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VARIO 2007

DOMANDA:

48. In questi giorni ho appreso che la riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale di cui al RD n.639/1910 non è più in vigore, quindi si deve ricorrente al concessionario anche se questo Ente riscuote direttamente l'ICI e la tarsu .

E' possibile avere:

1) un quadro normativo sulle modalità di riscossione coattiva anche alla luce del fatto che i Concessionari si sono attrezzati in maniera più efficiente sia nello scovare l'evasore sia nell'esecuzione forzata;

2) una forte motivazione da convincere la Giunta, in una proposta di deliberazione. per ricorrere a questo tipo di riscossione coattiva?

Noi tramite una deliberazione della Giunta comunale del 2003 abbiamo dato l'incarico ad un legale per seguire l'esecuzione forzata mentre la redazione dell'atto ingiuntivo viene fatta da noi, quindi un appesantimento del carico di lavoro rispetto al ruolo coattivo da trasmettere al Concessionario e anche perchè l'esecuzione forzata ha dato parziali risultati.

RISPOSTA:

L’informazione acquisita non risulta corretta. Infatti, il testo vigente dello articolo 52 del D.lgs.n.446/97 acconsente  tuttora che la riscossione coattiva possa essere fatta, a scelta del Comune, sia mediante ruolo esattoriale che mediante decreto ingiuntivo di cui al RD n. 639 del 1910. 

Infatti, il testo vigente del comma 6 di tale articolo così dispone:

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

Così come non risulta abrogata la disposizione di cui al citato RD n. 639 del 1910 che così allo articolo 1  così dispone:

 Art.1 1.
I sistemi di procedura coattiva, attualmente in vigore nelle diverse regioni del territorio dello Stato, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di religione e beneficenza di Roma, dei Patrimoni riuniti ex-economali (sia per le entrate economali, sia per quelle degli enti ecclesiastici dipendenti, quando essi si trovino effettivamente e direttamente amministrati dagli Economati e sub-economati predetti), delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della presente legge, le quali sono applicabili anche ai proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti sopra menzionati. 

Anzi, tale sistema di riscossione coattiva è quello naturale per le entrate patrimoniali (oltre che quelle tributarie)

Vero è invece l’opposto ossia che il Comune può procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo anche quando provvede alla riscossione spontanea mediante tesoriere oppure mediante concessionari diversi dallo esattore (a conferma vedasi la risoluzione n. 42/E del 2006).

In conclusione, per la riscossione coattiva codesto Comune potrà avvalersi sia della formazione di ruoli esattoriali ai sensi del DPR 602/73 oppure del decreto ingiuntivo di cui al RD 639 del 1910.  Nel caso codesto Comune intenda procedere ai sensi di questa ultima norma, il decreto dovrà essere firmato dal funzionario responsabile e notificato direttamente dal Comune, salvo che il Comune non voglia affidare tale funzione ad altri concessionari attraverso il procedimento descritto dai commi 179 e seguenti dello articolo unico della legge 296/06 (LF 07).

In assenza di tale delega, nel caso di mancato pagamento dell’atto nei trenta  giorni successivi alla notifica, il funzionario responsabile dovrà avviare il procedimento esecutivo affidando le funzioni di pignoramento dei beni mobili del contribuente moroso ad ufficiale giudiziario od ad un messo del giudice di pace, salvo che il sindaco non abbia nominato un dipendente comunale rivestente la qualifica di ufficiale esattoriale.

Ora, in assenza di beni pignorabili, efficace si mostra il pignoramento di crediti del debitore presso terzi oppure l’iscrizione di ipoteca su beni immobili del debitore (ma solo per debiti maggiori di 8000, euro). Per la verifica di tale sussistenza efficace risulta l’esame della anagrafe tributaria ove si potrà riscontrare la sussistenza di stipendi o di pensioni, che potranno essere pignorati nella misura massima di 1/5.

Solo a tal fine il Comune dovrà necessariamente affidare l’incarico ad un legale, che citerà in giudizio sia il contribuente moroso che il datore di lavoro o l’Ente previdenziale.

Tale fase esecutiva, è interamente a carico dello esattore nel caso di riscossione mediante ruolo. Spesso questo tipo di affidamento risulta molto più vantaggioso essendo il compenso stabilito dalla legge.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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