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- quesiti e risposte inerenti alla TOSAP-COSAP - anno 2010

 

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Quesiti e risposte

Modulistica

 

 

 

 

Elenco Domande:

 

  1. Non aumentabili le tariffe COSAP

  2. Recesso anticipato concessione biennale

  3. Occupazione maggiore di quella stabilita nel regolamento: rimedi

  4. Intestazione autorizzazione passo carraio

  5. Domande e concessioni in bollo

  6. Passi carraio a raso

  7. Variazioni regolamentari illegittime se non previste dalla legge

  8. Affitto posteggio mercato: assolvimento canone

  9. Agevolazioni: quelle COSAP non maggiori TOSAP

  10. Tariffe aziende di erogazione 2011

  11. Istituzione canone di concessione 8aggiuntivo9

  12. Occupazione per allaccio rete idrica

  13. Aumentabili le tariffe COSAP?

  14. Deposito materiali edili: riduzioni attività edilizia?

  15. Cessione Gazebo nel corso d’anno

  16. Occupazione piazza con giocolieri

  17. Occupazione per lavori oratorio: esenzione

  18. Revoca concessione in via di autotutela per attività cessata

  19. Contributo costruzione gallerie

  20. Allaccio alla fognatura comunale

 

 

 

 

Quesiti completi:

 

1. In merito alla comunicazione telefonica di mercoledì 12 gennaio, nella quale chiedevamo se era possibile l'aumento delle tariffe C.O.S.A.P. per l'anno 2011, e Lei indicava che ciò non era possibile secondo il Decreto Legge 93/2008 ART.1 comma 7, convertito in legge n° 126/2008; Le chiediamo se può trasmetterci una comunicazione scritta per confermarci e motivarci quanto già anticipato, in quanto ad un corso di formazione per la ragioneria sostenevano la possibilità dell'aumento.

 

Tutto ciò per confermare e quindi documentare l'impossibilità dell'eventuale aumento C.O.S.A.P. per l'anno 2011 da parte dell'ufficio Tributi del Comune.

 

 

Risposta: Con il comma 7 dello articolo 1 del DL 93/08, convertito nella legge 126/08 si è stabilito quanto segue:

 

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.

 

Tale principio, può essere tradotto, in senso sostanziale, come divieto di aumentare la pressione fiscale dei cittadini, tanto che varie Sezioni della Corte dei Conti hanno confermato che tale divieto si estende a tutte le variazioni dei regolamenti che comportano un aumento del prelievo. Eccezione al divieto concerne unicamente le entrate patrimoniali e tributarie dei comuni aventi carattere corrispettivo, ma a condizione che l'aumento sia motivato con l'aumento dei costi del servizio (tassa rifiuti, servizio idrico, ecc). Il divieto di aumento riguarda, a mio avviso, anche le entrate patrimoniali, quali il COSAP, il canone di pubblicità, applicabili in via alternativa alle entrate tributarie (articoli 62 e 63 del D.Lgs.n.446/97).

 

2. Un contribuente ha richiesto una concessione per occupazione permanente di suolo pubblico dal 1/4/2010 al 30/03/2011. L'ufficio ha applicato la tosap per le due annualità 2010 e 2011(ruolo già formato a dicembre). Lo stesso contribuente ha comunicato il 22 dicembre  che avrebbe eliminato il ponteggio e ritiene di non dover pagare l'annualità 2011.  L'ufficio sostiene che la seconda annualità sia comunque dovuta in quanto altrimenti si ricadrebbe nell'ipotesi di occupazione temporanea  della durata di 9 mesi riferita al solo anno 2010 con costi maggiori.
Chiedo se sia corretto il ns comportamento o se invece sia possibile escludere dal versamenti l'annualità 2011 come richiesto dal contribuente. Esistono sentenze in merito?

 

Risposta: Non condivido la tesi espressa dall'Ufficio. Infatti, la distinzione fra le occupazioni permanenti e quelle temporanee, ricavata dalla lettura dello articolo 42 del D.Lgs.n.507/93, è fatta sulla base della concessione. Tale articolo ritiene che quelle permanenti sia quelle concernenti:

a) il carattere stabile, ossia utilizzo della concessione per l'intera giornata;

b) la durata maggiore all'anno.

Poi, il rinnovo della concessione presuppone il versamento per l'annualità successiva nel mese di gennaio  (articolo 50, comma 2). L'articolo 44, comma 1, poi dice che la TOSAP permanente è dovuta per anni solari.

 

In conclusione, la TOSAP, nel caso prospettato, è dovuta solo per il 2010.

 

3. E’ possibile attribuire più mq. di quelli previsti nella planimetria approvata dal consiglio comunale come posteggio fisso?

 

Risposta: Si consiglia di proporre al CC la modifica del regolamento, nel senso reso possibile dalla superficie disponibile e solo successivamente aumentare la superficie, rettificando in modo corrispondente la concessione.

 

4. Abbiamo messo a ruolo dei passi carrai esistenti  e abbiamo rilasciato le relative autorizzazioni.

Ora, un contribuente messo a ruolo  mi dichiara di non essere il proprietario del passo, ma che ha diritto di passaggio.

Il passo è unico e quindi non frazionabile, usufruito da due persone come risulta da rogito: il proprietario e quello che ha diritto di passaggio.

Questo ultimo intende pagare la sua parte, ma vuole che l'intestazione del bollettino di versamento e la relativa autorizzazione vengano intestati al proprietario.

L'autorizzazione andava fatta al proprietario o va bene ugualmente fatta a colui che ha diritto di passaggio?

 

Risposta: La concessione va fatta a nome del richiedente, anche se non proprietario. L'obbligazione è solidale e non è frazionabile. Intesti, dunque, l'autorizzazione a chi l'ha richiesta ed invii a costui la richiesta di pagamento.

 

5. La domanda per occupazione di suolo pubblico  va presentata in bollo? E  l'autorizzazione va rilasciata in bollo?

Risposta: tutte le domande presentate alla P.A. debbono essere presentate in bollo, come pure le
autorizzazioni, salvo che la norma espressamente non preveda l'esenzione .


6. Posso dire che pagano tutti gli accessi? (quindi anche quelli a raso)

Risposta: Gli accessi a raso non pagano, salvo che:
a) sia esposto il cartello segnaletico;
b) che oltre il cartello il Comune non conceda anche lo spazio antistante
(che io materializzo con le strisce gialle).

7. Posso dire che fino alla misurazione di mt. 5 per convenzione li  considero e li tasso gli accessi carrabili  per 3 mt e che  dalla  misurazione da 6 mt ed oltre li considero e li tasso tutti  a 6 metri?
Risposta: Tale disposizione sarebbe arbitraria e quindi illegittima. Vanno tassati con gli stessi criteri TOSAP. La Tariffa base sulla quale applicare i coefficienti:deve essere una per  tutte le categorie? (Attività commerciale, edilizia, di servizio e non  commerciale) o posso dire ad esempio che l'attività non commerciale ha una  tariffa base diversa?

Risposta: In assenza di una disposizione di legge, ed avendo il corrispettivo carattere oggettivo, il passo carraio va assoggettato a prescindere dall'uso a cui è destinato.

 

8. Attualmente facciamo pagare il COSAP all'affittuario, in caso di cessione d'azienda per affitto dei posteggi  (fatto con regolare atto notarile). Siccome l'affitto dei banchi è frequente durante l'anno e spesso dobbiamo emettere le ingiunzioni per mancato pagamento, vorrei sapere se è legittimo inserire nel regolamento l'obbligo al pagamento del canone per il proprietario del posteggio. (rilascerei una concessione di pari durata di quella rilasciata dall'uff. commercio -10 anni- al proprietario del posteggio ed un'autorizzazione all'eventuale affittuario: si può fare o sono due titoli giuridicamente uguali -concessione/autorizzazione?)

 

Risposta: Tenuto al pagamento per l'occupazione del posteggio ambulante  è il titolare della autorizzazione alla data del primo gennaio di ciascun anno. Nel caso di cessione d'azienda tenuto al pagamento è il cedente, con diritto di rivalsa,in sede di cessione, nei confronti del cessionario.

 

9. Il vigente regolamento comunale per l’applicazione del COSAP prevede che “per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazione politiche, culturali, sportive, di beneficenza o di assistenza, al canone si applica una riduzione pari all'85% dell'ammontare.”

La locale Pro Loco chiede la variazione regolamentare in modo che possa prevedere la TOTALE esenzione dal pagamento del COSAP per manifestazioni che promuovono il territorio comunale e patrocinate dal comune stesso.

Si chiede di conoscere se è possibile introdurre la suddetta esenzione dal pagamento del COSAP per attività

Risposta: Allo stato attuale della norma, il Comune che applica il COSAP non può andare oltre alle agevolazioni previste per la TOSAP.  In senso conforme vedasi Risoluzione n. 195/00. Alla luce del presente principio, non solo tale istanza non può essere accolta, e che anzi che la riduzione accordabile alle fattispecie descritte la riduzione non avrebbe potuto superare l'80 per cento.

 

10. Quali sono le tariffe 2011 per le aziende di erogazione di servizi pubblici?

Risposta: Tenuto conto che gli importi previsti dall’articolo 63 del D.Lgs. n. 446/97 debbono essere rivalutati nella misura del 1,9 per cento, per l’anno 2011, gli importi risultano pari:

a)     ad euro 0,971 per i  comuni fino a 20000 abitanti;

b)     ad euro 0,809 per i comuni con popolazione maggiore.

Si ritiene che tale rivalutazione, in quanto già prevista dalla legge, non sia oggetto del blocco tariffario.

 

11. L'amministrazione intende istituire il canone occupazione spazi ed aree  pubbliche in sostituzione della TOSAP. Per quanto attiene alle occupazioni realizzate con cavi, condutture,
 impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei  pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, che per quanto riguarda la cosap vanno tassate a n. di utenze, l'amministrazione intende altresì istituire mediante approvazione di apposito regolamento anche il canone patrimoniale non ricognitorio. La pia perplessità è la seguente: dall'art. 63 del 446/97 comma 3,  leggo: Dalla misura del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi. Chiedo: E' possibile tassare la medesima occupazione con la cosap e con il,canone non ricognitorio? Se la risposta è no cioè se una esclude l'altra, posso scegliere l'applicazione di uno o dell'altro canone?

Risposta: La dottrina e la giurisprudenza hanno da sempre ammesso l'applicabilità contestuale della TOSAP (e quindi del COSAP) e di una canone di concessione, come previsto dal codice della Strada  (comma 7 dello articolo 27 del D.Lgs.n.285/1992). Anzi, in origine era obbligatoria,
secondo l'interpretazione ministeriale, la applicazione di entrambi i corrispettivi, poi diventata discrezione del Comune. Solo con tale disposizione, che conferma l'applicabilità di entrambi i canoni, si prevede che dalla TOSAP o dal COSAP siano dedotti altri canoni dovuti per la
medesima occupazione, fatti  salvi quelli connessi a prestazione di servizi ossia quelli assoggettabili
ad IVA (come l'allaccio dell'acqua ed alla energia elettrica, la sorveglianza, ecc.). In sintesi, in tale ipotesi va applicato il canone di importo maggiore. Molti Comuni, quali Brescia, applicano il canone di concessione solo su grosse occupazioni (chioschi, impianti telefonici, ecc). In conclusione, dal punto di vista teorico ciò sarebbe fattibile e si risponde positivamente alla domanda. L'unico ostacolo da superare è quello descritto al comma 7 dello articolo 1 del D.L. 93/08 convertito dalla legge 123/08. Infatti, pur non essendo questi canoni tributari, potrebbe essere
ritenuta la relativa istituzione un raggiro all divieto di aumento della pressione fiscale voluta dal predetto comma. Credo che sia solo questo ultimo l'aspetto da considerare.

 

12. Vorremmo cortesemente sapere se, secondo Lei, una richiesta di occupazione di strada per effettuare un allacciamento alla rete idrica, che implica comunque il rilascio, da parte dell’Ufficio Tecnico, di una autorizzazione per il lavoro e per il ripristino del manto stradale, necessita anche del rilascio di autorizzazione per occupazione suolo pubblico e conseguente applicazione di Tosap per la medesima superficie del taglio.

 

 

Risposta: Nel caso descritto è dovuta la TOSAP temporanea, in relazione dei mq e del tempo necessario alla esecuzione dei lavori, mentre quella permanente non è più dovuta, in relazione a quanto previsto dal comma 2bis dello articolo 42 del D.Lgs.n.507/93. Di contro, è dovuta la concessione per l'occupazione del suolo pubblico, necessaria per l'esecuzione dei lavori.

 

13. Non potendo aumentare la tosap e modificare il regolamento relativo, si sta pensando di passare alla COSAP. Mi può dare qualche ragguaglio?

E’ fattibile? Cosa comporta? Sarebbe utile per un comune di 1700 abitanti , dove  la tosap è praticamente pagata solo da chi occupa lo spazio per motivi edili e dagli ambulanti sul mercato settimanale?

Il motivo di questo cambiamento è che  il mercato settimanale paga pochissimo per via della riduzione al 50% con la convenzione e del regolamento comunale che prevede un pagamento rapportato alle ore; inoltre pagano sullo spazio realmente occupato e non sull’area che viene loro assegnata nel regolamento del commercio.

 

Risposta: La Sezione Regionale della Lombardia, con il parere che sotto riporto, ritiene di si, mentre io ritengo di no, per i motivi riportati in neretto:

 

Corte dei conti per la regione Lombardia, nel testo del parere n. 73/2011:aumentabili le Tariffe COSAP.

 

Da questo, è possibile affermare che la Tosap è un'entrata tributaria, mentre il Cosap rappresenta un'entrata di carattere patrimoniale. Senza dimenticare, ha aggiunto il collegio contabile, che la Tosap ha una sua disciplina legislativa (dlgs n. 507/1993), mentre il Cosap è disciplinato, per legge, dal relativo regolamento comunale. In conclusione, si legge nel parere in esame, poiché il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (previsto dall'art. 63 dlgs 15 dicembre 1997, n. 446) non ha natura tributaria, le norme dell'articolo 1, comma 7 del dl n. 93/2008 sulla sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali a essi attribuiti con legge dello stato, non possono trovare applicazione con riferimento al potere di determinazione dell'entità del canone. (n.d.r. parere non condivisibile trattandosi di una elusione al divieto che si ritiene applicabile anche alle tariffe patrimoniali alternative a quelle tributarie).

 

14. Per un’occupazione di suolo pubblico di un cumulo di materiale edile che categoria è meglio applicare? Quella ordinaria o quella edile?

 

Risposta: Da una lettura del comma 6-bis dello articolo 45 del D.Lgs.n.507/93 si evince la natura oggettiva della agevolazione in argomento, con la conseguenza che si ritiene che nel caso descritto debba essere applicata la tariffa agevolata prevista per l'esercizio della attività edilizia.

 

15. Abbiamo un ristoratore che è titolare di una occupazione permanente  (gazebo), per la quale paga la TOSAP da anni in modo rateizzato.  In data 30/09/2010 ha cessato l'attività e dal giorno successivo  01/10/2010 è subentrato il nuovo ristoratore.  Siccome per l'anno 2010 il primo ristoratore risulta moroso, le chiedo a  chi effettivamente attribuire il pagamento della TOSAP.... il primo ristoratore deve pagare comunque per tutto l'anno oppure deve  pagare soltanto fino al 30/09/2010 ? Siccome il gazebo non è stato tolto ed il secondo ristoratore continua ad  utilizzarlo senza aver dichiarato nulla in merito, si può configurare  un'occupazione abusiva, oppure egli subentrando nella gestione del  ristorante, subentra automaticamente anche nell'occupazione ?


Risposta: La TOSAP permanente ha carattere annuale(articolo 44 comma 1 del D.Lgs.n.507/93), così che la TOSAP doveva essere pagata dal cedente entro il mese di gennaio 2010, così come previsto dallo articolo 50 comma 2 del predetto decreto. Ovviamente, il pagamento della TOSAP da parte del cedente avrebbe liberato dal pagamento il cessionario, il quale deve chiedere al
Comune il subentro nella concessione, presentando contratto di cessione di azienda.  Questo ultimo in sede di subentro dovrà corrispondere la TOSAP per l'intero 2010 e per il 2011 e ciò in virtù di quanto previsto dallo articolo 14 del D.Lgs.n.472/92 che sotto si riporta.

Articolo 14      Cessione di azienda.


1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione
e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

 

16. Vorremmo sapere se per l’occupazione di una piazza /spazio pubblico per  uno spettacolo viaggiante di giocolieri – trampolieri – mangiafuoco (artisti di strada), senza strutture fisse, debba essere rilasciata autorizzazione per occupazione di spazio e conseguentemente emesso pagamento Tosap.

 

Risposta: Il presupposto impositivo della TOSAP è la  sottrazione all'uso della collettività di una area pubblica. Ne consegue che tale occupazione deve essere assoggettata alla TOSAP temporanea avendo riguardo alla superficie sottratta all'uso pubblico, di regola delimitata da transenne. Gli elementi di quantificazione della TOSAP, come più volte ribadito dal Ministero delle Finanze, sono quelli che sono riportati sulla concessione (mq e tempo di sottrazione dell'area all'uso pubblico e quindi non solo il tempo di esecuzione della attività).

 

Si ricordo, che nei confronti degli organizzatori va rilasciata licenza di pubblico spettacolo.

 

17. L'occupazione di suolo pubblico effettuata per l'effettuazione di lavori di manutenzione dell'oratorio da parte della Chiesa Cattolica rientrano nell'esenzione dal pagamento della tassa di cui all'art. 49, 1° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 507/1993 e cosa si intende per " attività di culto ".

Risposta: La attività di culto va intesa in senso ampio, includendosi anche la catechesi e l'educazione cristiana, così come previsto dalla lettera a) dello articolo 16 della legge 222/85, ritenendo che anche l'oratorio vi rientri a pieno titolo:

 

 Articolo 16     

Art. 16.

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

 

18. Cosa succede ad un’occupazione di suolo pubblico di un bar se il bar chiude senza che venga rilevato da nessuno? La dobbiamo far decadere noi “automaticamente” o deve rinunciare lui? E se qualcun altro chiede di occupare l’area dopo che è stato chiuso ma prima che abbia rinunciato?

Possiamo regolamentare qualcosa?

 

Risposta: Il Comune può revocare d'ufficio la concessione, senza che sia necessario a tal fine una denuncia del concessionario, notificando l'atto di revoca al concessionario che potrà eventualmente proporre ricorso al TAR. Solo previa tale revoca il Comune potrà valutare se permangono le condizioni per concedere ad altri soggetti di occupare l'area e ciò sulla base delle regole vigenti al momento della presentazione della domanda di nuova concessione.

 

Tali principi, essendo connessi al potere di autotutela del Comune, non debbono essere inseriti in disposizioni regolamentari.

 

19. con la presente sono a richiederle spiegazioni sul tipo di gallerie che menziona l’art 47 (comma 4) d.lgs. 15-11-1993 n. 507:

 

 

4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

 

Intendono le gallerie realizzate dagli erogatori di pubblici servizi (ENEL, TELECOM….) per la creazioni di nuove reti, per far poter poi allacciare i cittadini?

Che corrispondono poi a quelle su cui ogni anno versano La TOSAP al Comune secondo il numero di utenze che anno allacciate? Qual è il criterio per cui una volta tanto il Comune deve erogare il contributo (nel massimo del 50%) delle spese sostenute per la costruzione delle gallerie?

 

 

Risposta: Tale contributo può essere richiesto dal Comune (o dalla Provincia) qualora imponga che la collocazione di condutture, impianti, cavi debba essere effettuata in gallerie sotterranee appositamente costruite dal Comune.  Le modalità di quantificazione del contributo non solo chiare, specie nel caso frequentissimo che l'utilizzo sia effettuato contestualmente da più aziende (luce, gas, ecc).

 

 

Ai sensi dell'art. 93 del codice delle Comunicazioni Elettroniche, le p.a., le regioni, le province ed i comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Il comma 2 precisa, altresì, che nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'art. 4 l. 31 luglio 1997 n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II, del d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2 lett. e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'art. 47 comma 4 del citato d.lg. 15 novembre 1993 n. 507.


T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 08/04/2005, n. 3559

 

 

20. Un utente ha chiesto di allacciarsi alla fognatura comunale : le tubazioni passeranno su suolo pubblico perché il punto e’ abbastanza lontano dall’abitazione :

           

Le chiedo : il canone sottosuolo e’ dovuto?

 

Risposta: In armonia a quanto previsto per la TOSAP dal comma 2 bis dello articolo 47 del D.lgs.n.507/93, il canone non è dovuto per l'occupazione permanente, ma è dovuto il COSAP temporaneo per l'occupazione necessaria alla esecuzione dei valori di allaccio.

 

 

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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