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VARIE 2006

DOMANDA:
 

58. Si invia il capitolato del bando per l’affidamento esterno della gestione delle  violazioni al codice della strada.

Considerato che una società ci ha eccepito il fatto  che nel bando non sia richiesto il requisito essenziale di iscrizione all’albo di cui all’art. 53 del D.LGS 446/97, si richiede un parere in merito all’obbligo di richiedere questo requisito.

Si evidenzia che è intenzione di questo comando continuare a introitare gli importi su conti correnti postali intestati al comune e di gestire direttamente il denaro incassato, pagando la prestazione all’aggiudicataria previo presentazione fatture e non a percentuale.

Il bando è già stato pubblicato e il termine di presentazione delle buste scade il giorno 10 di gennaio.

 
RISPOSTA:
 

Sembra pacifico affermare che per la partecipazione alla gara in argomento la Ditta partecipante non debba essere necessariamente iscritta nell’albo di cui allo articolo 53 del D.Lgs.n.446/97, ritenendosi tale albo diretto per sua stessa definizione all'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, attività questa che invece non può essere oggetto di contratto di appalto, come indirettamente si evince dal comma 180 del maxi-emendamento della legge finanziaria 2007 che al riguardo così dispone:

“180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. La proceduta sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.”

Ne consegue che l’appalto potrà riguardare caso mai solo l’attività preparatoria, mentre dovranno essere escluse dallo appalto le operazioni di notifica e di riscossione coattiva, le quali, anche sulla base della giurisprudenza in materia debbono far capo al Comune.

Infatti, la Corte di Cassazione ebbe al riguardo a stabilire, con  sentenza 20440 del 21 settembre 2006, che dono nulle le multe notificate da società private per conto del Comune.

Non diversamente è previsto per la riscossione coattiva dallo articolo 52 del D.Lgs.n.446/97 che alla lettera d) del comma 5 così afferma:

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

Per le ragioni anzidette si ritiene che il contratto di appalto trasmesso debba essere rivisto alla luce di detti principi, limitando caso mai l’affidamento esterno alla  mera attività preparatoria.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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