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TOSAP-COSAP 2007

DOMANDA:

9. Nel territorio di questo Comune è presente un’area appartenente al demanio marittimo turistico - ricreativo, in concessione demaniale allo stesso Comune per uso pubblico.

Nello specifico si tratta di una strada e di una piazza destinata a parcheggio ed alla viabilità pubblica ai sensi del C.d.S., retrostante l’arenile non funzionale alla balneazione, esclusa dal Piano particolare dell’arenile ed assoggettata al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) comunale (Allegato S/1 – punto 2 – della L.R. Veneto n. 33/2002).

Si chiede se è possibile prevedere nel Regolamento del Canone di Occupazione Suolo Pubblico l’assoggettamento a detto canone delle occupazioni realizzate in questa area da attrazioni dello spettacolo viaggiante, anche ai sensi dell’art. 11 della Legge 18/03/1968, n. 337.

In caso contrario, è necessario che provveda in tal senso il demanio marittimo, considerato che il Comune è tenuto al pagamento del canone demaniale per l’area in concessione?

RISPOSTA:

Il comma 1 dello articolo 63 del D.Lgs.n. 446/97 così dispone:

 

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

 

1.       I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1).

 

Ora, nel caso codesto Comune abbia una popolazione non inferiore  a 10.000 abitanti, il canone troverà applicazione, mentre in caso contrario legittimato alla applicazione del canone è l’Ente proprietario della strada.

 

La competenza al rilascio delle autorizzazioni è comunque del Comune, così come previsto dal comma 3 dello articolo 26 del codice della Strada, ma previo nulla osta dell’Ente proprietario della Strada, solo quando  il numero degli abitanti risulta inferiore a 10000.

 

In conclusione, le autorizzazioni e le concessioni sono comunque rilasciate dal Comune, ma il canone è a favore del Comune solo per le occupazioni realizzate nei tratti di strada che attraversano il centro abitato avente popolazione non inferiore a 10.000 abitanti.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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