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- quesiti e risposte inerenti la TARSU-TIA - anno 2010

 

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Quesiti e risposte

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Elenco Domande:

 

  1. TIA: fattura al Ministero PI per il contributo scuole

  2. Riscossione diretta Addizionali

  3. Deposito temporaneo

  4. Autodenuncia: sanzioni ridotte ad ¼

  5. Autotutela anche d’ufficio

  6. Rifiuti ingombranti: conferimento gratuito: ragioni

  7. Pizzeria che sospende l’attività

  8. Copertura integrale costi: modifica regolamentare

  9. Spezzamento stradale

  10. Morte umico occupante con alloggio rimasto ammobiliato: numero componenti

  11. Tariffe: quando la competenza è della Giunta e quando dal CC

  12. Vivaio

  13. Validità notifica ai fini deella decadenza

  14. Non frazionabile la tassa fra contitolari

  15. Comma 340 e superfici utilizzabili

  16. Albergo chiuso

  17. Accertamenti non pagati? Aumentano gli interessi

  18. TARSU: Non imputabili nel costo quelli dello Ufficio Tributi

  19. Macchina erogatrice latte fresco

  20. Locali con superficie minore 1,5 h

  21. Ex fienili

  22. Fuori zona: Individuazione nel regolamento

  23. Non utilizzabilità= non agibilità

  24. Tessera magnetica rilasciabile solo previa dichiarazione

  25. TIA: sanzione per omessa denuncia

  26. Sgravio non dovuto: emissione accertamenti

  27. Aumento 3% tariffe: competenza Giunta

  28. TARSU: costi amministrativi non considerabili

  29. illegittimo fissare un minimo per i fuori zona uguale per tutti

  30. TARSU: obbligo di copertura al 100%?

  31. Addizionali ex ECA: applicazione obbligatoria

  32. L’ Addizionali ex ECA spetta al Comune

  33. Tariffe TARSU: competenza del CC o della Giunta?

  34. Superficie parzialmente utilizzata

  35. Fuori zona

  36. Deposito che non produce rifiuti: pretesa di esclusione

  37. Inquilino moroso: non paga il proprietario

  38. Locazione appartamenti ammobiliati o per breve durata

  39. Serra

  40. Tia1 e TIA2 ed IVA

  41. Fallimento

  42. Imputazione costi quota ammortamento capitale società di servizio comunale

  43. Riscossione in pendenza di ricorso

  44. Locazioni di Breve durata

  45. Rateizzazione somma iscritta a ruolo

  46. Gelateria: suddivisione parte produzione da quella di vendita

  47. Agriturismi con differenti giorni ed orari di apertura: tariffa unica

  48. TIA: Industria:una sola categoria

  49.  Meccanico di automobili

  50. Illegittima la forfetizzazione della tassa

  51. Illegittimo escludere i D10 del 90 %

  52. TARSU Detassazione rifiuti speciali anche senza previsione regolamentare

  53. Esclusione palestre sportive: illegittimità: motivi

  54. Ricorso contro cartella inammissibile se non stato contestato l’accertamento

  55. Esclusione banco lavorazione carni

  56. L’albergo usato come convitto scolastico non è esente

  57. Gestione appaltata fino il 30 giugno e piano finanziario annuale

  58. Regolamento TIA al Ministero delle Finanze?

  59. TIA: le tariffe sono di competenza della Giunta

  60. Fondo svalutazione crediti

  61. Aumento tariffe solo per alcune categorie: illegittimità

  62. Agevolazioni edifici rurali?

  63. TIA: se si escludono le gomme dei gommisti ed i paraurti dei carrozzieri

  64. La Tarsu è ancora applicabile?

  65. Ritardata iscrizione a ruolo: rimedi

  66. Detassazione forfetaria rifiuti speciale pericolosi: su tutta la superficie

  67. L’albergo utilizzato come convitto scolastico non è esente

  68. Importo minimo iscrivibile a ruolo

  69. La tariffa giornaliera: quando e come si calcola

  70. Le addizionali ex ECA non vanno nel capitolo della tassa rifiuti

  71. Criteri di assimilazione. Si applicano quelli del Ronchi

  72. Comma 340: la planimetria va presentata al Catasto e non al Comune

  73. Condono: annualità condonabili

  74. Centro Sportivo

  75. Segheria

  76. Insinuazione in Concordato preventivo

  77. Omessa denuncia cessazione con richiesta di sgravio

  78. Aree scoperte impianti sportivi

  79. Area scoperta ad uso artigianale: tariffa?

  80. TARSU: Contributo IVA e possibile completa copertura costi, senza riduzione per spazzamento

  81. TIA. Competenza approvazione Piano finanziario e tariffa

  82. TIA: approvazione Piano finanziario e tariffa prima o dopo bilancio preventivo?

  83.  TIA: il regolamento non è da inviare al MF

  84. TIA2: si applica comunque il regolamento di cui al DPR 158/99

  85. Rilevante ai fini TARSU anche la superficie locali con altezza minore mt 12,5

  86. Comma 340: da quando, sanzioni ed interessi?

 

 

 

 

Quesiti completi:

 

1. Abbiamo ricevuta l'importo della Tia per le istituzioni scolastiche anno 2010.

Abbiamo il servizio di riscossione/servizio in esternalizzazione ad un Consorzio

Il Consorzio dice che da questo anno la fattura invece di farla al Ministero dell'Istruzione deve farla ai Comuni. E' vero? E poi noi cosa dobbiamo fare?

 

Risposta: La fattura va fatta dal Comune al Ministero della PI, scorporando dal contributo l'IVA. In sintesi, alle scuole non va inviata né cartella né bollette di pagamento. La Ditta che ha il servizio fattura al comune il costo complessivo dello appalto. Il Comune nel fare il piano finanziaria, tiene conto del contributo e le tariffe dovranno essere calcolate sul costo differenziale ossia il costo dello appalto meno il contributo presunto.

 

2. il Comune di …… ha deciso di incassare in proprio la tarsu. Per quanto concerne le addizionali come dobbiamo comportarci? a chi le dobbiamo versare e con quali modalità?

 

Risposta: Le addizionali ex ECA vanno riscosse dal Comune, mentre il contributo provinciale va riversato alla Provincia periodicamente, secondo gli accordi presi con essa.

 

3. il deposito della merce in arrivo destinata successivamente alla vendita deve essere tassato come deposito oppure, siccome zona produttiva di rifiuto da imballaggio, deve essere detassato?

 

 

Risposta: I depositi, se  pertinenziali ad attività di vendita al minuto, vanno assoggettati come negozi. Se autonomi, invece, come depositi. I rifiuti di imballaggio, diversamente dagli imballaggi secondari e terziari, potendo essere conferiti al servizio pubblico non danno diritto ad alcuna riduzione

 

4. una mia conoscente abita in ……, non ricevendo la tassa smaltimenti rifiuti ha chiesto chiarimenti in comune. Alla base mancava la denuncia iniziale . dopo due mesi ha ricevuto una cartella esattoriale relativi agli anni 2008 /2009 con sanzioni al 100% + interessi da pagarsi  in 4 rate.

Domanda: si è autodenunciata non ha diritto a nessuna riduzione  della sanzione?

Mi sa indicare quale estremo di legge da indicare in una eventuale contestazione?

 

Risposta: L'iscrizione doveva essere preceduta dalla dichiarazione e le sanzione ridotte ad 1/4. In sintesi, l'autodenuncia avrebbe comunque comportato la riduzione delle sanzioni ad 1/4.

 

 

 

5.  il nostro territorio è piccolo e tutte le mattine recandomi al lavoro vedo una casa che ha in corso dei lavori ho chiesto all'ufficio tecnico e mi hanno confermato che c'è in essere una pratica edilizia

la casa non è abitabile. Ho detto alla mia collega di non emettere la cartella sia per l'anno 2009 che per l'anno 2010 anche se non ho avuto una richiesta formale dei proprietari ......purtroppo.... (chissà come mai)............ la cartella è uscita ed è stata pagata in coscienza, visto che l'ammontare annuo è di 300,00, non mi sembra corretto far finta di niente. posso rimborsare la tassa d'ufficio o devo far fare richiesta al contribuente di rimborso? Quale è il comportamento più corretto???

 

Risposta: Il rimborso può essere fatto d'ufficio, sempre che la casa non sia utilizzata.

 

6. E’ possibile effettuare un servizio di raccolta ingombranti e RAEE porta a porta a pagamento con una tariffa a chiamata, se si come dobbiamo regolamentarlo e attivarlo, basta un’integrazione al nostro regolamento (DCC)??? Altra domanda, nelle tariffe TARSU lo scorso anno abbiamo aggiunto quella del verde porta a porta in quanto il servizio non viene richiesto da tutti e abbiamo calcolato un fisso inserito nella bolletta, ti sembra corretto qui abbiamo fatto una delibera di consiglio????

Risposta: I rifiuti ingombranti, il verde, ecc sono rifiuti urbani. Ne consegue che uil costo del servizio proposto deve essere addebitato nei costi del servizio e recuperato con la tariffa. Far pagare al singolo utente è un autogol Così è a ….da tantissimi anni.

 

7. Ben sapendo di non poter esentare dal pagamento del tributo TARSU, chiedo un Suo parere in merito alla richiesta di SOSPENSIONE presentata da una Ditta che interrompe l'attività di pizzeria (per motivi familiari) per circa un anno. E' possibile SOSPENDERE il conteggio della Tassa?

 

Risposta: Si ritiene possibile la sospensione richiesta a condizione che sia depositata l'autorizzazione commerciale e sia verificato periodicamente il non uso. In tal modo l'immobile diverrebbe non utilizzabile giuridicamente.

 

8. Ai fini della determinazione del costo di esercizio per la TARSU è obbligatoria la deduzione dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo dal 5% al 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti esterni? Oppure è solo una facoltà del Comune prevederla nello specifico regolamento? Attualmente il nostro regolamento comunale non dice nulla in merito e non abbiamo mai effettuato la deduzione. Il D.L .392/2000 all'art.1 comma 7 sembra dare la possibilità al Comune di prevedere fra i costi di esercizio l'intero costo dello spazzamento. Se il Comune volesse a questo punto continuare a calcolare l'intero costo (quindi senza deduzione) lo può fare legittimamente?

Nell'eventualità è sufficiente citare la norma nella deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe annuali? Oppure va fatta una delibera specifica o modifica al regolamento?

 

 

Risposta: Come giustamente da Lei rilevato l'abbattimento previsto dal comma 3bis dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93 è solo facoltativo. Per il conseguimento in forma stabile della copertura integrale si può procedere mediante modifica del regolamento o di anno in anno confermare tale principio con delibera del CC. Io suggerisco di inserire nel regolamento il seguente comma:

 

            3.La Giunta comunale nella determinazione delle tariffe  è tenuta  con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza abbattimento del costo per lo spazzamento stradale e ciò senza alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio comunale, così come consentito in via definitiva dal comma 7 dell’articolo 1 del decreto legge n. 392 del 2000, convertito nella legge 26 del 2001. 

 

9. Nel piano finanziario abbiamo tenuto conto dell'intero costo dello spazzamento e non l'abbiamo mai deliberato in consiglio; durante una  telefonata mi ha suggerito di inserire una dicitura al riguardo nella delibera di C/C di approvazione del bilancio. io adesso avrei pensato di scriverla cosi, mi può dire se va bene o manca di qualcosa?  


Risposta: nelle premesse  dovrà indicare:
- vista la delibera di Giunta comunale n. 124 del 28/12/2010, con la quale sono state  approvatele tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2011; 
 Atteso che il costo dei servizio di Nettezza Urbana è stato interamente considerato, senza alcuna deduzione di esso, quale titolo dello spazzamento stradale, come previsto dal comma 3bis dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93, come reso possibile dall'art. 1 comma 7 del DL 27/12/2000 n. 392, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2001 n. 26.

 dopo DELIBERA

- di considerare l'intero costo  dei servizio di Nettezza Urbana, senza alcuna deduzione di esso, quale titolo dello spazzamento stradale, come previsto dal comma 3bis dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93, come reso possibile dall'art. 1 comma 7 del DL 27/12/2000 n. 392, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2001 n. 26.

 

10. Il  comune è  a tarsu, ma conteggiamo sia i mq che il numero occupanti. in caso di famiglia composta da 1 unico componente qualora muoia, come ci comportiamo? il ns regolamento nulla dice al riguardo. ad oggi chiudiamo la denuncia.....ma ci sono venuti molti dubbi.
 

Risposta: Continui a considerare un solo occupante.

 

11. La Giunta ha approvato l'aumento delle tariffe della tarsu con apposita delibera, ci viene il dubbio che le tariffe di aumento della tarsu debbano essere approvate anche dal Consiglio entro/contestualmente al bilancio di previsione. serve l'apposita delibera di consiglio?
 

 

Risposta: La competenza è della Giunta, come si evince dalla lettura dello articolo 42 del D.Lgs.n.267 del 2000. La competenza del consiglio è limitata alle modifiche regolamentari, quali la creazione di una nuova categoria tariffaria. In tale ipotesi il CC determinerebbe i criteri , mentre la Giunta, sulla base di tali criteri, la puntuale tariffa.

 

12. Il titolare di un'azienda agricola con attività di vivaio (vendita piante) e creazione giardini ha presentato la dichiarazione per la TIA con indicazione della superficie degli uffici. È stato iscritto a ruolo nella categoria 23 (... fiori e piante ....). Il contribuente chiede il ricalcolo di quanto dovuto applicando la categoria 11 (uffici). Devo accogliere tale richiesta? Se no mi può suggerire un esempio di risposta?

 

Risposta: Secondo la mia interpretazione, l'attività in argomento deve essere trattata distinguendo la superficie destinata a produzione, da collocarsi nella categoria 21 (attività artigianale di beni specifici) e quella di vendita da collocarsi nella categoria 27, se la vendita è prevalentemente al minuto o 3 se prevale l'attività di vendita allo ingrosso. Con l'occasione Le allego la proposta di rinnovo,.

 

13.

13.Il pagamento della TARSU relativa agli anni 2004 - 2005 - 2006 e 2007 può essere richiesto dal comune nel dicembre 2010 mediante l'invio di "intimazione di pagamento"? Si precisa che per gli anni di riferimento lo stesso comune non ha mai provveduto ad inviare alcuna richiesta di pagamento del suddetto tributo.

 

Risposta: Gli atti amministrativi, fra i quali rientrano anche quelli impositivi, sono caratterizzati dalla tipicità. Ne consegue che tali atti, solo se regolarmente notificati, vanno parificati ad avvisi di accertamento.

 

 

E’ da verificare se tali atti siano da considerarsi tempestivi, e ciò in virtù di quanto previsto dal comma 161 dello articolo 1 della legge 296/06 che così dispone:

 

COMMA 161

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni .

 

Il caso descritto è riconducibile alla omessa denuncia, così che le annualità astrattamente recuperabili nel 2010, in virtù dello spostamento del termine quinquennale del termine di denuncia all’anno successivo (articolo 70 del D.Lgs.n.507/923), decorrerebbero dal 2004.

 

Ora, dubbi sussistono in ordine alla decadenza dell’anno 2004, posto che secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 3 del 2010), gli atti si considerano notificati non dalla data di spedizione, ma dalla data della loro ricezione da parte del destinatario. Infatti, con tale sentenza la Corte Costituzionale ha così deciso: “È costituzionalmente illegittimo l'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.”.

 

In conclusione, mentre sembrerebbe legittima la pretesa, almeno sotto il profilo della decadenza,  per le annualità a decorrere dal 2005, per il 2004 la relativa  legittimità  è condizionata alla verifica che l’atto singolo non solo sia stato spedito, ma anche ricevuto entro il 31.12.2010.

 

14. Tre comproprietari di un locale commerciale vorrebbero iscriversi l'immobile ciascuno in base alla propria quota di proprietà, possiamo accettare tale richiesta o ogni immobile deve essere iscritto nella sua interezza?

 

Risposta: Alla domanda si risponde negativamente. Infatti, come si evince dalla lettura del  comma 1 dello articolo 63 del D.Lgs.n.507/93, la TARSU è una obbligazione di carattere solidale, così che non può essere frazionata fra coloro che usano in comune i locali o le aree.

 

15. Mi capita spesso di trovare dichiarazioni TARSU relative ad abitazioni (di solito vecchie) che sono accatastate comprensive di grandi superfici di stallette o solai o cantine a volte inagibili o inutilizzati/in disuso.  Io devo  escludere queste superfici dall'applicazione della TARSU, superando i dettati del  C340, accettando la situazione la non utilizzo.

Le chiedo un consiglio sul modo? 

 

 

Risposta: Come mi pare avevano già discusso molto tempo fa, il comma 340 dello articolo 1 della legge 311/04 costituisce presunzione da applicarsi solo alla parte utilizzabile (catastale). Peraltro, sono convinto che ciò costituisca una presunzione relativa e non assoluta. Proceda dunque nel considerare, anche catastalmente, la superficie utilizzabile.

 

16. Se l’albergo (senza licenza perché chiuso) ha il sistema elettrico “attaccato” ma con solo la potenza per una pompa nello scantinato, posso far pagare la TARSU solo per lo scantinato?

 

Ritengo di si, ma deve essere depositata in comune la licenza di albergo.

 

17. In riferimento agli avvisi di accertamento TARSU, nel comune scrivente la richiesta di versamento delle relative somme (comprendenti tassa, addizionali, sanzioni e interessi fino alla data di emissione dell’avviso) avviene in occasione dell’invio ai contribuenti degli inviti al pagamento della tassa anno corrente (ad esempio con l’invio, entro il mese di febbraio 2010, degli inviti al pagamento della tassa dovuta per l’anno 2010 sono state richieste in pagamento anche le somme contestate con gli avvisi di accertamento notificati nel corso nell’anno 2009 fino alla data di tale invio). Alla luce dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2007, n. 296/2006, della implicita abrogazione (?) del comma 5 dell’art. 76 del D. Lgs. n. 507/1993, dei principi civilistici o altro, si chiede se sia possibile conteggiare gli (ulteriori) interessi maturati, dalla suddetta data di emissione degli avvisi notificati, fino alla data di emissione degli stessi inviti.

 

Risposta: Gli interessi moratori hanno carattere accessorio e sono dovuti in ragione del differimento tra la data del corretto adempimento sino alla data dello effettivo pagamento.

 

Ne consegue che nel caso descritto, quindi, gli interessi già calcolati negli avvisi di accertamento dovranno essere aumentati in relazione a tale differimento. Si rammenta, tuttavia, che tali maggiori interessi non potranno essere calcolati sulle sanzioni, così come previsto dal comma 3 dello articolo 2 del D.Lgs.n.472/97.

 

Peraltro, il comportamento descritto è sempre seguito dalla Agenzia delle Entrate, che lascia al contribuente l’onere del calcolo dei maggiori interessi, rispetto a quelli indicati negli avvisi di accertamento.

 

18. Stiamo determinando i costi della tassa rifiuti sostenuti nel 2010 per poi preventivare il 2011 ai fini anche della determinazione del grado di copertura. Il mio segretario comunale ritiene che dovrei considerare tra i costi anche quelli amministrativi pur essendo ancora in regime di TARSU. Lei
cosa ne pensa?

Risposta: La interpretazione del Segretario è nettamente in contrasto con l'interpretazione data dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 25 del 2000. Secondo il predetto Ministero non possono computarsi nel costo del servizio le spese generali, quali, appunto, le spese di funzionamento del'Ufficio Tributi, le spese di riscossione della tassa, le spese del contenzioso.

 

19. nel nostro Comune ha fatto richiesta un agricoltore di installare  la macchina erogatrice di latte fresco la mia domanda a riguardo è oltre alla Cosap dobbiamo far pagare anche la Tarsu?

 

Risposta: Certamente si, poiché anche la superficie ove è installata è da considerarsi assoggettabile al presente TRibuto, peraltro in forma ordinaria.

 

20. Come deve essere conteggiata la superficie adibita a sottotetto con una altezza che parte da 0 e arriva a 2 metri? (il ns. regolamento prevede che non sono tassate le superfici di altezza inferiore a 1.50 mq ma in questo caso l'altezza è variabile).

 

Risposta: Tale regola, valida per le misurazioni catastali, è illegittima, posto che l'assoggettamento della tarsu prescinde dalla altezza dei locali. Tutta la superficie, quindi, va assoggettata, stante una norma statale che diversamente disponga.

 

21. Sono tassabili gli ex fienili soprastanti attuali box che risultano aperti sul davanti, accessibili solo con una scala a pioli esterna da appoggiare all'occorrenza, ovviamente senza allacciamenti e utlizzate solo come deposito?

 

Risposta: Certamente si, poiché per l'assoggettamento basta l'utilizzabilità e qui siamo in presenza persino della relativa utilizzazione.

 

22. Un consigliere di minoranza mi fa notare che il nostro regolamento TARSU  non indica la distanza minima dal cassonetto di raccolta del rifiuto quale presupposto di assoggettabilità con tariffa intera a tassa. Ho risposto che da sempre ho applicato il parametro dei 500 metri quale distanza minima, evidenziando che sarebbe opportuno integrare il regolamento con tale precisazione. Lei cosa ne pensa? E’ impugnabile l’applicazione del parametro se non prescritto dal regolamento? C’è una normativa che si riferisce a questi 500 metri quale distanza minima (o me lo sono sognato)??

 

 

Risposta: L'articolo 59 del D.Lgs.n.507/93, nel definire gli utenti fuori zona non determina la distanza che deve intercorrere tra l'ubicazione dello utente ed il più vicino punto di raccolta dei rifiuti. Molti comuni, dovendola determinare, hanno arbitrariamente fissato tale distanza in 500 mt, senza sussista una norma che lo prescriva. Proceda, dunque, a completare il regolamento. A tal fine Le riporto qui sotto l'articolo regolamentare comprensivo dei commi in argomento e le allego il regolamento aggiornato.

 

23. La richiedente in questione è proprietaria, oltre che dell’appartamento al primo piano per il quale richiederebbe l’esenzione, anche di un negozio commerciale al piano terra, nella stessa palazzina, regolarmente allacciato alle utenze e regolarmente assoggettato a TARSU…

 

Risposta: Confermo, nella sostanza, il parere qui sotto riportato, parendo evidente che nella ipotesi descritta anche l'appartamento posto al primo piano va assoggettato alla TARSU, posto che il presupposto impositivo della TARSU è dato dalla utilizzabilità dei locali (Cassazione n. 16785/02) Ora, l'utilizzabilità va vista avendo riguardo l'intero  edificio e non la singola parte di esso. Ad esempio se fossimo in un condominio le spese condominiali sarebbero chieste anche per tale appartamento. In definitiva, il concetto di inutilizzabilità ai fine TARSU coincide con l'inagibilità del fabbricato, almeno secondo l'orientamento consolidato della Cassazione. In definitiva, l'inutilizzabilità è una condizione oggettiva e non soggettiva, così che non può considerarsi inutilizzabile un fabbricato volutamente lasciato inutilizzato.

 

24. Dal corrente anno il  Comune intende distribuire delle tessere magnetiche  per accedere all'isola ecologica. Per le nuove utenze è intenzione dell'Amministrazione consegnarle a  presentazione della denuncia TARSU dei mq. dell'abitazione. Poichè però la  normativa consente la presentazione della denuncia per il 2010 entro il  20.1.2011,  mi sembra una forzatura per non dire un abuso non far accedere al servizio chi non ha presentato la dichiarazione.  Mi sembrerebbe più corretto consegnarla a tutti coloro hanno fatto  richiesta  di residenza ed eventualmente per chi non presenta la dichiarazione nei termini si procederà ad accertamento.

Risposta: A me sembra una soluzione corretta. Infatti. il termine di dichiarazione di cui allo articolo 70 del D.Lgs.n.507/93 è il termine massimo, ma alcuni articoli di tale decreto invitano ad anticipare la dichiarazione in occasione  di iscrizioni anagrafiche  od altri adempimenti. L'uso dell'isola ecologica, poi, acconsente allo utente un servizio particolare che giustifica tale anticipazione della dichiarazione..

 

25. nostro regolamento TIA 1 è stato modificato lo scorso anno, prevedendo la sanzione per omessa denuncia pari al 30% del tributo. Essendo stato modificato nel 2010, è possibile sanzionare oggi una omessa denuncia del 2008, visto che…da sempre la Tia 1 è un Tributo (e già da anni applicavamo la sanzione per omesso versamento, pari al 30%)?

 

Risposta: Io sono convinto che sia la TIA 1 che 2 abbiano natura tributaria. Sulla base di tale convinzione ritengo che anche per il passato debba trovare applicazione la sanzione prevista dallo articolo 13 del D.Lgs.n.471/97 (per le infrazione concernenti l'omesso o il ritardato pagamento) e quella prevista dallo articolo 7 bis del D.Lgs.n.267/00 per le infrazioni di carattere formale.

 

Del resto, se così non fosse, potrebbe trovare applicazione solo la seconda sanzione.

 

26. Mi sono accorta che abbiamo fatto per 2 anni uno sgravio che non spettava (quest’anno gli abbiamo risposto con il diniego).

Posso fare l’accertamento è recuperare almeno l’imposta?

 

Risposta: Si, ma senza sanzioni né interessi, ma a condizione che l'anno non sia prescritto. Illustri nell'atto il fatto, motivando l'errore compiuto con lo sgravio.

 

      27. Se facciamo un aumento per ogni tariffa del 3% dobbiamo deliberarlo in Consiglio o basta in Giunta?

 

      Risposta: La competenza è della Giunta.

 

28. In merito ai costi da imputare, ad oggi, a copertura della TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI,  è ancora applicabile in tutto l'art. 61 del d.lgs  507/93 ?  (quindi se vanno ancora esclusi i costi inerenti il personale amministrativo deputato alla gestione della tassa, i costi di riscossione e i costi delle controversie).

 

 

Risposta: e' ancora così per chi applica la TARSU (vedasi circolare ministeriale n. 25 del 2000).

 

29. Nell'ambito di una revisione del regolamento comunale per l'applicazione della TaRSU avremmo intenzione di inserire il presente articolo:

 

"L'IMPORTO MINIMO DELLA TASSA PER CISCUNA UTENZA NON PUO' MAI ESSERE INFERIORE AD EURO 15,00 €"

 

Tale intenzione nasce dalla volontà di voler far contribuire, i numerosi ex fabbricati rurali dislocati sul vasto territorio del Comune di …….

Tali fabbricati pur usufruendo del servizio di raccolta rifiuti non sono soggetti all'applicazione della tassa in quanto la distanza tra l'edificio ed il più vicino punto di raccolta determina in alcuni casi l'esenzione totale della tassa.

 

Del resto sarebbe spropositato pensare di proporre una tassazione superiore a quella proposta 10/15 euro annui, andando ad allargare il bacino territoriale servito e riducendo così il numero di esenzioni.

 

La soluzione proposta invece garantirebbe di fatto il principio della legge e cioè la partecipazione di tutti coloro che producono rifiuti e li conferiscono presso i punti di raccolta. Infatti tutti questi fabbricati, alcuni dei quali a tutti gli effetti possono considerarsi seconde case, conferiscono di fatto i loro rifiuti presso i nostri punti di raccolta (e guai se non lo facessero) posizionati nelle vicinanze dell'inizio della strada vicinale ad uso pubblico a servizio dei suddetti fabbricati.

 

 

Risposta: Tale soluzione risulterebbe illegittima, non sussistendo alcuna norma che preveda tale trattamento. Il Comune potrà caso mai prevedere nel regolamento il pagamento di una determinata percentuale di tassa (non superiore al 40 per cento). peraltro alla condizione che l'immobile risulti almeno utilizzabili. Credo che mettendo la percentuale del 15 per cento si possa raggiungere comunque il risultato posto.

 

30. TARSU:  Esiste obbligo di copertura 100% dei costi?  Cosa succede se copriamo solo il 90%? .

 

Risposta: La questione non è certa: Potete coprire quindi il 90 per cento, potendo giustificare la non completa copertura dei costi per l'abbattimento per lo spazzamento stradale di cui al comma 3bis dello articolo 61 del D.lgs.n.507/93;

 

31. Abbiamo capito che l’addizionale ex ECA   è obbligatoria in base all’Art.61 del DL n. 507793.  Confermi, o è facoltativa.   Nel caso sia obbligatoria, cosa succede se non si applica?

 

Risposta : L'applicazione di tali addizionali (10 per cento) è obbligatoria. Quindi potrebbe esservi responsabilità di danno erariale.

 

32. Confermi che l’addizionale ex ECA spetta al Comune?

 

Risposta: Certamente si. Vedasi risoluzione ministeriale n. 8 del 2002.

 

33. Le modifiche delle tariffe Tarsu spettano al consiglio o alla giunta?  Fino all’anno scorso abbiamo fatto delibere do giunta, ma questo anno, sulla base della  sentenza Cassazione 14376/2010 abbiamo deciso di approvarla in Consiglio.  Il mio dubbio è che la sentenza della Cassazione sia valida per l’anno 2000, ma non per gli anni successivi.

Risposta: La competenza di approvazione delle tariffe è della Giunta, ai sensi dello articolo 42 del D.Lgs.n.267/00. E' del Consiglio quando si approva una nuova tariffa. Ad esempio non avevo la tariffa degli alberghi e la istituisco.

 

34. Una signora mi fa denuncia ai fini della tassa rifiuti dove dichiara: ”abitazione più grande ma utilizzo solo 77 mq, la restante casa è chiusa vuota e inutilizzata. Il gas non è presente, utilizzo solo bombola per mangiare e solo stufe a legna piano terra.”
Nel colloquio emerge che: è in affitto, la casa è di 250 mq ma utilizza solo il piano terra e solo 3 camere per un totale di circa 77 mq, il piano sopra non ha un accesso esterno e si  deve passare dal piano terra della casa, il  piano sopra non usa, vuoto, senza gas, con luce.
Il nostro regolamento non dice nulla riporta solo la Legge.

Cosa iscrivo a ruolo? Mando i vigili a controllare i mq? tengo buona sua dichiarazione ? O iscrivo tutta la casa?
 

 

Risposta: Faccia sopralluogo. Se la parte non utilizzata non è in stato di abbandono e quindi non agibile, emetta prima un accertamento in rettifica e poi iscriva a ruolo l'intera superficie.

 

35. La ditta incaricata delle verifiche TARSU ha emesso regolari avvisi di  accertamento, tra i quali ci sono tutti i possessori di immobili di una frazione del ns. Comune;- i contribuenti sono venuti, facendo presente che nessuno di loro ha mai pagato nulla, perchè in Comune gli avevano detto che non dovevano versare la TARSU;
- l'Amministrazione mi richiede, in virtù di quanto rappresentato dai contribuenti, di vedere se è possibile procedere ad eliminare almeno le sanzioni...Secondo Lei è fattibile con delibera di Giunta procedere in tal senso? Anche se fosse vero il fatto che tutti non hanno pagato perchè qualcuno del
Comune gli ha detto che non dovevano la TARSU, come faccio a giustificare una differenza di trattamento a quei contribuenti rispetto a tutti gli altri??

 
Risposta: Probabilmente tali utenti sono ubicati in zone non servite. Se le cose stanno così e se loro sono ubicati ad una certa distanza dal più vicino punto di raccolta, la TARSU non può superare il 40 per cento della ordinaria tariffa. Ora, in tale ipotesi sarebbe giustificabile la non applicazione
delle sanzioni.

 

36. La ditta ha presentato regolare denuncia TARSU (vedi allegato) e usufruisce della riduzione del 20% sul deposito prevista dal nostro regolamento ed ora chiede la integrale esclusione, poiché non produce rifiuti.

 

Risponda: "Con riferimento alla istanza di cui all'oggetto, si comunica che la relativa richiesta non può essere accolta. Infatti, il presupposto del corrispettivo in esame

, per costante e consolidata giurisprudenza della Cassazione, non è la produzione di rifiuti, come pure l'utilizzazione dei locali, ma la solo loro utilizzabilità. L'invitiamo, pertanto, a procedere al pagamento del corrispettivo indicato in tale atto, avvertendo che di contro il Comune si vedrebbe costretto a procedere in forma coattiva."

 

37. Abbiamo alcuni utenti che affittato i propri immobili a delle persone con regolare contratto d’affitto ,alcuni ammobiliati altri vuoti .Tante volte queste persone non fanno denuncia e noi le mettiamo a ruolo con la cessione di fabbricato. Dopo alcuni mesi  o anni spariscono senza cambiare la residenza o spariscono e basta. Possiamo noi rivalerci sul proprietario mettendo a ruolo lui  e non gli affittuari (quasi tutti extra comunitari)?

 

Risposta: In assenza di una norma che lo acconsenta non è possibile avvalersi sul proprietario. Una forzatura può essere fatta per gli appartamenti ammobiliati e per le locazioni di breve durata, inserendo tale previsione nel regolamento. Comunque, non basta per l'iscrizione a ruolo la comunicazione alla autorità di P.S. della cessione di fabbricato, risultando, invece, necessaria la preventiva emanazione di un avviso di accertamento.

 

38. In un condominio dove ci sono parecchi mini alloggi ( esempio. n. 12) si puo' intestare la tassa al proprietario, essendo alloggi dove in un anno magari cambiano anche due o tre affittuari. Se si, si deve intestare con 12 cespiti o uno solo con il totale della metratura?

 

Risposta: In linea di principio non è possibile addebitare al proprietario la TARSU dovuta dallo inquilino, posto che manca una norma che in tal senso disponga. Tuttavia, si ritiene possibile forzare tale addebito inserendo nel regolamento  il seguente comma nello articolo che tratta del soggetto passivo:

3.Per le locazioni di breve durata o di locali ammobiliati di utenze domestiche, tenuto al pagamento della tassa è il proprietario od il titolare del diritto reale di godimento con diritto di rivalsa nei confronti dei detentori delle unità immobiliari.Di contro, il proprietario diviene automaticamente soggetto passivo nel caso di appartamenti non utilizzati, ma utilizzabili.

 

39. La superficie indicata come "serra" che credo venga adibita a ciò è  tassabile?  Ci sono delle caratteristiche che ne possono prevedere l'esenzione (ad esempio se avessi le pareti di vetro ecc.? o è comunque sempre tassabile?

Risposta: Sarebbe bene fare una verifica. Infatti, le serre sono considerate  locali, in quanto siano costituite in materiale non precario. Del resto, in tale ipotesi la serra dovrebbe essere accatastata anche allo urbano. Aiuta  tale soluzione la circolare n. 3 del 2003 del Catasto, che sotto riporto.

 

40. Volevo inoltre chiedere un suo parere in merito alle varie teorie che stanno circolando in merito all'applicazione dell'IVA sulla tariffa rifiuti.

Noi applichiamo la TIA e finora abbiamo sempre applicato l'IVA. Secondo le direttive dell'IFEL dovremmo modificare il nostro regolamento facendo esplicito riferimento alla nuova TIA Ex Decreto L.gs 152/2006 al fine di poter continuare ad applicare l'IVA. Lei cosa ne pensa?

 

Risposta: In base alla gerarchia delle fonti di diritto non risulta necessaria una modifica regolamentare, posto che la legge prevale comunque. Poi, io prevedo che fra non molto l'applicazione dell'IVA sarà dichiarata illegittima. Procedete dunque ad applicare l'IVA, ma pronti alla sua restituzione nel caso probabile che la Corte costituzionale o la Cassazione oppure l'unione Europea la ritengano non applicabile, in considerazione della evidente natura tributaria.

 

41. Un curatore fallimentare ci comunica che è stato dichiarato il fallimento con sentenza del Tribunale in data 07.12.2007, per una s.n.c.  Il curatore ci chiede il discarico della cartella TARSU del 2010, siamo tenuti a sgravare anche le annualità successive alla data di fallimento (2008/2009)?  Poichè la dichiarazione di fallimento si estende anche ai soci illimitatamente responsabili  come ci dobbiamo comportare con loro?

 

Risposta: Il discarico è dovuto solo nel caso in cui gli immobili siano stati non utilizzati. Di contro, il discarico non può essere accordato, posto che non esistono regolare particolari TARSU per il fallimento.

 

42. Il Comune insieme ad una molteplicità di altri comuni dell’astigiano fa parte di una Spa (…..) finalizzata a gestire gli impianti di smaltimento rifiuti.

Lo scorso 2 dicembre nel corso di un’Assemblea di soci alla quale hanno partecipato i Sindaci è stato presentato e proposto un Piano Industriale che prevede per il triennio 2011-13 interventi sugli impianti e migliorie che dovrebbero appartare benefici funzionali ed economici alla gestione dei rifiuti nel nostro ambito.

Per maggior chiarezza Le allego le tavole riassuntive di detto Piano Industriale e l’elenco degli interventi al fine di evidenziare di che natura siano gli investimenti proposti.

Per finanziare il Piano Industriale viene richiesta una ricapitalizzazione della società con assegnazione di nuove azioni (in quota proporzionale alla precedente partecipazione – ovvero il doppio) e con ripartizione degli oneri in due anni.

L’indicazione generale che ci siamo dati tra “addetti ai lavori” è di reperire le risorse:

1.   applicazione dell’avanzo di amministrazione alla parte capitale della spesa (titolo II) – per chi se lo potrà permettere

2.    utilizzo di risorse una tantum di parte capitale (contributi erariali in conto investimenti)

3.   indebitamento tramite mutui

4.   manovra sulla leva fiscale tramite TARSU (NB i piccoli enti di questa zona non hanno istituito la TIA).

QUESITO:

se “nulla quaestio” gravita intorno all’utilizzo dell’avanzo e dei contributi erariali in conto investimento, invece molte perplessità sussistono circa le altre due ipotesi di finanziamento: in effetti occorre vedere (ed è questo il nocciolo del quesito) se è legittimo un indebitamento considerando che si tratta di un intervento in conto capitale. Ancor più dibattuta è la possibilità di far leva sulla TARSU in quanto non si vede bene come una spesa per investimenti possa essere supportata da una risorsa inquadrata tra le entrate correnti ed inoltre ci poniamo il problema di quali cespiti di spesa possano essere compensati con la TARSU. Unico supporto da noi reperito è il testo dell’Art. 61, comma 2, DLT 507/93.

In conclusione le saremo grati se vorrà darci indicazioni circa la possibilità di utilizzare (almeno in parte) la TARSU o in ultima ratio la leva dell’indebitamento, tenendo conto che tutte le ipotesi al di fuori dell’aumento della TARSU potrebbero portare seri problemi alla quadratura del bilancio.

 

Risposta: Il quesito posto è facilmente risolvibile alla luce di quanto previsto dal comma 2 dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93, che acconsente di imputare nel costo del servizio le quote di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione di consorzi per lo smaltimento rifiuti. Infatti, nel quadro attuale del nostro ordinamento, le finalità in argomento sono perseguite ora da società di capitali comunali. Non differisce la soluzione prospettata il fatto che codesto Comune, anziché ricorrere ad un mutuo, utilizzi per finanziare l'aumento di capitale della società l'avanzo di amministrazione.

 

Le quote di ammortamento saranno imputate ad ogni esercizio finanziario suddividendo l'importo dello avanzo utilizzato per le annualità restanti al termine del contratto sociale.

 

 

43. Come ben sa noi siamo in contenzioso con il Consorzio …. per la Tia relativa agli 2006 -2007-2008-2009.

Nessun ricorso è esecutivo perché tutti appellati dal Comune. L’anno 2006 (che è in Cassazione) è stato perso dal Comune in 2° grado e per cui non stiamo procedendo a nessun recupero in attesa della sentenza, mente per gli anni 2007-2008 e 2009 avendo la sentenza di 1° grado accolto solo in parte il ricorso del contribuente, sentenze tutte appellate dal  Comune, abbiamo emesse le cartelle solo per la parte fissa del tributo. Per quanto riguarda l’annualità 2010 a fronte dell’avviso di accertamento inviato il contribuente non ha presentato alcuni ricorso per cui era intenzione di questa Amministrazione di procedere ad iscrivere a ruolo il tributo maggiorato della sanzione del 30%. Abbiamo preavvisato il contribuente che ci ha inviato, tramite il suo avvocato, la lettera allegata.

Le volevamo chiedere:

-          Che tipo di risposta possiamo dare

-          La dirigente si deve preoccupare della minaccia effettuata?

 

Risposta: La Corte Costituzionale è intervenuta più volte a valutare se le norme che disciplinano i tributi comunali, le quali non prevedono la sospensione della riscossione in caso di ricorso siano o meno legittime, ritenendo che tali disposizioni siano legittime, prevedendo la norma, nella sostanza il principio solve et repete. La probabile ragione di ciò deriva dal fatto che i bisogni che le entrate tributarie dei comuni vanno a soddisfare non possono essere procastinati.  Anche la Suprema Corte recentemente con la sentenza  n. 5759/2010: TARSU: il ricorso contro la cartella non esclude l’integrale iscrizione a ruolo della pretesa. Il ricorso del contribuente contro l'accertamento della Tarsu, consente comunque all'ente impositore di iscrivere a ruolo l'intero importo e non solo la metà delle maggiori imposte dovute, come invece succede per altri tributi erariali. A La vicenda trae origine dal ricorso di una società, contro la notifica della cartella di pagamento, nel quale veniva eccepita la decadenza dell'iscrizione a ruolo. Secondo il contribuente, l'avviso di accertamento, regolarmente impugnato, riguardava l'anno 1994 ed era stato notificato nel 1998, mentre l'iscrizione a ruolo veniva formalizzata nel novembre 2002, oltre il termine previsto dall'articolo 72 del Dlgs 507/93.
I giudici di merito rigettavano il ricorso. A loro avviso, il termine di iscrizione a ruolo, previsto dall'articolo 72, decorreva nella specie, non dalla notifica dell'avviso, ma dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva respinto l'impugnativa.
La Suprema corte è giunta invece a conclusioni opposte partendo dal presupposto che uno dei principi generali su cui si basa il processo tributario è quello che l'atto impositivo, in quanto autoritativo, produce i suoi effetti (ossia può essere messo in esecuzione), anche se impugnato, indipendentemente dal suo controllo di legittimità, fatto salvo il potere del giudice di sospenderne l'efficacia mediante un provvedimento ad hoc.
L'ente pubblico è, pertanto, legittimato alla sua riscossione e il contribuente ha il dovere di pagare quanto richiesto, con la facoltà per l'amministrazione di iscrizione a ruolo se tale dovere rimanga inadempiuto. Inoltre, la riscossione delle maggiori imposte pretese avviene nonostante l'impugnativa dell'atto di accertamento. La riscossione, in questo caso, può essere anche parziale e graduale in relazione alle vicende del processo, ma soltanto in presenza di espresse previsioni normative in tal senso, come nel caso delle imposte sui redditi (articolo 15 del Dpr 602/73).
Per la Tarsu, secondo la Cassazione, nessuna disposizione di legge prevede una graduazione nell'attività di riscossione, nel caso in cui l'avviso di accertamento venga impugnato davanti al giudice tributario. Quindi, rispetto alle imposte sui redditi, l'ente impositore legittimamente iscrive a ruolo (e quindi al contribuente giungerà la cartella di pagamento) dell'intero maggiore tributo preteso e non solo del 50 per cento.

 

In conclusione, quindi, il comportamento seguito da codesto Comune è perfettamente legittimo (e doveroso). Se poi per l'anno 2010 l'atto non è stato impugnato,vi sono ulteriori motivi per ritenere legittimo il comportamento del Comune. La minaccia di denuncia in sede penale fatta dal legale, pare infondata, adempiendo il funzionario responsabile ad un dovere d'ufficio.

 

Rispondete al legale nel senso indicato, invitando il proprio cliente a risolvere le questioni in sede tributaria.

 

44. In questa fase di "rigidità" sui regolamenti comunali, ai quali non si possono apportare modifiche sostanziali, l'Ufficio Tributi vorrebbe aggiungere un articolo nel quale precisare che tutti coloro i quali danno in locazione per un periodo massimo di 1 anno un immobile a qualunque uso adibito, non vedranno cambiare la titolarità della cartelle tarsu, relativa all'unità locata, che pertanto continuerà a rimanere loro intestata.

Il nostro intento è quello di non "perdere" rate di tassa rifiuti che, spesso in questi avvicendamenti di breve durata, si verificano.

Ci può far sapere se una modifica di questo tenore si può fare oppure se è da considerarsi sostanziale e quindi inapplicabile?

 

Risposta: Per superare tale ostacolo dovete inserire nel regolamento TARSU il seguente comma:

3.   Per le locazioni di breve durata o di locali ammobiliati di utenze domestiche, tenuto al pagamento della tassa è il proprietario od il titolare del diritto reale di godimento con diritto di rivalsa nei confronti dei detentori delle unità immobiliari.

 

 

Di contro, una diversa regolamentazione, in assenza di una norma risulterebbe illegittima

 

45. Un medico ci ha chiesto una riduzione della tassa rifiuti, in quanto utilizza saltuarmente l’ambulatorio. Cosa dobbiamo rispondere?

 

Risposta: Con riferimento alla istanza prodotta dalla dottoressa in oggetto, tesa a rivedere l'entità della tassa rifiuti iscritta a ruolo a suo carico, si fa rilevare che essa non può essere accolta. Infatti, come si evince dalla lettura dello articolo 69 del D.Lgs.n.507/93, la tariffa della tasa rifiuti fa riferimento alla categoria di appartenenza dello utente e non allo uso particolare dei locali effettuato dal singolo appartenente la categoria. Peraltro, si fa rilevare che ai fini dello assoggettamento al tributo in argomento è sufficiente l'utilizzabilità dei locali e non la produzione di rifiuti (Cassazione 16785/02), con la conseguenza che una produzione di rifiuti inferiore alla media non determina alcuna riduzione della tariffa.

 

Comunicate, dunque, alla d.ssa in oggetto, il rigetto della istanza prodotta.

 

45. contribuente, (proprietario di : 1 pasticceria, 1 bar, 1 laboratorio artigianale di prodotti da forno), non ha pagato entro i termini di scadenza, le cartelle di pagamento emesse da Equitalia, relative agli anni 2008 e 2009. Ora Equitalia ha emesso ruolo esecutivo nei confronti del contribuente per un importo complessivo di Euro 2.576,18. Il contribuente ha chiesto a Equitalia la possibilità di rateizzare il debito, ed Equitalia ha detto al contribuente di rivolgersi al Comune, in quanto soggetto preposto alla concessione di questa agevolazione.

Il nostro Regolamento della Tarsu attualmente in vigore (dal 2002), stabilisce che:

"Su istanza del contribuente il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di una rata l'intero ammontare iscritto negli elenchi  è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi stabiliti dalla legge."

Secondo lei , alla luce della vigente normativa, è possibile concedere la dilazione ?

Dobbiamo chiedere della documentazione particolare al contribuente ?

 

 

Risposta: Tale richiesta va soddisfatta, trovando attuale previsione nello articolo 72 del D.Lgs.n.507/93. La competenza si ritiene ora del funzionario  responsabile del Tributo (e non più  del sindaco), essendo un atto di gestione. Per soddisfare i gravi motivi richiesti dalla legge ritengo che Lei si debba far presentare il certificato Isee ed aderire mediante determina, la quale dovrà essere trasmessa anche allo esattore.

 

46. Le chiedo un suo parere sulla tassazione ai fini tarsu di una gelateria, per la quale devo fare un accertamento per omessa dichiarazione.

Il proprietario della gelateria ha presentato all'ufficio Commercio la denuncia di inizio attività in data 29/06/2010. Nella parte dove si indica la superficie di vendita, hanno dichiarato 21 mq ad uso alimentare, e 21 mq. laboratorio gelati. tot. mq. 42.

Siccome l'immobile complessivamente (formato da 3 piani), è accatastato C1, con una superficie catastale complessiva di MQ. 119,00, e nello specifico:

- il piano terra utilizzato per l'attività , con annessi bagno e ripostiglio;

- Il primo piano e il secondo piano, nella planimetria sono indicati come "locale di sgombero" ad uso privato e spogliatoi. E’ corretto che io faccia l'accertamento applicando la tariffa per l'attività di gelateria (Euro 4,14 al mq.) a tutto il complesso, in quanto l'attività prevalente è quella artigianale, oppure devo applicare tariffe diverse, tenuto conto che io non so a che usi vengono destinati il secondo e il terzo piano ?

 

.

 

Risposta: poiché le attività sono due (di produzione e di vendita) vanno applicate due tariffe distinte, a nulla rilevando l'unicità dello immobile. Un sopralluogo Le fornirà i dati necessari. I servizi igienici si dovranno considerare con la stessa tariffa della attività di vendita, se a servizio prevalente dei clienti o della attività di produzione se utilizzati prevalentemente dai titolari o dai dipendenti.

 

47. Nei quattro  casi di azienda agrituristica che di seguito le andrò ad esporre vi è modo di applicare

una tariffa ridotta in quanto nelle licenze viene specificato il numero di giorni di somministrazione

e/o il periodo?

 

Caso 1:  al max. pasti al giorno 60, apertura venerdi ,sabato e domenica dal 1/2 al 31/12

ed inoltre  per 10 giorni a scelta nell’ anno, previa comunicazione al Comune.

                Caso 2: n.. 20 pasti al giorno per un totale giornate agrituristiche convenzionali 240,

periodo dal  1/1 al 31/12 di ogni anno.

                Caso 3:  apertura dall’ 01/10 al 31/05 di ogni anno con chiusura dal 01/06 al 30/09.

                Caso 4: n. 10 pasti al giorno per un totale di giornate agrituristiche convenzionali n.120,

                               periodo dal 01/01 al 31/12 di ogni anno

 

Qualsiasi sia la risposta le chiedo di fornirmi i riferimenti normativi del caso.

 

Risposta: Secondo giurisprudenza la tariffa è unica per ogni categoria di utenza, a prescindere dallo uso dei locali del singolo utente.  Sconsiglio, dunque, di differenziare la tariffa, ritenendo che unico elemento di differenziazione siano solo i mq detenuti da ciascun utente.

 

 

48. In regime di TIA 1 (d.Ronchi) è possibile applicare una tipologia tariffaria  differenziata sullo stesso insediamento produttivo o commerciale o di servizi,  in base alla destinazione della singola superficie?

Ad esempio ad un’industria con 5000 mq di sup.cie, così suddivisi: 

 

2000 magazzini

500 uffici

2500 lavorazione

 

Applicare risp. la categoria ex DPR 158-1999:  n.3   (magazzini)-   n.11 (uffici)  - n. 20 (attività industriali) .

 

Attualmente applichiamo a tutto l’insediamento la tariffa dell’attività prevalente, che nell’esempio sopra prospettato è la n. 20 (attività industriali) e ciò dovrebbe essere nello “spirito” del decreto Ronchi e regolamento n.158..

 

 

Risposta:  Essendo unica l'attività, unica deve essere la tariffa. La ragione sta nel fatto che i coefficienti della categoria s20, come per le altre categorie, sono calcolati in rapporto ai rifiuti prodotti nei locali indistintamente.

 

49. Un contribuente è proprietario di un officina meccanica, di riparazione auto, e all'esterno vi è un'area dove vengono depositate le auto sia da riparare, che riparate e pronte da essere consegnate ai clienti.

La superficie tassabile, all'interno dell'officina è senz'altro la parte utilizzata come "ufficio" e wc, e penso che le parti dove vengono riparate le macchine, sia esente perchè produce rifiuti speciali pericolosi (oli vari ecc......), o non assimilabili,..... ma la parte esterna, secondo lei, è da considerare area operativa, e quindi tutta tassabile,  oppure è pertinenziale a locali tassabili e quindi esente ?

 

Risposta: Ritengo la parte esterna, salvo che sia coperta eventualmente da tettoie, pertinenziale od accessoria e quindi da non computarsi. I locali vanno, invece, computati tutti, escludendo solo la superficie della buca ove si cambia olio o del ponte. Infatti, solo in tali punti si producono, di regola, rifiuti speciali pericolosi, come preteso dal comma 3 dello articolo 62 del D.lgs.n.507/93.

 

      50. E’ possibile       creare una nuova categoria per il pagamento di quei locali che non sono abitazioni o box , ma che sono escluse dall’ICI in quanto pertinenze di abitazioni (nella zona realtà agricola spesso capita che oltre al box ci sono magazzini o altri locali  che rientrano tra le pertinenze perché l’abitazione è singola ed è strutturata come la ex casa rurale e quindi ci sono locali accatastati come C2  o C7, e non possono non essere considerati pertinenze dell’abitazione principale) .  In questo caso si vorrebbe attribuire una tassa minima perché possono avere superfici estese, anche non completamente utilizzate.

 

 

Risposta: Una tassazione minima risulterebbe illegittima, poiché alcuna previsione normativa lo acconsente. Si può si creare una nuova categoria (peraltro in tale ipotesi la competenza del CC) ma la tariffa al mq (anche se bassa) deve essere applicata a tutte le superfici utilizzabili.

 

51. i locali classificati in D10  o comunque rurali  non sono previsti nel regolamento, vigente dal 1993 e mai modificato, sono da prevedere? E’ possibile prevedere riduzione anche al 90% o è meglio prevedere una tassa di importo ridotto?

 

Risposta: Secondo il più recente orientamento della Cassazione (18497/18498 e 18499 del 2010) anche i depositi  agricoli vanno normalmente assoggettati. Una riduzione di tale portata, che peraltro dovrebbe essere finanziata dal Comune con risorse proprie, sarebbe illegittima. Meglio determinare una tariffa bassa, ma assoggettare tutta la superficie. 

 

      52. Nel regolamento non è previsto in quale misura bisogna escludere le aree ove si producono rifiuti speciali e per quali attività? Cosa mi consiglia? Meglio attendere                                                     

la tariffa ambiente o trovare un modo per iscriverli alla tarsu con più equità?

 

Risposta: Non è necessario al riguardo una previsione regolamentare, essendo la materia già disciplinata dal comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93. In tale ipotesi va applicato il metodo analitico, ossia si toglie unicamente lo spazio occupato da macchinari ed impianti ove si producono rifiuti tossici nocivi, purché il detentore dimostri di aver autosmaltito detti rifiuti mediante ditta specializzata.

 

53. Le chiediamo chiarimenti in merito all’assoggettabilità ai fini Tarsu di una palestra privata in quanto il titolare sostiene di essere completamente esente. Lo stesso contribuente afferma di essere titolare di altre palestre in provincia di Bs per le quali non viene assoggettato alla tassa.

Come è meglio comportarci?

 

Risposta: Il Ministero delle Finanze in alcune circolari e risoluzioni ministeriali ha ritenuto da escludere dal computo della superficie tassabile quelle destinate ad attività sportive, affiliate al CONI, assoggettando, invece, gli spogliatoi e i servizi e tutti i diversi spazi riservati agli spettatori.

 

Io ritengo che tali atti debbano considerarsi illegittimi, posto che non vi è alcuna legge che preveda tale esclusione. Si tenga conto, poi, che la Cassazione ritiene che il presupposto impositivo della TARSU sia connesso alla sola utilizzabilità dei locali. Tali istruzioni avevano importanza nel vecchio procedimento contenzioso, ove chiamato a decidere era l'intendente di finanza in primo grado ed il MF in secondo grado. Ora, che invece il giudice competente è quello tributario questo è tenuto a considerare solo la legge.

 

Tale linea di pensiero ministeriale è criticata per tali motivi nelle mie pubblicazioni, pur permanendo in molti regolamenti comunali tale esclusione per ignoranza, che andrebbe comunque disapplicata.

 

54. Ho inviato ad Equitalia il ruolo per la riscossione coattiva della tassa rifiuti... naturalmente ho visto arrivare allo sportello contribuenti che con il semplice accertamento fatto da me non si erano mossi... uno di questi mi contesta il fatto che gli sia stato attribuito l'onere del pagamento della tassa rifiuti anche per il fratello deceduto nell'anno di riferimento, tassa che invece andava imputata ai figli che hanno ereditato. Ma secondo me una simile contestazione andava fatta all'atto del primo invio o quantomeno quando c'è stato l'accertamento.  come mi devo comportare?

 

 

Risposta: Il mancato ricorso di un atto correttamente notificato determina la definitività della pretesa, così che un eventuale ricorso risulterebbe inammissibile.

 

55. Premesso che i rifiuti da attività commerciale sono stati assimilati agli urbani, vorremmo capire se il rifiuto da lavorazione del reparto di macelleria e pescheria di un supermercato può essere conferito al servizio comunale o deve essere smaltito obbligatoriamente a parte in virtù di qualche norma sanitaria.

 

Risposta: Sono da considerarsi non conferibili gli scarti della lavorazione delle carni in genere, ma l'esclusione deve essere limitata al banco di lavorazione.

 

56. Le invio la mail mandataci dall'Istituto .Alberghiero che ha due convitti nel nostro comune per i ragazzi : i due convitti come gia' accennato nella mail inviatale durante il 200'9 sono due alberghi : noi applichiamo l'esenzione solo per le scuole e non per il convitto : la provincia (proprietaria dell'istituto Alberghiero) sostiene che nel contributo dello stato sono compresi anche i convitti : Le chiedo e' cambiato qualcosa rispetto al parere che ci ha dato nel 2009?

 

 

La detenzione della struttura alberghiera è dello albergatore, così che  costui deve continuare a corrispondere per intero della tassa dovuta, non potendo in alcun modo  egli beneficiare della esenzione prevista per le scuole pubbliche, tenunto conto che una attenta lettura dello articolo 33 bis del DL 248/07 ,convertito dalla legge 31/08, evidenzia del carattere soggettivo di tale esenzione, risultando non pertinente, proprio per lo stesso motivo, il parere dell'ANCI Toscana, non trattandosi formalmente di un convitto, ma di una struttura alberghiera, come risulta dalla licenza di esercizio.

 

57. Premesso che:
- il servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani, che comprende la raccolta rifiuti e la riscossione della TIA, è stato esternalizzato alla Società …… srl, azienda partecipata a capitale interamente pubblico, non iscritta all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/97;
- il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti avente termine il 31/12/10 per disposizioni di legge, è stato prorogato fino al 31/12/11, in attesa di procedere all'individuazione del nuovo soggetto gestore;
- il servizio affidato alla …. relativo all' applicazione, gestione e riscossione della tariffa rifiuti scade il 30/06/2011;
- il Comune, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione 2011, approverà un nuovo regolamento relativo all'applicazione della Tariffa Integrata Ambientale , ai sensi del D.lgs. 152/2006,

si chiede:
a) E' corretto approvare un Piano Finanziario relativo alla Tariffa Integrata Ambientale per l'intero anno 2011, quando il contratto con la Società …..scade il 30/06/11?

 

Risposta: Il piano finanziario è annuale. Nel caso in cui la proroghe della gestione comporti un aumento dei costi del secondo semestre si dovrà procedere ad una variazione del piano finanziario e quindi delle tariffe.
b) E' necessario fare una deliberazione di proroga del servizio di gestione e riscossione della tariffa fino al 31/12/11, prima dell'approvazione del Piano Finanziario TIA?

 

Risposta: Non è necessario, anche se opportuno, in modo da avere i costi certi per tutto il 2011.


c) Il provvedimento di proroga va fatto con atto di Giunta o di Consiglio?

 

Risposta: La delibera di proroga è di competenza del Consiglio Comunale, come previsto dalla lettera e) del comma 2 dello articolo 42 del D.Lgs.n.267/00 che così dispone in ordine alla competenza del CC:

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (1)

 

A tal fine si fa rilevare che la proroga equivale a nuova concessione.


58. Il Regolamento relativo alla Tariffa Integrata Ambientale (TIA 2), va inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze?

 

Risposta: Al momento il predetto Ministero non ha competenza, sostenendo che la tia ha natura patrimoniale.


59.  Le Tariffe rifiuti continuano ad essere approvate sola dalla Giunta Comunale?

Risposta: Certamente si, come previsto dallo articolo 42 del decreto 267/00.

 


60. La società …..nel piano finanziario della TIA 2010 (nel 2011 non viene previsto) aveva inserito tra i costi la voce "Perdite su crediti/accantonamento (pari  al 5% del totale crediti insoluti alla data 01/12/2009), in quanto previsto tra i costi "accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali" previsti nella tabella "ALLEGATO 1" del DPR 158/1999. In sede di consuntivo del Piano Finanziario 2010, la società ci propone l'approvazione del costo suddetto, fino ad esaurimento del fondo. E' legittimo inserire nel piano finanziario il suddetto costo? Quale è la procedura di approvazione di tale costo (ossia deve essere approvato con apposito atto del Comune e sottoposto al parere dei Revisori dei conti del Comune stesso)

 

Risposta: E' opportuno inserire nel piano finanziario tale costo, ma nel caso di riscossione di tali crediti essi vanno messi in entrata del piano finanziario, secondo la probabile loro riscossione nello esercizio in considerazione. I revisori dei conti esprimono un giudizio sul piano finanziario nel suo complesso e non sulle singole poste, trattandosi di scelte discrezionali e peraltro opportune del Comune.


61. E' possibile aumentare la TARSU solo per alcune categorie?

 

 

  Risposta: Il problema va affrontato alla luce dello attuale blocco delle tariffe tributarie di cui al comma 7 dello articolo 1 del DL 93/08, convertito dalla legge 126/08. Di contro, è possibile aumentare le tariffe TARSU ma solo motivando il provvedimento con l'aumento dei costi del servizio. Si sconsiglia di aumentare le tariffe TARSU solo per alcune categorie perchè ciò si porrebbe in contrasto con tale divieto, mentre alcun ostacolo rappresenterebbe spalmare l'aumento in modo proporzionale su tutte le categorie.

 

62. Il 10 febbraio il c.c. ha approvato il regolamento per l'applicazione  della tia  ed un consigliere comunale con molta insistenza sosteneva che non abbiamo erroneamente considerato le esenzioni spettanti ai fabbricati rurali ed  alle stalle. mi puo' illuminare in merito in modo che possa rispondergli adeguatamente!

Risposta: Già a partire dallo articolo 39 della legge 146/94 i rifiuti agricoli non pericolosi non sono più esclusi dal servizio pubblico di smaltimento, così che anche gli edifici rurali vanno normalmente assoggettabili alla TIA, come peraltro affermato dalla Cassazione con le
sentenze n. 18418/05 per i floro-vivaisti e n. 18497/18498 e 18499 del 2010 per i depositi agricoli. L'articolo 66, comma 4, letera b) del D.Lgs.n.507/93 in tema di tassa rifiuti da' la facoltà e non l'obbligo al comune di concedere uno sconto fino al 30 per cento per la parte abitativa  delle costruzioni rurali. Tuttavia, tale facoltà, prevista per la tassa
rifiuti non è invece prevista per la tariffa.

 

63. ai fini del regolamento di nettezza urbana, si vuole limitare per quantità i pneumatici (max 20 per anno).

      1)      Il gommista pertanto, sarebbe esonerato totalmente dalla tariffa rifiuti oppure solo per la parte variabile?

      2)      Pensavamo di modificare la sua tariffa da cat. 19  a cat 3 Magazzini così da tassare totalmente tutta la sua superficie, indipendentemente dalla produzione di pneumatici (magazzino).

 

La stessa cosa si pone per i carrozzieri, che conferiscono all’isola ecologica montagne di paraurti e parti varie: possiamo operare allo stesso modo? Ma i carrozzieri non sono obbligati a conferire le parti di carrozzeria ad un consorzio obbligatorio?

 

 

 

 

 

Risposta: Diversamente dalla tassa rifiuti, la TIA ha carattere binomio ossia è calcolata sulla base di una parte fissa ed una parte variabile. Ora, la soluzione dei casi prospettati dipende unicamente dalle scelte regolamentari assunte dal singolo comune. Nella mia filosofia regolamentare le eventuali esclusioni dal servizio incidono unicamente sulla parte variabile che  è corrisposta in misura ridotta, mentre quella fissa non subisce alcuna variazioni.

 

Per i gommisti, quindi, ritengono che l'esclusione dei pneumatici  determini una riduzione proporzionale del coefficienti della categoria 19 della tabella 4a allegata al DPR 158/99 il quale dovrebbe essere almeno dimezzato (4,50), previa la produzione di un contratto di smaltimento, mentre rimarrebbe ferma la parte fissa. Nel provvedimento di esclusione si dovrebbe indicare anche tale soluzione.

 

Per i carrozzieri, tenuto conto che tale materiale di plastica non è pericoloso, si potrebbe agire nello stesso modo imposto ai gommisti, diminuendo in proporzione il coefficiente della parte variabile della categoria.

 

 64. Questo comune sta procedendo alla conferma dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti anche per l'annualità 2011. In questa situazione normativa non chiara ad oggi è stata emanata una legge che consente la proroga dell'applicazione della TA.R.S.U.? In caso negativo le tariffe deliberate dal comune sono comunque legittime?

 Risposta: Il Ministero delle Finanze con la circolare n. 3 del 2010 ritiene applicabile il predetto tributo, in alternativa alla TIA 1 e 2. : Dello stesso parere si sono espresse le associazioni di Comuni. Personalmente (ed anche altri) sostengono che allo stato attuale della norma la TARSU non risulti più applicabile, posto che espressamente il comma 184 dello articolo 1 della legge 296/06 l'ha prorogata solo fino al 31.12.2009. Molti sollecitano un intervento normativo. Tuttavia, sulla base del principio mal comune mezzo gaudio, ritengo che si possa continuare ad applicare la TARSU, convinto che qualora la giurisprudenza dovesse dire il contrario il legislatore emetterà una norma di interpretazione autentica in tal senso.

 

65. L’agente della riscossione EQUITALIA ha inviato tramite posta ordinaria avviso bonario di pagamento nell’anno in corso (2011), relativo alla TARSU dell’anno 2007 (riscossione ordinaria). Si chiede cortesemente se il Comune è ancora nei termini per esercitare la pretesa tributaria e in particolare se ha ancora il diritto a riscuotere la TARSU riferita all’anno d’imposta 2007.

 

 

Risposta: L'articolo 72 del D.Lgs.n.507/93 prevede che l'iscrizione a ruolo debba essere effettuata entro il 31.12 dell'anno successivo, se in via continuativa, oppure in base alle dichiarazioni presentate nell'anno precedente oppure alla notifica degli avvisi di accertamenti. Ora, in base a quanto Lei mi prospetta, sembra che l'iscrizione a ruolo sia tardiva e che quindi la pretesa sia illegittima. Se le cose stanno in tal modo e se il contribuente eccepisce tale decadenza, il problema può comunque essere superato con lo sgravio delle somme iscritte indebitamente a ruolo, con la successiva emanazione di avvisi di accertamento, senza sanzioni né interessi, in quanto alcuna colpa è addebitabile al contribuente e con la successiva iscrizione a ruolo dello avviso di accertamento.

 

66. Nel caso di attivita' produttiva di prodotto in plastica l'interessato presenta una planimetria ove viene individuata, distintamente dal resto delle superfici occupate, il locale ove viene svolta l'attivita'. Il dubbio è se esonerare tutta detta superficie di lavorazione o abbatterla del 30% (=percentuale prevista dal Regolamento ove in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi).

 

Risposta: Nel caso descritto la riduzione del 30 per cento riguarda l'intera superficie e non solo quella destinata alla lavorazione, come del resto previsto dal comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93.

 

67. In relazione al parere TARSU che ci ha inviato in data 16/02/2011 inerente l'esenzione della tassazione dei due convitti dell'istituto alberghiero situati sul nostro territorio i cui contratti di gestione sono sottoscritti tra la proprietà degli alberghi e la Provincia, dove i due alberghi hanno licenza annuale di pubblico esercizio, l'istituto alberghiero ci ha comunicato in data odierna che i due alberghi sono stati riconosciuti dal Ministero della Pubbica istruzione con atto pubblicato sulla gazzetta ufficiale come convitti annessi all'istituto stesso.

Alla luce di questa nuova informazione, richiediamo pertanto se è possibile inserire anche i due convitti nella statistica per l'esenzione da inviare allo Stato e in caso affermativo richiediamo le modalità per l'invio e per richiedere l'eventuale rimborso, visto che abbiamo incassato i contributi fino all'anno 2010 sulla base dei dati dichiarati con la statistica relativa al periodo 2003-2007 nella quale come sopra specificato non avevamo ricompreso i due convitti

In attesa di un riscontro, porgiamo distinti saluti.

 

Foppolo Simonetta

 

Risposta: L'esenzione concernente le scuole ha carattere soggettivo e riguarda gli edifici detenuti dalle scuole stesse, per i quali le scuole pubbliche erano tenuto al pagamento della tassa rifiuti. Nel caso descritto la detenzione, intesa come potere di disporre dei locali nel senso voluto,  è, invece,  del titolare della licenza di albergo, così che la destinazione dello albergo per alcuni mesi a convitto  non determina alcuna riduzione della tassa rifiuti da esso dovuta e ciò fino a quando l'albergatore rinuncerà alla licenza di albergo e darà in locazione la struttura alla scuola per l'utilizzo di essa come convitto. Se l'albergatore vorrà indirettamente recuperare il costo della Tassa rifiuti, come del resto farà per gli ospiti dello albergo, dovrà prevedere tale costo in sede di determinazione delle proprie tariffe.

 

68. Posso recuperare con avvisi di accertamento tarsu una differenza di imposta per  maggiore superficie. non dichiarata per l'importo pari ad ruro 7,15+sanzioni-ex eca  ed interessi per euro . 4,65 per 1 totale di ? 12,00, ridotto a 9 in caso di  adesione  formale per 4 annualità tot.?   Per la tarsu sono previsti importi minimi?
 

Risposta: Se l'importo è inferiore a 12 euro non è iscrivibile a ruolo, ai  sensi dello articolo 4 del D.Lgs.n.46/99:

 Importo minimo iscrivibile a ruolo ). - 1 . Non si procede ad iscrizione a  ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.".

 

69. Le occupazioni Temporanee di suolo pubblico o privato effettuate dai Pubblici Esercizi (tavoli e sedie) oltre al canone di occupazione devono pagare anche la TARSU? In questo caso dobbiamo applicare la tariffa giornaliera trattandosi di occupazione temporanea (periodo estivo)?

Se si, il nostro regolamento all'art. 15 comma 2 dispone che "per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se svolta ricorrente"

Come ci dobbiamo comportare? Se i giorni di occupazione annuale sono superiori a 183 facciamo pagare per tutto l'anno)

 

Risposta: L'articolo 77 del D.Lgs.n.507/93, che sotto riporto, connette la riscossione della TOSAP temporanea con la riscossione della tariffa giornaliera. Ne consegue che il pubblico esercizio sarà in tale ipotesi soggetto alla Tassa ordinaria nei modi ordinari, mentre per l'area pubblica sarà assoggettato alla tariffa giornaliera sulla base del seguente calcolo, da corrispondersi con le stesse modalità della TOSAP:

 

Tariffa giornaliera= Tariffa pubblici esercizi x 1,5/365.ggxmq

 

Ove gg sono i giorni risultanti dalla concessione ed mq i mq occupati.

 

Se, invece, tale area fosse ad uso privato, detta superficie sarebbe assoggettata in modo ordinario, con l'eventuale riduzione per l'uso stagionale.

 

70. Fra le entrate della tassa rifiuti si debbono computare anche le addizionali ex ECA?

 

Risposta: Come si evince chiaramente dalla lettura dello articolo 61 del D,.Lgs.n. 507/93 le addizionali non debbono essere computate. Non risulta, pertanto, condivisibile il parere contrario della Sezione Regionale della Corte dei Conti della Campania.

 

71. Si presenta da tempo un problema inerente l'interpretazione e l'applicazione della TARSU in particolare per quanto riguarda il conferimento e lo smaltimento.

 

Il ns. Comune applica la TARSU ed ha approvato nel tempo un  atto di assimilazione in base alle norme vigenti (nel 2001/2002).

 

Attualmente ci sono problemi per lo smaltimento ed il conferimento dei rifiuti da parte delle ditte presso i Centri di raccolta e le Isole ecologiche in quanto "i Gestori" applicano alla lettera quanto contenuto nell'art.  195, comma 2 del D.Lgs 152/2006.

 

Possono conferire ancora le ditte, ai centri di raccolta o isole ecologiche, i rifiuti assimilati oppure no?

 

Necessitano dell'iscrizione nell'Albo dei Gestori Rifiuti  oppure no?

 

Necessitano dell'autorizzazione al trasporto rifiuti oppure no?

 

I famigerati "rifiuti assimilati" da parte dei Comuni sono  ancora tali oppure no?

 

E' illegale o illegittimo, allo stato attuale, far conferire dalle DItte,  presso il ns. centro di raccolta i rifiuti che il Comune ha assimilato?

 

 

Risposta: La lettera e) del comma 2 dello articolo 195 del D.Lgs.n.152/06 non trova al momento applicazione in virtù di quanto previsto dalla lettera b) del comma 184 dello articolo 1 della legge 296/06 e ciò sino a quando lo Stato non avrà emanato i nuovi criteri di assimilazione:

 

 

 

COMMA 184

184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009 (1);

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto (2).

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208.

(2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

 

Allo stato attuale, quindi, codesto comune è tenuto ad osservare il provvedimento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, avvertendo che la relativa disapplicazione, fino a quando non sarà modificato dal Consiglio Comunale, ma dopo che lo stato avrà ottemperato alla emanazione dei nuovi criteri di assimilazione, può comportare il reato di omissione di atti d'ufficio.

 

Se, poi, le cose dovessero in futuro andare per il verso descritto, il Comune dovrà rivedere i costi dell'appalto, posto che altrimenti  deriverebbe un arricchimento indebito a favore della ditta appaltatrice e di contro una situazione di eccessiva onerosità a carico del Comune, dovendo essere chiamate le utenze non domestiche ad un minor pagamento del corrispettivo.

 

72. Il comma 340 dello articolo 1 della legge 311/04 stabilisce che a decorrere dal 2005 la superficie minima da assoggettare alla tassa rifiuti per gli immobili a destinazione ordinaria (A,B e C) ed ora anche alla TIA è il maggiore importo fra l’80 per cento della superficie iscritta in catasto e quella calpestabile. Ora, una Ditta concessionaria ritiene poter risalire alla superficie catastale visionando la planimetria dei locali. E’ legittimo tale comportamento?.

 

Risposta: Tale comma ha la finalità di costruire un sistema catastale per il quale ogni fabbricato sia valutato in base ai mq  (catastali). Ne consegue che tale procedimento, non soddisfacendo alle finalità della legge, è da considerarsi  illegittimo. Il Comune, dunque, in assenza della superficie catastale, da calcolarsi ai sensi del DPR 188/98, dovrà ordinare al possessore la presentazione della planimetria catastale in catasto, così che il rossore iscrivi la superficie catastale mediante il sistema DOCFA.

 

73. ci viene un dubbio circa il condono Tarsu. Per esempio  Tizio viene a denunciare ora (marzo 2011) una occupazione dal 2007. Nel condono abbiamo previsto una sanzione per omessa denuncia del 15% dell'imposta. Quali annualità possiamo recuperare? L'anno 2010 che non è stato denunciato entro il 20 gennaio 2011 può rientrare nel condono o dobbiamo calcolargli il ravvedimento operoso con sanzione del 10%? La ringrazio MC

 

Risposta: Il condono dovrebbe riguardare tutte le annualità accertabili ossia non decadute. Dall'anno 2005 per l'omessa denuncia fe fino al 2010 e dal 2006 fino al 2010 per le rettifiche di superficie.

 

74. Per un centro sportivo completo di palestra piscina coperta e scoperta ecc

Ci sono aree che non devo inserire ?

 

Risposta: contrariamente alle indicazioni del MF che esclude le superfici destinate ad attività sportiva, ritengo che alcuna esclusione debba essere fatta per le superfici coperte,  posto che non vi è una legge statale che preveda l'esclusione, mentre la  piscina scoperta va esclusa, ma va assoggettata la parte ove sostano le persone per prendere il sole o per il ristoro.

 

75. In sede di verifica ho appurato che una società che esercita l’ attività di segheria non ha presentato denuncia tarsu : ho invitato il legale .rappresentante a presentare la denuncia dandogli un termine di scadenza . Ho comunque appurato che sono anni che l’attività esiste le chiedo ; essendo l’unica segheria presente sul territorio comunale e non avendo mai avuto un caso per tale attività per la denuncia della metratura c’e’ qualche riduzione per produzioni rifiuti speciali da considerare? (con apposita documentazione si intende!!)

 

Risposta: I residui della lavorazione della segheria, sono da considerarsi speciali ma non pericolosi, così che tutta la superficie deve essere computata ai fini della quantificazione della tassa rifiuti. Peraltro, la situazione di evasore totale rende inapplicabile ogni riduzione.

 

76. Da parecchi mesi una ditta è in  "concordato preventivo" che dovrebbe concludersi a breve (primavera 2011), per non dichiarare il fallimento, e passare invece l'azienda ad un nuovo acquirente.

Per l'anno 2010 l'azienda ha versato parte dell'acconto dell'ICI e nulla per la TARSU.

1) Quali sono le possibilità di incasso dell'ICI e della TARSU per il Comune? Chi è il soggetto passivo, sia per Ici che per la Tarsu? L'eventuale nuovo acquirente ha obblighi fiscali anche per il periodo che precede l'acquisto?        
2) Quali azioni può/deve intraprendere il Comune nei confronti dell'azienda, per sollecitare il pagamento ?

3) Rispetto ai principi del bilancio comunale, è prudente iscrivere tali poste nel bilancio di previsione 2011 ? In che misura ?

 

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che il concordato preventivo, diversamente dal fallimento,ma solo per l’ICI,  non prevede regole particolari , così che il soggetto passivo è tenuto alle normali regole previste dalla specifica normativa tributaria e ciò sino  alla cessione della azienda al nuovo acquirente. Per rendere i crediti liquidi ed esigibili codesto Comune dovrà emettere, quindi, a carico della Ditta in argomento  atti per il  recupero dei tributi  non regolarmente corrisposti. Solo successivamente alla cessione dell’azienda, così come previsto  dallo articolo 14del D.Lgs.n.472/97, il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

 L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. I crediti descritti sono privilegiati ai sensi dello articolo 2752 c.c..

 

Una volta notificati gli atti di recupero, se rimasti insoluti, codesto Comune dovrà procedere in forma coattiva mediante iscrizione a ruolo della pretesa oppure mediante ingiunzione fiscale, di cui al RD 639 del 1910. Qualora l’importo superi 8000 euro potrà essere iscritta ipoteca sui beni immobili posseduti dalla azienda in argomento. Con la notifica degli atti impositivi il credito ivi descritto è liquido ed esigibile. Esso dovrà essere iscritto per intero come residuo attivo nel bilancio del Comune, senza alcuna decurtazione prudenziale.

 

77. Un contribuente mi chiede lo sgravio della cartella esattoriale relativa  alla TARSU anni 2008 e 2009 in quanto, ha cessato l'attività nel 2006 ma dice che il commercialista non ha comunicato la cessazione alla  C.C.I.I.A.A.  e pertanto, dalla relativa visura risulta:  data cessazione 31.5.2006,  impresa cancellata: 25.2.2011.  Dal momento che noi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione in merito  se non alla data odierna, è giusto sgravare gli anni pregressi?

Risposta: La soluzione del caso descritto è scritta nel comma 4 dello articolo 64 del D.Lgs.n.507/93 che così dispone:

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia  stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.  Sulla base di tale principio, il contribuente, fermo restando l'obbligo  del pagamento per l'intera annualità 2006, avrà diritto allo sgravio delle  annualità successive se dimostra di non aver continuato nella occupazione  dei locali ovvero se dimostrerà che la tassa è stata assolta da altro  contribuente. L'onere della prova è posto in capo al contribuente, anche  se si consiglia codesto Comune di acquisire le necessarie informazioni,  specie se lo svolgimento della attività è soggetto ad autorizzazioni  comunali, posto che in questa ultima ipotesi tali autorizzazioni avrebbero  dovuto essere depositate o rinunciate o trasferite.

 

78. In allegato le invio prospetto delle superfici dello impianto sportivo .

Dovendo emettere accertamento  tarsu  per  omessa  denuncia Le chiedo se debbo togliere delle superfici ?

Sull’area esterna una parte è adibita a verde – piscina scoperta – spiaggia  - campi tennis calcetto basket bar esterno e area esterna a servizio bar . Quali devo tassare?ù

 

Risposta: Tutti i locali sono assoggettabili. Di contro, l'area scoperta va calcolata solo sulla parte di regola presidiata dall'uomo. Escluderei dunque l'area scoperta adibita a verde, la piscina scoperta, i campi di calcetto, mentre è rilevante l'area scoperta destinata a spiaggia (magari va concessa la riduzione stagionale), come pure il l'area esterna ove vi è la somministrazione (magari con la riduzione se l'uso è stagionale).

 

79. Un contribuente, che svolge attività di lattoneria, mi denuncia ai fini TARSU di utilizzare un laboratorio artigianale di mq 130 ed una area scoperta operativa di mq. 240.

 

Essendo area scoperta operativa e quindi di utilizzo all'attività, dovrei assoggettarla a TARSU, ma non ho la specifica tariffa.

 

Posso per analogia applicare la tariffa utilizzata per la tassazione di Magazzini, depositi merci (sempre che il contribuente, a seguito di convocazione,  mi confermi l'utilizzo dell'area come deposito ) ?

 

Risposta: Se l'artigiano utilizza prevalentemente come deposito l'area scoperta, trovo corretto differenziare la tariffa. Di contro, se l'attività esterna fosse uguale a quella interna deve essere applicata la medesima tariffa, essendo, invece, irrilevante che l'attività sia svolta al coperto od allo scoperto.

 

80. Vorrei sapere se è corretto inserire tra le voci di entrata il contributo IVA sugli appalti.

Vorrei sapere, inoltre, se è possibile considerare l'intero costo dello spazzamento stradale.

Il nostro Regolamento prevede: "Il costo di esercizio è determinato per deduzione dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana di un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni secondo quanto disposto dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n° 507/93".

 

 

Risposta: Tale contributo dovrebbe essere considerato fra le entrate, essendo la finalità della norma diretta a non incrementare più di tanto le tariffe. L'intero costo del servizio, senza l'abbattimento a titolo forfetario dello spazzamento stradale, così come previsto dal comma 3 bis dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93, è possibile con delibera del CC, come già previsto dal comma 7 dello articolo 1 del DL 392/00, convertito dalla legge 26/01, che così dispone:

 

7. Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.  

 

E' necessario, quindi, una modifica del regolamento, a valere per sempre oppure una delibera del CC a valere solo per il 2011. In tale ipotesi può inserire nel regolamento il comma 3 del seguente articolo:

 

             Art. 3  - Gettito e costo del servizio.

 

 

  1.       Il gettito complessivo della tassa non può supera­re il costo di esercizio del servizio di smalti­mento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art.1, nè può essere inferiore ai limiti con­tem­plati dall'art. 61 del decreto legislativo 15. 11.1993, n. 507 e dalle disposi­zioni di legge ivi richiamate. Nel gettito, determinato sulla base del criterio di competenza economica, non rientrano le addizionali, le sanzioni, gli interessi moratori e le entrate di competenza di esercizi non di competenza. L’eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l’anno successivo.

 

  2.       La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 - lettera a,) della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

  3.       La Giunta comunale nella determinazione delle tariffe  è tenuta  con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza abbattimento del costo per lo spazzamento stradale e ciò senza alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio comunale, così come consentito in via definitiva dal comma 7 dell’articolo 1 del decreto legge n. 392 del 2000, convertito nella legge 26 del 2001. 

 

81.  Si chiede se  l'approvazione del piano finanziario e tariffa è di competenza della Giunta o del Consiglio? ( penso di Consiglio ma qualcuno sostiene che in un ente di piccole dimensioni può essere approvato dalla Giunta).

 

Risposta: La competenza è del CC per il piano finanziario e per l'istituzione della tariffa, ai sensi dello articolo 42 del D.lgs.n.267/00, ma poi il calcolo delle tariffe è competenza della Giunta.

 

82. L'approvazione del Regolamento ( consiglio) e piano finanziario ( giunta o consiglio) devono essere approvati prima dell'approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta?

 

Risposta: Possono essere approvati sia prima che dopo, ma comunque entro il termine legale. Importante che vi sia compatibilità finanziaria fra detti documenti ed il bilancio.

 

83. Il regolamento TIA  è da mandare al controllo al ministero? ( se sì, quale?);

 

Risposta: Ritengo che non debba essere inviato, posto che si afferma (ingiustamente) la natura patrimoniale e non tributaria.

 

84. Il comune introduce la cosiddetta TIA 2 ( perchè avrebbe l'IVA), ma non essendoci i decreti attuativi del dlgs del 2006, utilizza i criteri del DPR 158/1999. E' possibile?

 

Risposta: Il DPR 158/99 si utilizza per entrambe le TIA. Per il momento sia la TIA 1 che TIA 2 debbono essere assoggettate ad IVA. Per una serie di ragioni lunghe da spiegare consiglio di applicare la TIA 1, per evitare la possibile esclusione delle superfici prevista dalla lettera e) del comma 2 dello articolo 195  del D.Lgs.n.152/06.

 

85. dobbiamo procedere alla tassazione di una soffitta, abbiamo il dubbio se tassare l'intera superficie anche se, considerata la spiovenza del tetto, si arriva ad un'altezza minima di molto
inferiore ad un mt 1,50 oppure se dobbiamo tassare solo la superficie che rispetta tale altezza minima.

 
Risposta: L'errore compiuto deriva dal fatto che secondo il Catasto non va considerata la superficie dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, in virtù di una specifica previsione contenuta nel DPR 138/88 allegato C comma  2  che così prevede:

2. La  superficie dei locali  principali e degli  accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.

Di contro, tale esclusione in considerazione del carattere speciale della  norma tributaria non trova applicazione, così che ai fini TARSU tutta la superficie va computata, anche nella parte dei locali con altezza inferiore  a mt 1,5.

 

86. Stiamo attivando per il recupero della tarsu ai sensi del comma 340, vorrei sapere se :

posso recuperare solo a  partire dal 01.01.2006 e non dal 2005 (la Legge parla a partire dal 2005) considerando come tipologia di accertamento il termine di prescrizione valevole per l’ infedele denuncia?

a questo tipo di recupero non applico la sanzione per infedele denuncia?

Risposta: No, per il fatto che la norma rende l'errore del contribuente scusabile.

viene utilizzato un modello diverso di accertamento? Comunicando al contribuente solo la rettifica d’imposta (le allego uno stampato che ho predisposto) può andare bene?

 

Risposta:  Il comma 340 crea un proprio termine iniziale dal 2005, con la conseguenza, in considerazione del carattere obbligatorio della imposizione tributaria, che il recupero deve iniziare da tale annualità. Alcuna sanzione, come pure gli interessi non trovano applicazione e ciò per il fatto che la norma rende l'errore del contribuente scusabile.  Può andar bene lo stampato allegato da Lei, ma le allego il mio.

 

 

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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