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VARIE 2006

DOMANDA:
 

50. Con riferimento al Suo giornalino n.29/2006 e relativamente alla sentenza 50/10/06 depositata il 12/6/06 del CTR del Lazio: sanzione unica anche in caso di violazioni ripetute,

vorremmo sapere se, avendo lo scorso anno emesso accertamenti x omessa denuncia ad alcuni contribuenti per controlli effettuati fino all'anno 2004, per i controlli relativi al 2005 che effettueremo per gli stessi contribuenti dobbiamo applicare la sanzione per omessa denuncia o per omesso versamento (sempre che non ci siano state variazioni nel frattempo).

 
RISPOSTA:
 

Come da me precisato, tale sentenza si mostra in netto contrasto con quella della Corte di Cassazione n. 2823 del 2005 ed anche contro ogni razionale valutazione. Infatti, ammettiamo il caso di due contribuenti. Il primo ha evaso solo per una annualità. Il secondo per due o più. Non è giusto che la sanzione del secondo sia pari a quella del primo.

Ora, ritenendo corretta la sentenza della Corte di Cassazione e ritenendo applicabile il cumulo giuridico connesso alla omessa denuncia ai sensi del comma 5 dello articolo 12 del D.Lgs.n.472/97 ritengo che Lei debba procedere alla determinazione di una sanzione maggiorata dal 50 per cento al triplo, alla quale porterà in deduzione quelle in precedenza praticate.

Ad esempio, ammesso che Lei alla luce della reiterazione ritenga applicabile la sanzione base di omessa denuncia maggiorata ai sensi della citata legge al 150 per cento aumentata dalla metà al triplo e ritenendo di applicare il doppio 300, porterà in deduzione le sanzioni in precedenza erogate. Ovviamente, alcuna sanzione sarà erogata se il risultato risultasse negativo.

In conclusione, determini una sanzione unica sulla base dei criteri stabiliti dallo articolo 7 del D.Lgs.n.472/97, maggiorata in base al dettato di cui al comma 5 dello articolo 12 del predetto decreto e sottratta a tale importo le sanzioni erogate nei precedenti atti, avvertendo che tale procedimento dovrà riguardare le annualità di imposta fino alla data della prima contestazione, mentre per le infrazioni successive si applicherà la sanzione di omessa denuncia per ciascuna annualità.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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