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VARIE 2006

DOMANDA:
 

8. La normativa prevede la distinzione in categorie: usi domestici e altri usi (agricolo, industriale, ecc.).

Ma in base alla legge n. 144 del 24.04.1989 non è stata introdotta anche la tariffa usi agrozootecnici esclusivamente per allevamento animali?

In caso di risposta affermativa il Comune ha l'obbligo di adeguare il proprio regolamento a tale disposizione?

 
RISPOSTA:
 

Alle domande si risponde in senso affermativo, come risulta dal comma 3 dell'articolo 9 del DL 66 del 1989 convertito nella legge 144 del 1989. Si ritiene tuttavia che la modifica del vigente regolamento, seppur indicata dalla norma, non pare necessaria e ciò per il fatto che la legge è di per sé idonea alla immediata applicazione e ciò per il fatto che le disposizioni di legge prevalgono su quelle regolamentari:

3. Per l'anno 1989, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento dei costi di gestione. "I suddetti enti devono adottare entro il 30 giugno 1989 appositi regolamenti per il servizio degli acquedotti che prevedano distinzioni tra le categorie di utenza. Per le attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50 per cento della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili".

 

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