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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

85. Questo Ente ha affidato in concessione ad Azienda specializzata l’accertamento e la riscossione dei tributi minori, fra i quali rientra la TOSAP. Questo Comune non si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 63 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 mantenendo la Tassa per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche e non il canone presto dall’art. 52 dello stesso D. Lgs.

            L’Ufficio Ragioneria per quanto riguarda due distributori di carburante posti su suolo pubblico sulla base della Convenzione stipula con i gestori degli impianti ha incassato e  incamerato il canone per gli stessi, senza versare la relativa quota percentuale alla Società che gestisce la TOSAP nel ns. Comune, sostenendo che le due cose TOSAP e CANONE potevano e possono coesistere.

            Oggi la Società che gestisce l’accertamento e la riscossione della TOSAP sul territorio comunale chiede l’aggio percentuale sostenendo che impropriamente si è incamerato TOSAP chiamandola erroneamente CANONE, peraltro a suo dire il passaggio al canone presupponeva fin dall’approvazione del D. Lgs 15/12/97, n. 446 l’abbandono della TOSAP e la regolamentazione da parte del Comune del canone.

            Si chiede, pertanto, di volere esprimere il proprio parere in merito, specificando per quanti anni l’Azienda concessionaria della gestione TOSAP può chiedere il relativo aggio.

 
RISPOSTA:
 

La giurisprudenza consolidata ha sempre ammesso la pacifica coesistenza della Tassa di occupazione e del canone di concessione. Fra le tante sentenze in materia si riporta qui di seguito la massima ricavabile dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 19254 del 2003 che così dispone:

Massima:

In tema  di  tassa  per  l'occupazione  di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo  e'  costituito,  ai  sensi  dell'art. 38 del D.Lgs. 15

novembre 1993,  n.  507, dall'occupazione di qualsiasi natura di spazi ed aree

facenti parte  del  demanio  o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle

province, comportante   un'effettiva   sottrazione  della  superficie  all'uso

pubblico. Ne  consegue  che  l'occupazione  di  una  superficie all'interno di

un'a- rea  attrezzata  adibita  a  mercato  non  e'  soggetta  alla  tassa  in

questione qualora  il  giudice di merito accerti che detta area sia costituita

da un  edificio  chiuso  (o  soggetto  a  chiusura  negli orari in cui non sia

espressamente aperto  al  pubblico), ovvero anche da uno spazio non edificato,

ma appositamente  recintato  e  chiuso  al pubblico negli orari in cui non sia

espressamente aperto   per   la   vendita.  Non  vale,  invece,  ad  escludere

l'applicazione della  tassa  la  circostanza  che l'utilizzazione dello spazio

per l'esercizio  del  commercio  sia  oggetto  di  concessione  da  parte  del

comune, non  sussistendo,  peraltro, incompatibilita' tra canone concessorio e

tassa in  esame,  trattandosi  di  proventi  di  natura e fondamento del tutto

diversi (come  dimostra,  del resto, l'art. 17, comma sessantatre',della legge

15 maggio 1997, n. 127).                                                     

                                                       

Massima tratta dal CED della Cassazione.       

Non diversamente si è espressa la Commissione Tributaria regionale della Campania, Sezione XX, con la sentenza n. 37 del 2003 che così si esprime:

Massima:

La circostanza  che  il  medesimo  soggetto  passivo di imposta corrisponda al

Comune un  canone  di concessione per l'uso di un banco o stand all'interno di

mercatini comunali,  non  esime lo stesso dal pagamento della Tosap, stante la

natura e  casuale  tra  le  due  entrate,  trattandosi  nel  primo caso di una

prestazione patrimoniale  che  rientra  nella disponibilita' dell'Ente, mentre

nel secondo  caso  di  un  tributo la cui esazione non e' disponibile da parte

dello stesso Ente.      

 

Indirettamente, ciò è confermato dallo stesso articolo 63 del D.lgs.n.446/97 che al comma 3 ultima parte  così prevede:

“Dalla  misura complessiva del  canone  ovvero  della  tassa  prevista al comma 1 va detratto l'importo di  altri  canoni  previsti  da  disposizioni di legge, riscossi dal comune e  dalla  provincia  per  la  medesima  occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”    

Dimostrata quindi la pacifica coesistenza fra canone di concessione  TOSAP o COSAP, si deve, altresì, rilevare che è peraltro pretestuosa la richiesta del concessionario di ricevere l’aggio sul canone di concessione direttamente introitato dal comune. Infatti, con le concessioni, per l’appunto chiamate traslative, il concessionario subentra nelle funzioni che il  Comune ha ad esso esplicitamente trasferito in forza del contratto di appalto e non anche in quelle che il Comune non abbia a lui esplicitamente trasferito. Senza contare poi dello indebito arricchimento che deriverebbe al concessionario nel caso di riconoscimento dell’aggio per una attività  da esso non svolta.

In conclusione, le ragioni dello Ufficio Ragioneria di codesto comune sono pienamente fondate e responsabili.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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