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TOSAP-COSAP 2007

DOMANDA:

63. Ho emesso un accertamento TOSAP per un ambulante del mercato che non mi ha pagato il posteggio per l'anno 2006. Il posteggio gli è stato revocato dai vigili, per esigenze lavorative, in data 30.3.2007 dopo 40 assenze ma, in realtà, il posteggio, per legge, era  già revocabile dopo 17 assenze. Ora, il posteggiatore, vuole pagare solo fino alla data in cui il  posteggio era revocabile e non fino alla data in cui è stato emesso l'atto ufficiale di revoca(30.3.2007).  I vigili mi dicono che a legge prevede la data in cui il posteggio è revocabile (dopo 17 assenze), ma non quando deve essere emesso l'atto di  revoca.  E' corretto tutto questo? Fino a quando devo far pagare il posteggiatore?

RISPOSTA:

Non bisogna confondere le disposizioni previste per il Commercio ambulante con quelle della TOSAP. Ora, per la TOSAP il problema è risolvibile in base a quanto previsto dallo articolo 41 del D.Lgs.n.507/93 che prevede la restituzione della tassa pagata in anticipo dal momento della
revoca. Ne consegue che l'ambulante è tenuto al pagamento della TOSAP sino al 30 marzo 2007. In sintesi, per la soluzione del caso posto non si deve far riferimento a quando il posteggio risultava revocabile in base alle disposizioni sugli ambulanti, ma sino a quando è stato emesso l'atto di
revoca, condizione questa prevista espressamente dal citato articolo.

 

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