Quesiti
completi:
1. In questi giorni è arrivata una richiesta di
affissione manifesti per un concerto da parte di
un'associazione, nello specifico, l'associazione bersaglieri.
Secondo il regolamento la tariffa dell'imposta sulla pubblicità
è ridotta alla metà per affissioni effettuate da comitati,
associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
Ora, venendo a conoscenza che il prezzo del biglietto per
partecipare al concerto è di 20?, come è da intendere tale
entrata per l'associazione stessa? Non a scopo di lucro oppure
sì? Nel secondo caso verrebbe a mancare uno dei due presupposti,
(associazione e non a scopo di lucro) il quale darebbe diritto
alla riduzione sulla
tariffa delle imposte sulla pubblicità? Come dobbiamo
comportarci?
Risposta: Tale evento è da considerarsi commerciale,
anche se esercitato in forma occasionale. Va applicata, quindi,
la riduzione del 50 per cento prevista dallo articolo 20,
lettera b) del decreto legislativo n.507/93.
2. Per
gli autoveicoli: non capisco la differenza delle tariffe
previste dall'art. 13 comma 1 dlgs 507/93 - che rimanda all'art.
12 - ed i casi in cui si applicano invece le tariffe del comma 3
art. 13. puo' farmi un esempio delle due diverse applicazioni?
Risposta: Il comma 1 si riferisce
ad un mezzo pubblicitario aggiuntivo rispetto al mezzo di
trasporto, mentre il comma 3 si riferisce alla pubblicità posta
sul mezzo di trasporto. Esempio del comma 1 il taxi che
pubblicizza una Ditta oppure le veline. Mentre il comma 3
riguarda le insegne poste sui mezzi di trasporto.
3. E' presente sul nostro
territorio una farmacia, la quale ha installato n. 2 frecce
direzionali indicanti "farmacia"; Il Comune non ha mai fatto
pagare il canone per la pubblicità, è corretto il nostro
operato?
Risposta: La questione è
dibattuta e controversa. Il Ministero delle Finanze con la
risoluzione n. 48 del 1996 aveva ritenuto esclusi i segnali
turistici di territorio, avendo essi finalità di informare e
non pubblicitarie. La giurisprudenza prevalente è invece
orientata per l'assoggettabilità:
Sentenza del 22/02/2007 n. 40
- Comm.Trib. Reg. Piemonte
- Sezione XXIV |
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intitolazione 1 |
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Tributi
locali (comunali, provinciali, regionali) -
Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti
sulle pubbliche affissioni - Imposta sulla
pubblicita' - Oggetto - Cartelli stradali
indicatori di industrie laboratori
artigianali e negozi di vendita - Imposta
sulla pubblicita' Assoggettabilita'
CTR Lazio,
Sezione 32, sentenza n. 158/06
Intitolazione:
PUBBLICITA'- CRITERI - Area di servizio. Cartelloni. Messaggi.
Imponibilita'.
Criteri.
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Massima:
L'applicazione dell'imposta ex art. 5 del D.lgs. 507/93 per i segnali di
indicazione dei sevizi utili (bar, telefono, officina, ristoranti), e le
semplici forme di comunicazione al pubblico (fai da te, diesel, carburante,
super, frecce, etc.); diversamente per le scritte Agip+24 ore + altre per le
quali il messaggio pubblicitario Y manifestamente insito in quanto
finalizzato ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare
l'immagine del soggetto pubblicitario, sono imponibili.
Contro l'assoggettabilità si è mostrata invece la CTR del Piemonte, Sezione 26, con sentenza n. 28 del 2004:
Intitolazione:
Imposta comunale di pubblicita' - esclusione dall'imposta la
cartellonistica rientrante nella normale segnaletica stradale.
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Massima:
La cartellonistica avente funzione di fornire informazioni utili o necessarie
per l'individuazione di servizi,impianti,loclita' ed itinerari,non e'
considerata pubblicita' ma segnale di indicazione stradale e non ha rilevanza
ai fini tributari poiche' non e' rinvenibile il presupposto impositivao
prefigurato dall'art.5 d.lgs. 507. L'utilita' delle indicazioni per il
viaggiatore consiste nel tipo di servizio prestato e la mancanza di ogni
messaggio pubblicitario ma l'esistenza delle sole indicazioni direzionali con
dimensioni, forma e colori rigidamente codificate e posizionate in prossimita'
dell'esercizio che presta l'attivita' ritenuta utile per il viaggiatore ne
permette l'esenzione. Pertanto essendo ritenuta segnaletica stradale e'
regolamentata dal Codice della strada art.39 d.lgs.495/92 comma 1 lettera c.
in via previzionale senza necessita' di alcun specifico provvedimento.
L'art.136 DPR 495 del 16 dicembre 1992 riferendosi ai "segnali che forniscono
indicazioni di servizi utili" menziona "posti di assistenza meccanica", senza
prescrivere uno specifico provvedimento di riconoscimento di utilita' da parte
della pubblica amministrazione ma solo autorizzazioni
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4. Il concessionario della
pubblicità ritiene che sia legittima la contestuale applicazione
della sanzione di omessa denuncia con quella di omesso
versamento. Quali sono le ragioni per le quali la secondo non
deve trovare applicazione?
Risposta: La seconda è assorbita nella prima in
base ai principi sotto riportati in una mia pubblicazione.
4.2.1 - Assorbimento "ne bis in idem" sostanziale
Il principale criterio utilizzato per risolvere i casi di
apparente conflitto di norme è quello dell'assorbimento (o della
consunzione). Tale criterio è invocabile per escludere il
concorso di violazioni in tutte le ipotesi nelle quali la
realizzazione di una violazione comporta la commissione di una
seconda violazione che finisce assorbita dalla prima.
Così è il caso dell'omessa o infedele denuncia che comporta la
violazione necessaria del'omesso o dell'insufficiente
versamento. E' evidente, infatti, che il regolare versamento del
tributo determinerebbe una violazione
esclusivamente di carattere formale. In tali casi, appunto, il
legislatore penale, al quale si ispira come dettoo in precedenza
il nuovo sistema sanzionatorio tributario, prevede l'esclusiva
applicazione del trattamento
sanzionatorio previsto per il reato più grave. Secondo la
dottrina il principio dell'assorbimento segue i seguenti
criteri:
A) Esso non si basa su di un rapporto di norme ma su un nesso di
valore per il quale il fatto concreto appare, come negli esempi
prospettati, tutto ricompreso nella norma che prevede
l'applicazione del reato più grave, così
che l'applicazione congiunta di sanzioni condurrebbe ad un
ingiusto moltiplicarsi di sanzioni;
B) l'assorbimento richiede l'unitarietà normativa-sociale del
fatto. Si pensi al reato di omicidio contestuale a quello di
lesioni e quello di violenza carnale successiva ad atti di
libidine.
La duplicazione della qualificazione sanzionatoria si porrebbe
in contrasto con il principio del "ne bis in idem" sostanziale,
principio che fa divieto di attribuire due volte ad un medesimo
autore un accadimento unitariamente
valutabile dal punto di vista normativo.
Nell'assorbimento rientra anche, come negli esempi penali più
sopra riportati, la progressione criminosa. E' per tali motivi
che si ritiene che la violazione dell'omesso o del parziale
versamento, sanzionata dall'art.
13, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997 non debba essere
applicata, quando la violazione consiste nell'omessa od infedele
denuncia, proprio perché le sanzioni previste nel D.Lgs. 473/97
divengono assorbenti delle sanzioni
previste dalla citata norma. In senso conforme, seppur in
materia di omesso versamento delle ritenute IRPEF da parte del
sostituto d'imposta, si è espressa la Corte di Cassazione con la
sentenza n. 10568, in data 10 dicembre 1994 (emessa il 9.6.1994)
- SEZIONE I Civ.. Secondo la Suprema Corte, in caso di omessa
effettuazione delle ritenute alla fonte e conseguentemente di
mancato versamento della stessa, è applicabile la sola
sopratassa del 20 % stabilita dall'art. 95 del D.P.R. n. 602/73
per violazione dell'obbligo di ritenuta alla fonte, e non anche
la sanzione del
50 % stabilita dall'art. 92 del medesimo decreto per ritardati o
omessi versamenti diretti; tali sanzioni, infatti, pur
ri9guardando trasgressioni diverse sono di identica natura, e
non possono perciò concorrere non essendo
ipotizzabile una duplicazione sostanziale di sopratassa a carico
del medesimo contribuente.
5. A volte sullo stesso mezzo espositivo che
contiene le insegne d’esercizio, di superficie inferiore a 5 mq,
sono presenti anche scritte pubblicitarie (esempio classico è la
marca del caffè nel caso di insegne relative a bar). In questo
caso l’intero pannello deve essere comunque considerato esente
ai sensi dell’art. 17 comma 1 bis o deve essere assoggettato per
intero o parzialmente all’imposta sulla pubblicità? Esiste
qualche sentenza o risoluzione che tratti questa particolare
fattispecie?
Risposta: La questione trova
chiarimento nella circolare n. 3/DPF del 2002. In sintesi, se il
messaggio pubblicitario è compreso nella insegna è esente. Se
invece costituisce un messaggio autonomo è da assoggettare
normalmente. Ad esempio, in tale circolare si ritiene insegna
esente il messaggio Bar Alfa-Caffé Beta. Mentre il Caffè Beta
sarebbe assoggettato se il messaggio fosse separato ossia se si
avesse Caffè Rossi e staccato il messaggio del Caffé.
6. Nel 1997 il Sindaco allora
incarica ha rilasciato una concessione permanente (TOSAP), per
occupazione di suolo pubblico con impianto pubblicitario, per
la durata di 29 anni. Nel 1999 il comune ha adottato il COSAP.
Negli anni scorsi il comune ha stipulato una convenzione con una
ditta esterna per la gestione degli impianti pubblicitari. Ora
la ditta che gestisce gli impianti ci contesta formalmente
questo cartello pubblicitario per il quale comunque non risulta
alcun versamento per suolo pubblico. Devo revocare questa
concessione di 29 anni data in regime di TOSAP tra l'altro
quando non esisteva il piano degli impianti pubblicitari oppure
ha ancora valore?
Risposta: In via preliminare, faccio rilevare che le occupazioni
fino a mezzo metro quadrato sono escluse dal pagamento della
TOSAP e quindi del COSAP (si misura a tal fine la proiezione a
terra), ed anche che le concessioni sono comunque necessarie
anche in ipotesi di esenzione o di
esclusione. Ricordo, poi, che in base allo articolo 3 del
D.Lgs. n. 507/93 il Comune deve individuare gli impianti
destinati alle affissioni dirette. Se il Comune non vi ha
provveduto non è possibile revocare tale concessione per il solo
fatto che essa va contro l'interesse del concessionario del
servizio. In conclusione, si consiglia il mantenimento di tale
impianto, poiché una revoca della concessione, se non
adeguatamente motivata, risulterebbe illegittima e violerebbe un
diritto soggettivo pieno, con il rischio di dover risarcire
persino i danni.
7. Gli striscioni/cartelli
riportanti unicamente la scritta “saldi”, vanno assoggettati
all’imposta sulla pubblicità? E nel caso in cui tale striscione
fosse apposto genericamente nel parcheggio di un centro
commerciale che raggruppa più attività commerciali (tra cui
anche bar che quindi non effettuano saldi) chi è il soggetto
passivo?
Risposta: Gli striscioni/cartelli
riportanti la scritta "saldi" sono da considerarsi mezzi
pubblicitari, essendo diretti a promuovere la domanda di beni e
servizi, così come preteso dallo articolo 5 del D.Lgs.n.507/93.
Tuttavia, essi diverrebbero irrilevanti allorché la superficie
risultasse non maggiore di 300 cmq (comma 2 articolo7) oppure
quando sono esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso
nelle immediate vicinanze e nel contempo non superino nel
complesso il mezzo metro quadrato.
Nel caso descritto il soggetto
passivo va individuato nello amministratore del centro
commerciale. Si avverte che il bar trae comunque beneficio dallo
afflusso di persone attratte dai saldi (anche se ciò è un
problema interno).
8. Abbiamo il caso di un
panificio che intende esporre un led luminoso con scritte
scorrevoli riguardanti la vendita dei propri prodotti. Si chiede
se questo manufatto è assoggettato al canone della pubblicità
indipendentemente dalle sue dimensioni? oppure come dobbiamo
gestire la richiesta?
Risposta: Trova applicazione la
tariffa prevista dal comma 1 dello articolo 14 del D.Lgs.n.507/93,
ridotta del 50 per cento ai sensi del comma 3, ossia per il
vostro comune la tariffa base sarebbe pari ad euro 16,53 il mq.
9. In riferimento all’imposta
sulla pubblicità da pagare al concessionario se su una facciata
di un capannone adibito a vendita di scarpe, sopra all’ingresso,
vi è un telone di 45 mq. catalogato con tipo tariffa 3 per un
totale di euro 1.022,00 e sullo stesso ci sono raffigurazioni
varie (una veduta mare, un campo da golf, una mamma con la
bambina ed una gamba in azione di corsa, il tutto non
accompagnato da descrizioni di nessun tipo pubblicitario,
neppure da marchi di calzature e/o abbigliamento in genere). Si
chiede se il telone costituisce pubblicità e quindi soggetto
all’imposta.
Risposta: Certamente si. Infatti,
i messaggi pubblicitari possono essere costituiti anche da soli
disegni e persino colori, risultando evidente in tale ipotesi la
volontà di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero
essendo il mezzo finalizzato a migliorare l’immagine del
soggetto pubblicizzato, come previsto dal presupposto del
presente tributo, di cui al comma 2 dello articolo 5 del D.Lgs.n.507/93.
10.Il DM 26 aprile 1994, art. 4
comma 2 stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, bisogna
trasmettere alla direzione centrale per la fiscalità locale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze una situazione
riepilogativa delle riscossioni dell’anno precedente dei tributi
imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissione e tosap.
Il nostro comune ha affidato il
servizio pubblicità e pubbliche affissioni alla ditta ……. ed
applica il COSAP. E’ corretto pensare che essendo un canone non
rientra nell’obbligo sopra descritto?
Risposta: Come si evince
indirettamente dal comma 2 dello articolo 4 del predetto
decreto, in caso di concessione tale obbligo è posto a carico
del concessionario:
2. Il comune o il
concessionario deve trasmettere alla Direzione centrale per
la fiscalità locale, entro il 31 marzo di ciascun anno,
una situazione riepilogativa relativa all'anno
precedente corredata
dei dati dei singoli trimestri con annotati, nel caso
di gestione in concessione, gli estremi dei versamenti alla
tesoreria comunale.
Ricordo che il concessionario
deve invece consegnare al Comune il conto giudiziale della
gestione, così come previsto dal comma 2 dello articolo 93 del
D.Lgs.n.267/00, che così dispone:
2. Il tesoriere ed ogni altro
agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia
incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonchè
coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti
agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono
soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le
norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
Il conto della gestione non va
trasmesso alla Corte dei conti, come previsto dal successivo
comma 3.
3. Gli agenti contabili degli
enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono
tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il
giudizio di conto di cui all'art. 74 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
Il nostro comune applica il
COSAP, è corretto pensare che essendo un canone non rientra
nell’obbligo sopra descritto?
Poiché la norma parla di TOSAP
tale adempimento non sarebbe dovuto per la COSAP. Tuttavia, si
consiglia di richiedere anche l'adempimento per il COSAP.
11. I cartelli affissi
all’esterno dei cantieri edili contenenti, oltre alle
indicazioni prescritte dalla legge (n. concessione edilizia,
nome del progettista e del direttore dei lavori ecc..), anche il
logo dell’impresa che produce e distribuisce tali cartelli
(diversa dall’impresa costruttrice), sono soggetti all’imposta?
Risposta: la lettera i) del comma
1 dello articolo 17 del D.Lgs.n.507/93 prevede l'esenzione:
i) le insegne, le targhe e simili
la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o
di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora
non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro
quadrato di superficie. Ora, essendo l'esposizione del cartello
obbligatoria per legge, qualora la misura del cartello non sia
maggiore di mezzo metro quadrato di superficie o comunque non
superiore ai limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento
comunale, determinerebbe la relativa esenzione.
Tuttavia, l'indicazione del logo
dell'impresa costruttrice del cartello attribuirebbe a tale
mezzo natura pubblicitaria, salvo che lo spazio ad esso
riservato non superi la superficie di 300 cmq, così come
previsto dal comma 2 dello articolo 7 del D.Lgs.n. 507/93,
In conclusione, tale cartello
dovrà essere assoggettato a normale imposizione in presenza
anche di una sola delle due condizioni sotto riportate:
1. cartello avente superficie
maggiore di mezzo metro quadrato (salvo diversa disposizione del
regolamento comunale);
2. spazio riservato alla
superficie del logo della ditta produttrice maggiore di 300 cmq
(si ricorda che un mq è pari a 10000 cmq).
12. Chiedo se secondo il suo
parere è possibile approvare una disposizione regolamentare
che preveda la riduzione del 50% alla affissione di manifesti
di associazioni senza scopo di lucro (nella fattispecie le
polisportive) anche se i manifesti sono ricoperti per il 70% da
sponsor. Non hanno il patrocinio del Comune. Qualora il
Comune accordi il patrocinio sullo stesso tipo di manifesti? I
Comuni limitrofi si comportano ognuno in modo diverso per cui
mi chiedo se col regolamento posso precisare che una
associazione senza scopo di lucro ha la riduzione del 50% se ha
il patrocinio del Comune anche se l'80% della superficie del
manifesto è assegnata agli sponsor. In alternativa prevedere la
riduzione del 50% per le associazioni senza scopo di lucro se
la pubblicità commerciale sul manifesto è al massimo del 50%
della superficie.
Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che il regolamento
non può intervenire su tale questione, essendo tale compito
riservato solo alla legge statale. Ora, come si evince dal
combinato disposto degli articoli 20 e 21 del D.Lgs.n.507/93, il
diritto per la fattispecie descritta non può mai ridursi al di
sotto del 50 per cento, ma a condizione che il messaggio non
abbia natura commerciale. Ora, se la parte prevalente della
superficie dei manifesti è occupata da sponsor, alcuna riduzione
deve essere accordata, posto che il manifesto ha
prevalentemente natura commerciale, riferibile allo sponsor.
13. Questo Comune è proprietario di un campo di
calcio dato in concessione ad un'azienda privata per la
gestione. All'interno dello stesso verrà prossimamente collocata
della pubblicità sia delle associazioni dilettantistiche che lo
usano sia di società commerciali. La pubblicità pur rivolta
verso l'interno sarà visibile anche dai passanti occasionali.
Si chiede se dovrà essere pagata l'imposta comunale sulla
pubblicità.
Risposta: L'agevolazione, introdotta dall'art. 1, comma 128,
della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (Finanziaria2006), prevede l'esenzione dall'imposta
di pubblicità dell'attività di
pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per
manifestazioni sportive dilettantistiche con
capienza inferiore a tremila posti, effettuata dalle
associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive
dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di
lucro:
128. La
disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la
pubblicita', in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al
comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli
impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive
dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e'
esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in
qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per
manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore
ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto
all'evento sportivo direttamente organizzato.
Sulla base di tali disposizioni diventa determinante il gestore
di tali spazi. Se questi è società sportiva affiliata alle
Federazioni si applica l'esenzione. Di contro, l'esenzione non
si applica.
14. Quando si applica l’aumento
del 20 e quando quello del 50 per cento in un comune che ha
stabilito l’aumento delle tariffe del 10 per cento?
Risposta: La questione posta non
è di difficile soluzione. Infatti, per i mezzi pubblicitari non
superiore a 1 mq, può trovare applicazione l'aumento
generalizzato del solo 10 per cento, così come previsto dal
comma 10 dello articolo 11 della legge 449 del 1997,
evidenziando che il 20 per cento ivi stabilito è quello massimo,
così che avendo il Comune scelto l'aumento del solo 10 per cento
ne rimane vincolato.
10. Le tariffe e i diritti di cui
al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti
locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere
dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro
quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro
quadrato (5).
(5) Comma così modificato
dall'art. 30, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
15. In data 10.12.2008 l'ufficio
di Polizia Locale ci trasmette un segnalazione che evidenzia
l'esposizione abusiva di n.2 mezzi pubblicitari. In data
22.01.2009 emetto il verbale di accertamento nei confronti di
questa ditta. In data 03.02.2009 la ditta mi comunica tramite
raccomandata che è responsabile di uno solo dei due cartelli
sanzionati. Chiedo pertanto se è il caso di annullare
l'accertamento del 22.01.2009 e riemetterne uno nuovo in data
odierna (dando quindi la possibilità all'utente di poter
effettuare il pagamento entro i 60 giorni), oppure rettificarlo.
Nel caso di rettifica, come avviene il calcolo degli interessi?
Vanno calcolati dal 01.12.2009 (mese della segnalazione Ufficio
P.L.) fino a che data? E l'utente, in questo caso, non ha più
diritto alla riduzione ad 1/4 della sanzione perchè trascorsi i
60 giorni?
Risposta: E' necessario emettere
atto di autotutela rettificativa. Con tale modifica rimane in
essere l'atto già emesso per la parte risultante valida. Gli
interessi, come pure il tributo e le sanzioni decorrono dal
primo gennaio 2008, giusta la presunzione prevista dal comma 4
dello articolo 8 del D.Lgs.n.507/93. Le sanzioni non possono più
essere ridotte, essendo trascorso sia il termine di pagamento ed
anche perché questo ultimo non è stato effettuato. Oltre, che
l'atto di rettifica emetta dunque l'accertamento per il 2008.
16. Il comune di….. ha approvato
il bilancio di previsione 2009 entro il 31.12.2008.
Al fine di eliminare la
pubblicità a mezzo volantinaggio l'Ente intende modificare il
regolamento sulla pubblicità. Si chiede se il regolamento
entrerà in vigore l'anno successivo alla sua adozione o è valido
dal 1° gennaio 2009?
Risposta: Le modifiche
regolamentari hanno efficacia sin dal primo gennaio se
effettuate entro il termine legale di approvazione del bilancio,
a prescindere se il singolo Comune abbia già adottato il
bilancio. Ora, poiché tale termine è spostato al 31 maggio, il
regolamento avrebbe efficacia sin dalla data della sua
adozione, anziché dal primo gennaio 09, in virtù del principio
di favor rei stabilito dallo articolo 3 del D.Lgs.n.472/97., non
potendosi punire le violazioni commesse prima di tale modifica.
17. il concessionario per la
gestione dell'imposta sulla pubblicità ha sanzionato un
noleggiatore di videocassette che espone in vetrina le cassette
con l'indicazione del film contenuto (ogni cassetta ha stampato
un piccolo manifesto del film). Il titolare della videoteca
contesta la tassazione dicendo che ciò che espone è la sua
merce e non un messaggio pubblicitario e fa il paragone con i
negozi che vendono, ad esempio, abbigliamento e non pagano la
pubblicità per la merce esposta. Come devo comportarmi?
Risposta: A mio avviso tali esposizioni debbono considerarsi
esenti quando sussiste almeno uno dei seguenti motivi:
a) quando il messaggio pubblicitario, ossia la singola cassetta
è inferiore a 300 cmq (comma 2 dello articolo 7 del D.Lgs.n.507/93);
b) quando nel loro insieme la loro superficie complessiva
risulta essere inferiore a 1/2 mq per vetrina od ingresso
(articolo 17).
Nel caso di insistenza si suggerisce di segnalare detto
comportamento alla Direzione Regionale delle Entrate e valutare
se non sia il caso di revocare la delega. Infatti, molti
concessionari insistono con tali comportamenti confidando che
il contribuente rinunci al ricorso per il motivo che costa più
caro ricorrere che pagare accettano di pagare.
18. Una signora che abita nella frazione
di …., è proprietaria e gestore di un Agritur di recente
apertura. Al fine di indicare il luogo dove detto Agritur si
trova, sono state installate alcune frecce di indicazione
stradale uguali a quella che le allego. Su tale indicazione le
tre margherite hanno analoga funzione delle stelle per gli
esercizi alberghieri. Il logo a destra (quadrato con
prato, monti e margherita, riportante la scritta Agritur) è
quello dell’Associazione trentina degli Agritur. V… è il nome
della frazione del comune di …., dove l’Agritur è stato
costruito.
La signora è convinta di non
dovere pagare l’imposta sulla pubblicità (D.Lgs. 507/93) a ciò
supportata da un parere del Servizio Enti Locali della Provincia
Autonoma di Trento del 29.7.1997, indirizzato al Difensore
Civico di allora quale risposta, che infatti cita, a sostegno
dell’esonero dall’imposta, le R.M. n. 262/E del 2.11.1995 e n.
48/E del primo aprile 1996. Se ne avesse bisogno le invio
senz’altro il testo del menzionato parere per fax. Chiedo il suo
parere, che se fosse contrario, mi dovrebbe adeguatamente
motivare per correttezza e trasparenza nei confronti della
persona interessata che risiede e svolge l’attività economica in
questione nel comune di …..
Risposta: I cartelli segnaletici
in argomento rientrano senza dubbio nel presupposto impositivo
della imposta comunale della pubblicità. Infatti, il comma 2
dello articolo 5 del D.Lgs.n. 507/93 considera rilevanti i
messaggi diffusi nello esercizio di una attività economica allo
scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero
finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Ora, che sia un agriturismo oppure un albergo non vi è
differenza, stante che l'azienda è per definizione giuridica
l'insieme di beni messi a disposizione dello imprenditore per
l'esercizio di una attività economica. Le riporto a conferma
dello assoggettamento due sentenze. La prima della Suprema Corte
e la seconda della CTR del Piemonte.
Imposte e tasse - In genere - Tributi
locali - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni - Oggetto -
Cartelli
stradali indicatori di
industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita.
In tema di imposta comunale sulla
pubblicità, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il
quale — indipendentemente dalla ragione e finalità della sua
adozione — risulti obbiettivamente idoneo a far conoscere
indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili
acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il
prodotto di una azienda, è soggetto al relativo tributo ai sensi
dell'art. 5 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, anche nel caso in cui
il cartello non presenti le connotazioni di una vera e propria
insegna. (Nella specie, in applicazione di tale principio, si è
ritenuto soggetto a detta imposta il cartello "AUTORICAMBI 2000"
perché affianca, alla funzione disegnale di indicazione, quella
di mezzo pubblicitario).
Comm. trib. reg. Piemonte, sez.
XXIV, 22 febbraio 2007, n. 40
Soc. I.C.A. c. Soc. G.
Riv. giur. edilizia 2007, 4-5
1453
19. La società concessionaria
della pubblicità ha emesso accertamento per omessa denuncia per
10 decalcomanie scritte “Buffet stazione con il disegno di un
treno, messe sui vetri di dehor, posto su aree del demanio
provinciale, che viene installato per circa 6 mesi.
Ciò premesso si chiede:
1.
se l’imposizione è corretta;
2.
se l’imposta doveva andare alla Provincia;
3.
se è corretta la contestuale applicazione della sanzione di
omessa denuncia e omesso versamento;
4.
se l’imposta è permanente o se temporanea per mesi 6;
5.
se avendo pagato il contribuente, avrebbe diritto al rimborso.
Risposta: 1. la scritta "BUFFET
STAZIONE" ha di per sé carattere di mezzo pubblicitario e va
quindi assoggettata ad Imposta, sempre che la superficie che
circoscrive la scritta sia maggiore di 300 cmq, come preteso dal
comma 2 dello articolo 7 del D.Lgs.n.507/93 (ricordo che 1 mq è
pari a 10000 cmq);
2.diversamente dalla TOSAP, la
provincia non è mai soggetto attivo del presente tributo, come
indirettamente si evince dal dettato dello articolo 5 del
presente decreto;
3. l'accertamento è illegittimo
nella parte in cui duplica le sanzioni, infatti la sanzione di
omesso versamento è assorbita in quella di omessa denuncia (se
vuoLe approfondire il discorso veda le mie Guide);
4. la pubblicità si presume, in
assenza di denuncia, permanente, con la conseguenza che non
risulta frazionabile, come si evince dal comma 4 dello articolo
8 del presente decreto;
5. se il contribuente non ha
proposto ricorso, il rimborso non è dovuto, poiché in carenza di
tempestivo gravame l'atto è divenuto definitivo.
20. Vorremmo avere indicazioni
per quando poter applicare la tariffa di un decimo, prevista dal
comma 2 art. 12 del D.Lgsl. 507/1993. Abbiamo da definire un
caso in cui l’esposizione di un cartello pubblicitario si è
protratta oltre i termini della disdetta presentata dal soggetto
passivo. A seguito di un controllo territoriale abbiamo rilevato
la presenza del cartello e quindi abbiamo provveduto ad invitare
in via bonaria il soggetto passivo al pagamento delle annualità
non pagate (anni 2007, 2008 e 2009). Il contribuente si è
dichiarato disposto ad effettuare i pagamenti richiesti ed ha
inoltre provveduto, entro il 31/03/2009, alla rimozione del
manufatto.
Proprio in relazione a tale
rimozione, chiede per l’anno 2009 l’applicazione della tariffa
di cui al c. 2 art. 12 D. Lgsl. 507/1993, pari ad un decimo di
quella annuale ordinaria, riferendosi al fatto che la pubblicità
per tale anno ha avuto durata non superiore a tre mesi. E’
possibile concedere tale tassazione?
Risposta: La fattispecie
descritta, in assenza del pagamento, è riconducibile a quella
di omessa denuncia, così come indirettamente previsto dal comma
3 dello articolo 8 del D.Lgs.n.507/93.
Ora, il comma 4 del predetto
articolo prevede che, nel caso di omessa denuncia, la pubblicità
ordinaria di cui allo articolo 12 si presume effettuata dal
primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata.
Tenuto conto che la violazione è
iniziata nelle annualità precedenti e che il carattere della
esposizione è da considerarsi annuale, l’imposta anche per il
2009 va corrisposta per l’intera annualità, a nulla rilevando
che il soggetto passivo abbia rimosso il cartello pubblicitario
abusivo entro il 31 marzo 2009, non potendosi considerare
temporanea l’imposta relativa ad un mezzo pubblicitario che è
installato per un periodo maggiore di un anno.
In senso conforme si è espressa
la CT Comm.
trib. reg. Lazio, sez. VII, 11 gennaio 2008, con sentenza n.
110, trattando un caso analogo.
21. Il comune ha provveduto alla
realizzazione di una rotatoria con un contratto di
sponsorizzazione per la realizzazione del verde. La ditta che
effettuerà i lavori metterà un cartello di pubblicità ( per gli
anni che effettuerà i lavori di manutenzione al verde n. 5
anni). Si chiede se sia corretto detassare dalla pubblicità la
ditta.
Risposta: Non è possibile
procedere a tale compensazione, essendo l'obbligazione
tributaria una entrate indisponibile per il Comune. Peraltro,
l'eventuale conseguimento di tale risultato dovrebbe essere
fatto previa l'effettuazione di una gara. Chissà quante Ditte
sarebbero disposte a fare la manutenzione gratis, pur pagando
l'imposta e magari un canone aggiuntivo di concessione. Come si
fa a valutare se l'onere di tale manutenzione è almeno pari alla
imposta dovuta?
22. Un bar cessa l'attività e
toglie le insegne per le quali pagava l'imposta a marzo. In
questo caso l'imposta è calcolata per l'anno intero. Chi
subentra e metterà un'altra insegna (per la quale sarà soggetto)
deve ripagare l'imposta per l'intero anno ? (configurando una
doppia imposizione, anche se su due oggetti diversi)
Risposta: Se nelle precedenti
annualità il mezzo era assoggettato ad imposta ordinaria
annuale, l'eliminazione del mezzo durante l'anno non inficiale
l'obbligo integrale del pagamento annuale. Se il subentrante
metterà un nuovo mezzo, questo va valutato distintamente,
essendo differente sia l'oggetto che il soggetto espositore (ma
le insegne non sono esenti?).
23. Abbiamo il caso di una
società che chiede al Comune per conto della Eni Spa, il
rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di strutture
pubblicitarie da collocarsi all'interno dell'area dei
distributori di carburanti Agip siti a loro volta nell'area di
servizio San Zenone Ovest autostrada Milano-Bologna .
E' corretto che il comune rilasci
l'autorizzazione in quanto l'area di servizio è parte del nostro
territorio?
La Società Autostrade non deve
rilasciare nessuna autorizzazione?
Risposta: Ai sensi dello articolo
26 del codice della strada, per le strade in concessione si
provede al rilascio del provvedimento in conformità alle
relative convenzioni. Sulla base di tale principio, consiglio di
far presentare tale domanda all'ente proprietario della strada e
ciò a prescindere dalla successiva applicazione della imposta da
parte del Comune.
24. Con la presente chiediamo
alla S.V. se questo Comune è tenuto a sanzionare il
volantinaggio (con messaggi pubblicitari) effettuato unicamente
nelle cassette della posta dei privati.
Non si tratta quindi né di
distribuzione di volantini in piazza né per le strade del paese.
Inoltre il regolamento comunale prevede
unicamente l'effettuazione del volantinaggio, solo nelle
cassette della posta, unicamente il primo lunedì del mese.
Normalmente il contribuente versa l'importo pari ad € 2,46 per
ogni punto di effettuazione e per ogni giorno.
Risposta: Tale comportamento non
è rilevante ai fini della imposta pubblicità, in assenza del
presupposto di cui allo articolo 5 del D.Lgs.n.507/93 ed in
assenza delle condizioni poste dal comma 4 dello articolo 15 del
D.Lgsn.507/93 e ciò per il fatto che la cassetta delle lettere
costituisce luogo privato e non pubblico. Trattandosi di lesione
di un interesse privato, si sconsiglia un intervento
sanzionatorio, potendo configurarsi un abuso da parte del
Comune.
25.Un
verbale di accertamento da noi emesso nei confronti di un
contribuente per pubblicità abusiva a fronte del quale lo stesso
ha effettuato il relativo versamento, applicando la riduzione
ad 1/4 anche alla sanzione amministrativa (richiama l'art.16 del
D.Lgs 472/97). Possiamo provvedere al recupero della somma, e se
si, comprensiva di interessi?
Risposta: Per la sanzione di cui
allo articolo 24 del D.Lgs.n.507/93 non trova applicazione
l'articolo 16 del D.Lgs.n.472/97, bensì le disposizioni di cui
alla legge 689/81. Peraltro, il Comune avrebbe dovuto procedere
a contestazione distinta, come previsto dallo articolo 14 di
tale legge, indicando nell'atto la facoltà del trasgressore di
pagare in misura ridotta, così come stabilito dallo articolo 16
che sotto si riporta e nel caso di mancato pagamento
l'emissione di ordinanza-ingiunzione, come stabilito dallo
articolo 18, che pure sotto si riporta.
26. La soc….., che gestisce per
noi il servizio di pubblicità e pubbliche affissioni, ha inviato
ad alcuni contribuenti gli avvisi di liquidazione per mancato o
ritardato pagamento dell’imposta di pubblicità.
Alcuni di quelli che hanno
ricevuto l’avviso, sono venuti da me, lamentandosi del fatto che
non hanno pagato in quanto non hanno ricevuto l’avviso bonario
di pagamento, come era avvenuto gli scorsi anni.
Ho spiegato loro che l’imposta di
pubblicità, funziona un po’ come l’ICI. Il contribuente deve
ricordarsi di pagarla entro il 31/01/2009 e deve informarsi
presso il comune dell’importo, indipendentemente dal fatto che
sia arrivato o meno l’avviso bonario. Devo però fare una
premessa. I contribuenti, in questi anni, sono stati abituati
“male”, in quanto i precedenti concessionari (non hanno mai
agito secondo legge e non hanno mai sanzionato il ritardato o
l’omesso pagamento.
C’è anche da segnalare che il
nostro comune ha seri problemi con la distribuzione della posta,
in quanto viene consegnata con circa 1 mese di ritardo o
addirittura non arriva proprio. Mi rendo conto che non ci sono
attenuanti per i contribuenti e che tra quelli che non hanno
pagato ci saranno sicuramente chi ha agito in buona fede ed ha
atteso l’avviso bonario e chi non avrebbe comunque pagato. I
contribuenti che si sono presentati da me chiedono di poter
pagare senza la sanzione. Cosa mi consiglia di fare?
Risposta: A mio avviso in
considerazione della prassi in precedenza adottata l'errore
compiuto dai contribuenti può ritenersi scusabile. Ora, sulla
base di tale convinzione, suggerisco di proporre una
deliberazione di Giunta che disponga per tali motivi la non
applicabilità della sanzione, inviando successivamente al
concessionario detto provvedimento perché si attenga ad esso.
Nel caso in cui costui non si attenga, invierei l'informazione
alla Direzione Regionale delle Entrate per i provvedimenti
eventuali di competenza.
Alla luce di tali eventi, sarebbe
bene che il dirigente del Comune tolga la delega al
concessionario o si riservi di toglierla in tali ipotesi.
27. Allegate trasmetto
le fotografie di due mezzi pubblicitari abusivi, per i quali
abbiamo emesso un verbale di accertamento. La ditta in questione
contesta il verbale citato, affermando che non si tratta di
pubblicità ma di segnaletica. Chiedo pertanto alla S.V. un
parere in merito.
Risposta: Non riesco a vedere il
primo, mentre il secondo si ed è assoggettabile, secondo
giurisprudenza prevalente della Cassazione e ciò per il fatto
che esso realizza il presupposto impositivo di cui allo articolo
5 del D.Lgs.n.507/93.
cartelli
indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di
vendita al minuto costituiscono insegne, perché sono segni
distintivi del luogo ove dette attività vengono svolte. Tali
cartelli, rivolgendosi a una
massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti, svolgono,
per la loro natura, una funzione pubblicitaria e sono pertanto
soggetti all'imposta sulla pubblicità, ancorché abbiano,
contemporaneamente, la finalità di agevolare la circolazione
stradale di chi è diretto verso lo stabilimento, il laboratorio
o il negozio indicati dal cartello.
Cassazione civile , sez. trib., 03 settembre
2004, n. 17852
Soc. Gacema c. Soc. Irtel
In tema di imposta comunale sulla
pubblicità, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il
quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della
sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere
indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili
acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di una
azienda, è soggetta ad imposta sulla pubblicità ai sensi degli
art. 5 e 6 d.lg. n. 507 del 1993, restando irrilevante che detto
mezzo di comunicazione assolva pure ad una funzione reclamistica
o propagandistica. Ne consegue che anche i
cartelli
stradali indicatori di industrie, laboratori artigianali e
negozi di vendita, rivolgendosi ad una massa indeterminata di
possibili acquirenti od utenti, pongono in essere una pubblicità
tassabile ai sensi del citato art. 6, a prescindere dal fatto
che l'iscrizione presenti o meno i connotati dell'insegna.
Peraltro, l'art. 17 d.lg. n. 507 cit., esenta dall'imposta solo
le insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge
l'attività di esercizi commerciali e di produzione di beni e
servizi, purché di superficie non superiore a cinque metri
quadrati e salve le previsioni particolari adottate con
regolamenti comunali. (Fattispecie relativa a cartello luminoso
multifacciale delle dimensioni totali di mq. 46, 50).
Cassazione civile , sez. trib.,
12 agosto 2004, n. 15654
28. Approfitto della Sua gentile
cortesia, se volesse aiutarmi in merito a una questione
gestionale relativa alle uscite di campagne informative
sull’attuazione del programma del Sindaco e alle manifestazioni
organizzate dall’Amministrazione Comunale. L’Ufficio Gabinetto
del Sindaco prenota delle uscite superiori agli spazi
disponibili per le affissioni artt. 20 e 21 del Dlgs/507.Il
ns. piano degli impianti prevede il 20% di riserva per tale
tipologia di affissione. Il Sindaco con Sua lettera chiede di
pagare la parte eccedente che verrà affissa anche su spazi
dedicati alla commerciale, volendosi comportare come un
Cliente qualsiasi.
Il nostro Comune e’ in
Concessione. Il Concessionario avrà l’aggio sull’introito. In
effetti si tratterà di spostare importi da un capitolo
all’altro dell’Ente, come uscita l’aggio al Concessionario. Noi
non possiamo respingere l’affissione, però il dubbio è se il
Sindaco debba comunque pagare dei manifesti istituzionali
perché supera la quota del 20% e se l’aggio alla
Concessionaria sia dovuto. Nel Capitolato di gara era previsto
che l’istituzionale era nel limite del 20%.
Risposta: Negli ordinamenti
democratici lo Stato e gli Enti della Pubblica Amministrazione
sono sottoposti alle regole che essi stessi si danno, al pari di
tutti gli altri cittadini. L'adesione alla richiesta del
Sindaco, per la quota eccedente la quota da destinarsi alle
affissioni di natura istituzionale, potrebbe costituire il reato
di abuso d'ufficio, a nulla rilevando che il Comune corrisponda
per tali affissioni la tariffa prevista per le affissioni
commerciali. Si consiglia per il prossimo esercizio di aumentare
la quota per le affissioni istituzionali, pur valutando le
diminuzioni in entrata.
29. Come si calcola la
superficie dei mezzi polifacciali?
Risposta: i mezzi pubblicitari
polifacciali sono un insieme di facce costituenti un unico
messaggio pubblicitario. In tale ipotesi si somma la superficie
di ciascuna faccia. Se di contro, ogni faccia è idonea di per sé
a rappresentare un autonomo messaggio pubblicitario, va
calcolata la superficie di ciascuna ai fini dello arrotondamento
della superficie, fermo restando il calcolo della maggiorazione
di cui al comma 4 dello articolo 12 del D.Lg. 504/92 che,
invece, si calcola sommando la superficie di ogni faccia. La
ragione sta nel fatto che detta maggiorazione è connessa alla
maggior attitudine pubblicitaria del messaggio, maggiormente
visibile in considerazione della sua volumetria. Di contro,
secondo le indicazioni prevalenti in giurisprudenza e
ministeriali la superficie dei mezzi pubblicitari a bandiera si
calcola separatamente per ogni lato.
30. Quale è la differenza fra
l’esenzione descritta al comma 4 e quella del comma 4 bis dello
articolo 13 del D.Lgs.n. 507/93?
Risposta: La distinzione fra il
comma 4 ed il comma 4bis dello articolo 13 è ben precisata dalla
circolare n. 2 DPF del 2002. In particolare il 4° capoverso di
tale circolare chiarisce che con tale comma aggiunto si estende
l'esenzione prevista dal comma 4:
a) senza limitazione di
superficie e di numero di tali scritte;
b) si estende l'esenzione anche
per tali scritte poste su mezzi di trasporto per conto terzi.
31. E' necessario distinguere fra
insegna (esente) e preinsegna (soggetta). La insegna è
installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle
pertinenze accessorie della stessa (articolo 47 DPR 495/92).
Secondo il MF (circolare n. 3DPF del 2002) mantiene l'esenzione
l'insegna posta in spazi adiacenti la Ditta, quando tale
distanza è comprovata da esigenze, quali quelle di carattere
architettonico.
32. Il contribuente si è visto
recapitare un avviso di accertamento sull'imposta della
Pubblicità emesso da ….. (concessionario) per la mancata
denuncia e pagamento della tassa sui n. 2 mezzi pubblicitari
(nella fattispecie: cartellonistica di mq 2,50 cadauno - oltre
all'insegna di esercizio di mq 2,00) affissi ALL'INTERNO DEL
NEGOZIO ed illuminati casualmente dai faretti che
illuminato il locale. L'avviso di accertamento riporta il
mancato pagamento della tassa da applicarsi sui mezzi da loro
considerati illuminati.
Ma le domande poste dal
contribuente sono le seguenti:
1) essendo all'interno del
negozio devono essere tassati?
2) possono essere considerati
illuminati anche se i faretti non sono dedicati ad esclusivo
utilizzo del pannello?
3) a questo punto basta spegnere
il faretto (uno solo basterebbe) per non essere più considerata
luminosa/illuminata?
Sarebbe così gentile da indicarmi
i riferimenti normativi?
(* il contribuente fa notare che
nulla sarebbe NON visibile dall'esterno in quanto le vetrine
coprono completamente il perimetro del locale favorandone la
visione totale all'interno)
Risposta: Punto decisivo per dare
risposta corretta é se detti mezzi pubblicitari siano o meno
visibili dallo esterno. Infatti, ai sensi dello articolo 17 del
D.Lgs.n.507/93 la pubblicità posta all'interno dei locali di
vendita o di prestazione di servizi è esente se si riferisce
alla attività esercitata. Di contro, è da assoggettarsi se posta
nelle vetrine e sulle porte di ingresso,nel caso superi mezzo
metro quadrato. Per farsi una idea precisa sarebbe necessario un
sopralluogo.
Una volta stabilita l'esatta
posizione dei mezzi pubblicitari e quindi la relativa
assoggettabilità, si deve invece dire che in detta ipotesi
andrebbe considerata pubblicità illuminata, essendo sufficiente
la presenza del faretto per l'applicazione di detta
maggiorazione, a nulla rilevando persino che l'illuminazione non
sia una finalità voluta dal contribuente.
In conclusione, se non visibile
dallo esterno non paga, a nulla rilevando sia illuminata. Di
contro, pagherebbe come tale se visibile dallo esterno.
33. Le Onoranze funebri affiggono
arbitrariamente i manifesti sui tabelloni posti nel Comune di
Bernezzo (in orario e fuori orario di apertura degli uffici
comunali) e sostengono che, ai sensi della Risoluzione
ministeriale n. 7/6126 del 28.09.1994, non devono pagare poichè
non vi è il servizio del Comune e la predetta risoluzione li
esenterebbe dal versamento. Questo Comune ha richiesto il
versamento del diritto di affissione, ridotto al 50% ai sensi di
legge, SENZA l'urgenza per i manifesti affissi direttamente
dall'Onoranza funebre come stabilito nel proprio regolamento
comunale approvato (visto il silenzio assenso) dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze. Premesso quanto sopra si
richiede:
E' ancora "valida" questa
risoluzione ministeriale? E' corretto che possano affiggere
arbitrariamente i manifesti, seppur non siano essi di natura
commerciale (magari aspettando la fine dell'orario di apertura
degli uffici comunali avvalendosi così del fatto che non hanno
potuto consegnare i manifesti e che i medesimi erano urgenti)?
Dato che, da parte di questo
Comune, non è possibile effettuare un controllo degli orari di
affissione autonome com'è possibile regolare la gestione di
questo servizio?
Risposta: Con la risoluzione n.
6126 del 1994, che sotto si riporta, il Ministero delle Finanze
ha in sintesi confermato che se l'affissione è effettuata dal
servizio comunale è normalmente assoggettata al diritto in
argomento, mentre se effettuata direttamente dalla agenzia di
pompe funebri è escluso il pagamento del presente diritto. Ora,
la presumibile ragione di tale interpretazione sta nella assenza
del servizio in alcune ore o giorni della settimana, servizio
che invece deve essere garantito. In sintesi, la risoluzione
sembra voler dire: se il servizio non è garantito e l'utente è
costretto ad esporre direttamente il manifesto per questioni
evidentemente urgenti non è affissione ma pubblicità, che
essendo non commerciale è esclusa dal pagamento della imposta.
Oggetto:
Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche
affissioni. Applicabilita' della maggiorazione di cui all'art.22, comma
9 del D.lgs 15 novembre 1993, n.507 agli annunci mortuari. - Quesito.
|
Sintesi:
Nel caso in cui l'affissione di manifesti recanti annunci mortuari sia
richiesta per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere,
ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi e' dovuta la
maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9 del D.lgs. 507/93, ferma restando
la riduzione del 50% del diritto.
Non e' invece dovuta l'imposta nel caso in cui detti manifesti vengano
esposti direttamente dagli interessati.
Testo:
Con la nota sopra distinta codesta societa' ha formulato il quesito
inteso a conoscere il trattamento tributario che deve essere riservato ai
manifesti recanti annunci mortuari ed, in particolare, se trovi applicazione
la maggiorazione del 10% del diritto sulle pubbliche affissioni prevista
dall'art.22, comma 9 del D.lgs. 15.11.1993, n.507.
Al riguardo e' necessario anzitutto premettere che, poiche' il messaggio
diffuso attraverso i manifesti in questione non ha alcuna rilevanza economica
non puo' realizzarsi il presupposto impositivo - illustrato nell'art.5 del
D.lgs. n.507/93 - che legittima l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita'.
Conseguentemente nell'ipotesi in cui detti manifesti vengano esposti
direttamente dagli interessati non dovra' essere corrisposta alcuna imposta.
Diverso e' invece il caso in cui l'affissione di detti manifesti sia
richiesta al servizio delle pubbliche affissioni, poiche' a fronte della
prestazione del servizio, il committente deve corrispondere al comune il
relativo diritto, la cui misura sara' pero' ridotta del 50 per cento per
espressa statuizione dell'art.20 lett. e).
Nell'ipotesi in cui la suddetta affissione sia richiesta per il giorno in
cui e' stato consegnato il materiale da affiggere, ovvero per le ore notturne
dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi sara' altresi' dovuta la maggiorazione
del 10% del diritto, debitamente ridotto alla meta'; mentre il minimo di L.
50.000 per ciascuna commissione previsto dalla norma trovera' invece
applicazione solo nel caso in cui per l'attuazione del servizio l'applicazione
della relativa tariffa condurrebbe alla riscossione di importi inferiori a
quello sopra indicato.
In proposito, considerato che il comune non ha nello specifico alcuna
potesta' regolamentare - essendo le disposizioni relative alla maggiorazione
in questione espressamente stabilite dalla legge - devono ritenersi
illegittimi sia l'esonero dal pagamento della suddetta maggiorazione, ove
dovuta secondo quanto sopra precisato, per i manifesti contenenti annunci
mortuari, che la richiesta di corresponsione della stessa per fattispecie
diverse da quelle stabilite dall'art. 22, comma 9.
|
34. La pubblicità applicata
sull’automezzo di una ditta individuale , inferiore
complessivamente a mt.5,00 e contenente i soli dati della ditta
stessa è soggetta a pagamento della ICP?
Risposta: Diversamente dalle
insegne, tale esenzione, che trova riscontro nel comma 4 bis
dello articolo 13 del D.Lgs.n.507/93, prescinde dalla relativa
superficie ed ha riguardo unicamente al fatto che il veicolo sia
utilizzato per il trasporto, anche per conto terzi, e che
riporti unicamente il nome della ditta, l'indirizzo (fax
compreso). Si veda al riguardo anche la circolare n. 2/DPF del
2002.
35. Nella gestione dell'imposta
temporanea procediamo in questo modo:
- autorizzazioni fino a tre mesi,
imposta mensile per n. mesi.
- autorizzazioni oltre i tre mesi
e fino ad un anno, pur rimanendo una pubblicità temporanea,
tariffa annuale.
La questione si complica quanto
una temporanea di tre mesi chiede una proroga di altri tre mesi.
Calcolo l'imposta ancora per i tre mesi di proroga o passo a
quella annuale ?
Risposta: Ogni autorizzazione fa
storia a sé, con la conseguenza che costui pagherà la temporanea
per due periodi distinti.
Una autorizzazione annuale che
sta a cavallo del 31 dicembre, paga per due annualità intere ?
Se una autorizzazione permanente
cessa l'attività al 31 marzo (e dismette le insegne e la
pubblicità), posso frazionare l'imposta a mesi (presumo di no
perchè la legge parla di autonoma obbligazione tributaria per
ogni anno).
Risposta: Come si evince dallo
articolo 12 del D.Lgs.n.507/93 l'imposta è riferita ad anno
solare, con la conseguenza che costui dovrà pagare per due
annualità intere, la prima alla data di rilascio della
autorizzazione e la seconda entro il mese di gennaio dell'anno
successivo.
36. Questa amministrazione ha tre
tabelloni luminosi sui quali mette le informazioni dell’
amministrazione del paese ora si vorrebbe proporre ad una ditta
di gestire questi tabelloni e provvedere alla loro manutenzione
in cambio il comune sul fondo dei tre tabelloni creerebbe un
ulteriore parte luminosa e la lascerebbe gestire alla ditta la
quale potrebbe inserire delle pubblicità di terzi e riscuoterla
direttamente : a suo parere e’ possibile tenendo presente che la
pubblicità e’ in affidamento ad una ditta esterna che non
sarebbe la stessa alla quale vogliono affidare i tabelloni?
Risposta: Tale soluzione, in
quanto non prevista dalla legge, è illegittima, a nulla
rilevando che tale conferimento sia da effettuarsi persino nei
confronti della ditta appaltatrice del servizio. Trattasi nella
sostanza di una compensazione in natura fra l'obbligazione
tributaria ed una di carattere patrimoniale non consentita.
L'imposta, quindi, in considerazione del suo carattere
obbligatorio, deve essere comunque pagata.
Si sconsiglia, dunque, di
aderire a tale proposta.
37. Comune sta valutando la
proposta presentata da una ditta che consiste:
installazione nel paese di
pensiline e plance pubblicitarie in forma gratuita, senza pagare
la pubblicità.
Nel Regolamento non c’è indicato
niente.
Ho delle perplessità circa la
manutenzione degli impianti che si rischia non vengano fatti e
poi la ditta può richiedere l’imposta alle ditte che chiedo di
pubblicizzare la propria attività senza che il Comune in
riscuota l’imposta?
Come mi devo comportare?
Risposta: Tale proposta è
illegittima e va respinta, proprio in considerazione della
applicazione obbligatoria del tributo e dello obbligo di
conferire appalti mediante gara ad evidenza pubblica. Non incide
su tali principi il fatto che altri comuni abbiano "abboccato" a
tale proposta indecente.
38. Il prossimo 31/12/2009 scadrà
il "contratto servizio accertamento e riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni" che da anni abbiamo con una società. Premesso che
la nostra intenzione sarebbe quella di prorogare/rinnovare per
altri anni,
alla luce della normativa vigente Le chiedo: è possibile
prorogare oltre il 31/12/2010 senza gara? In caso di risposta
affermativa, con quale motivazione?
Risposta: Tale proroga, specie se non già prevista nel
capitolato vigente, risulterebbe palesemente illegittima, perché
si porrebbe in violazione sui principi della libera concorrenza.
Per evitare ogni responsabilità s'invita codesto comune a
procedere, almeno dopo il 31.12.010, ad una nuova gara ad
evidenza pubblica.
39. Ho fatto pagare ad una
parrocchia con tariffa ridotta al 50% la pubblicità con
striscioni lungo la strada e locandine nei negozi che
pubblicizzavano la festa parrocchiale (non c'erano sponsor) e il
messaggio era semplicemente: Festa dell'oratorio dal al ...
. (ovviamente con possibilità di mangiare in oratorio).
Avrei dovuto considerarlo esente?
(il mio regolamento non dice nulla di diverso dalla legge in
merito a riduzioni e esenzioni).
.
Risposta: Trattasi di pubblicità
commerciale, seppure occasionale, poiché la somministrazione di
pasti ha tale natura. E' corretto, dunque, il suo comportamento,
con l’assoggettamento di tali mezzi pubblicitari, c on la
riduzione del 50 per cento.
39. Una insegna d'esercizio fino
a che distanza può essere posizionata dall'ubicazione
dell'immobile
Risposta: La normativa tributaria
fa al riguardo rinvio allo articolo 47 del regolamento del
codice della strada di ui al DPR 495.1992, che definisce
l'insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata
eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e sopportata
con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede
dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie
alla stessa. Se quindi tale mezzo pubblicitario non è installato
nella sede o nelle relative pertinenze, è definita preinsegna
(quali cartelli segnaletici) e come tale normalmente
assoggettata alla presente imposta (circolare n. 3 del 2002).
In conclusione, alcuna distanza
deve sussistere tra tale mezzo e la sede della azienda.
41. Dato che devo emettere un
accertamento per volantinaggio abusivo ( nelle cassette della
posta ma distribuzione a mano e consegna di volantini nei vari
locali del paese), Le volevo chiedere:
Non essendo a conoscenza di
quante persone hanno effettuato volantinaggio, ne quanti sono i
locali ai quali sono stati consegnati i volantini, tantomeno
quante giornate sono state utilizzate x la distribuzione,
in che modo posso applicare la sanzione tributaria?
Risposta: Le cassette della posta
non sono volantinaggio, essendo luogo privato ed alcuna sanzione
deve essere applicata.
42. La ….. ha richiesto
l'affissione di 30 manifesti per pubblicizzare la loro festa;
noi non abbiamo applicato nessuna riduzione e si sono lamentati
per il costo elevato. E' corretto il nostro comportamento o,
trattandosi di partito politico dobbiamo procedere con la
riduzione?
Risposta: I partiti politici sono enti non commerciali. Quindi
doveva essere applicata la riduzione del 50 per cento del
diritto, come previsto dal comma 1 lettera c) dello articolo 20
del D.gs.n.507/93.
43. Le chiedo se l’esenzione
prevista dal comma 128 della L. Finanziaria 2006 è ancora in
vigore, in quanto l’associazione ACOP di ……., che gestisce
squadre dilettantistiche di calcio, ha intenzione di installare
dei cartelloni pubblicitari che si affacciano sul campo sportivo
(da un lato) e sulla strada (dall’altro).
“128. La disposizione di cui al
comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque
modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo
articolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli stessi
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall’imposta sulla
pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507.”
E’ corretto far pagare solo
quelli che si affacciano sulla strada?
Risposta: Tale esenzione c'è
ancora. Tuttavia, essendo limitata alla pubblicità interna,
l'imposta va normalmente applicata sui mezzi pubblicitari
rivolti verso l'esterno dello impianto sportivo.
44. Nel nostro regolamento
sull’Imposta di Pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni, l’art. 19 richiama il comma 9 dell’art. 22 del
D. Lgs 507/1993 in merito alle affissioni d’urgenza, cioè
Art. 19
Modalità delle pubbliche
affissioni
1) …………
2) …………
3) …………
4) …….......
5) …………
6) …………
7) …………
8) Per le affissioni richieste
per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da
affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di
affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne
dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione
del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000.= per
ciascuna commissione.
Mentre il capitolato speciale
d’appalto precisa quanto segue:
Art. 22
AFFISSIONI D’URGENZA
Per le affissioni richieste per i
giorni in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, o
entro il termine di due giorni successivi se trattasi di
affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne o nei giorni
festivi, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un
minimo di € 25,82.= per ogni commissione. Tale maggiorazione
spetta al concessionario del servizio nella misura del 50% e non
si applica agli annunci funebri.
È corretto non applicare la
maggiorazione per le affissioni relative agli annunci funebri?
Risposta: Con la RISOLUZIONE n.
6126 del 1994 il MF ha affermato che per gli annunci mortuari il
diritto è ridotto del 50 per cento, ai sensi della lettera e
dello articolo 20 del D.Lgs.n.507/93; si applica in tale
ipotesi detta maggiorazione per le affissioni urgenti;
l'importo minimo della commissione è di euro 25, 82. In
conclusione, detta maggiorazione trova applicazione.
45. Le volevo chiedere se,
un'impresa di trasporto proprietaria di veicoli che la
pubblicizzano, è esente dal versamento dell'imposta comunale per
i veicoli stessi.
Risposta: Il comma 4bis dello
articolo 13 del D.Lgs.n.507/93 così dispone:
4-bis. L'imposta non è dovuta
altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il
trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che
effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi,
limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali
indicazioni. (1)
A sua volta il comma 4 del
predetto articolo limita l'esenzione :
4. Per i veicoli di cui al comma
3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della
ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, ........
Il Ministero delle Finanze con la
circolare n. 2/DPF del 2002 chiarisce ulteriormente la portata
della esenzione. In sintesi, se sul mezzo sono riportati il
marchio, la ragione sociale e l'indirizzo sarà esente,
indipendentemente dal numero e dalle dimensioni di dette
scritte. Di contro, l'impresa sarà assoggettata a detta imposta
come indicato in detto articolo.
In sintesi, è esente la scritta
che ha la finalità di informare, mentre sarà da assoggettare la
scritta che ha la finalità di promuovere la domanda di beni o
servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato,
così come previsto dal comma 2 dello articolo 5 del presente
decreto.
46. E’ dovuta l'imposta sulla
pubblicità degli autoveicoli nel caso di un pub che ha
un'autovettura Smart con 3 scritte riportanti il nome del
locale?
Risposta: Se c'è solo il nome del
locale e l'indirizzo non è assoggettabile. In sintesi, tali
scritte non sono assoggettabili se tendono ad informare, mentre
sono soggette se l'intento della scritta è di promuovere
l'immagine del locale o di aumentare il volume di affari.
47. Una ditta di …… vuole esporre
un telone (foto allegata) di mq 86 su un capannone. L’intenzione
del contribuente è quella di pagare solo la misura del proprio
marchio disegnata sul telo e non tutta l’estensione che riporta
immagini di sfondo e figure varie che riempiono il telo. Secondo
la normativa secondo me dovrebbe pagare tutta l’estensione del
telo in quanto anche le altre figure contribuiscono a fare
pubblicità al marchio della ditta. Mi servirebbe una conferma
cortesemente.
Risposta: Deve pagare su tutta la
superficie del mezzo e non solo sulla parte raffigurante il
marchio. Infatti, soltanto la superficie della cornice andrebbe
eventualmente esclusa, come chiarito dalla Cassazione con la
sentenza di cui riporto la massima. Infatti, le dimensioni del
mezzo rappresentano (anche quelle bianche) forme idonee a
promuovere la domanda di beni o servizi, o finalizzati a
migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, così come
previsto dal comma 2 dello articolo 5 del D.Lgs.n.507/93.
Tributi locali - Pubblicità e
pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità - Pubblicità
effettuata mediante strutture piane - Modalità di applicazione
dell'imposta - Superficie imponibile - Cornice inidonea
all'utilizzo per la diffusione del messaggio pubblicitario -
Esclusione - Accertamento dell'inidoneità - Giudizio di fatto -
Insindacabilità in cassazione
In tema d'imposta comunale sulla
pubblicità effettuata mediante strutture piane, l'art. 7, comma
1, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507 stabilisce che l'imposta va
determinata in base alla superficie della minima figura
geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.
L'imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla
superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se
la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla
pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente
inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi,
l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al
predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale
che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità,
l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie. La
verifica dell'effettivo impiego della cornice dell'impianto per
la pubblicità è accertamento, di fatto riservato al giudice di
merito ed incensurabile in cassazione, se non con riferimento al
vizio di motivazione.
Cassazione civile , sez. trib.,
21 gennaio 2008, n. 1161
Com. Roma c. Ettore Sibilia
Pubblicità Affissioni.
Giust. civ. Mass. 2008, 1 68
48. Sono
stati distribuiti in tutto il paese dei volantini (non a scopo
commerciale) aventi contenuto politico e addirittura con delle
frasi offensive, accuse personali il tutto firmato. Il volantino
è soggetto al pagamento; è possibile sanzionare il firmatario?
In che modo?
Risposta: Tali volantini, non avendo carattere
commerciali non possono essere assoggettati ad imposta, in
assenza del presupposto impositivo di cui allo articolo 5 del
D.Lgs.n.507/93. Se come sembra il contenuto del messaggio è
offensivo, dovrà essere posta denuncia alla autorità
giudiziaria, affinchè sia attivata l'azione penale. Per i reati
azionabili a querela, questa dovrà essere presentata dai
soggetti che risultano offesi.
49. L’Oratorio ha intenzione di
istallare un'insegna luminosa per un totale di mq 9 con la
scritta "ORATORIO DI ADRO" e una di mq 3 con la scritta "BAR
ORATORIO". Le volevo chiedere se, esiste qualche tipo di
agevolazione oppure eventuali esenzioni in merito.
Risposta: Siccome l'attività di
Bar è commerciale, si applica l'imposta nella misura del 50 per
cento, così come previsto come previsto dallo articolo 16 comma
1 lettera a) dello articolo 16 del D.Lgs.n.507/93.
Riduzioni
dell'imposta.
1. La tariffa
dell'imposta è ridotta alla metà:
a) per la
pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed
ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
50. Con
l’ufficio tecnico, abbiamo verificato il D.Lgs 163/2006:
effettivamente nell’allegato 2°, il cui stralcio in interesse le
allego in copia alla presente, vengono espressamente indicati al
punto 13 i “Servizi pubblicitari” : le chiediamo pertanto
perchénon si possa applicare l’art. 30 del medesimo Decreto
legislativo “Concessione di servizi” e le modalità di gara ivi
specificate al comma 3 per l’espletamento della concessione del
servizio a terzi. Forse perché per “servizi pubblicitari” non
va inteso il servizio di pubblicità e pubbliche affissioni?
Risposta: E' così come Lei dice.
Per l'appalto della gestione dei tributi si parla di concessioni
traslative, proprio perché con esse il potere di accertamento
e/o di riscossione è trasferito al concessionario che svolge una
attività pubblica. Infatti, gli accertamenti fiscali sono atti
amministrativi, diversamente dal costruire, ecc.
Inoltre avremmo bisogno di
sapere, per poter procedere in consiglio comunale, in base a
quale norma sia obbligo effettuare per il conferimento della
concessione del servizio di pubblicità, la gara pubblica: e’ il
fatto che l’unico requisito che e’ possibile chiedere e’
l’iscrizione all’albo e conseguentemente non e’ possibile
escludere alcuna ditta in possesso di tale requisito? Quale e’
la norma che prevede l’obbligo di asta pubblica?
Risposta: La norma si limita a
dire che per partecipare alla gara è necessario essere iscritti
all'albo. Ora, la licitazione e la trattativa privata
selezionano arbitrariamente gli iscritti, così che il
procedimento risulterebbe illegittimo, per eccesso di
potere. Ogni iscritti non invitato potrebbe chiedere
l'annullamento della licitazione. E' quindi l'interpretazione
dei principi che determina tale soluzione.
Veda comunque codesto Comune come
risolvere la questione!
51. Un
cartellone sopra capannoni con la scritta vendesi con nr.
telefono e indirizzo dove rivolgersi deve essere assoggettato ad
imposta?
Risposta: Se la superficie è
maggiore di 1/4 di mq (cmq 2500), deve essere normalmente
assoggettato, come indirettamente si evince dalla lettura della
ultima parte della lettera b) del comma 1 del D.Lgs.n.507/93,
che limita appunto l'esenzione per i cartelli di vendita fino a
mezzo mq.
52.
Vorrei avere dei chiarimenti
sull’adozione del Piano Generale degli Impianti pubblicitari e
delle pubbliche affissioni, in particolare sul cambiamento dei
rapporti con l’ente Provinciale preposto per il
rilascio delle
autorizzazioni agli impianti pubblicitari sulla strada
provinciale che attraversa il territorio del Comune di ……..
anche al di fuori dei centri abitati.
Risposta:iL Piano Generale degli
Impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è redatto
dal Comune, con validità dello intero territorio comunale e ciò
a prescindere dal fatto che l'installazione avvenga su strade
non comunali. La provincia sarà chiamata ad esprimere un nulla
osta nel caso in cui la strada statale attraversi il centro
abitato dal Comune, ma l'autorizzazione è competenza del Comune,
così come previsto dal comma 3 dello articolo 26 del D.Lgs.n.285/92
(codice della strada).
53. Si applica l’imposta comunale
sulla pubblicità ai cartelli (o altre forme di pubblicità)
situati nelle zone limitrofe (prati privati, muri di edifici) o
lungo la strada provinciale che attraversa il comune e che
collega le varie frazioni ? – in particolare per i tratti fuori
i centri abitati . Il quesito nasce da una discussione con una
ditta che ha apposto diversi cartelli chiedendo solo
l’autorizzazione alla Provincia e non ha provveduto a
dichiarare nulla al Comune sostenendo che nulla è dovuto .
Come avrà capito mi ritrovo a
gestire l’imposta della pubblicità solo da poco e a parte il
solito Decreto Legge 507/93 non trovo grossi riferimenti
pratici sulla gestione dell’imposta , potrebbe consigliarmi un
testo che affronti le varie problematiche in materia ?
Risposta: autorizzazione ed
imposta sono poste su livelli differenti. Infatti,
l'autorizzazione amministrativa compete in genere al
proprietario della Strada, mentre l'imposta compete sempre al
Comune, purché il mezzo sia visibile da luogo pubblico od aperto
al pubblico. Applichi dunque tale imposta a tutti i cartelli,
applicando anche la sanzione di omessa denuncia (tributaria).
54. In un cantiere edile è stato
sistemato un nastro dissuasore bianco e rosso di recinzione, che
contiene la ragione sociale e la sede della ditta fornitrice del
materiale edile. La dicitura è riportata più volte e a volte
intercalata dalla scritta “lavori in corso”. Vorremmo capire
come deve essere calcolata la superficie imponibile.
Risposta: In via preliminare, si
fa rilevare che l'esenzione per le insegne di esercizio, di cui
al comma 1bis dello articolo 17 del D.Lgs.n.507/93 non può
trovare applicazione nel caso descritto, posto che la località
in cui è ubicato il mezzo pubblicitario non può considerarsi una
sede secondaria (vedasi a conferma la circolare ministeriale n.
3DPF del 2002, punto 3, nella parte in cui individua la sede
secondaria nel cantiere ove è svolta l'attività). Ora, essendo
il messaggio pubblicitario realizzabile in svariate forme visive
(articolo 5 del D.lgs.n.507/93), la superficie da computarsi è
quella dell'intero nastro e non solo delle scritte in esso
rappresentate, essendo anche le parti colorate idonee a
realizzare il presupposto impositivo ossia a promuovere la
domanda dei beni e servizi ovvero finalizzata a migliorare
l'immagine del soggetto pubblicizzato.
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