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TOSAP-COSAP 2007

DOMANDA:

41. Un ambulante del mercato settimanale non paga l'occupazione di suolo pubblico dal 2003. Ho emesso gli avvisi, i solleciti, gli avvisi di accertamento e il ruolo coattivo fino al 2005. Ora il concessionario mi manda comunicazione di discarico per inesigibilità del ruolo coattivo e su richiesta anche la documentazione relativa.

Le chiedo:

* possiamo revocare l'autorizzazione di posteggio anche se nel regolamento del mercato non è previsto niente per quanto riguarda i mancati pagamenti facendo eventualmente riferimento a qualche norma generica?

* abbiamo altre vie per poter recuperare i credito pregresso?

RISPOSTA:

Per esperienza personale consiglio di procedere sospendendo da subito la concessione con determina del funzionario competente, motivando in tal senso la sospensione e nel caso di mancato pagamento procedere con determina alla revoca del posteggio, come del resto previsto dallo articolo 29 del D.lgs.n.114 del 1998 che cos' dispone:

Articolo 29         

Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione è revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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