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VARIE 2006

DOMANDA:
 

32. Le chiediamo un parere circa una fattispecie concreta a noi presentatasi nei giorni scorsi, con particolare riferimento alla notifica di una cartella esattoriale per TARSU afferente il ruolo del periodo di imposta 1999. A tal proposito Le forniamo i dati essenziali:

·       il ruolo per l'anno 1999 è stato emesso dal Comune nel 2000 e consegnato alla Banca Popolare di Novara per l'esazione;

·       nel caso concreto la notifica è stata eseguita dal concessionario negli scorsi giorni, dopo la correzione di un indirizzo sbagliato (errore non dovuto al Comune);

·       la destinataria della cartella esattoriale lamenta i tempi eccessivamente lunghi per la notifica;

Quesito: se siano intercorsi termini tali da prescrivere l'esigibiltà della cartella.

 
RISPOSTA:
 

La Corte costituzionale ha più volte sollecitato il legislatore a fissare dei termini certi per la notifica delle cartelle ai contribuenti iscritti a ruolo. In particolare con la sentenza n. 280 del 15 luglio 2005 la predetta Corte ha dichiarato l'illegittimità dello articolo 25 del DPR 602 del 1973 con il quale è stato soppresso il termine per la notifica della cartella di pagamento.

Tale rilievo, come ha osservato la stampa specializzata, non riguarda direttamente i ruoli delle entrate comunali, posto che le disposizioni sulla riscossione, come per la tassa rifiuti l'articolo 72 del D.Lgs.n.507/93, pongono il termine di decadenza, peraltro ristretto, al momento della formazione del ruolo e non a quello della notifica della cartella.

Ora, pur non essendo al momento il Comune interessato direttamente a tali contestazioni, stanno sorgendo comitati di consumatori che ritengono che anche le cartelle dei tributi comunali debbano essere notificate al contribuente entro al massimo due anni dalla formazione del ruolo.

La giurisprudenza, al momento, non ha dato risposta sulla questione eccepita, così che il Comune in presenza di tale contestazione dovrà comprovare unicamente la tempestiva formazione del ruolo e non la sollecita notifica della cartella.

Comunque, da tempo io suggerisco ai comuni, proprio in virtù di tali contestazioni di non concordare con il concessionario il preventivo invio dello avviso bonario, proprio per evitare il ritardo nella notifica dei contribuenti nei confronti dei contribuenti morosi.

Infine, voglio evidenziare che un eventuale ricorso per tale unico motivo non dovrebbe essere notificato al Comune ma al concessionario, così da eccepire in tale ipotesi  l'incompetenza nel caso di chiamata in giudizio del Comune.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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