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ICI 2007

DOMANDA:
105. In data 15.12.2005 abbiamo emesso accertamenti  ici per gli anni dal 2000  al 2004 nei confronti della  Congregazione ……. proprietaria nel Comune di …..di unità immobiliari destinate a casa di riposo gestita direttamente dalla  Congregazione ( con pagamento di rette)  . La  Congregazione non ha mai versato l'ICI  perchè riteneva gli immobili esenti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92  perchè appartenenti ad Ente Ecclesiastico senza fine di lucro.  A nostro  avviso l'ici era dovuta in quanto gli Enti religiosi sono soggetti all'ICI  per gli immobili destinati allo svolgimento di attività commerciali . La Congregazione ha presentato ricorso avverso gli avvisi di accertamento. Successivamente è intervenuta la L.248 che ha interpretato in forma  autentica l'esenzione di cui alla lettera i) dell'art. 7 del D.LGS. N.  504/92 esentando gli enti non commerciali  anche quando utilizzano l'immobile per finalità commerciali. Quindi   in data 10 aprile 2006 abbiamo annullato gli avvisi di accertamento emessi prima che la  Commissione li esaminasse. Alla luce delle nuove disposizioni ( art .39 del DL. n. 223/2006) si è  tornati al punto di partenza con la precisazione che l'esenzione opera  solo se le attività non abbiamo esclusivamente natura commerciale.  Pertanto mi chiedo se è opportuno riemettere gli avvisi di accertamento  per gli anni non ancora scaduti in quanto, fino all'anno 2004 , la  Congregazione ha gestito direttamente l' attività di ricovero persone verso il corrispettivo di una retta,   quindi ha svolto un'  attività  commerciale . Dal 2005 non esiste più il problema perchè la gestione della casa di  riposo è stata affidata ad una società commerciale e quindi la  Congregazione versa l'ICI
RISPOSTA:

Come io avevo previsto la CEE ha imposto all'Italia di abrogare le disposizioni contenute nel DL 203/05 convertito dalla legge 248/05 perché illegittime. Ora, le disposizioni citate quindi hanno efficacia retroattiva ed è come che la norma preesistente fosse mai esistita. Ne consegue
l'obbligo da parte di codesto Comune di riemettere gli avvisi di accertamento, in tal senso motivati, senza tuttavia l'applicazione né di interessi né di sanzioni (sempre che vi sia coraggio da parte dell'Ufficio per resistere alle pressioni contrarie di tale Ente e degli amministratori).

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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