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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 
71. Precedente mail avevo colpevolmente dimenticato di premettere che il  comune di ….é in regime di COSAP, la qual cosa avrebbe probabilmente  cambiato il tenore della Sua risposta in merito. Alla luce della doverosa precisazione, quindi, Le rinnovo i termini del  quesito formulato, scusandomi dell’imprecisione – Ufficio Tributi.

Si chiede se i termini (90 giorni) per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione  decorrano dall’accertamento della Polizia Municipale e non già dall’inizio  della procedura dell’ufficio tributi (o meglio, da quando l’ufficio stesso  ne viene a conoscenza). In caso di ricorso alla Commissione Tributaria avverso il primo atto  emanato (indennità + oblazione), deve intendersi che questo ha effetto  anche sull’oblazione, sospendendo la procedura? oppure, non essendo  previsto ricorso all’oblazione, ma solo scritti difensivi al Sindaco  (Dirigente), l’ufficio, trascorsi i termini, deve comunque procedere all’emissione  dell’ordinanza-ingiunzione (sanzione), avverso la quale il ricorso é  proponibile?
 
RISPOSTA:
 

Le riassumo quanto esposto telefonicamente. In sintesi, due sono i procedimenti sanzionatori, per cui i termini per l'ufficio tributi decorrono sololo dal momento in cui il predetto ufficio ne viene a conoscenza. Ulteriore
motivo di inapplicabilità di tale termine è che nel caso descritto la sanzione è elemento accessorio della indennità COSAP, così da seguire il termine di prescrizione quinquennale stabilito dal n. 4 dello articolo 2948
del codice civile. Infine, ritengo illegittima la disposizione del vostro regolamento che determina la sanzione in misura fissa del 150 per cento, poiché palesemente in contrasto con la legge 689 del 1981 che ammette l'oblazione nella misura del 66,66 per cento.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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