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374 quesiti e risposte inerenti all' ICI - anno 2009

 

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Quesiti e risposte

Modulistica

 

 

 

 

Elenco Domande:

  1. PGT e valutazione aree edificabili

  2. Le cascine dell’Ente non sono né rurali né comunque esenti

  3. Richiesta di rimborso per comodato

  4. Immobili A10 adibiti ad abitazione

  5. Due abitazioni contigue: una sola esente (perché non condivisibile sentenza Cassazione n. 25902/08)

  6. Acquisto area edificabile a fianco di edificio da ristrutturare

  7. Riduzione contributo immobili D

  8. Contributo immobili D solo con DOCFA

  9. Eredità di edifici rurali

  10. Aree standard: edificabili secondo giurisprudenza prevalente Cassazione

  11. Anziani ricoverati permanente

  12. Contitolare abitazione principale non utilizzatore: assoggettabilità quota detenuta

  13. Coniugi non separate con due residenze differenti: comportamento elusivo

  14. Asilo infantile di Ente morale

  15. Unità abitative contigue: non convince la sentenza Cassazione n. 25902/08

  16. Terreni agricoli: anche per questi la variazione catastale vale come dichiarazione

  17. Aree ADT: edificabili

  18. Efficacia infrannuale degli strumenti edificabilità

  19. Contributo D 2001-2005: modalità compilazione

  20. Rettifica atti per inizio procedura fallimentare

  21. Centro cittadino costruzione box: area edificabile?

  22. Scuola Materna, Casa di Riposo, Cinema; è attività commerciale della parrocchia

  23. Immobile Casa di riposo di cui il Comune ha la con titolarità: quota altro contitolare

  24. Articolo 39 DL 223/06: efficacia retroattiva

  25. Quando è dovuto per le aree divenute inedificabili

  26. Comodato: condizioni per l’ottenimento non eseguite: conseguenze

  27. Esaurimento volumetria: l’area rimane edificabile

  28. Diritto abitazione coniuge superstite: necessaria la rinuncia scritta non bastando il cambio residenza

  29. Sopraelevazione fabbricato ed esecuzione parziale progetto

  30. Aree standard

  31. Pertinenze abitazione principale: non modificabile il regolamento

  32. Rettifica DOCFA: efficacia

  33. Aree edificabili non esenti per la quota del coadiuvante dello agricoltore

  34. Casa di Riposo e farmacia Azienda speciale

  35. Pertinenze legge Tognoli. Per l’ICI vale il regolamento del Comune

  36. Aumento valore aree fuori dal blocco

  37. Rettifica DOCDA: è necessario acquisire gli estremi notifica del catasto

  38. Cassazione 25902/08: sentenza che non convince

  39. Interessi rimborsi: dalla data del pagamento o dalla data della domanda?

  40. Variante Urbanistica

  41. Revisione dei valori aree con efficacia retroattiva? Limiti

  42. L’insinuazione nel passivo fallimentare deve essere preceduta dalla notifica accertamenti

  43. Demolizione di edificio

  44. Abbassamento classe dal Catasto: efficacia

  45. Comodato di contitolari di due abitazioni

  46. Versamento a Comune diverso

  47. Ritardo del Comune nella stipula atto

  48. Variazione r.c. in corso d’anno

  49. Rendicontazione Esenzione abitazione principale

  50. Fuori blocco l’aumento del valore aree edificabili

  51. Abitazioni A1, A8 e A9: illegittimo revocare l’ulteriore detrazione stabilita nello 08

  52. Eliporto

  53. Terremoto

  54. Iscritto AIRE: esente?

  55. Pensionato agricolo che affitta terreni ed appartamenti

  56. Fienile e stalla non è pertinenza abitazione

  57. Le società commerciali mai esenti

  58. Comunicazione di inagibilità: condizioni di efficacia

  59. Comodato: introducibile dal 09, ma a spese del Comune

  60. Pertinenza abitazione principale può essere un vasto laboratorio?

  61. F24 anche per gli accertamenti?

  62. Comodato dipendente azienda agricola

  63. Cave di sabbia e ghiaia

  64. Impianto fonti rinnovabili

  65. Omessa denuncia variazione valori aree: è omessa denuncia  (e non rettifica)

  66. Eliminare agevolazioni nel 2009: illegittimità

  67. L’acconto va calcolato sul valore aree stabilito nell’anno di competenza

  68. Calcolo contributo per esenzione abitazione principale

  69. Diritto di abitazione coniuge superstite non vale la rinuncia implicita

  70. Richiesta di rimborso edifici rurali strumentali (non dovuto)

  71. Scuola materna: assoggettabile, nonostante la circolare n. 2/09

  72. Asservimento di posti auto a favore del comune per convenzione edilizia

  73. Convenzione con impegno trasferimento stipula atto con efficacia retroattiva: efficacia

  74. Usucapione

  75. Differenza di valore fra area edificabile per solo PRG e valore post approvazione lottizzazione

  76. La pertinenza può essere posta in diversa via della abitazione principale

  77. Immobile strumentale del pensionato agricolo: non basta essere iscritto all’IVA

  78. Fabbricati rurali in zona urbana: non sono esenti

  79. Museo vescovile con vendita oggettistica

  80. Aree edificabili: valore rogito maggiore valori minimi stabiliti dalla Giunta

  81. Versamento con F24 a comune sbagliato

  82. Indisponibilità di dati catastali nel sistema tavolate

  83. dimora abituale?

  84. La cooperativa sociale ONLUS non è esente

  85. Comodato di quote della abitazione principale

  86. D non interamente posseduto: non si applica il criterio contabile

  87. Fallimento o liquidazione: prezzo di cessione o rendita catastale?

  88. Casa cantoniera

  89. Esenzione: anziani, comodato, cooperativa a proprietà indivisa, alloggi ex IACP

  90. Iscritti Aire, comodato a socio snc

  91. Diritto abitazione fabbricato non ultimato

  92. Criterio ripartizione fondo incentivante

  93. Impianti fotovoltaici

  94. Abitazione composta da 3 unità distinte

  95. Fondo incentivante: principio di cassa e non di competenza

  96. Rifugi alpini: presunto errore di accatastamento non riconosciuto dal Catasto: rimedi

  97. Diritto di abitazione e pertinenze

  98. Cooperative: dallo statuto la verifica se a proprietà indivisa o divisa

  99. Condono presumibilmente difforme dalla situazione reale

  100. Edificio Rurale: come resistere alla istanza di rimborso

  101. F3: verifica che non è utilizzato o utilizzabile

  102. Successioni: quote di immobili strumentali rurali non detenute dallo imprenditore agricolo

  103. Immobili posseduti, ma solo in parte utilizzati da pensionato agricolo

  104. Allargamento della esenzione a iscritti AIRE ed anziani: solo a spese del Comune

  105. Omessa indicazione 1 cespite: omessa o infedele denuncia?

  106. Variazione di residenza anagrafica: non sussiste obbligo di denuncia

  107. Iscritti AIRE

  108. Atto acquisto F3

  109. Quantificazione perdita gettito esenzione abitazione principale

  110. Comodato dello usufruttuario

  111. Abitazione del marito e box contestato: pertinenza?

  112. Richiesta di rimborso e sanzioni per omessa denuncia di variazioni (incompatibili)

  113.  Atto di recupero per omessa denuncia fabbricato con parziale versamento: accertamento?

  114. Impianti fotovoltaici autonomi e pertinenziali

  115. Posto auto coperto

  116. Allevamento cani

  117. Versamento a comune sbagliato: sanzione?

  118. Cave di ghiaia

  119. PGT

  120. usufrutto legale minori  con un solo genitore residente

  121. termine di rimborso

  122. Imprese di costruzione per vendere: perdita del diritto alla aliquota agevolata

  123. Atti di recupero conformi a dichiarazione del contribuente errata

  124. Fabbricato Collabente ma utilizzato: ordine di variazione catastale

  125. Nuova certificazione fabbricati ex rurali?

  126. Funzionario responsabile diverso dal Capo Area

  127. Studi tecnici in A2 e A4: ordine di variazione catastale in A10

  128. Due appartamenti diversamente intestati ai coniugi: uno solo abitazione esente

  129. Edificio non rurale se il possessore non è iscritto all’IVA

  130. De cuius usufruttuario: non sussiste diritto abitazione coniuge superstite

  131. Coniuge assegnatario che trasferisce residenza: assoggettato

  132. Aree divenute edificabili: conseguenze derivanti dalla mancata notifica

  133. Recupero di fabbricato inagibile ma invece locato

  134. Concessione diritto superficie per costruzione impianto fotovoltaico

  135. Bad  and Breakfast nella abitazione principale: perdita del diritto alla esenzione

  136. coniugi contitolari di aree edificabili ma uno solo coltivatore diretto

  137. Alloggio coniugale posseduto dal de cuius solo al 50 per cento

  138. Formula calcolo certificazione contributo abitazione principale

  139. Parrocchia: elenco immobili: quali da assoggettare?

  140. Piano Governo Territoriale della regione Lombardia ed aree edificabili

  141. Contrasto apparente fra legge statale e regionale

  142. Invio certificazione abitazione principale alla Sezione regionale Corte Conti

  143. Vendita fabbricato già in comodato: dichiarazione?

  144. Quadro esenzioni abitazione principale e dei casi dipendenti dalla assimilazione comunale

  145. Destinazione parziale C2 a favore abitazione: non è pertinenza

  146. Valori derivanti da nuova variante urbanistica: efficacia

  147. Invio certificazione  esenzione abitazione principale a Sezione regionale Corte Conti

  148. Attribuzione r.c. da  parte del Catasto: condizioni per efficacia retroattiva

  149. Vincolo immobile interesse storico al solo portale

  150. Area edificabile posseduta e condotta da un solo contitolare: trattamento dei restanti

  151. Diritto di edificare su terreni comunali: diritto di superficie

  152. Area edificale: realizzazione di 2 appartamenti, ma uno solo finito

  153. Detrazioni rimaste per le abitazioni non esenti

  154. Cinema e teatro parrocchiali: condizioni per l’esenzione secondo indicazioni ministeriali

  155. Utilizzazione parte abitazione per attività estetista: esenzione abitazione?

  156. Personale Forze Armate

  157. Vendita del Comune a propria società comunale magazzino: motivi assoggettamenti

  158. Sentenza Cassazione 25902/08: motivi di non condivisione

  159. Errori di compilazione bollettini versamento da parte dello Ufficio tributi: sanzioni?

  160. Pertinenze abitazione su mappali diversi abitazione: esenzione?

  161. Rendite attribuite entro 99 ma non notificate formalmente: niente sanzioni

  162. Cave

  163. Nuove abitazioni principali: denuncia  non dovuta

  164. Prima casa ed abitazione principale: differenza

  165. Versamento tardivo spontaneo: non è ravvedimento operoso

  166. Ritorno in bonis del fallito

  167. Contitolare non utilizzatore della abitazione principale: non è esente

  168. Il C1 non puà essere pertinenza della abitazione principale

  169. Casa all’asta: permane soggettività fino al decreto di aggiudicazione

  170. R.C. attribuita dopo il 2000: efficacia retroattiva: condizione

  171. Ristrutturazione di fabbricato in zona rurale

  172. Sentenza di divisione giudiziale: efficacia

  173. Edificazione lastrico solare: non assoggettabile come area durante costruzione: ragione

  174. Terreni agricoli incolti posseduti da Impresa costruzioni: niente dichiarazione

  175. Comodato ad affini

  176. Due unità, una sola abitazione principale

  177. Contributo D: sommatoria perdite non capienti precedenti esercizi

  178. Separazione coniugi contitolari abitazione principale

  179. Cave: terreno agricolo esente o impianto D?

  180. Costruzione di chiosco su area in edificabile: edificabilità di fatto

  181. Dichiarazione fabbricati inagibili: efficacia a tempo indeterminato

  182. Esenzione aree edificabili solo se l’agricoltore è proprietario

  183. Moglie non residente contitolare del marito residente: niente esenzione per lei

  184. Palazzina con due appartamenti non ultimati

  185. Due appartamenti contigui: uno solo esente

  186. Fabbricato non ultimato: niente riduzione per inagibilità (sentenza Cassazione)

  187. Contitolare della abitazione principale non abitante (niente esenzione)

  188. Costruzione di garage: niente dichiarazione: vale la variazione catastale

  189. Perché il ricorso non sospende l’iscrizione a ruolo (giurisprudenza)

  190. Unico edificio con più famiglie assoggettate a TIA

  191. Termine di rimborso per minor r.c. attribuita: 10 0 5 anni?

  192. Passaggio dal criterio contabile a r.c.: efficacia anno successivo e niente rimborso

  193. Inagibilità solo parziale del D: niente riduzione

  194. Abitazioni contigue

  195. Tre fabbricati di fatto inagibili

  196. Appartamento della madre  e box del figlio: non è pertinenza

  197. Iscritto AIRE

  198. Azienda agrituristica

  199. Difensore civico

  200. Accatastamento prima conclusione lavori

  201. Anziano ricoverato ma non residente al momento del ricovero

  202. Termine dichiarazione ICI

  203. Differimento versamento aziende in crisi?

  204. Compensazione ICI con indennità di esproprio?

  205. Aree edificabili di contitolari di IAP: trattamento ordinario

  206. Residenza anagrafica: efficacia dalla data di dichiarazione e non iscrizione

  207. Comodato a figlio iscritto AIRE?

  208. Coniuge assegnante contitolare in comune diverso dal coniuge assegnatario

  209. Residenza in abitazione non accatastata: noente esenzione

  210. Nuovo procedimento accertamento con adesione

  211. Immobili della parrocchia

  212. Aumento della cubatura

  213. Contitolare immobile destinato allo agriturismo non coltivatore

  214. Esenzione od esclusione per l’abitazione principale

  215. Ritardata comunicazione edificabilità: niente sanzioni

  216. Affitto terreni agricoli ad aziende agricole: tassazione ordinaria

  217. Ravvedimento acconto 09: termine

  218. Compravendita immobili: niente denuncia, basta la variazione catastale

  219. Atto notarile di successione: efficacia

  220. Immobili del Demanio: istituzionali?

  221. Occupazione d’urgenza area espropriabile

  222. Segnalazione di irregolare copertura lastrico solare: adempimenti tributari ed urbanistico

  223. Affitto con patto futura vendita: passaggio soggettività passiva

  224. Imprenditore agricolo?

  225. Atti stipulati il 15 o 16 del mese. Chi paga: compratore o venditore?

  226. Due unità: una sola abitazione principale?

  227. Comodato: per regolamento non si applica a chi ha altre proprietà; usufrutto?

  228. Successione: ICI non frazionabile fra eredi

  229. Termini rimborso per minor r.c.

  230. Contratto di lease back?

  231. Piano Territoriale comunale

  232. Immobile pignorato

  233. Costruzione di box su area pertinenziale a. p.: assoggettamento come area edificabile

  234. Fabbricati ex rurali: efficacia

  235. Terreni agricoli: valore dichiarato in successione? No il RD

  236. Ravvedimento con F24

  237. Fabbricato F2

  238. Attribuzione RC : prova di formale notifica

  239. Immobile della parrocchia dato in gestione ad ONLUS

  240. Fabbricati demoliti ma non depennati in Catasto

  241. ONLUS: per l’esenzione deve provare l’iscrizione

  242. Due eredi aree che dichiarano valori diversi

  243. Omessa notifica aree edificabili

  244. Area Zona F

  245. Piano attuativo residenziale

  246. Maggior Valore aree accertato dalla Agenzia delle Entrate

  247. Abitazione principale di non residente: come provare la dimora abituale?

  248. La stalla non può essere pertinenza abitazione principale

  249. Diritto abitazione coniuge superstite e rinuncia eredità

  250. Strumento urbanistico rilevante con la sola adozione

  251. Bed&breakfast: abitazione principale?

  252. Interessi decorrenza

  253. Agriturismo

  254. Rendita presunta, istituto non più applicabile

  255. Attribuzione r.c. da parte del Catasto: necessaria prova notifica

  256. Militari non residenti: non è abitazione principale

  257. Pertinenze a.p.

  258. Fallimento: obblighi del curatore non dal decreto ma dal versamento del prezzo

  259. Coniuge superstite che trasferisce residenza

  260. Iscritto AIRE

  261. Distributore carburante: soggetto passivo: proprietario terreno o Ditta erogatrice?

  262. Residenza di comodo in immobile locato: non può essere abitazione principale

  263. Abitazione principale in immobile D adibito ad albergo: niente agevolazioni

  264. Prova di accatastamento ritardato: efficacia retroattiva della r.c.

  265. Cappella: significato di culto

  266. Pagamento sanzione ridotta ¼ con presentazione ricorso

  267. Finta separazione per godere di doppia esenzione

  268. Agente di commercio e piccolo imprenditore agricolo con edificio: rurale?

  269. Fondo incentivante: questioni applicative

  270. Compiuta giacenza: condizioni di efficacia della notifica?

  271. Le società in house pagano l’ICI

  272. PGT aree edificabili sin dalla adozione

  273. Ristrutturazione immobile storico: assoggettabile l’area, senza riduzioni

  274. Calcolo interessi

  275. Area pertinenziale del fabbricato?

  276. Area dichiarata in successione con valore superiore a quello minimo stabilito dal Comune

  277. Ravvedimento operoso con F24

  278. Abitazione principale: non può essere locata

  279. Ravvedimento operoso acconto entro il 16.6 dell’anno successivo

  280. Edifici ex rurali: anni recuperabili?  Sanzioni?

  281. Rettifica DOCFA: efficacia retroattiva: giurisprudenza

  282. Superficiario: soggetto dalla data della ultimazione della costruzione

  283. Fabbricati ex rurali: Anni recuperabili

  284. Riscossione coattiva nel caso di accoglimento parziale ricorso

  285. Alloggio del custode del convento: esente?

  286. Superficiario: soggetto passibo dalla conclusine lavori

  287. Un appartamento accatastato l’altro non finito: trattamento del secondo

  288. Quadro fabbricati rurali dopo sentenza Cassazione n. 18565/09

  289. Stato famiglia unico unica l’abitazione principale

  290. Mancata notifica edificabilità aree: conseguenze

  291. Piani di governo regionali: effetti ai fini ICI

  292. Fabbricato rurale parzialmente locato ad impresa edile

  293. Richiesta di rimborso edifici rurali D10, C3 e A3

  294. Acquisto immobile E9 dal Demanio

  295. Scuola materna comunale convenzionata col comune

  296. Vincoli derivanti dalla determinazione dei valori delle aree

  297. Militari: prima casa non è abitazione principale (Risoluzione 4 del 07)

  298. Acquisto il 17 dicembre: computo dei giorni ai sensi articolo 155 cpc

  299. Area divenuta edificabile: nessuna conseguenza al Comune per mancata comunicazione

  300. Livellari

  301. Immobile pignorato: soggettività passiva permane fino decreto vendita

  302. Amministrazione straordinaria aziende in crisi

  303. Variazione r.c. efficacia infrannuale e non dal primo gennaio successivo

  304. Richiesta rimborso per abitazioni principale. Residenza di comodo?

  305. Richiesta rimborso in presenza di disputa giudiziale diritto proprietà

  306. Edificio rurale del pensionato agricolo

  307. Area su cui è costruito distributore di carburanti

  308. Poliambulatorio non convenzionato

  309. Definizione valori aree con valori minori dei minimi stabiliti dalla Giunta: possibile?

  310. Assegnatario casa coniugale che l’abbandona: assoggettamento dello assegnante

  311. Fallimento: base imponibile è la r.c. e non il prezzo di aggiudicazione

  312. Cabina elettrica con servitù Enel

  313. Rettifica r.c.: efficacia?

  314. Contitolare residente all’estero ma non utilizzatore: non vale il comodato di quota

  315. Richiesta rimborso area edificabile pertinenziale

  316. Impianto fotovoltaico

  317. Ristrutturazione edificio rurale (valore area)

  318. Indennità di esproprio nel caso di omessa denuncia

  319. Area edificabili: ininfluente la mancata notifica edificabilità

  320. Valore area venduta dal Comune

  321. Sanzione per ritardato versamento di 4 giorni

  322. Liquidazione 2004 con comunicazione

  323. Sanzione per omessa comunicazione (ora abolita): favor rei sostanziale

  324. Distributori: irregolare l’accatastamento come E

  325. F1, F2, F3, F4

  326. Variazione classamento: efficacia infrannuale

  327. Sospensione ICI fabbricati se pende ricorso

  328. L’assenza abitabilità non preclude l’assoggettamento del fabbricato ultimato

  329. Fabbricato rurale D8

  330. Anziano ricoverato:per l’esenzione l’abitazione deve rimanere a disposizione

  331. Concordato preventivo

  332. Immobili D: per il criterio contabili rilevanti anche le rivalutazioni

  333. Edificio rurale non accatastato utilizzato dal socio-dipendente

  334. Terreni agricoli incolti

  335. Abitazione privata di società utilizzata dai soci

  336. Chiosco Fiori su area del comune

  337. Abitazione principale in parte locata

  338. F1 pertinenza di più fabbricati

  339. Fascia rispetto stradale

  340. Edifici rurali di imprenditore con regime IVA esonero  (elusione)

  341. Aumento valore aree: non bloccate

  342. Beni Chiesa: più canali di esenzione

  343. Modifiche regolamentari peggiorative illegittime

  344. Comodato alla moglie non separata: niente esenzione

  345. fabbricato distrutto da incendio

  346. Comodato alla nuora separata

  347. Edificio posseduto da iscritto IVA agricola

  348. Edificio D10 posseduto da società agricola

  349. Compensazione applicabile anche senza previsione regolamentare

  350. Aree edificabili rilevanti anche senza comunicazione del Comune

  351. Aree edificabili escluse: società e contitolari

  352. Abitazione su due mappali

  353. Cooperative a proprietà divisa

  354. Anziano residente in casa riposo ma che ha locato l’abitazione

  355. Anziano non residente nella Casa di Riposo

  356. Comodato alla nuora

  357. Morte usufruttuario

  358. Assuntore fallimentare

  359. Diversa intestazione abitazione principale e box

  360. Società cartolarizzazione immobili pubblici

  361. Pollaio

  362. Ristrutturazione in zona agricola

  363. Il deposito all’albo pretorio non vale come notifica

  364. Edifici rurali: due sentenze in contrasto della Cassazione

  365. Abitazione principale destinata a Bad and Breakfast

  366. Esenti gli immobili non utilizzati delle ONLUS

  367. Possibile agevolare le scuole materne?

  368. Modalità di notifica

  369. Agriturismo

  370. Carabiniere: prima casa non vuol dire abitazione principale

  371. Acquisto congiunto genitori e figlio minore

  372. Residenti all’estero: iscrizione all’AIRE in un qualsiasi comune?

  373. Parziale utilizzazione della superficie edificabile: assoggettabile l’intera superficie

  374. Banca che trasforma il negozio senza r.c. in Banca: criterio contabile?

 

 

 

Quesiti completi:

 

1.Da quando divengono soggette all'ICI le aree edificabili inserite nel PGT essendo "trasformabili"?

 

Risposta: L'equivoco, peraltro apparente, nasce dai diversi principi che regolano l'edificabilità ai fini fiscali rispetto a quella urbanistica. Ora, la norma tributaria avendo carattere speciale, ai fini ICI e per gli altri tributi, prevale sulle disposizioni di carattere edilizio. Infatti il comma 2 dell'articolo 36 del DL 223/06  convertito dalla legge 248/06 così dispone:

 

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).

 

Sulla legittimità di tale disposizione si è espressa la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 41 del 2008. Con tale ordinanza la Corte Costituzionale ha anche evidenziato che se è vero che l'area diviene edificabile sin dal momento della adozione da parte del Comune degli strumenti urbanistici generali il valore varia con il progredire del procedimento urbanistico, minimo al momento della adozione, massimo al momento del rilascio del provvedimento autorizzatorio edilizio.

Ora, essendo il PGT uno strumento urbanistico generale il medesimo al pari del PRG è idoneo nel riconoscere l'edificabilità (fiscale) sin dal momento della sua adozione e quindi ancor prima della sua approvazione.

 

Il difficile è caso mai è determinare il valore delle aree al momento della adozione di tale strumento. Al quesito darà risposta il mercato e l'estimo, avendo riguardo allo stato di tale aree al momento di adozione e per gli anni successivi alla data del primo gennaio di ciascun anno, così come previsto dal comma 5 dello articolo 5 del D.Lgs. n.504/92

 

 

2. L'istituto diocesano per il sostentamento del Clero con sede a ….. possiede alcuni terreni , in una cascina un AO4 e un C06, nel 2003 a seguito di opere di ristrutturazione il 14/05/2003 cessano l'abitazione  A04 e il C06 e accatastano 4 unità A03 e un fabbricato D10.

Loro continuano a pagare l l'I.C.I. sulla vecchia A04 e il C06 il Comune emette avviso di accertamento.

L'istituto contesta l'accertamento  sostenendo che trattasi di fabbricati rurali occupati da dipendenti  indiani dell'azienda agricola che gestisce i terreni , possiedono una dichiarazione di ruralita' rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e  un documento rilasciato dall' Ufficio Tecnico Comunale dell'Ottobre  2003 che certifica che i fabbricati sono utilizzati come fabbricati agricoli

Abbiamo richiesto di farci avere la documentazione che attesti quello che hanno riferito telefonicamente, loro sostengono che potrebbero  anche rilasciare una semplice autodichiarazione come fanno in altri comuni.

A seguito delle tesi Anci Emilia Romagna, nota dell'Ifel 24/11/2008 come possiamo agire visto che  non abbiamo intenzione di annullare l'avviso ?

 

Risposta: L'edificio non è rurale ed anche se lo fosse va assoggettato, proprio sulla base di dette indicazioni. Non è rurale perché il possessore non è un imprenditore agricolo. Esistono, quindi, più motivi per negare l'accoglimento dell'istanza in argomento.

 

3. Un ns.contribuente ha sempre pagato l'ICI sull'abitazione concessa in uso gratuito al figlio come seconda casa  e adesso vuole presentare la dichiarazione ICI ed ottenere il rimborso dal 2004 al 2008 e sull'anno 2004 è disposto a  pagare la sanzione per tardiva presentazione denuncia.

Il nostro regolamento non prevede nulla in merito alla sanzione per tardiva dichiarazione

1) Dobbiamo concedere il rimborso dal 2004 al 2008?

2) Quale e se applicare la sanzione di legge per tardiva presentazione denuncia.

 

 

Risposta (riconferma). Il contribuente non può documentare ora per allora il diritto alla agevolazione e quindi il relativo rimborso, almeno secondo prevalente giurisprudenza in materia. Comunque l'unica sanzione applicabile è costituito dal rigetto della istanza di rimborso. In definitiva, o il contribuente è rimesso in termine e si da' il rimborso oppure si nega tale diritto, ma mai può essere sanzionato.

 

4. Una società ha acquistato, tramite leasing, n. 3 appartamenti in questo comune che ha accatastato nella categoria A10. Per n. 2 di questi immobili sono state presentate le cessioni di fabbricato dichiarando  “uso ufficio” ma di fatto gli affittuari lo utilizzano ai fini domestici e chiedono l’applicazione della tariffa rifiuti relativa a tale utilizzo. Domanda? A chi devo segnalare questa incongruenza?Posso applicare la tariffa per uso domestico?

 

Risposta: La Tarsu segue l'uso, così che se domestico trova applicazione la corrispondente tariffa. Tuttavia, il fatto determina per l'ICI l'ordine di variazione catastale e per il tecnico comunale l'obbligo di valutare se sussista violazione per il cambio di destinazione urbanistica. In conclusione, i guai veri sono per il tecnico comunale.

 

5.   Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 25902 del 29/10/2008) asserisce che ai fini ICI il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come abitazione principale, non costituisce ostacolo all'applicazione per tutte, dell'aliquota prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato.

    La risoluzione ministeriale n. 6/DPF del 07/05/2002 in merito alla questione (abitazione principale costituita da due unità) aveva chiarito che in caso di più unità immobiliari adibite ad abitazione principale, non è corretto utilizzare come base imponibile la somma algebrica delle rendite risultanti in catasto e quindi applicare al risultato così ottenuto, l'aliquota ridotta deliberata e la relativa detrazione.

    Per poter usufruire per intero degli effetti sia dell'aliquota ridotta che della detrazione, il contribuente dovrebbe richiedere l'accatastamento unitario dei due distinti cespiti.

    A tutto oggi l'ufficio per casi analoghi, ha sempre seguito l'indicazione ministeriale; tuttavia alla luce della citata sentenza, è opportuno che l'ente riveda le proprie posizioni oppure è corretto attendere una più nutrita giurisprudenza o eventuali regolamentazioni da parte del legislatore e solo allora rimodulare la posizione indicata dalla risoluzione ministeriale.

 

 

Risposta: Ho meditato a lungo su tale sentenza, che trovo illegittima, proprio per i motivi che Lei ha evidenziato. La sentenza può essere illegittima solo per il fatto che il Comune di riferimento non si è difeso nel modo corretto. Una sentenza della Cassazione, diversamente da una sentenza della Corte Costituzionale, vale solo per il caso deciso. In sintesi, tale sentenza si mostra contraria:

 

a) al principio di autonomia di ogni singola unità immobiliare accatastata, come del resto previsto dalla lettera a) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92. Al riguardo si fa rilevare che per vincere tale principio per le pertinenze è stata necessaria l'emanazione di una norma;

b) al principio della tassatività o letteralità delle norme agevolative tributarie;

 

c) al principio dell'onere della prova;

d) alla inefficacia dei comportamenti di  elusione tributaria. Infatti, spesso tali soggetti mettono in atto tali comportamenti per non far divenire l'unica casa di lusso o per pagare comunque meno tributi (IVA, imposta di registro, ecc). 

 

Senza contare, poi, le differenti interpretazioni ministeriali (vedasi risoluzione n. 6 del 2002).

 

6. In data 23/02/2008 marito e moglie donano al figlio e alla nuora (sono tutti residenti a Milano) un abitazione cat. A/3,  dopo qualche giorno acquistano due  terreni adiacenti rispettivamente della superficie di 269 mq e 11 mq .

 

In questi giorni il figlio e la nuora hanno  trasmesso a mezzo fax due dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dove dichiarano:"che agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili , le aree  distinte al fg...e mapp... soddisfano il requisito di pertinenza ai sensi dell'art. 817 del Codice civile e sono pertanto funzionali all'unità immobiliare di cui dispongono anche se accatastata al fg. 8 mapp. 22(A03). Tale destinazione risponde all'effettiva esigenza dei sottoscritti di dar vita a tale vincolo di complementarietà o strumentalità in modo reale (non eventuale o potenziale) e durevole (non occasionale o temporale) sin dal momento dell'acquisizione delle due aree".

 

Nella visura catastale sono elencati:

l'abitazione - catasto dei fabbricati

le due aree - catasto dei terreni nelle note: assegnazione a socio di cooperativa edilizia

 

Risposta: L'area in argomento può in astratto avere rilevanza sia in modo autonomo, in quanto utilizzata come area di sedime o d ampliamento della costruzione esistente oppure come elemento idoneo ad incrementare la r.c. del fabbricato già esistente, così come previsto dallo articolo 51 del DPR 1142 del 1949 che così dispone:

 

Parte 2 [testo REGOLAMENTO [ parte 2 di 2]]

CAPO V

DELL'ACCERTAMENTO

 

        Articolo 51         

Computo delle dipendenze.

È aumentata di una percentuale non maggiore del 10 % la consistenza delle unità immobiliari alle quali siano annesse aree formanti parti integranti di esse, ovvero sia congiunto l'uso, in comune con altri, di locali per deposito, per bucato e simili, quando tali circostanze non siano state tenute presenti nell'attribuzione della classe.

 

 

Se in fabbricato in argomento è in ristrutturazione e se tali terreni sono edificabili dal punto di vista urbanistico non possono considerarsi pertinenza del fabbricato e vanno assoggettati in modo autonomo, come area edificabile. Al termine delle operazioni di ristrutturazione detti terreni potranno essere esclusi, ma dovrà essere rivista la r.c. del fabbricato attraverso la graffatura alo edificio di tali terreni, così come previsto dallo articolo 51 citato.

 

7. Il  nostro comune ha dichiarato di aver avuto una minore entrata di ICI, a seguito di autodeterminazione provvisoria della rendita catastale ad un fabbricato del gruppo D, a decorrere dall’anno 2005 .

Il contributo statale ci è stato riconosciuto ed è ormai consolidato.

Oggi ci troviamo nella situazione inversa: in conseguenza di alcune autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali abbiamo ottenuto dei maggiori introiti. I maggiori introiti non riguardano il fabbricato per cui è stato chiesto il contributo. Dobbiamo noi comunicare in base all’articolo 3 del Decreto interministeriale n. 197 del 01/07/2002 questi maggior introiti oppure essendo riferiti ad altri fabbricati per i quali non percepiamo nessun contributo non siamo tenuti all’adempimento?

 

 

Risposta: A mio avviso tali aumenti non vanno considerati. Infatti, il comma 2 dello articolo 64 della legge 388/00, che sotto si riporta, sembra con chiarezza riferirsi ai soli fabbricati del comma 1 e quindi a quelli che hanno determinato una minor rendita catastale (mediante DOCFA) e non a quelli che hanno avuto una maggior rendita catastale.

 

 

2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito

 

8. Fabbricato  dichiarato nel 1993 con valore contabile-   rendita catastale  in atti dal 1995  per variazione del 1993.  dal 1996 paga sulla rendita catastale. calcolo per minor gettito  anno 2001

 

Importo valore contabile del 1993  (anno di costruzione dell’immobile)  aggiornato con il coefficiente  in vigore nell’anno 2001,  per aliquota in vigore nell’anno 2001.

 

E cosi per tutti gli altri anni da certificare  ( aggiorno il valore contabile del 1993  con i coefficienti in vigore per 2002, 2003 ecc.)

 

 

Altro esempio :

 

Il fabbricato dichiarato con  valore contabile  nel 1992. la rendita viene messa in atti  nel 1992 su variazione presentata nel 1987, pero’ non risulta notificata alla data del 1992. il contribuente continua a pagare sul valore contabile sino al 1995, sino quando viene a conoscenza dell’attribuzione della rendita.

 

E’ da considerarsi nella dichiarazione del minor gettito?.

 

Risposta: Entrambi i casi non sono oggetto di contributo, in quanto il passaggio da valore contabile a rendita catastale non è avvenuto come preteso dalla norma (che allego) mediante DOCFA ossia il procedimento di cui al DM 701 del 1994. Per individuare tali fabbricati risulta necessario fare una visura storica (D) e selezionare quelli che sono passati a r.c. mediante tale procedimento. La somma per ogni anno del valore contabile dell'anno di attribuzione, meno la sommatoria delle r.c. autoattribuite capitalizzate, determina la base del contributo, che risulterà pari alla base imponibile per l'aliquota dell'anno.

 

 

Juris data
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Documento n. 1 di 1

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Articolo 64

(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)

1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all'articolo, 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1998, n. 139, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31 dicembre 2000 è prorogato al 1° luglio 2001.

 

Juris data
Archivio selezionato : Legislazione Storica

Documento n. 1 di 1

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2002, n. 197 (in Gazz. Uff., 12 settembre, n. 214). - Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni.

Articolo 2

Contributo statale

1. A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato.
2. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001.
3. Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito dell'I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il gettito dell'I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore gettito dell'I.C.I. derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito dell'I.C.I. è effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo, come sopra determinato, è riconosciuto al netto degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26.
4. La perdita del gettito dell'I.C.I. è calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.

 

9. Una contribuente, che non risiede nel ns Comune e non risulta essere coltivatrice diretta, ha ricevuto in eredità una percentuale di possesso di n. 2 immobili categoria A3, n. 2 categoria D10 e vari terreni agricoli. La suddetta contribuente non vuole pagare l’ICI sui terreni agricoli, sui fabbricati D10 e su una abitazione A3 perché utilizzate dal fratello agricoltore. Non essendo in possesso dei requisiti di agricoltore non è tenuta a pagare l’ICI per la sua quota di possesso? Il fratello agricoltore, ammesso che la sua posizione risponda ai requisiti richiesti, non doveva, fino al 2007, pagare per gli immobili cat A3 (sia per quello in cui risiede sia per quello occupato da un fratello non agricoltore)?

 

Risposta: Sulla base della più recente giurisprudenza consolidata della Cassazione, a decorrere dalla sentenza n. 15321 del 2008, gli edifici, anche se rurali, vanno assoggettati ad ICI. La sorella non ha alcuna agevolazione e deve essere assoggettata sia per i fabbricati che per i terreni agricoli. Il fratello dovrà essere assoggettato per tutti i fabbricati (salvo per quello destinato ad abitazione principale dal 2008), mentre per i terreni agricoli potra godere sulla propria quota le agevolazioni previste dallo articolo 9 del D.Lgs.n.504/92, se conduce direttamente l'attività agricola ed ha la qualifica di IAP. Ovviamente il fratello (dal 2008) avrà diritto alla esenzione solo per il fabbricato destinato ad abitazione principale, mentre la quota posseduta dalla sorella sarà normalmente assoggettata, così come previsto dalla Risoluzione n. 12 del 2008. Per gli anni antecedenti il fratello godrà sulla abitazione principale della detrazione e della aliquota agevolata.

 

10. A seguito dell'emissione di avvisi di accertamento ICI per aree standard - verde pubblico un contribuente in sede di istanza di adesione ci ha fornito copia della Sentenza n. 25672 del 24 ottobre 2008 della Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile la quale non considera fabbricabili e quindi non soggette all'ICI le aree standard - verde pubblico.

 

Risposta: Tale sentenza è come un pesce fuor di acqua e si scontra contro tantissime sentenze anche recenti della Cassazione.

 

11. Il comune di ….. ha considerato, ai sensi dell'art. 3 comma 56 della L. 662/96, abitazione principale l' unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, annualmente con la Delibera delle aliquote. Tale casistica non è pertanto mai stata inserita nel regolamento comunale, e quindi di fatto assimilata. Non è neppure presente nella casistica prevista nell'art. 59 del D.Lgs 446/97. Visto l'art. 1 del D.L. 93/2008 che dispone l'esenzione dell'ICI per le abitazioni principali e le assimilate con regolamento comunale o delibera,

tutto ciò premesso:

- si ritiene che la casistica degli anziani, non possa essere inserita nel certificato per i trasferimenti statali;

- si chiede se però il Comune possa legittimamente considerare dette abitazioni esenti.

 

 

Risposta: La legge di conversione (126/08) modificando il comma 2 dello articolo 1  ha esteso l'assimilazione anche quando sia stata operata con delibera. Ne consegue che nel caso descritto detti fabbricati vanno considerati esenti a pieno titolo.

 

12. Due fratelli sono comproprietari di 2 appartamenti posti all'interno della medesima palazzina; gli appartamenti sono abitati quale abitazione principale da entrambi i fratelli con le proprie famiglie e lì risiedono. Chiedono all'ufficio tributi l'esenzione dall' Ici Abitazione principale per entrambi gli appartamenti

 

Come suggerisce di comportarsi??????(Fino ad oggi il Comune ha continuato a considerare altro immobile ciascuno dei 2 appartamenti per il 50% )

 

Risposta: Il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 12 del 2008 ha, in sintesi, precisato che il contitolare della abitazione principale  non dimorante non è esente dal pagamento dell'ICI. Recita infatti il penultimo capoverso del punto 2 di tale risoluzione:

 

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è proprietario dell’immobile per il 50%; B per il 30% e C per il 20%, ma esso è stato adibito ad abitazione principale soltanto da B e C, solo questi ultimi hanno diritto all’esenzione disposta dalla norma in esame, mentre A deve versare l’ICI calcolata sulla base della propria quota di possesso.

Tenuto conto che tale esenzione è a carico dello Stato si consiglia vivamente di non concedere l'esenzione richiesta, continuando nel comportamento descritto.

 

13.L'ufficio scrivente ha emesso avvisi di accertamento ici per le annualità d'imposta 2004- 2005 -2006 nei confronti di due coniugi che hanno residenza anagrafica differente. Preciso che nell'anno solare 2008 abbiamo chiesto alla S.V. un parere in merito a tale fattispecie e molto
cortesemente Lei ci ha illuminato sul concetto di residenza familiare ai fini ICI ( ARTCOLO
8 comma 2° D.Lgs. 504/1992). Nel caso di che trattasi non vi è alcuna separazione giudiziale o divorzio tra i coniugi e nulla risulta dal loro atto di matrimonio ne sullo stato di famiglia ma gli stessi sostengono ora dinanzi all'adita commissione tributaria di aver diritto all'aliquota per abitazione principale in quanto residenti in immobili differenti. L'ufficio scrivente sostiene, invece, che ai fini ICI non rileva la residenza di comodo (utilizzata per l'acquisto agevolato dell'immobile) e che in mancanza di indicazione da parte dei contribuenti la residenza familiare è da individuarsi con quella della moglie ( focolare domestico). Se Lei ci conferma che tale tesi è valida dinanzi alla commissione tributaria a quali norme giuridiche e/o Sentenze giurisprudenziali possiamo fare riferimento? La seguiamo sempre con doverosa attenzione e le porgiamo cordiali saluti.

Risposta: Secondo l’art. 4 del D.P.R. 223 del 1989, infatti, agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità , adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Motivate dunque l'azione di recupero ritenendo tale comportamento elusivo e quindi inefficace ai fini tributari, ai sensi del comma 1 dello articolo 37 bis del DPR 600/73.

 

14. Questo Comune c'è una asilo infantile e nido di proprietà di un un Ente morale ma che svolge l'attività didattico-ricreativa secondo modalità di un'attività commerciale. Questo Ente non ha mai pagato l'ICI in quanto sostiene di essere esente in base all'art. 7 della 504/92. Secondo Lei anche alla luce della sentenza n. 20776/2005 ,il Comune può recuperare l'imposta?

 

Risposta: L'esenzione di cui alla lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92 richiede il soddisfacimento di due condizioni ossia di quella soggettiva di Ente non commerciale ed anche quella oggettiva ossia di destinazione non commerciale dello immobile. Nel caso descritto, mentre è soddisfatta la prima non lo è la seconda, in quanto oggettivamente commerciale.

In ordine allo assoggettamento si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 20776 del 2005, la cui massima sotto si riporta.

 

 

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino "a priori" il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale. (Fattispecie in tema di ritenuta debenza dell'imposta da parte di un ente privato gestore di un asilo infantile, a fronte dell'accertata carenza di prova della destinazione dell'attività scolastica a soggetti non abbienti o della destinazione dei ricavi eccedenti i costi a fini assistenziali).

Cassazione civile , sez. trib., 26 ottobre 2005, n. 20776

15. Le Amministrazioni dell’Alpago intendono promuovere l’adozione di un atto di indirizzo interpretativo che consenta agli addetti dei tributi di operare in maniera univoca  sulla questione sorta recentemente a seguito della sentenza della Cassazione n. 25902 la quale ha affermato il principio che le agevolazioni fiscali in tema di prima casa possono coinvolgere più unità  anche poste non sullo stesso piano, in quanto termine “prima casa” non deve essere inteso come unico bene iscritto catastalmente, ma all’uso specifico nel suo complesso.

 

E’ stato demandato alle addette degli Uffici Tributi di predisporre l’atto di indirizzo.

 

Si fa presente che  nel nostro territorio esistono parecchi casi di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, accatastate in più subalterni, alcuni dei quali hanno consistenza irrisoria (1- 2 vani); queste situazioni sono state per lo più gestite applicando alle u.i. più piccole l’aliquota stabilita per l’abitazione principale.

 

Ora, alla luce delle vigenti disposizioni di legge, anche queste unità immobiliari dovrebbero essere considerate esenti dal pagamento dell’ICI.

 

Al fine di evitare il sorgere di situazioni di evasione ed elusione fiscale si rende necessario stabilire dei “paletti” che non consentano ai contribuenti di considerare come  abitazione principale anche altre unità  autonome,  ubicate sullo stesso immobile (ad esempio un secondo mini appartamento).

 

Pensavamo innanzi tutto di farci presentare unitamente ad un dichiarazione sostitutiva le planimetrie dalle quali deve emergere che le due o più unità sono contigue e costituiscono effettivamente l’abitazione principale (es. cucina, camere e soggiorno accatastate con un subalterno e bagno + cantina con altro sub);

nei casi in cui il contribuente non presenti la planimetria  trattandosi di u.i. vecchie, far eseguire sopralluogo da Ufficio Tecnico o Vigile.

Inoltre invitare formalmente il contribuente ad unificare  catastalmente   le unità immobiliari; siamo però a conoscenza che in alcuni casi l’unificazione non è possibile per motivi di “provenienza” delle u.i..

 

Le chiediamo: Le sembra corretta la nostra proposta?  Ci può eventualmente dare altri suggerimenti?

Come dobbiamo presentare la proposta alle Amministrazioni?

 

Risposta: Ho pensato a lungo su tale sentenza, la quale peraltro si pone in contrasto con altre sentenze della Cassazione e con la risoluzione ministeriale n. 6 del 2002 e ritengo di non condividere tale contenuto per i seguenti motivi:

 

a) la lettera a) del comma 1 dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92 attribuisce rilevanza autonoma ad ogni fabbricato iscritto distintamente in catasto;

 

b) le esenzioni e le agevolazioni di carattere tributario in genere trovano applicazione nel caso tassativo, non trovando applicazione interpretazioni estensive (vedasi le sentenze degli edifici rurali ed il ripensamento della Cassazione su tale punto).;

c) l'inefficacia nei confronti della pubblica amministrazione di comportamenti elusivi ossia tesi a sfuggire totalmente od anche parzialmente al pagamento di tributi.

 

Una sentenza della Cassazione, diversamente da una sentenza della Corte Costituzionale,  è come una rondine ossia non fa primavera. Ad esempio con questa sentenza la Cassazione aveva affermato un principio opposto:

 

Corte di Cassazione,  sentenza n. 10981 del 14 maggio 2007: due appartamenti riuniti solo uno agevolato.

Non usufruisce delle agevolazioni fiscali per la prima casa chi acquista due appartamenti confinanti e che ha intenzione di destinare a unica abitazione

In conclusione, la sentenza sopra riportata della Cassazione non è condivisibile e non 
deve essere seguita dai comuni, essendo contraria:
 
       a)   al principio di autonomia di ciascuna unità immobiliare, stabilito dalla lettera a) 
            dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92;
       b)   al principio di tassatività delle esenzioni;
       c)   al divieto di applicazione dei comportamenti elusivi.
 
Se comunque, volete dare applicazione alla incriminata sentenza (contro il mio parere), 
limiterei l'applicabilità alle seguende condiozioni:
a) deve trattarsi d unità contigue, da verificarsi mediante sopralluogo ossia in una pare il reparto 
    notte e nell'altro il reparto giorno;
b) devono appartenere al medesimo soggetto passivo, poiché se possedute da due soggetti 
    diversi vi sarebbe fine di elusione dal pagamento dei tributi erariali;
c) si deve essere certi che dallo accatastamento non derivi il passaggio alle 
    categorie non esenti A1, A8, A9.

 

 

16. Mi hanno fatto sorgere il dubbio se l’abolizione dell’obbligo di dichiarazione ICI x i trapassi immobiliari riguardi anche i terreni (ed aree ) o solo i fabbricati

 

Risposta: Riguarda tutti i cespiti e quindi anche i terreni per i quali il trasferimento ha comportato variazione catastale. In sintesi, la variazione catastale equivale a denuncia

 

17. Da quello che ho capito dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, le aree ubicate in zona ADT sono da considerarsi aree che diverranno edificabili solo dopo aver fatto un apposita convenzione con il comune. Decorsi i 5 anni di validità del PGT le predette aree potrebbero non essere nemmeno più individuate come ADT, ma semplici terreni agricoli.

 

Risposta: Sono, quindi, da considerarsi edificabili. La convenzione fa aumentare il valore, ma ora sono già da considerarsi "fiscalmente edificabili" e non solo per l'ICI, ma anche per l'IVA e l'IRPEF. Difficile caso mai è stabilirne il valore. ma certamente non può essere quello agrario.

 

18. Vorrei una conferma: per le aree diventate edificabili il 01 settembre  2002 abbiamo recuperato l'ICI da quella data, cioè 4 mesi per il 2002. E' stato corretto o l'imposta, visto che il valore venale fa riferimento  al 01/01, doveva essere recuperata dal 01/01/2003?


Risposta: La norma (comma 5 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92) va interpretata nel senso di far riferimento al 1° gennaio o dall'inizio del divenire edificabili delle aree se con provvedimento successivo a tale data. Per spiegare ciò faccio l'esempio inverso: forse se l'area è divenuta inedificabile il 2 gennaio 2002 uno dovrebbe pagare per tutto il 2002? Chi sbaglia non considera che ai sensi dello articolo 10 del predetto decreto l'ICI è imposta che va a mesi
.

 

19. Per il contributo immobili D periodo 2001-2005 ritengo che debbano essere presentati certificati diversi (uno per ogni anno dal 2001 al 2005 con gli importi cumulati, ossia quello del 2002 continene l'importo della perdita 2001 + perdita 2002 ecc.). Inoltre  può andare bene così come ho integrato il certificato (vedi allegato) aggiungendo la firma del responsabile servizio finanziario e l'asseverazione dei Revisori dei Conti.  Ha per caso predisposto un fac-simile di modello o se va bene quello che ho predisposto?.

 

Risposta: Tale operato è conforme alle indicazioni fornite dal Ministero con la Circolare n. 6/08 di cui si riporta la parte di interesse del presente tema.

 

 

3. Modalità di compilazione e trasmissione

Per ogni anno certificato, l’importo richiesto a rimborso deve essere comprensivo di tutta la perdita accertata, cioè non deve essere indicata la sola- eventuale- maggior perdita rispetto a quella in precedenza dichiarata, ma il complessivo importo che si chiede a rimborso per quell’anno. In altri termini, nel caso in cui venga compilata una dichiarazione per richiedere il rimborso di una minore entrata registrata in un anno, nell’anno successivo andrà riportata la stessa somma, se l’importo è rimasto lo stesso, oppure, nel caso di ulteriori perdite registrate, andrà certificato un valore pari alla somma di queste ultime e di quella già certificata per l’anno precedente.

Per maggiore comprensione si riporta il seguente esempio:

minori entrate registrate a tutto anno 2001

       per 25

     Certificato 25

minori entrate registrate per l’anno 2002

0

Certificato 25

minori entrate registrate per l’anno 2003

per 12

Certificato 37

minori entrate registrate per l’anno 2004

per 6

Certificato 43

minori entrate registrate per l’anno 2005

0

Certificato 43

 

I comuni devono presentare un distinto modello, completo del rispettivo allegato “A”, come da certificazioni previste dal richiamato decreto n. 197 del 2002, per ognuno degli anni per i quali intendono chiedere il contributo statale, corredandolo di una separata attestazione, a firma del responsabile del servizio finanziario dell’ente locale, e dell’asseverazione dell’organo di revisione, che evidenzi le minori entrate registrate dal Comune per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005 e gli eventuali contributi statali a rimborso, riconosciuti ed incassati.

Le certificazioni devono essere trasmesse entro il termine in precedenza indicato solo alla Prefettura – UTG di competenza. In caso di spedizione fa fede il timbro postale.

 

20. Abbiamo già emesso avviso di accertamento ici aree fabbricabili relativo alle annualità 2003-2004-2005-2006-2007 a carico di una società sas  che a seguito dello stesso il curatore fallimentare ha avanzato istanza di revisione in autotutela chiedendo la rettifica dell'avviso relativamente agli anni 2003-2004-2005-2006 essendo la società in liquidazione e il socio illimitatamente responsabile dichiarati falliti con sentenza del 24.10.2006. Il curatore chiede che il credito vantato dall'Ente nei confronti del fallito venga rettificato riemettendo un avviso per gli anni 2003-2004-2005-2006 ( per 10 mesi)  ed un altro avviso per gli anni 2006 (2 mesi) e 2007. Come si deve procedere in questo caso?

Notifichiamo le rettifiche dell'atto e procediamo successivamente all'insinuazione tardiva al passivo per il credito precedente il fallimento?

 

Risposta: Non deve riemettere tali atti, ma solo rettificare  quello relativo al 2006 ed annullare quello del 2007, poiché dalla data di apertura del fallimento è sospesa l'attività di liquidazione e l'ICI corrisposta in prededuzione dal curatore fallimentare ai sensi del comma 6 dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/92. Successivamente dovrà insinuarsi nel passivo fallimentare per il periodo antecedente alla apertura del fallimento.

 

Le allego atto di autotutela rettificativa per rettificare il 2006, mentre darà comunicazione delLo annullamento del 2007.

 

21. Sono edificabili e quindi tassabili ai fini ici i terreni ubicati in zona   B8 (centro cittadino) nel cui sottosuolo vengono costruiti parcheggi o box ? Inoltre se questi terreni fossero in altri ambiti urbanistici  (anche zona  E) la situazione sarebbe diversa?


Risposta: Nel centro cittadino, se l'area non è urbanisticamente edificabile, va considerata edificabile di fatto, ma solo nel periodo intercorrente dallo inizio della costruzione sino alla data di ultimazione dei lavori. Se, come penso, la zona E è urbanisticamente edificabile, l'area va considerata tale sin dal momento di adozione degli strumenti urbanistici generali.

 

22. in riferimento al giornalino 3 del 2009 e più precisamente alla notizia seguente:

"CTP di Bergamo, Sezione 1, sentenza n. 57 del 25 settembre 2008: ICI. Assoggettabili la scuola materna, la Casa di Riposo, il cinema detenuto dalla Parrocchia", con la presente, si richiede un chiarimento: Visto il Decreto Legge n. 163 del 17.08.2005 - "Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture", all'articolo 6 - Esenzione dall'ICI per particolari immobili, dal quale si evince che detta esenzione si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'art. 16, primo comma, lettera b), della legge 20.05.1985 n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione o di culto. Premesso quanto sopra si richiede cortesemente una delucidazione in merito ad esenzioni di case di riposo e scuole materne in quanto il decreto legge 163/2005 sembra contrastare quanto stabilito dalla sentenza 57/2008.

 

Risposta: Tale articolo non è stato convertito in legge, così da perdere efficacia sin dalla sua emanazione. Venendo al merito della  sentenza, Le devo dire che secondo costante giurisprudenza della Cassazione l'esenzione di cui alla lettera i) richiede il soddisfacimento di due condizioni ossia di quella soggettiva di Ente non commerciale che non abbia oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale e quella oggettiva ossia l'utilizzo dello immobile per finalità commerciali. Nonostante diffusa confusione, l'esercizio commerciale è diverso dalla finalità di lucroe si realizza quando la partecipazione del soggetto è connesso al pagamento di una retta o di un corrispettivo. Ne consegue che la scuola materna, la casa di riposo, ed il cinema debbono essere assoggettati, svolgendo in via continuativa attività commerciale.

 

23. L'immobile della Casa di riposo risulta catastalmente di proprietà al 70% del Comune di …. ed al 30% della Parrocchia. Il Comune e la Parrocchia hanno stipulato una convenzione per la gestione dei locali interamente affidata alla Parrocchia. Dato che la maggior parte della proprietà è del Comune, che ovviamente non può autotassarsi, possiamo richiedere il versamento dell'ICI per il 30%?

Se nella convenzione fosse inserita una voce con la quale si esonera dal pagamento dell'ICI, o forse in modo più generale, dal versamento di tasse comunali... questa "postilla" può "superare" la sentenza oppure possiamo richiedere il versamento dell'ICI?

 

Risposta: In materia tributaria le eventuali convenzioni vanno disapplicate in quanto illegittime. Fermo restando, quindi, l'esenzione della quota  del Comune ai sensi dello articolo 4 del D.Lgs.n.504/92, va assoggettata la quota detenuta dalla parrocchia per la quota del 30 per cento. Caso mai la convenzione potrebbe prevedere non l'esenzione, ma il rimborso alla parrocchia dell'ICI pagata.

 

24. Avendo riscontrato la casistica di un Ente morale che ha sempre pagato l'ICI con esclusione dell'acconto ICI 2006 in virtù della previsione legislativa di esenzione introdotta dalla conversione in Legge del D.L. n. 203/2005, siamo a chiedere se l'Ente scrivente debba pretendere anche per tale periodo (primo semestre 2006) il pagamento ICI alla luce del nuovo disposto in materia di esenzione ICI in vigore dal 04.07.2006 (art. 39 D.L. n. 223/2006).

In particolare si tratta di comprendere se l'art. 39 del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006 debba essere considerata una norma interpretativa e quindi con effetto retroattivo.

 

Risposta: La norma in esame (art. 39 D.L. n. 223/2006) ha valore di interpretazione autentica della lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92, come chiaramente si evince dalla lettera di tale disposizione. Tale interpretazione, infatti, risente dei rilievi mossi dalla Unione Europea alla esenzione di carattere meramente soggettivo introdotto dal DL 203/05, che ha giudicato detta disposizione illegittima.

 

Per le ragioni suddette è come se il DL 203/05 fosse stato abrogato (abrogazione implicita).

 

Proceda, dunque, codesto Comune a recuperare l’imposta non versata mediante avviso di accertamento che motivi nel senso indicato l’atto impositivo.

 

25. Un comune per cui gestiamo l’ICI, vuole rivedere il piano regolatore togliendo alcune aree edificabili; la responsabile ci chiedeva di verificare una posizione perché sostiene che, nel caso in cui questo contribuente abbia sempre pagato l’ici sull’area edificabile, nel momento in cui l’area viene tolta dal piano regolatore, il comune è tenuto al rimborso dell’ICI versata sull’area negli ultimi cinque anni.

Ci servirebbe sapere se questa notizia è corretta e in base a quale norma il comune è tenuto a rimborsare l’ici versata.

 

Risposta: Tale informazione non è corretta. Infatti, mentre con il precedente testo dello articolo 13 del D.Lgs.n.504/92 il rimborso era automatico, con la modifica di tale articolo  a decorrere dal 1998 il rimborso è dovuto solo in quanto il Comune abbia indicato nel proprio regolamento ICI tale facoltà, come previsto nello articolo 59 del D.Lgs.n.446/97 che alla lettera f) del comma 1 così dispone:

 

f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

 

In conclusione, il rimborso è dovuto solo se il regolamento ICI espressamente lo prevede.

 

26. L’art. 6 comma 3 del Regolamento ICI vigente in questo Ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 07 03 2008, disciplina il COMODATO GRATUITO citando testualmente:
“Si considera abitazione principale, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2^ grado, con contratto di comodato registrato, a condizione che:
- l’immobile sia la residenza anagrafica del Comodatario;
- il Comodatario non deve essere proprietario di altri immobili in …...
Per ottenere tale beneficio, il Comodante deve presentare all’Ufficio Tributi apposita comunicazione entro la scadenza della prima rata d’acconto ICI, allegando copia del contratto di comodato debitamente registrato; tale comunicazione vale anche per le annualità successive salvo modifica dello stato di fatto dell’immobile”. Un contribuente ha sottoscritto il contratto di comodato in data 12 06
2008, ha pagato con modello F24 i diritti all’Agenzia delle Entrate in data 17 06 2008 e il contratto è stato registrato in data 01 07 2008.
NON HA PRESENTATO ALL’UFFICIO TRIBUTI APPOSITA COMUNICAZIONE PREVISTA DAL REGOLAMENTO.
Ha comunque il diritto all’esclusione dal pagamento dell’ICI a partire dall’annualità 2008?
Inoltre, se nella stipula del contratto di comodato, viene indicato come individuazione dell’immobile un subalterno errato, il contratto vale comunque? Si deve procedere alla correzione e in quale modo?
 

Risposta: Secondo tesi prevalente in giurisprudenza, la mancata presentazione della documentazione richiesta fa perdere il diritto alla agevolazione:

 

CTR Puglia, Sezione XIV, sentenza n. 2 del 2008: ICI   -    Determinazione    dell'imposta   -    Aliquota   -    Immobile utilizzato    dal   figlio   in     comodato     gratuito    -    Diritto all'aliquota    ridotta    -    Mancato   assolvimento   dell'onere    di

autocertificazione    richiesta   dal  comune  - Esclusione del diritto -

Sussiste.

Massima:

Per potere  usufruire  dell'aliquota  agevolata  sull'immobile  utilizzato dal

figlio in  comodato  gratuito,  in presenza di modalita' di esercizio, forma e

termini per  farla  valere,  la procedura stabilita dal Comune e' inderogabile

ed il   diritto  all'agevolazione  non  puo'  essere  validamente  rivendicato

neppure ex  post,  perche'  l'autocertificazione  dimostrativa  di  un diritto

esistente rappresenta   il   mezzo   documentale   per   assolvere   all'onere

probatorio posto  a  suo  carico, con la conseguenza che, in difetto, non puo'

utilmente essere invocato il diritto all'agevolazione medesima.  

 

 

27. Potrebbe indicare  sentenze di Cassazione che depongono a  favore dell'imposizione Ici sulla volumetria residua.


Risposta: Le riporto la sentenza della Cassazione 15320/00. Ulteriore motivo di considerare tali aree edificabili diviene dalla possibilità di cedere la cubatura residuale al vicino (contratto cessione di cubatura). Tale contratto ha natura obbligatoria e non reale. Il vicino in sostanza potrebbe acquisire o cedere la residua cubatura permettendo l'edificazione.

Ai fini dell'applicazione dell'in.v.im. straordinaria sul valore finale degli immobili, il criterio di valutazione automatica fondato sul reddito dominicale risultante in catasto non è applicabile in relazione a terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, ancorché in concreto difettino le possibilità effettive di edificazione per essere già assorbita da edifici esistenti tutta la cubatura disponibile.

Cassazione civile , sez. trib., 29 novembre 2000, n. 15320

28. il coniuge superstite abita per un certo periodo nella casa dove ha abitato con il coniuge, poi si trasferisce (anche come residenza anagrafica) dalla figlia.

In questo caso pur non avendo rinunciato, di fatto non usufruisce del diritto di abitazione, quindi devo accertare l’omessa denuncia e versamento per la sua quota ricevuta in eredità a seguito della morte del marito e di conseguenza ai figli per la loro. O a fronte del diritto di abitazione ci si deve comportare diversamente?

 

Risposta: Ai sensi dello articolo 1350 del codice civile non basta il trasferimento di residenza per far venir meno tale diritto, il quale va rinunciato nelle forme stabilite per la rinuncia alla erdità (notaio, ex Pretura):

 

Articolo 1350        

Atti che devono farsi per iscritto.

[I]. Devono farsi per atto pubblico [2699 ss.] o per scrittura privata [2702 ss.], sotto pena di nullità:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [812];

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto [978 ss.] su beni immobili, il diritto di superficie [952 ss.], il diritto del concedente e dell'enfiteuta [957 ss.];

3) i contratti che costituiscono la comunione [1100 ss.] di diritti indicati dai numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali [1027 ss.], il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione [1021 ss.];

5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico [971];

7) i contratti di anticresi [1960 ss.];

8) i contratti di locazione [1571] di beni immobili per una durata superiore a nove anni (1);

9) i contratti di società [2247 ss.] o di associazione [2594 ss.] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue [1861 ss.] o vitalizie [1872 ss.], salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato [1871] (2);

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;

12) le transazioni [1965 ss.] che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge [14, 47, 162, 484, 519, 601 ss., 782, 1392, 1403, 15033 , 15431 , 19781 , 2096, 2328, 2504, 2603, 2821, 2879, 2882; 807, 808 c.p.c.; 237, 249, 328, 565, 852, 857, 1027 c. nav.] (3).


(1)
V. art. 41 l. 3 maggio 1982, n. 203.

(2) V. l. 6 agosto 1966, n. 651 e d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

(3) V. art. 117 d.ls. 1° settembre 1993, n. 385.

 

Purtroppo la vedova rimane soggetto passivo al 100 per cento, senza alcuna agevolazione.

29. Non mi è chiaro il fatto che non viene considerata l’area fabbricabile al secondo piano in quanto viene già considerata al piano terra? Ma quando in che situazione? 

 

Risposta: La sentenza che sotto riporto, riguarda la sopraelevazione di un fabbricato ultimato da tempo e non il completamento di un progetto che prevedeva due piani e solo uno era finito. In questa ultima ipotesi, infatti, imponibile diviene il fabbricato (primo piano) ed anche l'area edificabile in rapporto alla proporzione fra superficie non ultimata e superficie progettata.

 

L'inizio e svolgimento dei lavori di costruzione di un nuovo fabbricato con totale appoggio sulla struttura di un fabbricato preesistente ed ormai ultimato come autonoma unità immobiliare, nella quale l'area sottostante e le pertinenze sono divenute parti integranti della medesima unità, non realizzano la fattispecie imponibile dell'utilizzazione edificatoria di area, prevista dell'art. 5, comma 5 d.lg. n. 504 del 1992 sulla disciplina dell'i.c.i., che comporta l'assoggettamento all'imposta calcolata sulla base del valore dell'area per l'intera durata dell'utilizzazione edificatoria. Pertanto, il soggetto che svolge i lavori di costruzione del nuovo fabbricato, in sovrapposizione ad una precedente unità immobiliare, diviene soggetto passivo dell'i.c.i. soltanto dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile o alla data in cui questo è comunque utilizzato.

Cassazione civile , sez. trib., 15 dicembre 2004, n. 23347           

 30. una società era proprietaria di un lotto di mq 6.403 la quale ha provveduto alle opere di urbanizzazione alla fine del 2004, stralciando  dal calcolo per il pagamento dell'ICI , oltre alle aree destinate alla costruzione di abitazioni vendute nel corso dell'anno 2005 anche  le aree destinate a parcheggio, a verde e alla strada che sono state cedute al Comune in data 14/11/2007. Nell'anno 2005 è stata presentata una dichiarazione ICI che si limitava alla denuncia della cessione delle aree cedute ai privati per la costruzione delle abitazioni. Mentre delle suddette aree destinate a parcheggio, verde e alla strada non è stata data alcuna comunicazione. In sede di rettifica degli avvisi di accertamento già emessi, (dal calcolo effettuato da questo Comune sono state considerate sole le aree risultanti dalla dichiarazione) come dobbiamo considerare le suddette aree standard ?" In allegato le trasmetto copia del rigetto della richiesta di annullamento. Può andar bene oppure ritiene di apportare della modifiche?

 

Risposta: Secondo giurisprudenza prevalente della Cassazione le aree standard sono edificabili ed il soggetto passivo è tenuto al pagamento dell'ICI sino alla stipula dell'atto di vendita. La ragione sta nel fatto che l'ICI considera edificabili le aree soggette ad esproprio e destinate ad opere pubbliche (opere di urbanizzazione). Ho apportato una leggera modifica alla sua nota.

 

 

31. Dopo il parere n.1/2009 della Corte dei Conti delle Marche e considerato il blocco triennale degli aumenti dei tributi locali previsto dall’art. 77 bis comma 30 del d.l. 112/08, convertito il legge 133/08, è possibile modificare il Regolamento Comunale per la disciplina dell’ICI , limitatamente alla definizione di limite numerico delle pertinenze assimilate all’abitazione principale? (come era previsto dall’art.59 comma 1 lettera D del D.lgs. 446/97).

Si è ritenuto in questo caso che fosse possibile perché non vengono modificate le aliquote, ma solo stabilito il numero massimo di immobili ai fini dell’assimilazione delle pertinenze dell’abitazione principale per l’esenzione di queste dall’ICI.

 

Risposta: Una modifica in tal senso risulterebbe in ogni caso illegittima. Infatti, se si diminuisse il numero di pertinenze esenti risulterebbe in contrasto con il divieto di aumento della pressione fiscale previsto dal comma 7 dello articolo 1 del DL 93/08 convertito dalla legge 126/08. Se si aumentasse il numero di pertinenze esenti, sarebbe in contrasto con la norma che pone a carico dello Stato detta esenzione.

 

32. Ho una Società che è proprietaria di un immobile censito fin dal 2004 nella categoria catastale D/1 con una rendita di € 5.432,00; è altresì proprietaria di un altro immobile (palazzina vicino al capannone) censito nella categoria catastale A/3. Nel 2006 realizza un sopralzo con conseguente ampliamento della palazzina per realizzare un nuovo ufficio. A seguito di questi lavori nel 2007 il loro tecnico ripresenta la richiesta del nuovo accatastamento con una proposta di rendita di € 5.528,00 per quanto riguarda il capannone e sempre come categoria catastale D/1 e una rendita di € 787,60 come categoria A/10 per gli uffici.

Il Catasto in data 15/04/2008 effettua un sopralluogo e varia la rendita proposta dal tecnico attribuendo all'immobile (oltretutto su questo immobile non si sono realizzati nuovi lavori) una nuova rendita di € 9.952,00  e classificandolo nella categoria catastale D/7 (oltretutto su questo immobile non si sono realizzati nuovi lavori).

Le chiedo è corretto che io vada ad utilizzare questa nuova rendita dal 13/08/2007, data di presentazione del Doc-fa, oppure la decorrenza è comunque dalla data del sopralluogo del Catasto? 

Risposta: In base ai principi del procedimento DOCFA, la rendita rettificata retroagisce al momento di quella proposta, ma il recupero non da' luogo al pagamento né di interessi né di sanzioni. In sintesi, anche per questa fattispecie trova applicazione l'articolo 74 della legge 342 del 2000.  Peraltro, se non è stato presentato ricorso la nuova r.c. assume carattere definitivo.

 

33. Abbiamo il caso di tre fratelli proprietari di un'area fabbricabile un fratello è titolare di un'impresa agricola a ditta individuale e coltiva il fondo già area fabbricabile, un secondo fratello risulta coadiuvante di detta attività agricola, il terzo fratello non partecipa all'attività. Il comune ha emesso avvisi di accertamento ICI al fratello coadiuvante e a quello che non partecipa all'attività agricola. Chiediamo il Suo parere circa la richiesta di annullamento dell'avviso da parte del fratello coadiuvante.

 

Risposta: Il secondo capoverso della lettera b) del comma 1 dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 così dispone:

 

"Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali."

 

Ora, il comma 1 dello articolo 9, così individua i soggetti che beneficiano delle agevolazioni in argomento:

 

Articolo 9         

Terreni condotti direttamente (1).

"1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti,...".

 

Ora, poiché il coadiuvante non è un imprenditore agricolo e neppure titolare della impresa agricola (ma solo un collaboratore) non rientra nella agevolazione, posto che per costante giurisprudenza le norme agevolative risultano applicabili con interpretazione letterale.

 

 34. In merito al quesito dell'azienda speciale (casa di riposo + farmacia), la stessa insiste nel dire che rientra nel lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92 in quanto trattasi di ente strumentale del comune dotato di propria personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (per intenderci ex IPAB (casa di riposo) ed ex  MUNICIPALIZZATA (farmacia). Per quanto ulteriormente specificato è quindi possibile esentarli dall'imposta comunale sugli immobili?

 

Risposta: Le aziende speciali sono Enti economici e quindi vanno assoggettati normalmente ad ICI. Si riporta qui sotto la sentenza della Cassazione che ha ritenuto l'azienda speciale di Milano assoggettabile ad ICI (Comune di Cassano) anche quando la personalità giuridica faceva parte del Comune di Milano. Ricordatevi che in materia tributaria non si deve convincere ma costringere e che non c'é peggior sordo di chi non vuol sentire (amministratori compresi).

 

 

Corte di cassazione , sentenza n. 1411 del 23 marzo 2008: ICI aziende municipalizzate.

 

 

Intitolazione:

Ici  -  Immobili   posseduti  dallo   Stato  e   da  altri  enti pubblici

destinati    esclusivamente   ai       compiti      istituzionali       -

Esenzione        -       Aziende     municipalizzate    -     Esclusione.

Massima:

In tema  di  imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI),  il D.Lgs. 30 dicembre

1992, n.  504,  art.  7,  comma 1, lett. a), ne stabilisce l'esenzione per gli

immobili posseduti  dallo  Stato  e  da  altri  enti  pubblici  ivi  elencati,

purche' destinati  esclusivamente  ai compiti istituzionali, condizione il cui

onere della  prova  incombe,  secondo i principi generali, al contribuente che

richieda il   beneficio.  E'  peraltro  errato  identificare  il  concetto  di

finalita' istituzionali,   che   sono   proprie   dell'ente   locale   e   che

costituiscono la   ragion  d'essere  dello  stesso,  con  quello  di  servizio

pubblico, che  puo'  essere  svolto  anche  per  tramite  di altri soggetti di

natura privata,  quali  le aziende municipalizzate o altri enti o societa' che

(come nel  caso  di specie) forniscono energia elettrica. Dette forniture, sia

pure costituenti  servizi  per  il pubblico, non possono essere ricomprese tra

i compiti  istituzionali  che  hanno  una propria differenziata connotazione e

le imprese  che  le  assicurano,  quali  esercenti  attivita' commerciali, non

hanno ragione di godere esenzioni.                                           

                                                                             

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria       

 

La Corte di Cassazione, sentenza n. 18838 del 30 agosto 2006, le società commerciali non sono mai esenti ICI anche se i beni sono destinati a scopi sociali

Le società commerciali non godono dell'esenzione Ici anche quando gli immobili di loro proprietà siano destinati a scopi socialmente utili. Sia se usati direttamente sia se assegnati a terzi. Lo ha affermato la Corte di cassazione accogliendo, con la sentenza n. 18838 del 30 agosto 2006, il ricorso del comune di La Spezia e rovesciando completamente la decisione della Commissione tributaria della Liguria.
Il giudice di merito, infatti, aveva accolto le ragioni di una società immobiliare proprietaria di alcuni appartamenti dati in comodato a un'associazione di beneficenza. Per questo aveva sostenuto la sua esenzione dall'imposta. Ma il comune non era stato d'accordo. In sede di merito le motivazioni della società erano prevalse: non era stato ritenuto necessario, ai fini dell'agevolazione, la coincidenza fra l'utilizzatore del bene e il soggetto passivo dell'imposta.

Contro questa decisione l'ente locale ha presentato ricorso in Cassazione.
´L'esenzione dell'Ici', ha sostenuto il comune, non può applicarsi anche in difetto di coincidenza fra il soggetto passivo e l'utilizzatore del bene'. Non è sufficiente, in sostanza, il solo riscontro della finalità perseguita.
I giudici della sezione tributaria lo hanno accolto per due motivi. In primo luogo perché l'art. 7 del dlgs n. 504/92 esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari, che non siano produttive di reddito. Inoltre, ´la stessa norma preclude il godimento del beneficio alle società commerciali, in primo luogo, come in questo caso, una società per azioni, anche se nelle sue finalità sociali rientrasse quella di adibire immobili a scopi socialmente utili, poiché la forma azionaria è di per sé indicativa, in via prevalente, dello scopo di lucro che una società per azioni necessariamente persegue. Non solo. La Suprema corte ha ritenuto irrilevante anche l'eccezione di costituzionalià relativa alle norme individuanti i soggetti abilitati a usufruire del beneficio di esenzione dall'Ici. Il comune di La Spezia, dunque, torna a casa con una bella vittoria. Infatti, i giudici di Palazzaccio, nell'accogliere il ricorso, non hanno nemmeno rinviato la causa ad altra sezione della commissione tributaria per la Liguria e hanno deciso nel merito. (riproduzione riservata)

 35. Un contribuente ha acquistato tre autorimesse realizzate secondo le disposizioni della legge n. 122/89 ed ha costituito un vincolo pertinenziale con la propria abitazione principale, situata in un'altra via sempre in questo comune, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge.

Il contribuente ha proceduto al versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni dal 2003 al 2005 applicando l'aliquota ridotta prevista da questo comune per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se nel regolamento comunale I.C.I. vigente è stabilito che sono da considerarsi pertinenze il garage o box o posto auto, la soffitta o la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è situata l’abitazione principale.

Può essere ritenuto corretto il comportamento del contribuente, vista l'esistenza del vincolo pertinenziale previsto dalla legge n. 122/89, ma che non viene rispettato quanto previsto dal regolamento comunale poiché le autorimesse e l'abitazione principale si trovano in due zone diverse del comune e considerato altresì che il vincolo pertinenziale costituito nell'atto di acquisto è stato rimosso nel marzo del 2006? 

Risposta: Nel conflitto apparente fra disposizioni, quella tributaria in quanto speciale prevale su quella generale. Ne consegue che codesto Comune dovrà contestare tale comportamento e ciò sulla base della Vs scelta regolamentare e come chiarito dal MF con la risoluzione n. 12 del 2008. In conclusione, tali immobili sono tutte pertinenze, ma l'esenzione è limitata dalle vs scelte regolamentari.

36. E' intenzione di questa Amministrazione aumentare per l'anno 2009 i valori delle aree fabbricabili (valori fermi dal 2003) e diminuire l'aliquota ICI sulle aree stesse. Ci si chiede se alla luce di quanto stabilito dall'art. 77 bis, comma 30 delle Legge 133/2008 di conversione del D.L.112/2008 ciò sia possibile, in considerazione del fatto che i contribuenti, pur con una aliquota inferiore all'anno precedente, pagheranno di più.

 

Risposta: Le disposizioni da voi citate impediscono l'aumento delle tariffe, volendo che la pressione fiscale non aumenti, a parità di capacità contributiva. Se la capacità contributiva aumenta è più che giusto, anzi  doveroso, aumentare i valori venali, sempre che l'atto di revisione, come pure gli atti impositivi, documentino  e motivino il procedimento di revisione, sulla base dei criteri stabiliti dal comma 5 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92..

 

37. Se la rendita catastale attribuita tramite procedura DOC-FA viene rettificata entro l'anno dall'Agenzia del Territorio e questa ultima non provvede alla notifica con le procedure di rito, il comune può comunque emettere avvisi ICI per le annualità di competenza recuperando la sola differenza d'imposta oppure deve assicurarsi che la predetta rendita venga regolarmente notificata al proprietario e solo successivamente procedere all'emissione dei propri avvisi?

 

 Risposta: La rettifica, per costante giurisprudenza della Cassazione, può essere fatta anche dopo 1 anno ed il recupero deve essere effettuato senza sanzioni né interessi. Tuttavia, è necessario che l'Agenzia del Territorio abbia notificato tale atto al possessore. E' necessario, quindi, che il Comune accerti l'avvenuta notifica dell'atto di rettifica, prima di procedere al recupero della maggiore imposta dovuta, ove dovranno essere indicati gli estremi della notifica stessa.

 

38. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25902/2008, ha assunto il principio per cui l’abitazione principale può coinvolgere più unità immobiliari, sia pure ubicate su piani differenti, ma comunicanti, a patto, tra l’altro, che siano utilizzate complessivamente come abitazione principale. Siccome è già da un po’ che alcuni contribuenti mi chiedono come si devono comportare (dichiarazione al comune, eventuale richiesta di rimborso), cosa dobbiamo rispondere?

 

 

Risposta: Deve dire che una sentenza della Cassazione è come una rondine: non fa primavere e che vene sono altre della stessa Cassazione che dicono l'opposto. Anche il MF con la risoluzione n. 6 del 2002 non accetta tali tesi, che risulta contraria:

 

a) alla lettera a) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 che dice che ogni unità autonomamente iscritta in catasto gode di specifica autonomia;

 

b) al comma 2 dello articolo 5, perché ogni fabbricato va valutato per la propria r.c.;

 

c) contro il principio del divieto di elusioni;

 

d) contro il principio letterale della legge di esonero (abitazione e non abitazioni).

 

Non rimborsi e recuperi.

 

39.Scietà proprietaria di 3 immobili D7 D1 e A2 (collegato ai D) ha sempre versato in base ai libri contabili nonostante da una visura catastale le rendite risultano essere in atti dal 1999. Ora la società chiede il rimborso per i cinque anni precedenti della maggiore imposta versata. Gli interessi devono essere calcolati dal momento della proposizione della domanda di rimborso o dalla data del pagamento? In particolare non capisco quali sono i casi che fanno decorrere gli interessi dalla data di proposizione della domanda e non dal pagamento perchè il versamento è causato da un errore del contribuente non rilevabile dall'Ente. 

 

 

Risposta: La materia è discutibile, tanto che l'ANCI aveva chiesto nel 2008 che vi fosse una norma che in modo esplicito dicesse che gli interessi decorrono sempre dalla data della domanda. In passato, si riteneva di calcolare gli interessi dal pagamento per le minor r.c. attribuite rispetto a quelle utilizzate in via presuntiva e ciò per il fatto che il comma 1 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504/92 lo prevedeva espressamente, mentre dalla data della domanda nei casi diverse ossia quando l'errore era del contribuente e non poteva essere riconosciuto d'ufficio dal Comune. In tal senso si è espresso il MF con il DM 367/99. La ragione di questa ultima interpretazione trova conforto nello articolo 2036 cc, che al numero II, così prevede:

 

II]. Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti [820 ss.] e gli interessi [1284] dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede [1147].

 

Ora, poiché l'errore l'ha compiuto il soggetto passivo, gli interessi dovrebbero decorrere dalla domanda

 

40. Nel precedente Piano Regolatore  erano inseriti per le aree fabbricabili piani edilizi convenzionati ove già sulle tavole di PRG erano disegnate le aree a servizi. Nonostante la resistenza dei contribuenti il Comune ha chiesto l’ICI sulla superficie catastale. Dal 1.12.2005 è stata adottata una nuova variante ove le aree con piano di edilizia convenzionata non hanno le aree adibite a servizi individuate puntualmente sulle tavole, mentre  nelle norme di attuazione del PRG sono indicati come parametri urbanistici la superficie fondiaria, l’indice territoriale , la superficie fondiaria, l’indice fondiario, la volumetria massima ammissibile. Dovendo emettere avvisi di accertamento chiedo se è cambiata la normativa, se ci sono delle sentenze che hanno rivisto il modo di operare. In caso di risposta negativa, in presenza del nuovo PRG, con le suddette norme edilizie, si deve far pagare l’ICI sulla superficie effettivamente edificabile oppure sulla superficie catastale indipendentemente dalla destinazione e dall’edificabilità.

 

Risposta: Direi che con la nuova normativa il concetto di edificabilità (tributaria) si è ampliato notevolmente, posto che l’area è da considerarsi fiscalmente edificabile sin dalla adozione degli strumenti urbanistici generali, siano essi PRG che PGT (comma 2 articolo 36 del DL 223/06 convertito dalla legge 248/06). Peraltro sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale (ordinanza 41 del 2008) hanno ritenuto che tale norma abbia efficacia di interpretazione autentica e quindi retroattiva. In ordine alla superficie da considerare, certamente essa non è da individuarsi in quella catastale, ma in quella destinata in concreto secondo gli strumenti urbanistici alla edificazione. Per ovviare ad una serie di condizioni, le riassumo il concetto, è da considerarsi edificabile tutta l’area computata ai fini del calcolo della volumetria.

 

 

 41.Il Comune può deliberare in data odierna un valore alle aree per l’anno 2006 e seguenti, anche se già per quegli anni ne aveva stabilito il valore al mq?

Tale rideterminazione sarebbe  necessaria poiché, a seguito della variante di PRG, le casistiche sono cambiate e solo ora se ne prende atto.

 

Risposta: Se come mi pare il Comune si accorge che i valori in precedenza formulati erano viziati da errori materiali, si motivi in tal senso il provvedimento, così che detti valori abbiano efficacia retroattiva, pur non risultando applicabili le sanzioni nei confronti dei contribuenti che avevano aderito a quelli precedenti (errore scusabile).

 

42. Il comune ha presentato istanza tardiva per l'insinuazione al passivo di  una ditta dichiarata fallita a luglio 2008.  Nell'istanza sono stati richiesti l'ICI 2007 non versata e per il 2008  fino alla data di dichiarazione di fallimento, facendo un prospetto con il  dettaglio dell'imposta non versata e le sanzioni ed interessi conteggiati  se avessimo emesso gli avvisi. Il giudice delegato ha però respinto la richiesta in quanto non vi sono  gli avvisi di accertamento per il mancato versamento ICI 2007 e parte  2008. E' opportuno proporre opposizione alla decisione del giudice? Oppure emettere ora gli accertamenti ed effettuare una ulteriore richiesta  di insinuazione tardiva al  passivo?


Risposta: Per rendere il credito esigibile è necessario emettere gli avvisi di accertamento e poi chiedere l'ammissione tardiva. Notifichi, dunque, tali atti al curatore e successivamente si insinui (con un legale) nel passivo. Ricordo che l'ICI, almeno secondo la giurisprudenza prevalente, gode del privilegio di cui allo articolo 2752cc

 

43. Fra qualche giorno demoliranno un’immobile nel nostro comune e successivamente ne costruiranno (nello stesso posto) uno nuovo. Il geometra ha già ricevuto autorizzazione dall’U.T. e mi chiede cosa deve fare per il pagamento dell’ICI. Io ho risposto che dal giorno della demolizione deve considerare il valore dell’area edificabile fino al momento in cui verrà realizzato e ultimato il fabbricato. Lo stesso mi comunica che non verrà effettuata una variazione a catasto nel periodo tra la demolizione e l’ultimazione della costruzione e quindi vuole sapere da quale data deve considerare l’are fabbricabile. Può bastare una comunicazione di avvenuta demolizione da parte del proprietario dell’area?

Cosa devo rispondere?

 

Risposta: Ai sensi del comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 va assoggettata l'area (di sedime) dalla data di inizio dei lavori sino alla fine dei lavori. In tale momento ricomincerà a pagare sulla r.c. nuova che egli dovrà auto attribuirsi mediante DOCFA.

 

Suggerisco che per la valutazione dell'area non si faccia riferimento ai valori eventualmente stabiliti dal Comune per altre zone, ma sia calcolato in questo modo:

 

Valore finale del fabbricato;

-valore iniziale (di acquisto);

-costi di costruzione;

-margine di profitto del costruttore.

 

44. un contribuente nel corso del 2007 ha presentato all’Agenzia del Territorio un’istanza di rettifica della classe con la quale era censito l’immobile di sua proprietà con conseguente abbassamento della rendita catastale sulla quale lui aveva sempre effettuato i conteggi ICI.

A seguito di tale istanza, l’Agenzia del Territorio ha provveduto ad abbassare di una classe l’immobile. Il contribuente ha presentato istanza di rimborso al comune per gli ultimi 10 anni d’imposta.

 

E’ corretto che il comune rimborsi i 10 anni?

Da che data consideriamo gli interessi?

Il Comune si può rifiutare di rimborsare 10 anni e concedere il rimborso solo delle ultime 5 annualità?

 

Ringrazio e porgo cordiali saluti.

 

Risposta: L'abbassamento di classe è tecnicamente riconducibile ad una revisione della rendita catastale già in atto. Ora, le revisioni hanno efficacia successiva e non retroattiva, con la conseguenza che il rimborso non compete. In senso conforme si è espressa l'Agenzia del Territorio con la circolare n. 11 del 2005.

45. In un comune due contribuenti, fratello e sorella, sono proprietari al 50% ciascuno di due appartamenti dei quali, uno è abitato dal fratello e l’altro dalla sorella. Hanno presentato entrambi una dichiarazione di uso gratuito per l’immobile abitato dal rispettivo fratello/sorella ma il comune vorrebbe invitarli a fare un atto di divisione gli immobili in modo che ognuno abbia intestata la propria abitazione al 100%.

Secondo Lei il comune può procedere in questo modo?

 

 

Risposta: In primo luogo fino a quando non vi sarà la divisione avanti il notaio il fratello contitolare sarà assoggettata per la quota posseduta del 50 per cento nella abitazione principale dell'altro contitolare, giusta l'interpretazione fornita dal MF con la risoluzione n.12 del 2008, punto 2, parte finale.

 

 

Fino a quando il Comune non verificherà la divisione avanti il notaio non potrà concedere tale esenzione. Infatti, trattandosi di diritti reali, questi non sono opponibili ai terzi se non sono trascritti alla Conservatoria dei Registri immobiliari.

 

 

46. In base all'art. 13 del D.Lgs 471/97, 3 "le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente"; ciò significa che se il versamento ICI è stato fatto al Comune di Brescia anziché a …. non devono essere fatte pagare le sanzioni al contribuente? Cosa intende il legislatore per ...ufficio...?

 

 

Risposta: Tale regola non vale per il Comune ma per i tributi erariali. In sintesi, versare l'IRPEF al concessionario di….. o di Brescia è la stessa cosa, posto che l'introito va comunque allo Stato. Ciò non vale per i tributi comunali, poiché il soggetto attivo è diverso.

 

47.Per un immobile che in convenzione doveva passare al Comune in novembre 08, per motivi imputabili al Comune l'atto non è stato ancora firmato. E' possibile esonerare il contribuente dal pagamento residuale dell'ICI, in quanto la piena disponibilità del bene era già del Comune, nonostante l'atto non sia stato firmato ? L'Ufficio Tecnico conferma il ritardo per cause dipendenti dal Comune.

 

 

Risposta: Purtroppo Le debbo dire di no, poiché il soggetto passivo perde la proprietà con la stipula dell'atto notarile. Costante è la giurisprudenza al riguardo, per la quale l'immissione nel possesso prima della stipula dell'atto di vendita non modifica la soggettività passiva (CTR Puglia, Sezione I, sentenza 9 del 2006). Si rimborsi caso mai l'ICI, ma l'ICI va corrisposta.

 

      48. Se in corso anno vi sono modifiche strutturali ad un fabbricato, con conseguente variazione della rendita catastale, ai fini ici questa variazione da quando decorre?

 

      Risposta: dal momento della variazione catastale ( e non dal primo gennaio dell'anno successivo). Di contro, se scoppiasse un fabbricato il 2 gennaio uno dovrebbe pagare sulla base della r.c. vigente il primo gennaio?

 

 49. Sono state emanate le disposizioni da seguire per produrre allo stato, entro il 30.4.2009, la certificazione ICI riguardante il minore gettito di imposta conseguente all’esenzione dell’abitazione principale, edifici ad essa assimilati ed eventuali pertinenze? Se si mi può cortesemente indicare gli estremi della norma di cui si tratta?

           

 

Risposta: Tale disposizione è prevista dal comma 4 dello articolo 1 del DL 93/08 convertito dalla legge 126/08 che così dispone:

 

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo princìpi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione (1).

 

Nel caso Suo il contributo è erogato alla Provincia di Trento che lo rigirerà al suo Comune. Non mi risultano siano stati al momento emessi tali decreti. Le consiglio di mettersi in contratto con la Provincia di Trento. Sarà mia cura informarla, comunque, delle novità al riguardo.

 

50. Alla luce di quanto disposto dall'art. 77/bis del DL 112/2008, divieto di deliberare aumenti di tributi, ecc.... è possibile stabilire in C.C. i valori delle aree edificabili con l'adeguamento agli stessi con l'indice Istat, che comporta necessariamente un aumento dell'imposta da versarsi dovuta, pur confermando l'aliquota?

 

Risposta: A mio avviso si, ma consiglio che l'atto sia motivato non in relazione degli indici Istat, ma in relazione allo aumento del valore venale. Perché passare dalla ragione al torto, stante che i valori delle aree non seguono tali indici, ma l'incontro della domanda e della offerta e sopratutto dello stato del procedimento urbanistico, che più avanza più fa crescere i valori?

 

51. Alla luce di quanto disposto dall'art. 77/bis del DL 112/2008, divieto di deliberare aumenti di tributi, ecc.... è possibile confermare le aliquote ICI anno 2009 senza prevedere la maggior detrazione ICI abitazione principale (da 103,29 a 206,58) per casi sociali, considerato che la abitazioni principali A1, A8 e A9 sono abitazioni di lusso e pertanto difficilmente appartenenti a proprietari socialmente deboli.

 

Risposta: Tale provvedimento sarebbe illegittimo. Infatti, il comma 2 dello articolo 1 del DL 93/08 convertito dalla legge 126/08 così dispone:

 

2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992 (1).

 

Ora, l'ulteriore detrazione, in quanto applicata dal Comune nel 2008, non può essere revocata, posto che il comma 2 prevede che questa detrazione, unitamente a quella ordinaria, continui ad essere applicata.

 

52. Nel 2004 c’è stato il nuovo accatastamento in categoria D/8 degli immobili adibiti ad eliporto e precedentemente in categoria A/3 - C/3 e E/1.   Se il fabbricato E/1 era esente, doveva pagare l’ici per gli immobili A/3 e C/3? Adesso con l’accatastamento in D/8 per me è tutto soggetto. La ditta rivendica l’esenzione in quanto ha la concessione regionale per l’eli soccorso in montagna con il 118, ma sembra per dal 2009 non sia stata più rinnovata e ora si trova in difficoltà con la messa in cassa integrazione dei piloti dipendenti. Ringraziando per la risposta che servirà a chiarire la situazione Le porgo i più cordiali saluti

 

Risposta: Se è stata attribuita la categoria catastale D8 vuol dire che, almeno per tale parte, l'edificio o l'impianto non poteva rientrare nel gruppo E1, non potendosi considerare una stazione per servizi di trasporto terrestri e marittimi ed aerei, ma un fabbricato destinato ad attività commerciali, così che tutto  è da considerarsi assoggettato ad ICI, anche in considerazione del carattere letterale delle esenzioni (l'articolo 7, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n.504/92 che esenta solo i fabbricati classificati o classificabili nei gruppi da E1 a E9). Se tale concessione non è stata rinnovata tanto piu' posto che nella categoria e possono rientrare solo fabbricati non solo non destinati ad attivita' commerciali, ma solo se destinati ad esigenze pubbliche)

 

53. La locale Coldiretti mi evidenzia che, per la regione marche ed Umbria, gli immobili ritenuti inagibili dal sisma in base all'art. 11 comma 4 dell'o.m. n. 2694/97 non devono pagare l'ICI come inagibile al 50% ma sono completamente esenti. Nel caso in cui l'immobile sia stato utilizzato da un artigiano come deposito (e lo sappiamo informalmente - il paese e' piccolo e tutti sanno tutto) secondo me e' comunque soggetto. solo che probabilmente (e me ne accertertero' tramite visure) sia una locazione totalmente abusiva senza alcuna comunicazione alla CCIIAA. in tal caso penso non potrei far nulla. giusto? perché come posso dimostrare

 

Risposta: Tale ordinanza aveva stabilito che i fabbricati danneggiati dal terremoto fossero esclusi sino alla loro ricostruzione. Se l'immobile è stato utilizzato (anche parzialmente) ritengo che  l'esenzione né la riduzione trovano applicazione, perché l'uso anche di fatto ne interdisce la relativa applicazione.

 

 

54. Gli iscritti all’AIRE sono esenti?

 

Risposta: Il MF con la risoluzione n. 12 del 2008 ha precisato che gli iscritti all'AIRE sono esenti solo se il Comune ha espressamente assimilato tale fattispecie nel regolamento. Di contro, costoro continuano a godere delle agevolazioni già applicate dal Comune. Di regola, quindi, vanno trattate come le A1, A8 e A9. Io non condivido tale interpretazione ministeriale e sono convinto che in caso di ricorso vincerebbero. Tuttavia, visto che paga lo Stato consiglio di seguire tale indicazione. Riporto qui sotto la parte della risoluzione n. 12/08 che parla di tali soggetti.

 

 B) I CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO.
La norma ha espressamente individuato gli immobili a cui deve essere riconosciuta l’esenzione in discorso e tra questi non sono ricomprese le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, per cui si deve ritenere che detti immobili siano esclusi dal beneficio in questione.
Le norme sulle esenzioni, infatti, hanno natura speciale e derogatoria della norma generale, e perciò - in base alle disposizioni dell’art. 12 delle preleggi - sono di stretta interpretazione e non possono, per questo motivo, essere applicate al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto, da sempre ribadito dalla Corte di Cassazione (ex pluribus: sentenza n. 10646 del 20 maggio 2005), “non solo di applicazione analogica, ma anche d'interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile” in base al quale le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati.
E’ necessario, però, precisare che, a norma dell’art. 1, comma 4-bis del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato,
continua ad essere riconosciuta la detrazione di base di cui all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992, a condizione che non risultino locate, come si evince anche dalla relazione illustrativa al provvedimento in oggetto. Tuttavia, tali unità immobiliari possono godere dell’esenzione dall’ICI nel caso in cui i regolamenti comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, ne abbiano espressamente previsto l’assimilazione all’abitazione principale.

 

 

55. un agricoltore in pensione proprietario di due appartamenti, terreni agricoli  e altri beni strumentali, non residente in questo comune è tenuto al versamento dell'ici sui terreni e altri immobili,  in presenza di un contratto di affitto ad un imprenditore o coltivatore agricolo?

 

Risposta: Fermo restando l'assoggettamento dei terreni, senza alcuna riduzione, per i fabbricato se sarà approvato l'emendamento che prevede l'esenzione dei fabbricati rurali ai sensi dello articolo 9 del DL 557/93 convertito dalla legge 133/94, l'esenzione troverebbe applicazione se:

a) l'affittuario è iscritto come imprenditore agricolo nel registro degli imprenditori agricoli;

b) se il fondo ha una estensione di almeno 10000 mq;

c) se i fabbricati sono sul fondo;

d) se il volume di affari IVA dello affittuario è almeno il 50 per cento del reddito complessivo.

 

Vi è poi da chiedersi chi utilizza i due appartamento, poiché se usati entrambi dal medesimo nucleo familiare dello affittuario la superficie complessiva non deve superare 80 mq per il primo componente + 20 mq per gli altri, risultanti dalla anagrafe Ad esempio se sono in 4 la superficie complessiva non deve superare 140 mq.

 

56. Nel nostro regolamento è previsto che vi possano essere al massimo n. 2 pertinenze per ogni abitazione principale (di categoria C/6-C/2 o C/7). Vi è un caso (ma non è l'unico), in cui il proprietario abita in una casa classificata come A/4 - classe prima, rendita Euro 169,66). Nel medesimo mappale vi è anche una unità classificata come C/2 di 234 mq (ex fienile e stalla). Può essere considerata tutta come pertinenza dell'abitazione principale?

Vi sono altri casi in cui la pertinenza è, magari unica, ma di superficie rilevante. Quale principio occorre seguire per poter agire con equità??

 

Risposta: A mio avviso tali unità non possono essere considerate pertinenze della abitazione principale, essendo in origine immobili strumentali per l'esercizio di una attività. Infatti, la stalla, il fienile, il magazzino sono locali che sono destinati allo esercizio di una attività agricola o commerciale. Consiglio di prendere informazioni per verificarne l'uso in concreto, anche per controllare cambi di destinazione.

 

57. La ditta Progetto…… srl (100% proprietà del Comune di …..) già contribuente Ici per diversi immobili ed aree, possiede un immobile così censito a catasto urbano: VOB fg.24 particella 1733 sub 523 cat. B/5 cl 3 m3 9757 rendita Euro 5542,95, in atti dal 05.12.2005, che non è mai stato dichiarato dalla stessa con dichiarazione Ici.

L'immobile dal 01.03.2006 è sede della Biblioteca comunale. Dal 01.07.2008 il Comune versa alla Progetto ….. un affitto. La Progetto … deve pagare l'Ici su questo immobile?

Possiamo emettere accertamento x omessa ici 2005-2006-2007 con sanzione 100% ed invitarla a pagare Ici 2008 e seguenti?

 

Risposta: Tale fabbricato non può essere considerato esente per ben due motivi (ma ne basta uno solo):

a) perché il possessore è soggetto commerciale;

b) perché la locazione è contratto di natura commerciale.

 

Procedete, dunque, ad emettere avviso di accertamento con sanzioni per le annualità 2005 (1 mese), 2006 e 2007.

 

58. Avendo ricevuto da parte di un ns. contribuente dichiarazione di inabitabilità per un appartamento e richiesta di sopralluogo per accertamento, si chiede quali presupposti devono essere osservati per il riconoscimento della riduzione del 50% dell’ICI dovuta (anche alla luce della sentenza n. N 23531 del 12 settembre 2008).

 

Il contribuente comunica che l’appartamento è completamente vuoto, senza utenze e non utilizzato e utilizzabile, si chiede se sia sufficiente tale attestazione e se sia obbligatoria la verifica dello stato dell’immobile.

 

 

Risposta: La dichiarazione deve essere fatta ai sensi della legge 15 del 1968. Tale dichiarazione deve dichiarare sia lo stato di inabilità o di inabitabilità sia il non uso della medesima. Dovrebbe essere il regolamento a fissare le condizioni di inagibilità. Io suggerisco di indicare tale stato in una situazione di pericolo che interdisca l'uso.

Consiglio, dunque, di concedere tale riduzione se l'immobile si trova in stato di degrado, accertabile mediante verifica esterna (eè consigliabile sia fatta dal tecnico comunale)

 

Se da tale verifica non risulta tale stato, si suggerisce di emettere avviso di accertamento in rettifica o di comunicare anticipatamente al versamento che tale riduzione non compete. Ricordo, infine, che la riduzione opera solo dal momento della sua comunicazione, così che la stessa non ha efficacia retroattiva.

 

59. E’ intenzione dell’Amministrazione comunale approvare per l’anno in corso una aliquota ICI agevolata, diversa sa quella prevista per l’abitazione principale,   per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado, (non assimilazione ad abitazione principale) stabilendo altresì delle condizioni quali:

      -          che il comodatario vi abbia stabilito la  residenza;

      -          che le utenze siano a lui intestate.

 

Si chiede se ciò sia possibile e quale è la normativa a cui fare riferimento.

 

Risposta: la lettera e) del comma 1 dello articolo 59 del D.Lgs.n.446/97, nell'ambito della potestà ICI, così dispone:

 

e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;

 

Ne consegue che tale intendimento può essere realizzato con modifica del regolamento ICI che, oltre che alle condizioni sopra indicate, precisi il grado di parentela ed anche i modi ed i termini di presentazione della documentazione richiesta. Si ritiene, tuttavia, che il minor introito derivante da tale agevolazione non possa rientrare nel contributo posto a carico dello Stato e che il provvedimento ne debba dare atto. In conclusione, tale intendimento è si legittimo, ma a condizione che il minor gettito non gravi sullo Stato ma sul Comune.

 

60. E’ possibile considerare dal 2009 come pertinenza, e quindi esente, un immobile di cat C2 di mq 260 edificato sotto l'abitazione principale, che fino al 2003 era accatastato come C3 ed utilizzato come laboratorio. Dal 2004 è cessata l'attività e variata la classificazione. il contribuente ha continuato fino al 2008 a pagare come altro fabbricato e chiede di considerare dal 2009 come pertinenza dell'abitazione principale.

 

Risposta: A mio avviso non può considerarsi pertinenza della abitazione principale una unità immobiliare di tale consistenza, posta che la stessa è da considerarsi al servizio e quindi pertinenza di una attività economica e non destinata al servizio della abitazione principale.

 

61. Un contribuente può  tramite F24 effettuare versamenti dovuti per avvisi di accertamento ici a compensazione di altri crediti d'imposta?

 

Risposta: La norma, pur non essendo chiara, sembra voler limitare tale procedimento per i versamenti in acconto o in saldo e ciò tenuto conto dello spostamento delle date al giorno 16. Ritengo tuttavia che la validità della utilizzazione di tale procedimento possa essere riconosciuta a patto che le somme ivi risultanti pervengano al Comune  e siano effettuate entro il 60 giorno dalla notifica dell'atto.

 

Se, quindi, il Comune non percepirà effettivamente detti importi procedere in forma coattiva.

 

62. I titolari di un'azienda agricola sono proprietari oltre che dei locali dell'azienda stessa di un appartamento distaccato che però affittano uso gratuito ad un lavoratore dell'azienda stessa. Ritengono di avere diritto all'esenzione perché anche l'appartamento fa parte dell'azienda. Io ritengo di no non essendo collegato all'attività svolta e solo casualmente affittato a chi lavora in azienda.

 

Risposta: Concordo pienamente con la sua interpretazione. Infatti, gli immobili per essere rurali debbono essere funzionali per l'esercizio di una attività agricola ed altresì, oltre che essere ubicati sul fondo, essere assegnato a personale assunto a tempo indeterminato o con rapporto determinato maggiore di 183 giorni l'anno.

 

 63. Le cave di sabbia e ghiaia, se rientrano in aree edificabili, sono soggette ICI come aree per le volumetrie previste dal Piano Regolatore (indipendentemente dai volumi di sabbia asportabili), mentre se sono agricoli, potrebbero anche non pagare come tali in quanto l'attività di estrazione della sabbia non è contemplata tra le attività agricole. Ci sono per caso documenti ufficiali recenti ?

 

Risposta: Le cose stanno così. In sintesi, se l'area non è edificabile e se non vi sono fabbricati, l'area in quanto terreno agricolo va esclusa poiché l'attività descritta non rientra fra quelle previste dal richiamato articolo 2135 del codice civile. Le consiglio di far fare sopralluogo per verificare se vi sono impianti o fabbricati.

Non vi sono sentenze sul tema essendo tale interpretazione pacifica.

 

64. Il rappresentante legale della Società cooperativa ….. dichiara la messa in funzione degli impianti di cui è proprietaria  la società relativa alla nuova costruzione di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La costruzione risulta accatastata dal 25  febbraio nella categoria D/10 per quanto riguarda gli intestati si legge: Istituto diocesano per il sostentamento del clero : nuda proprietà 1000/1000 …. proprietà superficiaria 1000/1000 proprietà dei fabbricati. Noi riteniamo debba pagare l'i.c.i. poichè l'energia verrà venduta si tratta quindi di un' attività commerciale.

 

Risposta: Concordo pienamente, come del resto confermato dalla circolare n. 4T del 2006 per la quale l'uso è esclusivamente commerciale.

 

65. Nel corso del 2007 abbiamo notificato ad un contribuente un accertamento in rettifica al valore di un’area fabbricabile per l’anno 2002, in quanto inferiore al valore minimo di riferimento per le aree edificabili site in un PEC stabilito per quello anno dalla Giunta Comunale. L’area era stata dichiarata dal contribuente già da alcuni anni, ma, per problemi organizzativi, non si era riuscito ad accertare le annualità precedenti. Il contribuente ha presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, contestando il valore da noi accertato e chiedendo l’annullamento dell’avviso in quanto nel 2007 non era più possibile notificare avvisi di accertamento in rettifica per l’anno 2002.

La Commissione Tributaria ha accettato il ricorso, ritenendo legittima la doglianza del contribuente in ordine alla prescrizione dell’accertamento in rettifica, in quanto l’avviso avrebbe dovuto essere notificato entro il terzo anno successivo alla data del versamento. Hanno comunque ritenuto legittima la rettifica del valore dell’area fabbricabile al valore minimo di riferimento stabilito per quello anno dalla Giunta. Atteso che la Legge Finanziaria per il 2007 aveva esteso a cinque anni dalla data del versamento il termine per l’emissione degli accertamenti, secondo Lei l’annualità 2002 nel 2007 era veramente prescritta? Abbiamo qualche possibilità per proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale?

Inoltre, secondo Lei, anche l’annualità 2003 per l’emissione dell’accertamento in rettifica nel 2008 era da considerare prescritta?

 

Risposta Il grave errore compiuto dalla CTP e dal ricorrente sta nel fatto che la rettifica del valore dichiarato per le aree edificabili rientra nella fattispecie di omessa denuncia di variazione. Ora, come si evince chiaramente dalla lettura dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/92, la omessa denuncia di variazione è parificata a quella di omessa denuncia, con la conseguenza che le annualità accertabili sono 5 decorrenti dalla data in cui la denuncia doveva essere presentata e quindi 6. Ne consegue che nel 2007 era recuperabile persino il 2001, nel 2008 il 2002 e nel 2009 il 2003. Si fa rilevare, infine, che per quanto concerne l'omessa denuncia, la legge 296/06 non ha comportato alcuna modifica dei termini di decadenza che nel caso di omessa denuncia sono rimasti 6. In conclusione, l'errore sta nel fatto che la rettifica del valore rientra nella fattispecie di omessa denuncia e non in quella di infedele denuncia.

 

66. Nella delibera di determinazione della aliquote ICI per l’anno 2009, è opportuno continuare a prevedere un’aliquota agevolata e la relativa detrazione per l’abitazione principale che non rientra nell’esenzione? Le preciso che da una recente estrazione dati effettuata nell’archivio catastale  è stato rilevato che all’interno del comune non ci sono immobili appartenenti alle categorie catastali A1 A8 e A9.

Inoltre il comune applica, da tempo, una detrazione massima per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, ed adibite ad abitazione principale da persone nel cui nucleo familiare vi sia un portatore di handicap, al quale l’apposita Commissione ……….(categorie in situazione di particolare disagio economico-sociale).

Ha significato prevedere ancora una detrazione del genere, se è legata sola ad unità destinate

 

 

         Risposta: Di per sé una delibera di conferma non sarebbe necessaria e ciò indipendentemente dal fatto che codesto Comune non abbia sul proprio territorio abitazioni principali non esenti. Tuttavia, io propongo una delibera di conferma per rendere più chiaro e trasparante il rapporto tributario, alla luce del rinvio operato dallo articolo 1 del Dl 93/08 convertito dalla legge 126/08 al preesistente trattamento operato dal singolo Comune per l'esercizio 2008. Allego, quindi, un provvedimento di conferma, avvertendo che se al momento nel vostro territorio non vi sono tali tipologie di fabbricati non è escluso che non potranno non esservi in futuro. In tale provvedimento aggiungerete tale previsione, avvertendo che la normativa sopra citata pone il divieto di aumento della pressione fiscale, divieto che sarebbe violato con l'eliminazione di tale agevolazione prevista per i nuclei con portatori di handicap, la quale quindi deve continuare ad essere applicata.

 

 67. Le pongo un quesito di cui credo di avere la risposta ma vorrei la sua conferma.

La questione riguarda un avviso di liquidazione per tardivo versamento dell'acconto effettuato poi a saldo.

L'oggetto è il possesso di area fabbricabile valutata secondo i valori tabellari stabiliti dall'Amministrazione   solo nella fase della determinazione del saldo.

Il contribuente giustifica tale operato in relazione a quanto disposto dall'art. 10 , comma 2,  del D.Lgs. 504/92 ( versamento del 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente) facendo rientrare in tale ipotesi anche i valori delle aree fabbricabili stabiliti dall'Amministrazione.

Il mio parere é di non accoglimento  in quanto l'articolo in questione specifica solo aliquote e detrazioni dell'anno precedente. Cosa ne pensa ?

 

Risposta: Condivido la Sua interpretazione. Infatti, il comma 2 dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/92 così dispone:

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

 

Ora, poiché per costante e consolidata giurisprudenza la norma tributaria ha carattere speciale, così da ammettere esclusivamente l'interpretazione letterale (restrittiva), ne consegue che la modifica del valore, non potendo rientrare nel concetto  di aliquota, comporta il versamento dello acconto sulla base del nuovo valore.

 

 68. La certificazione relativa alla minore entrata  derivante dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili 1° casa da produrre entro il 30.04.2009 dovrà essere effettuata sui dati dell'annualità 2007 o 2008?. La data per il ns. ente e' importante perché dal 01.01.2008 l'ICI é stata aumentata dal 5,5 al 6%°.

 

Risposta: Il contributo deve essere calcolato come differenza fra l'introito effettuato dal Comune per le sole abitazioni principali, comprese le pertinenze e le fattispecie assimilate dal Comune nel 2007 e quello introitato per costoro nel 2008. (Vi sono dei revisori che richiedono il tabulato dei versamenti di coloro che nel 2007 avevano l'abitazione principale  ed il tabulato degli eventuali versamenti di costoro nel 2008).

 

69. Volevamo conoscere, cortesemente, se il diritto di abitazione in oggetto, usufruito da un coniuge superstite che ha contestualmente anche ceduto la propria quota alla figlia, deve essere per legge indicato nell’atto notarile di cessione quota alla figlia oppure e’ sufficiente che venga fatto valere verbalmente dall’interessata (il coniuge superstite appunto)?

  

Risposta: Il diritto di abitazione del coniuge superstite nasce per legge (articolo 540 cc), così che il medesimo sussiste anche senza sia dichiarato in successione. Tale diritto permane, salvo rinuncia espressa da farsi per iscritto avanti di regola al notaio, così come previsto dallo articolo 1350 cc. Quindi la figlia, a seguito di tale atto,  è da considerarsi nuda proprietaria e ciò sino alla morte della madre o sino a quando questa in vita vi abbia fatto formale rinuncia.

 

70. Una società di persone SNC che presenta dichiarazione dei redditi mod. U750 con reddito d’impresa in Contabilità Semplificata tale società esercita attività di allevamento polli in regime di soccida ha 3 capannoni utilizzati allo scopo accatastati nella cat. D7 dichiara anche terreni agricoli sostiene che i capannoni sono strumentali all’esercizio di attività agricola di allevamento e quindi di aver erroneamente pagato negli anni precedenti chiedendo il rimborso.

 

Risposta: Con  norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di conversione del decreto milleproroghe, ( dl n. 207 del 2008, convertito nella legge 14 del 2009) è stata affermata l'esclusione dall'ICI di tutti i fabbricati rurali. La norma è a mio modesto avviso di dubbia legittimità costituzionale e ciò  per violazione manifesta dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva, in alcuni punti. Tale norma è stata  emessa al solo fine di raggirare la più recente giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 15321 del 10/6/2008 e n. 23596 del 15 settembre 2008). Come detto in precedenza la dottrina, specie di parte, ritiene  che il predetto comma 1-bis dell'art. 23, richiamando letteralmente l'art. 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, non possa  che assumere valore di  norma di interpretazione autentica. Per quanto  concerne i rimborsi per l’ICI  corrisposta per gli  immobili strumentali, tuttavia,  l'art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007 ha previsto che «non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008». Sulla disposizione in questione, che preclude ai comuni la possibilità di restituire l'Ici pagata per i fabbricati strumentali alle attività agricole, pende però la spada di Damocle del giudizio della Corte Costituzionale.  In conclusione, al momento il rimborso è vietato dall'art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007. Risponda, dunque, in senso negativo alla istanza di rimborso.

 

71. In riferimento al quesito che Le aveva inviato la mia collega in data 19/01/2009 e che riporto di seguito, vorremmo sapere se, a seguito della Circolare 2/2009, l’immobile di categoria B adibito a scuola materna possa essere considerato esente nel caso in cui rispetti il requisito previsto dal punto 6. Lett. D) della suddetta Circolare che prevede “l’attività non debba chiudere con un risultato superiore al pareggio economico o che eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti totalmente nell’attività didattica…”.

Inoltre, nel Comune di …., c’è anche un’altra parrocchia che ha in proprietà un immobile di categoria B/5, lo utilizza come scuola materna e non ci sono immobili comunali adibiti a tale attività; per questa altra scuola materna si può considerare l’esenzione dall’ICI?

 

 

Risposta: La circolare in argomento si pone in contrasto con i principi consolidati dalla giurisprudenza della Cassazione, confondendo volutamente l'attività commerciale con quella del reddito. Ora, le circolari non hanno valore giuridico, come più volte confermato dalla Suprema Corte.  Guardando la questione dal punto di vista dell'interesse collettivo la pretesa va quindi confermata e nel caso di ricorso eccepita l'illegittimità della circolare, alla luce della definizione di attività commerciale fatta dall'IVA e dalla disciplina della imposizione diretta. 

 

72. A seguito di convenzione stipulata con privati per la realizzazione di immobile ad uso residenziale, sono stati assegnati  mq. 1258 di parcheggi interrati  ad uso pubblico in area privata.

I privati proprietari si sono impegnati ad asservire gratuitamente ed in uso perpetuo ad uso pubblico le aree di sosta interrate che verranno gestite con due modalità :

      -         n. 20 posti auto a disposizione perpetua dell’amministrazione per sosta pubblica

      -         la restante area di sosta  per n. 31 posti  è a disposizione dei privati che potranno stabilire tariffe di sosta.

Le spese di manutenzione e di gestione delle aree sono a carico dei privati.

 

L’amministratore di condominio chiede l’esenzione degli immobili ai fini ICI . Come devo comportarmi ? L’amministrazione è favorevole all’esenzione e vorrebbe prevederla nel regolamento.

 

 

Risposta: Tale esenzione risulterebbe illegittima. Infatti, le esenzioni possono essere introdotte nel nostro ordinamento solo dalla legge statale (riserva di legge). Soggetto passivo ICI è il titolare del diritto di proprietà. La soggettività passiva permane anche quando il proprietario non ha la  detenzione della cosa e ciò indipendentemente dal fatto che l'utilizzatore della cosa se ne serva a titolo oneroso o, come in questo, caso a titolo gratuito.  

 

73. Un immobile è ceduto al Comune a mezzo di convenzione sottoscritta il 15/10/08, la quale prevede che la società cedente, -…cede, con effetto da oggi al Comune…- Mi pare che questa disposizione significhi che l’atto notarile, che sarà sottoscritto in data successiva, consentirà il trasferimento di proprietà al Comune di Roncadelle a far data dal 15/10/08.

A questo punto, è condivisibile che l’ICI non sia più richiesta dal 15/10/08 ?

 

 

Risposta: Secondo costante giurisprudenza la proprietà, diversamente dalla detenzione, non può essere trasferita con efficacia retroattiva.  La convenzione, quindi, ha solo valore di contratto preliminare e la soggettività passiva è trasferita solo al momento della stipula dell'atto notarile. Si riportano qui di seguito alcune sentenze. Particolarmente significativa è quella del Consiglio di Stato concernente l’occupazione d’urgenza del Comune nel procedimento di esproprio:   

 

 CTR Puglia, Sezione 25, con sentenza n. 88/06 ha così deciso:

Intitolazione:
ICI  -     Promittente    acquirente    immesso    anticipatamente    nel
possesso    dell'immobile   -   Soggettivita'   passiva   -   Esclusione.
Massima:
Il semplice  factum  possessionis  del  promittente  acquirente non integra un
presupposto dell'ICI.    Il    promittente    acquirente   che   sia   immesso
anticipatamente nel  possesso  dell'immobile,  pertanto, essendo titolare solo
di uno  jus  possessionis  (possesso  considerato  ex  se  in quanto esercizio
effettivo senza  collegamento  con  un titolo giuridico che ne sia fondamento)
e non  di  uno  jus  possidendi (diritto di chi ha titolo a possedere la cosa)
non e' da considerarsi soggetto passivo dell'ICI.  
 
La stessa CTR Puglia, Sezione I, con la sentenza n. 9/06 ebbe a precisare:
Massima:
La disposizione   dell'art.  1  del  D.Lgs.  n.  504/1992,  che  individua  il
presupposto dell'ICI  nel  possesso  dei  fabbricati, di aree edificabili e di
terreni agricoli, deve essere necessariamente coordinata con quella dell'art. 
3, comma  I,  che  individua  il  soggetto  passivo  nel  proprietario  o  nel
titolare di   diritto  reale  di  usufrutto,  uso,  abitazione,  nonche',  per
effetto della  integrazione  di  cui  all'art.  58,  comma  I,  del  D.Lgs. n.
446/1997, di   enfiteusi   e   superficie.  L'interpretazione  di  tali  norme
comporta che  il  godimento  di  fatto  del  bene  a  titolo diverso da quello
riveniente dal  diritto  di  proprieta'  o dagli altri diritti reali precitati
non costituisce   il   presupposto   per  la  soggettivita'  passiva  ai  fini
ICI.(Nella fattispecie  i  giudici  hanno ritenuto che il godimento o l'uso di
un immobile,  di  cui  sia  stato  concesso  il  possesso contestualmente alla
stipula del  contrato  preliminare,  non  assume rilievo quale presupposto per
l'applicazione dell'ICI). 
 
Su un tema analogo si è espressa la Giurisprudenza nel caso di occupazione d'urgenza del 
Comune nell'ambito del procedimento di esproprio:

L'obbligo di denuncia ai fini dell'i.c.i. (legato al calcolo dell'indennità di espropriazione di aree fabbricabili previsto dall'art. 16 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504) sussiste anche nel periodo di occupazione d'urgenza a favore dell'amministrazione nei confronti del proprietario possessore dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione che eserciti una corrispondente situazione di possesso.

Consiglio Stato , sez. III, 23 giugno 1998, n. 739

Min. fin.

 

74. Un contribuente in data 28.06.2001 presenta al tribunale domanda di acquisto per usucapione. Nelle note leggo quanto segue: "Accertare e dichiarare che la signora da oltre quaranta anni esercita il possesso pieno, esclusivo, continuato ed indisturbato dell'unità immobiliare descritta".

In data 21.09.2006 il tribunale emette sentenza a favore della signora di acquisto per usucapione.

Ai fini dell'ICI io posso recuperare dal 2004 o devo partire dal 2006?

 

Risposta: Sul tema vi sono dubbi, mancando giurisprudenza in materia. Certo è, a parere dello scrivente, il diritto al recupero dal momento di presentazione della domanda di  riconoscimento della usucapione in Tribunale, avendo tale sentenza efficacia retroattiva.

 

75. Un'area è edificabile dall'entrata in vigore del prg, indipendentemente dalla presenza di piani attuativi o di lottizzazione;con il nostro regolamento sull'ici l'ufficio tecnico ha individuato due valori distinti per metro quadro a seconda che l'area edificabile sia o meno con piano attuativo (esempio zona da prg su cui ricade l'area edicabile "c senza piano attuativo" euro 51,65 al mq e "c" euro 64,56);si chiede se è corretta la distinzione di valore operata sul nostro regolamento?

 

Risposta: Non esiste una formula matematica per differenziare il valore delle aree, a seconda che lo stato urbanistico trovi riferimento al solo PRG oppure ad uno stato più avanzato, quale è il piano attuativo, essendo il valore venale determinato dal mercato, inteso come incontro della domanda e della offerta. Personalmente, ritengo che il valore in questo ultimo caso debba essere aumentato almeno del 30 per cento, tenuto conto della percentuale di terreno che il possessore deve cedere al Comune per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione. Credo che il tecnico comunale sia posto nella posizione migliore per valutare l'attendibilità della mia proposta. Vedo tuttavia che i valori numeri sopra descritti si avvicinino al mio parere, essendo l'incremento da voi  stabilito pari a circa il 25 per cento.

 

76. Un soggetto possiede un A/02 adibita ad abitazione principale e sotto la casa possiede due box e un magazzino. Inoltre possiede un altro box ma collocato in una via diversa rispetto alla casa.

 

Premettendo che il nostro regolamento (in accordo con le disposizioni normative) non prevede alcun limite per il n° di pertinenze da trattare con lo stesso regime di esenzione dell’abitazione principale, è possibile secondo lei considerare pertinenze della casa solo i due box + magazzino che si trovano sotto la casa e non considerare pertinenza il box sito in una via diversa?

 

Risposta: L'articolo 817 del codice civile così definisce la pertinenza:

 

Articolo 817        

Pertinenze.

[I]. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa [1640, 1641].

[II]. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima [246 ss., 862 ss. c. nav.].

 

Due sono quindi le condizioni che determinano il carattere di pertinenza:

 

a) quella soggettiva costituita dal possesso della stessa da parte del proprietario della cosa principale;

b) quella oggettiva costituita dalla destinazione della pertinenza in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

 

Ora, la conduzione oggettiva non è soddisfatta solamente quando le due unità sono ubicate nel medesimo immobile, ma anche quando le due unità sono poste a distanza fra loro, seppure ragionevole, ma la pertinenza posta a servizio della cosa principale.

 

Tutte le unità quindi citate, nessuna esclusa, sempre che siano poste a servizio della abitazione principale debbono essere esentate. Anzi, per assurdo potrebbe essere negato il carattere di pertinenza ad esempio al box ubicato nello stesso edificio della abitazione principale perché locato e di contro ammettere tale carattere al box ubicato in altra via perché posto a servizio della abitazione principale.

 

77. La signora P.L. pensionata invalida coltivatrice diretta  affitta il terreno di proprietà , ma nel contratto d’affitto non viene mai riportato il D/10. La differenza tra il terreno affittato e quello rimasto è di mt. 6396,  possiede partita iva e iscrizione alla camera di commercio. E’ tenuta la signora P.L. a pagare per il D/10?

 

  

Risposta: Non basta essere iscritta all'IVA per soddisfare la condizione soggettiva posta dalla legge per considerare il fabbricato strumentale come rurale. Infatti, per gli immobili strumentali, diversamente a quelli abitativi, il comma 3bis fa rinvio allo esercizio di impresa agricola. In conclusione, il pensionato, al pari degli altri soggetti, deve rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritto nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

 

78. La associazione che segue questo contribuenti, dall'anno 2000 ha omesso i  pagamenti per questa tipologia di immobili, asserendo che essendo occupata da un coltivatore diretto è esente. Noi riteniamo che debbano pagare in quanto non sono nate come fabbricati  rurali asserviti a un fondo ed loro valore non è compreso nel valore del  terreno. Le chiedo il suo parere in merito (anche alla luce delle ultime  disposizioni) e soprattutto di indicarmi quale corretta motivazione  indicare nell'atto in modo da essere attaccabile il meno possibile in  quanto riteniamo che la probabilità di un ricorso sia molto alta.
 

Risposta: Ritengo che sia corretta la vostra interpretazione. Infatti, se il fabbricato non è su un fondo agricolo non può essere considerato rurale, come si evince chiaramente da una attenta lettura dello articolo 9 del DL 557/93 convertito dalla legge 133/04. Nel caso di ricorso le controdeduzioni
dovrebbero basarsi su due punti:

a) che la norma si deve interpretare nel senso indicato, come si evince da una attenta lettura dalla lettere c) del comma 3 e dal comma 4 che sotto si riportano:

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;


4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è [stato dichiarato] asservito, purchè entrambi risultino ubicati nello stesso comune
o in comuni confinanti (4).

b) che nel caso la norma fosse interpretata in senso favorevole al ricorrente, si eccepisce l'illegittimità costituzionale della stessa per violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva, posto che nel caso descritto alcuna duplicazione d'ICI si determinerebbe ed anzi l'esenzione riguarderebbe sia l'area di sedime che il fabbricato.

 79. Dalla lettura della Circolare N. 2/DF del 26/01/2009, nell'elenco dei > requisiti oggettivi inerenti l'utilizzo degli immobili che si possono > esentare, nella sezione delle attività culturali si evince"... negli  immobili destinati ad attività museali, anche se a pagamento, non devono  essere, però, svolte attività non museali di natura commerciale (come ad  esempio: vendita di libri o di oggettistica nei book-shop,  somministrazione di cibo e bevande nelle caffetterie). Il Museo di ….., è detenuto dall'Arcidiocesi (soddisfatto il  requisito soggettivo), possiede un bookshop interno al museo, nel quale  sono acquistabili diverse pubblicazioni (visualizzabili anche sul sito del  museo, con relativi prezzi), tutte inerenti la storia e le tradizioni di …...  Ritiene che per aver diritto all'esenzione il museo dovrebbe essere  esclusivamente dedicato all'attività museale o che trattandosi di  pubblicazioni inerenti le tematiche espositive, anche se a pagamento, non  ne modificano il carattere museale?
 

Risposta: Tale circolare non mi convince, perché si pone in contrasto con la giurisprudenza prevalente della Cassazione. In questo caso è severissima. In altri è magnanima. Ritengo, quindi, che se tale attività é  marginale non infici il diritto alla esenzione. Consiglio di procedere alla verifica tramite anagrafe tributaria del volume di affari IVA. Mi chiedo, poi, se l'ingresso è gratuito o a pagamento.

 

80. Le chiedo un suo cortese parere in merito alla valutazione delle aree  fabbricabili. in particolare questo ufficio si trova ad esaminare diverse pratiche in cui il contribuente ha sempre pagato l'area in base al valore  di riferimento indicato dal comune con delibera di giunta comunale. In  seguito il terreno e' stato ceduto ad un valore superiore, come risulta dagli atti di compravendita. Il regolamento comunale in materia di aree fabbricabili, approvato nel  2006,  così recita: "5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in  comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione (art. 5 comma 5 D.Lgs. 504/1992). Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la  Giunta determina periodicamente e per zone omogenee il valore minimo delle aree edificabili. Tali valori debbono essere derogati dall'Ufficio allorquando i valori così determinati risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati. Tale provvedimento della Giunta, quindi, non assume  carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica dell'Ufficio." Si chiede il valore di compravendita da quando può essere utilizzato:
 1. dal 1° gennaio dell'anno di rogito
 2. dalla data del rogito
 3. anche per gli anni precedenti o quantomeno dal 2006 anno di entrata in  vigore del regolamento ici. Tenga presente che a volte la differenza e' rilevante, in quanto ci siamo trovati di fronte a terreni il cui valore da delibera comunale era 200.000,00 e su tale valore e' stata calcolata l'imposta, mentre poi sono stati venduti a 420.000,00. e' chiaro quindi che anche per gli anni precedenti il valore era maggiore di quello su cui e' stata calcolata  l'ici, ma ci si chiede da quando si può applicare quello che risulta dal rogito.


Risposta: Salvo che la situazione urbanistica sia variata, consiglio di  far riferimento al valore del rogito anche per le annualità precedenti e  ciò al fine di non rendere arbitrario il valore inferiore che il Comune  accerterebbe per gli anni precedenti. Probabilmente il possessore si è  avvalso in precedenza della facoltà di rivalutare il valore di acquisto.  Sarebbe bene ricercare tramite la lettura dell'atto oppure tramite  l'anagrafe tributaria nelle dichiarazioni relative alle annualità 2002,  2003, 2004., 2005 e 2006, se il possessore si è avvalso della normativa  agevolativa, attraverso una perizia giurata, pagando una imposta  sostitutiva IRPEF del solo 4 per cento. Tale notizia si conosce attraverso  la lettura del quadro RM della dichiarazione dei redditi.
 

 81. Ho notificato un avviso di accertamento ad un contribuente per mancato versamento di acconto. il contribuente ha verificato che l'F24 diretto al nostro Comune è stato erroneamente imputato ad altro Comune. In attesa che il comune che ha incassato la nostra ICI ci trasferisca il versamento (mi dicono che potrebbero passare almeno 2 o 3 mesi) come mi comporto con l'atto di accertamento? non posso annullarlo perchè ad oggi il versamento non mi è arrivato cosa potrei fare? E’ possibile concedere una sorta di sospensione dei termini di 60 giorni dell'atto notificato, esiste un atto formale per sospendere i termini o qualcosa di simile?

 

Risposta: In base ai principi del codice civile, il pagamento effettuato a soggetto diverso dal creditore non estingue il debito. Dal punto di vista operativo dovrebbe trattare come se questi non abbia pagato. Costui dovrebbe chiedere il rimborso al Comune che indebitamente ha percepito l'ICI. La sospensione del pagamento non sarebbe legittima, posto che la pretesa è dovuta e poiché vale in questo caso il principio: "chi sbaglia paga", non potendo pagare il Comune per un errore altrui.

 

82. Come previsto dal Decreto Legge 223/2006 i contribuenti ICI non sono più tenuti alla compilazione della dichiarazione ICI nei casi previsti dalla norma stessa. I dati relativi ai contratti vengono comunicati dai notai tramite MUI ed i comuni ne vengono in possesso tramite il portale dell’Agenzia del Territorio.

Per il Comune di ….. del Col di Lana tali dati non sono presenti nella sezione “dati per la gestione ICI”. Infatti per il nostro Comune è vigente il Tavolare che funge da conservatoria, il quale però non è informatizzato. I notai però utilizzano lo stesso il MUI per fare le volture catastali ma non per la registrazione in conservatoria.

Contattata l'Agenzia del Territorio ci viene comunicato che i dati non sono disponibili; mentre dall’Ufficio Tavolare ci viene detto che non essendo informatizzati i dati non sono trasmissibili.

A questo punto si chiede se i contribuenti sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni rientrando nei casi previsti dal punto 2 delle istruzioni per la Dichiarazione ICI anno 2007, oppure è il Comune che deve attivarsi per "recuperare" i dati in maniera cartacea presso il Tavolare?

 

 Risposta: Non possono ricadere sui contribuenti le disfunzioni della Pubblica Amministrazione. Ora, essendo stato in tale ipotesi abrogato l'obbligo di denuncia per tutti i soggetti passivi del territorio nazionale, ne consegue che i contribuenti non possono essere obbligati alla presentazione della dichiarazione. Se, quindi, l'Agenzia del Territorio non è grado di fornire tali dati, dovrà essere il Comune ad attivarsi per il loro recupero. Insistere sulla presentazione della dichiarazione potrebbe avere rilevanza persino penale, potendo  sussistere il reato di omissione di atti d'ufficio.

 

83. Con la presente siamo a chiedere la sua interpretazione riguardo una pratica ici di cui l’usufruttuario di un appartamento a …. ha trasferito la propria residenza in Milano perché assunto come custode di un condominio e poter avere il medico di famiglia e le agevolazioni per i residenti in Milano. Abbiamo emesso gli accertamenti in quanto considerato l’appartamento come 2° casa ma Lui  sostiene che questa è prima casa in quanto non ha altre proprietà sul territorio nazionale ed a giustificazione trasmette dichiarazione dell’amministratore del condominio di Milano che l’appartamento attiguo alla guardiola è di proprietà del condominio per cui paga regolarmente l’Ici.

E’ possibile considerare l’appartamento di …. come 1° casa o sono giusti i nostri avvisi di liquidazione giustificandoli con la residenza anagrafica?

 

Risposta: La dimora abituale, diversamente dallo istituto della prima casa, è il luogo di centro di interessi della famiglia del soggetto obbligato. Ora, gli elementi sopra forniti evidenziano che il soggetto in argomento ha in Milano non solo la residenza ma il centro degli interessi suoi e della propria famiglia. Mi pare una furbata del soggetto passivo, che vorrebbe duplicare i benefici di ogni genere e non solo fiscali nei Comuni di Milano e di …. Tali accertamenti non debbono essere, quindi, annullati.

 

84. Avevo bisogno di una conferma sull'esenzione o meno ai fini dell'ici relativamente a questo caso:  "Accoglienza …. Don …. - Società Cooperativa Sociale - ONLUS" che risulta proprietaria di un immobile censito catastalmente nella Categoria "B/1". Nello Statuto all' Art. 3 (Scopo mutualistico) risulta: "La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.........."

Fino a giugno 2005 hanno versato l'ici (in misura inferiore ma è stata versata), dal saldo 2005 non versano più dicono in base ad una nuova disposizione di Legge (non mi dicono a quale fanno riferimento), non so se si riferiscono al D.L. 30/09/2005, n. 203 convertito nella Legge n. 248 del 02.12.2005.

Da una verifica delle planimetrie relative a questo immobile che ci sono presso l'Ufficio Tecnico risulta che ci siano dei monolocali, bilocali ed un ufficio (che presumo venga utilizzato dalla Cooperativa) di circa 20 mq.. Originariamente c'era anche una stanza adibita a mensa comune che attualmente, come mi dice l'Ufficio Tecnico, non c'è più in quanto trasformato in bilocale.

La Cooperativa fa versare agli occupanti i locali (da quanto risulta da un contratto di concessione locali) una quota d'affitto mensile di € 200,00 comprensiva delle spese per utenze. Nel contratto inoltre risulta che la manutenzione ordinaria degli impianti quali: luce, acqua, gas e riscaldamento sono a carico degli ospiti.

Inoltre anche la tariffa rifiuti viene pagata da chi utilizza i locali.  

 

Le riporto l'articolo del nostro regolamento ici riguardante l'oggetto:  "Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali.       L'esenzione di cui all'art. 7 comma 1, lett. 1), D.Lgs 504/92 si applica esclusivamente ai fabbricati e a condizioni che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatore finanziario, dell'ente non commerciale utilizzatore."

 

Alla luce di quanto sopra esposto a me non sembra si possa considerare esente ai fini dell'ici, ma vorrei cortesemente un suo parere al riguardo.

Le chiedo, inoltre, se secondo Lei può risulta corretto che l'immobile rimanga censito nella categ. catastale B/1 o se invece non sia più corretto accatastare i vari locali nella categ. "A".

 

Spero di aver esposto in modo sufficientemente chiaro il quesito.

La ringrazio anticipatamente e La saluto. 

 

Risposta: Le società cooperative, anche se ONLUS, sono carenti della condizione soggettiva, posto che la lettera i) dello articolo 7 esclude di fatto le società di ogni tipo, comprese le cooperative, trovando collocazione fiscale nella lettera a) dello articolo 73 del D.Lgs.n.917/86, anzichè nella lettera c), come preteso dalla legge.

In considerazione della difformità fra situazione catastale B e la situazione reale (A) ordini la variazione catastale, ai sensi del comma 336 dello articolo 1 della legge 311/04. Se poi vi è stato l'esecuzione di opere edilizie, il cambiamento costituisce reato. Ne dia comunicazione formale al tecnico comunale.

 

 

Soggetti passivi (1).

Art. 73. [87]

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione , nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (2) (3);

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (4);

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (5);

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (6).

 

 85. Scusi, sarò dura, ma stavo cercando nei suoi giornalini dove spiegava la sua lettura della norma, relativamente al mancato diritto all’esenzione per i fabbricati concessi in uso gratuito, ove i regolamenti ne prevedono l’assimilazione all’abitazione principale, se gli stessi sono posseduti in quota, ma ho sempre e solo trovato le spiegazioni su come funziona l’ICI per l’abitazione principale (e su quello non ci piove) non per gli usi gratuiti. Mi riassume da dove ha desunto che gli immobili concessi in uso gratuito per assimilazione regolamentare non usufruiscono di agevolazioni se posseduti in quota nel momento il cui la persona che occupa l’alloggio è regolarmente residente nello stesso. .

 

Risposta:Tale principio, da me sempre contestato, trova conforto (o meglio sarebbe dire sconforto) nello penultimo capoverso del punto 2 della risoluzione n. 12 del 2008 che fornisce un esempio significativo (riporto qui sotto la parte incriminata). Tale interpretazione è stata anticipata dai richiami che molti comuni avevano ricevuto quando avevano previsto nel regolamento il comodato di quote, tanto che il mio modello di regolamento non lo prevede più. La ragione di tale interpretazione, che a me quindi non ha stupito, sta nel fatto che il MF a sempre ritenuto l'abitazione principale una esenzione soggettiva e non oggettiva, nel senso di considerarla allorché sia utilizzata dallo stesso proprietario. Può darsi che la mia interpretazione sia sbagliata, ma mi chiedo il perché nello esempio il MF non dica, salvo che la concessione della quota non sia stata data in comodato dal contitolare non utilizzatore a quello utilizzatore ed il Comune ne abbia previsto esplicitamente l'assimilazione.

 

In conclusione, sono convinto che tale interpretazione sia illegittima, ma a pera che la volontà del MF sia questa.

 

 

"Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è proprietario dell’immobile per il 50%; B per il 30% e C per il 20%, ma esso è stato adibito ad abitazione principale soltanto da B e C, solo questi ultimi hanno diritto all’esenzione disposta dalla norma in esame, mentre A deve versare l’ICI calcolata sulla base della propria quota di possesso. "

86.
Ho accertato, nel 2008, un immobile censito catastalmente nella Categ. "D/7" ,la cui rendita risulta in atti dal 24/12/2001, con decorrenza gennaio 2002 in considerazione del fatto che il contribuente aveva dichiarato anzichè un immobile di Cat."D/7" i seguenti immobili:

  •  n. 1 C/3; n. 2 C/2 ed 1 A/10 utilizzando le rendite presunte in base ad informazioni dategli dal loro tecnico.

Questo immobile risulta intestato tuttora al 50% al contribuente, come persona fisica, e l'altro 50% alla Società (di cui presumo facesse e che ne faccia parte tutt'ora il contribuente accertato).

 

Il commercialista del contribuente mi contesta l'utilizzo della rendita del D/7 con decorrenza 2002 in quanto sostiene che essendo l'immobile un D/7, dovrebbe essere utilizzata con decorrenza dal 2003 avendo loro ricevuto la notifica della stessa in data 23/02/2002 così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 504/92.

Vorrei un Suo parere al riguardo considerato che l'art. 5, dice sì che la rendita attribuita agli immobili di Categ. D/7 decorre dall'anno successivo all'attribuzione della stessa, ma dice anche interamente posseduta da impresa. 

Inoltre il contribuente non ha versato utilizzando il criterio contabile ma delle rendite presunte. 

 

 

Risposta: ha ragione. In tale ipotesi non trova applicazione il criterio contabile e la r.c. ha efficacia retroattiva, così come previsto dallo articolo 74 della legge 342 del 2000, proprio perché in tale ipotesi non è rispettato quanto previsto dal comma 3 dello articolo 5 e forse non solo interamente posseduto, ma anche per il fatto che una parte è posseduta da un soggetto che non è imprenditore.

 

87. Comune ha acquistato un immobile di proprietà di una ditta in liquidazione. Ora devo calcolare l'ICI da versare partendo dal 1997 ad oggi. La normativa dice che l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo di vendita.  Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento. Entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.

Ora Le chiedo: il conteggio ICI devo sempre farlo sulla rendita catastale, vero? Perchè il liquidatore sostiene che deve essere calcolato sul prezzo di vendita che è diverso.

 

Risposta: Il calcolo deve essere effettuato sulla rendita catastale, così come previsto dal comma 2 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92, che non prevede eccezioni, come di contro risulterebbe necessario. Vi è una sentenza nel senso indicato dal liquidatore, ma credo che possa riguardare le aree edificabili. Ma è un fallimento, poi, o una liquidazione? Perché la regola da Lei indicata vale solo per il fallimento e per la liquidazione coatta amministrativa ossia per  le procedure concorsuali delle società cooperative e delle assicurazioni,.ecc. e non per gli altri casi di liquidazione

 

 88. Ho scoperto che la casa cantoniera di proprietà della provincia di …. ha accatastato le sue proprietà in data 06/07/2007 (costituzione). Pertanto ha cominciato a pagare l'Ici dal 2007. Naturalmente la casa cantoniera esiste da quando sono nata,, su che dati faccio l'accertamento su quelli che risultano oggi al catasto.  Non posso recuperare niente ?

 Risposta: La casa cantoniera, se adibita come tale è esente. In definitiva, tale casa comincia a pagare dal momento in cui il Comune è in grado di dimostrare un diverso utilizzo, come del resto previsto dal comma 337 dello articolo 1 della legge 311/04. Se, quindi, è in grado di dimostrare che il diverso uso è iniziato prima emetta da tale data avvisi di accertamento così motivati.

 

89. In base alla risoluzione ministeriale n. 1/2009 riguardante le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, mi pare di capire che ora siano  esenti in quanto assimilate solo le unità possedute da anziani o disabili .......  e quelle concesse in uso gratuito a parenti ..... Oltre ai casi di cui sopra, il nostro regolamento equipara all'abitazione principale anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie  a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dall'Aler.  Ora, in base alla risoluzione, gli ultimi due casi non sono più da considerare?
 

Risposta: Per questi due casi l'esenzione compete di diritto. Il problema affrontato da tale risoluzione riguarda il comodato, gli anziani, gli iscritti all'AIRE, le locazioni agevolate della abitazione principale. In sintesi, per il comodato è sufficiente che il Comune abbia applicato nel 2008 la stessa aliquota o la stessa detrazione prevista per l'abitazione principale, mentre per gli altri casi è necessario che siano applicate sia l'aliquota che la detrazione previste per l'abitazione principale. Per queste ultime fattispecie se non sono realizzate entrambe le condizioni si
continuano ad applicare le agevolazioni in precedenza applicate e non l'esenzione.

 

90. Ho bisogno del suo aiuto per i motivi elencati ai seguenti 3 punti.

1. Ho letto la risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009. Nel nostro regolamento ICI avevamo previsto da parecchi anni, l’assimilazione ad abitazione principale, anche per le persone residenti all’estero. Oltre a ciò la risoluzione n.12/DF del 5.6.2008 prevedeva l’esenzione dall’ICI anche degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari – IACP e pure per il coniuge non assegnatario della ex casa coniugale.

     In base alla risoluzione n. 1/DF non sono perciò più esenti ICI le abitazioni dei residenti all’estero, quelle assegnate dagli IACP e l’ex casa coniugale?

     2. L’esenzione dall’ICI per cessione in uso gratuito a parenti vale anche per quote di immobili, cioè quando il parente stesso è comproprietario dell’immobile oggetto dell’esenzione?

     3. Un appartamento di proprietà di una s.n.c. è usato quale abitazione principale da uno dei soci? Credo che non possa godere dell’esenzione, o sbaglio?

 

Risposta: Tale risoluzione non riguarda  abitazioni dei residenti all’estero, quelle assegnate dagli IACP e l’ex casa coniugale che senza dubbio esenti, come previsto dal comma 3 dello articolo 1 del DL 93/08 convertito dalla legge 126/08, le quali vanno considerate esenti anche se il comune non l'ha previsto nel regolamento:

 

3. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
 

    

 L’esenzione dall’ICI per cessione in uso gratuito a parenti non vale  per quote di immobili, cioè quando il parente stesso è comproprietario dell’immobile oggetto dell’esenzione. Almeno questo deriva dallo esempio fornito dal punto 2 penultimo capoverso della R 12/08, che io ho criticato sin dallo origini sui mie giornalini. In sintesi, da sempre il MF ha ritenuto di non potersi applicare il comodato di quote.

 

Un appartamento di proprietà di una s.n.c. è usato quale abitazione principale da uno dei soci non può godere dell’esenzione. Infatti, per definizione giuridica l'abitazione è il luogo di residenza e quindi una persona fisica che ne è proprietario. In tale ipotesi ben due sono i motivi per negare l'esenzione:

a) perché le società hanno la sede e non la residenza;

b) perché è necessario che sia lo stesso soggetto passivo a risiedere mentre in tale ipotesi socio e società hanno personalità giuridica distinta.

 

Con tale risoluzione 1 il MF ha voluto solo precisare che:

 

a) che per il comodato è sufficiente che nel 2008 il Comune avesse accordato la stessa aliquota o la stessa detrazione previste per l'abitazione principale;

b) per gli altri casi diversi (fatti eccezione quelli di cui alla quesito 1 ove l'esenzione è per legge), quali gli iscritti AIRE, anziani ricoverati, locazioni agevolate, è necessario che il Comune abbia applicato sua l'aliquota che la stessa detrazione previste per l'abitazione principale.

 

91. Nel caso in cui alcuni fabbricati al momento dell'apertura di una successione, non risultavano ancora accatastati, il coniuge superstite come può esercitare il diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del c.c. su uno dei predetti fabbricati se all'epoca risultavano ancora in corso di costruzione o comunque non accatastati? 

 

    

 

Risposta: Il diritto di abitazione del coniuge superstite colpisce la situazione di fatto, così che non assume rilevanza il fatto che il fabbricato non sia ancora accatastato o finito. Poiché tale diritto va coinvolgere i diritti degli eredi, sarebbe bene che i medesimi lo riconoscano, almeno nell'atto di successione. Se, invece, costoro non lo riconoscono, allora ritengo che tale diritto non sia da riconoscersi e la soggettività passiva  seguire i normali criteri successori.

 

92. Riallacciandomi all'ultima parte del parere, relativo all'oggetto, tenendo presente che comunque necessita che il riparto di tale incentivo ICI avvenga in modo non uguale, soprattutto in base al numero dei dipendenti assegnati all'area, all'apporto fornito da ciascun partecipante alle varie fasi, considerando inoltre il peso delle varie attività, la presenza etc..., si chiede in concreto come impostare tale suddivisione (fare un esempio) e se esistono delle schede di valutazione  tipo o adattabili alla circostanza, inviarne una copia.

 

Risposta: Non esiste un modello prestabilito e la quantificazione dello incentivo individuale è basata unicamente alle scelte di ogni singolo comune. Personalmente ritengo che si possano introdurre due indici. Il primo connesso al grado di partecipazione effettiva al progetto da parte di ciascun componente ed il secondo connesso al grado rivestito da ciascun partecipante. Ad esempio, si potrebbe stabilire un coefficiente variabile da 1 a 3 per il grado di partecipazione e da 1 a 2 per il grado. Ora, a ciascuno competerebbe il risultato della seguente operazione:

 

Compenso totale da distribuire/  sommatoria dei punteggi spettanti a ciascun partecipante = valore del punto x i punti conseguiti da ognuno.

 

Ovviamente l’assegnazione dei punti per quanto concerne il grado individuale di partecipazione è fatto a consuntivo dal responsabile del progetto, mentre il punteggio per il grado è fatto sulla base delle scelte predeterminate della Giunta Comunale.

 

Ricordo, poi, che la somma da stanziarsi dovrà prevedere in aggiunta gli oneri previdenziali e l’IRAP che gravano sulla Amministrazione comunale e che quindi vanno a finire sul fondo. Quindi, se si pensa di distribuire al lordo ai partecipanti 100 l’onere deve tener conto anche di detti oneri.

 

93. Vorremmo sapere come vengono trattati ai fini ICI gli impianti fotovoltaici.

 

Risposta: Per gli impianti fotovoltaici è necessario distinguere a seconda se questi  o meno pertinenza di altri fabbricati. Nel primo caso andrebbe aumentata la rendita catastale del fabbricato;nel secondo va ordinato l'accatastamento ai sensi dei commi 336 e 337 dello articolo 1 della legge 311/04. Tali fabbricati sono collocabili nel gruppo catastale D.  In tal senso va interpretata la risoluzione n. 3 del 2008, che allego.

 

94. Un contribuente è proprietario di un'abitazione principale così distinta in catasto:

A/4 - 2,5 VANI

A/4 - 3,5 VANI

A/4 - 1 VANO

L'esenzione per abitazione principale si applica ad una sola unità immobiliare oppure considerato che viene concretamente utilizzata come unica abitazione viene applicata a tutte tre le unità immobiliari ?

 

Risposta: Secondo la Cassazione, sentenza n. 25902/08, se trattasi di unità contigue e fra loro complementari, l'esenzione dovrebbe essere totale. Tale sentenza non è a mio avviso corretta, non solo perché si pone in contrasto con altre sentenze della stessa Cassazione, e  con la risoluzione ministeriale n. 6 del 2008, ma perché si pone in contrasto con alcuni principi giuridici, quali:

 

a) l'autonomia di ogni unità catastale ai fini ICI, così come previsto dallo articolo 2, lettera a) del D.Lgs.n.504/92;

b) con la tassatività delle esenzioni, così che nel caso di solo dubbio l'esenzione non deve essere applicata;

c) con il divieto applicativo di fatti elusivi.

 

Nel caso concreto poi, mi chiedo se tutte le unità appartengano o meno allo stesso soggetto giuridico; come sono utilizzate, ecc.

 

In conclusione, tale sentenza, diversamente da quelle pronunciate dalla Corte Costituzionale, vale solo per il caso trattato, e quindi non vale per i casi similari in generale.

 

95. Il testo dell'articolo di regolamento comunale che parla della determinazione del fondo per l'attribuzione dell'incentivazione all'ufficio tributi relativa all'attività  di accertamento ICI  sarebbe:

- COMMA 1° :  “Il fondo a favore del personale dell’Ufficio Tributi è costituito da una percentuale applicata al totale delle somme regolarmente riscosse a titolo definitivo in ogni anno solare e non contestate, a seguito dell’attività  di accertamento intesa come operazioni di emissione di avvisi di rettifica e/o accertamento ICI, e di ogni altra operazione che consenta il recupero dell’ICI relativa ad anni d’imposta passati (anche tramite il ricorso all’istituto della definizione agevolata) al netto delle sanzioni, interessi e spese di notifica, dedotte eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazione di convenzioni con altri enti o studi privati per l'esecuzione di attività  di accertamento di evasione d'imposta”;

- COMMA 2°: “La determinazione della percentuale di cui al comma 1 spetta annualmente alla Giunta Municipale ed è determinata entro il 31 marzo dell’anno successivo all’incasso”;

- COMMA 3°: “I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti dell'Ufficio tributi, come sopra definito, come da modalità  indicate nella delibera della Giunta Comunale di determinazione della percentuale, o in mancanza, dal Responsabile del servizio tributi in fase di liquidazione”;

Il quesito è il seguente: è corretto  far rientrare  nel fondo di cui sopra anche gli introiti  netti derivanti da altre operazioni portate a termine dall'ufficio tributi per il recupero dell'imposta ICI riferita ad anni precedenti? Nello specifico  la definizione agevolata dell'ICI,  quando tutte le operazioni sono effettuate preventivamente dall’ufficio tributi per agevolare i contribuenti nei conteggi, può rientrare nell’incentivazione?  Ed il ravvedimento  operoso nel caso sempre che sia l’ufficio a supportare il contribuente nella determinazione dell’imposta da versare?

 

Risposta: Ai quesiti posti si risponde  in senso positivo. Infatti, la lettera p) dello articolo 59 del D.Lgs.n.446/97, disponendo che il Comune può “prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto” , rimanda alla libera volontà regolamentare del Comune la concreta fissazione dei criteri quantitativi. La ratio della norma sembra nettamente far riferimento al criterio di cassa e non a quello di competenza, così che tutte le riscossioni, nessuna esclusa, seppure riguardante recuperi riferiti a precedenti esercizi, sanzioni ed interessi compresi, ben possono essere considerate al fine del calcolo delle somme distribuibili.

 

 

96. Nel nostro comune ci sono parecchi rifugi alpini all'interno dei vari comprensori sciistici, posti nei pressi degli impianti di risalita. Alcuni sono dei veri e propri alberghi con bar, ristorante e camere, altri solo punti di ristoro e altri ancora con annessi dei veri e propri bivacchi.

Queste strutture senza alcuna logica (a parer mio) sono accatastati alcuni in categoria A/11 ed altri in categoria D. Ovviamente quelli accatastati in categoria A/11 (rifugi di montagna, trulli, sassi, baite, ecc.) hanno una rendita molto bassa e l'importo ICI quindi è veramente irrisorio, mentre quelli in cateria D hanno una rendita molto più alta con gettito ICI di "tutto rispetto".

Faccio notare che in categoria A/11 risulta accatastato anche un piccolissimo bivacco sulla cima del Col di Lana, ma alla stessa maniera lo è pure un mega-rifugio con tanto di ristorante - camere- solarium e chi più ne ha più ne metta.

Abbiamo contattato il catasto chiedendo come mai dei fabbricati che hanno per oggetto attività di somministrazione, bar, ristorante (con tanto di autorizzazioni in regola)  hanno la stessa categoria dei bivacchi veri e propri. La risposta testuale è stata. " l'attribuzione di tale categoria è la puntuale applicazione della normativa catastale per degli immobili che sono denunciati come rifugi di montagna".

Faccio notare, inoltre, che recentissimamente due fabbricati, posti all'arrivo di un impianto di risalita molto frequentato, che sono di proprietà di due ditte diverse, ma con la stessa destinazione di  "posto di ristoro" sono stati  accatastati: uno in categoria A/11 e l'altro in categoria D2.

Come è possibile che il Catasto non faccia distinzione tra un immobile destinato ad attività economica, che risulta sì in zone di montagna, ma che è stato costruito solo ed esclusivamente per un ritorno economico e quindi senza bivacco annesso, e un fabbricato di pochi metri quadrati costruito esclusivamente per il riparo degli alpinisti, senza luce e acqua? Come si deve comportare il Comune?

 

Risposta: Per costante giurisprudenza il Comune non ha alcun potere di intervenire nel procedimento di attribuzione della rendita catastale. Unico rimedio è rappresentato dal comma 58 dello articolo 3 della legge 662/96 che così dispone:

 

58. Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.

 

Inviate dunque al Direttore del catasto di Belluno una raccomandata AR motivata nel senso da voi indicato, immobile per immobile, chiedendo esplicitamente ai sensi della norma citata una verifica della regolarità della rendita catastale attribuita

 

 97. Mi scusi ma con il "diritto di abitazione" oltre all'abitazione ne usufruiscono anche le relative pertinenze???. Non so se sono riuscita a spiegarmi!!!

 

Risposta: Il diritto di abitazione si esistente di diritto alle pertinenze. Infatti, la finalità della norma è quello di far consolidare in capo al coniuge superstite gli stessi usi antecedenti alla morte del de cuis. Se usavo  un garage, il diritto si estende anche ad esso.

 

          98. vorrei cortesemente un chiarimento circa una richiesta di esenzione ici presentata da una cooperativa "Casa del Popolo" a proprietà indivisa che possiede parecchi appartamenti affittati con contratto di affitto agevolato e chiede appunto l'esenzione ICI. Le spetta?

 


Risposta: Le cooperative  edilizie si distinguono in due grandi classi:

-       quelle a proprietà divisa: il socio diviene proprietario di un'unità immobiliare e contribuisce finanziariamente alla realizzazione del complesso immobiliare.     Sotto il profilo contabile gli alloggi vengono considerati come merci.

-       In quelle a proprietà indivisa il socio non diviene proprietario di un'unità immobiliare, bensì acquisisce il diritto di abitazione per il quale corrisponderà un canone periodico. La proprietà del complesso immobiliare rimane in capo alla cooperativa.

Sotto il profilo contabile gli alloggi si considerano elementi del patrimonio della cooperativa

Raggiunto lo scopo sociale la cooperativa può essere liquidata oppure mantenuta in vita per esercitare la gestione . Al momento dell'assegnazione degli alloggi in proprietà (coop divisa): si rileva il trasferimento della proprietà, mentre in godimento (coop indivisa) si rilevano i canoni e le spese condominiali

Ora, dallo esame dello Statuto si evince che la cooperativa non deve essere considerata a proprietà indivisa, ma divisa o perlomeno mista. Infatti, il comma 1 dello articolo 4  prevede .... volta a consentire ai soci di acquisire o godere... unità immobiliari a costo vantaggioso. Poi, l'acquisizione, la costruzione di case da assegnare ai soci in proprietà, in godimento, in locazione, anche con patto di futura vendita, assegnare ai soci in luogo della costruzione ultimata.... il terreno. Così per i box.

 

  99. Nel 2005 con il condono, vengono soppressi diversi appartamenti a favore di 4 appartamenti nuovi.

Di questi due ne vende, negli altri due, in uno abita e l'altro lo affitta. Fin qui tutto chiaro, se nonché in quello immobile rileviamo non 4 nuclei ma 9 nuclei famigliari, che denunciano metrature molto limitate.

Secondo noi sono stati denunciati 4 appartamenti, ma nella realtà sono 9. Come devo procedere per far emergere la situazione ? Sto recuperando il condono. Sto raccogliendo i dati degli occupanti

Ho già le schede catastali e gli atti di vendita. Alle nostre richieste di informazione, il titolare non risponde. Devo far fare un sopralluogo a Ufficio  tecnico e Polizia Locale ?

.

 

Risposta: Due sono gli uffici deputati alla risoluzione del problema. Dapprima il tecnico comunale che dovrà verificare se la situazione catastale è conforme o meno ai documenti allegati alla pratica di condono e qualora non vi fosse uniformità, il Catasto al quale dovrebbe  richiedere l'intervento rettificativo  ai sensi del comma 58 dello articolo 3 della legge 662/96. Se, invece la pratica del condono non è conforme alla situazione reale, il tecnico comunale dovrò denunciare il fatto alla procura generale e Lei ordinare la variazione catastale ai sensi del comma 336 dello articolo 1 della legge 311/04.

 

  100. E’ arrivata una richiesta di rimborso che mi mette in ginocchio (circa 15.000,00 Euro) per ICI versata su un fabbricato essebìndo destinato ad allevamento, posseduto da Società per azioni. Visto che la cifra esce dai normali budget destinati ai rimborsi dell'anno e visto che la cifra non è indifferente vorrei chiedere al contribuente tutta la documentazione che posso richiedere per non rimborsare a occhi chiusi. Che documenti dovrei chiedere oltre alla visura in camera di commercio che mi confermino l'effettiva ruralità dei fabbricati?
 

Risposta: In via preliminare, faccio rilevare che l'onere della prova è posto a carico del contribuente. In secondo luogp, sussiste il divieto di rimborso . Infatti, l'art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007 ha previsto che «non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008». Sulla disposizione in questione, che preclude ai comuni la possibilità di restituire l'Ici pagata per i fabbricati strumentali alle attività agricole, pende però la spada di Damocle del giudizio della Corte costituzionale. Infatti, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, e la Commissione tributaria provinciale di Chieti, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale.

 

Terzo punto da considerare  è se l'articolo 42 bis del Collegato Fiscale 2008 abbia o meno efficacia retroattiva, specie nella parte in cui per gli immobili strumentali ha limitato alla condizione soggettiva di imprenditore agricolo per la concessione della esenzione, mentre in precedenza si richiedeva il rispetto di quella oggettiva ossia di utilizzare in prevalenza prodotti ottenuti dal proprio fondo e non quello dei soci.

 

Per quarto, vale sollevare la presunta illegittimità della legge di proproga dei termini 2009 che solo per l'ICI ha dichiarato l'esenzione degli edifici rurali, giustificandola nello evitare la doppia imposizione ICI del terreno e del fabbricato e ciò per il fatto che le cooperative non pagano né sul primo né sul secondo.

 

Il rimborso, quindi, non è dovuto.

 

101. Premessa: di tutto ciò che riguarda l’audodromo di ……, il comune è proprietario del suolo e la società Cave di ….. del diritto di superficie per 99 anni. Mi chiama  una Società di leasing che ha acquistato settimana scorsa (penso da ……) una palazzina presso l’autodromo. Questa palazzina è formata da tre piani più lastrico solare ed è stata accatastata appena prima dell’atto (inizio marzo) nel seguente modo:

- piano terra e primo piano unica unità come D6 rendita catastale 4.800 euro.

- secondo piano F3 (in quanto  ancora al rustico)

- il lastrico solare non ha rendita.

Ho già chiarito che l’imposta è dovuta anche se in diritto di superficie e anche se leasing (mi pare corretto) ma ho dei dubbi su come far calcolare la rendita del secondo piano o meglio quale valore imponibile ICI attribuire (l’intera palazzina sorge su un mappale di circa mq. 4823 di cui 248 quale area di appoggio della palazzina stessa).

 

Risposta: E' necessario far fare allo Ufficio Tecnico sopralluogo, onde riscontrare se il secondo piano sia utilizzabile o meno. Nel caso fosse utilizzabile andrebbe ordinato l'accatastamento sia del secondo piano che dell'area pertinenziale. Nel caso in cui non fosse utilizzabile, ritengo che la quantificazione dell'ICI debba aver riguardo alla r.c. del 1° piano e dell'area edificabile per la parte del rapporto fra superficie dell'edificio non ultimata ed il totale della superficie da progetto. In sintesi, la superficie da computarsi sarebbe la seguente: Superficie totale dell'area edificabile x superficie edificio non ultimata/superficie edificio progettata.

 

102. Nella denuncia di successione del contribuente coltivatore diretto ci sono come eredi due figlie e la moglie. Uno dei figli è anch'esso coltivatore diretto. I beni oggetto della successione sono 3 appartamenti e un D/10. Nella parte delle osservazioni è indicato quanto segue: trattasi di fabbricato rurale che mantiene i requisiti di ruralità in quanto strumentale all'attività agricola condotta. Si chiede di sapere se deve essere considerato rurale solo per l'erede coltivatore diretto o anche per gli altri eredi. E per le abitazioni come ci si deve comportare?

 

Risposta: Il comma 3bis dello articolo 9 del DSL 557/93, convertito dalla legge 133/94, considera rurali i fabbricati strumentali utilizzati da un imprenditore agricolo. Ora, in assenza di giurisprudenza, si discute se la ruralità è riconosciuta quando l'imprenditore agricolo sia non solo utilizzatore ma anche proprietario. Io propendo per tale tesi, posto che diversamente la norma risulterebbe illegittima, per violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva, posto che un contitolare non imprenditore agricolo diverrebbe esente, se concede la sua quota ad un imprenditore agricolo, mentre sarebbe assoggettato se la concede ad esempio ad un artigiano, pur rimanendo inalterata la propria capacità contributiva. In sintesi, a me pare che l'esenzione abbia carattere soggettivo e non oggettivo, a nulla rilevando le tesi ovviamente contrarie delle associazioni di categoria. In conclusione, ritengo che ai fini ICI le quote detenute da soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto debbono essere assoggettate.

 

103. Nel ns. comune abbiamo una contribuente del 1932 ormai pensionata in agricoltura.

La signora  viveva in un immobile mai accatastato.

A seguito nostri solleciti ha accatastato il tutto con il seguente risultato N. 9 IMMOBILI  – possesso al 100%:

- A3 dove vive

- C6 sua pertinenza

 

-A3 dove vive il figlio con la sua famiglia ( non agricoltore)

-A4 usato da tutti

- n. 2 - C2 Utilizzati dal figlio che ha una ditta di trasporti di terra, sassi ecc.

- n.2 - C7 Utilizzati dal figlio che ha una ditta di trasporti di terra, sassi ecc.

 

- C7 posseduto al 66,67%

 

L’articolo 9 -3/4/5  del DL 30/12/1993 N.557 Elenca i requisiti per la ruralità.

Nel caso della signora in questione noi abbiamo intenzione di accertare l’omessa denuncia con conseguente omesso pagamento a partire dall’anno 2004.

Esaminando i requisiti  troviamo manchi il requisito del volume di affari.

 

 

DOMANDE:

      v      Se la signora non presenta dichiarazione ai fini IVA a quanto ammonta il volume d’affari da considerare???

      v      COSA NE PENSA LEI SULLA CORRETTEZA  DI PROCEDERE CON ACCERETAMENTO PER OMESSA DAL 2004??

      v      CHE MOTIVAZIONI CI CONSIGLIA DI CITARE NELL’ACCERTAMENTO ?

 

 

Risposta: Il comma 6 dello articolo 34 del DPR 633/72 ai fini IVA prevede il regime dello esonero dalla presentazione della dichiarazione (ma l'iscrizione all'IVA), così disponendo:

 

6. I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell’articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell’articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.

 

Ora, se la signora in argomento è iscritta all'IVA, si considera un volume di affari pari 7000 euro, i quali vanno confrontati con il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, senza computare la pensione agricola, dando luogo ad un risultato non inferiore a 0,5. 

Ora, è chiaro che l'esenzione sussista in capo alla signora se iscritta all'IVA oppure nel caso in cui abbia affittato con regolare contratto il fondo ad un affittuario che abbia la qualifica di imprenditore agricolo che soddisfi il rapporto volume di affari reddito complessivo IRPEF. L'esenzione sarebbe limutata ai fabbricati da essa utilizzati (A3 e C6), mentre gli altri vanno assoggettati in ogni caso.  In conclusione:

1. Il regime dello esonero presume di diritto un volume di affari IVA di 7000 euro;

2. Gli accertamenti per omessa denuncia debbono essere effettuati dal 2003, decorrendo i 5 anni dal 2004;

3. Gli atti debbono essere motivati nel senso da me indicato.

 

104. In riferimento al ns. Regolamento ICI e relativa Deliberazione di  approvazione aliquote ICI le chiediamo: - è possibile assimilare all' abitazione principale, le abitazioni  possedute da cittadini residenti all'estero e le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la  residenza  in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata? Se è si per quali motivazioni?
 

Risposta: E' necessario distinguere gli iscritti all'AIRE dalla seconda  fattispecie concernente gli anziani. Infatti, i primi iscritti all'AIRE hanno diritto per legge alla sola detrazione prevista per l'abitazione principale, anche senza alcun provvedimento del Comune, mentre per gli anziani è necessario una specifica disposizione regolamentare. Fatta questa premessa, si fa rilevare che l'esenzione prevista per l'abitazione principale (articolo 1,DL 93/08 convertito dalla legge 126/08)
ha di fatto bloccato l'introduzione ex nuovo dello estendimento della esenzione a tali fattispecie, salvo che il Comune non le finanzi con risorse proprie (in sintesi, il contributo non può essere riferito anche a tale  eventuale allargamento). Del resto, ripetendo una frase che mi è cara:
"sarebbe comodo essere generoso il Comune con soldi dello Stato".

 

105. Devo accertare un contribuente che ha omesso (già dal 93) di dichiarare un terreno. Quali annualità posso accertare nell'anno 2009?  Parto dal 2003 (dich. omessa nel 2004 + 5 anni accertabili) oppure dal 2004 (2004 + 5 anni accertabili)?
 

Risposta: Nonostante sentenza della Cassazione (n. 932/09) che non condivido, che attribuisce a tale violazione il carattere di omessa denuncia, che io ho criticato con il giornalino n. 8 del 2009 nella parte che sotto riporto, ritengo che se siamo in presenza di omessa denuncia totale, il recupero possa avvenire dal 2003. Di contro, se è stata omesso solo tale cespite la denuncia risulti infedele con conseguente recupero dal 2004.

 

Cassazione, sentenza 932/09: ICI: la sanzione di omessa denuncia, anche nel caso di omissione iniziale di alcuni cespiti.

Secondo la Cassazione l'omessa indicazione, nella dichiarazione anche di un solo cespite immobiliare soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione dello stesso cespite ed è punibile ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 504/92 (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia). E non come denuncia infedele. In più l'obbligo posto dalla legge a carico dei possessori di immobili soggetti ad Ici, di denunziare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili dichiarati incidenti sulla determinazione dell'imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso (e per gli immobili posseduti al primo gennaio 1993, con la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992). Ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata. E quindi determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile sempre con una sanzione dal 100 a 200% dell'importo dovuto.(n.d.r. ritengo la sentenza illegittima perché si pone in contrasto con l’abrogato comma 2 dello articolo 11 ICI, che fa rientrare la denuncia incompleta nella infedele ed anche con l’unicità della dichiarazione prevista dal comma 4 dello articolo 10. La Cassazione caso mai avrebbe dovuto eccepire  l’illegittimità di tali norme e non decidere come non vi fossero).

 106. La variazione relativa al trasferimento della residenza nella casa di proprietà (e viceversa) è soggetta a dichiarazione ici anche se si tratta di un dato certo che ci viene trasmesso in tempo reale dall'ufficio anagrafe? Le chiediamo questo a seguito di due considerazioni:

- con il comma 173 lett. b dell'art. 1 della L.F. 296/2006 è stata fornita l'interpretazione autentica del concetto di abitazione principale, intendendosi quella di residenza anagrafica

- la dichiarazione ici relativa alle variazioni 2008 verrà inviata dai contribuenti ben oltre la scadenza per la certificazione ici che dovremo inviare per il minor gettito

- è un "abuso" rettificare la banca dati d'ufficio si per certificare correttamente che per inviare ai contribuenti i bollettini 2009 corretti?

 

Risposta: Secondo lo Statuto del contribuente e secondo la più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, il cittadino non è tenuto a dichiarare quando tali informazioni sono in possesso della PA. Ne consegue che a mio avviso la dichiarazione, nel caso descritto non è dovuta e bene fa il Comune a ricercare tali dati presso la propria anagrafe. Ne consegue, quindi, che il comportamento prospettato non presenti alcun abuso ed anzi che il medesimo renda ancora più qualificante l'azione del comune nel campo tributario.

 

107. Ai sensi D.L. 93/2008, in funzione delle varie interpretazioni anno 2008 relative all’argomento delle abitazioni di proprietà di iscritti AIRE, mi pare si sia arrivati alla conclusione, più volte ribadita, secondo la quale se l’assimilazione di tali fabbricati all’abitazione principale non fosse indicata espressamente in regolamento vigente ICI (quello in vigore al momento di entrata in vigore della norma) non si potesse considerare esenti i predetti immobili: dovevano assolvere l’ICI in aliquota agevolata di abitazione principale (e relative detrazione), quindi come nell’anno 2007.

E’ corretto?

E’ possibile prevedere qualcosa di diverso per garantire alle medesime abitazioni l’esenzione? Considerato che nel regolamento ICI non e’ prevista tale assimilazione. Magari un indirizzo del Consiglio comunale o della Giunta?

 

Risposta: In sintesi, nelle due risoluzioni è affermato che l'iscritto all'AIRE ha diritto alla sola detrazione prevista per l'abitazione principale, salvo che il Comune di fatto abbia applicato sia la stessa aliquota che la stessa detrazione applicata alle abitazioni principale. In sostanza, più che il regolamento ha valore il comportamento concreto del Comune realizzato con la delibera delle aliquote 2008. Se il Comune volesse modificare solo ora il proprio comportamento lo può fare, ma a proprie spese, nel senso che la richiesta di  contributo non deve comprendere l'eventuale ampliamento agevolativo

 

108. Una società immobiliare ha dichiarato il possesso nell’anno 2007 di un’area edificabile del valore di 63.000,00 euro indicando quali dati di classamento la categoria F03. In data 16.12.2008 questo immobile (trattasi della metà di una villetta bifamiliare costruita su un’area di circa 160 mq ) viene venduto e il nuovo proprietario chiede all’ufficio tributi di quantificare l’ICI dovuta per il 2009. Ho fatto una visura catastale dalla quale risulta che l’immobile è in corso di costruzione. Ho quindi detto al proprietario che l’ICI è da versare sul valore dell’area edificabile e che il  valore può essere quello indicato dalla società immobiliare nella dichiarazione del 2007.(in considerazione del fatto che il valore è superiore a quello  indicato dalla Giunta Comunale che ha fissato i valori minimi delle aree fabbricabili). Mi chiedono una dichiarazione del comune in tal senso da portare al CAF per l’elaborazione dei versamenti ICI. Che tipo di dichiarazione può fare quindi l’ufficio tributi? Posso nella dichiarazione citare la società venditrice e quanto da essa dichiarato?

 

Risposta: Il caso trattato va ricondotto al comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92. Ora, se effettivamente oggetto del contratto é un immobile sprovvisto di r.c. ed in corso di costruzione, il valore dell'area è la differenza fra il valore dichiarato nell'atto meno le spese di costruzione. Se invece l'immobile era munito di rendita catastale non ha rilevanza che esso non sia ultimato è l'assoggettamento è da effettuarsi in base alla r.c. Superate tali questioni, per risolvere la questione, faccia sottoscrivere al contribuente un verbale di adesione che egli porterà poi al CAF.

 

109.Per determinare il minor gettito ICI, in seguito all'esenzione per  l'abitazione principale, penso di calcolare la differenza tra gettito 2007  e 2008 della voce abitazione principale e della voce altri fabbricati (per  le pertinenze ed i comodati); vorrei poi aggiungere i mancati versamenti  per le nuove costruzioni accatastate nel 2008, ricavabili dal portale dei  comuni, ed adibite ad abitazione principale. Ritiene corretto il metodo o  ha  qualche suggerimento?


Risposta:  Il comma 4 primo capoverso dello articolo 1 del DL 93/08 convertito dalla legge 126/08 così dispone:
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alla luce delle disposizioni citate è quindi necessario fare il seguente calcolo:

(riscossioni competenza a.p. 2007 + variazione positive intervenute nel 2008
(nuove abitazioni principali )-riscossioni di competenza 2008.

 

 110. Il nostro regolamento comunale equipara all’abitazione principale “le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il I grado e in linea collaterale entro il II grado”. Per soggetto passivo abbiamo inteso, fin dall’inizio, il titolare di un diritto reale sull’immobile, quindi compreso il diritto d’usufrutto, uso ed abitazione. Per questo motivo, un’abitazione data in uso gratuito dalla madre usufruttuaria al figlio residente diventa per noi non più soggetta ad ICI. Ciò mi appare corretto, me lo conferma?

 

Risposta: Si. Infatti, il comodato è la concessione in uso a terzi ai fini della abitazione principale da parte del soggetto passivo, a nulla rilevando il diritto che determina la soggettività passiva (pieno proprietario, usufruttuario, ecc).

 

  111.   Altra ricercatezza. Un appartamento è di proprietà esclusiva del marito. Il garage, certamente di pertinenza di tale appartamento, è invece metà ciascuno del marito e della moglie. La moglie può non pagare l’imposta comunale sugli immobili sul garage essendo pertinenza dell’abitazione principale dove abita con il marito anche se non è di sua proprietà?

 

Risposta: Le condizioni di pertinenza stabilite dallo articolo 817 del codice civile sono due:

a) condizione soggettiva, ossia il possessore della pertinenza e della abitazione da parte dello stesso proprietario;

b) la condizione oggettiva, ossia la funzione di servizio della pertinenza alla cosa principale.

Ora, nel caso descritto è soddisfatta solo la condizione oggettiva ma non quella soggettiva, posto che l'abitazione principale è intestata ad A (marito), mentre il garage è intestato ad AB (marito e moglie). In conclusione, è palese che per la moglie il garage debba essere assoggettato, ma a mio avviso anche il marito per la quota posseduta del garage, non essendovi la stessa coincidenza soggettiva della proprietà del garage e quello della abitazione. Se sembra ciò iniquo dal punto di vista tributario, si pensi invece ai casi di fallimento di uno dei coniugi o in altre ipotesi ove l'assenza del carattere pertinenziale gioca invece a favore.

 

  112. ICI- Stiamo effettuando un rimborso ICI in favore di un contribuente che risulta a credito. Il credito si è generato a seguito della mancata indicazione della vendita di uno degli immobili, per il quale il contribuente ha continuato a versare l'imposta per gli anni successivi alla vendita. Anche nella denuncia di variazione non è stata indicata la vendita del suddetto immobile. Dobbiamo sanzionare l'errore sulla denuncia?Possiamo considerarlo un errore formale? L'eventuale sanzione va applicata solo il primo anno o per tutte le annualità in cui risulta il credito? 

 

Risposta: Il diritto al rimborso è incompatibile con le sanzioni. Quindi, se il contribuente dimostra il diritto al rimborso va eseguito nel termine di prescrizione quinquennale senza applicare sanzioni. Anzi, il contribuente ha diritto agli interessi, i quali, secondo tesi prevalente, vanno calcolati dalla data della domanda.

 

113. Un contribuente ha acquistato un casa  nel 2002 (novembre 2002). A marzo 2003 ha donato l’immobile alla figlia. Entrambi non hanno presentato la dichiarazione di variazione ICI. Per il 2003 la figlia ha versato un importo ICI più basso del dovuto. La figlia ha ricevuto un avviso di accertamento notificato a marzo 2009 per omessa denuncia con sanzione e per il versamento dell’ICI. La cosa strana è che non hanno tenuto conto del versamento parziale effettuato ma hanno emesso l’avviso per l’intero importo ici dovuto per l’anno 2003. Le chiedo:

 

L’ANNO 2003 NON E’ ANDATO IN PRESCRIZIONE ? E’ CORRETTO EMETTERE UN AVVISO PER L’INTERA CIFRA SENZA TENER CONTO DEL VERSAMENTO PARZIALE EFFETTUATO?

 

Risposta: Se come prevedo è stata fatta una donazione formale per atto pubblico, a seguito della abolizione dell'obbligo di denuncia, la fattispecie è riconducibile non alla omessa denuncia, ma a quella di liquidazione, con la conseguenza che il recupero deve avvenire solo a decorrere dal 2004. In ogni caso, la sanzione da applicarsi è quella del 30 per cento da calcolarsi deducendo il versato. In sintesi, tali atti dovrebbero essere così redatti:

 

a) imposta dovuta;

b) meno imposta versata

c) differenze;

d) sanzione del 30 per cento su c)

e) interessi moratori in acconto e in saldo da calcolarsi su c).

 

In sintesi, il Comune non si è reso conto del principio del favor rei sostanziale, che porta a queste conclusioni.

 

      114.    ho sentito parlare  di imponibilita’ i.c.i. degli impianti fotovoltaici. ne sa qualcosa?

 

      Risposta:Se sono autonomi dagli edifici debbono essere inquadrati nel D. Altrimenti, se pertinenziali di fabbricati deve essere ordinata la variazione della r.c. del fabbricato che è quindi aumentata.

 

115. Quesito in merito all'imponibilità del posto auto accatastato con categoria C6   ed avente rendita catastale attribuita. In caso di imposizione all'ICI consiglia la variazione catastale in quale categoria di immobile?

 

Risposta: Qualunque entità accatastata nei gruppi catastali A, B, C, D va assoggettata ad ICI, come per gli altri tributi. Il posto auto coperto è, come quello chiuso, appartenente alla categoria C6, ma di regola con una rendita catastale minore, non rientrandovi, ovviamente,  la superficie dei muri perimetrali.

 

116. Un contribuente mi chiede se un fabbricato di categoria d/4 viene considerato "fabbricato stumentale agricolo in quanto utilizzato per attività agricola di allevamento cani."

 

Risposta: Di regola, gli immobili strumentali per l'esercizio della attività agricola appartengono alla categoria A10. A prescindere da ciò, é necessario distinguere fra allevamento di cani ed addestramento  (scuola) dei medesimi oppure pensione.  Infatti, la prima è da considerarsi attività agricola, mentre le seconde sono attività  di servizi. In sintesi, se il fabbricato è "posseduto ed utilizzato " da soggetto iscritto nel registro delle imprese agricole di cui allo articolo 1 del D.Lgs.n.228/01 è da considerarsi rurale. Di contro, in carenza di una di dette condizioni non lo è. Vi sarebbe, poi, in tale ipotesi di poter contestare la legittimità della recente legge mille proroghe che dichiara esenti tutti gli edifici rurali, nonché dello articolo 42 bis del DL159/07, convertito dalla legge 222/07, che ha di fatto cancellato la condizione oggettiva, ossia che l'attività fosse da considerarsi agricola, ossia che il numero dei capi allevati rientrasse nei limiti previsti dai decreti ministeriali. Tale superamento è quasi sempre presente quando il fondo non sussiste o ha potenzialità limitata. Vi sono, quindi, ampi spazi per negare il diritto alla esenzione.

 

117. Abbiamo emesso un atto a carico di una ditta per mancato pagamento ICI di circa ? 6.000,00. Dalle ricerche è emerso che la ditta si è sbagliata a  pagare in quanto ha erroneamente indicato sull'F24 un codice comune  errato. Alla loro richiesta di annullamento abbiamo risposto negativamente e li abbiamo invitati ad attivarsi per richiedere la restituzione della somma  al Comune incompetente. La ditta ha proceduto in tal senso ma ci ha fatto un'ulteriore richiesta di rettificare l'atto togliendo la sanzione del 30% in quanto che non si tratta di mancato pagamento ma di pagamento a comune incompetente. Come dobbiamo comportarci? Dobbiamo accettare l'istanza andando in contro alla ditta nostra contribuente che, oltre a far fronte alla pesante crisi economica, si trova a dover pagare pesanti sanzioni  solo per un errore di compilazione peraltro poi risolto? O dobbiamo rispondere negativamente in quanto l'errore è stato loro?

Risposta: Sulla base dei principi stabiliti dal codice civile, il debito (compreso quello tributario) è estinto se il pagamento è fatto al creditore. Ora, in sostanza tale situazione è parificata allo omesso pagamento (è come se il Comune pagasse il suo collega anziché Lei e pretenda che Lei recuperi
dal Suo collega) e quindi la sanzione dovrebbe essere applicata, salvo che Lei, in via di autotutela, riconoscendo che l'errore è scusabile non applichi tale sanzione.

 

118. I terreni agricoli utilizzati come cava di ghiaia sono esenti?


Risposta: La lettera c) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 assoggetta i terreni agricoli solo in quanto siano utilizzati ai fini agricoli e ciò diversamente dagli altri tributi erariali. Ora, se la cava non ha edifici oppure terreni edificabili, i terreni pur essendo catastalmente agricoli dall’ICI sono esclusi per carenza oggettiva, ossia proprio perché la cava è attività industriale e non agricola.

 

      119. Ai fini dell’accertamento ICI relativo agli ambiti di trasformazione è lecito richiedere il versamento dell’imposta riferita al tipo di edificabilità prevista dal PGT approvato (residenziale, produttivo, ecc.) nonostante quanto indicato dall’art. 8, comma 3, della Legge Regionale Lombardia n. 12/2005?

 

      Risposta: Ho discusso a lungo della questione con un segretario comunale. In via preliminare, evidenzio che in materia tributaria la legge regionale non ha alcuna rilevanza (vedi le vicende legge Soru). Personalmente ritengo tali aree assoggettabili non solo all'ICI, ma anche per i tributi erariali. La ragione sta nel fatto che la obbligazione tributaria anticipa di gran lunga l'edificabilità edilizia. Ovviamente il valore è allo stato minimale delle aree edificabili, come del resto sembra suggerire la Corte Costituzionale con l'ordinanze n. 41/08. La risposta tiene conto del carattere obbligatorio della azione tributaria. Sarà caso mai la giurisprudenza a darne una risposta puntuale e non solo per l'ICI (sul mio nuovo manuale ICI, in corso di stampa tratto in modo più approfondito del PGT).

 

 

      120. In un caso di genitori separati con affidamento congiunto dei  figli minori, la casa è intestata ai figli, e solo la madre risiede con i figli, è corretto dire che i soggetti passivi ICI sono i genitori in quanto tutori e che per entrambi vige l’esenzione per abitazione principale purché il padre non possegga un’altra casa nello stesso comune dove vivono i figli?

 

      Risposta: Ai sensi dello articolo 324 cc i genitori che esercitano la patria potestà hanno l'usufrutto legale. Presupponendo che entrambi l'abbiano, ne consegue che la madre è esente, mentre il padre è assoggettabile.

 

 

 

121. Se il Comune riceve una richiesta di rimborso ICI, quali sono i tempi per evadere la richiesta? E se il Comune non provvede entro il termine in cosa incorre?

 

      Risposta. Il comma 164 dello articolo 1 della legge 296/06, che sotto riporto, prevede un termine di gg 180 per il rimborso. Tale termine non è perentorio, ma ordinatorio. Il ritardo produce ovviamente interessi maggiori e una sanzione disciplinare nel caso in cui il funzionario non giustifichi il ritardo al proprio comune.

 

COMMA 164

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

 

122. Tra le aliquote ICI applicate dal Comune di …. è stata prevista l'aliquota del 4 per mille per le imprese di costruzione. Ho accertato il fabbricato di una ditta  immobiliare perchè dalle risultanze anagrafiche nel fabbricato accertato c'era residente una famiglia e non ho ritenuto l'immobile destinato alla vendita. La ditta mi ha consegnato un preliminare di vendita tra l'immobiliare e i residenti fatto due anni dopo dalla in cui la famiglia  aveva preso la residenza nel fabbricato. Nel contratto preliminare è specificato che i promissari acquirenti potranno abitare l'immobile dalla data di sottoscrizione della promessa di vendita.  Riepilogo:
2005 e 2006 nessun contratto fra le parti, la famiglia è residente nell'immobile (successivamente acquistato);
2007 contratto di promessa di vendita, la famiglia è sempre residente ;
metà 2008 l'immobile viene venduto alla famiglia già residente come da atto di promessa di vendita.
L'aliquota del 4 per mille quando poteva essere scontata? come va considerata la residenza dai futuri acquirenti non regolata da contratto nell'immobile destinato alla vendita e quale importanza ha, ai fini dell'applicazione del 4 per mille, il contratto di promessa di vendita?

 Risposta: Tale agevolazione deve essere necessariamente ricondotta, perché di contro sarebbe illegittima, al secondo capoverso del comma 1 dello articolo 8 del D.Lgs.n.504/92 che così dispone: "L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili."

 

Pare evidente, quindi, che tale agevolazione necessiti siano soddisfatte due condizioni:

 

a) l'immobile non deve essere locato in tale periodo;

b) l'impresa deve avere quale oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

 

Ritengo, quindi,che tale agevolazione non debba essere accordata, posto che nel periodo antecedente la vendita si è in presenza del contratto di locazione con patto di futura vendita.

 

 

123. Una società di costruzioni ha presentato la dichiarazione ICI per l’anno 2000 per l’acquisto di un’area edificabile, per la quale ha regolarmente eseguito i versamenti relativi agli anni 2000 e 2001.

Dal 2002 non risulta più nessun versamento, ma non è stata presentata alcuna dichiarazione di variazione per giustificare l’omesso versamento.

Entro il 31/12/2008 abbiamo provveduto all’emissione degli avvisi di accertamento per gli omessi versamenti relativi all’area edificabile dichiarata, a seguito dei quali il contribuente ha esibito copia dell’atto di acquisto del 12/07/2000 sostenendo che nella dichiarazione ICI per l’anno 2000 era stato erroneamente indicato l’acquisto di un’area edificabile, ma che in realtà si tratta di un edificio fatiscente.

Dall’atto notarile risulta l’acquisto di un “vecchio fabbricato rurale da anni in completo stato di abbandono individuato nella mappa e nei registri di catasto terreni” con la dicitura “ente urbano” (di cui all’allegato).

Si precisa che da una recente visura catastale la situazione risulta invariata.

Come ci dobbiamo comportare: l’immobile deve essere considerato come area edificabile o come fabbricato? E in questo ultimo caso che rendita attribuire a questo fabbricato?

Le inviamo anche la documentazione fotografica dell’immobile (l’immobile in argomento è l’intero vecchio fabbricato nella parte alta della foto).

 

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che gli atti emessi dal Comune sono legittimi, anche se dal punto di vista del nome avrebbero dovuto essere chiamati  di liquidazione e ciò proprio per le ragioni da voi indicate, ossia per il fatto che la società avrebbe dovuto produrre denuncia di cessazione o di variazione.

 

Dal punto di vista, invece, oggettivo la dichiarazione proposta da costoro è sbagliata.  Infatti, oggetto impositivo allo stato attuale degli atti non è l'area edificabile ma il fabbricato e ciò sino allo inizio dei lavori di edificazione. Solo da tale momento, infatti, oggetto impositivo diverrebbe l'area di sedime del fabbricato e quella di pertinenza, la cui base imponibile è indicata al comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs. n.504/92.

 

In conclusione, gli atti da voi emessi sembrano corretti. Solo in via di autotutela  il Comune ha  la facoltà, ma non l'obbligo, di rivedere le obbligazioni ivi descritte. Si consiglia di subordinare tale soluzione alla sottoscrizione di un accordo in tal senso formulato da parte di detta società.

 

 124. In uno dei nostri comuni abbiamo notificato delle liquidazioni 2003-2004-2005-2006 ad un contribuente con oggetto degli immobili di categoria A/08 considerati inagibili come da dichiarazione dell’ufficio tecnico edilizia pubblica dell’anno 1999. Il contribuente, consigliato dal suo tecnico, nel 2008 ha soppresso tutte le unità oggetto del provvedimento e ha generato un immobile classificato come “unità collabente”.

Per il pagamento dell’ici, ha conteggiato l’area edificabile solo per la superficie che il fabbricato occupa sul terreno e solo per un piano.

Controllando con l’ufficio anagrafe abbiamo rilevato che dal 2002 in quell’abitazione sono residenti una famiglia di 8 egiziani i quali nel 2002 hanno avuto l’indennità alloggiativa dall’ufficio tecnico edilizia privata.

 

Possiamo inviare accertamenti in rettifica per le annualità ancora aperte su una delle unità A/08 considerate inagibili?

Sull’unità collabente il versamento deve essere eseguito sulla superficie occupata dal fabbricato o sulla cubatura che possono effettivamente realizzare?

 

 

Risposta: La posizione descritta va valutata separatamente fra la disciplina tributaria e quella edilizia. Ora, dal punto di vista tributario, infatti, l'immobile deve essere considerato come A8, non potendosi considerare né inagibile né collabente un fabbricato che è normalmente utilizzato. E' doveroso disconoscere la situazione catastale, dandone comunicazione al Catasto (oltre che al tecnico comunale) ai sensi del comma 58 dello articolo 3 della legge 662/96 (legge finanziaria 97). Successivamente, si ritiene che dobbiate annullare gli atti di liquidazione emessi dal 2004 (perché il 2003 ormai è non più accertabile) ed emettere dal 2004 in poi avvisi di accertamento, così motivati e fino a tutto il 2008, portando in deduzione i versamenti eseguiti dal contribuente.

 

Tale soluzione troverà applicazione fino a quando le persone manterranno ivi la propria residenza. Credo che il tecnico comunale debba emettere ordinanza di  sgombero.

 

125. Certificazione art.2 d.l. n.262 convertito nella legge n. 286/2006. Si chiede di sapere il termine per la presentazione della certificazione riferita al 2008, e se si tratta di termine perentorio?

 

Risposta: I commi 38 e 39 di tale articolo 2 del DL 262/06 convertito dalla legge 286/06, e successive modificazioni così dispongono:

38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro e non oltre il 31 ottobre 2008, restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1º gennaio 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36 (28).

39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

 

Ciò premesso, si ritiene che tale termine possa essere considerato perentorio  solo nel caso in cui il Comune debba certificare un minor gettito rispetto a quello in precedenza certificato, mentre alcuna certificazione deve essere prodotta nel caso di conferma o di maggior gettito conseguito.

 

      

      126. La struttura organizzativa del Comune di XXX è articolata  così come previsto dal Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di G.M. n. 87 del 25/09/01 in 4 Area  e le stesse all'interno articolati in uffici.         
L'area economica finanziaria  al cui interno ai sensi del suddetto regolamento è presente l'ufficio tributi è  composta dall'Apicale , dipendente di Cat. "D", in possesso del solo titolo di studio di ragioniere a cui la G.M. negli anni precedenti ha conferito la nomina di "Funzionario Responsabile dei vari Tributi"e dalla scrivente, dipendente di cat. c4, in possesso sia del diploma di ragioniere che della laurea in economia e commercio.
Con determina Sindacale n. 10 del 6 aprile 2009, il Sindaco ha proceduto alla nomina dei responsabile degli uffici,procedendo tra gli altri a nominare la scrivente, Responsabile dell'Ufficio Tributi attribuendo  alla stessa così come previsto dall'art. 38 del Regolamento succitato le seguente competenze:" la sottoscrizione delle richieste, la sottoscrizione degli avvisi, la sottoscrizione dei provvedimenti, l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli, il disporre  i rimborsi".
A questo punto si chiede  se non coesistono nell'area due figure con funzione identiche? (Funzionario Responsabile dei tributi e Responsabile dell'Ufficio Tributi)?
A chi compete la firma di tutti gli atti inerente la gestione dei tributo (Avvisi di accertamento, avvisi di rimborso, ecc.)?
Non è il caso che sia anche la G.M.  oltre al Sindaco così come tra l'altro previsto dall'art. 11. co. 4 del D.lg. 504/92  a nominare il funzionario responsabile dell'ufficio tributi?
E' possibile invece, così come stabilito da questo Ente che all'interno dell'Area coesistono entrambe le figure?  
Le funzione del funzionario responsabile del tributo e del responsabile dell'ufficio tributi non sono identiche?    
E' possibile  procedere alla nomina della scrivente come funzionario responsabile del tributo (dipendente di cat. c4, ed in possesso dei titoli di studio suddetti), anche se apicale dell'area è un dipendente di categoria "D

 

Risposta: Secondo Il Ministero delle Finanze (Circolare n. 3/1993) il funzionario responsabile ICI, la cui nomina compete alla Giunta Comunale ai sensi del comma 4 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504/92, dovrebbe essere identificato con la figura massima apicale dell’area economica-finanziaria presente nel comune, anche se di qualifica funzionale inferiore all’ottava, purché in possesso del diploma di ragioniere. Ora, la Cassazione ,con la sentenza di cui sotto si riporta la massima, ha ritenuto che la nomina competa tuttora alla Giunta comunale e non al Sindaco, stante che tale disposizione non è stata abrogata dal D.Lgs.n.267/00.

La tesi prevalente in dottrina,  ritiene che possano sussistere due figure all’interno dell’area, come nel caso descritto. La prima di rilevanza gerarchica, di programmazione, e la seconda funzionale, ossia competente in via esclusiva alla emanazione di atti tipici di carattere tributario. Ne consegue che per gli atti inseriti nel procedimento impositivo,  la S.V. non ha superiore gerarchico e decide secondo propria competenza e responsabilità.

Alla luce di quanto sopra esposto, sarebbe bene che fosse la Giunta comunale, anziché il Sindaco a nominarla funzionario responsabile, mentre il Sindaco rimane competente alla nomina del Responsabile del Servizio.

 

In conclusione, la situazione descritta, seppure criticabile internamente, non produce effetti esterni sulla qualità degli atti da Lei sottoscritti, essendo caso mai viziati da nullità relativa e non da inesistenza.

 

Solo dal punto di vista contrattuale potrebbero porsi questioni, dovendosi concludere che le funzioni a Lei affidate siano da ricondursi in quelle appartenenti alla categoria D.

 

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'art. 11, comma 4, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, a tenore del quale "con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi", detta - al pari dell'art. 6, comma 1 - disposizioni in materia tributaria aventi natura di norma speciale rispetto alla previgente disciplina degli enti locali di cui alla l. 8 giugno 1990 n. 142, sicché, con riguardo al successivo testo unico sull'ordinamento degli enti locali reso col d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, che all'art. 109 prevede in via generale che, nei comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, le funzioni siano attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi dal sindaco, il principio dell'applicazione della legge successiva deve necessariamente coniugarsi con quello secondo cui "lex posterior generalis" non derogat priori speciali, confortato, nella specie, dal fatto che l'art. 274 del testo unico del 2000, che pure ha disposto - alle lettere x) e y) - l'abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lg. n. 504 del 1992, non ne ha abrogato l'art. 11, comma 4.

Cassazione civile , sez. trib., 15 aprile 2005, n. 7905

127. Nell'ambito dell'attività accertativa abbiamo riscontrato che alcuni studi tecnici, anche associati, o studi professionali  in genere (ad es. agenzia immobiliare) svolgono la loro attività all'interno di unità immobiliari censite  come A2 o A4 e versano l'imposta comunale in base a tali situazioni catastali pur non risultandovi alcuna residenza.           

Chiediamo di conoscere il Vs. parere in merito a tale pratica, anche in considerazione delle giustificazioni da essi addotte, cioè la parziale e non completa destinazione dell'unità immobiliare ad uso studio.

 

Risposta: La normativa tributaria ha carattere speciale. Ora, essendo gli studi e gli uffici in genere accatastali nella categoria catastale  A10, va ordinato ai possessori la variazione catastale, così come previsto dal comma 336 dello articolo 1 della legge 311/04, a nulla rilevando che agli effetti edilizi od urbanistici gli studi possano essere collocati in plessi destinati a civile abitazione (cosa del resto possibile anche per i negozi, per i quali nessuno dubita la collocazione catastale nella categoria C1).

 

128. Chiediamo cortesemente un Vostro parere riguardante una richiesta pervenuta al nostro ufficio da due coniugi, in comunione dei beni, residenti entrambi nello stesso immobile, con unico numero civico e catastalmente identificato allo stesso foglio, stesso mappale ma con due diversi subalterni.              

Le unità  immobiliari citate appartengono ai coniugi in quote diverse:

= immobile 1 -  1/2 a testa in comunione dei beni per acquisto fatto. 

= immobile 2 -  1/1 alla moglie per ricevuta eredità .                        

Non essendo possibile oggi fondere catastalmente in due subalterni, in quanto la quota e la natura del possesso non permette tale operazione,  possiamo  accogliere  la richiesta  del  beneficio previsto  per l'esenzione sulla prima casa ad entrambi i coniugi.

 

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che tale unificazione catastale è possibile, purché sussista volontà e ciò  mediante sottoscrizione di corrispondente atto notarile con il quale la moglie apporta in comunione l’immobile ereditato. Questo, comunque, non è problema del Comune, il quale dovrà rigettare tale istanza e limitare l’esenzione ad uno solo dei due alloggi,  da individuarsi in quello ove la famiglia ha costituito il proprio focolare domestico.

 

129. Contribuente iscritto alla Camera di Commercio con la qualifica di piccolo imprenditore agricolo ma sprovvisto di partita IVA in quanto cessata dal 1985; lo stesso invoca la disposizione agevolativa della ruralità ai fini fiscali di un immobile che effettivamente presenta caratteristiche tali da poter essere considerato strumentale all’attività agricola. Si chiede di sapere se tale agevolazione può essere accordata, anche in mancanza di partita IVA.

 

Risposta: L’iscrizione all’IVA costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per considerare il fabbricato rurale, come si evince dalla lettura dello articolo 9 del DL 557/93 convertito dalla legge 133/04. Ne consegue che l’esenzione non deve essere concessa.

 

130. Il diritto di abitazione del coniuge superstite si attiva anche nel caso in cui non sia comproprietario dell’immobile e che il coniuge defunto fosse solo usufruttuario?

 

Risposta: Tale diritto si trasferisce solo quando il de cuius era proprietario pieno, mentre quando era solo usufruttuario non si esercita, passando di diritto la proprietà al nudo proprietario, sulla base delle disposizioni del codice civile.

 

Ovviamente, tale diritto sussiste anche per le sole quote di proprietà del de cuis. Ad esempio se il de cuis era proprietario pieno del 50 per cento ed il fratello del restante 50 per cento, la vedova assume tale diritto  solo per il 50 per cento.

 

131. Un contribuente ha lasciato la propria abitazione (proprietaria al 50% con il marito) per separazione. Con sentenza del giudice l’abitazione viene assegnata alla moglie ma per motivi personali la moglie trasferisce il proprio domicilio in altra provincia e pertanto l’abitazione rimane occupata dal marito. Ora la signora chiede se può comunque beneficiare del diritto all’esenzione o avere la detrazione per abitazione principale.

 

Risposta: Nel caso descritto i due coniugi rimangono soggetti passivi al 50 per cento e ciò in base a costante e consolidata giurisprudenza. Ciò premesso, si richiama il comma 3 dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92, che così dispone:

 

 

3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (5).

 

Ora, se il marito non ha la proprietà di altra abitazione principale nel comune della moglie è esente, mentre la  moglie non avendo la residenza in tale alloggio è assoggettata, non potendosi essere considerata per la stessa abitazione principale.

 

132. un nostro contribuente, a seguito notifica di nostri provvedimenti di violazioni  ICI, per gli  anni 2003-2004-2005, ha presentato ricorso alla Commissione Provinciale tributaria, chiedendo gli annullamenti degli stessi in quanto ai sensi art.31 c.20 L.27.12.2002 n.289 il Comune non ha  notificato, come dovuto,  l'edificabilità del terreno.

 

 

Risposta: In sintesi, se l'area è divenuta edificabile prima del 2002, sono  dovute sia le sanzioni, che gli interessi, che l'ICI. Se invece l'area è divenuta edificabile successivamente,il recupero è limitato al solo tributo.  infatti, l'obbligo di notifica è stato introdotto solo a decorrere dall'1.1.2003, con il comma 20 dello articolo31 della legge 289/02, divenendo scusabile l'errore compiuto dal contribuente solo da tale data. Costituitevi in giudizio e chiedete dunque caso mai l'accoglimento parziale del ricorso per le sole sanzioni ed interessi.

 

133. Abbiamo un caso di dichiarazione di inagibilità dei locali risalente  all'anno 2000. Il contribuente ha sempre versato l'imposta al 50%. Nel  2008 l'immobile viene venduto ed il nuovo proprietario ci è andato a vivere  senza nessuna ristrutturazione; in più abbiamo scoperto che da sempre era affittato ad un extracomunitario. Ci chiediamo da che anno possiamo recuperare?
 

Risposta: Trattasi di fattispecie di accertamento per infedele od omessa denuncia di variazione. Ne consegue che il recupero, così motivato e documentato, deve essere effettuato dal 2004, se l'infedeltà era già presente al momento di produzione di tale dichiarazione o dal 2003, se l'uso dello alloggio è stato solo in momento successivo, posto che in tale ipotesi si è in presenza della fattispecie di omessa denuncia (di variazione), con conseguente recupero di 6 annualità in luogo di cinque, dovendosi presentare la dichiarazione l'anno successivo a quello di competenza.

 

134. Il proprietario di un terreno agricolo nel ns comune ci chiede informazioni in merito al seguente progetto: il proprietario dei terreni agricoli (una fondazione non esercente attivita' agricola) intende concedere in diritto di superficie per 20 anni, una vasta area agricola , ad una azienda (tipo enel, sorgenia etc) in campo elettrico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con cessione della relativa energia alla societa' energetica. Mi chiedeva la conferma circa l'obbligatorieta' (lui ne ha sentito parlare) del pagamento ICI in quanto un suo tecnico gli ha detto che l'impianto dovrà essere accatastato come opificio nella categoria catastale D.

 

 

Risposta: Tali impianti sono assoggettabili ad ICI, come del resto risulta chiaramente dalla circolare 4T del 2006 (categoria D). Se, tuttavia,  tale impianto è costruito su terreno concesso con diritto di superficie il soggetto passivo è il superficiario (ENEL, ecc), mentre se tale azienda, come spesso fa, gode solo di servitù, il soggetto passivo è l'Ente concedente. L'intestazione catastale, comunque, risolve di diritto la questione concernente l'individuazione del soggetto passivo.

135.  I proprietari di abitazioni che hanno la licenza per fare B & B o affittano stanze del loro immobile hanno sempre l'esonero dal pagamento ICI?

 

Risposta: A mio avviso no, almeno quando la parte prevalente della abitazione principale è destinata a tale attività. Infatti, in tale ipotesi si può affermare che l'alloggio è locato, seppure per periodi di breve durata.

 

 

136. Due coniugi sono comproprietari di aree fabbricabili coltivate a frutteto, la moglie risulta coltivatrice diretta regolarmente iscritta, il marito non essendo coltivatore ha stipulato un contratto di affitto dei terreni con la moglie per la propria quota (50%) , si possono considerare entrambi i coniugi esenti ici? grazie.

 

Risposta: Come si evince dalla lettura della seconda parte della lettera b) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504792 l'esenzione ivi descritta presuppone la sussistenza contestuale di tutte le seguenti condizioni:

a) il soggetto passivo deve rivestire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);

b) condurre direttamente l'attività agricola;

c essere iscritto sia nel registro delle imprese agricole che nel registro ex SCAU;

d) conseguire un reddito agrario almeno pari al 50 per cento del reddito totale derivante da attività lavorativa;

e) l'area deve essere tuttora destinata ad attività agricola e non debbono essere iniziate quindi opere di edificazione.

 

E' quindi pacifico l'assoggettamento del marito, mentre la moglie dovrà dimostrare per essere esente di possedere tutte le condizioni sopra richiamate.

 

Sarebbe bene (anche se la Cassazione conferma tale interpretazione) che il Comune specificasse così nel regolamento ICI, onde evitare strumentali contestazione delle associazioni degli agricoltori.

 

137. Un immobile appartiene al 50% a due fratelli. Il fratello A ci abita con la sua famiglia mentre il fratello B abita in un altra abitazione. Il fratello A muore e nella successione il 50% del defunto viene diviso tra la moglie e le due figlie ( quota 1/3 ) e la moglie chiede il diritto di abitazione.       Il diritto di abitazione e da intendersi anche nei confronti del 50% del fratello B, cioè la moglie ai fini ICI può pagare il 100% lei come abitazione principale ?

 

Risposta: Il de cuius, per trasmettere il diritto di abitazione di cui allo articolo 540 del codice civile, deve essere proprietario. Ne consegue che il coniuge superstite, nel caso descritto, acquisisce il diritto di abitazione per la sola quota del 50 per cento, già di proprietà del defunto marito, mentre la restante quota del 50 per cento rimane di proprietà del cognato, che dovrà essere normalmente assoggettato ad ICI, per la quota da esso detenuta, così come specificato al penultimo capoverso del punto 2 della risoluzione ministeriale n. 12 del 2008.

Di contro, alcuna soggettività assumono le figlie del de cuius, posto che le quote trasmesse, colpite dal diritto di abitazione spettante alla madre, divengono nuda proprietà.

 

In conclusione, solo il fratello del de cuius dovrà essere assoggettato per la quota detenuta, non potendosi considerare, come sopra specificato,  esente il contitolare non utilizzatore della abitazione principale, come del resto risultante dallo esempio fornito nella risoluzione n. 12/08 del Ministero delle Finanze, a cui si fa rinvio.

 

138. Sul sito del Ministero dell'Interno trovo il calcolo del minor gettito ICI ricavato da versamenti 2007.

E' corretto pensare che, avendolo dedotto dai versamenti, riguardi solo e unicamente il campo dell'abitazione principale ? Di conseguenza sono state escluse le pertinenze ?

 

 

Risposta: Tali indicazioni non sono corrette. Il calcolo dovrebbe essere il seguente:

 

(a. versamenti 07 dei possessori abitazione principale + variazioni abitazione principale intervenute nel 2008 da individuare tramite incrocio catasto/anagrafe) - versamenti 08 soggetti lettera a).

 

139. La Parrocchia del Comune di …… risulta proprietaria dei seguenti immobili:

      -          1 immobile classificato A/03 cl. 03 utilizzato dal parroco come canonica;

      -          1 immobile classificato B/01 cl. U utilizzato come aule per il catechismo;

      -          3 immobili classificati A/03 cl. 04 che vengono utilizzati a titolo gratuito dalla Caritas;

      -          1 immobile classificato B/07 cl. U che fa parte dell’oratorio;

      -          1 immobile classificato C/06 cl. 02 che fa parte dell’oratorio;

      -          1 immobile classificato A/03 cl. 03 che fa parte dell’oratorio;

      -          1 immobile classificato C/04 cl. U che fa parte dell’oratorio;

      -          1 immobile classificato A/04 cl. 04 che risulta essere a disposizione;

      -          1 immobile classificato C/01 cl. 03 che risulta essere a disposizione.

 

Secondo il suo parere, per quali di questi immobili la Parrocchia potrebbe godere dell’esenzione ai fini ICI?

 

Risposta: A me pare, anche se sembrerebbe un assurdo, che l'unico assoggettabile è quello dato in comodato alla Caritas e ciò per il fatto che la Corte Costituzionale ritiene che, salvo diversa previsione regolamentare, l'esenzione debba essere accordata quando è lo stesso soggetto passivo l'utilizzatore della unità immobiliare.

 

140. Questo Comune ha appena approvato il P.G.T.. Tra gli altri Ambiti di  trasformazione previsti, ve ne sono alcuni che sono prioritari altri che sono vincolati al verificarsi di determinate condizioni (che non sono  dipendenti dalla volontà dei proprietari dei terreni). Questi ultimi non  sono per il momento immediatamente realizzabili. Come dobbiamo  considerarli ai fini ICI? Possiamo ancora  considerarli agricoli ed effettuare il  calcolo utilizzando il reddito dominicale? Oppure dobbiamo considerarli ugualmente edificabili ed utilizzare il valore venale?

Risposta: L'edificabilità fiscale precede di gran lunga quella urbanistica. Ora, il piano delle regole definisce la destinazione delle aree del territorio comunale e in questo assomiglia un po' al Piano regolatore generale. In particolare individua le aree destinate all'agricoltura, le aree di interesse paesaggistico, storico o ambientale e le aree che non saranno soggette a trasformazione urbanistica. Il piano delle regole definisce anche le modalità degli interventi urbanistici sia sugli edifici
esistenti che di quelli di nuova realizzazione. Questo significa che viene stabilito quanto costruire, come costruire e quali sono le destinazioni non ammissibili. E' per tale motivo che io ritengo che già con l'adozione del PGT le aree soggette a trasformazione urbanistica siano da considerarsi
fiscalmente edificabili, almeno fino a quando la giurisprudenza (fiscale) non dirà il contrario non solo per l'ICI ma anche per gli altri tributi erariali. In conclusione, la base imponibile è il valore venale nel suo stato minimale. anche se è difficile determinarlo.

141. Abbiamo un problema a monte: Il professionista che ha predisposto gli atti  relativi al P.G.T. sostiene che tutti i terreni edificabili ricompresi  negli  ambiti di trasformazione (o documenti di piano) indipendentemente dal  grado di priorità, non siamo da considerarsi terreni edificabili ai fini ICI,  ma  debbano continuare ad essere considerati agricoli in base al disposto del  comma 3 art. 8 Legge Regionale Lombardia nr. 12/2005 che recita ".il  documento di piano non contiene previsioni che producono effetti diretti  sul regime giuridico dei suoli..". Siamo un po' perplessi che una Legge regionale possa normare l'individuazione una fattispecie imponibile ICI,  sia perché i tributi posso essere regolati solo da norme speciali sia anche perché vorrebbe dire che ogni regione può decidere a che regime di calcolo sottoporre tali terreni con le conseguenze che si possono  ben immaginare.

Risposta: Per gli stessi motivi ho discusso con un segretario e quindi ben conoscevo l'interpretazione (sempre contraria agli interessi del comune) dei tecnici. Faccio notare che la lettera b) dello articolo 2, come pure il comma 2 dello articolo 36, comma 2, del dl 223/06, convertito dalla legge 248/06, parla di strumenti urbanistici generali e non di PRG. Quali sarebbero ora in Lombardia? Ricordo poi che l'azione tributaria e' obbligatoria. Cosa farebbe poi il comune se per l'IVA, ad esempio,  la giurisprudenza ritenesse che tali aree siano da assoggettare? Paga il tecnico?

 

 

142. Il nostro revisore dei conti dice in un comune le hanno detto che la certificazione in oggetto deve essere inviata anche alla corte dei conti. È vero questo fatto?

 

Risposta:L'articolo 2 comma 7 del D.L. 07.10.2008 n. 154, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2008 n. 189 prevede che la certificazione del minor gettito ICI sia trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei Conti. Ci  si chiede se detta certificazione debba essere trasmessa dal Comune ovvero se sarà la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo a trasmette copia alla Corte dei Conti con le stesse modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Interno del 1° aprile 2009 per l'invio al Ministero stesso. Solo oggi è stato chiarito che una copia va trasmessa alla sezione regionale da parte dello stesso comune.

143. Per il comodato d’uso, il nostro Regolamento  prevede che il contribuente è obbligato a presentare la cessione fabbricato. E’ dovuta la dichiarazione?

 

Risposta: se ho capito bene la domanda, se il comodante cede il fabbricato non è tenuto alla dichiarazione, a nulla rilevando le differenti previsioni regolamentari le quali non possono porsi in contrasto con la legge statale. Ora, se vendo il fabbricato non sono più soggetto passivo e quindi cade automaticamente il comodato.

 

144. Mi può fare il quadro delle esenzioni e dei casi di assimilazione per i quali l’esenzione della abitazione principale è applicabile solo per scelta del Comune ?

 

Risposta: Ai sensi dello articolo 1 del DL 93/08 convertito dalla legge 126/08 l'assimilazione alla abitazione principale può essere fatta sia con delibera che con il regolamento vigenti nel maggio 08. Ora, dobbiamo distinguere tra esenzioni di diritto, che dipendenti dalla volontà del Comune:

 

a)  casi di esenzioni di diritto:

 

1.abitazioni principali e pertinenze (queste ultime salvo il Comune abbia introdotto limiti);

2. assegnazioni per abitazioni principali effettuate da cooperative a proprietà indivisa;

3. assegnazioni per abitazioni principali effettuate da istituti regionali della edilizia residenziale pubblica (ex IACP);

4. le assegnazioni dello alloggio coniugale, nel caso di separazione, divorzio, salvo che il coniuge assegnante non abbia la proprietà di abitazione principale nel comune del coniuge assegnatario.

 

b)CASI DI ASSIMILAZIONE CONNESSI A SCELTA AMMINISTRATIVA DEL SINGOLO COMUNE

 

1. comodato a parenti: basta il comune abbia concesso anche la sola aliquota della abitazione principale;

2. anziani non più autosufficienti che abbiano trasferito la residenza in case di riposo, ma solo se il comune ha concesso sia l'aliquota che le detrazioni previste per l'abitazione principale;

3. gli iscritti all'AIRE, ma solo se il comune ha concesso sia l'aliquota che le detrazioni previste per l'abitazione principale, poiché di contro la legge da' loro diritto alle sole detrazioni;

4.le locazioni agevolate della abitazione principale, ma solo se il comune ha concesso sia l'aliquota che le detrazioni previste per l'abitazione principale, poiché di contro si continuano ad applicare le agevolazioni in precedenza applicate, ma non l'esenzione completa.

 

In conclusione, per i casi di assimilazione, più che il comportamento assunto astrattamente dal Comune tramite i propri atti amministrativi vale il comportamento in concreto.

 

La norma è di per sé illegittima, poiché differenzia il cittadino in relazione al Comune ove possiede gli immobili. Tuttavia, tale illegittimità costituzionale non è rilevante in sede interpretativa.

 

145. Le premetto che il nostro regolamento ICI, non prevede limiti ne’ di numero ne’ di dimensioni per quanto riguarda le pertinenze agli immobili adibiti ad abitazione principale. Un contribuente, proprietario di un immobile C/2 Classe 1 mq.261 rendita 404,85, comunica che:

mq. 200 sono utilizzati come deposito dalla figlia per attività commerciale

mq. 61 costituiscono pertinenza della propria abitazione principale.

Ai fini ICI è possibile calcolare la quota dovuta per la sola parte di superficie adibita a deposito per attività commerciale ed esentare la parte invece che costituisce pertinenza all’abitazione principale?

Ribadisco che l’immobile in catasto costituisce un’unica unita’ così identificata:

FOGLIO 15 PARTICELLA 2039 SUB.6 CATEGORIA C/2 CLASSE 1 RENDITA 404,85.

 

Risposta: Tale unità non può essere considerata pertinenza nella sua totalità. Infatti, secondo la disciplina catastale ogni unità gode di autonomia. Poi le dimensioni della stessa e la  sua destinazione prevalente negano  la sussistenza delle condizioni stabilite dallo articolo 817 cc.  che definiscono i caratteri della pertinenza, la quale peraltro, come detto in precedenza,  non può essere frazionata, se non attraverso una scissione catastale.

 

146. Le aree edificabili sono conseguentemente variate rispetto al piano regolatore vigente, per le quali erano stati deliberati i valori e le zone urbanistiche di riferimento ai fini dell’imposta comunale sugli immobili.

Essendo il PGT approvato ma non ancora vigente, per il versamento dell’acconto ICI 2009 a quali valori il contribuente deve fare riferimento?

 

Risposta: Il comma 5 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 individua i valori delle aree alla data del primo gennaio di ciascun anno. Si ritiene, dunque, che i valori da considerare siano da riferirsi alla sutuazione descritta nel PRG.

 

147. riguardo quanto indicato nel suo giornalino e sotto riportato:

 

Invio certificazioni abitazione principale anche alla sezione regionale Corte dei Conti alle  stesse scadenza dell’invio al Ministero dell’interno.

 

Il controllo sulle certificazioni del mancato gettito Ici da parte della magistratura contabile è prevista dal Dl enti locali (Dl 154/2008, articolo 2, comma 7), e per effettuarlo la Corte chiede di ricevere la nuova certificazione con le stesse scadenze previste dal ministero dell'Interno. Il modello di certificazione si limita all'indicazione della sola somma del mancato gettito 2008.

 

può dirmi che tale invio deve essere fatto dal Comune (e se c'è qualche circolare al riguardo) oppure provvede direttamente il Ministero dell'Interno, come sembrava dalla lettura dell' articolo 2, comma 7 DL 154/2008 e dal fatto che non abbiamo visto nulla al riguardo.

 

 

Risposta: Ormai è stato chiarito che una deliberazione della Corte dei Conti ha affidato tale compito al Comune, che dovrà inviare un ulteriore originale alla Sezione regionale della Corte dei Conti.

 

148. Rendita presunta dal 1993, dopo diversi solleciti finalmente iscrivono a catasto in atti 2009, posso recuperare  dal 2005 almeno l'imposta? mi sembra di aver letto diverse versioni.

 

 

Risposta: La Cassazione ha ormai consolidato la giurisprudenza nel ritenere che tale r.c. abbia efficacia retroattiva, senza applicazione né interessi, ma a condizione che la r.c. sia stata formalmente notificata al possessore dal Catasto, così come preteso dal comma 1 dello articolo 74 della legge 342 del 2000. Mi è capitato di vedere che il Catasto spesso non notifica come prescritto la r.c., così che nel caso di ricorso il gravame è accolto. Quindi acquisisca dal Catasto gli estremi della notifica e citi ciò negli avvisi di liquidazione. Il recupero può essere fatto  dal 2004.

 

149. Un immobile ha il vincolo di interesse storico solo sulla facciata e non sullo intero immobile. Ha comunque diritto alle agevolazioni su tutto il fabbricato?

 

Risposta: La Cassazione con la sentenza allegata n. 12024 del 2006,  che rimanda la controversia  al giudice di merito al fine di stabilire  se il vincolo è solo sul portale oppure su tutto l'immobile. In sintesi, la Cassazione è necessario valutare in concreto  se il vincolo sia solo sul portale e non sull'immobile oppure se il vincolo sul portale sia la ragione del vincolo sullo immobile. Ovviamente, tale indagine deve essere preceduta dalla verifica della permanenza del vincolo in Conservatoria dei Registri Immobiliari, poiché se sorgesse ora determinato l'efficacia sarebbe successiva.

 

150. Un'area fabbricabile è posseduta da 4 contribuenti di cui uno è  coltivatore diretto. nel D.Lgs. 504 troviamo la specifica secondo cui sono considerati non  fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel  comma1 dell'art. 9.  Il quesito è il seguente: il fatto che uno dei contitolari, coltivatore  diretto, conduca il fondo/area fabbricabile, fa si che anche gli altri  proprietari paghino come terreno agricolo oppure solo il conduttore paga  come terreno agricolo e gli altri proprietari devono pagare come area  fabbricabile?

 

Risposta: Secondo costante e consolidata giurisprudenza della Cassazione le agevolazioni previste a favore dei coltivatori diretti e comunque dagli imprenditori agricoli professionali hanno natura soggettiva e non oggettiva, con la conseguenza che le quote detenute dai contitolari non così qualificati vanno normalmente assoggettate. A conferma si riporta la seguente massima:


In tema di i.c.i., le agevolazioni previste dall'art. 9 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504 in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale su fondi di loro proprietà hanno natura soggettiva e non oggettiva. (Cassazione civile , sez. trib., 08 settembre 2004, n. 18085). In tale sentenza così si legge:"Come si é rilevato, i benefici de quibus
spettano in favore del contribuente che coltiva il fondo, ed hanno perciò impronta soggettiva e non oggettiva, con la conseguenza che devono applicarsi per l'intero sull'imponibile dovuto in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà." Sullo stesso tenore, vedasi le
sentenze della Cassazione 23473/04 e n. 18384/04.

Poiché gli agricoltori (chissà perché) godono particolare benevolenza,  specie avanti le CT e posto che l'articolo 59 del D.Lgs. n. 446/97 lo acconsente, io da anni così indico al riguardo nel regolamento ICI (articolo 2 lettera b):

"Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti dei soli  contitolari aventi la qualifica di imprenditori agricoli professionale. "

Del resto se non fosse così vi sarebbe l'assurdo che ad esempio il coltivatore che abbia l'1 per cento della proprietà determinerebbe l’esenzione degli altri contitolari non qualificati che rappresentano  l'altro 99 per cento della proprietà.

 

151. Abbiamo necessità di un suo cortese parere in merito ad una questione "ICI aree fabbricabili" , che qui da noi in Comune sta esplodendo, nel senso che incombe minaccia di danno erariale all'ente per non avere recuperato.
Il caso é il seguente: nel 2006 la Città di ….. sottoscrive una convenzione con un privato (vedi file allegato) che prevede, tra l'altro, di realizzare 20.000 mq su terreno Comunale( vedi norma di PRG allegata).
I nostri urbanisti, supportati da perizie tecniche, sostengono che l'imposta non è dovuta per questi "diritti edificatori", poichè il terreno su cui ricadono é del Comune e poiché è un diritto sacrificato ed indefinito.
Noi Ufficio Tributi, destinatari di un eventuale Giudizio della Corte dei Conti, sosteniamo che l'ICI é comunque dovuta, essendoci un diritto ad edificare . Ci può inoltrare, cortesemente, un Suo parere in merito, magari suffragato da Giurisprudenza qualora esistente?

 

 

Risposta:A me pare che tale diritto sia di superficie. Infatti, con il diritto di superficie è consentito al terzo di edificare su terreno altrui. Nulla rileva il nome giuridico attribuito nella convenzione. Infatti, l'articolo 952 del cc così prevede:

 

Articolo 952        

Costituzione del diritto di superficie.

[I]. Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri [1350n. 2 , 2643n. 2 ], che ne acquista la proprietà [934, 1350n. 2, 2643n. 2 ].

 

Se  le cose stanno così e tenuto di quanto disposto dallo articolo 3 del D.Lgs.n.504/92, consiglio vivamente il funzionario responsabile di procedere alla emissione degli atti di recupero, avvertendo che il fatto descritto, oltre che determinare responsabilità di danno erariale, potrebbe costituire il reato di abuso d'ufficio.

 

152.  Su area fabbricabile vengono edificati 2 appartamenti, uno terminato e con rendita, l'altro accatastato ma senza rendita (non verrà terminato prima di un paio di anni). Per questo secondo appartamento come mi comporto ? Assoggetto il fabbricato con una rendita presunta o mantengo quota proporzionale dell'area fabbricabile ? 

 

Risposta: Per il secondo sarebbe sbagliato attribuire una rendita presunta, poiché tale istituto è stato abrogato. Va assoggettata invece l'area, così come previsto dal comma 6 dello articolo 5 del D.lgs.n.446/97, senza computare i costi incrementativi.

 

153. Mi chiedevo la detrazione statale 1,33 per mille,  è stata assorbita dall’esenzione “prima casa” con circolare successiva, o vale ancora per le categorie rimaste ?

 

Risposta: Tale ulteriore riduzione è stata abrogata  dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

Le abitazioni assoggettabili (A1, A8 e A9) continuano a beneficiare delle detrazioni, ma non di questa ulteriore detrazione.

 

154. Vorrei un chiarimento in merito all’esenzione ICI per gli immobili di proprietà della PARROCCHIA destinati alle attività culturali: cinema/teatri:

-           l’esenzione è valida in relazione al tipo di programmazione cinematografica svolta?

      -          gli spettacoli teatrali devono avvalersi di compagnie non professionali?

      -          quali sono le ultime normative di riferimento?

 

 

Risposta: La questione è stata chiarita con la circolare n. 2 del 2009, che nella parte di interesse così dice per le attività culturali esenti:

 

               a)            culturali:

 

Sono comprese quelle che rientrano nelle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, musei, pinacoteche, cinema e teatri. I musei non debbono svolgere attività commerciale, quali la vendita di libri o di oggettistica, somministrazione di cibo e bevande.  I cinema sono esenti se hanno la qualifica di “sala della comunità ecclesiale o religiosa di cui allo articolo 2, comma 2, del D.Lgs.n.28 del 2004:

Per sala della comunità ecclesiale o religiosa si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.

 

Sono esenti anche i cinema ove si proiettano esclusivamente film di interesse culturale, film d’essai, film riconosciuti di interesse culturale, film d’archivio, film con attestato di qualità, ecc.

I teatri sono esenti se si avvalgono solo di compagnie non professionali.

 

Ai quesiti posti si risponde dunque:

 

 l’esenzione è valida in relazione al tipo di programmazione cinematografica svolta? Si.

       -          gli spettacoli teatrali devono avvalersi di compagnie non professionali? Si.

       -          quali sono le ultime normative di riferimento? Unica recente novità è tale circolare, che io per le altre parti non condivido, mentre ritengo di condividere nelll'ambito della questione posta.

 

155. Se "un soggetto" apre un'attività artigianale (massaggi, ricostruzione unghie, ecc.) presso la sua abitazione principale e la superficie dei locali destinati alla stessa non supera il 25% della superficie dell'unità immobiliare, ai fini urbanistici non risulta necessario effettuare il cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

Mi chiedevo però .... Ai fini ICI parte di quello immobile, che oggi risulta esente dall'imposta (in quanto abitazione principale), viene di fatto destinato ad un'attività che produce un reddito.

Si sta tanto disquisendo sulle varie "assimilazioni", ma ad esempio nel presente caso, quanto è corretta l'esenzione (almeno totale)?

L'esenzione appunto voleva "privilegiare l'abitazione principale" in quanto tale.

Il presente caso è un esempio particolare e che difficilmente emergerà ai fini ICI, se non incrociato con verifiche e dati di tutt'altro genere.

 

Risposta: Mentre la questione è ben definita per la tassa rifiuti, con conseguente differenziazione delle rispettive tariffe di destinazione (comma 4 dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93), per l'ICI, relativamente alla esenzione della abitazione principale, vale il principio della destinazione prevalente. In senso conforme, per analoga questione,  si è pronunciato il Ministero delle Finanze. Così,  con la risoluzione n. 723 del 1993, il predetto ministero ha affermato che non perde il diritto alle agevolazioni previste per l'abitazione principale colui che concede una sola camera in affitto.

 

156. Vorrei un chiarimento in merito all’esenzione ICI per gli immobili di proprietà del personale delle Forze Armate o delle Forze di Polizia:

 

Premesso che l’articolo 66 della legge 342/2000 concede l’agevolazione fiscale prima casa  per le imposte erariali ma nulla dispone in merito all’ICI, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia è concessa l’esenzione ICI ai sensi del D.L.93/2008 pur non avendo la residenza?

Nella fattispecie,  è stata acquistata con agevolazione prima casa l’immobile pur non avendo trasferito la residenza; il contribuente mi dichiara di risiedere nel comune limitrofo al comune di Gorgonzola e di non essere proprietario di altri immobili.

Io ritengo non corretto applicare l’esenzione per l’abitazione posseduta in Gorgonzola in quanto non è obbligato a risiedere nel comune accanto al comune di Gorgonzola. E’ giusto ciò che sostengo?

 

Ringraziandola anticipatamente le porgo i migliori saluti

 

Donatella Manzoni

Ufficio Tributi

Città di Gorgonzola

Tel. 02/95701215

 

Risposta: Al quesito ha dato risposta negativa il MF con la risoluzione n. 5 del 2007, che riporto qui sotto nella parte di interesse.

 

“In particolare è stato chiesto se ad un contribuente appartenente alle Forze di Polizia, che ha l’obbligo di residenza presso la caserma, possano essere applicati tali benefici relativamente ad un immobile sito nel territorio di un comune diverso da quello in cui è ubicata la caserma ed in cui lo stesso contribuente ha la sua dimora abituale.

Al riguardo, occorre fare riferimento a quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. La norma, così come modificata dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), prevede che per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

Tale norma ha introdotto una presunzione semplice, suscettibile quindi di essere superata da prova contraria, che deve essere fornita dallo stesso contribuente il quale deve dimostrare di aver fissato la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello di residenza anagrafica. Alla luce di tali principi, per i soggetti appartenenti alle Forze di Polizia l’unica possibilità per ottenere l’applicazione dell’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale è quella di fornire la prova della dimora abituale nel comune ove è ubicato l’immobile. Nessun rilievo hanno, invece, le disposizioni contenute nell’art. 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in base alle quali per il personale in servizio permanente delle Forze Armate e di Polizia non è richiesta la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile, in quanto le stesse sono applicabili esclusivamente all’imposta di registro, all’Iva e all’Irpef e non possono, pertanto, essere estese all’ICI. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO “

 

157. il comune di…… ha alienato ad una società totalmente partecipata dallo stesso un fabbricato adibito a magazzino comunale, x il quale il comune ora paga il canone di locazione relativo. tenendo presente che il fabbricato e’ tuttora adibito a magazzino comunale, la predetta società deve versare l’ici?

 

Risposta: Certamente si e per ben due motivi:

a) perché la società non è un ente non commerciale;

b) perché la locazione è un contratto commerciale.

 

158. Ai fini dell’ICI, e alla luce della sentenza n. 25902 del 29/10/2008,  è possibile il contemporaneo utilizzo di più unità catastali come abitazione principale, se di fatto trattasi di una unica abitazione ma catastalmente figurano 2 unità distinte? Si tratta in genere di abitazioni che sono state unificate negli anni ‘60/’70, per le quali non è mai stato predisposta l’unificazione catastale.

 

E’ inoltre fondamentale che le unità immobiliari siano intestate allo/agli stesso/i proprietari?

Esempio se una unità immobiliare è intestata al 100% al marito e l’altra è intestata al 100% alla moglie, in questo caso se è obbligatorio la riunificazione catastale, devono ovviamente andare dal notaio e acquisire la piena proprietà su entrambe le unità immobiliari. Ho avuto un caso analogo l’anno scorso, erano costruzioni recenti e li ho obbligati ad aggiornare sia all’ufficio tecnico che in catasto le unità immobiliari, è corretto?

 

Risposta: Non condivido tale sentenza, la quale peraltro si pone in contrasto con la sentenza della Cassazione n. 10981 del 2007 e con la risoluzione ministeriale n. 6 del 2002. Tale sentenza è ancora più aberrante quando il possesso delle due è diverso, come nel caso da Lei esposto, poiché si presume fatta per eludere il pagamento di tributi (erariali). Comunque tale sentenza si pone in contrasto con i principi di autonomia di ogni unità separatamente accatastata (lettera a articolo 2 D.Lgs.n.504/92) e con il principio di letteralità delle norme di esonero.

Ricordo, infine, che una sentenza della Cassazione, diversamente di una sentenza della Corte Costituzionale, vale solo per il caso trattato.

 

159. E’  da qualche anno facciamo i calcoli ICI a richiesta dei contribuenti. Sul calcolo che facciamo è vero che è chiaramente scritto che l’ufficio non esegue controlli in tale sede e che lo stesso è fatto sulla scorta dei dati forniti dai contribuenti, ma di fatto siamo in ufficio anche e soprattutto per dare informazioni al fine di permettere al contribuente di fare un corretto pagamento.

Il mio contribuente tutti gli anni veniva a farsi fare il calcolo, ora controllandolo ci siamo accorti che l’aliquota agevolata per aver concesso in uso gratuito la casa spettava alla moglie ma non al marito fino al 2007 in quanto la casa in uso gratuito era concessa al fratello della moglie e gli affini per il ns. regolamento usufruiscono delle agevolazioni solo dal 2007 perciò la moglie aveva diritto all’aliquota agevolata già dal 2003 mentre il marito solo dal 2007. sono sempre venuti da noi a farci fare i calcoli (ce li hanno portati) e non hanno mai nascosto i gradi di parentela. In buona fede – li facevamo noi i calcoli – hanno sempre pagato “per ns. errore” con l’aliquota agevolata anche per il marito.

 

Speravo ci fosse modo anche per la liquidazione di calibrare la sanzione in qualche modo.

Risposta: Se l'errore è stato compiuto in buona fede sia dal Comune che dal contribuente l'errore è scusabile e quindi non vanno applicate almeno le sanzioni (applicherei gli interessi).

 

 

160. Un contribuente proprietario di un immobile posseduto a titolo di abitazione principale privo di garage possiede a 50 metri di distanza e quindi su un altro mappale un C6 e un C2 (questo ultimo costruito come deposito agricolo). Può considerare tali fabbricati pertinenza dell'abitazione principale e quindi non pagare l'ICI? Il ns regolamento non prevede limiti alle pertinenze.

 

 

Risposta: Il requisito oggettivo  della pertinenza prescinde dalla sua vicinanza con la cosa principale, ma dal servizio volontario della prima a vantaggio della seconda. E' richiesto anche che pertinenza sia posseduta dallo stesso proprietario della cosa principale (articolo 817cc). Certamente è pertinenza il C6, mentre il C2 ritengo che possa essere considerato pertinenza se di superficie non maggiore della abitazione principale.

 

161. Sono stati emessi per gli anni dal 2004 al 2008 n° 8 accertamenti per il recupero della differenza dovuta alla maggiore rendita su un C/1 dichiarato dalla contribuente nel '96 con rendita presunta in quanto l'Agenzia del Territorio ha attribuito la Rendita con data messa in atti il 27/09/99. Siccome fino al 2008 la contribuente continua a versare l'imposta calcolandola sulla rendita presunta dichiarata nel '96 senza mai preoccuparsi di verificare a Catasto se fossero intervenute delle variazioni sono stati emessi gli atti per il recupero della maggior imposta
dovuta sulla maggior rendita con applicazione di sanzioni ed interessi. Tale rendita non è stata mai notificata alla contribuente, questa ultima infatti ha presentato richiesta di rettifica degli atti chiedendo la non applicazione delle sanzioni in quanto non è mai venuta a conoscenza della
maggior rendita mai notificatale dal Catasto. Come posso rispondere alla richiesta di rettifica della contribuente anche alla luce del fatto che fino al 1999 non vi era l'obbligo per il Catasto di
notificare le rendite attribuite?


 Risposta: Nel caso descritto  non possono trovare applicazione né sanzioni né interessi, come del resto previsto dal combinato disposto dei comma 2, prima parte e 3 dello articolo 74 della legge 342 del 2000 e ciò per il fatto che la r.c. non è stata mai formalmente notificata al possessore, a
nulla rilevando persino la sua conoscenza di fatto. La ragione è connessa alla mancata possibilità di impugnare la r.c. da parte del possessore, possibilità offerta solo con la notifica degli atti da parte del Comune, che avrebbero riportare tale facoltà, in assenza della quale neppure il tributo
avrebbe potuto essere recuperato.

 

162. In caso di terreni adibiti a cava estrattiva Le chiedo se è corretto utilizzare come imponibile ai fini dell'ici il valore risultante dai mc. cavabili derivante dall'autorizzazione per l'esercizio di attività estrattiva, oppure, in caso contrario, qual'è il valore da considerare?

Per quanto riguarda invece l'impianto di estrazione non essendo accatastato (e non risultando nemmeno la dichiarazione) è corretto utilizzare i valori contabili classificandolo catastalmente nella categoria "D7". 

Le chiedo, inoltre, nel caso l'attività estrattiva venisse meno per un certo periodo a seguito di passaggio di proprietà da un'azienda ad un'altra e/o per mancanza di autorizzazione, è corretto utilizzare anche in questo caso come valore imponibile quello risultante dai mc. cavabili in base all'autorizzazione precedente o previsti nel piano cave provinciale?

 

Risposta: Le cave sono terreni agricoli che vanno esclusi dal pagamento dell'ICI, salvo la presenza di aree ritenute edificabili secondo gli strumenti urbanistici del Comune oppure gli eventuli fabbricati presenti, accatastati o accatastabili. Infatti, sono rilevanti ai fini ICI solo allorché l'area sia utilizzata ai fini agricoli, mentre l'attività estrattiva è attività industriale.

 

163. Le istruzioni ministeriali delle dichiarazioni prevedono che "non si deve presentare nel caso in cui l'esenzione riguardi l'abitazione principale disposta dal D.L. 93/2008". Quindi, per le nuove residenze o le cancellazioni delle stesse, le esenzioni  o gli assoggettamenti ici  devono essere inseriti d'ufficio in banca dati dal Comune. Mi conferma questa estensione arbitraria oltre la normativa, la quale prevedeva solo esclusivamente il non obbligo per i dati trasmessi dai MUI ?

 

Risposta: Si. Ciò è legato a quanto preteso dallo Statuto del contribuente che esonera il contribuente da informazioni o adempimenti connessi a dati recuperabili dal Comune mediante propri o altrui archivi (PA). Per ricavare tali dati si deve tener conto delle variazioni catastali con quelle anagrafiche.

 

164. Un contribuente  ha acquistata un'immobile in data 03 luglio 2008.  E' residente dal 02.12.2008 e ha fatto denuncia TARSU con inizio  occupazione dal 01.11.2008. Per il periodo 03 luglio 2008 - 02.12.2008 riterrei di recuperare l'ICI  che naturalmente non è stata versata.  Lei cosa mi consiglia di fare?


RISPOSTA: L'imposta dovuta per tale periodo. Infatti, l'esenzione decorre dalla acquisizione della residenza, salvo dimostrazione di dimora abituale pregressa che il contribuente avrebbe dovuto dimostrare. La gente confonde la legge sulla prima casa, prevista per i tributi locali, che si perfeziona con l'acquisto con l'abitazione principale che, invece, si acquisisce con la residenza.  Motivi come sopra l'accertamento.

 

165. Nell'anno 2007 abbiamo rilevato che molti contribuenti hanno effettuato il  versamento acconto ICI (senza sanzioni ridotte del 3.75% e interessi)  dopo la nuova scadenza del 16 giugno 2007 ma entro 30 giorni dalla  predetta scadenza e cioè entro la scadenza dell'eventuale ravvedimento  operoso se effettuato nei primi 30 gg.  Il  suddetti contribuenti  sostengono che con il predetto versamento intendevano ravvedersi e non  evadere l'imposta, ammettendo di aver esclusivamente la colpa di non avere  nel contempo effettuato il versamento delle sanzioni del 3.75% + gli  interessi. Chiedono pertanto che le sanzioni per ritardato versamento  del  30 % venga calcolato solo sulla differenza dovuta al momento del  ravvedimento effettuato  ( e cioè sulla differenza che avrebbe dovuto  versare comprensivo delle sanzioni del 3.75% +gli interessi, sanando così  il ravvedimento).
Tengo a precisare che stiamo parlando  in molti casi di cifre molto basse  ad es. imposta dovuta  60   (versato il 18.06.07 Euro 60) - avrebbe dovuto  versare con il ravvedimento operoso (imposta Euro 60+  la sanzione del  3.75% pari a Euro 2.25 + 0.008 di interessi per un totale di Euro 62.33)
 rimane una differenza non versata di Euro 2,33. Non considerando il  versamento come ravvedimento operoso  dovrebbe essere applicata la  sanzioni del 30% liquidando al contribuente quindi una differenza di  Euro 18 + interessi.  Chiediamo pertanto se sia possibile accogliere la predetta istanza  ritenendo non eseguito "perfettamente" il versamento del ravvedimento e  applicare le sanzioni del 30% solo sull'importo mancante o non considerare  valido il ravvedimento operoso e sanzionare al 30%  come se il contribuente  non avesse versato alcun acconto e parificarlo all'evasore totale?

 

Risposta: Tale richiesta non può essere accolta. Infatti, la normativa tributaria ha carattere speciale e trova applicazione solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. Ora, l'articolo 13 del D.Lgs.n.472/97 presuppone per l'applicazione della sanzione che il contribuente nel termine
indicato versi tributo, sanzione così ridotta ed interessi da calcolarsi al saggio legale. Ne consegue che la sanzione applicabile è quella del 30 per cento, oltre gli interessi moratori, in considerazione del fatto che la legge rende l'errore conseguito non scusabile.

 

166. Nel caso di ritorno in bonis al fallito con fallimento aperto nel 1986, quanti anni devo recuperare?

 

Risposta: Il soggetto passivo è sempre l'ex fallito, così che il recupero avviene nei suoi confronti entro l'ordinario periodo di decadenza quinquennale decorrente dalla data di restituzione ad esso dello immobile e non con riferimento agli anni di competenza

 

167. Siamo a richiederLe il suo parere riguardo alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti.

Il vigente regolamento del nostro comune cita: “Si considerano abitazioni principali non solo quelle abitate dal proprietario, ma anche quelle concesse in uso gratuito a parenti entro il 2° grado ivi residenti anagraficamente e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti. Per usufruire dell’aliquota ridotta nel caso di concessione in uso gratuito, è obbligatorio compilare e riconsegnare all’ufficio tributi apposito modello, in distribuzione  presso l’ufficio stesso, entro il termine perentorio per il versamento della prima rata. …….”

Il caso è quello di due coniugi che sono proprietari al 50 per cento di un immobile sito nel nostro comune: la moglie ha la residenza anagrafica nel nostro comune, il marito nel comune di un’altra regione.

La moglie non pagherà l’ ICI sull’abitazione principale nella quale risiede. Può il marito essere esentato dall’ ICI per l’abitazione del nostro comune, facendo una comunicazione di “concessione in uso gratuito alla moglie”, e dunque essere esentato anche per la parte di sua proprietà? I coniugi non risultano essere separati.

Nella fattispecie il rapporto di coniugio esistente tra moglie e marito può essere considerato  di “parenti entro il secondo grado”?.

 

Risposta: Secondo il Ministero delle Finanze, risoluzione n. 12 del 2008, punto 2 penultimo capoverso, i contitolari della abitazione principale che non vi abitano non sono esenti. In tale fattispecie, peraltro, non trova applicazione l'istituto del comodato per ben due motivi:

a) perché il contitolare è proprietario per quota;

b) perché il coniuge non è un parente.

 

L'adesione a tale proposta comporterebbe dunque responsabilità di danno erariale.

 

168. La categoria catastale C/1 può essere considerata pertinenze visto  che si tratta di negozi e botteghe?  A mio parere no.

Risposta: No e ciò fino a quando non ha mutato la destinazione catastale (e urbanistica).

 

169. Una contribuente proprietaria di una u.i. chiede se deve pagare l'ICI in quanto la suddetta unità immobiliare era (fino al 11.09.08) abitazione principale (perciò esente dall'imposta).Il dubbio è questo: la casa è ipotecata e verrà venduta all'asta. La contribuente sostiene che, essendo ipotecata la casa, ha dovuto lasciare i locali (ed ora vive in affitto) perciò non deve versare l'ICI. E' corretta questa interpretazione?

 

 

Risposta: Con il pignoramento della casa il possessore perde la detenzione, ma non il possesso dello immobile, così da rimanere soggetto passivo, sino alla data del decreto del giudice della esecuzione che aggiudichi la casa al nuovo possessore. Ora, poiché l'abitazione è il luogo ove il soggetto ha la propria residenza ed avendola il medesimo trasferita, ne consegue che il Comune dovrà continuare ad assoggettare il possessore, senza concedere ad esso alcuna esenzione. Anzi, la situazione descritta rende consigliabile la notifica tempestiva degli atti di recupero al contribuente e nel caso di probabile non pagamento da parte del medesimo l'insinuazione nel procedimento esecutivo, così che il Comune possa partecipare alla distribuzione del ricavato a pagamento delle obbligazioni poste in capo allo esecutato.In conclusione, non solo permane tale obbligo in capo al possessore, ma la situazione consiglia la tempestività della azione di recupero.

170. Un contribuente ha proposto ricorso contro la cartella, senza avere in precedenza impugnato l’accertamento. Nel ricorso sostiene che la r.c. attribuitagli dal Catasto dopo il 2000 avrebbe efficacia successiva e non retroattiva.

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che la pretesa del contribuente e ciò prescindendo la relativo contenuto è inammissibile per violazione del comma 3 dello articolo 19 del D.Lgs.n.546/92, in base al quale non è legittimo proporre ricorso contro la cartella per vizi reclamati riconducibili atti anticipatori non tempestivamente impugnati. La ragione di tale principio sta nel fatto che in assenza di tale regola il termine di ricorso sarebbe non più di 60 giorni ma di anni. Ma anche nel merito l'operato compiuto da codesto Comune è corretto, trovando conforto nella norma e nella giurisprudenza prevalente per la quale le r.c. anche se attribuite dal 2000 hanno efficacia retroattiva, alla sola condizione, come avvenuto in questo caso, che la r.c. sia stata formalmente notificata al possessore:

 

Cassazione civile, sez. trib., 26 ottobre 2005, n. 20775 ( ICI efficacia retroattiva anche per r.c. in atti dal 2000, purché formalmente notificate).

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 l. 21 novembre 2000 n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

171. Vorrei un' ulteriore precisazione in merito alla risposta ricevuta: posso applicare comunque il comma 6 dell'articolo 5 d.lgs n. 504/92 anche se il fabbricato si trova in zona agricola e pertanto, non edificabile?

 

Risposta: certamente si. Infatti, è lo stesso comma che così prevede: "In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2" In conclusione, tale fattispecie è connessa ad una edificabilità di fatto, a nulla rilevando l'ubicazione del fabbricato che subisce tali interventi o si trova in detta situazione.

 

172. Il  10.12.2002 con sentenza  del Tribunale si è dato corso ad una divisione giudiziale di più immobili. La trascrizione della sentenza è avvenuta a febbraio 2009. I vecchi proprietari hanno provveduto al pagamento dell’ICI secondo le proprietà originarie. La sentenza ha disposto la proprietà a favore di uno solo dei vecchi proprietari. Si chiede se ai fini ici la decorrenza degli obblighi inizia dalla sentenza o dalla trascrizione.

 

Risposta: La sentenza ha efficacia retroattiva dalla data di presentazione della domanda giudiziale e non dalla sua trascrizione. ma sono fatti salvi i diritti dei terzi. In sintesi, i vecchi proprietari sono come se da tale data non fossero proprietari, ma essi debbono chiedere il rimborso dell'ICI non al Comune ma in sede giudiziale. Di contro, il comune deve emettere gli atti di recupero nei confronti dei nuovi proprietari, portando in deduzione i versamenti eseguiti dai precedenti proprietari, che con la sentenza hanno perso la proprietà.

 

173. Il piano regolatore prevede che alcuni edifici possano sopraelevare il  lastrico solare reperendo l'indice da terreni della stessa zona. Nel caso  specifico soggetti proprietari dell'indice e soggetto proprietari . del lastrico solare  si convenzionano per edificare sul citato lastrico volume residenziale  (attici).Dalla stipula della convenzione edilizia l'imposta risulta  dovuta dal proprietari . del lastrico (che è diventato a rea edificabile),oppure  solo dai proprietari  dell'indice?

 

Risposta: La edificazione del lastrico solare è irrilevante come area edificabile e ciò sino alla conclusione dei lavori di edificazione e ciò per il fatto che l'area di sedime è già assorbita dalla preesistente costruzione
(Cassazione n. 23347 del 15.12.04). La cessione dello indice di cubatura incide unicamente sul valore delle area cedente, che diminuisce, senza tuttavia sopprimere la natura di area edificabile. Non si confonda, dunque, la crescita di valore dello edificio per la ricezione dello aumento di cubatura con la sua rilevanza sulla obbligazione ICI, posto che i fabbricati sono assoggettati non sul loro valore ma in base alla loro rendita catastale (articolo 5 comma 2 del D.Lgs.n.504/92).

 

174. Una impresa di costruzioni è proprietaria di un terreno agricolo.  Essendo impresa di costruzioni non coltivano il terreno e pertanto non lo  pagano come ICI.  Noi abbiamo emesso degli accertamenti in quanto catastalmente non  risultano variazioni e al catasto questo terreno ha un reddito dominicale.  Quesito: l'impresa per non pagare l'ici sul terreno incolto deve fare una  variazione catastale? Sarebbe eventualmente sufficiente una autocertificazione dell'impresa resa  all'ufficio nella quale dichiarano che il terreno NON è coltivato?

Risposta: Diversamente dall'IRPEF e dall'IRES, i terreni agricoli incolti sono esclusi dal pagamento dell'ICI, senza che siano dovuti detti adempimenti  o variazioni catastali. Infatti, come si evince dalla norma (articolo 10 del D.Lgs.n.504/92) i cespiti esenti o esclusi non debbono essere oggetto di dichiarazione alcuna.

La ragione sta nel fatto che la lettera c) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 considera rilevanti solo i terreni agricoli utilizzati da un imprenditore agricolo. Nel caso descritto si realizza l'istituto della esclusione per carenza oggettiva (incolti) e soggettiva (l'utilizzatore non è un imprenditore agricolo o comunque non in possesso della partita IVA agricola).

 

175. Nel nostro regolamento dell'I.C.I. fra le abitazioni assimilate all'abitazione principale rientrano quelle concesse in uso a parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado, e quelle concesse agli affini fino al 2° grado (suoceri, cognate, nuore, generi) (vedi art. 59 del D.Lgs. 446/2007). Considerato che lo Stato rimborsa ai Comuni il mancato introito ICI  relativo alle abitazioni principale e assimilate  concesse in uso a parenti in linea retta o collaterale, senza citare gli affini. Alla luce di quanto indicato chiediamo se è corretto il mantenere nel regolamento l'esenzione per gli affini, per i quali non avremo il contributo dallo Stato, o se è possibile provvedere alla modifica del regolamento depennando tale beneficio. Nel caso, chiediamo se possiamo provvedere al recupero dell'imposta non pagata, in buona fede, da parte dei cittadini e con quale modalità.

 

 

Risposta: La questione è dubbia. Infatti, contrariamente alla tesi da me espressa in passato per la quale con il termine parente si intendeva riferirsi ai soggetti obbligati agli alimenti, ai sensi dello articolo 433 cc, così da comprendere sia il coniuge che gli affini, il MF aveva ritenuto si dovessero escludere sia il coniuge che gli affini, poggiando la sua risposta sul carattere letterale della norma. Tuttavia, successivamente il MF aveva riconosciuto estendere il comodato anche il coniuge nel caso di separazione, sempre che fosse previsto nel regolamento. Infatti, nella risoluzione n. 5 del 2007, il MF così si esprime:

 

Secondo i chiarimenti forniti, tale disposizione regolamentare non sarebbe in contrasto con la norma contenuta nell’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 446 del 1997, in cui si prevede che i comuni possano considerare abitazioni principali, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, solamente quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela, senza fare alcuna menzione agli affini o ai coniugi.

L’introduzione di detta disposizione, rientra, infatti - come anche affermato nella recente nota n. 1184/2007/DPFUFF - nel più ampio potere regolamentare riconosciuto "in via generale agli enti locali dall’art. 52 dello stesso D. Lgs. n. 446 del 1997".

Ammesso che vi possa rientrare il coniuge, non vedo come non vi possa rientrare anche l'affine, come affermato al riguardo dalla CTP di Pisa.

 

Personalmente ritengo il vs regolamento legittimo e ritengo che tale esenzione debba essere mantenuta. Ne parli con gli amministratori e se loro ne sono convinti ammetta l'esenzione e non proceda a recuperi.

 

176. Un contribuente proprietario di due unità immobiliari distinte ma comunicanti ed utilizzate come abitazione principale spetta l'esenzione per entrambe? Se no, è possibile applicare per la seconda unità l'aliquota agevolata con la relativa detrazione stabilita dal regolamento comunale?

 

Risposta: La sentenza della Cassazione n. 25902/08 che è favorevole alla tesi della doppia esenzione sta creando danni gravissimi ai comuni. Ora, tale sentenza, diversamente da quelle della Corte Costituzionale, vale per il caso trattato. Essa si pone in contrasto con altre sentenze della Cassazione e con la risoluzione ministeriale n. 6 del 2002. Essa si pone in contrasto:

a) con il principio di autonomia di ogni unità separatamente accatastata (articoli 2 e 5 del D.Lgs.n.504/92);

b) con il principio di letteralità della norma di esonero (abitazione e non abitazioni);

c) con il divieto applicativo dei divieti elusivi.

 

Superata tale questione, la seconda va assoggettata come altro fabbricato, senza detrazioni e con l'aliquota ordinaria.

 

177. Mi permetto di inoltrarle il seguente quesito perchè continuano a pervenire a questo ufficio richieste da parte di cooperative per il contributo dei fabbricati categoria D. L'ultima arrivata in ordine di tempo insiste nel dire che se un dato anno io ho minori entrate non certificate perchè non raggiungono i limiti le posso recuperare gli anni successivi. Questo ha fatto cadere tutte le mie convinzioni cioè che essendo le minori entrate riferibili ad ogni singolo anno d'imposta se non certificate si intendono perse.

Ora, essendo Lei l'unico consulente di cui io mi fidi al 100% non potrebbe darmi un parere sul tema?

 

in sintesi la sua tesi è quella del ministero delle Finanze. Io, invece, penso che essa sia sbagliata. Infatti, se non arrivo al minimo un anno non vedo perché se negli anni successivi vi è un ulteriore fabbricato che vi rientra non posso fare la sommatoria della perdita subita per tutti e due a valere ovviamente dall'anno in cui ho superato l'importo minimo.

 

Qualora il Ministero contestasse ciò, credo che un eventuale ricorso del Comune al TAR gli darebbe ragione. Basta fare un esempio. Mettiamo che il minimo sia 100. Nel Comune A vi è un solo fabbricato di tale tipo che ha procurato la perdita di 101. Nel Comune B vi era un solo fabbricato che aveva determinato una perdita di 99. Nei successivi anni se ne aggiunge un altro con perdita 99. In sintesi, il Comune avrebbe il contributo, mentre B che ha una perdita maggiore nulla.

 

178. Con atto giudiziario dell’08.05.2002 viene assegnato al marito, in diritto d’uso, l’appartamento relativo all’abitazione principale (marito e moglie proprietari al 50%). Sulla base della precedente giurisprudenza ho accertato il 2004 e il 2005 all’assegnatario (100% possesso e 100% detrazione abitazione principale).

Dal 2006 al 2007 l’accertamento deve essere fatto sulla base delle risultanze catastali (marito possesso 50% con detrazione 100% - moglie possesso 50% senza agevolazioni)?

Dal 2008 applico l’art, 6, comma 3bis del 504/92.

E’ corretto così? Grazie e cordiali saluti

 

 

Risposta: Si precisa che sulla base della giurisprudenza costante della Cassazione, condivisa pienamente dal Ministero delle Finanze, a valere fino alla introduzione del comma 3 bis allo articolo 6 del D.Lgs.n.504/92, soggetto passivo ICI è il coniuge assegnante e non quello assegnatario, così che, mentre il marito è esente per la quota posseduta, la moglie è da assoggettare con l'aliquota ordinaria fino al 31.12.2007, per essere esentata dal 2008, solo in quanto non abbia nel Comune del coniuge assegnatario la proprietà di altra abitazione principale.

 

179. Il comune deve prendere in considerazione la determinazione della base imponibile delle Cave per le quali, le indicazioni provenienti da più agenzie del territorio (ma purtroppo non quella di Bergamo...!) definiscono che vadano classificate come fabbricati di tipo D. L'annoso problema è, in
assenza di rendita, (ma anche per la determinazione della rendita con la procedura DOC-FA) quello di determinare il valore a libri contabili quando l'effettivo valore non è dato dal valore del terreno iscritto nel libro cespiti che può essere anche insignificante, ma dalla potenzialità volumetrica di escavazione, quindi il valore al m3 che viene determinato nelle convenzioni con la Provincia e/o dei Piani Cave, più le strutture, gli impianti fissi etc...
Le allego alcune direttive di diverse Ad.T.


Risposta: Si fa rilevare che di regola le cave sono considerate dallo ordinamento tributario come terreni agricoli, destinati ad attività industriale. Ora, come tali sono da considerarsi escluse dal pagamento dell'ICI, in considerazione che la lettera c) dello articolo 2 considera terreni agricoli rilevanti solo quelli destinati ad attività agricola. La cava può rientrare fra i fabbricati del Gruppo D, ma solo per la parte costituita da fabbricato o da complessi immobiliari  costituiti da
meccanismi inamovibili per necessaria incorporazione nel fabbricato o nello impianto.

Si veda ad esempio la recente risposta data per le funivie dal Ministero delle Finanze, che sotto si riporta.

In conclusione, le cave non sono oggetto di imposizione ICI, salvo che non siano costituite da impianti inamovibili, dettanti procedimenti produttivi unità. In tale ipotesi quindi oggetto imponibile non è di per sé la cava, ma il fabbricato o l'impianto fisso utilizzato dalla cava per finalità  industriali.

 

180. Un contribuente ha acquistato un’area ricadente in zona R1- area di rispetto cimiteriale - sulla quale, a seguito di convenzione, è stata concessa la costruzione di un chiosco di fiori e di accessori per cimitero.

Tenuto conto che i lavori di costruzione sono già iniziati l’ICI deve essere pagata sull’area edificabile oppure sarà dovuta solo al termine dei lavori a fabbricato ultimato? Si precisa che per tale area il proprietario non ha mai versato l’ICI in quanto non ritenuta edificabile per classificazione in zona R1.

Ringraziandola per la collaborazione, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

 

Risposta: In tale ipotesi l'area è considerata di fatto, così come previsto dal comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92. Ne consegue che sin dallo inizio dei lavori di edificazione l'area va assoggettata ad ICI, senza tener conto dei costi di edificazione.

 

181. Nel caso di immobili fatiscenti (non coperti da permesso di costruire od il cui permesso di costruire è scaduto ed entro i tre anni non hanno iniziato alcun lavoro di ristrutturazione) e per i quali è stato rilasciato un originaria dichiarazione di inagibilità da parte del Tecnico Comunale, la condizione di riduzione a metà dell’imposta è esercitabile per sempre (non vale il periodo dei tre anni di cui alla seconda parte del comma 1 art. 8 da Lei citato) sino ad eventuale intervento di lavori e quindi riutilizzo dell’immobile?

Io ho alcuni casi per i quali annualmente faccio rinnovare l’autocertificazione di condizione di fatiscenza dell’immobile, al fine di acconsentire la riduzione a metà dell’imposta per reiterazione della condizione di fatiscenza medesima. Mi sembrerebbe comunque ingiusto ridurre a solo tre anni anche per i fabbricati fatiscenti la riduzione alla metà dell’imposizione…

 

Risposta: No. Tale riduzione opera sino a quanto il fabbricato non diviene agibile o sino a quando ne è ripreso l'uso. In sostanza, è illegittimo che il Comune ne chieda la ripresentazione periodica, non essendovi una norma che imponga tale onere.

 

182. Si chiede se, come richiesto insistentemente dall'assessore  alle finanze sia legittimo modificare ora in sede di approvazione del bilancio 2009 il regolamento ICI riconoscendo l'agevolazione della conduzione diretta anche al coniuge, ai parenti ed affini entro il secondo grado che conducano i terreni in affitto o comodato, con possesso della qualifica di coltivatore diretto.   Chiedo quindi, tenuto presente il parere n. 9/2009 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione Piemonte  , in considerazione del decreto legge 93/2008, e tenuta altresì presente la normativa generale prevista dal d.lgs. 504/92 art. 9 e pronunce successive, sia possibile modificare i regolamenti ICI concedendo l'agevolazione predetta, qualora fortemente voluta dall'amministrazione comunale. Dovendo apporre quale responsabile dei tributi il parere di regolarità  tecnica  chiedo conforto sulla legittimità . L'Assessore insiste che, se lo vuole l'amministrazione comunale, può anche togliere l'ICI ed il responsabile deve attenersi alle direttive.

INTEGRAZIONE:

La conduzione del terreno nella fattispecie e soggetto passivo sarà effettuata direttamente il coniuge o parente , che sarà affittuario o comodatario (contratto da registrarsi se comodato?). Insisto perché non vorrei esibire un parere dell'….. non esatto per non chiarezza del quesito, o mi si dica per consentire tale agevolazione come potrebbe essere modificato il testo del regolamento.  

Il coniuge o parenti pur non essendo i proprietari del terreno, per godere dell'agevolazione dovranno averlo  in affitto o comodato, avranno altresì la qualifica di coltivatori diretti e dovranno condurre il terreno. La normativa parla di possesso, ma il possesso del terreno può averlo anche un affittuario o comodatario ossia un possessore di diritto di godimento,  pur non trattandosi i diritto reale (proprietà o usufrutto). Lo ribadisco perché l'Amministrazione intende continuare su tale linea , e non vorrei dare un parere errato.

 

Risposta: Il termine possesso, usato dal legislatore ICI, è l’insieme dei diritti che determinano la soggettività passiva,  ai sensi dello articolo 3 del D.Lgs.n.504/92 , come  si evince chiaramente da quanto disposto dal comma 2 dello articolo 1 di tale decreto. Ne consegue che il possessore non è che il soggetto passivo ICI.

 

Pare, quindi, doversi dedurre, con assoluta certezza,  che l’esenzione prevista dalla seconda parte della lettera b) dello articolo 2 di detto decreto legislativo comporti l’esatta coincidenza fra la qualifica di soggetto passivo e quella di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, figura questa ultima che ha sostituito quella di imprenditore agricolo principale, e ciò a seguito della emanazione del D.Lgs.n.99/04.

 

Ne consegue che nel caso di affitto o di comodato, anche al coniuge o a parenti che possiedono tali qualifiche, l’esenzione in argomento “non deve essere accordata”, pena assunzione di responsabilità di danno erariale e  nei casi più gravi  responsabilità penale, potendosi realizzare, persino,  il reato di abuso d’ufficio.

 

A scanso di ulteriori equivoci, si rammenta, infine, che per  le norme di esenzione tributaria non trova applicazione l’istituto della analogia, posto il carattere speciale e quindi tassativo delle disposizioni di esonero, peraltro introducibili solo dalla legge statale.

 

183. La moglie residente in altro paese può concedere in uso gratuito il suo 50% di abitazione al marito?

Che grado di parentela ha la moglie rispetto al marito?

 

Risposta: Il coniuge non è un parente ma solo parte del rapporto matrimoniale. Ora, poiché voi avete limitato l'agevolazione, che diverrebbe ora esenzione, solo nel caso di separazione e di divorzio, la moglie sia essa residente o meno nel comune non può beneficiare di alcuna agevolazione. In definitiva, non solo non è ora esente, ma l'Ufficio dovrà procedere al recupero per gli anni pregressi.

 

184. Nel caso di una palazzina con più appartamenti, due dei quali non ancora accatastati e dei quali non è stata presentata la fine lavori, il calcolo dell'ICI viene effettuato tenendo conto della superficie del terreno, quantificata solo per i due appartamenti, oppure sulla base di rendita degli alloggi identici facenti parte della stessa palazzina?

 

Risposta: E' necessario verificare se tali unità, pur non essendo ancora finite formalmente, siano comunque utilizzabili. Infatti, in questa ultima ipotesi Lei deve ordinare l'accatastamento, così che la r.c. avrebbe efficacia retroattiva. Parrebbe, infatti, improbabile che tali unità non siano utilizzabili.

 

Se, invece, risultasse macroscopica la non ultimazione dei lavori, il costruttore rimarrebbe soggetto passivo dell'area edificabile in base al seguente rapporto: superficie edificabile relativa a tale unità non finite/area edificabile totale. Ad esempio se la superficie dei 2 appartamenti fosse 200 ed il totale da progetto fosse 400 e l'area di progetto fosse 1000 mq avrebbe l'area edificabile di mq 500.

 

185. Un contribuente avendo due unità immobiliari accatastate distintamente  ma collegate tra di loro , può applicare   su entrambe le unità l'aliquota agevolata per abitazione principale o addirittura l'esenzione ?

 

 Risposta: Tale richiesta trova il proprio convincimento in una sentenza della Cassazione, la numero 25902/08, che ammette l'esenzione ICI quando le due unità abitative sono fra loro complementari, si da poter essere considerate una sola abitazione, Tale sentenza, peraltro valida solo per il caso trattato, si mostra contraria ad altra sentenza della Cassazione (n. 10981/07) e con la risoluzione n. 6 del 2002. Tale sentenza si pone poi in contrasto con:

a) il principio di autonomia giuridica di ogni unità distintamente accatastata;

b) contro il principio di tassatività delle norme di esenzione tributaria;

c) contro il divieto applicativo di comportamenti elusivi.

 

Per le ragioni anzidette suggerisco di non aderire a tale richiesta.

 

186. Nel nostro comune c'è un'abitazione non ultimata senza infissi e impianti  e sprovvista di certificato di abitabilità dell'uff. Urbanistica. Tale  abitazione è censita al n.c.e.u., il proprietario ha richiesto la  riduzione dell'I.C.I. del 50% come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 504/92.  Secondo il nostro parere tale riduzione è dovuta solo per gli immobili  fatiscenti o pericolanti.

Risposta: Tale riduzione non deve essere accordata, non potendosi considerare inagibile o inabitabile un fabbricato non ultimato. In senso conforme si è espressa la Cassazione con la sentenza di cui si riporta qui sotto la massima:


La disposizione di cui all'art. 8 d.lg. n. 504 del 1992 prevede la riduzione dell'i.c.i. del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Tale norma è agevolativa e, come tale, ha natura speciale, siccome deroga al dettato generale in tema di i.c.i. e, dunque, per il principio contenuto nell'art. 12 delle preleggi, è di stretta interpretazione, insuscettibile di applicazione, nè analogica, nè estensiva.
Il mancato rilascio del certificato di abitabilità non rientra nel suo paradigma, nè è omologabile nell'ipotesi che essa contempla, che fa riferimento a cause sopravvenute, che devono, altresì, essere accertate secondo la speciale procedura prevista.

Cassazione civile , sez. trib., 15 aprile 2005, n. 7905

 

 187. Un contribuente ci chiede rimborso ICI per gli anni 2005/2006 e 2007 per il seguente motivo:

La madre e la figlia posseggono un immobile dove vi abita la madre in uso gratuito. Il nostro  Regolamento prevede che per gli usi gratuito vada applicata l'aliquota e la detrazione ICI prima casa.

La madre ha applicato l'aliquota e la detrazione prima casa La figlia ha applicato solo l'aliquota agevolata

Ora ci viene richiesto rimborso in quanto la madre non usufruiva di tutta la detrazione e la figlia vuole usufruire della parte residua di detrazione. Secondo noi il rimborso non va dato in quanto la detrazione la usufruisce la madre e basta e la figlia solo l'aliquota. Secondo lei? Come potremo giustificare il diniego?

 

 

Risposta: Il rimborso non va dato ed anzi la quota posseduta dalla figlia va assoggettata con l'aliquota ordinaria, come chiarito dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 12 , punto 2, penultimo capoverso, del 2008. In tale punto così si legge:

 

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è proprietario dell’immobile per il 50%; B per il 30% e C per il 20%, ma esso è stato adibito ad abitazione principale soltanto da B e C, solo questi ultimi hanno diritto all’esenzione disposta dalla norma in esame, mentre A deve versare l’ICI calcolata sulla base della propria quota di possesso.

In sintesi, il MF non ammette il comodato di quote. Io ho criticato tale interpretazione, ma dato che lo Stato la pensa così ed essendo l'esenzione da esso finanziata, suggerisco di rigettare tale istanza, richiamando tale risoluzione.

 

 

188. Un contribuente ha costruito un garage nel corso dell'anno 2008 da destinare a pertinenza dell'abitazione principale. Il nostro Comune scarica mensilmente le variazioni catastali e ha già riscontrato la costruzione del predetto immobile. Il contribuente chiede se deve presentare dichiarazione ICI. A mio parere sì perché viene destinata a pertinenza e tale qualità non è riscontrabile dalla lettura delle variazioni catastali scaricate dal sito dell'agenzia del territorio. Se il predetto garage non fosse destinato a pertinenza il contribuente potrebbe evitare la presentazione della dichiarazione? Lei cosa ne pensa?

  

Risposta: A mio avviso la dichiarazione non è dovuta, sia che esso sia o meno pertinenza della abitazione. Infatti, se fosse pertinenza della abitazione principale sarebbe esente e quindi non soggetto a dichiarazione, come peraltro specificato dalle istruzioni allegate al modello di dichiarazioni ICI. Se invece non fosse pertinenza della abitazione principale la dichiarazione non sarebbe dovuta, essendo il Comune in grado di verificare il corretto comportamento del soggetto passivo dal confronto fra dati catastali (portale) e versamento. In conclusione, i fabbricati, siano essi pertinenze o meno, non sono mai da dichiararsi, sempre che siano stati oggetto di variazione catastale.

 

189. Abbiamo iscritto a ruolo un contribuente in presenza di un ricorso proposto contro un avviso di accertamento. L’iscrizione ha riguardato il solo tributo e gli interessi ma non le sanzioni. Il suo commercialista insiste nel ritenere che ai sensi dello articolo 68 del D.Lgs.n.546/92 il Comune avrebbe dovuto iscrivere a ruolo in modo frazionato la pretesa.

 

Risposta: Per i tributi comunali e quindi anche per l'ICI, non trova applicazione l'articolo 68 del D.Lgs.n.546/92, salvo che per le sole sanzioni. La Corte Costituzionale è intervenuta più volte a giustificare la legittimità delle disposizioni concernenti i tributi comunali, le quali non prevedono, come invece sarebbe necessario (di qui l'errore compiuto da tale studio), la riscossione frazionata nel caso di ricorso (vi sono anche altri tributi erariali, come specificato dal MF con la circolare n. 98/E del 1996 a commento dello articolo 69 del predetto decreto). Per l'ICI si è pronunciata la Corte Costituzionale con l'ordinanza sotto riportata:

 

È inammissibile la q.l.c. degli art. 5 comma 7, 12, 17 comma 1 e 18 comma 3 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, sollevata in riferimento agli art. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 cost.

Corte costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111

Con tale ordinanza la Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore ha voluto confermare per i tributi comunali il principio “solve et repete” ossia prima paghi e poi chiedi il rimborso. Lo stesso parere è stato espresso dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 8/1308 del 4 febbraio 1987.

Spiega bene la ragione la sentenza della Cassazione sotto riportata, avvertendo che essa seppur riferita alla imposta di pubblicità e perfettamente valida per tutti i tributi comunali::

 Tributi locali - Pubblicità e pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità - Iscrizione a ruolo in pendenza dell'impugnazione dell'avviso di accertamento - Ammissibilità - Limiti - Intero ammontare della pretesa tributaria - Necessità.

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'art. 9, comma 5, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507 non prevede, in pendenza del giudizio di primo grado contro l'avviso di accertamento, l'iscrizione a ruolo per frazioni della somma complessivamente pretesa dall'erario. Da ciò consegue che, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l'avviso di accertamento, resta consentito all'ente impositore di provvedere all'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un terzo, come previsto dall'art. 15, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Cassazione civile , sez. trib., 21 dicembre 2007, n. 27002

Per la tassa rifiuti si è espressa la Corte Costituzionale con la massima sotto riportata:

 

Non è fondata la q.l.c. dell'art. 72 d.lg. n. 507 del 1993, sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 cost., in quanto, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, va osservato come per natura, soggetto impositore e modalità di commisurazione della tassa, la t.a.r.s.u. si differenzi dalle imposte a cui risulta applicabile l'art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973, mentre, con riguardo alla pretesa violazione del diritto di difesa, sia previsto in via generale che il ricorrente possa chiedere ed ottenere la sospensione dell'atto impugnato in presenza di danno grave ed irreparabile e come, per i casi di eccezionale urgenza, sia prevista la possibilità di provvisoria sospensione con decreto del presidente del collegio.

Corte costituzionale, 30 dicembre 1999, n. 464

 

Infine, si fa rilevare che il comma 163 dello articolo 1 della legge 296/06, che sotto si riporta, attribuisce la facoltà al Comune di soprassedere nella formazione del ruolo, e non l'obbligo di attendere la preventiva definitività dell'atto, come appare chiaramente dalla lettera della norma stessa: 

COMMA 163

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

 

La ragione per la quale il legislatore tributario ha confermato il principio "solve et repete" per i tributi comunali sta nella gravità dei bisogni collettivi che le entrate tributarie vanno a soddisfare. Se la tesi di tale studio fosse corretta vi immaginate come potrebbe il Comune garantire il servizio rifiuti oppure altri servizi essenziali,  se tutti i contribuenti presentassero ricorso?

 

190. A seguito della presentazione dei questionario per la TIA si sono rilevati diversi fabbricati censiti con un unico classamento ad esempio:

 

A/5       consistenza 10 vani

 

ma utilizzati da diverse famiglie (ad esempio il proprietario, i figli e/o locatari con diversi stati famiglia).

 

Chiedo se la realizzazione di più appartamenti all’interno del medesimo edificio (anche senza interventi edilizi) possa essere presunzione di accertamento ICI con invito al proprietario dell’adeguamento catastale ai sensi del comma 336 della legge 311 del 2004.

 

Risposta: Come si evince indirettamente dalla lettura della lettera a) del comma 1  dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92, per fabbricato si intende l'unità che risulta in catasto e ciò indipendentemente dalle sue dimensioni. Se, quindi. la situazione reale corrispondente a quella della scheda catastale a suo tempo presentata dal possessore alcuna modifica può essere imposta dal Comune. Se, invece, come si ha modo di sospettare, vi sono state fatte delle modifiche edilizie, senza che le medesime siano state oggetto di variazione catastale, va ordinata la variazione catastale, ai sensi dei commi 336 e 337 dello articolo 1 della legge 311/04, Cerchi, dunque, attraverso sopralluogo e/ tramite l'Ufficio tecnico comunale prove di intervenute modifiche e sulla base di ciò ordini la variazione catastale.

 

In conclusione, il sospetto di irregolarità c'é, ma il sospetto non basta, occorre ricercare la prova.

 

191. La disturbo per avere una conferma in merito ai termini decadenziali per i rimborsi ICI.

In particolare  per  l'attribuzione di rendita è sempre decennale il termine? Ovvero per le istanze prodotte dopo il 1° gennaio 2007 il termine si riduce a cinque?

 

Risposta: L'articolo 1 della legge 296/06 ha unificato i termini di rimborso, cancellando contestualmente il comma 1 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504/92 e l'articolo 13 del predetto decreto. Avendo riguardo al comma 1 dello articolo 11, dottrina e giurisprudenza erano concordi nello affermare che  il rimborso connesso a r.c. sussiste il termine decennale di prescrizione ordinaria, in considerazione della natura di diritto soggettivo che scaturiva dalla lettera di detto comma. La unificazione delle due fattispecie di rimborso nel termine di prescrizione quinquennale, operato da tale articolo, non può scontrarsi con il divieto della applicazione retroattiva delle norme tributarie (quando sono sfavorevoli al contribuente), così come  previsto dallo statuto del contribuente. Ne consegue che il termine decennale potrà diventare quinquennale solo nel 2012. Quindi, per le domande presentare nel corrente anno il rimborso per sola tale fattispecie è di 8 anni ossia dal 2001. Di contro, nei casi di rimborso per errori compiuti dal contribuente il termine è ora di cinque anni. In senso conforme, vedasi per analogia il DPR 367/99 che ha riguardato la rendicontazione allo stato dell'ICI anno 1993.

 

192. Un contribuente in data 01/04/2009 ha ottenuto l'accatastamento di un immobile D mediante procedura DOCFA che ha determinato una minore ICI rispetto ai valori contabili. Può il contribuente chiedere il rimborso; se si per quanti anni, se no da quando deve pagare con questa rendita?

 

 

Risposta: La più recente giurisprudenza della Cassazione (vedi sentenza n. 27062/08), anche sulla base della Ordinanza della Corte Costituzionale n. 67 del 2006, peraltro conforme alle indicazioni fornite dal MF con la risoluzione n. 27 del 1998, ritiene che la rendita catastale, in luogo del valore contabile, abbia efficacia dall'anno successivo alla sua attribuzione. Ne consegue che detta r.c. ha efficacia solo dal 2010, con la conseguenza che non solo il contribuente non ha diritto al rimborso, ma persino è tenuto a corrispondere l'ICI su detto fabbricato in base al valore contabile (aggiornato) vigente al primo gennaio 2009.

 

 

Cassazione, sentenza 27062 del 2008: ICI immobili D il valore contabile ha efficacia sino al primo gennaio anno successivo attribuzione.

La "ratio" della disposizione contenuta nel cit. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 3, è stata ampliamente giustificata dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 67 del 2006, nella quale si è posto in evidenza come i fabbricati soggètti ad ICI e classificabili in gruppi catastali diversi dal gruppo D, in quanto "a destinazione ordinaria" sono ordinati in catasto per tariffe d'estimo, con la conseguenza che, in attesa dell'attribuzione della rendita, la loro base imponibile è agevolmente determinabile in relazione alla rendita "presunta" deducibile da fabbricati similari già iscritti in catasto (come previsto dal cit. artJ 5, comma 4).. Viceversa i fabbricati del gruppo catastale D, sono, per le loro caratteristiche funzionali e tipologiche "a destinazione speciale", e sono quindi ordinati per rendita catastale ottenuta con stima diretta (D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, comma 1), con la conseguenza che, in mancanza di tale stima, il legislatore ha preferito il criterio già sperimentato in tema di imposta straordinaria sugli immobili (ISI) -del costo rivalutato ricavabile dalle scritture contabili, in luogo di quello basato sulla rendita presunta, di più difficile applicazione riguardo a tali immobili. Un metodo per converso obbligatorio riguardo ai fabbricati non posseduti da imprese, mancando un obbligo di tenuta delle scritture contabile a carico del possessore. Peraltro, anche la Relazione Governativa al D.Lgs. n. 546 del 1992, ha riferito la scelta del metodo del valore contabile per i fabbricati del gruppo D appartenenti ad imprese e privi di rendita alla "estrema difficoltà di attribuire in tempi ragionevolmente brevi" a tali fabbricati "la rendita catastale, la quale, come è noto, si basa sulla stima diretta"

193. Un contribuente è proprietario di un immobile di cat. D con rendita catastale di € 10.485,95 di superficie pari a mq 6.766. Una porzione di tale immobile per mq 2.261 (dichiarazione di ingegnere) risulta fatiscente, inagibile e inutilizzata. Il contribuente chiede per la parte fatiscente l’esenzione/riduzione del pagamento dell’ICI. Secondo Lei, è possibile concedere tale esenzione/riduzione?

 Risposta: Ogni unità immobiliare, separatamente accatastata, gode di propria specifica autonomia, come si evince dalla lettera  a) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92. Il comma 1 dello articolo 8 di tale decreto, poi, nel concedere tale riduzione fa riferimento al fabbricato nella sua totalità, il quale non solo deve essere dichiarato inagibile, peraltro con auto dichiarazione del contribuente o di certificazione del tecnico comunale e non da ingegnere di propria fiducia, ma anche non utilizzato, verifica ben difficile nel caso di inagibilità parziale. Per le ragioni anzidette alcuna riduzione va concessa al caso trattato, posto che l'inagibilità è solo parziale e tenuto conto che in base ai principi tributari le norme di carattere agevolativo vanno interpretate in senso restrittivo, così che la sola incertezza è di impedimento alla relativa applicazione.

 

194. Un contribuente chiede il rimborso dell’ICI versata per l’anno 2008 relativa a due fabbricati iscritti in catasta con  distinti identificativi e con la medesima categoria catastale A3. Questo ultimo asserisce che sebbene i fabbricati siano su piani diversi siano entrambi abitazione principale. Premesso che agli atti non risulta alcuna dichiarazione ICI in tal senso e che la sentenza della Cassazione n. 25902 ha affermato che la detrazione spetta una sola volta per tutte le unità adibite ad abitazione principale, si chiede se dopo l’introduzione dell’esenzione ICI disposta dal D.L. 93/2008 sia giusto erogare il rimborso.

 

Risposta: tale sentenza vale solo per il caso trattato, così che non solo il rimborso non deve essere concesso, ma persino è doveroso procedere al recupero dell'ICI non versata. Infatti, tale sentenza si pone in contrasto con altre della stessa Cassazione (n.  10981/07), ma soprattutto con la risoluzione n. 6 del 2002, tenuto conto che è lo Stato che finanzia tale esenzione.

 

195. Abbiamo accertato per infedeltà n. 3 immobili A/5, A/5, A/4 in quanto dichiarati (con Dichiarazione ICI su apposito stampato ministeriale) dal contribuente con riduzione al 50% per inabitabilità o inagibilità, ma lo stato degli immobili non è mai stato attestato da idonea documentazione come richiesta ai sensi di legge con dichiarazione. sostitutiva allegando
idonea documentazione, o accertato dal ns. ufficio tecnico con perizia. Il contribuente sostiene che tali immobili sono privi di servizi igienici e pertanto inabitabili, pare che non si presentino  in uno stato di degrado fisico (diroccato, pericolante, fatiscente e simile). Il contribuente inoltra istanza di annullamento ritenendo i ns. provvedimenti infondati ed illegittimi in quanto:
1) ha applicato la riduzione per immobile inabitabile avendo il Sindaco nell'anno 1993 certificato tale situazione di cui allego copia ;

2) ritiene che dall'art.14 del ns. regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI non si evince che lo stato di inabitabilità accertato non può essere per assenza dei requisiti igienico-sanitari  come nel caso oggetto degli accertamenti
3) contesta l'applicazione della maggior aliquota del 9 per mille, in quanto applicabile limitatamente agli immobili adibiti ad uso abitativo non locati e pertanto essendo gli immobili in oggetto inabitabili, non possono definirsi immobili adibiti ad uso abitativo.

Nostro quesito:
- ritiene corretto il nostro comportamento?
- nella fattispecie tali immobili (privi di servizi igienici) sono da intendersi inagibili o inabitabili?
- Le chiediamo gentilmente di trasmetterci qualche sentenza nel merito se ne è a conoscenza.

Risposta: Nel merito il Comune ha ragione (salvo per l'aliquota), in quanto  il procedimento del contribuente è stato assolto non in perfetta armonia con quanto prospettato dal comma 1 dello articolo 8 del D.Lgs.n.504/92, che
prevede la presentazione di dichiarazione sostitutiva da farsi ai sensi  della legge n. 15/08 o  perizia del tecnico comunale. Del resto, l'assenza di servizi igienici interni non è di impedimento alla agibilità di detti  locali, posto che la ragione di tale classamento, sia per gli A5 che per gli A6,  è connessa proprio alla assenza di servizi igienici interni.
Unico motivo da considerare (se fosse presentato il ricorso) è se risulti applicabile la tesi dello affidamento o della buona fede, posto che il contribuente, avendo presentato la dichiarazione non corretta, come pure i
versamenti, poteva essere convinto di essere nel giusto e se tale situazione permetta al Comune, almeno la non applicazione delle sanzioni. Di contro, è da ritenersi illegittima l'applicazione della aliquota del 9 per mille, essendo la non locazione impedita da motivi oggettivi, riconosciuti con ordinanza sindacale.

Per le ragioni anzidette, suggerisco di trovare un accordo con il contribuente sulla base del ricalcolo della pretesa, senza sanzioni e con l'aliquota del 7 per mille.

 

196. Due contribuenti, madre e figlio che vivono nello stesso immobile, hanno la seguente situazione contributiva: La madre ha il diritto di abitazione per l’immobile di Cat. A/3 e per la quale è esente

Il figlio è proprietario al 100% di un C/6 che utilizza insieme alla madre. Può essere considerato esente anche il C/6 per l’uso gratuito alla madre?

 

 

Risposta: Come si evince da una attenta lettura dello articolo 817 del codice civile, la pertinenza, oltre che a servire la cosa principale, deve appartenere allo stesso possessore della abitazione principale. Nel caso descritto, quindi, il C6 non può essere considerato pertinenza della abitazione principale, posto che, pur essendo a servizio della stessa, non appartiene al medesimo proprietario. Il C6 quindi va assoggettato come altro fabbricato.

 

197. Si chiede, alla luce delle ultime disposizioni normative, se le unità  immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato - tenute a disposizione e quindi non locate - sono escluse dal versamento dell' ICI.

 

Risposta: Come indirettamente si evince da quanto espresso dal MF con la risoluzione n. 12 del 2008, gli iscritti al'AIRE ,che mantengono la disponibilità di un alloggio abitativo in Italia, non sono automaticamente esenti ai sensi della normativa di cui al DL 93/08 convertito dalla legge 126/08, salvo che il Comune abbia concesso per decisione regolamentare o deliberativa lo stesso trattamento applicato nei confronti della abitazione principale ossia sia l'aliquota agevolata che la detrazione . La ragione del rinvio alle scelte operate dal singolo comune sta nel fatto che espressamente costoro hanno per legge il diritto alla sola detrazione prevista per l'abitazione principale (risoluzione n. 168 del 1995). Infatti, il comma 4 ter dello articolo  1 del DL 16/1993 convertito dalla legge 75/1993 così dispone:

4- ter. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (3).
In conclusione, la norma fa rinvio al comma 2 dello articolo 8 del D.Lgs.n.504/92 ossia alla detrazione e non anche allo articolo 6 del predetto decreto. E' una interpretazione restrittiva del MF, criticabile, ma che così si spiega.

 

198. Due fratelli possiedo due fabbricati che destinano alla attività di agriturismo. Sono esenti?

 Risposta: la lettera e) del comma 3bis del  DL 557/93 convertito dalla legge 133/94 considera rurali e quindi ora esenti i fabbricati destinati allo agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 96/06. Ora, come si evince dallo articolo 2 della predetta legge, che sotto riporto tale attività deve essere condotta entro i limiti stabiliti dallo ordinamento, che io riassumo nei seguenti principi:

 

a) la conduzione di detta attività deve essere effettuata a nome dello stesso soggetto giuridico che esercita l'attività agricola;

b) l'attività agrituristica deve essere una attività secondaria rispetto a quella agricola;

c) il personale utilizzato è quello della azienda agricola,.almeno in modo prevalente;

d) i prodotti somministrati debbono essere inprevalenza dello stesso imprenditore agricolo o di imprenditori agricoli della zona.

 

Tali violazioni sono in primis accertabili in via commerciale dai vigili, così che possa essre revocata poi l'autorizzazione comunale.

 

Definizione di attività agrituristiche

Art. 2.

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

 

199. Per problemi ici, gli utenti si possono rivolgere al difensore civico?

 

Risposta: E' una decisione che deve prendere il Comune ossia se affidare a tale soggetto anche tale funzione. Quando ero in Comune mi è capitato più volte che il difensore civico fosse interessato a tali questione. Ovviamente il parere espresso da questi non è vincolante per il funzionario responsabile.

 

200. Una  impresa edile ha costruito delle palazzine e ha pagato l’ICI in base all’area edificabile fino alla data di ultimazione lavori.

L’accatastamento delle unità immobiliari è avvenuto mesi prima rispetto alla presentazione in comune della fine lavori.

Abbiamo emesso degli atti di accertamento per omessa dichiarazione e omesso pagamento per i fabbricati accatastati e pagati con valore dell’area e non con rendita catastale (ovviamente quanto dichiarato per l’area è minore delle R.C.).

 

È corretto pagare l’area fino alla data di fine lavori o bisogna considerare la data di attribuzione della R.C.?

 

Risposta: Come risulta da una attenta lettura del comma 1 lettera a) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 il fabbricato diviene rilevante ai fini ICI il primo fra questi eventi:

 

a) data di accatastamento;

b) data di ultimazione lavori;

c) data dello uso dei medesimi.

 

Ora, se l'accatastamento è avvenuto prima della ultimazione dei lavori, corretti sono i vs atti impositivo, costituendo l'accatastamento presunzione assoluta di rilevanza impositiva, così come confermato da consolidata giurisprudenza della Cassazione (n. 22808 del 2006 e altre), tesi che io ho da molto tempo sostenuto nelle mie pubblicazione a commento di tale lettera. Come del resto tale fattispecie potrebbe considerarsi fabbricato per l'IVA ed ancora area fabbricabile per l'ICI?

 

201. Perviene a questo ufficio tributi una richiesta di esenzione per abitazione principale – per l’anno 2009 - di un immobile posseduto da un anziano che ha trasferito di recente la propria residenza presso un istituto di ricovero. La casa in questione è l’unica posseduta dal contribuente e ha costituto la propria abitazione principale sino all’anno 2002, quando ha trasferito la propria residenza ed il proprio domicilio in altro Comune, presso un’altra abitazione, non di proprietà. A Suo parere è legittima la richiesta avanzataci, posto che attualmente questo immobile è l’unico posseduto dal contribuente oppure il fatto che non costituisse propria abitazione principale al momento del trasferimento in casa di riposo ne preclude  l’esenzione?

 

Risposta: La disposizione in esame, sulla base dei principi che regolano le agevolazioni tributarie, deve essere interpretata in modo restrittivo. Ora, la legge in argomento sembra in modo evidente agevolare (ora esentare) quella abitazione che al momento del trasferimento della residenza dello anziano nello istituto di ricovero risultava il luogo di residenza anagrafica del soggetto passivo. Di contro, nel caso descritto l'unità abitativa posta nel vostro comune risultava o locata oppure a disposizione del soggetto passivo (c.d. seconda casa). Ne consegue che tale immobile deve essere normalmente assoggettato al presente tributo.

 

202. vorrei cortesemente chiederle quando scade il termine per la presentazione ICI da parte dei soggetti obbligati.

 

Risposta: L'articolo 10 del D.Lgs.n.504/92, nello inviare ai termini di dichiarazione stabiliti per la dichiarazione dei redditi, ha da sempre suscitato incertezze interpretative, specie nei seguenti casi:

a) per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi;

b) per chi presenta il 730;

c) per chi si avvale della spedizione telematica;

d) per i pochi che la consegnano direttamente ai soggetti abilitati.

 

Se si tiene conto, poi, che la dichiarazione ICI è ora un caso sempre più raro e rilevato che l'adempimento principe non è la dichiarazione ma il versamento, io da sempre ritengo che il termine a cui fare riferimento a quello di spedizione telematica, che questo anno è fissato al 30 settembre ( termine più ampio previsto dalla legge).

 

203. ICI : Possiamo stabilire che, in questo momento di crisi, l’ICI dovuta dalle aziende, e/o dovuta per immobili adibiti ad attività, possa essere rateizzata oltre la scadenza di legge?

Se si, quale norma possiamo usare? Quando nel 1997 avevamo tentato la strada della rateizzazione, per importi alti, l’ORECO aveva fatto O.I. e abbiamo dovuto riportare nel reg.to la previsione di legge (art.10 co2 D.Lgs 504/92)

Se sì mi indichi, inoltre per cortesia, i giusti tempi e passaggi (Consiglio, Giunta, Reg.to, disposizioni, ecc.)

Anche in caso di risposta negativa la prego di confermarmi se è la stessa sopra citata norma e inderogabile.

 

Risposta: La lettera o del comma 2 dello articolo 59 del D.Lgs.n.446/97 in tema  di potere regolamentare  attribuisce al Comune tale facoltà

 

"o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; "

Ora, trattandosi di facoltà regolamentare, la competenza è del Consiglio Comunale. In ordine ai tempi, si avverte che, se tale modificazione è introdotta dopo il termine legale di approvazione del bilancio preventivo ha efficacia solo a decorrere del prossimo esercizio.

 

Il provvedimento, poi,  dovrà motivare quali sono le ragioni che giustificano tale differimento per una determinata categoria di utenti, al fine di superare il vizio tipico dell'atto amministrativo ( disparità di trattamento con le altre categorie di utenti).

 

Il differimento dovrebbe, poi, essere garantito da polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa e le rate dovrebbero essere maggiorate degli interessi di mora.

 

204. A seguito di sentenza di Corte di Appello questo Ente deve corrispondere indennità di espropriazione a contribuenti che devono d’altro canto pagare l’ICI per le annualità dal 2004 al 2008 le chiedo se è possibile compensare l’imposta comunale sugli immobili con il debito di questo Ente derivante da sentenza su indennità di esproprio.

 

Risposta: La compensazione fra debiti e crediti può essere di vari tipi:

 

a) legale;b) volontaria;

c) giudiziale.

 

Ora, quella legale, prevista dallo articolo 23 del  D.Lgs.n.472/97 può essere effettuata solo fra crediti e debiti tributari. Nel caso descritto il Comune dovrà ricorrere alle altre due forme, ossia potrà accordarsi per la compensazione con l'espropriato e se questi, invece, non vi acconsente spontaneamente, citarlo in giudizio affinché il giudice autorizzi il Comune a dedurre dalla indennità quanto il contribuente deve  per l'ICI o per altre entrate.

 

205. Ho alcuni terreni posseduti da più persone, dei quali solo alcuni sono imprenditori agricoli, ma ricadenti in zona individuata dal PRG come zona edificabile. Premesso che chi è imprenditore agricolo possiede i requisiti per usufruire della riduzione di cui all’art. 9 del D. Lgs. 504/1992. Pertanto ai fini ICI solo questi contribuenti possono usufruire della riduzione. Gli altri contitolari calcolano l’ICI considerando i terreni come agricoli o come aree fabbricabili?

 

 

Risposta: L'esenzione in argomento riveste carattere soggettivo e non oggettivo, come del resto affermato dalla Cassazione con le sentenze n. 23473, 18384 e 18085 tutte del 2004. Ora, poiché qualche commissione tributaria ha sposato la tesi oggettiva, io da sempre, visto che l'articolo 59 del D.Lgs.n. 446/97 lo acconsente, inserisco nel regolamento quanto segue (vedasi la parte scritta in grassetto corsivo)

 

206. La residenza è valevole da quando si fa richiesta all'anagrafe o da quando si è iscritti?

 

Risposta: L'efficacia è dalla data della dichiarazione e non dalla data successiva di iscrizione, avendo il riconoscimento del Comune efficacia retroattiva.

 

207. Un contribuente proprietario di un abitazione può concedere in uso gratuito tale immobile ad un figlio residente all’estero iscritto AIRE?

 

 

Risposta: A mio avviso si, ma a tre condizioni:

a) che non risulti locato ad altri;

b) che sia effettivamente disponibile al figlio e non utilizzato da altri durante la sua assenza;

c) che il Comune abbia regolamentato il comodato.

 

208. Alla luce della vigente normativa se due coniugi sono separati e la sentenza  del giudice stabilisce che la casa inizialmente al 50% fra i coniugi ora  rimane assegnata al 100% alla moglie residente nel Comune. (mentre il marito è residente il altro Comune). Ai fini ICI  come ci si deve comportare? l'esenzione sulla 1° casa "spetta" tutta alla moglie o il marito deve pagare il suo 50% anche in presenza di sentenza definitiva?

 

Risposta: Come si evince dal comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92 nel caso descritto l'esenzione è per entrambi i coniugi e ciò per il fatto che il marito non ha la residenza nel Comune della moglie. Controlli comunque l'esistenza del provvedimento giudiziale che confermi l'assegnazione in uso dello alloggio alla moglie.

 

209. Un contribuente ha dichiarato ai fini ICI a suo tempo un’area fabbricabile ed un c/6. Dal 2007 ottiene residenza anagrafica in immobile per il quale continua a persistere pratica edilizia aperta e manda fine lavori, agibilità e contestuale accatastamento. Ad aprile 2009 finalmente ottiene decorrenza accatastamento di un nuovo a/2 che, ai fini ICI, dovrebbe sostituire l’oggetto d’imposta area fabbricabile. Ora, il contribuente in sede di ravvedimento mi chiede se possa io andare a considerare decorrente almeno dalla data di residenza come oggetto di imposta l’immobile ove dimora e che sostituisce ai fini ici l’area edificabile, consentendo quindi l’esenzione da imposta per gli anni 2008 e 2009 essendo abitazione principale. Secondo Lei è possibile?? O dovrei far pagare come area sino ad accatastamento dell’a/2, sebbene il contribuente risieda nell’immobile accatastato seppur successivamente alla data di decorrenza della pratica anagrafica?

 

Risposta: il contribuente non ha diritto alla esenzione se non a decorrere dalla data di accatastamento del fabbricato e ciò sulla base del principio per i quali i fatti elusivi non sono efficaci nei confronti della pubblica amministrazione, così come previsto dal comma 1 dello articolo 37 bis del DPR 600/73.

 

 

210. Il Comune di …… ha recepito, tramite approvazione di apposito regolamento il DL 218/97, l'istituto dell'accertamento con adesione. Avendo quindi il Comune la possibilità di applicazione di tale istituto possiamo applicare la riduzione delle sanzioni ad 1/8 del minimo (anziche 1/4) prevista dal DL 112/2008 art. 83 comma 18 e conseguente abolizione dell'obbligo di presentazione di polizza fidejiussoria nel caso di rateizzazione?

 

 

Risposta: Tale istituto con la norma in esame è variato profondamente. Infatti, già in fase iniziali il Comune deve invitare il contribuente. Se il contribuente versa almeno la prima rata, le sanzioni sono ridotte ad 1/8 del minimo. Tale riduzione opera anche nel caso in cui l'ufficio non faccia precedere l'accertamento da tale invito. Ulteriore vantaggio è costituito dal fatto che l’adesione all’invito esime dalla presentazione della polizza fidejussoria. Le allego gli atti che io ho a tal fine predisposto.

 

1: invito a comparire nuovo;

2. accertamento con adesione non preceduto da tale invito;

3. regolamento nuovo.

 

211. La Parrocchia del Comune di ….., è proprietaria di:

      -          Un immobile classificato A/02 che risulta essere l’abitazione del parroco

      -          Due immobili classificati C/02 che vengono utilizzati per il deposito delle attrezzature della Parrocchia stessa;

      -          Un immobile classificato C/06 che risulta essere pertinenza dell’abitazione del parroco

      -          Un immobile classificato B/05 che non viene utilizzato.

 

Si richiede su quali immobili la Parrocchia dovrebbe effettuare il versamento dell’imposta.

 

Risposta: Sarebbe necessario verificare il carattere di pertinenza del luogo di culto e l'utilizzo effettivo. A tavolino è quasi certa l'esenzione dei primi tre, mentre il quarto sarebbe da considerarsi esente se non è mai stato utilizzato perr finalità commerciali oppure se in precedenza era destinato ad attività istituzionali.

 

212. Un Contribuente originariamente dichiara una U.I. accatastata come C2 (R.Cat. Euro 296,88).  Successivamente mette in ristrutturazione l’immobile e lo stesso, con una cubatura originaria di 1.045 mc.,  può essere ampliato fino ad una cubatura di  mc. 1.253 (aumento 208 mc).    Siccome dalla data di inizio lavori di ristrutturazione fino alla fine lavori deve essere corrisposta l’I.C.I. come area fabbricabile la stessa deve tenere conto della volumetria originaria  di 1.045 mc oppure considerando anche l’ampliamento di cubatura di 207 mc. (probabilmente non soggetto ad I.C.I. fino alla  fine lavori ) ?

 

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che tale possibile incremento di cubatura è irrilevante fino almeno allo inizio dei lavori di edificazione. Da tale momento, sulla base della giurisprudenza della Cassazione, l’incremento di volumetria è irrilevante se costituita da sopraelevazione, poiché l’area di sedime è già interamente assorbita dalla precedente costruzione  (Cassazione n. 23347/04). Nel caso di ampliamento, invece, diviene rilevante la superficie corrispondente e quindi si deve tener conto dei maggiori 207 mc. Si avverte, tuttavia, che la cubatura è uno degli elementi di valutazione delle aree e non l’unico.

 

213. Agriturismo e relative stalle sono di proprietari tre fratelli, due coltivatori diretti, mentre l’altro svolge altra attività. Come deve essere assolta l'ICI?

Risposta: La sola  quota posseduta dal fratello dovrebbe essere normalmente assoggettata, pur non  essendovi giurisprudenza in materia. Infatti, l'agriturismo è parte della azienda agricola, alla quale è estraneo costui.

 

      214.   Nel decreto 93/08 si parla di esclusione dall’imposta. Secondo Lei è esclusione o esenzione, visto che il titolo dell’articolo cita l’esenzione?  Ma se fosse una esenzione, non dovrebbe essere compresa nell’art. 7?

 

      Risposta: Tecnicamente è esenzione, essendo l'esclusione connessa alla mancata presenza dei requisiti soggettivi od oggettivi.

 

      215. Un Comune che adotta il P.G.T. con inserimento di nuove aree edificabili,  in base all'art. 31 comma 20 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 deve comunicarlo ai proprietario a mezzo notifica. Per esempio adottato a febbraio 2008, pubblicato sul Burl in data maggio  2008. Entro quanto tempo il Comune  deve notificare? Se notifica l'anno successivo esempio 2009 da quando si deve provvedere al pagamento dell'ICI per aree edificabili? Dal 2008 o dal 2009 tempo della notifica e se dal 2008 bisogna fare il ravvedimento operoso e senza sanzioni ed interessi?

Risposta: In sintesi, il ritardo nella notifica incide unicamente sulla applicazione delle sanzioni, ma non sul recupero del tributo. L'area, quindi, va considerata edificabile (fiscalmente) sin dal momento della adozione dello strumento urbanistico generale. Ora, poiché il legislatore sembra abbia voluto trattare la questione al pari di quella della r.c., in analogia a quanto previsto dallo articolo 74 della legge 342/00, ritengo che fino alla data della formale notifica il recupero nei confronti degli evasori totali non possa essere esteso alle sanzioni ed agli interessi moratori. Quindi, costoro non debbono fare alcun ravvedimento, ma limitarsi ad effettuare i pagamenti senza sanzioni e senza interessi, previa notifica degli atti impositivi da parte del Comune, il quale indicherà che tali atti sono da considerarsi idonei sia per il recupero del tributo,  sia per la notifica della edificabilità delle aree possedute.

 

216. Una società di persone detiene terreni agricoli dati in gestione ad aziende agricole. Su detti terreni si paga l'ICI?

 

Risposta: Certamente si ed anzi senza alcuna riduzione, posto che l'articolo 9 del D.Lgs.n.504/92 accorda le riduzioni ivi previste solo quando la conduzione, peraltro effettuata da soggetti IAP, è diretta.

 

217. In considerazione del fatto che per il 2008 i termini per il versamento dell’ICI in acconto erano stati prorogati al 28 agosto 2008, quale data è da considerarsi utile per la scadenza del ravvedimento operoso sull’ICI non versata per l’anno 2008?

 

Risposta: Tale disposizione non ha modificato i termini ordinari di versamento (ha solo introdotto un ravvedimento straordinario per l'acconto 2008, peraltro ristretto, a mio avviso, alle questioni connesse alla abitazione principale),  che rimangono quindi fissati al 16 giugno ed al 16 dicembre. Ne consegue che il ravvedimento operoso acconto 2009 è il seguente: ravvedimento acconto entro il 16 luglio 09  con la sanzione del 2,5 per cento; con la sanzione del 3 per cento se il versamento è effettuato entro il 16 giugno 2010.

 

218. Poiché non esiste l’obbligo della dichiarazione/comunicazione ICI da parte dell’utente in caso di compra/vendita di immobile, volevo sapere dove è possibile reperire i dati per le variazioni.

 

Risposta: I dati delle variazioni sono ora acquisibili unicamente dal portale telematico, al quali i comuni più che possono debbono accedere. Tali dati, poi, per l'abitazione principale vanno confrontati con le variazioni anagrafiche.

 

219. Il 20.11.2006 é deceduta g.r. L'atto notarile di successione viene registrato il 23.05.2007(la dichiarazione ici non viene presentata perché atto soggetto a m.u.i.). Chi e' tenuto al pagamento dal 01.12.2006 sino all'atto di successione?

 

Risposta: L'atto notarile ha efficacia retroattiva e produce gli effetti sin dal momento della morte del de cuius. Dalla data della morte gli eredi risulteranno soggetti passivi in modo solidale, fino alla eventuale divisione della eredità fra gli eredi stessi, mentre da tale data ogni erede risponderà in via autonoma.

 

220. Dal  catasto risulta che  al demanio dello stato e' appartenuta una a/4 e un c/6 fino al 31.12.2007 e non hanno mai versato ICI. Dal 01.01.2008 l'A/4 e il C/6 sono passati all'ALER di Cremona. questo ente é tenuto alla dichiarazione ICI e al versamento?

 

Risposta: Bisogna distinguere i periodi e l'uso che ne è fatto dell'immobile.  Infatti, lo Stato è esente solo in quanto l'uso dei medesimi non sia esclusivamente commerciale. Se ad esempio fosse stato dato in locazione l'atto di recupero va notificato alla Agenzia del demanio. Se, poi, tale immobile è passato in proprietà all'ALER esso risulterà esente se assegnato quale abitazione principale. Di contro, va assoggettato.

 

221. Un nostro contribuente, cui avevo emesso avviso di accertamento per un terreno agricolo, mi ha prodotto un Decreto Dirigenziale della Provincia di Milano del 24.04.2009 con il quale è stato espropriato il terreno del mio contribuente. Nel decreto si legge che:

“… a seguito di occupazione di urgenza dell’area interessata, la Provincia di Milano è entrata nel possesso degli immobili interessati in data 27/05/2004 e che i proprietari di cui alla tabella – art. 1 hanno accettato di concordare la cessione amichevole di beni con atto di cessione volontaria di beni immobili, sottoscritto in data 25.07.2005”.

 

A catasto la voltura è attribuita con medesima data del Decreto Dirigenziale 24/04/09.

 

In questo caso, a quale data cessa l’obbligo del pagamento dell’ICI per il contribuente ?

Trattandosi di terreno agricolo anche restasse nella proprietà del mio contribuente sino al 2009, non essendo + “coltivato”, perché acquisito materialmente dalla provincia diventa esente al pari dei terreni c.d. incolti a far data dal 2004?

 

Risposta: In via preliminare, deve accertarsi se l'area è stata considerata o meno edificabile ai fini del calcolo della indennità di esproprio, così come previsto dallo articolo 37 del DPR 327/01. Se non fosse in tal senso edificabile, andrebbe assoggettata come terreno agricolo fino a tutto aprile 2009, poiché l'occupazione d'urgenza fa perdere la detenzione ma non il possesso, inteso come diritto reale di proprietà sul bene e ciò fino alla stipula dell'atto di cessione  (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 739/1998). Ora, ipotizzando che non trattasi di area edificabile e che il terreno era dato in affitto ad imprenditore agricolo, la difficoltà sta nel determinare la data effettiva in cui tale terreno è stato distolto da tale destinazione. In conclusione, astrattamente il possessore rimane soggetto passivo fino al 30 aprile 09. Si tratta ora di ricercare da quando tale terreno è da considerarsi "escluso", per carenza del requisito oggettivo. L'onere di dimostrare ciò è a mio avviso posto in capo al possessore, il quale non può limitarsi a richiamare l'atto di occupazione di urgenza, posto che di regola tra il dire ed il fare c'é di mezzo il mare!

 

 

 222. Un contribuente ha presentato un esposto alla procura della Repubblica ed  al nostro Comune contro un vicino di casa che ha realizzato un sottotetto  parzialmente abusivo. L'uff. urbanistica aveva autorizzato al condominio  la copertura con tetto del lastrico solare. Ad un condomino, in  particolare, proprietario di una porzione del lastrico ha rilasciato l'autorizzazione per realizzare un locale ad uso stireria collegato  all'appartamento con una scala interna. Il pavimento del locale sottotetto  (circa 100 mq.) è stato coperto con palquet di legno, ed è stato arredato  con libreria ed alcuni armadi a muro. Il vicino ha denunciato l'abuso e  l'uff. urbanistica ha emesso ordinanza di ripristino chiedendo di togliere  il palquet e gli arredi: il contribuente non ha ottemperato ed ha fatto ricorso al TAR. Il vicino mi ha indirizzato l'esposto ed ho emesso avviso  di accertamento TARSU perché anche se il sottotetto è abusivo è comunque  utilizzato. Ho 2 problemi:
 1) Non so come comportarmi per l'ICI visto che la possibilità di accertare  con rendita presunta è stata abolita, non so se invitare il contribuente  all'accatastamento (l'uff. urbanistica non obbliga ad accatastare i  sottotetti) perchè temo in questo modo di legalizzare il suo abuso;
 2) per il resto del sottotetto dovrei anche controllare cosa hanno fatto  gli altri proprietari od è compito dell'uff. urbanistica?


Risposta: La stampa specializzata ha evidenziato, senza risolvere il problema, il contrasto apparente fra disciplina tributaria e quella urbanistica. Infatti, l'obbligazione tributaria colpisce la situazione di
fatto, come del resto risulta evidente dalla descrizione operata dal comma 336 dello articolo 1 della legge 311/04, che non subordina la regolarizzazione catastale a quella urbanistica. Ne consegue che Lei dovrà ordinare l'accatastamento di tale costruzione, perché la stessa debba essere assoggettata regolarmente ad ICI fino a quando non saranno eliminate le opere abusive. In senso conforme si è peraltro espresso il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 138/1994. Per il predetto ministero vanno assoggettati ad ICI anche gli immobili costruiti abusivamente. Del resto, il regolare assoggettamento di tale unità immobiliare all'ICI non determina la sanatoria dello abuso edilizio descritto. In ordine alle competenze per la verifica della sussistenza di violazioni edilizie, queste non possono che competere che agli Organi di vigilanza.

 

223. Il Comune di ….. sta realizzando sul territorio  un certo numero di alloggi in edilizia convenzionata. In base alla convenzione urbanistica siglata tra l’Amministrazione Comune e gli Operatori Costruttori , questi ultimi si impegnano a riservare a persone fisiche aventi i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l’accesso all’edilizia convenzionata , un certo numero di alloggi in “affitto con patto di futura vendita” con diritto di uso e godimento, sino al trasferimento della proprietà, per un periodo di 20 anni dalla consegna. Il quesito che Le sottoponiamo è il seguente: nel caso di contratti di affitto con patto di futura vendita, a chi spetta il pagamento dell’ICI?  All’impresa, fino al trasferimento della proprietà degli alloggi o agli inquilini?"

 

Risposta: Al quesito ha dato risposta il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 5 del 18.10.2007. Il predetto ministero ha affermato che nel caso di locazione con patto di futura vendita gli assegnatari divengono soggetti passivi solo con il pagamento dell'ultima rata. Dello stesso parere si era in precedenza espressa la Cassazione,  con  la  sentenza  n.  654  del  14  gennaio  2005,  cob la quale la Suprema Corte ha affermato che  in  capo  all'assegnatario  nasce soltanto un diritto personale di credito  nei  confronti  del  locatore e non un diritto reale di godimento. In conseguenza  di  ciò,  il  locatario  con  patto  di futura vendita non e' tenuto al  pagamento  dell'ICI,  poiché  l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992,  individua  tra  i  soggetti passivi del tributo solo i titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sugli immobili.   L'impresa costruttrice, dunque, sarà assoggettata ad ICI fino al trasferimento agli assegnatari della proprietà degli immobili.

 

224. Un contribuente possiede a titolo di proprietà al 100% due fabbricati di categoria A/2 e due fabbricati di categoria C/6. La moglie è titolare di una partita IVA con codice attività 1131 ossia colture viticole ed è iscritta al Registro delle Imprese con la qualifica di "Piccolo Imprenditore (sezione speciale) coltivatore diretto", ma non  presenta dichiarazione IVA ne altri redditi. Il marito invece dichiara redditi da lavoro dipendente con moglie e figli minori a suo carico. La superficie del fondo dove sono ubicati gli immobili è superiore ai 10000 mq.
Vista la situazione spetta l'esenzione ai fini ICI per fabbricati rurali, e su quali fabbricati?


Risposta: Le indicazioni sono incomplete. Infatti, non è spiegato l'uso dei due fabbricati e pare strano che questa sia imprenditrice e non presenti la dichiarazione dei redditi, essendo tale obbligo imposto anche agli imprenditori agricoli. Peraltro, l'esonero dalla dichiarazione IVA, sembra
evidenziare la presenza di una qualifica di imprenditore di facciata,  diretta unicamente ad avere vantaggi fiscali, in violazione allo articolo 37 bis del DPR 600/73. Come potrebbe ammettersi che un imprenditore abbia un volume di affari (non un reddito) inferiore a 7000 euro? In conclusione, ritengo che il Comune non possa concedere le agevolazioni  richieste ed anzi debba segnalare la questione sia alla Agenzia delle Entrate che all'INPS.

 

 

225. Mi è venuto un dubbio relativamente al versamento dell’ICI. Se immobile viene venduto  il 15 del mese è corretto che per quel mese l’ICI venga versata dall’acquirente? Se il mese è febbraio? Se un immobile viene venduto il 16 del mese chi deve versare l’ICI se il mese è di 31 giorni?

 

Risposta: Punto centrale per risolvere la questione, già da tempo a me esaminata, è l'articolo 10 del D.Lggs. n.504/92 che così dispone:

 

Versamenti e dichiarazioni (1).

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 

 

Tale norma va poi integrata con il computo dei termini stabilito dal codice civile:

 

Articolo 155        

Computo dei termini.

[I]. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali

 

E' necessario, quindi, differenziare la risposta in relazione al mese ed al giorno dello acquisto.

 

Se l'immobile è venduto il giorno 15 nei mesi che hanno 30 o 31 giorni, sia il venditore che il compratore potrebbero essere assoggettati, poiché entrambi hanno posseduto per almeno 15 giorni. Se fosse il mese di febbraio, invece, sarebbe il venditore, poiché il compratore possiede in detto caso per 13 giorni o 14 giorni nei mesi di febbraio con 29 giorni.

 

Se l'immobile è stato venduto il giorno 16, entrambi sarebbero soggetti nei mesi che ne hanno 31 giorni, mentre per mesi con giorni minori sarebbe sempre il venditore.

 

Nei casi in cui entrambi possiedono 15 giorni, io ritengo che debba pagare uno dei due, mentre alcuni comuni pretendono ilo pagamento di entrambi.

 

Le ricordo che per il venditore si conteggia il giorno della vendita, mentre per il compratore no e ciò in base allo articolo 155 cpc.

 

 

226. Mi può ricordare la normativa relativa alle abitazioni che risultano catastalmente distinte ma che vengono utilizzate dal solo proprietario come abitazione principale? Ricordo che su una c'è l'esenzione e sull'altra no a meno che non si attivi qualche procedura: quale?

 

Risposta: La Cassazione con sentenza n. 25902/08 ha affermato che se le due unità sono fra loro complementari ed entrambe utilizzate come unica abitazione, sono entrambe esenti :

 

Intitolazione:
ICI   -    Presupposto    -    Possesso   di   beni   immobili   -   Base
imponibile   - Fattispecie  -  Abitazione  principale  costituita  da due
unita' immobiliari - Determinazione -
Massima:
Ai fini  dell'ICI,  il  contemporaneo utilizzo di piu' di una unita' catastale
come "abitazione  principale"  non  costituisce ostacolo all'applicazione, per
tutte, dell'aliquota  prevista  per  l'"abitazione  principale", sempre che il
derivato complesso  abitativo  utilizzato non trascenda la categoria catastale
delle unita'  che  lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero
delle unita'  catastali  (nel  caso  di  specie  due appartamenti) ma la prova
dell'effettiva utilizzazione    ad   "abitazione   principale"   dell'immobile
complessivamente considerato,  ferma  restando, ovviamente, la spettanza della
detrazione prevista dell'art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unita'. 
*Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria    

 

Tuttavia tale sentenza è ritenuta dallo scrivente non rilevante in via generale ma valida solo per il caso trattato, ponendosi peraltro in contrasto con altra sentenza della Cassazione  (n. 10981/07), nonché con altri principi:

 

a) l'autonomia di ogni unità separatamente accatastata, come previsto dalla lettera a) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92;

b) il carattere restrittivo delle norme di esenzione;

c) il divieto di patti elusivi,  di cui allo articolo 37 bis del DPR 600/73.

 

 

227. Con il PGT anche le aree non edificabili, ma disciplinate dal Piano dei Servizi, hanno una potenzialità edificatoria data dalla possibile cessione a favore degli ATR dell'indice che a questi ultimi mancherebbe perchè non direttamente concesso. Ai fini ICI tali aree sono soggette al pagamento?      Gli ATR, a loro volta, devono pagarla? E' vero infatti che hanno una potenzialità edificatoria, ma legata all'attivazione di una procedura attuativa da parte del Comune che - tra l'altro - si è auto imposto un tetto massimo volumetrico come sviluppo sostenibile più basso rispetto a quello teorico del Documento di Piano.

 

    

Risposta: Come ho avuto modo di scrivere sul mio nuovo manuale ICI 2009, pagine 41-42 (edizioni EDK), il PGT, al pari degli altri strumenti urbanistici generali introdotti con nomi diversi in varie regioni, è idoneo a rendere fiscalmente edificabili le aree. In particolare il piano delle regole è del tutto somigliante secondo la dottrina urbanistica al PRG. A tal  proposito la Corte dei conti sezione Emilia Romagna, consultata dal Comune di Parma sulla medesima questione,  ha espresso con delibera n° 9 del 28.04.2009 il seguente parere: “pare condivisibile la tesi in base alla quale la potenzialità edificatoria dell’area sia desumibile già a seguito dell ‘approvazione del PSC, in quanto già in quello strumento compare, con sufficiente chiarezza, l’indice di capacità contributiva ai fini dell’imponibilità dell’ICI.

 

Coloro che sono contrari non si rendono conto che l'edificabilità fiscale precede di gran lunga quella urbanistica e ciò a seguito della emanazione del DL 223/06 convertito dalla legge 248/06 che così dispone al comma 2 dello articolo 36:

 

 

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).

 

Ricordo che sia la Cassazione (con sentenza n. 25506/06), che la Corte Costituzionale con ordinanza n. 41/08, hanno riconosciuto a tale norma valore di interpretazione autentica. Del resto il PGT non è forse uno strumento urbanistico di carattere generale? In considerazione poi del carattere obbligatorio della azione tributaria, chi si assumerebbe la responsabilità di danno erariale qualora la giurisprudenza riconosca la validità della mia tesi, peraltro valida anche per i tributi erariali, per i quali la giurisprudenza tributaria è maggiormente sfavorevole per il contribuente? Ovviamente con il PGT il valore è il più basso e li sta la difficoltà a determinarlo. A mio avviso, poi, qualora detti strumenti non giungano a conclusione, si dovrà procedere al rimborso dell'ICI corrisposta.

 

 

227. Una nostra contribuente madre di 4 figli è usufruttuaria delle quattro  abitazioni che presentano la seguente situazione:

abitazione A - nuda proprietà della  1 ^ figlia - vi risiede la madre abitazione B - nuda proprietà del 2^  figlio - vi risiede il figlio abitazione C - nuda proprietà del 3^ figlio - vi risiede il figlio abitazione D - nuda proprietà del 4^ figlio - (il figlio risiede in altro comune). La contribuente ritiene di avere il diritto all'esenzione I.C.I. per tutti  e 4 gli immobili, volendo far valere l'istituto del comodato gratuito. Al riguardo, il comma 5 art. 14 del Regolamento comunale I.C.I. cita testualmente: /"Ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione  (ora esenzione) si considera *abitazione principale* quella concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado purchè  destinata a loro abitazione principale, alla condizione che il *soggetto  passivo* sia residente nel comune di……., in diversa abitazione *non di sua proprietà*, neppure per quota"/
 Sulla base del regolamento comunale, si sottolinea che per il Comune, lo  scopo dell'applicazione del comodato gratuito è quello di permettere alle  famiglie un agevole scambio di abitazioni tra parenti stretti, pur  continuando a godere dell'esenzione I.C.I. prevista per l'abitazione  principale, quindi l'intento è quello di permettere per ogni soggetto passivo di godere di una sola esenzione per equiparazione all'abitazione  principale (nel caso concreto la signora avrebbe diritto solo all'esenzione per l'abitazione A in cui risiede). Anche se per l'ufficio tributi il regolamento pare piuttosto chiaro e non  suscettibile di diverse interpretazioni, le chiedo, se secondo lei, in caso di un'eventuale ricorso della stessa in Commissione Tributaria  potremmo avere qualche sorta di problema.


Risposta: Fermo restando l'esenzione della abitazione A, in quanto abitazione principale del soggetto passivo e l'assoggettabilità dello immobile D, in quanto il figlio non è ivi residente, si fa rilevare che la dizione proprietà potrebbe consentire iniquamente l'esenzione delle unità C e D. Io penso che il Comune volesse  dire  disponibilità. Consiglio dunque di parlarne con gli amministratori e conseguentemente fare una modifica regolamentare, avente valore di interpretazione autentica, sostituendo la parola proprietà con quella disponibilità.

 

228. In seguito ad una sentenza di secondo grado dobbiamo procedere al recupero di imposta derivante da avvisi ICI. Il contribuente nel frattempo è deceduto e gli eredi sono due entrambi al 50%. Non avendo gli stessi provveduto al pagamento alla notifica della sentenza e sollecitati da una prima nostra semplice raccomandata con ricevuta di ritorno, dobbiamo emettere ingiunzione di pagamento.

Avendo la certezza della quota di eredità possiamo emettere due distinti atti di ingiunzione riportanti l'esatto importo dovuto dai singoli eredi o dobbiamo emettere un'ingiunzione per l'importo totale che era in capo al contribuente deceduto?

La notifica dell'atto va fatta ad entrambi o all'indirizzo del contribuente deceduto?

Infine la modalità di pagamento, è preferibile inviare un bollettino di importo totale o i due bollettini distinti?

 

Risposta: L'ICI è una obbligazione di carattere solidale e quindi non può essere frazionata fra i singoli eredi. Se siete certi che costoro sono gli eredi, notificate l'unico decreto ingiuntivo, puntualmente così motivato, ad entrambi. L'intestazione potrebbe essere eredi di ________________ Sig. A e Sig. B. In conclusione atto unico, ma intestato ad entrambi per l'intero importo da recuperare, ma notificando l'atto ad entrambi,anche se in considerazione della solidarietà sussistente, basterebbe la notifica ad uno solo dei due (che dovrebbe pagare l'intero importo). Ricordo che anche l'Agenzia delle Entrate si comporta in tal modo per alcuni tributi di carattere reale (imposta di registro, successione). Per i tributi ad imposizione diretta, quali l'irpef, ogni erede risponde , invece, per la propria quota.

 

 

229. Il termine dei cinque anni per i rimborsi ici, come previsto dal comma 164 della legge 296/06, vale anche per i rimborsi concernenti la minor rendita catastale attribuita rispetto a quella presunta?  

E da che data decorrono gli interessi?

 

Risposta: Il comma 1 dello articolo 3 dello Statuto del contribuente, così dispone:

 

Articolo 3        

Efficacia temporale delle norme tributarie.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

 

 

La giurisprudenza aveva confermato che nel caso di minor rendita catastale attribuita rispetto a quella utilizzata in via provvisoria dal contribuente trovasse applicazione il termine di prescrizione decennale stabilito dal codice civile. Ora, con il comma citato il legislatore ha unificato i termini di rimborso stabilendo un termine unico di cinque anni dal pagamento. Tale principio normativo è stato realizzato con tale legge c on l'abrogazione del comma 1 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504/92 e con l'abrogazione dello articolo 13 di detto decreto.

Tuttavia, come detto in precedenza, lo Statuto del contribuente vieta che la norma tributaria, ma solo se sfavorevole per il contribuente, abbia efficacia retroattiva, così che, in  pratica, tale tipologia di rimborso diverrà di cinque anni solo nel 2012. Nel corrente anno, quindi, il rimborso sarà di 8 anni, 7 nel 2010, 6 nel 2011 e 5 nel 2012. Di contro, i rimborsi dovuti ad errori materiali del contribuente sono da subito ossia dal 2007 passati da 3 a cinque anni dal pagamento, ben potendo, invece, la norma tributaria avere efficacia retroattiva nel caso in cui essa sia favorevole per il contribuente. Gli interessi in questo caso decorrono dalla data del pagamento.

 

 

230. Vorrei chiarimenti su un immobile in leasing.  Il sig Rossi possiede un immobile fino al 12/09/2007, a decorrere da questa data è venduto ad una società di leasing, (dati presi con controllo con catasto, non ci sono denunce di variazione), chi deve pagare l'ICI dal 12/09/2007?Il signor Rossi o la società di leasing?

 

Risposta: Se il Sig. Rossi vende l'immobile solamente a detta società perderebbe la soggettività il 31.8.07. Tuttavia, è nato il contratto di lease back con il quale il proprietario di un immobile lo vende e lo riprende in leasing. In tale ipotesi il sig. Rossi, seppure a diverso titolo, continuerebbe ad essere soggetto passivo.  Chieda conferma alla società di leasing se il locatario è rimasto Rossi o se è stato assegnato ad altro, poiché diversamente dovrebbe rispondere tale società.

 

 

231. Il Comune di ……, in applicazione di quanto disciplinato dalla Regione Emilia Romagna con L. n° 20 del 2000 in materia di pianificazione territoriale comunale, ha adottato i seguenti strumenti di pianificazione:

- con delibera consiliare n° 92 del 20.12.2003 ha adottato il Piano Strutturale Comunale (PSC),  definito dall’art. 28 della Legge regionale come “lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l’intergrità fisica e ambientale e l'identità culturale dello stesso. Il PSC non attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree né conferisce alle stesse una potenzialità edificatoria subordinata all'approvazione del POC”.

- con atto n° 51 del 30.06.2005 il Consiglio comunale ha adottato il POC (piano operativo comunale) che l’art. 30 della medesima legge qualifica come “lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti”

 

Ciò premesso le chiedo, al fine di procedere alla corretta applicazione della normativa ICI, se le aree comunali classificate urbanizzabili nel PSC (ma non nel POC), devono essere assoggettate ad ICI come aree edificabili a partire dall’adozione del PSC, oppure se rimangono terreni agricoli fino al successivo (ed eventuale) inserimento nel POC.

A tal  proposito la Corte dei conti sezione Emilia Romagna, consultata dal Comune di Parma sulla medesima questione,  ha espresso con delibera n° 9 del 28.04.2009 il seguente parere: “pare condivisibile la tesi in base alla quale la potenzialità edificatoria dell’area sia desumibile già a seguito dell ‘approvazione del PSC, in quanto già in quello strumento compare, con sufficiente chiarezza, l’indice di capacità contributiva ai fini dell’imponibilità dell’ICI”.

 

Nel caso sia da ritenersi sufficiente l’inserimento nel PSC e considerato invece cheo ad ora il comune, aderendo ad una interpretazione “urbanistica” di area fabbricabile,   ha trattato ai fini ICI le aree inserite nel PSC alla stregua di terreni agricoli,   le chiedo quanto segue:

      -           è necessario recuperare l’eventuale differenza di imposta per gli anni dal 2004 al 2008? In caso affermativo può il comune determinare il valore ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 446/1997 (previsto nel regolamento ICI) anche in riferimento agli anni già trascorsi? Vi sarebbe inoltre l’intenzione di non applicare  sanzioni e  interessi ai sensi dell’art. 10 comma 2 Statuto del contribuente. E’ possibile?

      -           È possibile inserire  nel regolamento ICI il diritto ad essere rimborsati dell’imposta pagata per aree successivamente divenute inedificabili, limitando però tale diritto alle sole aree inserite nel PSC  e poi stralciate con una variante?

      -           Le aree inserite nel PSC sono da considerarsi come edificabili ai fini ICI con decorrenza dalla delibera di adozione del piano oppure dalla sua approvazione?

 

 

Risposta: La questione è da me trattata nel mio nuovo manuale Guida all'ICI 2009, pagine 41 e seguenti, discutendo delle stesse problematiche concernenti il Piano di governo del territorio della regione Lombardia, di cui alla legge regionale n. 12 del 2005. Infatti, tali strumenti urbanistici contengono il piano delle regole che individua le aree destinate a trasformazione urbanistica. L'errore compiuto da chi non considera tali strumenti urbanistici regionali rilevanti ai fini impositivi è di non  considerare che la rilevanza fiscale è stata di gran lunga anticipata nel nostro ordinamento con l'articolo 36, comma 2, del D.L.n.223/06 convertito dalla legge 248/06 che così dispone:

 

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).

 

Come si vede la rilevanza fiscale delle aree anticipa quella urbanistica, posto che la fiscalità nasce sulla base di legge statale. Come può vedere tale concetto è ben espresso nel mio nuovo modello, ove metto in evidenza tutto ciò. La Corte Costituzionale, peraltro,  con ordinanza n. 41 del 2008, ha confermato sia la legittimità di detta interpretazione che il valore di interpretazione autentica della norma e quindi della sua efficacia retroattiva.

 

Senza contare, poi, che la dottrina sostiene che il piano delle regole definisce la destinazione delle aree del territorio comunale da urbanizzare ed in ciò assomiglia al PRG.

 

Mi fa piacere che  la Corte dei conti sezione Emilia Romagna, consultata dal Comune di Parma sulla medesima questione,  abbia espresso con delibera n° 9 del 28.04.2009 il seguente parere: “pare condivisibile la tesi in base alla quale la potenzialità edificatoria dell’area sia desumibile già a seguito della approvazione del PSC, in quanto già in quello strumento compare, con sufficiente chiarezza, l’indice di capacità contributiva ai fini dell’imponibilità dell’ICI”, confermando la mia stessa opinione.

 

 

Rispondo, quindi, ai quesiti, da Lei formulati:

 

      -          è necessario recuperare l’eventuale differenza di imposta per gli anni dal 2004 al 2008? In caso affermativo può il comune determinare il valore ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 446/1997 (previsto nel regolamento ICI) anche in riferimento agli anni già trascorsi? Vi sarebbe inoltre l’intenzione di non applicare  sanzioni e  interessi ai sensi dell’art. 10 comma 2 Statuto del contribuente. E’ possibile?

 

      Risposta: E' necessario recuperare l'imposta, determinando il valore in misura inferiore a quello ordinario, essendo  il procedimento urbanistico nella sua fase iniziale. L'incertezza interpretativa giustifica l'a non applicazione delle sanzioni e non interessi. In conclusione, l'azione di recupero è dovuta, in considerazione del carattere obbligatorio della obbligazione tributaria, così che l'eventuale omissione potrebbe comportare responsabilità di danno erariale.

 

 

È possibile inserire  nel regolamento ICI il diritto ad essere rimborsati dell’imposta pagata per aree successivamente divenute inedificabili, limitando però tale diritto alle sole aree inserite nel PSC  e poi stralciate con una variante?

 

      Risposta: A mio avviso tale rimborso sarebbe dovuto, anche se non fosse inserita tale frase, poiché il pagamento così effettuato risulterebbe indebito e quindi da rimborsarsi.

 

      -          Le aree inserite nel PSC sono da considerarsi come edificabili ai fini ICI con decorrenza dalla delibera di adozione del piano oppure dalla sua approvazione?

 

      Risposta: sin dalla delibera di adozione, come peraltro specificato nelle disposizioni di legge sopra richiamate.

 

      Si raccomanda, infine, di rivedere i valori delle aree ogni anno, ancorando la  relativa determinazione alla fase del procedimento urbanistico al primo gennaio di ciascun anno, sulla base del metodo oggettivo per il quale il valore venale delle aree aumenta con l'avanzare del procedimento, divenendo massimo con l'ultimazione del procedimento urbanistico.

 

 

232. Le chiedo parere in merito alla seguente situazione ICI:  un contribuente risulta  in catasto proprietario di una unità immobiliare non adibita ad abitazione principale. Tale contribuente non ha mai pagato l'ICI e quindi ho sempre provveduto ad  emettere atti di accertamento ed a iscriverlo successivamente a ruolo  coattivo. Ieri il contribuente mi comunica di non essere più proprietario dell'immobile. Controllo in conservatoria e mi dice "verbale di pignoramento immobili" a favore della  banca di pc  a far data dal 2004. Come mi devo comportare io visto che in catasto risulta ancora tutto di proprietà del contribuente?

Risposta: Il pignoramento fa perdere caso mai la detenzione, ma non la  proprietà e c iò fino alla vendita. Dovete incaricare un legale ed insinuarvi nella procedura esecutiva (se già iniziata) o promuoverla.

Infatti, é necessario considerare come gli obblighi ingiunti al debitore pignorato non inficino affatto il possesso del bene oggetto del pignoramento, ma siano piuttosto diretti ad evitare il compimento di atti idonei a sottrarre ovvero diminuire la garanzia del credito vantato. (Sentenza n. 56  del 2008- CTR Roma, Sez. VI)

 

233.A seguito della normativa per l’esenzione dell’abitazione principale e pertinenze, secondo Lei come va considerata un’area pertinenziale, che diventa edificabile con l’inizio dei lavori per realizzazione di autorimesse interrate, considerato che le autorimesse verranno utilizzate come pertinenze dell’abitazione principale e quindi verranno riconosciute esenti da ICI, una volta terminati i lavori di costruzione? Prevedo che dal 2008 potrebbe uscire una nuova interpretazione in linea con l’esenzione dell’abitazione principale.

 

Risposta: Il concetto di pertinenza di cui allo articolo 817 cc deve essere visto alla luce della situazione attuale, in considerazione del carattere speciale della norma tributaria. Ne consegue che tale area, durante l'esecuzione dei lavori di edificazione, deve essere normalmente assoggettata ad ICI, a nulla rilevando la futura esenzione delle pertinenze una volta edificate.

 

 

234. Come interpretare l’art. 2 comma 36 del D.L. 262/2006 (convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2006 n. 286) quando recita: “le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo”:

      a.    Nel caso in cui già l’immobile veniva denunciato sebbene con rendite presunte più basse

      b.    Nel caso di immobili mai dichiarati ai fini ICI, senza indicazione della data di mancata presentazione della denuncia catastale (da parte dell’Agenzia del territorio)

 

Risposta: Tale comma così dispone:

 

36. L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l’attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall’articolo 28 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni (14).

 

Ne consegue che:

a)Nel caso in cui già l’immobile veniva denunciato sebbene con rendite presunte più basse, le rendite catastali hanno efficacia almeno dal momento della dichiarazione di rendita presunta, salvo che il Comune non sia in grado di dimostrare la rilevanza oggettiva del fabbricato da assoggettare, dimostrando la precedente ultimazione dei lavori o l'uso anche di fatto dello immobile;

b ) Nel caso di immobili mai dichiarati ai fini ICI, senza indicazione della data di mancata presentazione della denuncia catastale (da parte dell’Agenzia del territorio) è necessario acquisire informazioni sulla preventiva rilevanza oggettiva del fabbricato  ai sensi della lettera a) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92, poiché in assenza la r.c. avrebbe efficacia dal primo gennaio dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo.

 

 

Si discute, poi, se l'efficacia retroattiva debba essere contenuta o meno nel termine di decadenza quinquennale. Personalmente, in assenza di giurisprudenza contraria, ritengo che l'azione di recupero della essere limitata al periodo consentito dal comma 161 dello articolo 1 della legge 296/06 che così dispone:

 

COMMA 161

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

 

 

Raccomando che gli atti di recupero siano adeguatamente motivati, specie per quanto concerne la perdita dei requisiti di ruralità.

 

235. Ho  un dubbio sull'inserimento di un terreno  dichiarato tramite successioni quesito:

Il valore che mi indicano della successione € 5.700,00 discosta notevolmente dalla Reddito Domenicale che risulta essere € 0.98. il terreno non è edificabile .Che dato devo inserire nella banca dati per il calcolo della liquidazione ici?

Risposta: per i terreni agricoli la base imponibile ICI è costituita dalla seguente formula ( reddito dominicale ossia 0,98 x 75)x125/100. E' irrilevante il valore attribuito ai fini successori. Infatti, il comma 7 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 così dispone:

7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.


Per i terreni agricoli la base imponibile ICI è costituita dalla seguente formula ( reddito dominicale ossia 0,98 x 75)x125/100. E' irrilevante il valore attribuito ai fini successori. Infatti, il comma 7 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 così dispone:

7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Il risultato va poi rivalutato del 25 per cento, così come previsto dalla legge 662/96.

 

236. Un contribuente doveva versare a titolo di acconto ICI un importo pari ad € 170,00. Tale importo corrisponde al credito d’imposta  che tale contribuente aveva intenzione di compensare con l’importo dell’ICI ma non ha presentato in banca il modello dell’F24 entro la scadenza della prima rata. Ora ci ha chiesto se, presentando adesso l’F24 in banca per la compensazione, deve applicare sanzioni ed interessi come un normale ravvedimento operoso, se deve applicare solo le sanzioni o non deve applicare nessuna maggiorazione?

 

 

 

Risposta: Il ravvedimento può essere fatto, applicando la sanzione   del 3 per cento e gli interessi del 3 per cento annuo. Se il credito vantato per i tributi erariali non fosse sufficiente ne versa la differenza. esempio se tale sommatoria è di 180, 00 euro ed il credito IRPEF 170, versa in più euro 10.

 

 

237. Una società commerciale ha provveduto a regolarizzare l'accatastamento di n. 4 fabbricati ex rurali, siti in zona agricola. La nuova categoria attribuita è quella degli F/2. Ai fini ICI la società è tenuta comunque ad eseguire il versamento per questi F/2, anche se ubicati in zona agricola e calcolando il valore come area edificabile?
 

Risposta: Se il fabbricato è utilizzabile la categoria F2 è errata. Se invece è inutilizzabile va assoggettato come area edificabile, ai sensi del comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92. Si consiglia dunque un sopralluogo dal tecnico comunale, ordinando la variazione catastale se l'immobile è finito, ai sensi del comma 336 dello articolo 1 della legge 311/04. Se invece l'immobile non è finito, sono da ammettere avvisi di accertamento assoggettando l'area di sedime come edificabile.

 

238. In questo periodo molti contribuenti stanno sollecitando gli accatastamenti richiesti negli anni settanta. l'agenzia del territorio le sta evadendo ed in visura compare la messa in atti attuale e nelle annotazioni compare: evasione scheda prot. n....... del .....1979. in questo caso la rendita è retroattiva e da che anno? (rimborsi/accertamenti)

 

 

Risposta: Come si evince dallo articolo 74 della legge 342 del 2000, tali rendite catastali hanno efficacia (teorica) sin dalla data di accatastamento. Ritengo, tuttavia, che il recupero non possa essere antecedente al 2004, ma alla ulteriore condizione della prova che la rendita catastale sia stata formalmente accatasta al possessore dal catasto, così come previsto dal ma 1 di detto articolo. Gli estremi della notifica siano riportati sull'atto di recupero. Poiché mi è capitato che sovente il Catasto di Milano non ha formalmente notificato la r.c., si solleciti in tale ipotesi il predetto Ufficio, in ottemperanza a detto comma, a fornire al comune gli estremi della notifica o in carenza di procedere tempestivamente alla notifica, prima della emanazione degli atti di recupero.

 

 

239. Sul territorio comunale è insediata una casa di riposo che in  conservatoria e in catasto mi risulta di proprietà della parrocchia ( B/1 con rendita  pari a ? 15.643,98). La gestione non è  comunque parrocchiale bensì di una casa di riposo Onlus  che presenta un volume d'affari pari a 1.058.189. Tale casa di riposo  risulta in comodato. Tale casa di riposo presenta modello di dichiarazione 760.  Il Comune ha adottato il regolamento il quale stabilisce " che l'esenzione  dell'ICI, prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore". Io ritengo che la parrocchia per questo immobile debba pagare l'ICI. Lei cosa mi consiglia? Cordiali saluti

Risposta: Tale immobile va assoggettato per il solo fatto che non è utilizzato direttamente dal soggetto passivo. In senso conforme si è espressa più volte la Corte Costituzionale.

 
Sono manifestamente infondate le q.l.c. dell'art. 59, comma 1, lett. c), d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, in relazione all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, sollevate in riferimento agli art. 3, 23, 53, 76 e 77 cost., in quanto identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 429 del 2006, per erroneità del duplice presupposto interpretativo dal quale muoveva il giudice rimettente, e cioè che l'art. 59, comma 1, lett. c), d.lg. n. 446 del 1997 avrebbe introdotto una norma di interpretazione autentica e che detta norma avrebbe
imposto, per il passato, una interpretazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lg. n. 504 del 1992 diversa da quella adottata dalla Corte di cassazione e costituente diritto vivente, poiché l'art. 59, comma 1, lett. c), d.lg. n. 446 del 1997, prevedendo che l'esenzione dall'i.c.i. spetta per i fabbricati
a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, attribuisce all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lg. n. 504 del 1992 lo stesso significato riconosciutogli dalla giurisprudenza di legittimità e, quindi, non innova la disciplina dei
requisiti soggettivi dell'esenzione; né risultano prospettate censure ulteriori rispetto a quelle già esaminate.

Corte costituzionale, 26 gennaio 2007, n. 19

Com. Sassuolo c. Soc. Immob. sport. Sassuolese

 

240. Ho un dubbio con l'enel ai fini ici, perché a dicembre gli ho accertato due fabbricati (due cabine regolarmente iscritte in catasto). Una delle due unità e' stata demolita ma tuttora mai cancellata in catasto. Oggi l'Enel ha avanzato una richiesta di annullamento in autotutela per la rettifica dell'avviso di accertamento per eliminare l'immobile demolito ma iscritto in catasto allegando una dichiarazione del nostro utc del 2006 la quale attesta che non esiste piu' e che presumibilmente e' stata rimossa negli anni scorsi. (ne allego copia). Ribadisco che ad oggi l'immobile risulta iscritto in catasto e l'Enel dice che essendo loro una holding non compete a loro la cancellazione catastale e dicono che dobbiamo farla noi come comune. Le chiedo un parere circa il comportamento da adottare con questo fabbricato ante 2006 (cioe' prima della dichiarazione UTC di inesistenza dello stesso) sia post 2006.

 

Risposta: La questione è piuttosto semplice. Infatti, l'iscrizione catastale è presunzione di assoggettamento, come confortato da numerose sentenze della Cassazione. Tale presunzione dura sino a quanto il fabbricato risulta iscritto in catasto. Se fossi in Lei annullerei tali atti in via di autotutela a due condizioni:

a) che si dia prova certa della data di demolizione (non dovevano fare domanda al vs ufficio tecnico?);

b) che tali fabbricati siano depennati dal catasto.

 

Scriva in tal senso a tale Ente. Se egli non adempie e presentata ricorso credo che il ricorso debba essere rigettato

 

 

 

 

 

241. E’ arrivata al Comune di …. una lettera di una cooperativa che comunica che per l’anno 2008,avendo acquistato nel medesimo comune un immobile,non ha effettuato il versamento ICI poiché in possesso  dei requisiti di Onlus di cui all’Articolo 10 e seguenti del D.Leg. 4 dicembre 1997 n. 460.

Inoltre per l’esenzione fa riferimento all’Articolo 2 del Regolamento Comunale che dice “ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 4 dicembre 1997,n.460,è disposta l’esenzione per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 e seguenti del citato D.Lgs 4 dicembre 1997,n.460”.

Basta  solo questa comunicazione con la quale la cooperativa dichiara di essere esente dal pagamento dell’ICI o è necessario richiedere alla stessa il proprio regolamento per sapere se effettivamente risulta essere una ONLUS?

      

   

Risposta: Di per sé alcuna comunicazione avrebbe dovuta essere fatta, posto che gli immobili esenti vanno dichiarati. Il Comune può chiedere unicamente la prova della iscrizione della cooperativa nel registro delle ONLUS di cui allo articolo 11 del D.Lgs.n.460/97 che sotto si riporta.

 

 

SEZIONE II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE


 

        Articolo 11         

Anagrafi delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni.

1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

 

 

242. Il terreno edificabile  di proprietà di due persone al 50%  ( A   e   B )  il sig. A è deceduto  e in successione l'erede ha messo un valore  più alto di quello deliberato dal Comune. La sig.ra B paga sul valore  deliberato dal Comune.

Dobbiamo accertare la sig.ra  B per la differenza del valore  ?  in realtà  la sig.ra B come faceva a sapere il  valore dichiarato dall'erede?

 

Risposta: Sulla base dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva, sarebbe illegittimo ammettere che gli eredi di A e B paghino su valori differenti. Poiché si ritiene che il valore corretto sia quello dichiarato ai fini successori dagli eredi di A,  si suggerisce di procedere al recupero nei confronti di B, motivando in tal senso l'azione di recupero, anche per il fatto che di contro detti eredi potrebbero chiedere al Comune la restituzione della maggiore ICI corrisposta. Si suggerisce, altresì, di incrementare così i valori  per la prossima annualità, suggerendo di stabilirli nella misura minima.  Si allega fac simile delibera.

 

 

243. In merito al quesito riferito alla notifica delle aree edificabili, se il comune avesse inviato un accertamento per l’imposta non versata relativamente all’area edificabile, potrebbe richiedere sanzioni ed interessi oltre all’imposta omessa?

 

 

Risposta: Personalmente ritengo che in tale ipotesi gli interessi e le sanzioni non debbono essere applicati, in armonia a quanto previsto dallo articolo 74 della legge 342/00 concernente le r.c., a cui sembra ispirarsi tale obbligo. Tuttavia, manca al momento adeguata giurisprudenza. Ritengo, nella ipotesi massima, che detti accessori possano essere applicati se il Comune dimostra che il contribuente ne era comunque a conoscenza.

 

 

 

244. E’ dovuta l’ICI sulle aree definite dal PRG vigente zone F cioè vincolate all’utilizzo per servizi pubblici? Per queste zone qualsiasi progetto edificatorio deve essere soggetto ad approvazione del Consiglio Comunale. Nel caso specifico possono essere costruiti solo impianti spartivi ma in altre zone possono essere costruiti anche edifici adibiti a banche, bar, ristoranti, cinema ecc.

 

Risposta: Tali aree vanno considerate edificabili. Le riporto qui sotto una recentissima risoluzione ministeriale.

 

 

Risoluzione n. 170/E - Agenzia delle Entrate del 2009: edificabilità aree destinate ad impianti pubblici. Imposta di successione - Aree destinate ad impianti ed attrezzature pubbliche

 

A tal riguardo i giudici di legittimità hanno affermato che “In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione, l’edificabilità non si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma ricomprende ogni forma di trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione. Pertanto, anche i suoli classificati dagli strumenti urbanistici nella zona (…), comprendente, secondo la previsione del D.M 2 aprile 1968, art. 7, le parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale, pur non risultando di regola edificatorie, possono essere qualificate tali, qualora sia consentita la costruzione di parcheggi e infrastrutture. A tal fine, è però necessario che la zona non sia concretamente destinata ad un utilizzo meramente pubblicistico, in quanto tale vincolo non tolleri la realizzazione delle opere ad iniziativa privata, neppure con apposite convenzioni; viceversa ove il vincolo posto dalla classificazione introduca una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata o promiscua, non può escludersi la edificabilità del suolo, purchè non si tratti di manufatti precari o rimovibili” (v. Cassazione 26 gennaio 2006, n. 1626; Cassazione 16 luglio 2008, n. 19591). Secondo i criteri dettati dalla Corte di Cassazione con le citate sentenze, in tema di indennità di espropriazione, l’edificabilità di un’area ricomprende non solo l’edificabilità abitativa, ma ogni intervento che possa rientrare nel concetto di edificazione. Pertanto, anche se, di regola, le aree rientranti tra quelle destinate ad impianti ed attrezzature pubbliche di interesse generale non sono qualificate edificatorie, esse possono essere definite tali qualora il vincolo di inedificabilità, in presenza di determinate condizioni, possa essere superato.
Tali condizioni, secondo il citato indirizzo della Corte di Cassazione, si estrinsecano nella possibilità di attuare interventi edificatori ad opera dei privati. In ragione di quanto sopra, qualora l’area non sia effettivamente destinata ad uso esclusivamente pubblicistico e, conseguentemente, siano possibili iniziative edificatorie private o promiscue, l’edificabilità del suolo non può essere esclusa in modo assoluto.
 

 

245. Premessa:trattasi di un terreno inserito in un P.L."piani attuativi residenziali a seguito osservazioni" dal 1998. Interessa molti proprietari e  non è mai stato perfezionato (non è stato fatto alcun progetto e la destinazione di fatto è rimasta come prima del P.L.)

Il Comune ha un suo regolamento ICI e per le aree fabbricabili l'articolo recita "allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale determina periodicamente i valori venali minimi di riferimento, allo scopo di limitare l'attività di accertamento. Il Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dell'Uff. Tecnico e dell'Uff. Tributi, delibererà i valori venali minimi di riferimento onde consentirne la diffusione e la conoscenza da parte dei contribuenti..."

Fino al 2005 c'è stata la regolare delibera dei valori minimi di riferimento mentre per gli anni successivi, senza una spiegazione, non vi è stata alcuna delibera in merito.

I versamenti ICI per gli anni 2006/2007/2008 sono stati  effettuati prendendo il valore deliberato nel 2005. Ora il Comune ha inviato gli avvisi di accertamento per il maggior valore, assumendo i valori della CCIAA.domanda: il Comune può accertare il maggior valore in assenza di modifiche al regolamento e in mancanza di delibera? Ci sono probabilità per ricorrere in commissione?”

 

 

 

Risposta: Di per sé, in assenza di un provvedimento di determinazione dei valori, varrebbero i valori stabiliti dal Comune nell'ultima deliberazione. In ordine poi se detti valori siano o meno vincolanti esistono pareri contrastanti. Ora, mentre il Ministero delle Finanze con la circolare del 31.1.1998 ha affermato che il Comune con tale provvedimento si impegna a non superare detti valori in sede di accertamento, personalmente ritengo che tali istruzioni ministeriali siano palesemente illegittime, scontrandosi con il principio costituzionale di capacità contributiva.  Recentemente su Italiaoggi è apparso il seguente comunicato:

Nelle dichiarazioni dei redditi (sezione x quadro RM) obbligo indicazione rivalutazione terreni edificabili: possibili ripercussioni ICI

I contribuenti che entro il 31.10.2008 hanno pagato l'unica (o la prima) rata dell'imposta sostitutiva del 4% -sulla base del valore di perizia del terreno posseduto all'1/1/2008- dovranno ricordarsi di compilare la sezione X del quadro RM di Unico. E se per dichiarare i redditi percepiti nel 2008 hanno utilizzato il modello 730 dovranno comunque presentare, entro il prossimo 30 settembre, il modello unico contenente il solo quadro RM.

 

Personalmente, per evitare ogni problema, suggerisco ai comuni di togliere dal regolamento ICI tale impegno e di stabilire valori minimi, quindi superabili, da parte della Giunta comunale. Allego fac simile. In conclusione, la questione è aperta dal punto di vista giurisprudenziale. Io ritengo possibile disconoscere tali valori, abbandonando evidentemente sanzioni ed interessi moratori.

 

246. Nel nostro regolamento comunale è stato previsto un valore di € 10,33 al mq. per le aree fabbricabili. Ora mi trovo di fronte ad un caso nel quale dall'Agenzia delle Entrate è stato attribuito un altro valore molto superiore. Presumo di dover considerare questo ultimo ai fini del calcolo ICI oppure vale il regolamento?

 

Risposta: Recentemente la STAMPA  ha evidenziato che il MF obbliga ad indicare nel quadro RM il valore di perizia proprio per acconsentire ai comuni di assoggettare le aree secondo il valore pattuito. Da sempre io sostengo che i comuni dovrebbero stabilire valori minimi (Giunta comunale) onde recuperare valori pattuiti in misura maggiore. Contro, c'è un parere del MF del 31.12.1998 che ritiene che il Comune non possa superare i valori da esso determinati. Tale interpretazione è palesemente illegittima perché in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva e pericolosa per gli amministratori comunali, i quali potrebbero rispondere di danno erariale.

Quindi, consiglio di disattendere il regolamento e di motivare gli accertamenti su tale informazione e nel contempo modificare l'anno prossimo il regolamento ICI, riportando il testo letterale della norma e nel contempo  approvare la delibera di Giunta nel modo che allego.

 

247. Un contribuente …. chiede il beneficio dell'esenzione della 1^ casa su un'abitazione nella quale ha la dimora abituale ma non la residenza anagrafica. Ne ha diritto oppure no ? Cosa può portare come prova a suo favore ? In che forma è dimostrabile la dimora abituale ????

 

 

Risposta: L'onere della prova  spetta al  contribuente. Ciò premesso si ritiene necessario che il contribuente dia una ragione plausibile, spiegando i motivi per i quali è costretto ad avere residenza anagrafica in altro Comune. Egli dovrà dimostrare che gli altri componenti la famiglia sono residenti in codesto Comune e che in esso è presente il focolare domestico, ossia il luogo ove si riunisce la famiglia nei momenti di riposo.  Se non c'è tale certezza l'istanza va rigettata.

 

 

Un pensionato residente nel Comune è usufruttuario di un immobile destinato  a sua abitazione principale e di due locali accessori (un C/6  e un C/2). Relativamente all'immobile di categoria C/2 ( di dimensioni non modeste: 176 mq) il contribuente dichiara di destinarlo a stalla/fienile per
l'allevamento di mucche. L'immobile è ubicato sullo stesso mappale della casa. Ai fini ICI questa stalla può essere considerata pertinenza della cosa principale è godere dell'esenzione per il pagamento?

 

Risposta: Una stalla, destinata allo allevamento di mucche, non può essere  considerata in ogni caso pertinenza della abitazione principale. Essa, dunque, dovrà essere normalmente assoggettata, salvo potersi considerare
rurale, in quanto il soggetto passivo (usufruttuario) sia imprenditore agricolo, iscritto nel registro imprese, tenuto presso la CCIIAA, ed utilizzi direttamente la stalla.. Anche se onere di dimostrare tale iscrizione è del soggetto passivo, il Comune potrà verificare ciò tramite visura camerale..

 

249. Abitazione principale al 50% di 2 coniugi  muore il marito e la moglie rinuncia all'eredita' a favore dei figli (non  residenti).  Al coniuge superstite, pur avendo rinunciato all'eredita', spetta il  diritto di abitazione?
 

Risposta: Il diritto di abitazione del coniuge superstite, di cui allo articolo 540 cc, permane anche nel caso di rinuncia alla eredità, salvo che il coniuge superstite non abbia con atto scritto, da farsi ai sensi dello articolo 1350 cc., espressamente rinunciato. Le riporto qui sotto una sentenza a conferma:

 I diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540 comma 2 c.c. spettano sia nelle successioni testamentarie che in quelle legittime. Essi hanno natura di legato "ex lege" e, pertanto, essendo diverso il carattere e la disciplina dell'attribuzione patrimoniale a titolo
di eredità da quella a titolo di legato e dovendo quest'ultima essere tenuta distinta dalla prima, ne consegue che la rinuncia all'eredità, da parte del coniuge superstite, non implica rinuncia ai diritti di abitazione e di uso, per la dismissione dei quali, invece, occorre compiere un atto autonomo
indicativo della volontà dismissiva di quei diritti, i quali, formando oggetto di un legato, sono già stati acquistati "ipso iure", al momento di apertura della successione, senza bisogno di accettazione. Tanto più ove si consideri che, per quanto concerne la rinuncia al diritto di abitazione di
un immobile, essa va rivestita, a pena di nullità, della forma solenne ex art. 1350 n. 5 c.c.
Pretura Campi Salentina, 25 novembre 1980

250. Nel caso di trasformazione di un terreno da agricolo ad area fabbricabile a seguito adozione nuovo strumento urbanistico, la comunicazione da farsi, entro 90 giorni, al contribuente è da considerare dalla data di adozione o di approvazione definitiva dello strumento stesso?

 

Risposta: A prescindere che non esiste un termine per  notificare tale cambiamento di destinazione urbanistica e che gli eventuali termini introdotti dal Comune hanno mero carattere ordinatorio, determinando il ritardo unicamente la scusabilità dello errore del contribuente e quindi la non applicazione delle sanzioni, si precisa che il termine iniziale non può che decorrere che dalla data di adozione del provvedimento urbanistico come del resto previsto dal comma 2 dello articolo 36 del DL 223/06 convertito dalla legge 248/06 che così dispone:

 

 

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).

 

 

251. In uno dei nostri comuni una contribuente ha di proprietà un’abitazione, utilizzata come prima casa, e la relativa pertinenza. Il comune ha verificato che la proprietaria esercita, all’interno della propria abitazione, un’attività di Bed&Breakfast sfruttando due camere inutilizzate dalla proprietaria.

Il Comune ci chiede se, ai fini ICI, deve essere considerato  esente come abitazione principale l’intero immobile (nonostante il vantaggio economico che lei trae dalla sua attività) o se il comune ha la possibilità di obbligare la contribuente a separare catastalmente la parte che viene realmente utilizzata come abitazione e la parte adibita all’attività di Bed&Breakfast in modo da assoggettare quest’ultima al pagamento dell’imposta.

 

 

Risposta: Nel caso descritto non è possibile  scindere proporzionalmente allo utilizzo l'ICI dovuta  e quindi si deve trovare una soluzione unitaria, nel senso che detta unità o va completamente esentata, come abitazione principale oppure interamente assoggettata. Al momento manca giurisprudenza, mentre il MF con la risoluzione 723 del 1993 aveva affermato che non perde il diritto alla detrazione il proprietario che affitta una sola stanza della abitazione principale. Certamente tali agevolazioni non sono applicabili quando prevalentemente l'uso è diverso da quello della abitazione principale. Personalmente, in considerazione del carattere eccezionale delle norme di esonero, ritengo che l'utilizzo anche non prevalente di parte dello immobile  ad attività di Bed&Breakfast  comporti la perdita della esenzione (totale) e ciò fino a quando l'unità sia scissa catastalmente in due.

 

 

252. Nella nostra attività di gestione dei rimborsi ICI, a fronte di istanze di rimborso ricevute abbiamo sempre applicato gli interessi a decorrere dalla data dell'indebito versamento. Abbiamo però di recente letto quanto segue:
La decorrenza degli interessi da corrispondere, anche in virtù delle disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 1 dell'art.4 del D.M.24 settembre 1999, n.367  "Gli interessi decorrono dalla data di presentazione della domanda di rimborso; decorrono, invece, dalla data di esecuzione del versamento indebito, nei casi in cui il diritto al rimborso risulta sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente, oppure consegue alla liquidazione
effettuata ai sensi dell'art.11, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. n.504/92".

Alla luce di quanto sopra ritiene corretto il nostro comportamento?

Risposta: La questione è del tutta incerta, tanto che l'ANCI  aveva chiesto al Parlamento un emendamento al disegno di legge finanziaria 2008 con il quale si chiarisse che gli interessi decorressero sempre dalla data della domanda. Anch'io ho proposto tale soluzione ossia quando il rimborso è dovuto per l'attribuzione del catasto di una r.c. minore rispetto a quella provvisoria gli interessi vanno calcolati dalla data di versamento, mentre quando il rimborso è dovuto per un errore del contribuente dalla data della domanda, come del resto previsto dal codice civile nel caso di pagamento dello indebito. Io sono convinto che nel caso di ricorso gli interessi, tenuto conto della lettera normativa,  competerebbero in ogni caso dalla data del versamento. Tuttavia, alla luce di detto decreto consiglio di seguire tale soluzione.

 

253. Si vorrebbe conoscere come comportarsi in merito al seguente quesito in merito all'ICI:

 

" Il sottoscritto   ____________ premesso

 

- che è proprietario dei seguenti immobili siti nel Comune di San Pietro di Cadore e identificati come segue:

 

al fg. 32 part. 811sub 5 A3 classe 3- 4 vani

al fg. 32 part. 811 sub 6 A3 classe 3- 4 vani

al fg. 12  part. 150 U-C1 mq.103

al fg. 13 part. 16 sub 2-C2

 

- che gli stessi vengono utilizzati dal figlio _____per lo svolgimento della propria attività di agricoltore e di agriturismo;

- che la legge 222 del 29 novembre 2007 e la Legge 14/2009 hanno modificato il concetto di fabbricati rurali;

- che dalla normativa si deduce che i fabbricati adibiti ad attività agricola e di agriturismo spetta l'esenzione ICI

 

Tutto ciò premesso

 

chiede

 

a codesto spettabile ufficio di indicare allo scrivente il corretto comportamento relativo all'applicazione dell'imposta Comunale sugli immobili su esposti al fine di non incorrere in sanzioni"

 

Risposta: Come peraltro mi sembra di aver chiesto per via telefonica, pur in assenza di adeguata giurisprudenza, ritengo che gli edifici rurali destinati allo agriturismo, come pure quelli abitativi, debbono essere ubicati sul fondo della azienda agricola. In via preliminare, quindi, vanno normalmente assoggettati i fabbricati ubicati in zona urbana del Comune. E' poi da verificare che tipo di rapporto giuridico che sussiste tra padre e figlio (comodato, affitto?) e se esso comprende o meno anche il fondo. A mio avviso, poi, l'esenzione non potrebbe riguardare gli immobili destinati allo agriturismo, posto che questi debbono essere posseduti ed utilizzati dal possessore imprenditore agricolo.

 

In conclusione, sussistono più motivi per i quali sembra dubbia l'esenzione. Sarà il possessore a valutare il da farsi e successivamente il Comune valutare, dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie, se emettere eventuali atti di recupero.

 

254. Il Comune di …….. ha inviato, ad una ditta proprietaria di alcune centrali elettriche no accatastate, la richiesta di accatastamento secondo le procedure dell’art. 1 comma 336 della Legge 30/12/2004 n. 311. Successivamente il Comune ha inviato una lettera all’Agenzia del Territorio per mettere a conoscenza dell’avvio di tale procedura indicando la data di notifica della lettera alla ditta.

 

L’Agenzia del Territorio ha perso la documentazione che avevamo inviato. Il comune ci chiede se è possibile, da parte loro, inviare momentaneamente degli accertamenti in base a rendite presunte da rettificare successivamente.

 

Risposta: Con tale lettera il Comune ha fermato i termini di decadenza, come del resto previsto dal comma 337 dello articolo 1 della legge 311.04. La rendita catastale presunta è stata abrogata dallo articolo 1 della legge 296/06, così che accertamenti così formulati risulterebbero illegittimi. Perché passare, dunque, dalla ragione al torto? Inviate tale documentazione al Catasto ed il Comune attenda con fiducia l'esito del procedimento. Conosco dei comuni che hanno fatto diversamente sbagliando. Seguite il mio consiglio (anche nel caso il Catasto vi  dovesse dire di fare diversamente per evitare un grosso lavoro, seppure a spese della Ditta).

 

 

255. Nel caso di un contribuente a cui è stata notificata ,nel marzo 2005, da parte dell'agenzia del territorio la rendita definitiva del proprio immobile e che ha proceduto a pagare l'ici in base alla nuova rendita a partire dall'anno 2005 è corretto che il comune recuperi la differenza di imposta senza sanzioni e interessi per le annualità ancora accertabili (anno 2004)?

 

Risposta: L'articolo 74 della legge 342/2000 così come avete prospettato lo ammetterebbe. L'unica obiezione sta nel fatto che i comuni che avevano la dichiarazione non potrebbero    emettere avvisi di liquidazione relativi all'anno 2004, posto che al 31.12.06 era scaduta tale annualità, senza possibilità di beneficiare dello allargamento del termine (quinquennale) previsto dallo articolo 1 della legge 296/06, posto che lo statuto del contribuente vieta la proroga dei termini scaduti.

 

 

256. Nel nostro comune un appartenente alle forze armate ( militare) residente a VARESE. Non proprietario di altri immobili ha acquistato presso il nostro Comune un alloggio. Questo sostiene di non dover pagare l’ICI in quanto per motivi di lavoro risiede a Varese ed essendo militare ha diritto ad avere i benefici relativi alla prima casa.

Dalla risoluzione 4DPF del 18/10/2007 del Ministero economia e finanze mi pare di capire che le agevolazioni non riguardano l’ICI ma le imposte di registro , dell’irpef  ed IVA. Esistono delle disposizioni successive che agevolano i militari??

 

 

Risposta: La sua interpretazione è perfetta. Infatti, legge sulla prima casa, concernente i tributi erariali, può essere applicata sia nel luogo di residenza che di lavoro e ciò diversamente dall'ICI che agevola unicamente l'abitazione principale, peraltro solo dal momento della acquisizione  della residenza anagrafica.

 

 

257. Vorrei avere un chiarimento in merito all'esenzione per le pertinenze dell'abitazione principale.

Premesso che il nostro Comune ha equiparato la pertinenza all'abitazione principale, nel caso di pertinenza di un fabbricato ad uso abitativo censito in categoria A/8, si applica ugualmente l'esenzione per i C/6 o C/2?

 

 

Risposta: Ai sensi dello articolo 818 cc cosa principale e pertinenza, salvo sia diversamente stabilito, godono dello stesso trattamento. Ne consegue che tale pertinenza sarà assoggettata ad ICI, con l'aliquota sabilita dal Comune per l'abitazione principale non esente, ai sensi dello articolo 1 del DL 93/08 convertito dala legge 133/08.

 

 

258. Le chiedo se è lecito nel caso di  versamento da parte del curatore fallimentare dell’ICI maturata durante periodo di procedura fallimentare, ben oltre i 3 mesi dalla data del decreto di assegnazione dell’immobile, che il Comune richieda gli interessi moratori dalla data di termine del versamento (data del decreto + 3 mesi) alla data del versamento stesso e in caso affermativo se gli stessi interessi possano essere applicati anche all’ICI  insinuata al passivo fallimentare (ICI precedente all’apertura del fallimento per la quale il Comune aveva provveduto ad emettere avvisi di accertamento, non pagati e debitamente insinuati al passivo fallimentare).

 

Risposta: Pur nel silenzio della norma, tale termine va calcolato dalla data del decreto di trasferimento o se posteriore dalla data del pagamento da parte del soggetto aggiudicatario (spesso succede tale differimento). Tale interpretazione è connessa al fatto che il curatore utilizza per il pagamento ICI il ricavato della vendita (si parla di prededuzione). Se è superato tale termini, è ovvio che il fallimento sia assoggettato, non solo al pagamento degli interessi, ma persino della sanzione del 30 per cento. Sanzioni ed interessi non sono dovuti, invece, per i crediti riferiti al periodo antecedente l'apertura del fallimento, salvo  che i medesimi non fossero già evidenziati negli atti di recupero. In conclusione, il credito del Comune è cristalizzato per questi ultimi negli importi previsti negli atti impositivi, senza alcuna aggiunta.

 

 

 259. Una contribuente titolare del diritto di abitazione del coniuge superstite e beneficiaria quindi dell'esenzione ICI sulla abitazione, trasferirà a breve la sua residenza all'estero in quanto anziana ed andrà ad abitare presso un figlio in Germania. Continuerà a beneficiare dell'esenzione sulla abitazione?

Se invece  non si trattasse del diritto di abitazione ma fosse proprietaria della casa cambierebbe qualcosa in merito al trattamento ICI?

 

Risposta: Il diritto di abitazione del coniuge superstite non è perso con il semplice trasferimento della residenza, essendo necessaria una rinuncia formale ai sensi dello articolo 1350 cc (in pratica atto notarile). La predetta potrà continuare a godere della esenzione, sia esa titolare del diritto di abitazione che del diritto di proprietà, a condizione che l'immobile non sia locato e permanga nella propria disponibilità e che ovviamente mantenga ivi la propria residenza oppure sia iscritta all'AIRE

 

 

260. In merito all'annosa questione degli AIRE: Il Comune di ….. da anni (dal 2001) con regolamento Comunale e con delibera di Consiglio che fissa le aliquote ha sempre chiaramente indicato che le abitazioni degli AIRE  beneficiavano del trattamento riservato alle abitazioni principali. Lei ritiene che dopo le varie interpretazioni del Ministero (in particolare la risoluzione n. 1/df del 4/03/2009 che delimita il campo di applicazione dell'esenzione per abitazione principale prevista dal D.L. 93/2008) si possa senza dubbio considerarle esenti dal 2008?

 

Risposta: Certamente si. Peraltro, tali chiarimenti ministeriali non dicono che l'iscritto all'AIRE non è esente, ma perché lo sia è necessario, più che una previsione regolamentare, l'effettiva parificazione del trattamento rispetto a quello spettante alla abitazione principale. La ragione di tale precisazione sta nel fatto che la legge concede a tali soggetti la sola detrazione e non anche l'aliquota agevolata. Avendo voi concesso anche questa ultima l'esenzione compete di diritto.

 

 

261. In questi giorni sto emettendo gli accertamenti relativi ai tardivi pagamenti, mi sembra però di ricordare che ci siano state delle novità riguardo ai pagamenti effettuati con un ritardo di 1 giorno, mi sbaglio o non si possono più emettere accertamenti per il tardivo pagamento di un giorno dalla scadenza?
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Risposta: Per i tributi comunali è applicabile il comma 2 dello articolo 13  del D.Lgsn.471/97.

Ora, come può vedere dal testo sotto riportato anche il versamento con un solo giorno d ritardo comporta l'applicazione della sanzione del 30 per cento. Per ovviare a tale iniquità io suggerisco di avvalersi di una disposizione generale prevista dallo articolo 7 del D.Lgs.n.472/97 che al
comma 4 così dispone:

4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la  sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo. In sintesi, il FR, ma solo di volta in volta, potrebbe applicare in dette ipotesi la sanzione del 15 per cento.

 

261. Una contribuente ha un terreno agricolo sul quale, una ditta di carburanti vorrebbe costruire un distributore, acquisendo così il diritto di superficie. Vorremmo sapere se, il soggetto passivo del versamento dell’imposta, sarebbe la persona fisica proprietaria del terreno o la ditta di carburanti che ha il diritto di superficie?

 

 

Risposta:  In base a quanto previsto dallo articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 il superficiario che abbia costruito un fabbricato su terreno di proprietà altrui diviene soggetto passivo ICI. Sarà quindi la società di carburanti soggetto passivo ICI. 

 

 262. Una contribuente ha acquistato con le agevolazioni prima casa un immobile in comproprietà col marito che, essendo un militare, ha l'obbligo di residenza dove presta servizio. Hanno affittato l'immobile con regolare contratto di affitto ed hanno versato regolarmente l'ici. Per non perdere l'agevolazione prima casa l'Agenzia delle entrate ha detto alla moglie di chiedere la residenza nel comune dove è ubicato l'immobile, allegando pure uno scritto dove dichiara che il suo domicilio è però col marito. L'Ufficiale d'anagrafe ha informato la signora che, chiedendo lei la residenza nell'immobile già occupato dall'affittuario, lo stato di famiglia sarà unico e l'affittuario deve accettare il nuovo componente.

Per maggiori chiarimenti ho contattato l'Agenzia delle entrate che mi ha così detto: per l'imposta di registro è sufficiente che venga trasferita la residenza nel comune dove è stata acquistata la prima casa (suggeriscono di chiedere a un parente o ad un amico!), non nello stesso immobile. Non interessa se la casa è affittata, questo fatto è rilevante solo per le imposte dirette.

 Ma come è possibile che sia l'Agenzia delle entrate ad incentivare le residenze fittizie per non perdere l'agevolazione prima casa? E se l'affittuario acconsente e quindi il proprietario risulta residente nell'immobile di proprietà, posso continuare a pretendere il pagamento dell'ici come succede per le imposte dirette?

 

Risposta: Se la casa è locata non può essere concessa l'esenzione, posto il divieto previsto dallo articolo 37bis del DPR 600/73 che  sotto riporto. Mi meraviglio che l'Ufficiale d'Anagrafe conoscendo il fatto possa concedere la residenza. Lei comunque disconosca l'esenzione poichè trattasi di un comportamento elusivo ossia diretto a non pagare le imposte dovute.

 

263. Un cittadino che ha la residenza anagrafica in un edificio che risulta  accatastato come D2 (Albergo). La situazione di fatto corrisponde alla realtà in quanto parte dell'edificio è adibito a bar - ristorante -  rifugio e la parte restante è adibita ad abitazione.  Ai fini dell'I.C.I. (Sto predisponendo gli accertamenti per gli anni  scorsi) ha diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata ed alla detrazione per la prima casa? (io penso proprio di no in quanto le abitazioni, ai fini catastali, dovrebbe essere soltanto le unita' immobiliari di categoria a, pero' non ho trovato niente in merito)


Risposta: Il suo intendimento è corretto, come del resto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 21332/08, che sotto riporto, avvertendo ove leggesi detrazione ora deve intendersi esenzione:

In base al sistema configurato nella disciplina applicativa dell'ICI, il riconoscimento della detrazione d'imposta previsto dall'art. 8, secondo comma, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, presuppone che la relativa unità immobiliare risulti classata nella corrispondente categoria catastale, non potendosi per l'effetto ammettere al beneficio di legge (di stretta interpretazione) un'abitazione inserita in una struttura alberghiera senza la necessaria corrispondente variazione di destinazione in sede catastale.
Cassazione civile , sez. trib., 07 agosto 2008, n. 21332

 

264. Mi capita sempre più spesso di riscontrare nuove costituzioni in Catasto Urbano (nuovi accatastamenti per intenderci) di fabbricati in realtà preesistenti da anni ( nel caso specifico che ho sulla scrivania stamani, n. 2 villette vere e proprie, costruite da imprenditore agricolo che ora le cede in donazione ai figli e sono obbligati all’accatastamento). Come devo comportarmi per il recupero ICI, sebbene la Costituzione in atti sia in data attuale??? Posso recuperare l’imposta risalendo ad una data più o meno certa di avvenuta costruzione (fine lavori)?? Ed essendo stata costruita dal padre imprenditore agricolo, rimasto intestatario del mappale terreni su quale insistevano in realtà più fabbricati rurali (una villa dell’imprenditore e una villa bifamiliare abitata dai figli), posso comunque pretendere l’imposta per gli anni addietro, magari contestando l’esistenza di più di una abitazione a servizio dell’imprenditore medesimo e del fondo??? Insomma, ha capito, mi suggerisca un modo per riuscire a recuperare l’ICI, se esiste…

 

 

Risposta: I fabbricati in argomento, in quanto utilizzati dai figli che svolgono attività diversa da quella agricola, non possono godere della esenzione prevista per i fabbricati rurali, in carenza delle condizioni previste dallo articolo 9 del D.L. 557/93, convertito dalla legge 133/94. Soggetto passivo è comunque da considerarsi il padre fino alla data dell'atto della donazione. Recuperi, dunque, sulla base della attuale r.c. del fabbricato dal 2003 e fino a tutto il 2007 l'ICI dovuta, motivando in tal senso gli atti di recupero, applicando la sanzione di omessa denuncia per ciascun anno. Attesti in tali atti, altresì,  la preesistenza del fabbricato e che quindi la r.c. assume efficacia retroattiva, nonché l'utilizzo da parte dei figli,avendo riguardo alle risultanze anagrafiche.

 

265. Il catasto ha attribuito una rendita di 147 Euro ad un fabbricato E/6 ad un contribuente di …….

Volevo chiedere se questa attribuzione di rendita  può comportare qualche pagamento d’imposta per il contribuente.

 

 

Risposta: a mio avviso tale accatastamento è errato e quello corretto dovrebbe essere fatto nella categoria B/7. Infatti, nel caso di privati l'esercizio del culto non è pubblico. Se di contro l'uso fosse di una chiesa l'accatastamento è corretto e l'immobile esente ai sensi della lettera b) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92.

 

266. Un contribuente al quale abbiamo emesso avviso di accertamento, ha fatto ricorso sia in commissione provinciale che alla regionale e ha perso in entrambi i gradi di giudizio. Prima di fare il ricorso in commissione tributaria provinciale, il contribuente si è avvalso del secondo comma dell'art. 17 del D,Lgs 472/97, e ha pagato le sanzioni ridotte a un quarto. Adesso il Comune gli ha chiesto di pagare anche il resto delle sanzioni poichè facendo il ricorso non ha utilizzato la possibilità del quarto comma dell'art. 14 del  D.Lgs. 504/92.Il contribuente naturalmente mantiene le sue posizioni e non vuole pagare la differenza.

Chi ha ragione? Il contribuente dice che il disposto del secondo comma dell'art. 17 del D,Lgs 472/97, essendo intervenuto dopo il 504/92 vale anche per l'Ici. E' vero?

 

 

Risposta: Tale articolo è applicabile per tutti i tributi e quindi anche per l'ICI. Tuttavia, l'interpretazione che si deve dare non è quella data dal contribuente, risultando palese che tale riduzione non opera nel caso di ricorso, rappresentando il comportamento una sorta di adesione. Il ricorso proposto, quindi, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per acquiescenza, poiché  il versamento della imposta e delle sanzioni ridotte  risulta  incompatibile con la prosecuzione della controversia: Proceda, quindi,  ad iscrivere a ruolo, senza alcun avviso, la parte residuale delle sanzioni (3/4).

 

267.  Ho una vicina di casa che è proprietaria di una abitazione in un'altra via del paese e il marito è proprietario dell'abitazione vicino a casa mia, per non pagare l'ici,  essendo tutte e due prima casa mi ha dichiarato di essere separata di fatto però tutte le sere regolarmente torna a casa dal marito; in teoria cosa potrei fare senza ledere la privacy?

 

 

Risposta: Privacy e Tributi non vanno d'accordo. Il fatto  descritto è da considerarsi elusivo, ossia un comportamento artificioso  diretto a sfuggire al pagamento delle imposte dovute. Tali fatti (separazione di fatto) non sono efficaci nei confronti della Pubblica Amministrazione, così come previsto dallo articolo 37 bis del DPR 600/73. Basterebbe che il vigile attestasse ciò che Lei dice e poi si inviasse alla moglie un avviso di accertamento nel quale si affermasse che non risulta separata dal marito e che da informazioni assunte  risulta avere il focolare domestico  ancora con  il marito.

 

 268. Un contribuente ha accatastato un fabbricato ex rurale (stalla) nel 2007; dagli atti di accatastamento (mod. D1) pervenuti dall’Agenzia del Territorio tra le note risulta riportata la seguente dicitura: “il fabbricato ha perso i requisiti di ruralità in data 24.04.1995”. Il Comune intende recuperare l’I.C.I. per il fabbricato in questione dall’anno 2004.

 

Il contribuente, all’uopo convocato, sostiene che  il fabbricato è strumentale all’attività agricola e, pertanto, esente in  considerazione del fatto che risulta iscritto alla Camera di Commercio con la qualifica di “piccolo imprenditore  - coltivatore diretto”; lo stesso risulta altresì iscritto alla Camera di Commercio con la qualifica di “Rappresentante di commercio per la vendita di caffè, ecc.” attività che svolge in maniera prevalente; possiede un’unica Partita IVA.

 

La visura SIATEL riporta come codice di attività 51172 Intermediario Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.

 

Tale fabbricato può essere esentato dal pagamento dell’I.C.I. poiché considerato strumentale all’attività agricola, anche se svolta in maniera non prevalente,  per le motivazioni sopra  esposte?

 

Risposta: E' necessario verificare se il contribuente, pur avendo una sola partita IVA,  sia iscritto al predetto tributo anche per l'attività  agricola, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dello articolo 36 del DPR 633/72, che impone la separazione della contabilità IVA prevista per l'attività commerciale da quella relativa alla attività agricola:

 

L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24, comprese le attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attività propria dell'impresa, nonché per le attività di cui all'art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all'art. 74, sesto comma, per le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia applicata forfettariamente e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74- quater (3).

 

Se non fosse iscritto per tale attività agricola, vi sarebbe già un motivo per negare l'esenzione. Se, poi, non fosse iscritto nei ruoli previdenziali ex SCAU, vi sarebbe un motivo in più per negargli il diritto alla esenzione. In conclusione, pare evidente da quanto esposto che la qualifica di piccolo imprenditore agricolo sia un fatto elusivo, diretto solamente a procurare al medesimo immeritate situazioni di vantaggio fiscale, così da non potere trovare applicazione,  come previsto dallo articolo 37 bis del DPR 600/73. Ulteriore motivo per negare l'esenzione sta nel fatto che egli non ha proposto ricorso contro il rigetto alla sua istanza della Agenzia del Territorio.

 

In ordine agli anni recuperabili, ritengo che gli accertamenti così motivati siano da emettere dal 2003, posto che la dichiarazione ICI del 2003 doveva essere presentata nel 2004.

 

269. Attualmente in Regolamento ICI precede la destinazione di una percentuale del gettito ICI derivante da attività  di accertamento e liquidazione al personale del servizio tributi. Nel nostro ente il servizio tributi è articolato in più uffici: ognuno dei quali si occupa di una specifica entrata (ICI, TARSU, Cosap). Tutte le persone impegnate nei suddetti uffici percepiscono l'incentivo ICI. Ora si chiede se la facoltà  di destinare una percentuale dell'art. 59 lett. p) - D.Lgs. 446/97 - può essere esercitata anche per le altre imposte e tasse. Quindi se al personale può essere attribuita una percentuale in funzione degli incassi derivanti da attività  di accertamento di: ICI, TARSU, COSAP. Eventualmente qual'è la procedura corretta? Devo prevedere tale incentivo nei singoli regolamenti Tributari? La fonte normativa da richiamare è sempre il D.Lgs. 446/98 art. 59 lett. p)?

 

Risposta: L’incentivo in argomento, peraltro applicabile solo in via facoltativa dai comuni, trova fondamento nella lettera p) del comma 1 dello articolo 59 del D.Lgs.n.446/97, in tema di potere regolamentare ICI, così disponendo:

 

p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

 

            A sua volta il comma 57 dello articolo 3 della legge 662/96 così dispone:

 

57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.

 

            Dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate possono ricavarsi tre  principi:

      a)      il carattere facoltativo dello incentivo;

      b)      il calcolo dell’incentivo sul gettito ICI;

      c)       l’imputazione dello incentivo, come pure degli oneri accessori, quali quelli previdenziali a carico della Amministrazione comunale sul fondo destinato dal Comune, così che stabilito l’ammontare dello incentivo, oppure il modo per determinarlo, è necessario tener conto degli oneri accessori sopra indicati.

 

La regolamentazione del fondo incentivante, almeno di regola, deve essere ospitata nel regolamento ICI oppure nel regolamento generale. Una interpretazione letterale delle disposizioni, quindi, porta a ritenere che nel calcolo non possono rientrare le altre entrate, anche se ciò appare iniquo. Per ovviare a tale iniquità e tenuto conto che l’attività di recupero della evasione ICI può essere affidata anche agli altri Uffici del Settore che si occupano di altre Entrate, anche gli appartamenti degli altri uffici possono rientrare nel progetto di recupero.

 

Si allega un fac simile di possibile regolamento.

 

270. Ho spedito per raccomandata un avviso di liquidazione 2005 ad un contribuente.

Mi è stato restituito il plico postale con  la scritta AL MITTENTE PER COMPIUTA GIACENZA 30 GIORNI Posso ritenere l’avviso notificato e quindi procedere all’emissione ruolo o devo provvedere diversamente?

 

Risposta: L'articolo 8 della legge 890 del 1982 al riguardo così dispone: La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. A sua volta  il secondo comma del presente articolo così dispone: Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.

In sintesi, l'atto si intende notificato decorsi 10 giorni decorrenti dalla data di spedizione della raccomandata da parte dello agente postale fatta al destinatario dell'atto. E' tuttavia necessario controllare che il contribuente non abbia cambiato indirizzo, poiché in tale ipotesi la notifica si considererebbe inesistente ed andrebbe rifatta al nuovo indirizzo

 

 

271. La società comunale denominata ….. nasce nel 2003 come azienda speciale, con partita IVA diversa dal Comune. Inizialmente le viene assegnata la gestione della farmacia, poi con successivi atti, vengono trasferiti dei terreni edificabili (che vanno ad aumentare il capitale sociale) per i quali la società predispone gare, edifica e gestisce gli immobili. Nel 2009 la società diventa una SRL con socio unico. In questi anni l’ICI è stata versata sempre e solo per gli immobili della farmacia comunale, tralasciando gli altri terreni e fabbricati che si sono aggiunti poi.Sto pretendendo l’ICI per gli anni addietro, ma a volte mi assale il dubbio dell’esenzione a favore della società.

Di fatto opera su più fronti:

      -         La gestione della la farmacia è commerciale (e ne sta costruendo una seconda).

      -         La costruzione di residenza universitarie per la quale riscuoterà gli affitti o di alloggi di edilizia convenzionata alla cittadinanza diventano a mio parere anch’essi delle attività commerciali (o quanto meno non mi paiono istituzionali).

 

I dubbi comunque cessano dal momento del passaggio da azienda speciale a “SRL” avvenuto nel corso del 2009.

 

Analogamente ho il problema con la società dell’Università degli studi di ….., denominata … Spa, sorta nel 2002, che ha per oggetto “la gestione di servizi e attività di carattere strumentale e di supporto all’azione dell’Università di ….” per vendita, acquisto, permuta e ristrutturazione immobili ad uso università.

Le prestazioni sono riservate in modo escluso all'Università di ….. Un socio è la camera di commercio (0,5%) L’amministratore della società sostiene che il rapporto di strumentalità della società con l’università (e i vincoli imposti dallo statuto) non ne facciano un soggetto passivo ICI.

 

Essendo una Spa non avrei dubbi sull’assoggettabilità al tributo, ma le chiederei se esistono ulteriori motivazioni,  con eventualmente prassi o giurisprudenza. Escludo comunque a priori ogni possibilità di esenzione ai sensi dell’articolo 7 comma 1 lettere a) o i).

 

Anche qui, riesce a motivarmi la soggettività passiva della società più di quanto non

riesca a fare io ?

 

 

Risposta: Le esenzioni previste sia dalla lettera a) che i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92 presuppongo il soddisfacimento sia della condizione soggettiva di Ente non commerciale che di quella oggettiva consistente di destinare gli immobili posseduti alle finalità non commerciali ivi descritte. La qualifica commerciale di tale soggetti e la personalità autonoma rivestita determinano il loro assoggettamento persino nel caso in cui gli immobili siano destinati alle attività non commerciali ivi descritte. L'assoggettamento quindi dovrà riguardare tutti gli immobili posseduti, alcuno escluso, evidenziando che la volontà di esonerare indebitamente i medesimi potrebbe comportare il reato di abuso d'ufficio.

 

Si riportano alcune sentenze sul tema:

 

Corte di cassazione con la sentenza 25799/07: ICI: non esenti gli immobili posseduti dai concessionari dei servizi comunali.

Nella sentenza si legge che l'esenzione non può essere accordata in funzione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del Dlgs 504/92 che, per l'appunto, prevede l'esclusione dal versamento solo per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici purché destinati esclusivamente a compiti istituzionali. E sono proprio queste finalità al centro della decisione della Cassazione. Secondo la Corte, infatti, non è possibile assimilare il servizio pubblico quale la produzione di energia, che di fatto è destinata alla comunità, con i compiti istituzionali che hanno tutta altra natura e di certo non possono essere effettuati da imprese private, finalizzate esclusivamente allo svolgimento di attività commerciali. Il contribuente aveva eccepito in seconda battuta come la Ctr non avesse tenuto in debita considerazione la circostanza che la società, a seguito della sua costituzione, avesse goduto per il primo triennio del medesimo regime di esenzione spettante al Comune

 

Corte di cassazione , sentenza n. 1411 del 23 marzo 2008: ICI aziende municipalizzate.

 

Intitolazione:

Ici  -  Immobili   posseduti  dallo   Stato  e   da  altri  enti pubblici

destinati    esclusivamente   ai       compiti      istituzionali       -

Esenzione        -       Aziende     municipalizzate    -     Esclusione.

Massima:

In tema  di  imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI),  il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.  504,  art.  7,  comma 1, lett. a), ne stabilisce l'esenzione per gli immobili posseduti  dallo  Stato  e  da  altri  enti  pubblici  ivi  elencati, purche' destinati  esclusivamente  ai compiti istituzionali, condizione il cui onere della  prova  incombe,  secondo i principi generali, al contribuente che richieda il   beneficio.  E'  peraltro  errato  identificare  il  concetto  di finalita' istituzionali,   che   sono   proprie   dell'ente   locale   e   che costituiscono la   ragion  d'essere  dello  stesso,  con  quello  di  servizio pubblico, che  puo'  essere  svolto  anche  per  tramite  di altri soggetti di

natura privata,  quali  le aziende municipalizzate o altri enti o societa' che (come nel  caso  di specie) forniscono energia elettrica. Dette forniture, sia pure costituenti  servizi  per  il pubblico, non possono essere ricomprese tra i compiti  istituzionali  che  hanno  una propria differenziata connotazione e le imprese  che  le  assicurano,  quali  esercenti  attivita' commerciali, non

hanno ragione di godere esenzioni.                                           

                                                                             

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria   

 

 

Cassazione, sentenza n. 25376 del 17 ottobre 2008: ICI: devono pagare l’imposta le società proprietarie dei campi sportivi delle città

 

Le società proprietarie dei campi sportivi delle città, anche se costruiti sul terreno del comune, devono pagare l'imposta. Non opera in questi casi l'esenzione prevista dalla legge in favore di chi gestisce attività assistenziali, culturali ricreative, sportive o didattiche.
La linea dura arriva dalla sezione tributaria della Cassazione che, con la sentenza n. 25376 del 17 ottobre 2008, ha respinto il ricorso di una srl che non aveva mai presentato la dichiarazione né pagato l'Ici sul campo sportivo di Ancona perché aveva pensato di poter usufruire dell'esenzione in quanto gli immobili «erano strumentali all'attività della Figc».

 

 

272. Il nostro comune a fine maggio scorso ha adottato con deliberazione di consiglio comunale  il P.G.T.. Lo approverà nel mese di ottobre. L’ufficio tributi ha provveduto alla notifica della comunicazione ai legittimi proprietari dei terreni, ai sensi della legge n. 289/2002, precisando che l’imposta da versare dovrà essere determinata sulla base del valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione con decorrenza  dal mese di giugno. Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede se ai fini della determinazione dell’imposta da versare a titolo di area fabbricabile si debba tenere conto dell’adozione del P.G.T. ovvero della sua approvazione.

 

Risposta: Come ho avuto modo di esprimermi nel mio nuovo manuale ICI 2009 (edizioni EDK), pagina 42 e seguenti, il PGT è idoneo a considerare edificabili le aree sin dalla sua adozione. Infatti, il piano delle regole è secondo la dottrina urbanistica del tutto simile al PRG. A tal  proposito la Corte dei conti sezione Emilia Romagna, consultata dal Comune di Parma sulla medesima questione,  ha espresso con delibera n° 9 del 28.04.2009 il seguente parere: “pare condivisibile la tesi in base alla quale la potenzialità edificatoria dell’area sia desumibile già a seguito dell ‘approvazione del PSC, in quanto già in quello strumento compare, con sufficiente chiarezza, l’indice di capacità contributiva ai fini dell’imponibilità dell’ICI”.

In sintesi, l'edificabilità fiscale precede di gran lunga quella urbanistica. La difficoltà è invece costituita dalla determinazione del valore venale, tenuto conto che qui siamo all'inizio del procedimento urbanistico ed il valore delle aree cresce man mano si completa l'iter approvativo.

 

273. Nel caso di immobile riconosciuto di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3, della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, si chiede come si deve calcolare l'ICI in fase di ristrutturazione.

 

Risposta: Se l'immobile è in fase di ristrutturazione, così come previsto dal comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92, oggetto imponibile diviene l'area di sedime e non la r.c.  Ne consegue, in base ai principi di letteralità della norma di esonero, che alcuna agevolazione compete al fabbricato durante la ristrutturazione, posto che la norma agevolativa è riferita ai fabbricati e non alle aree edificabili.

 

274. Il nostro regolamento ICI prevede che, in caso di rimborso, siano dovuti  gli interessi dalla data in cui sono stati eseguiti i versamenti.  E' giusto così ?


 
Risposta: Incerta è l'interpretazione della norma, tanto che l'ANCI aveva chiesto l’emanazione di una disposizione di legge, che in modo esplicito prevedesse che gli interessi vanno  calcolati dalla data della domanda. In generale, io ritengo che:
a) gli interessi decorrano dalla data del pagamento, nel caso di minor r.c. attribuita rispetto a quella utilizzata in via presuntiva;
b) dalla data della domanda, quando l'errore è stato compiuto dal  contribuente. In tal senso si era espresso il MF con il decreto 367/99.
Se il suo regolamento dispone in tal senso non è comunque illegittimo ed anzi è forse più aderente allo spirito della norma.

 

 275. Un contribuente possiede un abitazione e un area edificabile di 850 mq accatastate separatamente. L'area edificabile risulta essere però comunicante con il fabbricato. Visto che l'assoggettamento o meno all'ICI come area edificabile deve essere desunto dall'art.817 del codice civile, se il contribuente sostiene che è di pertinenza, in che modo posso stabilire se il terreno è destinato durevolmente a servizio o ornamento del fabbricato? Quale estensione massima può avere l'area di pertinenza?

 

Risposta: La Cassazione ha più volte affermato che le aree pertinenziali, seppure non graffate al fabbricato catastalmente, sono escluse dal pagamento ICI, a condizione che il contribuente dimostri l'asservimento, anche di fatto, dell'area al fabbricato. Tali sentenze, così come Lei ha evidenziato, fanno riferimento alle condizioni poste dallo articolo 817 cc e quindi:

 

a) condizione soggettiva: l'area ed il fabbricato debbono appartenere al medesimo soggetto passivo;

 

b) condizione oggettiva: l'area deve porsi in concreto a servizio del fabbricato.

 

Di regola, la giurisprudenza ha preso in esame e condiviso tale carattere nei giardini cintati con l'edificio.

 

Non esistono regole particolari in ordine alle eventuali limitazioni di superficie ed irrilevante risulterebbe di per sé il fatto che area ed edificio siano ubicati su mappali differenti.

 

Per ovviare a ciò che sembra una ingiustizia, suggerisco di fare un sopralluogo. Nel caso sussistano tali condizioni si ordini la graffatura catastale al fabbricato, così che sia rivista la r.c. , così come previsto dallo articolo 51 del DPR 1142 del 1949.  In carenza di tali condizioni, il Comune ne darà atto nello accertamento.

 

Le allego fac simile ordine di graffatura catastale dell'area al fabbricato, da effettuarsi ai sensi del comma 336 dello articolo 1 della legge 311.04

 

 

276. Dobbiamo emettere avviso di accertamento in quanto da una denuncia di successione(che sostituisce la denuncia ici) abbiamo rilevato:

      -          un contribuente stava pagando un’area edificabile con un valore ici che rispettava le valutazioni minime deliberate dalla Giunta Comunale per euro 30.000,00

      -          nella denuncia di successione il valore denunciato per quell’area è pari a euro 60.000,00.

Si chiede se è corretto emettere l’avviso di accertamento ed in caso positivo quali riferimenti normativi indicare nell’avviso.

Il contribuente ha già manifestato la volontà in caso di emissione di avvisi di accertamento di presentare ricorso in Commissione Tributaria.

 

 

Risposta: Indicate nello avviso di accertamento quale motivazione che la base imponibile è costituita dal valore indicato per la medesima area nell'atto di successione. Starà poi al contribuente dimostrare perché ha indicato in successione un valore maggiore di quello reale.

 

 277. In Luglio 2009 ho emesso un accertamento per il tardivo versamento  dell'acconto 2008 che il contribuente ha versato in data 16/12/2008. In seguito al ricevimento dell'Accertamento il contribuente ha presentato  richiesta di annullamento in quanto sostiene di aver effettuato il  versamento con Mod. F24 avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso  come attestato dalla ricevuta di pagamento nella quale risulta che ha  compensato un credito IRPEF 2007 pagando il dovuto a titolo di imposta ICI  per l'acconto 2008 ed € 30,00 quali sanzioni con il Codice tributo 8911  nella sezione delle imposte sui redditi per sanare l'omessa presentazione  dell'F24 entro il termine previsto. Ho già risposto negativamente alla richiesta di annullamento facendo  presente che ai fini ICI il ravvedimento operoso prevede il versamento sia  delle sanzioni che degli interessi che non risultano versate al Comune di  ….., ma lo Studio che ha compilato il Mod. F24 ha continuato  ad insistere per l'annullamento sottolineando il fatto che si è ravveduto  per la presentazione tardiva dell'F24 e che quindi non è corretto chiedere  il pagamento di ulteriori sanzioni per il tardivo versamento al  contribuente. Le chiedo se il pagamento della sanzione di € 30,00 è valido anche ai fini  Ici ed è quindi giusto procedere all'annullamento dell'Accertamento così  come richiesto dal contribuente.

Risposta: Il ravvedimento è stato fatto per i tributi erariali, ma non per l'ICI, avendo le sanzioni del predetto tributo il codice 3907. L'atto quindi non deve essere annullato.

 

278. Purtroppo come ho più volte segnalato ai suoi corsi di aggiornamento tributario, ho problemi con l’anagrafe e polizia locale che spesso arbitrariamente accertano doppie, triple ecc. sono arrivata fino a 12/14 intestatari di scheda per un unico immobile ora in quello immobile accatastato ci sono 4 irreperibili. Il collega dell’anagrafe sostiene che la legge da il diritto a pluri intestatari di scheda: la richiesta deve essere dichiarata quando viene chiesta la richiesta di residenza l’importane che non siano parenti, i vigili devono constatare la presenza ed io mi becco tutte le noie. Comunque il problema sorto ieri è questo: Viene acquistato un immobile + box da questo ragazzo, chiede la residenza viene concessa. L’immobile viene dato in affitto, l’affittuario chiede la residenza, viene concessa. L’affittuario, chiede assistenza al comune buoni, fondo affitto ecc. vengono concessi. Tutte le utenze sono intestate al proprietario dell’immobile che abita a …. con i genitori. Il proprietario non paga l’ICI perché ha la residenza e pertanto è ABITAZIONE PRICIPALE. E’ legittimo emettere accertamenti I.C.I.?

 

Risposta: Più che facoltà vi è l'obbligo del recupero, applicando la sanzione nella misura massima, in connsiderazione del comportamento fraudolento del contribuente, essendo in ogni caso la locazione incompatibile con i benefici previsti per l'abitazione principale. Suggerisco di motivare in tal senso gli accertamenti, dalla data di inizio della locazione, con la sanzione del 200 per cento.

 

279. Un contribuente ICI mi comunica che intende effettuare il ravvedimento operoso per l'ICI anno 2008 - acconto entro il termine per la presentazione della dichiarazione, cioè il 30.09.2009. Trattasi di contribuente che doveva solo pagare nell'anno 2008 perchè la dichiarazione iniziale è stata fatta nell'anno 2005. A sostegno della sua tesi cita l'art. 13 del D. Lgs. 472. Ha ragione?

 

Risposta: A mio avviso il ravvedimento non è più possibile, proprio in virtù di tale norma che prevede che il ravvedimento debba essere fatto entro un anno dalla violazione e quindi entro il 16 giugno 09. Infatti, la lettera b) del comma 1 così dispone:

 

b) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (3);

 

Ricordo che per l'ICI non è prevista la dichiarazione periodica, poiché la dichiarazione iniziale ha efficacia a tempo indeterminato. Va quindi applicata la sanzione del 30 per cento di cui allo articolo 13 del D.Lgs.n.472/97 da calcolarsi sullo importo non versato o versato in ritardo.

 

280. Il nostro ufficio sta verificando le dichiarazione di aggiornamento catastale DOCFA presentate nell'anno 2007. Dalla consultazione di dette dichiarazioni abbiamo riscontrato che sono state presentate diverse "dichiarazioni di fabbricato urbano riguardante ex edificio rurale presentate ai sensi dell'art. 2 comma 36 o 37 del D.L. N. 262/2006". Dopo aver verificato che detti fabbricati non siano in possesso dei requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 comma 3 (abitativi) e comma 3-bis (strumentali all'attività agricola) del D.L. 557/93 e quindi che debbano essere assoggettati ad ICI, volevo chiederle se è legittimo applicare retroattivamente la rendita catastale al fine della determinazione dell'ICI per le annualità non ancora prescritte al 31.12.2009. Nello specifico volevo capire se, nel caso in cui sia stato il possessore del fabbricato ex rurale ad attivare la procedura di emersione del fabbricato di cui all'art. 2 comma 36 o 37 del  D.L. 262/2006, presentando
la dichiarazione di aggiornamento catastale e quindi richiedendo l'attribuzione o variazione della rendita catastale, indicando nel modello DOCFA la dicitura "FABBRICATO CHE HA PERSO I REQUISITI DI RURALITA' IN DATA 31.12.2001" ovvero, a titolo esemplificativo, "TRATTASI DI FABBRICATO EX RURALE RISTRUTTURATO NELL'ANNO 1970", poiché la normativa sopra richiamate dispone che le rendite attribuite hanno efficacia fiscale:
a) dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui far riferire il mancato accatastamento, se indicato;
b) dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato dell'Agenzia del Territorio;
chiedevo se è sufficiente allegare il mod.DOCFA per recuperare l'ICI degli anni non ancora prescritti. E' legittimo applicare le sanzioni e gli interessi?

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione le auguro un buon week-end.

Risposta: Le questioni prospettate debbono essere incanalate nell'ambito della decadenza e della incertezza applicativa dell'ICI e ciò ai fini della non applicazione delle sanzioni. Il quadro descritto porta a ritenere che l'azione di recupero debba essere esercitata entro il termine di decadenza
(dal 2003), con applicazione delle sanzioni (per ogni anno) di omessa denuncia, posto che il possessore non ha comprovato, come suo onere, la sussistenza di dette condizioni, si da far presumere che il fabbricato abbia  perso i requisiti di ruralità ( o non li abbia mai avuti) da data remota.

281. Il nostro ufficio ha notificato un avviso di accertamento ad una società che nel mese di marzo del 2004 aveva presentato la dichiarazione DOCFA per variazione della rendita catastale e, nel successivo mese di novembre 2004 l'A.T. ha formalmente notificato una rettifica del docfa presentato con conseguente maggiore rendita catastale. Avverso detto provvedimento il
contribuente non ha opposto ricorso ed ha continuato a versare applicando la rendita catastale proposta. Ovviamente abbiamo proceduto al recupero dell'imposta, con sanzioni ed
interessi dalla data di variazione della rendita catastale (marzo 2004). Oggi sono stata contattata dal loro commercialista che sostiene che la decorrenza della rendita catastale sarebbe (secondo lui) dalla notifica della rendita catastale (novembre 2004). Volevo chiederle se può segnalarmi della giurisprudenza della Cassazione recente da inviare al commercialista a sostegno della tesi dello scrivente ufficio.

Io ho trovato nel suo materiale (tributi locali 2009):
sentenza Cassazione civile sez. trib 26.10.2005 n. 20775
sentenza Cassazione n. 6324/2008 (ma non trovo testo completo!)
sentenza Cassazione sez. trib. 25.05.2009 n. 12029

 
Risposta: E' la legge che prevede ciò. Infatti, il comma 3 dello articolo 1 del DM 701/94 così dispone:

3. Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. - facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze
censuarie iscritte in catasto.

La procedura prevista dal d.m. 19 aprile 1994 n. 701 attribuisce alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 d.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, la funzione di introdurre una "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1 comma 3 del d.m. per la determinazione della rendita catastale definitiva" non ha natura perentoria, con conseguente decadenza
dell'amministrazione dall'esercizio del potere di rettifica, ma meramente ordinatoria; ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti a valere come "rendita proposta", fino a che l'ufficio non
provvederà alla determinazione della rendita definitiva; di conseguenza, le nuove rendite catastali, tardivamente approvate, sono efficaci solo a partire dalla loro rettifica(Cassazione civile , sez. trib., 21 agosto 2007, n. 17818)

Catasto dei terreni e dei fabbricati (agenzia del territorio) - Proposta di rendita del titolare di diritti reali sull'immobile secondo la procedura Docfa ex d.m. n. 701 del 1994 - Procedura - funzione- Termine assegnato all'amministrazione per la determinazione della rendita definitiva -
Natura - Ordinatoria - Fondamento - Conseguenze.

In tema di catasto dei fabbricati, con il d.m. 19 aprile 1994 n. 701, regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, l. 23 agosto 1988 n. 400, è stata introdotta una procedura - cd. Docfa - per l'accertamento delle unità immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi; la procedura ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 d.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo ("entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni") di un anno assegnato all'ufficio
dall'art. 1, comma 3, del d.m. per la "determinazione della rendita  atastale definitiva" non ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell'amministrazione dall'esercizio del potere di rettifica - costituente  una modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto - ma meramente ordinatoria. La natura perentoria del termine, infatti, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali. Pertanto, ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 56 d.P.R. n. 1142 del 1949 a valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva.

Cassazione civile , sez. trib., 21 luglio 2006, n. 16824

Min. economia e fin. c. Soc. E. produzione

Giust. civ. Mass. 2006, 9

282. Nel 2002 è stata sottoscritta una convenzione con la quale il Comune di …. ha concesso all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona (A.T.E.R.) il diritto di superficie su un’area sita nel territorio comunale (in zona residenziale), per la durata di 99 anni. Preciso che in convenzione, tra le varie “clausole”, sta scritto che “il diritto di superficie è costituito per la costruzione di fabbricati di edilizia residenziale pubblica che verranno realizzati a seguito di concessione edilizia”. Considerato che, in base al vigente P.R.G., l’area di cui sopra ricade in zona edificabile, l’A.T.E.R. deve pagare l’I.C.I. come area edificabile? Oppure, avendovi un diritto di superficie, dovrà pagare l’I.C.I. sui fabbricati che verranno costruiti successivamente su tale area?

 

 

Rimanendo in attesa di un Suo cortese riscontro e ringraziando per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

 

 

Risposta: La giurisprudenza anche più recente ritiene che il superficiario divenga soggetto passivo solo dalla data di ultimazione dei lavori e quindi sulla r.c. del fabbricato. Fino a tale momento soggetto passivo dell'area è il proprietario dei terreni, ma in questo caso il Comune è esente in virtù di quanto previsto dallo aericolo 4 del D.Lgs.n.504/92. Si riporta qui sotto la massima che sarà riportata sul mio giornalino numero 26.

 

CTR Lazio, Sezione I, sentenza 88 del 2009: ICI. superficiario soggetto passivo solo dalla data di ultimazione lavori di costruzione.

 

Intitolazione:

ICI  -    SOGGETTI   PASSIVI   -   Diritto  di   superficie.  Costruzione

ultimata.                                                               

Soggetto  passivo. E' il titolare del diritto di proprieta' superficiaria

 

Massima:

Ai fini  dell'applicazione  del'ICI,  in  presenza  di  immobili  concessi  in superficie, dovendosi  distinguere  il diritto di superficie dal diritto sulla costruzione edificata  sul  fondo per via della facolta' propria del diritto di superficie, si  giunge  alla  conseguenza,  prettamente  in linea con la ratio della norma  di  riferimento,  che l'imposta grava sul proprietario concedente fino a  che  il superficiario non abbia ultimato i lavori e realizzato così  la costruzione, mentre  per  il periodo successivo grava sul titolare del diritto

di proprieta'  superficiaria  e,  cioe',  sul  proprietario  della costruzione ovvero sul titolare del possesso della stessa.   

 

283. Questo ufficio ha emesso accertamento ICI annualità dal 2003 al 2006 per omessa denuncia relativamente ad un'abitazione accatastata nel 2007 ai sensi dell'art. 2 comma 36 o 37 del DL 262/2006; nelle "note relative al documento e relazione tecnica" il tecnico ha dichiarato che il fabbricato ha perso i requisiti di ruralità a seguito di cessata attività di azienda agricola avvenuta in data 30.09.1996. La contribuente chiede l'annullamento dei provvedimenti in quanto è titolare di pensione di reversibilità dal lavoro svolto in agricoltura dal marito. E' dovuto l'annullamento richiesto dal contribuente ?

 

Risposta: Tale annullamento non è dovuto e ciò per il fatto che caso mai è il pensionato agricolo che può ottenere l'esenzione, a patto sussistano peraltro ulteriori condizioni (affitto azienda ad imprenditore agricolo, ecc). In conclusione, se è cessata l'attività agricola l'edificio non può considerarsi rurale e quindi esente.

 

284. In data 04/12/2007 avevamo notificato ad un contribuente un avviso di accertamento in rettifica relativo all’annualità 2002, accertando la minore imposta versata ed applicando le sanzioni ed interessi.

Il contribuente aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale ha deciso di confermare il provvedimento emesso dal nostro Comune, dichiarando però non dovute né le sanzioni né gli interessi. In seguito il contribuente ha proposto appello presso la Commissione regionale, la quale ha respinto l’appello, confermando quindi la sentenza di primo grado. Ora vorremmo chiederLe se secondo Lei, viste le due sentenze, dovremmo emettere un provvedimento di annullamento dell’avviso di accertamento originario ed emetterne un altro, senza applicare le sanzioni e gli interessi, oppure se è sufficiente una semplice lettera di sollecito di pagamento dell’avviso di accertamento emesso nel 2007, al netto degli interessi e delle sanzioni a suo tempo applicati, alla quale, in caso di mancato pagamento, seguirà eventualmente un’ingiunzione. Le precisiamo che il nostro Ente riscuote direttamente l’ICI.

 

 

Risposta: Non si deve annullare né emettere altri atti. Basta iscrivere a ruolo gli atti impugnati senza sanzioni né interessi, citando gli estremi ed il dispositivo della  sentenza della CTR . In alternativa al ruolo è possibile, più celere e con minori oneri, il decreto ingiuntivo di cui al RD 639 del 1910: questo può essere firmato da Lei e notificato dal messo comunale (se il contribuente ha sede nel comune). Allego dac simile.

 

285. In questo comune è presente un convento delle suore (cat. B7) dove non vi è alcuna attività commerciale in essere  esente da ICI. Nel complesso immobiliare è presente anche un’ abitazione  (cat. A2) con rendita catastale autonoma, adibita a casa del custode. Si chiede se, ai fini ICI, l’abitazione di cui sopra debba scontare l’ICI oppure debba essere considerata esente perché pertinenza del convento.
 Risposta: Se le cose stanno così ha ragione il commercialista (sempre che l'A" sia un alloggio di custodia eil custode non paghi alcun canone). Infatti, l'articolo 818 del codice civile applica alle pertinenza il regime della cosa principale

286. La società A ha frazionato in data 6.5.08 il terreno adiacente al fabbricato (che era bene comune non censibile) in due lotti 1 e 2. La società A ha provveduto a cedere diritto di superficie del lotto 1 alla società B in data 29.7.08. In data 4.5.09 sono iniziati i lavori di costruzione di un manufatto sul lotto. Il terreno ricade in zona produttiva esistente (valore da tabella comunale 50 euro/mq). Si chiede   quale è soggetto passivo?

 

Risposta: Soggetto passivo è la Società A. Infatti, il superficiario diviene soggetto passivo solo a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

 

CTR Lazio, Sezione I, sentenza 88 del 2009: ICI. superficiario soggetto passivo solo dalla data di ultimazione lavori di costruzione.

 

Intitolazione:

ICI  -    SOGGETTI   PASSIVI   -   Diritto  di   superficie.  Costruzione

ultimata.                                                               

Soggetto  passivo. E' il titolare del diritto di proprieta' superficiaria

 

Massima:

Ai fini  dell'applicazione  del'ICI,  in  presenza  di  immobili  concessi  in superficie, dovendosi  distinguere  il diritto di superficie dal diritto sulla costruzione edificata  sul  fondo per via della facolta' propria del diritto di superficie, si  giunge  alla  conseguenza,  prettamente  in linea con la ratio della norma  di  riferimento,  che l'imposta grava sul proprietario concedente fino a  che  il superficiario non abbia ultimato i lavori e realizzato così  la costruzione, mentre  per  il periodo successivo grava sul titolare del diritto

di proprieta'  superficiaria  e,  cioe',  sul  proprietario  della costruzione ovvero sul titolare del possesso della stessa.     

 

287. Si chiede se in uno stabile composto da due appartamenti di cui uno regolarmente accatastato in quanto i lavori sono stati terminati e uno a rustico  accatastato come fabbricato in corso di costruzione sia corretto pagare su questo ultimo come area. Il contribuente ritiene di non dover pagare nulla su questo secondo appartamento in corso di costruzione sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 23347/2004.

 

 

Risposta: Riporto qui sotto la massima della sentenza della Cassazione n. 23347 del 2004. Ho letto la sentenza ed ho verificato che nel casso descritto tutta l'area era graffata. Ora, tale principio è valido nel caso di fabbricato già da tempo esistente, sul quale vi sia successivamente una sovrapposizione di altra costruzione o quando l'area residuale  sia graffata in catasto e non nel caso in cui nel progetto originario sua prevista la costruzione di due unità, una sola delle quali ultimata o nel caso in cui comunque tutta l'area non sia accatastata, così che la r.c. del primo ricomprenda anche il valore dell'area. In tale ipotesi, l'area di cui al progetto mantiene la sua autonomia in rapporto proporzionale fra la superficie della unità in corso di costruzione/ la superficie totale da edificare. In sintesi, se l'appartamento in costruzione avesse una superficie di 100 mq ed il totale della superficie edificata fosse 200 mq e l'area di cui al progetto fosse di 1000 mq, l'ICI sarebbe calcolata sulla r.c. del fabbricato ultimato e su 500 mq di area edificabile. Una diversa interpretazione del fatto descritto sarebbe da considerarsi fatto elusivo, inapplicabile ai sensi dello articolo 37 bis del DPR 600/73, poiché verrebbe a penalizzare fiscalmente colui che ha tempestivamente concluso i lavori di edificazione di cui alla autorizzazione edilizia. E' il caso mai di sollecitare il tecnico comunale a verificare se il fabbricato sia effettivamente non utilizzabile e sia scaduto o meno il termine di edificazione previsto dalla legge.

 

 

L'inizio e svolgimento dei lavori di costruzione di un nuovo fabbricato con totale appoggio sulla struttura di un fabbricato preesistente ed ormai ultimato come autonoma unità immobiliare, nella quale l'area sottostante e le pertinenze sono divenute parti integranti della medesima unità, non realizzano la fattispecie imponibile dell'utilizzazione edificatoria di area, prevista dell'art. 5, comma 5 d.lg. n. 504 del 1992 sulla disciplina dell'i.c.i., che comporta l'assoggettamento all'imposta calcolata sulla base del valore dell'area per l'intera durata dell'utilizzazione edificatoria. Pertanto, il soggetto che svolge i lavori di costruzione del nuovo fabbricato, in sovrapposizione ad una precedente unità immobiliare, diviene soggetto passivo dell'i.c.i. soltanto dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile o alla data in cui questo è comunque utilizzato.

Cassazione civile , sez. trib., 15 dicembre 2004, n. 23347

288. Come si è conclusa, se si è conclusa, la questione sui fabbricati rurali e il dubbio di legittimità della norma che li esclude anche se iscritti in catasto (legge conversione milleproroghe - dl 207/2008)? I fabbricati con requisiti di ruralità che sono provvisti di rendita sono esenti oppure no? e se lo sono come fa il comune a sapere quali escludere e quali no? Chi attesta tali requisiti? per il passato ci si deve avvalere dell'elenco fornito dal catasto con i dati di incrocio con AGEA? e per il futuro?

 

Risposta: L'ultima novità è rappresentata dalla sentenza della Cassazione n. 18565/09 per la quale è necessario distinguere:

 

a) se i fabbricati sono accatastati, sono esenti soo se appartenenti alle categorie A6 o D10;

b) se non sono accatastati allo urbano, l'esenzione è esaminata da ogni soggetto attivo (e quindi dal Comune) alla luce dei principi stabiliti dallo articolo 9 del D.L. n.557/93 convertito dalla legge 133/94. Quindi nessuno attesta tale stato ed è il Comune ad esaminare caso. Tale elenco è da ritenersi comunque valido.

 

289. Nelle verifiche tributarie abbiamo riscontrato alcuni casi di duplicazione di detrazione nell'ambito famigliare. In pratica marito e moglie non separati hanno la residenza in immobili diversi siti nello stesso comune. e' possibile sanzionare questa duplice detrazione considerando che, a parere dello scrivente ufficio, si tratta di residenze non reali ma " di comodo"? 

 

 

Risposta: Trattasi di comportamenti elusivi che vanno sanzionati, così come reso possibile dallo articolo 37 bis del DPR 600/73. Se il nucleo famigliare è unico. Unica è l'abitazione principale. Si motivi in tal senso l'azione di recupero.

 

 

290. Il Consiglio Comunale nel luglio 2003 ha adottato una variante al P.R.G. . La Comunicazione ai sensi dell’art. 31 comma 20 Legge 289/2002 è stata spedita ai proprietari da gennaio 2004 (dopo la definitiva approvazione da parte della Regione). L’ufficio tributi deve emettere accertamenti ICI su aree fabbricabili anche per l’anno 2003 in caso di omessa denuncia e omesso versamento.

Si chiede se è corretta la seguente procedura:

- avvisi di accertamento per l’anno 2003 senza applicazione di interessi e sanzioni, ai sensi dell’art. 10 comma 2 Legge 212/2000,data l’omissione da parte del Comune (indicando sull’avviso la norma di legge)

- avvisi di accertamenti per gli anni successivi al 2003 con applicazione di interessi e sanzioni, in quanto a seguito della comunicazione i contribuenti ne sono venuti a conoscenza (sanzione del 100% in caso di omessa denuncia, 50% in caso di denuncia infedele per valore inferiore rispetto al valore determinato dal Comune).

 

Risposta: La Cassazione  con la sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009 ha affermato che ai fini ICI è valido l'accertamento anche se il comune non ha notificato l’edificabilità.

In altre parole la sezione tributaria ha ritenuto «ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del contribuente». Questo perché non esistono nel nostro ordinamento disposizioni che sanzionano il mancato avviso ai cittadini proprietari di un fondo dell'approvazione del piano regolatore generale. Dovrà pagare l'Ici nella misura prevista per i terreni edificabili il proprietario di un fondo che da agricolo era diventato edificabile. Il comune di Castelnuovo Cilento non aveva mai notificato, prima dell'avviso di accertamento.  Per questo il contribuente aveva impugnato l'atto impositivo. Ma la commissione tributaria provinciale gli aveva dato torto. Stessa sorte in secondo grado. Così il proprietario del terreno ha fatto ricorso in Cassazione ma, ancora una volta, senza successo. In particolare l'uomo aveva lamentato la violazione del diritto di difesa, soprattutto alla luce dello statuto del contribuente. Ma la sezione tributaria ha respinto il gravame non condividendo questa tesi. Nessuna violazione dello statuto, ha detto a più riprese Piazza Cavour. Non ci sono norme che sanzionano l'omessa comunicazione da parte del comune dell'approvazione dello strumento urbanistico. Affermata l'applicabilità dell'ICI, si deve valutare tuttavia l'applicabilità delle sanzioni e degli interessi e ciò tenuto conto che il Comune ha ritardato nel darne loro comunicazione. Al riguardo ritengo che i contribuenti non debbano essere sanzionati solo quando sono in grado di dimostrare di non essere venuti a conoscenza prima di tale data. Ad esempio un conto è chi risiede nel comune e chi no oppure chi ha partecipato al procedimento e chi no. E' per tali motivi che ritengo che il recupero debba avvenire dal 2003 con applicazione generalizzata della sanzione del 100 per cento di omessa denuncia. Il funzionario responsabile, sulla base di apposita istanza del singolo contribuente, potrà valutare, caso per caso, se di fatto il contribuente nel 2003 non era a conoscenza della edificabilità dei terreni posseduti e quindi escludere successivamente tali oneri accessori, essendo in tale caso l'errore scusabile e quindi non sanzionabile.

 

 291. Il Comune di ….. (CR) in data 28/05/2009 ha adottato, con deliberazione di Consiglio Comunale, il P.G.T. (Piano di Governo del Territorio). Il piano di cui sopra sarà approvato nel mese di ottobre 2009. L’Ufficio Tributi ha provveduto alla notifica ai legittimi proprietari dei terreni interessati dal P.G.T.,  della comunicazione prevista dalla legge n. 289/2002, precisando che l’imposta da versare doveva essere determinata sulla base del valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione con decorrenza dal mese di giugno 2009.

 

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede quanto segue:

 

      1.      Il P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) è strumento idoneo a considerare edificabili le aree in esso contenute, tenuto conto che l’art. 8, comma 3, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 recita: “il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli”;

      2.      Se, come si presume, il piano succitato è strumento idoneo, da quale momento produce gli effetti ai fini ICI (considerare tali aree come edificabili):

      a)      dal momento dell’adozione del piano – dal 28/05/2009;

      b)      dal momento dell’approvazione del piano – dal mese di ottobre 2009.

 

Risposta: L’edificabilità delle aree ai fini non solo dell’ICI, ma anche per i tributi erariali, è stata oggetto di interpretazione autentica con il comma 2 del DL 223/06 convertito dalla legge 248/06, disposizioni ritenute legittime dalla Corte Costituzionale con  ordinanza n. 41 del 2008. Tale comma così dispone:

 

“2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.”

 

L’errore compiuto dai tecnici comunali è quello di non aver valutato come il legislatore tributario abbia voluto anticipare l’edificabilità  fiscale, rispetto a quella urbanistica. Le parole utilizzate dalla disposizione sopra richiamata (Ai fini……), riconferma il principio che l’edificabilità fiscale precede quella urbanistica, così che il proseguimento dell’iter del procedimento urbanistico incide unicamente sulla crescita della base imponibile, come del resto osservato dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza 41 del 2008.

 

In effetti, il legislatore tributario nel rilevare l’edificabilità fiscale fa riferimento agli strumenti urbanistici generale, così che è possibile ipotizzare che oltre al PRG possano essere idonei alla trasformazione fiscale dei terreni agricoli a terreni edificabili anche altri strumenti urbanistici generali.

 

Si tratta ora da motivare, come da voi richiesto, se il PGT sia o meno da considerarsi idoneo a realizzare sin dalla sua adozione tale trasformazione (ai fini fiscali) dei terreni da agricoli a terreni edificabili.

 

Ora, come ebbi a pubblicare sul mio manuale ICI 2009, Edizione EDK, pagine 42 e seguenti, il Piano di governo del Territorio, denominato PGT, adottato dalla Regione Lombardia con legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005, adottato da alcune regioni italiane e diversamente denominato, ai sensi dello articolo 117 della Costituzione Italiana,  è idoneo già sin dalla sua adozione da parte del Comune a far  assumere alle aree da urbanizzare rilevanza fiscale ai fini ICI.

 

Atti che compongono il PGT]

Il PGT si compone di 3 atti distinti:

  • Documento di piano

  • Piano dei servizi

  • Piano delle regole

Documento di Piano

Il documento di piano definisce il quadro generale della programmazione urbanistica anche in base a proposte pervenute da cittadini o da associazioni di cittadini. Questo significa che i cittadini sono chiamati a partecipare già nelle prime fasi del processo di elaborazione del PGT.

Il documento di piano deve anche prevedere un lavoro di analisi del territorio comunale da tutti i punti di vista, inclusi quello geologico, ambientale, urbanistico, viabilistico, infrastrutturale, economico, sociale e culturale. Questo documento deve anche evidenziare eventuali beni storici o ambientali di particolare interesse.

Il documento di piano ha anche lo scopo di definire e pianificare lo sviluppo della popolazione residente nel comune.

Tipicamente il documento di piano è il primo atto nella stesura del PGT.

Piano dei Servizi

Il piano dei servizi definisce le strutture pubbliche o di interesse pubblico di cui il comune necessita. Il piano dei servizi deve tenere conto della popolazione residente nel comune o che gravita in esso e di quella prevista in futuro dal documento di piano.

Il piano dei servizi tiene conto dei costi operativi delle strutture pubbliche esistenti e dei costi di realizzazione di quelle previste, si preoccupa della loro fattibilità e definisce la modalità di realizzazione dei servizi. Le indicazioni contenute nel piano dei servizi circa le aree identificate come di interesse pubblico sono prescrittive e vincolanti per 5 anni dall'entrata in vigore del PGT e decadono qualora il servizio non sia inserito entro questo termine nel programma triennale delle opere pubbliche.

La Legge regionale lombarda n. 12 del 11 marzo 2005 prevede che, per comuni inferiori a 20.000 abitanti, sia possibile redigere un piano dei servizi intercomunale.

Piano delle regole

Il piano delle regole definisce la destinazione delle aree del territorio comunale e in questo assomiglia un po' al Piano regolatore generale. In particolare individua le aree destinate all'agricoltura, le aree di interesse paesaggistico, storico o ambientale e le aree che non saranno soggette a trasformazione urbanistica.

Il piano delle regole definisce anche le modalità degli interventi urbanistici sia sugli edifici esistenti che di quelli di nuova realizzazione. Questo significa che viene stabilito quanto costruire, come costruire e quali sono le destinazioni non ammissibili.

 

 

Sulla rilevanza fiscale di tali strumenti fiscali ai fini ICI, si è al momento espressa la Corte dei Conti Sezione Emilia-Romgna  con delibera n.. 9 del 28  aprile 2009, in risposta ad espressa domanda formulata dal Comune di Parma.

 

Ulteriore motivo in ordine alla applicabilità dell’ICI, sin dal momento della adozione del PGT, sta nel carattere obbligatorio della azione tributaria, la quale deve essere esercitata anche nel caso di dubbio. Chi risponderebbe, dunque, di danno erariale nel caso in cui la giurisprudenza tributaria, piuttosto tenera per i tributi comunali ma severa quando si parla di IVA o di imposta di registro, dovesse, come probabile, confermare la rilevanza fiscale del presente strumento urbanistico?

 

In conclusione, sussistono più ragioni per considerare edificabili le aree in argomento sin dalla adozione del PGT e quindi dal 28 maggio 2009 (e quindi a decorrere dal mese di giugno 2009).

 

292. Un nostro contribuente nell'anno 2007 ha accatastato un ex fabbricato rurale perchè ha stipulato un contratto di affitto con un'impresa edile, e ha quindi cominciato a versare l'ICI sul fabbricato dalla data di sottoscrizione del contratto di affitto. L'accatastamento riguarda una vecchia stalla con annesso fienile (tot 240 mq).
Facendo delle ricerche l'ufficio ha visto che l'impresa edile (in affitto dal 2007) già nel 1997 dichiarava di utilizzare gli stessi locali, ai fini della tassa rifiuti, per una superficie di circa un terzo del tutto. Dopo vari incontri con il proprietario è emerso che effettivamente parte del fabbricato rurale era utilizzato dall'impresa edile già dal '97. Considerato che l'accatastamento del 2007 riguarda tutto il fabbricato, visto che negli anni precedenti al 2007 l'uso dei locali era solo in parte, quale valore del fabbricato possiamo utilizzare per il recupero dell'ICI?
Il contribuente sostiene che negli anni precedenti all'accatastamento l'uso prevalente del fabbricato era di uso rurale (utilizzato dal conduttore del fondo come deposito foraggi) e sostiene che l'uso agricolo prevalente deve portare  all'esenzione dall'ICI, noi non condividiamo questa tesi anche perchè la ruralità guarda la destinazione e non la prevalenza della stessa. E' giusto?

 

Risposta: Con la legge 296/06 è stato abolito il comma 4 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92, così che il Comune non può utilizzare il criterio della rendita presunta. Personalmente, riterrei il recupero dovuto dal 2003, posto che il possessore avrebbe dovuto sin dal 1997 procedere alla scissione delle unità immobiliari possedute. Motivi così gli atti di recupero, citando gli estremi del contratto di locazione ed applicando per ogni anno la sanzione di omessa denuncia. Infatti,  a questo punto l'onere della prova è posto in capo non al Comune ma al contribuente.

 

293. fabbricati in questione sono di categoria D10 - A/3 - C/3.  Non condivido per nulla la sentenza della Cassazione con sentenza n. 18565 del 2009 per il semplice motivo che una circolare del 1993 ha soppresso le categorie A/6 e A/5  con queste parole :

<<Categorie da sopprimere: A/5 e A/6

Le categorie A/5 e A/6, rispondenti nello spirito della norma originaria a realtà edilizie e di utilizzazione all'epoca consuete, attualmente non rappresentano più tipologie abitative ordinarie perché al di fuori degli standard minimi indispensabili per l'uso cui dette categorie fanno riferimento.

Gli immobili già censiti in dette categorie sono caratterizzati dalla carenza o assenza degli indispensabili servizi igienici e, spesso, anche di altre dotazioni ora ritenute indispensabili.

Attualmente dette unità o sono state adeguate alle minime condizioni abitative - e quindi meritano un nuovo appropriato classamento - o non hanno subito interventi di riadattamento e quindi per il principio dell'ordinarietà, non possono che essere classate - sia pure nelle classi più basse - nella categoria che rappresenta le unità immobiliari più povere di dotazioni: categ. A/4.

- Categorie da istituire: nessuna >>

Quindi sarà estremamente difficile potere trovare un fabbricato di categoria A/6 e quindi esente.

 

 

Volendo approfondire la situazione della società ALBE Srl vorrei chiedere un Suo parere circa quanto sotto riportato.

 

Si tenga presente che l'azienda ALBE Srl ha come oggetto sociale anche l'attività di <<affitto aziende>>che non è un'attività agricola nemmeno ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

 

L'azienda denuncia un renddito d'impresa. Per tale motivo era stata contestata la ruralità dei fabbricati (in quanto strumentali a reddito d'impresa) con atti di accertamento annualità 2000-2001-2002-2003-2004 ai quali il contribuente aveva aderito.  

 

Inoltre se , sulla base dell'oggetto sociale, avesse affittato (devo verificarlo) gli immobili ad una società agricola, gli stessi non diventano per questo rurali, perchè sono affittati non da un privato, ma nell'ambito di un'attività economica commerciale.

 

Mi scuso immensamente per la confusione con la quale mi sono espressa ma sono ancora in fase di studio della situazione.

 

Oltre al commento di quanto sopra detto, verrei chiederLe: avendo aderito all'anno 2004 possono richiedere rimborso?

 

Risposta: Compendiando la sentenza della Cassazione n. 18565/09 con il comma 3bis dello articolo 9 del DL 557/93, convertito nella legge 133/94, si deduce che sono da considerarsi rurali i fabbricati:

 

a) utilizzati da imprenditori agricoli;

b) appartenenti alle categorie A6 e D10.

 

Ora, se tale società è iscritta nel registro delle imprese agricole, è esente solo per il fabbricato D10, mentre se non è iscritta alcun rimborso  compete. Con tale sentenza la Cassazione esprime il seguente parere. Se il fabbricato non è accatastato le condizioni di ruralità vanno ricercate in quelle indicate nello articolo 9 del DL 557/93 convertito dalla legge 133/94. Se invece sono accatastati sono esenti solo i fabbricati accatastati nelle categorie D10 ed A6. La probabile ragione di tale restrizione posta dalla Cassazione sembra poggiarsi sul seguente ragionamento. Vanno esentati solo i fabbricati di tipo rurale. Se invece il fabbricato è accatastato in altre categorie non è esente, perché si violerebbe il principio di uguaglianza e di capacità contributiva. Perché un immobile che può essere usato da un artigiano dovrebbe comportare il relativo assoggettamento e se usato da un imprenditore agricolo no?

 

Secondo la Cassazione (in precedenti sentenze che io non condividevo) non ha importanza ilo tipo di reddito prodotto, ma che l'attività sia esercita da un imprenditore agricolo. A mio avviso la legge che ha esentato gli edifici rurali (ma solo per l'ICI) è illegittima, proprio per il fatto che sembra violare i principi di uguaglianza e di capacità contributiva. Io ho eccepito ciò avanti alcune CT della Emilia-Romagna che hanno respinto l'eccezione, ma io sono convinto che se dovessero arrivare ordinanze alla Corte Costituzionale vi sarebbero fondate probabilità che almeno alcune parti della legge siano dichiarate illegittime. Se quindi il Comune lo vorrà potrà non rimborsare ed eccepire l'illegittimità avanti le CT.

 

Venendo alla categoria A6, non è vero che sia stata eliminata, ma è vero che non può essere collocato nella categoria A6 il fabbricato che abbia i servizi igienici interni.

 

Riprendo ora la sentenza della Cassazione, perchè nel caso trattato si chiedeva il rimborso. Tale sentenza nega alla coop il rimborso solo per il fatto che l'immobile per cui pagava era D8.

 

Al momento, quindi, la situazione è quella da me descritta. Vedremo gli sviluppi, sperando che i nostri governanti non vogliano ancora una volta raggirare le sentenze della Cassazione con norme di dubbia legittimità e chissà perché solo per l'ICI, poiché tali disposizioni non valgono per i tributi erariali.

 

294. Un contribuente di…… ha ereditato una fabbricato E09 che precedentemente era erroneamente attribuito a “Demanio pubblico dello stato ramo difesa esercito”.  Da quello che mi ha riferito la sua commercialista sembrerebbe che abbia intenzione di riaccatastare il fabbricato assegnandoli

un’altra categoria catastale. Vorrei sapere se il contribuente deve versare l’ICI su questo fabbricato, e come deve effettuare il conteggio.

 

 

Risposta: E' necessario che costui provveda direttamente allo accatastamento mediante il procedimento DOCFA. La rendita catastale dovrà avere efficacia sin dal momento in cui l'ha acquistato. Se non vi provvede direttamente il Comune dovrà impoartire l'ordine di variazi9one catastale, così come previsto dal comma 336 dello articolo 1 della legge 311/04. Allego l'ordine di variazione catastale.  In  sintesi, con l'acquisto da parte del privato l'immobile non è più esente e va assoggettato nello ambito delle categorie catastale non esenti.

 

295. La locale Parrocchia è proprietaria di un immobile di categoria B5  (fg. 12 mapp. 25 sub 3) destinato a Scuola Materna Parrocchiale ed un adiacente immobile di cat. A4 (fg. 12 mapp. 25 sub 4), anni addietro destinato ad abitazione delle Suore ma ora utilizzato solo come deposito di materiale  per  la Scuola Materna, e quindi considerato come pertinenza dell'Asilo e bene strumentale all'attività. La Parrocchia non ha mai pagato l'ICI  per detti immobili. Si fa presente che è stata stipulata una convenzione tra il Comune e la Parrocchia, affinché il Comune contribuisca nelle spese di gestione con un  contributi forfetario per ogni bambino residente e frequentante, in quanto le rette sono insufficienti a coprire le spese.  Detta Scuola Materna era l'unica sul territorio sino al 2007, dall'anno scolastico 2007/2008 è entrata in funzione la Scuola materna Comunale. L'Amministrazione continua comunque a dare un contributo alla locale  Scuola Materna . Alla luce dell'art. 30 del D.L. 29/11/2008 NR. 185 e della circolare dell' Agenzia delle Entrate 12/E DEL 9.4.2009, si chiede come considerare ai  fini  ICI tali immobili.

Risposta: Esiste sostanziale uniformità di vedute per le scuole materne private fra le indicazioni della Cassazione con quelle fornite dal Ministero delle finanze con la circolare 2 del 2009. Per la Cassazione (sentenza 20776/05) e per il Ministero delle Finanze le scuole private
 potranno essere esentate se comprovano che l'attività sia esercita nei confronti di tutti e quindi anche a favore di persone non abbienti e che i ricavi  eventualmente eccedenti i costi siano destinati ad attività assistenziali. Si faccia portare il rendiconto economico; veda le risultanze
della Anagrafe tributaria e sulla base di tali documenti conceda o meno l'esenzione.

 

296. I data 28/12/2000 la Giunta Comunale adottò una deliberazione di “Approvazione di perizia estimativa di aree edificabili” e in data 10/05/2005 la Giunta Comunale approvò una deliberazione di “variazione valore aree edificabili ai fini ICI”. In questi due provvedimenti non è stato specificato se i valori sono massimi o minini, ma “ valori conformi a quelli desumibili dall’andamento dei prezzi sul territorio comunale”.

Più volte negli ultimi anni si sono rivolte a noi persone che avendo acquistato aree edificabili non sapevano quale valore utilizzare per i conteggi. L’ufficio tributi ha sempre suggerito di tenere in considerazione la valutazione indicata nell’atto di compravendita ( spesso asseverata da una perizia circostanziata ) e che è sempre di gran lunga superiore a quella stabilita dalla perizia approvata dalla Giunta Comunale.

L’ufficio ha proceduto correttamente ???

Ora è cambiata l’amministrazione e l’Assessore all’edilizia privata e urbanistica ha chiesto informazioni circa il metodo di calcolo per le aree edificabili e dice che il calcolo suggerito non è supportato da atti, e avremmo dovuto suggerire come corretto e fiscalmente equo il valore stabilito dalla delibera di Giunta .

Cosa pensa di questa tesi ???

L’Amministrazione stà per approvare un nuovo PGT nel quale verranno individuate nuove aree edificabili e l’Assessore suggerisce di individuare un valore per queste aree che sia equo e non crei discriminazioni nella valutazione economica ai fini del calcolo dell’ICI.

Come dobbiamo comportarci  ???

 

 

Risposta: Il Ministero delle Finanze con la circolare n. 296/E del 31.12.1998 ha  ritenuto nella sostanza che i valori determinati dal Comune rappresentano un limite invalicabile, così che non possono essere superati in fase di accertamento. Tale concetto porta a ritenere valida la tesi espressa dalla Giunta comunale di codesto Comune (si riporta a conforto più sotto la parte della circolare n. 296/E di interesse). Tuttavia, tale soluzione non è corretta e può determinare responsabilità di danno erariale nel caso in cui da atti pubblici o privati si riscontrino dichiarati valori maggiori. Di qui il suggerimento che ho dato a molti comunioni è quello di stabilire espressamente, con delibera della Giunta comunale, senza menzione nel regolamento ICI, valori minimi, superabili obbligatoriamente dallo Ufficio nel caso si riscontrino valori maggiori. Allego fac simile di delibera. Nello esempio da voi dato, se il Comune attribuisce il valore minimo di 100, ma se dalla anagrafe tributaria risulta che l'area è STATA DICHIARATA PER 200, L'uFFICIO SULLA BASE DI TALE MOTIVAZIONE PROCEDE AL RECUPERO DELLA MAGGIORE IMPOSTA. SI TENGA CONTO CHE IL 90 PER CENTO DEI POSSESSORI DI AREE EDIFICABILI SI SONO AVVALSI DI AGEVOLAZIONI IRPEF ED IRES, RIVALUTANDO LE AREE POSSEDUTE PAGANDO IMPOSTE SOSTITUTIVE MODESTISSIME.

 

3) Determinazione   del   valore  delle aree fabbricabili (comma 1, lettera g,    dell'articolo 59).                                                        
        Come rilevasi   anche   dal  fac-simile di regolamento suggerito nella circolare n.   101/E   del 17 aprile 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96   del   27.4.1998)  la fissazione, da parte del comune, dei valori delle
aree fabbricabili,  ai sensi della lettera g) del primo comma dell'articolo 59 del decreto   legislativo   n. 446/1997,  non  puo'  avere  altro effetto  che quello di    una autolimitazione del potere di accertamento ICI, nel senso che
il comune   si   obbliga  a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso   sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita   nel   regolamento comunale. Deve, quindi, rimanere ferma la
regola, stabilita   nel  decreto legislativo n. 504/1992, secondo la quale  il valore delle  aree   fabbricabili   e'  quello venale in comune commercio.     Ciò  comporterà,   fra l'altro, (e non e' possibile disporre altrimenti) che:
il contribuente può ben dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento ed  il comune ritenerlo congruo in quanto corrispondente al valore di mercato;   se   il   comune,   avendo  il contribuente dichiarato un valore
inferiore a    quello    prefissato,    intende   accertare un maggior valore, l'accertamento deve   essere motivato facendo riferimento ai valori di mercato e, quindi,   può ben condurre alla determinazione di valori diversi da quelli
indicati nel regolamento. 

  

297. Un contribuente risulta proprietario con la moglie di un’abitazione nel nostro comune, unica sua proprietà, presso la quale non risulta essere residente. Lo stesso, contattato dal nostro ufficio per un minore versamento ICI, ci fa presente che, essendo militare in servizio, sulla base della Legge 243 dd. 21.11.2000 (normativa che noi non abbiamo trovato), è esentato dall’obbligo di residenza. Ci chiedeva, quindi, come la succitata legge debba rapportarsi alla legge ICI , in particolare per quanto riguarda il trattamento agevolativo sull’abitazione principale, che prevede l'esenzione.

Volevamo chiedere il suo parere in merito e se ha evidenza di altri casi similari, di seguito le riporta l'e-mail del contribuente.

                                         

Risposta: Al quesito ha dato risposta (negativa)  il MF con la risoluzione n. 4DPF del 2007 che sotto riporto. In sintesi, con tale risoluzione il predetto Ministero chiarisce che costoro hanno diritto alle agevolazioni previste per la prima casa, in tema di tributi erariali, ma non per quanto concerne l'abitazione principale ai fini ICI.

 

 

298. Un contribuente che acquista un immobile il 17 dicembre, quindi possesso per 15 gg., entro quando deve versare il saldo ici di quell'anno e se scatta, da quando la sanzione per ritardato versamento?

 

Risposta: Se acquista l'immobile il 17 dicembre non deve versare l'ICI  per tale mensilità, posto che il possesso risulta inferiore a 15 giorni, come invece preteso dallo articolo 10 del D.Lgs.n.504/92. Infatti, ai sensi delle disposizioni previste dal codice di procedura civile, non è conteggiato il giorno dello acquisto (partenza), così che i giorni sono 14. Per tale mese è tenuto al pagamento il venditore, perchè ha posseduto per 17 giorni

 

299. La legge che impone l’obbligo al Comune di comunicare la natura di area fabbricabile ai proprietari (nel caso di modifica della loro natura in sede di approvazione nuovo strumento urbanistico):

 

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"

Art. 31 c. 20

20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalita' idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

 

A Suo avviso, va ad inficiare l’esito di eventuale accertamento nel caso in cui non sia stata espletata dal Comune??? (il mio Comune ha adottato in data 23/4/2008 un nuovo PGT, definitivamente approvato mesi dopo, e non ha ancora a tutt’oggi inviato le comunicazioni ai proprietari che si sono visti modificare la natura delle loro proprietà da terreni agricoli ad aree edificabili)…Nel caso in cui oppongano ricorso in tal senso come andrebbe a finire in CT??? Le chiedo inoltre, sempre a Suo Illustre avviso, tale incombenza è a carico dell’Ufficio Tecnico oppure dell’Ufficio Tributi (il mio Sindaco mi avrebbe chiesto di occuparmene, ma non ho idea di come agire nel mettere mano ad uno strumento tecnico mentre io sono un contabile!!!).

 

Risposta: A mio avviso, parlando la norma in esame di contribuente, evidenzia la competenza del funzionario responsabile del tributo, con la necessaria collaborazione del tecnico comunale, trattandosi peraltro di edificabilità fiscale, concetto questo ben diversw9o da quello di edificabilità urbanistica. Riguardo alle conseguenze della mancata notificav la Cassazione con la sebntenza sotto riportata ha ritenuto irrilevante la mancata notifica da parte del comune, persino ai fini sanzionatori:

Cassazione ,sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009: ICI valido l’accertamento aree anche se il comune non ha notificato l’edificabilità.

In altre parole la sezione tributaria ha ritenuto «ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del contribuente».

Questo perché, ha motivato il Collegio in fondo alla sentenza, non esistono nel nostro ordinamento disposizioni che sanzionano il mancato avviso ai cittadini proprietari di un fondo dell'approvazione del piano regolatore generale. Dovrà pagare l'Ici nella misura prevista per i terreni edificabili il proprietario di un fondo che da agricolo era diventato edificabile. Il comune di Castelnuovo Cilento non aveva mai notificato, prima dell'avviso di accertamento.

 300. In catasto leggo che una area divenuta edificabile è di proprietà del Comune, ma sulla quale vi è un livellario. E’ tenuto costui al pagamento dell’ICI?

Risposta: Al momento il terreno è di proprietà  del Comune e non del livellario.

 

 Infatti, i livellari erano contadini medioevali che coltivavano la terra concessa loro in affitto mediante un contratto di livello. Alcuni comuni alla ricerca di entrate hanno deciso di rendere validi gli antichi privilegi enfiteutici, chiedendo ai discendenti dei livellari di corrispondere le somme relative all'affrancamento dei canoni, o di ripristinare la corresponsione di essi (ovviamente coi valori attuali).

- Il rapporto può essersi estinto per legge se costituito prima del 28.10.1941, con canone inferiore alla 1000 lire

- il rapporto si é estinto per usucapione se il canone non é più stato corrisposto da almeno 20 anni.

- il rapporto ancora in essere è affrancabile ai sensi dell'articolo 973 del codice civile, versando una somma pari a 15 volte il canone, corrispondente al reddito dominicale aggiornato.

Per la cancellazione nelle intestazioni catastali ( con atto notarile di autentica) non è necessaria la presenza del concedente nei primi due casi, mentre lo è nel terzo caso.

 301. Controllando la posizione di un ns. contribuente in sede di accertamenti ICI, ci siamo accorti che in conservatoria è stato registrato in data 13/04/2007 un atto giudiziario, emesso dal tribunale, di specie atto esecutivo o cautelare, descrizione verbale di pignoramento immobili. Soggetti contro il contribuente che si sta accertando. In questo caso come ci dobbiamo comportare in sede di accertamento ICI? Specificando che non è stata consegnata al nostro ufficio alcun documento relativo a questi immobili, è corretto considerare il possesso degli immobili di competenza del soggetto contro fino al 13/04/2007 e del soggetto a favore dal 13/04/2007? E se si il soggetto a favore aveva l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2007?

 

Risposta:   I procedimenti cautelari riguardanti gli immobili fanno perdere, caso mai, la detenzione, ma non la proprietà dello immobile e ciò fino a quando non è emanato decreto di aggiudicazione dello immobile da parte del giudice della esecuzione Si riportano qui sotto documentazione attestante che tale soggetto permane titolare della  soggettività passiva ben oltre tale data e fino alla data del decreto di trasferimento dello immobile in proprietà ad altro soggetto.

 

Risoluzione n. 158/E dell’11 novembre 2001 (obblighi tributari del custode giudiziario e del debitore esecutato).

 

In conseguenza del pignoramento e dell’affidamento in custodia di beni immobili oggetto di espropriazione non si determina alcun mutamento nella titolarità del diritto di proprietà degli stessi che continuano a permanere nel patrimonio giuridico del debitore esecutato.

 

Ctr del Lazio, nella sentenza 56/06/08 del 28 maggio 2008: ICI immobili pignorati e fallimento, passaggio di soggettività in caso di esproprio.

 

1.In tema di Ici, il contribuente intestatario di un immobile che sia stato oggetto di pignoramento rimane obbligato al versamento dell'imposta; l'obbligo, infatti, deriva dalla proprietà del bene e persiste sino al decreto di trasferimento dell'immobile pignorato in dipendenza di vendita forzata.

 

CTR  Lazio, Sezione I,  sentenza n. 483/08: immobile oggetto di sequestro:

Intitolazione:
ICI  - AMBITO  DI APPLICAZIONE -Immobile sequestrato. E' soggetto ad ICI.
Massima:
Il sequestro  di  un  bene  immobile  non comporta tout court la perdita della proprieta' o  di  
un altro diritto reale sullo stesso, ma sono una limitazione del potere  di  disposizione  del  bene,  
a  carattere  temporaneo  e,  finche' perdura, non  muta  in  alcun  modo  il titolo giuridico di 
appartenenza degli immobili cui  si  riferisce,  il  quale  rimane,  quindi,  pienamente soggetto all'ici.                                                                      

 

 

  302.   Abbiamo emesso due avvisi di accertamento ad una Società in liquidazione in amministrazione straordinaria, e la Società in questione, facendo presente quanto disposto dal comma 6 dell'art. 10 del  D.Lgs. nr. 504/92, precisa che gli immobili oggetto degli avvisi di accertamento devono essere ancora alienati dalla Procedura.
Viene richiesto dalla succitata Società  per la motivazione sopraesposta, di annullare ogni e qualsiasi effetto conseguente alla notifica degli avvisi di accertamento dandone comunicazione scritta . E' legittimo, sospendere la procedura che deriva dalla notifica (se entro i 60 gg. non si riceve alcun pagamento no iscrizione a ruolo...)? In caso affermativo, si deve darne risposta scritta? In questo caso come dev'essere formulata?

Spero di essere stata abbastanza chiara.

La ringrazio e La saluto.

 

Risposta:  Il Ministero delle Finanze con la Circolare 40 del 2008 ha precisato che le agevolazioni previste dalla normativa concernente le  procedure concorsuali delle aziende in crisi non si applica ai tributi comunali.

 

Ne consegue che restano esclusi dall'ambito applicativo della disposizione in commento i tributi locali l' ICI, la TARSU,  LA TOSAP, imposta sulle pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni, ECC. nE CONSEGUE CHE NON è POSSIBILE SOSPENDEre LA PROCEDURA ESECUTIVA, con invito, proprio in considerazione di tale stato, di sollecitarla, onde non subire danni derivanti dalla relativa sospensione. Gli atti quindi non vanno annullati.

 

 

 

 

303. Se una ditta, proprietaria di un immobile di cat. D accatastato per un valore (supponiamo) di €. 1.000,00, lo riaccatasta nel marzo 2005 in quanto il valore risulta essere troppo elevato rispetto all'effettivo (non le sto a raccontare cosa c'è dietro perchè il problema non è quello) ad un valore di €. 500,00 da quando conteggio l'ICI sul nuovo valore? Dalla data del nuovo accatastamento (marzo 2005) o dal 01.01 dell'anno successivo? La normativa dice:

"Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 " (Art. 5 c. 2 - D. Lgs. 504/92)

 

 

Risposta: Le variazioni di rendita catastale hanno in genere efficacia contestuale alla loro variazione, senza rinvio allo anno successivo, così come appare da una attenta lettura del comma 1 della articolo 10 del D.Lgs.n.504/92, che rapporta l'obbligazione ai mesi di possesso, tanto è vero che quando sussisteva l'obbligo di dichiarazione il possessore avrebbe dovuto compilare due quadrati, in rapporto alla evoluzione del possesso. Sono solo le variazioni di carattere generale ( e non quelle di carattere oggettivo) che si rinviano allo anno successivo (variazione degli estimi, dei moltiplicatori, delle zone censuarie, ecc). Tale interpretazione era in precedenza scritta nel comma 4 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 che in sintesi diceva: se la r.c. del fabbricato non è più conforme alla situazione oggettiva, anche per variazioni di carattere formale, non usarla più e utilizza una nuova r.c. presunta 8ora leggesi procedimento DOCFA.

 

304. Un contribuente ha presentato per l’anno 2004 la dichiarazione ici per l’acquisto di una unità immobiliare tenuta a disposizione. Per gli anni dal 2004 al 2007, il contribuente ha versato regolarmente l’ici con aliquota ordinaria.  Nel corrente anno ha preteso da parte di questo ente il rimborso della maggiore imposta versata, per gli anni dal 2005 al 2007, in quanto, a suo dire, avrebbe diritto alle agevolazioni previste  per abitazione principale dal 24/06/2005, data in cui ha acquisito la residenza in questo comune.   La domanda è la seguente: E’ possibile procedere al rimborso anche in assenza di dichiarazione di variazione ici?.  

 

 

Risposta: Se costui risulta effettivamente residente nel vostro Comune dal 24 giugno 05, avendo versato un importo ICI maggiore, avrebbe diritto al rimborso, salvo che il Comune non possa opporre a tale richiesta che la residenza sia stata utilizzata come mezzo elusivo diretto unicamente al pagamento di un minor importo tributario, così come previsto dallo articolo  37 bis del DPR 600/73. Non è che magari costui, pur avendo ivi la residenza anagrafica, abbia locato l'immobile? Si suggerisce, quindi, di prendere le dovute informazioni prima di procedere al rimborso. In conclusione, prima di rimborsare è necessario capire se trattasi veramente di un errore od anche se l'immobili rappresentasse una residenza di comodo.

 

305. Un nostro contribuente che chiamerò Rossi ha concluso con la ditta Verdi nel marzo 1991 un preliminare di vendita avente ad oggetto un unità immobiliare sita nel Comune di …..e di essere stato immesso nel possesso dell’immobile nel novembre 1991 e di aver provveduto dal 1998 al pagamento dell’ICI. Entrambi volevano la proprietà dell’immobile e si sono rivolti al tribunale che nel 2006 con sentenza  civile del Tribunale di Bergamo ha nominato proprietario il signor Rossi.

 L’ICI è stata pagata dal 1998 dal signor Rossi ma anche la ditta Verdi ha pagato l’ICI dall’anno 2002 all’anno 2008.  La ditta Verdi ha fatto ricorso tramite appello e nel frattempo in data 16/09/09 mi chiede il rimborso dell’imposta versata dall’anno 2006 al 2009.

Cosa dobbiamo fare? L’appello è ancora in corso.

 

  

Risposta: Poiché la controversia non è passato in giudicato, comunichi alla Ditta Verdi che il rimborso, in quanto spettante, sarà effettuato al momento del passaggio in giudicato della controversia, salvo che il rimborso non sia già stato oggetto di richiesta giudiziale.

 

 

306. Ho mandato degli accertamenti dall’anno 2003 all’anno 2007 ad un contribuente che svolgeva l’attività di imprenditore agricolo ed ora da qualche anno è in pensione.

L’immobile oggetto dell’accertamento risulta essere la sua abitazione principale.

Avendo svolto l’attività di imprenditore agricolo, l’immobile per gli anni in questione risulta esente dal pagamento dell’ICI?

Quale documentazione devo richiedere al contribuente se gli viene riconosciuta l’esenzione?

Con l’occasione porgo i miei più cordiali saluti.

 

Risposta: Il pensionato agricolo ha diritto alla esenzione come edificio rurale  alle seguenti condizioni:

 

a) deve trattarsi di fabbricato A6 (vedasi Cassazione n. 18565/09);

b) il soggetto deve essere iscritto all'IVA AGRICOLA O deve aver affittato il fondo ad un imprenditore agricolo.

 

In considerazione di quanto sopra esposto la fattispecie descritta va risolta applicando le sole agevolazioni previste per l'abitazione principale.

 

307. Area destinata a distributore: considerato che la sentenza  della corte di cassazione  n. 20097/2009 stabilisce che l'area destinata a distributore deve essere ritenuta edificabile, visto che nel 2003 il nostro comune con adozione di una variante ha individuato un'area da destinare a distributore, visto che ne i proprietari dell'area ne i superficiari hanno pagato ICI fino alla data di accatastamento (C1 del distributore) chiedo se ritiene legittimo che il comune recuperi l'ici per area edificabile destinata a distributore di carburanti dalla data di adozione della variante alla fine dei lavori/accatastamento.

 

 Risposta: Tale area deve essere assoggettata ad ICI fino alla sua trasformazione oggettiva ad edificio e ciò sin dalla data di adozione del provvedimento urbanistico, in virtù di quanto previsto dal comma 2 dello articolo 36 del DL 223/06 convertito dalla legge 248/06.



 
308. Nel nostro comune esiste una struttura ospedaliera di ricovero anziani/riabilitazione/poliambulatori. E' accatastata in B2. il soggetto proprietario e utilizzatore è una Fondazione. ho dei dubbi sul diritto all'esenzione per quanto rigurada i poliambulatori perchè non sono convenzionati con l'ASL ma sono "privati". Come posso comportarmi per verificare il diritto all'esenzione? quali documenti dovrei reperire al fine del controllo? considerato che l'onere della prova spetta al contribuente vorrei sapere cosa mi deve produrre, quali sono le documentazioni idonee da richiedere.

La Risposta: L'esenzione prevista dalla lettera a) dello articolo 7 del D.Lgs.n. non può trovare applicazione, posto che l'esenzione riguarda unicamente gli ospedali che hanno la qualifica di ASL. In astratto potrebbe trovare  applicazione l'esenzione prevista dalla lettera i) di tale articolo, ma a tal fine la Fondazione deve dimostrare la prevalenza di entrate non commerciali quali contributi, ecc sui ricavi. La può aiutare a risolvere la questione l'analisi dei dati della Anagrafe Tributaria, specie per quanto concernente il volume di affari dichiarato ai fini IVA e il risultato fiscale. Secondo la circolare ministeriale n. 2 del 2009punto  C) LE ATTIVITÀ SANITARIE esenti sono  quelle riconducibili nell'ambito disciplinato dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal DPCM 29 novembre 2001. Devono considerarsi svolte con modalità non esclusivamente commerciali le attività accreditate o contrattualizzate o convenzionate dalla regione e che, pertanto, si svolgono, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico; tale circostanza garantisce uno standard di qualità e pone un limite alla remunerazione delle prestazioni rese, assicurando che tali prestazioni non siano orientate alla realizzazione di profitti.
Se non trattasi di attività convenzionata, sembra già in partenza negarsi il diritto alla esenzione.

 

309. Sono stati emessi degli avvisi di accertamento su delle aree fabbricabili non pagate : a seguito di informazioni scritte avute dall’ufficio tecnico tali aree ricadono in area con limitazione edificatoria e tale limitazione e’ rilevabile dall’art. 17 delle N.T.A.  del P.R.G. vigente, il quale recita :”Nell’ambito contrassegnato con il numero 1 l’edificazione ammessa deve essere posizionata nelle aree contraddistinte con la lettera A”. Siccome noi abbiamo una delibera comunale che da’ i valori minimi per le aree fabbricabili  e divide il territorio comunale in 3 zone : la zona  interessata agli accertamenti e’ la  2 e ha dei valori minimi  piu’ bassi rispetto alla zona 1 (gli utenti comunque devono versare sul valore commerciale)

Ora essendo una zona con limitazione edificatoria a suo parere e’ possibile prevedere una ulteriore riduzione dei valori con atto del responsabile del servizio?

 

Risposta: Ritengo che si possa scendere sotto i valori minimi stabiliti solo previo conforme parere della Giunta comunale, la quale vi potrà aderire sulla base delle motivazioni ivi esposte.

 

 

310. Nel caso in cui il coniuge assegnatario della casa lasci la casa coniugale e vada ad abitare in un altro paese, come ci si deve comportare con il coniuge non assegnatario? Si continua a considerarla abitazione principale oppure altri fabbricati?

 

 

Risposta: Con l'abbandono egli perde, purtroppo il diritto alla esenzione, e dovrà pagare l'ICI. Tuttavia, tale abbandono  consentirà al coniuge assegnante di chiedere al tribunale la revoca della assegnazione.

 

 311. Vorrei chiarimenti in merito a un fallimento: un'azienda ha pagato l'imposta ici su valore di vendita anzichè su valore catastale è corretto?

 

Risposta: No è errato. Infatti,  in assenza di una norma speciale che consenta di far riferimento per gli immobili compresi nel fallimento a criteri particolari, quali il prezzo  di aggiudicazione, si deve far riferimento ai principi generali dettati dal sopra citato articolo 5, a seconde se trattasi di fabbricato (commi 2, 3, 4), di area edificabile (comma 5) oppure di fabbricato in fase di ristrutturazione (comma 6) o di terreno agricolo (comma 7), così come affermato dalla giurisprudenza prevalente in materia. Riporto, qui, sotto due massime:

 

1.Nelle procedure fallimentari previste dall'art. 10, comma 6, d.lg. n. 504 del 1992, l'imposta comunale sugli immobili relativa ad immobili iscritti nel gruppo catastale D privi di rendita catastale per l'intervallo di durata della procedura concorsuale, deve essere calcolata con riferimento al valore degli stessi risultante dalle scritture contabili dell'impresa aggiornato con i coefficienti ministeriali annuali, essendo escluso per il calcolo ogni riferimento al prezzo di aggiudicazione dei beni.

Comm. trib. reg. Milano, 9 giugno 2003, n. 137

 

2.Corte di Cassazione Sezione V SENTENZA CIVILE

Sentenza del 07/07/2004 n. 12436

Intitolazione:

Imposta comunale sugli immobili - Determinazione - Criteri - Fabbricati iscritti in catasto - Applicazione del valore catastale - Legittimita' - Valore cosiddetto "contabile" - Irrilevanza.

Massima:

In tema di ICI, la norma di cui all'art. 5, comma secondo, del D.Lgs. n.504 del 1992 (secondo la quale, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito dal cosiddetto "valore catastale", che risulta

2.Corte di Cassazione Sezione V SENTENZA CIVILE

Sentenza del 07/07/2004 n. 12436

Intitolazione:

Imposta comunale sugli immobili - Determinazione - Criteri - Fabbricati iscritti in catasto - Applicazione del valore catastale

- Legittimita' - Valore cosiddetto "contabile" - Irrilevanza. Massima:

In tema di ICI, la norma di cui all'art. 5, comma secondo, del D.Lgs. n.504 del 1992 (secondo la quale, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito dal cosiddetto "valore catastale", che risulta dall'applicazione dei moltiplicatori di cui al d.P.R. 131/1986 all'ammontare delle rendite risultanti in catasto).

 

 

312. Una Società risulta intestataria di un immobile censito catastalmente nella Cat. D/1 e mi dice che:

      -       dovrebbe trattarsi di una cabina dell'ENEL costruita sul terreno di sua proprietà, a servizio di tutta la zona artigianale e industriale;

      -       risulta un documento dove risulta che la Società concede all'ENEL, "a titolo d'uso del fabbricato cabina e l'area di accesso alla cabina, nonchè la servitù perpetua ed inamovibile di elettrodotto in caso sotterraneo ed aereo per tutte le linee colleganti sia i complessi artigianali che qualsiasi altra utenza e la rete di distribuzione dell'energia elettrica dell'ENEL" ;

      -       In un punto dell' impegno di servitù sottoscritto risulta quanto segue "il concedente dichiara di essere legittimo ed esclusivo proprietario dell'immobile sul quale viene costituita la servitù, e garantisce l'ENEL per ogni caso di evizione e per qualsiasi ragione di terzi";

      -       per questo accordo sottoscritto nel 1990/1991 l'ENEL ha corrisposto alla Società una indennità per la servitù concessa di L. 1.000.000;

      -       che per questo immobile non ha mai versato l'ici in quanto pensava che la cabina fosse di proprietà dell'Enel ed inoltre non sapeva di dover versare l'ici per questo tipo di immobile.

Le chiedo, alla luce di quanto sopraesposto, se è corretto applicare l'imposta ed eventualmente le relative sanzioni (dichiarazione omessa con recupero dal 2003) più interessi.

 

Risposta: Il soggetto passivo ICI è il titolare del diritto di proprietà dello immobile. Nel caso descritto l'ENEL ha solo una servitù, diritto questo irrilevante per l'acquisizione della soggettività passiva. Non trattandosi di errore scusabile il recupero deve essere effettuato con sanzioni, tenuto conto che alcuna difficoltà interpretativa assume la fattispecie descritta.

 

313. Con la presente Le invio un quesito in merito ad un classamento di un immobile errato.

In particolare: Nel caso di un immobile appartenente al gruppo "D" con rendita stimata in maniera errata anni fa (in sopravvalutazione), qualora la stessa dovesse essere rettificata, l'Ente è tenuto:

1) a rimborsare l'imposta versata in eccesso, anche per le annualità pregresse . Sulla base di quale normativa e motivazione?

oppure

2)nessun rimborso in quanto la nuova rendita si considera dalla messa in atti. Sulla base di quale motivazione e normativa? 

 

Risposta: In via preliminare, il rimborso sarebbe limitato a5 anni dalla data di pagamento.Nel caso descritto la nuova r.c. avrebbe efficacia retroattiva solo se il Catasto riconoscesse che quella IN PRECEDENZA  attribuita era viziata da errore materiale o di calcolo. In senso conforme vedasi Cassazione sentenza n. 19066 del 2005. Vedasi in senso conforme la circolare n. 11 del 26 ottobre 2005 della Agenzia del Territorio. Ovviamente l'onere di provare l'errore preesistente al momento dello accatastamento non è del Comune ma del contribuente.

Tali soluzioni trovano la loro giustificazione normativa nel comma 2 dello articolo 5 del D.lgs.n.504/92, dal quale si evince la normale applicazione della r.c. in atti alla data del primo gennaio di ciascun anno, così che le variazioni hanno di regola efficacia successiva, mentre l'efficacia retroattiva è l'eccezione, da comprovarsi con la preesistenza dello errore materiale o di calcolo, il cui onere è posto a carico del possessore, sulla base dei principi del nostro ordinamento tributario.

 

 

314. Un contribuente è proprietario di un immobile insieme a sua moglie e ai suoi tre figli.

sono tutti residenti in questo immobile, usufruendo delle agevolazioni/esclusioni per la prima casa, ad eccezione di un figlio che invece vive all'estero. in data 16/06/2008 ha presentato una concessione in uso gratuito nella quale il figlio all'estero cede la sua quota di possesso al padre, (e il ns. regolamento approvato il 31/03/2008 contempla l'uso gratuito ai parenti di primo grado linea retta). Ora però il figlio residente all'estero ha ricevuto un avviso di liquidazione relativo all'anno 2007 per parziale versamento  perchè nel 2007 ha effettuato il calcolo dell'ici con l'aliquota agevolata per la prima abitazione invece di quella ordinaria.

il padre del contribuente all'estero  mi presenta una istanza di annullamento che allego alla presente.

a nostro avviso l'annullamento non avrebbe essere concesso, ma volevo da Lei una conferma

grazie e buona giornata

 

 

Risposta: Al quesito ha dato risposta negativa il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 12 del 2008. Infatti, al penultimo capoverso del punto due così precisa: "Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è proprietario dell’immobile per il 50%; B per il 30% e C per il 20%, ma esso è stato adibito ad abitazione principale soltanto da B e C, solo questi ultimi hanno diritto all’esenzione disposta dalla norma in esame, mentre A deve versare l’ICI calcolata sulla base della propria quota di possesso."  In sintesi, con tale risoluzione il predetto ministero, come fatto in precedenti precisazione, nega il comodato delle sole quote, ammettendo l'esenzione solo per i contitolari che utilizzino l'immobile come abitazione principale. Irrilevante è il fatto che anche costui possa giovarsi delle agevolazioni previste per i tributi statali per la prima casa, essendo prima casa ed abitazione principale istituti normativi ben differenti.

 

315. Un contribuente chiede il rimborso dell’Imposta C.I. versata dall’anno 2004 al 2008, su arre edificabili (di dimensione complessiva pari a mq.2.220=) distinte in più mappali e che lui dichiara destinate in modo durevole a servizio ed a ornamento dell’edificio che costituisce la propria abitazione principale ubicato all’interno delle aree in questione. Dichiara inoltre, che l’area a giardino è collocata all’interno dell’unica recinzione che delimita l’intera proprietà e si accede all’intera area tramite un unico ingresso di cui allega fotografie. Catastalmente le proprietà sono registrate distintamente, e cioè, A2 per abitazione principale, C2 per ripostiglio e i mappali  (quattro) che costituiscono porzioni dell’area edificabile pertinenziale. In questo caso, il rimborso è dovuto? Non vi è limitazione di dimensioni per aree dichiarate pertinenziali? (Il nostro regolamento non impone limiti). Le aree pertinenziali a fabbricati non devono essere catastalmente graffate con i medesimi?

 

 

Risposta: il diritto al rimborso è condizionato dalla sussistenza del diritto, con onere della prova posto a carico del contribuente di essere incorso in un errore materiale di calcolo. Ciò non  sussiste sulla base di mera giurisprudenza, posto che la stessa risulta scuscettibile di variazioni, tanto che recentemente la Cassazione con sentenza n. 19639 del 2009 ha ritenuto assoggettabile l'area edificabile  non dichiarata con il fabbricato. Poi con la graffatura catastale  l'immobile potrebbe subire variazioni nella r.c., come previsto dallo articolo 51 del DPR 1142 del 1949 (che sotto riporto), potendo essere considerato di lusso, qualora la superficie del fabbricato superi 200 mq, come pure il rapporto area  e superficie fabbricato sia maggiore di tre. Peraltro, L'AREA ADIBITA  a giardino costituisce una minima parte di detto lotto, così che  non solo  l'ICI  non deve essere rimborsata, ma che l'obbligazione corrispondente debba dar luogo a recupero o per una maggiore rendita catastale del fabbricato o per una aggiuntiva ed autonoma ICI per il terreno edificabile.

 

Articolo 51         

Computo delle dipendenze.

È aumentata di una percentuale non maggiore del 10 % la consistenza delle unità immobiliari alle quali siano annesse aree formanti parti integranti di esse, ovvero sia congiunto l'uso, in comune con altri, di locali per deposito, per bucato e simili, quando tali circostanze non siano state tenute presenti nell'attribuzione della classe.

 

316. Su un terreno agricolo  viene costruito un  impianto fotovoltaico per la vendita di corrente a terzi.

L’i.c.i. come viene pagata?

 

Risposta: Gli impianti fotovoltaici sono da considerarsi "fiscalmente" fabbricati. Di regola, sono da accatastarsi nella   categoria D, come si evince dalla lettura dalla circolare 4 del 2006. Se tale impianto non è accatastato sia ordinato l'accatastamento, così come previsto dal comma 336 dello articolo 1 della legge 311/04. Si allega stampato.

 

317. Un contribuente sta facendo una ristrutturazione su un vecchio fabbricato agricolo e non sa come pagare l'ICI. Considerato che in ristrutturazione l'ICI si paga sul valore dell'area fabbricabile e che in questo caso si tratta di terreno agricolo si chiede quale valore possa essere attribuito a tale terreno. Il valore del terreno agricolo in commercio o considerato che il Consiglio Comunale delibera annualmente i valori minimi delle aree fabbricabili sulla zona F che è il valore più basso?

 

 

Risposta: I terreni, seppur agricoli, in quanto utilizzati ai fini edificatori, vanno considerati edificabili di fatto, come si evince da quanto dettato dal comma 6 dello articolo 5 del D. Lgs.n.504/92. Il sistema di quantificazione della base imponibile, trattandosi di area di sedime, non può fare riferimento ai valori determinati dal comune per le aree edificabili, risentendo in tale ipotesi la base imponibile della rendita di posizione del terreno. Io da sempre consiglio di utilizzare il criterio della trasformazione edilizia e quindi di determinarlo attraverso questa formula:

 

valore finale dello edificio ristrutturato

- valore iniziale

- costi di costruzione

- margine di profitto del costruttore (10 per cento).

 

Infatti, un conto è ristrutturare una cascina oppure una stalla ed un conto ricostruire una villa, ecc.

 

318. Il Comune provvede ad espropriare un piccolo terreno edificabile per il quale il proprietario non ha mai prodotto all'Ufficio Tributi dichiarazione ici e mai pagato. L'ufficio Tecnico mi dice che ha provveduto al calcolo dell'indennità di esproprio sulla base delle tabelle provinciali dei terreni agricoli (6-7 euro el mq). Dato che il contribuente non ha mai dichiarato e pagato io sto preparando l'accertamento per omessa dichiarazione e omesso versamento ici. Sulla base della tabella valori aree edificabili per ici vigente, il terreno ha un valore di 30 euro/mq. A fronte di una indennità ricevuta di 6-7 euro/mq. il contribuente eccepisce di dover pagare gli arretrati ici in base a tale valore e non quello da tabella ici. Io emetterei però l'accertamento al valore di 30.

Risposta: a mio avviso il comportamento che vuol seguire il suo collega è illegittimo. Infatti, nel caso di esproprio di aree edificabili l'indennità va applicata sulla base del valore venale e non sulla base dei valori agricoli. Ovviamente, la liquidazione della indennità sarà subordinata al recupero con sanzioni dell'ICI evasa. Infatti, la Cassazione ha affermato che la riduzione della indennità di esproprio concerne i casi di infedele denuncia e non nei casi di omessa denuncia, poiché dare l'indennità zero risulterebbe contrario ai principi costituzionali.

                                                   

319. Un lotto di terreno ricade in zona di completamento del vigente PRG, però è sempre stato dichiarato terreno agricolo dal contribuente. Con molta probabilità è area edificabile già da prima dell'obbligo di notifica stabilito dalla legge 289/2002, ma di questo non ho notizia certa da parte dell'ufficio tecnico. Ho qualche dubbio sull'applicazione di sanzioni ed interessi.

Risposta: Il recupero va fatto comunque con sanzioni, come affermato dalla Cassazione con la massima che qui sotto riporto:

 

Cassazione ,sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009: ICI valido l’accertamento aree anche se il comune non ha notificato l’edificabilità.

In altre parole la sezione tributaria ha ritenuto «ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del contribuente».

 

320.  Un contribuente ha acquistato all'asta dal Comune in data 10/10/2009, un'area edificabile. Sul contratto di acquisizione della proprietà, è stato indicato da parte del Comune, che tale area aveva un valore al mq di € 45.00 ma la zona del PRG in cui ricade questa area, da delibera comunale ha un valore minimo di € 160.00. Il contribuente, sulla base di quale valore deve effettuare i conteggi dell'ICI?

Risposta: Il valore da considerare è quello corrisposto al Comune, prevalendo il riferimento puntuale a quello generale della zona. Del resto, se così non fosse, il Comune potrebbe rispondere di danno erariale, avendo venduto ad un prezzo notevolmente inferiore al valore oggettivo del bene ceduto.

 

321. Nei casi di versamento ici in ritardo (4- 5 gg) quando l’utente non ha potuto avvalersi del ravvedimento operoso perché non ne era a conoscenza, e’ possibile ridurre la sanzione del  30% al 15%?

 

Risposta: di per sé sarebbe errore non scusabile, poiché il cittadino è tenuto a conoscere la legge. Solo se sussistono condizioni particolari sarebbe possibile con determina del funzionario responsabile motivata caso per caso , in applicazione a quanto previsto dallo articolo 7 del D.Lgs.n.472/97, ridurre la sanzione al 15 per cento.

 

322. Avendo il comune adottato nel 1999 il sistema della comunicazione, l'anno d'imposta 2004 per quanto riguarda i pagamenti omessi, insufficienti o eseguiti in ritardo, è da considerarsi accertabile o prescritto?

 

Risposta: Tale annualità è tuttora recuperabile per i comuni che avevano adottato la comunicazione in luogo della dichiarazione, a condizione che l'atto di recupero giunga al contribuente entro il 31.12.09. Infatti, la lettera l) del comma 1 dello articolo 59  del D.Lgs.n.446/97, così disponeva:

3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;

 

Tale disposizione, implicitamente abrogata, è comunque riconfermata e4 sostituita dal comma 161  dello articolo 1 della lege 296/06   che così dispone:

 

COMMA 161

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

 

 

323. Nel caso in cui un contribuente commetta per lo stesso anno più violazioni riferite a più immobili, ritiene possibile emettere un unico atto di accertamento applicando le sanzioni previste dal D.lgs. 472/1997? Se sì la sanzione applicabile è la sanzione legata alla violazione più grave (es. in caso di omessa dichiarazione e infedele si applica quella per l'omessa) oppure come sostiene Fraternità quella relativa alla violazione commessa su un imponibile più elevato (es. omessa dichiarazione su un imponibile di €. 200,00, infedele dichiarazione su imponibile di €. 1000,00, si applica la sanzione per infedele)?  Nel caso si possa applicare un'unica sanzione per più violazioni la sanzione deve essere maggiorata in base a quanto previsto dall'art. 12 comma 1 del D.Lgs- 472/97?

 

Risposta: L'ICI è una imposta personale e non oggettiva. Con l'abrogazione dello obbligo di comunicazione viene meno la sanzione di carattere formale e si applica unicamente la sanzione del 30 per cento, sulla differenza fra imposta  dovuta e su quella versata.

 

324. sul territorio comunale ci sono n. 3 distributori di carburante che ho  verificato essere iscritti in catasto con cat. E/3.
 E' corretto questo classamento? E' quindi giusto che non paghino l'ICI?  L'eventuale bar che spesso sorge nei distributori?

Risposta: I distributori vanno accatastati nel gruppo D. Vedasi Circolare n. 4 del 2006. Ordini la variazione catastale. allego stampato (per ciascun  immobile separatamente). Anche il bar dovrebbe essere accatastato nel D, se facente parte della medesima struttura.

325. Ho inoltre verificato che nel nostro comune ci sono diversi fabbricati  accatastati come cat. F/1/2/3/4. Mi sembra che questa categoria riguardi i  fabbricati non ultimati. Ma fino a quando possono rimanere con questa  categoria? Che controllo può effettuare il Comune?

Risposta: Controlli se sono ultimati o comunque utilizzati. Se lo sono  proceda ad ordinare l'accatastamento (vedi sopra). Di contro, assoggetti l'area di sedime come edificabile. Il problema della conclusione dei lavori è del tecnico comunale. Ne dia notizia al medesimo (due anni).

 

326. Per una variazione di classamento c'è stata attribuzione di una rendita maggiore in atti del catasto dal 18/08/2009, questa rendita dovrebbe valere  a partire dall'anno successivo

  

 

Risposta: Tale rendita ha efficacia sin dall'1. settembre 2009, in virtù del carattere mensile ICI, che trova fondamento nel comma 1 dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/92. In senso conforme si è espressa:

CTR Lombardia, sezione 30, sentenza n. 70 del 2007

 

Catasto   e   Servizi    Tecnici   Erariali    -   Estimi   catastali   e classamento    -  Disposizioni   generali   -    Fabbricati   di    nuova costruzione   -  Rendita  nota  al  contribuente  (procedura   DOCFA)   -

Efficacia  - Carattere di infrannualita' - Sussistenza -

Massima:

Nel caso  di  fabbricati di nuova costruzione, l'efficacia della rendita, nota al contribuente,  in  quanto da lui presentata in catasto con procedura DOCFA,non puo'  che  avere  - nel pieno rispetto della normativa vigente – carattere di infrannualita'.     

 

 

327. La commissione regionale di Milano -sez. distaccata di Brescia - non ha ancora fissato la data dell'udienza (malgrado il deposito del ricorso sia avvenuto il 28 luglio 2008).

Ora mi appresto a emettere l'atto di accertamento per l'anno 2004.

Domanda: a fronte del ricorso che verrà proposto da REA contro il nostro atto, la CTP sospenderà il giudizio in attesa del pronunciamento della CTR oppure procederà autonomamente con il suo giudizio ?

 

Risposta: Potrebbe sia  decidere sia sospendere il giudizio. La Cassazione ha ritenuto che possa essere sospeso un giudizio ICI se pende ricorso contro la r.c.

Corte di Cassazione, sentenza 1° giugno 2006, n. 13082 (ICI: giudizio avviso liquidazione sospeso se contro la r.c. pende ricorso).

Nel caso di impugnazione di un avviso di liquidazione, se è pendente un giudizio contro la rendita catastale o si riuniscono i due giudizi oppure diventa doveroso attendere, prima di decidere sulla liquidazione, il giudizio  relativo alla attribuzione della rendita, che è pregiudiziale, venga definito.

 328. un contribuente ha acquistato casa il 02/02/2005 ma il Comune ha rilasciato l'abitabilità solo a maggio dello stesso anno. per quanto riguarda l'Ici è giusto far pagare al cittadino dalla data di acquisto o dalla data di rilascio abitabilità?

 

 

Risposta: La normativa tributaria ha carattere speciale. Ora, la lettera a) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92, che definisce il fabbricato ai fini ICI, non ha alcun riferimento alla agibilità del fabbricato, ma al primo fra questi tre eventi:

 

a) accatastamento del fabbricato;

b) data ultimazione dei lavori;

c) uso del fabbricato.

 

Se dunque il fabbricato era munito di rendita catastale (come prevedo) sin dal momento dello acquisto questo va assoggettato, sulla base di essa, sin dall'1.2.2005, a nulla rilevando che esso non fosse ancora ritenuto agibile per il Comune.

329. Un Istituto religioso (ente non commerciale) è proprietario di un  fabbricato accatastato come "D8" Questo fabbricato è stato ceduto in affitto a persona fisica con partita  iva agricola (ditta individuale imprenditore agricolo)  Il "D8" è stato accatastato ad inizio 2009 su richiesta di accatastamento  da parte dell'ufficio.  Il fabbricato è soggetto ad ICI?

Risposta: La Cassazione con sentenza n. 18565/09, che si allega, ritiene esenti, se rurali, solo i fabbricati accatastati nelle categorie A6 o D10. Ne consegue che tale fabbricato deve essere assoggettato ad ICI.  Ulteriore motivo di negare l'esenzione sta in una interpretazione che
vorrebbe l'esenzione in argomento concedibile solo nel caso in cui l'immobile sia posseduto ed utilizzato da un imprenditore agricolo.

330. Un anziano che si trasferisce alla casa di riposo, mantiene l'esenzione anche se nell'immobile rimane il figlio che risultava sullo stesso stato di famiglia, che non ha nessun titolo di proprietà?

 

Risposta: E' necessario verificare se almeno parzialmente il possessore abbia comunque mantenuto la medesima disponibilità dello alloggio. Dallo Stato di famiglia del figlio è possibile avere tale riscontro.

 

331. La ditta …. IN LIQUIDAZIONE relativamente all'anno d'imposta 2007 ha effettuato un parziale versamento ICI. Nei giorni scorsi è stato predisposto l'avviso d'accertamento relativo. Da una visura camerale della ditta è emerso che: - data iscrizione liquidazione volontaria 23/05/2007;

- data iscrizione procedura concordato preventivo: 09/10/2007.

 

1. Posso ancora emettere l'avviso d'accertamento per parziale versamento anno 2007?

 

2. A chi deve essere notificato l'accertamento? alla ditta E al liquidatore o a chi?

 

Risposta: Finché il procedimento non si trasforma in fallimento, trova applicazione la normale attività di liquidazione e di accertamento del Comune. Gli atti di recupero vanno notificati al solo liquidatore giudiziario. Solo nel caso di apertura di procedura fallimentare, dall'inizio di tale procedura, sarà sospesa l'attività di accertamento, come previsto dallo articolo 10, comma 6, del DE.Lgs.n.504/92.

 

332. Nel 2009 abbiamo proceduto alla rivalutazione degli immobili civilisticamente e non fiscalmente, infatti i valori iscritti a bilancio non hanno valore fiscale. Applicando l'ICI sul valore contabile, non risultando gli immobili stessi accatastati,  riteniamo comportamento corretto continuare ad applicare l' ICI sul valore non rivalutato non avendo la rivalutazione valenza fiscale. Chiediamo conferma in merito, ringraziando per l'attenzione porgiamo dinstinti saluti

 

 

Risposta: Trattandosi di fabbricati industriali del Gruppo D tale interpretazione risulta errata. Infatti, il valore contabile deve considerare anche le rivalutazioni operate, come precisato dal ministero delle finanze con la circolare n. 20 del 1992, ove al riguardo afferma: " Relativamente ai beni costruiti in economia o in appalto nel corso  di piu' anni,  il coefficiente   da   applicare   all'ammontare  complessivo  dei costi sostenuti, ivi incluso il costo del terreno, e' quello relativo all'anno nel corso del  quale  il  fabbricato  e' divenuto  atto  all'uso  o  e'  stato comunque utilizzato dal possessore.                                          
        L'importo che ne risulta va inoltre sommato a quello  che  si  ottiene moltiplicando gli eventuali maggiori valori derivanti da  rivalutazioni  e  da costi  incrementativi  per  i  coefficienti  relativi  agli  anni  in  cui  le rivalutazioni sono state effettuate ed i costi incrementativi sostenuti.     
        A   tal   fine   si   precisa   che   si   tiene   conto   sia   delle rivalutazioni previste da specifiche  disposizioni  di  legge,   ivi  comprese quella di cui alla legge 30 dicembre 1991, n.  413,  sia  dalle  rivalutazioni economiche nonche' di quelle effettuate in sede di fusione o dalle imprese  di
assicurazione ai sensi dell'art. 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295. ".

333. Un'abitazione rurale è abitata dal socio nonchè dipendente di una SRL iscritta nella sezione ordinaria della camera di commercio dal 2001, con la qualifica di impresa agricola (sezione speciale) il 7/6/2007. il proprietario della società ritiene che il fabbricato soddisfi i requisiti di ruralità (fabbricato abitato dal socio e dipendente della società SRL) . L'inps mi ha comunicato che la dipendente della società non è coltivatore diretto, ho verificato che non è iscritta in camera di commercio e non conosco quale attività svolga, in qualità di dipendente, nella società. Come posso verificare il punto F del comma 3-bis del DL 557/93 (esercente attività agricola), è sufficiente sapere che la società è impresa agricola per verificare detto requisito? Se invece dovessi verificare il punto 5 della lettera A del comma 3 del DL 557/93 dovrò accertare che la Soc. a Responsabilità limitata è IAP e/o deve esserlo anche il socio residente nella casa?
 

 

Risposta: Essendo costui anche dipendente della società e non rivestendo costui la qualifica di IAP trova applicazione il comma 3 ter dello articolo 9 del DL 557/93 convertito dalla legge 133/94 che così prevede:

 

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A (3).

 

Ora, non essendo censito in catasto l'immobile l'esenzione non può essere accordata. Peraltro, se venisse accatastata l'esenzione non potrebbe accordarsi se l'immobile non risultasse accatastabile nella categoria A6.

334. Una società risulta proprietaria di diversi terreni in zona agricola, per   quali non ha presentato a suo tempo alcuna dichiarazione ici. si chiede se  gli stessi sono soggetti all'imposta.


Risposta: Come si evince dalla lettura della lettera c) dell'articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 sono assoggettati ad ICI solo i terreni adibiti ad attività  agricola. Ne consegue che se i terreni in argomenti sono incolti e non  posseduti da imprenditori agricoli sono esclusi dagli adempimenti ICI, sia di dichiarazione che di versamento.

335. Due fratelli hanno dichiarato e versato per alcuni immobili, di cui due cointestati e destinati ad abitazione principale, pur non essendo gli stessi immobili accatastati. A seguito dell'accatastamento, avvenuto nel 2008, la proprietà degli immobili è stata attribuita alla società da essi costituita (una falegnameria s.n.c., di cui i soci  sono esclusivamente gli stessi fratelli ed i rispettivi figli). Premesso che i due fratelli mi hanno dichiarato di unificare le posizioni delle persone fisiche su quella della persona giuridica (dichiarazione e versamenti), ora, dovendo eseguire l'accertamento  per mancata dichiarazione  di alcuni immobili (altri fabbricati), dovrei fare quella per infedele dichiarazione, considerato che la società non può concedere in uso gratuito gli appartamenti, il loro commercialista mi chiede: considerato che la società è una snc ed i soci sono solo le persone fisiche che, di fatto potrebbero attribuirsi l'uso gratuito, non è possibile utilizzare l'istituto dell'uso gratuito, nonchè l'aliquota  agevolata e la detrazione per l'abitazione principale?
 

 

Risposta: Per definizione l'abitazione principale è il luogo ove il soggetto passivo ha la residenza. Nel caso descritto l'esenzione non deve trovare applicazione per ben tre motivi:

 

a) il soggetto passivo è la società e l'utilizzatore è il socio, e quindi differente personalità giuridica;

b) le società hanno la sede e non la residenza;

c) le società non hanno parenti.

 

La tesi esposta quindi non può trovare accoglimento, determinando responsabilità di danno erariale.

 

336. Al ns. Comune è pervenuta una richiesta di autorizzazione per l’installazione di una casetta prefabbricata di ca. 10 mq da posizionare su verde pubblico in zona limitrofa al cimitero comunale per la vendita di fiori.

Istruendo la pratica, ci si pone il problema se sia corretto l’accoglimento diretto della domanda con l’emissione della concessione di occupazione di suolo pubblico o se invece si dovrebbe preventivamente individuare l’area da concedere, darne adeguata pubblicità e poi formare una graduatoria delle domande pervenute. In quest’ultima ipotesi ci si chiede anche quali potrebbero essere i criteri preferenziali per le richieste (E’ possibile prevedere un costo base  fisso determinato come TOSAP e prevedere un ulteriore “indennizzo” variabile che può essere offerto dagli interessati e che determinerebbe la convenzienza per l’Ente nel scegliere una o l’altra richiesta?) O ancora, in alternativa, quale potrebbe essere il criterio di scelta?

Ringraziando per l’attenzione, saluto cordialmente.

 

Risposta: in via preliminare, è necessario stabilire se tale chiosco sarà eventualmente ubicato su area demaniale oppure su area appartenente al patrimonio indisponibile del Comune e se la proprietà del chiosco sarà riconosciuta o meno in capo al concessionario. In ogni caso, non si renderà applicabile la TOSAP ma l'ICI  oppure un canone di affitto, se l'area non è demaniale o se la proprietà del chiosco è del Comune. Ricordo, infatti, che il soggetto passivo ICI è il concessionario di aree demaniali od anche, se  l'area appartiene al Comune come privato, il superficiario.

 

Certamente, pur potendosi accettare la domanda, la procedura più corretta è una gara ad evidenza pubblica. In tale ipotesi il bando dovrà risolvere tali questioni:

a) chi diverrà proprietario del chiosco;

b) le caratteristiche del chiosco e la sua ubicazione;

c) l'esatta ubicazione;

d) i prodotti venduti;

e) la durata eventuale della concessione o del diritto di superficie;

f) l'onere di accatastamento;

g) il pagamento dell'ICI e di un canone di concessione.

 

337. Un proprietario prima casa con più stanze ne affitta più del 50  come deve pagare l'ici, noi abbiamo aliquota casa principale e  quella ordinaria e basta.

 

Risposta: Con la risoluzione n. 723 del 1993 il MF ha affermato che non perde il diritto alle agevolazioni previste per l'abitazione principale (ora esenzione) quando si  da' in locazione una sola stanza e quindi quando in  locazione è posta la minima parte. Di contro, quando la locazione ha per oggetto una parte consistente le agevolazioni non trovano applicazione neppure per la parte rimasta nelle disponibilità del soggetto passivo, il quale potrebbe rimediarvi solo per il futuro, scindendo l'unità immobiliari in due o più.

 

338. contribuenti possiedono in comune un area di 792 mq accatastata dal 1998 con scheda a se stante come urbana (F/1) vicino al proprio fabbricato accatastato in tre unità A/2 con annessa la vera e propria corte comune. La predetta area urbana non era edificabile con il vecchio PRG ma ora (dal 2009), con il nuovo PGT lo è in quanto il contribuente ha richiesto che venisse inserita come tale anche in considerazione del fatto che i mappali confinanti di altri proprietari, di medesima tipologia, lo erano già con il precedente PRG. In futuro vorrebbe forse costruire dei garage. Il contribuente dice che il tecnico gli aveva detto che la citata area non era soggetta ai fini ICI in quanto di pertinenza del fabbricato. L'area dice il contribuente è prato misto con alberi vari. Deve essere soggetta ad ICI? E' necessario il sopralluogo dello stato dei fatti o visto che l'area è stata volutamente tenuta separata in F/1 e il contribuente ha richiesto l'inserimento in zona edificabile è elemento sufficiente per assoggettarla ad ICI?

 

Risposta: Se l'area è presente nel catasto urbano non deve essere assoggettata ad ICI,  a nulla rilevando che la stessa risulti edificabile e ciò sino alla eventuale edificazione. Infatti, la lettera a) dello articolo 2 del D.Lgs.,n.504/92 comprende nel fabbricato l'area che ne è dipendenza. Ora, tale area essendo graffata va considerata un tutto uno con i fabbricati asserviti.

 

339. Questo Comune ha emesso un accertamento ICI per un’area edificabile con una superficie catastale (come da visura) di mq 2342. L’interessato ha richiesto di rivedere gli atti sulla base di un rilievo celerimentrico della superficie effettiva del terreno eseguito a loro spese da tecnico abilitato (detto rilievo non è stato però presentato al catasto per la rettifica della superficie). Dal rilievo risulta che l’area è di mq.2072 e vi è una fascia di rispetto di 333 mq.

 

Si chiede come ci si deve comportare, per esempio:

 

      a)      partire dalla metratura catastale ed applicare una % di abbattimento (generalmente del 5%) per la fascia di rispetto per la quale il nostro ufficio tecnico non è in grado di quantificare la metratura?

      b)      Tenere valido il rilievo celerimetrico eseguito dalla controparte ed accertare la metratura effettivamente misurata ma non registrata?

 

Risposta: Anche l'area di rispetto è da considerarsi edificabile (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 44 del 1991). Di contro, la superficie da computare non è individuabile dal Catasto, ma dallo strumento urbanistico.

 

 

340. Un contribuente proprietario di: n. 2 unità abitative di cui una è l'abitazione principale e l'altra è utilizzata dal figlio; di un immobile censito come D/10 e di terreni per una superficie complessiva superiore ai 10.000 mq.

Il contribuente ha una pensione non derivante da attività agricola. Risulta iscritto alla Camera di Commercio nel Registro Imprese Agricole come attività agricola associata all'allevamento. Non versa i contributi INPS e non ha registri IVA.

Il figlio non è imprenditore agricolo.

Indipendentemente dalla Sentenza della Corte di Cassazione del 2009. come mi devo comportare?

E' corretto se escludo dall'ici l'immobile classificato nella categoria D/10 ed eventualmente anche per gli anni precedenti (dovrei definire un accertamento emesso prima della Sentenza sopraindicata). L'Associazione dei coltivatori fino al 2006 gli facevano pagare solamente un appartamento dal 2006 hanno escluso solamente il D/10. Ho sentito l'Associazione dei coltivatori e mi confermano che questo contribuente è iscritto alla Camera di Commercio come Impresa Agricola ed all'IVA (per beneficiare dei contribuiti Agea, cosidetti PAC) ma non ha mai versato i contributi e non ha i registri IVA.

 

 

RISPOSTA: Da quanto pare il contribuente è iscritto nelle imprese agricole ed all'IVA nel regime di esonero. Il che vuol dire che dichiara un volume di affari inferiore a 7000 euro l'anno (non guadagno). In definitiva, astrattamente ci sono le condizioni, ma a mio avviso (se il comune ha il coraggio) si potrebbe respingere l'esenzione poiché l'iscrizione è un fatto elusivo diretto unicamente a procurare vantaggi fiscali immeritati, così come previsto dallo articolo 37 bis del DPR 600/73.

 

341. Volevo chiederLe per quanto attiene la definizione dei valori minimi per le aree edificabili, ai fini ICI, se è possibile prevedere l'aumento dei medesimi per l'anno 2010, oppure se anch'essi non possono subire aumenti?

 

Risposta: Il blocco delle tariffe e delle aliquote di cui al comma 7 dello articolo 1 del DL 93/08 convertito dalla legge 133/08  non impedisce la revisione dei valori, in quanto i medesimi siano oggettivamente aumentati. Infatti, la disposizione in argomento tende ad impedire l'aumento della pressione fiscale, ma a parità di capacità contributiva, mentre nel caso descritto il comune, rispettando il blocco delle aliquote, si limita ad adeguarla. Si ritiene che il provvedimento sia da motivarsi nel senso da me indicato.

 

 342. Abbiamo aperto un'istruttoria relativa ad una parrocchia del comune proprietaria dei segg. fabbricati:

      -         un edificio accatastato unitariamente adibito ad asilo nido e scuola materna

      -         un edificio adibito ad oratorio e casa del canonico

      -         una serie di appartamenti e box affittati e per i quali l'imposta è versata

      -         tre appartamenti riservati al parroco ed altri due canonici con relativi box

      -         un ufficio destinato ad ufficio parrocchiale (centro d'ascolto), sede delle attività Caritas e del coro parrocchiale.

Per quanto concerne l'edificio adibito a scuola esiste un mini alloggio che è destinato al custode/tuttofare della scuola che versa un modesto contributo pari a E. 1.500 annuo dichiarato come redditi diversi sulla dichiarazione dei redditi La scuola è gestita direttamente, la frequenza è soggetta a rette di importo pari a quelle di altri asili privati, la scuola è paritaria, non esiste nel regolamento di accesso alla scuola vincoli di alcun genere, neanche religioso e il Consiglio decide sull'eventuale riduzione di retta a fronte di casi bisognosi. Il bilancio chiude in perdita. Le scrivo tutto questo perché il commercialista, che non ha mai versato per la scuola ritenendola esente, si appella adesso anche alla circolare 2/09 che si attaglia alla modalità di esercizio della scuola in questione.

E' effettivamente esente e perché oppure non è possibile riconoscere l'esenzione?

E' possibile riconoscere l'esenzione come pertinenza del luogo di culto ben quattro appartamenti con box? Il parroco insiste sul fatto di essere una grande parrocchia con molti canonici assegnati.

Infine il parroco spiega che la Caritas non è un "terzo utilizzatore" perché nell'organizzazione della chiesa cristiana essa è lo strumento per la gestione delle "situazioni di disagio" ed il responsabile locale è il parroco, per cui c'è un utilizzo diretto della parrocchia. E' quindi esente?

Risposta: Gli immobili posseduti dagli Enti ecclesiastici possono godere della esenzione attraverso tre canali di esonero:

 

1. la lettera d dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92letterad): “ i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze “;

2. la lettera i) prima parte che esenta: “) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive”

3. la lettera i) dello articolo 7 seconda parte che esenta: nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222. (2) , ossia gli immobili destinati attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

 

 

Da tali principi si evince che:

 

      -         1. l’esenzione compete certamente per l’ edificio adibito ad oratorio e casa del canonico, nonché per i tre appartamenti riservati al parroco ed altri due canonici con relativi box ed altresì un ufficio destinato ad ufficio parrocchiale (centro d'ascolto), sede delle attività Caritas e del coro parrocchiale e ciò tenuto conto che l’uso non è comunque esclusivamente commerciale. Infatti, con l'articolo 39 del DL 223/06 convertito dalla legge 248/05 si è stabilito quanto segue: 2-bis. L'esenzione disposta dall' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale".

      -         2.  è certo l’assoggettamento per i tre appartenenti e per i box locati, posto che la locazione è da ritenersi contratto commerciale, in quanto disciplinato dal codice civile;

3. E’ incerto l’assoggettamento dell’immobile utilizzato come asilo nido e scuola materna, posto che esiste un contrasto fra quanto prospettato dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 2/09, che ritiene non commerciali  le attività convenzionate per le quali sono previste rette nella misura fissata in convenzione., e la giurisprudenza della Cassazione che ritiene commerciali le attività  per le quali l’accesso dello utente è subordinato al pagamento di rette di frequenza, considerate rilevanti dalla normativa fiscale e ciò a prescindere dallo avanzo e da ogni altra condizione.

 

In conclusione, codesto Comune potrà accertare l’immobile destinato ad asilo nido ed a scuola materna solo se intende dissociarsi dalle indicazioni fornite dalla Circolare ministeriale sopra indicata, ritenuta dallo scrivente di dubbia legittimità nella parte in cui, arbitrariamente, ma solo per l’ICI, confonde l’attività commerciale con il lucro e ciò in conflitto, come detto in precedenza, con la disciplina dei tributi erariali (IVA e IRES) che considerano tali attività commerciali e ciò a prescindere dallo avanzo di gestione, come invece nella sostanza ritenuto essenziale per rigettare l’esenzione dal Ministero delle Finanze.

 

343.Il Sindaco pro tempore del mio Comune il quale mi chiede di cassare o in alternativa modificare l'art. 17 del Regolamento Ici, che prevede l'assimilazione ad abitazione principale dell'immobili concessi in uso gratuito ai discendenti in linea retta di primo grado che abbiano il
requisito della residenza. Secondo me, alle luce delle disposizioni vigenti, non è possibile, ma il
Sindaco insiste nel senso opposto. Nel caso di mio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di modifica del regolamento, incorro in qualche tipo di responsabilità?
 

Risposta: Il comma 7 dello articolo 1 del D.L. n.93/08, convertito dalla legge 126/08, che sotto riporto, mira ad impedire, fino alla riforma del federalismo fiscale, l'aumento della pressione fiscale dei Comuni, in ogni modo  essa sia esercita.  Peraltro, sul rispetto di tale principio sono
chiamate a vigilare le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. La violazione di tale disposizione potrebbe realizzare il reato di abuso di potere. Nel caso in cui il Sindaco insista nel sottoporre il provvedimento di modifica al Consiglio Comunale, Lei è tenuto ad esprimere parere
negativo. Seppure il parere da lei espresso non sia vincolante, con esso potrebbe liberarsi da ogni responsabilità. La prova del nove della esattezza di tale interpretazione è facilmente acquisibile mediante richiesta di parere (con risposta scontata) alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

In senso conforme  si è espressa la Corte dei conti per la regione Piemonte, con il parere n.9/2009: "illegittimo modificare i regolamenti ICI". Nessuna modifica è possibile, sostiene la Corte dalla data di approvazione del DL 93/08.Nei fatti oggetto del parere in esame, il sindaco di Coggiola
(Bi) esprimeva forti perplessità sul fatto che si potesse provvedere all'eliminazione dell'esenzione dall'ici, per l'abitazione data in comodato ai parenti in linea retta o collaterale oltre il primo grado, contenuta nel regolamento comunale. Le perplessità del primo cittadino nascono infatti dalle disposizioni contenute nel decreto legge n.93/2008, ove si prescrive che dalla data di entrata in vigore del decreto e fino all'attuazione del federalismo fiscale, le regioni ed enti locali non possono deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali o delle aliquote di tributi lo attributi con legge dello Stato. In poche parole, eliminando fattispecie di esenzione dall'imposta, si avrebbe un aumento, seppur indiretto, della pressione fiscale. Infatti, è vero che, procedendo all'abrogazione
dell'assimilazione ad abitazione principale degli immobili dati in comodato a parenti, una parte dei cittadini che sino ad oggi ha beneficiato di tale assimilazione (non pagando l'Ici), dall'approvazione della modifica verrebbe ad essere incisa dal tributo. (n.d.r. a mio avviso sono comunque possibili
variazioni regolamentari a vantaggio dei contribuenti ma a condizione che il beneficio sia posto a carico delle finanze comunali).”

 

344. Con Ns. regolamento comunale con decorrenza 01.01.2007 abbiamo previsto l'equiparazione all'abitazione principale delle abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il primo grado ivi residente e dagli stessi utilizzate come abitazioni  principali.

Pertanto se l'immobile è di proprietà del marito non residente e nella l'abitazione ès tata concessa in uso gratuito alla moglie ivi residente, devo concedere l'esenzione?

 

Risposta: La moglie non è un parente e quindi non può beneficiare il marito di tale beneficio. L'esenzione del marito è applicabile solo con il canale descritto dal comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92, che sotto riporto. In sintesi debbono sussistere tutte le seguenti condizioni:

a) i coniugi debbono essere separati o divorziati;

b) l'assegnazione deve essere ordinata dal Tribunale;

c) deve trattarsi dell'ex alloggio coniugale;

d) il marito non deve avere la disponibilità di abitazione principale nello stesso Comune dell'ex moglie.

 

345. Una società di capitale proprietaria di un fabbricato di categoria A8/2 con r.c. 3.976,72 ha dichiarato ai fini ICI anno 1993 un fabbricato inagibile. Detta società non ha effettuato alcun versamento a decorrere dall’anno d’imposta 2002;l’immobile è stato venduto nel 2007 (vendita € 1.500.000,00 gli acquirenti hanno dichiarato e versato l’imposta senza riduzione del 50 %).L’ufficio ha emesso avviso di accertamento anno 2003 contestando l’omesso versamento al 100% dell’imposta e ha applicato la sanzione del 30% per omesso versamento (comunicazione ICI). Il regolamento ici vigente nell’anno 2003 prevedeva che “la riduzione dell’imposta si applica se entro il termine di pagamento dell’acconto viene presentata domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale oppure viene presentata al comune la dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. La richiesta di riduzione ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione; qualora le condizioni di inagibilità e inabitabilità continuino a sussistere, occorre presentare richiesta di riduzione per ciascun anno successivo.”

La società ha presentato ricorso innanzi la C.T.P. DI LECCO, l’udienza non è stata ancora fissata.

Nel ricorso la società ha allegato una perizia fatta nel 2000 che così precisa ”dal sopralluogo eseguito con il tecnico comunale è risultato che l’immobile è inagibile in quanto l’incendio del 1990 ha seriamente compromesso la staticità delle strutture orizzontali  unitamente all’avvenuto crollo della scala interna di collegamento. Quanto sopra è stato anche certificato dal Sindaco del Comune di……… a seguito rilascio dichiarazione in data 05.10.85 che si allega in originale”.

Si precisa che da quanto acquisito dagli altri uffici comunali il fabbricato non ha subito interventi edilizi.   

 

Dovendo emettere l’avviso di accertamento ici anno 2004 e non essendosi ancora pronunciata la C.T.P. DI LECCO pensavo di emettere l’avviso di accertamento al 100% con sanzioni . Vorrei un suo parere professionale in merito.

 

Risposta: come si evince dalla lettura del comma 1 dello articolo 8 del D.Lgs.n.504/92 l'agevolazione in argomento, che comporta la riduzione al solo 50 per cento della base imponibile, è condizionata:

a) certificazione o autocertificazione dello stato di inagibilità;

b) dichiarazione del non uso.

 

Ora, mentre la Cassazione ha in sostanza affermato che in carenza di tale adempimento non si ha diritto ad alcuna riduzione, alcune CT hanno in vece concesso la riduzione ritenendo che il Comune fosse in grado di conoscere tale situazione. Consiglio di inviare l'accertamento con imposta piena e sanzioni ridotte ad 1/8 e poi caso mai ridurre l'imposta al 50 per  cento e ridurre le sanzioni ad 1/4.  Allego fac simile.

 

346. Il regolamento comunale prevede l'esenzione dall'ICI dell'abitazione data in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado. La mamma ha dato in uso gratuito al figlio la casa dove il figlio abitava con la famiglia. Ora a causa di separazione la casa è abitata dalla nuora e 2 figli minori. Chiede se deve pagare l'ICI.

 

Risposta: Purtroppo si, perché la nuora non è parente ed i nipoti, peraltro minori, sono di secondo grado.

 

347. Sono con la presente a chiedere un'informazione per quanto riguarda l'Ici in particolare per un capannone categoria D/10 strumentale all'attività agricola di una persona che risulta dipendente visto che lavora come operaio presso una ditta, ma che iscritto all'ufficio Iva svolge comunque attività di agricoltore un paio di volte all'anno, volevo sapere per quanto riguarda l'Ici del capannone è dovuta?

 

Risposta: L'iscrizione all'IVA non è idonea a soddisfare la condizione soggettiva, essendo essa connessa alla iscrizione del soggetto nel registro delle imprese agricole.

Tale cespite dovrà quindi essere normalmente assoggettato ad ICI.

 

348. Si chiede di conoscere se un fabbricato strumentale censito al catasto fabbricati con CAT. D10 effettivamente destinato al deposito di prodotti agricoli e ricovero di mezzi agricoli, posseduto quale proprietaria da un’ IMPRESA  AGRICOLA in forma giuridica di S.R.L., priva della qualifica di imprenditore agricolo in quanto nessun socio o amministratore presta la propria attività presso la predetta società, sia ESENTE ai fini ICI sul presupposto oggettivo riferito al fabbricato rurale, ovvero se l’imposta sia DOVUTA per l’eventuale carenza del presupposto soggettivo.

 

Risposta: Ai sensi del comma 3bis dello articolo 9 del DL 557/93 convertito dalla legge 133/94 sono da considerarsi rurali i fabbricati utilizzati da imprenditori agricoli accatastati come D10. Controlli dunque se tale società è iscritta o meno nel registro delle imprese agricole. La visura della CCIIAA è utile per avere certezza del diritto o meno alla esenzione, sempre che tale società sia anche proprietaria dello immobile.

 

349. Abbiamo alcune richieste di compensazione tra contitolari per gli anni 2002/2003 (richieste in autotutela  o ricorsi pendenti) che, in base al regolamento, potrebbero essere accolte solo a partire dall’anno 2005.

Come sappiamo l’articolo 52 del D.Lgs 446/1997 prevede che le modifiche ai regolamenti comunali hanno efficacia per l’anno in corso, se adottate entro la data di approvazione del bilancio di previsione, e, in caso di approvazione dopo tale data hanno efficacia dall’anno successivo. Tale principio viene confermato anche dall’articolo 3 comma 1 della Legge 212/2000.

L’articolo del regolamento che riguarda le compensazioni, nella  prima stesura dell’anno 1999, al primo comma prevedeva “che i versamenti, se effettuati in determinati modi, sono considerati regolari a condizione che l’imposta fosse stata completamente assolta”  e il secondo comma  “La disposizione di cui al comma precedente si applica anche in riferimento agli anni anteriori all’entrata in vigore del presente regolamento”.

Nell’anno 2002 l’articolo viene modificato nella sua parte sostanziale e rimane in vigore il secondo comma.

Nell’anno 2005 l’articolo viene modificato nuovamente  nel primo comma e viene soppresso” che l’imposta sia stata totalmente assolta omissis” Rimane in vigore il secondo comma “

Nell’anno 2007 l’articolo  viene ulteriormente integrato con l’inserimento che la compensazione può essere effettuata anche tra i versamenti del nudo proprietario e dell’usufruttuario, e viene soppresso “La disposizione di cui al comma precedente si applica anche in riferimento agli anni anteriori all’entrata in vigore del presente regolamento”.

Il Difensore Civico, considerato che il seconda comma del regolamento (eliminato solo nell’anno 2007) è stato mantenuto dal Consiglio Comunale anche in presenza delle modifiche apportate nell’anno 2002 e nell’anno 2005, ritiene legittima l’applicazione retroattiva delle modifiche, a favore dei contribuenti,  introdotte nell’anno 2005 e nell’anno 2007. Il Difensore Civico, considerato che non ci sono provvedimenti dai quali emerga l’illegittimità del secondo comma, non ritiene quest’ultimo un refuso di stampa, ma una precisa volontà del Consiglio Comunale.

Precedentemente alla suddetta richiesta, abbiamo sempre interpretato la non applicabilità della retroattività delle varie stesure del primo comma dell’articolo 12, considerando, la mancata soppressione del secondo comma, come un semplice refuso di stampa.

Con la presente per chiederle il Suo parere in merito all’accettazione della tesi del Difensore Civico e quindi di riconoscere la retroattività delle modifiche introdotte nel 2005 e nel 2007. Si chiede, inoltre, se tale interpretazione può essere estesa, in via di autotutela,  anche agli accertamenti relativi a questi casi, divenuti definitivi, e non pagati alla data odierna.

 

 

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che il comma 16 dello articolo  53 della  legge 388/00, come modificato dall’Articolo 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001

 

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

 

Il comma 8 dello articolo 8 della legge 212/00, Statuto del contribuente, così dispone:

 

 

8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

 

Atteso che una attenta lettura dei principi contenuti nello Statuto del contribuente portano a ritenere che, mentre le leggi tributarie sfavorevoli al contribuente non possono avere efficacia retroattiva, per quelle favorevoli non vi sono impedimenti per la loro retroattività, in base al principio del favor rei.

 

Ritenuto, poi, che alcun nocumento deriva al Comune nello aderire alla tesi prospettata ed anzi che la relativa applicazione migliora la qualità del rapporto giuridico, rendendolo più efficiente, efficace ed opportuno.

 

Ciò premesso, per le ragioni anzidette, si ritiene di condividere ampiamente la tesi espressa dal Difensore Civico del Comune e ciò a prescindere dalla esistenza di norme regolamentari attuali o pregresse, stante che la soluzione trova conforto nei principi dello Ordinamento Tributario (Statuto del Contribuente).

 

350. Il passaggio di un terreno da agricolo a edificabile obbliga il Comune a comunicarlo al proprietario, giusto? Ma da quando? E nel caso non fosse stato fatto il Comune è legittimato all’accertamento e recupero d’imposta?

 

Deve sapere che ogni tanto i tecnici del paese si rivolgono a me per chiedere chiarimenti sull’ici per loro clienti…. Credo dunque che una certa professionalità me le sia fatta (e questo anche grazie a Lei)….

 

 

Risposta: Secondo la cassazione l'assoggettamento delle aree edificabili decorre dalla data di adozione (e non di approvazione) dello strumento urbanistico generale e ciò a prescindere dal fatto che il Comune ne abbia dato comunicazione.  Le riporto qui sotto la più recente sentenza della Cassazione con il relativo commento.

 

 

 

Cassazione ,sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009: ICI valido l’accertamento aree anche se il comune non ha notificato l’edificabilità.

In altre parole la sezione tributaria ha ritenuto «ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del contribuente».

Questo perché, ha motivato il Collegio in fondo alla sentenza, non esistono nel nostro ordinamento disposizioni che sanzionano il mancato avviso ai cittadini proprietari di un fondo dell'approvazione del piano regolatore generale. Dovrà pagare l'Ici nella misura prevista per i terreni edificabili il proprietario di un fondo che da agricolo era diventato edificabile. Il comune di Castelnuovo Cilento non aveva mai notificato, prima dell'avviso di accertamento.

 

 L'approvazione dello strumento urbanistico. Per questo il contribuente aveva impugnato l'atto impositivo. Ma la commissione tributaria provinciale gli aveva dato torto. Stessa sorte in secondo grado. Così il proprietario del terreno ha fatto ricorso in Cassazione ma, ancora una volta, senza successo. In particolare l'uomo aveva lamentato la violazione del diritto di difesa, soprattutto alla luce dello statuto del contribuente. Ma la sezione tributaria ha respinto il gravame non condividendo questa tesi. Nessuna violazione dello statuto, ha detto a più riprese Piazza Cavour. Non ci sono norme che sanzionano l'omessa comunicazione da parte del comune dell'approvazione dello strumento urbanistico. Anche la Procura generale del Palazzaccio aveva sollecitato questa conclusione.

 

351. Ho bisogno di confrontarmi con lei per questioni che riguardano agricoltori con terreni edificabili. La prima riguarda una società agricola in forma di S.n.c.

Mi pare chiaro che come società debba versare l’ICI sulle aree edificabili, però leggendo l’art. 12 della legge 9/05/75 n. 153 che individua come imprenditore agricolo quella in cui almeno la metà dei soci abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale, mi è venuto il dubbio. La seconda, più complessa, riguarda una società “società agricola eredi di …” costituita a seguito della morte del padre dai due figli e la vedova che opera su terreni edificabili.

L’unico “imprenditore agricolo professionale” è il figlio (iscritto negli elenchi, conduce il fondo a tempo pieno), la sorella non collabora, la madre forse si, ma non è iscritta (è rappresentante legale della società). Fino ad oggi (ignorando la presenza della società che mi è stata comunicata solo ora) ho esentato l’imprenditore agricolo professionale per la sua quota di proprietà, facendo pagare agli altri due soci l’ICI sui terreni. L’imprenditore mi comunica che, essendo tutti i terreni confluiti interamente nella società agricola in maniera indivisa, è sufficiente che uno solo dei soci abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale per estendere anche agli altri soci le agevolazioni ICI.

Il regolamento comunale ICI non dice nulla di diverso dalla legge.

Secondo me la presenza della società agricola non cambia nulla e confermerei l’esenzione solo all’imprenditore.

 

Risposta: E' necessario distinguere se il soggetto passivo è una società oppure un socio o comunque una persona fisica. Ora, le società, anche se dotate della qualifica IAP, siano esse di persone che di capitali non sono da considerarsi esenti, in carenza del requisito di fisicità stabilito dal comma 2 dello articolo 58 del D.Lgs.n.446/97, così come precisa dalla Cassazione con la massima ricavabile dalla sentenza sotto riportata:

 

Corte di cassazione, sez. tributaria sentenza n. 21761-09: ICI: società di capitali non godono delle agevolazioni dello articolo 9 del D.Lgs.n.504/92

 

La giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile Sezione 5 n, 9510 dell'11 aprile 2008) chiarisce che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito della "ruralita'", quale presupposto del trattamento agevolato previsto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 9, richiede che il contribuente il quale invochi la natura rurale dell'immobile al fine di usufruire del regime agevolato d'imposta, dimostri:

a) il possesso dei terreni da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale;
b) la diretta conduzione dei medesimi da parte dei predetti soggetti;
c) la persistenza dell'utilizzazione agro - silvo - pastorale; mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione. Chiarisce inoltre la giurisprudenza di questa Corte (Cassazione Civile, Sezione 5, n. 214 del 7 gennaio 2005) che si considerano coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, secondo il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 58, comma 2, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla Legge 19 gennaio 1963, n. 9, articolo 11, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia.

 Saranno, invece, esenti i soggetti passivi rivestenti la qualifica IAP ed iscritti nei ruoli previdenziali ed in caso di contitolaritrà con altri questi ultimi saranno integtralmente assoggettati per la loro quota.

 

 352. Unica abitazione posta su due distinti mappali.  Un contribuente è proprietario al 50% di due unità immobiliari, che  utilizza come unica abitazione principale, classificate al catasto nel  seguente modo: nct.18.153.1 cat. A/2 consistenza 8,5 vani e nct.18.38.3  cat. A/2 consistenza 5 vani.  Nel quadro D - note relative al documento e relazione tecnica - del DOC-FA si legge: unità usufruibile dal 2005, il sub. 1 mappale 153 unito con il  sub. 3 mappale 38 forma unica u.i.u., si è reso necessario  l'accatastamento con 2 docfa e 2 identificativi diversi in quanto il  fabbricato insiste su più mappali intestate a ditte differenti.  Il proprietario che  risiede regolarmente, invoca l'esenzione ai fini ICI,  in quanto sostiene che di fatto si tratta di un'unica abitazione.


Risposta: La lettera a) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 afferma, nella sostanza, che ogni unità separatamente accatastata gode di specifica e differente autonomia impositiva. Tale principio è stato poi ribadito dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 6 del 2002, che qui si allega
e con la quale il predetto Ministero spiega le ragioni per le quali non è possibile agevolare entrambe le unità. Non può rimuovere tale principio la  sentenza della Cassazione n. 25902/08, non solo perché in contrasto con  altra sentenza della stessa Cassazione (n. 10981 del 2007), ma per i
principi normativi che disciplinano l'abitazione principale ai fini ICI.. Peraltro, facendo la  somma delle superfici delle due unità la superficie complessiva dovrebbe cambiare di categoria catastale e persino in determinate ipotesi essere considerata di lusso. Si tenga conto poi che i mappali sono di
proprietà di soggetti diversi e che tale fattispecie potrebbe essere considerata fatto elusivo diretto ad acquisire artatamente vantaggi fiscali e quindi irrilevante ai sensi dello articolo 37 bis del DPR 600/73. In conclusione, si ritiene che una sola delle due unità possa essere considerata abitazione principale.

353. 1. Una società cooperativa a proprietà indivisa ha ultimato degli alloggi nel corso del 2009. Fino alla stipula dell'atto notarile di cessione dei beni ai singoli soci (non ancora avvenuta), di chi è la soggettività passiva? Paga la cooperativa oppure ogni socio sull'alloggio assegnato ancorché in via provvisoria? Poiché quasi la totalità degli alloggi sono prime case, se il soggetto passivo fosse la società cooperativa, può la stessa usufruire delle relative agevolazioni?

 

Risposta: Le cooperative a proprietà indivisa, diversamente da quelle a proprietà divisa, non godono di alcuna agevolazione, rimanendo soggetti passivi fino alla data del rogito. Infatti, la mera assegnazione in uso delo alloggio non ha natura di diritto reale, ma di diritto obbligatorio. In senso conforme vedasi il parere espresso dal consiglio nazionale del notariato, studio 85-2006i (riportato sulla mia guida all'ici 2009, edizioni EDK, pagine 87 e 88).

 

354. Una signora anziana ha trasferito la residenza in un istituto di ricovero nel corso del 2009. Il fabbricato attualmente è affittato ad uso turistico, quindi non può essere dichiarato non locato per poter usufruire dell'esenzione (prevista da regolamento) per le unità abitative possedute da soggetto anziano che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero. Se in un prossimo futuro il fabbricato non dovesse più essere locato, può la signora usufruire dell'esenzione?

 

Risposta: Si, ma sempre che sia a disposizione del soggetto passivo e quindi in condizioni di essere utilizzato come abitazione.

 

355.  L. 23-12-1996 n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

3. 56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Il nostro regolamento ha recepito quanto sopra.

 

Le chiedo se la residenza presso la casa di riposo, debba necessariamente risultare da verifiche anagrafiche o basta anche una dichiarazione della struttura ove effettivamente abita l'anziano per potere riconoscere l'agevolazione? 

 

 

 

Risposta: Le norme agevolative debbono essere interpretate in modo letterale. Ne consegue che l'esenzione è subordinata al fatto che il soggetto passivo abbia trasferito la propria residenza anagrafica nello Istituto di ricovero. In carenza, l'esenzione non può trovare applicazione.

 

356. Il regolamento comunale ha recepito la possibilità di equiparare ad abitazione principale  l'unità immobiliare concessa in uso gratuito e destinata a residenza ai parenti in linee retta e collaterale fino al secondo grado. Si verifica questa situazione:

 

L'immobile è di proprietà del Sig. X che concede al figlio Y (e famiglia) l'utilizzo gratuito dell'immobile.

Il figlio Y si separa e torna a vivere con il genitore X. Nella casa rimane a vivere la moglie con i figli minori.  

 

In questo caso non è possibile concedere l'esenzione per equiparazione?

Essendo che il marito Y non ha alcun altro immobile di proprietà nel Comune (Finanziaria 2008), è possibile a suo parere traslare la marito Y alla moglie il comodato gratuito?

 

 

Risposta: No, poiché la nuora non è parente ma affine ed i figli minori non hanno capacità giuridica, posto che l'usufrutto legale è in capo comunque ai genitori (articolo 324 cc).

 

357. un contribuente ha acquisito prima del 1993 la proprietà di un'abitazione e un'area edificabile gravata dall'usufrutto di una lontana parente. A febbraio 2009 l'usufruttuaria è deceduta ed il contribuente ha acquisito la piena proprietà degli immobili ma non è lui l'erede dell'usufruttuaria in quanto, tutti gli altri beni, sono andati in eredità ai legittimi eredi. Noi dovremmo emettere degli accertamenti a carico dell'usufruttuaria perchè non ha mai pagato niente a titolo d'imposta; poichè è deceduta, a chi notifichiamo gli accertamenti? Al nudo proprietario o agli altri eredi?

 

Risposta: fino alla morte della usufruttuaria i debiti tributari fanno capo non al nudo proprietario ma agli eredi impersonalmente e solidalmente e quindi vanno così notificati. il nudo proprietario, con la morte dello usufruttuario, diviene soggetto passivo dalla morte dello usufruttuario e solo da tale data sarà chiamato personalmente a pagare.

 

358. tratta di un fabbricato industriale (D/7) con rendita catastale, oggetto di un fallimento che ha avuto inizio nel 1990 e che si è concluso il 8/4/2009 con l'emanazione del decreto di trasferimento di immobili a favore dell'assuntore (moglie di uno dei soci della ditta fallita).

 

L'ufficio durante le proprie verifiche di controllo, settembre 2008, si è accorto che non è mai stata presentata nessuna denuncia e nessun versamento è stato effettuato per il fabbricato D/7 pertanto sono stati emessi avvisi di accertamento ai proprietari dell'immobile (persone fisiche soci della ditta), ignorando che era in corso una procedura di fallimento.

 

Lo studio del curatore fallimentare, informato dai soci, ci ha comunicato l'esistenza della procedura fallimentare e che a breve sarebbe stato emesso il decreto di trasferimento del bene. Pertanto sono stati annullati gli avvisi emessi.

 

A questo punto abbiamo informato sia il curatore che i soci che entro 3 mesi dal decreto di trasferimento degli immobili avrebbero dovuto versare l'imposta ICI a partire dall'anno 1993.

 

Il pagamento entro tale termine non è avvenuto e noi siamo nella condizione di emettere gli avvisi di accertamento dal 1993 al 2008.

 

I dubbi sono:

- Il Comune aveva l'obbligo di insinuarsi nel fallimento? perché l'assuntore ci contesta il fatto che non ci siamo insinuati e che ha provveduto solo al pagamento di tutti i crediti ammessi al passivo

- Gli avvisi di accertamento che dobbiamo emettere, a chi vanno intestati

 

Risposta: Il comma 6 dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/92 così dispone:

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore,...................................................................... sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili .

Ne consegue che il Comune non è tenuto alla insinuazione nel passivo fallimentare, ma doveva il curatore, senza  sollecito del Comune, dapprima versare l'ICI dovuta per il periodo decorrente dal 2003 al 31.3.2009 e poi riversare allo attivo fallimentare la somma residua del prezzo di vendita. L'avviso di accertamento (unico) dovrà quantificare l'imposta dovuta in base alle differenti aliquote vigente nelle varie annualità,applicando la sanzione del 30 per cento. Gli atti intestati al fallito dovranno essere notificati al curatore. Per il periodo successivo, invece, l'ICI è dovuta dalla moglie del socio. Qualora, tuttavia, l'assuntrice non abbia versato il prezzo, ma si sia impegnata unicamente a saldare i debiti fallimentari, l'avviso di accertamento così formulato dovrà essere notificato ad essa. Qualora questa non vi provveda potrà essere iscritta ipoteca su detto immobile.

 

In conclusione, l'avviso di accertamento per l'intero periodo va notificato al curatore se è stato sborsato dallo assuntore il prezzo di vendita o allo assuntore nel caso inverso e ciò senza insinuazione nel passivo fallimentare da parte del Comune.

 

359. Immobile adibito ad abitazione principale comproprietari i coniugi al 50%, quindi escluso dall'ici;

Altro immobile adibito ad abitazione principale da altra contribuente (sorella di uno dei due coniugi sopraindicati) proprietaria al 100: escluso ici; Immobile adibito ad autorimessa da tutti i contribuenti sopraindicati; la proprietà è così suddivisa: i due coniugi sono usufruttuari entrambi nella misura del 16,66% ciascuno; l'altra contribuente è proprietaria per la rimanente quota del 66,67%.

E' corretto escludere dall'ici la pertinenza considerato che i soggetti passivi sono diversi rispetto ai due immobili adibiti ad abitazione principale? Se è corretto mi può dire, per cortesia, a quale normativa fare riferimento.

 

Risposta:  Anche se potrebbe sembrare iniqua, tale autorimessa non può essere considerata pertinenza, per carenza soggettiva, non avendo la stessa denominazione delle due unità principale. Ciò è il risultato di una attenta lettura dello articolo 817 cc.

360. disturbo solo per una questione breve ma che riguarda le cartolarizzazioni immobiliari: il gestore soggetto passivo dell’ICI (art. 2 comma 6 DL 351/01 conv in legge 410/01) è il gestore delle vendite cioè della dismissione del patrimonio immobiliare pubblico acquistato da una società di cartolarizzazione di riferimento per la Regione FVG oppure la società incaricata dalla predetta società proprietaria dei beni immobili ai fini della vendita ?

 

Pur individuata una società di cartolarizzazione (anche proprietaria dei beni acquisiti dalla regione con apposita delibera di giunta regionale) questa a sua volta incarica un’altra società della gestione dell’operazione di dismissione (con procura speciale in virtù della quale interviene anche nel rogito di cessione successiva).

 

Risposta: La questione ha trovato definitivo chiarimento con la risoluzione n. del 2007 DPF. La risoluzione  fornisce  chiarimenti  in  ordine  al  trattamento ai fini ICI degli immobili    che   sono   stati   trasferiti   alla   Societa'   per   la cartolarizzazione dei  beni  immobili  pubblici (S.C.I.P. S.r.l.), nell'ambito della dismissione  del  patrimonio  immobiliare  dello  Stato  e di altri enti pubblici. In  relazione  a  detti  immobili  l'art. 2, comma 6 del d.l. n. 351 del 2001,  dispone  che  soggetti  passivi  dell'ICI  sono  i gestori dei beni stessi, effettuando,  quindi,  una  distinzione  tra  il soggetto proprietario degli immobili,  cioe'  la  S.C.I.P. s.r.l. ed i soggetti gestori, vale a dire gli enti  ex  proprietari  degli immobili in questione. Cio' comporta che alla S.C.I.P. s.r.l.  non  puo'  essere  attribuita  la  soggettivita'  passiva del tributo. In  sostanza,  nella  risoluzione  in  questione  viene  precisato in maniera piu'  puntuale  il concetto gia' espresso sulla stessa questione nella risoluzione n.  1/DPF  del  7  aprile  2005,  eliminando cosi' ogni dubbio sul soggetto passivo dell'ICI.     A sua volta la risoluzione n. 1 del 2005  aveva chiarito che   il  soggetto  passivo  ai  fini  ICI  deve  essere individuato nella  societa'  di  gestione  del  fondo  comune  di investimento immobiliare e   gli   immobili   trasferiti   potranno   godere  dello  stesso trattamento tributario  a  cui  erano  assoggettati  prima  del  trasferimento
effettuato ai  sensi  dell'art.  3,  comma 1, del citato d.l. n. 351 del 2001. Naturalmente, anche  in  questo  caso,  potrà  essere  mantenuta  l'eventuale esenzione dall'ICI  solo  ove  gli  immobili oggetto dell'esenzione permangano nell'uso pubblico    ovvero   nella   destinazione   urbanistica   finalizzata all'erogazione dei servizi pubblici.     Ne consegue che soggetto passivo dovrà ritenersi la società di cartolarizzazione della Regione FVG e non la società incaricata della vendita di tali immobili.

 

361. Un C2 che viene adibito a piccolo pollaio (6 galline) e ricovero attrezzi da giardino utilizzato esclusivamente dal proprietario dell'abitazione principale può essere considerato pertinenza della medesima ai fini dell'esclusione dal pagamento dell'ICI?

Il ns regolamento recita a proposito di pertinenze:

Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le relative pertinenze, indipendentemente dal loro numero, ancorché distintamente censite al catasto urbano o censibili qualora non vi siano già iscritte (intendendo come tali gli immobili classificati o classificabili nelle categorie C2, C6 e C7) utilizzate direttamente del possessore dell’abitazione principale e destinate in modo durevole a servizio e ornamento della medesima.

 

      Risposta: Una interpretazione restrittiva porterebbe ad escludere tale pertinenza dalla esenzione, posto che il pollaio non è pertinenza della abitazione principale, ma rappresenta l'esercizio di fatto di una attività agricola. Peraltro, se non sbaglio, la normativa sanitaria vieta l'esercizio di tali attività presso le abitazioni (un mio parente è morto proprio in questi giorni probabilmente per detto motivo).

 

      In conclusione, non concederei l'esenzione al pollaio.

 

362. Un contribuente sta eseguendo una ristrutturazione con creazione di nuovi fabbricati di un immobile posto in zona agricola.
Considerato che il presupposto impositivo è l'area edificabile, il Comune procede nella valutazione del valore in questo modo.
Superficie fondiaria = superficie utile x 0,50 (indice di utilizzazione fondiaria). Per il calcolo della Superficie Utile viene utilizzato quello dichiarato dal progettista (superficie abitabile desunta dal progetto). 

Da un punto di vista tributario è corretto considerare solamente la superficie dichiarata dal progettista ai fini urbanistici la quale non tiene conto della superficie dei locali che hanno destinazione funzionale a servizi ma con caratteristiche abitabili (ad esempio l'altezza superiore a mt 2,80 come  cantine, lavanderie, sottotetti, garage)?

Nel caso specifico è in ristrutturazione un fabbricato dove al piano terra troviamo solo servizi e l'abitazione è posta al piano 1° con una superficie utile di mt. 116 per cui stando alle norme urbanistiche il valore dell'area va calcolato su un totale di mt. 232. (116 X0.5). Di fatto l'effettiva superficie utilizzata è il doppio se si considerano anche i mt dei servizi al piano terra.
Come ci dobbiamo comportare?  Nel regolamento non è previsto nulla.

 

Risposta: Il problema va risolto in base a quanto previsto dal comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92, assoggettando l'area di sedime e quella pertinenziale, in luogo della r.c., sin dal momento dei lavori edilizi. Infatti, recita tale comma:

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

 

Non condivido quindi la soluzione valutativa sopra indicata, stante che l'area di cui al comma 6 ha valori ben diversi e superiori rispetto a quella descritta al comma 5 di detto articolo, godendo per la vicinanza del fabbricato di una sorta di rendita di posizione. Io propongo che sia valutata nel seguente modo (vedasi mie pubblicazioni):

 

a) valore dello edificio finito;

b) meno valore dello edificio prima dello inizio dei lavori;

c) meno costi di costruzione;

d) meno percentuale del 10 per cento quale profitto del costruttore.

 

 363. il Comune di …… vorrebbe sapere se è vero che la notifica delle rendite catastali definitive non è sempre stata obbligatoria ma che, tale obbligo, è stato introdotto solo da qualche anno; in tal caso vorrebbero anche sapere se esiste una normativa che abbia introdotto tale obbligo per l'agenzia del territorio.

 

Risposta: Tale obbligo è stato introdotto in via generale dal decreto legislativo n. 546/92 sul contenzioso tributario, il quale allo articolo 19 prevede fra gli atti impugnabili l'atto di attribuzione della rendita catastale. Ora, essendo il ricorso producibile pena l'inammissibilità entro 60 giorni dalla notifica ne consegue l'obbligo di tale adempimento da parte del Catasto. Tuttavia, tale ufficio ha continuato nella prassi previgente a depositare l'atto di attribuzione della r.c. all'albo pretorio del Comune del possessore. Tale prassi è stata giudicata illegittima dalla Cassazione conn sentenza n. 4509 del 2000.:

 

Pur in mancanza di un'esplicita previsione normativa, l'atto di classamento deve essere notificato o comunicato all'interessato, sia in conformità al principio secondo il quale i provvedimenti amministrativi sono notificati ai soggetti che in essi siano direttamente contemplati per consentire la diretta impugnazione sia e comunque in attuazione dell'art. 11 commi 3 e 4 d.l. n. 70 del 1998 che ha introdotto la regola generale della notificazione o comunicazione degli atti di classamento nonché dell'art. 30 comma 11 l. 23 dicembre 1999 n. 488.

Cassazione civile , sez. trib., 10 aprile 2000, n. 4509

Damiani e altro c. Min. fin.

 

Poiché nonostante tale obbligo di notifica il Catasto continuava a depositare l'atto di attribuzione all'olbo pretorio del Conmune, è intervenuta a riconfermare l'obbligo di notifica l'articolo 74 della legge 342/09. Con tale legge si è tollerato tale prassi per le attribuzioni intervenute sino al 31.12.1999 (senza pagamento di sanzioni ed interessi da parte del contribuente) e si riconfermato tale obbligo per le attribuzioni effettuate dall'1.1.2000. Infatti, il comma 1 DI TALE ARTICOLO COSì DISPONE:

 

Attribuzione o modificazione delle rendite catastali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

 

Nonostante tale obbligo alcuni Catasti (….. e …. continuano a disapplicare tale obbligo. Le Commissioni Tributarie in carenza di tale notifica accolgono i ricorsi.

 

364. Mi trovo alle prese con gli accertamenti Ici e  ho a che fare con cooperative agricole che producono vino o aziende agricole che la stessa cosa e che secondo la sentenza della Cassazione n. 18565/2009 non rientrano nelle cat. A6 e D10 e alle quali ho inviato degli accertamenti che mi contestano in base alla nuova sentenza n. 24299 del 18.11.2009. Sinceramente mi trovo spiazzata e non so come comportarmi.

Secondo lei dovrei emettere degli annullamenti o proseguire sulla strada intrapresa?

 

 

Risposta: La nuova sentenza n. 24299 del 18.11.09 della Sezione Tributaria, ben diversamente dalla n. 18565/09 delle Sezioni Unite, ha per oggetto immobili non accatastati, come può riscontrare dal testo che allego e l'oggetto del contendere era se l'edificio rurale potesse essere esentato anche quando i prodotti trasformati appartenevano ai soci. Essa, se ben letta, non si mette in contrasto con quella delle Sezioni Unite e di fatto non la richiama. Implicitamente, fra le due esiste  una sorta di gerarchia. Sarebbe come se il subordinato si sognasse di contestare il suo capo. Io sono convinto che sotto vi siano consulente assoldati dalle categorie interessate tesi a creare convinzioni sbagliate nelle CT, molto sensibili, peché impreparate, alla pubblicità dei giornali. La sentenza n. 18565/09 sembra voler dire: perché l'esenzione degli edifici rurali sia legittima è necessario stabilire il principio che la destinazione del fabbricato sia solo agricola, poiché come sarebbe ammissibile che un fabbricato utilizzabile da più soggetti sia esenti per l'agricoltore e non per il piccolo artigiano o il piccolo commerciante? Se così non fosse sarebbe violato il principio costituzionale di uguaglianza e di capacità contributiva. Non annulli gli atti ed insista in giudizio sulla tesi tracciata dalla sentenza 18565/09. Di contro, la legge risulterebbe illegittima per violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva. Eccepisca anche ciò in via subordinata.

 

365. Un'unità immobiliare accatastata singolarmente di categoria "A" é adibita dalla proprietaria alla ricezione turistica nella formulazione " bed & breakfast ".

 

La titolare ha acquisito la residenza anagrafica nell'immobile, Le  chiedo se sono applicabili le agevolazioni ICI prima casa oppure l'esenzione.

 

Risposta: Con più risoluzioni ministeriali è stato chiarito che le agevolazioni previste per l'abitazione principale presuppongono che l'abitazione sia in uso prevalente al soggetto passivo. Con la risoluzione ministeriale n. 723  del 1993 il Ministero delle Finanze ha affermato che non perde il diritto alle agevolazioni previste per l'abitazione principale il soggetto passivo che concede una sola camera in affitto. Ne consegue che se prevalentemente l'abitazione principale è destinata a  bed & breakfast  il soggetto passivo perde il diritto alla esenzione, pur avendo ivi la propria residenza anagrafica.

 

La residenza anagrafica rappresenta, ad avviso dello scrivente, un fatto elusivo e quindi irrilevante ai sensi dello articolo 37bis del DPR 600/73 che così dispone:

 

Disposizioni antielusive (1).

1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

 

366. Nel nostro comune e' stata costituita una fondazione dalla volonta' di una  cittadina con l'obbligo di fondare nella sua casa una casa per anziani.  La fondazione, da statuto, che ha come scopo quello di fornire, anche in  accordo con gli enti locali competenti, assistenza e ospitalita' ad  anziani in stato di bisogno tramite servizi residenziali e semiresidenziali. tra il comune e la fondazione e' stato stipulato un protocollo d'intesa  dove il comune si impegna dietro comodato d'uso gratuito a ristrutturare i  locali inagibili in miniappartamenti da destinare ad anziani residenti nel  comune.  A decorrere dal mese di settembre 2009 la stessa fondazione e' stata  sciolta  e il patrimonio devoluto alla parrocchia come stabilito dallo statuto mantenendo il vincolo di destinazione degli immobili a favore degli  anziani.  ad oggi però il comune deve ancora iniziare i lavori di ristrutturazioni  e  gli immobili risultano pertanto inagibili e quindi inutilizzati.  Si chiede pertanto se prima la fondazione e poi la parrocchia siano tenuti al pagamento dell'ici.


Risposta: con il comma  2-bis del DL 203/05, convertito dalla legge 248/05 è stato stabilito che ". L'esenzione disposta dall' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano
esclusivamente natura commerciale". Tale modificazione ha inciso fortemente sulla esenzione stabilita per gli Enti non commerciali di cui alla lettera i) dello articolo 7 del predetto decreto. Infatti, mentre prima gli immobili non utilizzati erano in ogni caso assoggettati, la modificazione apportata li esclude e ciò sino allo eventuale utilizzo esclusivamente commerciale del medesimo. Tale modificazione è stata recepita dalla Cassazione con la sentenza n. 9948/2008 con la quale si  afferma: esenti gli Enti no profit  anche se l'immobile non viene effettivamente utilizzato.
In tema di Ici, l'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lett. i) del dlgs n. 504/92, spetta anche nel caso in cui la relazione tra l'immobile ed il soggetto passivo del tributo sia di detenzione e non di possesso, con la conseguenza che il soggetto no profit ha diritto all'esenzione prevista dall'articolo richiamato anche se l'immobile non è stato effettivamente utilizzato, purché rimanga nella sfera della sua disponibilità.

Pertanto, il problema della esenzione, sarà caso mai da valutarsi
successivamente quando l'immobile riprenderà ad essere utilizzato. Ora. è
certa l'esenzione.

 

 367. Gli amministratori mi chiedono se è possibile prevedere una riduzione d'imposta per le scuole materne. Se si qual e è la normativa che lo permette?

 

Risposta: Sarebbe possibile agevolare le scuole materne, applicando una aliquota agevolata, ma comunque non inferiore al 4 per mille, ma a condizione che la proprietà appartenga ad un Ente non commerciale e ciò ai sensi del comma 2 dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92 che così dispone:

 

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

 

368. mi sembra ci sia incertezza sulle modalità di spedizione degli avvisi di accertamento ICI . A mezzo raccomandata  a/r, utilizzando la busta verde o la normale bianca?

 

Risposta: Entrambi i sistemi sono legittimi. Infatti, il comma 2 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504/92 prevedeva: ". Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento,.." (tale comma è stato abogato dallo articolo 1 legge 296/06 ma non per motivi connessi al sistema di notifica). Ovviamente da maggiore garanzia il sistema di notifica previsto dalla legge 890 del 1982 (cartoline verdi).

 

Ad ulteriore prova della leggittimità di entrambi i sistemi oltre quello mediante messo, si riporta qui di seguito il decreto sulla recuperabilità delle spese di notifica. Importante è che la notifica vada a buon fine.

 

 

DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 8 gennaio 2001 (in Gazz. Uff., 26 gennaio, n. 21). - Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero.

Articolo 2

Costo della notifica

1. L'ammontare delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di lire 6.000, pari a 3,10 euro per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura unitaria di lire 10.000, pari a 5,16 euro, per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 20 della legge dell'8 maggio 1998, n. 146.

 369. Come devono essere trattati i fabbricati di cat. D/10 adibiti ad agriturismo? Sono esenti dall’imposta?

 

Risposta: Se il fabbricato è posseduto ed utilizzato da un imprenditore agricolo per l'esercizio di attività agrituristica l'esenzione deve essere concessa, stante la destinazione catastale nella categoria D10, così come previsto dalla lettera e del comma 3bis del DL 557/93 convertito dalla legge 133/94, che sotto riporto.

 

 

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

 

370. Un carabiniere residente in altro comune ha acquistato una  unita' immobiliare nel nostro comune, nell'atto notarile ha dichiarato che e' la sua prima abitazione e quindi ha usufruito di tutte le agevolazioni per l'acquisto della prima casa: ora chiede a me conferma per il fatto di essere esente dall'ici  avendo acquistato la sua prima casa e comuqneu mantenendo la residenza in altro comune perche' militare.

io non ho trovato la disposizione che dice che lui pur non avendo la residenza puo' non pagare l'ici perche' e la sua prima casa, in quanto militare, a lei risulta il contrario?

 

 

Risposta: Prima casa non vuol dire abitazione principale. infatti, le agevolazioni previste per i tributi erariali sono accordabili sia nel comune di residenza anagrafica che in  quello di lavoro, mentre per l'ici l'esenzione prevista per l'abitazione principale e' accordabile solo nel comune di residenza anagrafica, giusta la presunzione di cui allo articolo 1 della legge 296/06.   in senzo conforme si è espresso per le forze di polizia il MF con la risoluzione n.4/07 che sotto si riporta.

 

 

371. Una famiglia composta da 3 persone mamma papà e figlio minorenne.

In data 11/05/2005 hanno acquistato un appartamento, nel quale abitano, suddividendo le quote di proprietà nel seguente modo:

45% mamma

45% papà

10% figlio minore

 

Tutti e tre hanno versato l’ICI (anche il figlio minore)usufruendo della detrazione per abitazione principale 1/3 ciascuno. È corretto che anche il figlio minore paghi ? (€ 2,09 al di sotto del minimo).

 

 

Risposta: I figli minori non hanno capacità giuridica per gli immobili da essi posseduti e la soggettività passiva è posta in capo ai genitori ai sensi dello articolo 324 cc. Ne consegue che i due genitori sono gli unici soggetti passivi, per ciascuno nella misura del 50 per cento. Essi avevano diritto alla detrazione nella misura del 50 per cento. Recita infatti il comma 1 di detto articolo:

 

Articolo 324      

Usufrutto legale (1).

[I]. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio [261].

 

 

372. Mi permetto di disturbarla perché ho un dubbio circa l’esenzione ICI per le abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all’estero che qui a Limone rappresentano una realtà importante. Più precisamente nel nostro comune dette unità immobiliari godono dell’esenzione ICI  poiché il regolamento comunale, vigente alla data del 29 maggio 2008, ne prevedeva l’assimilazione all’abitazione principale: a questo proposito mi chiedo se per riconoscere l’esenzione dall’imposta il proprietario deve essere iscritto all’AIRE del Comune di Limone Piemonte, oppure  l’esenzione viene riconosciuta sia che l’iscrizione sia fatta  presso un altro comune italiano diverso da Limone o sia che questi non sia iscritto presso nessuna anagrafe di italiani residenti all’estero?

 

 

Risposta: Per conoscenza diretta riporto l'interpretazione ministeriale rappresentata con il ricorso da esso proposto contro il regolamento del Comune di Parre  ( Bergamo) che condizionava l'esenzione al fatto che l'italiano residente all'estero fosse iscritto nel registro AIRE del solo Comune di Parre. Secondo il predetto Ministero, poiché la legge che prevede tale agevolazione ai fini ICI non prevede tale limitazione, ne consegue che la potestà regolamentare con esso esercitata risulta illegittima, poiché la potestà regolamentare non può, in assenza di espressa disposizione normativa, restringere la portata più ampia della norma statale. Infatti, l'art. 1, comma 4 ter, del decreto-legge 23/1/93, n. 16 (legge di conversione 24/3/93, n. 75), dispone che la detrazione di imposta per l'abitazione principale,  di  cui  al  richiamato articolo  8,  comma  2,  compete  soltanto  ai  cittadini  italiani  residenti all'estero per l'unita'  immobiliare  dagli  stessi  posseduta  in  Italia,  a condizione che non risulti locata  (e non in un determinato Comune Italiano).

 

 373. Un contribuente ha appena acquistato un area edificabile  di 560 mq che pero' ha una volumetria edificabile di 480 m. Mi  chiede se il versamento dell' ICI puo' farlo sulla parte relamente edificabile.....lei cosa mi dice?

 

Risposta: L'edificabilità è data dallo strumento urbanistico e non dalla utilizazione volontaria del possessore. Ne consegue che assoggettabili, poiché edificabili in astratto, sono mq 560.

 

374. La Banca di Credito Cooperativo  nel dicembre del 1994 ha acquistato un immobile ( negozio ) per aprire uno sportello bancario e ha presentato al comune dichiarazione ICI indicando un immobile di categoria C/ 1  classe 4 con  dati catastali ( foglio e numero ) e valore provvisorio pari a Lire 369.997.000 ==

In data 31/10/2006 la Banca presenta in catasto dichiarazione per “ Variazione della destinazione . Negozio -  Banca ” con rendita proposta di € 1.744,00 e con Categoria D/5, confermata in atti in data 31/10/2007.

La Banca ha  chiesto il rimborso ICI per gli anni dal 2004 al 2008 – è corretta la richiesta ? se no, da che anno è è possibile effettuare il rimborso?

Grazie per la collaborazione e auguri di buon anno.

 

 

Risposta: Poiché il fabbricato al momento dello acquisto ha di fatto cambiato destinazione da Negozio a Banca e posto che giustamente la Banca si è avvalsa, in assenza della r.c., del criterio contabile di cui al comma 3 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92, la rendita catastale assume efficacia solo dal primo gennaio 2007, con conseguente diritto al rimborso solo degli eventuali maggior  versamenti effettuati negli esercizi 2007 e 2008. Riporto qui sotto, a conferma, sentenza della CTP di Parma n. 70/09.

 

CTP di Parma, sentenza 70/09: ICI immobili D: criterio contabile sino attribuzione r.c.

ntitolazione:

ICI   -   FABBRICATO    STRUMENTALE   -   DETRMINAZIONE   DELLA   RENDITA CATASTALE    -  APPLICAZIONE   DEL  CRITERIO   CONTABILE  -   ESCLUSIONE.

Massima:

In materia  di  fabbricati  non  iscritti  in  catasto,posseduti  da imprese e

distintamente contabilizzati,il    metodo   di   determinazione   della   base

imponibile di  tali  fabbricati  e'  collegato  alle iscrizioni contabili fino

all'attribuzione della  rendita  catastale  ex  art.5.comma  3,D.Lgs.504/1992.

Pertanto,fino a  quando  la  richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata,il proprietario  del  fabbricato e' tenuto ad applicare il regime di valore contabile.  Tuttavia,dal  momento  in  cui  la richiesta viene fatta si realizza una   situazione   giuridica  nuova  che  rende  precario  il  metodo contabile e  che  determina  in  capo  al  proprietario l'obbligo di pagare la somma maggiore  o  minore  a quella contabile espressa dalla rendita catastale successivamente attribuita. 

 

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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