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ICI 2007

DOMANDA:

118. Pervengono a questo ufficio numerose richieste di riconoscimento della ruralità dei fabbricati sia strumentali che ad uso abitativo. Ci rivolgiamo a Lei per un caso specifico di seguito riportato:

- una signora è iscritta al registro delle imprese con qualifica di coltivatore diretto. Per lo svolgimento della sua attività utilizza alcune stalle Cat. C/2 di proprietà del marito e una stalla di proprietà del figlio della quale è usufruttuaria. Il fabbricato ad uso abitativo, dove la signora vive, è di proprietà del marito. Il marito non è coltivatore diretto.

Quesito:

1) Possono essere considerate rurali, pertanto esenti ICI, anche le stalle di proprietà del marito?

2) Può essere considerata rurale anche l'abitazione dove vivono i coniugi, oppure il marito deve versare l'ICI per l'abitazione? 

RISPOSTA:

A mio avviso, alla luce della precisazione normativa introdotta con il DL 262/06, convertito dalla legge 286/06 tali fabbricati non possono essere considerati esenti, stante che ai sensi della lettera a) del comma 3 dello articolo 9 del D.L. n. 557/93, convertito dalla legge 133/94, il possessore del fabbricato deve rivestire la figura di imprenditore agricolo, iscritto nel registro imprese della locale Camera di Commercio.

In conclusione, con la precisazione normativa sopra indicata  l'esenzione in argomento è subordinata alla condizione che il  titolare del diritto reale sul fabbricato sia colui che svolge l'attività agricola a titolo imprenditoriale.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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