corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

VARIO 2007

DOMANDA:

30. Per quanto riguarda la responsabilità di salvaguardia degli interessi patrimoniali dell’ente,  è stata ribadita la necessità di controllare  che non esistano debiti tributari e/o di altra  natura , nei confronti dell’ente  stesso,  a nome dei creditori che, per fornitura di beni e servizi, saranno beneficiari di mandati di pagamento . Esistono dei riferimenti normativi specifici  che consentano l’eventuale compensazione,  oltre il principio della responsabilità di cui sopra ? Quali  sono ? ed , eventualmente, i  crediti tributari possono essere recuperati a prescindere da eventuali prescrizioni o decadenze di termini ? come ci si comporta con i contribuenti che , avendo debiti tributari con l’ente,  sono destinatari di assistenza economica ?

RISPOSTA:

Risposta 1: L’istituto della compensazione risulta nel nostro ordinamento realizzabile in base a tre canali applicativi:

a)      compensazione legale;

b)      compensazione volontaria;

c)       compensazione giudiziale.

Ora, mentre la compensazione legale può essere realizzata dal Comune solo nell’ambito di debiti e tremiti tributari, purché liquidi ed esigibili, in virtù di una specifica previsione contenuta nello articolo 23 del D.Lgs.n.472/97, che sotto si riporta, per la compensazione con crediti del contribuente di diversa natura di quella tributaria, salvo che il contribuente in via volontaria non accetti spontaneamente tale compensazione, il Comune potrà si sospendere in via di autotutela il pagamento, ma per procedere alla compensazione agire in via giudiziale.

Non credo che il giudice competente potrà autorizzare tale compensazione quando il credito vantato dal contribuente moroso è destinato a soddisfare bisogni primari.

Articolo 23         

Sospensione dei rimborsi e compensazione.

1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo (1).
2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
3.1 provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (1).
4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, d.lg. 5 giugno 1998, n. 203.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.