corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

VARIO 2007

DOMANDA:

23. Nel nostro Comune (28.000 abitanti) mancano figure ricadenti nell'area dirigenziale, per cui la Responsabilità dei Servizi è attribuita, con decreto del Sindaco, a personale ricadente nella cat. D, ai quali viene corrisposta indennità di posizione e di risultato in virtù della titolarità di posizione organizzativa assegnata.

Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi ha previsto la possibilità da parte di tali "apicali" di delegare particolari compiti e funzioni a personale assegnato allo stesso servizio (non investito di posizione organizzativa) in virtù dell'applicazione dell'articolo 17, comma 2, lettera f) del Ccnl del 1° aprile 1999, modificato prima dall'articolo 36, comma 1, del Ccnl del 22 gennaio 2004 e successivamente dall'articolo 7 del Ccnl del 9 maggio 2006.

In virtù di tale delega prevista nel C.C.N.L., può essere attribuita a tale personale (non titolare di posizione organizzativa) la possibilità di apporre sulle determine e sulle proposte di delibera il PARERE DI REGOLARITA' TECNICA?

La domanda può essere posta anche in maniera più semplice:

POSSONO I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO (non titolari di posizione

organizzativa) APPORRE PARERI DI REGOLARITA' TECNICA SU DETERMINE E PROPOSTE DI DELIBERE?

RISPOSTA:

L’espressione del parere di regolarità tecnica rappresenta per il Capo del Servizio, la cui nomina è peraltro di competenza del Sindaco e non della Giunta comunale, una funzione connessa ed imprescindibile del Responsabile del Servizio, così che questa non può essere delegata a soggetti ad esso sottoposti, tranne nei casi di assenza di medesimo dal servizio.

In ragione di tale principio, la stragrande maggioranza dei comuni proceda alla sostituzione del Capo Servizio con sostituzione orizzontale di pari grado di diversa area,  disposta, sempre,  con ordinanza sindacale

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.