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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

61. Questo Comune nel 1981 con proprio atto consiliare approvava un Piano Particolareggiato su una zona di terreno edificabile, subordinando il rilascio delle concessioni edilizie al preventivo consenso incondizionato dei privati alla destinazione ad uso pubblico delle strade, nonchè a lasciare al Comune uno spazio di mt.1, per tutta la lunghezza del lotto fronteggiante il piano stradale, da adibire a marciapiede.

L'Ufficio tributi, a seguito di acquisizione al patrimonio comunale delle strade, delibera consiliare n.5 del 14/4/2005, invitava tutti i proprietari dei fabbricati costruiti ed in costruzione a regolarizzare la loro posizione per il  canone del passo carraio.

Visto che un proprietario di un fabbricato, costruito nella zona del Piano Particolareggiato, asserisce che detto canone non è dovuto in quanto all'atto dell'acquisto del lotto di terreno, ha acquistato anche i seguenti diritti:

-          passaggio gratuito e perpetuo a piedi e con qualsiasi mezzo;

-          apertura cancelli o varchi ecc.

Pertanto alla luce di quanto esposto  si chiede di conoscere se è dovuto o non il canone del passo carraio.

 
RISPOSTA:
 

La tesi esposta da tale proprietario è del tutto corretta. Infatti, per costante e consolidata giurisprudenza, peraltro condivisa dal Ministero delle Finanze, il corrispettivo in argomento non trova applicazione quando l’occupazione è sorta quando l’area era privata non soggetta a servitù di pubblico passaggio. A dimostrazione si riporta a meramente titolo esemplificativo la massima ricavabile da questa sentenza della Suprema Corte:

La tassa per occupazione di spazi od aree pubbliche (art, 192 del r.d. 14 settembre 1931 n. 1175) trova applicazione, con riguardo ad opera realizzata su fondo privato asservito a pubblico passaggio (nella specie, balcone "in aggetto"), solo se la realizzazione sia posteriore a detto asservimento, atteso che, in caso contrario, l'uso di quel fondo da parte della collettività è insorto già con le limitazioni derivanti dalla presenza dell'opera medesima.

Cassazione civile , sez. I, 13 giugno 1990, n. 5753

In senso conforme, si è espresso anche il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 449 del 1991.

 

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