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195 quesiti e risposte inerenti la TARSU-TIA - anno 2009

 

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Quesiti e risposte

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Elenco Domande:

  1. parziale inutilizzabilità dei locali

  2. Riscossione diretta TARSU

  3. Campo Base autostrada: servizio smaltimento rifiuti

  4. Terme: parte destinata ad ambulatori medici, solarium, centro estetica

  5. Costi copribili con TARSU e con TIA (differenze)

  6. Il Convitto della scuola pubblica non è esente

  7. Unità non dichiarate: l’iscrizione a ruolo deve essere preceduta da accertamento

  8. Scuole statali: norma di esonero

  9. TIA: modifica K competenza del CC

  10. Parcheggi coperti albergo: quale tariffa?

  11. Parcheggi sottostanti il supermercato con accesso libero

  12. TIA 09: scuole statali

  13. TIA: richiesta rimborso IVA

  14. TARSU riscossione diretta

  15. TIA: riduzione tariffe ai viciniori discarica

  16. TIA: Palestre, esenti?

  17. Verifiche precedenti non applicate: niente sanzioni

  18. Imballaggi terziari

  19. Rivenditori frigoriferi e computers: obbligo ritiro

  20. Sacchi gratuiti per le scuole statali

  21. Soffitta h 1,5: da assoggettare

  22. Riduzione regolamentare per disagio derivante distanza raccolta

  23. Deposito: non spetta alcuna riduzione di superficie

  24. Luna ParK

  25. Parcheggio scoperto autoriparazioni

  26. Smaltimento con convenzione: viene meno il diritto di privativa

  27. Posto auto

  28. Piscina coperta

  29. Rivenditori TV e frigoriferi

  30. TIA: insolvenze: creazione fondo svalutazione crediti

  31. TIA: Categoria Commercio allo ingrosso

  32. Allevamento cani

  33. TIA: pizza d’asporto

  34. TIA:: Doner Kebab

  35. TIA: commercio allo ingrosso

  36. Duplicazione TARSU: annoi rimborsabili

  37. TIA: delega al gestore del servizio?

  38. Procedimento accertamenti omessa denuncia per più annualità

  39. Scale

  40. Parcheggio Ospedale

  41. Verifica inutilizzabilità fabbricati D

  42. Ospedale che vuole autosmaltire

  43. Imballaggi terziari

  44. Cessione pizzeria da parte evasore totale: recupero e responsabilità cessionario

  45. Aumenti tariffari: competenza del Consiglio e della Giunta

  46. Volontà di esentare l’area camper: come?

  47. Posti auto, portici, balconi

  48. Chiosco, autofficina, falegnameria, imprese edili, demolitori, imprese scavi, marmista, ecc

  49. Agriturismo

  50. Verifica dichiarazione di inagibilità

  51. Scarsi consumi elettrici: irrilevanza

  52. Recupero per errata applicazione del Comune

  53. Obbligo invio dati catastali utenze (riassunto)

  54.  Aiuti a famiglie in difficoltà

  55. TIA: categoria florovivaisti

  56. Tariffa giornaliera: applicabili le addizionali

  57. Locatario non paga: possibile far pagare il proprietario?

  58. Fabbrica di Armi: richiesta di detassazione per rifiuti speciali e di tariffa diversa in relazione diverso uso locali

  59. Agriturismo: ospitalità con camere, ma senza ristorante

  60. Serre: modalità di assoggettamento

  61. Recupero tassa dovuta dal Comune da parte dell’ex gestore

  62. TIA: combustione trucioli da parte falegname: non è recupero

  63. Contributo esenzione scuole statali: la provincia chiede la sua parte

  64. Cessazione attività non denunciata: conseguenze

  65. Recupero maggior superficie catastali con comunicazione dal 2005 senza sanzioni

  66. Differente detassazione tra industrie e attività artigianali

  67. Detassazione spazi macchinari, ma non quelli dei bidoni contenti rifiuti speciali: ragioni

  68. Vedovo nel corso dell’anno: riduzione rimandata al successivo

  69. Esenzione scuole statali: contributo provinciale?

  70. Esenzione scuole e contributo provinciale

  71. Edificio rurale in parte utilizzato come abitazione ed in parte come azienda agricola

  72. Fallimento: richiesta di sgravio del curatore non preceduta da denuncia di variazione

  73. Il condominio non è soggetto passivo ed i rifiuti vegetali sono urbani

  74. Il costo del personale Ufficio Tributi non è imputabile fra i costi del servizio

  75. Area scoperta di manovra e di carico

  76. Azienda agricola: illegittimo il regolamento che le esclude

  77. Pretesa esclusione aree lavorazione e deposito ai sensi dello articolo 195 decreto ambientale

  78. Autorimessa

  79. Autorimessa condominale: soggetto passivo il condominio

  80. Addizionale ex ECA non entra nelle entrate per calcolo tasso di copertura

  81. Addizionale provinciale per scuole statali esenti?

  82. TIA: sanzioni

  83. Appartamento ultimato ma in vendita

  84. Attività commerciale sospesa per reclusione

  85. Comunicazione recupero 80% superficie catastale

  86. Le tariffe seguono l’uso e non la classificazione catastale

  87. Fallimento: mancata denuncia di cessazione: trattamento ordinario

  88. Richiesta di detassazione da industria metalmeccanica

  89. TIA: categoria parti comuni centro commerciale

  90. Ricoverata in ospizio con abitazione utilizzabile ma non utilizzata (paga la parte fissa)

  91. Aree scoperte di somministrazione: riduzione per attività stagionale

  92. Case vacanza

  93. Mancata ricezione accertamenti snc

  94. Enti ecclesiastici

  95. Decesso single, con mantenimento arredi

  96. Autodenuncia evasore: le sanzioni vanno applicate

  97. Legge 102/09: facoltà passaggio TIA

  98. Bed&Breakfast

  99. Proposta Provincia di concordare versamento addizionale provinciale

  100. TIA: categoria montaggio biciclette

  101. Richiesta di esonero per autosmaltimento

  102. TIA: categoria Pompe funebri

  103. Anziana che si trasferisce in Casa di Riposo con mantenimento disponibilità abitazione

  104. TIA: categoria attività smaltimento rifiuti

  105. Esenzione regolamentare ONLUS (Croce rossa Italiana)

  106. TIA: ad ogni attività una sola tariffa

  107. Richiesta di rateizzazione: due vie

  108. Determina approvazione ruolo

  109. TIA: categoria stalla

  110. Sale di lavorazione industriale

  111. TIA: karting parc

  112. Imputazione in bilancio addizionale provinciale

  113. Agriturismo

  114. Sospensione pagamento contribuenti in crisi

  115. Isola Ecologica: accettazione rifiuti prodotti in altri comuni: fatturazione

  116. Edifici rurali non accatastati allo Urbano: non trova applicazione il comma 340

  117. Sentenze TARSU valide anche per la TIA?

  118. Anche il fallito paga la TARSU per l’abitazione in uso

  119. Determinazione tariffa Deposito ambulante frutta e verdura

  120. TIA: palestra sportiva gestita da Ente non commerciale: alcuna riduzione di superficie

  121. Rifiuti vegetali: modalità di conferimento

  122. TIA: per famiglie che risiedono in camper

  123. TIA: annualità rimborsabili

  124. Violazione articolo 72 del D.Lgs.n.507/93 da parte del Comune

  125. Concessionari gestione servizi comunali: chi paga?

  126. Calcolo interessi per omessa denuncia: da quando?

  127. TIA: richiesta rimborso IVA a seguito ordinanza Corte Costituzionale n. 238/09

  128. Pensilina

  129. TIA. Sala giochi

  130. TIA: Villa usata per catering

  131. TIA: niente IVA?

  132. Revisione tariffe mercato

  133. Bad&breakfast

  134. Ristorante che non usa una sala: irrilevante

  135. Esubero di gettito  a seguito verifica superficie catastale: rimborso?

  136. Autodemolitori

  137. TIA: presenza di badanti

  138. Richiesta cassonetto ad uso privato

  139. Esenzione luoghi di culto: pertienenze?

  140. TIA: la legge non prevede detassazione rifiuti speciali: ragioni

  141. TIA: commercio giocatoli: ingrosso o al minuto?

  142. Cessazione attività locatario: quando paga il locatore

  143. Circolo Privato

  144. Negozio di parrucchiere che cessa l’attività, ma utilizzabile

  145. Appartamento sfitto con consumi zero: paga

  146. TIA: piano finanziario 2010: costi con IVA

  147. Richiesta di rimborso tardiva

  148. TIA: legittimo il regolamento che esenta gli agricoltori?

  149. Celle frigorifere supermercato

  150. Aiuti per lavoratori in difficoltà

  151. TIA: categoria centro recupero disadattati e tossicodipendenti

  152. Stabilimento industriale

  153. Rifiuti cimiteriale: rilevanza costi smaltimento

  154. Diffuso abbandono rifiuti: aumento tariffe?

  155. Costi rifinanziamento Azienda consortile ed azione di responsabilità amministratori

  156. TARSU: copertura costi 100 per cento?

  157. Castello parzialmente non utilizzato

  158. Esenzione regolamentari enti non commerciali: pro loco?

  159. Obbligati in solido: tarsu non frazionabile

  160. Detassazione aree produttive

  161. Trattamento rottami

  162. Autosmaltimento rifiuti di imballaggio secondari e terziari

  163. Esubero di gettito, ma considerando le entrate per accertamento

  164. Non residenti: facoltà e non obbligo di riduzione

  165. Interruzione attività produttiva

  166. Agenzia viaggi

  167. Affidamento attività preparatoria accertamento

  168. Superficie TIA

  169. box non utilizzati ma allacciati al contatore comune

  170. Casa di riposo: possibili agevolazioni?

  171. TIA: quale categoria per sartoria con vendita di vestiti?

  172. TARSU: copertura 100 per cento costi

  173. Ritardata denuncia cessazione: efficacia

  174. Rifiuti ed insediamenti agricoli: assoggettamento ordinario

  175. Convitto annesso a Scuola Statale

  176. Tarsu: obbligo di integrale copertura dei costi

  177. Neve: rilevanza ai fini dei costi?

  178. Scarti vegetali: tariffa aggiuntiva illegittima?

  179. Esenzione bar-ristoranti: presunta illegittimità: ragioni

  180. Entrate del Comune per Centro compostaggio non rilevanti per le tariffe

  181. Contributo provinciale dopo esenzione scuole statali

  182. Porticato

  183. Ristorante: deposito licenza

  184. TARSU: copertura 100 per cento?

  185. Autista che conferisce divani alla piattaforma ecologica: trattamento

  186. TARSU con criteri TIA: illegittima eccezione per bar-ristoranti

  187. Portico: calcolo superficie

  188. Autosmaltimento affidato a Ditte private: irrilevante ai fini TARSU

  189. Debito scuole statali annualità antecedenti l’esenzione

  190. Anche la superficie del bancone del bar va computata

  191. TIA. Distributori di carburante: calcolo superficie

  192. Costi manutenzione verde e piano finanziario

  193. Avviso di giacenza e rateizzazione tarsu

  194. Richiesta di rimborso per ristrutturazione immobile

  195. TARSU ambulanti: tariffa giornaliera vincolanti i criteri articolo 77

 

 

 

Quesiti completi:

 

 

DOMANDE TARSU-TIA  09

 

1. una ditta presente sul nostro territorio che occupa grandi spazi ha svuotato parte di essi e ci ha chiesto la detassazione ai fini tarsu per inutilizzabilita'. la ditta sostiene di non avere piu' gli allacciamenti elettrici, acqua, ecc. la ditta e' proprietaria dei locali ma non intende affittare tali spazi vuoti precedentemente adibiti ad uffici e magazzini di ricambi. non mi sembra che possa essere esonerata dal pagamento della tarsu.

Risposta: L'assoggettamento alla TARSU richiede o l'utilizzazione dei locali  oppure la semplice utilizzabilità. Nel caso descritto, di parziale utilizzazione, l'accoglimento della istanza presuppone che i locali non utilizzati siano separati da quelli utilizzati e che i medesimi non siano allacciati alle fonti di energia elettrica e siano altresì chiusi e vuoti.
Si consiglia un sopralluogo.

 

2. Da questo anno l'Amministrazione ha deciso di riscuotere in proprio la Tassa Rifiuti. L'Esatri utilizzava il RAV o in casi particolari il modello F35, noi quale tipo di bollettino dobbiamo utilizzare?

  

Risposta: Mentre per  l'esatri è sufficiente inviare l'avviso bonario, i comuni che riscuotono direttamente dovrebbero notificare un avviso di liquidazione per rendere liquido ed esigibile il credito. Vi allego quindi il modello da me redatto. Qualora si volesse semplificare il procedimento, si potrebbe per le utenze domestiche inviare i bollettini di pagamento, riservando la notifica di formale avviso di liquidazione  per le utenze non domestiche.

 

3. A …. verrà allestito il “campo base” per la realizzazione di un tratto autostradale. Si prevede, per circa 4 anni, la presenza di circa 200 persone. In relazione alla TARSU come posso fare per esonerarli dal pagamento della tassa visto che l’impresa vorrebbe farsi carico (ha già concordato con …..) direttamente del servizio?

 

Risposta: Per far ciò, si dovrebbe escludere dal servizio tale zona nel regolamento di nettezza urbana,  ai sensi dello articolo 59, comma 2, del D.Lgs.n.507/93 e stabilire la totale esclusione nello articolo corrispondente del regolamento della tassa, posto che la norma stabilisce che in tale ipotesi la tassa non può essere maggiore del 40 per cento. Sarebbe bene, poi, che l'….. imputasse nel costo una maggiorazione per lo spazzamento stradale nella misura del 30 per cento, che poi rigirerà al Comune. Credo che in qualche modo tale maggior afflusso di persone giustifichi una crescita nella produzione di rifiuti urbani giacenti sulle strade.

 

In conclusione, si potrebbe in tale ipotesi escludere totalmente dal pagamento del corrispettivo, ma perché non chiedere alla….. di aumentare per tale titolo il corrispettivo?

 

4. Avremmo bisogno di avere un riferimento normativo dove si cita che i rifiuti prodotti dagli ambulatori  medici, zona inalazioni , centro benessere,solari e centri d’estetica ecc. siano assimilabili ai rifiuti urbani.

 

Il problema non va affrontato in tale modo. Infatti, l'articolo 39 della legge 146/94 ha abrogato le disposizioni che rendevano in ogni caso esclusi dalla assimilazione  i rifiuti sanitari, industriali ed agricoli. Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con l'articolo 56 del D.Lgs.n.22/97 che ha abrogato le norme che li escludevano dalla assimilazione. I rifiuti sanitari non pericolosi, quindi, sono normalmente assimilabili, come indirettamente si evince dallo articolo 7, commi 2 e 3 lettera h, del D.Lgs.n. 22/97, nonché il DPR 254 del 2003.

 

Peraltro, si fa rilevare che per costanti indicazioni ministeriali il centro benessere, solari e centri d'estetica non sono da considerarsi presidi sanitari e che anche in vigenza della esclusione dei rifiuti sanitari non erano esclusi.

 

5. Le chiedo chiarimenti relativamente agli  elementi che compongono il costo del servizio di nettezza urbana per verificare la copertura o meno della tarsu. Ricordo che in un corso ci aveva ELENCATO le differenze tra i costi per la TIA e per la TARSU. Ma non trovo più gli appunti.

 

 

Risposta: Per la TARSU e per la TIA i costi seguono il principio di competenza. La differenza fra le due entrate sta nel fatto che la TARSU (articolo 61 del D.Lgs.n.507/93) limita la rilevanza dei costi inerenti il servizio di smaltimento, mentre la TIA ammette anche i costi amministrativi, quali:

1. costi di riscossione;

2. costi di gestione (accertamento e quindi dello Ufficio tributi);

3. i costi del contenzioso.

 

In conclusione, il Comune che ha l'appalto e lo spazzamento lo fa in proprio, per la TARSU può imputare il costo dello appalto più  i costi dello spazzino, mentre che ha la TIA può imputare anche l compenso allo esattore, i costi dello ufficio tributi, i costi del contenzioso.

 

6. L’art. 33 bis del decreto legge 248/2007, convertito nella legge 31/2008, dispone che a decorrere dall’anno 2008 il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR)   provveda a “corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città,, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti soli urbani…..”

L’Istituto professionale di Stato per l’Agricoltura  annovera oltre ai locali adibiti all’istruzione anche un convitto che  offre un servizio di pernottamento, mensa e assistenza allo studio per tutti gli allievi iscritti alla scuola che ne facciano richiesta. La permanenza in convitto è subordinata al versamento di una retta mensile. Inoltre la scuola è dotata di uno magazzino (spaccio prodotti caseari con vendita diretta al pubblico).

Si chiede se i locali: convitto e magazzino siano da esentare  dalla TARSU ovvero se sia corretto richiedere il pagamento dell’imposta (la scuola  richiede agli alunni il versamento di una retta per l’utilizzo degli stessi).

7. A seguito lavori di ricerca dati catastali da inserire su dichiarazioni TARSU (per la comunicazione all'anagrafe tributaria), abbiamo trovato numerosi C/6 e C/2 mai dichiarati dai contribuenti ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani. Al fine di tassare queste unità mai dichiarate è necessario procedere alla notifica di idoneo accertamento oppure è possibile inserirle d'ufficio?
 

 

Risposta: Sarebbe illegittimo iscrivere a ruolo senza accertamento e ciò sulla base di giurisprudenza consolidata. Notifica, dunque, in via preventiva gli avvisi di accertamento in rettifica (e quindi dal 2004 o dal momento dello acquisto se successivo).

 

8. Servirebbe sapere il fondamento giuridico secondo il quale le scuole dovevano essere tolte dal ruolo 2008 della tarsu.

Risposta: l'esenzione è stata introdotta dal 20008 dall’articolo 33 bis del decreto legge n. 248/20071, convertito nella legge n. 31 del 28.02.2008 , che sotto riporto.  Allego circo1are ANCI sul tema.

9. Il nostro regolamento T.I.A. dispone che le tariffe vengono approvate dalla Giunta Comunale, ma negli articoli 17 e 18 relativi al calcolo della tariffa per le utenze, domestiche e non domestiche vengono riportati i diversi Ka (fissi), Kb, Kc e Kd applicati per il singolo anno d'imposta, per cui ogni anno ci ritroviamo a dover operare la modifica regolamentare x aggiorrnare gli stessi (Kb. Kc e Kd).

E' possibile togliere i diversi "K" stante che poi, vengono determinati dalla Giunta, o bisogna considerarli rientranti nella "tariffa di riferimento" x cui sono di competenza del Consiglio Com.le? 

 

Risposta: La competenza a determinare i K è del Consiglio Comunale e non della Giunta comunale, come del resto risulta chiaramente dalle competenze stabilite dallo articolo 42 del D.Lgs.n.267/00. Infatti, la Giunta non ha compiti discrezionali ma esecutivi.

 

10.Ai parcheggi coperti, sottostanti ad un albergo va applicata la medesima categoria dell'albergo e non quella di "autorimessa"? Ovviamente i proprietari dell'immobile non sono molto d'accordo. Qual'è il Suo parere in merito?

E' vero che la tariffa deve commisurare l'effettiva produzione di rifiuti, ma è altrettanto vero che il numero delle "stelle" attribuite ad un albergo sono anche dovute alla disponibilità di parcheggi, collegato al numero delle camere (non so se questa sia una norma nazionale od una ns. norma regionale.), questo può avere qualche attinenza con la T.I.A.?

 

Risposta: Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza  (ed in diritto, articolo 818 cc) le pertinenze dovrebbero avere la stessa tariffa della attività principale. Condivido, quindi, la tesi da Lei espressa (cassazione n. 18862/04 per i campeggi, TAR Puglia, Lecce, n. 169 del 1987 per gli alberghi. In prevalenza è orientato in tal senso il MF, salvo sussistano ragioni plausibili di diversità; Risoluzioni n. 147/98 e 1347 del 1994. Contraria si è mostrata la Cassazione con sentenza n. 18548 /03per gli stabilimenti balneari). In conclusione, io sposo la Sua tesi, la quale trova conforto nello articolo 818 cc.

 

11. Un centro commerciale, da poco aperto, ha anch'esso dei parcheggi sottostanti il fabbricato e l'accesso a detti parcheggi è libero, nel senso che non ci sono portoni e quindi è sempre aperto. Il contribuente asserisce che essendo completamente e sempre libero l'accesso, detto parcheggio è in realtà di uso pubblico, per cui non si dovrebbe applicare la TIA a detta superficie. Personalmente mi sembra un po' azzardata detta affermazione, in quanto allora il Comune potrebbe eventualmente applicare la TOSAP se utilizzato diversamente dal proprietario. Quale è il Suo pensiero in merito, detta area è assoggettabile a  e come?

 

Risposta: La soluzione è la stessa di quella concernente gli alberghi. Pacifico è l'assoggettamento, tenuto conto che qui non siamo in presenza di aree pubbliche ma di locali ad uso parzialmente pubblico. L'onere dello smaltimento di tali rifiuti non può come preteso dal contribuente essere imputato allo spazzamento stradale.

 

12. Stamattina elaboriamo il ruolo Tia anno 2009. Per quel che riguarda la Tia delle scuole a chi dobbiamo intestare l'utenza, al Ministero degli Interni?

  

Risposta: Le scuole statali non vanno iscritte a ruolo. Quando verrà percepito il contributo dovrà essere trasmessa fattura al Ministero delle Pubblica Istruzione. Anzi, la differenza fra il costo effettivo ed il contributo deve essere posta a carico degli altri utenti. Si ricorda che per la TIA il contributo è al loro dell'IVA nella misura del 10 per cento. Per far ciò è necessario sottrarre dal costo preventivato 2009, il contributo.

 

13. Abbiamo ricevuto richiesta di rimborso da parte di un contribuente per quanto riguarda la quota dell'I.V.A. pagata per gli anni 2005-2006-2007 relativamente alle fatture T.I.A. A conferma di quanto richiesto viene citata la sentenza della Corte di Cassazione, sez. V civ., 13/09/2004 n. 18412. Come dobbiamo comportarci in merito?

 

Risposta: Una sentenza della Cassazione, seppur autorevole, ha efficacia solo per il caso oggetto della controversia. Ora, poiché il Ministero delle Finanze insiste nel ritenere applicabile l'IVA e poiché l'IVA che il Comune ha riscosso è stata versata allo erario, ne consegue che tale rimborso non può essere effettuato dal Comune. Preparate un ciclostile poiché tale iniziativa dalla unione dei consumatori, che cerca così consensi ed adesioni.

 

14. Stiamo provvedendo ad inoltrare alcuni accertamenti TARSU. Avendo lo scrivente ente a disposizione per la riscossione non il concessionario ma una società (ex ….) iscritta all’albo, vanno ancora utilizzate le norme utilizzate nel caso di RUOLO STRAORDINARIO, secondo le quali entro i 600 gg dalla notifica dell’atto e’ unicamente possibile aderire e poi la cifra dovuta viene iscritta appunto nel predetto ruolo straordinario o e’ invece consentito chiedere al contribuente il versamento entro i 60 gg, ad esempio tramite c.c.p., e poi se nulla accade la stessa cifra non evasa, viene posta in riscossione tramite tale società (a mezzo di ingiunzione fiscale?). Il dubbio e’ sostanzialmente circa la possibilità del versamento entro i 60 gg dalla notifica.

 

Risposta: Per le riscossioni dirette TARSU si instaura la fase di liquidazione, la quale deve precedere la fase di riscossione coattiva. Infatti, questa ultima è subordinata ai requisiti di liquidità e di esigibilità del credito. In sintesi, la cartella deve essere sostituita dallo avviso di liquidazione, che deve essere notificato per permettere al contribuente di presentare ricorso. E' per tale motivo che io propongo da alcuni anni il modello di liquidazione allegato.

 

Ovvio, se i comuni voglio tentare possono per i piccoli pagamenti non procedere alla notifica dello avviso di pagamento, ma se non pagano è necessario notificare dapprima l'avviso di liquidazione e di accertamento, prima di passare al decreto ingiuntivo. Tali principi sono avvallati da costante giurisprudenza della Cassazione, che ritiene che l'iscrizione a ruolo ( e quindi il decreto ingiuntivo) debbono essere preceduti dalla notifica di un atto impositivo.

 

15. Chiedevo se le risulta che sia possibile trovare una formula per abbattere la parte variabile delle cartelle TIA per gli agricoltori e/o abitazioni confinanti con la discarica o nelle immediate vicinanze … variando il regolamento. Non mi risulta nulla del genere, se non forse prevedendo dei contributi (ma di soldi non né abbiamo), ma è una problematica che la parte politica mi sottopone e sono un po’ in crisi. Lei ha sicuramente ha un quadro maggiore soprattutto dei regolamenti degli altri enti.

 

Risposta: E' legittimo ma alla condizione:

a) che ciò sia previsto nel regolamento;

b) che il mancato introito sia finanziato dal Comune, con risorse diverse dal gettito TIA, in modo che gli altri utenti non ne sopportino il peso.

 

In pratica, per la TIA può trovare applicazione l'articolo 67 del D.Lgs.n.507/93. A … l'hanno applicato per alcune zone.

 

16. Il  nostro regolamento comunale per la tariffa rifiuti prevede tra le esclusioni "i locali e le aree degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per la pratica dell'attività agonistico-sportiva". Abbiamo il caso specifico di dover iscrivere a ruolo una palestra gestita da un Circolo sportivo, Associazione sportiva dilettantistica, no profit. Nella verifica Siatel risulta classificato come Enti e organizzazioni sportive per la promozione di eventi sportivi. Di fatto è una palestra privata dove si paga una tessera, i corsi specifici a pagamento e per l'utilizzo delle attrezzature varie. Nel tariffario abbiamo una tariffa specifica per le palestre. La superficie dove si svolge l'attività è di circa 270 mq. tutto compreso. Chiediamo un Suo parere circa la modalità di tassazione di detti locali.

 

 

Risposta: Secondo il Ministero delle Finanze le palestre sono esenti dalla TARSU. In modo particolare tale tesi è sostenuta dal predetto Ministero con la circolare n. 95 del 1994, che limita l'esenzione:

 "Il comma 2 menziona esplicitamente i casi  di esonero o esclusione dalla tassa  per  la  sussistenza  di  condizioni  obiettive  che   impediscono  la presunzione di rifiuti  riguardanti la natura o l'assetto delle superfici (ad es. luoghi  impraticabili  o  interclusi  o   in  abbandono, non  soggetti  a manutenzione  o  stabilmente  muniti   di  attrezzature  che  impediscono  la produzione  dei  rifiuti), il particolare uso  delle superfici (ad es. locali non  presidiati  o  con  presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo
chiuso, depositi di materiali in disuso  o  di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa,  superfici destinate  o  attrezzate esclusivamente per attivita' competitive o
ginniche  sempreche' secondo la comune esperienza non  comportino  la  formazione  di  rifiuti  in quantita' apprezzabile ecc.) "

 

Ora, è mia convinzione che l'interpretazione ministeriale, come pure il vs regolamento, sia illegittimo. Infatti, manca una norma che espressamente preveda l'esclusione. In sintesi, se volete  dar corso alla risoluzione ed al vs regolamento l'esclusione, peraltro limitata alla palestra vera e propria e non agli altri servizi, va concessa se il Circolo è affiliati al CONI od alle Federazioni Sportive. Se volete seguire il mio pensiero la palestra va comunque assoggettata, perché le risoluzioni ministeriali, come pure i regolamenti, non possono prevedere esenzioni od esclusioni non previste dalla legge statale.

 

17. Abbiamo incaricato la ditta ….. per le verifiche per gli avvisi di accertamento tarsu. Purtroppo qui nel 1996 era stata incaricata una ditta che faceva delle rilevazioni casa per casa per le metrature tarsu, ma per non so quale motivo (io ed Enza non c'eravamo) non è stato dato seguito a rettifiche, per le metrature errate. Quindi alcuni contribuenti che hanno ricevuto l'avviso di accertamento alla fine di dicembre, hanno portato le copie di queste rilevazioni dicendo che, non avendo avuto nessuna comunicazione di errata metratura a suo tempo,  il comune ha torto (ed io condivido il fatto che il comune ha una buona dose di responsabilità) e che non ritengono di dover pagare le sanzioni.

La ditta sostiene che, per far pagare loro solo la differenza di metratura e gli interessi, ma non la sanzione vuole una dichiarazione dal comune; hai mai fatto una dichiarazione simile?”

 

Risposta: Nel caso descritto l'errore è scusabile e quindi le sanzioni non debbono essere applicate. Recita, infatti, il comma 38 dello articolo 24, della legge 449/97:

 38. Quando la verifica delle superfici soggette alla applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie accertata senza altri oneri o soprattasse.

In senso conforme si è espresso anche il MF con la Risoluzione n. 36 del 1999, proprio in tema di sanzioni.

 

Il funzionario responsabile, richiamando tali disposizioni e circolari, potrebbe con determina stabilire la esclusione delle sanzioni e degli interessi nei casi ricadenti in tale fattispecie.

 

18. Stiamo lavorando sulle grandi utenze e sono riuscito, dopo anni, ad attivare la raccolta per tramite del servizio comunale presso l'ipermercato presente sul territorio e presso la più grande azienda. Gli abbiamo imposto la preselezione dei rifiuti e la separazione, soprattutto gli imballaggi misti carta / cellophane. Hanno convenuto ed ora li separano. Se non, attivato l'accertamento presso una grande utenza, il consulente ci scrive come da mail allegata. Mi da un suo parere? Nella sostanza ci dice che non possiamo ritirare i loro rifiuti, imballaggio misti, neppure con la separazione, in quanto imballaggi terziari.

 

Risposta: Allo stato attuale, sussiste il divieto di conferimento degli imballaggi terziari, in vigenza del comma 2 dello articolo 43 del D.Lgs.n.22/97. Infatti, il comma 4 dello articolo 221 del D.Lgs.n.152/06, che rende peraltro facoltativo e non obbligatorio tale conferimento, fa rinvio alla lettera e) del  comma 4 dello articolo 195 del D.Lgs.n. 152/06, articolo che è di fatto "bloccato" per tutto il 2009 dalle disposizioni sotto riportate. Ovviamente, ben diversa è la questione concernente i rifiuti di imballaggio per i quali il Comune ha il diritto di privativa, sulla base del provvedimento di assimilazione

 

19. C'è una legge che obbliga l'ultimo rivenditore di frigoriferi,  computer  a ritirare l'usato?

 

Risposta: Si, vedasi articolo 44, comma 2, del D.Lgs.n.22/97.

 

20. Per il ruolo 2008 io ho esentato dal pagamento della tia la scuola, però queste usufruiscono dei sacchi (rossi per l'indifferenziata, trasparenti per la plastica e bio per l'organico))che si acquistano in Comune. Questi sacchi devono pagarli o devo esentare la scuola anche per l'acquisto sacchi?

 

Risposta: L'acquisto dei sacchi è da ritenersi una spesa accessoria del servizio di smaltimento rifiuti. Ora, essendo la scuola statale esente dal corrispettivo si ritiene che la stessa sia esente anche dal pagamento di tale onere, rientrando il medesimo nel corrispettivo del servizio e quindi nella tassa rifiuti della quale è esente.

 

21. In che termini sono tassabili le soffitte: nel senso che devono usufruire delle utenze (quanto meno energia elettrica) oppure il presupposto della assoggettabilità alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti è soddisfatto dall'altezza media di 1,5 mt. tali da consentire la presenza dell'uomo?

 

Risposta: Diversamente dalla disciplina catastale che non considera le parti degli edifici di misura inferiore ad 1, 5 metri di altezza, per la TARSU vanno considerato normalmente, poiché manca una norma che espressamente le escluda.

 

Poi ricordo che ai sensi del comma 340 dello articolo 1 della legge 311 del 2004, Lei dovrà confrontare l'80 per cento della superficie catastale come sopra determinata con quella calpestabile e scegliere  quella maggiore.

 

22. Il nostro servizio raccolta e’ porta a porta, ritiriamo quasi tutto tranne gli ingombranti per i quali l’utenza si rivolge direttamente alla piazzola ecologica del nostro comune, l’attuale regolamento prevede delle riduzioni sulla tassa per alcune località dove l’utente non ha il servizio porta a porta ma distante dall’abitazione. Ora in sede di revisione della planimetria relativa al servizio di cui trattasi sono state riviste le zone aventi diritto alla riduzione per tale motivo le chiedo :

 

      1.    siccome ci sono discordanze sulla distanza dal punto di raccolta : ci sono abitazioni che distano 250 mt altre 500 mt altre ancora 1 km (e li il servizio non lo facciamo) a suo parere come dobbiamo comportarci? Esistono delle tabelle che possiamo consultare?

      2.    abbiamo alcuni casi dove il servizio non viene effettuato porta a porta perché tra l’abitazione e la strada pubblica c’e’ una strada privata, strada che l’addetto al servizio non percorre….. in questo caso possiamo parlare di riduzione per distanza dal punto di raccolta?

 

 

Risposta: Il regolamento deve essere meglio disciplinato. Mi pare di capire che voi intendiate concedere riduzioni per il disagio di non avere il servizio a porta a porta. Se le cose stanno così, non vi è una norma che indichi una scaletta di riduzioni e la relativa entità va stabilita dal Comune.  Propongo la seguente soluzione:

 

a) fino a 250 mt mq di distanza dal punto di conferimento: riduzione del 10  per cento della tariffa;

b) da 250 mt fino a 500 mt di distanza dal punto di conferimento: riduzione del 20  per cento della tariffa;

c) da 500 mt fino a 1000mt: riduzione del 50 per cento;

d) oltre 1000 mt e fuori zona  (non servita) riduzione del 60 per cento.

 

La distanza è calcolata misurando la via pedonale più breve, computando anche l'attraversamento di strade private percorribili

 

23. Una ditta di demolizioni ha presentato la denuncia TARSU per un capannone evidenziando che i 450 mq. dichiarati sono utilizzati rispettivamente :

- mq. 200 aree adibite a lavorazioni;
- mq. 250 aree adibite a transito, carico e scarico automezzi (per i quali chiede di non essere tassato).

Dobbiamo tassarlo per i totali mq. 450 oppure esclusivamente per i 200 mq. adibiti a lavorazioni?

Risposta: I depositi non hanno alcuna esclusione, posto che i locali sono assoggettabili interamente, a nulla rilevando, contrariamente alle aree scopert, che in parte siano adibiti al transito di automezzi.

Quindi dovrà essere assoggettata l'intera superficie.

 

24. Come applicare la TARSU per il Luna Park?

 

Risposta: E’ necessario distinguere la parte relativa alle attrazioni da quella dei caravan usati ai fini abitativi, applicando tariffe diverse di tariffa giornaliera di cui allo articolo 77 del D.Lgs.n.507/93.

 

25. Chiedo se il parcheggio esterno ad una officina di autoriparazioni deve essere assogettato alla TIA.

Risposta: Non esiste una giurisprudenza diffusa per rispondere al meglio a tale quesito. Personalmente ritengo se tale parcheggio è posto su area scoperta e non sia utilizzato in via ordinaria per riparazioni non debba  essere assoggettato. Conviene, dunque, fare un sopralluogo per verificare che il medesimo non sia posto sotto una tettoia (perché in tal modo andrebbe assoggettato come locale) e che non sia utilizzato per le autoriparazioni

 

26. L'Amministrazione del Comune di ….ha intenzione (sono in TARSU) di introdurre le convenzioni con le aziende del Comune per lo smaltimento dei rifiuti in Isola Ecologica. Volevo sapere come mi devo comportare, soprattutto considerando il fatto che vogliono applicare delle "tariffe" sulla base delle quantità smaltite ... per esempio, per calcolare quanto devono pagare per smaltire la plastica, che elementi devo considerare per calcolare il dovuto? Considero solo i costi diretti o anche quelli indiretti?

 

Risposta: La soluzione prospettata, seppur validissima dal punto di vista ecologico, deve essere valutata dal punto di vista economico, poiché la stipula di tali convenzioni, in luogo del diritto di privativa attualmente spettante al Comune, determinerebbe una quasi sicura perdita. Infatti, la necessaria previsione del provvedimento di assimilazione dei rifiuti speciali assimilati dal Comune a quelli urbani, renderebbe inapplicabile la tassa rifiuti nei confronti degli artigiani e degli industriali. Questi non essendo obbligati a conferire i rifiuti al Comune, potrebbero avvalersi di Ditta private, che praticherebbero presumibilmente tariffe inferiori rispetto a quelle fatturabili dal Comune. Infatti, il Comune dovrebbe assommare allo perdita di tale gettito, i maggiori costi che richiederebbe la Ditta appaltatrice per l''esecuzione di tale servizio, con l'aggiunta dei costi che il Comune dovrebbe aggiungere per la quota di ammortamento della piattaforma, nonché altri costi di carattere generale. Pensi, che proprio per evitare tale perdita che il la tariffa ambientale è attualmente sospesa.

 

27. Risulta accatastato un posto auto scoperto, con tanto di rendita. Ai fini tarsu è soggetto?

 

Risposta: a mio avviso si, specie se come penso è delimitato da linee, anche se una recente sentenza che non condivido dice di no:

 

CTP di Grosseto

 

Il posto auto è considerato una pertinenza della casa di abita­zione e quindi non è assoggettabile al pagamento della TAR­SU.(n.d.r. non condivisibile se numerato).

 

 

 

28.Ricordo che la piscina anche se coperta va esclusa ed anche i vani caldaia:     Ma per il il locale macchine, sauna e termoventilatori?

 

Risposta: Secondo il MF andrebbe esclusa la piscina (salvo la parte utilizzata dal pubblico), i vani caldaia, il locale macchine ecc. Di contro, io ritengo illegittima tale interpretazione e ritengo tutti i locali tassabili,. La mia interpretazione è in linea con la Cassazione. Mentre la prima è caldeggiata dal MF con la circolare n.95/94, disapplicata dalla Cassazione. Per dimostrare che il MF ha torto dico: se tale situazione fosse in abitazioni private?

 

29. E' vero che i rivenditori di lavatrici TV e Frigoriferi in base al D:lgs 152/06  dal 07/08/2008, non possono più ritirare quanto sopra ma dicono ai clienti e alla sottoscritta che deve smaltirli il Comune di residenza?

 

Risposta: non mi risulta. A mio avviso fino a quando il Comune non organizza il ritiro dei rifiuti elettrici, permane tale obbligo. Credo poi che abbia sbagliato ad indicare il numero della legge (non è il 152/06?). Infatti, l'articolo di tale decreto così dispone:

 

Articolo 227        

( Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)

Art. 227

1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

 

A sua volta l'articolo 44 del D.Lgs.n.22/97 così prevede:

Articolo 44         

Beni durevoli.

[1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25 (1).

 

 30. Nell'anno 2008 un contribuente T.I.A. è fallito e l……. si è insinuata nel passivo fallimentare con un importo di circa  euro 28.000,00 dovuti al mancato pagamento della T.I.A. negli anni 2006 e 2007.

La …… nel piano finanziario 2009 mette i euro 28.000,00 come costi per insoluti.

 

 E' corretto che il totale  dell' importo venga imputato nell'anno 2009  anche se non è conclusa la procedura fallimentare?  Non si potrebbe chiedere di creare  un accantonamento perdite su crediti annuo con l'istituzione di un fondo, per non fare gravare  gli eventuali insoluti irreversibili  in un anno solo facendo quindi lievitare l'importo TIA  per quello anno? 

 

Risposta:  Propongo che il Comune ogni anno costituisca nel proprio bilancio un fondo svalutazione crediti da calcolarsi sul totale delle fatture. Tale importo va portato in aumento del piano finanziario. Nel caso di mancato pagamento si utilizza tale fondo e nel caso di buon esito della procedura esecutiva si porta in aumento l'importo dal fondo. Quando il fondo presenta rilevanti accantonamenti potrà essere trasferita la parte eccedente a scomputo delle tariffe dell'anno successivo.

 

Se non avete ancora approvato le tariffe 2009, sarebbe bene già provvedere nel senso indicato già da questo esercizio.

 

In ordine, al fatto che la Ditta appaltatrice già da subito considerare tali somme come perse questo dipende unicamente dagli accordi presi. E' ovvio che agendo nel senso da me indicato si superebbe ogni ostacolo.

 

31. TIA: In quale categoria vanno collocate seguenti  attività?:
Commercio all'ingrosso di semilavorati di ferro;
Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la  pulizia?

 


Risposta: E' mia convinzione che il commercio allo ingrosso sia da inquadrarsi nella categoria 3, proprio per il fatto che la vendita non è di  regola effettuata in modo diretto, intendendosi ciò quella al dettaglio.  Controlli, tuttavia, che non vi sia anche quella al minuto, poiché in tale ipotesi andrebbe applicata quella della attività prevalente.

 

32. E’ presente un allevamento di cani realizzato in un piccolo cascinale. Il proprietario denuncia i locali relativi:

      1.       locale deposito mangime

      2.       locale ex stalla

      3.       locale ex granaio

Dobbiamo tassare tutte le superfici?

 

Risposta: Certamente si.

 

33. Per la Tariffa d’Igiene ambientale, desideravo sapere se le pizzerie d’asporto sono assimilabili nella categoria 27 (Fiori e piante,ortofrutta, pescherie, pizza al taglio) oppure in quale altra categoria devono essere classificate.

 

 

Risposta: Nonostante l'infelice collocazione delle tabelle allegate al DPR 158/99, lo scrivente ritiene che tale attività, in quando sia interdetta la somministrazione (consumo in loco) debba essere collocata nella categoria 21 per i comuni con più di 5 mila abitanti e  nella categoria 15 nei comuni con popolazione inferiore. La ragione è che i titolari possono essere iscritti allo albo delle imprese artigiane.

 

34. con riferimento alla Tariffa d’Igiene ambientale, avrei bisogno di sapere in che categoria possono essere classificati i doner kebab.

 

 

Risposta: A mio avviso nella categoria 23 per i comuni maggiori di 5 mila abitanti, essendo simili alle amburgherie e nella categoria 16 nei comuni con popolazione inferiore.

 

35. Chiedo cortesemente a quale categoria devo assoggettare alla TIA le  seguenti attività:
- commercio all'ingrosso di semilavorati di ferro;

- commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la  pulizia.


 Risposta: E' mia convinzione che il commercio allo ingrosso sia da  inquadrarsi nella categoria 3, proprio per il fatto che la vendita non è di regola effettuata in modo diretto, intendersi ciò quella al dettaglio. Controlli, tuttavia, che non vi sia anche quella al minuto, poiché in tale ipotesi andrebbe applicata quella della attività.

 

36. un contribuente chiede la detassazione TARSU per l’anno in corso (2009) di un’immobile che da 17 anni non occupa più quale unità locale di attività artigianale (era un magazzino maglieria) e documenta che lo stesso è già facente parte di denuncia tarsu a ruolo alla madre, effettiva proprietaria. Fatti i dovuti controlli, constato che quanto dichiarato corrisponde alla realtà (la madre paga quei locali con tariffa abitazione e li paga anche lui con tariffa attività sebbene da 17 anni abbia trasferito ogni attività in altri locali). Ora, dal momento che il contribuente mi ha richiesto una revisione degli oggetti di imposta solo per l’anno corrente, io ritengo che comunque sono tenuto ad effettuare il rimborso dei locali pagati doppi per gli anni pregressi, per quanti anni devo rimborsare?

 

 

Risposta: Il rimborso non può superare cinque anni e ciò alla luce della chiarificazione intervenuta dal comma 164 dello articolo 1 della legge 296/06. Gli interessi, essendo un errore del contribuente, decorrono dalla data della domanda.

 

COMMA 164

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

 

Ricordo che per le somme iscritte a ruolo la restituzione avviene con lo sgravio, inteso come ordine allo esattore di rimborso. Questi controlla se effettivamente il contribuente abbia o meno pagato e procede ad eventuali compensazioni o rimborsi.

 

37.   Nell'anno 2006 il comune di ….. ha esternalizzato il servizio della gestione del servizio di raccolta,trasporto e smaltimento rifiuti urbani, nonchè la relativa riscossione della T.I.A.  Il  24/2/2006 é stato approvato il regolamento per l'applicazione della T.I.A. dove era stato riportato come segue:    

 

Art. 21

RISCOSSIONE

 

1.La riscossione della tariffa, unitamente al contributo provinciale, alle sanzioni, agli interessi moratori, nonché all’IVA da applicarsi sulla sola tariffa ai sensi dell’articolo 15 del DPR n. 633 del 1972, è di competenza del Comune o del Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, qualora sia affidato l’intero servizio ad un unico soggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 13, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in base ad apposita convenzione, la quale deve prevedere anche i termini entro i quali gli utenti debbono versare la tariffa e l'eventuale rateizzazione del versamento.

2. Per la riscossione si procede tramite apposita bollettazione (fatturazione), ovvero tramite apposito ruolo senza obbligo del non riscosso per riscosso ai sensi dell’art. 49, comma 15, del D.Lgs. n. 22/1997.

3. Per la riscossione coattiva si può procede mediante ruolo coattivo, con affidamento della riscossione ad apposito concessionario ai sensi del D.Lgs n. 112 del 13.04.1999, ovvero tramite decreto ingiuntivo ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Sulle modalità di riscossione delibera in via generale la Giunta Comunale con proprio atto motivato.

5. Nel caso che la riscossione resti di competenza del Comune, questi può affidarla all’esterno ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/99.

    6. Non si fa luogo a riscossione quando l’importo del versamento complessivo dovuto,  comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a 12,00 Euro.

 

 

 

Art. 22

PENALITA’

 

1. Nel caso di accertata omessa dichiarazione di inizio utenza, il Gestore del Servizio e della Tariffa, in aggiunta alla tariffa della classe di riferimento, applicherà il 30% (trenta per cento) del valore della Tariffa dovuta a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento.

2. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determini una   variazione in aumento della tariffa della categoria di riferimento, oltre alla differenza fra il valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa, il Gestore applica il 30% (trenta  per cento) su detta differenza a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento.

3. In caso di mancato o tardivo pagamento, viene applicata una indennità di mora del  6% annua (sei per cento)– per ogni giorno di ritardo nei pagamenti.

4. Gli atti con cui si procede al recupero della Tariffa e delle eventuali penalità ed interessi, sottoscritti dal soggetto Gestore del servizio e della tariffa, devono contenere gli elementi identificativi dell’utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d’uso, dei periodi, della Tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

5. Il Gestore del Servizio e della Tariffa può:

a) richiedere l’esibizione di contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;

richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

d) invitare i predetti soggetti a comparire di persona

 

 

La ditta che ha in gestione la T.I.A.  ora ci chiede che il   responsabile dei tributi del comune di …. ai sensi del comma 179 dello articolo 1 della legge 296/06 deleghi un responsabile della predetta ditta alle funzioni di accertamento, di contestazione immediata, nonchè di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le realtive alle entrate in tema di T.I.A.

 

Tale procedura è corretta? Noi davamo per scontato che loro eseguissero  da tempo tali operazioni ,come tra laltro evidenziato sia nel regolamento TIA che nel contratto di servizio sottoscritto al momento dell'affidamento dello stesso alla ditta gestore. Volevo inoltre capire come deve essere la procedura corretta  di accertamento eseguita dal gestore.

 

Risposta: Come si evince da una attenta lettura dello articolo 49 del D.Lgs.n.22/97 il Comune può delegare a sua insindacabile volontà l'intero procedimento di accertamento (riscossione compresa), così che previsto dal comma 9 del predetto articolo, oppure la sola riscossione, così come previsto dal comma 13 del predetto articolo. Ovviamente, se il Comune vuole può gestire direttamente tali attività (in economia). Il comma 179 dello articolo 1 della legge 296/06 può essere considerata l'occasione affinché il Comune proceda a chiarire in modo esplicito le funzioni che intende delegare al concessionario del servizio, avvertendo che nel caso di affidamento esterno della gestione o anche della sola riscossione il concessionario è tenuto a presentare il conto della gestione, problema questo che recentemente ha creato difficoltà in molti comuni ove i concessionari non hanno ottemperato a tale obbligo. In conclusione, tale procedura è di per sé  corretta, ma la decisione finale dipende dal Comune. Comunque, anche nel caso in cui il Comune intenda delegare funzioni del procedimento, il funzionario delegante dovrà vigilare che nello adempimento dei propri compiti il concessionario rispetti la legge, i regolamenti del Comune ed il capitolato.

 

38. Dovendo emettere avviso di accertamento tarsu  nei confronti di un evasore totale devo applicare l’omessa denuncia per ogni annualità o solo per il 1° anno e fare omesso versamento x i successivi ? 

 

Risposta: Consiglio di emettere la sanzioni ogni anno ed applicare il cumulo giuridico solo se successivamente richiesto dal contribuente e ciò per il fatto che separando la sanzione dal tributo diviene insostenibile in giudizio l'applicazione della sanzione. Con il cumulo giuridico si applica si una sola sanzione ma aumentata dal 50 per cento al triplo. In sintesi per l'omessa denuncia la sanzione minima è del 150 per cento da calcolarsi sull'anno a maggiore tassazione e quella massima del 600 per cento. Tale sanzione poi è ridotta ad 1/4 per adesione. Di contro, la tesi che taluno propone (1° anno sanzione di omessa e poi il 30 per cento) non trova fondamento nella norma e ciò sulla base del principio che la tardiva denuncia è da considerarsi omessa sino alla data della sua presentazione. Le allego dunque un verbale di cumulo giuridico, che Lei utilizzerà solo se il contribuente accetta il tributo e chiede la relativa applicazione. La Cassazione ha confermato la bontà di tale interpretazione con la sentenza n. 2823 del 2005.

 

39. Ho provato a guardare tutti i quesiti sul suo libro ma non ho trovato uno che si riferisse alle scale;

 

Mi spiego, le scale interne d’un abitazione o anche d’un attività sono soggette a tarsu?

 

 

Risposta: Ci sono alcune sentenze della CTP di Milano che sono concordi nel ritenere assoggettabili le scale (Comune di Cassano d'Adda). Il Ministero ritiene  che non sono assoggettabili le scale del condominio, ma io ritengo tale interpretazione illegittima, proprio per il fatto che non c'é una legge che espressamente le escluda, trattandosi comunque parte di locali.

 

40. Il  parcheggio dell'ospedale è un'ampia zona scoperta a pagamento. La nostra  intenzione è tassare tale area, è corretta la nostra interpretazione?

Risposta: Per costante giurisprudenza i parcheggi a pagamento siano essi  coperti che scoperti sono sempre assoggettabili ad ICI, così come ritenuto dalla Suprema Corte:

 In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il  presupposto impositivo è costituito, ai sensi dell'art. 62 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area  o il locale sono occupati o detenuti. Ne consegue che è dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un'area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l'eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune.

Cassazione civile , sez. trib., 23 gennaio 2004, n. 1179


 

 

41. Sul nostro  territorio si stanno verificando varie chiusure di capannoni di tipo D precedentemente destinati ad attività commerciali o artigianali. I  proprietari di tali immobili ci richiedono l'esenzione dal pagamento della  tassa rifiuti solidi urbani in quanto dichiarano gli immobili vuoti,  inutilizzati e talvolta privi di utenze.  Come dobbiamo procedere?


Risposta: La Cassazione (sentenze nn. 16785/02 e 15658/04) ritiene che per l'assoggettamento alla tassa rifiuti sia sufficiente l'utilizzabilità dei locali. Ora, perché non siano assoggettabili è necessario sussistano contemporaneamente due condizioni:

a) che i locali siano chiusi e vuoti;
b) che i locali non siano allacciati alle fonti di erogazione della energia elettrica.

A questo ultimo fine non basterebbe il non consumo della energia elettrica, ma la disattivazione dello allaccio preesistente.

Ovviamente tali condizioni vanno verificate mediante accesso ai locali, da effettuarsi ai sensi dello articolo 73 del D.Lgs.n.507/93. Ricordo che  una eccessiva indulgenza nei confronti di costoro si traduce in un inevitabile trasferimento dello onere a carico degli altri utenti.

42. Sembra che il locale ospedale voglia  stipulare una convenzione per smaltire privatamente tutti i rifiuti  chiedendo di essere esentati dal pagamento della ta.r.s.u. comunale. Noi  riteniamo non accettabile una simile richiesta non contemplata nel D.Lgs  507/93. Quale è la sua interpretazione a riguardo?

Risposta: I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati dal Comune a quelli urbani. Ora, la stragrande maggioranza dei rifiuti sanitari non sono pericolosi (vedasi DM 254/03), così che se il Comune li ha assimilati a quelli urbani l'Ospedale va normalmente assoggettato. E' quindi il Comune che deve decidere e non l'Ospedale, poiché se il Comune decide di fare il servizio, l'Ospedale deve pagare la TARSU anche se si avvale di altra Ditta (Cassazione 9524/1997).

43. Vorrei porle un quesito in merito alla richiesta di riduzione per la TIA in quanto dalla ditta ….Market (supermercato) vengono prodotti rifiuti di imballaggi terziari che, come precisano nella loro richiesta, il Comune non può assimilare ai rifiuti solidi urbani ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. 152/2006. Evidenziano inoltre alcune sentenze in favore della loro richiesta di riduzione. Allego il nostro regolamento TIA dove sono evidenziati i rifiuti assimilati agli urbani, e vorrei capire se di recente ci sono state modifiche in merito all’argomento e se devo approvare modifiche al nostro regolamento della TIA.

 

Risposta: L'errore compiuto da molti è dovuto ad una disattenta lettura della norma e della giurisprudenza. Infatti, l'articolo 43 comma 2 del D.Lgs.n.22/97 pone il divieto di conferire al servizio pubblico gli imballaggi terziari e quelli secondari, salvo che per questi ultimi il comune non abbia istituito la raccolta differenziata. Lo stesso concetto è ripetuto dallo articolo 226 del D.Lgs.n.152/06. Ora, una cattiva lettura ha portato a confondere tali imballaggi, che non rientrano nel diritto di privativa, con i rifiuti di imballaggio, che invece vi rientrano. Le sentenze in materia dicono semplicemente che nel calcolo della tassa rifiuti non si deve tener conto degli imballaggi. La questione è molto più semplice per la TIA, posto che i coefficienti del DPR 158/99 tengono conto esclusivamente, peraltro su base statistiche, dei rifiuti conferibili e non tengono conto degli imballaggi.

 

In conclusione, è il tentativo diffuso di alcune associazioni di fare propaganda al fine di acquisire associati, facendo credere loro di riuscire ad ottenere riduzioni del corrispettivo del servizio rifiuti, comunque denominato. Cosa diversa è invece la prova di recupero dei rifiuti assimilati (rifiuti di imballaggio compresi), che da' diritto alla riduzione a consuntivo della pretesa in rapporto alle quantità che il produttore dimostri di avere avviato al recupero.

 

44. un contribuente non ha presentato la dichiarazione T.A.R.S.U. per l'occupazione dei locali adibiti ad abitazione e alla gestione dell'attività alberghiera a partire dal 2005. Questo ufficio sta procedendo all'emissione degli avvisi di accertamento. La  questione è relativa all'anno 2009 in quanto il contribuente, ha cessato l'attività in data 25/02/2009 mentre per quanto riguarda i locali ad uso abitativo, sembra che lo stesso abbia lasciato l'abitazione, pur mantenendo la residenza anagrafica in Ostiano presso la suddetta abitazione. Preciso inoltre che l'ufficio tributi sta predisponendo adesso la minuta di ruolo per l'anno di imposta anno 2009. Per quanto riguarda l'accertamento dell'annualità 2009 come devo pertanto comportarmi per l'applicazione della sanzione e degli interessi in entrambi i caso?

Eseguita la notifica, che probabilmente non sarà effettuata direttamente alla persona, quali sono i termini per l'iscrizione a ruolo?

 

Risposta: L'articolo 64 del D.Lgs.n. 507/93 prevede che la cessazione dell'obbligo dal pagamento della tassa rifiuti decorra solo a decorrere dal bimestre solare successivo a quando la cessazione è comunicata al Comune. Dunque, in assenza di denuncia di cessazione il Comune è legittimato a procedere al recupero della intiera annualità 2009, salvo, caso mai, ridurre parzialmente la pretesa nel caso in cui il soggetto obbligato comprovi non solo il trasferimento di residenza, ma anche che non ha la disponibilità di locali utilizzabili. Proceda dunque codesto Comune alla notifica di separati avvisi di accertamento sin dal 2005, applicando per ogni anno sia la sanzione di omessa denuncia (dal 100 al 200 per cento) che gli interessi moratori. Questi ultimi non saranno calcolati per il 2009, se come credo, i restanti contribuenti non sono stati ancora chiamati al pagamento. Ovviamente, la formazione del ruolo deve essere preceduta dalla notifica di tali atti. Nel caso in cui il soggetto obbligato, pur rimanendo ivi residente,  sia assente dal luogo della sua residenza al momento della notifica gli atti andranno successivamente depositati alla casa del Comune ai sensi dello articolo 140 cpc. In alternativa alla successiva iscrizione a ruolo, perché molto costosa, suggerisco di procedere alla notifica di decreto ingiuntivo di cui al RD 639/1910.

 

La riscossione coattiva deve essere effettuata entro 3 anni da quando la pretesa diviene definitiva, per cui c'è molto tempo a disposizione, anche se vale la pena di ricordare il principio che chi ultimo arriva male alloggia. Ricordo che nel caso di cessione di azienda (subentro) il cessionario (acquirente subentrante) risponde in via successiva dei tributi non corrisposti per l'anno di cessione e nei due precedenti, così come previsto dallo articolo 14 del D.Lgs.n.472/97. Sarebbe bene, in tale ipotesi, darne comunicazione al subentrante, in modo ch'egli sospenda il pagamento del prezzo di cessione non ancora corrisposto, il quale potrà essere recuperato dal Comune attraverso la procedura del pignoramento di crediti del debitore presso terzi, ma solo dopo che il cedente non abbia corrisposto quanto da esso dovuto.

 

45. Le scrivo per  chiederle conferma in merito all'organo che è competente in materia di TARSU ad adottare la deliberazione di aumento delle tariffe. E' sempre la Giunta comunale ai sensi l'art. 42 comma 2 lett. f) del decreto legislativo n. 267/2000? Non sono intervenute modifiche per la tarsu?
 
Risposta: La competenza tariffaria è logicamente della Giunta comunale, come indicati
in detto articolo. Tuttavia, se fossero modificati i criteri di quantificazione, oppure aggiunte nuove categorie, ecc, sarebbe necessario dapprima una delibera del CC e poi la delibera di Giunta. In sintesi, la Giunta ha meramente compiti esecutivi, mentre la potestà discrezionale e
regolamentare rimane in capo al CC.

 

46. Il comune ha costruito area camper che sarà data in gestione, detta struttura scoperta paga la tarsu?
il comune vorrebbe esentarla almeno per i primi anni  secondo lei si può fare ? Se si come

Risposta: Tale area va normalmente assoggettata. Il Comune potrebbe procedere alla esenzione relativa, ma a 2 condizioni:

a) che spieghi il perché nel provvedimento del CC e ciò al fine di spiegare il perché del superamento dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva;

b) il finanziamento di tale onere con risorse diverse dalla TARSU, come previsto dal comma 3 dello articolo 67 del D.Lgs.n.507/93, in modo che gli altri utenti non debbano sopportare le conseguenze di detta esenzione.

 

47. Tassa Rifiuti: la suddetta tassa va applicata ai posti auto, ai portici coperti solo da tettoia, ai balconi.?

 

 Risposta: Tale tributi va applicato, come è noto a tutti i locali, nessuno escluso, ed alla  aree scoperte  operative. E' pacifico, quindi, l'applicabilità ai portici coperti ed alle tettoie, perché sono da considerarsi locali. Vanno invece esclusi i balconi, perché trattasi di aree scoperte accessorie, mentre è certa l'assoggettabilità  dei posti auto  coperti, mentre quelli allo aperto a mio avviso vanno assoggettati se contrassegnati dal numero e delimitati da strisce (anzi a mio avviso andrebbero assoggettati ad ICI), mentre i posti auto scoperti non contrassegnati non vanno assoggettati. Mi pare che vi sia una sentenza recente per i posti auto scoperti (riportata sui miei giornalini) che dice che non adrebbero assoggettati, che io giudico  illegittima, trattandosi di area scoperta operativa,  ossia di area utilizzata nello stesso modo dei posti auto coperti.

 

48. Si chiede se per le aree esterne (scoperte )operative di cui sotto si debba procedere alla tassazione tia

 

      -          Chiosco con tavolini esterni distribuiti in un giardino di circa 500 metri quadri

 

Risposta: Chiosco si, mentre il giardino va assoggettato solo per le aree di sosta delle persone ove di regola vi sono tavoli sedie, giochi. Ovviamente se dato in gestione anch'esso, perché se fosse con libero accesso l'onere graverebbe sulle spese di spazzamento.

 

      -          autofficina che utilizza il cortile come deposito autovetture in corso di sistemazione e deposito pezzi in demolizione di mq. 800

 

Risposta: Autofficina si, il cortile no trattandosi di area scoperta pertinenziale, salvo parte sottostante a tettoie.

 

      -          falegnameria con piazzale di deposito legname

 

Risposta: Falegnameria si. Il piazzale solo per la parte del deposito vero e proprio e non le aree di transito e quelle intercluse al passaggio delle persone. Infatti, solo per tale parte trattasi di superficie scoperta operativa.

 

      -          imprese edili che depositano nelle aree esterne della sede dell’attivita’ macchinari e attrezzature

 

Risposta: No, se trattasi di materiale movimentato di tanto in tanto.

 

      -          impresa di scavi e vendita materiali edili che deposita nel cortile della sede dell’attivita’ detti materiali (sabbia-tubi-mattoni-macchinari ecc.) 

Risposta: Si, ma solo la parte del deposito (vadasi risposta 3)

 

      -          marmista che deposita nel cortile marmi, statue, fontane ecc.

 

Risposta: Si, vedasi risposta 3.

 

      -          rivenditore di autovetture che utilizza l’area esterna come esposizione autovetture in parte anche coperto da teloni.

 

Risposta: Si vedasi risposta 3.

 

      -          Attivita’ di raccolta di materiale ferroso e non . Utilizza tutto il terreno esterno all’attivita’ per il deposito dei materiali quando vengono raccolti e che vengono successivamente rivenduti raggiunta una determinata quantita’.

 

Risposta: Si, vedasi risposta 3.

 

      -          Si chiede inoltre per i falegnami che riciclano il materiale o lo rivendono come ci si deve comportare per le loro aree anche coperte?

 

Risposta: Andrebbe accordata una riduzione rapportata alle quantità (documentate con fatture) di materiale avviato al recupero. Il premio dovrebbe essere previsto nel regolamento..

 

49. Agriturismo, applico già la tariffa agevolata ma lo stesso mi  chiede di adeguare la tassa sul ristorante calcolando i 3 giorni di apertura. Le chiedo se gli agriturismo godono di altre agevolazioni?

Risposta: La tariffa riguarda la produzione media di categoria e non i giorni di apertura del singolo esercizio. Risponda in tal senso. Per la TARSU non vi sono particolari agevolazioni per tali attività.

50. Ho ricevuto, da un contribuente una richiesta di esonero dal pagamento della tassa sui rifiuti, presentando una dichiarazione di inagibilità  dell’immobile, comprovata da una relazione stilata dal nostro ufficio tecnico comunale.

È giusto esonerarli e la documentazione presentata è sufficiente?

 

                                              

      Risposta: Due sono le condizioni che consentono l'esclusione TARSU dei locali:

      a) il non uso dei medesimi:

      b) la loro non utilizzabilità dei medesimi. Perché sia realizzata questa seconda condizione si ritiene che:

        1. i locali siano chiusi e vuoti;

        2. che non vi siano allacci alle utenze di energia elettrica.

 

      Se quindi entrambe le condizioni sono soddisfate si procede ad escludere tali locali dal pagamento della TARSU. Di contro, se una sola non è soddisfatta il pagamento è dovuto. La ragione sta nel fatto che il presupposto impositivo non è dato come si crede dalla produzione di rifiuti, ma dalla detenzione di locali o aree scoperte operative.

 

51. un contribuente abbiamo emesso avvisi di accertamento ai sensi del comma 340 dell'articolo unico della L. 311/2004. Il contribuente ha contestato lo scarso utilizzo dei locali producendo copia delle fatture dell'energia elettrica e della fornitura di acqua. La documentazione, che le invio tramite fax, è sufficiente ad annullare gli avvisi sopra indicati? Oppure no?

 

 

Risposta: Il presupposto impositivo della tassa rifiuti non è la produzione di rifiuti ma la mera detenzione di locali, a nulla rilevando che i medesimi siano di fatto non utilizzati, tanto che la Cassazione ha più volte affermato che è sufficiente la loro utilizzabilità.

 

Lo scarso utilizzo, quindi, non acconsente, in considerazione del carattere obbligatorio delle entrate pubbliche, l'annullamento di tali atti, evidenziando, quindi,  che la pretesa non deve essere disattivata, stando così le cose, neppure per i prossimi esercizi.

 

52.Per i negozi di fioristi, abbiamo applicato erroneamente la tariffa per negozi non alimentari, (Euro 3,70) mentre il nostro regolamento prevede una specifica tariffa per i negozi ortofrutticoli, di fiori e locali accessori e/o magazzini (.Euro 3,85). Questo ufficio sta predisponendo la minuta di ruolo; in questo caso è necessario fare gli atti di accertamento oppure fare una semplice comunicazione ai contribuenti interessati e iscriverli a ruolo anche per le annualità pregresse.

 

Risposta: E' necessario fare un accertamento in rettifica, ove si spiega l'errore. Il recupero deve avvenire senza applicazione né di sanzioni né di interessi, in quanto il fatto è avvenuto per colpa del Comune.

 

53. Mi può riassumere il punto dell’obbligo di invio delle utenze TARSU o TIA?

 

Risposta: Ben tre sono gli atti di riferimento:

      1.       provvedimento del Direttore della Agenzia Entrate del 14 dicembre 2007 (GU 300 del 28.12.07);

      2.       Risoluzione n. 355/08;

      3.       provvedimento del Direttore agenzia Entrate del 24 ottobre 2008.

 

La questione non è chiara. L'interpretazione più lineare porta a ritenere:

a) obbligo di inviare i dati disponibili entro il 30 aprile 2009;

b) obbligo di inviare i dati non disponibili 2007-2008 entro il 30 aprile 2010.

 

Si tratta di capire, poi, se le sanzioni non trovino applicazione (lettera a) quando la omissione sia solo  parziale e nel contempo per colpa dello utente.

 

In conclusione, si invii entro il 30 aprile i dati disponibili e nel contempo si richiedano i dati mancanti agli utenti, così da completare l'operazione entro il 30 aprile 2010.

 

54. L'assistente sociale del mio comune vuole farmi esentare dalla tassa rifiuti alcune famiglie che ritiene in difficoltà. Io non sono d'accordo anche perchè nel regolamento comunale e nel Dl Lgs 507/93 non ho trovato nulla che specificatamente mi autorizza all'esenzione o allo sgravio. Le chiedo cortesemente se vi sono delel normative che mi permettono di attuare queste esenzioni.

 

Risposta: Come Lei sa alcuna norma prevede l'esenzione. L'articolo 67 del D.Lgs.n.507/93 da  la facoltà al Comune di concedere agevolazioni ed in via eccezionale l'esenzione, ma a condizione che tale mancato introito sia finanziato con risorse del Comune diverse dal gettito TARSU, così che gli altri utenti non debbano pagare per quelli esentati. In sintesi, si imputa il costo della agevolazione su un capitolo in uscita e si fa REVERSALE sul capitolo della tassa rifiuti.

 

      55. Come devono essere trattate ai fini TIA. le serre dei florovivaisti?

 

      Risposta: A mio avviso come gli artigiani di beni specifici: categoria 21.

 

56. Considerato che l'art. 77 del D. Lgs. n. 507/93 relativo alla tassa giornaliera smaltimento non fa riferimento al tributo provinciale, come ci si deve comportare per quella  che viene riscossa dagli ambulanti del mercato settimanale?

Risposta: Tali addizionali, come quelle ex ECA; trovano applicazione automatica, come del resto per il contributo provinciale si evince indirettamente dallo articolo 19 del D.Lgs.n.504/92. Il fatto è che molti comuni non le applicano e la provincia non si accorge. Se viole risolvere la questione:

a) aggiunga le addizionali;

b) riscuota a giri il contributo provinciale e concordi con la provincia i termini di accredito periodici (semestrali o annuali).

 

57. Mi servirebbe sapere quale è il riferimento normativo, se esistente, secondo il quale nel caso in cui un inquilino non versi la tassa il comune possa rivalersi sul comune.

 

Risposta: Non esiste tale norma. Io propongo una forzatura regolamentare della stessa: "Nei casi di locazioni di breve durata o di alloggi arredati, soggetto obbligato al pagamento è il locatore con diritto di rivalsa sul locatario."

 

Ovviamente, anche in tale ipotesi in caso di ricorso del locatore  sarebbe accolto, proprio perché diversamente per altri tributi statali manca per la TARSU una norma statale.

 

58. Una ditta che fabbrica armi ha presentato una richiesta di detassazione per le zone nelle quali vengono prodotti rifiuti speciali non assimilibali all'urbano. Il proprietario della Ditta chiede anche che vengano applicate tariffe diverse all'interno dell'attività, in quanto non tutta l'area è adibita a lavorazione, infatti l'immobile è costituito da 4 unità immobiliari distinte tra loro: due adibite a lavorazione e produzione di rifiuto speciale, una a uffici e l'altra adibita a magazzino-deposito. Possiamo aderire alla richiesta o essendo un'unica attività dobbiamo applicare la stessa tariffa indipendentemente dalla destinazione d'uso dei locali?

 

Risposta: Le fabbriche d'armi non producono rifiuti speciali pericolosi, se non in misura minima, tale da non meritare la detassazione, anche se la giurisprudenza della Cassazione non è univoca. La Suprema Corte ha al riguardo così affermato::

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali per tali dovendosi intendere, ex art. 2 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, fra l'altro, "i residui derivanti da lavorazioni industriali"; pertanto, mentre le zone dello stabilimento nelle quali si svolgono le lavorazioni industriali sono in ogni caso intassabili, le eventuali aree dello stabilimento stesso aventi diversa destinazione (nella fattispecie, uso domestico) sono soggette a tassazione; ad un tal riguardo, il relativo onere probatorio ricade sull'ente impositore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'esistenza di parti dello stabilimento nelle quali si svolge attività ordinaria, estranea alla lavorazione ed alla produzione industriale, sia la loro estensione.

Cassazione civile , sez. trib., 13 gennaio 2004, n. 289

 

Quindi, se trattasi di industria, l'esclusione dovrebbe essere concessa. In ordine alla pretesa di diversificare la tariffa in relazione al differente utilizzo dei locali, si fa rilevare che la tesi prevalente è quella di applicare una sola tariffa, essendo gli altri plessi rilevanza di pertinenza di quello industriale, specie se il Comune ha previsto una tariffa per le industrie. Infatti, l'articolo 818 del codice civile dispone che, salvo diversa previsione, le pertinenze seguano lo stesso trattamento giuridico della cosa principale.

In conclusione, detassazione si, ma la tariffa dovrebbe essere una sola.

 

      59.   TIA: una azienda agricola dichiara di avere una attività agrituristica e pertanto i locali destinati all’ospitalità, ai fini della Tariffa, in quale categoria è corretto assoggettarli? E’ un’attività senza ristorazione ma con 7 appartamenti con allacciamenti intestati all’azienda agricola.

 

Risposta: A mio avviso tale attività deve essere collocata nella categoria 8 della tabella allegata al DPR 158/99. Infatti, i rifiuti prodotti sono del tutto simili a quelli prodotti dagli alberghi senza ristorante.

 

60. Le serre vanno assoggettate alla tassa rifiuti. Quale tariffa applicare?

 

 Risposta: La Cassazione con sentenza n. 18418 del 2005, ha affermato che le serre vanno assoggettate alla tassa rifiuti, al pari delle corrispondenti attività commerciali. Ora, rimane la questione di quale tariffa applicare. Ritengo che a tal fine sia necessario distinguere la parte destinata  propriamente a serra dalla superficie di vendita al minuto, poiché la prima va assoggettata nel modo simile alla attività produttiva (artigiani, ecc), mentre la seconda nel modo identico ai fioristi, che vendono al minuto i loro beni. La presenza di una autorizzazione comunale potrebbe ulteriormente avvalorare tale distinzione tariffaria.

 

61. ……. S.P.A è Ente gestore sia del servizio di raccolta che dell’applicazione della tariffa in toto per 5 Comuni sostanzialmente dal 2003: due di questi Comuni sono usciti “in corso d’anno”, uno a fine marzo ed uno a metà aprile 2009, riportandosi “in casa a colpi” di delibere e ordinanze servizio e conseguente gestione della TIA. Il ruolo tariffa 2009 sarà emesso dai due Comuni, che nel frattempo hanno approvato i Piani Finanziari e che quindi approveranno le tariffe.

Il quesito, che è un po’ “particolare” arriva adesso: entrambi questi due Comuni negli anni in cui ….. S.P.A è stata Ente Gestore, non hanno pagato nulla per le loro occupazioni ai fini TIA, ad esempio uffici comunali, biblioteca, magazzini stradini…

Non hanno mai pagato, partendo da una presunzione di risparmio a livello di bilancio, chiedendo questa cosa solo oralmente ad …. S.P.A, che non ha mai assoggettato questi locali, nonostante qualche rimostranza di ……. S.P.A nei confronti dei Comuni, spiegando a questi che avrebbero dovuto pagare, anche in considerazione del fatto che un Comune in questo modo porta vantaggi sì al proprio bilancio ma ne toglie alla collettività che è gravata del costo “non pagato” dagli Enti; purtroppo, ogni volta il Comune confermava la propria scelta di non “assoggettarsi” a TIA ed ……. S.P.A, ente gestore, diciamo anche per quieto vivere nei confronti dell’Ente affidatario in house, non ha mai assoggettato questi immobili comunali.

Ora, alla luce di quanto non pagato negli anni dai Comuni, considerato che fino al 31/12/2008 …… S.P.A puo’ emettere suppletivi per gli anni antecedenti il 2009, …… S.P.A è legittimata e se sì in che modo a chiedere gli arretrati per i 2 Comuni, che negli anni hanno condotto e occupato i locali usufruendo di un servizio senza pagare niente.

Ricordo, che non esiste un accordo scritto di questa sorte di detassazione ad hoc della quale i due Enti negli anni hanno goduto.

Vero è che se l’utente non attiva la propria posizione ai fini TIA, sta all’Ente preposto controllare e far rispettare i regolamenti.

Sarebbe plausibile che …… S.P.A, mandasse che ne so un questionario per “recuperare” l’entità delle metrature di quanto occupato dai Comuni in modo da procedere poi con il recupero di quanto non pagato da questo negli anni.

 

Risposta: Anche il Comune è soggetto passivo della tassa rifiuti, poiché le esenzioni richiedono una espressa previsione di legge, che invece non esiste. Anzi, anche una disposizione regolamentare che escluda il Comune dal pagamento della tassa risulterebbe illegittima, come del resto affermato dal  Consiglio di Stato con la decisione n. 1314 del 19 settembre 1995, la cui massima sotto si riporta:

L'esenzione dalla tassa rifiuti per i locali adibiti ad uffici comunali, prevista nel regolamento del Comune, è illegittima, in quanto contrastante con il principio del "pareggio" tra il gettito globale del tributo ed il costo del servizio e, pertanto, il trattamento di favore si converte inevitabilmente in un aggravio a carico degli altri contribuenti tenuti al pagamento della tassa.

Consiglio Stato , sez. V, 19 settembre 1995, n. 1314

Si tratta ora di stabilire se il mancato introito sia stato coperto con una maggiore tariffa posta a carico degli altri contribuente e caso mai quale sia il danno subito da codesta azienda per l'omissione della applicazione del tributi nei confronti del Comune. In sintesi, il danno derivante da tale esclusione è stato posto a carico degli altri contribuenti oppure è stato trasferito almeno in parte nei confronti di codesta società?

Codesta società purtroppo non potrebbe emettere avvisi di accertamento nei confronti del Comune, in quanto non più concessionaria del servizio. Si consiglia, dunque, di quantificare dapprima l'entità della tassa che almeno dal 2003 il Comune avrebbe dovuto pagare. Ripartire tale danno fra la parte subita dagli altri contribuenti e quella subita da codesta società e richiedere in via giudiziale (non tributaria) il risarcimento del danno patito.

Circa la quantificazione della tassa dovuta dal Comune non sarà difficile per voi la quantificazione delle superfici, che dovranno  essere suddivise a tal fine  a seconda della destinazione prevalente.

 

      62. Un artigiano falegname brucia i trucioli di legno e richiede per tale motivo una riduzione della TIA. Quale è la definizione data dalla norme alla attività di recupero?

 

Risposta: La definizione di attività di recupero è data dal comma 14 dello articolo 49 del D.Lgs.n.22/97 che così lo definisce:

 

14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

 

Ora, per recupero si intende la immissione nel ciclo produttivo della sostanza. Nel caso descritto si può parlare non di recupero ma di autoconsumo.

 

Per le ragioni anzidette non può essere accolta la tesi espressa dal contribuente in esame. Non esiste al momento giurisprudenza sul tema, anche in considerazione che basta prendere un vocabolario per comprendere la ragione.

 

 63. Abbiamo ricevuto la richiesta da parte della provincia di corrispondere alla stessa la quota del 5% sull'importo che c'è stato versato dal MUIR per il 2008 a saldo della TARSU 2008 per le scuole statali..

Come stabilito dall'art. 33 bis del D.L, 248/2007 a decorrere dal 2008 infatti è il ministero dell'istruzione a versare il corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti che viene calcolato in base agli alunni iscritti.

Secondo la Provincia nell'importo a noi corrisposto dal ministero (€ 1050,44 ) è ricompreso anche il TEFA quindi ci chiedono di riversarci €45,67. E' corretto? dobbiamo provvedere?

 

Risposta: Nessuna disposizione normativa avvalla la tesi delle province. Si consideri che la legge ha disposto l'esenzione delle scuole  a decorrere dal 2008. Tale contributo ha natura di addizionale. Ora, se applico il 5 per cento su zero cosa fa? Consiglio di non rispondere. Conoscevo già tale aspirazione della Provincia. Tale tesi si scontra con il principio di tassatività della norma. Ora, dove sta scritto tale diritto?

      

64. risultavano iscritte a ruolo le superfici che in un'abitazione erano adibite a laboratorio  di falegnameria e annesso ufficio. In pratica quella abitazione era così divisa: 318 mq in cat. laboratori, 41 mq in cat. uffici e 156 mq in cat abitazione. La snc è stata cessata a dic. 2005 ma non è mai stato comunicato per iscritto e l'iscrizione a ruolo è sempre andata avanti. I titolari hanno comunicato a voce la situazione solo l'anno scorso chiedendo di considerare i 318 e i 41 mq da sommare ai 156 e metterli tutti in cat. abitazione. Visto che non c'è nulla di scritto e il 2008 e anche gli anni precedenti con la tassazione dei laboratori sono stati regolarmente pagati posso ora effettuare lo sgravio visto che la ditta è "cessata" in camera di commercio addirittura dal 2005? (non hanno scritto nulla perchè l'ufficio gli ha detto che ci avremmo pensato noi in automatico e poi a tempo perso avendo gli strumenti  hanno probabilmnte continuato a fare lavoretti di falegnameria pur essendo in pensione).

 

Risposta: Le denunce di variazione hanno efficacia da quando sono comunicate formalmente al Comune, così come previsto dallo articolo 64 del D.Lgs.n.507/93. Secondo la Cassazione la cessazione della attività non determina di per sé l'esonero dal pagamento della tassa rifiuti, in quanto  tale comunicazione non prova la obiettiva non utilizzabilità dei locali (Cassazione n. 15658/04). In conclusione, la variazione ha efficacia solo dal bimestre solare successivo a tale comunicazione (2008). E' necessario, tuttavia, fare successivamente un sopralluogo (e verifica alla Camera di Commercio) per verificare l'uso in concreto di tali spazi, essendo non credibile che l'uso sia quello abitativo, data la vastità delle superfici.

 

65. questo ufficio intende dare avvio all’accertamento TARSU comma 340 L.311/2004.

Quali sanzioni ed interessi devono essere applicate? È possibile riscuotere direttamente con bollettino postale di C/C intestato alla tesoreria comunale tenendo conto che il ruolo TARSU viene riscosso mediante concessionario per la riscossione? Inoltre, se possibile, si potrebbe avere un fac-simile dell’atto di accertamento;

 

Risposta: Nel presente caso  non trovano applicazione né sanzioni né interessi moratori ed il recupero va fatto dal 2005. Infatti, tale comma non prevede, come invece sarebbe necessario, in base al principio di letteralità della norma tributaria, l'applicabilità degli elementi accessori, che troverebbero invece applicazione solo nel caso in cui il Comune dimostri che la superficie calpestabile sia maggiore rispetto a quella già  iscritta a ruolo. Va fatta comunicazione e non accertamento. Si allega fac simile.

 

66. Esistono dei riferimenti normative o delle sentenze che approvino la detassazione della metratura occupata dai  macchinari infissi a terra per quanto riguarda le attività artigianali o industriali?

Risposta: La norma è unica ossia il comma 3 dello articolo 62 del  D.Lgs.n.507/93. La diversità rispetto agli industriali sta nel fatto che per questi la detassazione prescinde dalla natura del rifiuto speciale, mentre per gli artigiani la detassazione si ha solo se i rifiuti speciali prodotti sono pericoli e la produzione è rilevante.

67. Nel caso in cui viene presentata presso l'ufficio tributi la planimetria dell'intero capannone evidenziando le zone occupate dai macchinari e le zone dove sono infissi i bidoni contenente i rifiuti speciali, può essere detratta tale metratura dalla superficie totale dell'immobile?e quindi tassata la metratura netta utilizzata per la lavorazione dei materiali prodotti?


Risposta: No. Va esclusa solo la parte occupata dai macchinari, ma solo se pericolosi. I bidoni sono luogo di deposito e non di produzione dei rifiuti. Se così fosse le farmacie sarebbero tutte esenti.

68. Stamattina ho avuto un scontro con contribuente che voleva il discarico della cartella tassa rifiuti. Uno dei genitori è morto a maggio 2009;la cartella è stata elaborata a febbraio 2009 con n. 02 componenti, quindi senza la riduzione di single. Io gli ho detto che non era possibile il discarico per il 30% della tassa in quanto si prende la condizione del nucleo famigliare al 1 gennaio. Questo sta andando da tutti, SINDACO, DIRIGENTE ECC......Mi da un suo parere
 

 

Risposta: Il comma 5 dello articolo 66 del D.Lgs.n.507/93 che al riguardo così dispone:

 

5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

 

69. Stavo leggendo il parere n. 17/2009 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Piemonte in merito al contributo statale per lo svolgimento - nei confronti delle istituzioni scolastiche statali – del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e in
paticolare il quesito fatto dal comune di Chieri in merito al riversamento alla Provincia, ex art. 19 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504. Premesso che il sopra indicato comune è in regime di tariffa, mentre lo scrivente comune è in regime di tassa rifiuti, visto il citato parere della Corte dei Conti, volevo conferma che nel nostro caso avendo il tributo provinciale la stessa natura e la stessa modalità di riscossione della tassa rifiuti, debba essere riversata alla Provincia la quota di competenza del
contributo statale a noi trasferito dal MIUR.

 
Risposta: Certamente si. La ragione "giuridica" sta nel fatto che dal 2008 le scuole sono esenti, qualunque sia la denominazione del corrispettivo del servizio rifiuti. Ora, se le scuole sono esenti, il contributo provinciale è zero, perché qualsiasi cifra moltiplicata per zero è uguale a zero. Questo è
da sempre stato il mio parere, anche prima ed indipendentemente dal parere della Corte dei Conti. Il problema potrebbe essere diverso per le eventuali somme corrisposte per lo steso titolo da parte del Ministero della PI per le annualità precedenti ove le scuole non erano esenti.

 

70. Stavo leggendo il parere n. 17/2009 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Piemonte in merito al contributo statale per lo svolgimento - nei confronti delle istituzioni scolastiche statali – del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e in particolare il quesito fatto dal comune di Chieri in merito al riversamento alla Provincia, ex art. 19 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504. Premesso che il sopra indicato comune è in regime di tariffa, mentre lo scrivente comune è in regime di tassa rifiuti, visto il citato parere della Corte dei Conti, volevo conferma che nel nostro caso avendo il tributo provinciale la stessa natura e la stessa modalità di riscossione della tassa
rifiuti, debba essere riversata alla Provincia la quota di competenza del contributo statale a noi trasferito dal MIUR.

 
Risposta: Certamente si. La ragione "giuridica" sta nel fatto che dal 2008 le scuole sono esenti, qualunque sia la denominazione del corrispettivo del servizio rifiuti. Ora, se le scuole sono esenti, il contributo provinciale è zero, perché qualsiasi cifra moltiplicata per zero è uguale a zero. Questo è
da sempre stato il mio parere, anche prima ed indipendentemente dal parere della Corte dei Conti. Il problema potrebbe essere diverso per le eventuali somme corrisposte per lo steso titolo da parte del Ministero della PI per le annualità precedenti ove le scuole non erano esenti. 

 

71. Abbiamo un contribuente proprietario di un' azienda agricola che ha consegnato una richiesta di attivazione alla tassa dopo la ristrutturazione di un fabbricato ovviamente destinato all'azienda. Nell'immobile vi è anche una parte residenziale.

Vorrei sapere:

-    la parte residenziale è soggetta alla Tassa anche se il contribuente non vi ha la residenza?

 

      -    la parte destinata all'attività agricola è soggetta alla Tassa?     

 

 

 Risposta: Entrambe le parti vanno assoggettate con tariffa diversa, come del resto risulta specificato dal comma 4 dello articolo 62 del D.Lgs.n. 507/93. Per la parte abitativa, peraltro, il regolamento potrebbe prevedere la risoluzione sino al 30 per cento, così come previsto dal comma 4 lettera b) dello articolo 66 del predetto decreto. L'assoggettamento della parte destinata ad attività è ritenuta corretta dalla Cassazione con sentenza n. 18418.05 e ciò per il fatto che nella attuale disciplina i rifiuti agricoli, se non sono pericolosi, non sono esclusi dal servizio.

 

72. Le chiedo se il Comune può ritenere corretto procedere allo sgravio di  un avviso di pagamento Tarsu emesso per l'anno d'imposta 2008 a carico di un impresa che risulta in stato di liquidazione in concordato preventivo con cessione dei beni, omologato dalla sentenza del Tribunale dell'anno 2007  e uccessivamente fallita dichiarata fallita nel luglio 2008, senza che sia pervenuta agli uffici alcuna dichiarazione in merito alla cessazione dell'occupazione dei locali ed/ o alla loro inidoneità a produrre rifiuti solidi urbani. La situazione in cui si trova la ditta in questione è tuttavia nota al Comune in quanto la stessa impresa nel momento in cui ha cessato la produzione (luglio 2007) ha  abbandonato sul sito industriale notevoli quantità di rifiuti speciali, che hanno oltre tutto provocato un emergenza di tipo ambientale di cui il Comune si è assunto l'onere dello smaltimento almeno nella  fase di primo intervento. Oggi riceviamo nota da parte del Curatore Fallimentare che richiede l'annullamento dell'avviso di pagamento Tarsu 2008 in quanto non dovuta vista l'inoperatività dell'azienda dichiarata fallita.

 

 Risposta: Diversamente dall'ICI, per la quale esistono disposizioni speciali, per la TARSU non esistono disposizioni specifiche, così da trovare applicazione l'articolo 64 del D.Lgs.n.507/93, in base al quale le variazioni hanno effetto dal bimestre solare successivo a quando sono comunicate. Peraltro, secondo costante giurisprudenza della Cassazione per l'assoggettamento dei locali alla TARSU è sufficiente la loro utilizzabilità, così da essere assoggettati anche i locali detenuti da società cessata, comunque allacciati alle fonti di energia elettrica ((cassazione sentenza n. 15658/04). Con alcune pubblicazione avevo cercato di richiamare l'attenzione su tali principi.

 

In conclusione, salvo che il Comune non voglia intervenire per autotutela, essendo però sicuro della non utilizzabilità pregressa dei locali (e non la sola utilizzazione), il tributo non deve essere sgravato

 

 

73. Il Comune di ….. ha effettuato il passaggio a TIA dal gennaio 2004. Il soggetto gestore è stato individuato in una Società a maggioranza pubblica, cui spetta anche l’applicazione e la riscossione del tributo. In ordine al contenimento dei costi (comunque da verificarsi), il soggetto gestore propone di emettere la fatturazione ad un soggetto diverso dal dichiarante (individuato nel Condominio), nonostante ciò non sia attualmente previsto dalle norme e dal regolamento comunale vigente.

 

Da questo anno, il regolamento comunale per la gestione della TIA prevede che il costo del servizio di raccolta di verde/potature sia fatturato secondo il metodo puntuale ai soli cittadini che ne usufruiscono, ovvero che utilizzano il cassonetto (condominiale o personale in caso di abitazioni indipendenti).

Il soggetto gestore richiede anche per il servizio in questione di emettere fattura al condominio.

 

Dato il contesto descritto, chiediamo quanto segue:

 

      -     è possibile emettere fattura a carico del condominio per la raccolta del verde, pur  non essendo prevista nel regolamento l’imposizione delle aree comuni condominiali?

      -     è possibile fatturare al Condomino, in un unico documento, le singole posizione dei contribuenti?

 

Risposta: La normativa tributaria ha carattere speciale, così da trovare applicazione sulla base del principio della letteralità. Ora, il comma 3 dello articolo 49 del D.Lgs.n.22/97 così dispone:

 

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

 

Ora, per quanto concerne la soggettività in capo al condominio, in luogo dei singoli condomini, si è mostrata contraria la giurisprudenza sia per quanto concerne la soggettività, sia per quanto concerne l' imporre a carico dello amministratore condominiale di svolgere una funzione di sostituto di imposta, ossia di far pagare al condominio e poi questi rivalersi sui singoli condomini. Infatti, se prendiamo in considerazione la disciplina al riguardo prevista per la tassa rifiuti, il comma  3-bis dello articolo 73 del D.Lgs.n.507/93, limita la competenza dello amministratore nel rispondere a solo tale obbligo:

 

3-bis. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato (2).

In definitiva, in considerazione del carattere speciale della norma, il Comune può chiedere allo amministratore del condominio l'elenco dei condomini, ma non porre a carico dello amministratore né la soggettività passiva né svolgere funzione di sostituto di imposta.

 

Rappresenta bene la tesi contraria alle aspettative di tale società la sentenza della CTR che sotto si riporta:

 

 

La CTR della Lombardia, Sezione XXXVIII, con sentenza n. 54/07 si è così espressa:

 

Intitolazione:
Tassa  per  lo   Smaltimento  dei   Rifiuti  Solidi   Urbani  Interni   -
Soggetti  passivi -  Condominio  - Soggetto passivo - Esclusione - Potere
accertativo in capo al condominio - Esclusione -
Massima:
Ai fini  Tarsu,  il  condominio,  alla  stregua  del  D.Lgs.  507/93, non puo'
essere considerato  soggetto  passivo  e,  ancor  meno,  in capo al condominio
puo' essere trasferito il potere accertativo relativo a tale tributo.    
 
 
Non potrebbe ritenersi valida la tesi per la quale con la potestà regolamentare si potrebbe derogare da tali principi.
Infatti, come si evince dallo articolo 52 del D.Lgs.n.446/97 è riservato alla legge statale sia la fissazione del presupposto che 
l'individuazione del soggetto passivo, così che disposizioni amministrative contrarie vanno disapplicate.
 
Peraltro, si fa rilevare che i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali parchi e giardini, parchi e aree cimiteriali sono da considerarsi 
urbani di diritto, come chiarito dalla lettera e) del comma 2 dello articolo 7 del D.Lgs.n.22/97, così che il relativo costo di smaltimento
 non deve essere imputato a carico del singolo utente, ma posto a carico del servizio, così da essere distribuito fra i vari utenti del servizio. 
La ragione di tale scelta è riconducibile alla tesi ambientale per la quale il verde produce benefici per l'intera collettività, così che l'onere deve 
essere posto a carica di questa e non del singolo produttore.
 
Si deve concludere, quindi, che l'intendimento della società in argomento risulta palesemente illegittimo.

 

 

74. Abbiamo raggiunto una copertura TARSU troppo alta 111% .Possiamo inserire nei costi anche il costo del personale ( per abbassare tasso copertura)? ci sono altri costi che possiamo utilizzare per abbassare tasso copertura ? Ci sono pareri e/o risoluzioni ministero ?

 

Risposta: L'articolo 61 del D.Lgs.n.507/93 considera rientranti i costi di competenza e di inerenza del servizio di smaltimento. Ne consegue che i costi del personale dello ufficio tributi, di riscossione e del contenzioso non possono essere a tal fine considerati, come peraltro chiarito dal MF con la circolare n. 25 del 17 febbraio 2000. Ovviamente in entrata non vanno computate le addizionali ex ECA, nonché le riscossione riferite alle annualità precedenti, come pure le sanzioni e gli interessi moratori (vedasi anche circolare n. 95/94). Unica soluzione di prevedere fra i costi un fondo svalutazione crediti, tenuto conto che spesso quanto iscritto a ruolo non si traduce in entrata.

 

75. Una ditta contribuente TARSU mi indica nel modello di autodenuncia  la  metratura esterna per area di manovra e movimentazione carichi.  Ritiene che debba assoggettare tale metratura (naturalmente in ragione di 1/2) come area operativa scoperta?


Risposta: Dopo l'abrogazione dei commi 1 e 2 dello articolo 66 del D.Lgs.n.507/93 le aree scoperte sono assoggettate al 100 per cento se operative. Di contro, vanno escluse se pertinenziali od accessorie di locali assoggettati. Tale area, quindi, va computata al 100 per cento, disapplicando, se del caso, le disposizioni regolamentari divenute illegittime, che prevedono tale riduzione.

      

 76. Facendo riferimento a precedente quesito riguardante l’assoggettamento alla tassa delle superfici delle Aziende Agricole dei locali a destinazione residenziale e agricolo chiedo un' ulteriore informazione:

il nostro regolamento prevede l'esenzione dalla Tassa delle superfici e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola, mentre prevede la tassazione delle superfici adibite a residenza ubicate sul fondo. Volevo sapere:

- il nostro regolamento può ritenersi ancora valido o è stato superato da nuova giurisprudenza?

 

Risposta: Il vostro regolamento è illegittimo, perché superato sia dalla legge, infatti, i rifiuti agricoli non pericolosi rientrano a pieno titolo nei rifiuti assimilabili urbani (articolo 7 del D.Lgs.n.22/97), che dalla giurispridenza della Cassazione (vedasi per le aziende florovivaiste la n. 18418/05). Se quindi l'azienda rientra nella zona servita va assoggettata, a nulla rilevando la presenza nel regolamento di differenti disposizione, le quali diverrebbero illegittime in via automatica e quindi da disapplicare.

 

  77. Una ditta chiede il ricalcolo della superficie ai fini tarsu ai sensi del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 195 comma 2, lettera e, chiedendo di pagare solo uffici , mense e locali di servizio dei lavoratori. (allego lettera). cosa deve rispondere il comune?

  

Risposta: Tale disposizione è di fatto sospesa dallo articolo 5 del  decreto legge 208/08 che ha modificato il comma 184 dello articolo 1 della legge 296/06. Ora il comma 184 dello articolo 1 della legge 296/06 così dispone:

 

COMMA 184

184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009 (1);

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto (2).

 

Ora, in base alla lettera b) sopra riportata, per i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi si continua a far riferimento a quelli stabiliti dal decreto Ronchi e ciò sino alla emanazione dei criteri di assimilazione previsti dal nuovo decreto ambientale. Ne consegue che quanto previsto dalla lettera e) del comma 2 del decreto legislativo n. 152/06 non deve trovare applicazione.

 

Risponda dunque a costui:

 

 

Oggetto: richiesta di esclusione di superficie lavorazione e dei depositi ai sensi della lettera e) del comma 2 dello articolo 195 del D.Lgs.n.152/06.

 

 

                                                                            Spettabile Ditta

 

 

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si comunica che non è possibile aderirvi.

 

Infatti,  in base a quanto previsto  dalla lettera b) del comma 184 dello articolo 1 della legge 296/06, nel testo vigente che sotto si riporta,per i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi si continua a far riferimento a quelli stabiliti dal decreto Ronchi e ciò sino alla emanazione dei nuovi criteri di assimilazione previsti dal nuovo decreto ambientale. Ne consegue che quanto previsto dalla lettera e) del comma 2 del decreto legislativo n. 152/06 non deve trovare applicazione.

 

78. Le unità singole costruite in piano  interrato o seminterrato, classate al catasto urbano in categoria  "C6" (autorimesse) di circa 20mq,  possono essere assoggettate alla tarsu?

 

Risposta: Come si evince da quanto disposto dallo articolo 62 del D.Lgs.n.507/93  tutti i locali vanno assoggettati, nessuno escluso, così che non vi è alcun dubbio che anche le pertinenze vadano normalmente alla tassa rifiuti.

 

 

79. l' unità interrata o semi interrata classata al catasto urbano in categoria  "C6" di circa 300 mq. possedute "in quota parte" da condomini, la superficie da assoggettare alla tarsu, se dovuta, si determina da un calcolo proporzionale (15% di mq 300 = 45 mq) oppure devesi escludere una quota come parte comune del condominio (di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile come prevede il nostro regolamento)?

 

Risposta: Nel caso descritto soggetto obbligato al pagamento è il condominio e non il singolo condomino. Quindi la cartella, a nome del condominio, va notificata allo amministratore, il quale, poi, procederà allo addebito ai singoli condomini in base alla rispettiva quota di possesso. Come avverrebbe se si applicasse un diverso principio per la luce?

 

 80. Allegato vi trasmetto la sentenza della CORTE DEI CONTI LOMBARDIA in ordine all'utilizzo delle entrate ex ECA MECA per la copertura dei costi del servizio di igiene ambientale. 

Tutti i Comuni non hanno mai considerato questa entrata nella copertura dei costi.

 

Risposta: Il parere espresso dalla Corte dei Conti si pone in netto contrasto con i principi del nostro ordinamento e contro i criteri interpretativi delle norme tributarie. Tale parere serve, caso mai, a restringere la responsabilità che deriverebbe ai comuni nel seguirlo, tanto che mi viene il dubbio che il parere sia stato espresso da giudici che non conoscono a fondo la normativa. Sbalorditiva è la prima interpretazione per la quale le addizionali ex ECA troverebbero applicazione, nella ipotesi di riscossione diretta,  solo nel caso in cui il Comune l'abbia espressamente previsto nel proprio regolamento. Tale interpretazione si pone in contrasto con alcuni principi:

 

a)l' indisponibilità delle obbligazioni tributarie siano esse principali che accessorie, come quella in esame;

b) il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;

c) il principio della capacità contributiva.

 

In ordine, invece, alla comprensione di tali addizionali nel computo del tasso di copertura, esso, si pone in contrasto con:

a) il principio di tassatività della norma tributaria. Basti al riguardo rilevare che espressamente l'articolo 61 del D.Lgs.n. 507/93 al comma 1 parte finale esclude espressamente addizionali, interessi e penalità. Lo stesso concetto è espresso dal  Ministero dell'Ambiente a commento del DPR 158/99 (vedasi la mia pubblicazione Guida alla Tassa rifiuti e tariffa Ronchi ano 2000, pagine 130 in forma riassuntiva e pagine 268 e seguenti in forma integrale);

b) il carattere speciale delle disposizioni finanziarie, con conseguente interpretazione restrittiva delle stesse, pena assunzione di responsabilità di danno erariale. Che sia tutto uno scherzo?

      

 81. Abbiamo ricevuto da parte della Provincia di Milano una comunicazione avente ad oggetto "Tarsu/Tia istituzioni scolastiche statali - erogazione da parte del M.I.U.R. anno 2008 - ricomprensione TEFA provinciale.

             

Siamo successivamente venuti a conoscenza che la Corte dei Conti sezione controllo Piemonte con parere n. 17 del 12.05.2009 sancisce che i Comuni non devono riversare alle Province quote parte della TARSU  pagata allo Stato per le scuole. Si chiede, come dobbiamo agire? Procediamo al pagamento della quota come chiesto dalla Provincia di Milano oppure no?

 

 

Risposta: Non procedete a tale pagamento. Infatti, dal 2008 le scuole statali sono esenti. Ne consegue che tale addizionale dal 2008 da' luogo a versamento zero, essendo l'imponibile delle scuole statali uguale a zero. Ricordo che il contributo non ha natura di corrispettivo. In conclusione, fino a quando non vi sarà una norma che dica il contrario, nessun pagamento deve essere fatto alla provincia a tale titolo.

      

82. In caso di accertamento per omessa denuncia e omesso pagamento delle superfici occupate quanti anni di tempo abbiamo per emettere l'accertamento? e che sanzioni vanno applicate?

 

Risposta: La Cassazione ha più volte affermato la natura tributaria della TIA. Ne consegue:

a) la sussistenza del termine quinquennale di accertamento, previsto dallo articolo 1 della legge 296/06 in genere per le entrate tributaria;

 

b) l'applicabilità della sanzione del 30 per cento prevista in via residuale dallo articolo 13 del D.Lgs.n.471/97 per le infrazioni che hanno dato luogo ad un minor pagamento (sia per accertamenti che per liquidazioni);

 

c) l'applicazione per le infrazioni formali alle disposizioni regolamentari TIA della sanzione prevista dallo articolo 7 bis del D.Lgsn.267/00, che sotto riporto.

 

 

Articolo 7 Bis        

Sanzioni amministrative (1)

Art. 7-bis.

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (2) .

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .


(1) Articolo inserito dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

(2) Comma inserito dall'articolo 1-quater del D.L. 31 marzo 2003, n. 50.

83. Secondo Lei è giusto assoggettare al pagamento della TARSU un appartamento, in possesso dell’abitabilità, di proprietà della ditta costruttrice, non ancora venduto al privato? (In possesso già da anni.)

 

 

Risposta: Secondo costante giurisprudenza della Cassazione per l'assoggettamento alla tassa rifiuti è la utilizzabilità in astratto e non l'utilizzazione in concreto dei locali, tanto da essere assoggettati anche i locali chiusi e vuoti, in quanto allacciati alle fonti di energia elettrica. Il Comune, quindi, dovrà acquisire informazioni atte a comprovare almeno la presenza di una delle condizioni sotto riportate:

 

a) l'utilizzazione in concreto dei locali;

b) la presenza nei locali di arredi;

c) l'allaccio dei locali alle fonti di energia elettrica.

     

      84. Una attività commerciale risulta sospesa in quanto il titolare della stessa  si trova in stato di detenzione ed il negozio rimarrà chiuso fino a tutto  il 2010. Il nostro dubbio è se tassare il locale come deposito di attività  commerciale in quanto l'immobile, pur essendo chiuso al pubblico, è  utilizzato ed è occupato dalla merce o se sussistono possibilità di  esenzione.


Risposta: A me pare che i locali, a seguito dello evento descritto, siano da considerarsi giuridicamente inutilizzabili. Ne consegue la cessazione della obbligazione TARSU, fino al termine del periodo di sospensione della attività.

 

   85. Sto predisponendo gli avvisi relativi al recupero dell'80% delle superfici Tarsu, Le chiedo posso emettere  solo avviso  cumulativo per il recupero degli Anni:  2005-2006-2007-2008 oppure devo emetterlo anno per anno.  Inoltre se il totale dei 4 anni supera  12,00 euro devo recuperare oppure devo trattarli singolarmente e quindi l'utente non paga nulla?

 Risposta: Ogni anno ha una propria autonomia, così che la comunicazione (allego fac simile), si deve fare separatamente per ciascun anno; il minimo ha riguardo al singolo atto, così che in tale ipotesi il contribuente non pagherebbe nulla, pur superando la somma complessiva 12,00 euro.

 

86. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 340 dell’art. unico della legge 311/2004 stò informando i contribuenti della maggiorazione della superficie  da usare come base imponibile  ai fini tarsu  ed ho questo caso:

Un proprietario di 02 abitazioni  -entrambe accatastate  come A/3 Superficie catastale 341 e 465- e un fienile/ripostiglio   C/2  superficie catastale 382 , della superficie catastale che trovo in visura è corretto considerare l'80 per cento di tutto? Cioè 1188 per l'80 per cento? Ai fini I.C.I. ho visto che considera abitazione principale l' abitazione A/3 con la superficie catastale di  465 e il C/2 di 382 mq superficie catastale .

 

Risposta: Il comma 340 dello articolo 1 della legge 311/04 determina tale presunzione  ai soli fini TARSU e TIA, e non anche per  l'ICI. Trattandosi di fabbricati a destinazione ordinaria è corretta la tesi da Lei proposta, colpendo la TARSU l'uso che di fatto degli immobili detenuti. Per l'ICI, invece, andrebbe meglio considerata la pertinenza, in considerazione della sua vastità  rispetto alla superficie della abitazione principale. Non è che siamo in presenza di un ex magazzino?

 

87. Come al solito quando una società fallisce  nessuno dice nulla e quindi a fronte di un fallimento relativo all'annualità 2007 è arrivata solo ora la denuncia di cessata attività. Fallimento data 01/02/2007 (comunicazione del tribunale di Milano) comunicazione cessata attività prot. 09/06/2009, mandata dal contribuente. Subentro e quindi nuova domanda da parte del nuovo gestore in data 07/05/2007.per quanto concerne la tarsu per l'anno 2007, secondo lei quanti mesi devo far pagare? Tutto l'anno perchè la denuncia non è stata mai fatta, mesi n. 2 perchè c'è una sentenza del tribunale, n. 6 mesi fino all'insediamento del nuovo subentrante?

 

Risposta: E' opportuno evidenziare in via preliminare che in assenza di una norma speciale anche il fallimento è sottoposto alle regole generali stabiliti da ciascuna legge di imposta. Ora, il comma 4 dello articolo 64 del D.Lgs.n.507/93 tratta il caso descritto, dando la seguente conclusione:

 

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

 

In sintesi, la mancata produzione della denuncia di cessazione comporta in ogni caso il pagamento integrale dell'anno di cessazione ed il non pagamento delle annualità successive se è data prova della non continuazione della detenzione oppure che sia dimostrato il subentro da parte di altro soggetto.

Secondo il MF risponde di danno erariale il Comune che in assenza di denuncia di cessazione, pur in presenza di duplicazione, procede alla sgravio parziale della tassa (ispezione al Comune di San Remo, chiamato a rispondere di danno erariale avanti la Sezione regionale della Corte dei Conti della Liguria.

Avevo sollecitato i curatori con alcune mie pubblicazione sul fatto che fallimento non vuol dire cessazione dal pagamento dei tributi comunali (vedasi Guida ai Tributi locali anno 2005), analizzando ciò tributo per tributo. In definitiva, solo per l'ICI esistono norme speciali per il fallimento.

 

 88. Una società (industria metalmeccanica ) ci ha presentato una richiesta di esenzione della superficie produttiva (mq. 865), sostenendo di non produrrerifiuti, salvo rottami ferrosi e rifiuti speciali, non pericolosi, relativi a cabina di verniciatura a ridotto inquinamento atmosferico, smaltiti
direttamente tramite ditte specializzate. Dal registro di carico-scarico dei rifiuti allegato alla richiesta di esenzione risultano i seguenti codici rifiuto:

150203 - carbone attivo granulare (kg 240)
150203 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi (kg
690)
120199 - rottame ferroso (kg 1500)

Il vigente regolamento comunale prevede che per beneficiare dell'esclusione
della tassa il contribuente deve presentare dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti tossici o nocivi.

Ciò premesso, poiché rifiuti prodotti da detta società sono stati assimilati ai rifiuti urbani e non sono né tossici né nocivi vorrei rigettare la richiesta di esenzione.

 Risposta: La giurisprudenza ultima della Cassazione (sentenza 10362 del 2007 che allego), pur non essendo condivisibile ed in contrasto con altre, fermo restando che l'onere della prova è posto a carico del soggetto passivo, ritiene che le sale di lavorazione industriali, a prescindere dalla qualità
del rifiuto prodotto, non debbono essere assoggettate a TARSU, stante che la lettera f) dello articolo 68 del D.Lgs.n.507/93 tuttora prevede tale esclusione, per le sole attività industriali e ciò diversamente da quelle artigianali e di servizi. Io sono convinto che tale disposizione sia stata
abrogata implicitamente dal Ronchi. Tuttavia, un ricorso formulato nel senso sopra indicato sarebbe con ogni probabilità accolto. Valuti, dunque, il Comune la strategia generale da adottare, tenendo conto degli effetti che tale scelta potrebbe avere su altri casi similari. Si consiglia, comunque,
l'effettuazione di sopralluogo, onde rilevare le parti ove si producono i rifiuti industriali, anche se l’onere di provare tale delimitazione è posto a carico del contribuente e ciò per consolidata giurisprudenza, anche la più recente della Cassazione.

 

89. Secondo me i vari negozi che fanno parte di un centro commerciale devono essere assoggettati secondo la propria categoria di riferimento ai fini TIA (negozio di beni durevoli, supermercato, parrucchiere ecc...). Invece, per le parti comuni, che attiverò direttamente al centro commerciale quale sarà la categoria che dovrò usare, con le motivazioni del caso, per analogia ai fini TIA?

 

 

 

Risposta: Sulla base dei principi generali, le parti comuni vanno assoggettate con la tariffa prevista per la destinazione prevalente. Ora, ritengo che la categoria tariffaria più idonea sia  la numero 26, per i comuni con più di 5 mila abitanti, e la n. 19 per i comuni con popolazione inferiore ossia quella prevista dal comune per "plurilicenze alimentari e/o miste".

 

90. La nostra tassa rifiuti si paga in base ad un fisso per ogni componente  familiare + i sacchi acquistati per lo smaltimento del secco + eventuali  conferimenti in piattaforma. Una persona anziana ha lasciato la sua abitazione (non abita più nessuno)  ed  è ospite presso la casa di riposo (certificato dallo stesso Istituto) e  chiede di non pagare la tassa rifiuti. Io penso non sia possibile in
 quanto  non mi sembra sia prevista questa specifica esenzione. Sbaglio?


Risposta:Faccio rilevare che secondo la Cassazione la tassa rifiuti trova applicazione per la sola utilizzabilità dei locali, tanto da essere assoggettati i locali chiusi e vuoti, ma comunque allacciati alle fonti di energia elettrica. Affermata quindi l'assoggettabilità, pur essendo essa ora ospite della casa di riposo, le difficoltà nascono per la quantificazione del prelievo. Ritengo la tarsu applicabile
limitata alla sola parte fissa (per un componente), mentre la parte variabile non deve essere applicata, sempre che l'utente non produca rifiuti, né li consegni alla piattaforma ecologica.

In conclusione, per il caso descritto si deve applicare la sola parte fissa,
calcolata sulla base di un solo componente.

     

91. Nel nostro Comune diversi bar e ristoranti durante il periodo estivo utilizzano la veranda aperta o l’area esterna per collocare tavolini e sedie;

 

Premesso che:

 

     -     nel nostro regolamento è prevista la riduzione del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale per meno di 3 mesi o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;

     -     nella concessione rilasciata non risulta l’utilizzo temporaneo dell’area esterna;

 

si chiede se compete tale riduzione.

 

Risposta: L'irregolarità commerciale non deve impedire l'applicabilità della tarsu a dette aree scoperte e ciò per il fatto che la TARSU colpisce la situazione di fatto e non la regolarizza. Applichi dunque la TARSU, con la riduzione del 30 per cento.

     

       92. Un contribuente si iscrive per una serie di  appartamenti accatastati come categoria A ma, concretamente, destinati ad  uso "case ed appartamenti per vacanze" così come comprova la licenza   commerciale da lui ottenuta. In tale casistica in base a quale categoria  tassare tali immobili, come civili abitazioni o con la tariffa prevista  per le strutture ricettive (alberghi, pensioni, residences, locande,...)?

Risposta: Acquisisca prima le informazioni sullo uso effettivo di detti appartamenti. Personalmente ritengo che nel caso vi sia solo locazione  (e non colazione ed altri servizi) vada applicata la tariffa delle abitazioni.

 

 

93.Sto cercando di notificare degli avvisi di accertamento TARSU ma nessuno li ritira! Trattasi di una s.n.c. (ristorante) che ha sede legale in un altro comune. Ho inviato gli avvisi di accertamento con raccomandata con ricevuta a/r - verde - per atti giudiziari - ma è tornata indietro la ricevuta con l'indicazione: mancata consegna del plico a domicilio per mancanza del destinatario - immesso avviso cassetta - plico depositato presso ufficio - atto non ritirato entro 30 giorni. Il ristorante da alcuni mesi non esercita più nessuna attività e non c'è nessuno che ritira la posta in detti locali, come posso fare per notificare gli avvisi? Posso notificarli al domicilio fiscale di uno dei legali rappresentanti?

Risposta: Si accerti se tale società abbia mantenuto ivi la propria sede legale  e se sia stata o meno posta in liquidazione, tramite visura della Camera di Commercio e proceda alla notifica degli atti ai sensi dello articolo 145 cpc che sotto riporto, indicando il nome del liquidatore, se trattasi di soc. in liquidazione, o il nome e l'indirizzo di uno dei soci. In conclusione, Lei può notificare al liquidatore o ad uno dei soci, ma a condizione che la società abbia ivi mantenuto la propria sede legale e che gli atti portino il nome e l'in diritto della persona fisica che rappresenti ora la società.

 
       Articolo 145 

Notificazione alle persone giuridiche.

[I]. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [46, 23282 n. 2 , 24632 n. 2, 25213 n. 2 c.c.], mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora
abituale (1).

[II]. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica [22951 n. 4, 2315, 2316 c.c.], alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, ovvero alla
persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (2).

[III]. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 (3).



 

94.Un articolo di Italia Oggi del 18 agosto nel commento alla sentenza  n. 339/01/09 della CTR Lazio afferma che gli Enti Ecclesiastici sono  esclusi dal pagamento della TARSU. Nel nostro comune ci sono due scuole  private gestite dalla Chiesa : dobbiamo esentarle dal pagamento?

 


Risposta: E' necessario che Lei chieda all'ex Provveditorato agli Studi della Provincia di Savona se nel computo della popolazione scolastica presa in considerazione per il calcolo del contributo erogato dal Ministero della PI sia o meno inclusa detta scuola.

La sentenza in argomento non è rilevante, poiché non credo affronti detto problema.

 

 

 

      95.Se un’abitazione è abitata da persona singola e questa –suo malgrado – defunge, ai fini TIA , in attesa di un nuovo occupante, devo chiudere la posizione d’ufficio o intestarla ad un erede o quanto altro?

 

      Risposta: Se rimane arredata, dovrebbero rispondere gli eredi in solido, sino alla attribuzione di essa ad un erede specifico.

  

 

96.Ci siamo accorti che un contribuente non ha pagato per 2 anni la tassa rifiuti, ora il contribuente vuole adempiere spontaneamente può farlo senza sanzioni? Il ruolo non era stato emesso comunque.

 

Risposta: Le sanzioni vanno comunque applicate, seppure nella misura minima, tenuto conto che il contribuente si è autodenunciato. Per l'adesione può utilizzare il modello allegato. Sottoscritto dalle parti, potrà successivamente essere titolo idoneo per l'iscrizione a ruolo, salvo che il Comune voglia introitare detti importi tramite il proprio tesoriere.

 

 

97. Dopo l'approvazione  della legge n. 102/2009 di conversione del decreto legge n° 78/2009, con  riguardo al passaggio da Tarsu a Tia. Il decreto 78 ha spostato al 31/12/2009 il  termine per l'adozione da parte del Comune della Tia anche in assenza del decreto del Ministero dell'Ambiente recante il regolamento attuativo del D.Lgs. n° 152/2006. Le domande sono le seguenti:

 a) dal 1° gennaio 2010 ci sarà l'obbligo o la facoltà di adottare la Tia?

 b) non esiste più l'obbligo di mantenere lo stesso regime di prelievo tributario per il finanziamento della spesa per la raccolta e lo  smaltimento dei rifiuti di cui al 1° comma dell'art. 5 del decreto legge n° 208/2008? In caso di scelta, ovvero di obbligo di passaggio alla Tia:
 c) il Comune deve seguire le modalità di calcolo della tariffa Ronchi, di  cui al D.Lgs. n° 22/1997 e al DPR n° 158/1999?

 d) la riscossione della Tia deve essere effettuata dal gestore (nel nostro caso Garda Uno Spa) (art. 156 D.Lgs. 152/2006)?
 e) come ci si deve regolare per l'assimilazione dei rifiuti prodotti nelle  aree produttive, nei magazzini e nelle strutture di vendita con superficie  superiore a 150 (o 250) mq (art. 195 D.Lgs. 152/2006)?

Risposta: La situazione descritta trova il proprio fondamento nella mancata volontà  dei nostri governanti di fare una scelta precisa fra gli interessi dei potenti e quelli delle classi deboli. Dando applicazione alla lettera e) del comma 2 dello articolo 195 del D.Lgs.n.152/06 si andrebbe ad agevolare notevolmente le utenze non domestiche, così che la riduzione delle entrate  determinerebbe la necessità di coprire tale onere o aumentando le tariffe delle utenze domestiche oppure con il finanziamento del differenziale di spesa con risorse diverse dal gettito del corrispettivo del servizio rifiuti. Senza contare poi che tale lettera contiene elementi di contrasto sia allo interno di essa che con l'articolo 238 di detto decreto. Infatti, con detta lettera e) sembra volersi stabilire un corrispettivo di natura patrimoniale, mentre con l'articolo 238 un corrispettivo di natura tributaria. E' comunque da evidenziare come allo stato attuale della norma non sia tracciata una via d'uscita ed è quindi necessario rispondere alle sue domande facendo unicamente delle previsioni personali, che ben difficilmente saranno smentite. In sintesi, io sono convinto che la disciplina attuale rimanga confermata fino alla riforma del federalismo fiscale (2012). Rispondo, sulla base di tale mia convinzione, alle sue domande:
a) dal 1° gennaio 2010 ci sarà l'obbligo o la facoltà di adottare la Tia?

Risposta: No. Vi sarà solo la facoltà.

 b) non esiste più l'obbligo di mantenere lo stesso regime di prelievo tributario per il finanziamento della spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di cui al 1° comma dell'art. 5 del decreto legge n° 208/2008?

Risposta: Sarà data la facoltà di passare alla tariffa Ronchi o al nuovo corrispettivo, nella ipotesi sarà emanato il nuovo decreto previsto dal decreto ambientale.

 
In caso di scelta, ovvero di obbligo di passaggio alla Tia:

 c) il Comune deve seguire le modalità di calcolo della tariffa Ronchi, di  cui  al D.Lgs. n° 22/1997 e al DPR n° 158/1999?

Risposta: Si, salvo non sarà emanato il nuovo decreto attuativo del decreto ambientale.

 d) la riscossione della Tia deve essere effettuata dal gestore (nel nostro caso  Garda Uno Spa) (art. 156 D.Lgs. 152/2006)?

Risposta: No. Tale società potrà solo partecipare ad una eventuale gara ad evidenza pubblica.

 e) come ci si deve regolare per l'assimilazione dei rifiuti prodotti nelle aree  produttive, nei magazzini e nelle strutture di vendita con superficie superiore a 150 (o 250) mq (art. 195 D.Lgs. 152/2006)?

Risposta: Come detto sopra, ritengo che tale disposizione rimanga sospesa, così che continueranno a trovare applicazione i criteri di assimilazione previsti dal Ronchi, come del resto previsto per questa annualità.


 

98.Recentemente nel nostro Comune sono aumentati i casi di privati che adibiscono all'attività di Bed & Breakfast alcune stanze della propria abitazione o locali annessi oppure l'intera abitazione.

Ai fini della tariffa rifiuti fino ad oggi le abbiamo considerate utenze non domestiche, attribuendo la categoria degli alberghi senza ristorante. Un contribuente ci ha fatto notare che, in riferimento alla Legge della Regione Lombardia n. 6 del 3.4.2001, dette attività esercitate nella propria abitazione con un numero massimo di 3 camere e 6 posti letto NON sono da considerare attività commerciali, non richiedono PARTITA IVA e particolare autorizzazione.

 

Risposta: Il vostro comportamento è corretto. Infatti, la normativa citata, in assenza di puntuale recepimento normativo nella disciplina TIA, non ha alcuna rilevanza per le entrate comunali. Del resto il presupposto impositivo del corrispettivo in esame è la qualità  e la quantità di rifiuti prodotti. La richiesta, quindi, va respinta (sarebbe come un soggetto esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, perché percepiente di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta che pretendesse per tale motivo di non pagare la Tarsu o la TIA).

 

 

 

99. Il nostro comune riscuote direttamente la TARSU e quindi anche il tributo ecologico addizionale provinciale, riversandolo alla Provincia man mano che sono accertati e conteggiati i versamenti (che i contribuenti fanno tramite apposito c/c postale oppure tesoriere comunale). Così attualmente si provvede a riversare entro 31/10 i versamenti della 1^rata bollette che scade il 30/9, entro il 30/11 i versamenti della 2^ rata  bollette che scade il 31/10, entro il 30/6 le riscossioni dei solleciti inviati a marzo dell'anno successivo, e così via secondo anche quanto consentito dai nostri impegni, tenendo conto che a fine anno le scadenze di ogni tipo sono moltissime.

 

 

La Provincia ora ci chiede di sottoscrivere una convenzione per disciplinare questi riversamenti, stabilendo in particolare:

1) i termini entro cui effettuare i versamenti (termini fissi altrimenti sono previsti interessi legali moratori), es. entro il 31/10 versamento del tributo provinciale ambientale incassato fino a quella data;

2) di produrre entro il 31/1 di ogni anno ai sensi dell'art.93 D.Lgs. 267/2000, in qualità di agente contabile, il rendiconto di gestione idoneo ad una verifica sulla corrispondenza delle somme riversate alla Provincia per l'anno precedente.

 

Si chiede:

1) ci sono  termini di legge al riguardo del riversamento del tributo provinciale da parte dell'Ente che lo incassa (ed in tal caso non sarebbe necessaria la convenzione) oppure no ed allora la proposta della Provincia va valutata nell'ambito delle rispettive autonomie (a tale riguardo quanto stabilito dalla Provincia sarebbe per noi eccessivamente oneroso oltre che impraticabile visto che non è possibile entro il 31/10 riversare il tributo sulle bollette che scadono il 31/10 (casomai almeno entro 30 giorni dopo per avere il tempo che pervengano i bollettini postali e possano essere conteggiati e sommati - forse la Provincia è abituata alla gestione dei concessionari che però registrano in modo informatico i pagamenti e quindi possono avere tempi più brevi dei nostri per la conoscenza dei pagamenti);

 

Risposta: Tale proposta va valutata nello ambito delle rispettive autonomie, come del resto risulta indirettamente dalla lettura dello articolo 19 del D.Lgs.n.504/92.

 

2) l'art. 93 D.Lgs. 267/2000 dice che "il tesoriere o ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti"; si precisa che il Comune o l'Ufficio Tributi non incassa contanti per la TARSU e tributo provinciale (cosiddetto "maneggio valori") come invece fa il tesoriere o i concessionari della riscossione, che infatti presentano annualmente il rendiconto/conto di gestione. E' pertanto improprio ciò che chiede la Provincia al Comune a questo riguardo, oppure c'è qualche fondamento legislativo o interpretativo?

 

Risposta: A mio avviso la  richiesta della Provincia è corretta. Infatti, il Comune assume nei confronti della Provincia la figura di agente contabile, mentre la funzione del Tesoriere è di fatto assorbita dal conto della gestione.

 

La nostra intenzione sarebbe non aderire alla convenzione proposta, come peraltro hanno intenzione di fare altri comuni, e fare comunque il possibile per riversare prima possibile quanto spettante alla Provincia, ma senza obblighi così vincolanti in base ad una convenzione unicamente nell'interesse della Provincia.

 

Risposta: Concordo con tale volontà. Infatti, il frazionamento del riversamento alla provincia in rate con scadenze prestabilite non è economico per il Comune, riguardando importi esigui, così che i costi amministrativi sono superiori al beneficio che il Comune riceve. Credo che la Provincia debba differenziare l'accordo, in relazione alle riscossioni effettuate per conto del Comune.

 

 

100. In presenza di una ditta che mi chiede il rimborso in istanza in autotutela per la tariffa rifiuti identificata nella cat. 20 Attività industriali  per gli anni dal 2004 al 2009 per errata attribuzione di categoria, omunicando che si tratta di un'attività riguardante  deposito di prodotti di giocattoli per bambini e quindi da imputare nella cat. 3 depositi, come mi posso comportare visto che da i seguenti documenti risulta:

 

 da dichiaraz. del contrib. presen. il 26/7/2002 comunica che esercita attività di commercializzazione biciclette da bambino di cui mq 700 magazzino e mq 300 uffici + salone esposiz.

 

- da ns sopralluogo del 22/4/2003 risulta magazzino mq 686, esposizione mq 107, uffici mq 74, bagni mq 6,70, area libera mq 114

 

- da C.C.I.A.A. risulta come attività esercitata nella sede legale (comune ……) costruzione e montaggio biciclette, mentre come oggetto sociale produzione e  commercializzazione in Italia e all'estero di biciclette e prodotti affini quali motocicli, carrozzine, nonchè la produzione e la commercializzazione di articoli sportivi e per la prima infanzia di giocattoli , potrà assumere anche rappresentanze con o senza deposito di case produttrici o commercianti e/o distributrici ecc...

 

E' possibile identificarla nella cat. 3 deposito solo per l'anno 2009 senza procedere al rimborso degli anni precedenti visto il tipo di attività esercitata, oppure applicare due diverse categorie una per la parte di deposito e una per la parte uffici e vendita?

 

 

Risposta: Dalla Camera di Commercio risulta che l'attività sia di produzione. Ora, le dimensioni del complesso sembrano ricondurre a tale attività. Il comporre biciclette è attività di produzione. Se le cose stanno così il rimborso non va dato poiché la categoria 20 è OK!. Sarebbe sbagliato riconoscere la 3 per il 2009, poiché indirettamente si ammetterebbe l'errore. Poi, se tale contribuente arrivandogli la fattura ha pagato, senza fare ricorso gli atti sono divenuti ormai definitivi.

 

 

101. La concessionaria ….. di Bergamo ha ricevuto il nostro avviso tarsu per l’unita’ immobiliare che ha in affitto nel nostro comune dove svolge attività commerciale di vendita auto, ci ha comunicato che ritenendo che sia troppo alto in relazione ai rifiuti che producono intende smaltire direttamente tali rifiuti non avvalendosi del nostro servizio.

Siccome il loro rifiuto e’ compreso in quelli che facciamo porta a porta (indifferenziato, carta e plastica) devono comunque avvalersi del nostro di servizio o sbaglio?

 

Risposta: Se codesto Comune ha provveduto ad assimilare i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, ai sensi dello articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs.n.22/97 l'automasmaltimento da parte della Ditta non farebbe venir meno il diritto di privativa del Comune, con la conseguenza che tale Ditta dovrebbe comunque pagare la tassa rifiuti. Rispondete, dunque, indicando gli estremi di detto provvedimento di assimilazione.

 

 

 

102. Dobbiamo inserire nel ruolo TIA un'impresa di pompe funebri che occupa un ufficio e un locale di esposizione. Secondo lei in quale categoria la dobbiamo inserire?"

 

Risposta: E' necessario applicare allo ufficio la categoria 11 ed al locale di esposizione la categoria 6.

 

 

 

103.Se una persona anziana esce da una famiglia per entrare in una casa di riposo,ma la residenza viene mantenuta al suo vecchio recapito il numero di componenti della vecchia famiglia deve comprendere anche qst persona nonostante non abiti più in casa?

 

Risposta: Il collegamento regolamentare con la residenza rende irrilevante il fatto che venga la stessa conteggiata ai fini del calcolo del numero dei componente. Il riferimento alla situazione di fatto renderebbere difficilissima se non impossibile una corretta gestione.

 

 

104. Una ditta che svolge come attività lo smaltimento rifiuti all’ interno di un immobile è soggetta alla TIA?Secondo me si. Se si però quale tariffa dobbiamo applicare?

 

Risposta: Collocherei tale attività nelle categorie 17, se l'attività è artigianale e 20 se industriale per i comuni con più di 5000 abitanti e rispettivamente 12 o 18 per i comuni con meno di 5000 abitanti.

 

 

105. Nel nostro regolamento tarsu è prevista la seguente esenzione:

 

      a.    Sono esenti dalla tassazione i locali posseduti o utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di promozione, associazione e cooperative sociali senza fine di lucro.

 

La Croce Rossa Italiana occupa dei locali di proprietà comunale che sono stati concessi in uso gratuito tramite una convenzione. Nell’anno 2008 la CRI ha presentato regolare denuncia di occupazione TARSU, in quanto non riteneva di rientrare nell’esenzione di cui sopra. Ora, invece, mi ha inviato una dichiarazione (vedi allegato) per evitare in futuro di pagare la TARSU. Secondo lei è sufficiente una dichiarazione senza la copia di uno statuto che dimostri la finalità “non di lucro”.

 

 

Risposta: La Croce rossa è ben conosciuta e ciò è sufficiente per applicare l'esenzione. Ricordo, tuttavia, che tale esenzione deve essere finanziata dal comune, ai sensi dello articolo 67 del D.Lgs.n.507/93, onde che gli altri contribuenti non la debbano di fatto pagare loro.

 

 

106. Volevo chiederle se il sistema di tassazione dei locali soggetti a tia che utilizza questo ufficio tributi è corretto ad esempio, per qualsiasi attività, i locali adibiti ad uffici vengono tassati distintamente come uffici mentre, il resto dei locali adibiti alla lavorazione o magazzino, vengono tassati in base all'attività svolta. Questo sia che gli uffici siano conglobati nei fabbricati adibiti all'attività di lavorazione che in palazzine separate.

 

Risposta Tale sistema è errato. Infatti, ad ogni attività deve corrispondere una sola tariffa e ciò indipendentemente dalla specifica destinazione dei locali e ciò sulla base di quanto previsto dallo articolo 818 del cc, per il quale le pertinenze sono trattate nello stesso modo della cosa principale. Del resto, ad esempio, i rifiuti dello ufficio del commercialista sono ben diversi da quelli dello ufficio dello artigiano.

 

 

 

107. un contribuente mi ha chiesto verbalmente la possibilità di dilazionare le cartelle esattoriali della tarsu dal 1999/2000/2001.  la concessione della dilazione, le modalità ed i termini sono discrezionali o vi sono dei criteri stabiliti (ad esempio condizioni economiche difficoltose o altro...)?

Inoltre devo appurare se trattasi già di procedura esecutiva od è ininfluente? Premetto che il contribuente dice di essere stato da equitalia ed equitalia lo ha mandato in comune...

 

 

Risposta: Vi sono due distinti procedimenti che consentono di soddisfare, a determinate condizioni, la richiesta del contribuente. Il primo è previsto dal comma 3  dello articolo 72 del D.Lgs.n.507/93 che così dispone:

 

3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre (3).

 

Il secondo è previsto dallo articolo 19 del DPR 602/73     che così dispone:

Articolo 19        

Dilazione del pagamento (1).

1. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

 

Come vede il primo è di competenza del Comune, mentre il secondo è concesso dallo esattore. Ora, essendo venuto da voi, va seguita la procedura prevista dal comma 3 dello articolo 72 del D.Lgs.n.507/93. Si ritiene che ora la competenza sia del funzionario responsabile. Debbono sussistere unicamente gravi motivi. Le rate possono essere fino ad otto. Vanno applicati gli interessi moratori decisi dal Comune ( e non il 7 per cento).

 

108. Ho ricevuto da Equitalia Servizi il ruolo Tarsu 2009 da approvare e da restituire. Lo scorso anno abbiamo pubblicato all'albo per 5 giorni il ruolo e  successivamente lo abbiamo restituito. La procedura corretta per l'approvazione del ruolo è la pubblicazione e la determinazione di  approvazione del ruolo da parte del responsabile del servizio?

Risposta: E’ ora necessaria la sola determina di approvazione del ruolo da parte sua.  Infatti, l'articolo 286 del RD 1175 del 1931, che sotto riporto, che prevedeva la pubblicazione è stato recentemente abrogato. La determina può essere semplicemente: Visto si approva il presente ruolo composto da n... partite avente i seguenti totali:

 

 

109. Per quanto riguarda l’applicazione della Tariffa d’Igiene Ambientale, ci servirebbe sapere che tariffa deve essere applicata per un immobile adibito a stalla di proprietà di un’azienda agricola.

Inoltre si richiede, in base alla metratura che risulta sulla visura catastale, noi dobbiamo considerare l’intero o una quota di tale metratura ?

 

 

Risposta: La stalla vera e propria va esclusa dallo assoggettamento i quanto vi si producono materie fecali escluse dal conferimento al servizio pubblico. Di contro, va assoggettata con la tariffa della categoria 21 la superficie degli altri locali, depositi, servizi ecc. Nel caso fosse un locale unico, si suggerisce di considerare la parte non destinata a stalle vera e propria ed escludere il resto. Essendo un unico immobile, parzialmente escluso, non trova applicazione la presunzione di cui al comma 340 dello articolo 1 della legge 311/04.

 

 

 

110.TIA: Sul giornalino n. 22 abbiamo letto delle recenti disposizioni della Corte di Cassazione che sembrano fare un passo indietro in merito alla tassazione integrale delle aree di lavorazione industriale, ripristinando la detassazione per le aree che producono rifiuti speciali, tossici o nocivi. Secondo lei dobbiamo adeguarci a queste disposizioni ricominciando a detassare queste superfici?"

 

Risposta: La Cassazione, con alcune sentenze, ha fatto marcia indietro, ma limitatamente alle attività industriali, così che tale sentenze non valgono per le attività artigianali, commerciali e di servizi. La ragione di tale retromarcia è dovuta alla previsione di cui allo articolo 68 , comma 2, lettera e) del D.Lgs.n.507/93, che letteralmente prevede:" ferme l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale..... A mio avviso tale disposizione è statA implicitamente abrogata sia dal D.Lgs.n.22/97 che dal D.Lgs.n.152/06. Tuttavia, se il Comune non vuole battersi fino a che la Cassazione non modifichi il proprio orientamento, conviene continuare a detassare dette superfici.

 

 

111. Con la presente Le poniamo un quesito in merito ad un nuovo insediamento nel Comune di Bagnolo San Vito (MN): il Karting Parc, la più grande pista indoor d’Europa per kart elettrici.

Il parco divertimenti, è attualmente attivo solo con la pista kart e i relativi servizi accessori quali:

- magazzino/deposito kart

- lavaggio kart

- officina

- spogliatoi

- w.c.

- sala giochi

- uffici

- hall + cassa

 

(In futuro si svilupperà anche all’esterno con campi sintetici di calcio a 11 e calcetto e avrà una galleria di negozi ed un centro meeting di oltre 400 mq. riservato a convegni, feste ed avvenimenti culturali.)

 

Essendo l'attività denominata come "parco divertimenti", intendevamo attribuire la categoria 30 (o la 4 come impianto sportivo?).  E' a conoscenza di altri casi simili e del relativo trattamento TIA?

 

 

 

Risposta: Ritengo che alla attività sopra descritta debba essere attribuita la categoria 4 TIA, in virtù della specifica previsione di cui alla tabella 4 allegata al DPR 158/99. Infatti, per principio generale, nel contrasto apparente fra disposizioni normative quella speciale (categoria 4), prevale su quella generale (30). Debbo dire che nonostante io dica da sempre che gli impianti sportivi debbano essere assoggettati sia alla TARSU che alla TIA, la stragrande maggioranza dei comuni non assoggetta le parti destinate alla attività sportiva e ciò in connessione ad una serie di interpretazioni ministeriali palesemente illegittime (Circolare n. 95 del 1994 e risoluzione n. 3398 del 1994).

 

 

 

112. A partire dal corrente anno procediamo con la riscossione diretta della tassa rifiuti. dovendo predisporre una variazione al bilancio per la quota della provincia, è corretto che l'entrata venga allocata al titolo primo categoria terza tributi speciali "altri tributi speciali" mentre la spesa al titolo primo funzione uno (funzioni generali di amministrazione di gestione di controllo) servizio quattro (tributi) intervento cinque (trasferimenti correnti alla provincia)?

 

Risposta: Tale entrata potrebbe essere gestita a partite di giro, poiché diversamente l'uscita costituirebbe spesa che incide sul patto di stabilità.

 

 

113. Abbiamo appena emesso il ruolo dei rifiuti. Le allego la ft. nr. 22/2009 che fa riferimento ad un agriturismo a cui noi abbiamo applicato la tariffa 16 per ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismo. A questa tariffa abbiamo applicato una riduzione del 30% per compostaggio  speciale. L’agriturismo in questione ha presentato una lettera, che allego in copia, nella quale chiede di essere considerato come attività agricola. Chiedo come bisogna comportarsi.

 

 

Risposta: Il presupposto impositivo della TARSU non è il reddito ma la qualità e la quantità di rifiuti prodotti. Ne consegue che giusto è l'operato del Comune e quindi deve essere disattesa tale richiesta.

 

 

114. Nel corso del 2009, a seguito della crisi economica, questo comune ha previsto, su specifica istanza documentata,  una forma di "sospensione dal pagamento della tassa rifiuti" per quelle famiglie che si trovano in difficoltà avendo perso in corso d'anno il lavoro (situazioni di monoreddito). Si precisa che avendo stipulato una convenzione con il concessionario, sono state emesse, per l'anno 2009  degli avvisi di pagamento e non le cartelle. Questa situazione permetterà all'Amministrazione di quantificare  il minor gettito sulla base delle domande pervenute, per poi in seguito variare il regolamento tassa rifiuti ed introdurre una esenzione, per questa specifica tipologia, ai sensi di legge, ovviamente a valere dal 2010 quando effettivamente verranno emesse le cartelle tassa rifiuti per l'anno 2009.

In merito a questa sospensione riteniamo necessario effettuare  un passaggio in Giunta affinché tale organo dia all'Ufficio tributi uno strumento di indirizzo. Si precisa che nel PEG 2009, gia approvato, l'ufficio tributi deve perseguire questo obiettivo.

 

QUESITO:

 

E' legittimo tutto quello che stiamo facendo?   In alternativa come potremmo comportarci?

 

Risposta: La questione deve essere valutata alla luce di quanto previsto dallo articolo 67 del D.Lgs.n.507/93 e del principio di indisponibilità che rivestono le entrate pubbliche. Ora, in linea di principio tale competenza non è della Giunta Comunale, ma del Consiglio comunale, come indirettamente si evince dallo articolo 42 del D.Lgs.n.507/93. Peraltro, ai sensi del comma 3 di detto articolo, tali agevolazioni debbono essere finanziate con risorse diverse dal gettito della tassa, così che gli altri contribuenti non debbano pagare per questi. Molto meglio sarebbe stato risolvere la questione mediante i servizi sociali del Comune, e quindi in una visione più ampia della situazione economica delle famiglie. In tale ottica vi rientra anche la sospensione del pagamento. E' per tale motivo che io vi consiglio di procedere nel senso indicato mediante delibera di Giunta. I servizi sociali del Comune potranno sospendere il pagamento della tassa dei nuclei famigliari disagiati, ma con  anticipazione di dette somme da corrispondersi  allo esattore da parte del Comune stesso, su proposta del responsabile del predetto servizio.

 

 

115. All’isola ecologica accogliamo tutti i contribuenti, ma se i rifiuti delle aziende di …… sono stati prodotti al  di fuori del territorio comunale (ad esempio, il  frigorifero venduto  a …….) siamo intenzionati ad accettarli  dietro un pagamento, che sia al di fuori della TIA pagata dall’azienda,  istituendo un servizio aggiuntivo, a tariffa libera, con un corrispettivo richiesto all’attività. Le chiedo se il servizio aggiuntivo dovrà essere regolamentato nel Regolamento della TIA oppure nel Regolamento del Servizio della Gestione dei Rifiuti e se il corrispettivo economico potrà essere deliberato ad esempio, attraverso una tabella che distingua la tipologia di rifiuti, con un importo del costo  in base al peso degli stessi.

 

 

Risposta: Tale servizio non ha natura tributaria ma trattasi di attività del Comune gestita in regime di impresa. Tale disposizione quindi va inserita nel regolamento di Gestione dei Rifiuti. Le riscossioni sono subordinate alla emissione di fattura, applicando l'IVA nella misura del 10 per cento. In base a quanto previsto dallo articolo 42 del D.Lgs.n.267/00 è necessario che il Consiglio Comunale fissi i criteri per la determinazione delle tariffe (costo+ X) e che la Giunta oppure il dirigente del Servizio fissi le tariffe puntualmente.

 

116. Le scrivo per chiederle se per favore ha un fac-simile di notifica da inviare ai contribuenti che hanno la propria abitazione iscritta al catasto terreni (e non hanno l'obbligo di accatastamento perche' imprenditore agricoli e non hanno fatto alcuna modifica) per invitarli a presentare planimetria catastale ai sensi dell'art. 1 comma 340 finanziaria 2005.

 

Le allego il modello. Tuttavia, ritengo che ciò che vorrebbe fare sia illegittimo, perché così facendo li obbligherebbe ad accatastare allo urbano. Consiglio di far inviare caso mai al Comune la planimetria. In conclusione, ritengo che tale comma non risulti applicabile per i fabbricati rurali censiti nel solo catasto terreni.

 

117. Leggendo puntualmente i giornalini che gentilmente ci trasmettete, rivolgo particolare attenzione sulle sentenze che i vari giudici emettono in materia TARSU. Sull’ultimo giornalino trovo, in particolare, esenzioni sulle aree dove vengono prodotti rifiuti speciali da imballaggi (sempre se documentati) provenienti dal commercio mobili.  Tali sentenze trovano applicazione anche sulla TIA ? Se non sbaglio, il decreto Ronchi, come del resto già da lei evidenziato più volte, non concede esenzioni o riduzioni (nemmeno per le sale industriali di lavorazione) se non per i rifiuti assimilati avviati al recupero in quanto i diversi coefficienti del metodo normalizzato terrebbero conto delle diverse tipologie di rifiuti. Mi può dare qualche chiarimento?

 

Mi chiedo inoltre a che punto siamo per la piena entrata in vigore del D.Lgs 152/06 e in particolare per l’art. 195.

 

 

Risposta: Sono pienamente aderente alla tesi da Lei espressa, nel senso che la Tariffa Ronchi non prevede né riduzioni, né detassazioni, sia per il fatto che i coefficienti di cui al DPR 158/09  tengono conto in modo evidente dei rifiuti assimilati conferibili dalle varie categorie di utenza, ma soprattutto per il principio giuridico per il quale le esenzioni, le esclusioni debbono essere disposte in modo espresso dalla legge statale. Infatti, da diversi anni, nei regolamenti della tariffa che io propongo non vi è più la detassazione degli spazi ove si possono produrre rifiuti speciali non pericolosi, proprio per il fatto che in questo ultimo corrispettivo non vi è una disposizione similare a quanto dettato dal comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93 e ciò per la probabile motivazione da Lei espressa. Quindi, le sentenze riferite alla tassa rifiuti,se riguardanti la detassazione,non possono avere rilevanza per la Tariffa Ronchi, salvo che per i comuni che sbagliando abbiano inserito nel regolamento le stesse disposizioni di detassazione di cui al già citato comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93. A mio avviso, invece, hanno rilevanza anche per la Tariffa le sentenze concernenti la utilizzabilità dei locali o quelle concernenti la riduzione per le attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani ed in genere le sentenze per le quali vi è esatta corrispondenza fra le discipline dei due corrispettivi, quali l'individuazione del soggetto passivo, l'assoggettabilità o meno delle aree scoperte e quelle concernente il presupposto (come detto in precedenza).

 

Venendo alla entrata in vigore della lettera e) del comma 2 dello articolo 195 del D.Lgsa.n.152/06, il medesimo è di fatto sospeso per tutto l'esercizio 2009, con la facoltà dei comuni che applicano la TARSU di passare alla tariffa Ronchi. Tuttavia, questa è la mia previsione, anche se bisognerà attendere l'emanazione della legge finanziaria 2010, che tutto rimarrà fermo fino alla riforma del federalismo fiscale (2012). La via convinzione deriva dal fatto che dette disposizioni  sono contraddittorie,sia allo interno di detta lettera (prima si dice che pagheranno le utenze non domestiche sulla base delle sole quantità conferite al servizio pubblico e poi si quantifica il presupposto in base alla superficie) e poi con l'articolo 238 del medesimo decreto,che prevede che anche le utenze domestiche debbano comunque pagare. Vi è poi una ragione sostanziale: chi pagherebbe la parte non corrisposta dalle utenze non domestiche?

 

 

 118. Ai fini Tarsu ho iscritto a ruolo per l’anno 2008 due soggetti, con oggetto d’imposta la superficie della abitazione principale, per ognuno,  del proprio nucleo famigliare.

 

Ora mi trovo che Equitalia …… di …….mi manda una comunicazione con cui mi dice:

 

“Si informa che la su indicata ditta è stata dichiarata fallita in data 18/07/1977, ovvero in data anteriore all’anno di riferimento delle imposte iscritte a ruolo.Non potendo ammettere il credito al passivo della procedura concorsuale, si prega voler disporre ai sensi dell’art. 44 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 discarico amministrativo.”Dette comunicazioni (due, in quanto sono due i contribuenti) sono identiche nella loro formulazione. Da esse deduco che questi due contribuenti, probabilmente titolari di impresa, sono stati dichiarati falliti nel 1997.           La cartella da noi emessa riguarda la tassa rifiuti della propria abitazione e per quale motivo non deve essere pagata? Questo soggetto avrà dei mezzi di sussistenza, e come si procura da vivere ritengo che debba anche assolvere ai propri doveri tributari. Non credo che sia concesso ad ogni soggetto fallito di non pagare più per il futuro i rifiuti che produce. Per cortesia, può dirmi cosa posso fare?

 

Risposta: La richiesta del concessionario è del tutto errata, perché si pone in contrasto con la disciplina fallimentare. Infatti, i rapporti giudice che continuano dopo l'apertura del fallimento debbono essere soddisfatti in prededuzione dalla procedura. Se dunque costoro continuano ad utilizzare tali immobili, la tassa va pagata dalla procedura. Forse costoro non pagano più le spese condominiali, il pane....

 

Ordini, dunque, al concessionario il recupero del credito e non cancelli dal ruolo i medesimi sino a quando non cesseranno di utilizzare gli immobili in argomento.

 

119. Ho fatto un avviso di accertamento TARSU ad una società che svolge l'attività di ambulante per la vendita di frutta e verdura nei mercati rionali di milano e provincia.

Nel nostro comune occupa un capannone che utilizza come deposito degli automezzi e delle cassette di frutta e verdura. La società risultava iscritta per la categoria "Artigiani produzione di beni specifici" (Euro 1,33/mq.), con l' Avviso di accertamento ho modificato la categoria a "ortofrutta/pescheria/fiori e piante" (Euro 3,63/mq).

La Società contesta l'Avviso sostenendo che nel capannone non si svolge attività di vendita, ma solo di deposito degli automezzi e delle cassette rimaste invendute.

Ritiene che il mio accertamento sia fondato, oppure mi consiglia di riemettere l'Avviso con una categoria diversa tra quelle disponibili in base al nostro Regolamento.? Le allego copia della Delibera della Giunta, dove all'Allegato 6 (pag. 15 del file) può trovare l'elenco delle categorie con le relative tariffe.

  

Risposta: La collocazione nelle categorie della tassa rifiuti, come pure in quelle della tariffa Ronchi, deve seguire non il nome giuridico della attività svolta, ma l'uso in concreto delle superfici assoggettabili e ciò in considerazione del fatto  che il relativo presupposto impositivo non è il reddito ma la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti. Ora, stante che l'attività ambulante è svolta su aree pubbliche,  ritengo corrette le lamentele del contribuente e per converso ritengo che l'assoggettamento TARSU debba avvenire come deposito. Se il suo comune è sprovvisto della tariffa per tale categoria, ricordo che la determinazione della tariffa può essere determinata in base al rapporto del costo sostenuto dal comune per detta categoria, diviso i mq della categoria.

 

120. In presenza di un edificio interamente servito a palestra e gestito da una associazione sportiva, chiedo ai fini della TIA, come debba avvenire l’assoggettamento al tributo considerato che il responsabile dell’associazione si rivolge all’ufficio tributi chiedendo la tassazione dei soli locali adibiti a servizi, uffici e spogliatoi. Si chiede se sono intervenute novità. Sono ancora del parere che tutti i locali siano da tassare indipendentemente che sia associazione o ditta privata. Nello statuto dell’associazione è previsto che l’Associazione non ha scopo di lucro e promuove attività sportive. Viene stabilita annualmente una quota associativa.

 

Risposta: Solo la legge statale può disporre esenzioni, esclusioni o agevolazioni. Il presupposto della TIA, al pari di quello della tassa rifiuti, non è il reddito, ma la qualità e la quantità di rifiuti prodotti, così che risulta indifferente il carattere non commerciale del soggetto passivo. Indirettamente l'Ente in argomento poggia la sua pretesa su alcune interpretazioni ministeriali riguardanti la tassa rifiuti, palesemente illegittime, che escludevano dal computo la superficie destinata ad attività sportiva. Ne consegue che alcuna riduzione può essere fatta alla associazione sportiva.

 

121. Le ditte che svolgono la manutenzione di giardini spesso di mt elevata possono scaricare nei bidoni della tarsu o nei bidoni per il verde messi a disposizione dal comune, o devono portarla del centri di raccolta del verde?.

 

Risposta: E' il regolamento di nettezza urbana che dovrebbe indicare ove conferire detti rifiuti. Di regola, i comuni stabiliscono che debbano essere conferiti ai centri di raccolta. Suggerisca allo ufficio competente o alla Amministrazione comunale l'opportunità di detta soluzione.

    

 

  122. In presenza di area agricola a destinazioni speciali a carattere provvisorio da P.g.t. , occupata da roulotte e camper per tutto l'anno e da persone fisiche  che hanno la residenza nell'area sopra indicata, per quanto riguarda la tariffa rifiuti come posso calcolarla ??? Tenendo presente i componenti e la superficie delle roulottes ??

 

Risposta: Per analogia a quanto indicato dal MF per i campeggi (risoluzione n. 2151/94), il computo della superficie va determinato assommando alla superficie del mezzo anche la superficie delle aree scoperte di sosta attrezzate, nonché la superficie della eventuale piazzola eccedente la superficie di alloggiamento di unità abitative (tenda, caravan, camper). Per quanto concerne il numero di componenti da considerare, è necessario far riferimento al regolamento del singolo Comune. Qualora non lo precisi, si dovrà far riferimento al numero di persone dichiarate dal capo famiglia.

 

 123. un Agriturismo ha chiesto il rimborso della tariffa rifiuti per l’errata indicazione dei mq dei locali. Effettivamente la scheda iniziale di dichiarazione della tariffa riporta un numero di mq superiore rispetto agli effettivi. La scheda era stata predisposta in modo errato dall’ufficio e il contribuente l’aveva firmata senza porre attenzione all’errore. Si chiede per quanti anni è dovuto il rimborso e la data di decorrenza degli interessi.

 

Risposta: Recentemente la Corte Costituzionale ha affermato che la Tariffa Ronchi ha natura tributaria. Ora, sulla base di tale affermazione, il rimborso è regolato, come per gli altri tributi comunali, dal comma 164 dello articolo 1 della legge 296/06  che prevede il termine di cinque anni dal pagamento per richiedere il rimborso, che il comune dovrà effettuare entro 180 giorni

 

124. Nel Comune di…..nell'anno 2009 è stato emessa la bollettazione 2007; ora facendo riferimento all'art. 72 del dlgs 507/1993 e al Giornalino n. 25 da lei inviato dove cita la sentenza 77/12/09 C.T.R. Lazio, il Comune deve annullare questi atti?

 

Risposta: A mio avviso tali atti risulterebbero illegittimi e potrebbero essere annullati. Tuttavia, se il Comune ragiona, li annulla, emette nuovi avvisi di accertamento e ripristina il credito rispettando i termini. In conclusione, un ricorso solo per tale motivo sarebbe una vittoria di Pirro, sempre che il Comune di …. conosca i principi dell'autotutela sostitutiva.

 

125.  Gli immobili comunali senza fine di lucro, dati in concessione a:

 

      -          AUSER

      -          ASSOCIAZIONE SPORTIVA

      -          PALESTRA

 

Devono pagare la T.A.R.S.U.?

 

Risposta: Certamente si, poiché di contro dovrebbe pagare il Comune. Infatti, per la tassa rifiuti nessuno è esente, come indirettamente si evince dalla lettura degli articoli 66 e 67 del D.Lgs.n.507/93. L'esenzione è possibile ma pagherebbe il Comune.

126. Un dubbio: il calcolo degli interessi moratori per  omessa denuncia tarsu decorre dalla data di omessa denuncia (es 20/01/2009) oppure da quando inizia utenza tarsu  (es 01/10/2008)?

 

Risposta: Mentre la legge nel testo precedente lo diceva espressamente di iniziare a conteggiare gli interessi dal 2° semestre successivo dall'inizio della utenza (comma 4 dello articolo 76 del D.Lgs.n.507/93), ora la norma non dice nulla. Io ritengo che gli interessi debbano decorrere dal giorno in cui i contribuenti "diligenti" hanno pagato o avrebbero dovuto pagare.

 

127. Stanno iniziando a chiamare contribuenti che chiedono cosa devono fare per riavere l’IVA versata e non dovuta, ai fini della TIA,  stante quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009. Come dobbiamo comportarci? Cosa possiamo dire ai contribuenti?

 

Risposta: come ho riferito alla Stefania, consiglio di continuare ad applicare l'IVA e a non rimborsarla fino a quando non darà istruzioni al riguardo il MF. Infatti, se si dovesse rimborsare l'IVA si dovrebbero aumentare le tariffe ed una serie di altri problemi (L'IVA sugli acquisti).

 

128. Si chiede parere in merito alla seguente situazione TARSU

 

Impresa edile che occupa:

- un locale come ufficio;

- una pensilina fissa al suolo in modo permanente per il ricovero delle attrezzature e materiali utilizzati per l'attività edilizia  AREA ESTERNA 

 

L'area della pensilina è soggetta a tarsu?

 

Risposta: Certamente si. Infatti, le pensiline e le tettoie in genere sono da considerarsi locali e quindi vanno assoggettate alla Tassa rifiuti, così come affermato dalla Commissione Centrale Imposte, Sezione XXXIII, 12 marzo 1980, n. 2416:

 

Le superfici coperte da tettoie sono da considerarsi a tutti gli effetti come per i quali è dovuta la tassa per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, purché esistenti nelle zone del comune dove è regolarmente istituito il servizio, a norma dell'art. 269 t.u.f.l.

Comm. trib. centr., sez. XXIII, 12 marzo 1980, n. 2416

Finanza locale 1981, 227.

129. Quale tariffa e quindi quale categoria devo applicare ad una sala giochi senza alcun tipo di vendita al pubblico se non l’ utilizzo dei “giochi” stessi?

 

 Personalmente distinguo a secondo dei giochi. Se di piccole dimensioni, suggerisco la categoria 30 (discoteche, night, ecc). Se di giochi rilevanti come booling, sala bigliardi, la categoria 4 prevista per gli impianti sportivi. Per i comuni con popolazione minore di 5 mila abitanti, andranno applicate rispettivamente le categorie 21 e 2.

 

130. Una utenza, denominata Villa …., è una corte gonzaghesca Immersa in un grande parco secolare, situata nella campagna mantovana. Oggi viene offerta (affittata dai proprietari) per occasioni quali matrimoni, cerimonie, cene di gala, sfilate, conferenze, presentazione di prodotti, ambientazioni fotografiche.

 

Dati tecnici: 6 sale con capienza da 20 fino a 200 persone;

a disposizione inoltre il parco con piscina.
Sottolineiamo che NON c'è cucina, come in un ristorante, ma al bisogno si provvede al servizio di catering. E' a conoscenza di altri casi simili e del relativo trattamento TIA?

 

Risposta: Gli immobili utilizzati per il catering sono di per sé inquadrabili ai fini TIA nella categoria 16 per i comuni con più di 5000 abitanti o 16 nei comuni con meno di 5000 abitanti. Tuttavia, le difficoltà sono rappresentate dal fatto che l'utilizzo in concreto per tale attività è di regola inferiore in termini di giornate rispetto a quello fatto in media dalle mense o dai  ristoranti. Per tale ragione io propongo ai comuni due soluzioni alternative:

 

a) escludere  con regolamento di nettezza urbana dal servizio dette attività ed assoggettarle ad una tariffa privatisca rapporta alla quantità dei rifiuti conferiti, con pagamento mediante fattura;

 

b) effettuare il servizio pubblico, rapportando la tariffa delle mense al numero medio di giornate di utilizzo. Per la superficie va considerata tutta quella dei locali, mentre per quella scoperta va conteggiata solo quella riservata alla sosta delle persone, perchè occupata da tavoli, sedie, giochi, ecc. Ricordo, poi, che anche per tali immobili, in quanto non accatastati nel gruppo D, vale la presunzione della superficie minima pari allo 80 per cento di quella catastale dettata dal comma 340 dello articolo 1 della legge 311/04.

 

131. Volevo chiederle delle considerazioni in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n.238/2009.

Credo di non essere il primo ad esporle questo "problema", i giudici hanno decretato che la TIA è una tassa e di conseguenza non può essere assoggettata ad Iva.

Ok, nessun problema per il 2010, se non interviene il legislatore con provvedimenti ad hoc, si dovrà mettere mano ai Regolamenti e modificarli di conseguenza, inserimento di sanzioni ecc., tariffe senza IVA a copertura dei costi (per inciso alle tasche del cittadino se prima chiedevo 100 + IVA adesso chiederò 110, quindi non ci guadagna nessuno anzi)....

Il problema è l'Iva pregressa, il punto è che se il cittadino fa richiesta ha diritto al rimborso con termine di richiesta a ritroso di 10 anni (diverse le situazioni delle aziende che hanno la contabilità IVA che non devono rivolgersi a me Ente Gestore del servizio ma si devono rivolgere direttamente all'erario, però solo per gli ultimi 2 anni, se non erro)  la mia società puo' rivolgersi all'erario solo per gli ultimi 2 anni e in questo caso si potrebbe configurare un buco di cassa notevole che potrebbe mettere in crisi non solo la mia società, ma anche altre o i Comuni stessi.

Alla luce di questa "disparità" io spererei in un provvedimento legislativo che sistemi questa dicotomia, non so se lei magari ha sentori o notizie in merito.

Tra l'altro ho delle fatture che "escono" in questi giorni e già alcuni cittadini mi hanno telefonato reclamando i rimborsi IVA, io, diciamo, ho preso un po' tempo dicendo che sì, c'è il provvedimento della Corte Costituzionale ma si sta aspettando anche un provvedimento in merito del legislatore.

Come possiamo comportarci come ente gestore onde evitare che "questa situazione" ci destabilizzi?

 

Risposta: Io sto dicendo a tutti quanto da Lei esposto, ossia si continui ad applicare l'IVA sino a quando il MF non avrà dato istruzioni concernenti la decorrenza di tale esclusione. Di fronte alle richieste di non pagamento o di restituzione dell'IVA si potrebbe rispondere di portare in  compensazione tale restituzione con il necessario aumento delle tariffe (proprio ora ho risposto ad una Ditta del Suo settore di Mantova, che procederà come se tale ordinanza non vi fosse). Peraltro la Corte Costituzionale era chiamata non a dire se l'IVA doveva essere o meno applicata, ma se è legittima o meno la norma che affida alle CT le controversie. Solo implicitamente, a dimostrazione della legittimità della norma, ha detto che l'IVA non va applicata. Io sono convinto che l'IVA non debba essere applicata, tanto che i miei regolamenti già da più di cinque anni sono redatti sulla base di tale natura. Ritengo, nella sostanza, che sia doveroso un intervento del MF che dia le direttive per risolvere la questione, suggerendo un intervento normativo.

 

132. Nel nostro Comune si è verificato che gli occupanti del mercato settimanale lasciano nel piazzale una grande quantità di rifiuti che comporta un eccessivo costo di raccolta e smaltimento. Considerato che l’entrata della relativa tassa rifiuti giornaliera è irrisoria rispetto al costo sostenuto, l’Amministrazione sarebbe intenzionata a chiedere ai venditori ambulanti di smaltire in proprio i rifiuti prodotti esentandoli dal pagamento della TARSU giornaliera. Si chiede se tale soluzione è corretta e in caso negativo si chiede un suggerimento per la risoluzione della questione.

 

Risposta: In astratto è possibile escludere dal servizio il mercato, con l'inserimento di tale esclusione nel provvedimento di assimilazione oppure nel regolamento di nettezza urbana. Tuttavia, tale esclusione dovrebbe essere accompagnata dalla pretesa del Comune che gli operatori stipulino con Ditta specializzata un contratto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti da loro prodotti. Il che significherebbe nella sostanza un aumento del costo sostenuto dagli operatori. La soluzione più logica e che da' più garanzia al Comune sarebbe l'aumento delle tariffe, rapportandole al costo sostenuto dal Comune per tale servizio. Tuttavia, sulla base della mia esperienza, ho visto naufragare gli intendimenti in tal senso dei comuni. Tali operatori, forti politicamente, sostengono di svolgere un servizio utile per la collettività, così che una parte del costo deve far capo al Comune. In conclusione, la soluzione più realistica ed opportuna è a mio avviso di aumentare parzialmente le tariffe e la parte residuale di costo imputarla allo spazzamento stradale.

 

133. La classificazione delle categorie tassabili prevista dal vigente Regolamento TARSU del Comune di Cassino contempla nella categoria "C" Alberghi, locande, pensioni o simili ... ma non i BED & BREAKFAST. Nelle more di una modifica del regolamento che preveda l'inserimento di una nuova categoria o di una sottocategoria, si chiede di sapere se l'attività
di BED & BREAKFAST vada compresa nella suddetta categoria "C" oppure nella categoria "A" (abitazioni private). Allo stato, in mancanza, nel nostro Regolamento, di una sottocategoria alla voce Alberghi ove prevedere una diversa tariffa, ritengo di dover tassare l'attività di Bed & Breakfast come quella di albergo perché trattasi, comunque, di attività commerciale e in quanto tale la Tarsu è dovuta non in  ragione della quantità dei rifiuti, ma della potenzialità di produzione degli stessi.
 

Risposta: Non vedo ostacoli particolari allo inquadramento della attività di BED & BREAKFAST nella categoria C. Per rendere legittima tale applicazione ritengo sufficiente una delibera di Giunta Comunale che, prendendo atto della assenza di una apposita categoria tariffaria specifica, disponga la collocazione di detta attività nella categoria C, in considerazione che la  quantità e la qualità dei rifiuti prodotti da tale categoria sono del tutto simili a quelle delle attività ivi contemplate. Darà un po' fastidio agli amministratori che vedranno non benevolmente tale soluzione, ma io ritengo
che le cose vadano risolte in tal modo. Le riporto qui sotto una significativa sentenza sul  tema posto.

 Tar Piemonte,sentenza n. 1576, depositata il 5 giugno 2009: TARSU categorie
tariffarie: spetta alla giunta e non al consiglio.

 

 

134. Esercizio commerciale ristorante, bar, il precedente proprietario mi denunciava una superficie di 700 mq. L’attuale una superficie di 500 mq, in quanto sostiene  di non usare una sala. Come mi devo comportare, mando un accertamento?


Risposta: secondo la Cassazione (n. 16785 del 2002) il presupposto TARSU non è l'utilizzazione ma l'utilizzabilità dei locali, a nulla rilevando se i medesimi non sono utilizzati (anche se non provvisti di arredi). Rettifichi dunque la superficie dichiarata sulla base di tale principio.

 

 

135. Se dall’operazione di  adeguamento delle metrature all’80% della superficie catastale emerga che per ogni singolo anno il ruolo già anzitempo emesso sommato ai recuperi ( per ogni singola annualità) di imposizione dovuti agli adeguamenti di metratura superi i costi sostenuti per la gestione RSU, bisognerà procedere al rimborso del maggior  introito di tassazione, ovvero gli adeguamenti delle metrature si possono considerare accertamenti assestanti da non far rientrare nel piano di copertura dei costi.

Nella sostanza se il ruolo tarsu 2007 emesso, sommato ai recuperi anno 2007 per adeguamento metrature comma 340 da emettersi superino i costi sostenuti bisognerà provvedere ai rimborsi dei maggiori incassi.

 

Risposta: Teoricamente il rimborso sarebbe dovuto. Tuttavia, poiché non si è mai sicuri della eccedenza effettiva di gettito, consiglio di trasferire l'esubero al prossimo esercizio, così da finanziare probabili rimborsi ai contribuenti ed allo esattore.

      136. volevo chiederle chiarimenti in questi termini: una ditta di autodemolizioni che mi presenta la planimetria con le superfici utilizzate per le diverse lavorazioni, e che era già a ruolo per il precedente anno con una superficie di 248 mq ha diritto a chiedermi una riduzione  della superficie in quanto si autosmaltisce rifiuti non assimilabili agli urbani? Allegato le presento la distinzione delle superfici per permettere a lei di formulare la risposta adeguata.


 Risposta: Il comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93 prevede l'esclusione delle superfici sulle quali, per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali pericolosi. Ora, i locali descritti nello allegato non hanno tale carattere, poiché sono prevalentemente di deposito ed i depositi non godono di tale riduzione e ciò per costante e consolidata giurisprudenza della Cassazione ed indicazioni ministeriali. Unico locale che potrebbe avere tali carattere è il settore D (rottamazione), ma il ferro non è materiale pericoloso.

 

In conclusione, la superficie è corretta. Si tratta di valutare, caso mai, se la tariffa sia equa, ma tutta la superficie va considerata.

 

137. In presenza di persone che risultano ospiti (senza residenza) per 3 o 4 mesi e in alcuni casi per 2 o più anni (es. colf e bandanti ecc.) c/o contribuenti che sono già iscritti per la tariffa rifiuti, come mi devo comportare??  Il nostro regolamento prevede che  per la determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti. Per il momento sto facendo compilare un modulo di ospitalità  o convivenza  specificando il periodo di convivenza/ospitalità, mentre per quanto riguarda il calcolo della tariffa posso inserire quei conviventi che si fermano per 1 anno o più (senza residenza) anche se non è previsto dal regolamento??

  

Risposta: Personalmente trascurerei tali presenze, posto che sono presenze di carattere transitorio. Poi, spesso, la badante o la colf hanno altra residenza ed è lì che dovrebbero pagare. Consiglio, dunque, di non considerare dette presenze.

 

138. un vivaio presente sul nostro comune smaltisce molto verde, la ditta incaricata del ritiro dello stesso vuole mettere un cassonetto al di fuori della sede dell'attività per contenere tutto il verde, il noleggio del cassonetto è a pagamento, ora il costo del noleggio deve essere messo a carico del comune o dell'imprenditore?

 

Risposta: A carico dello imprenditore, essendo un servizio particolare, peraltro assoggettato ad IVA.

 

 139. Alla luce della sentenza n. 339/01/09 della sezione prima della Commissione tributaria regionale del Lazio, che annulla avvisi di accertamento e cartelle di pagamento Tarsu emessi dal Comune di Roma avverso un ente ecclesiastico, la Parrocchia locale chiede l’esenzione Tarsu per tutti i locali di proprietà della Curia.

L’Ente scrivente, ancora in regime di Tassa rifiuti, ha escluso i locali destinati al culto, ai sensi del D.Lgs. 507/1993, ma non è prevista alcuna esenzione o riduzione per i locali destinati ad abitazione dei preti residenti, ad oratorio e a tutte le attività connesse.

Si ritiene, pertanto, di non dover concedere alcuna esenzione oltre a quelle già concesse, ma prima di produrre la risposta di diniego si chiede cortesemente il Suo parere in merito.

 

 

Risposta: Tale sentenza è illegittima, salvo che il Comune non abbia previsto espressamente l'esenzione. Infatti, per la tassa rifiuti non vi è alcun soggetto che può reclamare l'esenzione, come indirettamente si evince dalla lettura dello articolo 67 del D.Lgs.n.507/93, comma 1 che così dispone:

Agevolazioni (1).

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.

 


 Persino il Comune soggetto attivo deve essere assoggettato al presente tributo (Consiglio di stato, Sezione V, sentenza 1314 del 1995). Secondo il Consiglio di stato, sezione V, sentenza 23 novembre 1995, n.1619, il Comune può accordare riduzioni, in virtù dell'articolo 29, lettera B, del concordato Lateranense alla Chiesa Cattolica. In sintesi, salvo che il Comune non voglia per via regolamentare concedere agevolazioni o persino l'esenzione, ma a condizione che il Comune ne finanzi la spesa, in modo che gli utenti non debbano pagare anche la quota della Chiesa, tale Istituzione va assoggettata come tutti gli altri contribuenti.

La ragione della assenza di soggetti normativamente esenti per la tassa rifiuti sta nel fatto che il presupposto impositivo del presente tributo non è il reddito, ma la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti da ciascuna categoria di utenza.

 

Con ogni probabilità il Comune in argomento aveva nel regolamento previsto l'esenzione per i luoghi di culto. Di qui la conseguenza del probabile accoglimento del ricorso, essendo i luoghi pertinenziali da assoggettare al medesimo trattamento della Chiesa, così come previsto dallo articolo 818 cc.

 

E' che moltissimi comuni escludono la chiesa vera e propria, ritenendo che in tale luogo non si producano rifiuti, ma tale regolamentazione è illegittima, tanto che la tariffa Ronchi assoggetta anche i luoghi di culto nella categoria 1 di cui al DPR 158/99.

 

In conclusione o la sentenza è palesemente illegittima oppure siamo in presenza di un Comune che ha esentato nel regolamento la chiesa, così da doversi ritenere esenti in via automatica anche le pertinenze della Chiesa e ciò  ai sensi del trattamento egualitario riservato alla cosa principale ed alle pertinenze dallo articolo 818 cc.

 

Se dunque voi avete esentato i locali destinati al culto, ma intendevate esentare la Chiesa vera e propria dovreste fare una delibera di interpretazione autentica di tale disposizione (con delibera del CC) con la quale fate tale precisazione e ciò per evitare la presunzione dettata dallo articolo 818 cc che così dispone:

 

Articolo 818       

Regime delle pertinenze.

[I]. Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze [667, 1477, 1617, 2811, 2912], se non è diversamente disposto [515 c.p.c.].

 

Peraltro, finanziandone la spesa, così come previsto dal comma 3 dello articolo 67 del D.Lgs,n.507/93 che così dispone:

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta. E' il caso di dire "chi è causa del suo mal pianga se steso".

 

 

 140. Avrei bisogno di sapere quale è la norma che prevede la detassazione delle zone produttive ai fini della TIA. Ciò era chiaro col Decreto Ronchi, ma ora?

 

Risposta: Proprio per il fatto che manca una norma che preveda per la TIA la detassazione,  e ciò diversamente dalla tassa rifiuti che la prevede al comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93, che questa non va applicata, salvo che facendo autogol il Comune non l'abbia inopinatamente prevista nel regolamento. Infatti, le ragioni di tale principio sta nel fatto che le esclusioni debbono essere previste dalla legge (e l'articolo 49 del D.Lgs.n.22/97 non prevede nulla) ed anche per il fatto che il DPR 158/99 tiene conto dei soli rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle varie categorie di utenza, Applicando la detassazione, le attività industriali ad esempio avrebbero una doppia riduzione del corrispettivo, riducendosi sia la superficie che i coefficienti quali-quantitativi.

 

 

141. Da sopralluogo effettuato dall'uff. tributi risulta che questa ditta ha le seguenti metrature:  deposito mq 800,21

                                                                                                                                 esposiz. mq 106,59

                                                                                                                                 uffici       mq   74,43

                                                                                                                                 bagni      mq    6,70

 

descrizione dell'attività commercializzazione giochi da bambino  in che categoria posso identificarla (ditta commerciale)?

E' possibile applicare due differenti categorie una per il deposito e l'altra per esposizione?

 

Ringraziando si porgono distinti saluti.

Sabrina uff. tariffa rifiuti.

 

Risposta: Se l'attività è unica, unica deve essere la categoria tariffaria. E' necessario distinguere se trattasi di commercio al minuto o all'ingrosso. Ora, nel primo caso la categoria 13 per i comuni con più di 5000 abitanti e 10 per quelli con popolazione inferiore; nel caso di ingrosso invece la categoria è rispettivamente 3 e categoria 1 (ma con coefficienti nella misura massima). Nel caso di contemporanea vendita al minuto ed allo ingrosso:

 

a) se nei medesimi locali, senza separazione: l'attività prevalente;

b) se in differenti locali, è necessario distinguere la corrispondente superficie ed applicare distinte tariffe.

 

142. Abbiamo ricevuto più casi di ditte che ci hanno comunicato tramite il modulo di cessazione la chiusura dell’attività. In tutti i casi ci indicano nel modello di aver riconsegnato l’immobile al proprietario.

      -      Volevo chiedere in questo caso basta il modello che ci hanno consegnato o dobbiamo far integrare la documentazione con la comunicazione che hanno inviato al proprietario o altro?

      -      Per il locatario possiamo quindi chiudere la denuncia TARSU alla data della cessazione, mentre per il periodo seguente la TARSU spetta al proprietario,  e possiamo emettergli la cartella o dobbiamo contattarlo prima di procedere? Nel caso ci dica  che l’immobile rimanga chiuso, che documentazione dobbiamo far produrre al proprietario per poter essere esente dal pagamento della tassa?(ci deve presentare copia delle disdette delle utenze o altro?)

 

 

Risposta: Nel caso di cessazione della attività da parte del locatario, pare certa la sua cessazione dagli obblighi di pagamento della TARSU, mentre dubbi sussistono sul trasferimento della obbligazione tributaria in capo al locatore, salvo che questi dimostri l'effettiva non utilizzabilità dei locali. Significativa al riguardo è la sentenza della Cassazione n. 15658 del 12 agosto 2004 con la quale la Suprema Corte così si è espressa:

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, il presupposto legale per l'esonero del tributo, consistente nel fatto che i locali e le aree interessate "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", non viene integrato quando sia data la mera prova (secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito) dell'avvenuta cessazione di una attività industriale (nella specie: un oleificio) atteso che, in tal modo, il contribuente ha solo provato la mancata utilizzazione di fatto del locale o dell'area ma non pure la sua obiettiva "non utilizzabilità".

Cassazione civile , sez. trib., 12 agosto 2004, n. 15658

Com. Lucca c. Soc. Lucca Polo Fiere e Tecnologia

 

In sintesi, la cessazione della obbligazione TARSU richiede che i locali siano in condizioni di non utilizzabilità. Indice rilevante di utilizzabilità è la permanenza degli allacci alle fonti di energia elettrica, così come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 16785 del 2002:

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità (in specie, la S.C. ha escluso l'obbiettiva inutilizzabilità di un alloggio non abitato e non arredato, ma allacciato ai "servizi di rete" elettrico, idrico, ecc.).

 

Tuttavia, codesto Comune non potrebbe automaticamente iscrivere a ruolo il proprietario dei locali senza aver prima emesso nei suoi confronti avviso di accertamento che attesti la permanenza delle condizioni di utilizzabilità dei locali. A tal fine si consiglia di far precedere l'eventuale accertamento da sopralluogo.

 

Per ultimo va evidenziato che la Cassazione con tali interpretazioni si è posta in netto contrasto con le istruzioni ministeriali (in particolare con la circolare n. 95 del 1994), ritenute illegittime dalla Suprema Corte nella parte in cui il predetto Ministero esclude dallo assoggettamento i locali non utilizzati (anche se utilizzabili).

143.  Un contribuente ha aperto nel nostro comune un club privato "Circolo L.C.R.".

Dalla consultazione dell'Anagrafe Tributaria risultano le seguenti informazioni:

Attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi. Natura giuridica Associazioni non riconosciute e comitati. Dalla consultazione del sito internet del circolo risulta un american bar e birreria.Il contribuente, secondo me erroneamente, ritiene che la categoria di appartenenza sia quella dei LOCALI PER ATTIVITA' SENZA FINE DI LUCRO, mentre io sostengo che per l'individuazione della categoria e conseguente tariffe da applicare ciò che rileva sono la destinazione dei locali e la tipologia dei rifiuti prodotti.

Risposta: Il presupposto della tassa rifiuti, diversamente da quello di altri tributi, non è il reddito, ma la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nei locali ove si esercita una determinata attività. Ora, la collocazione di tale Circolo, stante la destinazione dei locali sopra descritta, dovrà riguardare l'attività prevalente di bar oppure di sala da ballo, giochi o divertimenti. La Ditta incaricata dello appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti potrà, in ragione dei rifiuti raccolti, meglio puntualizzare la correttezza di detta collocazione.

144. Abbiamo il caso di un contribuente che ha cessato a metà anno l'attività di parrucchiere (con la cancellazione dall'albo degli artigiani). A catasto l'immobile è classato con la categoria C1 (negozi e botteghe). Il locale ora è vuoto; in questo caso la tariffa da applicare d'ora in avanti, è quella delle abitazioni oppure dobbiamo continuare a tassarla come attività?

 

Risposta: Se il locale è utilizzabile, ossia se allacciato alle fonti di erogazione di energia elettrica, anche se non arredato, va assoggettato alla tassa in relazione alla usuale destinazione del medesimo e quindi come negozio. Di contro, se non utilizzabile non è soggetto ad alcuna imposizione, né come

negozio, né come abitazione.

145. Un contribuente possiede in questo comune un appartamento ammobiliato che viene affittato saltuariamente. Per gli anni 2007 e 2008 l'immobile in questione è rimasto sfitto ed il contribuente ha presentato le fatture relative all'energia elettrica dove viene evidenziata la mancanza di consumi. Il contribuente stesso chiede pertanto il non assoggettamento dei locali in questione alla tassa smaltimento rifiuti. Può trovare accoglimento l'istanza del contribuente?

Risposta: Il mero allaccio determina L'ASSOGGETTAMENTO, A NULLA RILEVANDO CHE NON VIA SIANO consumi. In senso conforme si è espressa la Cassazione con sentenza n. 16785 del 2002:

 

L'art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani i locali e le aree che non possono produrre rifiuti purché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dal titolare della relativa disponibilità. Pertanto, un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato, soprattutto quando risulti allacciato ai servizi elettrico, idrico e altri di rete, si rileva bensì inutilizzato, ma non inutilizzabile oggettivamente e, come tale, non può essere sottratto alla tassazione alla stregua della disposizione legislativa sopra citata. Nè può dedursi che l'omesso riconoscimento del non assoggettamento alla tassa di immobile non utilizzato costituisce violazione della circolare del Ministero delle finanze n. 65/E del 22 giugno 1994, interpretativa della norma contenuta nell'art. 62, comma 2, cit.

Cassazione civile , sez. trib., 27 novembre 2002, n. 16785

146. Dobbiamo predisporre il Piano Finanziario 2010. In via prudenziale, è meglio inserire tutti i costi Iva inclusa ?Non vorrei dover riproporre il Piano aggiornato in un secondo momento.

 

 

Risposta: io sono convinto che prima della fine dell'anno dovrebbero esservi  dei chiarimenti ministeriali. Tuttavia, consiglio di calcolare i costi  al lordo dell'IVA e non prevedere l'IVA sui ricavi. In tal modo si è nella migliore soluzione prudenziale. Ovviamente va tenuto conto che l'IVA corrisposta non è deducibile. In sostanza, è come se il Comune fosse il consumatore finale.

 

 147. Un contribuente nel 1972 denuncia l'abitazione ai fini tarsu con  superficie di mq 85. Nel 2000 il comune attiva un censimento sul territorio e rileva  l'abitazione con superficie mq 72 e  cantina di mq 2.  Oggi il contribuente viene a fare la denuncia di variazione pretendendo il  rimborso dall'anno del censimento (anno 2000) e sostenendo che il comune dovesse in base alle risultanze del censimento variare d'ufficio le  metrature iscritte a ruolo. Si  ritiene corretto negare il rimborso in quanto la variazione della  denuncia deve essere effettuata dal contribuente al pari di quella  originaria e il comune non può fare questo tipo di variazioni. E' corretta tale interpretazione?

Risposta: Le denunce di variazione hanno efficacia  successiva e non retroattiva, così come si evince dalla lettura dello articolo 64 del D.Lgs.n.504/92. Il rimborso, quindi, deve essere negato. Si consiglia, altresì, di individuare la superficie catastale dello immobile ed anche sopralluogo degli immobili detenuti. Peraltro, non avendo il contribuente proposto ricorso contro le cartelle esattoriali delle varie annualità, esse sono divenute definitive. Solo in via di autotutela il comune potrebbe provvedervi, ma solo se fosse certo della sussistenza del diritto al rimborso.

 

 

 148. TIA: Un'impresa agricola possiede un capannone nella zona industriale del paese, utilizzato per il deposito dei mezzi agricoli. Questo stabile è lontano dalla sede operativa della ditta, mentre la sede legale è in un altro Comune. Il nostro regolamento recita:"Sono esenti le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonchè dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultano ubicati sul fondo agricolo". E' corretto assoggettare alla TIA il suddetto fabbricato, essendo ubicato in una zona diversa rispetto alla sede operativa e amministrativa della ditta?

 

Risposta: Tale disposizione regolamentare è illegittima. Infatti, con l'articolo 39 sdella legge 146/94, dapprima,  e poi con il provvedimento di assimilazione fatto dal Comune, a seguito della abrogazione di tale norma da parte della legge comunitaria 95-97 nello aprile del 1998 i rifiuti agricoli, al pari di quelli sanitari ed industriali, non sono più da considerarsi esclusi dal servizio e quindi dal pagamento del corrispettivo per provenienza soggettiva, come del resto risulta chiaramente dal testo dello articolo 7 del D.Lgs.n.22/97 e confermato proprio per i rifiuti agricoli dalla Cassazione con sentenza n. 18418 del 2005 (si allega sentenza). Ma anche a prescindere da tale disposizione regolamentare, tale fabbricato va assoggettato come deposito (categoria 3) per il solo fatto che non è ubicato sul fondo.

 

Si consiglia, comunque, di procedere a tempestiva modifica del regolamento.

149. Un supermercato ci chiede l'esenzione dal pagamento tarsu della superficie occupata dal banco frigo e dal banco surgelati.  Dobbiamo accogliere la richiesta? Per il momento abbiamo esentato solo la superficie destinata a celle

Risposta: Nonostante vi siano istruzioni ministeriali favorevoli alla esclusione delle superfici non presidiate dall'uomo, queste vanno disapplicate perché illegittime. Per dimostrare l'illegittimità io
ribadisco che, se fosse così, tale esclusione sarebbe da farsi anche per le abitazioni private.

 

150. Gli amministratori, per contenere gli effetti negativi della crisi economica sulle famiglie, vorrebbero applicare degli SCONTI e/o ESENZIONI per le famiglie con redditi ridotti a seguito di mobilità e/o cassa integrazione (da applicarsi sulla  base dell’ISEE e della decurtazione reddituale)

      -          sempre gli amministratori vorrebbero introdurre delle agevolazioni e/o esenzioni in riferimento alla TIA (e anche all’ICI) per le nuove attività commerciali che si vengono ad insediare sul territorio, per incentivare l’occupazione degli spazi commerciali ancora disponibili (ad esempio esonerarli dalla TIA e ICI per tutto il primo anno …!)

Si chiede se la normativa vigente consente di introdurre SCONTI/ESENZIONI di questo tipo ed eventualmente che limiti incontrano.

 

Risposta: L'obbligazione tributaria ha carattere obbligatorio, così che tali agevolazioni sono concedibili, ma solo se ilo Comune ne finanzia la spesa. Per la TIA finanziando la diversità fra l'importo ordinario e quello agevolato. Per l'ICI invece è necessario dare dei contributi. Mi9 telefoni che le spiego in modo pi+ù approfondito le ragione.

 

 

151. In uno dei comuni gestiti è sorto un Centro ONLUS dedicato al recupero sociale di persone disadattate e/o tossicodipendenti. Il Centro si compone di: uffici, sale riunioni e mini appartamenti. AI fine dell'inquadramento per l'applicazione della T.I.A. si è, in un primo momento, pensato di suddividere i locali in funzione dell'attività in essi svolta , riscontrando però difficoltà in ordine alla corretta applicazione per quanto attiene ai mini appartamenti. Successivamente si è optato per un unico inquadramento di tutta la stuttura in categoria 01 come Associazione. Questo al fine sia di agevolare la struttura (sotto un profilo economico) sia per non dover continuamente apportare correzioni in funzione del numero di occupanti che può essere, nel tempo, molto variabile.

 

 

Risposta: Secondo i principi ricavabili,per analogia dalla giurisprudenza TARSU, nonché dalle istruzioni ministeriali al riguardo impartite, ad ogni attività deve corrispondere un unica tariffa. Ora, ritengo che gli appartamenti, in quanto sottoposti, come credo, alla vigilanza ed alla protezione delle persone  assistite devono essere collocati nella stessa categoria della restante superficie, trattandosi di attività accessoria e complementare della attività principale. Confermata l'unicità della categoria tariffaria, personalmente riterrei più corretta l'attribuzione della categoria 9 (Casa di cura), in luogo di quella di associazione, posto che la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti di molto si discostano dalle associazioni, luogo questo nella realtà  di ritrovo sporadico e non continuativo, come nel caso di specie ove le persone ospitate vivono.

 

152. Vorrei  sapere, viste la svariate modifiche, la superficie tassabile delle industrie qual'è? solo uffici deposite ecc. esclusa la sup. dove c'è l'effettiva lavorazione? Nel caso specifico rimanenze di legni riciclati o comunque pagano su tutto anche se smaltiscono con ditte private?

 

 

Risposta: Allo stato attuale della norma e della giurisprudenza le industrie sono assoggettate per tutti i locali, fatta eccezione per la parte destinata alla lavorazione industriale, vera e propria ossia ovvero la superficie occupata delle macchine  ed un piccolo spazio operativo. Tale sistema di esclusione, che io chiamo analitico, può essere sostituito, se il regolamento lo prevede, con un abbattimento di una determinata percentuale stabilita  dell'intero complesso industriale. Infatti, il comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93 così dispone al riguardo:

 

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.

 

Se il Comune ha assimilato i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani la tassa è dovuta anche se il contribuente faccia smaltire detti rifiuti da Ditte private, come confermato da ampia e consolidata giurisprudenza della Cassazione. In particolare la Suprema Corte con la sentenza n. 9524/97:

I rifiuti dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani vanno assoggettati alla tassa comunale prevista per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per il solo fatto che i locali in cui si producono sono ubicati nell'ambito del territorio in cui è istituito il servizio, a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia, senza che rilevi, al fine della inapplicabilità della tassa, che lo smaltimento degli stessi avvenga a spese di chi occupa o conduce i locali in cui si producono.

Cassazione civile , sez. I, 29 settembre 1997, n. 9524


In conclusione, allo stato attuale della norma, sempre che il Comune abbia deliberato l'assimilazione ed il contribuente sia ubicato in zona ove il servizio è istituito, tutti i locali vanno considerati nella superficie assoggettabile (uffici, depositi servizi, ecc), fatta esclusione della sala di lavorazione ove sono presenti macchine.

 

La lettera e) del comma 2 dello articolo 195 del D.Lgs.n.152/06 (tariffa ambientale) prevede l'esclusione dal computo della superficie assoggettabile, ma tale disposizione è sospesa almeno fino al 31.12.2009 e si spera in una ulteriore proroga, poiché l'attuazione di detta disposizione produrrebbe grave nocumento per le casse comunali.

 

153. La presente per un chiarimento riguardante i costi che si possono conteggiare ai fini della copertura della Tarsu. Il nostro comune ha sostenuto spese per smaltimento rifiuti speciali derivanti dalle estumulazioni cimiteriali. Non tassando in alcun modo il cimitero vorremmo sapere se è comunque possibile imputare i costi dello smaltimento dei rifiuti derivanti dalle estumulazioni quali costi della tassa rifiuti.

 

Risposta: La lettera c) del comma 1 dello articolo 7 del D.Lgs.n.22/97 considera, tra l'altro urbani, I RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI. Ne consegue che i costi di smaltimento dei rifiuti in argomento vanno computati nel costo del servizio, ma non evidentemente i costi delle operazioni di esumazione ed estumulazione.

 

154. Le sottopongo il seguente problema. Esiste nel nostro territorio un quartiere popolare costituito per lo più da mini appartamenti occupati per la maggior parte da extracomunitari o da persone comunque arrivate da zone del sud Italia. Questi cittadini nonostante i continui richiami, multe e riunioni, non conferiscono i rifiuti al servizio pubblico come prescrive il regolamento comunale. In particolare non fanno nessuna forma di differenziata. Accatastano i rifiuti lungo la strada in montagne di sacchi neri che puntualmente personale comunale deve andare a prendere per portarlo all’ecocentro.

Ha la possibilità il comune, vista l’inutilità di qualsiasi iniziativa, prevedere per gli abitanti di questa zona una tassa rifiuti maggiorata rispetto al resto del territorio visto i maggiori costi che dobbiamo sostenere per lo smaltimento dei suddetti rifiuti indifferenziati?

 

Risposta: In astratto le tariffe possono essere differenziate in relazione ai costi che il Comune sostiene nelle varie zone, così che sarebbe possibile stabilire ivi tariffe maggiori. Così facendo, tuttavia, si va a a colpire anche coloro che si comportano correttamente. Sarebbe bene, quindi, non agire sulle tariffe, ma applicare, come previsto dalla legge, le prescritte sanzioni per violazioni delle disposizioni del regolamento di nettezza urbana.  Le sanzioni applicabili nel caso di specie dovrebbero essere quelle previste dallo articolo 7 bis del D.Lgs.n.267/2000.  E' questa la via  pià corretta, invitando uil Comune, se non l'ha già fatto, ad inserire nel regolamento di nettezza urbana l'obbligo di conferimento differenziato dei rifiuti ed altre regole migliorative del servizio. Nei condomini potrebbe essere chiamato a rispondere l'amministratore. Il Comune di Milano applica già da tempo tali sanzioni, come strumento finalizzato allo accrescimento della raccolta differenziata dei rifiuti.

 

155. le esponiamo un caso di viva attualità che coinvolge il nostro Comune in riferimento ad una vertenza che, con alterne vicende, ha visto contrapposto l'organismo che nell'astigiano si occupa dello smaltimento rifiuti ad un'impresa che, nel 1997, si era aggiudicata l'appalto per l'affidamento della concessione di costruzione decennale, sia dell'impianto di pretrattamento rsu che valorizzazione della frazione recuperabile.

A parte le considerazioni sulla tormentata vicenda giudiziaria ed alle cause che hanno determinato la controversia, ciò che più attiene ai quesiti che desideriamo porLe può essere schematicamente riassunto nei punti seguenti:   

 

1-    il Comune di …. aderisce alla …… spa, che si occupa dello smaltimento dei rifiuti dell'astigiano. Tale società è sorta dalla trasformazione del ……  

       (Consorzio Smaltimento Rifiuti …..) in ….. (Consorzio di Bacino …..) ed in …. spa (Gestione Ambientale Integrata …..), detenendo una quota pari al 0,42%.

 

2-    In ultima istanza il Consiglio di Stato, quinta sezione, in sede giurisdizionale con sentenza n. 4588/09 depositata il 23.07.2009 ha condannato ……spa al     pagamento di €. ……oltre interessi e rivalutazione, con compensazione delle spese legali, che qui riportiamo per estratto: "Quanto alla quantificazione dela danno, il mancato utile deve essere desunto dal medesimo piano economico/finanziario allegato al progetto/offerta prodotto dall'appellante in sede di gara, che stimava su base decennale un utile lordo di esercizio pari al 15% dei costi sostenuti d dunque pari a Lire 515 milioni/anno per l'impianto di valorizzazione e lire 468 milioni/anno per l'impianto di pretrattamento con un previsto utile complessivo annuo pari a lire 983 milioni - somma da convertire in euro";

 

3- la quota che il …… spa ha estrapolato, a carico del Comune di ….. è pari ad €. ….;

 

4- in particolare il ….. spa suggerisce un'operazione che si articola in due tempi di cui il primo prevede che dopo il pagamento della somma di €……, si proceda alla ricapitalizzazione della spa; in un secondo tempo, ogni comune contribuirebbe a tala ricapitalizzazione in misura proporzionale alla propria quota di partecipazine  (cfr ….. = €. ….). Tutto ciò richiamando gli adempimenti di cui all'art. 2447 del codice civile "Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale"; e quelli dell'art. 194 ("Riconcosimento di legittimità di debiti fuori bilancio") , 1° c., lett. c, del D.Lgs. 267/2000 connesso al riferimento - contenuto nello stesso articolo - all'art. 193, 3°c., ed ai mutui da assumere ai sensi degli artt. 202 e segg."Fonti di finanziamento mediante indebitamento".

 

5- La proposta di cui al punto precedente è stata presentata da GAIA spa in una missiva personale ai sindaci che ne hanno discusso con noi segretari c.li e funzionari, ottenendo la manifestazione di alcune perplessità.  

 

6- Altra ipotesi che si desidera vagliare è quella di effettuare una valutazione per far riversare almeno parzialmente sulla TARSU i costi derivanti dalla soccombenza (in particolare quota viva dovuta dalla … spa alla …., alternativamente al riconoscimento di debito fuori bilancio e relativa copertura mediante mutuo, come consigliato dalla presidenza…...

 

Tutto ciò premesso, ci affidiamo alla Sua cortese e competente collaborazione per chiedere:

a)    se appaia realmente praticabile l'ipotesi di riversare almeno parzialmente sulla TARSU i costi derivanti dalla soccombenza;

b)     altre possibilità alternative di reperire, sempre alla stregua del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, le risorse necessarie - al di fuori di quelle attualmente presenti in bilancio-;

c) ove possibile, se non Le chiediamo troppo, un'indicazione dei profili di responsabilità e delle possibilità di rivalsa in varie sedi attinenti ai fatti esposti, meglio rilevabili dagli allegati che accludiamo:

 

-    Copia sentenza … del Consiglio di Stato

-    Lettera - reperibile sul sito di ….. spa - pubblicata su giornali locali ove il Presidente della Società espone i propri punti di vista e motivazioni in merito.  

 

 

 

Risposta: L'onere derivante da tale rifinanziamento può far carico ai costi del servizio di smaltimento, come previsto dal comma 2 dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93, i quale prevede che vi possano rientrare le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione dei consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, nonché gli oneri finanziari. Quindi la quota annuale di ammortamento del mutuo potrà essere finanziata dal gettito della tassa rifiuti. Lo stesso risultato potrebbe ottenersi con l'autofinanziamento in conto capitale, ammortizzando il costo in rate costanti annuali. Venendo al questione dei risarcimento dei danni patiti, è necessario far  riferimento allo articolo 2393 bis cc

 

 

Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (1).

[I]. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.

[II]. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo (2) del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.

[III]. La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.

[IV]. I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.

[V]. In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.

[VI]. I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.

[VII]. Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

156. Con la presente le richiedo gentilmente conferma dell’esercizio nel quale il comune  avrebbe dovuto raggiungere il grado di copertura del 100% del servizio Tassa rifiuti, rilevando che da quanto comunicato dalla ditta appaltatrice i costi del servizio hanno avuto un aumento non previsto in sede di bilancio 2009.

A tal fine si richiede se sia comunque obbligatoria la copertura totale dei costi del servizio per l’anno 2009, rilavando fra l’altro le continue proroghe normative per il passaggio a tariffa;

se sia possibile recuperare suddetta differenza con il recupero dell’importo dovuto a titolo di adeguamento metrature per effetto del comma 340 legge finan. 2005 ;

ovvero  se sia possibile ai sensi del combinato disposto dell’art. 79 comma 4 DLgs 507/1993 e dell’art 33 comma 2 Dlgs 504/1992 procedere entro il 30 novembre all’adeguamento delle tariffe in essere al fine di coprire l’intero costo del servizio.

 

Risposta: dubbi sussistono se l'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio sia già applicabile. La ragione di tale incertezza sta nel fatto che l'articolo 11 del DPR 158/99 ancorava il termine avendo riferimento al periodo transitorio previsto per il passaggio da TARSU a TIA, periodo che di fatto, come dice indirettamente Lei, non si è ancora concluso. A mio avviso l'obbligo di integrale copertura dei costi sarebbe già vigente, ma non mancano elementi di incertezza.

Le devo infine evidenziare che l'azione di recupero derivante dalla applicabilità del comma 340 dello articolo 1 della legge 311/04 non è da considerarsi ai fini della copertura, come si evince dalla lettura dello articolo 61 del D.Lgs. 507/93, che considera fra le entrate solo quelle di competenza dello esercizio e non quelle derivanti dalla attività di accertamento relativa a precedenti esercizi, come pure le sanzioni, le addizionali e gli interessi moratori. Le tariffe possono essere riviste (dal 2010), ma la motivazione del provvedimento dovrà unicamente basarsi sulla crescita dei costi o con l'esigenza di aumentare il tasso di copertura, onde evitare rilievi anche della Corte dei Conti, circa la volontà sostanziale del Comune di superare così facendo il blocco delle tariffe di cui al comma 7 dello articolo 1  del DL 93/08 convertito dalla legge 126/98.

 

157. Sul ns. territorio esiste un castello i cui locali sono sottoposti al vincolo dei beni culturali. E' formato da n. 3 A3, n. 3 A4, n. 1 C/6, n. 1 C/2 e n. 2 A/8. Alcuni degli appartamenti risultano affittati e pertanto viene pagata la TARSU su di essi, ma alcuni invece non risultano a ruolo perchè nel 2003 la proprietà aveva dichiarato che erano vuoti e da ristrutturare.

A oggi come mi devo comportare per la tassazione avendo una superficie calpestabile molto più alta di quella che risulta a ruolo?. Cosa devo richiedere per poter accettare un'esenzione per inagibilità?

 

 

Risposta: La più recente giurisprudenza della Cassazione afferma che è sufficiente l'utilizzabilità dei locali ai fini dello assoggettamento della TARSU, così da assoggettare i locali persino chiusi e vuoti, in quanto allacciati alle fonti di energia elettrica. L'onere di provare la non utilizzabilità, per costante e consolidata giurisprudenza, non è dal Comune, ma del contribuente, così che costui non è liberato da tale onere se non prova l'assenza di detto requisito. Ben raramente un castello può essere considerato parzialmente non utilizzabile, salvo che non vi siano ordinanze che ne dichiarino l'inagibilità per questioni di pericolo. Il castello, quindi, va assoggettato in via ordinaria sulla base della intera superficie, pur essendo alcune sue parti di fatto non utilizzate, ma comunque utilizzabili.

 

 158. La pro-loco della frazione di questo Comune affitta dalla Parrocchia dei locali in cui si tengono le riunioni organizzative ed una fiera detta “Fiera del Cascinale”.

Su richiesta di questo Ufficio è stata presentata una dichiarazione di iscrizione TARSU ma, visto che nel regolamento comunale, art. 14 – Esenzioni, al punto 11 vi è indicata la seguente dicitura:

·         “i locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e non hanno finalità di lucro;

 

Premesso quanto sopra si richiede cortesemente se, secondo Lei, la pro-loco si può ritenere …un’associazione che persegue finalità di alto rilievo sociale… pertanto ha diritto all’esenzione TARSU oppure deve essere considerata come un’associazione pura e semplice e che pertanto deve pagare detta tassa.

 

 

Risposta: A mio avviso la pro-loco può rientrare nella esenzione. Lei chieda dunque parere alla Giunta comunale. Tuttavia, faccio rilevare che tale esenzione va finanziata dal Comune con risorse diverse dalla TARSU, così come previsto dal comma 3 dello articolo 67 del D.Lgs.n.507/93. La finalità di tale disposizione è evidentemente quella di non trasfarire a carico degli altri utenti l'onere della esenzione. Sarebbe del resto comodo per il comune essere generoso con i soldi altrui!

 

159. ho passato "a tappeto" tutti gli immobili confrontandoli con i dati catastali e ho notato che ci sono degli immobili non dichiarati di proprietà di persone che nel ns comune non hanno alcuna posizione tributaria aperta (evasori totali). Il dubbio mi rimane su come agire nel caso (frequente) in cui l'immobile sia in comproprietà tra due o più persone: cioè posso notificare l'intero accertamento per omessa dichiarazione (dall'anno 2003) ad uno qualsiasi dei proprietari per l'intera superficie o devo notificare a ciascun proprietario un accertamento relativo alla superficie imputabile pro-quota in base alla quota di proprietà?

 

 

Risposta: Come si evince dalla lettura dello articolo 63 del D.Lgs.n.507/93 la TARSU è una obbligazione solidale, così che essa non può essere frazionata ed è sufficiente che l'atto sia notificato ad un solo detentore.

 

160. Avrei bisogno di chiarimenti relativamente alla tassazione/detassazione tarsu delle aree/locali di produzione sia delle attività industriali sia di quelle artigianali.

 

 

Risposta: sulla base della più recente giurisprudenza della Cassazione è necessario distinguere fra attività industriale e quella artigianale. Infatti, mentre le aziende industriali hanno l'esclusione delle sale di lavorazione,  indipendentemnente dalla natura del rifiuti, giusta l'esclusione espressa di cui alla lettera e del comma 2 dello articolo 68 del D.lgs.n.507/93, quelle artigianali sono escluse unicamente ove si producono rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune a quelli urbani. Per le aziende industriali l'esclusione riguarderà unicamente la SALA DI LAVORAZIONE E NON ANCHE I DEPOSITI O GLI ALTRI LOCALI.  Di contro, e questo il pericolo, la tariffa ambientale escluderà per tutti sia le sale di lavorazione che i depositi, OLTRE CHE le superfici di vendita dei negozi con superficie maggiore di 450 o 750 metri (comuni con meno o più di 10 000 abitanti).

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, ex art. 2 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, fra l'altro, "i residui derivanti da lavorazioni industriali". Pertanto, mentre le zone dello stabilimento nelle quali si svolgono le lavorazioni industriali sono in ogni caso intassabili, le eventuali aree dello stabilimento stesso aventi diversa destinazione (nella fattispecie, uso domestico) sono soggette a tassazione: ad un tal riguardo, il relativo onere probatorio ricade sull'ente impositore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'esistenza di parti dello stabilimento nelle quali si svolge attività ordinaria, estranea alla lavorazione ed alla produzione industriale, sia la loro estensione.

Cassazione civile , sez. trib., 13 gennaio 2004, n. 289

161. Nel territorio comunale è presente da diverso tempo una ditta che tratta i rottami metallici (ferro e altri metalli pregiati) i quali, all’interno dei locali ed aree occupati, vengono depositati, separati, trattati, compattati, ecc. per poi essere rivenduti.

I locali e le aree esterne della ditta sono regolarmente iscritti nel ruolo tassa rifiuti.

Nel 2009 la ditta, in seguito ad un ampliamento dei locali e delle aree esterne, ha presentato la nuova dichiarazione TARSU chiedendo la detassazione dei laboratori, dei depositi delle aree esterne ai sensi dell’articolo 62, commi 3 e 5 del D.Lgs. 507/1993, per i seguenti motivi:

     -     trattasi di area relativa a impianto di trattamento rifiuti speciale non pericolosi;

     -     trattasi di area adibita a messa in riserva di rifiuti

     -     i rifiuti speciali o pericolosi prodotti sono smaltiti a carico della ditta  

     -     non si producono rifiuti solidi urbani o equiparati.

 

Si chiede se è stato corretto il comportamento dell’ufficio tributi che ha tassato fino ad oggi le aree scoperte e quali motivazione addurre per respingere la richiesta di esenzione TARSU avanzata dalla ditta.

 

 

Risposta: Come affermato dalla stessa ditta i rottami sono rifiuti non pericolosi, così che subiscono lo stesso trattamento giuridico dei rifiuti urbani. Poi, tali sostanze non sono ivi prodotte, così che non sono presenti le condizioni poste per la detassazione dal comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93, che così dispone:

 

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

 

Ora, tali caratteristiche strutturali sono presenti secondo le indicazioni ministeriali quando sono presenti macchine ed impianti. Se così fosse le farmacie  sarebbero esenti. Vero, invece, che tali sostanze, non potendo essere considerate rifiuti, non andrebbero considerate ai fini della determinazione della tariffa, così che la relativa entità dovrebbe risultare inferiore rispetto a quella di altre categorie di servizi. In conclusione, le  contestazioni potrebbero porsi in relazione alla entità tariffaria, ma non alle superfici rilevanti, essendo la tariffa di categoria corrispondente al rapporto fra i costi sostenuti dal Comune per detta categoria ed i mq della stessa.

 

 

162. , Facendo seguito a conversazione telefonica intercorsa nei giorni passati con la mia collega Rag. Fortunato Daniela, si richiede cortesemente risposta scritta (via mail), in merito all'inserimento nel ns regolamento Tarsu per l'anno 2010, di apposito articolo inerente la corretta applicazione della riduzione a quelle ditte che provvedano direttamente allo smaltimento degli imballaggi derivanti dalla loro attività, mediante stipula di apposita convenzione con imprese che effettuano questo tipo di servizio. L'opportunità di avere una risposta scritta nasce anche dall'esigenza di poter offrire agli amministratori del ns Comune una spiegazione corretta ed inequivocabile su detto argomento, al fine di poter integrare il ns attuale regolamento comunale con soddisfazione di tutti.

 

  

Risposta: Secondo giurisprudenza, nel computo della tariffa non dovrebbe tenersi conto degli imballaggi secondiari e terziari, poiché i medesimi sono sottratti al diritto di privativa, in virtù dei divieti posti dal comma 2 dello articolo 43 del D.Lgs.n.22/97. Le difficoltà applicative di tale principio derivano dal fatto che i comuni non procedono alla pesatura deui rifiuti conferiti, così che le tariffe sono riferite ai costi della categoria di appartenenza, comprendendo indirettamente anche gli imballaggi. Ora, alcune sentenze hanno previsto di ridurre la tassa rifiuti in base ai costi soastenuti e documentati da tali utenti per il relativo smaltimento. Tale deduzione potrebbe comportare una forte riduzione della tassa rifiuti. Per tali motivo sarebbe auspicabile la riduzione a consuntivo della tassa rapportata ai costi sostenuti dallo utente per tale finalità. L'articolo del regolamento potrebbe essere così strutturato:

 

Art__________ AUTOSMALTIMENTO DEI RIFIUTI  DI IMBALLAGGIO TERZIARI E SECONDARI

 

E' restituito a consuntivo allo utente il __________ per cento dei costi documentati per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari o terziari. A tal fine il contribuente dovrà presentare al Comune, entro il mese di febbraio successivo,  copia delle fatture relative ai costi sostenuti per tale smaltimento. Il rimborso sarà limitato alle sole spese specificatamente riferite ai rifiuti di imballaggio. Il rimborso non potrà comunque superare il ___________ per cento della tassa rifiuti iscritta a ruolo per l'anno di competenza.

 

163. I controlli effettuati attraverso i dati censiti nel catasto edilizio urbano hanno prodotto accertamenti praticamente a carico di quasi la totalità dei contribuenti con conseguente eccedenza di introito rispetto ai costi riferiti all'anno di competenza (2004). L'eccedenza ( allo stato attuale non ancora del tutto quantificabile) comunque di importo elevato , può essere destinata a Bilancio  2009 per spese di investimento connesse al servizio rifiuti ( es. costruzione di una piazzola ecologica) oppure la somma eventualmente incassata e/o deve essere  restituita al contribuente per la parte eccedente la copertura del costo del servizio anno 2004? Dalla lettura di tutti i suoi testi dal 2002 ad oggi non ho trovato casi simili e/o riferimenti normativi che mi aiutino a risolvere il problema.

 

Risposta: Il rimborso è condizionato dalla certezza della sussistenza dello avanzo riferito all'anno di competenza. Peraltro, a tal fine vanno considerate le entrate relative al 2009, mentre non vanno computate le addizionali (ex ECA), nonchè le entrate derivanti dalla attività di accertamento, le sanzioni, gli interessi moratori, ecc, come del resto chiarito dallo articolo 61 del D.Lgs.n.507/93. Consiglio, dunque, di trasferire l'eventuale avanzo allo esercizio 2010  (a tal fine è necessario rilevare un residuo passivo nella spesa). Tale avanzo potrà finanziare solo in parte la costruzione della piazzola ecologica, posto che fra le spese di competenza dei prossimi esercizi ci potrà essere solo la quota di ammortamento nella misura del 10 per cento, così come stabilito per l'ammortamento fiscale per le imprese di smaltimento dei rifiuti.

 

164. Un contribuente chiede ai fini dell'applicazione della TARSU la riduzione  motivando nella sua richiesta la posizione di "non è residente". Il  regolamento comunale non prevede la riduzione per i "non residenti", ma il contribuente chiede che si tenga conto di quanto disposto dal D. L.  22/1997, legge dello stato e quindi di rango superiore al regolamento. In questo caso si deve comunque applicare la riduzione?  Chiede inoltre il rimborso per gli anni 2006 e 2007, già pagati.


Risposta: nonostante cattive informazioni RAI ed anche una sentenza non legittima della
CT del Lazio, la riduzione della TARSU o della Tia alle seconde case è
FACOLTATIVA E non obbligatoria, come risulta chiaramente dal testo sia del
D.Lgs.n.507/93 che dal testo applicativo del  del D.Lgs.n.22/97, comma 3
dello articolo 7 del DPR 158/99. Infatti, il comma  3 dello articolo 66 del D.Lgs.n.507/93 così dispone (si fa notaRE IL VERBO PUO')

3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:

a) …….;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere
l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;


L'ente locale può elaborare coefficienti di riduzione che consentano di  tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e  non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.

Come può vedere tali disposizione il comune ha la facoltà e non l'obbligo di concedere ai non residenti una riduzione. Costoro per la TIA sono definite utenze non stabili.

 

165. Una ditta ci comunica che ha interrotto l'attività produttiva a far data dal 01/06/2009, anche se non ha interrotto le utenze di energia elettrica, gas ecc., telefonicamente ci hanno informato che la produzione industriale e' cessata, ma che utilizzano ancora  e solo un'area relativa agli uffici per incontrare i clienti.

 

RISPOSTA: La Cassazione ritiene sufficiente l'utilizzabilità dei locali. Consiglio di fare sopralluogo onde riscontrare se sia possibile escludere la restante parte perché non utilizzata né, tantomeno, utilizzabile. Elementi che possono comprovare detta riduzione sono la riduzione del personale e del fatturato. Non è invece a mio avviso rilevante la Cassa Integrazione guadagni, neppure a zero ore. fate dunque sopralluogo.

 

166. Devo iscrivere a ruolo per la tassa rifiuti un agenzia di viaggio che ha solo un ufficio ed un bagno posso considerarla quale attivita' commerciale? o devo considerarla come uffici privati?  

 

Risposta. L'agenzia viaggi svolge una attività di intermediazione, la quale deve essere collocata nella categoria degli uffici privati.

 

167. Può il Comune affidare la predisposizione degli accertamenti, mantenendo la firma in capo al funzionario responsabile, a soggetti non iscritti nell’albo di cui allo articolo 53 del D.Lgs.n.446/97?

 

Risposta: Al quesito ha dato risposta negativa sia la Cassazione con la sentenza di cui si riporta più sotto la massima, che il MF con la nota del 11 giugno 2001 prot. 15395 dell'Ufficio del federalismo (vedasi mia Guida 2002, pagine 71 e 72).

 

Pubblica amministrazione - Contratti della pubblica amministrazione - Forme di contrattazione - Appalto concorso - Per l'affidamento del servizio recupero evasone dei tributi - Affidamento a privati - Albo di cui all'art. 53 d.lg. n. 446 del 1997 - Iscrizione - Necessità.

L'individuazione degli evasori totali e parziali dei tributi locali - con relativa predisposizione di apposito elenco da consegnare all'amministrazione comunale - nonché l'individuazione e la misurazione della superficie delle unità immobiliari da calcolarsi ai fini della corretta applicazione dei tributi comunali costituiscono fasi del complesso procedimento di accertamento che consente all'ente locale di verificare le ragioni del suo credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, di individuare il debitore e di quantificare la somma da incassare. Pertanto, detti servizi possono essere affidati solo ai soggetti iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 53 d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446.

( Conferma Tar Campania, Napoli, sez. I, 7 giugno 2001 n. 2638 ).

Consiglio Stato , sez. V, 23 maggio 2003, n. 2792

Soc. Custer c. Com. Castellammare di Stabia

Foro amm. CDS 2003, 1635 (s.m.)

 

 168. Dove e come reperire la normativa tecnica regolamentare, che determina le modalità di calcolo delle superfici dell'alloggio che concorrono al calcolo della TIA. In particolare della parte dispositiva che stabilisce:

-  le "esclusioni o inclusioni" nei computi dei "vani o blocchi scala" ben delineati ed identificabili rispetto al resto dell''alloggio;

-  se dette "superfici" (dei vani scala) godono di particolari deroghe o differenziazioni nell'applicazione - sempre sotto l'aspetto "inclusione-esclusione" - fra "vani o blocchi scala" condominiali  -di cui è notoria l'esclusione - e quelli siti nelle costruzioni non condominiali;

- se ciò fosse confermato, come si giustifica la disparità di trattamento, soprattutto se non regolamentata;

- come è determinata l'esclusione dai computi delle superfici con altezza inferiore a m. 1,50= fermo restando l'altezza minima di vivibilità e abitabilità dei vani è superiore come fissata dal regolamento edilizio.

 

Risposta: Mi sembra che Lei confonda la superficie secondo la disciplina catastale con quella della TIA. Infatti, la superficie della TIA riguarda la superfficie catastale dei locali (comprese le scale), a nulla rilevando l'altezza non superiore a 1,5 mt. Eventuali disposizioni regolamentari che dispongano diversamente risulterebbero illegittime.

 

169. Una società immobiliare è proprietaria di n. 6 box in un condominio da  10 anni e dichiara di non utilizzarli, ma la luce esiste in quanto il contatore è in comune. Per quanto riguarda la Tia è da assoggettare?

 

 

Risposta: E' l'allaccio del condominio rilevante ai fini della utilizzabilità e non della singola unità. La ragione della norma sta nel fatto che sarebbero gli altri utenti del servizio a sopportare l'onere anche dei primi.

 

170. Se ed in quali casi una casa di riposo può non pagare o avere riduzioni per la tariffa rifiuti?

Risposta:
 Mai, salvo che il Comune non se ne accolli la spesa, così come previsto dal comma 3 dello articolo 67 del D.Lgs.n.507/93, dal quale indirettamente si evince il principio che nessuno ha diritto ad agevolazioni, salvo che il Comune non se ne addossi la spesa, così che gli altri utenti non debbano sopportare anche il conseguente onere.

 

171. Per quanto concerne la TIA e la classificazione delle categorie si chiede consiglio per un negozio di sartoria e vendita vestiti. In quale categoria sarebbe opportuno inserirlo.

 

Risposta: Se non vi è separazione fra le due attività, si deve far riferimento alla attività prevalente. Se come è usuale prevale la sartoria la categoria da attribuirsi è la n. 18 (per i comuni con più di 5000 abitanti) o 12 per i comuni con minore popolazione.

 

 172. Entro quando dobbiamo raggiungere il tasso di copertura del 100% (mi indica per favore gli estremi della legge)?
- ai fini del calcolo del tasso di copertura per la parte dell'entrata devo tenere conto delle addizionali ex meca - eca oppure devo stornarle? In questo ultimo caso come devo farle trattare contabilmente dalla collega della ragioneria?
 

 

Risposta: Pur non sussistendo  chiarezza normativa, si ritiene che sussista l'obbligo di integrale copertura dei costi ai sensi dello articolo 11 del DPR 158/99. Ai fini del calcolo del tasso di copertura l'addizionale ex ECA non va considerata e ciò in virtù di quanto espressamente previsto dallo articolo 61 del D.Lgs.n.507/93 e come precisato dal Ministero dell'ambiente con la circolare a commento di detto DPR.

 

173. Un  contribuente titolare di partita IVA in data 09/05/2006 provvede a  cancellarsi come ditta individuale e ad iscrivere una società (X srl) in  qualità di legale rappresentante con decorrenza 01/01/2006 (il  contribuente rimane legale rappresentante di tale srl fino al gennaio  2009). Ora, tramite commercialista, ci richiede la cancellazione della  ditta individuale alla data del 23/01/2002 producendo come documentazione  le volture presentate all'ufficio commercio. Possiamo noi procedere allo  sgravio di annualità che non possono più essere recuperate tramite accertamento e, in linea generale, si può procedere a sgravare annualità  oltre gli anni previsti per il rimborso?


Risposta: come si evince da quanto disposto dallo articolo 64 del D.Lgs.n.507/93 le variazioni hanno efficacia dal bimestre solare successivo a quando sono comunicate al Comune.  Ne consegue che la cessazione ha effetto solo dal 1° gennaio 2010 (se comunicata nel mese di novembre 2009).

 

174. Nel comune di ….. …abbiamo un contribuente imprenditore agricolo proprietario di:

-abitazione principale

-agriturismo

-depositi/ ripostigli e magazzini

tutti quanti non accatastati.

Nel ruolo 2005 e successivi il nostro ufficio tributi tassava le seguenti superfici mq.73 come abitazione e mq.204 come ristorante.

Effettuando un controllo con le pratiche edilizie registrate all'ufficio tecnico abbiamo però appurato che le metrature fin ora fatturate non corrispondono per nulla alle superfici effettive.

Il contribuente richiede di tassare le superfici in funzione della destinazione o meglio:

- abitazione con riduzione prevista dall'art. 20 del regolamento comunale " la tassa è ridotta nella misura del 10% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dal coltivatore diretto, ovvero dall'imprenditore agricolo a titolo principale del fondo, ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica ";

- l'agriturismo con la riduzione del 30% per stagionalità di cui all'art.20 lettera B " i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibite ad uso stagionale, od ad un uso non continuativo ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione"( p.s.: l'area scoperta non è mai stata messa a ruolo) il tutto come riportato sul certificato di complementarietà in cui viene specificato il periodo di esercizio dal 1gennaio al 31 dicembre nei giorni di venerdì sabato e domenica e festività infrasettimanali. Sulla stessa si evince che fa parte dell'agriturismo anche un alloggio per 4 ospiti ed un ristorante per 80 posti;

- per i depositi magazzini e ripostigli utilizzati dall'azienda agricola chiede l'esenzione come previsto dall'art. 16 lettera I del regolamento comunale " i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'art.2135 del c.c., con esclusione, in ogni caso della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attiva la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso dell'abitazione stessa".

Facciamo altresì presente che ad un corso tenuto dalla SV c'era stato detto che gli unici immobili non tassabili erano le stalle tutto il resto doveva essere tassato con la tariffa più consona.

Il contribuente chiedeva anche eventuali norme che regolano quanto sopra esposto.

 

Risposta: La soluzione del caso posto deve evidenziare  alcuni principi che governano l'obbligazione tributaria:

a) il carattere coattivo della obbligazione tributaria;

B) il divieto di introdurre esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge.

 

Ora, come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 18418/05, riguardante le aziende floro vivaistiche, i rifiuti agricoli, non sono più esclusi dallo assoggettamento dalla tassa rifiuti e ciò a seguito della assimilazione di diritto delle sostanze non pericolose introdotto dallo articolo 39 della legge 146/94. Ne consegue che non può essere accordata, perché illegittima, l'esclusione prevista dallo articolo 16 lettera I del regolamento Comunale. Comune pure non va concessa la riduzione del 30 per cento alla attività di agriturismo, posto che nella licenza non è riportato il carattere stagionale, come del resto preteso daLLA LETTERA C) dello articolo 66  del comma 3 del D.Lgs.n.507/93. Anzi, per l'agriturismo andrebbe assoggettata l'area scoperta ove viene effettuata l'attività di somministrazione, come del resto previsto dal combinato disposto degli articoli 62 e 66 del predetto decreto. Convengo, invece, l'esclusione della stalla vera e propria,l producendosi ivi rifiuti esclusi ai sensi dello articolo 8 del D.Lgs.n.22/97

 

175. in relazione alla disposizione della legge 31/08, dal 2008, non abbiamo piu’ inserito a ruolo la tassa immondizie degli istituti statali, abbiamo tolto l’istiuto Alberghiero, l ‘Istituto Comprensivo ed i 2 convitti dell’istituto alberghiero che sono 2 alberghi che d’estate vengono utilizzati e tassati come albergo e d’inverno utilizzati e tassati come convitto. Prima dell’evento della sopracitata legge era alla Provincia che addebitavamo sia l’istituto alberghiero che i due convitti. Ora siccome il trasferimento dello stato e’ in base al numero degli alunni, e rilevato che ci risulta rimborsata la quota  per i soli ISTITUTI SCOLASTICI, (l’abbiamo verificata richiedendo il  numero degli iscritti agli istituti confrontandola con  quanto inserito nella comunicazione del Ministero) e non per i Convitt,i anche se nella comunicazione che facciamo al ministero vengono inseriti anche le minori entrate per i due convitti Le chiedo :

Posso recuperare la tassa immondizie per  i nove mesi del 2008 e 2009  dei due alberghi come alberghi? .

 

Risposta: L'esenzione è per le sole scuole e non per il convitto (o per gli alberghi), a nulla rilevando che il medesimo sia utilizzato dagli studenti. Per tali strutture il pagamento dovrà essere continuamente richieste (per 12 mesi) al detentore di tali strutture, a prescindere dal fatto che il medesimo sia Ente pubblico o privato.

 

 176. Anche per la tassa rifiuti è obbligatoria la copertura integrale dei costi?

 

Risposta: dubbi sussistono se l'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio sia già applicabile. La ragione di tale incertezza sta nel fatto che l'articolo 11 del DPR 158/99 ancorava il termine avendo riferimento al periodo transitorio previsto per il passaggio da TARSU a TIA, periodo che di fatto non si  è ancora concluso. A mio avviso l'obbligo di integrale copertura dei costi sarebbe già vigente, ma non mancano elementi di incertezza.

 

177. se, con quali  modalità e in che misura è possibile inserire nel piano finanziario della TIA (o TARSU evoluta) le spese per la rimozione della neve (dall'abitato,  anche strade esterne all'abitato). Nello schema tipo del Piano finanziario  tariffa rifiuti (ex art. 8 DPR 27.4.1999, n. 158) emanato dall'Osservatorio nazionale Rifiuti nel 1999, è prevista la voce per la  rimozione della neve. Tuttavia so che ci sono state posizioni differenti  su questo punto. Ho letto anche un accordo - in Piemonte, a livello  provinciale - che un apio d'anni fa ha regolamentato la questione.
 

Risposta: In via preliminare, faccio rilevare che in discussione non vi è il costo di rimozione della neve, ma caso mai l’onere del solo smaltimento della  neve. In sintesi, non si confondano i costi di manutenzione delle strade con lo smaltimento delle sostanze che su di esse sono collocate. Ora, fatta questa premessa, è pacifico che tali oneri non possano computarsi per la TARSU.
Infatti, la neve è una sostanza liquida, mentre la TARSU è connessa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (come del resto è la sua letterale denominazione). A mio avviso, poi, tali oneri non dovrebbero essere caricati neppure per la tariffa Ronchi, essendo, appunto, la neve non un
rifiuto e neppure solido, a nulla rilevando che i costi siano indicati nello schema di Piano Finanziario, peraltro redatto in forma arbitraria e non normativa, suggerita e non vincolante dallo Osservatorio sui rifiuti. In conclusione, per la TARSU è esclusa tale rilevanza. Per la TIA è dubbia,
ma certamente anche ammesso tale rilevanza essa va limitata allo smaltimento della neve e non ai costi di  manutenzione delle strade,  molto più ampi rispetto a quelli di mera asportazione della neve.

 

 178. A far tempo dal 2006 con deliberazione di Consiglio Comunale è stato introdotto un nuovo comma ad un articolo di regolamento il quale prevede che per le utenze non domestiche che conferiscono in piattaforma consortile scarti vegetali in quantitativi superiori a ton. 15 la tassa rifiuti è applicata alla superficie dei locali tassabili ad esclusione delle voci di raccolta, trasporto, conferimento/smaltimento scarti vegetali che viene calcolata sulla base dell’effettiva quantità di scarti vegetali conferita applicando le tariffe che il soggetto gestore del servizio applica al comune con fattura di conguaglio relativa a raccolta, trasporto, smaltimento/conferimento.

 

L’addetta dell’ufficio tributi (neo assunta) chiede a tutela del proprio operato:

- se è corretto far pagare gli scarti vegetali in tale modo (penso di sì visto che c’è una deliberazione di Consiglio Comunale regolarmente approvata ed esecutiva) ma a livello di normativa esiste qualcosa?

- dal totale del conteggio deve essere tolto quanto già pagato sui locali tassabili (ruolo normale) ovvero giustificare tale importo a copertura dei servizi e costi fissi che comunque il comune sostiene per il calcolo di copertura dei costi?

- la ditta interessata è stata informata verbalmente a suo tempo e mai con lettera scritta (quello che ha fatto quest’anno la neo assunta) scatenando il legale della ditta il quale sostiene che non è possibile applicare tale articolo di regolamento dal 2006. Il regolamento è stato modificato e reso pubblico. La forma di pubblicità è stata quella corretta? – albo pretorio nel 2006.

 

Risposta: Le disposizioni regolamentari citate sono di dubbia legittimità, posto che non sembrano sorrette da alcuna disposizione di legge che le avvalori, sembrando persino irrazionali ed arbitrarie. Lei è comunque tenuta, senza alcuna responsabilità, ad eseguire tale volontà della amministrazione e di contro l'utente ad impugnare il  regolamento avanti il giudice amministrativo, ricordando che il termine di proporre ricorso è di 60 giorni da quanto ne è venuto a conoscenza. Altresì, può proporre ricorso contro l'atto impositivo, chiedendo al giudice la disapplicazione del regolamento, ai sensi dello articolo 7 del D.Lgs.n.546/92, esponendo alla CT le ragioni per le quali egli ritenga che l'atto impositivo derivi da atto generale (regolamento) illegittimo.

 

179.   Il mio sindaco vuole introdurre un'esenzione della tassa rifiuti a tutte le attività commerciali del nostro Comune (bar, ristoranti). Premetto che la nostra TASSA RIFIUTI è calcolata sperimentalmente con il metodo della tariffa L. 488/99.

 

  Leggo l'art. 67 del d.lgs. 507/93, in particolare il comma 1 che dà facoltà al comune con apposito regolamento di applicare riduzioni ed in via eccezionale esenzioni ed il comma 2 che entra maggiormente nel merito per le attività commerciali.

 

  Le chiedo:

 

  1.      possiamo, in virtù dell'art. 1, introdurre con regolamento l'esenzione alle attività commerciali solo in quanto tali?

 

  2.      Dobbiamo invece solo applicare il comma 2 proprio perchè trattasi di attività commerciali?

 

  3.      L'eventuale esenzione, in bilancio, può essere gestita come minor entrata della TARSU o come indicato al comma 3 dell'art. 67 citato, come autorizzazioni di spesa con copertura diversa dalla tassa?

 

 

  Risposta: La concessione di agevolazioni in materia di tassa rifiuti deve superare due ostacoli:

 

 

  a) è necessario motivare il perché della disparità di trattamento rispetto agli utenti ordinari. Al riguardo ad esempio la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile le agevolazioni concesse alla chiesa cattolica;

 

  b) la spesa va finanziata con riosorse diverse dal gettito della tassa, così che gli altri utenti non debbano sopportare gli oneri degli utenti agevolati, come indirettamente previsto dal comma 3 dello articolo 67 del D.Lgs.n. 507/93.

 

 

 

  Dubito, quindi, della legittimità di eventuali disposizioni nel senso delineato (sempre che il comune abbia poi le disponibilità finanziaria), essendo le categorie colpite dalla crisi non solo quelle indicate, ma anche e soprattutto i disoccupati, i pensionati, i cassaintegrati.

 

 

180. Il ns. Comune è titolare di autorizzazione provinciale per il funzionamento di un centro di compostaggio. La convenzione in essere con il gestere prevede la corresponsione semestrale di un corrispettivo pari al 6% del valore del materiale conferito al centro in base a tariffe da noi determinate.

 

L'ammontare annuale dell'introito è portato in detrazione ai costi della gestione della tassa rifiuti. E'  possibile escluderlo dai conteggi di determinazione del grado di copertura della tassa stessa?

 

 

Risposta: Come indirettamente si evince dalla lettura del comma 3 dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93 questa entrata non è da computarsi in deduzione dei costi del servizio, non essendo, come sarebbe necessario, ivi richiamata. Codesto comune, quindi, potrà destinare l'entrata per finanziare altri oneri.

 

181.  Dal suo giornalino n°33/2009 risulta che la Corte dei Conti Piemonte, stabilisce con i Comuni non debbano riversare la quota di contributo alla Provincia.

 

La Corte dei Conti Puglia con deliberazione del 09 novembre 2009, stabilisce che il contributo debba essere riversato alla Provincia. Le chiediamo quindi, un parere in merito.

 

 

Risposta: Tale interpretazione è errata. Alla  Provincia non compete nulla, essendo il contributo provinciale da calcolarsi sulla tassa. Ora, se la tassa è zero il contributo provinciale è zero. Solo una modifica normativa potrebbe rimescolare il quadro esposto.

 

182. Un porticato aperto accatastato in C6 , escluso dall’ICI in quanto  pertinenza di abitazione principale, deve essere assoggettato alla tassa rifiuti? Nulla è previsto nel regolamento comunale. Si precisa che trattasi di una realtà di paese, con situazioni di ex ruralità.

 

Risposta: I portici sono  dei locali. Ne consegue che essi debbono essere assoggettati alla TARSU, in quanto essi risultino utilizzabili.

 

183. Il 31.10.2008 un ristorante deposita la sua licenza all'ufficio commercio e chiude l'attività. I locali che erano adibiti allo stesso (sala ristorante, cucina,  ecc.) come devono essere ora tassati? con quale categoria?

 

Risposta: Se i locali sono utilizzabili,  essi sono assoggettati con la tariffa dei ristoranti, almeno secondo quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 15658 del 2004. Secondo la Suprema Corte la tassa è infatti dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree adibiti "a qualsiasi uso" (articolo 62, cit., co. 1), senza bisogno che il comune dimostri la producibilità di rifiuti in relazione allo specifico uso; salvo che sia denunziata (articolo 70, co. 1, D.L.vo cit.) e documentata (articolo 62, cit., co. 2) dal contribuente l'esistenza di condizioni obiettive di "non utilizzabilità" (non di mancata utilizzazione di fatto) dell'immobile..- In tal senso Cass. nn. 19459/2003, 19152/2003, 9309/2003, 16785/2002, 14770/2000, con argomentazioni dalle quali, in difetto di valide ragioni diverse o contrarie, il collegio non ritiene di potersi discostare.

 

184. La copertura TARSU deve essere al 100% oppure  tale copertura è riferita alla tariffa?
 
Risposta: Dubbi sussistono sulla sussistenza di tale obbligo, anche se bisognerà  attendere la LF 010 per avere un quadro più esatto della situazione. Infatti, il DPR 158/99 aveva determinato l'obbligo di copertura integrale al termine del periodo transitorio per il passaggio alla tariffa Ronchi,
obbligo che è stato via via spostato sino al 31.12.2009. Il mio parere è ora il seguente: se sarà prorogato ancora il periodo transitorio per il passaggio alla tariffa ambientale (come credo) è possibile non coprire integralmente i costi, ma a condizione che non si determini un disavanzo
sull'intero bilancio del Comune. In sintesi, solo con una situazione di disavanzo
potrebbe determinare responsabilità di danno erariale.

 

 185. Un abitante di …….. ,iscritto alla camera di commercio come ditta individuale in quanto svolge attività di autista,consegna i divani nuovi (per conto della ditta venditrice)e ritira i vecchi  portandoli in piazzola ecologica. Può farlo? Dove dovrebbe scaricarli? Se può scaricarli presso la nostra piazzola , con quale categoria devo tassarlo? Posso tassre un locale della sua abitazione?

 

Risposta: Può farlo solo se li ritira da un contribuente del Comune. Molti comuni si fanno rilasciare una autocertificazione. Di contro, non deve consegnare i divani vecchi ritirati in altri comuni, poiché vanno consegnati nel Comune di riferimento, che gode del diritto di privativa. Di contro, l'autista pagherà unicamente per il garage che ha nel vs comune.

 

 

186. il Comune di ……gestisce la Tassa rifiuti con i criteri della Tariffa ma l'anno prossimo vorrebbe passare a tariffa; ci hanno chiesto di fargli un riepilogo con le previsioni d'incasso per il 2010. Nel preparare le previsioni ci siamo resi conto che due categorie e precisamente la 16 e la 17 (ristoranti e bar) subiscono un aumento di circa il 180%. Alla luce di questo, il comune vorrebbe non utilizzare per il calcolo i parametri previsti (Kc e Kd) ma deliberare dei valori inferiori per non penalizzare i contribuenti. Il comune ha la facoltà di deliberare dei valori inferiori?

 

Risposta: Il provvedimento sarebbe illegittimo per disparità di trattamento. Peraltro, gli altri utenti non domestici pagherebbero anche la loro parte. In conclusione, se si vuol fare non si citi il DPR 158/99, ma si sostenga che tali parametri sono stati redatti in base allo studio fatto dal Comune.

187. gradirei sapere che tipo di delucidazione posso dare ad un utente per il   calcolo di un portico. Il regolamento del comune in questione dice che nella superficie tassabile devono essere conteggiati i portici presumibilmente chiudibili. Noi  abbiamo sempre conteggiato i portici aperti su due e quelli aperti su tre  o su tutti i lati non li abbiamo mai conteggiati. C' e' una norma  specifica x il calcolo di questa superficie?

Risposta: Si calcola la superficie calpestabile, a nulla rilevando che esso sia chiuso
o chiudibile e ciò per il fatto che tali disposizioni regolamentari, ponendosi in contrasto con il comma 2 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93, che parla di locali senza alcuna distinzione, è  come non fosse scritto.

188. Nell'ambito di verifiche, relative all'oggetto, che stiamo effettuando in zona industriale è sorta la seguente problematica . Alcune Ditte hanno stipulato contratti individuali con ditte specializzate per il ritiro e lo smaltimento di tutto il materiale prodotto (tossico o meno). Queste Ditte ci presentano copia conforme del contratto che allegano alla denuncia TARSU e il Comune alle medesime applica la tassa solo sulle superfici non produttive (Uffici, spogliatoi, bagni, sale conferenze ecc.) e questo sembra un modo corretto di procedere;altre ditte si limitano ad allegare copia del singolo formulario relativo allo smaltimento di rifiuti senza aver stipulato alcun contratto di servizio. E' sufficiente questo formulario per esentare le sopra citate ditte dal pagamento della Tarsu nell'area produttiva?.

 

 

Risposta: Se il comune ha assimilato nel 1998 i rifiuti urbani non pericoosi a quelli urbani, senza limitazioni, gli utenti non domestici debbono corrispondere la tassa rifiuti, a nulla rilevando che essi abbiano affidato ad altre DITTE lo smaltimento  (Cassazione costante). Ne parli con gli amministratori poiché spesso il servizio è scritto solo sulla carta e di fatto non è espletato.

 

189. Ci è pervenuta da  parte di un Istituto d'Istruzione Superiore la richiesta di annullare le cartelle esattoriali relative alla TARSU  antecedente l'anno 2008. L'Istituto asserisce che dette  somme a debito devono essere corrisposte direttamente dal MIUR come specificato nella nota prot. 616 del 9/04/2008 (che allego alla presente). Chiediamo pertanto il suo parere in merito alla posizione che dovremmo  tenere come ENTE interessato.

 

Risposta: Poiché dal dire al fare c'è di mezzo il mare, le cartelle non vanno sgravate finché il predetto Ministero non avrà pagato gli arretrati. Non mi risulta, infatti, nonostante questa promessa, che il Ministero della PI abbia rispettato detto impegno.

 

190. Da una verifica effettuata ai sensi del comma 340 dell’art. 1 della Legge 311/2005 ha accertato ad un bar la minore superficie dichiarata rispetto all’80% di quella catastale.

Dai colloqui intercorsi con il contribuente è emerso che questi non aveva dichiarato la superficie occupata dal bancone fisso del bar, ritenendo, consigliato dall’Associazione Commercianti, che non rientra tra le superfici “calpestabili” e quindi soggette a TARSU/TIA. Secondo Lei dovremmo accettare le doglianze del contribuente oppure considerare effettivamente come tassabile l’intera superficie pari all’80% di quella catastale, considerando pertanto anche la superficie occupata dal bancone del bar?

Precisiamo ancora che nel nostro Comune fino al 2004 era stata applicata la TARSU e successivamente si era passati alla Tariffa di Igiene Ambientale.

 

 

Risposta: La tesi espressa dalla Associazione è inaccoglibile. Infatti, tutta la superficie  va computata e ciò a prescindere dal fatto che parte di essa sia occupata e ciò diversamente ad esempio dalla superficie di vendita, ai sensi della normativa commerciale. Per farmi capire meglio: se così fosse quale sarebbe la superficie delle abitazioni? Applichi dunque il comma 340 dello articolo 1 della legge 311/04, a prescindere dal fatto che trattasi di TARSU o di TIA, posto che tale disposizione è stata estesa anche a questa ultima entrata. Individui il maggior importo fra l'80n per cento della superficie catastale con la superficie calpestabile e proceda al recupero della  differenza dal 2005, dandone comunicazione al soggetto passivo.

 

191. noi siamo in TIA dal 2005. Abbiamo un problema sul calcolo della superficie utile dei distributori di carburante in quanto il gestore ha proceduto ad un controllo dei tre impianti sul territorio, verificato le planimetrie e chiamato i contribuenti scoprendo che non tutti avevano denunciato la corretta superficie.

 

L’intenzione dell’Amministrazione sarebbe di tassare esclusivamente la superficie delle tettoie.

Secondo Lei è legittimo?

 

Ho cercato di spiegare che:

1)   I coefficienti di produzione di rifiuto kg/mq annuo kc e kd sono molto bassi come da DPR 158/99 quindi già il legislatore ha tenuto in debito conto la minima produzione di rifiuto rispetto alla grande dimensione

2)   Sono già state escluse le aree sottostanti le pensiline (non solo le colonnine) e le aree adibite ad autolavaggio (ipotizzando produzione di rifiuto speciale)

3)   Il Regolamento attualmente in vigore prevede

 

ART. 9-Superficie utile

1.    La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e, per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2.    Concorrono a determinare la superficie per i locali, tutti i vani che compongono l’immobile, e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative  delle stesse, con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

3.    omissis

4.    Sono esclusi dall’applicazione della tariffa i locali e le aree, o le loro porzioni, ove si  formino, per specifiche caratteristiche,   rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia.

omissis

 

Stiamo modificando il regolamento e tenendo conto dei dubbi anche sui distributori c’era la proposta, tra le altre cose, di aggiungere questo comma:

Sono soggette all’applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze non domestiche ad eccezione di quelle aventi le seguenti caratteristiche:

a.    aree impraticabili o intercluse da recinzione;

b.    aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dei clienti e dei dipendenti;

c.    aree verdi;

d.    aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;

e.    aree scoperte che per la loro natura o per il loro particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono oggettivamente in condizione di produrre rifiuti

 

Per favore può indicarmi il metodo più corretto da utilizzare  ed eventualmente cosa inserire nel regolamento perché sia chiaro e legittimo?

 

Risposta: Il presupposto oggettivo della TIA è uguale a quello della tassa rifiuti. Per entrambi i tributi la superficie rilevante è quella di tutti i locali, mentre per le aree scoperte deve farsi riferimento solo  a quello  delle aree operative, definite dal Ministero delle Finanze quelle aree ove la presenza dell'uomo non è sporadica. Ora, Il Ministero delle Finanze con almeno tre risoluzioni è intervenuto a dettare i criteri di misurazione delle superfici rilevanti dei distributori di carburanti. La più recente è la numero 9 del 1990, con la quale il predetto Ministero ripropone la stessa interpretazione da esso fornita con le risoluzioni n. 1773 del 1988 e 1180 del 1983. Secondo il predetto ministero divengo rilevanti per il calcolo il chiosco, la pensilina, gli altri locali eventualmente presenti, quali l'autofficina, il bar, i servizi, ecc, mentre sono escluse le supefici impraticabili, quelle di transito, le aree verdi ed in genere quelle non presidiate dall'uomo. Non faccia effetto la data di tali circolar, essendo il principio di quantificazione delle supefici rimasto inalterato anche con l'applicazione della TIA, come si evince confrontando la disciplina ICI (articoli 62 e 66 del D.Lgs. 507/93) con quella TIA (articolo 49 del D:Lgs.n.22/97).  Si fa, altresì, rilevare che l'obbligazione tributaria è coperta da riserva di legge, così che le disposizioni regolamentari citate, nelle parti in cui si mettono in conflitto con la legge statale, vanno disapplicate, divenendo automaticamente illegittime. Giusto attribuire sia al distributore che al lavaggio (assoggettabile anch'sso per la struttura e per i punti ove sono presenti pompe aspiranti per la pulizia interna) la categoria 4 e non pare che i coefficienti ivi individuati siano inadeguati rispetto alla scarsa superficie rilevante, posto che i rifiuti prodotti  sono modestissimi, persino inferiori, a mio avviso, a quello prodotti da un appartamento di 100 mq. Non ritengo necessario che si indichi nel regolamento il metodo di calcolo delle superfici, posto che esso è già precisato dalla legge, seppure in forma astratta . Le allego, comunque, un mio regolamento Ronchi aggiornato. In conclusione, mi sento di condividere i rilievi mossi dalla categoria interessata.

192. In merito ai costi per lo smaltimento dei rifiuti, è possibile imputare nel Piano finanziario una parte del costo sostenuto per la manutenzione ordinaria del verde pubblico, tenuto conto che il comune ha un appalto con una ditta per il taglio e smaltimento del verde e che il rifiuto viene conferito una parte (5/10%) all’isola ecologica sul territorio del Comune e il resto inviato ad impianti di compostaggio. Si chiede se è corretto imputare i costi riferiti alla quota che viene conferita all’isola ecologica.

 

Risposta: Tali costi non si possono imputare nel piano finanziario, se non per la sola parte di smaltimento dei  rifiuti (e non anche quelli del taglio e della manutenzione). Lo stesso discorso vale per i costi di  manutenzione dei cimiteri.

 

193. Abbiamo spedito gli accertamenti comma 340 per la tarsu nel caso in cui un contribuente non sia a casa e l'avviso scada il 31/12/2009 cosa succede? Si prescrive? (abbiamo spedito con raccomandato r/r).

 

Sempre con riferimento al comma 340 il pagamento della somma accertata può essere rateizzato? Con quali presupposti?

 

 

Risposta: L'articolo 8 della legge 890 del 1982 prevede che la notifica si intende eseguita trascorsi 10 giorni da quando è stata spedita la raccomandata che avvisi della giacenza presso l'ufficio postale. Se quindi sommando i 10 giorni da tale data si va oltre tale data del 31.12.2009, il Comune decade dal diritto. Consiglio, tuttavia, di procedere alla riscossione coattiva, poiché la prescrizione va eccepita espressamente dal contribuente con ricorso.

 

Tali importi possono essere rateizzati ma solo quando saranno iscritti a ruolo. Vi sono due vie di rateizzazione:

 

a) l'articolo 19  del DPR 602/73, la cui competenza è dello esattore;

b) l'articolo 72 del D.Lgs.n.507/93, la cui competenza è del Comune (si parrla di Sindaco, ma ritengo che la competenza sia del funzionario responsabile).

 

 194. Un soggetto (straniero) è stato iscritto a ruolo fino all'anno 2007  (cancellazione da anagrafe residenti del gennaio 2007) ma in realtà l'abitazione che occupava in affitto è stata lasciata libera già dal 2005 a seguito di lavori di ristrutturazione effettuati dal proprietario e regolarmente denunciati all'ufficio tecnico.

Ora il contribuente (che ha pagato anche il 2006) mi chiede lo sgravio almeno per il 2007 perché è in difficoltà economiche e sottolineando che effettivamente non poteva esserci occupazione vista la tipologia di lavori.Come mi comporto considerato il fatto che tale soggetto a seguito del trasferimento per lavori non ha però spostato la residenza (non l'ha fatto per non cambiare i dati sul visto di soggiorno e per l'iscrizione della figlia all'asilo)? il comune può tassare anche in presenza di inutilizzabilità per lavori solo perchè il soggetto non ha spostato la residenza?  

 

Risposta: Il rimborso è legato alla certezza del diritto, con onere della prova posto  a carico del contribuente. Ora, poiché il presupposto impositivo della tassa rifiuti è la sola utilizzabilità dei locali (ed ora come si è certi che fossero i locali in situazione di assoluta e completa inutilizzabilità) e tenuto conto che anche durante tali lavori edilizi si producono rifiuti, sconsiglierei il rimborso, specie se si considera che il mantenimento ivi della residenza anagrafica costituisce presunzione di  utilizzazione.

 

195. il  comune  con proprio atto regolamentare nell’anno 2007 ha adottato un nuovo regolamento tarsu, molto vicino alla futura applicazione della tariffa, rilevando che per quanto riguarda gli ambulanti del mercato settimanale ha indicato che il sistema tariffario dovrà portare alla totale copertura dei costi del servizio di spazzamento della piazza dovuti al mercato medesimo. Successivamente, sempre nel 2007,  con delibera di giunta comunale sono state definite le tariffe , in parte in base alle metrature ed in parte in base ai sacchetti ed ai conferimenti in piazzola, definendo in modo esplicito che  per gli ambulanti del mercato settimanale la tariffa non veniva più applicata in base alla tariffa giornaliera, ma su tutto l’anno, ovvero mq x tariffe senza rapporto ai giorni di occupazione.

 

Si premette che non e’ stato presentato nessun ricorso contro le deliberazioni ne di consiglio ne di giunta, salvo le proteste verbali delle associazioni di categoria che nella pratica hanno pagato 5/6 volte piu’ di prima.

 

A tal fine lei mi consiglia di provvedere a rettificare la delibera di giunta, in sede di autotutela e di provvedere ad effettuare i rimborsi d’ufficio agli ambulanti, ovvero dato che la giunta ha comunque definito, seppur in modo illegittimo tale applicazione, lasciarla invariata fino a passaggio definitivo in tariffa.

 

Risposta: Tali provvedimenti sono palesemente illegittimi e vanno disapplicati, anche senza il loro annullamento da parte dell'Organo che li ha emessi. Infatti, nel caso di apparente conflitto fra norme quella speciale prevale su altre disposizioni di carattere generale. In estrema sintesi gli ambulanti del mercato debbono essere assoggettati alla tariffa giornaliera secondo le indicazioni vincolanti stabilite dallo articolo 77 del D.Lgs.n.507/93, così come confermato più volte dalla Suprema Corte di Cassazione. L'iscrizione a ruolo risulta peraltro illegittima, trovando applicazione come sistema di riscossione il versamento diretto di cui allo articolo 50 del D.Lgs.n.507/93, previsto per la TOSAP, come dal richiamo formulato dal comma 4 dello articolo 77 del predetto decreto legislativo.

 

Tributi locali - Rifiuti solidi urbani - Tarsu - Tassa giornaliera di smaltimento - Determinazione ex art. 77 del d.lg. n. 507 del 1993 - Modalità di calcolo - Banco di vendita nel mercato settimanale.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) prodotti dagli utenti temporanei di locali ed aree pubbliche, la misura tariffaria è determinata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, "in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento. .attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%". Ne consegue che la base di calcolo della tassa dovuta dai titolari di un banco di vendita nel mercato settimanale del comune è costituita dalla tariffa applicata, in base al regolamento comunale, alla categoria di utenti avente una "omogenea potenzialità di rifiuti" o, in mancanza di voce corrispondente, una potenzialità di rifiuti assimilabile (art. 77, comma 3, e 68); la tassa, rapportata alla superficie occupata dal banco, è dovuta non per l'intero anno solare, ma per i giorni di effettiva occupazione, con una maggiorazione fino al 50%, dovendosi, a tal fine, dividere l'importo totale di essa per il numero dei giorni dell'anno, e moltiplicare quindi il risultato per il numero dei giorni di occupazione del suolo pubblico. L'espressione "rapportata a giorno" di cui al comma 2 dell'art. 77, infatti, non può avere altro significato che quello di una divisione (rapporto) della tassa annuale per il numero dei giorni componenti l'anno solare (365), costituendo poi tale rapporto l'unità di misura di quanto dovuto dal titolare del banco, moltiplicabile per il numero delle partecipazioni al mercato settimanale ed aumentabile fino al 50%.

Cassazione civile , sez. trib., 23 ottobre 2006, n. 22805

Com. Almese c. Marrari

 

 

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