corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

VARIE 2006

DOMANDA:
 
43. Questo Comune ha emesso atti di accertamento I.C.I. a contribuenti  iscritti  nell'A.I.R.E. di un altro Comune. Si vorrebbe conoscere il Suo parere in  merito alla notifica da effettuare (a mezzo di affissione all'albo  pretorio): la stessa deve avvenire a cura del Comune dove è stato prodotto il reddito (cioè il nostro dove esistono i fabbricati) oppure il Comune nella cui anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero i contribuenti risultano essere iscritti?
 
RISPOSTA:
 
Anche per i cittadini italiani residenti all'estero le notifiche debbono essere effettuate al domicilio fiscale in Italia, di regola coincidente con il comune italiano ove è prodotto il maggior reddito. Con ogni probabilità trattandosi di soggetto iscritto all'AIRE ivi sarà il domicilio fiscale. Si ricorda la recente novità introdotta dalla lettera 2-bis del  comma 27 dello articolo 37 del DL 223 convertito dalla legge 248 del residente all'estero di comunicare l'indirizzo estero per la
notificazione degli avvisi e degli atti impositivi.


In conclusione, verificate tramite anagrafe tributaria il domicilio fiscale in Italia ed ivi procedete alla notifica, anche mediante deposito degli atti ai sensi dello articolo 140 cpc, ma sarebbe auspicabile una notificazione aggiuntiva all'indirizzo estero, onde rendere effettiva la notifica, in virtù del  principio costituzionale del diritto alla difesa.

E' suggeribile introdurre nel regolamento l'invito del residente all'estero di eleggere domicilio nel comune soggetto attivo e magari un rappresentante o di comunicare l'indirizzo estero ove effettuare le notifiche.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.