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TOSAP-COSAP 2007

DOMANDA:

42. Vorremmo sapere se  in un unico avviso di accertamento è corretto emettere sia l’indennità prevista dall’art. 63 lett. g) del D.Lgs. n. 446/1997 sia la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 63 lett. g)-bis, oppure è necessario emettere due diversi provvedimenti?

RISPOSTA:

La norma così dispone:

g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale (3).
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g) , né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4).

Ora, a mio avviso, mentre la sanzione prevista dal codice della strada deve essere contestata separatamente, tenuto conto che la competenza contenziosa  è del Giudice di Pace, tale voci di entrata debbono essere esposte in un unico atto, avendo la prima finalità sostitutive del canone e la seconda carattere sanzionatorio e quindi  accessorio della prima.

In conclusione, l'unicità dell'atto di recupero così redatto non solo rende l'atto unitario  legittimo, ma persino opportuno.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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