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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

68. Una società pubblicitaria ha effettuato diverse occupazioni di suolo pubblico con plance pubblicitarie non liquidando la Cosap temporanea.

Dato atto che le plance sono 15, i giorni di occupazione/esposizione 19, le occupazioni riguardano zone del territorio diverse e la superficie occupata per ogni singola plancia è di circa 250 cm quadrati, si ritiene che la tassa non sia dovuta in quanto il prodotto tra il numero delle plance (15) e la relativa superficie (250) è inferiore al minimo imponibile (cm quadrati 5000); la tassa sarebbe invece dovuta se le plance o la singola superficie occupata fossero tali da superare il minimo imponibile sopra specificato.

Si chiede se tale impostazione sia corretta e, soprattutto se la superficie imponibile, in caso di superficie complessiva superiore al limite di esenzione, vada determinata singolarmente per ogni occupazione o cumulando la superficie di tutte le occupazione e poi arrotondare. Per esempio 50 plance, ognuna di mq. 250, vengono tassate per mq. 50 (50 occupazioni) o per mq. 1.25, poi arrotondato a mq. 2 ?

 
RISPOSTA:
 

In via preliminare, si concorda nella tacita ammissione che scaturisce dalla domanda posta per la quale anche per il COSAP debbano trovare applicazione le stesse disposizioni previste per la TOSAP e quindi anche il  limite di esclusione  previsto dal secondo capoverso del comma 4 dello articolo 42 del D.Lgs.n.507/93 che prevede:” Non si fa  comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiore a mezzo metro quadrato o lineare”.

Già da subito si evince dalla lettura della disposizione sopra in esame che tale limite impositivo riguarda unicamente le occupazioni ubicate sulla medesima area, così che quando le occupazioni sono ubicate su aree diverse ogni oggetto facente parte di un gruppo appartenente alla medesima area gode di tale esclusione. In sintesi, la sommatoria  non potrà riguardare le occupazioni poste in zone del territorio diverse (vedasi anche la circolare ministeriale n. 43 del 20 febbraio 2005) 

Solo nel caso in cui la somma della superficie occupata in una singola zona superasse il  mezzo metro quadrato di superficie troverebbe applicazione il presente corrispettivo. Ora, stabilito che in tale ipotesi il corrispettivo trova applicazione, si ritiene che per ogni singolo oggetto di occupazione, ubicato nelle zone soggette a corrispettivo, debba operare l’arrotondamento al metro quadrato superiore. Conforta tale soluzione proprio l’incertezza interpretativa della norma in esame e quindi il principio consolidato per il quale le riduzioni, le esclusioni, sono regolate del principio della tassatività e quindi della loro interpretazione restrittiva.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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