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56 quesiti e risposte VARIE - anno 2009

 

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Quesiti e risposte

Modulistica

 

 

 

 

Elenco Domande:

  1. polizza assicurativa funzionario responsabile

  2. diritti di segreteria nel blocco tariffe

  3. Blocco tariffe comprende anche le modifiche regolamentari

  4. Entrate bloccate e non

  5. Insinuazione del fallimento

  6. Aumento addizionale 09 decisa in sede approvazione preventivo 08

  7. Certificazione rispetto blocco tariffe: competenza?

  8. Decreto ingiuntivo infruttuoso: competenze pignoramento

  9. Notifiche: data di spedizione o di ricezione ai fini della decadenza?

  10. Cambio di classe: gli aumenti non rientrano nel blocco

  11. Riduzione sanzione del 30 per cento?

  12. Conto gi gestione degli agenti contabili

  13. Modalità varie di notifica

  14. Divieto ricorso a collegi arbitrali

  15. Obbligo far regolarizzare i ricorsi senza bollo (privacy irrilevante)

  16. Richiesta di rimborso canone depurazione alla luce della sentenza CC 335/08 e della nuova legge

  17. Sospensione pagamento dovuto per morosità fiscale segnalata dallo esattore

  18. Introduzione ex novo della dirigenza?

  19. Compensazione fra debiti  tributari e crediti non tributari

  20. Difesa del Comune avanti il Giudice di pace

  21. Partecipazione alla gara appalto: basta l’iscrizione all’albo

  22. Gli amministratori responsabili in solido società per le sanzioni

  23. Rinnovo contratto locazione magazzino di proprietà del comune: valgono regole generali

  24. Richiesta di rimborso addizionale comunale IRPEF

  25. La società concessionaria privata può emettere il ruolo a proprio nome?

  26. Ricorso contro il canone acqua

  27. Recupero IVA servizio rifiuti

  28. Compiuta giacenza

  29. Addizionale IRPEF: richiesta di rimborso

  30. Legge 69/09: riforma processo civile

  31. Importo minimo: disposizioni di legge

  32. Mancato ritiro raccomandata

  33. Depuratore interno: canone dovuto

  34. Notifica a società in liquidazione

  35. Recupero rette non pagate

  36. Termine iscrizione a ruolo sanzioni codice strada e per mancato pagamento refezione scolastica

  37. Il concessionario che sostiene che cauzione non è più dovuta

  38. Ravvedimento operoso: condizioni per evitare sanzione de4l 30 per cento

  39. Notifica a SOCIETà INCORPORATA

  40. Termine prescrizione rimborso pagamento indebito

  41. Alternanza e non sovrapposizione fra ruolo e decreto ingiuntivo

  42. Rimborso canone depurazione? (articolo 8 sexies DL 208/08)

  43. Oneri urbanizzazione: termine prescrizione

  44. DURC

  45. Omessa denuncia con omesso versamento: solo sanzione per omessa denuncia

  46. Interessi per i giorni aggiuntivi dalla data firma atto al pagamento

  47. Proposta Equitalia convenzione accesso Web: pericolo

  48. Recupero credito concessione cimiteriale

  49. Responsabilità del cessionario fabbricato per debiti tributari del cedente (solo in caso di azienda)

  50. Cassazione: termine proposizione controricorso

  51. Firma nel caso di assenza temporanea F.R:

  52. Sanzioni: non regolamentabili

  53. Notifica a società incorporata

  54. Transazione: illegittima per i tributi locali

  55. Appalto sola riscossione coattiva: presunta illegittimità

  56. L’adesione sanzionatoria preclude il ricorso

 

 

 

Quesiti completi:

 

 

1. Vogliamo stipulare una polizza  specifica per il  responsabile dell'Ufficio Tributi. Abbiamo visto che l'….. propone un'assicurazione specifica e volevamo chiederLe se secondo Lei è una polizza valida o se magari conosce qualche alternativa.

 

Risposta: Personalmente sono sfavorevole per due motivi:

 

a) perché secondo giurisprudenza della Corte dei Conti deve essere pagata dal dipendente e non dal Comune;

b) perché copre solo la colpa lieve e non quella grave e la responsabilità erariale è limitata a quella grave.

 

Per le ragioni anzidette ritengo di esprimere parere negativo.

 

2. Volevo chiederle se il blocco per l'aumento delle tariffe per l'anno 2009 riguarda tutte le aliquote, tasse e tariffe(tranne i rifiuti) e diritti vari oppure i diritti(ad esempio di segreteria per le pratiche edilizie) e le tariffe (ad esempio per il trasporto alunni e buoni mensa) si possono aumentare? 

 

Risposta: Secondo la tesi prevalente i diritti di segreteria e simili hanno natura tributaria. Ne consegue che anche i medesimi sono oggetto di blocco. Le tariffe aumentabili sono solo quelle patrimoniali (locazioni, affitti, entrate in regime di impresa,ecc).

 

3. Ho letto ora il suo giornalino e sono rimasto sorpreso dalla decisione della Corte dei Conti regione Marche che intende collegato al blocco dell'aumento dei tributi comunali anche il blocco dei regolamenti.

Penso che si tratti di un blocco di norme regolamentari che, disciplinando diversamente dal passato,  potrebbero comportare un aumento tariffario. Altrimenti non ne vedo il senso.

 

A questo punto però mi preoccupa il problema delle aree edificabili: il valore minimo che il comune può stabilire ai sensi dell'art. 59 dlgs. 446/97. Il mio comune può procedere alla deliberazione di tali valori per l'anno 2009? (preciso che non lo fa dal 2005, ma la nuova AC li vorrebbe deliberare per questo anno).

Io non avevo dubbi sino a poco fa; ora sinceramente qualche dubbio mi è venuto.

Lei cosa ne pensa?

 

 

Risposta: condivido, invece, tale adempimento, posto che le Sezioni Regionali della Corte dei Conti sono chiamate a vigilare sul rispetto del blocco da parte dei comuni (limitatamente alle entrate tributarie). Tale blocco si estende anche sui regolamenti, quando attraverso le modifiche si aumenta la pressione fiscale.

Se ad esempio elimino l'agevolazione per il comodato o diminuisco il numero il numero delle pertinenze si aumenta la pressione fiscale.

 

Invece, l'aumento dei valori non rientra in tale blocco poiché è connesso non a scelte arbitrarie del comune ma a un aumento del valore venale, determinato non dal Comune, ma solo recepito, essendo lo stesso il risultato dello incontro della domanda e della offerta del mercato e tenuto dello avanzamento del procedimento urbanistico (più ci si avvicina al momento della concreta edificazione, più i valori aumentano). Riveda, dunque, pure tali valori, motivando il provvedimento sulla base di tali considerazioni oggettive sopra indicate.

 

4. Una mia collega che si occupa dei servizi scolastici, mi chiede se i servizi a domanda individuale tipo:

 

TRASPORTO SCOLASTICO

 

LABORATORI SCUOLA GESTITI DAL COMUNE

 

MENSA SCOLASTICA

 

POSSONO ESSERE AUMENTATI?

 

se si, cosa non deve essere aumentato esempio?

 

 

Risposta: Senza dubbio si. Non possono essere aumentate solo le tariffe dei tributi, fatta eccezione con quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio, quali la tassa rifiuti e la tariffa Ronchi.

 

Sono oggetto di blocco:

 

l'ICI, la TOSAP (fatta eccezione per le aziende di erogazione della rivalutazione ISTAT), l'addizionale comunale all'IRPEF, i diritti di segreteria.

 

5. Abbiamo ricevuto dal curatore fallimentare comunicazione della dichiarazione di fallimento di una società, con la data entro cui presentare ricorso per l'ammissione al passivo.

 

Poichè abbiamo degli avvisi bonari di pagamento TARSU non pagati e fatture di acque reflue, sempre trasmesse con posta ordinaria, ritiene che il titolo valido possa essere ben costituito da tali avvisi e fatture oppure ritiene necessario procedere alla notifica dell'avviso di pagamento TARSU prima di insinuarsi nel passivo (e in tal caso andrebbe ora fatto al curatore fallimentare).

 

Ritiene neccessario o inutile emettere in questo momento ingiunzione fiscale per tali debiti a carico della società?

 

 

a) per la TARSU, se le somme sono iscrirre a ruolo, l'insinuazione deve essere fatta dallo esattore, a cui va rivolto l'invito. Se invece la riscossione è diretta (tesoriere) allora è preferibile notificare al curatore un avviso di liquidazione o di accertamento;

b) per le fatture acque reflue, essendo una entrata patrimoniale, è possibile procedere immediatamente nella insinuazione, citando ed allegando tali fatture. Per tali entrate, poi, è necessario che il curatore chiarisca se intende o meno continuare nel contratto di utenza, posto che in caso di continuazione egli deve pagare integralmente i debiti successivi alla apertura del fallimento (prededuzione).

 

L'ingiunzione fiscale, invece, non deve essere emessa.

 

Allego fac simile di insinuazione. Ne farei due poiché la TARSU gode del privilegio di cui allo articolo 2752 cc (IV), mentre il credito per l'acqua no, non essendo una entrata tributaria, ma patrimoniale.

 

6. Con la presente si richiede vostro gentile parere in merito all’eventuale aumento dell’addizionale comunale per l’esercizio 2009, alla luce del blocco degli aumenti dei tributi, delle aliquote e delle addizionali. La questione può essere così riassunta, il Comune in sede di approvazione del bilancio 2008 aveva previsto a valere sul bilancio 2009 e successivi l’aumento dell’addizionale comunale di 3 punti percentuali per un maggiore incasso di circa 300.000 mila euro. successivamente le modifiche normative hanno bloccato l’aumento di qualsiasi aliquota, e tributo in generale, fatto salvo quanto già approvato nello schema di bilancio 2008. A tal punto in riferimento al parere della corte dei conti, allegato, si potrebbe aumentare l’aliquota di 3 punti come la precedente amministrazione aveva previsto.

 

Ha supporto di quanto sopra si indicano le seguenti deliberazioni:

 

Giunta com.le. nr 28 del 12/03/2008 – approvazione schema di Bilancio e allegati, con previsione aumento addizionale comunale su esercizio 2009

Consiglio com.le nr 20 del 19/03/2008 – presentazione del Bilancio di previsione 2008

Consiglio com.le nr 24 del 28/05/2008 – Approvazione Bilancio 2008 ed allegati, con previsione aumento addizionale comunale su esercizio 2009

 

Stante la situazione di incertezza normativa, volevo chiederle se risulta fattibile provvedere a deliberare l’aumento, se il fatto che la deliberazione di consiglio comunale sia stata adottata in data 28 maggio 2008, ovvero giorno di entrata in vigore del decreto legge 93/2008 con il quale veniva di fatto inibito l’aumento di ogni aliquote e/o addizionale possa inficiare tale aumento, e quale organo amministrativo/ministero potrebbe opporsi a tale deliberazione.

 

Infine volevo chiederle se alla luce del blocco degli aumenti dei tributi, aliquote e addizionali risulta comunque possibile adeguare i valori venali delle aree fabbricabili ai fini ICI.

 

 

Risposta: Il comma 7 dello articolo 1 del DL 93/08 convertito dalla legge 126/08, nella parte di interesse del presente quesito, così dispone: ".....nonche', per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ora, il comma 169  dello articolo 1 della legge 296/06 così dispone:

 

COMMA 169

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

 

Dalla attenta considerazione della normativa concernente le tariffe delle entrate comunali appare chiaro il loro carattere annuale, così che la mera previsione nel bilancio poliennale di una aliquota maggiore non ha alcuna rilevanza sino a quando l'Organo competente non delibera esplicitamente l'enttità relativa entro l'anno di previsione di ciascun anno.

 

Non condivido, quindi, il parere espresso dalla Corte dei Conti e ritengo illegittimo l'aumento programmato, alla luce del blocco previsto dallo articolo 1 comma 7 del DL citato.

 

Contro tale interpretazione potrebbero far ricorso (oltre la stessa Corte dei Conti) i contribuenti singoli o associati (class action).  
 

Di contro, è perfettamente legittimo l'aumento dei valori delle aree edificabili, posto che in tale ipotesi la capacità contributiva aumenta, mentre il blocco vuole impedire l'aumento della pressione fiscale a  pari capacità contributiva.

 

7. Relativamente alla direttiva del 15/01/2009 della Corte dei Conti della sezione regionale di controllo per l' Emilia Romagna, nella quale si chiede di far pervenire entro il 28/2/2009 un'attestazione in ordine al rispetto delle disposizioni dell'art. 1 comma 7 del D.L. 83/2008, (sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote ecc...), si chiede se il responsabile dell'Ufficio tributi, che deve sottoscrivere l'attestazione sia inteso come colui che firma il parere tecnico nelle delibere di aliquote e addizionale, oppure il funzionario ICI nominato per legge. Nello specifico nel Comune di….. il servizio tributi si trova all'interno del settore finanziario. Il responsabile del settore finanziario appone la firma per il parere tecnico sugli atti verso l'esterno ad eccezione degli avvisi di accertamento ICI per i quali invece  provvede direttamente il funzionario responsabile ICI nominato per legge.

Siccome l'attestazione in oggetto riguarda oltre alle aliquote dell'ICI anche l'addizionale IRPEF, quale risulta essere la figura più idonea e legittima a firmare tale attestazione?

 

Risposta: A mio avviso il soggetto che deve produrre tale attestazione è il Sindaco e non i funzionari, posto che la potestà tariffaria e regolamentare compete non agli Uffici ma agli Organi istituzionali del Comune ossia al CC o alla Giunta comunale. Del resto come potrebbero attestare  entro il 28 febbraio, quando detti Organi hanno tempo di intervenire entro il termine legale di approvazione del bilancio preventivo, già da ora spostato al 31 marzo?

 

 8. Nel corso del mese di dicembre abbiamo notificato (tramite posta o nostro messo notificatore)  degli atti di ingiunzione (emessi da noi ) per il recupero del credito TARSU 2000. Abbiamo ingiunto il pagamento entro 30 giorni. Dei contribuenti non hanno adempiuto al pagamento.

 

Oggi ho sentito l’Ufficio del Giudice di Pace di zona per ricevere informazioni circa la procedura da attuare per riscuotere il nostro credito. Mi hanno risposto che non sanno come fare, che loro non sono competenti.

 

Per favore mi indica a chi mi devo rivolgere? E che procedura devo richiedere? Il nostro è già un titolo esecutivo?

 

Per favore mi fornisce gli estremi di legge per meglio pretendere un’azione da parte degli uffici che non sono convinti di tali azioni.

 

 

Risposta: La legge di riferimento è il RD 639  del 1910.  In particolare l'articolo 5 così dispone:

 

Articolo 5         

Art. 5.

Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art. 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore degli articoli 3 e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un messo dell'Ufficio del giudice di pace, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

 

A seguito della abrogazione delle Preture ed alla istituzione del Giudice di Pace si ritiene che sia abilitato anche il messo del giudice di Pace. Tuttavia, come io peraltro sto dicendo, poiché costoro non sono preparati, avvaletevi dell'Ufficio degli ufficiali giudiziari del Tribunale competente addetti alle esecuzioni, dando atto che i debitori non hanno pagato nel termine.

 

Mettetevi in contatto con l'Ufficio. Vi saprà dare tutte le informazioni. Si evidenzia che tale procedimento è consentito ai soli Enti della PA e che il decreto ha valore di titolo esecutivo.

 

Se poi anche tale tentativo va buco, si consiglia di procedere mediante procedimento di pignoramento dei crediti del debitore, quali stipendi o pensioni, o mediante il pignoramento immobiliare, consentito ora quando l'importo supera 5000 euro, ma per l'espletamento di tali procedimenti è necessario l'intervento di un legale.

 

9. La decadenza è verificabile al momento della spedizione o a quello della notifica dell’atto, intesa come ricezione da parte del destinatario. Esempio se spedisco l’atto il 31.12 e ricevuto il 2.1 dell’anno successivo, quando si considerata notificato a tal fine?

 

Risposta: La notifica si intende perfezionata al momento della ricezione e non a quello della spedizione dell’atto, come affermato anche recentemente dalla Cassazione:

 

Cassazione sentenza 6729 del 12 marzo 08: la notifica della cartella si perfezione con la ricezione del plico da parte del contribuente e non dalla data della sua spedizione.

 

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'articolo 149 c.p.c., e' il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identita' della persona a mani della quale e' stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullita' bensi' l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non puo' essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'articolo 291 c.p.c.) e l'inammissibilita' del ricorso medesimo. A tale conclusione non osta la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 - con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 c.p.c., e della lire 20 novembre 1982, n. 890, articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziche' a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario -, atteso che detta decisione presuppone l'avvenuto accertamento della sussistenza della notificazione" (cfr., ex multis, cass. civ. sentt. nn. 70 del 2002, 11072 e 11257 del 2003 e 4900 del 2004).
Tale principio, a seguito di qualche decisione non conforme a detta giurisprudenza, e' stato ribadito dalla recentissima sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 627 del 2008.

 

10. L'amministrazione con delibera di giunta ha preso atto del passaggio del comune dalla classe V alla classe IV, e ha conseguentemente adeguato le tariffe che risultavano inferiori al minimo stabilito dalla legge per la nuova classe. In tal caso vi è l'obbligo di inviare alla direzione centrale per la fiscalità locale tale delibera?  La mia paura è che il ministero lo ritenesse  erroneamente un aumento di tributi effettuato in violazione della disposizione che non ammette aumenti per il 2009.

 

 

Risposta: Credo, quindi, che tale popolazione sia stata superata il 31.12.2007. Il MF potrà leggere nel provvedimento la ragione e quindi che questo provvedimento non è in contrasto con il blocco citato.

 

 11. Il tardivo pagamento oltre i termini previsti dalla normativa vigente, è sanzionato nella misura del 30% del tributo dovuto e tale percentuale rappresenta il limite massimo applicabile.   Nel caso in cui si preveda di modificare il Regolamento comunale per l'ICI onde evitare di sanzionare coloro che per dimenticanza, hanno effettuato il pagamento tardivamente, questa modifica produrrà i suoi effetti solo se deliberata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2009 con decorrenza dal 1° gennaio 2009 ?    Se invece tale modifica viene deliberata successivamente all'approvazione del bilancio, la stessa avrà decorrenza solo dal 1° gennaio 2010?

 

Risposta: Una modifica regolamentare così fatta risulterebbe illegittima, perchè le sanzioni sono coperte da riserva di legge. Se in un caso particolare si ritenesse in via eccezionale di ridurre la sanzione essa potrebbe essere ridotta al 50 per cento (50 per cento del minimo) così come previsto dallo articolo 7 del D.Lgs. n. 472/97, che al comma 4 così dispone:

 

4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

 

In conclusione, la competenza non è del CC, ma del funzionario responsabile, il quale dovrà motivare il perché di tale riduzione nell'atto di contestazione.

 

 12. Ai  sensi del D.Lgs. 112/99 , per quanto concerne la rendicontazione del conto giudiziale da parte del concessionario......La competenza ad inviare tale documentazione spetta al concessionario che lo fa direttamente alla Corte dei conti o spetta al Comune? Alla luce della sentenza 25/2009 siamo un pò preoccupati perchè non è chiaro se sono i concessionari tenuti all'obbligo della comunicazione o è il comune che li deve trasmettere con il conto degli altri agenti contabili. Dato che la nostra tarsu è gestita da Equitalia, spettava al concessionario inviare alla Corte dei conti tutte le rendicontazioni, compresi i conti della gestione delle altre province delle somme affidate in riscossione mediante ruoli?

 

 

 

Risposta: La rendicontazione doveva essere fatta al Comune, così come previsto dal comma 3 dello articolo 93 del D.Lgs.n.267/00 che così dispone:

 

3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

 

invece per quanto concerne l'Ici che incassiamo noi direttamente?

 

Risposta: La rendicontazione è fatta dal Tesoriere, nel conto di tesoreria

 

la pubblicità data in concessione a ditta iscritta all'albo?

 

Risposta: Vale la regola generale. Il rendiconto deve essere fatto al Comune Infatti, : Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, oltre gli agenti di fatto , devono rendere il conto della loro gestione  con assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti ( comma 2° ). Peraltro, la L. n° 127/1997 con l’ inserzione del  comma 2° - bis all’ art. 58 della L. n° 142/1990, ha previsto  che gli agenti contabili non avevano più l’ obbligo di trasmissione , unitamente al conto, della documentazione relativa per il giudizio di conto, fatta salva richiesta della Corte in tal senso. Il succitato art. 93 – comma 3° - stante l’ intervenuta abrogazione della L. n° 142/1990  da parte del T.U.E.L., ha riformulato la disposizione di cui sopra. Di conseguenza,  gli agenti contabili  degli enti locali , fatta salva apposita richiesta della Corte in tal senso, non sono tenuti a trasmettere la documentazione  necessaria per il giudizio di conto, fermo restando che la Corte la può esigere.

Altresì, è normativamente previsto  che il tesoriere , entro mesi due da chiusura esercizio finanziario,  rende il conto della propria gestione di cassa all’ ente locale , a mente dell’ art. 93 succitato,  il quale lo trasmette alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti  entro giorni 60 dalla approvazione del rendiconto con apposita previsione della documentazione da allegare al conto.

Gli agenti contabili interni ( economo, consegnatario ed altri soggetti indicati all’ art. 93 – comma 2° ) devono rendere il conto della loro gestione, entro mesi due  dalla chiusura dell’ esercizio finanziario all’ ente locale che  lo trasmette alla sezione giurisdizionale della Corte competente nel termine di giorni 60 dall’ approvazione, munito della relativa documentazione.

Per il rendiconto della gestione degli enti locali  ( art. 227 del T.U.E.L. ) interviene  il controllo del collegio dei revisori  dei conti  ed il controllo referente della Sezione Autonomie della Corte ( già Sezione Enti Locali ).

La giurisdizione contabile concerne anche  i conti giudiziali degli agenti contabili dei Consigli regionali, ivi comprese le regioni ad autonomia speciale e le Province Autonome ( Corte Cost. n° 102/1977 e n° 129/1981 – Cass. S.U. n° 461/1999 ).

13. E' possibile notificare un avviso di accertamento ICI con raccomandata A/R tramite servizio postale? In caso affermativo, dove trova riscontro tale prassi nella normativa?

 

Risposta: Certamente si, così come previsto dalla legge 890 del 1982. In precedenza per l'ICI era espressamente previsto dal comma 2 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504/92. Anche il DM sul rimborso delle spese di notifica prevede tale forma di notifica. Che poi sia meglio utilizzare le cartoline verdi o il messo è altra cosa!

 

14. Il  nostro comune nel 1997 ha stipulato con una ditta esterna un contratto per la gestione di un servizio.         
 L'art. 14  del contratto prevede per la risoluzione delle controversie il ricorso (esclusivo) al collegio arbitrale.       
Si chiede, alla luce dell'art.3 co. 19, 20 e 21  della legge finanziaria 2008 se il comune sia obbligato a declinare la competenza del collegio arbitrale ed adire al giudice ordinario

Risposta: Il comma 21 dello articolo 3 della legge 244/07 così dispone:

 

COMMA 21

Obbligo di declinare la competenza arbitrale per le controversie relative ai contratti già stipulati e decadenza dei collegi arbitrali costituiti dopo il 30 settembre 2007.

21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente [ al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge ], decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti (1) (2) (3).

(1) Per la decorrenza delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'articolo 15 del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248.

 

Ne consegue che codesto Ente dovrà declinare il ricorso a collegi arbitrali, operando dalla data di declinazione la giurisdizione ordinaria, pena l’assunzione di responsabilità di danno erariale.

 

In conclusione, più che potere di declinazione vi è l’obbligo. Finalmente il legislatore si è accordo che il ricorso a tale sistema di risoluzione  delle controversie è assai costoso rispetto ai costi della giustizia ordinaria.

 

15. Un  utente ha presentato ricorso senza bolli; dalla verifica eseguita, anche la copia depositata alla CTP è priva degli stessi. A questo punto al fine degli adempimenti previsti per legge, dovrei trasmettere fotocopia del ricorso agli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione? Essendo che l'atto ovviamente contiene i dati relativi agli accertamenti emessi ed alle proprietà del ricorrente, potrebbe in qualche modo essere eccepita "la violazione alla privacy (il ricorrente è un avvocato)?

 

Risposta: I pubblici dipendenti sono tenuti alla segretezza e la violazione del segreto d'ufficio costituisce reato. Quindi, il dovere le impone di ordinare la regolarizzazione. così come previsto dallo articolo 31 del DPR 642/1972 che sotto riporto.

 

 

TITOLO V

SANZIONI



 

        Articolo 31        

Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto.

Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa (1).

Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.


(1) Comma così modificato dall'art. 5, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 473.

 

16. Cosa debbo rispondere alla richiesta di rimborso del canone di depurazione, riferita alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008?

 Risposta: Con riferimento alla documentazione trasmessami, devo rilevare che l’articolo 8 sexies del Dl 208/08 convertito nella nelle 13 del 2009 ha modificato alquanto i termini della questione. In via preliminare, tenuti al rimborso sono i gestori del servizio integrato che vi provvedono entro il termine di cinque anni a decorrere dal 1° ottobre 2009. Dallo importo da rimborsare vanno dedotti poi gli oneri derivanti dalle  attivita' di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire e' individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorita' d'ambito. Se il Comune gestisce direttamente i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione l'individuazione dell'importo da restituire è fatto dallo stesso Comune. In conclusione, è necessario procedere per gradi:

 

 

      1.       Individuazione della somma da rimborsare da parte del  soggetto che deve rimborsare, ossia l’ATO, oppure lo stesso comune se gestisce direttamente il servizio integrato, tenuto conto che vanno dedotti i costi relativi alla attivita' di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. ;

      2.       Rateizzazione del rimborso  che è fatto dal gestore del servizio integrato o dal Comune nel caso di gestione diretta.

 

17. L'ufficio legale di questo ente, in esecuzione di una sentenza della Corte di Appello, ha provveduto ad adottare una determina di rimborso di spese di giudizio a favore di una ditta. Considerato che la somma da liquidare supera la somma di € 10.000 prevista nell'art. 48 bis del DPR 602/1973 così come modificato dall'art. 19 del DL 1° ottobre 2077, 159 convertito nella Legge 29 novembre 2007, n 222, l'ufficio di Ragioneria ha provveduto  a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali. Il risultato di detta verifica è stato "INADEMPIENTE". Considerato che l'obbligo al pagamento deriva da una sentenza della Corte di Appello, si chiede cortesemente di conoscere se nella fattispecie si deve prescindere dall' obbligo della interrogazione di cui sopra dovendo dare esecuzione ad una sentenza. Si rimane in attesa di cortese sollecito riscontro avendo avuto  notizia che la Ditta creditrice minaccia l'inoltro di un atto di precetto.

 

Risposta: Le disposizioni in esame trovano applicazione in presenza di un credito liquido ed esigibile della Pubblica Amministrazione, per importi maggiori di 10000 euro, a nulla rilevando la ragione del credito e quindi anche nei casi in cui il credito sia oggetto di sentenza. Il recupero del credito da parte dello esattore è  comunque da effettuarsi dal medesimo con le modalità  stabilite  dal DM 18.01.08 n. 40. Si avverte che il comma 6 dello articolo 3 così al riguardo dispone:

 

6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell' articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

 

Si riportano, qui sotto, l’articolo 48 bis del DPR 602/73 e l’articolo 3 del del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

 

      18. Nel nostro ente vorrebbero introdurre ex novo la dirigenza; ad oggi, in attesa del DPCM attuativo dell’art. 76, comma 6, lett. c) L. 133/2008, è possibile se viene garantita l’invarianza della spesa del personale?

 

      Risposta: Il comma 6 dello articolo 76 del D.L. n.112/08 convertito dalla legge 133/08 così dispone:

 

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosita', con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresi' definiti (2):

a) criteri e modalita' per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilita' interno;

b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti (3);

c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

 

 

Ora, in assenza della emanazione di tale decreto, ritengo possibile, in astratto,  procedere alla revisione ex novo della dirigenza del Comune. Tuttavia, tale operazione è da farsi con estrema cautela avendo riguardo alla revisione della pianta organica del Comune, motivando  il carattere di urgenza del provvedimento, l'importanza che tale revisione riveste per l'organizzazione del Comune, l'invarianza della spesa di personale ed anzi il risparmio che ne deriva, il confronto della situazione del Comune rispetto a quella di altri Comuni della medesima condizione, il mutarsi delle esigenze del Comune rispetto a quelle passate, i prevedibili miglioramenti della qualità dei servizi erogati, valutati in termini di efficienza, efficacia, economicità.

 

19. Una ditta che svolge lavori per il Comune deve avere una somma do denaro, ma nel contempo ha dei debiti per tributi non corrisposti. E’  legittima la compensazione?

 

Risposta: Secondo l'ordinamento giuridico italiano la compensazione può avvenire solo attraverso tre forme:

a) legale;

b) volontaria;

c) giudiziale.

 

Ora, quella legale non è applicabile nel caso descritto, poiché ai sensi del D.Lgs.n.472/97 tale forma è applicabile d'ufficio quando si pongono in compensazione debiti e crediti di natura tributaria.

Si consiglia, dunque, di richiedere alla Dotta la disponibilità a compensare volontariamente e nel caso il medesimo non aderisca a tale proposta sospendere il pagamento e citare in causa il contribuente perché il giudice autorizzi la compensazione. Se il credito fosse iscritto a ruolo, il concessionario potrebbe esercitare la compensazione, sulla base delle disposizioni vigenti. Quello che ora si consiglia di fare è sospendere il pagamento, dandone comunicazione delle ragioni al soggetto di cui trattasi.

 

20. Al nostro Comune viene notificato in persone del Sindaco pro-tempore, un atto di citazione su una visura di estratto di ruolo di cartelle esattoriali per TARSU d'innanzi al Giudice di Pace. Si chiede se la costituzione in giudizio possa essere fatta dal Dirigente, con regolare mandato del Sindaco, o è necessario costituirsi dopo aver dato procura ad un legale appositamente nominato.

 

Risposta: Il cittadino può avviare una causa senza avvocato avanti il giudice di Pace:

  • per importi fino a 516,46 euro

  • ricorsi contro verbali di polizia, prefetto,codice della strada,verbali atm, cartelle esattoriali

  • cpc 322 per una tentativo di conciliazione.

 

Si ritiene che tale possibilità sia da accordarsi anche alla Pubblica Amministrazione quando agisce da convenuto.

Quindi, entro tali limiti, il dirigente del Comune potrà difendere il Comune, anche senza legale.  In tale sede comunque in via pregiudiziale il Comune faccia rilevare l’incompetenza del giudice di Pace a trattare controversie in materia tributaria, essendo tale competenza accordata in via esclusiva al giudice tributario.

21. In seguito alla pubblicazione del bando di gara per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi minori, una ditta ha presentato istanza di annullamento del bando stesso poiché nell'offerta tecnica viene richiesto alle ditte concorrenti il possesso della certificazione ISO 9001 come elemento qualificante e oggetto di valutazione.

La ditta contesta la illegittimità di tale richiesta in quanto la circolare del 1 marzo 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha determinato l'impossibilità da parte della stazione di utilizzare come criterio di valutazione dell'offerta qualunque elemento attinente le qualità soggettive delle ditte concorrenti, come curriculum, licenze e certificazioni di qualità.

La stazione appaltante ritiene che il possesso della certificazione ISO 9001 debba essere considerato non solo in fase di selezione delle ditte concorrenti, ma anche in fase di valutazione delle offerte per meglio garantire la scelta della ditta più affidabile vista la delicatezza della materia del bando.

 

Risposta: La tesi prevalente in dottrina ed in giurisprudenza ritiene l’iscrizione all’albo di cui allo articolo 53 del D.Lgs.n.446/97 condizione necessaria e sufficiente per partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in argomento. Lo scrivente, quindi, condivide appieno le contestazioni mosse dalla Ditta in argomento.

 

22. Ho emesso delle sanzioni amministrative per omesso versamento di una imposta provinciale attraverso un atto di contestazione. Questo documento è stato inoltrato alla Società  che non aveva effettuato il pagamento del tributo (si tratta di i.p.t.). Il d. lgs 472/97 parla di trasgressori e di obbligati in solido. Volevo sapere a chi queste sanzioni debbano essere effettivamente contestate? Soltanto alla Società o anche all'amministratore delegato o ai soci? Cosa si deve intendere per obbligati in solido? E' un concetto che vale soltanto per le imprese individuali e le Società  di persone o anche per le Società  di capitali?

 

Risposta: Nel nostro ordinamento tributario, al pari di quello penale, le società non sono direttamente punite, essendo punibili solo le persone fisiche che hanno compiuto l’infrazione per conto di esse, nello esercizio delle loro funzioni di rappresentanza.

Infatti, ai sensi del decreto legislativo n. 472/97 responsabile della sanzione è per le   persone giuridiche  colui che avrebbe dovuto correttamente adempiere, ossia il legale rappresentante.  Tuttavia, ai sensi dello articolo 11 di tale decreto legislativo la società, per i quali ha agito l'autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti. Ne consegue che l’infrazione può essere contestata sia al rappresentante legale che alla società. Si consiglia, in considerazione delle disposizioni normative sopra richiamate, di notificare ad entrambi i soggetti tale contestazione.

 

23. Il comune ha dato in affitto un locale adibito a magazzino, la durata era stata fissata in cinque anni dal 2002 al 2006, nessuno si è accorto della scadenza e il rapporto ha continuato ad andare avanti, il comune ha inviato la richiesta di pagamento del canone e l'utente ha sempre pagato, ci si chiede è possibile procedere adesso ad un contratto di rinnovo o qualora il comune non volesse più procedere con il rapporto come può intervenire?

 

Risposta: Anche per il Comune  valgono le regole generali stabilite dalla legge.  In via preliminare, si fa rilevare che il contratto non poteva avere durata inferiore a sei anni, così come previsto dallo articolo 27 della legge 392/78, così che la scadenza  del precedente contratto è da considerarsi il 2008. In assenza di disdetta, tale contratto si intende automaticamente rinnovato di sei anni, così che l’attuale scadenza è 2014, così come previsto dall’articolo 28 della legge 392/78. Il canone potrà essere aggiornato di anno in anno, come previsto dallo articolo 32 della legge in esame che così dispone:

 

Articolo 32         

Aggiornamento del canone.

Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.

Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale (1).

 

Per evitare un ulteriore rinnovo il Comune, ai sensi dello articolo 28 sopra indicato dovrà inviare disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 12 mesi prima della scadenza  e quindi entro il 2013.

 

24. Si è presentato allo sportello un contribuente, mandato dall'Agenzia delle Entrate, per avere il rimborso dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 2005. Il contribuente aveva chiesto il rimborso nel modello unico e l'Agenzia delle Entrate gli ha detto che il rimborso di quella quota è di competenza del Comune. Le risulta qualche novità in merito?

 

Risposta: Poiché la gestione della addizionale è di competenza della Agenzia delle Entrate, ritengo che il rimborso debba essere ordinato dal Comune da parte della predetta agenzia, come del resto mi ricordo si faceva per l'INVIM.

 

25. Comune di ….. si avvale della propria azienda speciale per la gestione e la riscossione della TOSAP, della Pubblicità e della TIA. Tale azienda è di proprietà esclusiva del Comune. L’azienda può sottoscrivere una convenzione con Equitalia S.p.A. per la riscossione coattiva delle entrate sopra elencate ed eventualmente anche di altre entrate di tipo patrimoniale (rette asilo nido, buoni mense scolastiche) in caso di contribuenti/utenti insolventi? Se si, in base a quale disposizione normativa?

 

Risposta: A prescindere dal fatto che il costo per le riscossioni tramite ruolo è molto elevato, rispetto alle riscossioni effettuate mediante decreto ingiuntivo, dubbi sussistono sulla possibilità delle società private concessionarie dei tributi comunali di avvalersi di tali forme di riscossione, in virtù della espressa previsione dello articolo 52 del D.Lgs.n.446/97 che riserva al funzionario responsabile del tributo la firma dei ruoli. Anzi, il tribunale di Brescia (e non solo) ha annullato un decreto ingiuntivo emesso dalla ASM di Brescia, ritenendo che le società private non possano utilizzare procedimenti di riscossione di natura pubblica. Una possibile apertura di tale impedimento potrebbe essere individuato nello articolo 1 della legge 296/06 che acconsente al dirigente del Comune di delegare una persona della Ditta concessionaria alla sottoscrizione di atti impositivi, ma a determinate condizioni. Non è al momento chiaro se tale delega possa riguardare anche la riscossione mediante ruolo o mediante decreto ingiuntivo di cui al RD 639/1910.

 

Alla luce di tale quadro ed alla corrispondente incertezza, suggerisco di non procedere nel senso indicato.

 

 

26. Dovendo emettere avvisi di accertamento per omesso pagamento fatture relative al consumo acqua potabile, si chiede quale sia l'organo da indicare per eventuali ricorsi e ai sensi di quale normativa.

 

Risposta: Trattandosi di una entrata di carattere patrimoniale, non sussiste alcun obbligo di indicare il giudice competente a decidere per eventuali liti. Comunque, pur sconsigliando di farlo, sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 5 milioni di lire (2.582,28 Euro). Per le somme eccedenti la competenza è del Tribunale.

 

27. Il mio comune adotta dal 1999 un sistema di tassazione per il servizio di raccolta rifiuti misto ovvero, sulla base dei costi sostenuti nell'annualità precedente, la giunta comunale determina le tariffe da applicare alla percentuale della superficie tassabile (per coprire i costi relativi alla gestione dei rifiuti riciclabili) (=per il 2008 in ragione del 75%) e la tariffa per il recupero dei rifiuti indifferenziati che varia in relazione alla composizione del nucleo familiare. La mia collega dell'ufficio ragioneria, dovendo compilare la statistica per il d.p.r. n. 33/2001 chiede se è corretto l'intero recupero dell'IVA sui rifiuti?

 

 Risposta: Il recupero dell'IVA sugli acquisti prescinde dalla distribuzione dei costi del servizio, avendo unicamente la finalità tale contributo di contenere il più possibile l'entità delle tariffe, come del resto risulta da una lettura razionale del DPR 33/2001.

 

28. Abbiamo numerosi casi di avvisi di accertamento ICI notificati tramite posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) che ci vengono restituiti dalla posta per compiuta giacenza. Chiediamo se la notifica è comunque valida.

                                                                                                                                                                      Risposta: L'articolo 8 della legge 890 del 1982, nella parte che sotto riporto, prevede che in tale ipotesi l'atto si presume notificato trascorsi 10 giorni dallo avviso della giacenza. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza 23 settembre 1998, n. 346, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento .

 

La notifica si dovrà considerare regolarmente avvenuta solo se:

a) al momento della notifica abbia mantenuto ivi la propria residenza o sede legale;

b) che sia stata data notizia al destinatario con raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

 

 

Nel caso non vi sia certezza della sussistenza di tali condizioni, almeno nelle ipotesi più importanti, si consiglia di ripetere la notifica, utilizzando detto procedimento (cartoline verdi) che offre maggiore garanzia.

 

 

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente. (1) (2).

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione.

 

 

29.  Un albergo di un comune vicino mi comunica di aver versato per errore una  somma a titolo di add.le IRPEF al ns. comune. Dovrei restituire la somma  ma non so come controllare che il versamento effettivamente non fosse dovuto e se questa somma sia stata versata dall'ag. delle entrate al ns.

Risposta: L'addizionale all'IRPEF, seppure di spettanza comunale, è gestita dalla Agenzia delle Entrate. A tale agenzia va chiesto il rimborso ed il Comune lo effettuerà sulla base dello ordine ricevuto da tale agenzia.
Invii, dunque, tale richiesta alla Agenzia delle Entrate, dandone contestuale informazione al richiedente.

 

30. La Legge 18.06.2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ha apportato rilevanti modifiche al processo civile, molte delle quali producono i loro effetti anche nel processo tributario, elenco le più rilevanti:

·        "giro di vite" sulla compensazione delle spese processuali (con condanna per la parte soccombente al rimborso delle spese di giudizio). Per cui i Comuni dovranno operare una prima attenta e ponderata valutazione, in relazione al caso concreto, sull'opportunità di coltivare il contenzioso o resistere in giudizio, evidenziando la possibilità di successo e/o sconfitta e considerando anche il rischio dell'eventuale condanna alle spese. Se non erro, per quanto riguarda ai  tributi comunali  l'ente e' tenuto al recupero degli stessi e non può rinunciarvi e quindi in caso di ricorso "deve costituirsi in giudizio", come si concilia "quanto sopra", con detto fatto?

Risposta: In via preliminare si fa rilevare che il funzionario responsabile risponde di danno erariale solo per dolo o per colpa grave e che quindi la responsabilità inizia, entro tali limiti, sin dalla notifica dello atto impositivo. Ora, nel caso di ricorso il medesimo valuterà se costituirsi in giudizio o meno e nel caso non sussistono le condizioni per un esito favorevole annullerà l'atto, dandone comunicazione al ricorrente, chiedendo contestualmente alla CTP la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dello articolo 46 el D.Lgs.n.564/92. Ciò non eviterà al Comune la possibile condanna al pagamento delle spese di giudizio, ma ne diminuirà notevolmente il relativo importo.

·        "nuovo termine lungo" pari a 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (+ gli eventuali 46 giorni relativi al periodo feriale: 1° agosto - 15 settembre), per la proposiziione dell'appello, del ricorso per Cassazione e della revocazione indipendentemente dalla notificazione. I nuovi termini si applicano ai giudizi instaurati dopo il 04 luglio 2009. qualora si avesse una sentenza della commissione tributaria provinciale pronunciata il 16.04.2009 e depositata in segreteria il  09.07.2009. l'eventuale appello alla commissione tributaria regionale dovrebbe rispettare il suddetto termine di sei mesi, seppure il primo contenzioso (ricorso iniziale alla c.t.p.) si era instaurato antecedentemente alla data del 04.07.2009? devo quindi considerare l'appello come un "nuovo contenzioso"?

Risposta: Se la norma  dispone che I NUOVI TERMINI SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI DOPO IL 04 LUGLIO 2009, sta a significare che tale riduzione del termine riguuarda unicamente i ricorsi depositati alla segreteria della CTP dal 5 luglio 2009 e quindi non dovrebbe trovare applicazione nel caso prospettato, essendo la controversia costituitasi prima di tale data.

 

 

 

31. Mi scusi, ma il limite sotto il quale non si accerta e non si rimborsa, oltre che essere disciplinato dai singoli regolamenti comunali mi sembrava di ricordare che era indicato a livello “statale” ?? in € 12,00.

E sulla base di questa norma generica – relativa forse all’agenzia delle entrate – sono stati ricalcati la maggior parte dei regolamenti comunali. Ricordo bene ? se esiste una norma in tal senso ricorda per caso gli estremi ?

 

Risposta: I 12 euro sono il risultato del combinato disposto del comma 168   dello  articolo 1 della legge 296/06  e dello articolo 25, comma 4, ella legge 289 del 2002, che sotto riporto:

COMMA 168

168. Gli enti locali, nel rispetto dei princì pi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

 

 

 

4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro (1) .

 

In conclusione, se il Comune non ha regolamentato, il minimo diviene per legge 12 euro.

 

 

 

32. Potendo notificare l’atto di accertamento ICI, ai sensi di legge, a mezzo di raccomandata r.r., e non avendo il destinatario ritirato la stessa, da quale data si deve considerare effettivamente notificato l’atto?

      1)       trascorsi i 30 gg del deposito c/o l’ufficio postale, partendo dalla data di avviso di deposito recapitato al destinatario;

      2)       trascorsi 10 gg dalla data di avviso di deposito  recapitato dalla posta al destinatario.

 

 

Risposta: Il comma 4 dello articolo 8 della legge 890 del 1982, rispondendo al vostro interrogativo così precisa:

"La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (4)." Tuttavia, è necessario che il destinatario sia stato informato della giacenza con lettera raccomandata e dall'invio di questa cominciano a decorrere i 10 giorni.E' quindi la numero due la risposta corretta, ma dapprima è necessario che il Comune verifiche se nel frattempo il destinatario non abbia trasferito la residenza o la propria sede legale, poiché se trasferite la notifica sarebbe giuridicamente inesistente e sarebbe da rifare al nuovo indirizzo.

Si consiglia di fare la notifica, almeno per gli atti più importante, con il procedimento  degli atti giudiziari (cartolina verde).

 

 

33. L’Azienda Ospedaliera di….. del Garda – Ex Ospedale di ….. – è servita da un depuratore interno, installato e gestito a sue spese. E’ corretto esentare la predetta azienda del canone di depurazione?

 

 

Risposta: E’ necessario far riferimento al comma 5 dello articolo 155 del D.Lggs.n.152/06 (decreto ambientale):

 

5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". E' fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.

Sulla base di detta disposizione l'ospedale in argomento potrà avere una riduzione( ma non l'esclusione), ma a condizione che l'impianto di depurazione abbia ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.

 

Rigetti, dunque, tale istanza, poiché l’ente in argomento non ha dimostrato, come suo onere, la sussistenza della approvazione dello impianto da detta autorità.

 

34. Nella visura camerale della ditta X.X. SRL IN LIQUIDAZIONE, nella sezione  SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE c'è scritto:  data atto: 28/01/2009 data iscrizione: 03/02/2009LIQUIDATORE Sig. XY nominato con atto del 14/04/2009.  Da un controllo della ns. banca dati risulta che la ditta di cui sopra non  ha pagato l'ICI per parte degli immobili di sua proprietà per gli anni  2005/2008.  Posso ancora emettere gli avvisi di accertamento?
 

Risposta: Certamente si. Infatti, non sussistono regole particolari per la  liquidazione societaria. Tali atti vanno notificati al liquidatore, essendo il medesimo l'attuale rappresentante della società. Per la notifica si deve  seguire quanto previsto dallo articolo 145 cpc che sotto riporto. La notifica deve essere fatta presso l'attuale sede legale od anche al liquidatore a condizione che sull'atto sia indicato la qualità (liquidatore), ed il luogo di sua residenza o domicilio. Si consiglia di fare una doppia notifica dei medesimi atti sia presso la sede legale sia al liquidatore onde avere maggiore garanzia sull'esito positivo del procedimento di notifica.

 35.
Non riesco ad individuare la norma che consente ai Comuni di iscrivere a ruolo (indipendentemente dal fatto che sia previsto nel regolamento di contabilità) le entrate relative a servizi a domanda individuale (ad es. rette casa protetta non pagate o rette asili non pagate).

L'art. 21 del D.Lgs 46/1999 "presupposti dell'iscrizione a ruolo" prevede che le entrate di cui all'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da un  titolo avente efficacia esecutiva. A tal proposito, mi chiedo se i servizi a domanda individuale rientrano tra i rapporti di "diritto privato": se fosse così temo che non basterebbe una semplice "costituzione in mora" ai sensi dell'art. 1219 c.c. per poter iscrivere a ruolo il mancato pagamento delle rette.

 

Risposta: Nel caso descritto si è in presenza di un contratto di utenza, che può realizzarsi con la presentazione della domanda di ammissione e con il provvedimento di ammissione da parte del Comune.  Peraltro, io consiglio di fare per le entrate patrimoniali non l'iscrizione a ruolo perché trattasi di un procedimento lento e costoso, ma il decreto ingiuntivo di cui al RD 639/1910.


 

36. Che termini hanno gli uffici per iscrivere a ruolo le sanzioni C.D.Strada e le entrate patrimoniali delle rette scuola -  mense, prima che vadano in prescrizione ?

 

Risposta: Il termine di prescrizione è di cinque anni. Per le sanzioni ai sensi dello dello Articolo 28  della legge 689 del 1981 (attenzione che la cartella deve essere notificata entro tale termine)       

Prescrizione.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. E per le entrate periodiche ai sensi dello articolo 2948 cc

 

37. Questo Comune ha affidato in concessione il servizio di riscossione ed accertamento dell'Imposta comunale pubblicità, dei diritti pubbliche affissioni, della tosap ed il servizio delle pubbliche affissioni. L'art. 53, comma 4, del D.Lgs.446/1997 ha abrogato anche l'obbligo da parte del concessionario di versare la cauzione per l'affidamento di cui sopra?

 

Trattandosi di un  rinnovo della convenzione previgente, il Concessionario ha richiesto anche la restituzione delle cauzioni in precedenza versate. Il comune deve provvedere alla restituzione e non può richiedere la cauzione per il nuovo affidamento?

 

 

Risposta: L'interpretazione data dal concessionario non è corretta. L'abrogazione degli articoli interessati del D.Lgs.n.507/93 da parte di tale comma non inficiano minimamente il diritto-dovere del Comune di esigere la cauzione. Le assicuro che è la prima volta che ho sentito tale tesi, che giudico aberrante! SE vuole evitare responsabilità di danno erariale non ceda a tale istanza.

 

38. Ad un contribuente abbiamo notificato un accertamento per tardivo  versamento (per un giorno) dell'anno 2007 con l'applicazione della  sanzione al 30%.  La commercialista ci ha contestato l'applicazione di una percentuale così  alta in quanto il contribuente era ancora in tempo per pagare con il  ravvedimento operoso, e quindi, secondo la commercialista, avremmo dovuto  inviare l'accertamento applicando la sanzione del 2.5%.  Inoltre, la commercialista sostiene che, poichè l'oggetto  dell'accertamento è un immobile adibito ad abitazione principale, per  effetto del favor-rei e visto che le abitazioni principali sono state  esentate, non dovremmo accertare immobili per i quali non si paga più  l'imposta.  E' corretto il nostro comportamento o è corretta l'interpretazione della
 commercialista?

Risposta: E' corretta la vostra tesi. Infatti, il ravvedimento operoso non risulta applicabile e ben per tre motivi:

a) è passato un anno dalla violazione;
b) sono iniziate azioni ispettive del Comune;
c) non sono state versate le sanzioni e gli interessi moratori.

Irrilevante poi la tesi della abitazione principale, posto che l'anno in discussione è il 2007 e non il 2008.

Inviti la commercialista a leggere l'articolo 13 del D.Lgs.n.472/97.

 

39. Dovrei  inviare un accertamento ici alla Soc_____Srl che è stata incorporata in data 28/7/2005 mediante fusione nell'Immobiliare______. Considerato che l'avviso di accertamento ICI è relativo all'anno d'imposta 2004 e che il soggetto passivo risulta essere la Società _____ Srl, (incorporata appunto in data 28/7/2005) , a che indirizzo dovrei recapitare tale avviso e a quale rappresentante Legale?

 

Risposta: La giurisprudenza della Cassazione è oscillante, in ordine alla soggetto a cui inviare la notifica nel caso di fusione per incorporazione. Quella più recente ritiene che la notifica debba essere effettuata alla società incorporante, evidenziando comunque nell'atto che il debito tributario è riferito alla società incorporata. Notifichi dunque l'atto di recupero a questa ultima, alla sua sede legale, ai sensi dello articolo 145 cpc. Se intende fare notifica anche al rappresentante legale della società incorporante deve mettere il suo indirizzo. Consiglio di notificare l'atto alla sede legale  e solo se non andata a buon fine la notifica, procedere alla notifica allo indirizzo del legale rappresentante.

 

40. Mi può indicare le norme che fissano il termine di prescrizione per il rimborso di entrate patrimoniali non dovute?

 

Risposta:  Il termine di prescrizione decennale scaturisce dal combinato disposto degli artuicoli 2033 e 2946 del codice civile. Infatti, poiché l'articolo 2033 del codice civile, che tratta il pagamento dello indebito, non fissa un termine specifico di prescrizione, trova applicazione quello ordinario decennale staBILITO DALLO ARTICOLO 2946 DEL CODICE CIVILE.  Peraltro, tale termine trova conferma nella giurisprudenza costante della Cassazione. Riporto più sotto una sentenza.

 

 

LIBRO QUARTO

Delle obbligazioni

TITOLO VII

Del pagamento dell'indebito


 

Articolo 2033       

Indebito oggettivo.

[I]. Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti [820 ss.] e agli interessi [1284] dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede [1147], dal giorno della domanda.

 

 

Articolo 2946        Prescrizione ordinaria.

[I]. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente [954, 970, 1014, 1073, 1442, 1449], i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni [248 trans.] (1).

 

Ripetizione di indebito - Oggettivo - Sussistenza per caducazione della causa di pagamento - Necessità - Sussistenza per mancanza della causa di pagamento sin dall'origine - Configurabilità - Diritto di ripetere quanto indebitamente corrisposto - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Decorrenza - Interruzione - Idoneità, quali atti interruttivi, di istanze diverse dalla domanda giudiziale - Sussistenza - Fattispecie

In tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine; ai sensi degli art. 2033 e 2935 c.c., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 c.c. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato la domanda restitutoria proposta dal consumatore nei confronti del fornitore di gas metano in relazione a quanto versato in più per la maggiorazione del prezzo determinata, per effetto del diritto del fornitore di traslazione di imposta, per oneri fiscali non dovuti e che aveva, altresì, conseguentemente applicato a tale domanda la prescrizione ordinaria decennale).

Cassazione civile , sez. III, 19 giugno 2008, n. 16612

Soc. Ital Gas c. Prov. Lombardo Veneta Ord. Religioso e altro

Giust. civ. Mass. 2008, 6 977

 

41. questo Comune ha sempre emesso  ruoli coattivi ICI inviati ad Equitalia Esatri Spa.

Dato che alcune cartelle esattoriali emesse non sono mai state riscosse ed Equitalia Esatri Spa non fa niente  per attivare la procedura coattiva, può l'Amministrazione Comunale emettere l'ingiunzione fiscale di pagamento per gli stessi utenti e gli stessi importi già iscritti nel ruolo coattivo?

 

 

Risposta:  il comma 6 dello articolo 52 del D.Lgs n. 446/97 così dispone:

 

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.] (3)

 

Tale comma è stato abrogato dall'articolo 1, comma 224, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tanto che qualcuno aveva ritenuto persino non più  utilizzabile il decreto ingiuntivo, suscitando le proteste delle associazioni  dei comuni. La dottrina e la prassi, invece, hanno ammesso la facoltà degli Enti della Pubblica amministrazione di poter utilizzare  aqncora questo ultimo procedimento di riscossione coattiva, in via alternativa con la riscossione esattoriale.

Comunque, sulla alternatività dei due procedimenti, così come appariva del resto da tale comma 6, nessuno ha avanzato dubbi. Ne consegue che avendo codesto Comune provveduto ad  iscrivere a ruolo tali somme, non è legittimo emettere per le medesime obbligazioni il decreto ingiuntivo, salvo che codesto comune non proceda prima a sgravare le somme iscritte a ruolo e riemettere nuovi atti impositivi (nel rispetto del termine di decadenza) e solo in caso di mancato loro pagamento procedere alla notifica del decreto ingiuntivo.

 

42. Premesso  che il nostro comune è dotato di un depuratore consortile, che lo stesso è stato costruito con contributi regionali, si chiede: 

     - il rimborso delle quote di depurazione deve avvenire per intero o vanno decurtate degli oneri di costruzione? 

Si chiede, inoltre, conferma su questa interpretazione: 

- vanno accolte le domande di rimborso presentate nel 2009 per i pagamenti effettuati dal 2007 in poi (entro due anni dal pagamento);  

- i pagamenti effettuati prima del 2007 non sono rimborsabili.

 

Risposta: Con il Decreto legge n. 208/08, convertito nella legge n. 13 del 209, il comma 2 dello articolo 8 sesxies ha così disposto:

 

Articolo 8 Sexies       

Disposizioni in materia di servizio idrico integrato (1)

Art. 8 - sexies.

 

 

2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del

2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma

rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1

ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attivita' di progettazione, di realizzazione o di

completamento avviate. L'importo da restituire e' individuato, entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorita' d'ambito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti

locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e

depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire

provvedono i medesimi enti locali.

 

Ciò premesso, si fa rilevare che l’individuazione degli utenti da rimborsare  non deve essere fatta dal Comune, ma dalla autorità d’ambito, salvo che la gestione non sia effettuata direttamente dal Comune. Si fa comunque rilevare che il rimborso non è dovuto se sono stati sostenuti gli oneri di progettazione  e di realizzazione dello impianto. In ordine, alle annualità da rimborsare non esiste una tesi univoca. Quella prevalente è che il termine sia decennale.

 

Pare, dunque, che al momento non esistano i presupposti per procedere al rimborso.

 

 

43. Il nostro Comune deve emettere un ruolo esattoriale per la riscossione di oneri di urbanizzazione ad un contribuente a seguito di sentenza passata in giudicato dove il Comune è risultato vincitore:

 

- Quanti anni di tempo si hanno per emettere il ruolo?

- Sulla cartella deve essere indicato qualcosa in particolare? Considerato che il contribuente su una sentenza passata in giudicato non può più ricorrere.

 

Risposta: Secondo la dottrina gli oneri di urbanizzazione hanno natura tributaria. Ne consegue che la notifica della cartella deve essere effettuata entro il 31.12. del terzo anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta definitiva, così come previsto dal comma 163 dello articolo 1 della legge 296/06 che così dispone:

 

COMMA 163

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo 

 

In alternativo alla cartella è più celere e più economico il decreto ingiuntivo di cui al RD 639 del 1910. Su tali atti andranno indicati gli estremi della sentenza.

 

 

44.     Ho  quesito da porle, se può rispondermi in merito, relativo agli adempimenti che le amministrazioni pubbliche sono tenute a rispettare ai sensi del certificato D.U.R.C.. In particolare, le volevo chiedere se il certificato di regolarità contributiva va richiesto anche per i professionisti, che non hanno alcun personale alle dipendenze.

Le preciso che la nostra amministrazione ha indicato con una circolare interna che il certificato deve essere richiesto anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità e nel caso specifico trattasi di servizio acquisito in economia, con affidamento diretto perché inferiore all’importo annuo previsto dal regolamento comunale. Preciso inoltre che, come Amministrazioni Pubbliche il certificato DURC deve essere richiesto agli uffici di competenza (inps, inail, sportello unico previdenziale, ecc. ) che, come precisato dai colleghi dell’ufficio ragioneria del Comune, non procedono alla trasmissione della documentazione se il soggetto da certificare non ha alle dipendenze del personale. Qual è la procedura corretta da utilizzare?

 

 

 

DURC

(Documento Unico di Regolarità Contributiva)

 

 

Che cos’è il DURC

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è una certificazione unificata del regolare versamento di contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi da parte delle imprese edili assicurate, appaltatrici di lavori pubblici e privati.

 

 

Le normative di riferimento

Per quanto concerne gli appalti pubblici la normativa di riferimento è l’articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla L. n. 266/2002.

Per quanto concerne gli appalti privati è necessario fare riferimento all’articolo 3, comma 8, lettere b) bis e b) ter del D.Lgs. n. 494/1996, come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003.

 

 

Rilevanza del DURC

Il DURC permette alle ditte appaltatrici di comprovare il proprio stato di regolarità, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici e privati, mediante la presentazione di un solo documento.

L’affidamento alle Casse Edili del rilascio di tale documento determina inoltre un coinvolgimento degli enti bilaterali in una approfondita attività di monitoraggio e controllo sulla regolarità delle imprese del settore.

 

Soggetti abilitati a richiedere il DURC

      -        Committenti o responsabili dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/1996 (lavori edili);

       -        Pubbliche Amministrazioni appaltanti;

       -        Enti Privati a rilevanza pubblica;

       -        Società Organismi di Attestazione (SOA);

      -         Imprese che applicano i CCNL del settore edile stipulati dalle associazioni firmatarie della convenzione del 15 aprile 2004[1][1].

 

 

Chi lo rilascia

In base alla convenzione del 15 aprile 2004 fra l’INPS, l’INAIL e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore, il DURC è rilasciato dalle Casse Edili regolarmente costituite dalle parti sottoscriventi l’Avviso Comune del 16 dicembre 2003. è possibile rivolgersi anche ad INPS ed INAIL che trasmetteranno la richiesta alle Casse Edili.

Per i lavori pubblici il DURC, in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale, è rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione. A tal fine è necessario che l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato.

 

 

Tempistica

Per i lavori privati il DURC deve essere richiesto prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività (DIA) e la richiesta può essere avanzata, anche per via telematica, agli sportelli costituiti appositamente presso la Cassa Edile competente per territorio.

 

 

Rilascio del DURC

Ai fini del rilascio del DURC, la Cassa Edile raccoglie le informazioni necessarie dagli altri Istituti, i quali sono tenuti a fornirle entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, in mancanza di informazioni o in mancanza di comunicazione delle cause di sospensione, la Cassa Edile emette ugualmente il documento.

 

 

Condizioni di rilascio

Il procedimento di accertamento della regolarità contributiva deve rispettare alcune condizioni, fra le quali:

 

Verifica regolarità contributiva

La posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa. La Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l’impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.

 

Condizioni di regolarità

L’impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione. La stessa deve inoltre dichiarare nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non lavorate (specificando le causali di assenza) non inferiore a quello contrattuale.

 

45. Nell'ambito dei tributi locali ed in particolare dell'ICI, può essere ricorrente il caso in cui il contribuente con un'unica azione/omissione commetta una duplice violazione ovvero un'omessa/infedele dichiarazione ed un tardivo/omesso versamento.   In tale ipotesi di DUPLICE VIOLAZIONE (omessa denuncia/tardivo versamento) vige il principio dell'unicità della sanzione oppure è possibile irrogare contestualmente (con provvedimento unico) la sanzione del 100% del maggior tributo e quella del 30% per tardivo versamento?

 

 

 Risposta: Nel caso di omessa od infedele denuncia la sanzione di omessa od infedele denuncia assorbe anche quella di omesso versamento e ciò in base al principio "ne bis in idem", ossia un soggetto non può essere punito con due sanzioni per un unico comportamento. In senso conforme vedasi Cassazione sentenza n. 10568 del 1994.

 


46.
seguito dell'introduzione del calcolo degli interessi a giorni, questo Ufficio ha adeguato i propri accertamenti calcolando gli interessi fino alla data di emissione dell'avviso.

Abbiamo preso visione in questi giorni di alcuni accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate, sui quali viene indicato l'importo degli interessi che il contribuente dovrà sommare al totale da versare, per ogni giorno che intercorre dalla data di predisposizione dell'accertamento, fino a quella del pagamento.

Considerato che tale procedura risulta a nostro parere piuttosto macchinosa per il contribuente e che la differenza dell'importo da versare è nella maggior parte dei casi minima, secondo lei il comportamento adottato da questo Ufficio che calcola gli interessi solo fino alla data dell'atto, senza tener conto della data effettiva in cui il contribuente regolarizzerà il versamento, può essere comunque considerato legittimo, oppure può essere un appiglio per eventuali ricorsi o  in futuro potremmo essere accusati dal mancato introito di somme (seppur minime) in favore del Comune? "

 

 

Risposta: Tale procedimento è corretto. Tuttavia, ben diversi sono gli importi gestiti dalla Agenzia delle Entrate rispetto a quelli gestiti dal Comune, così che il contribuente comunale che riceve un atto impositivo dovrebbe, di regola, andare dal commercialista e pagare una somma ben maggiore rispetto a quella degli interessi ulteriormente maturati. Del resto il medesimo comportamento dovrebbe essere assunto dal Comune nel caso di rimborso

 

 47. intendiamo conoscere il Suo illustre parere in merito alla Convenzione per l’utilizzo dei servizi on-line proposta da Equitalia Servizi S.p.A..

Abbiamo già provveduto ad inviare il modulo, via fax, di registrazione clienti al portale di Equitalia Servizi S.p.A., per l’accesso ai servizi web, ma non abbiamo ancora inviato in duplice copia la Convenzione sottoscritta dal Sindaco in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente.

Il nostro dubbio nasce da un commento del Presidente di ANUTEL che, sul periodico Anutel News n. 6 di nov.-dic. 2008, sconsiglia di sottoscrivere tale Convenzione in quanto “gli strumenti telematici costituiscono impropri strumenti di rendicontazione”.

A tal uopo, si chiede se procedere comunque con la procedura di stipulazione della Convenzione con Equitalia Servizi S.p.A. o revocare l’autorizzazione per la trasmissione di dati via web.

 

 

Risposta: Anch'io sconsiglio per lo stesso motivo 8da tempo) i comuni a sottoscrivere tale convenzione, poiché il silenzio derivante dal mancato controllo dei dati equivalwe discarico.

 

48.Dovremmo recuperare dei soldi per una concessione cimiteriale. Quale pratica dovremmo adottare? L’ingiunzione di pagamento?

 

 

Risposta: Le allego il decreto ingiuntivo per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali. Giustifichi sulla base del contratto il recupero coattivo del credito.

 

49. Mi è capitato che due o tre contribuenti, dovendo procedere alla vendita di un immobile, si siano precipitati a verificare che la loro posizione tributaria (TIA - ICI)fosse in regola.

Uno in particolare aveva premura di saldare i pagamenti TIA prima del rogito.

Quello che le vorrei chiedere è se per caso è uscita qualche normativa che “obbliga” i contribuenti a saldare tutte le pendenze tributarie prima di poter vendere un immobile.

Le chiedo questo perché mi è sembrata troppo strana la richiesta di “dover” pagare tutto prima del rogito.

Mi fa sapere?

 

Risposta: Solo nel caso di cessione di azienda il cessionario risponde dei debiti del cedente, così come previsto dallo articolo 14  del D.Lgs.n.472/97 che così dispone:

 

  Cessione di azienda.

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.

3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.

5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

 

Ne consegue che il timore del cedente è solo morale!

 

 50. E’ Stato notificato a questo Comune un ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria regionale, sentenza favorevole a questo Ente.

Qual è il termine per impugnare una sentenza emessa dal giudice tributario d’appello e qual è la norma di riferimento? Può l’Ente stare in giudizio avanti al giudice di Cassazione a mezzo del proprio Responsabile del Servizio – Segretario Comunale ex art. 11 comma 3 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 o è necessario conferire l’incarico ad un legale? Entro quando occorre costituirsi in giudizio?

Esistono pronunce giurisprudenziali significative riguardo questi profili?

 

Risposta: articolo 370 cpc Controricorso.

[I]. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi (1) al ricorrente nel domicilio eletto [3662 ] entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso [3691 ]. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie [378], ma soltanto partecipare alla discussione orale [379].

[II]. Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.

[III]. Il controricorso è depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato [134, 135, 137 att.].

 

Asua volta L'ARTICOLO 369 CPC PREVEDE:

 

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d'improcedibilità [3751 , 387], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti [330] contro le quali è proposto [134, 135, 137 att.].

 

In sintesi per il contro-ricorso vi sono 40 giorni per la notifica al ricorrente.

 

51.  Il nostro funzionario responsabile è autorizzato dalla Giunta comunale a  firmare gli avvisi di accertamento, quando è assente per malattia è  legittimo che gli atti vengano firmati dal Dirigente della ripartizione? L'atto verrà emesso mantenendo i dati del funzionario (n. telefonico,  indirizzo) e il Dirigente si limiterà a firmare al suo posto oppure  dobbiamo anche cambiare il testo nella parte dove si indicano i dati ai  sensi della Legge 212/00.


Risposta: Il funzionario delegato non può delegare altri, così che nel caso  di sua assenza il sostituto, da individuarsi sulla base delle regole generali determinate dalla Organizzazione del Comune, dovrà firmare a nome proprio. Il dirigente, quindi, firmi in base a nome proprio.

 

52. Un nostro comune ci ha chiesto se è obbligatorio per il comune, inserire nel proprio regolamento comunale la percentuale di sanzione per infedele denuncia e, in caso non sia stato inserito niente, devono applicare le sanzioni previste per legge o non devono applicare nessuna sanzione?

 

Risposta: Le sanzioni sono determinate dalla legge e non dal regolamento. Quando la legge (nel caso di ICI l'articolo 14 del D.Lgs.n.504/92) stabilisce la sanzione da un minimo ad un massimo (come nel caso di infedele denuncia o di omessa denuncia) la scelta puntuale della sanzione non è del regolamento, ma del funzionario responsabile che la determinerà di volta in volta avendo riguardo ai criteri stabiliti dallo articolo 7 del D.Lgs.n.472/97 ossia la gravità del comportamento  e la personalità dell'autore, come previsto dallo articolo 16 del D.Lgs.n.472/97. Ovviamente, se non vi sono ragioni particolari si applicherà il minimo, mentre se il comportamento è doloso si potrà, motivando in tal senso il provvedimento, applicare il massimo.

In conclusione, per l'applicazione della sanzione al funzionario responsabile non serve una previsione regolamentare (che sarebbe illegittima. Si vedano al riguardo le mie pubblicazioni che spiegano i motivi), bastando la legge. La sanzione troverà sempre applicazione salvo che l'errore sia da ritenersi scusabile ai sensi dello articolo 6 del predetto decreto. Di regola il funzionario  applicherà il minimo, salvo che sussistano nel caso trattato elementi di maggior colpevolezza, anche desunti dai precedenti dell'autore della violazione.

 

53. Dobbiamo notificare alcuni accertamenti ICI che riguardano una società. La P.I. di questa società nel corso del 2005 è cessata e confluita in una nuova società che ha come legale rappresentate lo stesso soggetto della prima società. Ciò premesso, vorremmo sapere se e a quale indirizzo possiamo notificare gli atti di accertamento.

 

Risposta: La notifica va fatta a nome della vecchia società ma con l'indirizzo di quella nuova e ciò a seguito della sua incorporazione.

 

54. Volendo la Giunta Comunale addivenire ad una transazione con rateizzazione  ed eventuale scomputo di sanzioni ed interessi dei tributi ICI  e tarsu, dovuti a seguito di accertamenti, senza attendere la rateizzazione sulla cartella esattoriale, si chiede se esiste una legge a cui fare riferimento per giustificare tale decisione.

 

Risposta: non sussiste alcuna norma che preveda transazioni per i tributi locali. si riporta qui di seguito un articolo che conferma tale principio, avvertendo che l'applicazione di tale istituto per i tributi comunali potrebbe comportare responsabilità di anno erariale.

 

 

“RISTRUTTURAZIONE Un ulteriore strumento per il superamento della crisi d’impresa Il D.Lgs. 12/09/2007 n. 169, e successivamente l’art 32 commi 5° e 6° del D.L. 29/11/2008 hanno modificato l’art. 182 ter della legge fallimentare (R.D. 16/03/1942 n. 267) introducendo la possibilità per l’impresa in crisi di proporre una transazione fiscale collegata all’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l.fall. , ampliando così la possibilità di utilizzare questo strumento, precedentemente fruibile solo nell’ambito della procedura di concordato preventivo. In tal modo il quadro della regolamentazione negoziale della crisi d’impresa, si è arricchito di un importante elemento, che concorre ad allargare gli spazi concessi all’autonomia privata nella predisposizione dell’ accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis. L’utilizzo della transazione fiscale è riservato all’imprenditore in stato di crisi, il quale può proporre il pagamento, parziale o dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, raggiungendo un accordo con il creditore Fisco, al fine di favorire il superamento dello stato di crisi, derogando così al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, nella prospettiva e con la consapevolezza che il superamento della crisi d’impresa può concorrere anche a rafforzare l’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi. Possono costituire oggetto di transazione i tributi amministrati dalle Agenzie fiscali ad esempio Ires, Irpef, imposta di registro, Iva, Irap, dazi di importazione e di esportazione , ecc.. Non sono invece transigibili i tributi locali non amministrati dalle Agenzie Fiscali, quali Ici, Tarsu ecc. nonché i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea. Con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento. Per quanto concerne l’Irap l’opinione prevalente considera anche questa transigibile. La proposta di transazione fiscale riguarda inoltre sia i crediti già iscritti a ruolo, sia quelli non ancora iscritti. Per quanto concerne gli oneri accessori (sanzioni e interessi) è consentita la ristrutturazione soltanto di quelli relativi ai debiti tributari chirografari. La proposta va depositata con la relativa documentazione presso il competente concessionario del servizio nazionale della riscossione, il quale entro trenta giorni, deve trasmettere al proponente una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo, scaduto o sospeso, procedendo nello stesso termine alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Nei successivi trenta giorni l’assenso alla proposta di transazione è espresso, relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario alla data di presentazione, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, rispetto al quale la transazione fiscale, si pone quale atto collegato, condividendone la finalità di favorire il superamento dello stato di crisi in cui versa l’impresa. “

 

55. Abbiamo provveduto a predisporre il capitolato speciale per l'appalto, a procedura negoziata, del servizio recupero crediti del Comune. Le chiediamo  di esaminarlo specialmente nella parte riguardante l'offerta economica; chiediamo altresì se condivide la scelta dell'appalto con la procedura negoziata.

 

 

Risposta: Tale bando è illegittimo. Infatti, le attuali disposizioni di legge acconsentono al Comune di cedere il credito (articolo 76 legge 342/00 che sotto riporto) oppure di cedere contestualmente sia la riscossione spontanea che coattiva. ai sensi dello articolo 52 del D.Lgs.n.446797, a soggetti iscritti nello apposito albo. Ricordo, infatti, che trattasi di normativa speciale che deve essere interpretata in modo letterale o restrittivo.

 

56.  Le scrivo per chiederLe se ci può indicare il riferimento normativo preciso in base al quale, se un contribuente (che ha ricevuto un avviso di accertamento tarsu) decide di aderire alle sanzioni ottenendo il beneficio della riduzione al quarto, non può ricorre alla commissione tributaria.
Le faccio questa domanda perchè è una cosa che si dà sempre per scontata ma la norma in realtà recita "il contribuente può aderire ...entro il termine per ricorre alla commissione tributaria....." e non c'è scritto esplicitamente che chi aderisce rinuncia alla possibilità di ricorrere.


Risposta:  E’un principio che troviamo in più disposizioni di legge. Infatti, il comma
3 dello articolo 16 del D.Lgs.n.472/97 così dispone:

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati [ai sensi dell'articolo 11, comma 1] in solido, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei
minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie .


Infatti, con l'adesione la pretesa diviene definitiva, così che l'eventuale ricorso risulterebbe incompatibile (nel caso di ricorso il Comune dovrebbe eccepire l'inammissibilità per intervenuta acquiescenza). Tale istituto trova riferimento nello articolo 329 cpc che così dispone:
 Articolo 329
 Acquiescenza totale o parziale.

[I]. Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.

Sulla applicabilità di tale istituto anche nel processo tributario è concorde la dottrina (vedasi il nuovo processo tributario seconda edizione Giuffré editore pag. 557) e la giurisprudenza della Cassazione (vedasi 7793/87 e numerose altre).


Tale principio è ulteriormente confermato dal comma 3 dello articolo 2 del D.Lgs.n.218/97 in tema di accertamento con adesione che così dispone:

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione,……

 

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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