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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

62. Una società concessionaria, con diritto di privativa, del servizio di raccolta dei RSU e dei servizi di igiene urbana (lavaggio strade e simili) è tenuta al pagamento della Tosap per gli spazi occupati dai cassonetti dei rifiuti, compresi quelli per la raccolta differenziata?

L'attività svolta dalla concessionaria può rientrare tra le "finalità specifiche di sanità" di cui all'art. 49, comma 1, lett. a) del D.lgs. 507/1993 e come tale godere della relativa esenzione dal pagamento della Tosap?

Vi sono riferimenti giurisprudenziali e della prassi sia favorevoli per la concessionaria sia per il Comune?

 
RISPOSTA:
 

Con tre sentenze la Suprema Corte di Cassazione ha negato il diritto all’esenzione delle occupazioni realizzate dalle aziende appaltatrici del servizio rifiuti e ciò per una cattiva lettura della lettera a) dello articolo 49 del D.Lgs.n.507/93 (Cassazione nn. 15629, 1175, 1640 tutte del 2004).

Infatti, per costante giurisprudenza della Suprema Corte l’esenzione di cui alla lettera a) dello articolo 49 del D.lgs. n.507/93 trova applicazione anche quando le occupazioni sono effettuate da ditte appaltatrici del Comune nell’interesse del Comune (Cassazione n. 2782 del 1999; Cassazione n. 11665 del 1995; Cassazione 12432 del 1993).  In senso conforme, favorevole all’esenzione per le occupazioni realizzate dalla Ditta appaltatrice del servizio rifiuti mediante cassonetti, si è espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, Sezione V, con sentenza n. 95 del 23 settembre 2004, sentenza che io pienamente condivido.

Con ogni probabilità l’errore determinatosi con le sentenze sopra indicate non è da imputarsi alla Corte di Cassazione, ma unicamente al carattere disponibile del contenzioso tributario ed alla mal difesa esercitata dalle ditte appaltatrici che si sono mostrate lacunose nella fase difensiva. Infatti, qui l’occupazione avviene non mediante atto di concessione ma tramite  contratto di appalto.

Del resto, insistere sulla assoggettabilità di tali occupazioni determinerebbe un aumento indiretto del canone di appalto, con sostanziale compensazione fra entrate ed uscite del Comune.

Per tali motivi sono convinto che le occupazioni realizzate da aziende appaltatrici del servizio rifiuti, al pari delle altre ditte appaltatrici di altri lavori comunali, non debbono sottostare al pagamento della tassa occupazione.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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