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TOSAP-COSAP 2007

DOMANDA:

57. Qui a seguito le cito un estratto del nostro Regolamento TOSAP

Art. 24 :- Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento


1. Ai sensi dell'art. 45 commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:


1) fino a 12 ore: riduzione del 66 per cento

2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera: oltre 14 giorni il 50

per cento.

.. omississ.


Art. 29 - Riduzione tassa temporanea

1 Ai sensi dell'art. 45:

...omississ.

comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto:
..omississ.

comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere riscorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell' attività edilizia sono ridotte del 50%


 Le chiedo se il calcolo fatto per la TOSAP per  il mercato settimanale risulta corretto:
Tariffa ordinaria 1^ categoria ? 1,00

Tariffa ridotta per i venditori ambulanti ? 0,50

Riduzione 66% perché inferiore alle 12 ore ? 0,17

Riduzione 50% perché a carattere ricorrente ? 0,085 Tariffa applicata

Ho bisogno di sapere se deve essere anche applicata la ulteriore riduzione del 50% per le occupazioni oltre i 14 giorni  e se quindi la tariffa corretta da applicare al mq. è di ? 0,0425.

RISPOSTA:

A prescindere dalla dubbia legittimità della riduzione del 66 per cento perché determina una riduzione maggiore del calcolo in 24 esimi, anche tale riduzione andrebbe calcolata, così come chiarito dal MF con la risoluzione ministeriale n. 73 del 1995, che di fatto invece non può trovare applicazione perchè la tariffa giornaliera risulterebbe inferiore al minimo consentito do euro 0,08, al mq, come previsto dalla lettera c) del comma 2 dello articolo 45 del D.lgs.n.507/93. In conclusione, codesto Comune non può andare al di sotto di tale limite.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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