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VARIE 2006

DOMANDA:
 

54. La proroga del contratto in corso tra il Comune e la società appaltatrice del servizio riscossione liquidazione e accertamento  imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è atto di gestione oppure l'assunzione dell'atto è in capo alla Giunta comunale? Personalmente penso che la valutazione delle condizioni d'offerta non possa essere comunque lasciata al responsabile del tributo, specie quando non attengono esclusivamente a condizioni economiche. Nel nostro caso,oggetto di precedente quesito di inizio settembre, si prorogherebbe sino al 2010 in forza dell' art.3, comma 25, DL 203 convertito in legge 248 del 2005. A dirla tutta si prorogherebbe contestualmente anche uno affidamento di gestione e riscossione TOSAP affidato in via sperimentale per l'anno 2006 con delibera della Giunta comunale, atto da lei giudicato nullo quando la collega sig.ra …. in occasione del convegno …. a Bergamo le aveva parlato di questa proroga. Su quell'atto non era stata richiesta il parere della responsabile del tributo.

A questo punto, una volta approvate le condizioni offerte, si prorogherebbero i due affidamenti, ma, appunto, con delibera o con atto di gestione?

 
RISPOSTA:
 

Tale competenza è del Consiglio comunale, ai sensi dello articolo 42 del D.Lgs.n.267/2000 che qui sotto si riporta (lettere e ed f):

Articolo 42         

Attribuzioni dei consigli.

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (1)
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari (2);
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m ) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
(1) Lettera modificata dall'art. 35, comma 12, l. 28 dicembre 2001, n. 448.
(2) Lettera sostituita dall'articolo 1 comma 68 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per il testo precedente vedi testo previgente.

 

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