuttavia pare consigliabile, così che il Comune sia posto nelle condizioni di poter controllare l’eventuale elusione.

 

226. In materia di ICI aree edificabili, aree che dovranno essere cedute al comune come aree standard, vanno comunque assoggettate ad ICI sino al momento dell’atto vero e proprio di cessione? Pur essendo terminati i lavori di edificazione delle case?

 

Risposta: Secondo giurisprudenza oscillante della Cassazione le aree standard sono assoggettabili ad IC I.  Secondo il Consiglio di stato (sentenza n. 739 del 1998) l'espropriato è tenuto al pagamento dell'ICI fino al trasferimento formale delle aree al Comune. Tale ritardo potrebbe dar luogo ad una richiesta di risarcimento dei danni patiti per detto ritardo, in sede giudiziaria ordinaria.

 

 

227. Il nostro comune ha adottato un regolamento ICI che prevede l’equiparazione all’abitazione principaledelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e precisamente  :

- genitori

- figli

- fratelli / sorelle

a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell’immobile concesso in uso gratuito.

 

E’ stata presentata domanda di esenzione dal pagamento dell’ICI per abitazione occupata dal figlio minorenne (all’epoca della richiesta aveva 2 anni ).

Avendo il nostro regolamento stabilito il grado di parentela e non un limite d’età, posso accettare tale richiesta di esenzione ?

 

 

Risposta: I minori di anni 18 non hanno la capacità giuridica sugli immobili, poiché l'articolo 324 c.c. assegna il diritto di usufrutto a coloro che esercitano la patria potestà. In sintesi, tale atto equivale ad un comodato a sé stesso ed alla ex moglie. Non sussistendo nel caso in esame le condizioni previste dal comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92 (ordinanza del Tribunale a favore della moglie e non possesso di abitazione nel Comune del coniuge assegnatario) l'esenzione non può essere accordata.

 

228. Mi comporto in modo scorretto emettendo un accertamento, come area fabbricabile relativamente ad un immobile (censito precedentemente come C/6 ex stalla/fienile) che dopo la fine lavori, ma non ancora riaccatastato, ha subito un incendio e quindi la proprietaria ha dovuto intervenire con una nuova pratica edilizia per ripristino situazione delle pratiche edilizie precedenti a seguito di incendio? 

La contribuente mi contesta l'accertamento in quanto dice che l'immobile era stato dichiarato inagibile dall'Ufficio Tecnico appunto a seguito dell'incendio.

L'accertamento emesso sul fabbricato è relativo all'immobile accatastato ed inoltre utilizzato come abitazione principale dalla contribuente dopo che era stata ripristinata la situazione, infatti come più sopra indicato, fino a quel momento gli accertamenti emessi erano come area fabbricabile, ed in ogni caso, la contribuente non ha mai presentato la dichiarazione di variazione ici chiedendo la riduzione dell'ici al 50% per inagibilità dei locali, anche se è vero che è possibile accertarla presso l'Ufficio Tecnico.

Devo annullare e/o modificare gli accertamenti, oppure è giusto che inviti la contribuente a versare quanto dovuto in base agli accertamenti emessi?

Eventualmente potrei compensare parte del versamento effettuato dal padre, che era precedentemente proprietario dell'immobile e mi risulta che abbia versato utilizzando la rendita del fabbricato come era precedentemente.

 

Risposta: Secondo la Cassazione, non avendo il contribuente provveduto alla variazione catastale, il fabbricato è assoggettabile sulla base della r.c., con la riduzione per inagibilità prevista dallo articolo 8, comma 1, del D.Lgs.n.504/92:

 

In tema di liquidazione di i.c.i. riguardante un fabbricato iscritto in catasto e distrutto a causa di incendio, non si verifica l'inesistenza del debito di imposta per l'eccepita non imponibilità dell'immobile all'i.c.i. dovuta all'azzeramento della rendita conseguente alla distruzione del fabbricato: pertanto, fino a quando, non interviene dall'U.T.E. la modificazione della rendita a seguito di variazione chiesta dal contribuente, il Comune, legittimamente, liquida l'imposta sulla base della rendita catastale esistente, riducendola al cinquanta per cento ai sensi dell'art. 8 comma 1, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504 e l'atto modificativo della rendita opera “ex nunc” e non retroattivamente.


Cassazione civile, sez. trib., 20/06/2005, n. 13230

 

229. Crede sia possibile inserire nella certificazione 2010 della perdita di gettito per immobili D una riduzione intervenuta nel 1996 e successivamente mantenutasi in seguito, che in precedenza non era stata individuata e quindi non era stata inserita nelle certificazioni precedenti?

 

Risposta: Tale inserimento risulta legittimo alle seguenti condizioni:

 

a) la r.c. deve essere stata auto attribuita dal possessore mediante procedimento DOCFA (DM 701/94);

 

b) la variazione, applicando l'aliquota dal Comune nel 2001, deve essere maggiore di euro 1549,37;

 

c) la variazione deve essere maggiore dello 0,5 della spesa corrente 2010.

 

 

 

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Articolo 64

(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)

1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all'articolo, 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1998, n. 139, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31 dicembre 2000 è prorogato al 1° luglio 2001.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2002, n. 197 (in Gazz. Uff., 12 settembre, n. 214). - Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni.

Articolo 2

Contributo statale

1. A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato.
2. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001.
3. Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito dell'I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il gettito dell'I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore gettito dell'I.C.I. derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito dell'I.C.I. è effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo, come sopra determinato, è riconosciuto al netto degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26.
4. La perdita del gettito dell'I.C.I. è calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.

230. Vorrei chiederle se i terreni agricoli posseduti al 100% dalla moglie di  un coltivatore diretto, e da lui coltivati, hanno diritto alla riduzione  del calcolo ICI per attività agricola.
 

Risposta: No perché in tale ipotesi non vi è conduzione diretta della attività agricola da parte del soggetto passivo, così come, invece,  preteso dallo articolo 9 del D.Lgs.n.504/92, che così dispone:

 

Articolo 9     

Terreni condotti direttamente (1).

 


1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 25.822,84 e con le seguenti riduzioni: ....

 

 

Tributi locali - Imposta comunale immobili (Ici) - Terreni ad uso agricolo - Riduzione della base imponibile - Presupposti - Qualifica di coltivatore o imprenditore agricolo e conduzione diretta da parte del contribuente - Necessità - Conduzione diretta del fondo da parte del solo nudo proprietario - Applicabilità all'usufruttuario - Esclusione - Fattispecie

 

In tema di Ici, la riduzione d'imposta prevista per i terreni agricoli dall'art. 9 del d.lg. n. 504 del 1992 ricorre in presenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale e della conduzione diretta dei terreni; a tali fini, la conduzione diretta dei terreni non sussiste in capo all'usufruttuario che non conduca anche il terreno stesso, pur se sia riscontrata in capo al nudo proprietario, familiare convivente. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una fattispecie in cui non risultava dedotta né provata l'esistenza di un'impresa familiare agricola, con conseguente divaricazione tra il contribuente percettore del beneficio ed il soggetto detentore e conduttore diretto del fondo).


Cassazione civile, sez. trib., 30/06/2010, n. 15551

 

231. In data 23/06/2007 è deceduto il signor Severo: unico erede il fratello Alessandro.

In data 18/01/2011 e deceduto anche Alessandro. Alessandro aveva fatto testamento in favore di una sola persona senza legami di parentela, ha lasciato dei legati ad altri lontani parenti.

Se Alessandro non fosse nel frattempo deceduto gli avrei chiesto, con avviso di accertamento, il saldo dell’ICI dell’anno 2007 del fratello Severo.

A questo punto ho anticipato verbalmente all’erede testamentario di Alessandro la necessità di saldare il  debito ICI di Severo già ereditato da Alessandro ma il contribuente mi dice che lui non è tenuto a rispondere dei debiti di altri se non quelli del de cuius.  

 

 

Risposta. L'erede subentra sia nei rapporti attivi che passivi del de cuius. Ora, poiché Alessandro è subentrato nella posizione giuridica di Severo e per conseguenza l'erede di Alessandro nella posizione giuridica di Alessandro, questi è tenuto al pagamento di detto debito. Provveda alla notifica di detto atto , intestandolo a ___________________ in qualità di erede di Alessandro, specificando le ragioni della azione di recupero. Ricordo che l'erede non è tenuto al pagamento delle sanzioni.

 

232. La signora xxx possiede un fabbricato con classe D/10 che dà in affitto ad  un coltivatore diretto.  Nel frattempo (21.07.2008) stipula un contratto di comodato con un signore  che all'anagrafe tributaria svolge l'attività di "commercio dettaglio ambulante di mobili e casalinghi".
Il contratto di comodato recita: "La Signora xxx in qualità di proprietaria dell'immobile, dà e concede in  comodato al Signor  zzz  che a tale titolo accetta, obbligandosi a  restituire alla Signora xxx entro un anno da oggi, una piccola parte del fabbricato rurale (attualmente utilizzato da un coltivatore diretto) posto  nel Comune di …  in Via  --   censito D/10 fabbricato strumentale funzionale all'azienda agricola di propreità della Suignora xxx" .... il presente contratto si intende prorogato di anno in anno salvo che una delle parti non dia disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza. Come mi devo comportare per questo fabbricato ai fini ici?

Risposta: Nel caso descritto ,mentre è soddisfatta la condizione oggettiva (fabbricato D10), non è soddisfatta quella soggettiva, posto che l'utilizzatore non è un imprenditore agricolo. Poiché la parte locata fa parte dell'unica unità, tutta sarà assoggettata ad ICI, fino a quando l'unità non sarà frazionata in due e l'altra utilizzata da un imprenditore agricolo. Per comprendere la preesistenza dello utilizzo di fatto da parte di detto locatore, Le consiglio di procedere ad acquisire visura  dalla  CCIIAA.

 

233. Vorrei chiarimenti in merito ad una contribuente che acquista un immobile nella città in cui lavora, ma la residenza è in un altra città, ha diritto a detrazione prima casa? Dice che per l'acquisto ha usufruito delle agevolazioni irpef per prima casa.

 

 

Risposta: Tali agevolazioni riguardano i tributi erariali ma non l'ICI, essendo per legge l'abitazione principale l'immobile ove il possessore ha la residenza anagrafica. In senso conforme vedasi anche la risoluzione ministeriale n. 4 del 2007, che riguarda le forze di polizia.

 

234. Le aree espropriabili per le quali è scaduto il vincolo quinquennale possono essere assoggettate ad ICI?

 

Risposta: La Cassazione, con sentenza n. 14707/08, proprio per l’ ICI, ha affermato che la decadenza del vincolo espropriativo non fa venir meno il carattere edificabile dell’area.

 

“Per giurisprudenza costante di questa Corte un'area inserita in un Piano regolatore come edificabile, ancorche' sotto vincolo urbanistico che la destini ad espropriazione, non perde la sua qualificazione e non e' percio' esente dall'imposta correlata al suo valore venale (Cass. 19161/2004; 16751/2004; 19750/2004); infatti - come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 25506/2006) nell'applicare il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, articolo 11 quaterdecies, comma 16, e il Decreto Legge 4 agosto 2006, n. 223, articolo 36, comma 2, convertiti con modificazioni nella Legge n. 248 del 2006 che hanno interpretato autenticamente il Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2 comma 1, lettera b), l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica, derivante dall'inserimento di un'area in un Piano regolatore, ancorche' privo delle misure attuative, e' di per se' sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche al piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare una variazione del prelievo (nella specie non in contestazione) nel periodo di imposta, conformemente alla natura periodica del tributo, senza possibilita' di applicazione del criterio fondato sul mero valore catastale.
Tale principio, derivante da una norma interpretativa e quindi applicabile anche per gli anni in contestazione non consente ne' di tener conto della portata (peraltro non inequivoca) della Delib. Comunale 26 giugno 1999, n. 108, (menzionata dal controricorrente) che sembrerebbe ricollocare fra i suoli agricoli l'area in questione, pur mantenendone l'inserimento nel PRG, poiche' la novella del 2005 palesemente esclude la ricollocazione di un'area inserita del PRG fra i suoi agricoli, facendo venir meno ogni rilievo circa un presunto "vuoto legislativo" determinato dalla decadenza di vincoli.

 

235. Le chiedo cortesemente se un fabbricato posseduto da una Parrocchia e classificato in categoria B5 (scuole e laboratori scientifici), in precedenza (fino all’anno 2009)

adibito ad asilo infantile ed ora inutilizzato, continua a godere dell’esenzione Ici ex. Art 7 comma 1, lettera i del 504/1992 anche dopo tale data (per il solo fatto di essere così classificato)?

 

 

Risposta: La classificazione catastale non incide sulla esenzione, ma l'effettiva utilizzazione. Ora, la giurisprudenza più recente della Cassazione ritiene che i fabbricati posseduti da Enti non commerciali e non utilizzati siano da esentare. Le riporto qui sotto due massime della Cassazione:

 

Cassazione 19732/10: ICI esenzione enti non commerciale: vale l’utilizzo anziché la categoria catastale.

 

Per la Cassazione, invece, «la situazione di fatto prevale rispetto all'accatastamento del bene». L'articolo 7 del decreto legislativo 504/1992, «secondo il suo tenore letterale, ha esclusivo riguardo alla destinazione concreta dell'immobile, a prescindere da qualunque dato formale». La Corte, secondo la sentenza 19372,«ha sempre dato rilievo determinante alla utilizzazione effettiva». L'articolo 7, comma 1, lettera i) riconosce l'esenzione Ici alle attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, previdenziali, assistenziali, sanitarie e così via, svolte dagli enti non profit, purché non abbiano natura esclusivamente commerciale.

Gli immobili devono essere utilizzati da un ente non commerciale e cioè da enti pubblici o privati diversi dalle società. Inoltre, vanno destinati solo alle attività elencate dall'articolo 7, che devono essere svolte in forma non commerciale. Devono mancare gli elementi tipici dell'economia di mercato ( lucro soggettivo e libera concorrenza) e devono essere presenti le finalità di solidarietà sociale. Spetta poi agli enti fornire la prova.

 

Cassazione  sentenza n. 9948/2008: esenti gli Enti no profit  anche se l’immobile non viene effettivamente utilizzato.

In tema di Ici, l'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lett. i) del dlgs n. 504/92, spetta anche nel caso in cui la relazione tra l'immobile ed il soggetto passivo del tributo sia di detenzione e non di possesso, con la conseguenza che il soggetto no profit ha diritto all'esenzione prevista dall'articolo richiamato anche se l'immobile non è stato effettivamente utilizzato, purché rimanga nella sfera della sua disponibilità. Utilizzando, infatti, la locuzione «utilizzo» (dell'immobile), invece che «possesso», per indicare la relazione tra l'immobile e la sfera di disponibilità del soggetto non profit, il legislatore sembra dare un concetto più ampio di tale sfera, «in modo da considerarvi incluse anche situazioni che non si risolvano nel possesso dell'immobile, quanto anche alla detenzione». In conclusione, il termine «utilizzo» della norma non fa riferimento all'effettività, ma indica solo la natura del rapporto tra l'immobile e il soggetto che ne dispone.

236. Questo Comune ha realizzato la piazzola ecologica su di un area privata. La pratica di acquisto dell'area non è mai stata perfezionata (l'occupazione dell'area è stata effettuata senza essere completata con l'esproprio).

 

Alla data attuale l'amministrazione vorrebbe definire la pratica liquidando al proprietario una somma di euro 28.000,00 di cui erano previsti nel progetto euro 11.000,00 e per la rimanenza diventa un debito fuori bilancio. L'ici su tale terreno non è mai stata corrisposta in quanto terreno agricolo. E' regolare pagare detta cifra sulla base di una valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale? Nei precedenti casi di acquisto aree con bonari accordi veniva preventivamente verificata la base imponibile ici dichiarata e nel caso in esame non è possibile.

 

 Risposta: L'area in argomento, in quanto espropriabile, va assoggettata ad ICI, sulla base del valore definito, senza alcuna sua decurtazione non trovando applicazione la disposizione citata (comma 7 dello articolo 327/01) nel caso di omessa denuncia (Cassazione n. 21433/07).

 

 237. Un giardino di 1000 mq, catastalmente autonomo, può essere considerato pertinenziale dell’abitazione contigua (identico proprietario) e quindi non scontare l’ICI come area edificabile oppure ciò non è possibile?

 

Risposta: Sulla base della più recente giurisprudenza della Cassazione, tale area seppur pertinenziale, va assoggettata ad ICI.

 

Cassazione 22128/10: ICI area edificabile destinata a giardino: assoggettabilità.

 

Un’area edificabile, anche se pertinenziale di un fabbricato, deve essere assoggettata ad ICI  se non è durevolmente e stabilmente asservita ad esso e non è quindi cristallizzata in concreto la sua capacità edificatoria.

 

Cassazione n. 22129/010: ICI area edificabile pertinenziale esente solo se giustificata da esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.

 

Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite" :

"la simulazione intesa non in senso tecnico negoziale ma come rappresentazione di una apparenza di fatto) di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell'art. 817 c.c. alfine di ottenere un risparmio fiscale va ... inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di diritto (v. Cass. SS. UU. 30055/2008)".

Nella medesima decisione, quindi, si è statuito: "perchè un'area fabbricabile perda il (plus)valore costituito ... dalla edificabilità, occorre che intervenga

una aggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolva quindi in un

mero collegamento materiale rimovibile ad libitum".

 

238. Cosa può fare il comune se capisce o ha seri dubbi sulla correttezza di accatastamento  di immobili come a/7 o a8?  esempio uno ha accatastato come a7 classe 5 un immobile con piscina.?
 

 

Risposta:Il Comune deve chiedere al Catasto, motivando in tal senso la domanda, di rivedere la r.c., ai sensi del comma 58 dello articolo 3 della legge 662/96, che così dispone:

 

58. Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.

 

239.  Ho un contribuente che dichiara nell'anno 2003 un immobile in categoria E07 anzichè in categoria B5 con conseguente insufficiente versamento dell'imposta dovuta. In seguito viene emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 per infedele dichiarazione.
Nell'anno 2005 il contribuente versa soltanto l'acconto ma non il saldo ICI.
n.b. dopo la dichiarazione ICI anno 2003 non ne vengono presentate altre.
Pertanto la mia domanda è la seguente: posso recuperare il mancato versamento del saldo anno 2005, superando il problema del termine di decadenza, andando a sanzionare il contribuente per omessa dichiarazione ICI ?

 

 

Con l'abolizione della dichiarazione, sulla base del principio del favor rei sostanziale, il quale trova riferimento nel comma 3 dello articolo 3 del D.Lgs.n.472/97, per i fabbricati ed i terreni agricoli l'azione di controllo è tecnicamente riconducibile alla liquidazione, così che il termine di decadenza è quello quinquennale. Ne consegue l'impossibilità di codesto comune di recuperare la minor imposta versata nel 2005. Tale abrogazione incide anche sulla organizzazione dello Ufficio Tributi. Infatti, l'azione di controllo dovrà far riferimento non più alle dichiarazioni ma alla situazione catastale, intrecciando detti dati con i versamenti e la situazione anagrafica.

 

240. Un contribuente è stato usufruttuario di n.3 abitazioni congiuntamente alla moglie.

 

Ora, essendo tale contribuente deceduto, si chiede come debba essere calcolata l’imposta a saldo per l’anno in corso tenuto conto che il figlio nudo proprietario abita in una delle tre abitazioni.

 

In particolare, leggendo l’atto di donazione, si dichiara che i donanti manterranno vita loro durante l’usufrutto congiuntivo e con diritto di accrescimento. Per tale ragione si sottopone il quesito:

 

la moglie acquisirà l’usufrutto per intero su tutto l’edificio o manterrà l’usufrutto al 50% con diritto di abitazione per l’abitazione occupata?

 

Risposta: In tale ipotesi l'usufrutto passa per intero alla vedova, che sarà esente solo per l'unità immobiliare nella quale essa ha la propria residenza. Di contro, il figlio rimane nudo proprietario.

 

241. Una grossa società sita sul ns. territorio ha un fabbricato D/7 con una  rendita proposta tramite DOCFA del 27.10.2001 pari a ? 141.509.19 sulla quale ha sempre pagato regolarmente l'ICI. In data 23.1.2008, sempre tramite DOCFA, propone una nuova rendita con una minima differenza rispetto alla precedente, di ? 141.690,00 (dalla visura risulta per ampliamento - diversa distribuzione degli spazi interni -  anche se all'ufficio tecnico non risulta nessuna DIA o altra comunicazione). In data 22.1.2009 il catasto provvede alla rettifica della rendita  catastale elevandola a ? 186.270,00 e la società provvede al pagamento dell'ICI su questa rendita.  Ora mi chiedo: 1) posso recuperare, tramite accertamento, gli anni precedenti? Se si, da quale anno? Considero l'ultima variazione del 2008 (anche se  insignificante) oppure considero come data la prima rendita del 2001? 2) Se posso emettere accertamento, come mi comporto con sanzioni e interessi?
 

Risposta: Fermo restando il diritto al recupero della maggior ICI dovuta dal primo febbraio 2008, in virtù di quanto previsto dallo articolo 74 della legge 342/00 (senza sanzioni nè interessi), ai fini del recupero dal 2006, la piccola differenza fra le due r.c. proposte e l'assenza di concessioni edilizie richieste al Comune fanno presumere che la nuova r.c. di 186.270,00 sia quella che avrebbe dovuta essere attribuita sin dal 27.10.2001. Tuttavia, poiché il Comune non ha alcuna potestà in materia, si consiglia di richiedere al Catasto conferma di tale tesi ai sensi del comma 58 dello  articolo 3 della legge 662/96. Se il Catasto non risponde entro 90 giorni, la richiesta si presume rigettata ed il rigetto impugnabile dal Comune avanti il TAR.

 

242. Un contribuente proprietario di un’area fabbricabile, nel mese di novembre 2010, ha comunicato a questa amministrazione di voler rinunciare alla cubatura dell’area di proprietà e quindi alla sua edificabilità.  L’amministrazione in data 30/05/11 con delibera di Giunta, ai sensi art.6 L.R. 11/2004, accoglie la proposta di rinuncia all’edificabilità del terreno. In data 13/07/11 la delibera di Giunta verrà ratificata in Consiglio e dopo le dovute pubblicazioni verrà riportata in Consiglio. Il terreno da fabbricabile passerà a verde privato.  Le volevo quindi chiedere da che data o dopo quale dei provvedimenti sopra citati  il contribuente non sarà più tenuto a versare l’ici. Grazie.

 

Risposta: L'edificabilità fiscale è data dalle previsioni degli strumenti urbanistici e non dipende dalla volontà del possessore. Ne consegue che l'inedificabilità decorrerà dalla data di adozione di detta variante dal Consiglio Comunale.

 

243. Genitori e figlio sono rispettivamente proprietari di due appartamenti distinti catastalmente nella medesima palazzina del paese, uno è di proprietà dei genitori al 100% e uno del figlio da solo al 100%.

 

Il figlio risulta ancora nel nucleo familiare dei genitori, nonostante ciò dal 2008 non ha più versato ICI su propria abitazione, nonostante non ci dimori, in quanto sta con i genitori.

 

Scoperta l’evasione la Ditta che provvede ad emettere gli avvisi gli ha applicato per tutti gli anni accertabili, 2008,2009,2010 la sanzione per omessa dichiarazione, secondo me è più corretta la sanzione per omesso versamento in quanto non mi sembra che il contribuente sia tenuto ogni anno a presentare dichiarazione per un caso di seconda abitazione fondamentalmente.

 

Risposta: Dopo l'abolizione della dichiarazione, la verifica è il risultato di attività di liquidazione. Infatti, per i fabbricati ed i terreni agricoli la liquidazione è il confronto fra:

a) la r.c. risultante in Catasto;

b) il versamento;

c) l'Anagrafe della popolazione.

 

La sanzione da applicare è quella di omesso versamento (30%).

 

244. In caso di mancata restituzione di questionario inviato al contribuente fine di conoscere l'effettiva base imponibile su cui ha calcolato l'Imposta Comunale sugli Immobili è ancora applicabile la sanzione di cui all'art. 14 del 473/97???

 

 

Risposta: Tale sanzione troverebbe applicazione solo se il Comune non è in possesso di tale informazione o se detta informazione non è in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Infatti, il comma 4 dello articolo 6 della legge 212/00 (Statuto del  contribuente) così dispone: 

 

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

 

 

Ad esempio non potrei chiedere al contribuente la r.c. di un fabbricato se questa risulta in catasto.

 

245. Un contribuente ha omesso di dichiarare e versare gli anni 2005/2008 l’ICI relativa ad un immobile di sua proprietà. E’ corretto generare per ogni anno un avviso con l’applicazione l’art. 14 del D.Lgs. 473 comma 1 (per omessa denuncia)  l’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 471 (per omesso versamento) ?.

 

Risposta: Come più volte ho pubblicato sulle mie Guide sin dal 1999 la sanzione di omessa denuncia assorbe quella di omesso versamento, in virtù dello istituto dello assorbimento (ne bis in idem). Tale criterio è invocabile per escludere il concorso di violazioni in tutte le ipotesi nelle quali la realizzazione di una violazione comporta la commissione di una seconda violazione che finisce assorbita nella prima. E' logico che se ometto la denuncia non procedo al versamento, così che non posso essere punito anche per l'omesso versamento. Tale principio è ben descritto nella sentenza della Cassazione n. 10568 del 1994.

 

Per i fabbricati iscritti in Catasto, a seguito della abolizione della dichiarazione ed in base al principio del favor rei sostanziale non trova più applicazione la sanzione di omessa denuncia ma solo quella di omesso versamento. In senso conforme vedasi la nota della Direzione federalismo fiscale, protocollo 16506 del 16 luglio 2010.

 

246. Questo comune nell'anno 2008 ha previsto  in materia di ici una agevolazione  per gli immobili concessi in locazione e per quelli concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro il II° grado applicando agli stessi l'aliquota ici prevista per l'abitazione principale.5 per mille. Né  gli atti deliberativi di determinazione delle aliquota nè il regolamento hanno mai parlato di assimilazione. Un consigliere comunale  ritenendo di essere esentato non ha pagato l'ici relativo ad immobile concesso in comodato d'uso. ritenendo che la ris. mef. n. 1/2009 ha  chiarito che basta l'applicazione della stessa aliquota dell'abitazione principale per esprimere la volontà di assimilare. Io non condivido tale interpretazione perchè ritengo necessaria una esplicita manifestazione di volontà in tal senso.

 

Risposta: La valutazione del caso prospettato deve tener conto di quanto al riguardo previsto dallo articolo 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs.n.446/97 che così dispone:

 

 

e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;

 

E' quindi il regolamento del Comune a dover indicare quali sono le condizioni per l'applicazione di detta agevolazione. Ora, molti comuni hanno stabilito l'obbligo del soggetto passivo di  presentazione di una dichiarazione, quale condizione necessaria per l'ottenimento di tale agevolazione (ora esenzione). La giurisprudenza prevalente ha ritenuto in tale ipotesi che il contribuente che non abbia ottemperato a tale condizione perda il diritto alla esenzione.

 

In assenza di analoghe disposizioni regolamentari al riguardo, invece, ritengo che il Comune possa controllare la spettanza o meno di detta esenzione, ma non possa negare tale diritto nel caso in cui il soggetto passivo dimostri la sussistenza di dette condizioni.

 

In conclusione, se codesto Comune nulla ha previsto al riguardo non può procedere al recupero della imposta non versata, salvo che non provi che non sussistono le condizioni previste da detta disposizione, quali la non gratuità della assegnazione, l'assenza della condizione di parentela oppure allorquando l'immobile concesso non sia abitazione principale del comodatario.

 

E' ovvio che codesto Comune potrà rimediare a tale vuoto regolamentare, integrando il regolamento con l'indicazione delle condizioni necessarie per beneficiare della esenzione.

 

247. Un immobile accatastato in cat.  D/10 (superficie circa 3000 mq.) di proprietà di un soggetto che è anche imprenditore agricolo viene utilizzato da una srl per un'attività commerciale ( import-export di piante e fiori)  di cui il proprietario imprenditore agricolo   è socio. Nella dichiarazione dei redditi (studi di settore) la srl dichiara di avere aree destinate a deposito per mq. 3.000. Mi pare che nonostante l'accatastamento come immobile strumentale all'attività agricola (D/10) visto che è utilizzato da una srl di commercio all'ingrosso dovrebbe essere assoggettato ad ICI. Cosa ne pensa?

 

Risposta: Se la società utilizzatrice non è agricola il fabbricato va assoggettato anche se D10. Consiglio di fare visura camerale onde prevenire furbate da parte del possessore, simulando contratti di locazione o di comodato con un imprenditore agricolo.

 

248. Faccio seguito al quesito sotto riportato presentato tempo fa. Visto la recente giurisprudenza con la quale si ritiene che anche le aree pertinenziali possano essere tassate come aree edificabili qualora non rispettino determinati requisiti, chiedo se nel caso sottoriportato sia possibile secondo Lei tassare l'area pertinenziale come area edificabile.

In caso affermativo chiedo come quantificare la pretesa tributaria, visto che la rendita del fabbricato di cat. D ricomprende anche l'area di pertinenza.

 

 

Risposta: Secondo la più recente giurisprudenza pare certo che nel caso prospettato sia da negarsi l'esenzione. Caso mai il soggetto passivo potrà avere una piccola riduzione della r.c. del fabbricato sgraffando l'area. Infatti, la più recente giurisprudenza della Cassazione ritiene, in sintesi, che le aree edificabili, seppur pertinenziali di fabbricati, debbono essere normalmente assoggettate ad ICI, salvo non sia interdetta la capacità di edificare. Si ritiene, quindi, assoggettabile ad ICI tale area.

 

 

Cassazione 22128/10: ICI area edificabile destinata a giardino: assoggettabilità.

 

Un’area edificabile, anche se pertinenziale di un fabbricato, deve essere assoggettata ad ICI  se non è durevolmente e stabilmente asservita ad esso e non è quindi cristallizzata in concreto la sua capacità edificatoria.

 

Cassazione n. 22129/010: ICI area edificabile pertinenziale esente solo se giustificata da esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.

 

Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite" :

"la simulazione intesa non in senso tecnico negoziale ma come rappresentazione di una apparenza di fatto) di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell'art. 817 c.c. alfine di ottenere un risparmio fiscale va ... inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di diritto (v. Cass. SS. UU. 30055/2008)".

Nella medesima decisione, quindi, si è statuito: "perchè un'area fabbricabile perda il (plus)valore costituito ... dalla edificabilità, occorre che intervenga

una aggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi,

 

Cassazione, sentenza 25127/09: ICI area edificabile pertinenziale esclusa solo con modifica permanente dello stato dei luoghi.

 

Perché un’area fabbricabile perda il (plus) valore costituito appunto dalla edificabilità, occorre che intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolve quindi in mero collegamento materiale rimovibile ad libitum.

 

 

249. Ci sono quattro immobili  che al catasto sono  intestati  a Tizio ma su detti immobili è stato costituito il fondo patrimoniale costituito da A e B  genitori di tizio. Tizio è residente nell'immobile.  Chi è il soggetto passivo ici  di questa situazione? (in pratica non ha pagato nessuno)


Risposta:  Il fondo patrimoniale può essere costituito dai coniugi, congiuntamente o separatamente, da un terzo o per testamento; si tratta di destinare determinati beni mobili, immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito vincolandoli al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Questo significa che ogni obbligazione contratta dai coniugi per scopi estranei a quello che rappresenta il soddisfacimento dei bisogni familiari non può generare alcun diritto, da parte dei creditori delle suddette obbligazioni, che ne erano a conoscenza, di agire esecutivamente sui beni componenti il fondo.

 

Ora, poiché soggetto passivo ICI è il titolare del diritto di proprietà dello immobile gli atti di recupero vanno notificati  a Tizio. Infatti, la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che l’atto costitutivo del fondo stesso disponga diversamente (assegnando la proprietà, ad esempio, ad uno solo dei coniugi ovvero riservando la proprietà dei beni stessi al disponente. In caso di costituzione di un fondo patrimoniale, nel cui atto risulti specificato che la proprietà dei beni immobili rimane esclusivamente in capo al coniuge conferente, la soggettività passiva competerebbe unicamente al coniuge proprietario, non essendosi verificato alcun trasferimento o costituzione di diritto reale (Commissione tributaria centrale, sezione V, decisione n. 966 del 27 marzo 1996). L'assunto trova conforto anche nella circolare ministeriale n. 221/E del 30 novembre 2000, la quale precisa che la costituzione del fondo patrimoniale costituito con beni appartenenti ad uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà, non produce effetto traslativo. Gli atti esecutivi vanno rivolti al proprietario e non sono rivolti al fondo.

 

250. la Ditta che ci predispone gli avvisi di accertamento ICI, siccome l’appalto scadeva al 30.06, ha predisposto anche gli avvisi per l’annualità 2010 per le aree fabbricabili.

Per i contribuenti sia persone fisiche che Ditte, ha emesso atti datati 23 giugno 2011 con applicazione della sanzione per omessa denuncia, nonostante il termine per presentare dichiarazione non fosse scaduto ed addirittura qualcuno avesse pure versato, seppur magari in misura inferiore.

 

Devo provvedere a farli rettificare facendo applicare la sanzione dell’omesso versamento per la differenza, mi sembra la sanzione più corretta alla data di emissione dell’atto, ovvero 23 giugno  2011 per l’annualità di accertamento 2010.

 

Risposta: Per le aree edificabili la sanzione da applicarsi è quella di omessa denuncia e non quella di omesso versamento. Tale infrazione si realizza avendo riguardo al minor versamento effettuato, avendo la dichiarazione di per sé carattere meramente formale. Si ritiene, dunque, corretto l'operato della Ditta concessionaria.

 

251. Un contribuente è proprietario di una unità immobiliare che utilizza sia  come abitazione principale e sia (per una piccola parte) come attività  (laboratorio artigianale).  Catastalmente è un'unica unità immobiliare ma ai fini della tassa rifiuti è  stato tassato in modo corretto, ossia una parte come abitazione e una  parte  (48 mq) come laboratorio.  Il contribuente mi chiede come deve comportarsi ai fini ICI.
 

Risposta: Mentre il problema della tassa rifiuti è facilmente risolvibile, in virtù di una espressa previsione contenuta nel comma 4 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93, per l'ICI la questione, in assenza di una previsione  normativa, è complessa, tenuto conto che la giurisprudenza non si è ancora occupata dei casi di uso della abitazione principale contestuale alla  destinazione a  finalità di lavoro autonomo. Il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 723 del 1993 ha affermato che il soggetto passivo che concede una sola camera in affitto non perde il diritto alle agevolazioni
previste per l'abitazione principale. Ora, una soluzione restrittiva del caso in esame porta a ritenere che il soggetto passivo perda il diritto alla esenzione ICI, fino a quando con una variazione catastale non scindi in due unità l'immobile, così che sarà esente quella adibita ad abitazione principale ed assoggettata quella utilizzata per l'esercizio di detta unità.

 

252. Da una verifica eseguita si è riscontrato l’omissione di versamento dell’ICI di un box.

 

Tale box è stato inteso quale pertinenza dell’abitazione principale dichiarata da un soggetto in forza del diritto di abitazione e come tale esente.

 

Verificati i documenti prodotti dal soggetto, si riscontra dall’atto di donazione di quota e divisione immobiliare avvenuto in data 17/03/2008 che il diritto di abitazione è stato precisato in atto solo sull’abitazione e non per il box assegnato unitamente ad altri fabbricati al figlio.

 

Secondo Lei, è possibile esentare da ICI sia l’abitazione e la pertinenza anche se il diritto di abitazione è stato precisato solo per l’abitazione?

 

 

Risposta: E' necessario precisare se il diritto di abitazione è sorto ai sensi dello articolo 540 cc (alloggio coniugale coniuge superstite) oppure ai sensi dello articolo 1022 cc. Infatti, nel primo caso non sussisterebbe alcun divieto per la concessione a terzi del box, mentre nel secondo sarebbe vietato con la conseguenza che in detta ipotesi il titolare del diritto non potrebbe beneficiare della esenzione in presenza del divieto stabilito dallo articolo 1024 cc che così dispone:

 

Articolo 1024     

Divieto di cessione.

 

[I]. I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.

 

 

253. Due coniugi hanno residenza separata da alcuni anni ma  hanno richiesto il decreto di separazione solo questo anno.  Posso applicare l'esenzione dell'abitazione coniugale al coniuge non  assegnatario anche per gli anni precedenti (a partire dal 2008)  oppure devo partire da quando è stato registrato il decreto di  separazione ?
 

Risposta: Il comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92 così dispone:"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale ."

Ne consegue che tale agevolazione (dal 2008 esenzione) trova applicazione solo dalla data del provvedimento giudiziale, senza sua efficacia retroattiva,  essendo fondamento di tale istituto l'ordine impartito dalla Autorità Giudiziaria, non avendo rilevanza, invece, la volontà del
possessore di dare in comodato alla moglie l'alloggio coniugale, posto che la moglie non è parente del marito.

 

254. Un contribuente è proprietario di un fabbricato uso deposito regolarmente accatastato (cat. C2 – ma. 150) e considerato, ai fini ICI, pertinenza di abitazione principale. L’ufficio tributi lo contatta per invitarlo alla denuncia ai fini TIA.

 

Il contribuente obietta precisando che il fabbricato è costituito in parte a soffitta non accessibile e pertanto non utilizzabile. Inoltre fa presente che da febbraio è in corso sullo stesso la ristrutturazione con regolare DIA.

 

Le sottopongo i seguenti quesiti:

 

 

            1)     vista la ristrutturazione in corso, secondo Lei, è possibile mantenere l’esenzione dell’immobile ai fini ICI?

 

            2)      Qualora l’esenzione non fosse accordabile, è corretto applicare l’ICI secondo un presunto valore come area edificabile secondo quanto stabilito dall’art.5 comma 6 del D.Lgs. n.504/92?

 

Risposta: Se l'immobile è in corso di ristrutturazione va assoggettato come area edificabile, così come previsto dallo articolo 5 comma 6 del D.Lgs.n.504/92. Tale cespiti non può essere esentato, in virtù della interpretazione letterale delle norme di esenzione concernenti i fabbricati (e non le aree) destinati ad abitazione principale e quindi utilizzati come dimora abituale da parte del soggetto passivo.

 

      255. l’Unione Agricoltori chiede se una società semplice costituita da tre fratelli, tutti coltivatori diretti e iscritti, può fruire delle agevolazioni previste per i terreni condotti direttamente, dall’art. 9 del D.Lgs. 504/92?

 

      Risposta: Le giurisprudenza prevalente sembra orientata a ritenere che le società di ogni tipo non possano godere delle agevolazioni previste a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale (ora professionale). La ragione sta nel fatto che detto articolo condiziona le agevolazioni ivi previste se l'attività agricola è svolta dal medesimo soggetto passivo, mentre nel caso descritto l'attività è svolta da un soggetto diverso, avendo socio e società, seppur semplice, differente personalità giuridica. Anche l'articolo 58 del D.Lgs.n.446/97 limita dette agevolazioni alle persone fisiche, escludendo quindi le persone giuridiche, quali sono appunto gli enti e le società:

 

Imposte in genere - Esenzioni ed agevolazioni - Agevolazioni varie - Imposte di registro, catastali e ipotecarie - Aliquota agevolata per gli imprenditori agricoli a titolo principale - Esercizio dell'impresa agricola in forma societaria - Applicabilità - Esclusione - Contrasto con i principi costituzionali di parità di trattamento e libera concorrenza - Esclusione - Contrasto con la direttiva Ce n. 72/159 - Esclusione


 

In tema di imposte di registro, catastali ed ipotecarie, l'esercizio dell'impresa agricola in forma societaria (nel caso di specie, di capitali) esclude l'applicabilità dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 1 della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 per gli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, dovendo desumersi la nozione di imprenditore agricolo dall'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153 (di attuazione delle direttive Ce nn. 72/159, 72/160 e 72/161 del Consiglio, del 17 aprile 1972), il quale (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla sostituzione disposta dal d.lg. 18 maggio 2001 n. 228), qualificava imprenditori agricoli a titolo principale soltanto quelli individuali. Tale disciplina non contrasta né con i principi costituzionali di parità di trattamento e libera concorrenza, mirando l'agevolazione a favorire coloro che coltivano direttamente il fondo e traggono dall'attività agricola la fonte principale del loro reddito, né con l'orientamento della Corte di Giustizia Ce che impedisce di escludere le società dalla nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, operando tale parificazione limitatamente alle provvidenze previste dalla disciplina nazionale che costituisce attuazione della normativa comunitaria.


Cassazione civile, sez. trib., 15/06/2010, n. 14402

Agenzia Entrate c. Soc. Az. agr. Il Sole

 

Imposte in genere - Esenzioni ed agevolazioni - Agevolazioni varie - Imposte comunali immobili (Ici) - Agevolazioni ai sensi dell'art. 9 del d.lg. n. 504 del 1992 - Società di capitali - Spettanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie

 

In tema di Ici, le agevolazioni previste dall'art. 9 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504 per gli «imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale» si applicano unicamente agli imprenditori agricoli individuali e non anche alle società di capitali che svolgono attività agricola, non rientrando queste ultime nella definizione di imprenditore agricolo a titolo principale risultante dall'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153 (attuativa delle direttive Ce nn. 72/159, 72/160 e 72/161 del Consiglio, del 17 aprile 1972), e considerato che la limitazione agli imprenditori agricoli individuali è stata successivamente ribadita ed, anzi, ulteriormente ristretta dall'art. 58, comma 2, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446 mediante la previsione della necessaria iscrizione delle persone fisiche negli appositi elenchi comunali.


Cassazione civile, sez. trib., 18/06/2009, n. 14145

 

256.  in riferimento alla sentenza della Commissione Tributaria della Puglia n. 400 del 3/11/2010, nella quale si afferma l'assoggettabilità all'ICI delle antenne di telefonia mobile come unità immobiliari da accatastarsi nella categoria D, si chiede il suo parere in merito.

 

 

Risposta: Condivido pienamente tale sentenza, la quale è del tutto conforme a quanto chiarito dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 4 del 2006.

 

Ripetitori e impianti similari

Rilevante importanza  hanno  assunto  nel  tempo  anche le costruzioni tese ad ospitare impianti  industriali  mirati  alla trasmissione o all'amplificazione dei segnali  destinati  alla trasmissione (via cavo o etere), alla regolazione di parametri  quali  la portata e la pressione dei fluidi (liquidi e gassosi), per l'uso  civile  o  industriale,  ovvero al trattamento delle acque reflue o dei rifiuti  solidi.  Dette  attività ordinariamente sono tipiche di processi
industriali o  comunque  produttivi e pertanto la categoria da attribuire agli
immobili che le ospitano e' da individuare nel gruppo D.

Tra le  diverse  tipologie  dei  manufatti in esame ha registrato negli ultimi anni una   significativa   diffusione   sul  territorio  quella  destinata  ad ospitare gli  impianti  per la diffusione della telefonia mobile, che di norma risultano allocati  su  costruzioni  già  esistenti ovvero su aree di terreno all'uopo destinate.
 

257. In data odierna ho verificato che dal 1/7/2011  per un immobile di proprietà del comune accatastato come B/5 (ex scuola) è avvenuta la seguente variazione:

la proprietà superficiaria è ora dell'ALER (per 60 anni) mentre il comune è proprietario dell'area.

 

E' stata infatti approvata una convenzione tra comune e ALER per un intervento finalizzato alla costruzione di 12 alloggi di edilizia economico popolare ed alcuni locali da adibire a biblioteca e spazi sociali. I 12 alloggi torneranno di piena proprietà del comune decorsi 60 anni mentre la biblioteca e gli spazi sociali rimarranno da subito nella piena proprietà del comune. I volumi destinati agli alloggi sono mc 2250 mentre quelli per biblioteca e spazi sociali mc. 3150

 

L'immobile di cat. B/5 è ubicato in zona PGT "aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e generale normate dal piano dei servizi" e alla data odierna non sono ancora iniziati i lavori di demolizione/ricostruzione.

 

A Suo parere l'ALER è tenuta al versamento dell'ICI? In caso affermativo, con quale criterio? Fino all'inizio lavori sul B/5 e poi?

 

Risposta: soggetto passivo ICI, come risulta dallo articolo 3 del D.Lgs.n.504/92, è il superficiario. Ne consegue che l'ALER sarebbe tenuta al pagamento dell'ICI, salvo per le unità immobiliari eventualmente assegnate quali abitazione principale, come previsto dallo articolo 1 del DL 93/08 convertito dalla legge 126/08. Il momento impositivo per il superficiario decorre dalla data di ultimazione dei lavori di edificazione. Trattandosi di fabbricati B/5  l'esenzione non può trovare applicazione.

 

258. I posti auto all’aperto non accatastati debbano essere accatastati e quindi assoggettabili ad ICI?

 

Risposta: Certamente si. Va ordinato l'accatastamento ai sensi del comma 336 dello articolo 1 della legge 311/04. Ordini allo amministratore e il condominio di procedervi. Utilizzi il mio stampato.

 

259. Alla luce della normativa ICI e del regolamento del comune di ….  (le allego l'articolo 8 con particolare riferimento al comma 3) ho il caso di due comproprietari di un immobile ristrutturato, con fine lavori  nel mese di luglio 2010. La rendita assegnata, verso fine 2010, è naturalmente superiore alla precedente. Loro hanno però versato  l'Imposta per tutto il 2010 calcolandola sulla rendita vigente al primo  gennaio dell'anno di riferimento (2010); hanno cioè utilizzato quella precedente, che è inferiore rispetto a quella recentemente assegnata.      Il comportamento dei contribuenti è corretto o dovrebbero ravvedersi al più presto, versando l'imposta mancante aumentata della sanzione e degli interessi nelle misure stabilite dalla legge?

Risposta: In tale ipotesi trova applicazione l'articolo 74 della legge 342/00. In sintesi, la r.c. proposta da loro ha natura di rendita proposta così che la r.c. rettificata dal Catasto ha efficacia retroattiva, ma il recupero deve avvenire senza il pagamento né di sanzioni nè di interessi moratori.

Tributi locali - Imposta comunale immobili (Ici) - Proposta di rendita da parte del contribuente secondo la procedura Docfa - Poteri del Comune - Fattispecie


In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), il contribuente che si avvalga della procedura Docfa ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi del d.m. 19 aprile 1994 n. 701, pone in essere un'attività collaborativa che comporta soltanto, in caso di variazione della rendita originaria, la non applicazione di sanzioni (salvo nel caso in cui
lo scarto ecceda la misura del 30%), ma abilita il Comune ad emettere avviso
di liquidazione, senza necessità di preventiva notifica della rendita. Trova
infatti applicazione l'art. 11 d.lg. n. 504 del 30 dicembre 1992, che
autorizza il Comune ad effettuare accertamenti in presenza di dati comunque
acquisiti, con la conseguenza che l'i.c.i. dovuta è correttamente
commisurata alla rendita catastale attribuita "tempo per tempo" dal
competente ufficio, quando l'imposta sia dovuta per anni precedenti al 1
gennaio 2000. (Nella specie, poiché il classamento iniziale, riaffermato con
la procedura Docfa, indicava la cat. C/3, mentre la contribuente aveva
corrisposto il tributo considerando l'immobile non accatastato, la S.C. ha
ritenuto che il Comune correttamente avesse recuperato le maggiori imposte,
sulla base delle dichiarazioni della stessa contribuente).

Cassazione civile, sez. trib., 03/07/2009, n. 15719
Soc. E.B. c. Avv. Mandara c. Com. Sesto Fiorentino c. Avv. Russo

Giust. civ. Mass. 2009, 7-8, 1039

Proceda dunque ad emettere avviso di liquidazione per procedere al recupero
della minore imposta versata nell'anno 2010, senza recupero né di sanzioni
né di interessi moratori.

 

260. Vari contribuenti si recano in banca per pagare l'ici a giugno con un conto corrente postale già compilato intestato alla GEC (esattoria Cuneese), l'impiegato della banca esegue il versamento controllando che nell'elenco dei Comuni per cui la GEC incassa sia presente il Comune in questione.

Il Comune risulta presente pertanto provvede entro il 16 giugno ad effettuare i versamenti richiesti dai contribuenti. Dopo alcune settimane la GEC rispedisce alla banca i soldi ed i bollettini dicendo che non può incassarli causa errato conto corrente in quanto il Comune in questione da quest'anno provvedeva alla riscossione diretta.

La banca sente il Comune per poter riversare direttamente tutti i bollettini ma il Comune sostiene che la scadenza è superata pertanto deve presentare un ravvedimento operoso per ogni contribuente. Visto che le quietanze di versamento hanno data antecedente 16 giugno è corretto pagare le sanzioni?

E' corretta questa applicazione? Il contribuente ha provveduto al versamento nei tempi corretti.

La banca ha fatto da tramite ed ora si ritrova a versare sanzioni ed interessi?

Come può risolversi questa diatriba?

 

Risposta: Ritengo che tale comportamento dei contribuenti, in quanto non siano stati informati adeguatamente dal Comune, in ordine al cambiamento del procedimento di versamento, possa essere considerato (anzi debba) errore scusabile, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi moratori. Infatti, il comma 1 dello articolo 6 del D.Lgs.n.472/97 così dispone: "6     

Cause di non punibilità.

 

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa.

 

Se, di contro, ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile, non sussiste nel caso concreto, valutato in rapporto al singolo contribuente, scusabilità dello errore la sanzione e gli interessi troveranno normale applicazione.

 

 

261. Il nostro programma per il calcolo dell'ici esenta le pertinenze della A8 a partire dal 2008. non mi pare una cosa corretta, cosa ne pensa?

 
Risposta: Il comma 2 dello articolo 1 del DL 93/08 convertito dalla legge 126/08 così dispone: " . Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992 (1)."

 

Non essendo esenti le unità A8 non possono essere esentate le relative pertinenze, in virtù del principio sancito dallo articolo 818 cc. Trattasi, quindi, di un errore materiale del programma.

 

262. Chiedo cortesemente se è possibile annullare una ingiunzione di pagamento ICI , visto che il contribuente non ha  ricorso agli avvisi emessi, ma dopo aver ricevuto l’ingiunzione ha prodotto gli atti che giustificavano il mancato pagamento dell’Imposta.

 

Risposta: certamente si, trovando fondamento tale annullamento nel potere (dovere) di autotutela del Comune.

 

263.Secondo lei è possibile indicare sull'avviso di accertamento ICI due "responsabili dell'istruttoria", anziché uno?
 

RISPOSTA: ritengo, anche sulla base della giurisprudenza, che in vacanza non ho, che un atto così firmato sarebbe illegittimo, essendo il funzionario responsabile un organo burocratico individuale. Mi ricordo di una sentenza, ad esempio, che aveva annullato un atto impositivo firmato dal Sindaco e dal funzionario responsabile. Suggerisco, quindi, che caso mai l'atto internamente sia firmato da due soggetti, ma esternamente la firma deve essere una sola ossia quella del funzionario responsabile.

 

264.Abbiamo il caso di un AIRE che era comproprietario con la moglie, pure aire, di due immobili, la moglie è deceduta e 1/4 della sua proprietà passa alla figlia.

 

La prima domanda è: Può un AIRE avere il diritto di abitazione sull'immobile in questione?

 

La seconda domanda è: La figlia sposata, pure AIRE, ma non convivente con il marito può usufruire delle agevolazioni previste per l'AIRE visto che il nucleo familare è diviso?

 

 

Risposta: In via preliminare che l'ICI è una imposta personale e non oggettiva, così che le condizioni agevolative vanno considerate avendo riguardo ad ogni singolo soggetto passivo. Peraltro i residenti all'estero non hanno diritto alla esenzione, ma alla sola detrazione,  salvo che il Comune non abbia espressamente previsto ciò nel proprio regolamento. Ulteriore condizione per gli iscritti all'AIRE per godere delle agevolazioni è che l'immobile non risulti locato. Ne consegue che nel primo caso la figlia sarò non agevolata, salvo che ivi non sia residente anagraficamente oppure anch'essa iscritta all'AIRE. Nel secondo caso la figlia potrà usufruire delle agevolazioni, a nulla rilevando che il nucleo familiare sia diviso.

 

265. Siamo in fase di verifica situazione I.C.I. e mi chiedono quali possibilità vi siano per introdurre una eventuale aliquota I.C.I. diversificata per gli Immobili ad uso turistico (case vacanza) o in zona turistica.

 

In pratica si vorrebbe raggiungere una situazione con:

- Aliquota ridotta per abit. principali;

- Aliquota ordinaria (per altri fabbricati e aree fabbricabili);

- Aliquota specifica per abitazioni ad uso vacanza o turistico o in zona turistica.

 

Io ho risposto che, salvo novità sfuggitemi, le aliquote ammesse dalla normativa sono due:  l'aliquota ordinaria e quella ridotta (con le varie possibilità previste dalla legge per casi particolari (riduzione aliquota  per UU.II. non locati,  locati per abitazioni principali, fabbricati non venduti da imprese  /  aumento aliquota per immobili sfitti in comuni ad alta tensione abitativa, ecc.).

 

Però loro mi esibiscono alcune delibere con relative aliquote I.C.I. "fantasiose" adottate da alcuni Comuni.

 

Che mi dice?

 

Esiste qualche possibilità al riguardo?

 

Risposta: Le riassumo il concetto che trova conferma nella giurisprudenza: salvo che la legge non disponga diversamente ad ogni categoria di immobili deve corrispondere una sola aliquota. In senso conforme si è espresso il consiglio di Stato con la decisione n. 485 del 2004:

 

La legge istitutiva dell'i.c.i. facoltizza i comuni a variare, entro un certo raggio, le aliquote dell'imposta, ma non già a creare, all'interno delle categorie di immobili previsti dalla legge, ulteriori sottodistinzioni, assoggettate a trattamenti fiscali differenziati.


Consiglio Stato, sez. V, 10/02/2004, n. 485

Com. Montalto di Castro c. Soc. E.

D&G - Dir. e giust. 2004, 9, 85 (nota DE G

 

266. Ai sensi della L. 289/2002 art. 31 comma 20  stiamo comunicando ad un contribuente che il proprio terreno è diventato area fabbricabile. Considererei la data di adozione (febbraio 2010) del PGT il momento in cui è diventata area fabbricabile e non quella di approvazione dello stesso (febbraio 2011).

Essendo inviata in questi giorni tale comunicazione, il contribuente non potrà essere sanzionato in caso di accertamento per il 2010 e per la rata di acconto 2011. E' corretto?

 

 

Risposta: la sanzione non potrà essere applicata solo se Lei ritiene che l'errore è scusabile. Nel caso descritto sarebbe da ricercare se costui abbia o meno partecipato alla iter del procedimento urbanistico e se effettivamente non era a conoscenza della adozione dello strumento urbanistico. Infatti, la Cassazione ritiene che l'omessa notificazione della edificabilità da parte del Comune non incida sulla pretesa ributaria, non prevedendo la norma una sanzione in caso di inadempimento da parte del Comune.

 

   

Tributi locali - Imposta comunale immobili (Ici) - Determinazione della base imponibile - Aree edificabili - Nozione - Art. 11 quaterdecies del d.l. n. 203 del 2005 - Art. 36 del d.l. n. 223 del 2006 - Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b, del d.lg. n. 504 del 1992 - Riferimento allo strumento urbanistico generale adottato - Mancata approvazione da parte della Regione - Mancata adozione degli strumenti di attuazione - Irrilevanza - Mancata conoscenza da parte del proprietario della natura di area fabbricabile - Omessa comunicazione da parte dell'Amministrazione in violazione dell'art. 31, comma 20, della legge n. 289 del 2002 - Ininfluenza

 

In tema di Ici, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla l. 2 dicembre 2005 n. 248, e dell'art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006 n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi; né rileva, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente, che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31, comma 20, l. 27 dicembre 2002 n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l'inosservanza.


Cassazione civile, sez. trib., 02/07/2009, n. 15558

 

267. Fabbricato di tipologia D - iscritto in catasto con decorrenza 26/11/2009 e con rendita attribuita pari ad Euro  9.675,79- posseduto da imprenditore.
I conteggi in precedenza venivano effettuati sul  valore contabile. Abbiamo provveduto a richiedere il registro dei cespiti ammortizzabili dal quale abbiamo desunto che il D in questione è costituito da 3 elementi:
Capannone (iscritto con decorrenza 1987) ----> Valore Lire 74.566.182
Uffici (iscritto con decorrenza 1988)  --------------> Valore Lire 31.000.000
Tettoia (iscritto con decorrenza 1989)  -----------> Valore Lire 53.892.403

Per calcolare l'ICI per il 2009 procederei a moltiplicare il totale dei tre valori (pari a Lire 159.458.585) per il coefficiente di rivalutazione dell'anno 2009 (pari a 1,04).Su quello che ottengo vado a calcolare l'ICI in base all'aliquota vigente per l'anno 2009 (pari al 6,8 per mille). E' esatto come sto procedendo o sto sbagliando? Mi scusi ma ho le idee un pò confuse.......


 

 

Risposta: Le Sezioni Unite con la sentenza n. 3160/11 hanno chiarito che la r.c., anche per detti fabbricati, assume efficacia retroattiva:

 

Cassazione Sezioni Unite, sentenza 3160/2011, ICI fabbricati D ed articolo 74 della legge 342/00.

        a)  anche per i fabbricati del Gruppo D la r.c. ha efficacia retroattiva, con conseguente azione di recupero o diritto rimborso rispetto all’ICI versata con il criterio contabile (n.d.r. le sezioni Unite della Cassazione sembrano aver posto fine alla querelle stabilendo, in contrasto con l’interpretazione ministeriale, che anche per i fabbricati D il valore contabile ha valore di r.c. presunta, con la conseguenza che la r.c. assume carattere retroattivo, nel bene e nel male).

 

        Consiglio, dunque, di calcolare l'ICI moltiplicandolo la r.c. per 52,5, applicando sui min or versamenti la sanzione del 30 per cento, oltre che gli interessi moratori.

 

268. La norma prevede che gli immobili strumentali all'attività agricola siano esenti da ICI se accatastati in D/10. Ho diversi casi di D/10 utilizzati in parte per attività agricola ed in parte per attività commerciale di import/export. Come faccio per l'ICI?
 

Risposta: Le condizioni poste dalla Cassazione per la concessione della esenzioni per i fabbricati rurali strumentali sono due:

a) il fabbricato deve essere accatastato come D10;

b) essere utilizzato da un imprenditore agricolo e quindi iscritto nel registro delle imprese agricole.

Ora, la qualifica di cui alla lettera b) è incompatibile con lo svolgimento formale di altre attività, salvo che essere siano secondarie. Controlli, dunque, tramite visura camerale se il soggetto utilizzatore in forma esclusiva dello immobile sia o meno imprenditore agricolo.

 

269. Un contribuente dichiara, prot. 30/09/2010, ai fini ICI di avere la residenza anagrafica in via rossi ma la dimora abituale in via verdi dal 2009 (ovviamente non intende pagare l'imposta) e allega bollette:
1) dell'acque potabili del 2009 con indicato: tipo fornitura "uso cantiere" con pochissimi mc
2) richiesta enel fornitura per usi domestici del 09/04/2009 e bollette enel di giugno  2010

l'art. 8 comma del Decreto dice : ....."salvo prova contraria"...  
cosa devo richiedere al contribuente? mi sembrano insufficiente i documenti portati per esentarlo dall'ici

 

Risposta: Poiché non è razionale ch'egli nello stesso comune abbia la residenza anagrafica presso i genitori e pretenda di avere l'esenzione sull'altro immobile, ritengo che l'esenzione non debba essere riconosciuta, non sembrando sufficienti gli elementi giustificativi  prodotti  idonei a superare tale presunzione.

 

270.    30  settembre  scade  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  per variazione  catastale  dei  rurali  (gia' accatastati con categorie diverse da a6 e d10).

 

- tale  facolta'  e'  concessa  per  tutti gli immobili utilizzati come rurali, cioe'  anche per quelli in  affitto  a  contadini (in possesso di tutti i requisiti), o solo per quelli posseduti ed utilizzati direttamente dal contadino proprietario?

 

- e per gli immobili posseduti da piu' comproprietari ed utilizzati da uno di essi (con tutti i requisiti) e' pure possibile la variazione catastale?     

       

 

 

Risposta: in via preliminare, devo evidenziare che la norma in esame è di dubbia legittimità cosituzionale, per violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva. Essendo una norma diretta unicamente a sovvertire la giurisprudenza consolidata della Cassazione, che ha ritenuto che tale esenzione abbia carattere oggettivo ossia da applicarsi a tutti i fabbricati accatastati come A6 oppure D10, se utilizzati da imprenditore agricolo, iscritto nel registro delle imprese agricole, anche se non proprietario. Ne consegue che qualora codesto Comune intenda non contestare la legittimità della norma l'esenzione in argomento, troverebbe applicazione per i fabbricati accatastati come A6 oppure D10 sia nel caso di immobili locati o affittati ad imprenditori agricoli che per i contitolari che non rivestono detta qualifica.

 

271. Dovendo richiedere all’Agenzia del Territorio  gli archivi di tutti i dati catastali, l’ufficio ci chiede di citare nella domanda  gli estremi della legge che dispone la trasmissione gratuita ai Comuni.

Diversamente potrebbero farci pagare i dati…..!

Non volendo fare polemiche, Le chiedo se gentilmente mi può aiutare.

 

Risposta: tale esenzione è prevista dal comma 3 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504792 che così dispone:

 

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

 

272. un cittadino non residente ha acquistato un’abitazione nel Comune di …...

Essendo dipendete della Polizia o della Finanza, mi dice che è obbligato a tenere la residenza presso il luogo di lavoro, ossia nelle Marche.

Sostiene che può avere il requisito di esclusione dall’ICI pur non avendo la residenza nell’abitazione di Fubine, poiché è obbligato a mantenere la residenza dove svolge il lavoro.

Proprio in quelle regione dice di aver avuto per l’ICI un problema analogo.

Di aver fatto ricorso sulla base di un accertamento e di aver vinto il ricorso.

Inoltre dice di aver acquistato l’abitazione con le spese, per l’atto notarile, ridotte e usufruendo quindi dei benefici per la prima abitazione (non sono ancora trascorsi i 18 mesi dalla data di acquisto e pertanto non è certo che l’Agenzia delle Entrate approvi tale comportamento!).

 

Risposta: Mentre il soggetto in argomento può godere delle agevolazioni previste per i tributi erariali,riguardanti la prima casa, questi non può godere delle agevolazioni previste per l'abitazione principale ai fini ICI, essendo tale immobile il luogo di residenza anagrafica del soggetto passivo. In senso conforme, proprio con riferimento al personale in argomento, si è espresso in modo conforme il Ministero delle finanze con la risoluzione n. 4 del 2007, alla quale si fa rinvio.

 

273. Nello specifico il nostro regolamento prevede l’equiparazione all’abitazione principale (cito testualmente) “all’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito ai propri genitori od ai propri figli a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell’immobile concesso in uso gratuito”. L’ufficio tributi in merito a questa fattispecie si è comportato nel seguente modo:

-          nel caso in cui il proprietario (genitore o figlio) concedeva in uso gratuito al figlio o al genitore (che va ad abitare in quell’immobile portandoci al residenza)un immobile sul quale colui che riceveva in concessione non aveva alcun titolo di proprietà su quell’immobile,  è stata applicata l’esenzione;

-          invece, nel caso in cui il proprietario (genitore o figlio) concedeva in uso gratuito al figlio o al genitore un immobile sul quale colui che riceveva in concessione aveva una percentuale di proprietà sull’immobile oggetto della concessione, non si applica l’esenzione per colui che cede in concessione:

Le faccio due esempi per essere più chiara:

       1)       un immobile di proprietà del padre al 100% nel quale il padre non abita, il padre lo cede in uso gratuito al figlio che ci porta la residenza e ci abita e che non ha alcuna percentuale di proprietà su quell’immobile, abbiamo applicato l’esenzione al padre (soggetto passivo ici) che dal 2008 su quell’immobile non paga più l’ICI.

       2)       Un immobile di proprietà al 50% del padre e al 50% del figlio, il figlio ci abita mentre il padre no, il padre dichiara di concedere quell’immobile in uso gratuito a quel  figlio comproprietario al 50%,  non abbiamo applicato l’esenzione al padre che deve pagare l’ICI per la sua quota del di proprietà di quell’immobile mentre il figlio comproprietario che abita in quell’immobile per la sua quota di proprietà gode già dell’esenzione in quanto soggetto passivo ICI.

Ora, a fronte di alcuni accertamenti ICI emessi su situazioni  di cui al secondo esempio (al padre che riteneva di non dover pagare l’ici per l’appartamento in comproprietà con il figlio in quanto riteneva di applicare la concessione in uso gratuito),  stiamo ricevendo contestazioni da parte di contribuenti e loro commercialisti che ritengono non corretta l’interpretazione fatta da parte dell’ufficio della norma e del regolamento comunale. Come ci dobbiamo comportare? Annulare gli avvisi in autotutela? In questo caso, tutti quelli che nella medesima situazione hanno pagato l’ICI devono essere rimborsati? Se invece l’ufficio ha operato correttamente, il Comune ha facoltà di modificare il regolamento scrivendo che è equiparata all’abitazione principale l’abitazione concessa in uso gratuito a genitori o figli anche nel caso in cui questi abbiano già una percentuale di proprietà su quell’immobile (ovviamente tale modifica avrà effetto dal prossimo anno)?

 

Risposta: Condivido pienamente il vostro comportamento che è conforme alle indicazioni Fornite dal Ministero delle Finanze  con la risoluzione n. 12 del 2008, punto 2, penultimo capoverso. In sintesi, il contitolare della abitazione principale che non vi abita è soggetto al pagamento (vedasi esempio). Tale interpretazione configura l'esenzione della abitazione principale come avente carattere soggettivo. Poiché sul punto vi è inceretezza ho fatto chiedere da parte di un Comune al MF di rispondere in modo esplicito a tale interrogativo. In sintesi, il quesito è questo: si può con il comodato da parte del contitolare non utilizzatore concedere a costui l'esenzione se  rientra nel grado di parentela stabilito dal Comune?

Consiglio, quindi, di non annullare tali atti, ma di sospenderli in attesa che il MF si pronunci in modo definitivo sulla questione.

 

274 Con riferimento alla scrittura privata, avente ad oggetto: "Pagamento e
quietanza di somme ed identificazione catastale dipendenti da sentenza di
trasferimento ex art. 2932 del codice civile" ,  che si allega in copia,
autenticata dal notaio  in data 10.12.2010 per i sigg.ri Motta Giorgio
Francesco, Motta Maria Carmen e Motta Vilma Assunta ed in data 22.12.2010
per il Sig. Zorzetto Renato, si chiede di chiarire la decorrenza, a tutti
gli effetti, del passaggio di proprietà del terreno di cui trattasi.

Quanto sopra anche alla luce di quanto citato nella premessa dell'atto:
"..ha determinato il prezzo complessivo del trasferimento in euro 307.870,00
(pari ad euro 170 per metro quadrato), subordinando l'effetto traslativo
della decisione al versamento da parte del signor Zorzetto Renato ai signori
Motta Giorgio Francesco, Motta Maria Carmen e Motta Vilma Assunta, del
residuo prezzo dovuto, pari ad euro 261.388,88."   Detto pagamento è stato
effettuato in data 10.12.2010 con consegna di assegno.

  Poiché per il mese di dicembre 2010 nessuna delle due parti ha provveduto
al versamento dell'ICI, ritenendo efficace la rispettiva data di
sottoscrizione, risulta necessario da parte Sua un chiarimento sulla  data
di effettiva decorrenza del passaggio di proprietà.

Le faccio presente che dalla visura catastale, dall'ispezione ipotecaria,
nonché dalla consultazione degli atti del Registro all'Agenzia Entrate, la
data indicata è sempre "22.12.2010".

 

Risposta: Pur non riuscendo a leggere tale sentenza, sulla base degli elementi sopra forniti, l'effetto traslativo si è verificato solo in data 10.12.2010, con la conseguenza che fino al 30.11.10 tenuti al pagamento   è il sig.Zorzetto Renato e per il periodo suvvessivo i sigg.  sono i sigg. Motta Giorgio Francesco, Motta Maria Carmen e Motta Vilma Assunta.

 

275. Una nostra contribuente residente ha un box (che ai fini ICI considera pertinenziale) che è stato oggetto di condono edilizio  per la trasformazione in alloggio.

A catasto tale box è stato soppresso e ha generato un alloggio A3 ma il nostro ufficio tecnico ha respinto il condono; con queste premesse come è assoggettabile ai fini ICI questo box/alloggio?

 

Risposta: Regole fiscali ed edilizie non vanno spesso, come in questo caso, d'accordo. Infatti, l'obbligazione tributaria colpisce la situazione di fatto a prescindere dalla regolarità amministrativa. In sintesi, Lei assoggetterà tale cespite sulla base del r.c. attribuita come A3, almeno fino a quando il medesimo non sia materialmente soppresso (demolito).

 

276. Abbiamo una attività di affittacamere (4 camere  e dodici letti) sito in un immobile ristrutturato e  abbastanza grande, abbiamo scoperto che la titolare ha la residenza nell'immobile in questione e perciò dal 2008 non gaga più l'ICI , ma le sembra che possa esistere una cosa simile?  Il marito naturalmente è residente nella casa vicina cosi  non paga neanche lui


 

 

Risposta: L'affittacamere è un'attività commerciale vera e propria quindi soggiace alle normali regole fiscali. Emette fattura / ricevuta , detrae i costi , redigi bilanci/ situazioni economiche, tiene la contabilità ecc.. Insomma un'azienda normalissima. Come tutte le aziende è assoggettabile ai tributi, quali l'ICI,l' irap,l' ires, l' irpef, ecc.  Insomma se hai la partita iva paghi le tasse come ogni altra azienda va considerata una attività commerciale. Ne consegue che l'uso seppur non esclusivo della abitazione principale come affittacamere, fino ad una scissione catastale in due unità, comporta il completo assoggettamento dello immobile, a nulla rilevando che il possessore abbia ivi la propria residenza e quindi anche la propria abitazione principale.

 

277. In questo periodo avrei intenzione di effettuare una verifica più precisa sulle concessioni edilizie rilasciate nel corso degli anni ai nostri contribuenti. Finora sono state effettuate solo alcune verifiche ad ordine sparso, senza un preciso iter. Ho verificato che spesso ci sono concessioni edilizie che dopo essere state rilasciate non presentano fine lavori, richieste di rinnovo ecc. In poche parole non si capisce che fine abbiano fatto. Vista l'immobilità del nostro Ufficio Tecnico in tale ambito, avrei pensato di invitare, gli intestatari di concessioni edilizie scadute, che non presentano una fine lavori e che avrebbero comportato una variazione catastale, a compilare e presentare all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione (vedere fac-simile allegato).

Una volta ricevuta l'autocertificazione dal contribuente passare una copia della stessa all'Ufficio Tecnico per eventuali suoi procedimenti. Procedere come Ufficio Tributi, ai sensi del comma 336, all'invio della segnalazione all'Agenzia del territorio, qualora le opere siano state eseguite e terminate e non sia stata avviata dal contribuente la procedura di variazione catastale. (punto 3 della autocertificazione)

Può essere considerato corretto il predetto modo di procedere? La mancata presentazione da parte del contribuente dell'autocertificazione può essere sanzionata ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 504/92.

 

 

Risposta: La soluzione prospettata, seppur logica, non è corretta. Infatti, l'articolo 1 della legge 311/04, trasfuso nella normativa sul procedimento edilizio, obbliga il tecnico comunale a pretendere in sede di conclusione dei lavori  la presentazione da parte del direttore del DOCFA eseguito o una dichiarazione da parte del medesimo che i lavori eseguiti non comportano una variazione catastale. La strada da seguirsi è quella di verificare se il richiedente il provvedimento edilizio abbia o meno presentato in sede di conclusione dei lavori detta documentazione ed in caso di carenza ordinare direttamente ai possessori, ai sensi del comma 336 dello articolo 1 della legge 311/04 la presentazione della variazione catastale. A tal fine può utilizzare il documento da me predisposto (modulistica ICI).

 

 

278. Sto controllando l'ici e facendo i relativi accertamenti. Le chiedo: se nel controllare una posizione trovo che un contribuente ha pagato meno rispetto al dovuto c'è un importo minimo sotto al quale comunque non procedo ad inviare l'avviso di accertamento? oppure mando tutto?
1° esempio: il contribuente doveva versare 68 euro e ne ha versate 60, procedo per la differenza d'imposta di 8,00 euro?  
2° esempio: il contribuente doveva versare 24 euro e ne ha versate 20, procedo per la differenza d'imposta di 4,00 euro?

 

Risposta: Il minimo di versamento riguarda l'obbligazione nella sua interezza, così che nei casi indicati il recupero deve essere eseguito anche per importi inferiori del minimo.

 

 

279. in data 15.01.2009 il Comune di …. ha adottato il PGT che è stato poi annullato in data 13.08.2009. La 2^ adozione è avvenuta il 17.01.2010 divenendo definitiva il 24.05.2010.

Gli ambiti di trasformazione individuati nel documento di piano del PGT e soggetti a Piani Attuativi sono soggetti ad ICI sin dall’adozione del PGT o ad approvazione avvenuta?

In particolare, come si trattano gli ambiti di trasformazione individuati con la 1^ adozione (poi decaduta) e non confermati con la 2^ adozione?

 

Risposta: L'annullamento di un provvedimento ha efficacia retroattiva, così è come se non fosse mai stato adottato. Nel consegue che dette aree sono da considerarsi "fiscalmente edificabili" sin dal 1° febbraio 2010. Risulta evidente, quindi, che gli ambiti di trasformazione individuati nella prima edizione e non confermati nella seconda non possono essere assoggettati ad ICI, essendo da considerarsi per effetto dello annullamento come mai stati edificabili.

 

280. Si chiede cortesemente di sapere se ad un contribuente, a cui abbiamo mandato un avviso di accertamento ici per un area fabbricabile che è stato regolarmente pagato nei 60 giorni dalla notifica e che successivamente ai predetti 60 giorni fa richiesta di rimborso di tale accertamento lamentando un errore del comune, può essere in autotutela accolta la sua richiesta.

 

Risposta: Se la richiesta è connessa ad un errore materiale compiuto dal contribuente o dal comune  e riconosciuto dal Comune il rimborso deve essere eseguito nel termine quinquennale previsto dallo articolo 1 della legge 296/06. Se invece la richiesta fosse connessa ad una errata valutazione dei terreni, essendo tale valutazione non sorretta dal requisito della certezza il rimborso non va eseguito.

 

281. Mi potrebbe dare un suggerimento per formulare nel regolamento ici l'articolo che preveda l'esenzione per le soc. coop. sociali?

 
Risposta: Potrebbe aggiungere allo articolo delle esenzioni il seguente comma:

Ai sensi dello articolo 21 del D.Lgs.n.460/97 sono esenti dal pagamento dell'ICI gli immobili posseduti ed utilizzati da cooperative sociali per finalità contemplate nel loro Statuto.

 

282. Nell'anno 2010 abbiamo emesso un avviso di accertamento ICI a un ditta che nel Luglio 2011 è stata dichiarata fallita. Abbiamo provveduto ad inoltrare richiesta di ammissione al passivo fallimentare  al curatore e al giudice delegato. Dobbiamo anche iscrivere a ruolo coattivo l'avviso? Nel caso affermativo comprensivo di sanzioni e interessi?

 

 

Risposta: In tale ipotesi tale richiesta di ammissione rende inapplicabile l'iscrizione a ruolo, determinandosi, di contro, una duplicazione di richieste, la prima del Comune e la seconda da parte dello esattore.

 

283. N. 3 contribuenti sono comproprietari di n. 3 appartamenti che abitano con le famiglie (ciascuno in uno dei tre appartamenti) chiedono se possibile applicare esenzione ICI prima casa per tutti.

 

Risposta: Con la risoluzione n. 12 del 2008 punto 2 penultimo capoverso il MF precisa che il contitolare della abitazione principale che non vi abita non può essere esentato. Ho fatto chiedere da un Comune al MF se sia possibile in tale ipotesi il comodato di quote, se ovviamente i contitolari sono parenti e se il Comune ha regolamentato detto istituto. Al momento, quindi, ognuno di tali contitolari dovrà pagare l'ICI per le quote posseduti negli altri due immobili.

 

284. Le chiedo un parere in merito ad un'area agricola che viene ceduta come  diritto di superficie per anni 21 al prezzo di euro 222.292,00 e su  quest'area viene costruito un impiantato  fotovoltaico per accatastato come  D/1.  Le chiedo i Signori che vendono come devono parere? L'impianto accatastato viene pagato dal superficiario?

Risposta: Ai sensi dello art. 3 del D.Lgs.n.504/92 soggetto passivo è il superficiario che paga dal momento dello accatastamento, sulla base della r.c. Di contro, il cedente fino al momento della cessione paga sulla base del reddito dominicale., mentre poi non paga più nulla.

 

285. se un imprenditore agricolo concede in locazione una parte dei suoi terreni (l’altra parte continua a coltivarli direttamente), si ritiene che, per la parte dei terreni agricoli concessi in locazione non sia possibile riconoscere le agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli.

 

Risposta: Tale interpretazione è corretta, poichè in tale ipotesi non vi è conduzione diretta da parte del soggetto passivo, così come previsto dallo articolo 9 del D.Lgs.n.504/92.

 

286. Un contribuente ha effettuato un versamento ICI tramite modello F24  indicando erroneamente un codice comune sbagliato con la conseguenza che l'importo del versamento è stato attribuito dall'agenzia delle entrate ad un comune diverso dal nostro.

Quale è la prassi corretta da adottare:

1) Il contribuente chiede il rimborso all'altro comune ed effettua a noi il versamento dovuto;

2) L'altro comune gira direttamente al nostro comune l'importo ricevuto ma non di sua competenza;

3) Il contribuente, trattandosi di versamento effettuato tramite F24, deve procedere alla rettifica dell'errore dandone comunicazione all'agenzia delle entrate.

Nei primi due casi l'agenzia delle entrate non viene a conoscenza dell'errore commesso dal contribuente.

 

 

Risposta: L'unica procedura corretta è solo quella indicata al punto 1 (anzi il contribuente potrebbe essere chiamato anche a versare la sanzioni aggiuntiva del 30 per cento). Quella indicata al punto 2 è la prassi, ma non legale che abbisogno l'assenso di entrambi i comuni.

 

287. il ravvedimento operoso ICI 2010 è possibile farlo, per legge, sino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi? quali sono i termini per questo anno?

 

RISPOSTA: Se si riferisce allo omesso versamento è possibile solo per il saldo 2010, posto che per l'acconto è passato il termine massimo di un anno stabilito dallo articolo 13 del D.Lgs.n.472/97. Le ricordo che la dichiarazione è stata abolita per i fabbricati accatastati.

 

288. un residente all'estero, se nel regolamento comunale non è prevista l'assimilazione all'abitazione principale, deve pagare l'ICI sulla propria abitazione? Non ricordo in base a quale previsione normativa. Può indicarmelo per favore sia nel caso di debenza che no?

 

Risposta: Le riporto la parte della Risoluzione 12 del 2008 per la parte di interesse:

 

B) I CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO.

La norma ha espressamente individuato gli immobili a cui deve essere riconosciuta l’esenzione in discorso e tra questi non sono ricomprese le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, per cui si deve ritenere che detti immobili siano esclusi dal beneficio in questione. Le norme sulle esenzioni, infatti, hanno natura speciale e derogatoria della norma generale, e perciò - in base alle disposizioni dell’art. 12 delle preleggi - sono di stretta interpretazione e non possono, per questo motivo, essere applicate al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto, da sempre ribadito dalla Corte di Cassazione (ex pluribus:sentenza n. 10646 del 20 maggio 2005), “non solo di applicazione analogica, ma anche d'interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile” in base al quale le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati. E’ necessario, però, precisare che, a norma dell’art. 1, comma 4-bis del D.L. 23gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, continua ad essere riconosciuta la detrazione di base di cui all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992, a condizione che non risultino locate, come si evince anche dalla relazione illustrativa al provvedimento in oggetto. Tuttavia, tali unità immobiliari possono godere dell’esenzione dall’ICI nel caso in cui i regolamenti comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, ne abbiano espressamente previsto l’assimilazione all’abitazione principale.

 

289. In merito all'approvazione del PGT avvenuta in data 02/08 u.s. I cittadini che hanno visto trasformare la destinazione dei propri terreni da agricoli in edificabili da quale data sono obbligati al versamento dell'ICI?  Dovranno versare a dicembre 2011 la competenza di agosto-dicembre?

 

 

Risposta: In sintesi, le aree vanno considerate edificabili per 5 mesi del 2011. Entro il 16  dicembre p.v., quindi, procederanno al  verseranno l'ICI per tale durata, mentre nel 2012 dovranno presentare la dichiarazione.

 

290. Ho inserito una successione l'utente e' deceduto nel 1995 mentre il testamento e' stato pubblicato il 25/11/09, nel verificare i versamenti non ho trovato il pregresso 2005 2006, siccome gli eredi indicati nella successione sono una nipote e un affine di 3 grado io posso rivalermi su di loro per il recupero di tali anni vero?

 

Risposta: La posizione del de cuius è irrilevante, posto che l'azione di recupero va esercita solo dal 2006, applicando nei confronti degli attuali intestatari sanzioni (del 30 per cento) e gli interessi moratori.

 

291. Una ditta è stata dichiarata fallita in data 13/07/2011 ed ora dobbiamo insinuarci nel passivo previo emissione dell’avviso di accertamento, possiamo emettere avviso di accertamento anche per l’omesso versamento dell’acconto ICI 2011?

 

 

Risposta: Dopo aver verificato il mancato pagamento del primo semestre, notificherà al curatore, ma a nome del fallito, l'atto di recupero, con sanzione del 30 per cento ed interessi moratori e poi sulla base di tale atto chiederà di essere ammessa al passivo. Si allega stampato.

 

292. Abbiamo emesso 4 avvisi di accertamento ICI in rettifica per parziale versamento con la sanzione al 30% in ogni avviso. Ora il contribuente chiede la possibilità di ridurre le sanzioni tramite il cumulo giuridico o altra modalità prevista dalla legge … Il dubbio è se in questo caso è applicabile e in quali modalità?

 

 

Risposta: Il cumulo giuridico non trova applicazione per i versamenti avendo ognuno specifica rilevanza e ciò diversamente delle fattispecie di omessa o di infedele denuncia ove con un unico fatto si commettono più infrazioni,  in ragione della ultraattività della dichiarazione.  Le sanzioni, quindi, non possono essere cumulate.

 

293. Nelle lettere per l'Accatastamento degli  immobili non accatastati che il Catasto invia ai Contribuenti allega una  casistica nella quale evidenzia la "facoltà di taluni accatastamenti".

 

Tale declaratoria mi sembra errata sia  alla luce della normativa Catastale che Tributaria.

 

Le allego il file con la declaratoria del Catasto e gradirei che Lei mi  illuminasse in merito.     

 

In conclusione: Quale è la norma fondamentale che regola o stabilisce esattamente l'obbligo di accatastamento e per quali immobili?

 

Risposta: Tale interpretazione trova conforto nello articolo 3 del DM 28 del 2 gennaio 1998:

 

 

Articolo 2      Unità immobiliare.

 

1. L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

2. L'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola costituiscono unità immobiliari da denunciare in catasto autonomamente.

3. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

 

Articolo 3      Immobili oggetto di censimento.

 

1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unità immobiliari, come definite all'articolo 2.

2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili:

a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;

b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado;

c) lastrici solari;

d) aree urbane.

3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:

a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;

b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;

c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;

d) manufatti isolati privi di copertura;

e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;

f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità.

 

294. Per arginare il fenomeno delle residenze fittizie il “mio” comune ha intenzione di notificare al contribuente una lettera di questo tipo

 

VISTI

 

-              l’articolo 8 comma 2 del DLgs 504/92

-              l’articolo 43 del Codice Civile

-              l’articolo 1 comma 173 lettera b della Legge n. 299/96

-              la sentenza della Corte di Cassazione n. 14389 del 15/06/2010

-              la sentenza della Corte di Cassazione n. 2814 del 10/03/2000

RILEVATO CHE

 

-              i sopralluoghi predisposti dall’Ufficio presso la residenza anagrafica è emerso l’assenza di presenza fisica nell’immobile;

-              il componente del nucleo familiare,      , risulta residente in       Via      ;

-              i consumi di energia elettrica all’indirizzo di Via       risultano bassi;

-              da accertamenti effettuati nel portale dell’Agenzia delle Entrate emerge che la SV lavora presso      ;

-              da accertamenti effettuati nel portale dell’Agenzia delle Entrate e da cessione di fabbricato del       prot.com.       emerge che la SV ha locato dal       l’abitazione di Via       alla Signora      ;

-              in data       prot.com.       perveniva nota del       prot.       dell’ASL      in cui si certifica che il domicilio sanitario temporaneo è in      ed il medico curante è il Dott.      .

ATTESO CHE

 

per le motivazioni sopra esposte la residenza anagrafica presso il nostro Comune risulterebbe fittizia La invitiamo, entro ---- giorni dal ricevimento della presente, a presentarsi presso i nostri Uffici per la regolarizzazione della sua posizione tributaria, precisando che, in assenza di riscontro, si procederà al recupero dell’imposta non versata con applicazione dell’aliquota ordinaria mediante avviso di accertamento d’ufficio ai sensi della Legge 296/2006 con relative sanzioni.

-----

 

I riferimento normativi non sono solo indicati ma sono anche spiegati nel dettaglio (qui li ho solo indicati per brevità). Prima di partire con queste notifiche volevamo avere un suo parere circa la legittimità del nostro operato e quali strumenti normativi ha il contribuente per non rispondere o per opporsi ad una tale richiesta.

Grazie per ciò che vorrà dirci…

 

Risposta: condivido nella sostanza il contenuto dell'atto, suggerendo di specificare la data dei sopralluoghi nei quali il soggetto passivo risultava assente e ciò al fine di fornire in sede amministrativa la prova contraria voluta dalle disposizioni di legge richiamate. Nel contempo non chiamerei l'atto residenze fittizie, ma di dimora non abituale del soggetto passivo, posto che di contro l'Ufficiale d'Anagrafe dovrebbe revocare la residenza anagrafica. In sintesi, con tale atto non si deve contestare la residenza anagrafica ma la dimora abituale del soggetto passivo, andando così procedendo verso la nuova IMU che individua appunto l'abitazione principale nel luogo di residenza anagrafica e di dimora abituale e ciò anche al fine di non limitare i diritti costituzionali, che lasciano al cittadino la più ampia libertà di scelta. 

 

295. Vorrei chiarimenti in merito alla concessione di fabbricati in comodato d'uso gratuito:se il regolamento comunale non prevede il comodato il contribuente può fare dichiarazione di concessione in comodato ai genitori e quindi avere agevolazioni prima casa? A me sembra di no ma vorrei conferma.

 

 

Risposta: La regolamentazione del comodato è una facoltà e non un obbligo, come si evince chiaramente dalla lettura dello articolo 59 del D.Lgs.n.446/97. Ne consegue che nel caso descritto alcuna agevolazione compete al comodante soggetto passivo.

 

296. Chiedo se un avviso di accertamento ICI comprensivo di imposta, sanzione e interessi può essere pagato utilizzando il modello F24 (utilizzando i codici sanzione e interessi senza barrare la casella del ravvedimento) e se sussistono le condizione essere compensato a credito di un tributo erariale. Se tale modalità è consentita, è per legge o deve essere prevista con un atto dell'Amministrazione?

 

Risposta: Inizialmente si pensava che il pagamento mediante F24 dovesse essere utilizzato solo per il versamento dello acconto e del saldo, tanto che a tal fine le date di versamento sono state fissate al giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. Tuttavia, per sola prassi, molti contribuenti stanno utilizzando detto sistema anche per il pagamento degli accertamenti. Io ritengo che tale sistema sia corretto ma alla condizione che il versamento così completo sia effettuato entro il termine per ricorrere e ciò anche compensando l'ICI con crediti di tributi erariali, purché detti importi risultino effettivamente accreditati al Comune. Di contro, il Comune procederà in forma coattiva al recupero del credito descritto in tali accertamenti. In conclusione, tale procedimento non sembra negativo per il Comune.

 

 

 

 

 

297. Avrei bisogno di un chiarimento in merito all'imposizione ICI di un campo da golf gestito da una società. Il Comune è proprietario dell'area su cui sorge il campo da golf, ed è intenzionato a locarlo ad una società con un semplice contratto di locazione. A mio parere l'ICI non deve essere versata in base all.art. 4 comma 1 del D.Lgs.504/92. Ma nel caso in cui invece si intenda dare in concessione il campo da golf  l'ICI dovrà essere versata? Ed il calcolo dovrà essere effettuato in base all'area edificabile ed agli  immobili classificati nella categoria D6?

 

Risposta: Un soggetto non può procedere alla costruzione di un immobile su suolo altrui se non in forza del diritto di superficie. Ora, trattandosi fiscalmente l'impianto di Golf un fabbricato, il Comune concederà tale diritto di superficie mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in cambio di un importo e per una durata determinata liberamente fra le parti e la società procederà al relativo accatastamento corrispondendo dalla data di accatastamento l'ICI sulla base della r.c. di che sarà autoattribuita mediante DOCFA a detto fabbricato.

 

298. Qualora Il curatore fallimentare non provveda nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia, al pagamento dell'Ici dovuta a seguito del decreto di trasferimento del Tribunale, per gli immobili di proprietà del soggetto fallito, il Comune può accertarlo?

Oppure, cosa deve fare il Comune per recuperare l'ICI di Sua spettanza, nel presente caso?

 

Risposta: secondo giurisprudenza il versamento dell'ICI per il periodo fallimentare deve essere fatto entro 90 giorni dalla riscossone del prezzo di vendita e non dalla data del decreto di aggiudicazione. Se il versamento avviene oltre detto termine il fallito risponde della sanzione del 30 per cento. Sarà poi il Tribunale a rivalersi nei confronti del curatore.

 

 

299. Questo Comune ha realizzato la piazzola ecologica su di un’area privata individuata nel Piano Regolatore come “area di attrezzature tecnologiche”.

 

La pratica di acquisizione dell’area non è mai stata perfezionata malgrado la realizzazione della piazzola e il suo funzionamento.

 

L’amministrazione vorrebbe definire la pratica liquidando al proprietario una somma consistente di cui solo una parte prevista a bilancio.

 

Il proprietario non ha mai provveduto al versamento dell’imposta ICI essendo il terreno parte “area di attrezzature tecnologiche” e parte “zona boschiva”.

 

Per quanto premesso, le sottopongo i seguenti quesiti?

 

a) il proprietario deve corrispondere l’ICI in quanto il terreno è oggetto del presente esproprio?

 

b) Se soggetta ad imposta, il Comune può recuperare l’imposta per omessa denuncia e versamento a partire dall’anno 2005 utilizzando il valore che verrà definito in sede di esproprio?

 

c) per la quantificazione del valore di indennizzo, bisogna far riferimento a dei parametri come ad esempio il valore “minimo” ICI delle zone limitrofe che nel caso in esame, essendo agricole-boschive, non sono disponibili in quanto esenti?

 

 

Risposta: Secondo costante giurisprudenza le aree oggetto di esproprio sono assoggettate ad ICI in capo al soggetto passivo fino a quando non sia avvenuto il trasferimento al Comune. Tale linea consolidata è ultimamente contestata da alcune CT che ritengono che il ritardo imputabile al Comune determini la non assoggettabilità dello espropriato (tesi che non condivido).In tale ipotesi la base imponibile è almeno  pari alla indennità di esproprio (articolo 7 dello articolo 37 del DPR 327/01).  Il valore di indennizzo, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale,  è ora pari al valore venale.  Come detto in precedenza  suggerisco di quantificare l'ICI sulla base dello importo della indennità di esproprio.

 

In conclusione, ritengo che tali aree siano da assoggettare ad ici sulla base della indennità di esproprio, come del resto si evince dalla lettera b) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504792, fino a quando la proprietà di essa non passi formalmente al Comune.

 

300. Il ministero per i beni e le attività culturali ha riconosciuto  nell'interesse storico artistico un palazzo signorile di origine  cinquecentesca con annesse le pertinenze.  Ai fini ici questi immobili come vanno trattati?

Risposta: Da tale data si applica la r.c. della classe abitativa più bassa presente per il Vs Comune, in luogo della r.c. del fabbricato. Di regola è la classe A5 oppure A6. Moltiplicate i vani catastali per tale r.c. capitalizzata ed aumentate il risultato del 5 per cento. Nel caso non vi  siano vani catastali dovete dividere la superficie catastale per 16 ed arrotondare il risultato al mezzo vano.

 

301. Fabbricato in oggetto, è adibito ad abitazione principale di due coniugi in regime di comunione dei beni (sulla visura catastale non sono specificate le percentuali di possesso, ma solo la comunione dei beni).

Nell'anno 2002, a seguito di separazione, la moglie va ad abitare in un'altro comune (la moglie è anche  proprietaria per il 33,33% di altro immobile sito nel comune di …., ma è non vi abita perché affittato).

Il marito rimane nell'abitazione coniugale. In data 04/04/2007, c'è la sentenza di divorzio del tribunale di …. 

IL 23/02/2008 il marito divorziato si risposa e continua ad abitare nell'ex abitazione coniugale di …. con la nuova moglie. Tuttora sulla visura catastale è indicata la comunione dei beni dei due ex coniugi.

 

Ai fini ICI, la Sig.ra divorziata non ha mai pagato l'imposta sull'ex abitazione coniugale, perchè la versava tutta il marito......

Secondo me, la sig.ra divorziata aveva diritto all'esenzione ici fino alla data del provvedimento di divorzio, in quanto non assegnataria della casa coniugale e non titolare di diritto di proprietà su altro immobile adibito ad abitazione principale  nel comune di ubicazione dell'abitazione coniugale. (art. 6 comma 3bis del D.LGS.VO 504/92.)

Quindi dal 05/04/2007 lei doveva pagare la sua quota del 50% sull'ex abitazione coniugale, e quindi accerto l'omesso pagamento.

O secondo lei , vale la data in cui si è risposato l'ex marito....? Lei cosa ne pensa ?

 

Risposta: Il comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92 non trova più applicazione in tale ipotesi. Se, quindi, tale quota non risulta formalmente ceduta, l'ex moglie deve continuare a pagare l'ICI.

 

302. E' ancora applicabile la riduzione delle sanzioni ad un ottavo in caso di accertamento ICI che sfocia in adesione del contribuente ? La violazione riguarda gli anni dal 2006 al 2009. (se non erro a febbraio 2011 una norma riportava ad 1/4 le sanzioni, ma non mi è chiara la questione).

 

Risposta: Per il combinato disposto dello articolo 5, comma 1 bis e articolo 2 comma 3 del D.Lgs.n. 218/97  la sanzione è aumentata da 1/8 ad 1/6 per le infrazioni compiute dal primo febbraio 2011 e ciò in seguito alla modificazioni apportate  dall'articolo 1, comma 18 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 .  .

 

Articolo 5     

Avvio del procedimento.

 

1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis (1);

d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c) (2).

1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta' (3).

1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata (4).

1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (5).

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (6).

[2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.] (7)

[3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo aver controllato la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, gli elementi idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.] (8)

 

(1) Lettera inserita dall'articolo 27, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.

(2) Lettera inserita dall'articolo 27, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.

(3) Comma inserito dall'articolo 27, comma 1, lettera b), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.

(4) Comma inserito dall'articolo 27, comma 1, lettera b), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.

(5) Comma inserito dall'articolo 27, comma 1, lettera b), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.

(6) Comma inserito dall'articolo 27, comma 1, lettera b), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.

(7) Comma abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera c), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.

(8) Comma abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera c), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.

 

TITOLO I

ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

CAPO I

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

     Articolo 3     

Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette.

 

1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all'articolo 1, comma 2, dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.

2. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge (1).

4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 18 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 , a decorrere dal 1° febbraio 2011.

 

303. Un agricoltore cede delle aree agricole a due soggetti in comproprietà. Oltre all'area cede anche della volumetria eccedente quella utilizzata per la costruzione tanti anni fa della sua casa. Mi chiedo se non è strano ed è ravvisabile una possibile imponibilità ICI sui volumi, visto che sui terreni agricoli si può costruire solo ai fini agricoli (non so con che indici o vincoli) e pertanto cedere anche volumetria eccedente mi sembra assai particolare.

 

Risposta: In sintesi, ciò determina un aumento del valore delle aree cedute. Caso mai è dubbia la legittimità di tale cessione di volumetria.

 

304. Ho guardato la banca dati del suo sito, ma mi serve una parola conclusiva sulla efficacia della rendita catastale attribuita  ad un fabbricato di categoria D non con Docfa ma direttamente dal Catasto. In questo caso le schede presentate negli anni '70 sono in atti nel 2009. La rendita è inferiore rispetto al valore catastale. Questa a mio avviso va in vigore dall'anno successivo, ma le ultime sentenze della cassazione prevedono il rimborso della differenza a favore della ditta. Me lo conferma o c'è la possibilità di evitare tale rimborso ? Ci sono state altre sentenze in merito ?

 

Risposta: Le ultime sentenze della Cassazione affermano che nel bene o nel male la r.c. retroagisce in luogo del valore contabile, con conseguente azione di recupero o di rimborso. Poiché l'ultima è sentenza è delle Sezioni Unite non credo che vi sarà in futuro un cambiamento di rotta:

 

Cassazione Sezioni Unite, sentenza 3160/2011, ICI fabbricati D ed articolo 74 della legge 342/00.

        a)  anche per i fabbricati del Gruppo D la r.c. ha efficacia retroattiva, con conseguente azione di recupero o diritto rimborso rispetto all’ICI versata con il criterio contabile (n.d.r. le sezioni Unite della Cassazione sembrano aver posto fine alla querelle stabilendo, in contrasto con l’interpretazione ministeriale, che anche per i fabbricati D il valore contabile ha valore di r.c. presunta, con la conseguenza che la r.c. assume carattere retroattivo, nel bene e nel male).

  b) l'articolo 74, legge 342/2000, secondo cui le rendite hanno efficacia a partire dalla loro notificazione, ha solo la funzione di stabilire la data a decorrere dalla quale le tariffe catastali possono essere applicate nei procedimenti tributari. Una volta notificata, dunque, la rendita potrà essere utilizzata anche per il passato.

 

305. Un imprenditore agricolo, costruisce o amplia una cantina interrata, ad uso vinificazione. L'intervento rientra fra quelli previsti dal DPR 380/2011, art. 3, lett. e) "costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti..."  . E' dovuta l'ICI durante l'attività edificatoria, trattandosi di cantina interrata?

 

Risposta: Le norme di esenzioni vanno interpretate in modo letterale, così che durante la costruzione dello edificio rurale l'area di sedime va normalmente assoggettata.


306.  Il Comune di ….. ha notificato degli avvisi di accertamento I.C.I. (anni 2009-2010) ad una Cooperativa edilizia a proprietà indivisa, in quanto la stessa risulta proprietaria di n. 03 unità immobiliari (A/2-C/6-C/6). La Cooperativa chiede l'annullamento degli stessi a seguito stipula di "atto di assegnazione in godimento", allegato a favore di un socio.
L'atto di assegnazione è datato 15/05/2009. Il socio ha preso residenza nel Comune di Erbusco in data 12/11/2009.
Si chiede pertanto:
- l'atto di assegnazione in godimento di alloggio a titolo oneroso, è equiparabile ai fini ICI al verbale di assegnazione gratuita, di norma utilizzato in caso di assegnazione di alloggio ai soci di cooperativa?
- il socio ha preso residenza nel Comune in data 12/11/2009. E' corretto chiedere l'ICI al socio per i mesi da maggio (data di assegnazione) a ottobre 2009?

 

Risposta: Se trattasi di cooperativa a proprietà indivisa  essa e non il socio è da considerarsi soggetto passivo.  Tali immobili, se assegnati a soci che li utilizzano come abitazione principale, godono dello stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, così che va applicata la detrazione fino a tutto il 2007, come previsto dal comma 4 dello articolo 8 del D.Lgs.n.504/92 e dal 2008 l'esenzione, come previsto dallo articolo 1 del DL 93/08 convertito dalla legge 126/08.

 

Se invece trattasi di cooperativa a proprietà divisa la cooperativa non gode di alcuna agevolazione e cessa di essere soggetto passivo solo con la stipula dell'atto notarile di vendita.

 

307. Contribuenti proprietari di una casa al 50%, nel 2006 si separano, la moglie con il figlio vanno via rimane solo lui. La moglie non abitando può usufruire dell’aliquota di 1° casa + la detrazione?.

 

 

Risposta: Il problema è stato risolto solo dal 2008 dal comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92:

 

 

3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (5).

Se, quindi, la moglie va a vivere fuori dal Comune di ….. oppure anche nel Comune ma in immobile di non sua proprietà è esente dal 2008, ma in precedenza è normalmente assoggettata senza agevolazione come immobile diverso. Di contro, è normalmente assoggettata anche dal 2008.

 

308. una società in possesso di una pompa di benzina accatastata nel 2000 in categoria E3 con rendita di 1973 euro, non paga imposta in quanto afferma che  la  pompa di benzina è esente ( è corretto?) e il locale annesso è di soli 25 m quindi considerato pertinenza e di conseguenza secondo la ditta esente pure il fabbricato, è corretto?

 

 

 

Risposta: Di regola i distributori di carburante vanno accatastati nella categoria D, salvo che il distributore sia costituito da materiale precario. In senso conforme vedasi la circolare n. 4 del 2006. Alla luce di ciò il Comune potrebbe chiedere al Catasto se sia corretto o meno l'attuale accatastamento, e ciò ai sensi del comma 58 dello articolo 3 della legge 662/96.

 

309. Gli immobili posseduti dalla Guardia di Finanza (speciale Corpo > militare di Polizia) e concessi in locazione (alloggi militari) ai propri > appartenenti al Corpo, pagano l'ICI?

 


Risposta: Certamente si, poiché non possono essere né abitazione principale, non essendo questa l'abitazione principale del soggetto passivo, né esenti sia perché la locazione riveste carattere commerciale sia perché l'uso non è del soggetto passivo. Sussistono più ragioni (ne basterebbe una sola) per rigettare la tesi della esenzione.

 

310. Il mio Comune ha deliberato i valori minimi delle aree edificabili per l’anno 2006; successivamente per l’anno 2007 e 2008 non ha più adottato alcun provvedimento.

Nel 2009 ha adottato un nuovo provvedimento, con nuovi valori.

Il problema che mi si presente ora è questo:

-          Per gli anni 2007 e 2008 restano automaticamente prorogati i valori del 2006 oppure per tali anni semplicemente non esistono valori comunali di riferimento?

La questione è per il Comune fondamentale, in quanto se si ritengono prorogati i valori non può procede ad alcun recupero, mentre in caso contrario si, con evidente beneficio per le casse comunali.

Personalmente non riterrei tale delibera una delibera tariffaria, quindi soggetta a proroga nel caso non venga adotta un provvedimento nuovo.

 

Risposta: Secondo la dottrina tali deliberazione hanno valore di tariffa o di prezzi pubblici, così che detti valori, in assenza di revoca, mantengono efficacia a tempo indeterminato. Tuttavia, essendo valori minimi il Comune potrà disconoscerli in presenza di atti pubblici o privati dai quali si evincano prezzi maggiori.

 

 

311. Oggetto: Richiesta parere Obbligo versamento ICI aree fabbricabili (mappali separati) privi di volumetria

 

In riferimento a quanto in oggetto, visto il regolamento ICI all'art. 4 " Art.4 Definizione di fabbricati e aree"

1. Ai fini dell’imposta di cui al precedente articolo 1:

A)Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

B)Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, purché dai medesimi condotti, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti dei soli contitolari aventi la qualifica di imprenditori agricoli professionali. A tal fine è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art.5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art, 2135 del cc, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro e sono soddisfatte le altre condizioni poste dall’articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando la tassazione completa delle quote possedute dagli altri contitolari non qualificati. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell’edificabilità del suolo posseduto, mediante notifica a mezzo del servizio postale. Il responsabile del settore tecnico su richiesta del contribuente attesta se un’area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra."

 

Si richiede se sia legittimo emettere un avviso di accertamento ICI in ordine ad area in zona fabbricabile priva di volumetria. La dichiarazione è firmata da tecnico incaricato ed è verificata con l'ufficio urbanistica sulla base di recenti titoli abilitativi.

Grazie, Elda Ufficio Tributi

 

 

Risposta: Come si evince dalla lettura della lettera b) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92, l'edificabilità fiscale è dettata dalla previsione degli strumenti urbanistici, così che le aree che secondo detti strumenti sono inserite in zone edificabili vanno assoggettate, incidendo la carenza anche totale di edificare sul valore ma non sulla natura edificabile delle stesse.  Peraltro, si fa rilevare che il possessore potrebbe rimediare a tale carenza attraverso l'istituto della cessione di volumetria.  In senso conforme si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15320 del 2000 che ha ritenuto assoggettabile ad INVIM come area edificabile un'area che aveva utilizzato integralmente il limite di cubatura:

 

In tema di in.v.im. straordinaria, l'inserimento di un terreno in una zona per la quale lo strumento urbanistico prevede una destinazione edificatoria, anche se subordinata all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, è condizione sufficiente ad escludere il ricorso al cosiddetto criterio di valutazione automatica di cui all'art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Pertanto, per la determinazione dell'imponibile ai fini dell'in.v.im. straordinaria, legittimamente l'ufficio tributario procede all'accertamento di valore nei termini previsti dall'art. 51 del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986, applicabile in materia di in.v.im. in forza del richiamo di cui all'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643.


Cassazione civile, sez. trib., 29/11/2000, n. 15320

 

 

Ancora la Cassazione, per una questione analoga, con sentenza n. 16729/10 proprio ai fini  ICI ha affermato che l' assenza piano particolareggiato od anche l' impossibilità di effettiva costruzione sono  irrilevanti ai fini del presente assoggettamento.

 

 

L'art. 11-quattordecies, comma 16, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella L. n. 248/2005, stabilisce che la disposizione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992, deve interpretarsi nel senso che un'area è da considerare comunque edificabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dalla adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il valore interpretativo, e dunque retroattivo, della citata disposizione è stato confermato dalle Sezioni Unite di questa corte con la sentenza n. 25506 del 30 novembre 2006. Non sussiste, pertanto, la violazione di legge denunciata.

 

Si conclude, quindi, ritenendo obbligatoria l'emissione degli atti di accertamento a recupero.

 

312. Le invio la presente per chiederle se un’Area Edificabile è posseduta al 50% da due persone di cui una e coltivatore diretto e coltiva tutto l’area; in che modo versa l’ici l’altro possessore??

NB Specifico che il possessore “non coltivatore diretto” ha stipulato un contatto d’affitto al suo comproprietario.

 

 

 

RISPOSTA: pur in presenza di una sentenza della Cassazione che in tale ipotesi assoggetta il contitolare non IAP sulla base del RD in luogo del valore venale dell'area edificabile (sentenza n. 15566 del 2010), il carattere soggettivo dell'ICI e la carenza del requisito di conduzione diretta da parte del singolo soggetto passivo mi induce a ritenere che costui debba essere normalmente assoggettato ad ICI in base al valore venale del terreno.

 

Pur essendo probabilmente dura la battaglia diretta a detto assoggettamento, consiglio di non aderire a tale tesi e di  emettere nei suoi confronti gli atti di recupero, così motivati (carenza del requisito della condizione diretta).

 

Riporto qui sotto le massime contrapposte ricavabili da due sentenze della Cassazione.

 

 

Tributi locali - Imposta comunale immobili (Ici) - Terreni edificabili - Natura agricola ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b, del d.lg. n. 504 del 1992 - Conduzione da parte di uno dei comproprietari - Estensione della stessa natura agli altri - Configurabilità - Fondamento


 

In tema di i.c.i., l'art. 2, comma 1, lett. b), d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, nel considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, a condizione che sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, si riferisce ad una situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area, avente carattere oggettivo, e pertanto, nel caso di comunione di un fondo edificabile in cui persiste la predetta utilizzazione da parte di uno solo dei comproprietari, trova applicazione non solo al comproprietario coltivatore diretto, ma anche agli altri comunisti che non esercitano sul fondo l'attività agricola.


Cassazione civile, sez. trib., 30/06/2010, n. 15566

 

Cassazione n. 15516/010: ICI il pensionato coltivatore diretto non ha diritto agevolazioni sui terreni.

Tale sentenza è in linea con precedente giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale, alla luce della precisazione fornita dallo articolo 58 del D.Lgs.n.446/97.

 

 313. spero possa fornirmi  il  Suo autorevole parere in merito ad una richiesta di iconoscimento  della ruralità fiscale che mi è stata formulata da un contribuente che svolge l'attività di allevamento polli in un capannone classificato D/10. Tale attività di allevamento  da ciò che mi risulta non è correlata ad un attività agricola, il contribuente infatti acquista  i polli  che alleva e   che successivamente rivende. Alla luce del fatto che  ai fini del riconoscimento della ruralità fiscale  il D.L. 557/1993  fa riferimento all'articolo 2135 del c.c. e non più  alle attività agricole rientranti  nel reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR, posso - secondo Lei - riconoscere la fiscalità rurale, e quindi  l'esenzione ICI  per detto capannone  ( censito D/ 10)?

 Risposta: Se costui dimostra di essere iscritto nel registro delle imprese agricole ha diritto alla esenzione, a nulla rilevando se il reddito prodotta è da considerarsi agrario o d'impresa, come del resto più volte ribadito dalla Cassazione. In sintesi, allo stato attuale della giurisprudenza
consolidata della Cassazione, l'esenzione sembrerebbe sussistere.

 

 

314. Domanda: L'area edificabile di circa 2000 mq retrostante il fabbricato (laboratorio + piccola parte appartamento) situato sul mappale 146 dell'immagine allegata (zona evidenziata in azzurro) deve essere, a suo parere, considerata pertinenza o può essere tassata come area edificabile. Dall'ortofoto pare essere prato incolto, non piantumato e non piastrellato.

E' stato effettuato un sopralluogo esterno ma l'area è visibile solo in piccola parte e pare essere non piantumata ne piastrellata. Si consideri che il laboratorio non è utilizzato (dichiarato vuoto ai fini TARSU) e solo l'appartamento è abitato.

Il contribuente aveva dichiarato nel 1993 area edificabile tutto il mappale poi nel 1998 terminato il fabbricato ha dichiarato e pagato solo sul fabbricato.

 

Risposta: La più recente giurisprudenza della Cassazione ritiene assoggettabili le aree edificabili seppur pertinenziali di fabbricati, salvo sia in concreto cristalizzata la capacità edificatoria. In considerazione della documentazione allegata ritengo che detta area sia normalmente assoggettabile ad ICI.

 

 

Cassazione n. 22129/010: ICI area edificabile pertinenziale esente solo se giustificata da esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.

 

Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite" :

"la simulazione intesa non in senso tecnico negoziale ma come rappresentazione di una apparenza di fatto) di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell'art. 817 c.c. alfine di ottenere un risparmio fiscale va ... inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di diritto (v. Cass. SS. UU. 30055/2008)".

Nella medesima decisione, quindi, si è statuito: "perchè un'area fabbricabile perda il (plus)valore costituito ... dalla edificabilità, occorre che intervenga

una aggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolva quindi in un

mero collegamento materiale rimovibile ad libitum".

 

315. Premesso che nei mesi scorsi è stata notificata ad alcuni contribuenti una variazione della rendita catastale con il passaggio di tutti gli alloggi del condominio da categoria A/3 ad A/2 (senza alcuna modifica strutturale), vorrei avere un Suo parere in merito alla decorrenza di tale rendita.

 

Risposta: La nuova r.c., in sostituzione di quella in precedenza attribuita perché errata, ha efficacia dal 1° giugno 2006. Gli atti di recupero così motivati si ritiene non debbano prevedere sanzioni, potendo essere ricondotto l'evento descritto allo errore scusabile.

 

 

316. Un Comune, esaminando alcuni volantini pubblicitari ed approfondendo sul sito internet richiamato, ha scoperto l'esistenza di una palestra all'interno di un'abitazione principale (classata come C02, pertinenza dell'abitazione ed esente ICI). Mi chiedono: la constatazione della difformità del classamento è subordinata ad un sopralluogo della Polizia locale, ovvero dell'Ufficio tecnico, oppure, con gli elementi in possesso, è possibile inviare una lettera ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge finanziaria 2005?
I proprietari, interpellati, sostengono che sia un circolo privato (che, mi pare, non abbia nessuna valenza ai fini della destinazione catastale).

 

 

Risposta: La categoria catastale dipende dalle caratteristiche tecniche e dalla destinazione catastale dello immobile. La situazione descritta, non rilevante per il cambio di categoria,  è invece rilevante sia per l'ICI, perchè tale utilizzazione fa venir meno l'esenzione non potendo  detto locale essere considerata pertinenza della abitazione principale sia per la TARSU per la quale deve trovare applicazione la tariffa prevista per le palestre. Vanno, quindi, emessi, sulla base di tale motivazione gli atti di recupero.

 

317.Abbiamo questa situazione: coniugi proprietari al 50% dell’abitazione, il marito è residente la moglie no, il marito è deceduto, la proprietà dell’immobile passa comunque al 100% alla moglie come coniuge superstite  anche se non residente? La moglie ha acquisito la residenza successivamente al decesso del marito, nel frattempo chi è il soggetto ici la moglie o tutti gli eredi del deceduto? E dopo la richiesta di residenza?

 

Risposta: Tale diritto di abitazione, ai sensi dello articolo 540 cc, non è applicabile nel caso in esame, posto che la vedova non abitava al momento della morte l'immobile. La vedova, se il de cuius è morto senza testamento, diviene dal momento della morte del de cuius proprietaria per l'83,33 per cento (50 per cento già detenuto + 33,33 pari ai 2/3), mentre gli altri eredi (genitori del de cuius divengono proprietari per 1/3 del 50 per cento posseduto dal defunto figlio. La vedova sarà esente solo dalla data di acquisizione della residenza anagrafica (dal 2008, mentre per  prima del 2008 dalla detrazione), mentre i genitori saranno normalmente assoggettati, come chiarito per i contitolari della abitazione principale non utilizzatori dalla Risoluzione 12 del 2008, punto 2 penultimo capoverso.

 

318. L’art. 36, comma 2 del D.L. 223/2006, Legge 248/2006 (“Edificabilità dell’area in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dell’adozione di strumenti attuativi del medesimo) è stato recepito nel ns regolamento ICI solamente in data 27.12.2007 e valevole, pertanto, solamente dal 01.01.2008.

 

Fino al 31.12.2007, in ordine alle aree fabbricabili, il ns Regolamento ICI recitava così:

“Per area fabbricabile si intende l’area con possibilità legali ed effettive di edificazione secondo i criteri previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”

 

Un contribuente  chiede l’applicazione dell’ICI sulle aree fabbricabili a partire solamente dal 2008, data di modifica del ns Regolamento,  mentre noi riteniamo corretto accertare l’omessa dichiarazione e versamento dal 2005. Le chiediamo un parere in merito

 

Risposta: L'obbligazione tributaria è regolata dalla legge dello Stato ed i regolamenti comunali non hanno alcun potere in materia, salvo per le parti espressamente consentite dalla legge stessa. Ne consegue che le disposizioni di legge citate hanno efficacia retroattiva, avendo la norma valore di interpretazuione autentica, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 41 del 2008.

 

È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 36 comma 2 d.l. 4 luglio 2006 n. 223, conv., con modificazioni, in l. 4 agosto 2006 n. 248, censurato, in riferimento agli art. 3 e 53 cost., nonché ai principi di ragionevolezza, razionalità, non contraddizione e di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica, in quanto stabilisce, con efficacia retroattiva che un'area è da considerare fabbricabile, ai fini dell'i.c.i. "se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo", così incidendo sulla precedente definizione di area fabbricabile rilevante ai fini dell'i.c.i. contenuta nell'art. 2 comma 1, lett. b), d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504. Infatti, la disposizione censurata, pur non autoqualificandosi come norma di interpretazione autentica dell'art. 2 comma 1, lett. b), d.lg. n. 504 del 1992, ma avendo tale efficacia - ed essendo quindi idonea ad abrogare la disposizione di cui all'art. 1 l. 27 luglio 2002 n. 212, che consente l'adozione di norme interpretative in materia tributaria solo in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica - si limita ad attribuire alla disposizione interpretata uno dei significati già ricompresi nell'area semantica della disposizione stessa e, pertanto, sotto tale profilo, non può ritenersi irragionevole.


Corte costituzionale, 27/02/2008, n. 41

 

 

319. Proprietaria di un immobile avuto in eredità dai genitori al 50% con il fratello. Unico immobile posseduto, abitato dal fratello, mentre la richiedente abita in un altro immobile non di proprietà. La richiedente chiede l'esenzione dal pagamento ICI in quanto unica casa posseduta anche se non abitata."

Secondo me ciò non è possibile, ma gradirei il suo parere.

 

Risposta: Secondo la norma l'abitazione principale è il luogo di residenza anagrafica del soggetto passivo. Ne consegue che il contitolare della abitazione principale che non vi abita è normalmente assoggettato ad ICI. In tal senso si è espresso il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 12 del 2008, punto 2 penultimo capoverso, ove si legge:

 

Ciò comporta che se l'immobile è:

·       adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l’esenzione spetta a ciascuno di essi;

·       di proprietà di tre soggetti, ma solamente due di essi lo hanno adibito ad abitazione principale, l’ICI continua ad essere dovuta da colui che non lo ha destinato a tale uso.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è proprietario dell’immobile per il 50%; B per il 30% e C per il 20%, ma esso è stato adibito ad abitazione principale soltanto da B e C, solo questi ultimi hanno diritto all’esenzione disposta dalla norma in esame, mentre A deve versare l’ICI calcolata sulla base della propria quota di possesso.


 

320. Con la presente si chiede se è corretto applicare nella situazione di più violazioni inerenti lo stesso tributo comunale – nello specifico per L’ICI –la sanzione per la violazione più grave ( e non il cumulo delle sanzioni).

 

Risposta: Se si riferisce al cumulo giuridico, la Cassazione ritiene che per  l'ICI non debba trovare applicazione:

Cassazione, sentenza n. 932/09: ICI. omessa dichiarazione di un solo cespite: sanzione di omessa denuncia, finché la dichiarazione non è stata presentata (cumulo materiale)

 

Corte di Cassazione nella sentenza n. 8849 del 14 aprile 2010: ICI: sanzione omessa denuncia ogni anno (cumulo materiale).

L’assenza di dichiarazione ICI ogni annualità di imposta comporta la reiterazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto.  Tale sentenza risulta perfettamente in linea con la pronuncia della stessa Cassazione n. 932 del 16 gennaio 2009.

 321. Una ditta che gestisce una cava. Ha di proprietà degli immobili di categoria D08.
Devono pagare l'ICI o godono di qualche esenzione?

 Risposta: Non vi è alcuna esenzione se il fabbricato è accatastato. La questione controversa riguarda invece gli impianti non accatastati, che sono da escludersi se hanno carattere precario non stabile.

 

322. una società ha installato sul capannone di proprietà (immobile di cat D a valori contabili) un impianto fotovoltaico di 19,74 KW di potenza per soddisfare le necessità energetiche proprie, con "scambio sul posto". La Risoluzione 3/2008 dell'Agenzia del Territorio dice che gli impianti di produzione di modesta potenza destinati prevalentemente a consumi domestici sono pertinenze. Si può ritenere che dato che l'impianto in questione soddisfa le sole esigenze dell'attività sia di pertinenza e quindi non rilevante ai fini ici?

 

 

 

Risposta: A mio avviso detto impianto, in quanto pertinenza del fabbricato, comporta la variazione della r.c. del medesimo. Nel caso non vi provveda spontaneamente il possessore va ordinata la variazione catastale ai sensi del comma 336 dello articolo 1 della legge 311/04, così che sarà rivista la r.c. del D.

 

323. Abbiamo accertato un contribuente che nell'anno 2009 acquista una un'area  fabbricabile con sovrastante fabbricato in costruzione /F3) tanto che nel  rogito si legge "si precisa che la porzione immobiliare in oggetto è  trasferita in corso di costruzione, priva di impianti, infissi interni ed  esterni, intonaci, pavimenti e rivestimenti e pertanto sarà costituito  da....ecc. ecc." Nell'accertamento il comune ha applicato il valore venale in comune  commercio derivante dal rogito. Il contribuente contesta tale valore in  quanto sostiene che è comprensivo del costo di costruzione del fabbricato  pertanto si tratta di un valore "gonfiato" . Per raggiungere il giusto  valore dell'area occorre decurtare il valore del costruendo fabbricato.  Noi sosteniamo che il valore dell'area fabbricabile in quel momento è  quello dichiarato nel rogito comprensivo anche del valore del fabbricato  in costruzione. Quale è la tesi giusta? quella del contribuente (e quindi dobbiamo togliere il valore del fabbricato in costruzione) oppure quella  dell'ufficio che sostiene che il valore dell'area in quel momento è  comprensivo del valore del fabbricato.


Risposta: Ha ragione, purtroppo, il contribuente, poiché la base imponibile è costituita in questo caso dal valore dell'area di sedime, senza computare i costi di costruzione. Infatti, il comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92  così dispone:

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

In conclusione, il valore di rogito deve essere diminuito dei costi di costruzione sostenuti fino al momento del rogito.

324. Il nostro Comune ha adottato il nuovo strumento urbanistico (PGT) con il quale alcune aree sono state considerate non più fabbricabili ma agricole. Da quando deve essere considerata la nuova natura dell’immobile? L’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 504/92 stabilisce che il valore delle aree è costituito da quello in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, ma nel nostro caso cambia la natura dell’immobile (da area fabbricabile a terreno agricolo) quindi è corretto considerare l’imponibile sulla base del reddito dominicale dalla data dell’adozione del nuovo strumento urbanistico?

In attesa di cortese riscontro colgo l’occasione di porgerle i migliori saluti.

 

Risposta: Il riferimento al primo gennaio riguarda il valore, mentre la rilevanza oggettiva nel caso descritto ha riguardo alla data di adozione dello strumento urbanistico. Nel bene o nel male le aree divengono inedificabili o edificabili dalla data di adozione del PGT. In sintesi, salvo che codesto Comune non abbia previsto il rimborso per le aree divenute inedificabili le stesse dovranno essere assoggettate ad ICI sulla base del valore al 1° gennaio e sino alla data di adozione del PGT.

 

325. La presente per chiederLe se con l’approvazione (nel 2012) del prossimo bilancio è possibile apportare delle modifiche al Regolamento ICI, nella fattispecie vorrei sapere se possiamo limitare ad UNA le pertinenze dell’abitazione principale (C/2-C/6-C/7) e che si ritiene pertinenza se fisicamente adiacente all’abitazione principale. Se l’immobile si trova in un’altra via NON viene considerata pertinenza.

 

Risposta: Salvo che non sia anticipata l'IMU, tale modifica regolamentare risulterebbe illegittima, per violazione del comma 7 dello articolo 1 del DL 93/08 che vieta l'aumento della pressione fiscale, anche attraverso a modifiche regolamentari peggiorative (Vedi anche parere Corte dei Conti).

 

326. L’art. 11 – quaterdecies, comma 16 del DL 203/05 convertito nella L. 248/2005 interpreta la disposizione dell’art. 2 comma 1 lettera b del 504/1992 stabilendo che un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

 

Premetto che il Comune di …..ha approvato il PGT e non ha più il PRG.

 

L’ufficio tecnico del mio Ente asserisce che in base all’art. 8 comma 3 della legge Regionale 12/2005 il documento di piano non può produrre effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. Pertanto l’area che è individuata nel documento di piano come area di trasformazione soggetta a P.L. non è da considerarsi edificabile fino all’adozione del piano attuativo.

Nel certificato di destinazione urbanistica dell’area l’ufficio tecnico  dichiara  che si tratta di area di trasformazione, ma non dichiara che è area edificabile.

Esempio

Area di trasformazione posseduta da tre proprietari  di cui uno vuole procedere con il P.L. gli altri NO. Senza l’accordo tra i proprietari , secondo l’ufficio tecnico, tale area non diverrà mai edificabile e pertanto i proprietari non devono versare le tasse e l’ICI come area edificabile in quanto non lo è. Secondo l’ufficio Tecnico l’interpretazione di cui all’art. 11 – quaterdecies sopra citato è da riferirsi al PRG e non al PGT.

 

Risposta: Sul punto ho già discusso più volte. La materia tributaria è regolata dlla legge statale e non dalla legge regionale. Questa ultima diversamente dalla prima definisce l'edificabilità urbanistica, mentre la prima l'edificabilità fiscale, cosa ben diversa da quella urbanistica. Il caso controverso è stato risolto dai comuni nel considerare l'area fiscalmente edificabile sin dalla adozione del PGT. Al momento non si è ancora pronunciata la Cassazione. Tuttavia, la Corte dei Conti della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 12 del 2009, rispondendo al Comune di Parma ha ritenuto applicabile l'ICI con la sola adozione del PGT per le aree di trasformazione. Peraltro, è la mia tesi che ho espresso, ancor prima di detta delibera, nel mio ultimo libro sull'ICI. Ricordo, comunque, che l'azione tributaria va applicata anche nel caso fosse dubbia la relativa applicabilità. Chi pagherebbe l'eventuale danno erariale?

 

327. Nel regolamento ICi un articolo recita"l'applicazione dell'aliquota ridotta per gli alloggi locati è riconosciuta dietro presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o di originale del contratto di locazione all'ufficio tributi, nel corso dell'anno in cui si è verificato l'evento". Nel controllare le dichiarazioni dei contribuenti trovo che un tizio mi dichiara  e applica l' aliquota ridotta a un A/10 , un altro a un C/3
io vorrei accertarli in quanto non sono alloggi nè relative pertinenze, è corretto?

 

Risposta: L'obbligazione tributaria segue la situazione di fatto, così che constato che nello immobile il locatario ha stabilito ivi la residenza anagrafica l'agevolazione compete. Di contro, si è in presenza di una grave irregolarità amministrativa, poichè avrebbe dovuta essere autorizzata la variazione urbanistica. Ne dia formale comunicazione al tecnico comunale per i provvedimenti di competenza.

 

328. Premesso che il Comune di …. nel 2007, e riconfermato   a febbraio 2008 prima dell'emissione del decreto n.93 del 27/05/2008,  aveva introdotto un'aliquota agevolata del 4 °/°° e una detrazione di €  250,23 per i nuclei familiari nei quali era presente un portatore di  handicap grave e permanente di cui alla legge n.104 del 05/02/92. Quando è  stato introdotto il decreto n. 93 del 27/05/2008 il quale prevedeva  l'esenzione per l'abitazione principale tranne le cat.A01, A08 ed A09,  poteva deliberare per le suddette categorie non esenti oltre all'aliquota  ordinaria del 5 °/°° e alla detrazione di € 123,29 un'aliquota agevolata e  un'ulteriore detrazione alle categorie con soggetti in situazioni di  particolare disagio economico e sociale? Ho un caso nel comune di ….. dove il proprietario di un A01 ha una  figlia disabile.
 

Risposta: Tale decreto (articolo 1, comma 7) vieta l'aumento delle tariffe. Secondo la Corte dei conti il divieto si estende anche ai regolamenti. Ne consegue che nel caso descritto va applicata l'aliquota del 4 per cento e la detrazione di legge.

 

329. La società …… holding spa che si occupa della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha proposto un contratto per la concessione in uso di un parcheggio pubblico per l’installazione di pensiline fotovoltaiche per un periodo di trenta anni.

A fronte di detta concessione propone il corrispettivo di un canone, comprensivo di oneri accessori e spese generali, pari alla tariffa di …….. €/kwh assoggettato ad IVA (la tariffa di remunerazione sarà indicizzata al valore della tariffa del ritiro dedicato dell’energia elettrica, stabilito dal Gestore dei Servizi Elettrici GSE).

Il contratto prevede che in caso di occupazione di suolo pubblico detta società corrisponderà al comune una quota annua pari a  5,00 €/mq, comprensiva dell’eventuale tosap se inferiore a 5,00 €/mq, ovvero pari alla tosap quando questa fosse superiore a 5,00 €/mq.

 

Volevo un suo parere in merito al quanto sopra. Le chiedo inoltre se l’occupazione del soprasuolo pubblico per l’erogazione di servizi pubblici è applicabile  

l’art. 63 D.Lgs 446/97, vista la circolare del MF n. 32/2000 punto 13), che prevede la tariffa per utenza ovvero l’articolo 47 d. lgs 507/93

 

 

Risposta: Ritengo che l'insieme di dette pensiline costituisca un fabbricato, così che la TOSAP non può trovare applicazione, essendo escluse dallo assoggettamento del predetto corrispettivo le occupazioni inglobate in edifici (Cassazione n. 6666/98), come del resto previsto dal comma 2 dello articolo 38 del D.Lgs.n.507/93. Ciò non esxclude ovviamente l'applicabilità di un canone di concessione liberamente pattuito tra le parti del rapporto. Al riguardo, considerando la durata trentennale si ritiene che debba essere costituito diritto di superficie, anche in considerazione della non precarietà della concessione.

 

E' invece da evidenziare che l'insieme di dette pensiline costituisce un impianto fotovoltaico che va accatastato ed assoggettato ad ici, come chiarito più volte il Ministero delle Finanze, circolare 4 del 2006 ed altre ancora. Non sembra nel caso descritto l'impianto possa essere accatastato nel Gruppo E,  in quanto la natura di pubblica utilità dell’impianto deve essere prevalente rispetto alla vocazione commerciale:

 

1.Circolare n. 14/2007: ICI ed impianti eolici da assoggettare ad ICI.

 

La circolare basa la soluzione prospettata al concetto di “stretta complementarietà” con l’unità immobiliare terreno (Cassazione 13319/06).

 

2.Risoluzione n. 3/08: ICI pannello fotovoltaico assoggettabile ad ICI

 

La risoluzione basa la soluzione prospettata al concetto di “stretta complementarietà” con l’unità immobiliare terreno (Cassazione 16824/06).

 

 

3.Circolare 4 del 2007: collocazione nel gruppo catastale E

 

Affinché una unità immobiliare sia collocabile nel gruppo E, la natura di pubblica utilità dell’impianto deve essere prevalente rispetto alla vocazione commerciale.

 

330. Una società ha un immobile di proprietà che ha ceduto nel 2005 ad una banca con ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo fondiario.

Chi mi deve pagare l’ICI? La società non mi ritira gli accertamenti e il postino scrive sconosciuto sulla cartolina verde (AG) senza certificare l’avvenuta giacenza.

La banca è solidale?

 

Risposta: La concessione di un immobile  a garanzia del pagamento di un mutuo fondiario non incide sulla proprietà dello immobile che rimane di proprietà del garante fino ad eventuale sua espropriazione. Tale società, dunque, fino a quando rimane in proprietà di esso, da verificarsi tramite la conservatoria immobiliare, è tenuta al pagamento dell'ICI. Consiglio di fare una visura camerale della società in argomento e di notificare gli atti impositivi al liquidatore o alle persone che rappresentano la società, così come previsto dallo articolo 145 c.p.c. che sotto riporto. Indi, notificare nel medesimo modo l'ingiunzione fiscale. Qualora la sommatoria del debito superi 8000 euro è possibile procedere ad iscrivere ipoteca sul fabbricato.

 

331. Devo mandare la nomina di funzionario responsabile sempre la comunicazione al Ministero? quali sono i riferimenti di legge? (sono passati 10 anni.... )

 

 

Risposta:  Le riporto qui sotto l'articolo 18bis del DL 8/93 convertito dalla legge 68 del 1993.

 

 

DECRETO-LEGGE 18/01/1993, n. 8
Articolo 18 bis     
Gestione dell'ICI (1).

 


1. Al fine di favorire una informazione costante e puntuale sulle modalità di gestione dell'imposta, i comuni sono tenuti a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), designati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

 


(1) Articolo aggiunto dall'articolo unico della legge 19 marzo 1993, n. 68, in sede di conversione.

 

332. Un contribuente è proprietario di un immobile che adibisce ad abitazione principale.

Nel 2007 acquista un garage, in altro foglio e altra via e sull’atto notarile viene riportata la seguente dicitura:

“Trattamento tributario: La parte acquirente dichiara che l’immobile acquistato costituisce pertinenza di abitazione acquistata nel 1998 ed ubicata in ….. di Valpolicella  in via….”

 

Per quel che concerne l’ICI possiamo esentare questa pertinenza anche se non è adiacente all’abitazione principale? Il ns regolamento in merito nulla dice.

 

Risposta: Certamente si. Infatti, secondo il codice civile (art. 817) e secondo il MF non è necessario che la pertinenza sia adiacente l'abitazione principale, rendendosi solo necessario che sia a servizio di essa anche se distante. Anzi, una disposizione regolamentare contraria risulterebbe illegittima.

 

333. Una contribuente è proprietaria al 100% di un terreno edificabile, le sono stati notificati avvisi di accertamento relativi agli anni 2009 e 2010 in quanto per la suddetta area nulla è mai stato versato.

In risposta agli avvisi notificati la contribuente ha presentato la seguente documentazione:

- possesso di partita IVA con tipo di attività 1134- colture frutticole, coltivazione prodotti per bevande e spezie
- Copia versamento contributi INPS prima rata anno 2011 dovuti dai  coltivatori diretti
- Iscrizione alla camera di commercio come imprenditore agricolo o di coltivatore diretto nella sezione speciale piccoli imprenditori. Da ulteriori controlli effettuati non risultano presentate a nome della contribuente dichiarazioni dei redditi o dichiarazioni IVA necessarie a
determinare il volume d'affari. Al contrario dalla dichiarazione dei redditi presentata dal marito (che è imprenditore edile) la stessa contribuente risulta come familiare a carico
insieme ad un altra figlia. Ai fini ICI, vista la situazione, è tenuta o meno al versamento del terreno
di proprietà come area edificabile?

 
Risposta: Se questa signora è coltivatore diretto e conduce l'attività  agricola e non ha altri redditi da attività lavorativa ed il terreno è coltivato gli compete l'esenzione, salvo che il Comune dimostri che vi è mero intento elusivo ossia l'osservanza formale della legge unicamente per lo scopo di evadere il fisco.

 

334. catasto il 18/07/2007 ha rettificato in aumento la rendita proposta con la procedura di classamento automatico. Tale aumento è stato notificato al contribuente con raccomandata solo a febbraio 2008.

Può il Comune chiedere al contribuente la differenza ICI (tra rendita presunta comunicata con DOCFA e maggiore rendita attribuita dal catasto) calcolata dal 18/07/2007 senza l'addebito di  sanzioni ed interessi, o la stessa ha efficacia solo dalla data di notifica al contribuente?

 

 

Risposta: La r.c. rettificata ha efficacia retroattiva, come confermato da ampia e consolidata giurisprudenza della Cassazione e quindi dall'1.8.2006. Il recupero avverrà senza sanzioni ed interessi fino a tutto il 31.12.2007, mentre per il periodo successivo tali accessori vanno normalmente applicati non potendosi considerare con la notifica dell'atto l'errore scusabile.

 

Cassazione civile, sez. trib., 26 ottobre 2005, n. 20775 ( ICI efficacia retroattiva anche per r.c. in atti dal 2000, purché formalmente notificate).

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 l. 21 novembre 2000 n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

 

335. Le chiedo, in assenza di un’espressa previsione regolamentare che disciplini l’argomento, esiste una qualche possibilità di concedere l’esenzione ICI al proprietario ricoverato e residente presso una casa di riposo, sita in altro comune, per l’abitazione che mantiene, non locata, in questo comune?

 

 

Risposta: Il comma 56 dello articolo 3 della legge 662/96 così dispone:

 

56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Come da Lei rilevato per l'applicazione di detta esenzione è necessario che il Comune abbia recepito nel proprio regolamento ICI tale facoltà. Ne consegue che in assenza codesto Comune non può aderire  a tale richiesta.

 

336.In caso di comproprietari di un’area gli avvisi di accertamento devono essere inviati a tutti secondo le loro quote o esiste un sistema che garantisca l’Amministrazione se, su stessa richiesta dei contribuenti, gli avvisi stessi vengono notificati e/o ritirati da non tutti?

                                   la domanda complicata è:

potrebbe, per cortesia, aiutarmi a gestire al meglio la seguente situazione (caso pietoso)?

Vorrei accontentare i figli ma tutelare in primis il Comune

Dovremmo inviare avvisi ICI (riferiti ad aree edificabili) ad una signora (vedova dal 2008 e già proprietaria del 50%) e ai suoi 4 figli (coeredi insieme a lei del restante 50% prima intestato al marito defunto).

Il problema è che i figli vorrebbero pagare gli avvisi e averli notificati senza darne notizia alla signora. Come potrei fare?

 

La richiesta non è così strana per noi che conosciamo da anni la loro situazione:

Questa signora (insieme al marito finchè era vivente) si è sempre rifiutata di pagare su quelle proprietà nè ICI nè altre tasse anche in passato e i figli ne hanno già pagato le conseguenze.

Per esempio:

-    hanno dovuto fermare all’asta una  loro proprietà, (in quel caso i genitori avevano denunciato i figli per aver pagato al loro posto, il loro legale voleva che interdissero i genitori ma non se la sono sentiti)

-    sempre i figli stanno pagando a rate Esatri per cartelle insolute vecchie e per una vecchia ipoteca, hanno pagato altri avvisi ICI per dei fabbricati all’oscuro della loro genitrice.

 

Gli avvisi fino ad ora sono sempre stati notificati anche alla signora ottenendo in Comune tante lettere adducendo problemi di false firme e perizie fatte da un geometra ormai morto, confini errati e via dicendo – anni 1970/80 – mappali errati per i quali abbiamo sempre spiegato di rivolgersi al catasto ecc. e ottenendo per i figli un periodo di stress e sofferenze.

 

 

Risposta: Come si evince dalla lettura dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/93 l'ICI è una imposta personale, così che l'obbligazione è posta in capo a ciascun contitolare. Tuttavia, fermo restando la notifica degli atti alla madre, i figli potranno accollarsi tale debito, così come previsto dallo articolo 1273 del codice civile. A tal fine i figli potranno convenirsi con il Comune. In sintesi, il Comune notifichi gli atti di recupero alla madre e stipuli un accordo con i figli che si impegnIno a versare quando dovuto dalla madre.

 

 

 

 

Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - Oneri di costruzione su convenzione di lottizzazione - Accollo della cessionaria - Effetti nei confronti del Comune.

 


Una clausola negoziale in virtù della quale la cessionaria si impegni a sostenere in via esclusiva tutte le spese afferenti la costruzione dell'edificio, comprese quelle nascenti dalla convenzione di lottizzazione, ha natura meramente interna e, come tale, non risulta affatto opponibile alla p.a. creditrice degli oneri di costruzione in mancanza di esplicita e formale adesione alla stessa. Trova, infatti, applicazione in questa fattispecie l'art. 1273 comma 2, c.c. dettata in tema di accollo: allorquando il debitore (i ricorrenti) abbia pattuito con un terzo (la cessionaria) l'assunzione del debito gravante sul primo, il creditore (il Comune) può aderire alla convenzione, e può anche concedere la liberazione al debitore originario. Ove ciò non avvenga, il debitore originario rimane obbligato in solido con il cessionario nei confronti dell'ente pubblico creditore, salva la possibilità di agire successivamente in via di regresso nei confronti della società cessionaria.

T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 11/01/2011, n. 17
S. c. (avv. Suria) c. Com. Messina c. (avv. Jaria)

 

Articolo 1273      Accollo.


[I]. Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore [1411].
[II]. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo [12743].
[III]. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
[IV]. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta [1413].

 

337. In merito alla circolare n. 41E dell’Agenzia delle Entrate, chiedo cortesemente come vengono applicate le sanzioni nei primi quindici giorni per tardivo versamento relativo al ravvedimento operoso.

 

Risposta: Tale disposizione non è riferita al ravvedimento operoso ma ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 14 giorni per i quali la sanzione del 30 per cento è ridotta moltiplicando i giorni di ritardo del 2 per cento per ciascun giorno. Tale integrazione può essere fatta sia dal contribuente  che dal Comune in sede di liquidazione. Infatti, tale norma è presente nello articolo 13 del D.Lgs.n.471/97 e non nello articolo 13 del D.Lgs.n.472/97.

Ad esempio il contribuente ha versato correttamente l'importo dovuto ma con un ritardo di 5 giorni. Accortosi dello errore vi rimedia versando la sanzione del 10 per cento. SE invece egli non vi provvede lo fa il Comune in sede di liquidazione che applicherà d'ufficio la sanzione del 10 per cento in luogo del 30 per cento. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva sulla base del principio del favor rei.

 

 

Articolo 13      Ritardati od omessi versamenti diretti.


1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti [riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria,] effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1).
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento 4i un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio ,o concessionario diverso da quello competente.

 

338. In merito all'approvazione del PGT avvenuta lo scorso 02/08,  come devo considerare ai fini ICI quei terreni per i quali gli agricoltori hanno chiesto la trasformazione da agricoli a edificabili se di fatto continuano ad essere utilizzati come agricoli?

 

 

Risposta: L'esclusione prevista dalla seconda parte dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 richiede:

 

a) coincidenza fra soggetto passivo e colui che svolge l'attività agricola;

b) il soggetto passivo deve essere un IAP (imprenditore agricolo professionale);

c) il possessore deve essere iscritto nei registri ex SCAU;

d) l'area non deve aver subito inizi di edificazione.

 

Nel caso di contitolarità di possesso fra soggetti che hanno i requisiti con altri che non li hanno, nonostante sentenza contraria della Cassazione, ritengo che i contitolari non qualificati debbano essere assoggettati.

 

 

 

339. Un contribuente ha realizzato un fabbricato con due appartamenti. Uno l’ha terminato dal 2002 ed è la sua prima casa, e pertanto soggetto a esenzione, il secondo appartamento è stato terminato e allo stesso è stata attribuita la rendita dal Giugno 2008. Per i periodi precedenti deve pagare l’ICI? E su che base paga?

 

Risposta: Nonostante la giurisprudenza non abbia al momento descritto una linea consolidata, nel caso di parziale edificazione ritengo che l'appartamento rimasto da costruire sia da assoggettare come area edificabile, così come previsto dal comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92. L'area sarà assoggettata quantificando la relativa superficie sulla base della seguente formula:

 

estensione dell'area edificabile come da progetto x superficie del secondo appartamento/superficie totale del fabbricato.

 

Ritengo, poi, che il secondo appartamento debba essere assoggettato avendo una propria autonomia funzionale.

 

340. Una Società SpA che opera nel settore metalmeccanico, proprietaria da agosto 2009 di un immobile ricovero attrezzi agricoli/ex stalla accatastato per la prima volta nel 2009 con categoria  D/10, in data febbraio 2010 cede in comodato tale immobile (oltre a propri terreni confinanti) ad una azienda agricola in attività. Tale immobile è assoggettabile ad I.C.I.?

 

Risposta: In base alla giurisprudenza attuale della Cassazione gli immobili strumentali presuppongono che il fabbricato sia D10 ed utilizzato da un imprenditore agricolo. Stando così le cose dato fabbricato sarebbe esente. Io ritengo, invece, che l'immobile vada normalmente assoggettato, poiché ciò si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e capacità contributiva, posto che il possessore sarebbe esente se loca l'immobile ad un agricoltore ed assoggettato se lo loca ad un agricoltore, rimanendo immutata la sua capacità contributiva.


341. Nel periodo precedente il 2009 un immobile era posseduto da soggetto non agricoltore che lo teneva  a disposizione (forse in disuso, non risultano atti idonei di trasferimento ad altri) oltre ai terreni confinanti, ritiene corretto accertarlo dal 2005 retroattivando la categoria D/10 oppure è più corretto agire con stima attribuendo categoria C/2 con rendita presunta?

 

Risposta: In tale ipotesi l'immobile va assoggettato, poiché non utilizzato, senza sia necessario il cambio di categoria, poiché manca in detto periodo il soddisfacimento della seconda condizione.

 

342. Il fondo patrimoniale è da considerarsi soggetto passivo ICI oppure soggetti passivi rimangono i singoli soci od il terzo che l’ha costituito?

 

Risposta: e’ necessario verificare nel singolo caso se quale conseguenza della costituzione del fondo la proprietà degli immobili passi al fondo stesso oppure rimanga in capo ai singoli conferenti. In assenza di tale specifico trasferimento l’ICI risulta ancora dovuta dal coniuge o dal terzo proprietario:

 

C..T.C., Sez. I, del 20/03/1987, n. 2384 secondo la quale “La costituzione del fondo patrimoniale da parte dei coniugi

di cui agli artt. 167 e 168, Codice civile, non produce effetto traslativo dei beni immobili destinati al fondo medesimo e quindi non è assoggettabile all’imposta sull’incremento di valore degli immobili”.

343. Un contribuente ha una casa accatastata in a7,  siccome ci sembra che abbia i requisiti per essere un'a8 come facciamo a segnalarlo al catasto?


 Risposta: Con raccomandata citando il comma 58 dello articolo 3 della legge 662/96, che così dispone:

 

58. Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.

 

Dovreste anche dimostrare perché ritenete che l'immobile debba essere accatastato come A8, magari citando altri immobile del Comune in A8.

 

 

344. Volevo chiederle se ha qualche quesito a cui ha risposto a proposito del pagamento ICI sulle edicole.

 

Risposta: Le edicole debbono essere accatastate nella categoria C1 e vanno assoggettate ad ICI. Il soggetto passivo è il concessionario su aree demaniali (ovviamente se ubicata su suolo pubblico). Costui deve procedere allo accatastamento mediante DOCFA. Il concessionario non potrà essere assoggettato a TOSAP o a COSAP, ma ad un canone di concessione liberamente stabilito dal Comune.

 

345. Un contribuente presenta domanda di rimborso parziale ici per l’anno 2009 in quanto ha pagato per l’intero anno come seconda casa mentre, dal agosto di quello anno, l’abitazione è diventata prima casa. Da un primo controllo non risulta che il contribuente abbia presentato dichiarazione di detta variazione, il rimborso deve essere effettuato comunque?

 

Risposta: Tale dichiarazione non è dovuta, come del resto risulta dalle istruzioni ministeriali al modello di dichiarazione. Se il soggetto ha ivi acquisito la residenza ed effettivamente vi abita il rimborso è dovuto.

 

346. Una Banca  presenta un Docfa in catasto per diversa distribuzione di spazi interni dovuta a ristrutturazione  attribuendosi una rendita inferiore come segue:

 

rendita precedente attribuita dal catasto  in data 16/11/2005

 

categoria  D/5   rendita   € 8.120,00

 

 

rendita  docfa  proposta dal contribuente in data 17/02/2009

 

categoria  D/5   rendita   € 3.538,00

 

 

rettifica rendita dal catasto in data 15/02/2010

 

categoria  D/5   rendita   € 8.260,00  a cui la Banca non ha proposto ricorso

 

 

Nel 2009 la banca utilizza come rendita su cui pagare l’ICI quella docfa proposta il 17/02/2009 versando una minore ICI di € 1.246,00.

 

Ora il Comune deve emettere avviso di liquidazione per recupero ICI anno 2009 cosa deve esporre nell’avviso

 

ICI non pagata: Sanzioni Interessi o solo ICI non pagata senza sanzioni ed interessi  come sostenuto dalla Banca, in quanto la rettifica della rendita da parte del catasto è avvenuta nel 2010?   

 

Risposta: La r.c. da considerare è di 8.260 e ciò a decorrere dal.1.3.2009. Nello avviso di liquidazione dovrà indicare gli estremi dell'atto di notifica della nuova r.c.. Quindi per il 2009 due mesi andranno liquidati in base alla r.c. 8.120 e gli altri in base alla r.c. 8260. Si ritiene che trovando applicazione l'articolo 74 della legge 342/2000 non si applichino né sanzioni né interessi ma fino alla data della notifica dello atto di rettifica. Se il Comune non è in grado di avere la prova della notifica non applicherà le sanzioni.

 

347. UN D7 accatastato con docfa nel 2009 : la rendita è efficace da subito?non dall'anno successivo!


 Risposta: da subito. Infatti, come si evince dallo articolo 10 del D.Lgs.n.504/92 l'ICI è una imposta mensile, perché rapportata ai mesi di possesso, e non annuale.

 

348. Una signora è proprietaria di una unità immobiliare data in uso gratuito  al figlio, sposato. nel 2008 il figlio divorzia e la casa coniugale viene  assegnata alla moglie dal Tribunale.  Secondo lei è possibile che la suocera, proprietaria dell'immobile, faccia  l'uso gratuito alla ex nuora? Preciso ovviamente che ne il figlio ne la nuora hanno alcun titolo  catastale sull'immobile e che da Regolamento Comunale l'uso gratuito può  essere effettuato dalla suocera alla nuora.
 

Risposta: Il comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92 così dispone:

3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione
principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (5).

Ora, la disposizione in argomento sembra voler limitare l'esenzione al coniuge soggetto passivo della casa coniugale, così che non sembra possibile estendere l'esenzione alla ex suocera.

 

349. Una cooperativa, regolarmente iscritta nel registro regionale delle Onlus mi paga l’ICI per il fabbricato di proprietà. E’ una cooperativa che si mantiene soprattutto con il suo lavoro (inserimento disabili al lavoro manuale). A suo avviso rientra automaticamente nelle esenzioni dell’articolo 7 comma i) ?? Cosa devo verificare per definirla esente o soggetta ?

 

Risposta: Le cooperative sono da considerarsi società commerciali, così da non rientrare nella esenzione di cui alla lettera i) dello art. 7 del D.Lgs. 504/92. Solo per volontà regolamentare il Comune può regolamentare l'esenzione delle ONLUS ai sensi del D.Lgs.n.460/97.

 

 

350. Recentemente abbiamo ricevuto una nota da parte dell’Azienda Provinciale Trasporti di ….. con la quale ci comunicano che, non essendo andata a buon fine la procedura di riscatto esercitata dalla Provincia di …., il deposito autobus APTV con annessa abitazione del custode, siti nel Comune di Caprino Veronese, risultano tuttora di proprietà demaniale (anziché dell’A.P.T.)

Si precisa che nel 2001 l’A.P.T. di Verona ha presentato una dichiarazione di variazione ICI per n. 3 immobili (senza indicazione di Identificativo Catastale e con valori provvisori, in quanto probabilmente non accatastati) indicando nelle note la dicitura “Beni conferiti dalla Provincia di Verona in seguito a trasformazione da azienda speciale (ex L. 142/90) in Società per Azioni ex L. 127/97, art. 17, c. 51 con delibera del Consiglio Provinciale di Verona n. 25 del 17.05.2000”.

La suddetta Azienda dal 2000 ha versato l’imposta ICI al Comune di Caprino per i suddetti immobili.

Da verifiche fatte con il Catasto abbiamo trovato degli immobili accatastati nel 2008, che potrebbero corrispondere a quelli sopra descritti, che risultano però intestati al “Demanio dello Stato” (Immobili accatastati in Cat. E01 – C02 – A03 – C06 – C01 – B04).

Se fossero effettivamente di proprietà del Demanio, mi conferma che questi immobili sono da considerare esenti ai fini ICI?

Si potrebbe quindi dire che l’A.P.T.V. dal 2011 non dovrà più essere considerato soggetto passivo ai fini ICI? E se dovessero chiederci un rimborso di quanto pagato negli scorsi anni, ne avrebbero diritto? Eventualmente a partire da quale anno?

 

Risposta: Secondo me tale azienda rimane soggetto passivo, in quanto concessionaria di beni demaniali. L'esenzione è caso limitata al fabbricato E1. Nel caso sia da considerarsi soggetto passivo il demanio, questi non sarebbe esente, non potendo essere considerata attività istituzionale, posto che l'attività di trasporto può essere svolta anche da privati.

 

351. Abbiamo emesso gli avvisi di accertamento in rettifica relativi all’anno 2006, ora un contribuente ha presentato la richiesta di annullamento  dell’avviso stesso in quanto comunica di aver provveduto al versamento dell’imposta utilizzando il modello F24 ma indicando erroneamente il codice del comune di riferimento (MILANO anziché PESCHIERA BORROMEO)…ho consigliato di richiedere rimborso al Comune di Milano e provvedere al versamento dell’avviso di accertamento che ha ricevuto…è corretta tale procedura??

 

Risposta:  Tale procedura è la sola corretta. Alcuni comuni accettano la compensazione interna fra i comuni, pur non essendo prevista dalla legge.

 

351. Nel 2002 è stato approvato un nuovo PRG e nel 2007 abbiamo inviato le comunicazioni ai proprietari di aree edificabili, dando la possibilità di regolarizzare la propria posizione ICI dal 2002 aderendo ad un condono fiscale.

Per quanto riguarda i terreni edificabili ricadenti in zona “F” era stato deciso di applicare una riduzione del 90% sui valori venali approvati dalla Giunta Comunale (si precisa che ogni anno la Giunta approva una tabella dei valori venali delle varie zone di PRG, aggiornando i valori in base all’indice ISTAT).

Recentemente il Comune ha deciso di procedere all’esproprio di alcune zone “F” per la “realizzazione di un nuovo centro natatorio” ed è stato previsto di riconoscere ai proprietari un indennizzo di € 70,00/mq, corrispondente al valore “pieno” al mq (senza riduzioni). 

Uno di questi proprietari, che ha già sottoscritto nei giorni scorsi la cessione al Comune, aveva acquistato il terreno nel 2003. Non avendo mai effettuato versamenti ICI per la sua area edificabile, negli scorsi anni abbiamo provveduto a notificargli degli avvisi di accertamento per gli anni 2003/2005, applicando però la riduzione del 90% sul valore della zona “F”.

Ora dobbiamo procedere con l’accertamento per l’anno 2006. Considerando che il Comune ha appena corrisposto al soggetto di cui sopra un’indennità di esproprio senza applicare la riduzione del 90%, possiamo recuperare l’imposta per intero, senza riduzione? Ed eventualmente possiamo farlo per tutti gli anni, dal 2006 al 2011?

Come ci consiglia di operare? Come dobbiamo motivare l’avviso per non incorrere in ipotetici ricorsi?

 

Altri proprietari interessati dall’esproprio di cui sopra, hanno invece aderito al condono fiscale dal 2002, pagando però l’imposta dovuta per i vari anni, applicando sempre la riduzione del 90% prevista per le zone “F”. Possiamo anche per questi soggetti procedere al recupero per la differenza di imposta, almeno dal 2006, visto che percepiranno un indennizzo pari al valore “pieno” dell’area?

 

 

Risposta: Come è noto il comma 7 dello articolo 37 del D. P.R. 327/01 così dispone:

 

7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e dell'art. 22- bis qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti . 

 

 

Sulla base di tale principio deve sussistere coincidenza fra il valore definito agli effetti ICI e quantificazione della indennità di esproprio. Sarebbe bene, quindi, procedere al recupero della maggior ICI dovuta da coloro che hanno concordato un valore inferiore, onde eliminare la grave responsabilità che potrebbe derivare dalla violazione del comma sopra riportato. Il recupero in questo caso potrebbe essere fatto senza sanzione, poiché l'errore è scusabile. Di contro, nei casi usuali la sanzione va applicata ed il valore ICI dovrà essere pari alla indennità da erogare.

 

 

353. Abbiamo emesso avvisi Ici per un contribuente che dal 2008 (come tanti) pensava fosse abolita ICI. L’accertamento si riferisce ad un immobile che dice essere da allora in uso gratuito ai genitori. La comunicazione di questo beneficio è stata prodotta a ottobre 2011 dopo aver ricevuto l’avviso e gli è stato detto che non ha effetto retroattivo. Stamane ha comunque presentato istanza di annullamento richiamando l’art.20 del ns. regolamento e sostenendo che non esiste nessuna norma che obblighi a tale comunicazione se non le risultanze anagrafiche.   Vorrei per cortesia un supporto per rispondere in maniera corretta (citando soprattutto laddove fosse carente il ns. regolamento, la disciplina nazionale) e le allego un estratto del regolamento (in particolare l’art. 23). Preciso che non abbiamo modificato il regolamento anche se le comunicazioni sono state sostituite dalle dichiarazioni delle quali seguiamo le norme statali.

 

 

 

 

Risposta: In virtù della  previsione regolamentare e della prassi l'agevolazione, sulla base della giurisprudenza prevalente (CTP di Varese, CTR di Milano, CTP Puglia, CTR Lazio), non compete, pur potendo il Comune rimettere nei termini il contribuente. Tuttavia, se il comune si è comportato per il passato negando la richiesta di rimessione in termini deve proseguire su tale linea.

 

354. Nel marzo 2006  il Segretario Comunale, vigente a quel tempo, firmò  una cessione a titolo gratuito con cui il Comune accettava una servitù di uso pubblico su determinati immobili facenti parte di un complesso commerciale in …. (praticamente i  parcheggi del Centro Commerciale).

La società  cedente rivendica oggi il suo diritto di non dover più pagare L’ici al Comune.

Le alleghiamo l’atto notarile relativo. Secondo noi L’ici è dovuta. Chiediamo un  Suo parere.

 

Risposta: Con l'atto in argomento la società "FINCOMPANY SRL" costituisce a favore del Comune di…. (Bg) la servitù di uso pubblico degli immobili di cui alle lettere a), b) e c), di cui alla lettera B dell'atto. Ora, poiché l'articolo 3 del D.Lgs.n.504/92 non annovera fra i diritti rilevanti per l'acquisizione della soggettività passiva ICI la servitù di uso pubblico, ne consegue che per detti immobili la società "FINCOMPANY SRL", in quanto titolare del diritto di proprietà sui medesimi, rimane soggetto passivo ICI. Una interpretazione dell'atto per la quale si ritenesse concordata la relativa esenzione dal pagamento di tributi  risulterebbe nulla, in virtù di quanto previsto dallo articolo 49 del RD 827/24.

 

 

REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n. 827 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 3 giugno, n. 130). - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (1).

 

(1) Per l'elevazione dei limiti di somma di cui al presente decreto, vedi, l'articolo 1, della legge 10 dicembre 1953, n. 936, l'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1972 , n. 422 e l'articolo 20, comma 1, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

 

 


REGOLAMENTO [ parte 2 di 2]
TITOLO II

DEI CONTRATTI

CAPO II

DEI CAPITOLI DI ONERI

     Articolo 49     

Nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione.

 

 

 

355. l'ufficio emette un accertamento per 2 terreni applicando la rendita catastale, in quanto da PRG si trovano in zona E3 - zona di tutela ambientale. con vicolo in quanto trattasi di area di salvaguardia, non essendo a. fabbricabile abbiamo inserito il r. domenicale.  il consulente dice che non è nemmeno t. agricolo in quanto non adibito all'esercizio delle attività agricole
allora cos'è? è corretto tassarlo?

 

Risposta: Se l'area non è edificabile non va assoggettata neppure come terreno agricolo, posto che la lettera c) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 limita l'assoggettamento ai terreni destinati allo esercizio di una attività agricola. In definitiva, il terreno deve essere escluso dallo assoggettamento ICI. Se le cose stanno così vi consiglio di annullare l'atto.

 

356. abbiamo questo caso:

2 proprietari

1 proprietario al 100% di una casa

1 proprietario al 100% di altra casa

gli immobili sono uno a fianco a l’altro e i proprietari sono coniugi.

E’ stato emesso un avviso di accertamento ici (anno 2006) alla Sig.ra  comunicandole di non aver diritto all’aliquota e alla detrazione per abitazione principale in quanto è residente nel nucleo famigliare del marito.

La signora comunica che con procedura DOCFA è stato indicato (Porzione di u.i.u. unità di fatto con quella di fg. 69 part. 127 sub. 38) nel senso che un’immobile fa parte dell’altro immobile.  Ai fini ICI come ci si deve comportare, visto che i proprietari sono diversi?

 

Risposta: La Cassazione con varie sentenze ha ritenuto di estendere l'esenzione quando l'abitazione principale, seppur composta da più unità catastalmente distinte, è utilizzata come una sola. Entrambe le unità, sulla base di tale giurisprudenza, saranno da esentare se l'utilizzo completo ai fini abitativi necessita di entrambe le unità. Ad esempio non realizza tale presupposto la presenza contestuale nelle unità di cucina.

 

A tal fine consiglio un sopralluogo

 

357. Abbiamo ricevuto la sua mail, ma il problema è relativo all’anno 2006, nel quale non era ancora prevista l’esenzione per l’abitazione principale. Con quale modalità applico l’aliquota per abitazione principale (su due unità immobiliari distinte con diverse rendite e diversi proprietari?) e la detrazione? visto che …… prevede per gli immobili a disposizione aliquota al 7 per mille..

 

Risposta: Per l'anno 2006 la questione è meno intricata, poiché comunque la detrazione è una sola. Per l'aliquota della seconda si applicherà l'aliquota della abitazione principale se nei due immobili vi è una sola cucina o l'aliquota del 7 per mille (senza detrazione) se le cucine sono presenti in entrambe.

 

 358. Per conoscenza le trasmetto comunicazione della ……relativa all’invio delle rettifiche degli accertamenti ici della ditta …., di cui le menzionavo nei giorni scorsi, con le motivazioni contrarie rispetto alla nostra relativamente all’applicabilità della sentenza della corte di cassazione 3160 del 2011 per la retroattività delle rendite catastali richieste nel 92 e nel 96.

Per favore gli dia un’occhiata

 

Risposta: In via preliminare, faccio rilevare la poca chiarezza degli atti, suggerendo che in luogo di imposta dovuta in base alla dichiarazione sia scritto imposta dovuta in base al valore contabile (c.3 art. 5 D.Lgs.n.504/92) ed in via ordinaria confermo che tali atti si mostrano in netto contrasto con la sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 3160/11. Vi informo peraltro che proprio alla luce di tale sentenza la CTR di Milano, Sezione 8, con sentenza n. 121/8/11, del 15 giugno 2011 ha accolto l'appello di una società proposto contro una sentenza della CTP di Bergamo che aveva rigettato il ricorso contro un atto del Comune di … (Bg). Anzi, mi è stato riferito che anche la predetta CTP alla luce della sentenza della Cassazione sta accogliendo i ricorsi.

 

 

359. Una società cooperativa a r.l. (attività agricola) ha realizzato una nuova imponente struttura su un'area dove si trovavano delle serre per la coltivazione di piante. Da quando  decorre l'obbligo al pagamento ICI per area fabbricabile? Dall'inizio lavori o visto che non si tratta di persona fisica da quando l'area è inserita come edificabile in piano regolatore?

 

Risposta: Le società agricole in genere, secondo costante e consolidata giurisprudenza della Cassazione, diversamente dalle persone fisiche imprenditori agricoli professionali (IAP) non possono godere delle agevolazione previste per le aree fabbricabili dallo articolo 2 lettera b) seconda parte e dallo articolo 9 del D.Lgs.n.504/92. Ne consegue che al pari degli altri contribuenti l'area sarà da assoggettare in quanto edificabile dalla data di adozione dello strumento urbanistico generale, come previsto  dallo articolo 36, comma 2, del DL 223/06 convertito dalla legge 248/06. Di contro, se il possessore di tale aree fosse stato un soggetto IAP persona fisica l'edificabilità sarebbe decorsa dallo inizio dei lavori di costruzione.

 

 360. Una contribuente è proprietario al 100%  di un appartamento in cui vive con il figlio.

Il coniuge è proprietario sempre al 100% di un altro appartamento attiguo, nello stesso stabile, in cui vive con un altro figlio.

Ognuno risulta residente nel proprio appartamento anche anagraficamente quindi ognuno con il proprio stato famiglia,  pur non essendo separati e/o divorziati.

Si chiede se entrambi i coniugi  posso usufruire dell’esenzione totale per il proprio appartamento. Si chiede quale sia la normativa di riferimento e se c’è giurisprudenza consolidata in materia.

 

Risposta: Se non è dimostrata l'elusione da parte del comune, ossia l'intento fraudolento di avere una duplice esenzione  da parte dei coniugi non separati,  entrambe le unità vanno considerate abitazioni principali e quindi da esentare. Per poter correttamente limitare l'esenzione ad una sola delle due occorre dimostrare che di fatto  i due coniugi vivono sotto lo stesso tetto. Infatti, non è contrario alla legge che due coniugi anche se non separati possano avere residenze diverse.

 

 

361. terreno edificabile (in area di lottizzazione) del quale deve essere calcolata l’ICI ha una superficie che risulta dalle visure catastali. Su iniziativa del contribuente, su tale terreno, è stato predisposto un progetto per l’edificazione. A seguito di tale progetto è emerso che la superficie reale (cioè misurata dal tecnico incaricato) del terreno è maggiore di quella che risulta dalle visure. Si chiede quale superficie debba essere utilizzata per calcolare l’ICI.

 

Risposta: Ai sensi della lettera b) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 l'edificabilità delle aree è data dagli strumenti urbanistici e non dalle risultanze catastali. Ne consegue che la superficie da considerare è quella misurata dal tecnico incaricato.

 

362. . La società Leasint ha concesso in locazione finanziaria alla ditta B-S  quattro fabbricati di categoria D7 e due terreni per complessivi 1200  metri considerati EDIFICABILI (produttivi per attività artigianali  industriali commerciali localizzate in territorio agricolo).  Chi è il soggetto passivo dell'area edificabile?  Per i fabbricati sta regolarmente pagando la ditta B-S.

Risposta: L'articolo 3 del D.Lgs.n.504/92 considera soggetto passivo ICI nei casi di leasing il locatario, sin dalla stipula del contratto. Ora, dopo aver verificato che nel contratto vi sono anche dette aree l'accertamento  va fatto nei confronti della B-S.
 Articolo 3     Soggetti passivi (1) (2).


1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto .

363. Una società di capitale in data 25/09/2006 a seguito “divisione” ha proposto il classamento e la rendita del fabbricato di proprietà in categoria C3 classe 2 consistenza mq 580 Rendita euro 1.917,09. L’Agenzia del Territorio di Lecco in data 28/02/2007 ha rettificato il classamento proposto (notifica in data 01/03/2007) in categoria D1 Rendita euro 7.212,00. Il contribuente per l’anno d’imposta 2006 ha versato per 9 mesi con la rendita in atti prima della “divisione” e per 3 mesi con la rendita di euro 1.917,09. E’ legittimo emettere avviso di accertamento in rettifica per l’anno d’imposta 2006 contestando la rendita utilizzata per 3 mesi di euro 1.917,09 anziché quella rettificata dal Catasto di euro 7.212,00? Si precisa che dall’anno 2007 e seg. la società ha correttamente versato l’ICI utilizzando la rendita di euro 7.212,00.

 

 

       Una seconda società di capitale è proprietaria di 3 fabbricati. In data 27/01/2006 a seguito “divisione” ha proposto un DOCFA cat. D1 euro 8.978,00 rettificato in data 19/06/2006 in cat. D1 rendita euro 13.466,00 e un altro DOCFA cat. D1 euro 46.468,00 rettificato in data 19/06/2006 in cat. D1 rendita euro 69.701,00. Ha infine proposto un terzo DOCFA in data 29/11/2005 “per diversa distribuzione degli spazi interni” cat. D1 euro 7.544,00 rettificato in data 23/05/2006 in euro 11.316,00. Per quest’ultima rettifica la società ha proposto ricorso e con sentenza passata in giudicato è stata disposta la rendita in euro 8.782,50. Per l’anno d’imposta 2006 è legittimo applicare – per i primi due fabbricati – la rendita rettificata dall’Agenzia del Territorio (mesi possesso 11) e non contestata dalla società e, per il terzo fabbricato la rendita disposta con sentenza passata in giudicato (mesi possesso 12)? Si precisa che la differenza ICI è stata riscontrata sulle annualità 2006 e 2007, mentre dall’anno 2008 i versamenti ICI sono ok.

 

Risposta: I casi proposti debbono essere risolti sulla base del carattere mensile dell'ICI, così come si evince dallo articolo 10 del D.Lgs.n.504/92, sulla base della efficacia retroattiva delle rendite rettificate proposte con il procedimento DOCFA (art. 74 della legge 342/00) ed in base alla efficacia retroattiva delle sentenze delle CT.

 

Sulla base di tali principi, si risponde quanto segue:

 

punto 1

 

3 mesi 2006 vanno recuperati applicando la r.c. 7212 (senza sanzioni né interessi).

 

punto 2

 

a) fabbricato 1 dall'1.2.2006 la r.c. da utilizzare è 13.466;

b) fabbricato 2 dall'1.2.2006 la r.c. da utilizzare è  69701;

c) fabbricato 3 dall'1.2.2006 la r.c. da utilizzare è   8782,50.

 

364. Un  contribuente del comune di ……… fa parte delle Forze Armate: lo stesso possiede una abitazione nel nostro Comune ma ha spostato la residenza in un altro comune . A seguito di ricevimento dell’avviso di accertamento  (perché venutagli meno l’agevolazione “prima casa”)  il contribuente ci ha citato il comma 1 dell’art. 66 della L. 21.11.2000 N. 342 “Misure in materia fiscale” che, a suo avviso, avvalorerebbe il fatto che ha diritto all’esenzione prima casa anche senza residenza o dimora abituale. Il succitato articolo parla di iva e di imposta di registro e non espressamente di ICI.

Poiché questo contribuente è molto insistente chiediamo un suo parere al riguardo e se vi sia della giurisprudenza in merito.

 

Risposta:Il comma 1 dello  Articolo 66 della legge 342/00 in tema di modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.


1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonchè da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dalla nota II- bis dell'art. 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

 

Ora, come si evince dalla lettera della norma ed in base al principio di specialità delle norme tributarie tale disposizione ha valore per l'imposta di registro e per l'IVA, ma non per l'ICI, come del resto confermato proprio per le forze di polizia  dalla risoluzione ministeriale n. 4 del  del 2007, ove si afferma:

In particolare è stato chiesto se ad un contribuente appartenente alle Forze di Polizia, che ha l’obbligo di residenza presso la caserma, possano essere applicati tali benefici relativamente ad un immobile sito nel territorio di un comune diverso da quello in cui è ubicata la caserma ed in cui lo stesso contribuente ha la sua dimora abituale.

Al riguardo, occorre fare riferimento a quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. La norma, così come modificata dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), prevede che per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. "

 Per le ragioni anzidette si ritiene non esentabile ai fini ICI l'immobile in considerazione.

365. Abbiamo un contribuente residente AIRE (in Africa) al quale regolarmente notifichiamo, tramite il consolato, avvisi di accertamento ICI. Regolarmente il consolato ci rimanda le notifiche specificando che quel soggetto, all’indirizzo indicato, non risulta reperibile.

Ora ho chiesto al consolato di farci avere una dichiarazione di tale irreperibilità.

Secondo lei possiamo fare qualcosa? Esiste, a suo parere, una pratica tipo quella che si espleta tra i residente irreperibili per i soggetti residente AIRE non reperibili?

 

 

Risposta: Ai sensi dello articolo 60 del DPR 600/73 le notifiche quando non sono effettuate in mani proprie sono notificate di regola al domicilio fiscale. Ora, la lettera

 

e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento );

 

Ora, se è vero che la Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 2007, n. 366 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente articolo, primo comma, lettere c), e) ed f), e 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, del presente decreto, e dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano, imponendo che la notifica debba essere fatta al domicilio estero.

 

Tuttavia, nel caso di irreperibilità allo indirizzo estero rivive ad avviso dello scrivente l'esigenza di notificare l'atto al domicilio fiscale in italia. Tramite l'esame della Anagrafe Tributaria potete risalire a tale domicio e procedere alla notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del c.p.c. Nel caso risultasse irreperibile anche a detto domicilio la notifica va fatta ai sensi dello articolo 140 c.p.c.

 

366. Le chiedo gentilmente se può darmi alcune informazioni riguardo all'applicazione dell'ICI in caso di trust, in particolare per quanto riguarda il calcolo dell'imposta.
 


Risposta: Il Trust è da considerarsi nel nostro ordinamento un Ente non commerciale, che non gode di alcuna agevolazione per l'ICI, salvo che il Comune non abbia applicato una aliquota agevolata, come acconsentito in via facoltativa dallo articolo 6 del D.Lgs.n.504/92. Gli immobili utilizzati come abitazione principale dai trustee non possono essere esentati, posto che il soggetto passivo è il trust, che ivi non ha la residenza anagrafica, condizione che non può essere logicamente soddisfatta dalle persone giuridiche.

367. Mi hanno presentato una denuncia tarsu per l’utilizzo di un appartamento come ufficio : l’appartamento e’ di proprietà di uno dei due soci della società che utilizzerebbe l’ufficio con contratto di comodato, Le chiedo il comune può obbligarli a cambiare la destinazione d’uso da appartamento a ufficio visto che viene utilizzato in altro modo?

 

Risposta: Mentre ai fini TARSU dovrà essere assoggettato come ufficio, a nulla rilevando la categoria catastale, pur ai fini ICI ritengo irrilevante il cambiamento della categoria catastale, essendo la categoria catastale connessa alla struttura dello immobile e non all'uso che ne è fatto. In conclusione, non ritengo dovuta la variazione catastale.

368. . Preso atto della sentenza 6056/2011, gli  accertamenti riguardanti gli edifici rurali devono obbligatoriamente  essere emessi senza sanzioni? E se sullo stesso accertamento ci sono altri immobili (non rurali) per cui  il contribuente non paga, escono ugualmente senza sanzioni? Il Comune ha la facoltà di decidere in merito? E se sì, lo deve fare il  responsabile di area o l'organo politico?
 

Risposta: Le sanzioni non sono dovute se l'errore nel caso specifico è scusabile. Ad esempio sarebbe scusabile se pur sussistendo le condizioni di ruralità il fabbricato non era accatastato in A6 oppure D10, ma comunque era utilizzato da un imprenditore agricolo. La competenza sanzionatoria è del funzionario responsabile del tributo, così come previsto in via generale dallo articolo 16 del D.Lgs.n.472/97. Qualora vi siano immobili per i quali l'errore è ritenuto da esso scusabile ed altri no solo per i secondi sarà applicata la sanzione del 30 per cento.

369. Potrebbe cortesemente darmi un parere sulla visura della conservatoria dei registri immobiliari che le Allego? L'unita' immobiliare ad oggi e' ancora di proprietà della ________ srl? l'ici chi deve pagarla

Ho letto la sentenza della corte di cassazione  inerente la domanda giudiziale in esecuzione specifica  ma sinceramente non e' molto chiara

 

Risposta: Fino a quando il Tribunale non abbia emesso la sentenza con la quale trasferisce la proprietà al Sig. ____, soggetto passivo è da considerarsi ________________ SRL.

 

370. Un contribuente titolare di diversi  immobili muore nel 2006, lasciando la moglie e 4 figli. Dopo il decesso né la moglie nè i figli hanno presentato la dichiarazione di successione, guardandosi bene dal versare l'ICI ! Da un controllo nell'anagrafe tributaria sono venbuto a
conoscenza che  il de cuius prima del  nel 2005 aveva concesso in affitto alcuni immobili ( con regolare contratto) ad una casa di cura,  la quale attualmente esistente in detti locali ha fatto sapere in maniera formale ( con nota scritta) che l'affitto viene corrisposto con bonifico bancario alla  vedova del proprietario degli immobili, e che nè  non è stato formalizzato il subentro  della mogli e  dei figli nel contratto di locazione. Non solo, ho inoltre trovato un contratto di comodato, fatto di recente in cui   la vedova ed i figli qualificandosi come " eredi" hanno dato in comodato  ad un terzo alcuni immobili di proprietà del de cuius. Ora,  è evidente che  i chiamati all'eredità ( la moglie ed i figli) non vogliono presentare la denuncia di successione per non uscire allo scoperto con la proprietà degli immobili. Vorrei, pertanto, procedere nel seguente modo:
1) eccepire che  gli comportamento della moglie e dei figli chiamati all'eredità   si è concretizzato di fatto nell'accettazione tacita della qualifica di erede;
2) emettere gli avvisi di accertamento per il recupero dell'imposta evasa, attribuendo d'ufficio agli eredi le quote di proprietà  loro spettanti per  legge. Cosa  ne pensa?.....

Risposta: Il comportamento che Lei descrive non è corretto. Infatti, non essendo stata presentata denuncia di successione è necessario che gli accertamenti (con sanzioni) vadano intestati al de cuius e notificati  all'ultimo suo  domicilio. Qualora nessuno li ritiri gli atti vanno  notificati ai sensi dello articolo 140 c.p.c. Nello stesso modo proceda per la riscossione coattiva. Nel caso di mancato pagamento proceda al pignoramento dei canoni di locazione, che il Comune può fare senza l'assistenza di un legale, ai sensi del RD 639/1910.

 371. Dobbiamo notificare un atto ICI 2006 e 2007 a una società che è cessata per fusione per incorporazione in altra società in data 15/12/2008. E' meglio indicare nell'atto che si tratta di atto riferibile a proprietà che erano della società cessata? (trattasi di area fabbricabile edificata nel 2007.

 

Risposta: Una società, seppur cessata, non determina l'annullamento delle obbligazioni che la riguardano. Gli atti di recupero, quindi, vanno intestati alla società incorporata e notificati alla indirizzo della società incorporante, la quale risponde degli obblighi non assolti della società che ha incorporato. Infatti, l'articolo 15 del D.Lgs.n.472/97 così dispone:

 

 

 Articolo 15      Trasformazione, fusione e scissione di società.

 


1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo 2499 codice civile.

 

372. La disturbo in merito a un accertamento ICI relativo ad un immobile di cat. D/8, che è stato impugnato dal contribuente, e per il quale vi è già stata l'udienza in commissione tributaria. L'accertamento riguardava un immobile ( un tempo adibito a stalla), identificato nella cat. D/8, per il quale l'anno scorso ho emesso avviso di accertamento per la sola annualità 2005 , (non sapendo bene l'evolversi della normativa sui rurali.....) .

Il contribuente proprietario ha fatto ricorso e la sett. scorsa c'è stata l'udienza in commissione tributaria, senza la presenza del nostro avvocato difensore, (non rida...... ma è arrivato in ritardo e non l'hanno fatto entrare.....) e pertanto non conosciamo l'esito della causa.

Dovendo ora procedere all'accertamento dell'annualità 2006 (in scadenza  al 31/12/2011) e non sapendo cosa è stato discusso in commissione tributaria,.... cosa faccio io ? Posso fare ugualmente l'accertamento (tenuto conto che alla data odierna, l'immobile è ancora accatastato in cat. D/8) ?

 

Non vorrei perdere l'annualità......

 

 

Risposta: Lei emetta gli atti di recupero, al fine di non perdere annualità. Caso mai su richiesta del contribuente sospenderà tali atti in attesa di una decisione definitiva sul tema dei rurali. Guardi che la decisione in premessa, sia positiva che negativa, ha valore solo per tale atto e non pregiudica le sentenze relative ad altre annualità:

 

Nel sistema tributario, ogni anno fiscale mantiene la propria autonomia rispetto agli altri e comporta la costituzione, tra contribuente e fisco, di un rapporto giuridico distinto rispetto a quelli relativi agli anni precedenti e successivi. Ne consegue che, qualora le controversie relative a diverse annualità d'imposta del medesimo tributo, ancorché concernenti questioni in previa riunione dei relativi giudizi), ciascun giudizio mantiene la sua autonomia e la decisione ad esso relativa non è suscettibile di costituire cosa giudicata rispetto ai giudizi relativi alle altre annualità.

Cassazione civile, sez. trib., 30 maggio 2003, n. 8709

Soc. coop. Pescatori Uria c. Min. fin.

Peraltro, la recente legge che considera rurali tutti i fabbricati ai fini agricoli è a mio avviso palesemente illegittima, così che pronostico, seppure in tempi non brevi, un possibile annullamento da parte della Corte Costituzionale.

373. Un coniuge (il marito) è usufruttuario al 100% della casa di abitazione dove risiede anagraficamente con la moglie, mentre la nuda proprietà è per il 50% del figlio e per altro 50% della nuora.

Dopo la sua morte, la vedova può far valere su questa residenza il diritto di abitazione al 100% in qualità di coniuge superstite???

 

Risposta: Con la morte dello usufruttuario la proprietà piena passa al nudo proprietario. Ne consegue che la soggettività passiva diviene con tale evento del figlio e della nuora, non trovando applicazione per detto motivo il diritto di abitazione del coniuge superstite ai sensi dello articolo 540 c.c. a favore della vedova.

 

374. Un Comune con delibera di Consiglio Comunale ha approvato l’applicazione dell’aliquota di abitazione principale e relativa detrazione agli immobili concessi in locazione con patto di futura vendita ai sensi degli artt. 8 e 9 Legge 179/1992 . Si chiede se è legittimo prevedere tale agevolazione e, se possibile,  in base a quale normativa.

 

Risposta: Tale deliberazione è a mio avviso illegittima, almeno nella parte in cui concede la detrazione e non la sola aliquota agevolata. Le riporto la legge.

 

 

DECRETO-LEGGE 08/08/1996, n. 437
CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA ED INDIRETTA 
     Articolo 4      Disposizioni in materia di ICI.


1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato (1).
2. All'art. 9- bis , comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1995".
3. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 30 dicembre 1995. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.
4. Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono prorogati di due anni (2).


(1) Comma sostituito dall'articolo unico della legge 24 ottobre 1996, n. 556, in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall'articolo 2 del D.L. 25 novembre 1996, n. 599, come modificato dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, in sede di conversione.

 

375. Un contribuente mi dichiara per l'anno 2006 un'area fabbricabile per euro 50.000;  facendo un  controllo per lo stesso anno l'area vale 80.000

per anno 2006 lo accerto come infedele denuncia?
per anno 2007 e successivi lo accerto come?

 Risposta: Per le aree edificabili le infedeltà ricadono nella omessa denuncia di variazione, sanzionabile ogni anno (2006 e 2007) con la sanzione di omessa denuncia, da applicarsi sulla differenza (minor versamento).

 

 

      376. in previsione delle scadenze ICI 2012:  il 16 giugno è sabato, viene spostato al lunedì come il 16/12 che cade di domenica? Non mi ricordo la normativa che prevede tale slittamento.

 

      Si. Infatti, l’articolo 6, comma 8, del Decreto-Legge 31 marzo 1994, n. 222, con riferimento al pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali equipara di fatto il sabato al giorno festivo, infatti, prevede che se il termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo il versamento effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Tale spostamento si realizza anche per la presentazione delle dichiarazioni. Infatti, l’articolo 2 “Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP”, comma 9 del DPR del 22 luglio 1998 n. 322 prevede che i termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al primo giorno feriale successivo.

Tale spostamento riguarda anche i ricorsi. Infatti, l'art. 155 c.p.c. dispone che “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” e che il quinto comma dell’art. 155 c.p.c. prevede che “La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 24 ottobre 2007 n. 56/E, precisa che, per effetto del rinvio alle norme del c.p.c. operato dall’articolo1, comma 2, del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.546 “Disposizioni sul processo tributario”, il quinto comma dell’articolo 155 c.p.c. è applicabile anche al processo tributario.

377. I genitori concedono al figlio e nuora "il diritto personale di utilizzare vita natural durante l'autorimessa".

 

Non c'è un passaggio di proprietà. E' da considerarsi un diritto d'uso a tutti gli effetti, per cui sono soggetti ICI il figlio e la nuora, oppure l'immobile rimane imponibile ai genitori ?

 

Risposta: La questione è ricercare che con tale atto si è inteso comncedere in comodato o in diritto d'uso l'autorimessa. Ora, si tratta di diritto d'uso in quanto il diritto sia trascritto nei registri immobiliari ai sensi dello articolo 2643 del codice civile. In assenza di trascrizione di tale diritto in detti registri il rapporto diverrebbe di mero comodato, con la conseguenza che soggetti passivi rimarrebbero i genitori.

 

Articolo 2643      Atti soggetti a trascrizione.

 


[I]. Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [812, 1197, 1470, 15432, 1552, 2247, 2556];
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto [978 ss.] su beni immobili, il diritto di superficie [952 ss.], i diritti del concedente e dell'enfiteuta [957 ss.];
2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale; (1)
3) i contratti che costituiscono la comunione [1100 ss.] dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali [1027 ss.], il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione [1021 ss.];
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti [1070, 1104, 1350n. 5];
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari [574, 586, 590 c.p.c.], eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente [2889, 2896];
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico [971];
8) i contratti di locazione [1571 ss., 2923] di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di società [2247 ss.] e di associazione [14 ss., 2549 ss.] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata [231 trans.];
11) gli atti di costituzione dei consorzi [862 ss., 2602 ss.] che hanno l'effetto indicato dal numero precedente [231 trans.];
12) i contratti di anticresi [1960 ss.; 231 trans.];
13) le transazioni [1965 ss.] che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti [938, 1032, 17062, 2932].

 


(1) Numero inserito dall'art. 5, comma 3, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modif., in legge 12 luglio 2011, n. 106.


 

378. Le aree edificabili che  con il nuovo pgt  ( che verrà approvato in consiglio comunale il 03/12/2011) perdono il diritto di edificazione da quando non sono più soggette ad ici? dalla data di adozione del provvedimento?   Invece quei terreni soggetti a provvedimenti espansivi  del diritto di

edificare da che data devono pagare l’ici?

 

 

Risposta: Con le disposizioni di legge vigenti sia l'edificabilità che la perdita di tale qualità dei terreni si acquista o si perde sin dalla adozione del PGT, così si evince dalla lettura del comma 2 dello articolo 36 del DL 223/06 convertito dalla legge 248/06.

 

379. Nel caso di acquiescenza all'accertamento (pagamento dello stesso entro 60 giorni) la sanzione ridotta applicabile è ancora 1/4 o 1/3 ? E nel caso di accertamento con adesione? In definitiva quando è applicabile la sanzione di 1/3?

 

 

Risposta: Il comma 5 dello articolo 2 del D.Lgs.n.218/97,  comma modificato dall'articolo 1, comma 18 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 , a decorrere dal 1° febbraio 2011.

 

 così prevede:

 

5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

 

Nel caso di acquiescenza le sanzioni sono ridotte ad 1/3 dello accertato anziché del minimo, così come previsto dal comma 1 dello articolo 15 del predetto decreto.

 

380. nel nostro comune c'è la Cantina Sociale……… - società cooperativa - che possiede un fabbricato D1 e un D8.  Da un controllo effettuato sembra che non paghi l'ICI per il D8. Penso che il fatto sia legato al discorso agricolo in quanto, in questa cantina sociale, i vari agricoltori conferiscono il loro vino (mosto????).  Cosa mi dice la normativa in merito? E' corretto che non paghi per il D/8? In attesa di Sua risposta ringrazio e saluto cordialmente.
 


Risposta: Secondo  la Cassazione anche le cooperative agricole sono esenti se utilizzano immobili rurali, purché questi siano accatastati come D10. Allo stato attuale degli atti gli atti di recupero vanno emessi. Caso mai su richiesta della coop potranno essere sospesi, fino alla data di accoglimento o di rigetto della richiesta di variazione catastale.

 

381. Le aree edificabili pertinenziali di fabbricati debbono essere assoggettate ad ICI?

 

Risposta: La Cassazione con le sentenze che sotto riporto ritengono assoggettabili tali aree, salvo che sia cristallizzata la capacità edificatoria o sia non giustificata la destinazione pertinenziale da esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.

 

Cassazione, sentenza 25127/09: ICI area edificabile pertinenziale esclusa solo con modifica permanente dello stato dei luoghi.

 

Perché un’area fabbricabile perda il (plus) valore costituito appunto dalla edificabilità, occorre che intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolve quindi in mero collegamento materiale rimovibile ad libitum.

 

 

Cassazione n. 22129/010: ICI area edificabile pertinenziale esente solo se giustificata da esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.

 

Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite" :

"la simulazione intesa non in senso tecnico negoziale ma come rappresentazione di una apparenza di fatto) di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell'art. 817 c.c. alfine di ottenere un risparmio fiscale va ... inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di diritto (v. Cass. SS. UU. 30055/2008)".

Nella medesima decisione, quindi, si è statuito: "perchè un'area fabbricabile perda il (plus)valore costituito ... dalla edificabilità, occorre che intervenga

una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolva quindi in un

mero collegamento materiale rimovibile ad libitum".

 

Cassazione 22128/10: ICI area edificabile destinata a giardino: assoggettabilità.

 

Un’area edificabile, anche se pertinenziale di un fabbricato, deve essere assoggettata ad ICI  se non è durevolmente e stabilmente asservita ad esso e non è quindi cristallizzata in concreto la sua capacità edificatoria.

 

382. Una ditta può compensare l'ICI , utilizzando il mod. F24, ad esempio con debiti erariali?

  

Risposta: Si può pagare l'ICI utilizzando dei crediti vantati per crediti erariali, ma non viceversa.

 

383. Le sottopongo il seguente quesito ICI in merito alla tassazione delle  aree edificabili.     Lo scrivente comune prevede uno sconto (25%) sul valore al mq.  stabilito dallo stesso, perdurando l'assenza del piano di lottizzazione  che il comune deve approvare affinché l'edificazione sia possibile. Nel  momento in cui il consiglio comunale autorizza e regolamenta il piano di  lottizzazione viene approvato pure lo schema di convenzione che i  proprietari lottizzanti ed il sindaco dovranno sottoscrivere prima di  iniziare l'edificazione.     La domanda è la seguente: lo sconto che il comune riconosce cesserà di  essere accordato quando il consiglio comunale autorizza e regolamenta il  piano di lottizzazione o si dovrà attendere la sottoscrizione della  convenzione da parte dei soggetti privati e del sindaco? Le chiedo ciò  perché la convenzione di lottizzazione viene spesso sottoscritta parecchio  tempo dopo (anche anni) nonostante non esista alcun impedimento in tale  senso.

Risposta: Pur essendo la soluzione della questione rimandata alla interpretazione data dallo stesso Comune, ritengo che tale riduzione venga meno  quando il consiglio comunale autorizza e regolamenta  il piano di lottizzazione, determinandosi con tale provvedimento l'aumento di valore delle aree, divenendo più vicino il momento della concreta edificazione.

 

384. Un contribuente ha ricevuto un accertamento ICI per omessa denuncia e versamento di un fabbricato. Sottopone alla nostra attenzione un certificato di alloggio inagibile rilasciato dal Comune al precedente proprietario qualche mese prima di effettuare la vendita.

 

Secondo Lei, al contribuente potrebbe essere riconosciuta la riduzione al 50% per inagibilità malgrado gli avvisi di accertamento notificati siano stati emessi senza alcun abbattimento.

Il contribuente le ricordo non ha presentato nessuna dichiarazione.

 

Risposta: La riduzione per inagibilità richiede che il fabbricato sia non utilizzato né utilizzabile. In assenza di tale conoscenza ed anche dalla produzione della documentazione di cui al comma 1 dello articolo 8 del D.Lgs.n.504/92 ritengo che tale riduzione non possa essere accordata.

 

 

 

385. Facendo riferimento a quanto riportato nella denuncia di successione, ad un nostro contribuente è stato notificato un accertamento ICI per omesso versamento di un fabbricato collabente.

 

Come base imponibile è stato utilizzato il valore indicato in successione pari a € 25.000.

 

Secondo Lei è corretto come si è provveduto o per i fabbricati collabenti è possibile procedere in altro modo e determinare una base imponibile inferiore?

 

Risposta: I fabbricati collabenti, peraltro da accatastare nella categoria F2, non vanno assoggettati in base a r.c., ma in base all'area di sedime, così come previsto dal comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92. Se in catasto il fabbricato non è accatastato come F2  la base imponibile è la r.c. risultante in catasto. Di contro, se accatastato come F2, è necessario scorporare dai 25000 euro dichiarati il solo valore dell'area di sedime.

386. Mi servirebbe sapere se sulla base della recente normativa i fabbricati  accatastati nella categoria D10 nella casistica in cui vengano dati in  locazione a coltivatore diretto possono essere esentati dall'ICI in quanto  D10 o deve comunque esserci il presupposto del possesso?


Risposta: La Cassazione con varie sentenze ha ritenuto esenti i fabbricati D10 in quanto utilizzati da imprenditori agricoli anche se non possessori del fabbricato. Seguendo tale orientamento si deve concludere che tale fabbricato va esentato a condizione che il possessore dimostri che il medesimo è stato dato in locazione o in affitto ad un imprenditore agricolo, iscritto nel registro delle imprese agricole.

387. E’ corretto considerare comunque soggetti a ici dei terreni agricoli che con un provvedimento di occupazione d'urgenza (per lavori Brebemi) non sono più coltivati?

 

 

Risposta: Fermo restando che la soggettività passiva permane in capo al proprietario fino alla data del trasferimento di proprietà (Cassazione n. 19131/07), se trattasi di aree non edificabili, l'assoggettamento dei terreni come agricoli viene essere escluso dal pagamento dell'ICI, posto che il terreno non è più destinato allo esercizio di una  attività agricola, come invece previsto per l'assoggettamento dalla lettera c) del comma 1 dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92.

 

In conclusione, tale terreno non può essere assoggettato ad ICI come agricolo, in virtù di quanto preteso dalla lettera c) sopra riportata.

 

388. Ho mandato un avviso di accertamento ICI ad una S.A.S. che esercita  l'attività di ricezione e ristorazione in un edificio adibito quindi a  bar, ristorante ed hotel, infatti di proprietà della S.A.S.  I soci dell'azienda sono sposati e vivono con i loro figli all'interno  dell'albergo in un settore dello stesso adibito ad abitazione principale.   Nell'avviso di accertamento ICI non ho applicato la detrazione per  abitazione principale perché essa non credo possa competere alla società  proprietaria dell'edificio.  Gli interessati desideravano una conferma in merito alla mia scelta ed  ho perciò promesso loro che avrei chiesto il suo autorevole parere in  merito.

Risposta: Vi sono ben due motivi per negare l'esenzione. Infatti, le società non possono mai soddisfare il requisito della residenza anagrafica. Il fabbricato D è  destinato ad Albergo e non ad abitazione civile, così come previsto dalla Cassazione con  sentenza 21332 del 2008, per la quale l' ICI  relativa alla abitazione principale facente parte albergo  è interamente dovuta senza: detrazione  (ora esenzione). Afferma la Suprema Corte che la destinazione ad abitazione privata di un  appartamento facente parte di un immobile adibito interamente ad albergo, iscritto in categoria D/2, comporta una variazione permanente che influisce sull'ammontare della rendita catastale, e perciò rientra nella previsione della norma citata da ultimo. La detrazione d'imposta sull'abitazione
principale costituisce, d'altronde, un'agevolazione fiscale, cui il contribuente ha diritto solo se abbia operato in conformità alle norme di legge che la prevedono; fermo restando che l'interpretazione di tali norme, di natura eccezionale, deve essere rigorosa per rispetto del principio stabilito dall'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile (Cass. nn. 14 93 8/2006, 14658/2005, 1088 9/2 003, 1613/ 2002, 13502/1991) .

 

389. Le società (Banche,Finanziarie ecc.) che acquistano immobili per concederli  in leasing finanziario ad altri soggetti, presentavano regolare dichiarazione ICI (fino a quanto era obbligatorio il cartaceo) ora l’ufficio reperisce il dato direttamente dal portale. Erano tenuti ad allegare o, in qualche modo, a comunicare l’avvenuta stipula di un contratto di leasing? Dovevano in qualche modo informare il Comune dove insisteva il bene che, nonostante l’acquisto da loro effettuato, non erano tenuti al pagamento in quanto soggetto passivo era il locatario?

  

Risposta: Come è noto l'articolo 3 del D.Lgs.n.504/92 nella sua nuova formulazione attribuisce la soggettività passiva ICI in capo al locatario sin dalla di stipula del contratto di leasing. L'obbligo della denuncia è in capo al soggetto passivo e quindi al locatario e non in capo alla società di leasing.

 

390. Una soc. cooperativa agricola a r.l. sta edificando un capannone e devo accertare l'area fabbricabile; da quando faccio partire  la tassazione: dal momento dell'inizio lavori o da quando l'area è compresa come edificabile nel Piano Regolatore?


 

Risposta: Dal combinato disposto della esenzione prevista dalla lettera b) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 e del comma 6 dello articolo 5 del predetto decreto si evince che l'area di sedime va assoggettata solo dallo inizio dei lavori di edificazione, senza tener conto dei costi incrementativi.

 

391. Avendo rilevato n. 2 unità in corso di costruzione accatastate con categoria “F3”, si chiede se le stesse siano da assoggettare ad ICI tenuto conto che le unità sono realizzate in sopraelevazione.

 

Con riferimento alla norma di legge che stabilisce: “il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato”, si chiede se aver indicato nel mod. D1 presentato in sede di accatastamento delle unità “F3” la data di variazione (ultimazione lavori) al 19/02/2010 determini l’obbligo al pagamento.

 

Secondo Lei le aree in questione sono da assoggettare dal 19/02/2010?

 

Risposta: Se tali unità costituiscono sopraelevazioni di fabbricati già esistente, muniti di r.c., non vanno assoggettati ai sensi del comma 6  dello  articolo 5 del D.Lgs.n.504/92  e ciò per il fatto che l'area di sedime è già occupata dal primo piano (Cassazione n. 23347/04).

 

L'inizio e svolgimento dei lavori di costruzione di un nuovo fabbricato con totale appoggio sulla struttura di un fabbricato preesistente ed ormai ultimato come autonoma unità immobiliare, nella quale l'area sottostante e le pertinenze sono divenute parti integranti della medesima unità, non realizzano la fattispecie imponibile dell'utilizzazione edificatoria di area, prevista dell'art. 5, comma 5 d.lg. n. 504 del 1992 sulla disciplina dell'i.c.i., che comporta l'assoggettamento all'imposta calcolata sulla base del valore dell'area per l'intera durata dell'utilizzazione edificatoria. Pertanto, il soggetto che svolge i lavori di costruzione del nuovo fabbricato, in sovrapposizione ad una precedente unità immobiliare, diviene soggetto passivo dell'i.c.i. soltanto dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile o alla data in cui questo è comunque utilizzato.

Cassazione civile, sez. trib., 15/12/2004, n. 23347

 

392. Una ditta in data 26/01/2009 presentava richiesta docfa per un fabbricato categoria D/7 con una rendita proposta di € 2.130,00.

In data 21/07/2011 il catasto notificava la rettifica della rendita in € 2.700,00.

 

La ditta chiede come pagare il saldo dell’anno 2011

 

Propone di pagare a saldo quanto dovuto per l’anno 2011 meno l’acconto versato, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in quanto è a conoscenza della rendita solo dal 21/07/2011 data successiva alla scadenza della prima rata dell’ICI  16/06/2011? Va bene questa soluzione?

 

 

Risposta: Tale nuova rendita (2700) ha efficacia sin dal 1° febbraio 2009, ma il recupero è da farsi senza applicazione né di sanzioni né di interessi. Per evitare sanzioni per il 2011, tuttavia, costui dovrà in sede di saldo dovrà versare l'intera differenza di imposta.

 

393. Abbiamo il caso di un contribuente proprietario di diverse abitazione che muore questo anno. La moglie rinuncia all’eredità e il tutto passa ai tre figli. Tra le varie unità immobiliare c’è anche l’ex abitazione principale del padre, dove ancora oggi vi abita la mamma. Ci chiediamo se avendo rinunciato all’eredità la mamma ha comunque il diritto di abitazione su quello immobile.

 

Risposta: La rinuncia alla eredità non fa perdere il diritto di abitazione del coniuge superstite. Ne consegue che la vedova è l'unico soggetto passivo e quindi esente almeno fino alla fine del corrente anno.

 

394. Stavo leggendo la manovra Monti relativa all’IMU (art. 13) nonché le rassegne stampa dell’.. … ma non riesco a capire il comma 11.

Mi pare di capire che l’IMU sull’abitazione principale e pertinenze, con aliquota base 0,4% e detrazione euro 200, sarà versata unicamente nelle casse dei comuni, mentre per tutti gli altri immobili, con aliquota base 0,76%, una quota dovrà essere versata allo Stato e una quota dovrà essere versata al Comune.

Ma quale è la % da versare allo Stato? La riscossione e l’accertamento dell’IMU (anche la quota statale) mi sembra di capire sia di competenza del Comune (solo F24). Dovendo fare la previsione del bilancio 2012 in entrata, come dobbiamo calcolare la quota da versare allo Stato dell’IMU?

 

 

 

11. E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.

 

In sintesi, deve essere versato allo Stato il 3,8 per mille da calcolarsi sulla base imponibile, fatta esclusione della abitazione principale e pertinenze e gli edifici rurali.

 

395. Posso emettere un avviso di liquidazione per omesso pagamento ICI anno di imposta 2006 (per un’aera edificabile) ad una società che in data 5 agosto 2010 ha comunicato che con sentenza del tribunale del 11.06.2010 è stato dichiarato il fallimento della società in liquidazione e che l’ICI verrà versata con le regole previste in caso di fallimento?

Se lo posso emettere, va notificato alla Sede legale della Società oppure al curatore fallimentare?

 

 

Risposta: Lei deve emettere gli atti  di liquidazione-accertamento fino al 31.05. 2010 e poi insinuarsi nel fallimento. Di contro per il periodo successivo verserà l'ICI direttamente il curatore dopo il decreto di vendita dell'area. Le allego stampato per l'insinuazione nel passivo fallimentare.

 

396.  Ci troviamo nella fattispecie di un intervento di recupero edilizio > di cui all'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5.8.78, n.  457, di un immobile costituito da 4 unità abitative.    L'intervento riguarda una particella edificale la cui estensione > catastale totale è di mq. 518, dove al suo interno è presente un edificio  la cui area di sedime è di soli 123 mq..     Per assolvere l'imposta dobbiamo dare un valore all'area  fabbricabile, divenuta tale, solo in modo fittizio, ai sensi del citato > sesto comma dell'articolo 5; detta area non ricade infatti tra quelle  edificabili a norma del piano regolatore generale vigente. Per fare ciò partiamo dal valore al mq. che il comune ha stabilito ai  fini di contenere il potere di accertamento che ad esso compete, però ci  rimane il dubbio sull'entità della superficie da considerare: è più  corretto utilizzare l'intera estensione della particella, quindi anche i  mq. graffati (aggregati) all'edificio, cioè mq. 518, o la sola area di  sedime dell'immobile oggetto dell'intervento di ristrutturazione edilizia, quindi mq. 123 che corrispondono alla pianta dell'immobile? 

  
Risposta: Pur non essendo il quesito posto chiarito né dalla norma che  dalla giurisprudenza, ritengo che tutta la particella vada considerata e  non solo l'area di sedime. Il problema ad avviso dello scrivente non è  rilevante con riferimento alla superficie dell'area, dovendosi aver  riguardo, invece, alla capacità edificatoria. Io, propongo, che la base  imponibile sia determinata avendo riguardo alla crescita di valore che  subisce quale conseguenza dello intervento edilizio e sarà pari:

a) valore finale dello edificio al termine dei lavori;                                                                                           b) meno valore iniziale dello edificio prima dello inizio dei lavori;
c) meno costi di costruzione;
 d) meno profitto del costruttore (20 per cento di a).

 

397. una societa’ proprietaria di due aree fabbricabili mi ha chiesto informazioni per il saldo ici : il 17 dicembre prossimo scadono i 60 gg del silenzio assenso  per avere il nulla  osta dei beni ambientali che permettera’ loro di  inviare una dia all’ufficio tecnico del comune per dei lavori (che hanno gia’ effettuato) e poi dopo 30 gg. daranno la fine lavori il collaudo e quindi chiederanno l’agibilita’ delle unita’ immobiliari . Da una visura catastale effettuata risulta che le unita’ immobiliari sono state inserite in catasto in data 31.10.11 : mi chiedono come devono pagare l’ici.  Se l’accatastamento costituisce presunzione assoluta  di tassazione : mi pagheranno l’area fino al 31.10.11 e poi 2 mesi come sono accatastati?

 

Risposta: L'accatastamento costituisce presunzione assoluta, come confermato sia dalla Cassazione (sentenze 22808/06 e 24294/08) che dalla Corte Costituzionale 288/05).

398. Un contribuente vuole presentare il ravvedimento ici per la rata dicembre 2010, nonché la rata giugno 2011. Qualora il Comune abbia già constatato l'inadempienza e abbia già chiamato il contribuente in ufficio portandolo a conoscenza dell'errato versamento può negare la possibilità del ravvedimento?  

 

 

Risposta: L'articolo 13, comma 1,  del D.Lgs.n.472/97 così dispone in tema di ravvedimento .

 


1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

 

Ne consegue che nel caso descritto l'applicabilità dello istituto è impedita dall'inizio del procedimento amministrativo  di accertamento o di liquidazione.

 

399. Un fabbricato di categoria C/2 (soffitta) viene sopraelevato dando origine ad un alloggio in forza della Legge Regionale che prevede la possibilità di rendere abitabili i sottotetti. Dobbiamo far pagare l'ICI al proprietario sul valore di area fabbricabile oppure sulla rendita catastale del C/2 fino all'accatastamento dell'abitazione?


Risposta: Secondo la Cassazione (sentenza n. 23347/04) le sopraelevazioni di edifici già esistenti non danno luogo allo assoggettamento come area edificabile (comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92) poiché l'area di sedime è già occupata dal primo piano. Ne consegue che fino alla ultimazione dei lavori edilizi l'assoggettamento non potrà che essere limitato al C2.

400. Abbiamo notificato in ottobre accertamenti ICI per gli anni 2008-2009-2010 per omesso versamento (totale) ad una ditta contribuente che solo dall'acconto 2011 versa correttamente al nostro comune. Riceviamo dalla contribuente istanza in autotutela di annullamento delle sanzioni e degli interessi perché ritiene che gli omessi versamenti accertati non sono avvenuti nei confronti del nostro comune per un mero errore informatico al Comune di…….. di Terni.
 

Risposta: Sanzioni ed interessi hanno carattere accessorio rispetto al tributo, così che i medesimi debbono trovare sempre applicazione, salvo che sussistano gli estremi di errore scusabile, secondo le previsioni di cui allo articolo 6 del D.Lgs.n.472/97. In conclusione, seppure la colpa può considerarsi lieve, tali elementi accessori debbono essere applicati, essendo sufficiente tale comportamento per rendere obbligatorio la relativa applicazione. Ogni comportamento difforme utilizzato per prassi da alcuni comuni non è corretto, posto che alcuna norma lo  giustifica. Sul tema si sono espresse a favore della tesi su esposta le CTP e CTR di Milano per un caso analogo che ha riguardato l'…..

 

 

401. In data 10.05.2005 è stata adottata deliberazione dalla Giunta Comunale per “ Variazione valore aree edificabili ai fini ICI ” In data 28 giugno 2010 è stato adottato P.G.T. 

In data 9 giugno 2011 è stata approvata delibera delle Giunta Comunale che determina i valori ici per le aree edificabili – essendo stata adottata prima della scadenza dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 ha efficacia dal 1/1/2011

Vorrei sapere per il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 quali valori devo tenere in considerazione, alla luce anche dell’approvazione del nuovo PGT.

 

Risposta: Gli atti amministrativi hanno efficacia a tempo indeterminato. Ne consegue che per gli atti impositivi da emettere per l'anno 2010 i valori da considerare sono quelli indicati nella delibera del 2005. Ogni comportamento difforme è illegittimo.

 

402. Mi viene sottoposto un quesito in merito all'esenzione o non dall'imposta  di un fabbricato accatastato D10. Trattasi di fabbricato posseduto da  soggetto che non svolge attività agricola a titolo principale, possiede un  piccolo vigneto che lo stesso coltiva e tale fabbricato è effettivamente  utilizzato per tale attività,  il Catasto gli conferma la corretta attribuzione della categoria D/10 a tale fabbricato. Ora il contribuente  mi chiede se deve pagare l'imposta oppure no, pur avendola già versata in  acconto.... Ho dimenticato di chiedere se è iscritto al Registro Imprese che è obbligatorio.


Risposta: Secondo costante giurisprudenza della Cassazione l'esenzione degli edifici rurali  strumentali è  condizionata sia dalla iscrizione del fabbricato nella categoria catastale D10 sia alla iscrizione del soggetto nel registro degli imprenditori agicoli (l'articolo 9 comma 3bis del DL 557/93 convertito dalla legge 133/94 parla infatti di imprenditore agricolo). Ne consegue, in assenza di tale iscrizione, il normale assoggettamento.

403. Un contribuente pensionato da commercio, è  titolare di partiva iva come attività agricola esclusiva, non versa contributi come coltivatore diretto o imprenditore agricolo, può beneficiare delle riduzioni previste dall'art. 9 per i terreni agricoli posseduti e condotti?


 Risposta: No, come del resto previsto sia dalla lettura dello articolo 9 del DL 504/92 che dal comma 2 dello articolo 58 del D.Lgs.n.447/96 che così dispone:

 

 

2. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

404. Casa di proprietà costituita da un piccolo condominio di cinque  appartamenti su tre piani con adiacente lotto di terreno – mappale diverso  da quello del condominio - di catastali 660 mq, cintato, contenete piante  da  frutto, galline, arnie. Il proprietario è sempre lo stesso.  Tale lotto di terreno, in pieno centro abitato, è considerato edificabile dal vigente PRG – residenziale di completamento intensivo - con valore stimato di oltre 230 mila euro.  Per questo terreno non è mai stata pagata l’ICI.
Visto l’utilizzo che ne fa il proprietario e la posizione lo posso considerare esente come area fabbricabile ? Se si, come posso giustificare la cosa nei miei carteggi? Posso proporre provocatoriamente il cambio di destinazione del terreno da edificabile ad agricolo ?

Risposta: La più recente giurisprudenza della Cassazione ritiene assoggettabili le aree, anche se pertinenziali, che secondo gli strumenti urbanistici sono edificabili, salvo che la edificabilità non sia impedita da opere (cristalizzata):

Cassazione, sentenza 25127/09: ICI area edificabile pertinenziale esclusa solo con modifica permanente dello stato dei luoghi.

Perché un’area fabbricabile perda il (plus) valore costituito appunto dalla edificabilità, occorre che intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolve quindi in mero collegamento materiale rimovibile ad libitum.

Cassazione n. 22129/010: ICI area edificabile pertinenziale esente solo se giustificata da esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.

Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite" :
"la simulazione intesa non in senso tecnico negoziale ma come rappresentazione di una apparenza di fatto) di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell'art. 817 c.c. alfine di ottenere un risparmio fiscale va ... inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di diritto (v. Cass. SS. UU. 30055/2008)". Nella medesima decisione, quindi, si è statuito: "perchè un'area fabbricabile perda il (plus)valore costituito ... dalla edificabilità, occorre che intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolva quindi in un mero collegamento materiale rimovibile ad libitum".

405. Due coniugi separati possiedono una casa a zelo (lei al 60% lui al 40%).

 

La casa “coniugale” è stata assegnata dal tribunale alla moglie che ci ha vissuto con i figli fino al  26 giugno   di questo anno. Dal 27 giugno la moglie e i figli si sono trasferiti in un altro comune lasciando la casa vuota e in vendita. L’ex marito ha la residenza in un altro comune, in un appartamento in affitto, e non possiede a Zelo nessun immobile. Considerato che la casa di Zelo non può più essere considerata “casa coniugale” in quanto non vi abita più nessuno, è corretto che entrambi i due coniugi paghino l’ICI a saldo per gli ultimi  6 mesi dell’anno 2011?

 

Risposta: Come si evince indirettamente dalla lettura del comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92 le agevolazione permangono fino a quando l'alloggio è utilizzato dal coniuge assegnatario come abitazione principale. Ne consegue che nel caso prospettato la perdita del beneficio.

 

 

6-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale .

 

406. Le invio in allegato la comunicazione per la pretesa esenzione del Park Tennis. Si ricorda la vicenda ?

 

A questa lettera allegata, ha fatto seguito una ns. comunicazione con richiesta di effettuare regolare denuncia ai fini ICI per l'anno 2010 su modello Ministeriale, che NON hanno fatto.

 

Proposte:

 

1) emettiamo avviso di accertamento 2010 per omessi versamenti, perché non consideriamo denunciata la pretesa esenzione (non richiesta con mod. ministeriale)

 

2) ammesso che si debba accettare questa lettera come avvenuta denuncia ICI, è possibile concedere l'esenzione solo per 7 MESI  (visto che dichiarano di fare attività dal 01 aprile al 31 ottobre)?

 

 

Risposta: Ad avviso dello scrivente l'esenzione non può essere concessa, non sussistendo le condizioni volute dalla legge. Mi pare di ricordare che tale struttura sia utilizzata esclusivamente dai soci che hanno una certa età e che non sussistano le condizioni previste per l'esenzione a favore delle società sportive dalla Circolare ministeriale n. 2 del 2009, nella parte che sotto riporto. Va emesso avviso di accertamento applicando la sanzione di omesso versamento, nella misura del 30 per cento.

 

 

H) LE ATTIVITÀ SPORTIVE

L'esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive

nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002. Per quanto attiene alle modalità di esercizio, è necessario che l'ente svolga nell'immobile esclusivamente attività sportiva agonistica “organizzata” direttamente (ad esempio:

partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) e non si limiti a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi da calcio a singoli o gruppi).

Da quanto esposto consegue che l’esenzione non deve essere riconosciuta ai palazzetti dello sport, ai campi ed agli impianti sportivi nei quali l'attività svolta dall'ente non è direttamente quella “sportiva”, ma di affitto degli spazi.

407. Abbiamo emesso gli avvisi di accertamento in rettifica relativi all’anno d’imposta 2006, ora alcuni contribuenti hanno presentato richiesta di annullamento /rettifica degli atti stessi (entro il termine dei 60 gg dalla notifica) ora siccome siamo a ridosso del 31/12, la mia domanda è la seguente. Per gli atti che devono essere annullati, non ci sono problemi,…… ma  per quelli che eventualmente devono essere rettificati qual è il termine?

 

Risposta: La rettifica, diversamente dallo annullamento, non incide né sui termini di decadenza né di quelli per ricorrere, i quali rimangono vincolati alla notifica dell'atto originario. Se, quindi costui non presenterà ricorso nel termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo l'accertamento diverrà definitivo, il quale potrà essere parzialmente annullato dal Comune solo in via di autotutela.

408. un contribuente proprietario di appezzamento di terreno costituito in parte da area edificabile ed in  parte no, ci ha versato l'ici sul valore totale del terreno stimato da una  perizia asseverata, vale a dire: valore edificabile 400.000 non edificabile  300.000  ici versata sul totale di 700.000. Oggi vende non a 700.000 ma a 400.000 che corrisponde esattamente al  valore dell'edificabile. Il nuovo acquirente secondo Lei deve pagare sul valore  della compravendita (400.000) o su 700.000 della perizia? 



Risposta: L'ICI come è noto colpisce le aree edificabili e non quelle non edificabili. Ora, salvo che l'area non edificabile sia stata utilizzata ai fini del computo della volumetria realizzabile, il valore di perizia ad esso relativo risulterebbe irrilevante ai fini del computo della base imponibile ICI, con conseguente diritto del precedente possessore a pretendere la restituzione dell'ICI versata in più e di  conseguenza ritenuto corretto il comportamento ICI del compratore.

Suggerisco, quindi, di verificare tramite il tecnico comunale se l'area stimata non edificabile sia servita o meno per il computo della volumetria e decidere in conseguenza. Nel caso in cui non risultasse quella parte edificabile, consiglio di non rettificare la dichiarazione del compratore,
onde evitare che il venditore si ricordi di richiedere il rimborso della maggior ICI versata.

409. Un contribuente dice di non aver aggiornato annualmente i valori delle aree edificabili in quanto per legge (dice lui) serve una delibera di Consiglio Comunale, mentre l'Amministrazione aggiornava ogni anno la tabella valori con una delibera di Giunta Comunale. Per gli accertamenti ci siamo basati ovviamente sulle tabelle dei valori minimi stabiliti, ma è plausibile questa condizione per cui se sono stati deliberati di Giunta anzichè Consiglio non sono validi? Francamente è la prima volta che sento questa cosa.

 


Risposta: In sintesi, l'interpretazione da farsi è se la delibera è del Consiglio Comunale, assunta ai sensi dello articolo 59 del D.Lgs.n.504/92 il valori sono massimi e quindi non superabili in sede di accertamento. Di contro, se di Giunta, i valori sono minimi e quindi superabili in sede di accertamento.

 

410. Un ns. contribuente chiede il rimborso ICI a seguito di un accatastamento avvenuto solo nel mese di novembre di questo anno. Dalla visura catastale risulta la seguente annotazione:

 

VARIAZIONE del 9/02/1983 in atti dal 29/11/2011 - INSERIMENTO CLASSAMENTO

 

E’ possibile riconoscere il rimborso della maggiore imposta versata tenuto conto che la nuova rendita è minore rispetto alla presunta utilizzata?

 

Risposta: Il contribuente ha diritto alla restituzione della maggior ICI versata negli ultimi cinque anni, così come previsto dall'articolo 1, comma 164 della legge 296/06 che così dispone:

 

COMMA 164
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

 

Anzi, tali importi vanno maggiorati degli interessi.

 

411. Le chiedo un chiarimento in merito ad una richiesta di rimborso di un contribuente, che ha chiesto il rimborso della maggiore imposta versata per gli anni 2009 e 2010, in quanto ha versato erroneamente sul valore catastale degli immobili anzichè sul valore dell'area fabbricabile (essendo gli stessi oggetto di ristrutturazione edilizia.).

Gli importi da rimborsare sono per il 2009 Euro 8,05  e per il 2010 Euro 175,61.   Il mio dubbio è questo: devo considerare l'importo  complessivo chiesto a rimborso, oppure, visto che per l'anno 2009 l'imposta è inferiore a 12,00 euro , l'anno 2009 non lo rimborso ? (il regolamento dice che non si fa luogo a rimborso se l'imposta è inferiore a 12 euro.).

 

 

Risposta: Ogni anno ha propria autonomia, così che per l'anno 2009 il rimborso non va eseguito, poiché risulta minore di 12,00 euro.

412. Sono economo nella parrocchia di …..e tutta la bufera sull'ICI e la Chiesa mi ha messo dei dubbi che vorrei dipanare. Mi aiuta per favore?


Si tratta della canonica dove sono due unità immobiliari destinate esclusivamente all'assistenza. Esistono sugli stessi due contratti di comodato gratuito fatti anche per tutelare le persone. In uno risiede una madre marocchina con tre figli che abbiamo accolto perché con gravi problemi familiari che a seguito della separazione si trovava senza tetto. Tale unità immobiliare in precedenza era adibito a domicilio del parroco don…… e da quando lui è stato trasferito non ha avuto altra destinazione e/o uso e/o utilizzo se non per attività di assistenza e catechismo.

Nell'altro, pure con comodato gratuito, risiede una famiglia "per l'accoglienza" una famiglia, cioè, che in nome e per conto dell'unità pastorale, si occupa di affidi di emergenza anche a seguito di segnalazioni del comune di …… e/o altri limitrofi. Dovendo accogliere i bambini e/o le giovani madri con figli è ovvio che ci debbano essere delle persone fisiche che agiscono in nome e per conto della parrocchia. Tale attività iniziata nell'anno 2005 ha trasformato la residenza delle suore della Carità in luogo ove si accolgono bambini e persone in temporanea difficoltà con il necessario ausilio di una famiglia che si occupa direttamente dell'assistenza.

Si chiede se si possa ritenere legittima l'applicazione della norma come recita la legge 222/1985
. Enti “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative o sportive, nonché delle attività di religione o di culto” e, quindi, di non ritenere la canonica come cespite gravante di ICI ma bensì esente.


 

 

Risposta: Potenzialmente la chiesa ha tre canali di esenzione riconducibili allo articolo 7 del D.Lgs.n.504/92:

 

a) lettera d)  per i fabbricati destinati al culto e sue pertinenze;

b) lettera i) prima parte in quanto Ente non commerciale;

c) lettera i) seconda parte per gli immobili destinati alla catechesi ed alla educazione cristiana.

 

Analizando i casi in esame sulla base dello  utilizzo descritto, già da subito vanno escluse perché non applicabili le fattispecie di esenzioni di cui alla letere a) e c) poichè l'utilizzo non è pubblico, come preteso da dette disposizioni, essendo il comodato destinato ad una  cerchia ristretta di persone. Ora, neppure l'esenzione di cui alla letterai) risulterebbe applicabile, salvo diversamente regolamentato dal Comune, posto che l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale alla disposizione in esame limita l'esenzione quando l'uso è effettuato direttamente dall'Ente non commerciale:

 

È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 59 comma 1 lett. c), d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, in relazione all'art. 7 comma 1 lett. i), d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, censurato, in riferimento agli art. 3, 23, 53, 76 e 77 cost., in quanto, nel prevedere la facoltà per i comuni di stabilire che l'esenzione di cui al citato art. 7 comma 1 lett. i), d.lg. n. 504 del 1992 «si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore», imporrebbe di mutare l'interpretazione precedentemente data dalla Corte di cassazione a tale disposizione, secondo la quale l'esenzione spetta solo se il soggetto passivo di imposta abbia natura non commerciale e utilizzi direttamente l'immobile in una delle attività previste dal medesimo articolo. La questione risulta proposta sulla base del duplice erroneo presupposto che l'art. 59 comma 1 lett. c), d.lg. n. 446 del 1997 introdurrebbe una norma di interpretazione autentica e che imporrebbe, per il passato, una interpretazione dell'art. 7 comma 1 lett. i), d.lg. n. 504 del 1992 diversa da quella affermata dalle pronunce della Corte di cassazione, mentre la predetta disposizione - che non si autoqualifica come norma di interpretazione autentica - non è finalizzata né a risolvere un obiettivo dubbio ermeneutico né ad introdurre retroattivamente una nuova disciplina dell'esenzione dall'i.c.i., ma ha il solo scopo di attribuire ai Comuni, in deroga a quanto previsto all'art. 7 comma 1 lett. i), d.lg. n. 504 del 1992, la facoltà di escludere gli enti non commerciali che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili dal novero dei soggetti esenti - e, perciò, di applicare l'i.c.i. anche nei loro confronti - ferma restando l'esenzione per i fabbricati posseduti dai medesimi enti non commerciali e da essi direttamente utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 7.

 

Corte costituzionale, 19/12/2006, n. 429.

 

In conclusione, salvo diversamente disposto dal regolamento del Comune di Cavriago la concessione in comodato di alloggi della parrocchia non determina l'esenzione di cui alla lettera i), poiché l'uso non è effettuato dalla parrocchia stessa.

 

 

413. Alcuni contribuenti hanno chiesto di poter effettuare il pagamento dovuto per avvisi di accertamento utilizzando il mod. F24  con compensazione IRPEF. Si chiede di conoscere se tale possibilità è prevista, ed eventualmente con quali modalità.

 

Risposta: Con il comma 55 dello articolo 37  del DL 223/06, convertito dalla legge 248/06 è stato disposto quanto segue:

 

55. L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma..

 

Con la circolare ministeriale n. 28 del 4 agosto 2006 il Ministero delle Finanze a commento di detto articolo ha  ulteriormente chiarito la facoltà dei contribuenti di versare l’ICI già dal  2007,  mediante F24, con compensazione del debito ICI con crediti vantati dallo stesso contribuente per altri tributi erariali e ciò senza che necessiti di un accordo tra Comune  ed Agenzia delle Entrate.

 

Tali disposizioni, tuttavia, non hanno chiarito se tale procedimento di compensazione,che sembrerebbe ideato per il pagamento dell’ICI in via ordinaria,  risulti applicabile anche per il pagamento degli avvisi di accertamento.

 

Ora, sulla base dei principi del codice civile, ritengo corretto tale compensazione anche in sede di accertamento ICI purché il pagamento avvenga  entro il 16 antecedente la scadenza del termine per ricorrere, con l’ovvia ulteriore condizione che la somma indicata nello accertamento pervenga effettivamente  nelle casse del Comune.

 

414. Questo Ufficio, ai fini dei tributi comunali, chiede con quali tempi e modalità il comune, in qualità di creditore, può intervenire nella procedura di Amministrazione Straordinaria cui viene sottoposta un'azienda, posto che tale procedura non rientra fra quelle concorsuali previste dalla c.d. Legge Fallimentare di cui al codice civile.

 

Risposta: Con la Circolare 40 del 2008 il Ministero delle Finanze ha chiarito che le procedure concorsuali previste per le aziende in crisi  non si applicano ai tributi comunali.

Ne consegue che restano esclusi dall'ambito applicativo della disposizione in commento i tributi locali (ad esempio, ICI, TARSU, TOSAP, imposta sulle pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni), così che il Comune non può intervenire in detta procedura, non essendo soggetto legittimato.

 

Il Comune, quindi, dovrà procedere al recupero dei crediti, anche  nei confronti di dette aziende, operando senza alcuna differenza rispetto agli altri contribuenti morosi.

 

In sintesi, una volta che il credito vantato negli atti impositivi diverrà  certo, liquido ed esigibile, il Comune dovrà iscrivere le somme dovute a ruolo esattoriale  oppure notificare a tali aziende l’ingiunzione fiscale di cui al RD 639/10 e nel caso di ulteriore inadempimento  da parte di tali azienda l’esattore, se la somma è iscritta a ruolo, oppure il Comune, se è stata notificata l’ingiunzione fiscale, procederanno alla riscossione coattiva dei crediti  utilizzando gli istituti previsti dal RD 639/10 e/o del DPR 602/73, ossia effettuando le azioni esecutive e cautelari annoverate in tali disposizioni (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, espropriazione mobiliare, espropriazione presso terzi, espropriazione immobiliare).

 

Per quanto concerne i termini di decadenza e di prescrizione si fa rinvio a quanto stabilito dai commi  162 e 163  dello articolo 1   della  legge 296/06, che così dispongono:

 

COMMA 161

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni (1).

 

COMMA 163

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo .

 

Ovviamente, per le ragioni anzidette, non trova applicazione per le aziende in crisi  il  comma 6 dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/92, poiché applicabile solo nel caso di fallimento.

 

415. Un immobile di categoria D8 iscritto al catasto dal 13.03.2006 con rendita zero (in corso di costruzione) e poi soppresso in data 13.03.2007 per generare una nuova unita’ immobiliare dal 30.03.2007 di categoria D8 senza rendita catastale che verrà poi attribuita il 17.12.2008,

può essere sanzionato? I proprietari hanno versato ICI nel 2006 in base a un valore da loro dichiarato e poi dal 2007 hanno versato minor ici. Come ci dobbiamo comportare nello svolgimento delle verifiche ICI?

 

 

Risposta: L'accatastamento nel D  senza rendita è un errore tecnico. Se il fabbricato non era finito  doveva essere accatastato nel Gruppo F ed assoggettato come area edificabile, ai sensi del comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92.  Verifichi dunque tramite l'ufficio tecnico del comune la data di ultimazione dei lavori (o l'uso se antecedente). Infatti, la r.c.  retroagirebbe da tali momenti, mentre per il periodo anteriore andrebbe assoggettata l'area di sedime.

 

416. Volevo chiederLe un chiarimento relativo alla fideiussione bancaria richiesta in caso di rateizzazione dell’ICI a fronte di un accertamento con adesione per aree edificabili. E’ obbligatorio chiedere una garanzia (es. polizza o fideiussione)? Nel mio caso specifico, credo che il contribuente (Ospedale Maggiore) non abbia il tempo necessario per attivarla entro i termini previsti dal regolamento ( entro 10 gg dal versamento della prima rata). Mi suggerisce qualcosa di alternativo?

 

Risposta:La fideiussione non è più dovuta a seguito delle modifiche introdotte con le seguenti disposizioni:

 

2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , dall'articolo 1, comma 125, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, dall'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, dall'articolo 2, comma 1-quater, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125 e dall'articolo 23, comma 17, lettera a), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Infatti, al comma 2 dello articolo 8 del D.Lgs.n.218/97  è stato depennato tale obbligo, già presente oltre a  50000 euro.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano euro 51.645,69. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione [, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente e' tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno]. (2) (3)

 

417. Sul nostro territorio  esiste un società per azioni che possiede dei campi da golf accatastati in categoria D6 l’ICI non viene pagata. In passato il controllo dell’ICI aveva ritenuto questa posizione  esente in quanto  i campi da golf erano affittati ad una societa sportiva

Per continuare ad esentare dall’ICI questi terreni ai sensi art 7 comma j DLgs 504/92  quale documentazione dobbiamo acquisire? Secondo Lei rientrano in questa esenzione (i terreni agricoli a ….sono  esclusi dall’ICI).

 

Risposta: Il campo da golf è un fabbricato e non un tereno agricolo. Ne consegue che nel caso descritto tale fabbricato va normalmente assoggettato ad ICI, posto che il soggetto passivo è una società commerciale e non non un ente non commerciale ed anche per il fatto che l'uso non è fatto dallo stesso soggetto passivo. Deve quindi procedere al recupero della imposta dovuta per le annualità precedenti, applicando la sanzione del 30 per cento, oltre che gli interessi moratori.

 

418. Abbiamo il caso di una ditta in fallimento per la quale è stato nominato il curatore fallimentare dal 21.10.2011. Per questa ditta abbiamo emesso a dicembre avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2009 e li abbiamo notificati al curatore. Abbiamo agito correttamente? Occorre fare qualche altra procedura?

 

Risposta: Dovete notificare l'atto anche per il 2010 per i 10/12 con sanzioni ed interessi se dovuti e poi per i crediti iscritti in tali tre atti insinuarvi nella procedura fallimentare. Per il periodo successivo, invece, sarà il curatore ad adempiere in conformità a quanto previsto dallo articolo 10 comma 6 del D.Lgs.n.504792 e voi vigilare solo che si comporti correttamente.

 

419. Sono stati convocati i proprietari di lotti di terreno inserito nel PRG come Piano di Espansione Produttivo i quali non hanno provveduto al versamento dell’ICI ed alle dovute dichiarazioni.

 

Come voluto dalla normativa, si è comunicato di tassare (nella prospettiva anche dell’accertamento per omessa denuncia e versamento) le suddette aree ad un prezzo che considera questi parametri:

- vincoli che ridimensionano e inficiano lo sviluppo edificatorio;

- fascia di rispetto ed in edificabile della ex statale;

- vincolo di collegamento con la variante della ex statale;

- fascia di rispetto per esondazione essendo l’area prossima ad un fiume.

 

I proprietari non sono del parere di versare l’imposta anche perché molta parte dell’area interessata è occupata provvisoriamente dalla Provincia di Bergamo per la realizzazione di un nuovo tratto di strada.

 

L’ho contattata telefonicamente ma, viste le resistenze dei soggetti e dovendo emettere l’accertamento, Le chiedo un Suo parere in merito.

 

Risposta: Come si evince dalla lettura delle disposizioni di legge vigenti, l'edificabilità fiscale delle aree è data dagli strumenti urbanistici e non da vincoli relativi, come quelli descritti che incidono caso mai sul valore delle aree, ma non sulla loro edificabilità fiscale. Peraltro, si fa rilevare che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato le aree edificabili contenute in fasce di rispetto vanno comunque considerate edificabili, sempreche siano computate ai fine della volumetria.

 

In conclusione, la situazione descritta può ridurre l'entità dei valori su cui calcolare l'ICI, come del resto previsto dal comma 5 dello articolo 5 del decreto legislativo n. 504/92, ma non escludere totalmente, come preteso, il pagamento

 

420. Un’ amica – che da tempo vive e lavora a milano – ha comunque sempre Mantenuto la residenza nel comune di origine un paesino sul lago di Garda Il comune le ha inviato questo anno per la prima volta un avviso di accertamento ici Nel quale viene contestato il pagamento dell’ici utilizzando la detrazione

Sulla prima casa . E’ possibile secondo lei fare ricorso in quanto la signora è residente nell’immobile ?

Saluti e auguri Giovanna

 

Risposta: Certamente si. Infatti, la residenza anagrafica è oggi l'unica condizione per tale riconoscimento, salvo che il Comune non dimostri l'elusione. Con l'IMU, invece, sarà impossibile per Lei tali riconoscimento posto che questo nuovo tributo richiede per  l'agevolazione in argomento non solo la residenza anagrafica, ma anche la dimora abituale.

 

421. la ditta X di impianti fotovoltaici ha in diritto di superficie per 20 anni il tetto di un capannone su cui ha realizzato un impianto fotovoltaico. Il notaio ha detto che deve l’ICI, ma sul tetto non vi è rendita.

Ma l’ici non si intende assolta dal proprietario dell’immobile?

 

 

Risposta: Tale impianto deve essere accatastato a cura del superficiario, che sarà poi assoggettato sulla base della r.c. da esso autoattribuita mediante il procedimento DOCFA.  Di contro, il  condominio continuerà a pagare l'ICI sulla base della attuale r.c.

 

 

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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