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VARIE 2006

DOMANDA:
 

42. Un contribuente ha fatto richiesta di rimborso per il canone di depurazione dell'acqua e per il canone di fognatura.

La delibera n. 5 del 26/09/2005 della Corte dei Conti prevede una prescrizione decennale a far data dal 3/10/2000.

Le chiedo se tale data faccia riferimento all'anno del ruolo oppure se sia il riferimento alle date di pagamento delle cartelle stesse".

 
RISPOSTA:
 

Secondo il Minsistero delle Finanze il diritto al rimborso è limitato a anni due dal pagamento in virtù di quanto previsto dal comma 2 dello articolo 21 del D.Lgs.n.546 del 1992, sul contenzioso tributario, che dispone che in assenza di un termine di decadenza previsto per legge il termine è quello biennale, salvo che in via di autotutela il Comune non voglia rimborsare anche oltre.

Si riporta qui sotto lo stralcio della circolare ministeriale n. 177/E del 5.10.2000: "Nella normativa   del   canone o diritto manca l'espressa indicazione del termine entro   il   quale   il contribuente puo' legittimamente richiedere il
rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone o diritto.      
     Il problema    deve    essere    risolto  attraverso il rinvio alla norma sostanziale contenuta  nell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che,   nell'affrontare   il  problema del termine per la proposizione del
ricorso avverso   il   rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni, interessi ed   altri   accessori   non  dovuti, dispone espressamente che "{La domanda di   restituzione,   in  mancanza di disposizioni specifiche, non puo'
essere presentata   dopo   due  anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione".          
     Tutto cio'   non esclude, in ogni modo, che l'ente locale, ove accerti la  fondatezza delle   ragioni   esposte dal contribuente in un'istanza presentata anche oltre   il   citato   termine   di   due anni, possa agire in autotutela
annullando l'atto   illegittimo   od  infondato e disporre conseguentemente il rimborso di   somme   versate   e   non   dovute. In questo caso l'istanza del contribuente non   ha   piu'   valore di domanda di rimborso ma costituisce in
sostanza una   sollecitazione   verso   il  comune all'esercizio del potere di autotutela che,   come stabilisce l'art. 2-quater del d. l. 30 settembre 1994, n. 564,   convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656,
puo' essere   finalizzato  anche all'annullamento  degli atti con cui e' stato liquidato o accertato il tributo, che non sono  piu' impugnabili e sono quindi divenuti definitivi. "

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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