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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

88. L’ufficio LL.PP. ha emesso una ordinanza nei confronti di un cittadino obbligandolo ad installare alcuni puntellamenti per la propria casa ritenuta pericolante.

I puntellamenti naturalmente occupano parte della sede stradale. Il regolamento per l’applicazione del COSAP non considera una situazione del genere.

Si desidera conoscere l’orientamento di codesta Associazione in ordine alla possibilità di esentare  dal pagamento del COSAP  della occupazione  di che trattasi considerato che quest’ultima sorge a seguito di ordinanza.

 
RISPOSTA:
 

In via preliminare, si deve evidenziare che secondo interpretazione della dottrina e del Ministero delle Finanze, significativa al riguardo è la risoluzione n. 195 del 21 dicembre 2000 in tema della possibilità di esentare i passi carrai anche ai fini COSAP, per il presente corrispettivo non risulta legittimo introdurre esenzione regolamentari non previste espressamente dalla legge per la TOSAP. 

Ora, mancando una norma che lo acconsenta, non risulta legittimo escludere dal , pagamento le occupazioni di suolo pubblico, seppure le stesse si rendano necessarie per ottemperare all’ordine imposto.

Del resto, quando la legge ha voluto accordare la possibilità di esentare lo ha fatto espressamente, come nel caso delle zone precluse al traffico a seguito di esecuzione di opere pubbliche (art. 1 comma 86 legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Ne consegue che codesto Comune non può legittimamente escludere dal pagamento del canone in argomento l’occupazione sopra descritta, risultando irrilevanti i motivi per i quali la stessa è stata posta doverosamente in essere.

Caso mai il Comune conceda un contributo, ma non l’esclusione dal pagamento del presente canone, sempre che sussistano le condizioni per la relativa concessione.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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