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VARIE 2006

DOMANDA:
 
51. All'art.68 del D.Lgs.546/1992 al co.1 si legge "Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti delle leggi fiscali, deve essere pagato:
a. per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;".
L'ICI rientra nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata? In caso affermativo il pagamento come deve essere richiesto? L'eventuale ricorso in appello influisce sull'applicabilità della norma?
 
RISPOSTA:
 

Per i tributi comunali non trova applicazione l'articolo 68 sopra indicato, salvo per le sole sanzioni, come indirettamente si evince nella disciplina dei tributi comunali una norma che preveda tale rinvio.

La Corte Costituzionale è intervenuta più volte per valutare la legittimità delle leggi tributarie comunali che prevedono in sintesi il principio solve et repete ossia prima paghi e poi chiedi il rimborso.

Tale particolarità dei tributi comunali era già stata evidenziata dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 1/1308 del 4.2.1987.

In sintesi, per i tributi comunali, salvo le sanzioni, non trova applicazione non l'articolo 68 ma l'articolo 69 del D.lgs.n.546/92. Evidenzio che tale particolarità non è sola dei tributi comunali, ma anche di alcune entrate tributarie erariali.

In conclusione, allo stato attuale della norma, il ricorso, salvo sospensione dell'atto impugnato da parte della CTP oppure in via di autotutela del Comune non sospende la riscossione né del tributo, né degli interessi moratori, ma delle sole sanzioni.

 

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