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VARIE 2006

DOMANDA:
 

25. Due distinte sezioni della C.T.P. di Firenze hanno dichiarato inammissibili due ricorsi proposti in materia di ICI perché sottoscritti dal difensore di controparte che non ha autenticato la firma apposta dal ricorrente sulla procura ad litem conferitagli. Per tale motivo la C.T.P. ha ritenuto i ricorsi privi di sottoscrizione valida e quindi, inammissibili.

Parte avversa ha impugnato le due sentenze sostenendo che: ..."la mancata autenticazione della firma del ricorrente, alla luce ed in applicazione della normativa in materia di nullità degli atti e, specificatamente, dell'art. 156, terzo comma, del c.p.c., non possa, in alcun modo, ritenersi causa di nullità della procura ma, bensì, mera irregolarità; il difetto del requisito non pregiudica, mai, l'idoneità dell'atto a conseguire il suo scopo ed, infatti, il rapporto processuale si realizza, comunque, attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato".

A sostegno della propria tesi cita alcune sentenze della Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 4191 del 06/05/1996; Cass. n. 9391 del 24/09/1997; Cass. n. 7336 del 27/07/1998). Per quanto sopra chiedo come poter impostare la difesa del Comune nelle memorie di controdeduzione agli appelli presentati.
 
RISPOSTA:
 

Sulla base dei principi della giurisprudenza ormai consolidata in materia la mancata nomina del difensore, quando l’assistenza tecnica è obbligatoria, come pure le irregolarità collegate alla nomina del difensore, non costituisce causa di inammissibilità del ricorso, ma solo  causa di improcedibilità (vizio sanabile) così che il procedimento può essere ripreso con la regolarizzazione della carenza. Di contro, il ricorso diverrebbe inammissibile solo se il ricorrente non ottempera all’ordine impartito dal giudice  tributario.

Quindi  la difesa del Comune, salvo mancata regolarizzazione di tale carenza da parte della parte ricorrente, non insista sulla questione di inammissibilità e punti principalmente  sulla prova della legittimità e sulla fondatezza della pretesa tributaria descritta nello atto impugnato.

 

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