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VARIO 2007

DOMANDA:

40. Questo Comune ha approvato il bilancio di previsione 2007 e tutte le aliquote e tributi nel mese di febbraio 2007.

Il termine di legge per l’approvazione del bilancio 2007 è stato fissato al 30 aprile 2007.

Non si è ancora provveduto alla modifica dei regolamenti riguardanti le entrate tributarie, per adeguarli alle norme dettate dalla legge finanziaria

2007 (in particolare saggio di interessi, limiti minimi e compensazioni).

E’ intenzione di questo comune portarli entro il 30 aprile 2007.

Secondo il parere espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione 14/pareri/2006 del 12/07/2006, “2.4) le considerazioni svolte sopra inducono a ritenere che la deliberazione di determinazione delle aliquote o delle tariffe, così come i regolamenti relativi alle entrate non possa mai seguire, ma debba precedere sempre quella di approvazione del Bilancio di previsione anche se sia approvato prima della scadenza del termine per l’approvazione stabilito dalla normativa statale”.

Alla luce del parere sopra indicato, si chiede:

1)         è possibile approvare i regolamenti delle entrate tributarie entro

il termine di legge di approvazione del bilancio, anche se lo stesso è stato approvato precedentemente, e fare decorrere gli stessi dal 01 gennaio 2007 ?

2)         considerato che le modifiche da apportare (importi minimi, saggio di

interessi e compensazioni) non hanno incidenza negativa sul bilancio può essere sufficiente l’attestazione del responsabile del servizio ragioneria e quindi far decorrere gli stessi dal 01 gennaio 2007.

3)         In caso di decorrenza dall’anno successivo (01 gennaio 2008) e quindi di mancata determinazione del saggio interessi per l’anno 2007, per gli avvisi di accertamento si applica il tasso legale ?

RISPOSTA:

L’interpretazione descritta non è conforme ai principi normativi vigenti.

Infatti,  l’articolo 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001, sostituendo il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha così disposto:
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

La Corte dei Conti, si limita a dire, che deve esservi compatibilità fra previsioni regolamentari e tariffarie e che quindi nel caso di divergenza rispetto a quelle formulate nel bilancio già approvato è necessario procedere ad una variazione di bilancio, al fine di evitare responsabilità di danno erariale.

Le variazioni proposte, peraltro, non sembrano incidere sulle previsioni del bilancio già approvato, per cui si potrà evitare qualsiasi sua  variazione dando atto nella parte finale del  dispositivo che: “Il presente provvedimento è compatibile con le previsioni di bilancio 07 già approvato”, mentre nel caso di divergenze sarebbe necessario indicare: “Con successivo provvedimento si provvederà a corrispondenti variazioni di bilancio”.

In conclusione, le modifiche regolamentari descritte hanno efficacia sin dal primo gennaio 2007, sempre che tali provvedimenti siano assunti entro il termine legale di approvazione del bilancio preventivo, attualmente stabilito al 30 aprile.

 

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