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TOSAP-COSAP 2007

DOMANDA:

38. Da anni il Comune di …. organizza con l'associazione pro-loco la Fiera ….., la classica "sagra" del paese.

Dal punto di vista TOSAP, l'associazione pro-loco, non essendo una ONLUS,  può lo stesso rientrare nelle agevolazioni ed esenzioni applicabili a norma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997.

Esiste secondo Lei comunque la possibilità di non far pagare la TOSAP temporanea ovviamente per la parte solo fieristica/spettacolistica (non quindi commerciale il cui adempimento a carico dei singoli operatori è indiscusso), considerato anche il fatto che è da sempre che il Comune organizza la Fiera ….. per il tramite dell'Associazione pro-loco e che quest'ultima persegui fini culturali quale organizzazione di volontariato.

Da una veloce ricerca su Internet noto che molti Comuni hanno inserito nel regolamento, sotto la voce "esenzioni" la seguente fattispecie, con relativa premessa: "pur non essendo previsto espressamente dalla legge, l'Amministrazione ha ritenuto di esentare anche le occupazioni effettuate da organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla Legge 11/08/1991 n. 266...ecc", pur nella consapevolezza quindi di fare un qualcosa di "sbagliato". Altri Comuni addirittura hanno adottato uno specifico "Regolamento sul volontariato, associazionismo e patrocinio", indicando chiaramente una esenzione dalla TOSAP nel caso di occupazione temporanea di aree pubbliche per il soggetto patrocinato.

A tutt'oggi (salvo una proposta di legge del deputato COSSA n. 3283 di modifica dell'articolo 49 del D.Lgs n. 407/1993 che non dovrebbe essere stata convertita in legge) non risulta in modo univoco una linea da seguire per questi casi che credo non siano proprio infrequenti.

RISPOSTA:

Tale disposizione risulterebbe palesemente illegittima, posto che le esenzioni sono regolamentabili solo in base a disposizione della legge statale. Quale è la legge che in tal senso dispone?

In senso conforme, in ordine ai limiti della potestà regolamentare, si fa rinvio alle Circolari ministeriali n.296/E del 1998, n. 118/E del 1999 ed alla risoluzione n. 1 del 2001 ed alla sentenza della Cassazione sotto riportata:

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), ai sensi degli art. 38 e 39 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, il tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all'utilizzazione particolare ed eccezionale di cui il tributo rappresenta il corrispettivo, indipendentemente da quella limitazione, e cioè per una pura e semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso della generalità. Ne consegue che deve ritenersi assoggettata alla tassa in esame l'occupazione temporanea di suolo pubblico in occasione dello svolgimento di una manifestazione culturale - con libero accesso dei cittadini ai luoghi interessati - organizzata da un'associazione la quale, secondo l'accertamento del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, pur avendo agito in virtù di una convenzione con il Comune promotore, abbia disposto delle aree e degli spazi pubblici non in nome di quest'ultimo, bensì in proprio ed autonomamente (con esclusione, pertanto, dell'applicabilità dell'esenzione ex art. 49 del citato d.lg. n. 507 del 1993), traendone un utile.

Cassazione civile , sez. trib., 19 novembre 2003, n. 17495

Assoc. Feste Medievali c. Com. Brisighella

Giust. civ. Mass. 2003, 11

Si ritiene concedibile caso mai la riduzione dello 80 per cento prevista dal comma 7 dello articolo 45 del D.Lgs.n.507/93.

 

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