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VARIE 2006

DOMANDA:
 

12. Premesso che la normativa vigente prevede che la sanzione prevista per ciascun importo non versato, o versato in ritardo, è quella del pagamento una somma pari al 30 per cento, il sottoscritto ritiene che tale sanzione si applichi una sola volta. Invece osservo che per soggetti passivi che hanno  pagato in ritardo e anche pagato erroneamente viene applicata la sanzione del 30 per cento sia riferita alla somma pagata in ritardo sia per quella errata.

E' giusta tale applicazione?

 
RISPOSTA:
 

La violazione connessa al versamento non da’ luogo, diversamente alle fattispecie di omessa od infedele denuncia, allo istituto della continuazione ossia alla applicazione di una unica sanzione, come recentemente specificato per tali infrazioni dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 2823 del 2005.

Infatti, mentre la dichiarazione produce i suoi effetti a tempo indeterminato una volta presentata o allorché omessa, il versamento è dotato di propria autonomia specifica riferita alla singola annualità ed anzi ulteriormente distinto fra quello in acconto e quello a saldo.

Ne consegue che la sanzione deve essere applicata tutte le singole volte in cui il versamento in acconto o a saldo non sia stato effettuato correttamente.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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