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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

74. Questo Comune ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti ed il suo territorio è attraversato dalla strada provinciale.

Lungo la suddetta strada  sono installati  cartelloni ed insegne pubblicitarie e vi si trovano anche diversi locali che occupano lo spazio pubblico.

Si chiede di conoscere il Vostro parere sul seguente quesito :

l’imposta sulla pubblicità e la TOSAP relativamente agli impianti installati o ai suoli pubblici occupati sulla via provinciale devono essere corrisposti al Comune o alla Provincia?

 
RISPOSTA:
 

Mentre l’imposta sulla pubblicità non può che essere comunale, come del resto compare dal testo e del decreto legislativo 507 del 1993, intitolato revisione della imposta comunale sulla pubblicità….., la TOSAP può essere in astratto sia di spettanza comunale che provinciale (e dell’ANAS per le occupazioni realizzate su strade statali).

Ora, essendo le occupazioni in argomento poste su strada provinciale attraversante un comune con popolazione non superiore  a  10000 abitanti, la TOSAP risulta nel caso descritto di spettanza della Provincia, in quanto proprietaria del tratto di strada e delle sue pertinenze, come risulta chiaramente dalla lettura dello articolo 38 del predetto decreto legislativo. Non ha rilevanza il fatto che ai sensi dello articolo 27 del codice della Strada codesto Comune sia tenuto al rilascio del provvedimento autorizzatorio, previo nulla osta della Provincia, essendo titolare del diritto l’Ente che risulta proprietario del suolo sottratto all’uso pubblico, evidenziando peraltro che quando i mezzi pubblicitari sono posti su area privata questi daranno luogo al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, ma non alla TOSAP.

Altresì, si fa rilevare che molti mezzi pubblicitari sfuggono al pagamento della TOSAP, prevedendo il secondo capoverso dello articolo 42 del predetto decreto che non si fa luogo alla applicazione del tributo per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, evidenziando che la superficie è calcolata in base alla proiezione a terra del mezzo.

In conclusione, codesto Comune è titolare della sola imposta sulla pubblicità, ma mai della TOSAP che compete alla Provincia, peraltro tributo  non sempre applicabile sui mezzi pubblicitari,  quando  posti su area privata oppure quando la loro proiezione a terra risulta inferiore a mezzo mq.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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