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VARIO 2007

DOMANDA:
43. Termini notifica: per il comune vale la data di spedizione
RISPOSTA:

Sulla base di giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione (che io non condivido totalmente), si ritiene che per il Comune valga la data di consegna dell'atto all'ufficio postale, mentre per il ricorrente vale la data di spedizione. Ora, avendo voi spedito in tempo utile il provvedimento il termine di decadenza è rispettato. Consiglio comunque di non rispondere, tenuto conto della scaltrezza del contribuente, e di difendervi nel modo descritto solo se il contribuente nel termine legale propone ricorso, avvertendo che le istanze di autotutela non sospendono tale termine. Unisco qui sotto alcune sentenze e cordialmente saluto

Corte cost. n. 477 del 26 novembre 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art. 149 c.p.c. e 4, comma 3, della legge n. 890 del 1982 nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi tempestiva la notificazione del ricorso per cassazione che (mancando la prova della precedente consegna all'ufficiale giudiziario) sia stato spedito a mezzo posta in data anteriore al decorso del termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c., essendo in proposito irrilevante che la ricezione da parte del destinatario sia avvenuta successivamente.

In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, poiché, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 477 del 2002, il perfezionamento si ha per verificato al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in presenza di contestazioni che investano specificamente la tempestività della notifica del ricorso per cassazione, non integra la necessaria prova certa una indicazione temporale che, pur contenuta nel documento, sia priva di qualunque riferimento idoneo a individuarne l'autore e ad esplicitarne la finalità. In tal caso, la prova rigorosa della consegna tempestiva dell'atto da notificare deve essere offerta attraverso la produzione (nella specie, ex art. 372 c.p.c., trattandosi di dimostrare l'ammissibilità del ricorso) della ricevuta, rilasciata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 109 d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, dell'incarico affidatogli e del documento consegnatogli o dell'attestazione dello stesso pubblico ufficiale della data di ricezione dell'atto da notificare. (Nella specie la S.C., che ha assunto quale data di consegna all'ufficiale giudiziario quella della relazione di notifica, ha ritenuto irrilevanti alcune indicazioni quali la data, coincidente con la scadenza del termine utile per l'impugnazione, apposta a margine della prima pagina del ricorso, insieme ad un numero, ad un'ulteriore data di pochi giorni successiva e alla stampigliatura "l'ufficiale giudiziario" con segno illeggibile e graficamente diverso da quello apposto sulla data precedente).

Cassazione civile , sez. II, 17 novembre 2005, n. 23294

Pref. Prov. Brescia c. Calzavacca

Giust. civ. Mass. 2005, 7/8

 

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