corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

VARIO 2007

DOMANDA:
26. Tizio il 24.11.2006 ha ricevuto l'accertamento in rettifica, il 20.12.2006  ha presentato istanza di accertamento con adesione e il 09 marzo è stato  invitato a comparire. Qualora non si raggiunga un accordo, entro quando può fare ricorso?
RISPOSTA:
Secondo tesi prevalente il ricorso deve essere presentato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, sempre che la stessa sia presentata entro il termine per ricorrere:

CTR Toscana. Sezione XXIX, n. 36 del 2001:

Intitolazione:
Contenzioso   Tributario     1992      -     Introduzione  del  giudizio:
ricorso  alla  Commissione  Provinciale   -  Istanza di  accertamento per adesione  - Sospensione dei termini per il ricorso - Decorrenza – Spirare del     novantesimo    giorno     dalla    presentazione    dell'istanza.

Massima:
    Una volta   proposta l'istanza di accertamento per adesione, i termini per il ricorso  alla Commissione Tributaria Provinciale rimangono comunque sospesi per novanta   giorni   e   ricominciano   a decorrere, per la parte ancora  non maturata, dallo spirare del detto novantesimo giorno. 

CTR Sicilia, Sezione  16, sentenza n. 59 del 2001:

Massima:
La presentazione  dell'istanza  di  accertamento  con  adesione, determina una sospensione di  90  gg.  del  termine  ordinario di 60 gg. per la proposizione del ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.