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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

73.     Come comunicato nel quesito del 13.07.2006, la Provincia di …… è ancora in  fase di adozione del Regolamento per la disciplina sulla pubblicità, lungo le strade provinciali e regionali in gestione.

Le Associazioni di categoria, ci hanno contestato la bozza, nel punto in cui noi, chiedevamo un corrispettivo come canone di concessione ( Codice della Strada art.27 c.7 e 8 ), nei tratti di strada che attraversano i centri abitati di Comuni al di sotto di 10 mila abitanti, per i quali viene rilasciato un semplice nulla-osta. Volevo conoscere la sua posizione in merito, pregandoLa in un sollecito interessamento, Le  ricordo che l'Ente ha la Tosap e non la Cosap.

 
RISPOSTA:
 

Da sempre la giurisprudenza ha ammesso la pacifica coesistenza applicativa per la stessa occupazione di un canone di concessione previsto dal codice della strada  con la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche  o con il COSAP, introdotto in forma alternativa rispetto alla TPSAP dallo articolo 63 del D.Lgs.n.446/97. Tale possibile coesistenza applicativa di un canone di concessione con la TOSAP (ed il COSAP) è stata parzialmente mortificata dal comma 3 dello articolo 63 del decreto legislativo sopra richiamato che al secondo capoverso stabilisce che dal canone di concessione vanno dedotti la TOSAP o il COSAP corrisposto per la medesima occupazione, così che di fatto quando il canone di concessione risulta pari o superiore alla TOSAP od al COSAP solo il primo risulta di fatto applicabile.

Fatta questa premessa ed evidenziato il limite quantitativo sopra indicato non può dubitarsi il diritto della Provincia di esigere tali corrispettivi per le occupazioni  realizzate all’interno di centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti, a nulla rilevando che ai sensi del comma 3 dello articolo 26 del DLgs.n.285/92 il rilascio materiale della concessione sia di competenza del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario e quindi della Provincia. Infatti,  come si evince dalla lettura dello articolo 27, il reale detentore del potere autorizzatorio è anche in questo caso la Provincia, anche se materialmente  il rilascio del provvedimento è  fatto dal Comune, essendo il nulla osta di codesto Ente vincolante per il rilascio della autorizzazione o della concessione.

Anche la dottrina e la giurisprudenza hanno da sempre riconosciuto che il canone di concessione è dovuto quale riconoscimento della precarietà della occupazione a favore del proprietario del suolo pubblico.

Non diversamente si esprime per il COSAP il primo comma dello articolo 63 del decreto sopra indicato e per la TOSAP il comma 4 dello articolo 38 del D.Lgs.n.507/93. Di contro, né la Provincia né il Comune sarebbero legittimati ad esigere alcun corrispettivo in tali comuni.

In conclusione, non vi sono dubbi né in dottrina né in giurisprudenza in ordine alla legittimità della applicazione del canone di concessione da parte della Provincia per le occupazioni realizzate all’interno di centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti, avvertendo tuttavia che da tale canone deve essere dedotta l’eventuale TOSAP dovuta per la medesima occupazione, così come previsto dal già citato comma 3 dello articolo 63 del D.Lgs.n.446/97. In sintesi, se il canone fosse pari a 100 e la TOSAP 80, è corrisposto solo 100 perché la TOSAP di entità inferiore risulterebbe  assorbita dal primo corrispettivo.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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