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VARIE 2006

DOMANDA:
 

6. In riferimento alle differenti tipologie di entrate che interessano Il Comune o la Provincia ( Tosap, Ipt, entrate tributarie in genere, Cosap ed entrate patrimoniali in genere, sanzioni ambientali e per violazione al Codice della Strada, ecc.) si domanda se, procedendo alla riscossione coattiva delle stesse mediante formazione di ruolo, affinché l'Ente non perda il diritto a riscuotere, sia necessario che il ruolo venga notificato entro il termine di prescrizione o sia sufficiente che esso venga reso esecutivo entro tale termine.

 
RISPOSTA:
 

Il quesito posto deve essere valutato in base ai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale ed alle successive innovazioni normative, riprese  dalla giurisprudenza più recente della  Corte di Cassazione. Infatti, la Corte  Costituzionale con sentenza n. 280 del 15 luglio 2005, ha dichiarato  fondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n. 602, nel testo modificato dall'art. 1 comma 1,  lettera  b),  del  D. Lgs.  27  aprile  2001,  n.  193, sollevata con riferimento agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione.  Secondo la predetta Corte la  mancata esplicita previsione di  un  termine  entro  il  quale  la  cartella  di pagamento delle imposte liquidate  ai  sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve   essere   notificata,   a   pena  di  decadenza,  al  contribuente, costituisce violazione   del  principio  generale  piu'  volte  evocato  nella giurisprudenza   Corte di Cassazione secondo  il quale non e' consentito lasciare il contribuente  esposto  senza  limiti  temporali  all'azione  esecutiva  del Fisco.

In sostanza, rispondendo al quesito posto, sulla base dei principi fissati dalla Corte Costituzionale, è necessario evidenziare che la cartella debba essere notificata entro il termine di prescrizione stabilito dalla legge speciale che disciplina la singola entrata.

Tuttavia, le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione si riferiscono ai tributi erariali così che per alcune  entrate comunali di carattere tributario permane un vuoto normativo, allorché la specifica disciplina faccia riferimento non alla data di notifica della cartella ma alla della formazione del ruolo da consegnare al concessionario:

a)      TARSU articolo 72 del D.Lgs.n.507/93;

b)      Pubblicità  articolo 9, comma 6, del D.Lgs.n.507/93 (a valere per analogia anche per TOSAP);

c)       ICI: articolo 12 D.Lgs.n.504/92.

Infatti, per tali entrate non può trovare applicazione tale principio (cartella notificata entro tale termine), dovendosi invece verificare che il termine di prescrizione o di decadenza sia  rispettato al momento della approvazione del ruolo da parte del funzionario responsabile del tributo. Di contro, permane valido l’indirizzo indicato dalla Corte Costituzionale per le altre entrate per le quali la legge speciale indica il termine senza nulla  specificare così il medesimo dovrà essere osservato con riferimento non alla data di approvazione del ruolo ma alla data della notifica della cartella esattoriale:

a)      Tariffa di igiene ambientale (5 anni ai sensi del n.4 dell’articolo 2948 cc);

b)      Canoni di depurazione e fognatura (c.s);

c)       COSAP permanente (c,s);

d)      Canone per l’esposizione mezzi pubblicitari (c.s.);

Per le sanzioni, invece, la cartella dovrà essere notificata entro 5 anni dalla commissione della violazione, così come previsto dall’articolo 28 della legge 689 del 1981.

In sintesi, la perdita da parte del Comune del diritto alla riscossione è suddivisibile in tre categorie di entrate comunali:

a)      entrate tributarie: si ha riguardo alla data di approvazione del ruolo (o del decreto ingiuntivo);

b)      entrate patrimoniali: si ha riguardo alla data di notifica della cartella (o del decreto ingiuntivo);

c)       sanzioni: si ha riguardo che la cartella od il decreto ingiuntivo siano notificati al trasgressore entro 5 anni dalla violazione.

Essendo quindi non verificabile oggettivamente il termine indicato alla lettera a) da parte del contribuente, mentre si attende che il legislatore al più presto si accorga e completi tale lacuna, si consiglia i comuni di procedere alla notifica della cartella o del decreto ingiuntivo il più presto possibile, evitando di aderire a proposte dei concessionari dirette a  far precedere la notifica della cartella dall’ avviso bonario, espediente questo che potrebbe ampliare in modo anomalo la data di notifica della cartella esattoriale.

 

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