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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

30. Il gestore di un ristorante gode di una concessione biennale per occupazione di suolo pubblico (anni 2004/2005) che gli consente di posizionare esternamente, di fronte al ristorante stesso, tavoli e sedie. Nel 2005, ad un certo punto, dei 100 mq concessigli, ne ha utilizzati 50 per il posizionamento di un chiosco senza presentare alcuna richiesta all'Ufficio Tecnico, ai vigili, all'Ufficio tributi tant'è che il caso è arrivato in Tribunale.

Lo stesso gestore si è presentato presso questi Uffici dicendo che siccome lui ha occupato abusivamente e siccome la sua situazione è al vaglio di un Tribunale ritiene di non dover pagare la TIA giornaliera.

Faccio presente che lo stesso gestore, nonostante l'invito a "demolire l'opera" ha continuato ad esercitare l'attività fino alla fine del 2005!

A me pare scontato che lui debba pagare la Tia giornaliera, ma il gestore vuole che a dirglielo sia un consulente tributario. Ritengo che la persona più volte menzionata desideri solo conquistarsi dell'ulteriore tempo!

 
RISPOSTA:
 

Per costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione anche le occupazioni di suolo pubblico compiute abusivamente senza titolo (concessione) sono da assoggettare alla tassa occupazione e quindi alla TIA giornaliera, stante peraltro l’espressa previsione del comma 1 dello articolo 77 del D.lgs.n.507/93 (“con o senza autorizzazione”). Anzi, nel caso descritto potrebbe ipotizzarsi l’applicazione della TIA ordinaria, posto il carattere permanente della occupazione,  quale risulta dalla durata della concessione e del suo carattere stabile.

Anzi, il chiosco fino al momento della sua demolizione dovrebbe essere assoggettato ad ICI, a seguito della modifica dello articolo 3 del D.Lgs.n.504/92, che dal 2001 assoggetta a tale tributo anche i concessionari di aree demaniali. Non ha rilevanza a tal fine che il fabbricato sia abusivo, come del resto precisato dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 138 del 1994.

Infine, ci si permette far rilevare il diritto-dovere del Comune di rimuove d’ufficio tale chiosco, nell’ambito della propria potestà di autotutela, ponendo a carico del trasgressore le spese di rimozione. Peraltro, il mancato intervento del Comune diretto alla rimozione della occupazione abusiva potrebbe determinare il ripetersi dei fatti descritti.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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