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TOSAP-COSAP 2007

DOMANDA:

19. Per il recupero dell’indennità sostitutiva del Cosap e della sanzione di cui all’art. 63 L. 446/97 lettere g) e gbis) si deve procedere mediante emissione di atto di accertamento o mediante con ingiunzione fiscale RD 639/1910? E’ indifferente usare un atto piuttosto che un altro?

RISPOSTA:

Dapprima è necessario emettere un avviso di accertamento, dando tempo 60 giorni al soggetto obbligato per pagare o ricorrere. Solo in caso di mancato pagamento è possibile emettere il decreto ingiuntivo oppure, in via alternativa iscrivere a ruolo.

In sintesi, la riscossione coattiva è possibile solo in quanto il credito sia liquido ed esigibile. Tali condizioni sono soddisfatte solo con la notifica di un atto di accertamento.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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