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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

58. Si richiede un parere in merito all' argomento di cui all'oggetto, come corrispettivo all'installazione delle insegne di esercizio, lungo le strade di proprietà o gestite da questa Provincia, ai sensi dell'art.27 Dlgs 285/92.

In fase di approvazione di uno specifico regolamento, che disciplinerà la pubblicità lungo le strade provinciali e regionali, nella bozza dello stesso, è stata prevista l'applicazione del canone, anche per il rilascio delle insegne di esercizio, trovando conferma dell'imposizione, nella sentenza della C. di Cassazione Sez. Tributaria n.17852 del 3.09.2004, secondo cui, tutti i mezzi pubblicitari, e quindi anche le insegne di esercizio, che veicolano l'immagine della Ditta, sono assoggettate ad imposta.

Una più recente sentenza ( n.20 del 10.04.2006 della C.T.R. del Veneto) ha messo in discussione il precedente principio, differenziando l'insegna di esercizio, esentabili ai sensi dell'art.17 c.1 bis Dlgs.507/93, dall'insegna di marchio, assoggettata ad imposta.

Nonostante che entrambe le sentenze abbiano ad oggetto l'imposta di pubblicità, riteniamo che il criterio, per interpretazione estensiva della norma,  possa essere applicabile anche al canone di concessione (ex art. 27 C.d.S); resta però l'incertezza di fondo:  quale delle due sentenze ha una più corretta giustificazione normativa, che con criteri oggettivi individui la legittimità o meno dell'applicazione del canone di concessione per le insegne di esercizio ?

 
RISPOSTA:
 

Le due sentenze  sopra indicate non hanno alcuna incidenza sul corrispettivo dovuto per le  occupazioni realizzate su strade provinciali, posto che il COSAP risulta applicabile a prescindere della assoggettabilità o meno del mezzo pubblicitario alla imposta comunale sulla pubblicità, od in alternativa al canone alternativo previsto dallo articolo 62 del D.Lgs.n.446/97, pretendendo quale unica condizione che l’occupazione sia posta su strada provinciale, comprese le sue pertinenze.

Ora, se l’occupazione è realizzata su strada provinciale, non costituente tratto situato in centro abitato con popolazione superiore a 10000 abitanti, il COSAP od il canone di concessione compete alla Provincia quale Ente proprietario della strada, così come previsto dallo articolo 63 del D.lgs.n.446/97  e dallo articolo 27 del D.lgs.n.285 del 1992.

Si rammenta che ai sensi del comma 3 dello articolo 26 del codice della strada di cui al D.lgs.n.285/92 la competenza al rilascio della concessione o della autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta della Provincia, la quale ad avviso dello scrivente avrà cura di segnalare al Comune l’entità del canone che dovrà essere corrisposto ad essa per effetto della occupazione.

Nel ricordare che la superficie della occupazione va determinata considerando la superficie della figura geometrica connessa alla proiezione a terra del mezzo pubblicitario, cordialmente si saluta.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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