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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

53. Si chiede un parere in merito al seguente caso:

Il titolare di un bar richiede al corpo dei Vigili urbani, l'autorizzazione ad occupare temporaneamente (per il perdo estivo) parte di una piazza cittadina. Tuttavia l'autorizzazione rilasciata, porta fra le condizioni per la sua efficacia il pagamento della Tosap temporanea su un determinato numero di mq. stabilito nella autorizzazione medesima.

Il  titolare del bar, prima di assolvere al regolare pagamento della Tosap, occupa parte della piazza così come da lui richiesto.

Dopo qualche giorno, perviene all'ufficio tributi copia della autorizzazione rilasciata.  A quel punto l'ufficio si attiva comunicando formalmente al Comando dei Vigili Urbani il mancato pagamento della tassa e demanda al comando eventuali provvedimenti di sua competenza.

Successivamente il titolare del bar, si presenta in ufficio e si dichiara disponibile a versare parte del tributo dovuto, dichiarandosi nella impossibilità di versare la differenza, richiedendo formalmente la rateizzazione del restante dovuto.

L'ufficio ha richiesto polizza fideiussoria. Qualora il contribuente non perfezioni la rateizzazione, l'ufficio deve richiedere l'intervento dei vigili per verificare che l'occupazione perduri prima di fare l'avviso di accertamento o può farlo direttamente.

 
RISPOSTA:
 

In via preliminare, si fa rilevare che l’occupazione in argomento, almeno sotto il profilo amministrativo, è regolare, stante il rilascio della corrispondente concessione da parte dei vigili urbani, così che l’irregolarità concerne unicamente la sfera tributaria del rapporto descritto.

Ora, ai sensi del comma 5 bis dello articolo 50 del D.lgs.n.507/93, la tassa, qualora sia di  un importo maggiore di 258,23 euro può essere corrisposta in 4 rate scadenti nel mese di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, con pagamento di tutte le  rate antecedenti  al momento del rilascio della concessione

Nessun problema dunque se il concessionario provvederà alla presentazione della dichiarazione ed al  versamento delle rate scadute, impegnandosi a versare quelle a scadere, mentre in caso di inadempimento codesto ufficio (e non i vigili urbani) dovrà emettere avviso di accertamento così motivato, applicando la sanzione di omessa denuncia.

Solo nel caso di mancato pagamento dello avviso di accertamento codesto ufficio, dopo aver provveduto alla riscossione coattiva del credito vantato, dovrà richiedere ai vigili urbani la revoca della concessione, con contestuale rimozione degli oggetti ubicati su suolo pubblico.

Per il futuro sarebbe bene che nel corrispondente regolamento fosse precisato che il rilascio del provvedimento autorizzatorio è rilasciato dai vigili urbani previa verifica del regolare versamento della tassa di occupazione. Infatti, prevenire è meglio che combattere.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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