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VARIE 2006

DOMANDA:
 

40. Nell’anno 1995 la sottoscritta è stata designata, con Delibere della Giunta Comunale, Funzionario Responsabile I.C.I., TOSAP e TARSU, che alla data odierna non sono ancora state revocate. In data 18/01/2000 è stato approvato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali con il quale è stata istituita la figura del Direttore Generale ed è stata stabilita l’organizzazione degli Uffici del Comune in Aree, Settori e Servizi. Con il suddetto Regolamento è stato stabilito, inoltre, che “la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, compete ai Responsabili di Area secondo le modalità contenute nel presente Regolamento”.

Con Determina del Responsabile dell’Area del 23/11/2000 è stata individuata la sottoscritta come Capo Settore dell’Ufficio Tributi, alla quale, secondo il suddetto Regolamento compete “la gestione delle attività e iniziative legate alle materie affidate, in particolare: la responsabilità dei procedimenti delegati dal Responsabile di Area, il coordinamento del personale assegnato al Settore, la gestione ordinaria delle attività e dei servizi di competenza del Settore, ecc.”.

A decorrere dall’anno 2000, la sottoscritta, non avendo la posizione organizzativa, ha ritenuto di non poter più espletare tutte le funzioni ed i poteri previsti per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle sopraccitate imposte e tasse.

Si chiede di conoscere se le Delibere di nomina del Funzionario Responsabile sono decadute automaticamente dopo l’individuazione del Responsabile dell’Area oppure se è necessario un atto di revoca da parte della Giunta.

Si chiede, inoltre, se il Responsabile dell’Area, al quale viene periodicamente attribuito tale incarico con decreto sindacale, può espletare tutte le funzioni ed i poteri previsti per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle suddette imposte e tasse.

 
RISPOSTA:
 

Diversamente dal canone sulla installazione dei mezzi pubblicitari, disciplinato dallo articolo 62 del D.Lgs.n. 446/97 per il quale in assenza di previsione normativa trova applicazione il termine quinquennale stabilito dal n.4 dello articolo 2948 del codice civile, l’articolo 10 del D.Lgs.n.507/93 in tema di imposta di pubblicità concede al comune un termine di decadenza biennale, così che risultano inesistenti gli avvisi di accertamenti emessi per annualità anteriori al 2004.

Ulteriore motivo di illegittimità, concerne il fatto che tale iscrizioni poste sui veicoli, debbono ritenersi esenti, come del resto ampiamente chiarito dal ministero con la circolare n. 2/DPF del 18 aprile 2002.

 

E’ quindi consigliabile procedere allo annullamento degli atti impugnati dandone tempestiva comunicazione sia alla Commissione tributaria Provinciale che alla società ricorrente. Alla CTP dovrà essere richiesta, a ragione  di tale annullamento, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e quindi l’estinzione del giudizio, ai sensi dello articolo 46 del D.Lgs.n.546/92. Si allega a tal fine un fac simile.

 

Risposta: Secondo opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, non necessariamente vi è coincidenza fra la figura di capo del servizio, nominato dal Sindaco e quella di funzionario responsabile del tributo, nominato dalla Giunta comunale, per espressa previsione per quanto concerne l’ICI fornita dal comma 4 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504792. Anzi, nel caso di discordanza fra tali soggetti, il funzionario responsabile nello svolgimento delle funzioni descritte dal comma 4 del predetto articolo non è subordinato al primo. Infatti, la tesi coincidente con il sunto della nota presente, formulata dalla CTP di Siracusa con sentenza n. 277 del 2001, è stata smentita nel senso da me indicato dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza 7905 del 2005:

 

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'art. 11, comma 4, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, a tenore del quale "con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi", detta - al pari dell'art. 6, comma 1 - disposizioni in materia tributaria aventi natura di norma speciale rispetto alla previgente disciplina degli enti locali di cui alla l. 8 giugno 1990 n. 142, sicché, con riguardo al successivo testo unico sull'ordinamento degli enti locali reso col d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, che all'art. 109 prevede in via generale che, nei comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, le funzioni siano attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi dal sindaco, il principio dell'applicazione della legge successiva deve necessariamente coniugarsi con quello secondo cui "lex posterior generalis" non derogat priori speciali, confortato, nella specie, dal fatto che l'art. 274 del testo unico del 2000, che pure ha disposto - alle lettere x) e y) - l'abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lg. n. 504 del 1992, non ne ha abrogato l'art. 11, comma 4.

Cassazione civile, sez. trib., 15 aprile 2005, n. 7905

Soc. Mobiliare Immob. Fiorentina c. Com. Corciano

Giust. civ. Mass. 2005, f. 6

 

In conclusione, fino a quanto tali deliberazioni non saranno formalmente revocate dalla Giunta comunale, a Lei competono le funzioni spettanti al funzionario responsabile.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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