corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

54 quesiti e risposte inerenti alla Pubblicità - anno 2009

 

Area riservata Home

Giornalini

Quesiti e risposte

Modulistica

 

 

 

 

Elenco Domande:

  1. Diritti affissione manifesti Banda musicale

  2. quando gli autoveicoli pagano l’imposta ordinaria

  3. Cartelli segnaletici della farmacia

  4. La sanzione di omessa denuncia assorbe anche quella dello omesso versamento

  5. Insegna bar con pubblicità caffè

  6. Revoca concessione impianto pubblicitario?

  7. Striscione saldi fuori dal Centro commerciale

  8. Led luminoso

  9. Grosso telone con disegni: è mezzo pubblicitario

  10. Invio al Ministero riepilogo riscossioni pubblicità (e COSAP) nel caso di concessione

  11. Cartello di cantiere

  12. Affissioni enti non commerciali: limiti alla riduzione del diritto

  13. Gestore impianto sportivo

  14. Aumento fino al 20 e fino al 50 per cento

  15. Presunzione nel caso di omessa denuncia con verbale dicembre 2008: decorre dall’1.1.08

  16. Modifica regolamento adottato dopo il primo gennaio che vieta il volantinaggio: efficacia

  17. Cassette di Film in vetrina del noleggiatore

  18.  Cartelli segnaletici dello agriturismo

  19. Scritta sul dehor

  20. Rimozione cartello abusivo nel primo trimestre: imposta annuale o temporanea?

  21. Compensazione illegittima fra manutenzione verde e imposta dovuta

  22. Eliminazione cartello mese marzo: pagamento annuale?

  23. Competenza autorizzazione su autostrada

  24. Avvisi messi nelle cassette delle lettere: non è volantinaggio

  25. Contestazione sanzione amministrativa: legge 689/81

  26. Nuovo gestore che non invia avviso scadenza introdotto per prassi dai precedenti: sanzioni?

  27. Cartelli segnaletici: caso pratico

  28. Richiesta di utilizzare a pagamento parte degli spazi commerciali per esaurimento spazi istituzionali

  29. Distinzione fra mezzi polifacciali e mezzi pubblicitari distinti

  30. Esenzione veicoli

  31. Distinzione fra insegna e preinsegna

  32. Mezzi pubblicitari interni

  33. Manifesti funebri direttamente esposti dalla Agenzia

  34. Pubblicità sul veicolo: esente?

  35. Proroga imposta temporanea

  36. Offerta manutenzione gratuita in cambio pagamento imposta

  37. Installazione pensiline in cambio pagamento imposta

  38. Proroga della concessione

  39. Festa parrocchiale

  40. Insegna e preinsegna

  41. Cassetta delle lettere: non è volantinaggio

  42. Festa del partito

  43. Esenzione impianti sportivi

  44. Annunci mortuari con diritto di urgenza

  45. Scritte su veicoli: quando sono esenti e quando assoggettabili

  46. Scritta su Smart

  47. Superficie telone: non è solo quella coperta dal marchio

  48. I volantini offensivi non pagano pubblicità

  49. Insegna Bar Oratorio

  50. Affidamento appalto solo con gara pubblica e non con licitazione privata

  51. Cartellone vendosi

  52. Autorizzazioni cartelli strade provinciali

  53. Imposta sempre del Comune anche se mezzo è su strada provinciale

  54. Nastro dissuasore pubblicitario nel cantiere

 

 

 

Quesiti completi:

 

 

1. In questi giorni è arrivata una richiesta di affissione manifesti per un concerto da parte di un'associazione, nello specifico, l'associazione bersaglieri. Secondo il regolamento la tariffa dell'imposta sulla  pubblicità è ridotta alla metà per affissioni effettuate da comitati, associazioni,
 fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.  Ora, venendo a conoscenza che il prezzo del biglietto per partecipare al concerto è di 20?, come è da intendere tale entrata per l'associazione stessa? Non a scopo di lucro oppure sì? Nel secondo caso verrebbe a mancare uno dei due presupposti, (associazione  e non a scopo di lucro) il quale darebbe diritto alla riduzione sulla
 tariffa delle imposte sulla pubblicità? Come dobbiamo comportarci?

 Risposta: Tale evento è da considerarsi commerciale, anche se esercitato in forma occasionale. Va applicata, quindi, la riduzione del 50 per cento prevista dallo articolo 20, lettera b) del decreto legislativo n.507/93.

2. Per gli autoveicoli: non capisco la differenza delle tariffe previste dall'art. 13 comma 1 dlgs 507/93 - che rimanda all'art. 12 - ed i casi in cui si applicano invece le tariffe del comma 3 art. 13. puo' farmi un esempio delle due diverse applicazioni?

 

Risposta: Il comma 1 si riferisce ad un mezzo pubblicitario aggiuntivo rispetto al mezzo di trasporto, mentre il comma 3 si riferisce alla pubblicità posta sul mezzo di trasporto. Esempio del comma 1 il taxi che pubblicizza una Ditta oppure le veline. Mentre il comma 3 riguarda le insegne poste sui mezzi di trasporto.

 

3. E' presente sul nostro territorio una farmacia, la quale ha installato n. 2 frecce direzionali indicanti "farmacia"; Il Comune non ha mai fatto pagare il canone per la pubblicità, è corretto il nostro operato?

 

 Risposta: La questione è dibattuta e controversa. Il Ministero delle Finanze con la risoluzione  n. 48 del 1996 aveva ritenuto esclusi i segnali turistici di territorio, avendo essi  finalità di informare e non pubblicitarie. La giurisprudenza prevalente è invece orientata per l'assoggettabilità:

 

Sentenza del 22/02/2007 n. 40 - Comm.Trib. Reg. Piemonte - Sezione XXIV

 

intitolazione 1

 

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicita' - Oggetto - Cartelli stradali indicatori di industrie laboratori artigianali e negozi di vendita - Imposta sulla pubblicita' Assoggettabilita'

 

CTR Lazio, Sezione 32, sentenza n. 158/06

Intitolazione:
PUBBLICITA'-   CRITERI  -   Area  di   servizio.  Cartelloni.   Messaggi.
Imponibilita'.                                                           
Criteri.
Massima:
L'applicazione dell'imposta  ex  art.  5  del  D.lgs.  507/93 per i segnali di
indicazione dei  sevizi  utili  (bar,  telefono,  officina,  ristoranti), e le
semplici forme  di  comunicazione  al pubblico (fai da te, diesel, carburante,
super, frecce,  etc.);  diversamente per le scritte Agip+24 ore + altre per le
quali il   messaggio   pubblicitario   Y   manifestamente   insito   in  quanto
finalizzato ad  incentivare  la  domanda  di  beni  o  servizi  o a migliorare
l'immagine del soggetto pubblicitario, sono imponibili.  
 
 
 Contro l'assoggettabilità si è mostrata invece la CTR del Piemonte, Sezione 26, con sentenza n. 28 del 2004:
 
Intitolazione:
Imposta   comunale   di   pubblicita'   -   esclusione  dall'imposta   la
cartellonistica    rientrante   nella   normale   segnaletica   stradale.
Massima:
La cartellonistica avente funzione di fornire informazioni utili o necessarie 
per l'individuazione di servizi,impianti,loclita' ed itinerari,non e'         
considerata pubblicita' ma segnale di indicazione stradale e non ha rilevanza 
ai fini tributari poiche' non e' rinvenibile il presupposto impositivao       
prefigurato dall'art.5 d.lgs. 507. L'utilita' delle indicazioni per il        
viaggiatore consiste nel tipo di servizio prestato e la mancanza di ogni      
messaggio pubblicitario ma l'esistenza delle sole indicazioni direzionali con 
dimensioni, forma e colori rigidamente codificate e posizionate in prossimita'
dell'esercizio che presta l'attivita' ritenuta utile per il viaggiatore ne    
permette l'esenzione. Pertanto essendo ritenuta segnaletica stradale e'       
regolamentata dal Codice della strada art.39 d.lgs.495/92 comma 1 lettera c.  
in via previzionale senza necessita' di alcun specifico provvedimento.        
L'art.136 DPR 495 del 16 dicembre 1992 riferendosi ai "segnali che forniscono 
indicazioni di servizi utili" menziona "posti di assistenza meccanica", senza 
prescrivere uno specifico provvedimento di riconoscimento di utilita' da parte
della pubblica amministrazione ma solo autorizzazioni                         
                                                                              
 
 

4. Il concessionario della pubblicità ritiene che sia legittima la contestuale applicazione della sanzione di omessa denuncia con quella di omesso versamento. Quali sono le ragioni per le quali la secondo non deve trovare applicazione?

 

Risposta: La seconda è assorbita nella prima in base ai principi sotto riportati in una mia pubblicazione.
4.2.1 - Assorbimento "ne bis in idem" sostanziale


Il principale criterio utilizzato per risolvere i casi di apparente conflitto di norme è quello dell'assorbimento (o della consunzione). Tale criterio è invocabile per escludere il concorso di violazioni in tutte le ipotesi nelle quali la realizzazione di una violazione comporta la commissione di una seconda violazione che finisce assorbita dalla prima.
Così è il caso dell'omessa o infedele denuncia che comporta la violazione necessaria del'omesso o dell'insufficiente versamento. E' evidente, infatti, che il regolare versamento del tributo determinerebbe una violazione
esclusivamente di carattere formale. In tali casi, appunto, il legislatore penale, al quale si ispira come dettoo in precedenza il nuovo sistema sanzionatorio tributario, prevede l'esclusiva applicazione del trattamento
sanzionatorio previsto per il reato più grave. Secondo la dottrina il principio dell'assorbimento segue i seguenti criteri:

A) Esso non si basa su di un rapporto di norme ma su un nesso di valore per il quale il fatto concreto appare, come negli esempi prospettati, tutto ricompreso nella norma che prevede l'applicazione del reato più grave, così
che l'applicazione congiunta di sanzioni condurrebbe ad un ingiusto moltiplicarsi di sanzioni;

B) l'assorbimento richiede l'unitarietà normativa-sociale del fatto. Si pensi al reato di omicidio contestuale a quello di lesioni e quello di violenza carnale successiva ad atti di libidine.

La duplicazione della qualificazione sanzionatoria si porrebbe in contrasto con il principio del "ne bis in idem" sostanziale, principio che fa divieto di attribuire due volte ad un medesimo autore un accadimento unitariamente
valutabile dal punto di vista normativo.

Nell'assorbimento rientra anche, come negli esempi penali più sopra riportati, la progressione criminosa. E' per tali motivi che si ritiene che la violazione dell'omesso o del parziale versamento, sanzionata dall'art.
13, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997 non debba essere applicata, quando la violazione consiste nell'omessa od infedele denuncia, proprio perché le sanzioni previste nel D.Lgs. 473/97 divengono assorbenti delle sanzioni
previste dalla citata norma. In senso conforme, seppur in materia di omesso versamento delle ritenute IRPEF da parte del sostituto d'imposta, si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10568, in data 10 dicembre 1994 (emessa il 9.6.1994) - SEZIONE I Civ.. Secondo la Suprema Corte, in caso di omessa effettuazione delle ritenute alla fonte e conseguentemente di mancato versamento della stessa, è applicabile la sola sopratassa del 20 % stabilita dall'art. 95 del D.P.R. n. 602/73 per violazione dell'obbligo di ritenuta alla fonte, e non anche la sanzione del
50 % stabilita dall'art. 92 del medesimo decreto per ritardati o omessi versamenti diretti; tali sanzioni, infatti, pur ri9guardando trasgressioni diverse sono di identica natura, e non possono perciò concorrere non essendo
ipotizzabile una duplicazione sostanziale di sopratassa a carico del medesimo contribuente.

5. A volte sullo stesso mezzo espositivo che contiene le insegne d’esercizio, di superficie inferiore a 5 mq, sono presenti anche scritte pubblicitarie (esempio classico è la marca del caffè nel caso di insegne relative a bar). In questo caso l’intero pannello deve essere comunque considerato esente ai sensi dell’art. 17 comma 1 bis o deve essere assoggettato per intero o parzialmente all’imposta sulla pubblicità? Esiste qualche sentenza o risoluzione che tratti questa particolare fattispecie?

 

 

Risposta: La questione trova chiarimento nella circolare n. 3/DPF del 2002. In sintesi, se il messaggio pubblicitario è compreso nella insegna è esente. Se invece costituisce un messaggio autonomo è da assoggettare normalmente. Ad esempio, in tale circolare si ritiene insegna esente il messaggio Bar Alfa-Caffé Beta. Mentre il Caffè Beta sarebbe assoggettato se il messaggio fosse separato ossia se si avesse Caffè Rossi e staccato il messaggio del Caffé.

 

6. Nel 1997 il Sindaco allora incarica ha rilasciato una concessione  permanente (TOSAP), per occupazione di suolo pubblico con impianto  pubblicitario, per la durata di 29 anni. Nel 1999 il comune ha adottato il COSAP.  Negli anni scorsi il comune ha stipulato una convenzione con una ditta  esterna per la gestione degli impianti pubblicitari.  Ora la ditta che gestisce gli impianti ci contesta formalmente questo  cartello pubblicitario per il quale comunque non risulta alcun versamento  per suolo pubblico. Devo revocare questa concessione di 29 anni data in regime di TOSAP tra  l'altro quando non esisteva il piano degli impianti pubblicitari oppure ha  ancora valore?

Risposta: In via preliminare, faccio rilevare che le occupazioni fino a mezzo metro quadrato sono escluse dal pagamento della TOSAP e quindi del COSAP (si misura a tal fine la proiezione a terra), ed anche che le concessioni sono comunque necessarie anche in ipotesi di esenzione o di
esclusione.  Ricordo, poi, che in base allo articolo 3 del D.Lgs. n. 507/93 il Comune deve individuare gli impianti destinati alle affissioni dirette. Se il Comune non vi ha provveduto non è possibile revocare tale concessione per il solo fatto che essa va contro l'interesse del concessionario del servizio. In conclusione, si consiglia il mantenimento di tale impianto, poiché una revoca della concessione, se non adeguatamente motivata, risulterebbe illegittima e violerebbe un diritto soggettivo pieno, con il rischio di dover risarcire persino i danni.

 

7. Gli striscioni/cartelli riportanti unicamente la scritta “saldi”, vanno assoggettati all’imposta sulla pubblicità? E nel caso in cui tale striscione fosse apposto genericamente nel parcheggio di un centro commerciale che raggruppa più attività commerciali (tra cui anche bar che quindi non effettuano saldi) chi è il soggetto passivo?

 

Risposta: Gli striscioni/cartelli riportanti la scritta "saldi" sono da considerarsi mezzi pubblicitari, essendo diretti a promuovere la domanda di beni e servizi, così come preteso dallo articolo 5 del D.Lgs.n.507/93.  Tuttavia, essi diverrebbero irrilevanti allorché la superficie risultasse non maggiore di 300 cmq (comma 2 articolo7) oppure quando sono esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso nelle immediate vicinanze e nel contempo non superino nel complesso il mezzo metro quadrato.

 

Nel caso descritto il soggetto passivo va individuato nello amministratore del centro commerciale. Si avverte che il bar trae comunque beneficio dallo afflusso di persone attratte dai saldi (anche se ciò è un problema interno).

 

8. Abbiamo il caso di un panificio che intende esporre un led luminoso con scritte scorrevoli riguardanti la vendita dei propri prodotti. Si chiede se questo manufatto è assoggettato al canone della pubblicità indipendentemente dalle sue dimensioni? oppure come dobbiamo gestire la richiesta?

 

Risposta: Trova applicazione la tariffa prevista dal comma 1 dello articolo 14 del D.Lgs.n.507/93, ridotta del 50 per cento ai sensi del comma 3,  ossia per il vostro comune la tariffa base sarebbe pari ad euro 16,53 il mq.

 

9. In riferimento all’imposta sulla pubblicità da pagare al concessionario se su una facciata di un capannone adibito a vendita di scarpe, sopra all’ingresso, vi è un telone di 45 mq. catalogato  con tipo tariffa 3 per un totale di euro 1.022,00 e sullo stesso ci sono raffigurazioni varie (una veduta mare, un campo da golf, una mamma con la bambina ed una gamba in azione di corsa, il tutto non accompagnato da descrizioni di nessun tipo pubblicitario, neppure da marchi di calzature e/o abbigliamento in genere). Si chiede se il telone costituisce pubblicità e quindi  soggetto all’imposta.

 

Risposta: Certamente si. Infatti, i messaggi pubblicitari possono essere costituiti anche da soli disegni e persino colori, risultando evidente in tale ipotesi la volontà di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero essendo il mezzo finalizzato a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato, come previsto dal presupposto del presente tributo, di cui al comma 2 dello articolo 5 del D.Lgs.n.507/93.

 

10.Il DM 26 aprile 1994, art. 4 comma 2 stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, bisogna trasmettere alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell’Economia e delle Finanze  una situazione riepilogativa delle riscossioni dell’anno precedente dei tributi imposta comunale sulla pubblicità  e diritto sulle pubbliche affissione e tosap.

 

Il nostro comune ha affidato il servizio pubblicità e pubbliche affissioni alla ditta ……. ed applica il COSAP. E’ corretto pensare che essendo un canone non rientra nell’obbligo sopra descritto?

 

 

 

Risposta: Come si evince indirettamente dal comma 2 dello articolo 4 del predetto decreto, in caso di concessione tale obbligo è posto a carico del concessionario:

 

2. Il   comune   o   il   concessionario  deve  trasmettere  alla  Direzione centrale per  la  fiscalità  locale,  entro  il  31  marzo  di  ciascun anno, una  situazione    riepilogativa   relativa   all'anno   precedente  corredata
dei dati  dei  singoli  trimestri  con  annotati,  nel  caso  di  gestione  in concessione, gli estremi dei versamenti alla tesoreria comunale.

 

Ricordo che il concessionario deve invece consegnare al Comune il conto giudiziale della gestione, così come previsto dal comma 2 dello articolo 93 del D.Lgs.n.267/00, che così dispone:

 

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonchè coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

 

Il conto della gestione non va trasmesso alla Corte dei conti, come previsto dal successivo comma 3.

 

3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. 

Il nostro comune applica il COSAP, è corretto pensare che essendo un canone non rientra nell’obbligo sopra descritto?

 

Poiché la norma parla di TOSAP tale adempimento non sarebbe dovuto per la COSAP. Tuttavia, si consiglia di richiedere anche l'adempimento per il COSAP.

 

11. I cartelli affissi all’esterno dei cantieri edili contenenti, oltre alle indicazioni prescritte dalla legge (n. concessione edilizia, nome del progettista e del direttore dei lavori ecc..), anche il logo dell’impresa che produce e distribuisce tali cartelli (diversa dall’impresa costruttrice), sono soggetti all’imposta?

 

Risposta: la lettera i) del comma 1 dello articolo 17 del D.Lgs.n.507/93 prevede l'esenzione:

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. Ora, essendo l'esposizione del cartello  obbligatoria per legge, qualora la misura del cartello non sia maggiore di mezzo metro quadrato di superficie o comunque non superiore ai limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento comunale, determinerebbe la relativa esenzione.

 

Tuttavia, l'indicazione del logo dell'impresa costruttrice del cartello attribuirebbe a tale mezzo  natura pubblicitaria, salvo che lo spazio ad esso riservato non superi la superficie di 300 cmq, così come previsto dal comma 2 dello articolo 7 del D.Lgs.n. 507/93,

 

In conclusione, tale cartello dovrà essere assoggettato a normale imposizione in presenza anche di una sola delle due condizioni sotto riportate:

 

1. cartello avente superficie maggiore di mezzo metro quadrato (salvo diversa disposizione del regolamento comunale);

2. spazio riservato alla superficie del logo della ditta produttrice maggiore di 300 cmq (si ricorda che un mq è pari a 10000 cmq).

 

12. Chiedo se secondo il suo parere è possibile  approvare una disposizione  regolamentare che preveda la riduzione del 50% alla affissione di  manifesti di associazioni senza scopo di lucro (nella fattispecie le  polisportive) anche se i manifesti sono ricoperti per il 70% da sponsor.  Non hanno il patrocinio del Comune.  Qualora  il Comune accordi il  patrocinio sullo stesso tipo di manifesti? I Comuni limitrofi si comportano ognuno in  modo diverso per cui mi chiedo  se col regolamento posso precisare che una associazione senza scopo di  lucro ha la riduzione del 50% se ha il patrocinio del Comune anche se  l'80% della superficie del manifesto è  assegnata agli sponsor. In alternativa prevedere la riduzione del 50% per le associazioni senza  scopo di lucro se la pubblicità commerciale sul manifesto è al massimo del  50% della superficie.


Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che il regolamento non può intervenire su tale questione, essendo tale compito riservato solo alla legge statale. Ora, come si evince dal combinato disposto degli articoli 20 e 21 del D.Lgs.n.507/93, il diritto per la fattispecie descritta non può mai ridursi al di sotto del 50 per cento, ma a condizione che il messaggio non abbia natura commerciale. Ora, se la parte prevalente della superficie dei manifesti è occupata da sponsor, alcuna riduzione deve essere accordata, posto che il manifesto ha  prevalentemente natura commerciale, riferibile allo sponsor.

 

13. Questo Comune è proprietario di un campo di calcio dato in concessione ad  un'azienda privata per la gestione. All'interno dello stesso verrà prossimamente collocata della pubblicità sia delle associazioni dilettantistiche che lo usano sia di società commerciali. La pubblicità  pur rivolta verso l'interno sarà visibile anche dai passanti occasionali.  Si chiede se dovrà essere pagata l'imposta comunale sulla pubblicità.
 
Risposta: L'agevolazione, introdotta dall'art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (Finanziaria2006), prevede l'esenzione dall'imposta di pubblicità dell'attività di
pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
capienza inferiore a tremila posti, effettuata dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
:

128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicita', in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e' esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato.

Sulla base di tali disposizioni diventa determinante il gestore di tali spazi. Se questi è società sportiva affiliata alle Federazioni si applica l'esenzione. Di contro, l'esenzione non si applica
.

 

14. Quando si applica l’aumento del 20 e quando quello del 50 per cento in un comune che ha stabilito l’aumento delle tariffe del 10 per cento?

 

 Risposta: La questione posta non è di difficile soluzione. Infatti, per i mezzi pubblicitari non superiore a 1 mq, può trovare applicazione l'aumento generalizzato del solo 10 per cento, così come previsto dal comma 10 dello articolo 11 della legge 449 del 1997, evidenziando che il 20 per cento ivi stabilito è quello massimo, così che avendo il Comune scelto l'aumento del solo 10 per cento ne rimane vincolato.

 

 

10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato (5).


 

(5) Comma così modificato dall'art. 30, l. 23 dicembre 1999, n. 488.

 

 

15. In data 10.12.2008 l'ufficio di Polizia Locale ci trasmette un segnalazione che evidenzia l'esposizione abusiva di n.2 mezzi pubblicitari. In data 22.01.2009 emetto il verbale di accertamento nei confronti di questa ditta. In data 03.02.2009 la ditta mi comunica tramite raccomandata che è responsabile di uno solo dei due cartelli sanzionati. Chiedo pertanto se è il caso di annullare l'accertamento del 22.01.2009 e riemetterne uno nuovo in data odierna (dando quindi la possibilità all'utente di poter effettuare il pagamento entro i 60 giorni), oppure rettificarlo. Nel caso di rettifica, come avviene il calcolo degli interessi? Vanno calcolati dal 01.12.2009 (mese della segnalazione Ufficio P.L.) fino a che data? E l'utente, in questo caso, non ha più diritto alla riduzione ad 1/4 della sanzione perchè trascorsi i 60 giorni?

 

 

Risposta: E' necessario emettere atto di autotutela rettificativa. Con tale modifica rimane in essere l'atto già emesso per la parte risultante valida. Gli interessi, come pure il tributo e le sanzioni decorrono dal primo gennaio 2008, giusta la presunzione prevista dal comma 4 dello articolo 8 del D.Lgs.n.507/93. Le sanzioni non possono più essere ridotte, essendo trascorso sia il termine di pagamento ed anche perché questo ultimo non è stato effettuato. Oltre, che l'atto di rettifica emetta dunque l'accertamento per il 2008.

 

16. Il comune di….. ha approvato il bilancio di previsione 2009 entro il 31.12.2008.

Al fine di eliminare la pubblicità a mezzo volantinaggio l'Ente intende modificare il regolamento sulla pubblicità. Si chiede se il regolamento entrerà in vigore l'anno successivo alla sua adozione o è valido dal 1° gennaio 2009?

 

Risposta: Le modifiche regolamentari hanno efficacia sin dal primo gennaio se effettuate entro il termine legale di approvazione del bilancio, a prescindere se il singolo Comune abbia già adottato il bilancio. Ora, poiché tale termine è spostato al 31 maggio, il regolamento avrebbe efficacia sin dalla data della sua adozione, anziché dal primo gennaio 09, in virtù del principio di favor rei stabilito dallo articolo 3 del D.Lgs.n.472/97., non potendosi punire le violazioni commesse prima di tale modifica.

 

17. il concessionario per la gestione dell'imposta sulla pubblicità ha  sanzionato un noleggiatore di videocassette che espone in vetrina le  cassette con l'indicazione del film contenuto (ogni cassetta ha stampato  un piccolo manifesto del film). Il titolare della videoteca contesta la tassazione dicendo che ciò che  espone è la sua merce e non un messaggio pubblicitario e fa il paragone con i negozi che vendono, ad esempio, abbigliamento e non pagano la  pubblicità per la merce esposta. Come devo comportarmi?


Risposta: A mio avviso tali esposizioni debbono considerarsi esenti quando sussiste almeno uno dei seguenti motivi:
a) quando il messaggio pubblicitario, ossia la singola cassetta è inferiore a 300 cmq (comma 2 dello articolo 7 del D.Lgs.n.507/93);
b) quando nel loro insieme la loro superficie complessiva risulta essere inferiore a 1/2 mq per vetrina od ingresso (articolo 17).

Nel caso di insistenza si suggerisce di segnalare detto comportamento alla Direzione Regionale delle Entrate e  valutare se non sia il caso di revocare la delega. Infatti, molti concessionari insistono con tali comportamenti confidando che  il contribuente rinunci al ricorso per il motivo che  costa più caro ricorrere che pagare accettano di pagare.

 

18. Una signora che abita nella frazione di …., è proprietaria e gestore di un Agritur di recente apertura.     Al fine di indicare il luogo dove detto Agritur si trova, sono state installate alcune frecce di indicazione stradale uguali a quella che le allego. Su tale indicazione le tre margherite hanno analoga funzione delle stelle per gli esercizi alberghieri.       Il logo a destra (quadrato con prato, monti e margherita, riportante la scritta Agritur) è quello dell’Associazione trentina degli Agritur.  V… è il nome della frazione del comune di …., dove l’Agritur è stato costruito. La signora è convinta di non dovere pagare l’imposta sulla pubblicità (D.Lgs. 507/93) a ciò supportata da un parere del Servizio Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento del 29.7.1997, indirizzato al Difensore Civico di allora quale risposta, che infatti cita, a sostegno dell’esonero dall’imposta, le R.M. n. 262/E del 2.11.1995 e n. 48/E del primo aprile 1996. Se ne avesse bisogno le invio senz’altro il testo del menzionato parere per fax. Chiedo il suo parere, che se fosse contrario, mi dovrebbe adeguatamente motivare per correttezza e trasparenza nei confronti della persona interessata che risiede e svolge l’attività economica in questione nel comune di …..

        

Risposta: I cartelli segnaletici in argomento rientrano senza dubbio nel presupposto impositivo della imposta comunale della pubblicità. Infatti, il comma 2 dello articolo 5 del D.Lgs.n. 507/93 considera rilevanti i messaggi diffusi nello esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Ora, che sia un agriturismo oppure un albergo non vi è differenza, stante che l'azienda è per definizione giuridica l'insieme di beni messi a disposizione dello imprenditore per l'esercizio di una attività economica. Le riporto a conferma dello assoggettamento due sentenze. La prima della Suprema Corte e la seconda della CTR del Piemonte.

 

 

Imposte e tasse - In genere - Tributi locali - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Oggetto - Cartelli stradali indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita.

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale — indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione — risulti obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, è soggetto al relativo tributo ai sensi dell'art. 5 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, anche nel caso in cui il cartello non presenti le connotazioni di una vera e propria insegna. (Nella specie, in applicazione di tale principio, si è ritenuto soggetto a detta imposta il cartello "AUTORICAMBI 2000" perché affianca, alla funzione disegnale di indicazione, quella di mezzo pubblicitario).

Comm. trib. reg. Piemonte, sez. XXIV, 22 febbraio 2007, n. 40

Soc. I.C.A. c. Soc. G.

Riv. giur. edilizia 2007, 4-5 1453

19. La società concessionaria della pubblicità ha emesso accertamento per omessa denuncia per 10 decalcomanie scritte “Buffet stazione con il disegno di un treno, messe sui vetri di dehor, posto su aree del demanio provinciale, che viene installato per circa 6 mesi.      

Ciò premesso si chiede:

      1.       se l’imposizione è corretta;

      2.       se l’imposta doveva andare alla Provincia;

      3.       se è corretta la contestuale applicazione della sanzione di omessa denuncia e omesso versamento;

      4.       se l’imposta è permanente o se temporanea per mesi 6;

      5.       se avendo pagato il contribuente, avrebbe diritto al rimborso.

 

Risposta: 1. la scritta "BUFFET STAZIONE" ha di per sé carattere di mezzo pubblicitario e va quindi assoggettata ad Imposta, sempre che la superficie che circoscrive la scritta sia maggiore di 300 cmq, come preteso dal comma 2 dello articolo 7 del D.Lgs.n.507/93 (ricordo che 1 mq è pari a 10000 cmq); 

2.diversamente dalla TOSAP, la provincia non è mai soggetto attivo del presente tributo, come indirettamente si evince dal dettato dello articolo 5 del presente decreto;

3. l'accertamento è illegittimo nella parte in cui duplica le sanzioni, infatti la sanzione di omesso versamento è assorbita in quella di omessa denuncia (se vuoLe approfondire il discorso veda le mie Guide); 

4. la pubblicità si presume, in assenza di denuncia, permanente, con la conseguenza che non risulta frazionabile, come si evince dal comma 4 dello articolo 8 del presente decreto;

5. se il contribuente non ha proposto ricorso, il rimborso non è dovuto, poiché in carenza di tempestivo gravame l'atto è divenuto definitivo.

 

20. Vorremmo avere indicazioni per quando poter applicare la tariffa di un decimo, prevista dal comma 2 art. 12 del D.Lgsl. 507/1993. Abbiamo da definire un caso in cui l’esposizione di un cartello pubblicitario si è protratta oltre i termini della disdetta presentata dal soggetto passivo. A seguito di un controllo territoriale abbiamo rilevato la presenza del cartello e quindi abbiamo provveduto ad invitare in via bonaria il soggetto passivo al pagamento delle annualità non pagate (anni 2007, 2008 e 2009). Il contribuente si è dichiarato disposto ad effettuare i pagamenti richiesti ed ha inoltre provveduto, entro il 31/03/2009, alla rimozione del manufatto.

Proprio in relazione a tale rimozione, chiede per l’anno 2009 l’applicazione della tariffa di cui al c. 2 art. 12 D. Lgsl. 507/1993, pari ad un decimo di quella annuale ordinaria, riferendosi al fatto che la pubblicità per tale anno ha avuto durata non superiore a tre mesi. E’ possibile concedere tale tassazione?

 

Risposta: La fattispecie descritta, in assenza del pagamento,  è riconducibile a quella di omessa denuncia, così come  indirettamente previsto dal comma 3 dello articolo 8 del D.Lgs.n.507/93.

 

Ora, il comma 4 del predetto articolo prevede che, nel caso di omessa denuncia, la pubblicità ordinaria di cui allo articolo 12 si presume effettuata dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata.

 

Tenuto conto che la violazione è iniziata nelle annualità precedenti e che il carattere  della esposizione è da considerarsi annuale, l’imposta anche per il 2009 va corrisposta per l’intera annualità, a nulla rilevando che il soggetto passivo abbia rimosso il cartello pubblicitario abusivo entro il 31 marzo 2009, non potendosi considerare temporanea l’imposta relativa ad un mezzo pubblicitario che è installato per un periodo maggiore di un anno.

 

In senso conforme si è espressa la CT Comm. trib. reg. Lazio, sez. VII, 11 gennaio 2008, con sentenza n. 110, trattando un caso analogo.

21. Il comune ha provveduto alla realizzazione di una rotatoria  con un contratto di sponsorizzazione per la realizzazione del verde. La ditta che effettuerà i lavori metterà un cartello di pubblicità ( per gli anni che effettuerà i lavori di manutenzione al verde n. 5 anni). Si chiede se sia corretto detassare dalla pubblicità la ditta.

 

Risposta: Non è possibile procedere a tale compensazione, essendo l'obbligazione tributaria una entrate indisponibile per il Comune. Peraltro, l'eventuale conseguimento di tale risultato dovrebbe essere fatto previa  l'effettuazione di una gara. Chissà quante Ditte sarebbero disposte a fare la manutenzione gratis, pur pagando l'imposta e magari un canone aggiuntivo di concessione. Come si fa a valutare se l'onere di tale manutenzione è almeno pari alla imposta dovuta?

 

 22. Un bar cessa l'attività e toglie le insegne per le quali pagava l'imposta a marzo. In questo caso l'imposta è calcolata per l'anno intero. Chi subentra e metterà un'altra insegna (per la quale sarà soggetto) deve ripagare l'imposta per l'intero anno ? (configurando una doppia imposizione, anche se su due oggetti diversi) 

 

Risposta: Se nelle precedenti annualità il mezzo era assoggettato ad imposta ordinaria annuale, l'eliminazione del mezzo durante l'anno non inficiale l'obbligo integrale del pagamento annuale. Se il subentrante metterà un nuovo mezzo, questo va valutato distintamente, essendo differente sia l'oggetto che il soggetto espositore (ma le insegne non sono esenti?).

 

23. Abbiamo il caso di una società che chiede al Comune per conto della Eni Spa, il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di strutture pubblicitarie da collocarsi all'interno dell'area dei distributori di carburanti Agip siti a loro volta nell'area di servizio San Zenone Ovest autostrada Milano-Bologna .

 

E' corretto che il comune rilasci l'autorizzazione in quanto l'area di servizio è parte del nostro territorio?

 

La Società Autostrade non deve rilasciare nessuna autorizzazione?

 

Risposta: Ai sensi dello articolo 26 del codice della strada, per le strade in concessione si provede al rilascio del provvedimento in conformità alle relative convenzioni. Sulla base di tale principio, consiglio di far presentare tale domanda all'ente proprietario della strada e ciò a prescindere dalla successiva applicazione della imposta da parte del Comune.

 

 24. Con la presente chiediamo alla S.V. se questo Comune è tenuto a sanzionare il volantinaggio (con messaggi pubblicitari) effettuato unicamente nelle cassette della posta dei privati.

Non si tratta quindi né di distribuzione di volantini in piazza né per le strade del paese. Inoltre il regolamento comunale prevede unicamente l'effettuazione del volantinaggio, solo nelle cassette della posta, unicamente il primo lunedì del mese. Normalmente il contribuente versa l'importo pari ad € 2,46 per ogni punto di effettuazione e per ogni giorno.

 

Risposta: Tale comportamento non è rilevante ai fini della imposta pubblicità, in assenza del presupposto di cui allo articolo 5 del D.Lgs.n.507/93 ed in assenza delle condizioni poste dal comma 4 dello articolo 15 del D.Lgsn.507/93 e ciò per il fatto che la cassetta delle lettere costituisce luogo privato e non pubblico. Trattandosi di lesione di un interesse privato, si sconsiglia un intervento sanzionatorio, potendo configurarsi un abuso da parte del Comune.

 

 25.Un verbale di accertamento da noi emesso nei confronti di un contribuente per pubblicità abusiva a fronte del quale lo stesso  ha effettuato il relativo versamento,  applicando la riduzione ad 1/4 anche alla sanzione amministrativa (richiama l'art.16 del D.Lgs 472/97). Possiamo provvedere al recupero della somma, e se si, comprensiva di interessi?

 

Risposta: Per la sanzione di cui allo articolo 24 del D.Lgs.n.507/93 non trova applicazione l'articolo 16 del D.Lgs.n.472/97, bensì le disposizioni di cui alla legge 689/81. Peraltro, il Comune avrebbe dovuto procedere a contestazione distinta, come previsto dallo articolo 14 di tale legge,  indicando nell'atto la facoltà del trasgressore di pagare in misura ridotta, così come stabilito dallo articolo 16 che  sotto si riporta e nel caso di mancato pagamento l'emissione di ordinanza-ingiunzione, come stabilito dallo articolo 18, che pure sotto si riporta.

 

26. La soc….., che gestisce per noi il servizio di pubblicità e pubbliche affissioni, ha inviato ad alcuni contribuenti gli avvisi di liquidazione per mancato o ritardato pagamento dell’imposta di pubblicità.

 

Alcuni di quelli che hanno ricevuto l’avviso, sono venuti da me, lamentandosi del fatto che non hanno pagato in quanto non hanno ricevuto l’avviso bonario di pagamento, come era avvenuto gli scorsi anni.

 

Ho spiegato loro che l’imposta di pubblicità, funziona un po’ come l’ICI. Il contribuente deve ricordarsi di pagarla entro il 31/01/2009 e deve informarsi presso il comune dell’importo, indipendentemente dal fatto che sia arrivato o meno l’avviso bonario. Devo però fare una premessa. I contribuenti, in questi anni, sono stati abituati “male”, in quanto i precedenti concessionari (non hanno mai agito secondo legge e non hanno mai sanzionato il ritardato o l’omesso pagamento.

C’è anche da segnalare che il nostro comune ha seri problemi con la distribuzione della posta, in quanto viene consegnata con circa 1 mese di ritardo o addirittura non arriva proprio. Mi rendo conto che non ci sono attenuanti per i contribuenti e che tra quelli che non hanno pagato ci saranno sicuramente chi ha agito in buona fede ed ha atteso l’avviso bonario e chi non avrebbe comunque pagato. I contribuenti che si sono presentati da me chiedono di poter pagare senza la sanzione. Cosa mi consiglia di fare?

 

 

Risposta: A mio avviso in considerazione della prassi in precedenza adottata l'errore compiuto dai contribuenti può ritenersi scusabile. Ora, sulla base di tale convinzione, suggerisco di proporre una deliberazione di Giunta che disponga per tali motivi la non applicabilità della sanzione, inviando successivamente al concessionario detto provvedimento perché si attenga ad esso. Nel caso in cui costui non si attenga, invierei l'informazione alla Direzione Regionale delle Entrate per i provvedimenti eventuali di competenza.

 

Alla luce di tali eventi, sarebbe bene che il dirigente del Comune tolga la delega al concessionario o si riservi di toglierla in tali ipotesi.

 

27. Allegate  trasmetto le fotografie di due mezzi pubblicitari abusivi, per i quali abbiamo emesso un verbale di accertamento. La ditta in questione contesta il verbale citato, affermando che non si tratta di pubblicità ma di segnaletica. Chiedo pertanto alla S.V. un parere in merito.

 

Risposta: Non riesco a vedere il primo, mentre il secondo si ed è assoggettabile, secondo giurisprudenza prevalente della Cassazione e ciò per il fatto che esso realizza il presupposto impositivo di cui allo articolo 5 del D.Lgs.n.507/93.

 

 

 cartelli indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita al minuto costituiscono insegne, perché sono segni distintivi del luogo ove dette attività vengono svolte. Tali cartelli, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti, svolgono, per la loro natura, una funzione pubblicitaria e sono pertanto soggetti all'imposta sulla pubblicità, ancorché abbiano, contemporaneamente, la finalità di agevolare la circolazione stradale di chi è diretto verso lo stabilimento, il laboratorio o il negozio indicati dal cartello.

Cassazione civile , sez. trib., 03 settembre 2004, n. 17852

Soc. Gacema c. Soc. Irtel

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, è soggetta ad imposta sulla pubblicità ai sensi degli art. 5 e 6 d.lg. n. 507 del 1993, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione assolva pure ad una funzione reclamistica o propagandistica. Ne consegue che anche i cartelli stradali indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita, rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti, pongono in essere una pubblicità tassabile ai sensi del citato art. 6, a prescindere dal fatto che l'iscrizione presenti o meno i connotati dell'insegna. Peraltro, l'art. 17 d.lg. n. 507 cit., esenta dall'imposta solo le insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività di esercizi commerciali e di produzione di beni e servizi, purché di superficie non superiore a cinque metri quadrati e salve le previsioni particolari adottate con regolamenti comunali. (Fattispecie relativa a cartello luminoso multifacciale delle dimensioni totali di mq. 46, 50).

Cassazione civile , sez. trib., 12 agosto 2004, n. 15654

 28. Approfitto della Sua gentile cortesia, se volesse aiutarmi in merito a una questione gestionale  relativa  alle uscite di campagne  informative sull’attuazione del programma del Sindaco e alle manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale. L’Ufficio Gabinetto del Sindaco prenota delle uscite superiori agli spazi disponibili  per le affissioni  artt. 20 e 21 del Dlgs/507.Il ns. piano degli impianti prevede il 20% di riserva per tale tipologia di affissione. Il Sindaco con Sua lettera chiede  di pagare la parte eccedente che verrà affissa anche su spazi dedicati alla commerciale,   volendosi  comportare come un Cliente qualsiasi.

Il nostro Comune e’ in Concessione. Il Concessionario avrà l’aggio sull’introito.  In  effetti si tratterà di spostare importi da un capitolo all’altro dell’Ente, come uscita l’aggio al Concessionario. Noi non possiamo  respingere l’affissione, però il dubbio è se il Sindaco debba  comunque pagare dei manifesti istituzionali  perché supera la quota del 20%  e se l’aggio alla Concessionaria sia dovuto. Nel Capitolato di gara era previsto che l’istituzionale era nel limite del 20%.

 

 

Risposta: Negli ordinamenti democratici lo Stato e gli Enti della Pubblica Amministrazione sono sottoposti alle regole che essi stessi si danno, al pari di tutti gli altri cittadini. L'adesione alla richiesta del Sindaco, per la quota eccedente la quota da destinarsi alle affissioni di natura istituzionale, potrebbe costituire il reato di abuso d'ufficio, a nulla rilevando che il Comune corrisponda per tali affissioni la tariffa prevista per le affissioni commerciali. Si consiglia per il prossimo esercizio di aumentare la quota per le affissioni istituzionali, pur valutando le diminuzioni in entrata.

 

 

 29.  Come si calcola la superficie dei mezzi polifacciali?

 

Risposta:  i mezzi pubblicitari polifacciali sono un insieme di facce costituenti un unico messaggio pubblicitario. In tale ipotesi si somma la superficie di ciascuna faccia. Se di contro, ogni faccia è idonea di per sé a  rappresentare un autonomo messaggio pubblicitario, va calcolata la superficie di ciascuna ai fini dello arrotondamento della superficie, fermo restando il calcolo della maggiorazione di cui al comma 4 dello articolo 12 del D.Lg. 504/92 che, invece, si calcola sommando la superficie di ogni faccia. La ragione sta nel fatto che detta maggiorazione è connessa alla maggior attitudine pubblicitaria del messaggio, maggiormente visibile in considerazione della sua volumetria. Di contro, secondo le indicazioni prevalenti in giurisprudenza e ministeriali la superficie dei mezzi pubblicitari a bandiera si calcola separatamente per ogni lato.

 

30. Quale è la differenza fra l’esenzione descritta al comma 4 e quella del comma 4 bis dello articolo 13 del D.Lgs.n. 507/93?

 

Risposta: La distinzione fra il comma 4 ed il comma 4bis dello articolo 13 è ben precisata dalla circolare n. 2 DPF del 2002. In particolare il 4° capoverso di tale circolare chiarisce che con tale comma aggiunto si estende l'esenzione prevista dal comma 4:

a) senza limitazione di superficie e di numero di tali scritte;

b) si estende l'esenzione anche per tali scritte poste su mezzi di trasporto per conto terzi.

 

31. E' necessario distinguere fra insegna (esente) e preinsegna (soggetta). La insegna è installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa (articolo 47 DPR 495/92). Secondo il MF (circolare n. 3DPF del 2002) mantiene l'esenzione l'insegna posta in spazi adiacenti la Ditta, quando tale distanza è comprovata da esigenze, quali quelle di carattere architettonico.

 

32. Il contribuente si è visto recapitare un avviso di accertamento sull'imposta della Pubblicità emesso da ….. (concessionario) per la mancata denuncia e pagamento della tassa sui n. 2 mezzi pubblicitari (nella fattispecie: cartellonistica di mq 2,50  cadauno - oltre all'insegna di esercizio di mq 2,00) affissi ALL'INTERNO DEL NEGOZIO  ed illuminati casualmente dai faretti che illuminato il locale. L'avviso di accertamento riporta il mancato pagamento della tassa da applicarsi sui mezzi da loro considerati illuminati.

Ma le domande poste dal contribuente sono le seguenti:

1) essendo all'interno del negozio devono essere tassati?

 

 2) possono essere considerati illuminati anche se i faretti non sono dedicati ad esclusivo utilizzo del pannello?

3) a questo punto basta spegnere il faretto (uno solo basterebbe) per non essere più considerata luminosa/illuminata?

 

Sarebbe così gentile da indicarmi i riferimenti normativi?

 

 

(* il contribuente fa notare che nulla sarebbe NON visibile dall'esterno in quanto le vetrine coprono completamente il perimetro del locale favorandone la visione totale all'interno)  

 

Risposta: Punto decisivo per dare risposta corretta é se detti mezzi pubblicitari siano o meno visibili dallo esterno. Infatti, ai sensi dello articolo 17 del D.Lgs.n.507/93 la pubblicità posta all'interno dei locali di vendita o di prestazione di servizi è esente se si riferisce alla attività esercitata. Di contro, è da assoggettarsi se posta nelle vetrine e sulle porte di ingresso,nel caso  superi mezzo metro quadrato. Per farsi una idea precisa sarebbe necessario un sopralluogo.

 

Una volta stabilita l'esatta posizione dei mezzi pubblicitari e quindi la relativa assoggettabilità, si deve invece dire che in detta ipotesi andrebbe considerata pubblicità  illuminata, essendo sufficiente la presenza del faretto per l'applicazione di detta maggiorazione, a nulla rilevando persino che l'illuminazione non sia una finalità voluta dal contribuente.

 

In conclusione, se non visibile dallo esterno non paga, a nulla rilevando sia illuminata. Di contro, pagherebbe come tale se visibile dallo esterno.

 

33. Le Onoranze funebri affiggono arbitrariamente i manifesti sui tabelloni posti nel Comune di Bernezzo (in orario e fuori orario di apertura degli uffici comunali) e sostengono che, ai sensi della Risoluzione ministeriale n. 7/6126 del 28.09.1994, non devono pagare poichè non vi è il servizio del Comune e la predetta risoluzione li esenterebbe dal versamento. Questo Comune ha richiesto il versamento del diritto di affissione, ridotto al 50% ai sensi di legge, SENZA l'urgenza per i manifesti affissi direttamente dall'Onoranza funebre come stabilito nel proprio regolamento comunale approvato (visto il silenzio assenso) dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Premesso quanto sopra si richiede:

E' ancora "valida" questa risoluzione ministeriale? E' corretto che possano affiggere arbitrariamente i manifesti, seppur non siano essi di natura commerciale (magari aspettando la fine dell'orario di apertura degli uffici comunali avvalendosi così del fatto che non hanno potuto consegnare i manifesti e che i medesimi erano urgenti)?

Dato che, da parte di questo Comune, non è possibile effettuare un controllo degli orari di affissione autonome com'è possibile regolare la gestione di questo servizio?

 

 

Risposta: Con la risoluzione n. 6126 del 1994, che sotto si riporta, il Ministero delle Finanze ha in sintesi confermato che se l'affissione è effettuata dal servizio comunale è normalmente assoggettata al diritto in argomento, mentre se effettuata direttamente dalla agenzia di pompe funebri è escluso il pagamento del presente diritto. Ora, la presumibile ragione di tale interpretazione sta nella assenza del servizio in alcune ore o giorni della settimana, servizio che invece deve essere garantito. In sintesi, la risoluzione sembra voler dire: se il servizio non è garantito e l'utente è costretto ad esporre direttamente il manifesto per questioni evidentemente urgenti non è affissione ma pubblicità, che essendo non commerciale è esclusa dal pagamento della imposta.

 

 

 

  

Oggetto:
Imposta   comunale   sulla   pubblicita'  e   diritto  sulle   pubbliche 
affissioni.  Applicabilita' della maggiorazione di cui all'art.22, comma 
9  del D.lgs  15 novembre  1993, n.507 agli annunci mortuari. - Quesito.
Sintesi:
Nel  caso  in  cui  l'affissione  di  manifesti  recanti annunci  mortuari sia
richiesta  per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere,
ovvero  per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi e' dovuta la
maggiorazione  di cui  all'art. 22,  comma 9 del D.lgs. 507/93, ferma restando
la riduzione del 50% del diritto.                                             
Non  e'  invece  dovuta  l'imposta  nel caso  in cui  detti manifesti  vengano
esposti direttamente dagli interessati.                                       
 
Testo:
     Con la nota sopra distinta  codesta  societa'  ha  formulato  il  quesito
inteso a conoscere il trattamento tributario  che  deve  essere  riservato  ai
manifesti recanti annunci mortuari ed, in particolare, se  trovi  applicazione
la maggiorazione del 10%  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  prevista
dall'art.22, comma 9 del D.lgs. 15.11.1993, n.507.                            
     Al riguardo e' necessario anzitutto premettere che, poiche' il  messaggio
diffuso attraverso i manifesti in questione non ha alcuna rilevanza  economica
non puo' realizzarsi il presupposto impositivo  -  illustrato  nell'art.5  del
D.lgs. n.507/93 - che legittima l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita'.
Conseguentemente  nell'ipotesi  in  cui  detti   manifesti   vengano   esposti
direttamente dagli interessati non dovra' essere corrisposta alcuna imposta.  
     Diverso e' invece il caso in cui  l'affissione  di  detti  manifesti  sia
richiesta al servizio delle  pubbliche  affissioni,  poiche'  a  fronte  della
prestazione del servizio, il  committente  deve  corrispondere  al  comune  il
relativo diritto, la cui misura sara' pero'  ridotta  del  50  per  cento  per
espressa statuizione dell'art.20 lett. e).                                    
     Nell'ipotesi in cui la suddetta affissione sia richiesta per il giorno in
cui e' stato consegnato il materiale da affiggere, ovvero per le ore  notturne
dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi sara' altresi'  dovuta  la  maggiorazione
del 10% del diritto, debitamente ridotto alla meta'; mentre il  minimo  di  L.
50.000  per  ciascuna  commissione  previsto  dalla  norma   trovera'   invece
applicazione solo nel caso in cui per l'attuazione del servizio l'applicazione
della relativa tariffa condurrebbe alla riscossione  di  importi  inferiori  a
quello sopra indicato.                                                        
     In proposito, considerato che il comune non  ha  nello  specifico  alcuna
potesta' regolamentare - essendo le disposizioni relative  alla  maggiorazione
in  questione  espressamente  stabilite  dalla  legge   -   devono   ritenersi
illegittimi sia l'esonero dal  pagamento  della  suddetta  maggiorazione,  ove
dovuta secondo quanto sopra precisato,  per  i  manifesti  contenenti  annunci
mortuari, che la richiesta di  corresponsione  della  stessa  per  fattispecie
diverse da quelle stabilite dall'art. 22, comma 9.   

 

34. La pubblicità applicata sull’automezzo di una ditta individuale , inferiore complessivamente a mt.5,00 e contenente i soli dati della ditta stessa è soggetta a pagamento della ICP?

 

Risposta: Diversamente dalle insegne, tale esenzione, che trova riscontro nel comma 4 bis dello articolo 13 del D.Lgs.n.507/93, prescinde dalla relativa superficie ed ha riguardo unicamente al fatto che il veicolo sia utilizzato per il trasporto, anche per conto terzi, e che riporti unicamente il nome della ditta, l'indirizzo (fax compreso). Si veda al riguardo anche la circolare n. 2/DPF del 2002.

 

35. Nella gestione dell'imposta temporanea procediamo in questo modo:

- autorizzazioni fino a tre mesi, imposta mensile per n. mesi.

- autorizzazioni oltre i tre mesi e fino ad un anno, pur rimanendo una pubblicità temporanea, tariffa annuale.

La questione si complica quanto una temporanea di tre mesi chiede una proroga di altri tre mesi. Calcolo l'imposta ancora per i tre mesi di proroga o passo a quella annuale ?

 

Risposta: Ogni autorizzazione fa storia a sé, con la conseguenza che costui pagherà la temporanea per due periodi distinti.

 

 

Una autorizzazione annuale che sta a cavallo del 31 dicembre, paga per due annualità intere ?

Se una autorizzazione permanente cessa l'attività al 31 marzo (e dismette le insegne e la pubblicità), posso frazionare l'imposta a mesi  (presumo di no perchè la legge parla di autonoma obbligazione tributaria per ogni anno).

 

Risposta: Come si evince dallo articolo 12 del D.Lgs.n.507/93 l'imposta è riferita ad anno solare, con la conseguenza che costui dovrà pagare per due annualità intere, la prima alla data di rilascio della autorizzazione e la seconda entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

 

36. Questa amministrazione ha tre tabelloni luminosi  sui quali mette le informazioni dell’ amministrazione  del paese ora si vorrebbe proporre ad una ditta di gestire questi tabelloni e provvedere alla loro manutenzione in cambio il comune sul fondo dei tre tabelloni creerebbe un ulteriore parte luminosa  e la lascerebbe gestire alla ditta la quale potrebbe inserire delle pubblicità di terzi e riscuoterla direttamente : a suo parere e’ possibile tenendo presente che la pubblicità e’ in affidamento ad una ditta esterna che non sarebbe la stessa alla quale vogliono affidare i tabelloni?

 

Risposta: Tale soluzione, in quanto non prevista dalla legge, è illegittima, a nulla rilevando che tale conferimento sia da effettuarsi persino nei confronti  della ditta appaltatrice del servizio. Trattasi nella sostanza di una compensazione in natura fra l'obbligazione tributaria ed una di carattere patrimoniale non consentita. L'imposta, quindi, in considerazione del suo carattere obbligatorio, deve essere comunque pagata.

 

Si  sconsiglia, dunque, di aderire a tale proposta.

 

 

37. Comune sta valutando la proposta presentata da una ditta che consiste:

 

installazione nel paese di pensiline e plance pubblicitarie in forma gratuita, senza pagare la pubblicità.

 

Nel Regolamento non c’è indicato niente.

Ho delle perplessità circa la manutenzione degli impianti che si rischia non vengano fatti e poi la ditta può richiedere l’imposta alle ditte che chiedo di pubblicizzare la propria attività senza che il Comune in riscuota l’imposta?

 

Come mi devo comportare?

 

Risposta: Tale proposta è illegittima e va respinta, proprio in considerazione della applicazione obbligatoria del tributo e dello obbligo di conferire appalti mediante gara ad evidenza pubblica. Non incide su tali principi il fatto che altri comuni abbiano "abboccato" a tale proposta indecente.

 

 

38. Il prossimo 31/12/2009 scadrà il "contratto servizio accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" che da anni abbiamo con una società.  Premesso che la nostra intenzione sarebbe quella di prorogare/rinnovare per altri anni,
alla luce della normativa vigente Le chiedo:  è possibile prorogare oltre il 31/12/2010 senza gara? In caso di risposta affermativa, con quale motivazione?

 Risposta: Tale proroga, specie se non già prevista nel capitolato vigente, risulterebbe palesemente illegittima, perché si porrebbe in violazione sui principi della libera concorrenza. Per evitare ogni responsabilità s'invita codesto comune a procedere, almeno dopo il 31.12.010, ad una nuova gara ad
evidenza pubblica.

 

39. Ho fatto pagare ad una parrocchia con tariffa ridotta al 50% la pubblicità con striscioni lungo la strada e locandine nei negozi che pubblicizzavano la festa parrocchiale (non c'erano sponsor) e il messaggio era semplicemente: Festa dell'oratorio dal   al ...   .  (ovviamente con possibilità di mangiare in oratorio).

 

Avrei dovuto considerarlo esente? (il mio regolamento non dice nulla di diverso dalla legge in merito a riduzioni e esenzioni).

 

.

Risposta: Trattasi di  pubblicità commerciale, seppure occasionale, poiché la somministrazione di pasti ha tale natura. E' corretto, dunque, il suo comportamento, con l’assoggettamento di tali mezzi pubblicitari, c on la riduzione del 50 per cento.

 

 

39. Una insegna d'esercizio fino a che distanza può essere posizionata dall'ubicazione dell'immobile

 

Risposta: La normativa tributaria fa al riguardo rinvio allo articolo 47 del regolamento del codice della strada di ui al DPR 495.1992,  che definisce l'insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e sopportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Se quindi tale mezzo pubblicitario non è installato nella sede o nelle relative pertinenze, è definita preinsegna (quali cartelli segnaletici) e come tale normalmente assoggettata alla presente imposta (circolare n. 3 del 2002).

 

In conclusione, alcuna distanza deve sussistere tra tale mezzo e la sede della azienda.

 

41. Dato che devo emettere un accertamento per volantinaggio abusivo ( nelle cassette della posta ma distribuzione a mano e consegna di volantini nei vari locali del paese), Le volevo chiedere:

 

 Non essendo a conoscenza di quante persone hanno effettuato volantinaggio, ne quanti sono i locali ai quali sono stati consegnati i volantini, tantomeno quante      giornate sono state utilizzate x la distribuzione, in che modo posso applicare la sanzione tributaria?

 

Risposta: Le cassette della posta non sono volantinaggio, essendo luogo privato ed alcuna sanzione deve essere applicata.

 

42. La ….. ha richiesto l'affissione di 30 manifesti per pubblicizzare  la loro festa; noi non abbiamo applicato nessuna riduzione e si sono lamentati per il costo elevato. E' corretto il nostro comportamento o, trattandosi di partito politico dobbiamo procedere con la riduzione?

Risposta: I partiti politici sono enti non commerciali. Quindi doveva essere applicata la riduzione del 50 per cento del diritto, come previsto dal comma 1 lettera c) dello articolo 20 del D.gs.n.507/93.

43. Le chiedo se  l’esenzione prevista dal comma 128 della L. Finanziaria 2006 è ancora in vigore, in quanto l’associazione ACOP di ……., che gestisce  squadre dilettantistiche di calcio, ha intenzione di installare dei cartelloni pubblicitari che si affacciano sul campo sportivo (da un lato) e sulla strada (dall’altro).

“128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall’imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.”

E’ corretto far pagare solo quelli che si affacciano sulla strada?

 Risposta: Tale esenzione c'è ancora. Tuttavia, essendo limitata alla pubblicità interna, l'imposta va normalmente applicata sui mezzi pubblicitari rivolti verso l'esterno dello impianto sportivo.

44. Nel nostro regolamento  sull’Imposta di Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, l’art. 19 richiama il comma 9 dell’art. 22 del D. Lgs 507/1993 in merito alle affissioni d’urgenza, cioè

 

Art. 19

Modalità delle pubbliche affissioni

 

1)      …………

2)      …………

3)      …………

4)      …….......

5)      …………

6)      …………

7)      …………

8) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000.= per ciascuna commissione.

 

Mentre il capitolato speciale d’appalto precisa quanto segue:

 

Art. 22                   AFFISSIONI D’URGENZA

 

Per le affissioni richieste per i giorni in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, o entro il termine di due giorni successivi se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82.= per ogni commissione. Tale maggiorazione spetta al concessionario del servizio nella misura del 50% e non si applica agli annunci funebri.

 

È corretto non applicare la maggiorazione per le affissioni relative agli annunci funebri?

 

 

 

Risposta: Con la RISOLUZIONE  n. 6126 del 1994 il MF ha affermato che per gli annunci mortuari il diritto è ridotto del 50 per cento, ai sensi della lettera e dello articolo 20 del D.Lgs.n.507/93; si applica in tale ipotesi  detta maggiorazione per le affissioni urgenti; l'importo minimo della commissione è di euro 25, 82. In conclusione, detta maggiorazione trova applicazione.

 

45. Le volevo chiedere se, un'impresa di trasporto proprietaria di veicoli che la pubblicizzano, è esente dal versamento dell'imposta comunale per i veicoli stessi.

  

Risposta: Il comma 4bis dello articolo 13 del D.Lgs.n.507/93 così dispone:

 

4-bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. (1)

 

A sua volta il comma 4 del predetto articolo limita l'esenzione :

 

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, ........

 

Il Ministero delle Finanze con la circolare n. 2/DPF del 2002 chiarisce ulteriormente la portata della esenzione. In sintesi, se sul mezzo sono riportati il marchio, la ragione sociale e l'indirizzo sarà esente, indipendentemente dal numero e dalle dimensioni di dette scritte. Di contro, l'impresa sarà assoggettata a detta imposta come indicato in detto articolo.

 

In sintesi, è esente la scritta che ha la finalità di informare, mentre sarà da assoggettare la scritta che ha la finalità di promuovere la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, così come previsto dal comma 2 dello articolo 5 del presente decreto.

 

46. E’ dovuta l'imposta sulla pubblicità degli autoveicoli nel caso di  un pub che ha un'autovettura Smart con 3 scritte riportanti il nome del locale?

 

Risposta: Se c'è solo il nome del locale e l'indirizzo non è assoggettabile. In sintesi, tali scritte non sono assoggettabili se tendono ad informare, mentre sono soggette se l'intento della scritta è di promuovere l'immagine del locale o di aumentare il volume di affari.

 

47. Una ditta di …… vuole esporre un telone (foto allegata) di mq 86 su un capannone. L’intenzione del contribuente è quella di pagare solo la misura del proprio marchio disegnata sul telo e non tutta l’estensione che riporta immagini di sfondo e figure varie che riempiono il telo. Secondo la normativa secondo me dovrebbe pagare tutta l’estensione del telo in quanto anche le altre figure contribuiscono a fare pubblicità al marchio della ditta. Mi servirebbe una conferma cortesemente.

 

Risposta: Deve pagare su tutta la superficie del mezzo e non solo sulla parte raffigurante il marchio. Infatti, soltanto la superficie della cornice andrebbe eventualmente esclusa, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza di cui riporto la massima. Infatti, le dimensioni del mezzo rappresentano (anche quelle bianche) forme idonee a promuovere la domanda di beni o servizi, o finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, così come previsto dal comma 2 dello articolo 5 del D.Lgs.n.507/93.

 

 

Tributi locali - Pubblicità e pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità - Pubblicità effettuata mediante strutture piane - Modalità di applicazione dell'imposta - Superficie imponibile - Cornice inidonea all'utilizzo per la diffusione del messaggio pubblicitario - Esclusione - Accertamento dell'inidoneità - Giudizio di fatto - Insindacabilità in cassazione

In tema d'imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, l'art. 7, comma 1, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507 stabilisce che l'imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L'imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie. La verifica dell'effettivo impiego della cornice dell'impianto per la pubblicità è accertamento, di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se non con riferimento al vizio di motivazione.

Cassazione civile , sez. trib., 21 gennaio 2008, n. 1161

Com. Roma c. Ettore Sibilia Pubblicità Affissioni.

Giust. civ. Mass. 2008, 1 68

48. Sono stati distribuiti in tutto il paese dei volantini (non a scopo commerciale) aventi contenuto politico e addirittura con delle frasi offensive, accuse personali il tutto firmato. Il volantino è soggetto al pagamento; è possibile sanzionare il firmatario? In che modo?

 

Risposta: Tali volantini, non avendo carattere commerciali non possono essere assoggettati ad imposta, in assenza del presupposto impositivo di cui allo articolo 5 del D.Lgs.n.507/93. Se come sembra il contenuto del messaggio è offensivo, dovrà essere posta denuncia  alla autorità giudiziaria, affinchè sia attivata l'azione penale. Per i reati azionabili a querela, questa dovrà essere presentata dai soggetti che risultano offesi.

49. L’Oratorio ha intenzione di istallare un'insegna luminosa per un totale di mq 9 con la scritta "ORATORIO DI ADRO" e una di mq 3 con la scritta "BAR ORATORIO". Le volevo chiedere se, esiste qualche tipo di agevolazione oppure eventuali esenzioni in merito.

 

 

Risposta: Siccome l'attività di Bar è commerciale, si applica l'imposta nella misura del 50 per cento, così come previsto come previsto dallo articolo 16 comma 1 lettera a) dello articolo 16 del D.Lgs.n.507/93.

 

Riduzioni dell'imposta.

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro

 

50. Con l’ufficio tecnico, abbiamo verificato il D.Lgs 163/2006: effettivamente nell’allegato 2°, il cui stralcio in interesse le allego in copia alla presente, vengono espressamente indicati al punto 13 i “Servizi pubblicitari” : le chiediamo pertanto perchénon si possa applicare l’art. 30 del medesimo Decreto legislativo “Concessione di servizi” e le modalità di gara ivi specificate al comma 3 per l’espletamento della concessione del servizio a terzi. Forse perché per “servizi pubblicitari” non  va inteso il servizio di pubblicità e pubbliche affissioni?

 

Risposta: E' così come Lei dice. Per l'appalto della gestione dei tributi si parla di concessioni traslative, proprio perché con esse il potere di accertamento e/o di riscossione è trasferito al concessionario che svolge una attività pubblica. Infatti, gli accertamenti fiscali sono atti amministrativi, diversamente dal costruire, ecc.

 

Inoltre avremmo bisogno di sapere, per poter procedere in consiglio comunale, in base a quale norma sia obbligo effettuare per il conferimento della concessione del servizio di pubblicità, la gara pubblica: e’ il fatto che l’unico requisito che e’ possibile chiedere e’ l’iscrizione all’albo e conseguentemente non e’ possibile escludere alcuna ditta in possesso di tale requisito? Quale e’ la norma che prevede l’obbligo di asta pubblica?

 

Risposta: La norma si limita a dire che per partecipare alla gara è necessario essere iscritti all'albo. Ora, la licitazione e la trattativa privata selezionano arbitrariamente gli iscritti, così che il procedimento risulterebbe illegittimo, per eccesso di potere. Ogni iscritti non invitato potrebbe chiedere l'annullamento della licitazione. E' quindi l'interpretazione dei principi che determina tale soluzione.

 

Veda comunque codesto Comune come risolvere la questione!

 

51. Un cartellone sopra capannoni con la scritta vendesi con nr. telefono e indirizzo dove rivolgersi deve essere assoggettato ad imposta?

 

Risposta: Se la superficie è maggiore di 1/4 di mq (cmq 2500), deve essere normalmente assoggettato, come indirettamente si evince dalla lettura della ultima parte della lettera b) del comma 1 del D.Lgs.n.507/93, che limita appunto l'esenzione per i cartelli di  vendita fino a mezzo mq.

 

52. Vorrei avere dei chiarimenti sull’adozione del Piano Generale degli Impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, in particolare sul cambiamento dei rapporti con l’ente Provinciale preposto per il rilascio delle autorizzazioni  agli impianti pubblicitari sulla strada provinciale che attraversa il territorio del Comune di …….. anche al di fuori dei centri abitati.

 

Risposta:iL  Piano Generale degli Impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è  redatto dal Comune, con validità dello intero territorio comunale e ciò a prescindere dal fatto che l'installazione avvenga su strade non comunali. La provincia sarà chiamata ad esprimere un nulla osta nel caso in cui la strada statale attraversi il centro abitato dal Comune, ma l'autorizzazione è competenza del Comune, così come previsto dal comma 3 dello articolo 26 del D.Lgs.n.285/92 (codice della strada).

 

53. Si applica l’imposta comunale sulla pubblicità ai cartelli (o altre forme di pubblicità)  situati nelle zone limitrofe (prati privati, muri di edifici) o lungo la strada provinciale che attraversa il comune e che collega le varie frazioni ? – in particolare per i tratti fuori i centri abitati . Il quesito nasce da una discussione con una ditta che ha apposto diversi cartelli chiedendo solo  l’autorizzazione alla Provincia  e non ha provveduto a dichiarare nulla al Comune  sostenendo  che nulla è dovuto .

 

Come avrà capito mi ritrovo a gestire l’imposta della pubblicità  solo da poco  e a parte il solito Decreto Legge 507/93  non trovo grossi riferimenti pratici sulla gestione dell’imposta , potrebbe consigliarmi un  testo che affronti le varie problematiche in  materia ?

 

 

Risposta: autorizzazione ed imposta sono poste su livelli differenti. Infatti, l'autorizzazione amministrativa compete in genere al proprietario della Strada, mentre l'imposta compete sempre al Comune, purché il mezzo sia visibile da luogo pubblico od aperto al pubblico. Applichi dunque tale imposta a tutti i cartelli, applicando anche la sanzione di omessa denuncia (tributaria).

 

 

 54. In un cantiere edile è stato sistemato un nastro dissuasore bianco e rosso di recinzione, che contiene la ragione sociale e la sede della ditta fornitrice del materiale edile. La dicitura è riportata più volte e a volte intercalata dalla scritta “lavori in corso”. Vorremmo capire come deve essere calcolata la superficie imponibile.

 

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che l'esenzione per le insegne di esercizio, di cui al comma 1bis dello articolo 17 del D.Lgs.n.507/93 non può trovare applicazione nel caso descritto, posto che la località in cui è ubicato il mezzo pubblicitario non può considerarsi una sede secondaria (vedasi a conferma la circolare ministeriale n. 3DPF del 2002, punto 3,  nella parte in cui individua la sede secondaria nel cantiere ove è svolta l'attività). Ora, essendo il messaggio pubblicitario realizzabile in svariate forme visive (articolo 5 del D.lgs.n.507/93), la superficie da computarsi è quella dell'intero nastro e non solo delle scritte in esso rappresentate, essendo anche le parti colorate idonee a realizzare il presupposto impositivo ossia a promuovere la domanda dei beni e servizi ovvero finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

 

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.