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VARIE 2006

DOMANDA:
 

47. il nostro comune ha in essere dei contratti con ditta Iscritta all'Albo di cui in oggetto scadenti il 31.12.2006, per i seguenti servizi:

a) riscossione ed accertamento pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

a) riscossione ICI ordinaria e coattiva.

Il comma 25 dell'articolo 3 della Legge n. 248 del 02.12.2005 ha dato la facoltà di prorogare fino al dicembre 2010.

Con il turbinio di modifiche legislative in corso e per avere la certezza di procedere in piena legittimità, si chiede di confermare "l'esistenza in vita" di tale comma 

Preciso che il rinnovo avverrà anche in condizioni economicamente più vantaggiose rispetto al precedente contratto.

Inoltre chiedo, se sempre in base a tale articolo, il comune può  affidare legittimamente adesso anche la riscossione ordinaria e coattiva delle multe.

 
RISPOSTA:
 

Il comma 25 dello articolo 3 del DL 203/05 convertito dalla legge 248 del 2005, così dispone: “25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .

Nessun dubbio, quindi, sussiste nel ritenere che codesto comune possa procedere alla proroga delle concessioni in essere sino a tutto il 2010, poiché una diversa interpretazione risulterebbe contraria ai principi di libera concorrenza, determinando un irrazionale posizione di monopolio a favore della Riscossione SPA e delle società da essa partecipate.

In ordine al secondo quesito, si ritiene che il Comune possa procedere, mediante gara ad evidenza pubblica, allo affidamento  della riscossione delle contravvenzioni stradali, come del resto consentito in via generale per tutte le entrate dallo articolo 52 del D.Lgs.n.446/97. A tale gara potranno parteciparvi tutti i soggetti iscritti nell’albo di cui allo articolo 53 del predetto decreto e la Riscossioni S.p.a.

La riscossione coattiva di tali entrate, tuttavia, se non affidata alla predetta società ed eseguita mediante ruolo esattoriale, potrà essere effettuata dai concessionari solo mediante  il normale decreto ingiuntivo, tenuto conto della natura privatistica di tali soggetti, in tal senso si è espresso recentemente il Tribunale di Brescia che ha annullato l’ingiunzione fiscale emessa da una società concessionaria.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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